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Art. 5 cpv. 2 lett. a Adattando questa disposizione, riserviamo al nostro Consiglio la facoltà di prevede- re, in luogo dell’autorizzazione di fabbricazione rilasciata dall’Istituto, un obbligo di autorizzazione o di omologazione cantonale anche nel caso della fabbricazione di medicamenti in base al nuovo articolo 9 capoverso 2 lettera cbis. L’autorizzazione cantonale potrà essere introdotta mediante una modifica dell’articolo 6 OAM.

Art. 9 cpv. 2 lett. a Con formula magistralis (preparato magistrale) si intende attualmente la classica ricetta per un medicamento destinato a un paziente preciso per un disturbo preciso. La prescrizione medica menziona il principio attivo e definisce il campo d’applica- zione (indicazione) del preparato, che il farmacista può allora preparare ad hoc. Questo vincolo della preparazione ad hoc collide con il principio fondamentale della «buona prassi di fabbricazione»: garantire sempre un livello qualitativo elevato rispetto agli standard previsti per la fabbricazione di medicamenti. Poiché il farmacista può fabbricare questo medicamento solo una volta ricevuta la prescrizione medica e dato che, secondo il disciplinamento in vigore, non può costi- tuire scorte, in determinati casi i preparati magistrali non sono disponibili in tempo utile. Per poter far fronte alle esigenze delle prescrizioni dei medici specialisti nel settore ambulatoriale, occorre autorizzare la fabbricazione per costituire scorte di preparati che saranno in seguito dispensati in piccole quantità: il medicamento sarà così dispo- nibile in caso di bisogno. La modifica proposta consente alle farmacie pubbliche o alle farmacie ospedaliere, sulla base di una prescrizione medica di questo genere, di fabbricare e costituire scorte di un medicamento oppure di commissionarne la fabbricazione a terzi. Il preparato, tuttavia, può essere dispensato solo su prescrizione medica. La dispensa- zione da parte di un’azienda che dispone esclusivamente di un’autorizzazione di fabbricazione non è pertanto consentita, così come vietata è anche la fabbricazione da parte del medico/del veterinario. Con fabbricazione «per costituire scorte» si intende la fabbricazione di medicamenti in vista di accumulare giacenze, da dispensare in un secondo momento37. Questa fabbricazione si distingue dalla fabbricazione ad hoc poiché si tratta di medicamenti più largamente utilizzati; essa va, appunto, in direzione di una certa standardizzazio- ne. Un medicamento fabbricato «per costituire scorte» è approntato e immagazzinato in anticipo, senza che la persona o l’animale a cui è destinato debba per forza essere noto. La fabbricazione per formare delle scorte si situa pertanto a metà strada tra la fabbri- cazione ad hoc e la fabbricazione in serie su scala industriale. Rispetto a un medica- mento ad hoc, un medicamento di questo tipo, poiché immagazzinato per un deter- minato arco di tempo ed essendo destinato a più di una persona (o a più di un animale), sottostà a requisiti qualitativi più elevati, ed è tenuto a rispettare i discipli-

37 Cfr. la definizione nelle Norme della Buona prassi di fabbricazione per medicamenti in piccole quantità, cap. 20.1.B. della Pharmacopoea Helvetica (Ph. Helv.)

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namenti previsti dalle «Norme della Buona prassi di fabbricazione per medicamenti in piccole quantità»38. La farmacia pubblica o la farmacia ospedaliera tiene pronto il medicamento così preparato per dispensarlo, in un secondo tempo, alla propria clientela. Poiché si tratta di un medicamento non omologato, è vietata la compravendita tra farmacie. Analogamente, negli ospedali e negli istituti medicalizzati il medicamento è destina- to ai pazienti interni. L’obbligo di diligenza prevede che il farmacista convalidi la prescrizione medica. Evidentemente, si tratta di tener conto del potenziale rischio che comporta l’assun- zione di un preparato: se del caso, il farmacista è tenuto a prendere contatto con il medico che ha redatto la prescrizione o, eventualmente, a rifiutare la dispensazione. I preparati magistrali standardizzati fabbricati nel rispetto delle prescrizioni della Pharmacopoea Helvetica, della Farmacopea Europea, della Farmacopea Tedesca (DAC, Deutsche Arzneimittel-Codex) e del Neue Rezeptur-Formularium (NRF) tedesco, garantiscono un elevato livello qualitativo, e possono pertanto essere approntati senza alcun problema in farmacia. Il nuovo capoverso 2ter riserva al nostro Consiglio la possibilità di stabilire, di volta in volta, le quantità massime per i diversi casi in cui è possibile ricorrere alla fabbri- cazione di medicamenti non omologati (art. 9 cpv. 2 lett. a–cbis). La quantità annuale massima di preparati magistrali che è possibile fabbricare in una singola azienda deve essere chiaramente inferiore a quella di preparati officinali o di preparati secondo formula propria (cfr. il commento all’art. 9 cpv. 2ter LATer).

Art. 9 cpv. 2 lett. b Questa lettera subisce due modifiche. Innanzitutto «in piccola quantità» viene sosti- tuito da «per costituire scorte»; inoltre, il concetto di «preparazione» viene sostituito da quello di «fabbricazione». Con «preparazione» di un medicamento si intende il suo allestimento a uso del paziente sulla base dell’informazione professionale39. Questo concetto, perciò, è qui inappropriato, poiché tanto nel caso dei preparati magistrali quanto nel caso dei preparati secondo formula propria si tratta di una vera e propria «fabbricazione», così come, del resto, già definita dall’articolo 4 capoverso 1 lettera c LATer attual- mente in vigore. Il nuovo capoverso 2bis consentirà d’ora in poi di commissionare a terzi anche la fabbricazione di preparati officinali.

Art. 9 cpv. 2 lett. c Il disciplinamento concernente i cosiddetti «preparati farmaceutici speciali» non subisce, di fatto, alcuna modifica. Ma anche qui saranno inserite le precisazioni di cui sopra: «per formare delle scorte» sostituisce «in piccola quantità», «fabbricazio- ne» sostituisce «preparazione». Poiché la fabbricazione per conto terzi dovrà essere

38 Cfr. cap. 21.1.B. della Pharmacopoea Helvetica (Ph. Helv.) 39 Cfr. la definizione al cap. 21.1.B. della Pharmacopoea Helvetica («Spiegazioni sulle Norme della Buona prassi di fabbricazione per medicamenti in piccole quantità»).

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disciplinata in un capoverso a parte, il secondo periodo della disposizione attualmen- te in vigore può essere stralciato.

Art. 9 cpv. 2 lett. cbis (nuovo) Questa disposizione consente alle farmacie degli ospedali di fabbricare e di fare scorte di medicamenti per i quali non sia omologato o non esista alcun preparato alternativo equivalente. Essa regolamenta inoltre l’«adattamento» di medicamenti omologati per quanto riguarda il loro dosaggio, la forma della loro somministrazione o le indicazioni per i bisogni di determinati gruppi di pazienti (ad es. dosaggi per i bambini). In questo modo si pongono le basi per consentire alle farmacie degli ospedali di adeguare senza omologazione i medicamenti ai loro bisogni specifici. Un medicamento è ritenuto equivalente a un altro e costituisce pertanto un’alterna- tiva se si fonda sullo stesso principio attivo e può essere impiegato per la stessa indicazione con un rapporto analogo rischi/vantaggi. Il paziente deve inoltre soppor- tarlo altrettanto bene. Per valutare se un medicamento è equivalente, occorre pertan- to tenere conto: dell’indicazione, della sostanza attiva, degli effetti, delle interazioni, della forma di somministrazione, del dosaggio e della frequenza dell’utilizzazione come pure degli effetti collaterali indesiderati. Il prezzo non entra invece in linea di conto. I medicamenti fabbricati in base a questa disposizione possono essere dispensati solo alla clientela interna, ossia solo ai pazienti dell’ospedale. Lo stesso vale per i pazien- ti di istituti medicalizzati dove vige una sorveglianza terapeutica analoga (come ad es. le case per anziani e le case di cura) e che dispongono di una farmacia interna. Questa disposizione riguarda i medicamenti dispensati al momento della dimissione, per un primo trattamento a breve termine, e i medicamenti che servono a una terapia per la quale occorrono le conoscenze e le attrezzature specifiche dell’ospedale o dell’istituto medicalizzato (cfr. art. 15 cpv. 2 OOSM). Questi preparati devono figurare su una lista di medicamenti interna all’ospedale, redatta in stretta collaborazione dagli specialisti coinvolti (medici, farmacisti e personale di cura), che hanno attentamente esaminato se, alla luce della necessità medica, non esista effettivamente alcun farmaco alternativo equivalente. Prioritari, nella fabbricazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera cbis, sono i medicamenti che servono a trattare o a prevenire malattie, ferite e handicap gravi, e per i quali il medico curante non ritiene esistano preparati alternativi. Il sangue e i suoi derivati labili non sono medicamenti standardizzabili e non sotto- stanno pertanto all’omologazione (art. 9 cpv. 2 lett. e LATer). Questa è invece necessaria per i procedimenti che disattivano o eliminano determinati agenti patoge- ni (art. 9 cpv. 3 LATer in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 1 OM). Il nuovo articolo 9 capoverso 2 lettera cbis non modifica in nulla questo vincolo. Lo stesso vale per gli espianti standardizzati40, purché sia necessaria, per fabbricarli, un’omo- logazione dell’Istituto.

40 Conformemente all’art. 49 cpv. 1 della LF dell’8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti, FF 2004 4821 ss.), all’impiego di espianti standar- dizzati sono applicabili per analogia gli art. 3, 5–33, 58–67 e 84–90 LATer. La legge sui trapianti non è ancora entrata in vigore.

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Art. 9 cpv. 2bis (nuovo) La possibilità di commissionare ad un’altra azienda titolare di un’autorizzazione la fabbricazione dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis è disci- plinata in un capoverso a parte. Finora la fabbricazione per conto terzi era consentita solo per i preparati magistrali e per i preparati secondo formula propria. La presente revisione la estende anche ai preparati officinali (lett. b) e ai preparati di cui alla lettera cbis. Nel rispetto della garanzia della qualità, è necessario consentire anche in questi casi all’ospedale o alla farmacia pubblica di commissionarne la fabbricazione a un’azienda di fiducia, controllata dall’Istituto o dalle autorità cantonali e in grado di ricorrere a metodi moderni. Va ad ogni modo applicata la «Buona prassi di fabbricazione per piccole quantità» della Pharmacopoea Helvetica. Ci si può chiedere se la possibilità di commissionare la fabbricazione a un’azienda titolare di un’autorizzazione non vanifichi in parte l’obbligo di omologazione. Esiste infatti il pericolo che le aziende non presentino più alcuna domanda di omologazio- ne per proprio conto, preferendo invece chiedere agli ospedali di affidare loro un mandato ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera cbis LATer. L’introduzione di un limite quantitativo per la fabbricazione per conto terzi tiene conto di queste riserve, impedendo di aggirare l’obbligo di omologazione (cfr. anche il commento all’art. 9 cpv. 2ter).

Art. 9 cpv. 2ter (nuovo) Questa disposizione consente al nostro Consiglio di stabilire un quantitativo massi- mo di fabbricazione per i medicamenti approntati ai sensi dell’articolo 9 capoversi 2 lettere a–cbis e 2bis. Tanto per i preparati officinali (lett. b), quanto per i preparati secondo formula propria (lett. c) saranno adottate le limitazioni attualmente in vigore. La disposizione introduce l’esonero dall’obbligo di omologazione, se la fabbricazio- ne annuale di un preparato officinale o di un preparato secondo formula propria non supera le 1000 confezioni, il cui contenuto deve corrispondere al massimo alla durata usuale di una terapia alle condizioni di dispensazione in vigore (limitationes), per un totale massimo di 30 000 dosi giornaliere e purché le autorità cantonali com- petenti non abbiano previsto, per l’azienda in questione, limiti di fabbricazione inferiori. Nelle farmacie degli ospedali questo limite può eventualmente essere portato, in singoli casi, a 90 000 dosi singole al massimo (art. 15 cpv. 3 e 16 cpv. 2 OOSM). Le medesime quantità saranno adottate anche per la fabbricazione in ospedale ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera cbis. Per la fabbricazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a prevediamo di stabilire un limite annuale massimo di, rispettivamente, 100 confezioni o 10 000 dosi singole o giornaliere. Questo limite potrà essere eventualmente accompagnato da una data limite per l’immagazzinamento (compreso tra 1 e 2 mesi, secondo la necessità). Anche la quantità che può essere commissionata ad un’azienda autorizzata andrà limitata. In questo modo si intende impedire che, in particolare nel caso di fabbrica- zione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera cbis, un’azienda riesca ad accumula-

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re numerosi mandati, riuscendo così a produrre medicamenti su larga scala aggi- rando l’obbligo di omologazione. L’obbligo di notifica previsto per i medicamenti fabbricati ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera cbis faciliterà considerevolmente l’applicazione di questa disposi- zione. D’ora in avanti non basterà più motivare la necessità della fabbricazione e comunicare i dati concernenti la sostanza attiva e la composizione, l’indicazione e la quantità fabbricata, ma sarà necessario anche notificare l’azienda responsabile della fabbricazione del medicamento.

Art. 14 cpv. 1 lett. d I radiofarmaci costituiscono una parte importante delle scorte ospedaliere. Essi sono impiegati innanzitutto a scopo diagnostico; il numero di preparati terapeutici, tutta- via, è in continuo aumento. I radiofarmaci sono prodotti di nicchia conservabili solo durante un breve arco di tempo (che va da qualche minuto fino a qualche ora, al massimo qualche giorno): vanno pertanto fabbricati sul posto. Una fornitura esterna è senz’altro possibile, ma solo dalle immediate vicinanze. Per i pazienti a cui sono destinati, inoltre, questi farmaci sono particolarmente preziosi, poiché sovente non esistono alternative. I radiofarmaci possono essere immessi sul mercato e dispensati alle persone solo se omologati dall’Istituto su consenso dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)41. Poiché le quantità impiegate sono alquanto limitate e il mercato svizzero è molto piccolo, un’omologazione normale comporta sovente un onere eccessivo rispetto al guadagno prospettato. Per questo motivo l’omologazione di radiofarmaci è raramente richiesta (anche all’estero), sebbene si continui, senza sosta, a svilup- parne di nuovi. Ciò influisce negativamente sulle scorte di questi preparati che, attualmente, possono essere garantite solo grazie all’impiego (molto esteso) in studi clinici o mediante autorizzazioni speciali (art. 36 cpv. 5 OAM). In questo modo, tuttavia, viene aggirato il controllo della qualità e della sicurezza che la nostra legi- slazione prevede per l’omologazione di questi preparati. Per i radiofarmaci impiegati esclusivamente all’interno di un ospedale – così come per gli altri preparati ospedalieri – vanno pertanto sanciti requisiti adeguati, ma più semplici, per la procedura di omologazione. Per questa ragione vi proponiamo di modificare l’articolo 14 capoverso 1 lettera d LATer, precisando che un’omologa- zione semplificata è possibile anche per i radiofarmaci che, non potendo essere fabbricati da «classiche» farmacie ospedaliere, devono essere prodotti da aziende radiofarmaceutiche nel rispetto della legislazione sulla radioprotezione.

Art. 16a (nuovo) Questo nuovo articolo adotta la «sunset clause» in vigore nel disciplinamento comu- nitario42. Grazie a questa clausola, l’Istituto potrà revocare l’omologazione di medi- camenti che dopo 3 anni non sono ancora stati immessi in commercio o che non si trovano più sul mercato da almeno 3 anni consecutivi.

41 Art. 30 dell’ordinanza sulla radioprotezione, RS 814.501 42 Cfr. nota 31 nel n. 1.4

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Per garantire un’applicazione efficace di questa disposizione, l’Istituto deve poter disporre di determinate informazioni concernenti l’effettiva immissione in commer- cio. Secondo il diritto attualmente in vigore, il titolare di un’omologazione è unica- mente tenuto a segnalare all’Istituto la sospensione (definitiva) della commercializ- zazione di un medicamento (art. 9 cpv. 4 OM). Questo obbligo va tuttavia esteso, sempre a livello di ordinanze del Consiglio federale (OM), così da comprendere anche la prima immissione in commercio di un medicamento omologato come pure una sospensione temporanea della sua commercializzazione. Questi casi vanno annunciati tempestivamente. Analogamente a quanto previsto dal disciplinamento comunitario europeo43, la sospensione di un prodotto andrà notificata con almeno due mesi di anticipo, così da lasciare alle persone interessate il tempo di trovare una soluzione alternativa. Ricordiamo che negli Stati Uniti i fabbricanti di medicamenti di importanza vitale (live saving product) sono tenuti a rispettare un termine di notifica di 6 mesi prima di interromperne la produzione44.

ad cpv. 1 Analogamente a quanto avviene nella CE e nei suoi Paesi membri, se dopo 3 anni dalla sua omologazione un medicamento non è stato effettivamente immesso in commercio, questa viene revocata. Nel caso della lettera a, il termine di 3 anni comincia a decorrere dalla data in cui l’omologazione è stata rilasciata. Se all’immissione in commercio si frappone tutta- via l’esistenza di una patente, il termine comincia a decorrere una volta scaduta la durata di questa. Nel caso della lettera b il termine inizia a decorrere dal giorno in cui il titolare dell’omologazione mette in commercio l’ultima partita.

ad cpv. 2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’applicabilità del capoverso 1. È in particolare il caso dei preparati a cui si ricorre esclusivamente in situazioni d’urgen- za. Se non si prevedesse questa deroga, il titolare dell’omologazione sarebbe tenuto a produrre il farmaco anche al di fuori di una situazione d’urgenza e a metterlo in commercio anche se non ve ne fosse alcun bisogno. Questa eccezione concerne, ad esempio, medicamenti destinati a combattere, anche preventivamente, un’epidemia (di influenza) o una pandemia. Riguarda inoltre i preparati omologati esclusivamente in vista di prevenire o trattare malattie scatenate da agenti patogeni diffusi da movi- menti terroristici (bio-terror agents), e i medicamenti fabbricati dall’esercito e utilizzati ai fini del servizio sanitario coordinato (art. 14 cpv. 1 lett. e LATer). Anche i medicamenti omologati unicamente per l’esportazione potrebbero benefi- ciare di tale deroga.

43 Art. 13 cpv. 4 del regolamento (CE) n. 726/2004 e l’art. 23a della direttiva 2004/27/CE (cfr. nota 37). 44 Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, CHAPTER V— Drugs and Devices, Subchapter A – Drugs and Devices, Sec. 506C. [ 21 U.S.C. 356c] Discontinuance of a life saving pro- duct (http://www.fda.gov/opacom/laws/fdcact/fdcact5a.htm).

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ad cpv. 3 Per i medicamenti contro malattie, ferite e handicap gravi il Consiglio federale avrà la competenza di abbreviare il termine di tre anni previsto nel capoverso 1. Questo permetterà di fare pressione sul titolare di un’omologazione che, di fronte al rischio di incorrere in una revoca, immetterà più presto sul mercato un determinato medi- camento. Questo consentirà, ad esempio, di chiarire definitivamente la situazione delle scorte di un certo farmaco già dopo un anno (invece che dopo tre): un rispar- mio di tempo che, in circostanze specifiche, può essere essenziale per garantire tempestivamente scorte ottimali. Anche in questo caso l’Istituto pronuncia la revoca, mentre il nostro Consiglio stabilisce le necessarie disposizioni di esecuzione (con- cernenti termini e criteri).

Art. 95a (nuovo) Questa disposizione transitoria spiega come applicare la «sunset clause» ai medica- menti che, al momento dell’entrata in vigore della modifica della LATer, saranno già omologati. Per questi farmaci il termine di 3 anni di cui all’articolo 16a capo- verso 1 non sarà stabilito retroattivamente, ma inizierà a decorrere a partire dalla data in cui entrerà in vigore la modifica.

3 Ripercussioni finanziarie e sul piano del personale 3.1 Confederazione La modifica della LATer che qui vi presentiamo non avrà alcuna ripercussione sull’Amministrazione federale (Ufficio federale della sanità pubblica). L’Istituto sarà invece tenuto, nel quadro dei compiti affidatigli per legge, a esaminare i farmaci che gli verranno notificati dai Cantoni sulla base del nuovo articolo 9 capoverso 2 lettera cbis. Questo onere supplementare dovrebbe essere controbilanciato dall’intro- duzione della «sunset clause», che consente di ridurre le spese amministrative legate al mantenimento di omologazioni non più sfruttate. Gli eventuali costi supplementari causati dall’entrata in vigore della modifica della LATer saranno coperti dall’Isti- tuto.

3.2 Cantoni Il gruppo di medicamenti esonerati dall’obbligo di omologazione grazie al nuovo articolo 9 capoverso 2 lettera cbis LATer sarà soggetto a un’autorizzazione cantonale. Ai Cantoni spetteranno anche i compiti di vigilanza. Occorre ad ogni modo ricordare che questi preparati sottostanno già ora in larga parte al controllo delle autorità cantonali. È probabile che la modifica che qui vi presentiamo comporti un certo onere supplementare per loro. Questo potrà tuttavia essere contenuto, migliorando la collaborazione tra le autorità esecutive e ricorrendo al sostegno dell’Istituto.

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3.3 Industria, commercio e utilizzazione a titolo professionale Le nuove disposizioni consentiranno di limitare considerevolmente le acrobazie amministrative cui sono costretti gli ospedali per risolvere i loro problemi di rifor- nimento e per colmare le lacune nelle scorte. In questo modo faciliteranno indiretta- mente anche il lavoro del personale di cura. Anche il compito dei medici nel settore ambulatoriale e delle farmacie e drogherie pubbliche verrà facilitato, seppur in misura minore. La modifica che qui vi presentiamo non interessa direttamente l’industria farmaceu- tica, eccezion fatta per l’articolo 16a LATer. La «sunset clause» può comportare, infatti, un certo onere supplementare per il settore privato, nel caso in cui un’azienda fosse tenuta a provare alle autorità che un’eventuale revoca di omologazione non è corretta. Si tratta, tuttavia, di un aggravio piuttosto limitato.

4 Rapporto con il programma di legislatura e con il piano finanziario La revisione della LATer non è stata annunciata nel programma di legislatura 2003–200745. La mozione 06.3413 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale «Prassi di Swissmedic in materia di omologazione di medicamenti [2]» è stata depositata solo nel luglio del 2006.

5 Costituzionalità La presente modifica di legge si fonda sugli articoli 95 capoverso 1 e 118 capover- so 2 della Costituzione federale. Quest’ultimo, in particolare, autorizza la Confede- razione ad emanare «prescrizioni sull’impiego di farmaci» (Protezione della salute).

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