Messaggio concernente l'approvazione dell'accordo sulla partecipazione della Svizzera al programma comunitario MEDIA nel periodo 20072013
07.074
Messaggio concernente l’approvazione dell’accordo sulla partecipazione della Svizzera al programma comunitario MEDIA nel periodo 2007–2013 e di un decreto federale concernente il finanziamento della partecipazione
del 21 settembre 2007
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il decreto federale che approva l’accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera al programma comunitario MEDIA nel periodo 2007–2013 e il decreto federale concernente il finanziamento della partecipazione svizzera.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
21 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2007-1798 6067
Compendio
Per promuovere la cinematografia europea, l’UE ha istituito il programma MEDIA. La partecipazione della Svizzera al programma è stata disdetta dall’UE dopo il no allo Spazio economico europeo nel 1992. Successivamente, nel quadro dei bilaterali II, la Svizzera ha partecipato ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione sulla base dell’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo (RS 0.784.405.226.8). Questi programmi e l’accordo sono scaduti il 31 dicembre 2006. Sin dall’inizio era chiaro per la Svizzera e l’UE che la partecipazione del nostro Paese avrebbe avuto senso solo se fosse continuata anche durante il successivo ciclo del programma MEDIA. Il 16 marzo 2007 sono stati avviati i negoziati per rinnovare l’accordo e assicurare alla Svizzera la partecipazione al programma successivo «MEDIA 2007» nel periodo 2007–2013. I negoziati si sono conclusi il 2 luglio 2007 con la parafatura di un nuovo accordo. L’accordo sarà firmato vero- similmente alla fine di settembre 2007. L’accordo consente alla Svizzera di continuare a partecipare al programma MEDIA nel periodo 2007–2013 e ai cineasti e professionisti della televisione svizzeri di beneficiare delle stesse misure di promozione dei loro colleghi dell’UE. Come nell’ambito del primo accordo, la Svizzera si impegna ad adattare il diritto in materia di televisione transfrontaliera. L’UE ha chiesto di modificare un punto importante concernente il diritto applicabile alle finestre pubblicitarie. L’adegua- mento chiesto dall’UE è soggetto ad un termine di transizione di due anni e compor- terebbe una modifica della legislazione svizzera sulla radiotelevisione. L’accordo ha pertanto una portata più ampia di quella di una partecipazione finanziaria a provvedimenti di promozione internazionali, la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale (legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche, art. 33 lett. e, RS 443.1), e deve pertanto essere approvato dal Parlamento. Fino a quel momento, l’accordo sarà applicato provvisoriamente conformemente all’articolo 7b della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010) per evitare di interrompere i versamenti e di danneggiare così il settore cinematografico.
Il Consiglio federale chiede un credito d’impegno di 67 361 300 franchi per la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA nel periodo 2007–2013.
Compendio 6068
1 Situazione iniziale 6070
1.1 Precedenti esperienze della Svizzera con il programma MEDIA 6070
1.1.1 Prima partecipazione nel 1992 6070
1.1.2 Bilaterali II – partecipazione a MEDIA Plus e MEDIA
Formazione 6070
1.1.3 Apprezzamento 6071
1.2 Programma EU «MEDIA 2007» nel periodo 2007–2013 6072
1.3 Gli interessi in gioco 6072
1.3.1 Interessi della Svizzera 6072
1.3.2 Interessi dell’UE 6073
2 Accordo per la partecipazione della Svizzera al programma
comunitario «MEDIA 2007» nel periodo 2007–2013 6073
2.1 Negoziati 6073
2.2 Ripresa del tenore del vigente accordo di partecipazione 6074
2.3 Conseguenze sul settore televisivo 6074
2.3.1 Obblighi secondo l’accordo vigente 6074
2.3.2 Nuove esigenze dell’UE 6074
2.3.3 Ripercussioni 6075
2.4 Contributo finanziario della Svizzera 6076
3 Ripercussioni sulle finanze e sul personale 6077
3.1 Per la Confederazione 6077
3.2 Per i Cantoni 6077
3.3 In materia di personale 6077
4 Aspetti giuridici 6078
4.1 Costituzionalità 6078
4.2 Applicazione provvisoria 6078
4.3 Referendum facoltativo in materia di trattati internazionali 6078
Decreto federale concernente l’approvazione dell’Accordo sulla partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA per gli anni 2007–2013 (Disegno) 6081 Decreto federale concernente il finanziamento della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA per gli anni 2007–2013 (Disegno) 6083 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 6085
Messaggio
1 Situazione iniziale
1.1 Precedenti esperienze della Svizzera
con il programma MEDIA
1.1.1 Prima partecipazione nel 1992
Il 1° luglio 1992 la Svizzera è stato il primo Paese non facente parte della CE a diventare membro del programma europeo MEDIA. La partecipazione era basata su un contratto interinale di diritto privato valido sino all’entrata in vigore dell’accordo sullo Spazio economico europeo. L’ormai consolidata partecipazione svizzera è giunta ad una brusca fine il 6 dicembre 1992, con il rifiuto dell’adesione allo Spazio economico europeo da parte del Popolo e dei Cantoni.
1.1.2 Bilaterali II – partecipazione a MEDIA Plus
e MEDIA Formazione Dal 1996 al 2000 l’UE ha continuato e intensificato il programma MEDIA divenuto MEDIA II. Il 1° gennaio 2001 sono entrati in vigore i programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione. Nell’ambito del programma di sostegno, concepito inizialmen- te per cinque anni (2001–2005), sono stati investiti complessivamente 350 milioni di euro nello sviluppo di progetti di film e nella distribuzione di opere audiovisive europee. Altri 52 milioni di euro sono stati messi a disposizione per la formazione dei professionisti del settore cinematografico e del settore audiovisivo, in particolare nei settori delle nuove tecnologie e della gestione. Nel mese di aprile 2004 l’UE ha deciso di prolungare i programmi MEDIA di un anno sino alla fine del 2006. Con questo prolungamento e con l’allargamento dell’UE a dieci nuovi Stati membri, il 1° maggio 2004 il bilancio globale di MEDIA è stato portato da 402 a 513 milioni di euro. Dal 1993 la Svizzera ha intrapreso i passi necessari per stipulare un accordo bilatera- le con l’UE che le assicurasse la partecipazione ai programmi MEDIA. La reintegra- zione della Svizzera nel programma MEDIA faceva parte della dichiarazione comu- ne del 21 giugno 1999 con il Consiglio dell’UE e dei dossier lasciati da parte nell’ambito dei bilaterali I. L’accordo di partecipazione è stato firmato il 26 ottobre 2004; approvato il 17 dicembre 2004 dall’Assemblea federale nel quadro del mes- saggio sui bilaterali II, è entrato in vigore il 1° aprile 20061. L’accordo e il ciclo di programma MEDIA scadevano il 31 dicembre dello stesso anno. La Svizzera ha partecipato a pieno titolo a tutte le azioni dei due programmi MEDIA (MEDIA Plus e MEDIA Formazione). Registi, produttori e distributori svizzeri hanno potuto beneficiare delle stesse misure di promozione dei loro colleghi. Esperti svizzeri sono stati inoltre consultati dall’UE per la valutazione dei progetti. La
1 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confe- derazione Svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione (con all. e atto finale), RS 0.784.405.226.8 (MEDIA 2004).
Svizzera ha istituito un cosiddetto MEDIA desk, con il compito di consigliare i par- tecipanti svizzeri e di valutare preliminarmente i progetti destinati alla Commissione europea. Inoltre rappresentanti svizzeri hanno partecipato in qualità di osservatori alle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti dei programmi MEDIA.
1.1.3 Apprezzamento
Anche se l’accordo ha potuto esplicare i suoi effetti solo per poco meno di un anno, la diffusione e il successo commerciale dei film svizzeri sono migliorati grazie alla partecipazione a MEDIA. I film svizzeri di regola sono coprodotti con Stati membri dell’UE, in particolare con i Paesi in cui si parlano le stesse lingue. Il fatto che la Svizzera avesse gli stessi diritti degli Stati membri dell’UE ha semplificato notevol- mente la coproduzione, dato che i partner non erano più svantaggiati a causa dell’esclusione della Svizzera dal sostegno dell’UE. Le coproduzioni europee sono di vitale importanza per il cinema svizzero. senza coproduzioni non si sarebbe potuto realizzare quasi nessuno dei film svizzeri di successo negli ultimi anni. I film svizzeri hanno avuto maggiori opportunità di diffusione nelle sale europee grazie ai programmi di sostegno. I professionisti dell’industria cinematografica svizzera hanno potuto beneficiare – in particolare nell’ambito della formazione continua – delle stesse misure di incoraggiamento dei loro colleghi provenienti dagli Stati membri dell’UE. Promuovere la produzione e la distribuzione di film europei contribuisce in ultima analisi ad incrementare l’offerta nelle sale cinematografiche svizzere. Le prime esperienze fatte con la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA sono molto positive. Nel 2006 nell’ambito di MEDIA Plus e MEDIA For- mazione sono state presentate complessivamente 91 proposte, 58 delle quali (corri- spondenti a una quota del 64 %) accettate. Nel settore dello sviluppo di film, quattro progetti svizzeri hanno ricevuto comples- sivamente un importo di 370 000 euro nell’ambito del primo bando. Ciò rappresenta il 6,7 per cento del sostegno. La Svizzera ha ricevuto pertanto la sesta maggiore quota dopo la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, i Paesi Bassi e la Finlandia. Nell’ambito del secondo bando sono stati selezionati sei progetti svizzeri. Le società di produzione selezionate hanno ricevuto in tutto 390 000 euro (il 4 % circa del sostegno di questo programma). Per quanto riguarda il sostegno automatico alla produzione sono stati assegnati 20 556 958 euro a 212 distributori europei. In Svizzera 11 distributori sono stati sostenuti complessivamente con 1 141 451 euro. La rete Europa Cinema è una rete sostenuta da MEDIA per la promozione della
produzione cinematografica europea. La rete versa un contributo annuo ai gestori di sale che propongono un programma comprendente nella maggior parte film europei. Nel 2006 sono state selezionate 12 sale svizzere con 20 schermi per partecipare alla rete Europa Cinema. In Svizzera aderiscono attualmente alla rete Europa Cinema 28 sale cinematografiche di 9 città con complessivamente 49 schermi. Nell’ambito della formazione, l’UE ha selezionato 51 programmi ai quali ha destina- to complessivamente 7 450 139 euro. L’organizzazione di formazione Focal, l’unica istituzione svizzera ad aver presentato una proposta, è stata selezionata con il suo
progetto e ha ricevuto 64 475 euro. Inoltre l’organizzazione Focal ha potuto collabo- rare in qualità di partner ad altri interessanti progetti patrocinati.
1.2 Programma EU «MEDIA 2007»
nel periodo 2007–2013 Il quarto ciclo del programma MEDIA è in corso dal 1° gennaio 2007 con il nome di «MEDIA 2007». È stato deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 novembre 20062 e vale per il periodo 2007–2013. MEDIA 2007 dispone di un budget complessivo di 755 milioni di euro. Ciò significa un aumento di circa il
30 per cento rispetto ai precedenti programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione.
Dal punto di vista dei contenuti non sono stati operati cambiamenti di rilievo. I quattro settori d’intervento centrali (formazione, sviluppo, distribuzione, promozio- ne) sono stati mantenuti e integrati con interventi puntuali. Nel settore della formazione, il programma mira a rafforzare il sostegno alle istitu- zioni nazionali esistenti e alle offerte che esse propongono a livello europeo. Viene creato un sottosettore per promuovere le offerte di pedagogia mediatica per bambini e giovani. Nell’ambito dello sviluppo si sono affermate due modalità di sostegno: quella a singoli progetti e la modalità slate funding (cioè a un pacchetto di progetti), che saranno ottimizzate nei prossimi anni. Per quanto riguarda la distribuzione si continua a sostenere la promozione di progetti di film. In futuro anche i telefilm potranno beneficiare di contributi per il doppiaggio e la sottotitolazione. Per pro- muovere la distribuzione on line, nei prossimi mesi saranno elaborate misure di sostegno speciali. Infine all’inizio del 2008 sarà introdotta una cosiddetta promozio- ne slate funding nell’ambito della distribuzione. A livello di promozione si prevede di incoraggiare la messa in rete di istituzioni nazionali. Infine verrà sostenuta anche l’esportazione di opere verso mercati non europei. La digitalizzazione quale priorità del rinnovo viene promossa con l’adozione di misure speciali in tutti i settori.
1.3 Gli interessi in gioco
1.3.1 Interessi della Svizzera
Come già precisato nel messaggio sui Bilaterali II, una partecipazione ai programmi MEDIA ha senso solo se attuata a lungo termine. Le Camere federali sono già state informate della necessità di negoziare entro breve tempo un nuovo accordo per l’imminente scadenza dei programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione. Altri- menti i vantaggi descritti al numero 1.1.3 verrebbero a cadere. Una piena partecipa- zione della Svizzera contribuisce inoltre a fare del film europeo un vero patrimonio culturale comune. Per questi motivi è evidente l’interesse del settore cinematografico e del settore audiovisivo a continuare la partecipazione al programma MEDIA. I dossier svizzeri sono apprezzati per la loro qualità e sono molto interessanti per partenariati con gli Stati membri dell’UE. La produzione cinematografica svizzera deve raggiungere
2 Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre
2006. GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.
maggiore visibilità in Europa e diventare più competitiva. Questi obiettivi perseguiti dal Consiglio federale per dinamizzare la politica culturale del settore cinematogra- fico e audiovisivo hanno trovato riscontro nella revisione totale della legge sul cinema e nella revisione della legge sulla radiotelevisione.
1.3.2 Interessi dell’UE
Gli Stati membri dell’UE sono interessati ad avere nella Svizzera un partner di coproduzione a pieno diritto, dato che anche i produttori dei rispettivi Paesi sarebbe- ro penalizzati dall’esclusione della Svizzera dal programma MEDIA. Ciò vale soprattutto per i Paesi con i quali abbiamo in comune una lingua, i quali hanno un interesse particolare alle coproduzioni con la Svizzera (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Austria). Mediante la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA si promuove nel nostro Paese anche la distribuzione di film europei. Anche i film europei non copro- dotti con la Svizzera sarebbero pertanto toccati dalla mancata partecipazione della Svizzera a MEDIA 2007. La Svizzera assume i costi della propria partecipazione: l’UE pertanto non ha costi supplementari.
2 Accordo per la partecipazione della Svizzera
al programma comunitario «MEDIA 2007» nel periodo 2007–2013
2.1 Negoziati
Il mandato di negoziazione del Consiglio federale del 16 marzo 2007 prevedeva i punti seguenti: – continuazione della partecipazione a tutti gli effetti della Svizzera al pro- gramma MEDIA; – ripresa degli elementi essenziali del vigente accordo di partecipazione nel testo del nuovo accordo, in particolare delle disposizioni relative al controllo finanziario; – parità di trattamento delle domande presentate dalla Svizzera e dagli Stati membri dell’UE; – nessun adeguamento della legislazione svizzera sulla radiotelevisione a cau- sa dell’attuazione dell’accordo. Eccettuato l’ultimo, tutti gli obiettivi della negoziazione sono stati raggiunti. Relati- vamente all’adeguamento della legislazione svizzera sulla radiotelevisione nei negoziati con la Commissione europea si è potuto raggiungere un compromesso che prevede una regolamentazione transitoria di due anni (cfr. n. 2.3.) Il testo dell’accordo è stato modificato solo in alcuni punti rispetto al vigente accor- do di partecipazione.
2.2 Ripresa del tenore del vigente accordo
di partecipazione Come nell’accordo di partecipazione esistente è previsto che la Svizzera possa partecipare a pieno titolo a tutte le azioni del programma MEDIA. In tal modo professionisti del cinema, produttori e distributori svizzeri possono beneficiare delle stesse misure di promozione dei loro colleghi dei Paesi dell’UE. Inoltre esperti svizzeri possono essere consultati dall’UE per la valutazione dei progetti. Anche se dal 1° gennaio 2007 nel comitato MEDIA ha solo lo statuto di osservatore, la Sviz- zera ha già potuto proporre un elenco di esperti. Con il rinnovo dell’accordo la Sviz- zera continuerà a partecipare ai comitati senza tuttavia disporre del diritto di voto, conformemente al vigente accordo di partecipazione.
2.3 Conseguenze sul settore televisivo3
Condizione per la partecipazione al programma MEDIA 2007 è un adeguamento della legislazione svizzera al corpus del diritto comunitario (art. 8 della decisione relativa all’attuazione del programma MEDIA 1718/2006/CE). Condizioni del genere erano già fissate nell’accordo MEDIA del 2004. Il riferimento è la direttiva europea «Televisione senza frontiere»4. Dato che la Svizzera è vincolata dalla Con- venzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT)5 del Consiglio d’Europa, che va nella stessa direzione, sinora la necessità di adeguamento era limitata.
2.3.1 Obblighi secondo l’accordo vigente
Già secondo il vigente accordo di partecipazione le emittenti televisive svizzere devono riservare una parte del loro tempo d’antenna a opere europee e prendere in considerazione produttori indipendenti. I relativi obblighi sono stati accettati e inte- grati nel diritto svizzero in occasione della revisione del 2006 della LRTV6.
2.3.2 Nuove esigenze dell’UE
Alla fine dei negoziati la Commissione europea ha chiesto che l’accordo di parteci- pazione venisse adeguato per quanto riguarda la libertà di ricezione e di ridiffusione delle emissioni televisive. Tale libertà è garantita in linea di principio sia nella direttiva UE che nella CETT, che tuttavia contengono determinate differenze (con- cernenti in particolare il trattamento delle finestre pubblicitarie estere). Il vigente accordo conteneva un duplice quadro giuridico: le relazioni tra la Svizzera e gli Stati
3 Allegato I dell’accordo MEDIA 2007.
4 Direttiva 89/ 552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (denominata direttiva «televisione senza frontiere»). 5 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.), RS 0.784.405 6 RU 2007 737; FF 2006 5801
UE membri della CETT erano disciplinate dalla CETT; le relazioni tra la Svizzera e gli Stati UE che non sono membri della CETT erano regolate dalla direttiva UE. Finora le relazioni con i nostri Paesi confinanti erano regolate dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, dato che tutti i Paesi in questione ne fanno parte. Per la Commissione europea il principio della parità di trattamento tra gli Stati membri dell’UE riveste un’importanza particolare. Sulla base di questo principio la Commissione ha rifiutato di mantenere l’attuale asimmetria nel nuovo accordo di partecipazione. Per questo motivo il disegno di accordo prevede l’obbligo di appli- care in futuro la direttiva UE tra la Confederazione Svizzera e tutti i Paesi dell’UE. Ciò significa per la Svizzera che la Convenzione del Consiglio d’Europa approvata dal Parlamento in questo punto è de facto abrogata e che la Svizzera non può più imporre nei confronti degli Stati membri dell’UE le disposizioni della CETT per lei più favorevoli sulle finestre pubblicitarie (cfr. la situazione giuridica attuale, n. 2.3.3). Anche se la delegazione svizzera ha potuto negoziare una regolamentazione transito- ria secondo cui il sistema di coesistenza attuale (Convenzione del Consiglio d’Europa e direttiva UE) resta in vigore sino al 30 novembre 2009, l’accordo deve essere approvato dall’Assemblea federale, dato che nel risultato porta in Svizzera a una modifica materiale del diritto seppur differita. Alla scadenza del periodo di transizione si presenterà inoltre il problema che la direttiva UE determinante per la Svizzera sarà stata nel frattempo completamente riveduta. Con ogni probabilità la revisione della direttiva UE sarà terminata formal- mente alla fine del 2007. Contemporaneamente e in conseguenza della nuova diret- tiva UE verrà adeguata la Convenzione del Consiglio d’Europa (CETT) vincolante per la Svizzera. Non si sa se la disposizione della convenzione concernente le fine- stre pubblicitarie (cfr. n. 2.3.3) verrà mantenuta. In tal caso, la Svizzera non potrà più far valere le proprie prescrizioni nei confronti degli Stati della CETT. Con ogni probabilità la convenzione riveduta sarà adottata solo dopo la revisione della diretti- va (non prima del 2009). Considerate queste incertezze, il Consiglio federale utiliz- zerà il termine di transizione per i chiarimenti necessari e per sottoporre al Parla-
mento un messaggio separato per quanto riguarda le modalità della revisione della LRTV. Un’eventuale revisione della LRTV sarà in ogni caso preceduta da una procedura ordinaria di consultazione.
2.3.3 Ripercussioni
L’applicazione della direttiva UE invece della Convenzione del Consiglio d’Europa chiesta dall’UE si ripercuote in primo luogo sulle finestre pubblicitarie delle emit- tenti televisive in Svizzera. Anche se non le vieta, la Convenzione del Consiglio d’Europa esige che le finestre pubblicitarie rispettino le prescrizioni pubblicitarie in vigore nello Stato in cui sono destinate. Le finestre pubblicitarie estere devono dunque rispettare le norme pubbli- citarie valide in Svizzera (art. 16 CETT). Questa disposizione è applicata nella prassi. Le autorità di vigilanza tedesche attuano procedimenti di vigilanza in appli- cazione del diritto svizzero contro le emittenti con finestre pubblicitarie. Se si applicasse la direttiva CE invece della convenzione, le finestre pubblicitarie estere destinate alla Svizzera non dovrebbero più essere conformi al diritto svizzero,
ma solamente alle prescrizioni del „Paese d’origine“. In tal modo si potrebbe aggira- re ad esempio il divieto vigente in Svizzera di pubblicità per bevande alcoliche e di pubblicità politica. Senza il corrispondente adeguamento della LRTV, ne risultereb- be una distorsione del mercato tra le finestre pubblicitarie presenti in Svizzera e le emittenti televisive svizzere, le quali, diversamente dalle loro concorrenti estere, dovrebbero continuare ad attenersi al diritto svizzero. Dato che le modifiche chieste dall’UE sono importanti dal punto di vista della politi- ca dei media e della prevenzione sanitaria e considerato che l’adozione della diretti- va UE significherebbe per la Svizzera l’abbandono de facto della Convenzione del Consiglio d’Europa, prima di avviare una revisione della LRTV si dovrebbero valutare attentamente gli interessi della politica dei media, della politica di preven- zione sanitaria (ad esempio la pubblicità per bevande alcoliche sui comportamenti di consumo dei giovani) e quelli della promozione cinematografica. In questo contesto si dovrebbero anche considerare lo stato dei lavori relativi alla revisione della Con- venzione del Consiglio d’Europa. Il Consiglio federale disdirà l’accordo MEDIA il 30 novembre 2008 se entro tale data non avrà deciso di rivedere la LRTV dopo aver valutato gli interessi della politica dei media e quelli della cultura cinematografica e aver considerato lo stato dei lavori relativi alla revisione della Convenzione del Consiglio d’Europa.
2.4 Contributo finanziario della Svizzera7
Il vigente accordo di partecipazione prevedeva contributi annuali della Svizzera di 4,2 milioni di euro. Il calcolo era basato sulle cifre del 1998. Nel frattempo l’UE ha aumentato il proprio contributo al programma MEDIA. Per il periodo 2007–2013 il programma è dotato di un budget complessivo di 755 milioni di euro. L’UE ha svolto un nuovo calcolo con indicatori attuali delle dimensioni del mercato dell’industria audiovisiva svizzera. In questo contesto ha stabilito i seguenti nuovi importi annuali: per il 2007: 4 205 000 euro ( 6 938 250 franchi, tasso di cambio 1,65) per il 2008: 5 805 677 euro ( 9 579 367 franchi) per il 2009: 5 921 591 euro ( 9 770 625 franchi) per il 2010: 6 039 823 euro ( 9 965 708 franchi) per il 2011: 6 160 419 euro (10 164 691 franchi) per il 2012: 6 283 427 euro (10 367 654 franchi) per il 2013: 6 408 897 euro (10 574 680 franchi) Questi contributi sono calcolati sulla base del peso relativo dell’industria audiovisiva in Svizzera rispetto all’industria audiovisiva nei Paesi membri dell’UE. Il calcolo del contributo per il 2007 è ancora basato sulle cifre del 1998, dato che la Svizzera aderirà al programma MEDIA solo alla fine del 2007. Pertanto il contributo per il 2007 resta fissato a 4,2 milioni di euro. Il calcolo dei contributi dal 2008 al
7 Allegato II dell’accordo MEDIA 2007.
2013 si basa invece su cifre più recenti con una ponderazione più elevata
dell’industria audiovisiva svizzera. I contributi annui della Svizzera per la partecipazione al programma MEDIA nel periodo 2007–2013 ammontano pertanto complessivamente a 67 361 300 franchi (40 825 000 euro). A questi contributi annuali si aggiungono come finora spese di circa 1,1 milione di franchi all’anno. Queste spese risultano dal fatto che per beneficiare della promozio- ne attraverso i programmi MEDIA in alcuni settori è richiesta una partecipazione nazionale al finanziamento di al massimo il 50 per cento. Tale principio vale in particolare per il settore della formazione e la gestione di un MEDIA desk nazionale (la cui istituzione è obbligatoria). È compito del desk in particolare informare sui termini di inoltro delle domande, dare spiegazioni sulle corrispondenti direttive, fornire consulenza ai cineasti nella redazione delle domande di sostegno, diffondere i risultati della promozione e assicurare i contatti del settore cinematografico svizze- ro con l’Europa (p. es. organizzando incontri dei professionisti del ramo). Per la partecipazione della Svizzera ai programmi è stato istituito il MEDIA desk quale associazione con sede a Zurigo. L’Ufficio federale della cultura ha convenuto una convenzione sulle prestazioni con il MEDIA desk. Nel caso di non partecipazio- ne della Svizzera al programma MEDIA 2007 la convenzione deve essere disdetta.
3 Ripercussioni sulle finanze e sul personale
3.1 Per la Confederazione
I mezzi finanziari necessari per i contributi annuali della Svizzera al programma MEDIA devono essere approvati dall’Assemblea federale. Firmando l’accordo la Svizzera assume un impegno per diversi anni: da qui la necessità di richiedere un credito di impegno. Contemporaneamente con la proposta di approvare l’accordo di partecipazione viene pertanto presentata al Parlamento la proposta di approvare un credito d’impegno per i contributi annuali 2007–2013 di 67 361 250 franchi (40 825 000 euro). Questo importo corrisponde al relativo peso del settore audiovisivo svizzero in Europa, così come calcolato dall’UE (cfr. n. 2.4.). I contributi annuali sono previsti nel preventivo
2008 e nel piano finanziario 2009–2011.
3.2 Per i Cantoni
Per i Cantoni e i Comuni l’accordo non comporta obblighi.
3.3 In materia di personale
L’accordo non ha ripercussioni sull’effettivo del personale.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
L’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) prevede che gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale il diritto di firmare e ratificare i trattati internazionali. La competenza dell’Assemblea federale di approvare gli stessi è sancita dall’artico- lo 166 capoverso 2 Cost.
4.2 Applicazione provvisoria
Nel presente caso, l’Assemblea federale applica l’accordo a titolo provvisorio (cfr. art. 13 del disegno di accordo), dal 1° settembre 2007 fino all’entrata in vigore, conformemente all’articolo 7b della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), dato che la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. L’urgenza è data in quanto in caso di differimento dell’adesione del nostro Paese il finanziamento euro- peo dei progetti svizzeri già in corso non è più garantito. Sono in gioco interessi importanti perché la cooperazione culturale con l’UE è di fondamentale importanza per il settore audiovisivo elvetico. L’accordo deve essere sottoposto per approvazione all’Assemblea federale entro sei mesi dall’inizio dell’applicazione provvisoria (art. 7b cpv. 2 LOGA). Conformemen- te all’articolo 152 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 20029 sull'As- semblea federale (LParl) sono stati consultati i presidenti delle commissioni compe- tenti per la politica estera.
4.3 Referendum facoltativo in materia
di trattati internazionali Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1–3 della Costituzione fede- rale sono sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata inde- terminata o indenunciabili (n. 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione interna- zionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). L’accordo MEDIA è denunciabile (cfr. art. 12 cpv. 3 del disegno di accordo) e non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Resta da stabilire se comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per la cui attuazione è necessaria l’emanazione di una legge federale. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl (legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale, RS 171.10), per disposizioni che contengono norme di diritto si intendono le dispo- sizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impon- gono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono inoltre impor- tanti le disposizioni che, nel diritto interno, alla luce dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.
8 RS 172.010 9 RS 171.10
L’accordo, che crea le condizioni per la partecipazione della Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, disciplina in particolare la partecipazione finanziaria della Confederazione e i controlli finanziari della Commissione europea nei confron- ti dei partecipanti svizzeri al programma MEDIA. Contiene pertanto importanti disposizioni che contengono norme di diritto secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettere c ed e della Costituzione federale. Inoltre la sua attuazione implica un ade- guamento della legge federale del 24 marzo 200610 sulla radiotelevisione (LRTV) (cfr. n. 2.3.3.). Il decreto di approvazione del presente accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali conformemente all’arti- colo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. e, per quanto concerne l’attuazione, all’articolo 141a capoverso 2 Cost.11.
10 RS 784.40