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Iniziativa parlamentare. Aumento del numero dei posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 1° novembre 2012. Parere del Consiglio federale

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Iniziativa parlamentare Aumento del numero dei posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 1° novembre 2012 Parere del Consiglio federale

del 30 novembre 2012

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all’articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 1° novembre 2012 concernente l’iniziativa parlamentare «Aumento dei posti di giudice presso il Tribunale ammini- strativo federale». Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-2834 8337

Parere

1 Situazione iniziale

Secondo l’articolo 1 capoverso 3 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF) è dotato di 50–70 posti di giudice. L’assemblea federale stabilisce il numero esatto dei posti mediante ordinanza (art. 1 cpv. 4 LTAF). La prima versione dell’ordinanza del 17 giugno 2005 sui posti di giudice (RS 173.321) prevedeva un massimo di 64 posti a tempo pieno. Dando seguito a un’iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, il 12 giugno 2009 l’Assemblea federale aveva poi deciso di aumentare i posti di giudice presso il TAF a un massimo di 65 posti a tempo pieno. L’aumento non era dovuto all’evoluzione generale della mole di lavoro, bensì a difficoltà nel trattamento di ricorsi in italiano (cfr. il parere del Consiglio federale del 6 marzo 2009, FF 2009 1089 n. 4). All’epoca la richiesta di ulteriori posti da parte del Tribunale amministrativo non era stata accolta, tanto più che il Tribunale federa- le e il Consiglio federale si erano detti contrari. I posti di cancelliere, il cui numero è stabilito dal Tribunale amministrativo federale nell’ambito del preventivo approvato, non sono più stati aumentati dal 2009.

2 Progetto della Commissione degli affari giuridici del

Consiglio nazionale Il 6 ottobre 2011 il TAF ha chiesto alla Commissione degli affari giuridici del Con- siglio nazionale di aumentare a 70 il numero massimo di posti di giudice previsto dalla pertinente ordinanza. Il TAF aveva già presentato la medesima richiesta il 2 luglio 2008. Nel suo rapporto la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale chie- de di portare da 65 a 68 il numero massimo di posti di giudice presso il TAF previ- sto dall’articolo 1 dell’ordinanza sui posti di giudice. La Commissione segue in linea di massima l’argomentazione del TAF che ha moti- vato la richiesta con un prevedibile aumento dei ricorsi in seguito a modifiche delle leggi federali sull’assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero) e sull’assicura- zione per l’invalidità (riesame delle rendite d’invalidità erogate) e della legge sul personale federale, nonché a causa delle liberalizzazioni previste nel settore energe- tico. Secondo il TAF non vi sono invece al momento difficoltà nel settore dell’asilo.

3 Parere del Consiglio federale

3.1 Valutazione della necessità d’intervento

Dalla primavera 2009, quando l’Assemblea federale decise, in accordo con il Tribu- nale federale e il Consiglio federale, un numero massimo di 65 posti di giudice, l’afflusso e il disbrigo di pratiche presso il TAF è rimasto pressoché costante. Visto

il numero delle pratiche finora trattate, non è constatabile un’evoluzione che richieda un maggior numero di posti di giudice. Non si riscontra un marcato e costante au- mento di pratiche da evadere o una diminuzione di quelle evase (p.es. a causa di dossier più complessi). Un netto miglioramento si è invece registrato per quanto riguarda il numero di casi pendenti alla fine dell’anno. Nel 2008 questi ultimi erano relativamente numerosi e quasi pari ai casi evasi nello stesso anno. Nel 2011 il numero dei casi pendenti raggiungeva soltanto il 60 per cento dei casi evasi nello stesso anno. Alla luce di questa situazione non sorprende che il Tribunale federale, che esercita la vigilanza sul Tribunale amministrativo federale, abbia dichiarato per voce della sua commissione amministrativa, competente in materia, di non ritenere oggettivamente necessaria una modifica dell’ordinanza sui posti di giudice. Non è certo che le modifiche legislative menzionate dal TAF comportino un notevo- le onere di lavoro supplementare. Altre revisioni di legge possono incidere o hanno già inciso favorevolmente sul numero di pratiche (p. es. l’abolizione del contingen- tamento lattiero). Il Consiglio federale ritiene difficilmente verificabile la stima da parte del TAF del carico di lavoro in seguito a ricorsi concernenti le tariffe ospeda- liere o gli elenchi degli ospedali. Se da 5 a 11 casi del genere richiedessero veramen- te un posto di giudice a tempo pieno durante un anno, occorrerebbe interrogarsi sul metodo di lavoro nel settore in questione. Il Consiglio federale prende atto del fatto che il TAF non ha richiesto ulteriori posti di giudice nel settore dell’asilo. L’ultimo presa di posizione scritta indirizzata alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è datata 18 ottobre 2012. Si può quindi presupporre che nella sua ultima valutazione il TAF abbia tenuto conto dell’attuale aumento delle domande d’asilo, della recente revisione della legge sull’asilo così come delle previste misure per un più rapido disbrigo delle pendenze presso l’Ufficio federale della migrazione e sia quindi in grado di superare le sfide che ne risultano. Una modifica preventiva dell’ordinanza sui posti di giudice non s’impone poiché, se occorre, l’ordinanza può essere adeguata in modo relativamente veloce. Il Tribunale

federale e la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale hanno espli- citamente espresso tale parere in occasione del dibattito sull’ordinanza dell’Assem- blea federale del 30 settembre 2011 concernente i posti di giudice del Tribunale fe- derale (RS 173.110.1; cfr. il rapporto della Commissione, FF 2011 4065 n. 2.5 e 3). D’altronde il TAF può reagire a temporanei ed eccezionali carichi di lavoro assu- mendo nuovi cancellieri. Alla fine del 2011 il rapporto tra posti di giudice e posti di cancelliere presso il TAF era di 1 su 2,8 (presso il Tribunale federale di 1 su 3,34). Il TAF è quindi nettamente al di sotto la soglia critica che farebbe temere una cosid- detta giustizia dei cancellieri e dispone pertanto ancora di un ampio margine di ma- novra. La questione se per il TAF, a differenza di quanto stabilito per il Tribunale federale, la pertinente ordinanza debba prevedere una riserva di posti è di carattere politico. Non vi sono tuttavia motivi convincenti per un trattamento diverso dei due tribunali.

3.2 Proposta del Consiglio federale

In accordo con il Tribunale federale, che esercita la vigilanza sul TAF, il Consiglio federale non ritiene attualmente necessario aumentare il numero di posti di giudice presso il TAF. Propone pertanto di non entrare in materia sul progetto di modifica dell’ordinanza sui posti di giudice presentato dalla Commissione degli affari giuridi- ci del Consiglio nazionale.

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