Art. 17 cpv. 5 (nuovo) Se viene ordinata l’esecuzione dell’allontanamento, gli atti procedurali vanno ora fatti pervenire d’ufficio al richiedente l’asilo o al suo rappresentante legale contem- poraneamente alla notifica della decisione d’asilo. In tal modo è garantito che il richiedente riceva tutti gli atti procedurali rilevanti per la decisione d’asilo già al momento della notifica della decisione. Attualmente questo avviene già nel caso di decisioni di non entrata nel merito oppure della procedura all’aeroporto. Per evitare eventuali procedure doppie e ridurre al minimo gli oneri amministrativi, al momento della notifica della decisione vanno forniti soltanto gli atti da presentare nell’ambito di una eventuale corrispondente richiesta di esame (cfr. art. 26 seg. PA). Negli anni dal 2008 al 2010 è stato impugnato circa il 67 per cento delle decisioni materiali negative con allontanamento. Nella prassi, in quasi tutti questi casi vengo- no presentate richieste di esame degli atti al fine di redigere la dichiarazione di ricorso. L’invio preventivo degli atti procedurali consente di ridurre l’onere ammini- strativo e semplificare l’iter procedurale. Inoltre, l’invio automatico permette di aumentare l’accettazione delle decisioni d’asilo. Questa nuova disposizione non riguarda le decisioni dell’UFM in cui la domanda d’asilo ha esito negativo ma al contempo viene disposta l’ammissione provvisoria (cfr. art. 83–88 della legge federale del 16 dicembre 200510 sugli stranieri, LStr). Negli ultimi tre anni la quota dei ricorsi contro queste decisioni è stata pari soltanto al 13 per cento. In questi casi i richiedenti continuano ad avere la possibilità di presentare all’UFM una richiesta di esame degli atti dopo la conclusione delle misu- re istruttorie. Questa base legale è necessaria poiché la LAsi prevede una normativa più ampia rispetto alla PA. Gli interessati possono così far valere anche un diritto legale all’invio degli atti.
Art. 26, rubrica, cpv. 1bis (nuovo), cpv. 2, 2bis e 2ter (nuovo) Centri di registrazione e di procedura, fase preparatoria Cpv. 1bis (nuovo) Con la presentazione della domanda d’asilo in un CRP inizia ora una fase preparato- ria in cui, subito dopo l’entrata nel centro, vengono eseguiti tutti gli accertamenti preliminari rilevanti per lo svolgimento della procedura d’asilo. Questo permette anche una migliore organizzazione della successiva audizione sui motivi d’asilo. La
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fase preparatoria dura al massimo tre settimane dalla presentazione della domanda d’asilo. Cpv. 2 Nella fase preparatoria vengono per esempio già rilevate e registrate le generalità del richiedente; inoltre, vengono verificati l’identità, i mezzi di prova presentati, nonché i documenti di viaggio e di identità. Vengono anche rilevate le impronte digitali, che sono poi confrontate con diverse banche dati. Visto che le fotografie e le schede dattiloscopiche vengono allestite già con la prima domanda d’asilo, tali misure non devono essere ripetute nel caso di ulteriori domande d’asilo presentate dallo stesso richiedente. Lo stesso vale per i richiedenti l’asilo minori di 14 anni accompagnati da un genitore (cfr. art. 6 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 199911 sull’asilo). Queste eccezioni sono contemplate nell’espressione «di norma». Durante la fase preparato- ria possono inoltre essere effettuati ulteriori utili accertamenti relativi alla prove- nienza dei richiedenti. Si può trattare di un elenco di domande su un determinato Paese, della raccolta di informazioni sull’attuale situazione politica o della raccolta di informazioni sull’identità o sull’itinerario di viaggio. Non si tratta di un’audizione formale che viene verbalizzata. Come in passato un’audizione del genere può essere effettuata solo dall’UFM (cfr. cpv. 2ter). Già durante la fase preparatoria i richiedenti l’asilo vanno interrogati sulla loro identità, sull’itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese. Nell’ambito di tale audizione devono essere eseguiti anche gli accertamenti relativi agli accordi di Dublino: per esempio, è necessario verificare se il richiedente ha già soggiornato o presentato una domanda d’asilo in un altro Stato Dublino. Infine vanno svolti i lavori preliminari necessari per la presentazione di una richiesta nell’ambito di una procedura Dublino. Cpv. 2bis Secondo la nuova disposizione, un’eventuale domanda di presa o ripresa in carico di richiedenti l’asilo presso uno Stato Dublino va presentata a tale Stato di regola già durante la fase preparatoria. Il limite temporale (la fase preparatoria dura al massimo tre settimane) obbliga l’UFM ad avviare senza indugio eventuali procedure Dublino, a concluderle possibilmente già durante il soggiorno presso il CRP e a eseguire l’allontanamento nello Stato Dublino competente. Ne consegue tuttavia la necessità di aumentare la capacità di alloggio nei CRP (cfr. n. 3.1). In situazioni eccezionali, in particolare in caso di un aumento delle richieste o di capacità ridotte nei CRP, l’UFM deve comunque avere la possibilità di presentare richieste Dublino in un secondo momento. Queste eccezioni sono contemplate nell’espressione «di norma». Cpv. 2ter (nuovo) I compiti menzionati al capoverso 2 – fatta eccezione per l’interrogatorio sulla persona secondo il capoverso 2 – devono poter essere delegati a terzi. Si tratta di compiti amministrativi, in quanto attività come la redazione di una decisione d’asilo, l’interrogatorio formale sulla persona o l’audizione sui motivi d’asilo sono fonda- mentali nelle procedure d’asilo e devono pertanto continuare ad essere svolte esclu- sivamente dai collaboratori dell’UFM. La possibilità di demandare a terzi compiti che garantiscono il funzionamento dei CRP è attualmente già sancita a livello di ordinanza (cfr. art. 17 dell’ordinanza 1
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dell’11 agosto 199912 sull’asilo). Tuttavia, per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, viene ora precisata direttamente nella legge. Inoltre in tal modo viene soddi- sfatto il principio della legalità, secondo cui tipo, entità e scopo di un trasferimento di compiti a terzi devono essere stabiliti in una legge formale. Introducendo una fase preparatoria chiaramente definita e ben strutturata, le proce- dure d’asilo possono essere sveltite. Inoltre, delegando a terzi determinati compiti, l’UFM risulta sgravato dal punto di vista amministrativo.
Art. 26a (nuovo) Accertamento medico Nella prassi delle procedure d’asilo e di allontanamento vengono spesso fatti valere motivi medici in un secondo momento, in modo da evitare l’esecuzione dell’allon- tanamento verso il Paese d’origine. In molti casi anche le domande multiple e di riesame hanno alla base esclusivamente motivi medici. Per i collaboratori dell’UFM lo svolgimento di procedure d’asilo in cui vengono fatte valere allegazioni mediche è difficile e dispendioso in termini di tempo. Anche se già attualmente esiste la possibilità di far verificare da un medico di fiducia le allegazioni mediche addotte, questo comporta un notevole onere aggiuntivo, visto che nella LAsi vigente non esiste un disciplinamento specifico della procedura in caso di allegazioni mediche. Nella procedura d’asilo va pertanto introdotta una regolamentazione per le allega- zioni mediche, che permetta ai richiedenti di far verificare i propri problemi di salute da personale medico specializzato già in uno stadio iniziale della procedura, in modo semplice e gratuito. Una procedura chiaramente regolamentata aumenta anche la certezza del diritto. Cpv. 1 Se il richiedente è a conoscenza di eventuali suoi problemi di salute rilevanti per la procedura di asilo e di allontanamento, questi devono essere fatti valere immediata- mente dopo la presentazione della domanda d’asilo, al più tardi però in occasione dell’audizione sui motivi d’asilo (cfr. art. 36 cpv. 2 LAsi) o al momento della con- cessione del diritto di essere sentiti (cfr. art 36 cpv. 1). È comunque necessario tenere conto della situazione concreta nel singolo caso. Al momento dell’entrata nel CRP, i richiedenti vengono informati – per scritto mediante un promemoria e oralmente durante l’interrogatorio sulla persona – che devono far valere eventuali problemi di salute rilevanti per la procedura subito dopo la presentazione della domanda d’asilo, al più tardi però durante l’audizione o al momento della concessione del diritto di essere sentiti e che possono farsi esaminare gratuitamente da personale medico specializzato. Cpv. 2 Se fa valere problemi medici ai sensi del capoverso 1, l’interessato deve rivolgersi allo specialista designato dall’UFM. Nella pratica questa prima consultazione potrebbe essere eseguita per esempio da personale medico con una formazione specifica presso i CRP. Se è indicato dal punto di vista medico, il richiedente in questione viene poi indirizzato verso lo specialista incaricato dall’UFM. I costi delle cure necessarie durante la permanenza nei CRP vengono liquidati come in passato secondo la LAMal (cfr. commento all’art. 80 cpv. 2 LAsi). Sono esclusi i
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costi degli accertamenti e delle cure prestate dal personale medico dell’UFM presso i CRP. Ciò vale anche per gli accertamenti e le perizie effettuate da specialisti ester- ni esclusivamente in relazione alla procedura d’asilo. L’articolo 82a LAsi, secondo cui tra l’altro è possibile limitare la scelta dei fornitori di prestazioni e quella dell’assicuratore, si applica per analogia anche durante il soggiorno nel CRP. Cpv. 3 Nelle procedure d’asilo e di allontanamento (comprese eventuali procedure di rie- same) i problemi di salute fatti valere successivamente possono essere presi in considerazione soltanto se l’interessato è in grado di dimostrarli (cfr. anche art. 32 cpv. 2 PA). Contrariamente alla regola secondo cui in una procedura d’asilo la qualità di rifugiato deve perlomeno essere resa verosimile (cfr. art. 7 LAsi), in questo caso l’onere della prova è più rigoroso. Lo stesso vale nel caso in cui i richie- denti l’asilo si rivolgano a un medico non incaricato dall’UFM, presentando un suo certificato. Se le allegazioni mediche addotte destano dubbi, l’UFM può incaricare un medico di fiducia di verificare tali allegazioni o il certificato medico presentato successivamente oppure di visitare il richiedente l’asilo. Questo compito potrebbe per esempio essere svolto dal Servizio medico regionale di un ufficio dell’AI. Se il richiedente l’asilo prova i propri problemi di salute, anche con il disciplinamento proposto è necessario tenerne debitamente conto nell’esame della domanda d’asilo, indipendentemente dal momento in cui tali problemi sono fatti valere. Al momento dell’entrata nel CRP i richiedenti vengono informati, mediante un promemoria e nell’ambito dell’interrogatorio sulla persona anche oralmente, sulla necessità di dimostrare eventuali allegazioni mediche fatte valere successivamente nell’ambito della procedura d’asilo. Il nuovo disciplinamento permette ai richiedenti l’asilo di far accertare le proprie allegazioni mediche in modo semplice e gratuito. Allo stesso tempo è possibile ridurre i casi in cui i richiedenti fanno valere allegazioni mediche in un secondo momento soltanto per evitare o ritardare l’esecuzione dell’allontanamento.
Art. 80 cpv. 2 Se dall’accertamento secondo l’articolo 26a LAsi risultano necessarie cure mediche, la Confederazione deve avere la possibilità di limitare la scelta dei fornitori di prestazioni per tali cure anche durante il soggiorno nei CRP analogamente all’arti- colo 82a LAsi. Ciò deve valere anche per le cure mediche non rilevanti per la proce- dura di asilo e di allontanamento e di conseguenza non soggette all’articolo 26a LAsi. La modifica di legge proposta è intesa a garantire che per gli interessati durante la permanenza nei CRP valgano le stesse norme per l’assistenza sanitaria che si applicano dopo l’attribuzione ai Cantoni (cfr. commento relativo all’art. 26a LAsi).
Art. 109a (nuovo) Scambio di informazioni Nel rapporto del DFGP di marzo 2011 (cfr. n. 1.1.2) sulle misure per accelerare le procedure d’asilo viene rilevato che tali procedure durano troppo (cfr. la versione tedesca del rapporto, pag. 13 segg.). Questo riguarda sia le procedure di prima istanza sia quelle di ricorso. Il rapporto illustra diverse possibili cause di questo fenomeno, tra cui il fatto che non esistono accordi con il TAF né sulle priorità nelle procedure di prima e seconda istanza né sull’iter amministrativo.
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Per garantire che le procedure vengano svolte senza intoppi, è utile e necessario uno scambio regolare di informazioni, soprattutto nei periodi in cui vengono presentate molte domande d’asilo. Armonizzando in tal modo l’iter amministrativo dell’UFM e del TAF è possibile accelerare la procedura. Questo scambio reciproco di informa- zioni su questioni amministrative non comporta alcun obbligo legale e quindi non tange l’attività giurisprudenziale del TAF. L’indipendenza del giudice sancita dalla Costituzione federale rimane quindi pienamente garantita (art. 191c della Costitu- zione federale13, Cost.).
Art. 110a (nuovo) Gratuito patrocinio Cpv. 1 e 2 Nella procedura di ricorso, se il richiedente è indigente e il ricorso non è privo di probabilità di successo, è necessario garantire la copertura delle spese per il rappre- sentante legale assegnato d’ufficio, oltre a quelle procedurali. Visto che di solito le conoscenze linguistiche e giuridiche dei richiedenti l’asilo sono limitate, la legge parte ora dal presupposto che sia necessario un patrocinio d’ufficio. Come stabilito dal diritto in vigore l’interessato deve richiedere di essere dispensato dalle spese procedurali e dalle spese per il patrocinatore d’ufficio nell’ambito della procedura di ricorso (cfr. art. 65 cpv. 2 PA). Contrariamente all’avamprogetto posto in consultazione l’accesso facilitato al gra- tuito patrocinio va applicato solo per le decisioni di asilo centrali in senso stretto (cfr. art. 110a cpv. 1 lett. a‒d LAsi). Di conseguenza, per esempio per le procedure di ricorso contro decisioni nel settore dei documenti di viaggio, del contributo spe- ciale e del prelevamento di valori patrimoniali, si continuano ad applicare i presup- posti secondo l’articolo 65 capoversi 1 e 2 PA. Le eccezioni al capoverso 1, per cui vige ancora il requisito della necessità del patrocinio, sono elencate nel capoverso 2. Nella procedura Dublino secondo il diritto internazionale l’esecuzione della procedura d’asilo è di competenza di un altro Stato. Nel caso di procedure di riesame o relative a domande multiple già in precedenza è stata espletata una procedura d’asilo approfondita applicando la nuova tutela giuri- sdizionale rafforzata. In questi casi è quindi giustificata l’applicazione delle disposi- zioni generali sul patrocinio gratuito della PA (cfr. art. 65 PA). Visto che in caso di patrocinio d’ufficio può essere richiesto un maggior rispetto delle prescrizioni formali, la procedura di ricorso risulta nel complesso alleggerita. Inoltre le persone ammesse a svolgere il patrocinio d’ufficio dispongono di cono- scenze approfondite della procedura d’asilo, il che garantisce una maggiore qualità degli atti procedurali. Anche in altri settori del diritto – soprattutto nel diritto penale – il patrocinio d’ufficio ha permesso di registrare esperienze nel complesso positive. Cpv. 3 In deroga all’articolo 65 capoverso 2 PA, nell’ambito dell’asilo non è più prevista un’esclusiva degli avvocati per il gratuito patrocinio. Ciò vale per tutti i ricorsi presentati sulla base della LAsi. Contrariamente al capoverso 1, qui non ha senso prevedere una limitazione per determinate decisioni. Non è giustificato continuare a esigere la patente di avvocato per procedure di ricorso per esempio nel settore dei
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documenti di viaggio o delle procedure Dublino, poiché tali procedure sono di norma meno dispendiose e le questioni giuridiche meno complesse. Il vantaggio della normativa proposta è che le persone che si occupano della consu- lenza legale nella procedura di prima istanza, e che non sempre sono avvocati, possono rappresentare i richiedenti l’asilo anche nell’ambito del gratuito patrocinio nella procedura di ricorso. Le persone che desiderano essere designate quali rappre- sentanti legali dal TAF devono essere titolari di un diploma universitario in giuri- sprudenza e svolgere per professione attività di consulenza e rappresentanza di richiedenti l’asilo. Le persone che hanno conseguito soltanto un bachelor in giuri- sprudenza non possono essere ammesse perché di regola, anche se hanno buone conoscenze giuridiche di base, non dispongono del necessario sapere specifico richiesto per condurre una procedura di ricorso.
Disposizioni transitorie Le modifiche proposte per l’invio degli atti per tutte le decisioni e per l’introduzione di una fase preparatoria (art. 17 e 26 LAsi) non vanno applicate alle procedure in corso. Lo stesso dicasi per le nuove disposizioni relative all’accertamento medico e per i miglioramenti puntuali della tutela giurisdizionale (cfr. art. 26a e 110a LAsi). L’applicazione di tali disposizioni alle procedure in corso e alle procedure di ricorso pendenti comporterebbe un onere supplementare sproporzionato sia per l’UFM che per il TAF.
3 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni 3.1 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione A lungo termine le modifiche proposte dalla LAsi dovrebbero generare risparmi. È tuttavia difficile indicare con precisione le possibili ripercussioni finanziarie, in quanto non è possibile prevedere la futura evoluzione delle domande di asilo in termini di numero e profilo dei richiedenti. Nel primo anno dall’entrata in vigore, l’introduzione delle modifiche proposte non causerà nuovi costi; a lungo termine potranno essere registrati risparmi per la Con- federazione. I costi supplementari annuali di circa 67 milioni di franchi saranno pareggiati nel primo anno da un risparmio di circa 67 milioni di franchi. A sette anni dall’entrata in vigore delle modifiche, i risparmi annui si eleveranno a un massimo di 108 milioni di franchi.
Costi supplementari Le modifiche proposte richiedono investimenti da parte della Confederazione. Secondo le prime stime la capacità di alloggio nei CRP dovrà passare dagli attuali 1200 a circa 3000 posti, un aumento necessario se, in futuro, la maggior parte delle procedure Dublino si svolgerà e si concluderà nei CRP. Un aumento degli alloggi del 150 per cento genererà costi supplementari pari a circa 60 milioni di franchi l’anno (costi di esercizio CRP: circa fr. 52,5 milioni, affitto locali: ca. fr. 7,5 milioni).
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Ulteriori costi a carico della Confederazione risulteranno dal finanziamento delle misure volte ad offrire una migliore tutela giurisdizionale e dell’esame medico nei CRP durante la fase preparatoria (cfr. art. 26, 26a e 110a LAsi). I costi supplementari del TAF per il patrocinio d’ufficio offerto ai richiedenti l’asilo (cfr. art. 110a LAsi) ammontano a 2–3 milioni di franchi l’anno. Questa cifra è calcolata come segue: la percentuale di ricorsi per i tipi di decisioni elencati nell’articolo 110a capoverso 1 LAsi (complessivamente ca. 8000 decisioni l’anno) è attualmente del 30 per cento circa. Con le maggiori possibilità di farsi rappresentare in questi casi da un legale d’ufficio, si prevede un aumento del numero di ricorsi pari al 50 per cento. Circa il 30 per cento dei ricorsi presentati non è privo di probabilità di successo e richiederà probabilmente un gratuito patrocinio sulla base della nuova disposizione. Il gratuito patrocinio costa circa 2000 franchi per procedura di ricorso. La possibilità di farsi visitare da un medico nei CRP e di rivolgersi a un medico di fiducia della Confederazione (cfr. art. 26a LAsi) comporta spese supplementari stimate attorno ai 5 milioni di franchi l’anno. Questo importo è calcolato come segue: supponendo che su circa 15 000 domande d’asilo l’anno circa il 50 per cento dei richiedenti si faccia visitare da un medico e considerando che in media le spese per una consultazione medica sono di circa 350 franchi, i costi supplementari si stimano in 2,6 milioni di franchi. Va inoltre preventivato che ogni anno per circa 1200 richiedenti l’asilo sarà chiesto il parere di un medico di fiducia, facendo aumentare i costi per la Confederazione di altri 2,4 milioni di franchi circa (una perizia medica costa in media fr. 2000).
Risparmi Aumentando le capacità dei CRP si stima che circa l’80 per cento di tutte le proce- dure Dublino (ca. 4800 persone) saranno eseguite dai CRP, generando risparmi a livello di aiuto sociale e soccorso di emergenza pari a circa 63,5 milioni di franchi l’anno. Grazie all’esecuzione dei casi Dublino nei CRP non viene sborsato l’importo forfet- tario per il soccorso di emergenza di 6100 franchi a persona, rimborsato dalla Con- federazione ai Cantoni. Nell’ambito del soccorso di emergenza potranno quindi essere effettuati risparmi annui dell’ordine di 29 milioni di franchi. Fino al momento del passaggio in giudicato della decisione d’asilo, la Confederazione rimborsa ai Cantoni un importo forfettario globale di 55 franchi al giorno per persona. Allog- giando nei CRP i richiedenti per cui è stata avviata una procedura Dublino si rispar- miano annualmente circa 34,5 milioni di franchi, poiché per 130 giorni di durata media del soggiorno nei Cantoni per i casi Dublino la Confederazione non deve più rimborsare ai Cantoni l’importo forfettario globale. Se, in caso di allegazioni mediche non fatte valere immediatamente dopo la presen- tazione della domanda d’asilo, l’onere della prova è maggiore (cfr. art. 26a cpv. 3 LAsi), si stima che il numero delle ammissioni provvisorie a causa dell’impossibilità presunta dell’allontanamento sarà del 5–10 per cento in meno. La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese per l’aiuto sociale per al massimo sette anni dall’entrata in Svizzera delle persone ammesse provvisoriamente (cfr. art. 87 cpv. 3 LStr). Con circa il 10 per cento di ammissioni provvisorie in meno, nel primo anno la Confede- razione potrà risparmiare a livello di aiuto sociale al massimo 3,5 milioni di franchi (350 persone x 55 franchi al giorno x 180 giorni). Dopo sette anni i risparmi annui
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per la Confederazione nell’ambito dell’aiuto sociale ammonteranno a un massimo di 45 milioni di franchi (2275 persone x fr. 55 al giorno x 360 giorni). I risparmi a medio termine non sono ancora stati presi in considerazione nella piani- ficazione finanziaria 2013‒2015. Il piano finanziario 2013‒2015 sarà modificato di conseguenza una volta che il il nostro Collegio avrà adottato il messaggio aggiun- tivo.
3.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale per la Confederazione L’introduzione di una fase preparatoria nei CRP (cfr. art. 26 LAsi) avverrà gradual- mente. Le ripercussioni in materia di personale derivanti da tale misura non sono attualmente quantificabili.
3.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni Non sono previsti costi supplementari per Cantoni e Comuni.
4 Programma di legislatura Il disegno non è annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200814 sul programma di legislatura 2007–2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200815 sul programma di legislatura 2007–2011. Le proposte di revisione sono scaturite dall’incarico della CIP-S del 9 maggio 2011 di farle confluire nella revisione in corso della LAsi, nonché dalla decisione del Consiglio federale del 6 giugno 2011 di presentare entro la fine di settembre 2011 un messaggio aggiuntivo al messaggio del 26 maggio 2010 concernente la revisione della LAsi.
5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità Il disegno di modifica della LAsi nel quadro del presente messaggio aggiuntivo si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa della Confedera- zione in materia di concessione dell’asilo e in materia di dimora e domicilio degli stranieri) ed è compatibile con la Cost. e il diritto internazionale.
14 FF 2008 597 15 FF 2008 7469
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5.2 Rapporto con il diritto europeo 5.2.1 Sviluppi nel settore dell’asilo in seno all’UE L’Unione europea ritiene che sia possibile raggiungere migliori norme minime comuni di protezione nell’ambito del Futuro regime europeo comune in materia di asilo soltanto armonizzando ulteriormente le disposizioni legali dei singoli Stati nel settore dell’asilo. A tal fine sono necessarie anche modifiche di pertinenti atti legi- slativi già adottati. La presente revisione della LAsi verte soprattutto sulla direttiva recante norme minime per le procedure d’asilo (direttiva sulla procedura d’asilo16) e sulla direttiva recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva sull’accoglienza17). Sebbene tali direttive non siano vincolanti per la Svizzera, è nell’interesse del nostro Paese che le procedure d’asilo si basino su norme simili in tutti i Paesi europei. Attraverso Dublino il sistema dell’asilo svizzero è strettamente connesso con quelli degli Stati dell’UE18.
5.2.2 Compatibilità della legislazione svizzera con il diritto europeo Lo scopo delle presenti proposte di modifica coincide essenzialmente con quello della proposta modificata della Commissione europea di rifusione della direttiva sulla procedura d’asilo19, che prevede un rafforzamento della tutela giurisdizionale. Come nell’articolo 110a capoverso 2 LAsi, anche a livello europeo il patrocinio d’ufficio non è prerogativa degli avvocati. L’articolo 21 paragrafo 2 lettera b della proposta modificata della Commissione prevede infatti che la rappresentanza legale gratuita possa essere fornita anche da altri consulenti legali designati dalla legisla- zione nazionale a rappresentare i richiedenti protezione internazionale. La proposta modificata della Commissione di rifusione della direttiva sull’acco- glienza20 prevede inoltre all’articolo 22 che gli Stati membri debbano adottare tempestivamente misure per individuare esigenze particolari delle persone vulnera- bili al momento dell’accoglienza. Tali esigenze particolari di accoglienza vanno considerate anche se vengono fatte valere in una fase successiva della procedura di asilo. In generale, secondo la direttiva sul riconoscimento quale rifugiato21 vale il principio secondo cui il richiedente deve motivare la propria domanda di protezione
16 Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello sta- tus di rifugiato, GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13. 17 Direttiva 2003/9/CE del Consiglio 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18. 18 Cfr. n. 5.2.1 del messaggio del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull’asilo, FF 2010 3889. 19 Proposta modificata della Commissione europea dell’1.6.2011 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), COM(2011) 319 definitivo. 20 Proposta modificata della Commissione europea dell’1.6.2011 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti asilo (rifu- sione), COM(2011) 320 definitivo. 21 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul con- tenuto della protezione riconosciuta, GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
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internazionale (art. 4 par. 5). Le dichiarazioni del richiedente non devono tra l’altro essere comprovate se questi ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile o se dimostra di aver avuto buoni motivi per ritardarla (art. 4 par. 5 lett. d). Questa disposizione non è stata modificata nella proposta della Commissione del 21 ottobre 200922. Pertanto, per quanto riguarda l’onere della prova nel far valere allegazioni mediche, la presente revisione della LAsi non pone requisiti più severi delle vigenti disposi- zioni europee.
22 Proposta della Commissione delle comunità europee del 21.10.2009 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, COM(2009) 551 definitivo/2.
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