Lexipedia

Iniziativa cantonale. Legge sulla protezione delle acque. Modifica. Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati

10.324

Iniziativa cantonale Legge sulla protezione delle acque. Modifica Rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati

del 3 settembre 2012

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale sulla protezione delle acque, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di modifica allegato.

3 settembre 2012 In nome della Commissione: Il presidente, Didier Berberat

2012-2572 8271

Compendio

Nell’ambito di un’iniziativa cantonale, la Commissione dell’ambiente, della pianifi- cazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati ha elaborato un pro- getto di modifica della legge federale sulla protezione delle acque. Propone di completare l’articolo 37 capoverso 1 della legge federale sulla protezione delle acque in modo da rendere possibile l’arginatura o la correzione di un corso d’acqua se questi interventi sono necessari per creare discariche per materiale di scavo e di sgombero esclusivamente non inquinato.

Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Iniziativa cantonale

Depositata il 16 giugno 2010 dal Cantone di Berna, l’iniziativa cantonale chiede di modificare la legislazione sulla protezione delle acque così da autorizzare, in via eccezionale, lo spostamento e la contemporanea rivalutazione di corsi d’acqua naturali (non arginati e non corretti) quando la creazione di una nuova discarica per materiale di scavo esclusivamente non inquinato lo rende assolutamente indispensa- bile. Riunitasi il 26 aprile 2011, la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S; di seguito: la Commis- sione) ha esaminato l’iniziativa cantonale e sentito una rappresentanza del Cantone di Berna. Ha aderito alla richiesta dell’iniziativa e, con 9 voti contro 0 e 4 astensioni, ha deciso di darvi seguito per esaminare nel dettaglio come migliorare la situazione. Conformemente all’articolo 116 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl1, la decisione della Commissione ha richiesto il consenso della commissione compe- tente del Consiglio nazionale. Il 21 giugno 2011, la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha esaminato l’iniziativa cantonale, approvando con 22 voti la decisione di darvi seguito. Dopo le decisioni delle due commissioni e in virtù degli articoli 117 capoverso 2 e 111 capoverso 1 LParl, la Commissione è stata incaricata di elaborare entro due anni un proprio progetto.

1.2 Lavori della Commissione

Riunitasi il 17 gennaio e il 23 marzo 2012, la Commissione si è occupata dell’attuazione dell’iniziativa. Essa ha adottato il 23 marzo 2012 un progetto preli- minare di legge che ha sottoposto a consultazione dal 2 aprile al 12 luglio 2012 (art. 112 cpv. 2 LParl). La Commissione ha adottato il presente progetto di legge il 3 settembre 2012 con

8 voti contro 2 e 2 astensioni.

Nel suo lavoro, la Commissione è stata coadiuvata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

Visti i risultati della consultazione, la Commissione ha deciso di non apportare modifiche al suo progetto di legge, ritenendo che esso adempia in maniera equili- brata le richieste dell’iniziativa.

4 Commento alla modifica della LPAc

Art. 37 cpv. 1 lett. a Con la modifica dell’articolo 37 capoverso 1 lettera a, il rinvio tra parentesi alla disposizione di legge, non più in vigore, su misure edilizie per la protezione contro le piene è sostituito dal rinvio alla disposizione attualmente in vigore. Il contenuto della disposizione non viene sostanzialmente modificato.

Art. 37 cpv. 1 lett. bbis L’articolo 37 capoverso 1 LPAc è integrato dalla nuova lettera bbis che consente di spostare piccoli corsi d’acqua, anche non arginati, quando una discarica per mate- riale di scavo esclusivamente non inquinato può essere impiantata soltanto in una determinata ubicazione, identificata sulla base di una valutazione completa con ponderazione di tutti gli interessi che esclude ogni altro luogo. Conformemente alle prescrizioni della Confederazione già oggi vigenti sui rifiuti, la discarica deve inoltre essere prevista nei piani direttori cantonali e la sua necessità va spiegata in maniera motivata e va documentata nella pianificazione della gestione dei rifiuti dei Cantoni. I requisiti da soddisfare nella correzione di un corso d’acqua sono menzionati all’articolo 37 capoverso 2 LPAc: le funzioni ivi elencate devono continuare a essere garantite dopo lo spostamento del corso d’acqua e lo stato ecomorfologico di quest’ultimo non deve essere deteriorato. In caso di corsi d’acqua già arginati o corretti, l’intervento deve portare a un miglioramento della situazione. Anche le altre disposizioni rilevanti del diritto sulla protezione dell’ambiente vanno rispettate.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo

del personale Il progetto non ha alcuna ripercussione sulle finanze o sull’effettivo del personale.

5.2 Idoneità all’attuazione

Il nuovo articolo 37 capoverso 1 lettera bbis sarà applicato solamente in casi eccezio- nali. L’applicabilità si limita alle discariche nelle quali viene depositato materiale di scavo esclusivamente non inquinato. Nelle prescrizioni della Confederazione sui rifiuti, già oggi si definisce chiaramente con valori limite quando il materiale di scavo è considerato non inquinato. La disposizione è quindi molto chiara a tal pro- posito. Come finora, i Cantoni possono procedere alla prova del vincolo ubicativo e alla conseguente valutazione dell’ubicazione nel quadro degli strumenti dei piani

direttori e della pianificazione della gestione dei rifiuti. La disposizione è dunque idonea all’attuazione.

5.3 Altre ripercussioni

Guardando al carico inquinante, è generalmente indicato trasportare il materiale di scavo su distanze il più possibile corte (presupposta un’applicazione proporzionata della disposizione derogatoria in situazione eccezionale). Anche nell’ottica del turismo è opportuno minimizzare simili trasporti di materiale di scavo non inquinato. L’intervento non deve pregiudicare le funzioni naturali del corso d’acqua. Ciò significa che si può escludere anche un deterioramento della qualità dell’acqua di quest’ultimo.

6 Rapporto con il diritto europeo

Dal diritto europeo non deriva alcun obbligo della Svizzera con il quale il progetto non è compatibile.

7 Basi legali

7.1 Costituzionalità e legalità

Il progetto si fonda sull’articolo 76 della Costituzione federale (Cost.3), che assegna alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla protezione delle acque.

7.2 Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene alcuna norma di delega per emanare disposti ordinativi surrogatori della legge.

7.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 22 capoverso 1 LParl, l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

3 RS 101

Iniziativa cantonale. Legge sulla protezione delle acque. Modifica. Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati | Lexipedia | Lexipedia