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13.049

Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

del 29 maggio 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica del Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio). Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:

2006 M 05.3713 Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative

alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli (N 15.3.06, Commissione degli affari giuridici N 04.405; S 18.12.06)

2010 M 08.3821 Versamento di prestazioni di vecchiaia

(N 20.3.09, Amacker; S 3.3.10)

2010 M 08.3956 Previdenza professionale. Equa ripartizione della prestazione

d’uscita in caso di divorzio (N 20.3.09, Humbel; S 2.12.10)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

29 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-0019 4151

Compendio

Le disposizioni sul conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio sono state ampiamente criticate fin dalla loro entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Alcuni le ritengono troppo rigide e vorrebbero renderle più flessibili. Altri riten- gono che i coniugi senza attività lucrativa continuano a essere sistematicamente svantaggiati. La normativa è pure frequentemente criticata perché difficilmente applicabile e perché non tutela sufficientemente la certezza del diritto.

Il presente disegno prevede il conguaglio dei diritti alla previdenza acquisiti duran- te il matrimonio anche nel caso in cui uno dei coniugi percepisce una rendita di vecchiaia o d’invalidità nel momento del promovimento della procedura di divorzio. Per il resto, il disegno mitiga le condizioni da adempiere affinché i coniugi possano derogare al principio della divisione per metà dell’avere previdenziale accumulato durante il matrimonio. Gli istituti di previdenza e di libero passaggio sono obbligati ad annunciare ogni anno all’Ufficio centrale del 2° pilastro i loro effettivi di assicurati. Ciò agevola il compito del giudice del divorzio che, per il conguaglio della previdenza, deve tenere conto di tutti gli averi previdenziali disponibili. Il disegno stabilisce inoltre come procedere per quanto concerne il deflusso di capitali e la perdita di interessi nel caso in cui i fondi previdenziali sono investiti nell’acquisto di un’abitazione. Il disegno garantisce che i fondi previdenziali trasferiti nell’ambito del divorzio conservino la loro precedente natura. Gli averi che fino al trasferimento facevano parte della previdenza professionale obbligatoria di un coniuge devono rimanere nella previdenza obbligatoria. Per garantire la previdenza è inoltre proposta una normativa secondo cui un istituto di previdenza può versare un’indennità in capitale anche nell’ambito della previdenza più estesa soltanto se il coniuge dell’assicurato vi consente. La situazione giuridica viene così a coincidere con quella dei pagamen- ti in contanti. L’istituto collettore è obbligato ad accettare i fondi previdenziali che un divorziato riceve nell’ambito del conguaglio della previdenza e a convertirli in una rendita su richiesta di quest’ultimo. Nell’ambito del diritto internazionale privato viene sancita l’esclusiva competenza dei giudici svizzeri per conguagliare la previdenza e dividere gli averi che si trova- no presso istituti di previdenza svizzeri.

4152

Indice

Compendio 4152

1 Punti essenziali del progetto 4155

1.1 Situazione iniziale 4155

1.2 Lavori di revisione 4156

1.3 Critica del diritto vigente 4156

1.3.1 Panoramica 4156

1.3.2 Calcolo del patrimonio di previdenza rilevante 4157

1.3.3 Deroghe al principio della divisione per metà 4157

1.3.4 Precarietà della situazione del coniuge divorziato dopo

il decesso dell’ex coniuge 4158

1.3.5 Garanzia della previdenza 4159

1.3.6 Diritto internazionale privato 4160

1.4 Opinioni e pareri espressi durante la procedura di consultazione 4162

1.5 Tratti essenziali della normativa proposta 4163

1.5.1 Mantenimento della situazione attuale 4163

1.5.2 Divisione delle pretese in materia di previdenza anche dopo

la realizzazione di un caso di previdenza 4163

1.5.3 Eccezioni alla divisione per metà 4165

1.5.4 Altre proposte di revisione 4166

1.5.5 Stralcio di interventi parlamentari 4167

2 Commento ai singoli articoli 4168

2.1 Codice civile 4168

2.2 Codice delle obbligazioni 4187

2.3 Codice di procedura civile 4188

2.4 Legge federale sul diritto internazionale privato 4189

2.5 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,

i superstiti e l’invalidità 4194

2.6 Legge sul libero passaggio 4203

3 Ripercussioni 4213

3.1 Per la Confederazione 4213

3.2 Per i Cantoni e i Comuni 4214

3.3 Per l’economia nazionale e per gli istituti di previdenza 4214

4 Rapporto con il programma di legislatura 4215

5 Aspetti giuridici 4215

5.1 Costituzionalità 4215

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 4215

5.3 Delega di competenze legislative 4216

4153

Allegato

1 Stima della parte della rendita di vecchiaia acquisita durante

il matrimonio, in percentuale 4217

2 Svolgimento del conguaglio della previdenza professionale 4219

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio) (Disegno) 4221

4154

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

In caso di divorzio le pretese nei confronti degli istituti di previdenza professionale e di libero passaggio rappresentano valori patrimoniali importanti (e a volte anche gli unici) a disposizione dei coniugi. Di conseguenza, è importante che le modalità da applicare per la divisione di tali valori patrimoniali siano chiare. Il 1° gennaio 1995 è entrata in vigore la legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio (LFLP). Questo atto normativo ha rimosso gli ostacoli che impedivano di fare ricorso ai fondi accumulati nell’ambito della previdenza professionale (2° pilastro) per saldare le pretese fondate sul diritto del divorzio. Con la revisione del diritto del divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, è stato compiuto un ulteriore passo in avanti, nella misura in cui gli articoli 122−124 CC2 sanciscono un diritto al conguaglio della previdenza indipendentemente dal contributo di manteni- mento e dal regime dei beni. Da allora la prestazione d’uscita acquisita nel corso del matrimonio viene di regola divisa per metà. Se questo non è possibile, è dovuta un’indennità adeguata. Ormai nessuno mette in discussione il senso e la necessità di un conguaglio della previdenza. Viene tuttavia criticato il fatto che la legge lasci aperte diverse questioni oppure che proponga soluzioni difficilmente attuabili, pregiudicando la certezza del diritto3. Ai giudici viene inoltre rimproverato di omologare convenzioni sugli effetti del divorzio contrarie alla legge, violando quindi il loro dovere di verificare d’ufficio che sia garantito il conguaglio della previdenza (art. 280 cpv. 3 CPC4). Ne sono svantaggiate soprattutto le donne che durante il matrimonio si sono dedicate alla famiglia e quindi non dispongono di una previdenza professionale propria sufficien- te5. Nel contempo si richiede però una maggiore flessibilità, soprattutto se nel momento del divorzio i coniugi si sono accordati sul conguaglio della previdenza6. Alla luce di tali considerazioni, il 10 novembre 2005 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha depositato la mozione 05.3713 «Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli». La mozione, accolta dal Consiglio federale, è stata adottata dal Consiglio nazionale il 15 marzo 2006 e dal Consiglio degli Stati il 19 dicembre 2006. In contropartita, il 15 marzo 2006 il Consiglio nazionale ha deciso di non dare seguito alle iniziative parlamentari 04.405 Thanei «Divorzio. Compensazione della previdenza» e 04.409 Sommaruga Carlo «Divorzio. Effettiva parità di trattamento della donna nelle prestazioni d’uscita LPP».

1 RS 831.42

2 Codice civile svizzero, RS 210

3 Cfr. Ufficio federale di giustizia (UFG), Rapporto sull’inchiesta sul diritto del divorzio svolta presso giudici, avvocati e mediatori, maggio 2005, pag. 9 segg.

4 Codice di procedura civile svizzero, RS 272

5 Cfr. Katerina Baumann/Margareta Lauterburg, Nationales Forschungsprogramm

45/Probleme des Sozialstaats, Forschungsprojekt «Evaluation Vorsorgeausgleich» (4045–64783), pag. 4 seg.

6 Cfr. Ufficio federale di giustizia (UFG), loc. cit. (nota 3), pag. 11 seg.

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1.2 Lavori di revisione

Nel 2007 l’Ufficio federale di giustizia ha istituito una commissione peritale incari- cata di stabilire se era necessario un intervento legislativo nell’ambito del congua- glio della previdenza professionale e di presentare proposte di miglioramento. La commissione peritale era composta da: dott. iur. Ruth Reusser (presidente fino a dicembre 2007), prof. dott. h.c. Monique Jametti (presidente da gennaio 2008), avvocato Armida Bianchi Lerch, prof. dott. iur. Thomas Geiser, prof. dott. iur. Alex Keel, lic. iur Beatrix Schönholzer Diot, dott. iur. Marta Trigo Trinidade Laurin, prof. dott. iur. Jacques-André Schneider e dott. iur. Roger Weber. La commissione peritale ha tenuto 15 sedute e ha terminato i propri lavori nel mag- gio 20097. Il 3 luglio 2009 la Commissione federale della previdenza professionale (commissione LPP) si è pronunciata sul progetto della commissione peritale8. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha redatto l’avamprogetto, posto in consultazione dal Consiglio federale nel dicembre 2009. Il 20 ottobre 2010 il Consi- glio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione. Su tale base ha incaricato la commissione LPP di verificare le basi di calcolo ritenute nell’avamprogetto. La commissione ha terminato i propri lavori nel novembre 2011. Il presente disegno si fonda sulle proposte della commissione di esperti e della commissione LPP e tiene conto dei risultati della procedura di consultazione (cfr. n. 1.4). Il 21 marzo 2013 il presente disegno è stato presentato alla Commissione LPP che ha approvato le novità introdotte.

1.3 Critica del diritto vigente

1.3.1 Panoramica

Nell’ambito del conguaglio della previdenza, le critiche al diritto vigente sono molteplici e varie (cfr. n. 1.1): vanno dall’accusa di scarsa chiarezza e attuabilità a quella di comportare svantaggi più o meno sistematici per le donne che non hanno svolto attività lucrativa. In alcuni casi le valutazioni sono anche contrastanti: da un lato l’attuale conguaglio della previdenza è ritenuto troppo rigido e viene auspicata una maggiore flessibilità (in accordo con il regime dei beni), dall’altro sono richieste ulteriori direttive a cui possano attenersi i giudici e i coniugi che intendono divor- ziare. Le critiche al diritto vigente vanno comunque fortemente relativizzate poiché spesso si basano su valutazioni compiute poco dopo l’entrata in vigore del diritto del divor- zio riveduto. Nel frattempo il Tribunale federale ha avuto la possibilità di chiarire diversi aspetti inizialmente controversi, riguardanti in particolare l’interpretazione dell’articolo 124 CC9 e la sua delimitazione rispetto agli articoli 122 e 123 CC10.

7 Il progetto (in tedesco e francese) e il rapporto della commissione d’esperti possono essere consultati al seguente indirizzo Internet: www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/ vorsorgeausgleich.html

8 Il parere della commissione LPP non è pubblicato.

9 TF 5A 623/2007 del 4 febbraio 2008.

10 DTF 134 V 384 segg. e DTF 132 III 401 segg.

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D’altro canto, non si può negare che intanto alcuni problemi si sono inaspriti o sono stati rilevati soltanto in un secondo momento. È il caso in particolare della proble- matica delle cosiddette vedove divorziate (cfr. n. 1.3.4).

1.3.2 Calcolo del patrimonio di previdenza rilevante

Il conguaglio della previdenza può essere eseguito correttamente soltanto se gli interessati − e soprattutto anche i giudici − sono informati sulle pretese alle presta- zioni di istituti di previdenza e di istituti di libero passaggio accumulati durante il matrimonio. A questo proposito si possono costatare due tipi di problemi. Da una parte è possibile che un coniuge tralasci volontariamente di informare su tali pretese o che semplicemente dimentichi di averle. A differenza del 1° pilastro, nel 2° pilastro non esiste un registro centrale in cui sono riportati l’ubicazione e l’importo degli averi previdenziali risparmiati da una determinata persona fino al momento del divorzio. Dall’altra, per il calcolo del patrimonio di previdenza da dividere l’articolo 122 capoverso 1 CC si basa sulla durata del matrimonio. Tuttavia, il matrimonio termina soltanto quando passa in giudicato la sentenza di divorzio e né il giudice né le parti possono prevedere questa data. Teoricamente, quindi, al momento della sentenza di divorzio non è possibile pronunciarsi in merito al patrimonio di previdenza rile- vante11. Nella prassi si adotta un approccio pragmatico, ovvero i giudici accettano che i coniugi, in una convenzione o un accordo giudiziale, si accordino su un dato momento, in base al quale gli istituti di previdenza interessati possano calcolare le prestazioni d’uscita rilevanti. Comunque nella prassi questa incertezza è spesso fonte di errori di calcolo12. Problemi per accertare l’avere previdenziale determinante si verificano anche quan- do dei fondi di previdenza sono stati investiti per l’acquisto di un’abitazione. Nell’articolo 30c capoverso 6 della legge federale del 25 giugno 198213 sulla previ- denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) viene stabilito esplicitamente che al momento del divorzio un prelievo anticipato ricevuto durante il matrimonio va diviso come la prestazione di libero passaggio ottenuta durante il matrimonio. Tuttavia, la legge non indica a chi viene addebitata la conseguente perdita di interessi e un eventuale deflusso di capitali14.

1.3.3 Deroghe al principio della divisione per metà

Il diritto vigente si fonda sul principio che la prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio debba essere divisa in parti uguali (art. 122 cpv. 1 CC). A determinate condizioni il coniuge creditore può rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto (art. 123 cpv. 1 CC) o il giudice può rifiutare la divisione (art. 123 cpv. 2 CC). Nel

11 DTF 132 V 236 segg.

12 Cfr. Katerina Baumann/Margareta Lauterburg, Teilen? Teilen!, FamPra.ch 2003, pag. 756. 13 RS 831.40 14 Per i dettagli cfr. Andrea Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, Vorbezüge für Wohneigentum in der güterrechtlichen Auseinandersetzung und im Vor- sorgeausgleich, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, marg. 550 segg.

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caso di una rinuncia il giudice verifica d’ufficio se ne sono soddisfatti i requisiti legali (art. 280 cpv. 3 CPC). In questo modo, il conguaglio della previdenza non rientra nella sfera della libera disposizione dei coniugi. Quindi si distingue notevol- mente dalle pretese nell’ambito del regime dei beni, di cui i coniugi possono dispor- re liberamente, perlomeno nel momento del divorzio. Le critiche mosse al diritto vigente riguardano da un lato l’insufficiente chiarezza delle deroghe al principio della divisione per metà. Dall’altro riguardano la rigidità della legge, che in alcuni casi ostacola soluzioni ragionevoli. Si pensi segnatamente ai casi in cui marito e moglie esercitano un’attività lucrativa e dispongono di una buona previdenza professionale, anche se non identica. Viene inoltre criticato il fatto che il conguaglio della previdenza vada eseguito anche nei casi in cui i contributi di mantenimento dopo il divorzio potrebbero essere rifiutati o ridotti (art. 125 cpv. 3 CC)15.

1.3.4 Precarietà della situazione del coniuge divorziato

dopo il decesso dell’ex coniuge In base al diritto vigente (art. 122 cpv. 1 CC) la divisione della prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio viene effettuata soltanto se per nessuno dei coniugi è sopraggiunto un caso d’assicurazione. L’accesso a fondi di previdenza è quindi escluso dopo la realizzazione di un caso di previdenza (art. 124 CC). Se al momento del divorzio il coniuge debitore è pensionato oppure invalido, il conguaglio della previdenza può essere effettuato soltanto prelevando un’indennità adeguata sul patrimonio restante. Se un tale patrimonio non è disponibile, il coniuge creditore deve accontentarsi di una rendita. Questa rendita è finanziata con la rendita d’invalidità o di vecchiaia del coniuge debitore. Per il coniuge creditore divorziato, questa soluzione è accettabile finché è in vita l’ex coniuge. Tuttavia, la sua situazione può precipitare drammaticamente se quest’ultimo muore con conseguente estinzione della rendita. In determinate circo- stanze il coniuge superstite divorziato ha diritto alle prestazioni per i superstiti (art. 20 OPP 216). Si tratta però soltanto della pretesa legale. Nei regolamenti degli istituti di previdenza le rendite per i superstiti che eccedono questo diritto minimo sono spesso riservate alle persone coniugate o ai partner registrati. Sovente gli istituti di previdenza calcolano pertanto l’importo della pretesa del coniuge divorzia- to solo in base al capitale della previdenza obbligatoria e non in base all’intero avere previdenziale (che comprende gli averi nel regime sovraobbligatorio)17. Di conse- guenza, dopo il decesso dell’ex coniuge il coniuge divorziato deve frequentemente ricorrere al sostegno dell’assistenza sociale. Dopo il divorzio l’ex coniuge si trova pertanto spesso in una posizione peggiore del vedovo o della vedova di un secondo

15 DTF 133 III 497 segg.; cfr. Ufficio federale di giustizia, op. cit., (nota 3), pag. 10 seg. 16 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, RS 831.441.1 17 Cfr. Katerina Baumann/Margareta Lauterburg, Scheidung und Sozialversicherungen, in: FamPra.ch 2004, pag. 879.

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matrimonio18 che può di regola far valere diritti anche alle prestazioni sovraobbliga- torie degli istituti di previdenza. La situazione è particolarmente scioccante in considerazione del fatto che spesso i fondi di previdenza di cui profitta il vedovo o la vedova sono stati risparmiati mentre il coniuge deceduto era ancora sposato con l’ex marito o la ex moglie del matrimo- nio precedente. Il Tribunale federale considera ammissibile questa pratica degli istituti di previdenza e non ritiene che la disparità di trattamento tra coniugi divorzia- ti e vedovi violi la legge o la Costituzione19. Poiché la maggior parte dei coniugi che versano in questa difficile situazione sono ex-mogli, in questo contesto si parla spesso di «vedove divorziate». Alle lacune nella previdenza professionale del coniuge creditore che non possono essere compensate se nel momento del divorzio è già sopraggiunto un caso di previ- denza, e alla carente tutela della moglie divorziata dopo il decesso dell’ex marito sono stati dedicati diversi interventi parlamentari20.

1.3.5 Garanzia della previdenza

Se fino al momento del divorzio i fondi di previdenza erano a disposizione di uno dei coniugi, il conguaglio della previdenza dovrebbe idealmente permettere all’altro coniuge di disporre di averi previdenziali di uguale qualità. Tuttavia, spesso questo obiettivo non viene raggiunto oppure è raggiunto soltanto in parte. Così, lo scopo della previdenza rischia di essere pregiudicato se, nell’ambito del conguaglio della previdenza secondo l’articolo 122 CC, vengono assegnati alla previdenza più estesa fondi provenienti dalla previdenza professionale obbligatoria (avere di vecchiaia)21. Segnatamente, ciò non permette di garantire che un istituto di previdenza applichi a tali fondi il saggio minimo d’interesse (art. 15 LPP) e che

18 Spesso, gli istituti di previdenza prevedono prestazioni sovraobbligatorie differenziate comunque anche per i coniugi sposati. Per esempio, a meno che vi siano figli minorenni comuni, i regolamenti prevedono spesso soltanto diritti alle prestazioni minime legali nei casi in cui il superstite è nettamente più giovane o il matrimonio è stato celebrato soltanto dopo l’età del pensionamento. 19 B 112/05 del 22 dic. 2006, consid. 4.2 e 4.3; B 85/04 del 20 dic. 2005, consid. 3.2 e 3.4.2; B 87/04 del 21 dic. 2005, consid. 5.5; DTF 134 V 208 consid. 3.4. 20 Interpellanza 07.3134 Hubmann Vreni «Vedove divorziate condannate alla povertà»; postulato 07.3135 Hubmann Vreni «Lacune nel sistema previdenziale per le donne divor- ziate che rimangono vedove». Questi interventi sono stati tolti dal ruolo perché pendenti da più di due anni. Iv. Pa. 07.454 Hubmann Vreni « Convenzione di divorzio dopo l’insorgenza di un caso di previdenza: modifica dell’articolo 124 CC». Questo intervento è stato tolto dal ruolo nella prospettiva della presente revisione. 21 Al riguardo cfr. interrogazione 04.1028 Rechsteiner Rudolf «Patrimonio di previdenza LPP in caso di divorzio. Ripartizione della parte obbligatoria e della parte sovraobbligato- ria» e mozione 04.3331 Rechsteiner Rudolf «Certificati della previdenza professionale: distinzione tra le prestazioni dovute all’assicurato nella previdenza obbligatoria e in quel- la sovraobbligatoria». Il Consiglio nazionale ha respinto la mozione in seguito alla rispo- sta del Consiglio federale, secondo cui la questione andava valutata e coordinata in rela- zione con l’iniziativa parlamentare 04.409 Sommaruga Carlo «Divorzio. Effettiva parità di trattamento della donna nelle prestazioni d’uscita LPP». Nel frattempo è stata deposita- ta un’altra mozione sull’argomento: la mozione 08.3956 Humbel Näf Ruth «Previdenza professionale. Equa ripartizione della prestazione d’uscita in caso di divorzio».

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dopo la realizzazione di un caso di previdenza questi vengano convertiti in una rendita alle condizioni previste dalla legge22. La garanzia della previdenza è ancora più precaria quando i fondi previdenziali vengono utilizzati per la promozione della proprietà d’abitazioni. Anche se in questo caso il coniuge dell’assicurato deve dare il proprio consenso (art. 30c cpv. 5 LPP e art. 331e cpv. 5 CO23), come per un pagamento in contanti (art. 5 cpv. 2 LFLP), è inevitabile che l’immobile acquistato con i fondi di previdenza venga gravato di (ulteriori) ipoteche. Nel caso di una successiva realizzazione forzata, questo può portare alla perdita non soltanto dell’immobile, ma anche di una parte della previ- denza professionale24. La situazione si rivela problematica anche nel caso di liquidazioni uniche in capitale. Infatti, secondo l’articolo 37 capoverso 2 LPP, l’assicurato può anche chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia gli sia versato come liquidazione in capitale. Se è previsto nel regolamento dell’istituto di previdenza, addirittura tutto l’avere di vecchiaia può essere percepito sotto forma di liquidazione in capitale (art. 37 cpv. 4 lett. a LPP). Mentre nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria il coniuge deve acconsentire alla liquidazione in capitale (art. 37 cpv. 5 LPP), per la previdenza professionale più estesa e gli averi di libero passaggio non è necessario che sia soddisfatta tale condizione. Il Tribunale federale non considera che vi sia una lacuna nella normativa legale25. È quindi compito del legislatore chiarire la situazio- ne. Viene infine criticato anche il fatto che non è l’istituto di previdenza, bensì il coniuge ignaro a subire le conseguenze di un pagamento in contanti ottenuto attra- verso la falsificazione della sua firma26.

1.3.6 Diritto internazionale privato

In diverse sue sentenze27 il Tribunale federale ha considerato che il conguaglio della previdenza è disciplinato dalle disposizioni generali sugli effetti accessori (art. 63 LDIP) nella sezione «Divorzio e separazione» (art. 59–65) della legge federale del 18 dicembre 198728 sul diritto internazionale privato (LDIP) e non soggiace quindi alle disposizioni speciali concernenti il mantenimento e il regime dei beni. La que- stione della classificazione del conguaglio della previdenza professionale nel- l’ambito della LDIP, fino ad allora controversa nella dottrina, è quindi da considera- re risolta. Il conguaglio della previdenza è regolato dal medesimo diritto applicabile al divorzio (art. 63 cpv. 2 LDIP) e non, come sostenuto da alcuni autori, dal diritto applicabile all’istituto di previdenza.

22 DTF 132 V 278 segg.

23 Codice delle obbligazioni, RS 220

24 DTF 132 V 332 segg.

25 TF 9C 212/2007 dell’8 mag. 2007 consid. 4.3; una corrispondente modifica del diritto vigente è richiesta anche dalla mozione 08.3821 Amacker-Amann Kathrin «Versamento di prestazioni di vecchiaia». L’11 feb. 2009 il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di accogliere la mozione. 26 DTF 133 V 205 segg. consid. 2; critici Elisabeth Glättli, «Die Folgen der Barauszahlung der Austrittsleistung ohne Zustimmung des Ehegatten (Art. 5 Abs. 2 FZG) in den neueren Entscheiden des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (EVG)», in SZS 2005, pag. 184 segg., e Felix Schöbi, «Barauszahlung trotz fehlender Zustimmung des Ehegatten», in recht 2005, pag. 139 segg.

27 Per esempio DTF 134 III 661 consid. 3.1.

28 RS 291

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A un divorzio dinanzi a un tribunale svizzero si applica in linea di massima il diritto svizzero (art. 61 cpv. 1 e 4 LDIP). Invece, se i coniugi hanno una cittadinanza stra- niera comune e solo uno di loro è domiciliato un Svizzera, si applica il loro diritto nazionale comune (art. 61 cpv. 2 LDIP). Da quanto precede consegue che in questo caso la liquidazione di un avere presso un istituto di previdenza svizzero è regolata dal diritto straniero. Attualmente il fatto che le regole del CC in materia di congua- glio della previdenza professionale, malgrado il loro carattere imperativo, debbano cedere il passo al diritto nazionale dei coniugi è considerato una contraddizione degli imperativi dello Stato di diritto su cui tali regole sono fondate. Inoltre, sotto il profilo tecnico, il conguaglio della previdenza è agevolato se viene eseguito secondo il diritto nazionale applicabile agli averi in questione. Soltanto in tal modo è possibi- le garantire che le regole del diritto matrimoniale sulla divisione interagiscano senza intoppi con le disposizioni del diritto delle assicurazioni sociali determinanti per l’avere di previdenza. Il Tribunale federale ha in parte posto rimedio alla situazione poc’anzi evocata. Ha confermato l’opinione espressa dalla dottrina, secondo cui il tribunale competente, fondandosi sull’articolo 15 LDIP, può eccezionalmente decidere sul conguaglio della previdenza secondo il diritto applicabile all’istituto di previdenza29. Tale è il caso se si tratta di averi «determinanti» per la previdenza dei coniugi. Il Tribunale federale non ha tuttavia precisato cosa ciò significhi. Pertanto a tale riguardo sussiste una notevole incertezza del diritto. Inoltre, il ricorso all’articolo 15 LDIP, concepito come pura clausola di eccezione, non costituisce una soluzione soddisfacente nel presente contesto30. La parziale applicabilità del diritto straniero è pure criticata per quanto concerne propriamente il divorzio (momento del divorzio). Il numero dei divorzi pronunciati in Svizzera è quasi raddoppiato negli ultimi 25 anni. Circa il 18 per cento riguarda coniugi che sono entrambi di cittadinanza straniera31. Questi casi costituiscono oggi un parte importante della mole di lavoro dei giudici di prima istanza. Anche parten- do dal presupposto che il contenuto del diritto straniero del divorzio da applicare nella fattispecie possa essere accertato (art. 16 LDIP), nel singolo caso la prova di questo diritto comporta un importante onere finanziario e di tempo per i tribunali e per le parti. Tenuto conto della crescente mobilità sociale, è prevedibile che il nume- ro dei divorzi che presentano legami con l’estero aumenterà ulteriormente. Dal- l’adozione della LDIP, 25 anni fa, il diritto in materia è stato semplificato ed è divenuto più liberale, ragione per cui imporre ai tribunali di applicare il diritto nazionale comune dei coniugi nel momento del divorzio non sembra più opportuno. Anche nei casi in cui, dal profilo svizzero, il conguaglio della previdenza sottostà al diritto elvetico, l’applicazione delle disposizioni imperative del CC può essere elusa dalle parti trasferendo la competenza a un tribunale straniero (l’art. 5 LDIP consente le convenzioni di proroga di foro per le «pretese patrimoniali» e, secondo il parere dominante, vale anche per quanto concerne le questioni patrimoniali del diritto matrimoniale). Anche questo punto è criticato dalla dottrina.

29 DTF 134 III 661 consid. 3.1.

30 Cfr. Andreas Bucher, Prévoyance et divorce dans le contexte international, in: Margareta Baddeley/Bénédict Foëx (ed.), La planification du patrimoine, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, pag. 194 segg., e Daniel Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Ver- hältnis, in: Die Praxis des Familienrechts 2/2010, pag. 244.

31 Cifre dell’Ufficio federale di statistica:

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/06/blank/key/06/06.html.

4161

Vi sono stati problemi anche per quanto concerne il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio. Nei casi in cui la sentenza straniera non menziona l’avere previdenziale sito in Svizzera, si presenta regolarmente la questione se la liquidazio- ne del regime matrimoniale è completa o se il conguaglio della previdenza in Sviz- zera va ancora compiuto nell’ambito di una sentenza complementare32.

1.4 Opinioni e pareri espressi durante la procedura

di consultazione La consultazione sull’avamprogetto di revisione parziale del Codice civile svizzero (compensazione della previdenza in caso di divorzio) è stata effettuata dal 16 dicembre 2009 al 31 marzo 2010. Sono stati invitati a parteciparvi il Tribunale federale svizzero, i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le Facoltà di diritto delle Università svizzere e altre organizzazioni interessate. 25 Cantoni, 5 partiti politici e 22 organizzazioni hanno presentato i loro pareri. L’estensione della divisione dell’avere previdenziale allorquando il caso di previ- denza si è già realizzato e il miglioramento della posizione delle vedove divorziate sono stati espressamente approvati. Numerosi partecipanti hanno tuttavia lamentato che la legge non rende comprensibile come calcolare la prestazione d’uscita nei casi d’invalidità o di pensionamento e hanno chiesto di verificare di nuovo le basi di calcolo. Per quanto concerne le eccezioni alla divisione per metà previste nell’avamprogetto, numerosi partecipanti hanno ritenuto che l’espressione «manifestamente iniqua» era formulata in modo troppo aperto o restrittivo e doveva quindi essere precisata. Vi è inoltre stato chi ha osservato che la divisione del deficit nel diritto in materia di mantenimento non deve essere ripresa nel conguaglio della previdenza. È stata espressamente approvata la modifica della normativa sul consenso necessario per costituire un diritto di pegno sulla proprietà immobiliare acquisita grazie a un prelievo anticipato per la promozione della proprietà di abitazioni. Invece, i pareri quanto alla fissazione del momento decisivo per il calcolo della prestazione d’uscita da dividere sono contrastanti. Inoltre, la maggior parte dei partecipanti hanno approvato la proposta di addebitare il conguaglio proporzionalmente alla parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria della previdenza del coniuge debitore e di accreditarla nelle stesse proporzioni agli averi del coniuge creditore. Ha trovato accoglienza positiva anche l’intenzione di istituire l’obbligo di annuncio per dare in modo semplice ai coniugi e al giudice del divorzio una panoramica dei conti di previdenza e di libero passaggio esistenti. D’altra parte, alcuni partecipanti hanno rilevato che l’obbligo di annuncio costituisce un onere sproporzionato e che, per gli istituti di previdenza e di conseguenza per gli assicurati attivi, ne derivano costi difficilmente valutabili. Per l’elaborazione del disegno si è tenuto conto in ampia misura delle critiche e- spresse nell’ambito della consultazione. Le relative osservazioni sono state trattate al numero 1.5 (Tratti essenziali della normativa proposta) e nei commenti ai singoli articoli.

32 TF 5A 835/2010 del 1° giu. 2011 consid. 2.4.2.

4162

1.5 Tratti essenziali della normativa proposta

1.5.1 Mantenimento della situazione attuale

Il conguaglio della previdenza fa parte della liquidazione patrimoniale da eseguire in caso di divorzio. Ne fa parte anche il regime dei beni (art. 181 segg. CC). Per stabili- re se sia necessaria una revisione del conguaglio della previdenza occorre pertanto pronunciarsi sulla necessità di una revisione del regime dei beni. Secondo l’articolo 197 capoverso 2 numero 1 CC, nel regime ordinario della parte- cipazione agli acquisti, il guadagno del lavoro fa parte degli acquisti. In caso di divorzio i risparmi che ne risultano vanno pertanto divisi per metà tra i coniugi (art. 215 cpv. 1 CC). La legge prevede un’eccezione a questa regola nel caso della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Le relative pretese non sono in linea di massima considerate nell’ambito della liquidazione del regime dei beni. Il legislatore ha scelto questa soluzione in occasione della revisione del diritto matrimoniale (1984) e l’ha implicitamente confermata quando ha intro- dotto il conguaglio della previdenza in relazione con il nuovo diritto del divorzio (2000). Di conseguenza, il conguaglio della previdenza è una pretesa a sé stante che occupa una posizione indipendente accanto al regime dei beni e al diritto del mante- nimento malgrado i legami intrinseci che uniscono questi istituti. In accordo con una scarsa maggioranza della commissione peritale il Consiglio federale vuole conser- vare questa impostazione. Il disegno si limita pertanto al conguaglio della previden- za e ai miglioramenti possibili in questo contesto. Il Consiglio federale vuole mantenere la situazione attuale anche per quanto con- cerne la possibilità di un prelievo anticipato di fondi previdenziali per acquistare la proprietà di un’abitazione ad uso proprio. In merito a questo punto la commissione peritale ha espresso una critica che, pur essendo comprensibile dal profilo dogmati- co, non diminuisce però la grande importanza politica e pratica dei prelievi anticipati per l’acquisto della proprietà di abitazioni. Nel 2010, per esempio, in Svizzera sono stati effettuati 33 243 prelievi anticipati per un importo totale di circa 2,52 miliardi di franchi33.

1.5.2 Divisione delle pretese in materia di previdenza

anche dopo la realizzazione di un caso di previdenza Secondo le disposizioni sul conguaglio della previdenza nell’ambito del divorzio entrate in vigore il 1° gennaio 2000, la divisione delle pretese in materia di previ- denza acquisite durante il matrimonio non è possibile dopo la realizzazione di un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità). In questi casi l’articolo 124 CC prevede la prestazione di un’indennità adeguata. Mancando la base legale, il giudice non può ordinare che questa prestazione sia trasferita in forma vincolata all’istituto di previ- denza del coniuge creditore o a un istituto di libero passaggio34. Se i fondi sono disponibili, l’indennità dovrebbe essere prestata sotto forma di liquidazione in capi- tale. Per il calcolo il giudice dovrebbe basarsi sul principio della divisione per metà

33 UFAS, Statistica delle assicurazioni sociali svizzere 2012 (disponibile unicamente in tedesco e francese, «Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 2012»), pag. 69.

34 DTF 132 III 152 segg. consid. 4.

4163

delle pretese in materia di previdenza acquisite durante il matrimonio. Se i mezzi disponibili non bastano, va scelta la forma della rendita35. Nella prassi, l’indennità è frequentemente prestata sotto forma di rendita. Quest’ultima si estingue però alla morte del coniuge debitore, con la conseguenza che in pratica la divisione per metà delle pretese in materia di previdenza acquisite durante il matrimonio non può in linea di massima essere effettuata dopo la realizzazione di un caso di previdenza. Complessivamente, si calcola che attualmente ogni anno vi è un buon migliaio di divorzi in cui, nel momento del divorzio, almeno uno dei coniugi percepisce già una rendita di vecchiaia della previdenza professionale. Il numero di questi casi tende ad aumentare. Il numero dei divorzi in cui almeno uno dei coniugi percepisce una rendita d’invalidità della previdenza professionale è dello stesso ordine di grandezza. Il diritto vigente prevede che in questi casi il conguaglio della previdenza sia sosti- tuito da un’indennità adeguata (art. 124 CC). Dopo averla esaminata, il nostro Consiglio ha rifiutato la proposta di obbligare gli istituti di previdenza a trattare i coniugi divorziati come quelli vedovi anche nell’ambito della previdenza professionale più estesa, perché recherebbe ulteriore pregiudizio alla sfera di autonomia degli istituti di previdenza (art. 49 cpv. 1 LPP)36. Questa soluzione comporterebbe infatti il pericolo che in futuro gli istituti di previ- denza riducano fin dal principio al minimo legale le loro prestazioni destinate ai vedovi e alle vedove. Siffatta soluzione non sarebbe favorevole a nessuno. Le con- seguenze di questa evoluzione sarebbero tanto più gravi dal momento che, anche nel 1° pilastro, le prestazioni destinate alle vedove e ai vedovi sono sempre più minac- ciate37. Nel suo avamprogetto del dicembre 2009 il Consiglio federale ha proposto di divide- re le pretese in materia di previdenza anche dopo la realizzazione di un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità). Diversamente dal diritto vigente, l’avamprogetto tratta in linea di massima nello stesso modo la situazione di un divorzio che precede o segue la realizzazione di un caso di previdenza. La proposta dell’avamprogetto di eseguire la divisione delle pretese relative alla previdenza anche dopo la realizzazione di un caso di previdenza, ha raccolto ampi consensi durante la procedura di consultazione38. Il metodo di calcolo proposto è tuttavia stato criticato da diversi partecipanti alla consultazione, in particolare da alcuni istituti di previdenza e da specialisti delle casse di pensione, perché imprati- cabile e troppo complicato. È stato chiesto un nuovo esame delle regole sul calco- lo39. Tenuto conto di questa richiesta, il 20 ottobre 2010 abbiamo incaricato la com- missione LPP di verificare l’attuabilità e la praticabilità delle regole di calcolo dell’avamprogetto. Terminati i suoi lavori il 28 novembre 2011, la commissione ha

35 TF 5C.13/2003 del 30 ago. 2004 consid 4.3.1.

36 TF B 84/03 del 30 giu. 2005. Nel caso concreto il Tribunale federale ha pronunciato a favore di un istituto di previdenza che non voleva versare a un assicurato una rendita per i figli per il suo figliastro. 37 Cfr. postulato 08.3235 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS-N) «Rendite vedovili». Sulla base di questo postulato è stato realizzato uno studio per deter- minare se l’attuale normativa concernente le rendite vedovili continua a soddisfare una necessità sociale. Il rapporto è stato pubblicato il 4 apr. 2012: «La situation économique des veuves et des veufs» (www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg- id=44034). 38 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione dell’ottobre 2010, pag. 4. 39 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione dell’ottobre 2010, pag. 5.

4164

constatato che le regole di calcolo previste per gli istituti di previdenza erano effetti- vamente impraticabili e ha proposto un nuovo metodo di divisione poi ripreso nel disegno. Se un coniuge percepisce una rendita d’invalidità della previdenza profes- sionale e il divorzio avviene prima dell’età del pensionamento prevista dal regola- mento, il conguaglio della previdenza è eseguito mediante divisione della prestazio- ne d’uscita alla quale avrebbe diritto il coniuge assicurato se dovesse tornare a esercitare l’attività lucrativa (art. 124 AP-CC). In questo caso, il metodo di divisione corrisponde a quello impiegato prima della realizzazione di un caso di previdenza. Se invece un coniuge percepisce una rendita di vecchiaia o una rendita d’invalidità e, nel momento del divorzio, ha già raggiunta l’età del pensionamento prevista dal regolamento, il conguaglio della previdenza si limita alla divisione della rendita di vecchiaia o d’invalidità in corso (art. 124a D-CC). In questo caso, al coniuge credi- tore è concesso un diritto vitalizio a una parte della rendita del coniuge debitore. Questa modifica garantisce la divisione delle pretese relative alla previdenza acqui- site durante il matrimonio anche dopo la realizzazione di un caso di previdenza.

1.5.3 Eccezioni alla divisione per metà

In sintonia con la commissione peritale, il nostro Consiglio è favorevole al principio della divisione per metà delle pretese in materia di previdenza professionale acquisi- te durante il matrimonio. Come finora, i giudici continueranno a eseguire d’ufficio il conguaglio della previdenza (art. 280 CPC). Non vediamo come il legislatore potrebbe esprimere con maggiore chiarezza il fatto che il conguaglio della previden- za non è una questione puramente privata poiché la sua stretta relazione con la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità tocca anche interessi pubblici. Riteniamo comunque indispensabili alcune eccezioni al principio della divisione per metà. Consideriamo in particolare doveroso, accordare ai coniugi il necessario margine di manovra. Questi ultimi sono i migliori conoscitori della loro situazione economica e delle loro necessità previdenziali. Dovrebbero pertanto anche avere diritto di accordarsi sul conguaglio della previdenza o su una rinuncia parziale o totale al conguaglio medesimo, a condizione che rimanga loro garantita una previ- denza adeguata (art. 124b cpv. 1 D-CC). Il giudice deve esaminare d’ufficio se le condizioni della rinuncia sono adempiute (art. 280 cpv. 3 D-CPC). L’avamprogetto prevede che il giudice possa rifiutare la divisione per metà soltanto se manifestamente iniqua. Durante la consultazione questa normativa è stata criticata perché troppo restrittiva e perché la nozione di manifesta iniquità è troppo ampia40.Il disegno si basa ora sulla proposta della commissione peritale e prevede che il giudi- ce debba rifiutare la divisione per metà se sussistono motivi gravi. La nozione di «motivi gravi» è esplicitata con due esempi non esaustivi. Come attualmente, la divisione va per esempio rifiutata se appare iniqua sotto il profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio. Un motivo grave sussiste però anche nei casi in cui tra i coniugi vi sia un’importante differenza d’età e la divisione per metà delle pretese appaia pertanto iniqua tenuto conto dei loro bisogni previdenziali. In questo caso una schematica divisione per metà potrebbe ledere in modo più grave il coniuge più anziano rispetto al coniuge più giovane.

40 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione dell’ottobre 2010, pag. 13 seg.

4165

La commissione peritale ha proposto di ammettere, nel rispetto di severe condizioni, l’attribuzione al coniuge creditore di più della metà della prestazione d’uscita acqui- sita durante il matrimonio. Il nostro Consiglio aveva rifiutato questa proposta quan- do aveva approvato l’avamprogetto nel dicembre 2009 per evitare di complicare la situazione giuridica. Durante la consultazione questa decisione è tuttavia stata bia- simata perché in alcuni casi pratici è necessario accordare più della metà della pre- stazione d’uscita41. Per questo motivo riprendiamo nel disegno la possibilità di attribuire al coniuge creditore più della metà della prestazione d’uscita in presenza di circostanze qualificate (art. 124b cpv. 3 D-CC). Peraltro siffatta divisione può anche essere frutto di una convenzione tra le parti (art. 124b cpv. 1 D-CC). In questo modo, si tiene conto della necessità di tutelare maggiormente la parte più debole.

1.5.4 Altre proposte di revisione

Il disegno garantisce che il divorzio non provochi il trasferimento degli averi dal regime obbligatorio al regime sovraobbligatorio della previdenza professionale (art. 22c D-LFLP). Ciò vale anche se i fondi della previdenza sono investiti per acquistare la proprietà di un’abitazione e riscattati in un momento successivo (art. 30d cpv. 6 D-LPP). Inoltre, vengono colmate le lacune nella tutela del coniuge dell’assicurato che l’attuale legislazione presenta nei casi in cui un immobile finan- ziato con fondi di previdenza è successivamente gravato di ipoteche (art. 30c cpv. 5 D-LPP) e in cui l’assicurato percepisce i propri fondi di previdenza e di libero passaggio come liquidazione in capitale piuttosto che come rendita (art. 37a in combinato disposto con l’art. 49 cpv. 2 n. 5a D-LPP). Per garantire la previdenza, il disegno prevede inoltre che l’istituto collettore sia obbligato a convertire in una rendita la prestazione d’uscita versatale nell’ambito di un divorzio (art. 60a cpv. 2 D-LPP). Infine, per chiarire la questione della compensazione della previdenza nelle relazioni internazionali, il Consiglio federale propone una revisione degli articoli 61, 63 e 64 LDIP nonché una modifica dell’articolo 283 CPC. Il conguaglio della previ- denza e il divorzio stesso devono in futuro essere regolati esclusivamente dal diritto svizzero. Soltanto i tribunali svizzeri devono essere competenti per quanto concerne gli averi presso istituti di previdenza svizzeri. Le proposte per tutelare la previdenza e la modifica del diritto internazionale privato sono state accolte favorevolmente durante la procedura di consultazione42. Inoltre, secondo il disegno la perdita d’interessi e un eventuale deflusso di capitali devono essere sopportati proporzionalmente dalla prestazione d’uscita precedente al matrimonio e da quella acquisita durante il matrimonio, nei casi in cui durante il matrimonio è compiuto un prelievo anticipato nell’ambito della PPA (art. 22a cpv. 3 D-LFLP). Alcuni partecipanti alla consultazione hanno proposto di prelevare questi fondi esclusivamente sull’avere previdenziale risparmiato durante il matrimonio. La maggioranza dei partecipanti si è tuttavia espressa a favore della nuova normativa43. Infine, agli istituti di previdenza e agli istituti di libero passaggio è imposto l’obbligo di annunciare periodicamente a un ufficio centrale il loro effettivo di assicurati

41 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione dell’ottobre 2010, pag. 16. 42 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione dell’ottobre 2010, pag. 18, pag. 19 seg., 26 seg. 43 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione dell’ottobre 2010, pag. 11, 17 seg.,

20 seg.

4166

(art. 24a D-LFLP). I coniugi e il giudice del divorzio possono così ottenere facil- mente una panoramica degli averi di previdenza e di libero passaggio disponibili. L’introduzione di un tale obbligo di annuncio ha ricevuto un’accoglienza positiva durante la consultazione, malgrado i timori di numerosi partecipanti di un aumento sproporzionato dei costi44. Il 20 ottobre 2010 il nostro Consiglio ha pertanto incari- cato la commissione LPP di compiere una stima delle spese consecutive all’obbligo di annuncio. In occasione della sua seduta del 28 novembre 2011, la commissione ha proposto di limitare l’obbligo di annuncio all’avere di previdenza esistente e di rinunciare per motivi di costi all’annuncio delle rendite in corso. Il nostro Consiglio accoglie questa proposta. In effetti, sono gli averi a essere più sovente dimenticati o celati, tra l’altro poiché non figurano nella dichiarazione delle imposte prima della loro scadenza, a differenza delle rendite versate. La commissione ha stimato che gli istituti di previdenza e di libero passaggio dovranno sostenere una spesa unica di 3 milioni di franchi per introdurre l’obbligo di annuncio. L’ufficio centrale del 2° pilastro dovrà invece affrontare spese supplementari di circa 400 000 franchi annui. Il Consiglio federale ritiene ragionevole il rapporto tra i costi dell’obbligo di annuncio e le finalità perseguite dalla revisione. Per questo motivo mantiene l’obbligo di annuncio nel disegno. Come già menzionato, la corretta esecuzione del conguaglio della previdenza non è soltanto nell’interesse privato ma anche nel- l’interesse pubblico (cfr. n. 1.5.3). Il nostro Consiglio non ravvisa invece necessità di prevedere una normativa sull’ottenimento di un pagamento in contanti mediante la falsificazione di una firma (cfr. n. 1.3.5). La giurisprudenza del Tribunale federale ha chiaramente stabilito che gli istituti di previdenza sono obbligati a fare tutto quanto ragionevolmente esigibile per evitare una tale truffa45. Di fatto, in tal modo gli istituti di previdenza sono pure esposti al rischio di pagare le conseguenze di una falsificazione e pertanto agiscono con circospezione. Il coniuge dell’assicurato deve quindi per lo più presentarsi personalmente per un versamento in contanti. Se eccezionalmente ciò non è possibi- le, la firma deve essere autentificata da un pubblico ufficiale.

1.5.5 Stralcio di interventi parlamentari

Con la nuova normativa proposta dal disegno vanno tolti dal ruolo gli interventi parlamentari citati all’inizio del presente messaggio46.

44 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione dell’ottobre 2010, pag. 23 seg.

45 DTF 130 V 103 segg. e 133 V 205 segg.

46 Mozione 05.3713 Commissione degli affari giuridici CN «Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardan- ti i figli»; mozione 08.3821 Amacker-Amann Kathrin «Versamento di prestazioni di vec- chiaia»; mozione 08.3956 Humbel Ruth «Previdenza professionale. Equa ripartizione del- la prestazione d’uscita in caso di divorzio».

4167

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Codice civile

Art. 89a cpv. 6 n. 3a, 3b e 4a L’articolo 89a CC indica le disposizioni della LPP applicabili alle fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. L’elenco attuale è completato dai nuovi numeri 3a e 4a per tenere conto dell’articolo 24 capoverso 5 e 37a D-LPP (cfr. commento a questi articoli). Il nuovo numero 3b corrisponde al numero 3a vigente.

Nota introduttiva agli art. 122‒124e Gli articoli 122−124e costituiscono un tutto unico e sono il nucleo delle disposizioni sul conguaglio della previdenza. L’articolo 122 sancisce il principio del conguaglio della previdenza. Gli articoli 123, 124 e 124a indicano come eseguire il conguaglio in tre situazioni diverse: – se non si è ancora realizzato un caso di previdenza, il conguaglio della pre- videnza è effettuato come finora dividendo per metà la prestazione d’uscita (art. 123); – se uno dei coniugi già percepisce una rendita d’invalidità ma non ha ancora raggiunto l’età del pensionamento prevista dal regolamento, il conguaglio della previdenza è compiuto fondandosi sulla prestazione d’uscita ipotetica a cui avrebbe diritto il beneficiario della rendita d’invalidità (art. 124); – se uno dei coniugi percepisce una rendita e ha già raggiunto l’età del pensio- namento, la rendita va divisa (art. 124a). Per quanto concerne il computo e la divisione della prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio sono previste alcune eccezioni, per dare ai coniugi maggiore flessibilità e permettere al giudice di correggere risultati iniqui (art. 124b cpv. 1 e 2). In determinate circostanze, è possibile attribuire più della metà della prestazione d’uscita al coniuge creditore (art. 124b cpv. 3). Ai fini della divisione della rendita, la parte degli averi previdenziali acquisita durante il matrimonio non può essere calcolata e computata semplicemente, ragion per cui il giudice deve considerare le circostanze concrete in cui versano i due coniugi. Nei rimanenti casi, in cui è impossibile eseguire il conguaglio dei fondi previden- ziali, per esempio perché sono già stati pagati come liquidazione sotto forma di capitale, il conguaglio è stato effettuato mediante la concessione di un’indennità adeguata, come nel diritto vigente (art. 124e cpv. 1). È prevista una soluzione parti- colare per il caso in cui, malgrado sia possibile, il conguaglio della previdenza con fondi della previdenza non è ragionevolmente esigibile alla luce della ponderazione dei bisogni previdenziali dei coniugi. In questo caso, la previdenza può essere con- guagliata con fondi non previdenziali (art. 124d). La maggiore novità risiede nel fatto che le pretese in materia di previdenza profes- sionale vanno d’ora innanzi divise anche se nel momento del divorzio si è già realiz- zato un caso di previdenza vecchiaia o invalidità (art. 124 e 124a). In questi casi, in linea di massima non è previsto il versamento di un’indennità adeguata. La possibili- tà di dividere le pretese relative alla previdenza anche nel caso in cui è già in corso il

4168

versamento di una rendita rende necessari una regolamentazione della divisione, come pure diversi adeguamenti delle procedura e del calcolo delle prestazioni dopo il conguaglio della previdenza. Per quanto concerne i casi tecnici, verosimilmente rari, e i dettagli tecnici il Consiglio federale dovrà emanare le necessarie disposizioni in via d’ordinanza (art. 124 cpv. 3 e art. 124a cpv. 3). Le disposizioni sul conguaglio della previdenza in caso di divorzio sono applicabili anche in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata (art. 33 LUD47).

Art. 122 Previdenza professionale. Principio Le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio devono essere conguagliate tra i coniugi in caso di divorzio. Vanno divise le pretese in materia di previdenza professionale obbligatoria e previdenza professionale sovraobbligatoria. Sono considerate pretese in materia di previdenza professionale le prestazioni d’uscita, le rendite in corso ed eventuali averi di libero passaggio. Non ha importanza il fatto che il coniuge debitore sia dipendente o sia affiliato facoltati- vamente in quanto indipendente a un istituto di previdenza professionale (art. 44 seg. LPP). Inoltre, non è previsto alcun conguaglio della previdenza per quanto concerne le pretese relative al 1° e al 3° pilastro. Il 1° pilastro è interamente disciplinato dal diritto delle assicurazioni sociali48. In tale ambito i contributi dei coniugi sono computati per metà ciascuno (cosiddetto «splitting»). Invece, la «previdenza 3a» è vincolata e beneficia di agevolazioni fiscali e come le altre forme di previdenza del 3° pilastro soggiace al regime dei beni matrimoniali (art. 120 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 196 segg.). In linea di massima, nel divorzio questa forma di previdenza va divisa secondo i principi del regime dei beni matrimoniali a cui sog- giacciono i coniugi. Si tratta di pretese fisse e non di aspettative49. Nei casi di sepa- razione giudiziale non va eseguito alcun conguaglio della previdenza (art. 117 seg.). Secondo il diritto vigente, le prestazioni d’uscita dei coniugi vanno calcolate nel momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato. Ciò ha il vantaggio di far sì che il conguaglio della previdenza tenga conto delle prestazioni d’uscita acquisite sull’intera durata del matrimonio. Lo svantaggio della normativa risiede tuttavia nei tatticismi che consente, incitando il coniuge creditore a prolungare la procedura. Inoltre, né le parti né il giudice possono determinare in modo affidabile quando la sentenza di divorzio passa in giudicato. Di conseguenza, almeno in teoria, gli istituti di previdenza interessati devono produrre più volte conferme aggiornate degli importi delle prestazioni d’uscita. Siffatta soluzione è manifestamente insoddisfa- cente. La commissione peritale ha pertanto proposto di lasciare al giudice o alle parti la facoltà di determinare il momento del calcolo, momento che non deve però prece- dere di più di sei mesi il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Il Consi- glio federale ritiene che così il problema non sia veramente risolto. Come preceden- temente, gli interessati non possono sapere quando la sentenza di divorzio passerà in giudicato. Può di conseguenza essere convincente soltanto una soluzione che si basa su un momento passato. È pertanto ragionevole basarsi sullo stesso momento previ-

47 Legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata, RS 211.231

48 FF 1996 I 110 49 FF 1996 I 111

4169

sto nel diritto sul regime dei beni, vale a dire sul momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 204 cpv. 2)50. Quindi il disegno prevede il conguaglio delle pretese acquisite dal momento della celebrazione del matrimonio al momento del promovimento della procedura di divorzio, per cui sarà determinante il momento del promovimento della procedura di divorzio mediante richiesta comune o dell’azione di divorzio (art. 274 CPC). Dal profilo processuale di tratta del momento della litispendenza secondo l’articolo 62 CPC. Il fatto che in conseguenza di ciò le prestazioni d’uscita accumulate durante la procedura di divorzio non vengano divise per metà va accettato nella misura in cui serve a trovare una soluzione semplice.

Art. 123 Conguaglio in caso di prestazioni d’uscita Capoverso 1: il disegno non prevede modifiche materiali per la divisione delle pretese in materia di previdenza professionale prima della realizzazione di un caso di previdenza. In questo caso, le prestazioni d’uscita che i due coniugi hanno acquisito durante il matrimonio sono divise per metà tra loro. Il capoverso 1 esprime chiara- mente che la prestazione d’uscita da dividere comprende anche l’avere di vecchiaia depositato in un conto di libero passaggio o investito nell’abitazione in cui i coniugi risiedono. L’articolo 123 è applicabile se, fino al promovimento della procedura di divorzio, non si è realizzato alcun caso di previdenza (vecchiaia o invalidità). Ciò vale anche se un caso di previdenza si realizza mentre è pendente la procedura di divorzio. Se una divisione per metà è iniqua, è eventualmente possibile derogarvi (cfr. art. 124 b cpv. 2); se un conguaglio con i mezzi della previdenza professionale non è più possibile, si applica l’articolo 124e capoverso 1. Se, prima del promovimento della procedura di divorzio, si è realizzato un caso di previdenza per uno dei coniugi, cioè se questo coniuge già percepisce una prestazio- ne della previdenza professionale (per vecchiaia o per invalidità), va divisa la presta- zione d’uscita del coniuge che ancora non riceve alcuna prestazione. Le pretese alla previdenza del coniuge che percepisce prestazioni sono invece divise secondo le regole previste nell’articolo 124 o nell’articolo 124a. Se un coniuge effettua un prelievo anticipato nell’ambito della PPA, questo avere rimane vincolato alla previdenza per la vecchiaia e rientra nella divisione delle pretese in materia di previdenza, se non si è ancora realizzato un caso di previdenza. Come nel diritto vigente, l’avere accumulato già prima del matrimonio con i relativi interessi non entra nella prestazione d’uscita da dividere (art. 122 D-CC: «durante il matrimonio»). Neanche i versamenti unici e i relativi interessi (riscatti) compiuti con beni propri ai sensi dell’articolo 198 CC (art. 22a cpv. 2 D-LFLP) vanno divisi (cpv. 2). Poiché il conguaglio della previdenza va in linea di massima eseguito indipendentemente dal regime dei beni e dalla sua liquidazione, le definizioni dei beni propri che derogano all’articolo 198 CC non devono influire sul conguaglio della previdenza, indipendentemente dal fatto che risultino da un accordo sul regime matrimoniale o da una convenzione matrimoniale.

50 Secondo Roland Fankhauser, Die Ehekrise als Grenze des Ehegattenerbrechts, Berna 2011, n. 529, anche il diritto di essere eredi legittimi l’uno dell’altro (art. 120 cpv. 2 CC) dovrebbe venir meno con l’inizio della pendenza della causa.

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Capoverso 3: per l’accertamento preciso delle pretese relative alla previdenza da dividere si rinvia agli articoli determinanti della legge sul libero passaggio.

Art. 124 Conguaglio delle rendite d’invalidità versate prima dell’età di pensionamento stabilita dal regolamento L’articolo 124 disciplina le modalità del conguaglio della previdenza professionale, se il beneficiario della rendita percepisce una rendita d’invalidità della previdenza professionale nel momento del promovimento della procedura di divorzio senza aver raggiunto l’età del pensionamento stabilita dal regolamento51. Capoversi 1 e 2: fino al raggiungimento dell’età del pensionamento è possibile che il diritto alla rendita d’invalidità si estingua in seguito al venir meno dell’invalidità (cfr. art. 26 cpv. 3 LPP) con la conseguente nascita di un diritto a una prestazione d’uscita. Pertanto, per quanto concerne la rendita d’invalidità versata prima dell’età del pensionamento, il conguaglio della previdenza può in ampia misura essere effettuato come prevede la normativa applicabile prima della realizzazione di un caso di previdenza: secondo il capoverso 1 occorre basarsi sull’ipotetica prestazione d’uscita a cui il coniuge avrebbe diritto nel momento del promovimento della proce- dura di divorzio in caso di estinzione del suo diritto alla rendita d’invalidità. Una tale prestazione d’uscita sorge dopo la soppressione del diritto a una rendita d’invalidità e comprende anche la parte sovraobbligatoria della previdenza professionale; le vigenti disposizioni di legge fanno espressa menzione di siffatta prestazione soltanto nell’articolo 2 capoverso 1ter LFLP52. Per questo motivo, il capoverso 1 fa esplici- tamente riferimento a questa disposizione della legge sul libero passaggio. Se nel momento del matrimonio una persona aveva già diritto a una rendita d’invalidità prima di aver raggiunto l’età di pensionamento stabilita dal regolamento, si dovreb- be tenere conto della prestazione d’uscita ipotetica anche nel momento della cele- brazione del matrimonio. Secondo il capoverso 2, dopo la fissazione della prestazione d’uscita ipotetica, il conguaglio della previdenza avviene analogamente a quanto prevede l’articolo 123. Per motivi gravi è possibile derogare alla divisione per metà della prestazione d’uscita ipotetica (art. 124b cpv. 2). Alle prestazioni ipotetiche secondo il capoverso 1 non vanno più aggiunti i prelievi anticipati nell’ambito della PPA. In caso di realizzazione di un caso di previdenza questi fondi sono definitivamente separati dalla previdenza e sono quindi trattati come pagamenti in contanti (cfr. art. 30c capoverso 6 D-LPP e relativi commenti). Altre particolarità del conguaglio della previdenza nei casi in cui sussiste una rendita d’invalidità riguardano l’esecuzione e le conseguenze nel caso in cui, per congua- gliare la previdenza, sia necessario basarsi su una prestazione d’uscita ipotetica già

51 Secondo la LPP le rendite d’invalidità del 2° pilastro obbligatorio sono prestazioni vitalizie, in altri termini una rendita d’invalidità del 2° pilastro non è convertita per legge in una rendita di vecchiaia nel momento del raggiungimento dell’età del pensionamento, come invece avviene con le rendite d’invalidità del 1° pilastro. 52 Questa disposizioni è stata introdotta con il primo pacchetto di misure della sesta revisio- ne dell’AI ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Nel secondo pacchetto di misure di tale revisione dell’AI il Consiglio federale propone, per il primo e il secondo pilastro, un sistema di rendite non graduato. Sopprimendo gli effetti di soglia, si spera che in futuro sarà possibile sopprimere o almeno ridurre un maggior numero di rendite AI. Se tale fosse il caso, gli istituti di previdenza professionale dovranno in futuro calcolare più frequente- mente una tale prestazione d’uscita.

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impiegata per finanziare la rendita d’invalidità. Queste questioni sono commentate sotto in modo dettagliato (cfr. in particolare i commenti agli art. 124b e 124c D-CC, nonché agli art. 24 e 25 D-LPP). Una rendita d’invalidità versata prima del raggiungimento dell’età di pensionamento stabilita dal regolamento non viene divisa nello stesso modo di una prestazione di vecchiaia o di invalidità versata dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento (cfr. art. 124a) perché il risultato sarebbe falsato: infatti nel calcolo di una rendita d’invalidità si parte dal presupposto che l’assicurato avrebbe continuato a costituire il suo capitale di previdenza fino all’età ordinaria del pensionamento. In caso di divisione di una rendita d’invalidità viene divisa per metà anche la parte della previ- denza che sarebbe stata risparmiata dopo il divorzio fino all’età ordinaria del pen- sionamento. La definizione della parte della previdenza posteriore al divorzio com- plicherebbe notevolmente i calcoli. La divisione della rendita prima dell’età del pensionamento sarebbe difficilmente soddisfacente anche sotto il profilo della revi- sione della rendita. Si pensi per esempio al caso in cui tre quarti di rendita (1500 franchi) sono ridotti a mezza rendita (1000 franchi) nel quadro di una revisio- ne della rendita. Necessariamente dovrebbe essere «riveduta» anche la divisione effettuata nell’ambito del conguaglio della previdenza, la qual cosa sarebbe relati- vamente complicata sotto il profilo tecnico. Ciò significherebbe però che, per quanto concerne il conguaglio della previdenza, gli effetti del divorzio non potrebbero mai essere definitivamente regolati nella procedura di divorzio con la conseguenza di impedire un «clean break». Per questi motivi è necessario, e giustificato sotto il profilo materiale, basarsi sulla prestazione d’uscita ipotetica a cui il beneficiario della rendita avrebbe diritto in caso di soppressione della rendita d’invalidità nel momento del promovimento della procedura di divorzio. Diversamente da quanto avverrebbe con la divisione della rendita, la prestazione d’uscita ipotetica permette di trovare una soluzione relativamente semplice anche in caso di invalidità parziale. Se sussiste un diritto a una rendita d’invalidità parziale prima dell’età del pensionamento, sussiste anche un diritto a una prestazione d’uscita per la parte attiva della previdenza. Per il conguaglio della previdenza occorre calcolare una prestazione d’uscita ipotetica per la parte della previdenza interessata dalla rendita d’invalidità. Le due parti sono sommate e divise secondo la regola dell’articolo 123. Se un assicurato parzialmente invalido è debitore del con- guaglio, i fondi per conguagliare la previdenza vanno per quanto possibile prelevati sulla prestazione d’uscita disponibile e non sulla prestazione d’uscita ipotetica che gli spetterebbe soltanto in caso di soppressione dell’invalidità. È così possibile evitare di dover ridurre la rendita corrente d’invalidità parziale53. Nel contempo l’assicurato riceve anche la possibilità di colmare mediante nuovi riscatti le lacune originate dal conguaglio nella sua previdenza (cfr. art. 22d D-LFLP). Se il beneficia- rio di una rendita d’invalidità dispone ancora di un avere in un istituto di libero passaggio, è pure ragionevole fare ricorso a questi fondi per conguagliare la previ- denza evitando di dover ridurre la rendita d’invalidità corrente. Se l’invalido è creditore del conguaglio della previdenza, non si pongono problemi particolari: i fondi che gli spettano nell’ambito del conguaglio della previdenza non

53 Quanto rilevato vale per una rendita d’invalidità LPP versata anche nell’età del pensio- namento. Per quanto concerne le soluzioni previste dal regolamento nel caso di una rendi- ta temporanea d’invalidità (cfr. capoverso dopo il prossimo) la riduzione della prestazione interverrà nella maggior parte dei casi soltanto dopo l’età del pensionamento e sarà di conseguenza maggiore.

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fanno aumentare a posteriori la sua rendita d’invalidità. Se non si tratta di una rendi- ta d’invalidità parziale o se, per altri motivi, non sussiste possibilità di riscatto in un istituto di previdenza, questi fondi possono essere trasferiti in un istituto di libero passaggio. Invece, se percepisce una rendita d’invalidità piena, l’invalido può anche chiedere il versamento della prestazione di vecchiaia (cfr. art. 16 cpv. 2 OLP54). È importante che il modo di procedere al conguaglio della previdenza professionale sia compatibile con le soluzioni più diffuse nei regolamenti55. Molti istituti di previ- denza versano le rendite regolamentari di invalidità soltanto fino all’età ordinaria del pensionamento. Durante il versamento di questa rendita d’invalidità temporanea, l’avere di vecchiaia regolamentare continua ad accumularsi e a fruttare interessi pur essendo esente da premi; esso è quindi finanziato in modo solidale. Al raggiungi- mento dell’età ordinaria del pensionamento questo avere di vecchiaia è convertito in una rendita di vecchiaia. Gli istituti di previdenza dotati di tali sistemi non dovreb- bero avere difficoltà per determinare la prestazione d’uscita ipotetica nel momento del promovimento della procedura di divorzio. Nella maggior parte dei casi questa prestazione corrisponderà all’avere di vecchiaia accumulato in modo esente da premi che comprende anche la previdenza sovraobbligatoria fornita dall’istituto56. Capoverso 3: le prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sono in parte ridotte per sovraindennizzo, vale a dire che sono versate soltanto in parte o non lo sono per niente, perché l’assicurato riceve anche altre prestazioni che compensano il guadagno perso a causa dell’invalidità. Se l’istituto di previdenza versasse le sue prestazioni senza un coordinamento di questo genere, l’assicurato invalido avrebbe un reddito superiore a quello che realizzava prima dell’invalidità (= sovraindenniz- zo). Una tale correzione è per esempio necessaria se due o tre rendite per i figli si aggiungono alla rendita d’invalidità o se, oltre alla rendita d’invalidità, vi è anche una rendita dell’assicurazione contro gli infortuni. In questi casi occorre una norma- tiva differenziata, per evitare che, con il divorzio, l’assicurato e il suo coniuge si trovino a ricevere durevolmente dalla previdenza più denaro di quanto ne avrebbero ricevuto senza il divorzio. Ciò sarebbe sconcertante per gli altri assicurati che sono chiamati a cofinanziare tali prestazioni. D’altro canto, il conguaglio della previdenza non deve divenire troppo spesso impossibile o essere sostituito dal versamento di un’indennità adeguata (art. 124e cpv. 1). Poiché si tratta di casi speciali, che richie- dono una normativa differenziata sotto il profilo tecnico, il nostro Consiglio deve emanare le necessarie disposizioni esecutive. Rispetteremo lo scopo del presente progetto, ossia rendere possibile, nel maggior numero possibile di casi, la divisione delle pretese relative alla previdenza anche dopo la realizzazione di un caso di previdenza.

Art. 124a Conguaglio delle rendite d’invalidità versate dopo l’età di pensionamento stabilita dal regolamento o di rendite di vecchiaia Capoverso 1: la disposizione regola la divisione delle pretese relative alla previden- za, allorquando, nel momento del promovimento della procedura di divorzio, uno

54 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio, RS 831.425

55 Le disposizioni di legge definiscono soltanto le prestazioni obbligatorie e gli istituti di previdenza sono liberi di definire le prestazioni in modi diversi nei loro regolamenti. Le prestazioni previste dai regolamenti devono però essere almeno dello stesso importo delle prestazioni obbligatorie calcolate secondo le disposizioni di legge. 56 Vi saranno eccezioni in particolare nell’ambito del primato delle prestazioni.

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dei coniugi percepisce una rendita di vecchiaia o una rendita d’invalidità dopo aver raggiunto l’età ordinaria del pensionamento stabilita dal regolamento. Diversamente da quanto avviene per un invalido prima dell’età del pensionamento, in questo caso non è più possibile calcolare una prestazione d’uscita. Il caso di previdenza si realiz- za definitivamente con il raggiungimento dell’età del pensionamento. L’avere di vecchiaia dell’assicurato fino ad allora attivo è convertito in una rendita e da questo momento l’assicurato non può più essere reintegrato e perde il diritto a una presta- zione d’uscita (cfr. commento all’art. 124). Le pretese in materia di previdenza che prima sussistevano sotto forma di prestazione d’uscita si trasformano definitivamen- te in un reddito conseguito in forma di rendita. D’ora innanzi in questi casi il con- guaglio della previdenza va eseguito dividendo la pretesa in materia di previdenza che effettivamente sussiste in tale momento, vale a dire la rendita. Poiché prevede la divisione del reddito conseguito sotto forma di rendita, questa soluzione è molto più vicina al modo di procedere attualmente previsto per i casi di divorzio dopo il rag- giungimento dell’età del pensionamento di quanto non lo fosse la soluzione prospet- tata dal progetto inviato in consultazione, che prevedeva la divisione dell’importo regolamentare della rendita. La soluzione proposta ha il grande vantaggio di procu- rare al congiunto creditore una pretesa vitalizia a una parte della rendita della previ- denza professionale dell’ex coniuge. Questa pretesa vitalizia sussiste indipendente- mente dal decesso del coniuge debitore o dal nuovo matrimonio del coniuge creditore (cpv. 3 n. 1 «rendita vitalizia», cfr. sotto). Questa variante del conguaglio comprende, come la divisione della prestazione d’uscita (art. 123), sia la parte obbli- gatoria sia un’eventuale parte sovraobbligatoria della rendita (cfr. anche art. 22c D-LFLP). La realizzazione del caso di previdenza vecchiaia complica considerevolmente la definizione della parte della previdenza acquisita durante il matrimonio (cfr. art. 122), poiché con l’inizio della rendita di vecchiaia il capitale risparmiato è adibito al finanziamento della rendita e pertanto in un certo senso prende a diminui- re. Se i coniugi hanno età diverse, soprattutto se uno di loro è ancora nella fase di accumulo dell’avere previdenziale, il confronto delle parti della previdenza acquisite dai due coniugi durante il matrimonio, se calcolate in questo modo, sarebbe fonte di gravi distorsioni. In determinate circostanze sono confrontati periodi di costituzione dell’avere di previdenza molto diversi tra loro. In casi estremi il calcolo potrebbe perfino far sì che il coniuge più giovane con una rendita inferiore dovrebbe cedere al coniuge più anziano con una rendita superiore una parte delle sue pretese in materia di previdenza professionale. Tanto più tempo è trascorso dalla realizzazione del caso di previdenza, tanto più difficile diviene procurarsi i dati necessari per il calcolo. Inoltre, il coniuge debitore non può più colmare, riscattandole, le lacune nella pro- pria previdenza sorte in seguito a un conguaglio avvenuto dopo la realizzazione del caso di previdenza o ricostituire altrimenti la propria previdenza. Le estreme diffe- renze nel livello di vita che possono prodursi in caso di divorzio dopo l’età del pensionamento, rendono pertanto necessario un modo di procedere meno schematico di quello previsto per i divorzi prima della realizzazione di un caso di previdenza. Diversamente dal conguaglio della previdenza secondo l’articolo 123, non vi è un modo di procedere fondato su un’unica soluzione matematicamente corretta. Il giudice deve pertanto determinare la parte della rendita da attribuire al coniuge creditore tenendo conto delle circostanze concrete e secondo il suo apprezzamento. Il giudice dovrebbe sempre lasciarsi guidare dal principio della divisione per metà dell’avere previdenziale risparmiato durante il matrimonio. Vista la suddetta situa-

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zione specifica, possibile dopo l’età del pensionamento, ora viene tenuto conto del fatto che, a seconda della durata del matrimonio, non va sempre divisa l’intera previdenza. Di regola, la divisione per metà della rendita intera dovrebbe essere adeguata per i matrimoni durati molti anni con un impatto importante sulla situazio- ne reddituale durante i quali è stata accumulata gran parte della previdenza. Congua- gliare la previdenza professionale dividendo la rendita intera non appare invece adeguato per un matrimonio più breve, celebrato un paio di anni prima dell’età del pensionamento. In questo caso il giudice divide soltanto una parte della rendita. A titolo orientativo, nell’allegato 1 vi è una tabella che presenta un modello fortemente schematico della previdenza per la vecchiaia da cui risulta la parte del totale della previdenza che può essere considerata come «acquisita durante il matrimonio» in funzione dell’età al momento del matrimonio. A tal fine sono essere considerati anche gli anni di matrimonio dopo l’età del pensionamento. Poiché, dopo il raggiungimento dell’età del pensionamento, di regola cessa l’accu- mulo dei fondi della previdenza professionale e non ne possono più essere colmate le lacune, i bisogni previdenziali dei coniugi sono il secondo importante fattore da rispettare nel quadro della decisione sulla divisione della rendita. A tal fine non va considerato il bisogno previdenziale di un solo coniuge, ma va sempre compiuta una ponderazione dei bisogni dei due coniugi. Non si deve quindi accordare al coniuge creditore soltanto una minima parte della rendita, o niente del tutto, soltanto per il motivo che il coniuge debitore riceve una piccola rendita di vecchiaia. Occorre prestare particolare attenzione ai bisogni previdenziali dei due coniugi se uno dei due ha raggiunto l’età del pensionamento prima del divorzio e portato così a termine il processo di accumulo dell’avere di vecchiaia, mentre l’altro coniuge, sostanzialmente più giovane, sta ancora accumulando la propria previdenza in que- sto periodo e continuerà a farlo dopo il divorzio. La prestazione di vecchiaia proba- bile che questo coniuge dovrebbe ricevere al raggiungimento dell’età ordinaria del pensionamento e che nella gran parte dei casi è indicata nel certificato di assicura- zione fornisce un’utile indicazione per determinare i bisogni previdenziali di questa persona. Senza accordo tra i coniugi, la rendita da dividere e la prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio non possono essere compensate. In questa situazione, nel quadro della divisione della prestazione d’uscita occorre verificare se sussiste un motivo per derogare alla divisione per metà (cfr. i commenti all’articolo 124b D-CC). Gli effetti del divorzio sono regolati come nel diritto vigente, ossia nel seguente ordine. Dapprima va eseguita la liquidazione del regime matrimoniale, poi il con- guaglio della previdenza e infine la fissazione del contributo di mantenimento57. Questo ordine va mantenuto anche se il conguaglio della previdenza è effettuato mediante divisione della rendita. Gli aspetti relativi al regime matrimoniale e al contributo di mantenimento possono e devono essere integrati, per quanto necessa- rio, in una decisione discrezionale sulla divisione della rendita per evitare una deci- sione iniqua. Poiché la previdenza per la vecchiaia dovrebbe dare sicurezza economica nell’età del pensionamento, i bisogni previdenziali di coloro che beneficiano di rendite dopo l’età del pensionamento stabilita dal regolamento sono ampiamente illustrati dalla

57 DTF 130 III 537, consid. 4.

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loro situazione economica. Nella pratica sarebbe pertanto difficile rendere dapprima una decisione discrezionale sulla divisione della rendita e correggerla in seguito perché iniqua, per esempio a causa della situazione economica posteriore al matri- monio (art. 124b cpv. 2 D-CC). L’enumerazione delle circostanze concrete cui il giudice deve prestare attenzione nell’ambito della decisione discrezionale non è esaustiva. Il giudice è tenuto a precisare, affinché la decisione sia trasparente, le altre circostanze di cui tiene conto, oltre alla durata del matrimonio e ai bisogni previden- ziali dei due coniugi. Si tratta in particolare di circostanze che costituiscono motivi sufficienti per derogare alla divisione per metà della prestazione d’uscita (cfr. art. 124b) e altri motivi altrettanto gravi. Capoverso 2 e capoverso 3 numero 1: la parte di rendita attribuita deve essere con- vertita in una pretesa vitalizia del coniuge creditore. La rendita è stata infatti calcola- ta per l’assicurato e finanziata di conseguenza. In caso di decesso dell’assicurato verrebbe sostituita da una rendita per i superstiti spesso sostanzialmente più esigua. Il disegno concede al coniuge creditore un diritto sul quale non influisce il decesso del coniuge assicurato, e debitore, e che comprende anche la parte sovraobbligatoria della rendita. Su richiesta, l’istituto di previdenza comunica al giudice o alle parti l’importo della parte della rendita convertita per il coniuge creditore. Il nostro Con- siglio adotterà le disposizioni esecutive di natura tecnica relative a questa conversio- ne e ai flussi di informazione tra gli istituti di previdenza, il giudice e i coniugi (cfr. art. 24 cpv. 3 e 4 D-LFLP). Esempio di conversione: un uomo di 70 anni riceve una rendita di vecchiaia di 2000 franchi al mese e il regolamento dell’istituto di previdenza competente fissa la rendita per i superstiti al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrente. La moglie ha cinque anni meno del marito e non ha un proprio 2° pilastro. Situazione 1: il matrimonio è durato a lungo e la previdenza per la vecchiaia del marito è stata prevalentemente accumulata durante gli anni del matrimonio. Il giu- dice decide pertanto che tutte le pretese previdenziali (sotto forma della corrente rendita di vecchiaia) vanno divise per metà. L’uomo conserva di conseguenza 1000 franchi al mese. La donna riceve una rendita vitalizia il cui valore corrisponde alla metà della corrente rendita di vecchiaia dell’uomo e in questo caso ammonta a

930 franchi al mese58.

Situazione 2: quando il matrimonio è stato celebrato, l’uomo aveva 41 anni. Questi ha pertanto accumulato una parte considerevole dell’avere previdenziale prima della celebrazione del matrimonio. Il giudice decide pertanto di non dividere tutte le pretese in materia di previdenza ma soltanto l’80 per cento (=1600 franchi). Questa

58 Questo valore è inferiore alla metà della corrente rendita di vecchiaia dell’uomo (1000 franchi al mese). Ciò è dovuto al fatto che l’istituto di previdenza ha finanziato sol- tanto la corrente rendita d’invalidità fino al momento statistico del decesso del marito e l’aspettativa a una rendita per i superstiti. Tuttavia, poiché la moglie è più giovane del marito e inoltre sotto il profilo statistico ha una maggiore speranza di vita, la rendita vita- lizia concessa alla moglie dovrà probabilmente essere versata per un periodo più lungo di quello originariamente previsto per la rendita di vecchiaia del marito. Gli istituti di previ- denza calcolano questo valore applicando i parametri definiti dall’Ufficio delle assicura- zioni sociali in base a grandezze attuariali. Oltre all’età dell’assicurato e del coniuge, que- sti parametri tengono conto anche dell’importo della rendita che il regolamento avrebbe previsto per il coniuge se non vi fosse stato divorzio. A tal fine, molti regolamenti preve- dono il 60 per cento della rendita di vecchiaia, questo punto può però anche essere rego- lato in altro modo dagli istituti di previdenza che propongono soluzioni complessive o totalmente sovraobbligatorie.

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parte delle pretese in materia di previdenza è divisa per metà (=800 franchi ciascu- no). All’uomo rimane il diritto a una rendita di 1200 franchi (400 franchi + 800 franchi). La parte attribuita alla moglie (800 franchi) deve essere convertita in una pretesa vitalizia. Essa riceve di conseguenza 744 franchi al mese. Se, invece di essere 5 anni più giovane, la moglie avesse cinque anni più del marito, il risultato della conversione sarebbe superiore: nella situazione 1 riceverebbe 1320 franchi mensili dall’istituto di previdenza e nella situazione 2 1056 franchi. La quota del marito rimarrebbe quella indicata sopra. Anche nell’ambito di un conguaglio secondo l’articolo 124a, i fondi ricevuti dal coniuge creditore che non percepisce ancora le prestazioni della previdenza profes- sionale devono in linea di massima essere mantenuti nella previdenza e non essere impiegati prima del tempo. Nel caso in cui il coniuge creditore non ha ancora rag- giunto l’età del pensionamento, la sua pretesa alla rendita dell’altro coniuge non gli viene versata direttamente, i relativi fondi sono invece attribuiti al suo istituto di previdenza. Se non ha un istituto di previdenza o se non vi dispone di possibilità di riscatto, l’istituto di previdenza del coniuge debitore è istruito dal giudice di versare direttamente la rendita vitalizia all’istituto di libero passaggio di sua scelta o all’istituto collettore. Le modalità esatte sono disciplinate nell’articolo 22c D-LFLP. L’articolo 22e D-LFLP stabilisce i presupposti richiesti per il versamento diretto della rendita vitalizia (cfr. commenti degli articoli 22c e 22e D-LFLP). Il capoverso 3 numero 2 attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni esecutive in caso di rinvio (prestazione di vecchiaia) o di riduzione per sovraindennizzo (invalidità) delle pretese in materia di previdenza professionale: – Se una rendita di vecchiaia viene rinviata, in linea di massima non sorge alcun diritto a una prestazione d’uscita da dividere semplicemente secondo l’articolo 123. D’altra parte, non sussiste ancora nemmeno un diritto alla rendita che possa essere diviso secondo l’articolo 124a. Trattandosi di casi speciali è ragionevole prevedere una normativa in proposito nell’ambito di un’ordinanza. Il Consiglio federale terrà conto nella misura del possibile del- le soluzioni previste dai diversi regolamenti. – Le rendite d’invalidità della previdenza professionale sono in linea di mas- sima prestazioni vitalizie che non vengono convertite per legge in una rendi- ta di vecchiaia al raggiungimento dell’età del pensionamento. Nei casi di sovraindennizzo vi è riduzione delle prestazioni anche nell’età del pensio- namento (cfr. art. 24 cpv. 2bis OPP 2). Occorre pertanto regolare le compe- tenze del Consiglio federale, che sarà chiamato a disciplinare questi casi, probabilmente abbastanza rari. In considerazione della divisione delle rendite introdotta dal disegno, il numero dei contributi supplementari di mantenimento dovrebbe fortemente calare. Questi con- tributi entreranno in linea di conto segnatamente nei casi in cui mogli molto più giovani di coniugi che, dopo il divorzio, beneficiano di una rendita sono fortemente occupate nella cura di figli in tenera età e, per un determinato periodo, non possono quindi esercitare un’attività lucrativa o possono farlo solo in parte. La divisione della rendita tra i coniugi non ha alcuna influenza sulle rendite per i figli già in corso nel momento del promovimento della procedura di divorzio (cfr. i commenti all’art. 17 cpv. 2 D-LPP). Invece, se sorgono dopo questo momento, le

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pretese di rendite per i figli del coniuge debitore sono calcolate soltanto sulla sua parte di rendita. La soluzione dell’articolo 124a si ripercuote anche sull’importo delle prestazioni ai superstiti che potrebbe percepire un futuro nuovo coniuge del debitore. Il diritto del coniuge assicurato è ridotto in modo durevole dalla divisione della rendita. La parte del diritto alla rendita attribuita al coniuge creditore cessa di essere rilevante ai fini delle prestazioni a cui ha diritto il coniuge debitore, e ciò anche dopo il decesso del coniuge creditore. Per quanto concerne il coniuge creditore, la possibilità di beneficiare in futuro di ulteriori prestazioni previdenziali dipende dalla possibilità di trasferire nel proprio istituto di previdenza i fondi previdenziali ricevuti. Soltanto in questo caso essi esplicano effetto nell’ambito di future rendite per i figli o per i superstiti. La parte della rendita del coniuge creditore è adeguata al rincaro come la parte del coniuge debitore ed è toccata da eventuali misure di risanamento. La quota della rendita, diversamente dalla rendita di mantenimento, è immutabile. La modifica delle circostanze dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio è ininflu- ente, perché il conguaglio della previdenza non si basa sul principio della solidarietà postmatrimoniale ma si prefigge di dividere le pretese alla previdenza professionale acquisite durante il matrimonio. Se la prestazione di vecchiaia è pagata in tutto o in parte sotto forma di capitale (art. 37 LPP), questi fondi lasciano l’alveo della previdenza professionale. La liqui- dazione dei capitali di previdenza avviene in questo caso in due modi: da una parte a titolo del regime matrimoniale dei beni e dall’altra a titolo del conguaglio della previdenza. Per quanto concerne il regime dei beni matrimoniali vanno applicate le disposizioni speciali che si riferiscono alle prestazioni degli istituti di previdenza: in linea di massima tutte le prestazioni previdenziali fanno parte degli acquisti in quanto si tratta di reddito sostitutivo (art. 197 cpv. 2 n. 2 CC per la partecipazione agli acqui- sti) rispettivamente nella sostanza comune (art. 222 cpv. 2 CC per la comunione dei beni). Il disegno assimila la percezione di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale alla percezione sotto forma di rendita: il capitale percepito entra integral- mente nella massa da dividere poiché versato prima dello scioglimento del regime dei beni, e ciò sebbene la liquidazione sotto forma di capitale sostituisca una rendita che sarebbe stata versata anche dopo lo scioglimento del regime dei beni e non sarebbe pertanto stata divisa nell’ambito del regime matrimoniale. Ciò andrebbe a svantaggio di chi riceve il capitale rispetto a chi percepisce una rendita. La parte riservata al futuro sostentamento del beneficiario deve pertanto essere esclusa dalla liquidazione del regime dei beni. Quindi, l’articolo 207 cpv. 2 CC (per il regime della partecipazione agli acquisti) e l’articolo 237 CC (per il regime della comunione dei beni) stabiliscono che il capitale che un coniuge riceve da un istituto di previ- denza è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni. Questo impor- to è escluso dalla liquidazione del regime dei beni indipendentemente dal fatto che sia ancora disponibile o no. La liquidazione del regime dei beni è seguita dalla liquidazione della previdenza professionale. Il capitale pagato dall’istituto di previdenza è uscito dall’alveo della previdenza professionale. Un conguaglio della previdenza professionale con i fondi della previdenza professionale non è pertanto più possibile e, secondo l’arti-

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colo 124e capoverso 1 D-CC, il coniuge debitore deve corrispondere al coniuge creditore un’indennità adeguata per l’importo escluso dalla liquidazione del regime dei beni59.

Art. 124b Eccezioni L’articolo 124b disciplina le condizioni che permettono al giudice o ai coniugi di derogare al principio della divisione per metà. Come nel diritto vigente, si distingue il caso in cui i coniugi convengono di derogare al principio della divisione per metà (capoverso 1) e il caso in cui è il giudice a decidere di derogarvi (capoverso 2). La possibilità di convenire o ordinare la concessione al coniuge creditore di più della metà della prestazione d’uscita costituisce una novità (capoversi 1 e 3). Capoverso 1: come nel diritto vigente, i coniugi possono concludere una convenzio- ne sugli effetti del divorzio in cui rinunciano in tutto o in parte a dividere le pretese in materia di previdenza professionale. Il disegno riduce le difficoltà di siffatta rinuncia: se il vigente articolo 123 capoverso 1 permette la rinuncia a condizione che la previdenza del coniuge rinunciante sia garantita altrimenti, il nuovo articolo 124b chiede soltanto che sia garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità. Questa normativa è applicabile indipendentemente dal fatto che nel momento del promovimento della procedura di divorzio si sia realizzato un caso di previdenza o no. Nel diritto vigente, il giudice può autorizzare la rinuncia alla divisione soltanto alla condizione che la parte che vi rinuncia disponga di una previdenza sostitutiva quan- titativamente equivalente. Così, se dispone di un pilastro 3a di un valore di 30 000 franchi che non deve essere diviso nell’ambito del regime matrimoniale, la parte che ha diritto a un conguaglio di 40 000 franchi può rinunciare a 30 000 franchi. Se il capitale di previdenza del pilastro 3 ammonta a 40 000 franchi o più, la parte può rinunciare all’intera pretesa al conguaglio. Il disegno permette di rinunciare alla divisione anche in altri casi, segnatamente se nel caso concreto il coniuge rinuncian- te sembra disporre di un’adeguata previdenza per la vecchiaia e l’invalidità anche senza conguaglio della previdenza. Si tratta in particolare dei casi in cui durante il matrimonio nessuno dei due coniugi ha ridotto la propria attività professionale e non occorre pertanto conguagliare perdite dovute al matrimonio. Per rinunciare alla divisione l’accordo dei due coniugi è comunque necessario anche in questo caso. Se uno dei coniugi non accetta di rinunciare alla divisione, il giudice può ordinare la divisione per metà delle pretese, indipendentemente dal fatto che i coniugi abbiano ridotto la loro attività lucrativa durante il matrimonio o no. I partecipanti alla consultazione hanno plaudito a una maggiore flessibilità del- l’attuale normativa sulla rinuncia al conguaglio. Numerosi partecipanti temono però che la nuova normativa estenda eccessivamente l’autonomia dei coniugi60. L’allen- tamento delle condizioni a cui è possibile rinunciare al conguaglio non va interpreta- to nel senso che le parti possono decidere liberamente della divisione la loro previ- denza. La parte che compie la rinuncia deve, come nel diritto vigente, dichiarare al giudice per quale motivo rinuncia alla divisione e in quale misura la sua previdenza è comunque garantita. Il giudice deve poi controllare d’ufficio se questa parte dispo-

59 Esauriente al riguardo l’opera di Myriam Grütter, Beispiele zum Vorsorgeausgleich gemäss Vorentwurf Dezember 2009, in: Andrea Büchler, Ingeborg Schwenzer (ed.), Fünfte Schweizer Familienrecht§Tage, Berna 2010, pag. 216 segg. 60 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione dell’ottobre 2010, pag. 15 seg.

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ne di una previdenza adeguata malgrado la rinuncia (art. 280 cpv. 3 CPC). La rinun- cia alla divisione non deve in particolare avere per conseguenza che l’onere previ- denziale debba poi essere assunto dai poteri pubblici. Il disegno prevede inoltre che anche i coniugi possano convenire di attribuire a uno di loro più della metà della prestazione d’uscita, come può fare il giudice. Ciò sem- pre a condizione che al coniuge che trasferisce più della metà delle sue pretese in materia di previdenza, rimanga garantita un’adeguata previdenza. I coniugi possono convenire una tale divisione anche se il coniuge creditore non assume compiti di cura della prole dopo il divorzio (art. 124b cpv. 3). Per valutare l’adeguatezza della previdenza va tenuto conto delle circostanze perso- nali, in particolare dell’età, della parte che rinuncia alla divisione o trasferisce più della metà delle sue pretese. Se, nel momento del promovimento della procedura di divorzio, questa parte dispone soltanto di una modesta previdenza professionale, il giudice deve esaminare se dopo il divorzio avrà la possibilità concreta di accumulare una previdenza adeguata. Affinché possa farsi una quadro completo della situazione previdenziale delle parti, il giudice deve tenere conto di tutti gli averi, anche di quelli accumulati prima del matrimonio. Le parti dovrebbero di regola poter rinun- ciare alla divisione nei matrimoni brevi e senza figli. Tale rinuncia è possibile anche per i motivi che permettono al giudice di rinunciare alla divisione conformemente al capoverso 2. Il conguaglio della previdenza rimane un istituto giuridico indipendente dal regime dei beni matrimoniali e dal diritto al mantenimento. Una previdenza inadeguata non deve pertanto essere compensata da contributi di mantenimento più elevati o da una divisione più generosa dei beni. Come attualmente, anche il terzo pilastro vincolato, le assicurazioni sulla vita con capitale in caso di vita, i beni immobili, un diritto d’abitazione personale o un usufrutto illimitato possono essere considerati come capitale di previdenza. Il capitale liberamente disponibile non costituisce invece una previdenza adeguata. Il disegno continua a far dipendere la validità della rinuncia alla divisione o dell’attribuzione di più della metà delle pretese in materia di previdenza dal fatto che siano previste in una convenzione sul divorzio. Di conseguenza non sarà possibile nemmeno in futuro convenire in un contratto matrimoniale (art. 181 CC) la rinuncia totale o parziale al conguaglio della previdenza o l’attribuzione di più della metà delle pretese previdenziali accumulate durante il matrimonio61. Capoverso 2: il disegno mitiga le condizioni che permettono al giudice di escludere in tutto o in parte il conguaglio della previdenza anche contro la volontà delle parti. L’avamprogetto permetteva al giudice di rifiutare in tutto o in parte la divisione per metà nei casi in cui era manifestamente iniqua (art. 122 cpv. 2 AP-CC). La nozione di «manifesta iniquità» è stata criticata durante la consultazione perché troppo inde- terminata e restrittiva. È stata auspicata una formulazione che desse maggior margi- ne di manovra alla pratica62. Dopo essere stato rielaborato il disegno prevede ora una soluzione meno restrittiva, che si ispira alla proposta della commissione peritale del maggio 2009:

61 Per un’esposizione esauriente Carmen Ladina Widmer, Gestaltungsmöglichkeiten von Eheverträgen und Scheidungskonventionen, ZBJV 2009, pag. 419 segg. 62 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione dell’ottobre 2010, pag. 13 seg.

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In presenza di motivi gravi occorre derogare dal principio della divisione per metà. La legge prevede questa possibilità soltanto per la divisione della prestazione d’uscita, vale a dire nel caso in cui il coniuge non ha ancora raggiunto l’età del pensionamento stabilita dal regolamento. Se il coniuge l’ha invece raggiunta, il giudice dispone già del necessario margine di manovra secondo l’articolo 124a capoverso 1 che gli permette di tenere conto delle necessità di ciascuno dei coniugi nell’ambito della divisione delle pretese in materia di previdenza professionale. Nell’ambito del conguaglio della previdenza dopo l’età del pensionamento secondo l’articolo 124a capoverso 1, il giudice dovrà tenere conto dei motivi che permettono di rifiutare la divisione nel momento della decisione sulla divisione (cfr. commenti all’art. 124a). Per questo genere di divisione non occorre pertanto prevedere alcuna eccezione supplementare. L’articolo 124b offre comunque la possibilità di corregge- re le situazioni in cui viene divisa secondo l’articolo 124a la rendita di uno dei coniugi e la prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio dall’altro coniuge. Per evitare risultati iniqui, è allora particolarmente importante poter correggere la divisione della prestazione d’uscita. Il disegno cita due casi d’applicazione senza essere esauriente: – Secondo il numero 1 vi è un motivo grave se la divisione per metà appare iniqua sotto il profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della si- tuazione economica dei coniugi dopo il divorzio. Questa fattispecie com- prende in pratica tutti i casi in cui l’esclusione della divisione è già permessa dal diritto vigente. Vi è per esempio iniquità se la moglie esercita un’attività lucrativa e ha finanziato la formazione del marito che sta per avviare un’attività lucrativa che gli permetterà di accumulare una migliore previden- za per la vecchiaia di sua moglie63. Altrettanto vale se la moglie ha un lavoro di impiegata con un reddito modesto e dispone di un pilastro 2 mentre il ma- rito è indipendente e non ha un pilastro 2 ma la sua situazione economica è molto migliore. La divisione delle pretese in materia di previdenza è quindi iniqua nei casi in cui il rapporto tra le situazioni previdenziali che ne risulta- no per i coniugi è scioccante. – Il numero 2 indica i bisogni previdenziali come motivo per derogare alla di- visione per metà. In senso più ampio i bisogni previdenziali fanno parte della situazione economica dei coniugi e potrebbero quindi rientrare nel numero 1. L’introduzione della divisione per metà delle pretese previdenziali anche dopo la realizzazione dei casi di previdenza, senza eccezioni alla divisione per metà, potrebbe però portare, specialmente per quanto concerne i bisogni previdenziali, a un aumento dei risultati iniqui. Appare pertanto giustificato fare esplicitamente riferimento ai bisogni previdenziali. Anche in questo caso vi è iniquità nei casi in cui il rapporto tra le situazioni previdenziali dei coniugi dopo la divisione è scioccante. Il giudice deve considerare il fatto che il coniuge invalido non è più in grado di riscattare le lacune della sua previdenza consecutive al divorzio (cfr. commenti all’art. 124). Non ne risulta automaticamente un risultato iniquo. Il semplice fatto che, nel momento del divorzio, un coniuge già percepisce una rendita d’invalidità che copre esattamente il suo minimo vitale, non costituisce di per sé un motivo per derogare alla divisione per metà delle pre-

63 TF 5A 79/2009 del 28 maggio 2009, consid. 2.1.

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tese in materia di previdenza. L’iniquità va ammessa o negata soltanto in relazione con i bisogni previdenziali dell’altro coniuge. Inoltre può essere giustificato derogare alla divisione per metà anche nelle situazioni in cui, malgrado i loro redditi e le loro future prestazioni previ- denziali siano analoghi, i coniugi hanno accumulato averi molto diversi poi- ché tra loro vi è un’importante differenza di età. Per questo motivo la diffe- renza di età è menzionata esplicitamente. Come già menzionato, i motivi gravi che portano a derogare o a escludere la divisio- ne per metà non sono elencati in modo esaustivo nel capoverso 2. Sono possibili altre circostanze: per esempio nel caso in cui il coniuge potenzialmente creditore ha violato in modo grave l’obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia. Sarebbe insoddisfacente se in questo caso il coniuge potesse chiedere ugualmente la divisione per metà della prestazione d’uscita64. Nell’applicazione del capoverso 2 occorre badare a non eludere il principio della divisione per metà dell’avere di previdenza accumulato durante il matrimonio. Le sole differenze nella situazione patrimoniale e nelle prospettive reddituali dei coniu- gi in linea di massima non bastano per derogare a tale principio65. Il conguaglio della previdenza si prefigge la divisione delle pretese in materia di previdenza ac- cumulate durante il matrimonio. Le possibilità economiche dei coniugi non devono pertanto in linea di massima venire considerate nell’ambito del conguaglio della previdenza66 e non tutte le disparità che risultano dalla divisione per metà della previdenza, o che la divisione lascia sussistere, sono motivi gravi ai sensi del presen- te capoverso. Il conguaglio della previdenza non deve però creare situazioni pro- priamente inique. Capoverso 3: il giudice può anche attribuire più della metà della prestazione d’uscita67. Nella dottrina una divisione di questo genere è attualmente controversa. L’attribuzione di più della metà della prestazione d’uscita tiene conto del fatto che provvedere alla cura della prole dopo il divorzio impedisce al coniuge creditore di avviare o sviluppare una piena attività lucrativa e quindi di accumulare una previ- denza più che modesta. L’attribuzione di più della metà della previdenza permette di compensare una lacuna nella previdenza che sorge soltanto dopo il divorzio, a con- dizione che siffatta divisione lasci al coniuge debitore un’adeguata previdenza per la vecchiaia e l’invalidità. Per valutare se la previdenza professionale del coniuge debitore è adeguata, il giudice deve rispettare i medesimi principi che guidano l’esame di cui al capoverso 1. Sebbene l’attribuzione di più della metà della presta- zione d’uscita non sia esplicitamente menzionata nell’ambito della divisione della rendita secondo l’articolo 124a, il giudice può considerare i motivi che giustificano siffatta divisione nell’ambito dell’esercizio del proprio apprezzamento. Pertanto la

64 DTF 133 III 497 segg.

65 TF 5A_79/2009 del 28 maggio 2009 consid. 2.1.

66 Cfr. Alexandra Rumo-Jungo, Berufliche Vorsorge bei Scheidung, in: Pascal Pichon- naz/Alexandra Rumo-Jungo (ed.), Berufliche und freiwillige Vorsorge in der Scheidung, 5. Symposium zum Familienrecht 2009, Università di Friburgo, Zurigo 2010, pag. 28 seg.; MYRIAM GRÜTTER, Vorsorgeausgleich durch Entschädigung im Alter und bei Inva- lidität, in: Pascal Pichonnaz/Alexandra Rumo-Jungo (ed.), Berufliche und freiwillige Vorsorge in der Scheidung, 5. Symposium zum Familienrecht 2009, Università di Friburgo, Zurigo 2010, pag. 195 segg. 67 Favorevole Roland Fankhauser, Einverständliche Scheidung nach neuem Scheidungs- recht, Basilea/Ginevra/Monaco 1999, pag. 98 segg.; contrario Thomas Geiser, in: Heinz Hausheer (ed.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, N 2.83.

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divisione della rendita può tradursi nell’attribuzione di più della metà della rendita medesima. L’attribuzione di più della metà della prestazione d’uscita deve fondarsi sui mede- simi principi impiegati per la fissazione dell’obbligo di mantenimento secondo l’articolo 12568. Rispetto alla prestazione di un contributo di mantenimento per finanziare la previdenza, l’attribuzione di più della metà delle pretese in materia di previdenza ha il vantaggio di lasciare intatto il vincolo dei fondi trasferiti con lo scopo della previdenza; inoltre, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la modifica della decisione sulla divisione della previdenza è esclusa, contrariamente alla normativa prevista per il contributo di mantenimento (art. 129 cpv. 1).

Art. 124c Compensazione di pretese reciproche Capoverso 1: la nuova normativa prescrive come procedere nel caso in cui i coniugi nutrono pretese reciproche. Se i coniugi devono dividere le rispettive prestazioni d’uscita, queste ultime sono compensate. Questo modo di procedere porta allo stesso risultato del diritto vigente, secondo il quale va divisa soltanto la differenza tra i crediti (art. 122 cpv. 2). Anche se occorre dividere due rendite di vecchiaia o d’invalidità (dopo l’età del pensionamento), le pretese alle rendite vanno compensate. Il giudice attribuisce soltanto la differenza, come fa per la compensazione delle pretese alle prestazioni d’uscita. L’importo di questa differenza è in seguito convertito in una pretesa vitali- zia del coniuge creditore (art. 124a cpv. 2). Anche nei casi in cui vanno compensate due pretese alle rendite, il conguaglio della previdenza è un «clean break», nel senso che il successivo decesso di uno dei coniu- gi divorziati lascia sussistere intatto il diritto dell’altro. Capoverso 2: se un coniuge percepisce una rendita di vecchiaia o d’invalidità duran- te l’età del pensionamento e l’altro coniuge ha ancora una pretesa a una prestazione d’uscita (ipotetica), il conguaglio della previdenza è effettuato dividendo la rendita del primo e la prestazione d’uscita del secondo. In questi casi, una compensazione è possibile soltanto se l’istituto di previdenza del coniuge beneficiario della rendita prevede un trasferimento di capitale a favore del coniuge creditore e se i due coniugi accettano questo modo di procedere69. Ciò appare ragionevole poiché il coniuge beneficiario della rendita non può più riscattare la lacuna nella sua previdenza cagionata dal conguaglio, né può versare al suo istituto di previdenza la parte della prestazione d’uscita che gli spetta in seguito al conguaglio. Anche l’istituto di previ- denza del coniuge debitore ha interesse a offrire il versamento sotto forma di capi- tale se la compensazione del conguaglio della previdenza permette di liquidare il caso senza che ne risulti la necessità di pagare una rendita vitalizia. Comunque anche un coniuge che è ancora un assicurato attivo e acquisisce parte della rendita in seguito al conguaglio della previdenza, può avere un interesse comprensibile per motivi previdenziali al versamento sotto forma di rendita. Tale è per esempio il caso

68 Esauriente Daniel Summermatter, Zur Berechnung des Vorsorgeunterhalts, Fam-

Pra.ch 2011, pag. 665 segg.; Thomas Geiser, Aufbau einer angemessener Altersvorsorge und Dauer des nachehelichen Unterhalts, in: FamPra.ch 2012, pag. 356 segg. 69 Tenuto conto dei risultati della consultazione, il nostro Consiglio ha rinunciato a rendere imperativa la conversione in capitale di una parte di una rendita di vecchiaia o d’invalidità versata dopo l’età del pensionamento. Gli istituti di previdenza possono però offrire que- sta possibilità (cfr. art. 22c cpv. 3 D-LFLP).

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in cui, entro l’età del pensionamento, questo coniuge probabilmente non potrà più versare l’importo del conguaglio sotto forma di capitale al suo istituto di previdenza. I suoi bisogni previdenziali sono coperti molto meglio se dopo il raggiungimento dell’età del pensionamento può percepire direttamente come reddito conseguito in forma di rendita la rendita vitalizia ottenuta dal conguaglio della previdenza70.

Art. 124d Inammissibilità Anche se in alcuni casi sarebbe possibile effettuare il conguaglio con fondi della previdenza professionale, la nuova normativa permette di non farlo; ne risulta una situazione più flessibile. In altri casi si impone una soluzione diversa, in particolare per quanto concerne le nuove possibilità di ricorrere ai fondi della previdenza pro- fessionale (art. 124 e 124a). A tal fine occorre sempre determinare e ponderare i bisogni previdenziali dei coniugi. Si tratta di un’eccezione al principio secondo cui il conguaglio della previdenza deve essere eseguito con fondi della previdenza. Può essere effettuato con altri fondi soltanto se la ponderazione dei bisogni previdenziali dei coniugi rivela che è inammissibile ricorrere ai fondi della previdenza del coniuge debitore. Una soluzione basata sull’articolo 124d è di conseguenza possibile soltanto se il capitale liberamente disponibile è sufficiente. In alcuni casi potrebbe darsi che il coniuge creditore non abbia interesse al trasferi- mento dei fondi della previdenza. Tale è per lo più il caso se vuole percepire le sue pretese immediatamente dopo il conguaglio della previdenza, per esempio se intende emigrare e vuole percepire il suo avere della previdenza professionale sotto forma di capitale (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP). In questo caso, sotto il profilo della previ- denza per il coniuge creditore non ha alcuna importanza che il coniuge debitore effettui il conguaglio con fondi della previdenza professionale o con fondi non vincolati. Se il trasferimento dei fondi della previdenza professionale reca un serio pregiudizio al coniuge debitore, per esempio perché ha già realizzato un caso di previdenza e non potrebbe pertanto più riscattare la lacuna nel suo avere previden- ziale, il trasferimento di fondi della previdenza è inammissibile nel caso in cui dispone di fondi di diversa natura sufficienti per effettuare il conguaglio. In altri casi il coniuge creditore ha un certo interesse ai fondi della previdenza che è però sostanzialmente inferiore ai bisogni previdenziali del coniuge debitore. Per esempio si può citare la situazione in cui si trova il beneficiario di una rendita intera d’invalidità prima dell’età del pensionamento il cui coniuge creditore non ha più possibilità di riscatto nel suo istituto di previdenza e probabilmente non ne avrà più fino all’età del pensionamento. In seguito al trasferimento di una parte della presta- zione d’uscita ipotetica del beneficiario della rendita d’invalidità, la rendita dovreb- be essere durevolmente ridotta con grave pregiudizio dei suoi bisogni previdenziali. Per i bisogni previdenziali del coniuge creditore, il trasferimento di fondi della previdenza professionale è importante soltanto nella misura in cui in tal modo riceve una parte obbligatoria dell’avere di previdenza. Questo argomento non ha alcuna importanza se l’avere non può più essere trasferito in un istituto di previdenza. Tanto più piccola è la probabilità che ciò sia ancora possibile, tanto meno importante per i

70 D’ora innanzi è prevista la possibilità che l’istituto collettore converta in una rendita un avere ottenuto nell’ambito di un conguaglio della previdenza (art. 60a D-LPP). Questa conversione non può avvenire in base a una percentuale dell’aliquota di conversione LPP, poiché altrimenti gli altri assicurati dell’istituto dovrebbero sovvenzionare indirettamente l’istituto collettore.

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suoi bisogni previdenziali diviene un trasferimento di fondi della previdenza profes- sionale. Occorre rilevare che il nuovo fondamento legale dell’articolo 22f capover- so 3 D-LFLP permette ora di versare la liquidazione sotto forma di capitale di cui all’articolo 124d e 124e capoverso 1 D-CC nella previdenza del coniuge creditore vincolandola così alla sua previdenza. Conguagliare la previdenza con un pagamento di fondi liberi è possibile soltanto con un versamento di capitale, non di una rendita, altrimenti tornerebbero a porsi i noti problemi che seguono il decesso del coniuge debitore (problematica delle «vedove divorziate»). Se i coniugi trovano un accordo, si può partire dal presupposto che siano in grado di valutare accuratamente i loro bisogni previdenziali e l’ammissibi- lità del conguaglio nelle rispettive situazioni personali. Il giudice resta comunque tenuto a esaminare se l’eccezione è effettuata per tenere conto dei bisogni previden- ziali, poiché in tale caso è applicabile l’articolo 124d. Altri motivi, per esempio di natura fiscale, non sono invece sufficienti per derogare al principio secondo cui il conguaglio della previdenza va eseguito con fondi della previdenza.

Art. 124e Impossibilità Capoverso 1: il nuovo articolo 124e regola le situazioni in cui il conguaglio della previdenza non può essere effettuato con i fondi del pilastro 2 svizzero; si tratta dei casi in cui non vi è prestazione d’uscita, non sussiste una pretesa ipotetica a una prestazione d’uscita (invalidità) o non vi si può ricorrere perché è stata operata una riduzione per tenere conto di un caso di sovraindennizzo e la pretesa alla rendita non può essere divisa secondo l’articolo 124a. Tale è per esempio il caso se vi è un regime di pensionamento71 o se l’avere previdenziale determinante è situato all’estero. Il versamento di un’indennità adeguata (liquidazione sotto forma di capi- tale) o eventualmente di rendita può essere ordinato anche se, conformemente al diritto vigente, durante il matrimonio è stato effettuato un pagamento in contanti o sotto forma di capitale o un prelievo anticipato di fondi previdenziali nell’ambito della PPA e se nel frattempo si è realizzato il caso di previdenza vecchiaia o invali- dità e se l’avere non ha potuto essere considerato nell’ambito del regime dei beni matrimoniali. Contrariamente alla rendita di mantenimento di cui all’articolo 125 CC, la rendita di cui all’articolo 124e capoverso 1 non si estingue se il coniuge creditore si risposa ed essa è immutabile72. In caso di decesso del debitore del pagamento della rendita secondo l’articolo 124e capoverso 1, il suo ex coniuge ha diritto alle prestazioni per i superstiti secondo l’articolo 20 capoverso 1 OPP 2, sempre che ne siano adempiute le condizioni. Queste prestazioni per i superstiti della previdenza professionale vengono però a cadere se il coniuge superstite si risposa. Capoverso 2: l’articolo 124e disciplina anche situazioni in cui il giudice svizzero non può validamente dividere le pretese alla previdenza che sussistono all’estero. Anche in questo caso deve essere possibile effettuare il conguaglio mediante versa- mento di una rendita o di una liquidazione in capitale. Se una sentenza svizzera è seguita da una decisione straniera sul conguaglio dell’avere in questione e se

71 Regimi di pensionamento: la Confederazione, alcuni Cantoni e diversi Comuni prevedono una previdenza di questo genere per determinati gruppi di persone, per esempio i magi- strati, i giudici e i professori. 72 Cfr. Myriam Grütter, Vorsorgeausgleich durch Entschädigung im Alter und bei Invalidi- tät, op. cit., (nota 66), pag. 182 segg., nota 61.

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quest’ultima passa in giudicato, le misure sostitutive ordinate dal giudice svizzero divengono in tutto o in parte senza oggetto. In questa situazione, il giudice, su richiesta del coniuge debitore, deve avere la possibilità di revocare o adeguare quanto ordinato. Il capoverso 2 crea la base legale necessaria a tal fine. La divisione diretta dell’avere straniero è una soluzione sostitutiva che prevede il versamento di una rendita da parte del coniuge debitore. Nel caso di una rendita attribuita secondo il capoverso 1, una successiva sentenza straniera che prevede una divisione diretta è pertanto assolutamente auspicabile. Una decisione di cui va tenuto conto secondo il capoverso 2 verrà di regola adottata nello Stato in cui sussistono le pretese in mate- ria di previdenza in questione. La decisione può però anche essere stata presa in uno Stato terzo, le cui decisioni sono riconosciute nello Stato citato. È decisivo che la decisione sia vincolante per l’organo nei cui confronti sussistono le pretese (il debi- tore della previdenza) rendendo così effettivamente possibile l’attuazione della divisione di queste ultime.

Art. 7d Tit. fin. Previdenza professionale Sotto il profilo materiale, al diritto transitorio della presente revisione si applicano i medesimi principi impiegati per l’introduzione del nuovo diritto del divorzio del 26 giugno 199873 (art. 7a seg. Tit. fin. CC). Come nel caso dell’articolo 7b capover- so 1 Tit. fin. CC, il nuovo diritto si applica per esempio anche ai processi di divorzio pendenti dinanzi a un’istanza cantonale superiore al momento dell’entrata in vigore. La litispendenza sorge con il promovimento dell’azione di divorzio o con la richiesta comune di divorzio (art. 62 e art. 198 lett. c CPC).

Art. 7e Tit. fin. Conversione di rendite in corso Capoverso 1: il coniuge divorziato a cui è stata attribuita, secondo il diritto previ- gente, un’indennità adeguata sotto forma di rendita può in determinate circostanze adeguarla pro futuro al nuovo diritto facendola convertire in una pretesa di rendita vitalizia nei confronti dell’istituto di previdenza dell’ex coniuge. Ciò modifica la natura giuridica della rendita: la rendita di diritto civile diviene una rendita retta dal diritto della previdenza professionale. Quest’ultima cessa di essere versata dall’ex coniuge e sarà versata dal suo istituto di previdenza direttamente al creditore inva- lido o che ha raggiunto l’età del pensionamento (art. 22e D-LFLP), o all’istituto di previdenza o di libero passaggio (art. 22c D-LFLP). Per la conversione devono comunque essere adempiute diverse condizioni materiali: la sentenza di divorzio deve avere attribuito un’indennità sotto forma di rendita non limitata nel tempo («rendita che si estingue soltanto con la morte del coniuge debito- re o del coniuge creditore »). Se il debitore della previdenza deve versare la rendita soltanto per una durata limitata, la conversione in una rendita vitalizia non è possibi- le. In questo caso il creditore della previdenza sopporta il rischio, esattamente come per le prestazioni di mantenimento, che l’ex coniuge deceda prima della scadenza delle prestazioni previste nella sentenza. Inoltre, la conversione entra in linea di conto soltanto se l’indennità è stata attribuita perché nel momento del divorzio il caso di previdenza si era già realizzato. La conversione è invece esclusa se l’indennità è stata ordinata perché le pretese in materia di previdenza professionale non hanno potuto essere divise per altri motivi.

73 RU 1999 1118

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Tale è per esempio il caso se un coniuge ha chiesto il pagamento in contanti della prestazione d’uscita durante il matrimonio (art. 5 LFLP). Una conversione è impos- sibile anche se la sentenza prevede il versamento di un’indennità adeguata sotto forma di prestazione in capitale. In questo caso si parte dal presupposto che il con- guaglio della previdenza è stato effettuato con il versamento della prestazione in capitale. La conversione presuppone inoltre che, nel momento in cui il creditore del congua- glio presenta la domanda di conversione, il debitore percepisca una rendita d’inva- lidità dopo l’età del pensionamento secondo il regolamento o una rendita di vec- chiaia. Negli altri casi, vale a dire quando il debitore del conguaglio è invalido, ma non ha ancora raggiunto l’età del pensionamento prevista dal regolamento, nemme- no il nuovo diritto attribuisce una rendita vitalizia ma una prestazione d’uscita in base all’articolo 124 CC. La conversione non è peraltro più possibile se il debitore del conguaglio è già deceduto nel momento in cui viene presentata la relativa domanda. Il decesso estingue il diritto alla rendita di diritto civile attribuita nel- l’ambito del divorzio; non vi è quindi più un diritto alla rendita che potrebbe essere oggetto di una conversione. Inoltre, in questa situazione, il caso di previdenza morte si è già realizzato e le sue conseguenze, per esempio una rendita per orfani o una rendita per il congiunto superstite, non possono essere modificate retroattivamente. La domanda di conversione deve essere presentata entro un anno dall’entrata in vigore della revisione. Per motivi pratici, la domanda va presentata al giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio o ha omologato la convenzione di divorzio in questione. Capoverso 2: se un giudice straniero ha attribuito l’indennità adeguata secondo l’articolo 124 CC, il coniuge divorziato creditore ha la possibilità di chiedere a un giudice svizzero di operare la conversione in una rendita vitalizia secondo gli arti- coli 59 e 60 LDIP. Capoverso 3: il calcolo dell’importo della rendita vitalizia che sarà in futuro versata dall’istituto di previdenza secondo l’articolo 124a D-CC si fonda sull’importo del pagamento della rendita che l’ex coniuge è stato tenuto a pagare fino alla conversio- ne. Questo importo è equiparato alla parte di rendita attribuita ed è poi computato sotto il profilo attuariale. A tal fine sono decisive le circostanze della fattispecie, in particolare l’età dei due ex coniugi nel momento della conversione e non in retro- spettiva l’età che avevano al momento del divorzio.

2.2 Codice delle obbligazioni

Come nel diritto vigente, è necessario riprendere nel diritto del contratto di lavoro alcuni principi sanciti nella LPP, affinché gli intestatari della previdenza ne benefi- cino anche nell’ambito sovraobbligatorio.

Art. 331d cpv. 5, secondo periodo e cpv. 6 La modifica proposta chiarisce il testo di legge; invece del giudice è fatta menzione del giudice civile. In questo modo si evita l’equivoco secondo cui il giudice delle assicurazioni sociali è chiamato a pronunciarsi sulla legalità del rifiuto del consenso.

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La modifica del presente articolo è l’occasione di correggere i riferimenti nel capo- verso 6 che non erano stati adeguati quanto è stato inserito l’articolo 30f LPP (l’ex art. 30f è divenuto l’art. 30g LPP vigente74) per una svista in sede redazionale.

Art. 331e cpv. 5, 6 e 8 I motivi delle modifiche del capoverso 5 sono esposti nel commento dell’arti- colo 30c capoverso 5 D-LPP (cfr. n. 2.6). Nel capoverso 6 vanno adeguati i riferimenti alla presente revisione. Anche nel nuovo diritto il versamento anticipato di fondi della previdenza per l’acquisto della proprietà di un’abitazione a uso proprio è considerato un avere previdenziale che entra nel conguaglio della previdenza soltanto se non si è realizzato un caso di previdenza. Con la realizzazione di un caso di previdenza, lo scorporo di questi fondi diviene definitivo e devono pertanto essere trattati con un prelievo di contanti. In caso di divorzio dopo il caso di previdenza queste pretese alla previdenza devono, in base all’articolo 124e capoverso 1 D-CC, essere sostituite da un’indennità ade- guata (cfr. i commenti all’articolo 30c D-LPP). Nel capoverso 8 la presente revisione si limita a correggere i riferimenti (cfr. il commento dell’art. 331d CO).

2.3 Codice di procedura civile

Art. 280 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b nonché cpv. 3 Il nuovo modo di divisione proposto nel caso in cui almeno uno dei coniugi ha raggiunto l’età del pensionamento stabilita dal regolamento nel momento del divor- zio (art. 124a D-CC) rende necessario completare il capoverso 1. La nuova normati- va proposta, relativa alla rinuncia e alla possibilità di accordarsi sull’attribuzione di più della metà della prestazione d’uscita (art. 124b cpv. 1 D-CC), rende inoltre necessario adeguare il capoverso 3. Le ulteriori modifiche correggono una svista redazionale.

Art. 281 cpv. 1 e 3, frase introduttiva e lett. c e d Mancata intesa sul conguaglio della previdenza professionale Il nuovo modo di divisione proposto nel caso in cui almeno un coniuge ha raggiunto l’età del pensionamento stabilita dal regolamento nel momento del divorzio (art. 124a D-CC) rende necessario completare questa disposizione. Le altre modifi- che sono di natura redazionale e riguardano il rinvio al CC (art. 122–124a) e alla LFLP (art. 22–22b).

Art. 283 cpv. 3 Questa disposizione concerne il conguaglio delle pretese alla previdenza professio- nale che sussistono all’estero. Se nel caso concreto è possibile ottenere una decisione del giudice competente nello Stato interessato, il giudice svizzero può rinviare

74 Introdotto dalla cifra 1 della LF del 18 giugno 2004, in vigore dal 1° gennaio 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

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complessivamente il conguaglio della previdenza in un apposito procedimento e sospenderlo in attesa della decisione straniera. Siffatto modo di procedere è ragione- vole laddove il giudice competente straniero, diversamente dal giudice svizzero, può effettuare un’autentica divisione dell’avere previdenziale e uno dei coniugi è dispo- sto ad avviare il relativo procedimento. La competenza generale in materia di con- guaglio della previdenza del giudice svizzero non è lesa da una decisione di questo genere. L’intero conguaglio della previdenza resta assoggettato al diritto svizzero (art. 63e 64 LDIP) e al principio della divisione per metà che esso consacra. Il risul- tato della decisione straniera porta soltanto al computo delle prestazioni attribuite nell’ambito del procedimento svizzero. Se, dal punto di vista svizzero, il coniuge creditore riceve troppo poco, il risultato della decisione straniera può essere comple- tato nell’ambito dell’articolo 124e D-CC. Il giudice che sospende il procedimento può già fissare il rapporto di divisione, se è possibile che il giudice straniero riconosca questa decisione. In Svizzera, secondo il diritto vigente ma non secondo i nuovi art. 63 e 64 D-LDIP, sarebbe possibile rico- noscere una decisione straniera sul rapporto di divisione di un avere previdenziale indigeno75. L’articolo 283 capoverso 3 D-CPC è una prescrizione potestativa. Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento se applicare questa disposizione o se attribuire un’indennità adeguata in base all’articolo 124e D-CC. Per la decisione deve conside- rare le circostanze del caso concreto. Deve in particolare esaminare se il coinvolgi- mento del giudice straniero cagionerà una sostanziale dilazione della procedura e se si possa ragionevolmente esigere che le parti la tollerino. Vanno inoltre considerate le eventuali complicazioni attuariali che possono intervenire se un caso di previden- za si realizza a causa della dilazione.

Art. 284 cpv. 1 Il previsto adeguamento di questa modifica è necessario perché l’articolo 124e capoverso 2 D-CC aggiunge una nuova possibilità di modificare una sentenza di divorzio definitiva a quelle previste negli articoli 129 e 134 CC.

2.4 Legge federale sul diritto internazionale privato

Art. 61 Diritto applicabile L’articolo 61 LDIP indica quale diritto definisce le condizioni di un divorzio76 dinanzi a un tribunale svizzero. Secondo l’articolo 63 LDIP questo diritto si applica anche agli effetti accessori del divorzio. In tale merito vi sono tuttavia diverse ecce- zioni. Per gli effetti relativi ai nomi, agli obblighi di mantenimento e al regime dei beni dei coniugi valgono disposizioni speciali; altrettanto vale per il rapporto con i figli. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il conguaglio della previden- za sottostà invece alla regola di base dell’articolo 63 LDIP (cfr. n. 1.3.6).

75 DTF 130 III 336 consid. 2.5 segg.

76 Le regole della LDIP sul divorzio valgono anche per le separazioni giudiziarie, che non sono menzionate espressamente in seguito.

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Nella sua versione attuale l’articolo 61 LDIP assoggetta in linea di massima al diritto svizzero i divorzi pendenti in Svizzera. Il capoverso 2 prevede un’eccezione per i coniugi che hanno una cittadinanza straniera comune se solo uno di loro è domicilia- to in Svizzera. I capoversi 3 e 4 limitano questa eccezione ad alcuni casi. La sop- pressione dei capoversi 2−4 semplifica l’articolo 61 LDIP, rendendo il diritto svizze- ro applicabile a tutti i divorzi in Svizzera senza alcuna eccezione. In tal modo è tenuto conto delle esigenze menzionate nel numero 1.3.6. La proposta modifica dell’articolo 61 LDIP riguarda innanzitutto il conguaglio della previdenza professionale. Concerne però anche la questione del divorzio. Anche a questo riguardo appare ragionevole applicare esclusivamente il diritto svizzero. Come rilevato nel numero 1.3.6, attualmente non appare più proporzionale obbligare i giudici ad applicare il diritto straniero comune dei coniugi. L’appaiamento tra forum e ius tiene inoltre conto della stretta connessione tra diritto del divorzio e diritto processuale. Facendo riferimento al regolamento Bruxelles III77 la dottrina ha criticato il fatto che la modifica (già contenuta nell’avamprogetto) impedisce l’applicazione del diritto straniero comune dei coniugi anche se i coniugi lo scelgono. Invece il nostro Consi- glio ritiene che nei casi di divorzio consensuale i coniugi non possono avere alcun interesse reale all’applicazione di un altro diritto poiché il CC non pone loro nessun ostacolo importante. La possibilità di scegliere il diritto applicabile ha invece un’importanza pratica per quanto concerne gli effetti accessori del divorzio per i quali valgono però in ampia misura regole speciali. Per il conguaglio della previden- za professionale, la scelta del diritto applicabile non appare opportuna. Per quanto concerne i divorzi non consensuali soltanto uno dei coniugi ha interesse all’applicazione del diritto straniero comune: il coniuge attore nel caso in cui tale diritto è più liberale del diritto svizzero (mancanza di un termine di attesa) e il coniuge convenuto se è più restrittivo. Gli interessi dei coniugi non si oppongono di conseguenza alla soluzione proposta.

Art. 63 cpv. 1bis e 2, primo periodo Secondo il vigente articolo 63 capoverso 1 LDIP il tribunale svizzero competente per il divorzio ne regola anche gli effetti accessori. Di conseguenza tale tribunale è competente anche per il conguaglio della previdenza (cfr. n. 1.3.6). Capoverso 1bis: il disegno prevede che questa competenza è esclusiva per gli averi presso un istituto di previdenza svizzero. Il conguaglio di tali pretese deve quindi imperativamente essere effettuato da un tribunale svizzero. Ciò ha due conseguenze principali: in primo luogo in questi casi i coniugi non possono convenire un altro foro. In secondo luogo, le decisioni straniere sulla divisione di averi di istituti sviz- zeri di previdenza non sono riconosciute. Il disegno vuole così che gli averi svizzeri siano retti senza eccezione dal diritto svizzero evitando che l’applicazione della normativa imperativa del CC sia ostacolata da una procedura all’estero (cfr. n. 1.3.6). Per quanto concerne le pretese alla previdenza all’estero i coniugi conser- vano la possibilità di convenire un altro foro. L’avamprogetto posto in consultazione

77 Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo

all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10.

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manteneva la situazione giuridica attuale (competenza non esclusiva dei tribunali svizzeri), la qual cosa è stata in parte criticata durante la consultazione. La competenza secondo l’articolo 63 LDIP vale con riserva della Convenzione di Lugano78 (art. 1 cpv. 2 LDIP). Il campo d’applicazione materiale della disposizione comprende anche gli effetti accessori di diritto civile del divorzio, in particolare in materia di «obbligazioni alimentari» (art. 5 par. 2 CLug) ma non «lo stato e la capa- cità delle persone fisiche» e «il regime patrimoniale fra i coniugi» (art. 1 CLug). Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, una rendita fondata sull’articolo 124e capoverso 1 D-CC non dovrebbe rientrare nel campo d’applicazione materiale della convenzione a causa della sua affinità con il regime dei beni matrimoniali79. Ciò vale a maggior ragione per l’autentica divisione delle prestazioni d’uscita o delle rendite ai sensi dell’articolo 122 segg. D-CC. La dottrina tedesca, fa rientrare completamente il «Versorgungsaugleich», istituto analogo al conguaglio della previdenza in Svizzera, nel «regime dei beni tra i coniu- gi» escludendolo così dall’applicazione del Regolamento di Bruxelles80, lo strumen- to europeo parallelo alla Convenzione di Lugano81. Capoverso 2: la proposta modifica dell’articolo 63 LDIP è resa necessaria dalla nuova versione dell’articolo 61 LDIP. Il diritto svizzero, esclusivamente indicato all’articolo 61 D-LDIP, è determinante anche per il conguaglio delle pretese alla previdenza all’estero. L’idea di assoggettare il conguaglio della previdenza al diritto dello Stato interessato (statuto della previdenza) è stata rifiutata durante l’iter legi- slativo a causa del timore che il coniuge del titolare dell’avere restasse troppo soven- te a mani vuote. Di fatto soltanto un piccolo numero di Stati è dotato di un congua- glio della previdenza in seguito al divorzio analogo a quello previsto in Svizzera. Determinati Stati operano un certo conguaglio mediante l’obbligo di mantenimento e il regime dei beni. Un conguaglio sotto forma di rendita o di liquidazione sotto forma di capitale può tuttavia essere compiuto anche nell’ambito dell’articolo 124e capoverso 1 D-CC. Se la divisione di pretese straniere in materia di previdenza eseguita secondo le regole del CC non è suscettibile di essere riconosciuta nello Stato in questione, il tribunale deve decidere in base all’articolo 124e capoverso 1 D-CC che il congua- glio va effettuato sotto forma di pagamento di capitale o di rendita. Inoltre, in base all’articolo 22f D-LFLP, al coniuge creditore del conguaglio è attribuita una parte maggiore di un eventuale avere di previdenza svizzero del coniuge debitore. Se all’estero è poi effettuata una divisione dell’avere in questione, un’eventuale senten- za fondata sull’articolo 124e capoverso 1 D-CC può essere modificata se necessario (art. 124e cpv. 2 D-CC).

78 Convenzione del 30 ott. 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimen- to e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, CLug (RS 0.275.12). 79 Sentenza del 27 mar. 1979 nella causa 143/78, Jacques de Cavel contro Luise de Cavel, Racc. 1979 1055, n. 7, nonché sentenza del 27 feb. 1997 nella causa C-220/95, Antonius van den Boogaard contro Paula Laumen, Racc. 1997 I-1147, n. 21 seg. 80 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dic. 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e com- merciale, GU L 12 del 16 gen. 2001. 81 Cfr. Peter Mankowski, in: Thomas Rauscher (ed.), Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR / EuIPRG, Bearbeitung 2011, Monaco 2011, N 12 zu Art. 1 Brüs- sel I-VO con riferimenti.; Jan Kropholler/Jan von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9° ed., Francoforte 2011, N 27 zu Art. 1 EuGVO.

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Se nel caso concreto è possibile ottenere una decisione giudiziaria nello Stato inte- ressato, il conguaglio della previdenza può essere complessivamente rinviato a un apposito procedimento dal tribunale svizzero e sospeso fino alla decisione straniera (art. 283 cpv. 3 CPC). Siffatta soluzione è ragionevole nei casi in cui il tribunale straniero competente può compiere un’autentica divisione dell’avere estero di previ- denza, diversamente dal tribunale svizzero. L’intero conguaglio della previdenza resta però assoggettato alla competenza e al diritto svizzeri. Il tribunale svizzero deve pertanto provvedere affinché il risultato complessivo soddisfi i principi del CC. Può sia stabilire il rapporto di divisione nel momento in cui sospende la procedura sia completare una decisione straniera iniqua dal punto di vista svizzero con misure secondo l’articolo 124e capoverso 1 D-CC. Il rinvio al diritto svizzero vale soltanto per gli aspetti di diritto civile. La LFLP non si applica in linea di massima agli averi presso gli istituti esteri di previdenza. Un’autentica divisione di siffatti averi è possibile soltanto nella misura in cui anche il diritto determinante per l’istituto di previdenza in questione prevede il libero passaggio o – come prevede la legge tedesca sul conguaglio della previdenza (cfr. § 10) – la creazione di un avere supplementare del coniuge creditore del conguaglio presso l’istituto di previdenza in questione. La nozione di «prestazione d’uscita» va interpretata in modo funzionale in relazione all’avere estero. Va diviso quanto all’estero corrisponde alla prestazione d’uscita secondo la LFLP. Anche se le citate condizioni di una divisione sono adempiute, è comunque dubbio che un tribunale svizzero possa eseguire la divisione di un avere presso un istituto di previdenza straniero. La dottrina svizzera dubita che le decisioni di un tribunale svizzero a tale riguardo possano avere un effetto vincolante per gli istituti stranieri di previdenza82. Per quanto concerne gli averi esteri, si dovrà in generale ricorrere ai citati articoli 124e D-CC e 283 capoverso 3 D-CPC. Questa problematica si pone anche se la divisione degli averi stranieri è assoggettata al diritto straniero. L’articolo 63 LDIP ha il vantaggio di far sì che un solo tribunale svizzero compia la divisione qualora vi siano averi di previdenza in più di uno Stato (con riserva del deferimento al competente tribunale delle assicurazioni sociali secondo l’art. 281 cpv. 3 CPC) evitando al coniuge creditore di doversi rivolgere a un ulteriore tribu- nale. Tuttavia, poiché per quanto concerne l’avere straniero entra praticamente in linea di conto soltanto una divisione indiretta secondo l’articolo 124e D-CC, il disegno lascia al coniuge creditore la possibilità di chiedere la divisione dell’avere in questione da parte del tribunale straniero competente (cfr. il già citato art. 124e cpv. 2 D-CC). Come già rilevato, il tribunale svizzero può sospendere la relativa procedura (art. 283 cpv. 3 D-CPC). I coniugi possono anche trasferire la competenza di conguagliare l’avere in questione a un tribunale straniero (art. 5 LDIP). Il Tribunale federale ha stabilito che il conguaglio della previdenza nell’ambito della LDIP va trattato come effetto accessorio a sé stante, che non ricade sotto le speciali disposizioni riguardanti l’obbligo di mantenimento e il regime dei beni (cfr. n. 1.3.6). Ciò vale anche se il tribunale stabilisce una rendita83. Di conseguenza può anche essere attribuita una rendita ai sensi dell’articolo 124e capoverso 1 D-CC in base al diritto applicabile al divorzio, vale a dire il diritto svizzero.

82 Vedi tra l’altro Daniel Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, op. cit. (nota 30), pag. 246 seg., e Audrey Leuba, Le partage de la prévoyance profession- nelle dans un contexte de divorce international, Jusletter 12 dic. 2011, n. marg. 24.

83 Cfr. sentenza 6A 83/2008 del 28 apr. 2008 consid. 3.2

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Art. 64 cpv. 1bis e 2, primo periodo Secondo il vigente articolo 64 capoverso 1 LDIP i tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se dispongono di una competenza generale per il divorzio o la separazione. Il nuovo capoverso 1bis dichia- ra i tribunali svizzeri esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese relative alla previdenza nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professio- nale. A tale riguardo facciamo rinvio alle osservazioni sull’articolo 63 D-LDIP, anche per quanto concerne la modifica del capoverso 2. Poiché le decisioni straniere sul conguaglio di averi di previdenza svizzeri non sono più riconosciute, cessa di porsi la questione frequente nella pratica dell’incomple- tezza delle decisioni straniere concernenti tali averi che era di conseguenza necessa- rio completare84. La questione può ancora porsi in relazione ad averi all’estero ma dovrebbe avere meno importanza in questo contesto. Se una decisione da riconosce- re secondo le regole della LDIP ha interamente conguagliato le pretese straniere, la competenza svizzera si limita agli averi svizzeri. In questi casi il risultato della decisione straniera va considerato nel quadro dell’articolo 124b capoverso 2 D-CC. Se una decisione straniera non è passibile di riconoscimento, la competenza dei tribunali svizzeri va stabilita secondo l’articolo 63 D-LDIP. In linea di massima vale anche per tutte le pretese in materia di previdenza all’estero. La decisione straniera va presa in considerazione soltanto nella misura in cui quanto decisovi è vincolante per gli istituti di previdenza stranieri interessati e di conseguenza ne risulta un fatto compiuto. In considerazione della citata giurisprudenza del Tribunale federale che qualifica il conguaglio della previdenza come effetto accessorio sui generis (cfr. n. 1.3.6), le decisioni straniere che prevedono prestazioni periodiche del genere delle rendite secondo l’articolo 124e capoverso 1 D-CC, non sono considerate dai tribunali sviz- zeri come «decisioni in materia di obbligazioni alimentari» ai sensi della Conven- zione dell’Aia del 2 ottobre 197385 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari. Un eventuale obbligo di ricono- scimento sussisterebbe comunque soltanto fatta salva la modifica della sentenza per tenere conto del cambiamento della situazione. Il tribunale svizzero adito in virtù dell’articolo 64 LDIP potrebbe di conseguenza dividere un avere svizzero secondo l’articolo 122 segg. D-CC e adeguare o revocare la rendita attribuita all’estero. Occorre partire dal presupposto che la Convenzione di Lugano non è applicabile alle rendite che riguardano esclusivamente il conguaglio della previdenza (cfr. i com- menti all’art. 63 D-LDIP). La situazione è diversa per quanto concerne gli obblighi di pagamento che perseguono solo parzialmente una tale finalità di conguaglio e altrimenti servono direttamente al mantenimento del creditore. Di conseguenza la convenzione dovrebbe essere applicabile alle «prestations compensatoires» del diritto francese86. Le decisioni degli Stati membri relative a tali prestazioni devono pertanto essere riconosciute se sono adempiuti gli altri presupposti del riconosci- mento. Altrettanto dovrebbe valere sotto l’egida della citata convenzione dell’Aia. Il

84 Cfr. al riguardo le osservazioni sull’articolo 64 cpv. 1bis AP-LDIP nel rapporto esplica- tivo dell’avamprogetto del dic. 2009, n. 2.4 85 RS 0.211.213.02 86 Cfr. la sentenza della CGCE del 6 marzo 1980 nella causa 120/79, Luise de Cavel contro Jacques de Cavel, Racc. 1980 731, n. marg. 3 segg.

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tribunale svizzero competente per il completamento secondo l’articolo 64 LDIP può di conseguenza adeguare i relativi importi nel campo di applicazione della conven- zione di Lugano soltanto se dispone di una competenza secondo l’articolo 2 capo- verso 1 o secondo l’articolo 5 paragrafo 2 della convenzione. Se l’adeguamento non è possibile, il coniuge creditore deve lasciar computare gli importi nell’ambito dell’articolo 124b capoverso 2 D-CC. Il nuovo capoverso 1bis non dovrebbe ostacolare il riconoscimento delle sentenze straniere nemmeno laddove prevedono un conguaglio del regime dei beni per le pretese alla previdenza persa e attribuiscono a uno dei coniugi una parte maggiore della massa di beni da dividere. Il riconoscimento delle decisioni in materia di regime dei beni è in linea di massima retto dall’articolo 58 LDIP. In caso di ricono- scimento di una tale decisione il coniuge creditore deve lasciar computare i valori patrimoniali attribuitigli dalla decisione straniera nell’ambito dell’articolo 124b capoverso 2 numero 1 D-CC. Poiché i tribunali svizzeri sono ora sistematicamente competenti per il conguaglio delle pretese nei confronti di un istituto svizzero di previdenza, occorre assicurarsi che la legge designi un tribunale competente per tutti i casi. Il secondo periodo del capoverso 1bis colma di conseguenza una lacuna del capoverso 1. Se non sussiste una competenza svizzera secondo il capoverso 1, è possibile presentare una doman- da di completamento presso il tribunale competente della sede dell’istituto di previ- denza. Se vi sono averi presso più di un istituto svizzero di previdenza, l’attore può chiedere al tribunale della sede di ciascuno di questi istituti di dividere gli altri averi. Ciò risulta dall’articolo 8a capoverso 2 LDIP. Se sono proposte singole azioni per la divisione dei diversi patrimoni, il tribunale successivamente adito può disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a quello preventivamente adito, con- formemente all’articolo 127 CPC.

2.5 Legge federale sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 15 cpv. 1 lett. c, d ed e nonché cpv. 4 Capoverso 1: secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera b LPP, l’avere di vecchiaia ai sensi della LPP consta «dell’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato». La legge non dice se l’istituto prece- dente che compie il versamento nell’ambito del conguaglio della previdenza profes- sionale vada pure considerato uno degli «istituti precedenti». La questione è risolta nell’ambito della presente revisione, che enumera espressamente questi importi tra gli averi che fanno parte degli averi di vecchiaia ai sensi della LPP. In modo analogo a quanto previsto nella lettera b, anche secondo la lettera d gli averi che facevano parte dell’avere di vecchiaia secondo la LPP nell’istituto di previdenza che effettua il versamento in seguito al conguaglio della previdenza devono essere attribuiti all’avere di vecchiaia secondo la LPP anche nel nuovo istituto di previdenza. Inoltre il disegno prescrive espressamente che il riacquisto posteriore al divorzio della parte corrispondente all’avere di vecchiaia ai sensi della LPP trasferita nel- l’ambito del conguaglio deve essere considerato come avere di vecchiaia ai sensi della LPP (lett. e; cfr. anche i commenti all’art. 22d D-LFLP). Anche per quanto concerne i rimborsi di prelievi anticipati di fondi per l’acquisto della proprietà di

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un’abitazione per uso proprio dovrà in futuro essere imperativamente rispettata la quota dell’avere di vecchiaia secondo la LPP (lett. c; cfr. anche i commenti all’art. 30d cpv. 6 D-LPP)87. Per permettere un’attribuzione corretta all’avere obbli- gatorio e all’avere sovraobbligatorio, l’istituto di previdenza iniziale deve distin- guere tra la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria, conservare questa informa- zione e trasmetterla quando trasferisce la prestazione d’uscita rimanente a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio. A tal fine occorre adeguare l’arti- colo 16 OPP 2. Capoverso 4: se un assicurato lascia un istituto di previdenza, quest’ultimo di previ- denza è obbligato a indicare al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio l’importo dell’avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP (art. 16 OPP 2). A volte può accadere che un istituto di previdenza non disponga di questa informazio- ne senza per questo averne colpa, bensì perché già in precedenza non gli è stata comunicata. Ne possono risultare situazioni di incertezza del diritto per gli assicurati e gli istituti di previdenza e i risultati possono essere scioccanti, segnatamente se l’istituto di previdenza attribuisce la totalità dell’avere trasferito alla previdenza sovraobbligatoria. In tali casi il nostro Consiglio avrà d’ora innanzi la possibilità di stabilire criteri uniformi sulla cui base stabilire l’avere di vecchiaia secondo la LPP. Questa nuova disposizione non esime gli istituti di previdenza dall’obbligo di deter- minare l’importo dell’avere di vecchiaia secondo la LPP e di comunicarlo. Se questa informazione manca, l’istituto di previdenza deve dapprima intraprendere gli accer- tamenti necessari e ragionevolmente esigibili presso i precedenti istituti di previden- za. Soltanto se la determinazione dell’effettiva suddivisione dell’avere previdenziale in avere obbligatorio e avere sovraobbligatorio non è più possibile, dovranno essere applicate queste nuove disposizioni.

Art. 17 cpv. 2 La presente revisione prevede la possibilità di attribuire una parte di una rendita di vecchiaia in corso al coniuge creditore (art. 124a D-CC). Il nuovo articolo 17 capo- verso 2 chiarisce che in tale caso il diritto a rendite per i figli che sussiste nel momento del promovimento della procedura di divorzio rimane intatto malgrado l’attribuzione di una parte della rendita al coniuge dell’assicurato. Poiché queste rendite per i figli erano state finanziate prima della divisione della rendita, non occorre ridurle. Ciò è senz’altro compatibile con il principio secondo cui a una rendita in corso si applicano le normative e le basi di calcolo che vigevano quando ne è sorto il diritto. Sono fatte salve le disposizioni espressamente di altro tenore. Se il diritto a una rendita per i figli sorge soltanto dopo il promovimento della pro- cedura di divorzio, tale rendita è calcolata sulla parte del diritto alla rendita che spetta ancora all’assicurato dopo il conguaglio della previdenza. L’altra parte è definitivamente attribuita all’altro coniuge dal conguaglio della previdenza e non ne nasceranno nuovi diritti a rendite per i figli o per i superstiti.

87 Durante la discussione sulla mozione 04.3331 Rechtsteiner Rudolf «Certificati della previdenza professionale: distinzione tra le prestazioni dovute all’assicurato nella previ- denza obbligatoria e in quella sovraobbligatoria», il Consiglio federale aveva promesso di esaminare, nell’ambito dei lavori per la presente revisione legislativa, le modalità per compiere una chiara distinzione tra l’avere sovraobbligatorio e l’avere di vecchiaia secondo la LPP per far sì che quest’ultimo rimanga tale in determinate situazioni, nonché eventualmente di adottare le misure necessarie.

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In casi rari possono sorgere diritti a rendite di vecchiaia e rendite per i figli dopo che è stata promossa una procedura di divorzio ma prima che passi in giudicato una sentenza sul conguaglio della previdenza. In questi casi non si può attendere che il tribunale civile o il tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 280 e 281 CPC) decida in merito al conguaglio della previdenza. I diritti alle rendite in assenza di divisione sono dapprima calcolati a prescindere dalla divisione e poi versati all’assi- curato. Dopo il passaggio in giudicato della decisione sul conguaglio della previden- za l’importo delle rendite per i figli è adeguato al diritto spettante all’assicurato dopo il conguaglio.

Art. 21 cpv. 3 e 4 Capoverso 3: l’articolo 21 stabilisce l’importo delle prestazioni per i superstiti secondo la LPP. In caso di morte di una persona che percepiva una rendita di vec- chiaia o d’invalidità tale rendita costituisce la base per il calcolo della rendita per i superstiti. Il nuovo capoverso 3 chiarisce che, la parte della rendita d’invalidità o di vecchiaia trasferita al coniuge creditore del conguaglio della previdenza secondo l’articolo 124a D-CC non è più considerata ai fini del calcolo delle rendite per i superstiti. Dalla parte della rendita trasferita nell’ambito del conguaglio non possono di conseguenza sorgere nuovi diritti a rendite per il coniuge debitore (cfr. commenti all’art. 124a D-CC). Capoverso 4: secondo il diritto vigente i diritti a rendite per i figli e le rendite per orfani che ne derivano sono del medesimo importo. Questo principio verrà mante- nuto anche in futuro. Una tale normativa è coerente con le modalità di finanziamento di queste rendite. Tuttavia, in futuro in alcune situazioni al decesso dell’assicurato vi saranno rendite per orfani secondo la LPP d’importo diverso, perché l’introduzione del conguaglio della previdenza dopo la realizzazione di un caso di previdenza fa sì che gli importi delle rendite per i figli dell’assicurato varino a seconda del fatto che il relativo diritto sia nato prima o dopo il promovimento della procedura di divorzio (cfr. commenti al cpv. 3).

Art. 24 cpv. 5 In futuro il conguaglio della previdenza sarà possibile anche dopo la realizzazione del caso di previdenza invalidità. Se l’invalido non ha ancora raggiunto l’età del pensionamento, le pretese in materia di previdenza sono divise secondo l’arti- colo 124 D-CC. Se l’invalido è debitore del conguaglio e non sono più disponibili prestazioni d’uscita, il conguaglio della previdenza è compiuto in base alla presta- zione d’uscita ipotetica che gli sarebbe spettata in caso di soppressione dell’invali- dità. Questo avere è già stato utilizzato per calcolare e finanziare la rendita d’invali- dità in corso. Pertanto, dopo il passaggio in giudicato della decisione sul conguaglio della previdenza, la rendita d’invalidità è adeguata in considerazione del fatto che parte dei fondi previdenziali sono stati trasferiti all’altro coniuge in seguito al con- guaglio. La riduzione della rendita d’invalidità si limita all’adeguamento conseguen- te al conguaglio della previdenza, fermo restando che la rendita non va ulteriormente ridotta a causa dell’applicazione di nuove basi di calcolo. In particolare, il diritto alla rendita va calcolato secondo il medesimo tasso di conversione determinante per tale rendita prima del conguaglio. Il Consiglio federale disciplina i dettagli tecnici dell’adeguamento in via d’ordinanza. Poiché il conguaglio della previdenza riguarda la previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria, questa conseguenza del conguaglio

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deve valere per l’insieme della previdenza professionale. Sarebbe molto scioccante se questa revisione attribuisse al coniuge creditore in caso di divorzio dopo la realiz- zazione di un caso di previdenza una parte della previdenza sovraobbligatoria per- mettendo nel contempo un’eccessiva riduzione dei diritti sovra obbligatori dell’assi- curato. Queste normative devono pertanto valere anche per la previdenza sovraobbligatoria (cfr. anche art. 89a cpv. 6 n. 3a D-CC e art. 49 cpv. 2 n. 3a D-LPP). Molti istituti prevedono prestazioni in caso d’invalidità calcolate proporzionalmente al reddito assicurato e versate soltanto fino all’età del pensionamento. In seguito sono sostituite da una prestazione di vecchiaia calcolata in base a un avere di vec- chiaia ipotetico. In generale per tali prestazioni l’adeguamento successivo al con- guaglio prenderà effetto soltanto dopo l’età del pensionamento ma sarà più impor- tante. Il Consiglio federale terrà conto delle normative regolamentari nell’ambito della sua ordinanza.

Art. 25 cpv. 2 Se, nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale, una parte della prestazione ipotetica d’uscita del beneficiario di una rendita d’invalidità è trasferita al coniuge, la rendita viene adeguata (cfr. art. 24 cpv. 5). Il diritto a una rendita per i figli che sussiste nel momento del promovimento della procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale. Se il diritto a una rendita per i figli sorge soltanto dopo il promovimento della pro- cedura di divorzio, la rendita è calcolata in considerazione della nuova situazione di fatto. Sulla parte della rendita definitivamente attribuita all’altro coniuge nell’ambito del conguaglio della previdenza non sorge più alcun diritto a rendite per i figli. Se il diritto a una rendita per i figli nasce dopo il promovimento della procedura di divor- zio ma prima di una sentenza definitiva sul conguaglio, la situazione è comparabile a quella delle rendite per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia (cfr. com- mento sull’art. 17 cpv. 2 ultimo paragrafo D-LPP). La rendita per i figli è dapprima calcolata sulla rendita d’invalidità precedente, prima della riduzione dovuta al con- guaglio della previdenza e soltanto in seguito, contemporaneamente alla rendita d’invalidità, è adeguata alla situazione successiva al conguaglio (cfr. commenti sull’art. 24 cpv. 5 D-LPP). Un conguaglio della previdenza in caso di rendita d’invalidità in corso dopo il rag- giungimento dell’età del pensionamento è eseguito secondo l’articolo 124a D-CC. Per quanto concerne le ripercussioni sulle rendite per i figli correnti e future faccia- mo pertanto rinvio all’articolo 17 capoverso 2 D-LPP.

Art. 30c cpv. 5 e 6 Capoverso 5: la vendita in perdita di un’abitazione finanziata con fondi della previ- denza professionale si traduce in perdite della previdenza professionale dell’assicu- rato o la mette a rischio. Il legislatore era consapevole di questo trasferimento di rischi agli individui e lo ha accettato88. Poiché la riduzione delle future prestazioni della previdenza concerne anche il coniuge o il partner registrato dell’assicurato, il

88 DTF 132 V 332 segg.

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legislatore ha deciso che un prelievo anticipato è possibile soltanto con il consenso del coniuge o del partner registrato. Dopo un prelievo anticipato il proprietario di un fondo può costituire nuovi pegni immobiliari. Anche questa è stata una decisione deliberata del legislatore che voleva così permettere di coprire un successivo bisogno finanziario, per esempio per una grossa riparazione dell’abitazione. Tuttavia, tali nuovi pegni immobiliari possono far aumentare i rischi per i fondi investiti nell’abitazione. È ad esempio possibile che per l’acquisto di una proprietà d’abitazione ad uso proprio del valore di 500 000 franchi vengano prelevati anticipatamente dai fondi previdenziali 200 000 franchi (che poi sono considerati mezzi finanziari propri) e che allo stesso tempo venga acceso un mutuo ipotecario pari a 300 000 franchi. Successivamente, potrebbe essere acceso un nuovo mutuo di 100 000 franchi. Visto che in questo modo la somma dei pegni immobiliari (fr. 400 000.–) insieme al prelievo anticipato nell’ambito della PPA (fr. 200 000.–) supera il valore dell’immobile (fr. 500 000.–), al momento di una vendita successiva della proprietà la restituzione all’istituto di previdenza dei fondi previdenziali investiti non è più garantita. In futuro il coniuge o il partner registrato deve consentire alla costituzione di un pegno immobiliare se il fondo gravato è stato finanziato con fondi della previdenza professionale. Pertanto la necessità di ottenere il consenso si giustifica perché la costituzione di un diritto di pegno espone a pericolo i fondi investiti nel bene immo- bile. Il Consiglio federale intende evitare che la costituzione di pegni immobiliari al di fuori di un prelievo anticipato nell’ambito della PPA necessiti del consenso del coniuge. Resta quindi applicabile l’attuale articolo 169 capoverso 1 CC, in base al quale il consenso del coniuge è necessario soltanto in caso di alienazione della proprietà oppure di altri negozi giuridici attraverso i quali vengano limitati i diritti inerenti all’abitazione familiare. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato l’assicurato può rivolgersi al giudice civile, come nel caso del prelievo anticipato stesso. Sebbene il pertinente articolo 271 CPC non menzioni esplicitamente la possibilità, per il giudice civile, di emanare una decisione anche nell’ambito di una procedura sommaria, tale possibilità permarrà anche in futuro. Infatti, l’elenco riportato in questa disposizione ha caratte- re puramente esemplificativo e la scelta di applicare la procedura sommaria anche per altre decisioni spetta al giudice civile competente. Incombe all’ufficio del registro fondiario verificare se per la costituzione di un pegno immobiliare è necessario il consenso dell’altro coniuge o partner registrato e, in caso affermativo, se il consenso è stato dato. L’istituto di previdenza non ha né la possibilità né l’obbligo di eseguire una tale verifica. La soluzione proposta non risolve i casi in cui i fondi previdenziali non vengono prelevati anticipatamente, bensì soltanto costituiti in pegno. Infatti, per la costituzio- ne in pegno di fondi di previdenza non è necessaria alcuna menzione nel registro fondiario, che invece viene effettuata soltanto al momento della realizzazione da cui consegue l’effettivo prelievo anticipato di suddetti fondi (art. 30e cpv. 2 LPP). Se si volesse cambiare questo stato di fatto sarebbe necessario richiedere la menzione nel registro fondiario già al momento della costituzione in pegno dei fondi previdenziali. Tuttavia, una restrizione del diritto d’alienazione prima dell’effettivo prelievo anti- cipato non ha molto senso, visto che con l’alienazione non è necessario restituire all’istituto di previdenza i fondi prelevati.

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Capoverso 6: il disegno si limita a modificare i riferimenti dal punto di vista reda- zionale. La possibilità di compiere il conguaglio della previdenza dopo la realizza- zione di un caso di previdenza non modifica la normativa secondo cui va tenuto conto di un’eventuale prelievo anticipato destinato alla promozione della proprietà di abitazioni. I fondi investiti nella proprietà di un’abitazione continueranno a essere aggiunti alla prestazione d’uscita soltanto in caso di divorzio precedente la realizza- zione di un caso di previdenza, poiché soltanto fino ad allora sono vincolati alla previdenza. Se l’abitazione è venduta dopo la realizzazione di un caso di previdenza, questi fondi non sono più riversati nella previdenza (cfr. art. 30d cpv. 3 LPP). Altret- tanto vale nei casi di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio dopo un prelievo anticipato nell’ambito della PPA; in questi casi si ritiene che il versamento anticipato fa parte del pagamento in contanti e non deve più essere riversato nella previdenza se l’abitazione viene venduta (cfr. art. 30d cpv. 3 lett. c LPP). Con la realizzazione del caso di previdenza, il prelievo anticipato assume pertanto il carattere di un pagamento in contanti e in caso di divorzio viene trattato come altre liquidazioni in capitale della previdenza professionale che un coniuge riceve durante il matrimonio89. Nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti questi fondi sono considerati acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 2 CC), indipenden- temente dal fatto che i fondi del prelievo anticipato siano stati accumulati prima o durante il matrimonio e anche indipendentemente dal fatto che il prelievo anticipato sia stato effettuato prima o durante il matrimonio. Tali fondi sono ascritti ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spet- tata allo scioglimento del regime dei beni (art. 207 cpv. 2 CC). Per la parte che non viene divisa secondo il regime dei beni è dovuta un’indennità adeguata secondo l’articolo 124e capoverso 1 D-CC. Per esempio, se, su un prelievo anticipato per la PPA di 100 000 franchi, un 1/5 del valore capitalizzato della rendita riguarda il periodo tra la realizzazione del caso di previdenza e il divorzio e 4/5 il periodo dopo il divorzio, 20 000 franchi sono considerati acquisti e 80 000 franchi beni propri. Per gli 80 000 franchi che non sono divisi secondo il regime matrimoniale, è se del caso attribuita un’indennità adeguata.

Art. 30d cpv. 6 Questa disposizione è stata introdotta a fini di chiarezza. A differenza del pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio secondo l’articolo 5 LFLP, con il prelievo anticipato nell’ambito della PPA i fondi di previdenza non vengono com- pletamente svincolati dalla previdenza professionale. La restituzione a un istituto di previdenza o di libero passaggio dei fondi di previdenza investiti nella proprietà dell’abitazione non è quindi da considerarsi come un riscatto: se la proprietà del- l’abitazione viene venduta, i fondi – premesso che siano ancora disponibili – devono obbligatoriamente essere restituiti all’istituto di previdenza o di libero passaggio. Visto che il rimborso del prelievo anticipato nell’ambito della PPA non è considera- to un riscatto, la somma rimborsata non può semplicemente essere accreditata all’avere nel regime sovraobbligatorio. Se per il prelievo anticipato nell’ambito della PPA sono stati utilizzati fondi dell’avere di vecchiaia LPP dell’istituto di previden- za, al momento del rimborso questi devono essere riassegnati all’avere di vecchiaia

89 Le conseguenze e il trattamento legale in caso di divorzio sono uguali al percepimento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale (cfr. anche commenti all’art. 124a D-CC).

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LPP. Anche l’articolo 15 capoverso 1 lettera c LPP è modificato di conseguenza a fini di chiarezza. In futuro, gli istituti di previdenza dovranno fissare questo rapporto nel momento del prelievo anticipato PPA e trasmettere l’informazione in caso di cambiamento di istituto di previdenza. Il nostro Consiglio modificherà di conse- guenza l’articolo 16 OPP 2. Poiché finora un tale obbligo non era previsto, è possi- bile che questo rapporto non possa più essere determinato per i prelievi anticipati già effettuati. Per questi casi, il nostro Collegio emanerà disposizioni in via d’ordinanza (cfr. il commento all’art. 15 D-LPP).

Art. 37 cpv. 5 Si rinvia ai commenti all’articolo 37a D-LPP.

Art. 37a Consenso alla liquidazione in capitale Secondo il diritto vigente, un assicurato che intende usufruire di un pagamento in contanti di fondi previdenziali oppure investirli nella proprietà di un’abitazione necessita del consenso del proprio coniuge o partner registrato (art. 5 cpv. 2 LFLP; art. 30c cpv. 5 LPP; art. 331e cpv. 5 CO). La stessa regola vale se l’assicurato usu- fruisce del proprio diritto di percepire una parte del proprio avere di vecchiaia come liquidazione in capitale piuttosto che come rendita (art. 37 cpv. 5 LPP). Il consenso non è necessario nei casi in cui la liquidazione in capitale riguarda la parte sovraobbligatoria della previdenza professionale, salvo che ciò sia previsto dal regolamento dell’istituto di previdenza. Il consenso non è nemmeno richiesto quan- do gli istituti di libero passaggio forniscono prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale. Nonostante alcuni dubbi, il Tribunale federale non ha ritenuto opportuno individuare nella mancata necessità del consenso una lacuna da colmare attraverso la giurisprudenza90, demandando in tal modo consapevolmente la questione al legisla- tore. Come la commissione peritale, anche il Consiglio federale ritiene insoddisfacente che l’assicurato percepisca fondi previdenziali mediante una liquidazione in capitale senza che il coniuge possa esprimere il proprio parere o addirittura senza che lo venga a sapere. Infatti, una liquidazione in capitale potrebbe avere effetti disastrosi: se l’assicurato fa speculazioni sbagliate con la liquidazione, ne subiscono le conse- guenze anche il coniuge e tutta la famiglia. La necessità del consenso secondo il capoverso 1 deve valere anche per il caso in cui l’assicurato non possa scegliere tra rendita e capitale. Infatti, anche in tal caso il coniuge deve poter influire sulla destinazione della liquidazione in capitale. Le misure possibili in tale contesto sono rette dalle disposizioni sulla tutela dell’unione coniugale (in particolare art. 178 CC) e dalle disposizioni della LUD. La richiesta del consenso permette al coniuge o al partner registrato di essere informato in tempo utile sul pagamento in contanti previsto ed eventualmente di adire le vie legali per ottenere le misure di protezione necessarie. Poiché questo ragionamento vale anche per le prestazioni sovraobbligatorie, questa disposizione deve essere menzionata tra le disposizioni applicabili alla previdenza sovraobbligatoria nei cataloghi degli articoli 49 capoverso 2 D-LPP e 89a capover- so 6 D-CC. Può invece essere abrogato l’articolo 37 capoverso 5 LPP.

90 DTF 134 V 182 segg.

4200

Il giudice civile è competente per decidere se il consenso è stato rifiutato a giusto titolo (cfr. art. 30c cpv. 5 D-LPP e art. 5 cpv. 3 F-LFLP). L’esigenza del consenso deve valere anche per quanto concerne le prestazioni in capitale degli istituti di libero passaggio. Il nostro Consiglio adeguerà a tal fine l’ordinanza sul libero passaggio. Il capoverso 2 chiarisce la questione degli interessi. Secondo la presente disposizio- ne l’istituto di previdenza non deve alcun interesse fintanto che l’assicurato non attesta il consenso necessario. Si vuole così proteggere l’istituto di previdenza dagli abusi nei casi in cui devono comunque versare una prestazione in capitale in un determinato momento. Può per esempio essere il caso delle prestazioni di vecchiaia sovraobbligatorie se il regolamento prevede soltanto prestazioni in capitale. In questi casi un assicurato potrebbe intenzionalmente omettere di attestare il consenso del coniuge o del partner registrato e non fare nulla per ottenere una decisione giudizia- ria al fine di approfittare più a lungo dell’obbligo dell’istituto di previdenza di corri- spondere gli interessi. Spetta all’assicurato adoperarsi per ottenere la firma nel momento della scadenza della prestazione o per sostituirla con una decisione giudi- ziaria. Per quanto concerne le prestazioni normalmente previste sotto forma di rendita ma che l’assicurato può scegliere di percepire sotto forma di capitale, si può partire dal presupposto che, senza il consenso del coniuge o del partner registrato questa scelta non può essere esercitata (in modo giuridicamente soddisfacente) e pertanto la prestazione deve essere effettuata sotto forma di rendita. Analogo è il caso delle domande di pagamento in contanti secondo l’articolo 5 LFLP: senza il consenso o una corrispondente decisione giudiziaria, siffatte domande non sono complete. L’istituto di previdenza o di libero passaggio tratta quindi queste prestazioni d’uscita come altri averi per i quali non è stata presentata una domanda (valida) di pagamen- to in contanti.

Art. 49 cpv. 2 n. 3a, 3b e 5a Si rinvia ai commenti agli articoli 24 capoverso 5 e 37a D-LPP.

Art. 53g cpv. 1 Si tratta soltanto di una modifica di natura redazionale.

Art. 60 cpv. 2 lett. f Compiti L’articolo 60a D-LPP affida un nuovo compito all’istituto collettore. Di conseguen- za, l’elenco dei compiti stilato nell’articolo 60 capoverso 2 D-LPP deve essere completato con una lettera f. Si rinvia ai commenti all’articolo 60a D-LPP.

Art. 60a Fondi previdenziali versati in seguito al divorzio Capoverso 1: l’articolo 60a vuole garantire la previdenza. La disposizione permette al coniuge creditore di far convertire la prestazione d’uscita ricevuta nell’ambito del

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divorzio in una rendita91. A tal fine deve trasferire la prestazione all’istituto collet- tore. La medesima possibilità è data nel caso in cui al coniuge creditore è attribuita una parte di rendita che non può ancora farsi versare (cfr. art. 22e D-LFLP). Il trasferimento della prestazione d’uscita all’istituto collettore è sussidiario e volon- tario. Nella misura in cui il coniuge creditore può effettuare un riscatto presso il suo istituto di previdenza, a tal fine deve utilizzare la prestazione d’uscita (art. 123 e 124 D-CC) rispettivamente i versamenti della rendita (art. 124a D-CC). Si tratta per esempio del caso in cui il coniuge creditore aumenta il proprio tasso d’occupazione dopo il divorzio con un conseguente aumento delle sue possibilità di riscatto. Se il versamento dei fondi previdenziali al proprio istituto di previdenza non permette più di migliorare le prestazioni, i fondi possono essere trasferiti a un istituto di libero passaggio. Se il coniuge creditore non designa un istituto di libero passaggio, l’istituto collettore assume tale funzione. La novità risiede nel fatto che il coniuge creditore può scegliere scientemente l’istituto collettore nella prospettiva della conversione in rendita dell’avere. Capoverso 2: la disposizione regola le modalità della soluzione proposta: l’avere accumulato da convertire comprende anche gli interessi maturati (primo periodo). Si è deliberatamente rinunciato a imporre all’istituto collettore disposizioni relative all’importo degli interessi. Ciò dipende principalmente dalla situazione economica rispettivamente dalle possibilità di investimento dell’istituto collettore. A tale riguardo, attiriamo l’attenzione sul fatto che l’istituto collettore deve funzionare nell’ambito dell’articolo 60a senza assicurati attivi e senza che le sue prestazioni siano garantite da un fondo di sicurezza e che di conseguenza può sopportare soltan- to rischi molto limitati. La conversione non può intervenire prima del raggiungimento dell’età dalla quale il regolamento dell’istituto collettore permette di versare prestazioni di vecchiaia (secondo periodo). Se l’assicurato continua a esercitare un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età ordinaria del pensionamento, la conversione in rendita di fondi già trasferiti all’istituto collettore può essere differita fino alla cessazione di tale attività. Non è invece previsto un limite massimo d’età per il trasferimento di averi nell’ambito del conguaglio della previdenza poiché occorre distinguere questa situazione da quella del differimento di una prestazione d’uscita già trasferita. Una conversione in rendita è spesso ragionevole se il coniuge creditore ha già raggiunto l’età del pensionamento nel momento dell’esecuzione del conguaglio della previ- denza e pertanto non può più fare versamenti al suo istituto di previdenza. L’istituto collettore non deve prestazioni di vecchiaia ai sensi della LPP, ma si limita a convertire l’avere disponibile in una rendita. I superstiti non hanno pertanto alcun diritto a prestazioni dopo il decesso del beneficiario della rendita (quinto periodo). Altrimenti sarebbe necessario ridurre il tasso di conversione. Questa soluzione sembra accettabile nella situazione particolare del coniuge creditore nell’ambito di un divorzio. È effettivamente giustificato non prevedere alcuna prestazione per i superstiti a favore del coniuge debitore divorziato. Non è nemmeno imperativo finanziare, nell’ambito del conguaglio della previdenza in caso di divorzio, presta- zioni per i superstiti a favore di un eventuale futuro coniuge.

91 Nella disposizione è menzionato unicamente il divorzio. In virtù dell’art. 33 LUD, però, anche il partner registrato ha il medesimo diritto in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.

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Capoverso 3: condizione del buon funzionamento dell’istituto collettore è poter utilizzare le proprie basi per il calcolo della rendita (regolamento). Esso non è in particolare vincolato al tasso di conversione LPP e può operare anche con diversi tassi di conversione in funzione delle diverse situazioni di rischio. L’istituto collettore non ha alcun vantaggio concorrenziale rispetto agli istituti di libero passaggio e agli offerenti di polizze di libero passaggio. Nulla impedisce a questi ultimi di commercializzare le loro soluzioni assicurative (polizze di libero passaggio) alle stesse condizioni dell’istituto collettore o perfino a condizioni migliori. L’esperienza ha tuttavia dimostrato che nella pratica le polizze di libero passaggio con rendite di vecchiaia vitalizie sono poco diffuse e che le persone alla ricerca di soluzioni di questo genere faticano a trovare un’offerta. Il nostro Consiglio è consapevole che la possibilità di convertire una prestazione d’uscita in una rendita sarebbe interessante anche al di fuori delle situazioni di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata, segnatamente per i disoccupati che non hanno la possibilità di versare la loro prestazione d’uscita in un nuovo istituto di previdenza. La questione della rendita del coniuge superstite va tuttavia esaminata separatamente per i disoccupati, poiché su questo punto la loro situazione è fondamentalmente diversa da quella dei coniugi creditori divorziati (cfr. sopra). L’elaborazione di una tale soluzione avrebbe sovraccaricato il progetto di legge sul conguaglio della previdenza professionale. Per questi motivi, il Consiglio federale ha deciso di limitare il presente progetto alla questione del divorzio. Prima del versamento della rendita o se il coniuge creditore rinuncia a chiedere la conversione della prestazione d’uscita in una rendita, la fondazione di libero passag- gio tratta la prestazione di uscita come qualsiasi altra prestazione d’uscita. Questo vale per esempio per il rispetto dell’ordine dei beneficiari (art. 15 OLP) o per la possibilità di chiedere il pagamento in contanti se il creditore ha diritto a una rendita intera dell’AI (art. 16 cpv. 2 OLP). Capoverso 4: in questa funzione l’istituto collettore non deve versare rendite spro- porzionatamente piccole. L’articolo 37 capoverso 3 LPP si applica pertanto per analogia. L’istituto collettore non è obbligato a effettuare la conversione delle rendi- te inferiori al 10 per cento della rendita di vecchiaia minima dell’AVS. È ragione- vole applicare a questa questione la medesima normativa prevista per le rendite di vecchiaia.

Art. 62 cpv. 2 Si tratta di un semplice adeguamento di natura redazionale.

2.6 Legge sul libero passaggio

Art. 5 cpv. 3 Si precisa che il giudice civile è competente per la decisione citata nella disposi- zione.

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Art. 18a Il contenuto del nuovo articolo 18a corrisponde a quello dell’attuale articolo 23 LFLP. La nuova sistematica mira a rendere la normativa più comprensibile. L’isti- tuto del conguaglio della previdenza è stato assai sviluppato dalla redazione della presente legge e ciò ha reso necessario inserire una serie di articoli.

Art. 19 cpv. 2 Il riferimento contenuto nella presente disposizione deve essere adeguato a causa dello spostamento dell’attuale articolo 23 LFLP.

Art. 22 Principio L’articolo 22 si limita a rinviare, per quanto concerne il divorzio92, ai pertinenti articoli del CC e del CPC. Un tale articolo si giustifica nella misura in cui la nozione di prestazione d’uscita connessa con il nuovo articolo 124 D-CC comprende ora anche la prestazione d’uscita ipotetica. Inoltre, saranno d’ora innanzi divise anche le pretese alle rendite.

Art. 22a Calcolo della prestazione d’uscita da dividere Capoversi 1 e 2: il capoverso 1 ripete il principio sancito nell’articolo 122 D-CC secondo cui per il calcolo della prestazione ci si fonda sul momento del promovi- mento della procedura di divorzio. Sono ora considerate prestazioni d’uscita anche le prestazioni d’uscita ipotetiche di cui va tenuto conto ai fini della divisione secon- do l’articolo 124 D-CC. Poiché le pretese in materia di previdenza sono divise anche dopo la realizzazione di un caso di previdenza, sono ora menzionate anche le liqui- dazioni sotto forma di capitale per le quali il conguaglio della previdenza deve essere effettuato in un altro modo perché in queste situazioni i fondi hanno ormai lasciato definitivamente l’ambito della previdenza. Per il rimanente, il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 22 capoverso 2 LFLP, mentre il capoverso 2 corri- sponde all’attuale articolo 22 capoverso 3 LFLP. Capoverso 3: il diritto vigente non indica se un prelievo anticipato nell’ambito della PPA vada effettuato sulla parte della prestazione d’uscita acquisita prima del matri- monio o su quella acquisita durante il matrimonio. Questa questione è rilevante soltanto nella misura in cui i fondi previdenziali investiti nella proprietà immobiliare cessano di fruttare interessi. In questo senso, il diritto vigente non esplicita chi deve farsi carico della perdita d’interessi nel caso di prelievo anticipato nell’ambito della PPA. In questo senso il diritto vigente non esplicita chi debba sopportare la perdita d’interessi nei casi di prelievo anticipato nell’ambito della PPA. Da una parte, il coniuge che rende disponibili i fondi della previdenza professionale per finanziare l’acquisizione di una proprietà abitativa ha interesse a conservare il valore della prestazione d’uscita apportata nel matrimonio. Dall’altra, l’altro coniuge ha un interesse connesso con la prestazione d’uscita da dividere93.

92 Qui di seguito è menzionato unicamente il divorzio. Secondo l’art. 23 D-LFLP, le seguen- ti considerazioni sono applicabili anche allo scioglimento giudiziale di un’unione dome- stica registrata. 93 Cfr. Andrea Bäder Federspiel, Vorbezüge für Wohneigentum – Umgang mit Wert- und Zinsverlusten, ZBJV 2010, pag. 396.

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Il Tribunale federale ha già avuto modo di prendere posizione sulla questione della perdita d’interesse sostenendo che per il prelievo anticipato va prima di tutto utiliz- zato l’avere previdenziale accumulato durante il matrimonio e che il capitale accu- mulato prima del matrimonio va per quanto possibile conservato intatto94. Il Consiglio federale ritiene invece che la perdita d’interessi debba essere proporzio- nalmente addebitata sia al patrimonio previdenziale accumulato durante il matrimo- nio sia a quello accumulato prima del matrimonio e che vada divisa di conseguenza. Rifiuta quindi l’idea di ricorrere prima di tutto ai fondi previdenziali accumulati durante il matrimonio per il prelievo anticipato. Da una parte, il coniuge che chiede il versamento anticipato trasferisce deliberatamente una parte della prestazione d’uscita apportata nel matrimonio in un ambito in cui cessa di maturare interessi, di modo che appare giustificato che sopporti da solo una parte della perdita d’interessi. D’altra parte, un prelievo anticipato durante il matrimonio è possibile soltanto con il consenso dell’altro coniuge (art. 30c cpv. 5 LPP). Ciò giustifica il fatto che la deci- sione di effettuare un prelievo anticipato e le conseguenze che ne derivano siano sopportate anche da entrambi i coniugi. Per il rimanente occorre rilevare che i pre- lievi anticipati nell’ambito della PPA sono possibili soltanto per le proprie necessità, cosicché normalmente entrambi due coniugi ne profittano grazie all’acquisizione della proprietà immobiliare e alla riduzione dei costi abitativi che ne deriva. Il nostro Consiglio propone pertanto una normativa secondo cui la perdita d’interessi grava proporzionalmente l’intestatario della previdenza da solo ed entrambi i coniugi95. I medesimi principi si applicano se l’abitazione è venduta in perdita o senza profitto: la perdita di capitale grava proporzionalmente la parte della prestazione d’uscita precedente al matrimonio e quella accumulata durante. Invece se l’abitazione acqui- sita grazie al prelievo anticipato aumenta di valore, il plusvalore è diviso nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale. In caso di alienazione del bene occorre rimborsare il prelievo anticipato all’istituto di previdenza. Per questo motivo nel conguaglio della previdenza si tiene conto soltanto dell’importo nominale del prelie- vo anticipato (art. 30d cpv. 5 LPP)96. Nel conguaglio della previdenza non sono considerati gli interessi di un prelievo anticipato nell’ambito della PPA effettuato prima della celebrazione del matrimonio. In questo caso, il coniuge che ha effettuato il prelievo aveva consapevolmente preso senza il consenso dell’altro coniuge la decisione di trasferire i fondi della previdenza professionale in un ambito in cui non avrebbero maturato interesse97. Capoverso 4: il Consiglio federale è abilitato a emanare normative sulle modalità di calcolo delle prestazioni d’uscita nel caso in cui, durante la procedura di divorzio, vi è una rendita d’invalidità in corso, prende avvio una rendita di vecchiaia o un bene- ficiario di una rendita d’invalidità raggiunge l’età del pensionamento. Il momento determinante per decidere sulla divisione della prestazione d’uscita (art. 123 e 124 D-CC) o della rendita (art. 124a D-CC) è quello del promovimento della procedura

94 TF B 8/06 del 16 agosto 2006, alcuni estratti della quale sono stati pubblicati nella DTF 132 V 332, consid. 4.3.2. 95 La soluzione proposta è stata suggerita da Thomas Koller, Vorbezüge für den Erwerb von Wohneigentum und Vorsorgeausgleich bei der Scheidung: Wer trägt den Zinsverlust? ZBJV 2001, pag. 137 segg. e da Andrea Bäder Federspiel, Vorbezüge für Wohneigentum – Umgang mit Wert- und Zinsverlusten, op. cit., pag. 396 seg. 96 Cfr. Andrea Bäder Federspiel, Wohneigentum und Scheidung, op. cit., (nota 14), n. 612. 97 Cfr. Andrea Bäder Federspiel, Wohneigentum und Scheidung, op cit., (nota 14), n. 537 segg.

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di divorzio (art. 122 D-CC). In questi casi occorre considerare il fatto che sono già state versate delle rendite. Questa questione molto tecnica, che riguarderà probabil- mente un numero limitato di casi, deve essere regolata con un’ordinanza del Consi- glio federale. In linea di massima le deduzioni eventualmente necessarie devono essere imposte ai due coniugi per quanto possibile nella stessa misura. Il nostro Consiglio deve avere la possibilità di rinunciare a una correzione nei casi di dedu- zioni minime.

Art. 22b Calcolo della prestazione d’uscita da dividere in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 Il nuovo articolo 22b corrisponde all’attuale articolo 22a LFLP. L’unico intervento della revisione consiste nell’adeguare il riferimento nel capoverso 1 alla nuova sistematica e in una nuova suddivisione dei capoversi. Le nuove disposizioni sulla divisione delle pretese in materia di previdenza (art. 122 segg. D-CC) rendono necessario riorganizzare gli articoli 22b segg. affinché riflettano l’effettivo svolgi- mento della procedura. Dapprima viene disciplinata la divisione, poi il trasferimento e il riacquisto, il pagamento della rendita vitalizia per vecchiaia o invalidità e l’impiego di una prestazione d’uscita per saldare una pretesa a un’indennità adeguata o il trasferimento di una prestazione in capitale nella previdenza del coniuge credi- tore.

Art. 22c Trasferimento della prestazione d’uscita e della rendita vitalizia La vigente normativa legale non prevede disposizioni espresse sul trasferimento degli averi effettuato nell’ambito del conguaglio della previdenza professionale nella previdenza obbligatoria o nella previdenza sovraobbligatoria. Molti istituti di previ- denza applicano il principio secondo cui la somma va prelevata in modo proporzio- nale dalla parte obbligatoria e dalla parte sovraobbligatoria della previdenza del coniuge debitore. Spesso informano anche l’istituto di previdenza del coniuge credi- tore della parte della somma prelevata sull’avere di vecchiaia secondo la LPP. Ci sono già anche istituti che in base alle informazioni ricevute attribuiscono tale avere all’avere di vecchiaia secondo la LPP e all’avere sovraobbligatorio del coniuge creditore, come nei casi di libero passaggio. Questo modo di procedere non si è tuttavia affermato in modo generalizzato nella pratica. È in particolare scioccante se l’istituto di previdenza del coniuge debitore preleva l’avere da trasferire dall’avere di vecchiaia secondo la LPP e se l’avere trasferito considerato come un riscatto dall’istituto di previdenza del coniuge creditore viene interamente accreditato alla previdenza sovraobbligatoria. Poiché le disposizioni minime della LPP, in partico- lare quelle concernenti il tasso d’interesse e il tasso di conversione non si applicano alle pretese che risultano dalla previdenza sovraobbligatoria, questo modo di proce- dere può far sì che, malgrado la divisione per metà, le prestazioni che riceve il coniuge creditore in caso di realizzazione di un caso di previdenza siano nettamente inferiori a quelle del coniuge creditore98. Capoverso 1: per evitare questa situazione indesiderata, il capoverso 1 prevede che la somma da trasferire venga prelevata dall’avere nel regime obbligatorio e in quello

98 Anche in caso di liquidazione parziale o totale le quote del regime sovraobbligatorio sono meno protette, visto che possono essere dedotti disavanzi tecnici (cfr. art. 53d cpv. 3 LPP), e le modifiche legali per adeguare le rendite d’invalidità al rincaro riguar- dano esclusivamente le prestazioni obbligatorie.

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sovraobbligatorio proporzionalmente al rapporto tra le quote di questi averi e l’avere complessivo dell’assicurato disponibile nell’istituto. Esempio: al momento del divorzio un assicurato dispone di un avere di 100 000 franchi, di cui 80 000 franchi dell’avere di vecchiaia LPP e 20 000 franchi dell’avere nel regime sovraobbligatorio. Il rapporto dell’avere di vecchiaia LPP rispetto all’avere nel regime sovraobbligatorio è quindi di 4:1, ovvero l’avere com- plessivo è composto per 4/5 dall’avere di vecchiaia LPP e per 1/5 dall’avere nel regime sovraobbligatorio. Se nell’ambito della divisione per metà viene stabilito che 40 000 franchi di questo avere debbano essere trasferiti all’istituto di previdenza del partner, tale somma dovrà essere composta da 32 000 franchi dell’avere di vecchiaia (= 4/5 di 40 000 franchi) e 8 000 franchi dell’avere nel regime sovraobbligatorio (= 1/5 di 40 000 franchi). La soluzione proposta è relativamente semplice da applicare perché si basa sulle quote dell’avere di vecchiaia LPP e dell’avere nel regime sovraobbligatorio disponi- bili presso l’istituto di previdenza interessato99. Si è rinunciato consapevolmente a cercare di calcolare specificamente il rapporto tra l’avere del regime obbligatorio e quello sovraobbligatorio acquisiti durante il matrimonio. Indipendentemente dal fatto che a tal fine sarebbero necessari calcoli supplementari e spesso onerosi, in molti casi potrebbero non essere disponibili informazioni sull’ammontare dell’avere di vecchiaia LPP al momento della celebrazione del matrimonio perché questa informazione non doveva essere rilevata. Dovrebbero pertanto essere utilizzati valori ipotetici. Si è rinunciato anche a tenere conto degli averi di vecchiaia LPP e delle quote del regime sovraobbligatorio di tutti gli averi di previdenza di un partner – o addirittura di entrambi. Questi due aspetti avrebbero complicato ulteriormente i processi rendendoli impraticabili. In molti casi, al momento del divorzio ciascuno dei partner ha il suo intero avere di previdenza presso un unico istituto di previdenza o di libero passaggio e la soluzione proposta è quindi chiara e accettabile. Se il coniuge debitore nell’ambito del con- guaglio della previdenza dispone di averi di previdenza presso diversi istituti, c’è un certo margine decisionale: stabilendo da quale istituto devono essere trasferiti gli averi, è possibile influire sulla suddivisione tra regime obbligatorio e sovraobbliga- torio. Invece, né i coniugi né il giudice possono stabilire una proporzione della parte obbligatoria nella pretesa da trasferire diversa dall’avere disponibile nell’istituto di previdenza che compie il trasferimento. Nel caso di una convenzione sugli effetti del divorzio, deve essere definito chiara- mente l’istituto che versa gli averi. Gli accordi presi nella convenzione sugli effetti del divorzio riguardanti la compensazione della previdenza vengono verificati dal giudice (art. 280 CPC). In mancanza di un accordo, il giudice stabilisce da quale istituto di previdenza devono essere prelevati gli averi. Se il coniuge debitore fa parte sia della previdenza LPP sia di quella dei quadri, potrebbe essere opportuno prelevare l’importo da trasferire da entrambi gli istituti. Potrebbe inoltre succedere che il coniuge avente diritto non abbia alcun interesse a un trasferimento di averi di previdenza LPP, per esempio se ha già raggiunto l’età di pensionamento o se soddi- sfa le condizioni per un pagamento in contanti e intende richiederlo (cfr. art. 124d D-CC).

99 L’articolo 15 capoverso 4 D-LPP incarica il Consiglio federale di elaborare una norma- tiva riguardante gli averi per i quali queste informazioni non possono più essere accertate.

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La parte della previdenza obbligatoria deve essere conservata anche se le pretese in materia di previdenza secondo l’articolo 124a D-CC sono divise sotto forma di rendita e trasferite nella previdenza del creditore del conguaglio. Molti istituti non hanno difficoltà a determinare questa parte. Ciò vale in particolare per tutti quegli istituti di previdenza che prevedono di versare al coniuge divorziato prestazioni per i superstiti che corrispondono alle prestazioni minime LPP e che in caso di decesso utilizzano quindi come base di calcolo di queste prestazioni per i superstiti la parte obbligatoria della prestazione di vecchiaia o d’invalidità. L’applicazione per analo- gia della normativa sul trasferimento della prestazione d’uscita permette al Consiglio federale di disciplinare le modalità di calcolo della parte dell’avere di vecchiaia LPP per le rendite per le quali questa parte non può più essere determinata (art. 15 cpv. 4 D-LPP). La conseguenza logica del trasferimento proporzionale delle pretese obbli- gatorie e sovraobbligatorie nell’ambito del conguaglio della previdenza è che il rapporto tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria non muta nemmeno per quanto concerne la pretesa alla rendita del coniuge debitore. Nella grande maggioranza dei casi le rendite vitalizie secondo l’articolo 124a capoverso 2 D-CC non sono tuttavia probabilmente trasferite in un istituto di previdenza o di libero passaggio ma sono versate al coniuge creditore. In questi casi la parte LPP è manifestamente inessen- ziale. Capoverso 2: come nei casi di libero passaggio, in futuro l’informazione sulla parte obbligatoria della previdenza nelle pretese in materia di previdenza deve essere trasmessa al nuovo istituto di previdenza in occasione del trasferimento nell’ambito del conguaglio della previdenza. In funzione delle informazioni ricevute, il nuovo istituto divide i fondi ricevuti tra l’avere obbligatorio e l’avere sovraobbligatorio del creditore del conguaglio. Capoverso 3: il regolamento dell’istituto di previdenza del coniuge debitore può prevedere che, in caso di conguaglio della previdenza secondo l’articolo 124a D-CC, il coniuge creditore possa optare per il trasferimento della rendita vitalizia nella sua previdenza sotto forma di capitale. Il conguaglio della previdenza è allora effettuato esattamente come in caso di divorzio prima della realizzazione di un caso di previ- denza con il versamento dell’intero importo all’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. Anche in questo caso occorre designare la parte obbligatoria di questo avere. È auspicabile che gli istituti di previdenza offrano questa possibilità in particolare ai giovani coniugi creditori che possono trovare relativamente pesante il fatto che il trasferimento della rendita nella loro previdenza duri molti anni. Gli istituti di previdenza non dovrebbero però essere obbligati a convertire una rendita già in corso in un capitale. Tantomeno opportuno è imporre siffatta conversione al coniuge creditore (cfr. i commenti all’art. 124c cpv. 2 D-CC). Nei casi in cui, malgrado questa possibilità, la rendita vitalizia viene trasferita per un determinato periodo nella previdenza del coniuge creditore, il Consiglio federale avrà la competenza di disciplinare in un’ordinanza i dettagli delle condizioni di trasferimento (p. es. la frequenza dei trasferimenti e il regolamento in materia di interessi). Capoverso 4: gli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati devono sem- pre comunicare in caso di trasferimento di fondi della previdenza quale percentuale di questi ultimi proviene da un avere di vecchiaia LPP. Sotto il profilo del manteni- mento dell’avere di vecchiaia LPP, questo modo di procedere e il corrispondente obbligo di informazione corrispondono al versamento dell’avere di previdenza di un assicurato in caso di passaggio da uno di questi istituti a un altro.

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Art. 22d Riacquisto dopo il divorzio Secondo il diritto vigente, nell’ambito del conguaglio il coniuge debitore ha la possibilità di riacquistare con fondi propri l’importo che ha trasferito per il congua- glio della previdenza, compensando così la riduzione dei propri fondi previdenziali. Questa possibilità di colmare le lacune è consolidata per quanto concerne l’avere di vecchiaia LPP. Poiché la revisione permette il conguaglio della previdenza anche dopo la realizzazione di un caso di previdenza, d’ora innanzi occorre una soluzione differenziata per il riacquisto, a seconda del fatto che nel momento del riacquisto si sia realizzato un caso di previdenza o no. Capoverso 1: come nel diritto attuale, prima della realizzazione di un caso di previ- denza sussiste un diritto al riacquisto della prestazione d’uscita trasferita. Per ripri- stinare completamente la copertura previdenziale, la lacuna creatasi nell’avere di vecchiaia LPP deve poter essere colmata, in caso contrario le prestazioni future potrebbero essere notevolmente inferiori. Pertanto la nuova disposizione prevede che gli importi riacquistati siano assegnati all’avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza nello stesso rapporto impiegato per l’importo trasferito nell’ambito del conguaglio della previdenza. Non dovrebbero esservi problemi per determinare il rapporto, poiché queste informazioni devono essere disponibili immediatamente dopo l’esecuzione del conguaglio della previdenza (cfr. i commenti all’art. 22c cpv. 1 D-LFLP). Capoverso 2: non sussiste invece alcun diritto al riacquisto dopo il trasferimento della prestazione d’uscita ipotetica di un beneficiario di una rendita d’invalidità prima dell’età del pensionamento (art. 124 D-CC). Per questa parte della sua previ- denza il beneficiario di una rendita d’invalidità non è più assicurato in modo attivo dal proprio istituto di previdenza. A titolo di confronto teniamo a menzionare il fatto che il beneficiario di una rendita d’invalidità non può più rimborsare il prelievo anticipato nell’ambito della PPA (cfr. art. 30d cpv. 3 lett. b LPP e commenti all’art. 30c cpv. 6 D-LFLP). Se una persona ha un’invalidità parziale ed è ancora assicurata attivamente per la parte rimanente, il conguaglio va nella misura del possibile prelevato dalla prestazione d’uscita effettivamente disponibile e non dalla prestazione d’uscita ipotetica, di modo che rimane possibile riacquistarne la parte attiva. Se continua a gestire un avere di vecchiaia svincolato dall’obbligo di contri- buzione in caso di rendita d’invalidità temporanea, potrebbe eventualmente prevede- re nel suo regolamento la possibilità di riacquisto in questo avere.

Art. 22e Pagamento per vecchiaia o invalidità Capoverso 1: se il creditore del conguaglio ha diritto a una rendita completa del- l’assicurazione per l’invalidità, il caso di previdenza è considerato essersi interamen- te realizzato per quanto concerne la previdenza professionale. In questa situazione tutte le pretese di questa persona nei confronti della previdenza professionale dovrebbero servire a coprirne il mantenimento. Essa può pertanto chiedere che le sia direttamente versata la rendita vitalizia attribuitale nell’ambito del conguaglio della previdenza secondo l’articolo 124a D-CC. Di regola, non dovrebbe più poter trasfe- rire questi versamenti di rendita in un istituto di previdenza: anche se può continuare a svolgere un’attività lucrativa con un tasso d’impiego ridotto (art. 1j cpv. 1 lett. d OPP 2) non è più obbligatoriamente assicurata nella previdenza professionale. Se non chiede il pagamento diretto della rendita, i versamenti saranno trasferiti in un istituto di libero passaggio.

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Nell’ambito di un conguaglio secondo l’articolo 124a D-CC anche il coniuge credi- tore può chiedere che gli sia direttamente versata la rendita vitalizia se nel momento del divorzio ha già raggiunto l’età minima del pensionamento secondo la legislazio- ne sulla previdenza professionale (attualmente: 58 anni; cfr. art. 1i cpv. 1 OPP 2). Se raggiunge questa età più tardi, potrà esigere il versamento della rendita soltanto a partire da tale momento. Questa normativa tiene conto del fatto che molte persone, in particolare donne, in precedenza fortemente impegnate con l’educazione dei figli, in seguito non possono più integrarsi completamente nella vita professionale. In determinate circostanze non hanno una previdenza professionale oppure il loro salario assicurato è molto basso. In questa situazione, la previdenza per la vecchiaia di queste persone è meglio assicurata se possono direttamente percepire sotto forma di rendita le prestazioni a cui hanno diritto. Ciò non deve tuttavia essere possibile prima dell’età minima del pensionamento. In altri casi, è più ragionevole colmare le lacune della previdenza che si palesano in caso di ritorno alla vita attiva o di un aumento del tasso di attività. Pertanto se il creditore del conguaglio non chiede espressamente il versamento della rendita, quest’ultima deve essere versata all’isti- tuto di previdenza o – se ciò non è possibile – all’istituto di libero passaggio finché non ha raggiunto l’età ordinaria del pensionamento prevista dalla legge. Capoverso 2: se il coniuge creditore di un conguaglio secondo l’articolo 124a D-CC ha raggiunto l’età ordinaria del pensionamento prevista dalla legge (attualmente 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini; cfr. art. 13 LPP), salvo istruzione contraria, gli viene versata la rendita vitalizia. Altrettanto vale a partire dal momento in cui raggiunge l’età ordinaria del pensionamento dopo il conguaglio. Soltanto se può effettuare versamenti al proprio istituto di previdenza, il coniuge creditore può chiedere che la rendita trasferita sia versata nel suo istituto di previdenza dopo che ha raggiunto l’età del pensionamento prevista dalla legge (secondo periodo). Questi versamenti possono essere ancora permessi dal regolamento per esempio se l’età ordinaria del pensionamento stabilita dal regolamento di tale istituto non è ancora stata raggiunta e ancora sussistono possibilità di riscatto. A volte gli istituti di previ- denza portano a 65 anni l’età ordinaria di pensionamento anche per le donne. È anche possibile che l’istituto di previdenza offra alle persone che continuano a lavorare una volta raggiunta l’età ordinaria del pensionamento la possibilità di protrarre la previdenza secondo l’articolo 33b LPP, di modo che possano ancora effettuare riscatti.

Art. 22f Indennità I capoversi 1 e 2 della presente disposizione corrispondono all’attuale articolo 22b LFLP, fermo restando che occorre adeguare il riferimento alla disposizione del CC (art. 124e D-CC) nel capoverso 1. I casi in cui viene versata un’indennità adeguata dovrebbero fortemente diminuire in seguito all’introduzione della possibilità di effettuare un conguaglio della previdenza secondo gli articoli 124 e 124a D-CC con i fondi della previdenza professionale anche dopo la realizzazione di un caso di previdenza. Continueranno tuttavia a esserci casi in cui va versata un’indennità adeguata e non è escluso che allora esista ancora una prestazione d’uscita che può eventualmente risultare da un rapporto di previdenza molto lontano nel tempo. Questa possibilità è per esempio utile anche qualora le pretese in materia di previdenza sussistono all’estero. Se il coniuge debi- tore di un’indennità adeguata ha un avere di previdenza in Svizzera può utilizzarlo

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per saldare l’indennità. È pertanto ragionevole lasciare la possibilità di pagare un’indennità adeguata con i fondi di una tale prestazione d’uscita. Capoverso 3: in caso di conguaglio della previdenza mediante il pagamento di una liquidazione in capitale secondo l’articolo 124d o 124e D-CC si crea una nuova possibilità di versare questi fondi nella previdenza del coniuge creditore anche se quest’ultimo non dispone in quel momento di un istituto di previdenza o non vi dispone di alcuna possibilità di riscatto. Il giudice deve indicare chiaramente l’importo e l’istituto a cui va trasferito l’avere. Se non vi sono motivi di effettuare un pagamento in contanti, la nuova disposizione permette di garantire che i fondi trasfe- riti servano alla previdenza del coniuge creditore e non siano usati prematuramente.

Art. 23 Per motivi di sistematica, l’attuale articolo 23 LFLP diventa, senza mutare di tenore, l’articolo 18a D-LFLP (cfr. i commenti a questa disposizione). Il nuovo articolo 23 corrisponde all’attuale articolo 22d LFLP.

Art. 24 cpv. 3 e 4 Le nuove regole implicano flussi d’informazione supplementari tra il giudice del divorzio, o i coniugi e gli istituti di previdenza. D’ora innanzi dovranno essere fornite informazioni sull’avere di vecchiaia LPP. In particolare per quanto concerne il conguaglio della previdenza dopo la realizzazione del caso di previdenza, il giu- dice deve esaminare le necessità di previdenza dei coniugi in modo più approfon- dito, poiché non possono più effettuare riscatti. Deve quindi poter stimare anche le prestazioni dopo l’esecuzione del conguaglio della previdenza. Se il regolamento dell’istituto di previdenza prevede rendite d’invalidità temporanee, anche le proba- bili prestazioni future di vecchiaia sono informazioni importanti di cui il giudice deve disporre. Il Consiglio federale deve elaborare una soluzione praticabile coin- volgendo i rappresentanti del potere giudiziario e degli istituti di previdenza.

Art. 24a Obbligo d’annuncio degli istituti Secondo le disposizioni vigenti, quando annunciano gli averi dimenticati gli istituti di previdenza e di libero passaggio possono scegliere tra due modi di procedere: annunciare all’Ufficio centrale del 2° pilastro soltanto gli averi in riferimento ai quali non riescono più a stabilire contatti con gli aventi diritto oppure annunciare tutto il loro effettivo di assicurati. Soprattutto gli istituti di libero passaggio predili- gono questa seconda opzione. Nell’ambito delle procedure di divorzio spesso non è sicuro che gli interessati comunichino veramente tutti i propri averi di previdenza. Infatti, spesso i coniugi non si informano reciprocamente sui propri rapporti di previdenza (oppure lo fanno soltanto parzialmente), tanto più se prima del divorzio c’è stato un lungo periodo di separazione. Anche se i coniugi hanno l’obbligo di collaborazione e devono comu- nicare gli istituti presso i quali si trovano i loro averi di previdenza, nella prassi è difficile, e a volte persino impossibile, far valere questo obbligo nei confronti di persone non cooperative o assenti. Inoltre, non è sempre possibile rintracciare gli averi depositati presso istituti di previdenza e di libero passaggio sulla base delle ultime dichiarazioni d’imposta o di

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quelle precedenti, visto che tali averi non sono rilevanti ai fini fiscali prima della loro scadenza e che quindi non devono essere dichiarati né gli averi né eventuali trasferimenti tra gli istituti. In realtà i guadagni di un coniuge possono essere rico- struiti sulla base delle informazioni dell’AVS. Tuttavia, questa procedura può risul- tare complicata e dispendiosa in termini di tempo e inoltre la sua efficacia è limitata. Infatti, in caso di cambiamenti frequenti di lavoro la situazione si complica veloce- mente e spesso al momento del divorzio i datori di lavoro precedenti e i loro istituti di previdenza non esistono più. Non è nemmeno sufficiente individuare gli averi di previdenza acquisiti di volta in volta; infatti, è necessario sapere anche se le diverse prestazioni d’uscita sono state trasferite al successivo istituto di previdenza oppure a un istituto di libero passaggio e, in tal caso, se eventualmente in un secondo momen- to sono state unite al restante avere di previdenza. Una comunicazione generale di tutti gli averi di previdenza all’Ufficio centrale del 2° pilastro non lascia adito a dubbi. Sarà possibile contattare gli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati e di chiedere loro dove si trova l’avere di previden- za, se è già stato trasferito o versato, o sennò chiedere qual è la parte dell’avere costituito durante il matrimonio e se può essere divisa. Il disegno propone un obbligo di annunciare all’Ufficio centrale del 2° pilastro soltanto l’esistenza dell’avere, senza che sia necessario indicarne l’importo né la data in cui è stato versato all’istituto. In questo modo è possibile ridurre al minimo la procedura di annuncio. L’annuncio dell’avere deve invece essere completo. L’obbligo dell’annuncio concerne tutti gli assicurati attivi affiliati a inizio dicembre o nel corso del mese di dicembre. Riguarda anche tutti gli averi che si trovavano presso l’istituto di previdenza per persone che ne erano già uscite o ne erano uscite in dicembre, ma il cui avere era stato trasmesso a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio soltanto nel corso del mese di dicembre. Devono essere annunciati anche gli averi erroneamente trasmessi a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio. Ciò permette di evitare che nessun istituto annunci gli averi trasmessi in questo periodo. Se un avere è annunciato da due istituti perché è stato trasmesso nel corso del mese di dicembre, non vi è problema perché questo fatto è immediatamen- te chiarito quando il giudice chiede informazioni. I beneficiari di una rendita di vecchiaia o d’invalidità non devono essere annunciati poiché questa informazione è più semplice da acquisire e risulta per esempio anche dalla dichiarazione dei redditi. Quindi l’onere supplementare non si giustifica. I dettagli tecnici devono essere disciplinati nell’ordinanza come è già oggi il caso.

Art. 24b Non essendovi più possibilità di scelta tra due modi diversi di procedere, l’arti- colo 24b LFLP diviene superfluo e può pertanto essere abrogato.

Art. 25a cpv. 1 Occorre completare l’adeguamento della LFLP alle prescrizioni sulla procedura di divorzio del CPC, poiché sussiste ancora qualche lacuna. Il tribunale delle assicurazioni è competente se l’importo delle pretese in materia di previdenza o la possibilità di dividerle non sono stati accertati. Tale sarà per esempio il caso se la prestazione d’uscita è stata costituita in pegno o se va fatto ricorso a una prestazione d’uscita ipotetica nel caso in cui una rendita d’invalidità è stata ridotta

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per sovraindennizzo. Un altro caso potrebbe essere quello in cui uno dei coniugi o un istituto di previdenza contesta l’importo della pretesa in materia di previdenza risultante. Tale può pure essere il caso se l’esattezza della conversione in una rendita vitalizia secondo l’articolo 124a capoverso 3 numero 1 D-CC è contestata. Infine, il tribunale delle assicurazioni è competente anche se l’istituto di previdenza rifiuta di consegnare un attestato sull’attuabilità del regolamento. Se una rendita di vecchiaia o una rendita d’invalidità è divisa durante l’età del pen- sionamento (art. 124a D-CC), il rapporto di divisione riguarda la percentuale della rendita di vecchiaia o d’invalidità che il giudice accorda al coniuge creditore (cfr. art. 281 cpv. 3 lett. e CPC). Il secondo periodo colma una lacuna della legge nei casi in cui il divorzio è avvenu- to all’estero100.

Art. 26 cpv. 3 È adeguato soltanto il riferimento al nuovo diritto.

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni né finanziarie né sull’effettivo del personale della Confederazione. Non dovrebbe avere ripercussioni maggiori nemmeno sul gettito fiscale. In seguito all’introduzione della divisione delle pretese in materia di previdenza professionale anche dopo la realizzazione di un caso di previdenza, i casi in cui è necessario ricorrere ai fondi liberi per effettuare il conguaglio della previdenza saranno più rari (art. 124 cpv. 1 CC). L’attuale controversia sul trattamento fiscale di questi fondi diverrà di conseguenza meno importante. Attualmente in merito non vi è alcuna pratica consolidata. Secondo le informazioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, l’indennità adeguata di cui all’articolo 124 capoverso 1 CC va consi- derata come una rendita vitalizia imponibile al 40 per cento (art. 22 cpv. 3 LIFD101). Alcune amministrazioni cantonali delle contribuzioni ritengono invece che si tratta di prestazioni imponibili al 100 per cento o di prestazioni da dedurre (art. 23 lett. f e art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Anche la dottrina propende per la seconda soluzione102. Per il rimanente, gli importi versati alla previdenza professionale per un riscatto in seguito a un conguaglio della previdenza professionale continueranno a poter essere interamente dedotti dal reddito imponibile (art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD e art. 79b cpv. 4 LPP). Il nostro Consiglio, d’accordo con la maggioranza della commissione peritale rifiuta di riconsiderare queste disposizioni, che reputa importanti ai fini dell’accettazione del conguaglio della previdenza professionale. Non vede per contro nessun motivo di prevedere una siffatta possibilità di riscatto per il caso in cui

100 DTF 135 V 425 consid. 1.2

101 Legge federale del 14 dic. 1990 sull’imposta federale diretta, RS 642.11

102 Cfr. Thomas Ramseier, in: FamKommentar Scheidung, Ingeborg Schwenzer (ed.), secon- da edizione, Berna 2011, Anhang Steuerrechtliche Aspekte und Berechnungen, n. 45; Peter Locher, Auswirkungen einer Scheidung/Trennung im Bereich der Steuern, Fam- Pra.ch 2008, pag. 463 segg., in particolare pag. 474 seg.

4213

nel momento del divorzio si è già realizzato un caso di previdenza. Il principio d’assicurazione si opporrebbe diametralmente a un tale diritto e porrebbe problemi di antiselezione. Neutre sotto il profilo fiscale sono anche le proposte relative al conguaglio della previdenza dopo la realizzazione di un caso di previdenza (art. 124 e art. 124a D-CC). Nella misura in cui questi fondi rimangono destinati alla previdenza, il conguaglio non ha alcuna conseguenza fiscale. Ciò vale segnatamente anche nel caso in cui la prestazione d’uscita è trasferita all’istituto collettore (art. 60a D-LPP). In questo caso sono imponibili soltanto le successive rendite (art. 22 LIFD e art. 83 LPP). Invece le conseguenze fiscali delle prestazioni che il coniuge creditore riceve in contanti in caso di divorzio, dipendono da chi le versa e dalla forma in cui sono versate. Occorre inoltre partire dal presupposto che le proposte modifiche di legge non avranno ripercussioni sull’informatica della Confederazione.

3.2 Per i Cantoni e i Comuni

Il conguaglio della previdenza non può ricevere da parte dei Cantoni e dei Comuni un trattamento fiscale diverso da quello della Confederazione (art. 81 cpv. 2 e 83 LPP). Per quanto concerne le ripercussioni del progetto sulle finanze e sull’effettivo del personale, facciamo riferimento a quanto rilevato per la Confederazione (cfr. n. 3.1). La revisione è cagione di un certo aumento degli oneri degli uffici del registro fondiario tenuti a verificare se sussiste il consenso del coniuge, necessario per la successiva costituzione di un pegno immobiliare (art. 331e D-CO e art. 30c cpv. 5 D-LPP). Le nuove disposizioni sul conguaglio della previdenza faranno aumentare la mole di lavoro dei giudici. Infatti per determinare la parte di rendita da dividere, i giudici dovranno ora tenere conto dei bisogni previdenziali dei due coniugi e dovranno quindi procurarsi le informazioni necessarie. Dopo che la pratica in materia si sarà consolidata, il nuovo diritto non dovrebbe comportare maggiori oneri per i giudici. Invece, il progetto chiarisce diversi punti. Potersi rivolgere all’Ufficio centrale del 2° pilastro e ottenere più facilmente informazioni sull’avere previdenziale di un coniuge nel momento del divorzio dovrebbe sgravare i giudici di prima istanza (art. 24a D-LFLP).

3.3 Per l’economia nazionale e per gli istituti

di previdenza La proposta revisione delle disposizioni sul conguaglio della previdenza non com- porta né un aumento né una diminuzione sistematici degli oneri degli istituti di previdenza, dei datori di lavoro o degli assicurati. I fondi previsti per la previdenza sono considerati un importo fisso da dividere equamente tra gli interessati in caso di divorzio. È tuttavia innegabile che ciò aumenta in una certa misura l’onere ammini- strativo che grava gli istituti di previdenza, segnatamente a causa dell’obbligo di annunciare periodicamente all’Ufficio centrale del 2° pilastro l’effettivo dei loro

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assicurati (art. 24a D-LFLP). Effettuando una stima generosa dei costi di program- mazione e del numero delle casse, sul piano nazionale l’introduzione di questo obbligo dovrebbe costare complessivamente 3 milioni di franchi. La ripetizione annuale dell’annuncio dovrebbe avere costi insignificanti. L’Ufficio centrale del 2° pilastro dovrà invece sopportare maggiori costi annuali di circa 400 000 franchi (compresi i costi informatici). Questi calcoli ipotizzano che tutti gli attori adempiano già oggi i loro obblighi di informazione e documentazione. Ciò vale segnatamente per l’indicazione della prestazione nel momento della celebrazione del matrimonio sull’attestato di assicurazione. Anche la verifica del consenso del coniuge, necessa- rio per il versamento di un’indennità sotto forma di capitale, provocherà alcuni costi supplementari poiché la revisione estende a nuovi casi la necessità del consenso. Un ulteriore onere amministrativo è pure provocato dal versamento della rendita vitali- zia secondo l’articolo 124a capoverso 2 D-CC e dallo scambio d’informazioni tra gli istituti di previdenza e i giudici.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 25 gennaio 2012103 sul programma di legislatura 2011−2015. Il Consiglio federale ha inoltre annunciato l’adozione del messaggio sulla modifica del Codice civile (conguaglio della previdenza professio- nale in caso di divorzio) negli obiettivi 2013104.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La normativa del conguaglio della previdenza professionale si fonda sulla compe- tenza della Confederazione nel campo del diritto civile e della procedura civile (art. 122 cpv. 1 Cost.105); è pure rilevante la competenza legislativa nel campo della previdenza professionale (art. 113 cpv. 1 Cost.). Queste disposizioni non danno tuttavia carta bianca al legislatore per quanto concerne il conguaglio della previden- za professionale. Va segnatamente tenuto conto, per esempio, del principio di ugua- glianza tra uomo e donna (art. 8 cpv. 3 Cost.). Inoltre, il conguaglio della previdenza deve rispettare l’obiettivo di prestazione del 2° pilastro nel modello dei tre pilastri: il primo e il secondo pilastro devono rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale (art. 113 cpv. 2 lett. a Cost.). Le modifiche di legge proposte si mantengono nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

della Svizzera La Svizzera non ha contratto impegni internazionali con ripercussioni dirette sull’impostazione del conguaglio della previdenza professionale.

103 FF 2012 305, in particolare 436

104 Obiettivi del Consiglio federale 2013, Parte I, pag. 12.

105 Costituzione federale, RS 101

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Le proposte legislative del nostro Consiglio sono infatti in linea con gli impegni generali che risultano per la Svizzera, ad esempio dalla convenzione del 18 dicem- bre 1979106 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna o dalla convenzione del 4 novembre 1950107 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (art. 8 diritto al rispetto della vita privata e familiare). Non pone problemi di compatibilità nemmeno l’accordo del 21 giugno 1999108 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l’Unione europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. Per il resto rinviamo ai commenti sulle modifiche della LDIP (cfr. n. 2.5).

5.3 Delega di competenze legislative

Nei seguenti ambiti il disegno delega competenze legislative al Consiglio federale: a. il modo di procedere al conguaglio nel caso in cui la rendita d’invalidità che un coniuge percepisce prima dell’età del pensionamento stabilita dal rego- lamento è ridotta per sovra indennizzo (art. 124 cpv. 3 D-CC); b. la conversione attuariale della parte di rendita attribuita al coniuge creditore se almeno uno dei coniugi ha raggiunto nel momento del divorzio l’età del pensionamento stabilita dal regolamento, nonché il modo di procedere in caso di differimento della prestazione di vecchiaia o di riduzione per sovraindennizzo della rendita d’invalidità versata dopo l’età del pensiona- mento stabilita dal regolamento (art. 124a cpv. 3 n. 1 e 2 D-CC); c. la fissazione della quota dell’avere di vecchiaia LPP sull’intero avere di vec- chiaia nel caso in cui non può più essere determinata (art. 15 cpv. 4 D-LPP); d. le modalità dell’adeguamento della rendita d’invalidità se in occasione di un conguaglio della previdenza professionale è trasferito un importo analogo a quelli di cui all’articolo 2 capoverso 1ter LFLP (art. 24 cpv. 5 D-LPP); e. il modo di procedere al trasferimento delle prestazioni d’uscita o al riscatto dei prelievi anticipati per la PPA se non è possibile determinare quale parte di questi importi fa parte della previdenza obbligatoria e quale della previ- denza sovraobbligatoria (art. 22b cpv. 1 D-LFLP e art. 30d cpv. 6 D-LPP); f. il calcolo delle pretese se vi è una rendita d’invalidità in corso o se si è rea- lizzato un caso di previdenza tra il momento del promovimento della proce- dura di divorzio e il passaggio in giudicato della decisione sul conguaglio della previdenza (art. 22a cpv. 4 D-LFLP); g. le modalità di trasferimento della rendita se il coniuge creditore e l’istituto di previdenza non sono riusciti a intendersi sul trasferimento della prestazione in capitale (art. 22c cpv. 3 D-LFLP); h. gli ulteriori obblighi d’informazione in relazione con il conguaglio della previdenza professionale, in particolare per tenere conto dei bisogni previ- denziali e per il caso in cui si realizza il caso di previdenza invalidità o vec- chiaia (art. 24 cpv. 3 e 4 D-LFLP).

106 RS 0.108 107 RS 0.101 108 RS 0.142.112.681

4216

Allegato 1

Stima della parte della rendita di vecchiaia acquisita durante il matrimonio, in percentuale Età all’inizio della rendita Matrimonio 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

≤ 25 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 26 98.1 98.2 98.3 98.4 98.4 98.5 98.5 98.6 98.6 98.7 98.7 98.8 98.8 27 96.3 96.4 96.6 96.7 96.9 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 97.6 28 94.4 94.6 94.9 95.1 95.3 95.5 95.6 95.8 95.9 96.1 96.2 96.3 96.4 29 92.5 92.9 93.2 93.5 93.7 94.0 94.2 94.4 94.6 94.8 94.9 95.1 95.3 30 90.6 91.1 91.5 91.8 92.2 92.5 92.7 93.0 93.2 93.5 93.7 93.9 94.1 31 88.8 89.3 89.8 90.2 90.6 90.9 91.3 91.6 91.9 92.2 92.4 92.7 92.9 32 86.9 87.5 88.0 88.6 89.0 89.4 89.8 90.2 90.5 90.9 91.2 91.4 91.7 33 85.0 85.7 86.3 86.9 87.4 87.9 88.4 88.8 89.2 89.6 89.9 90.2 90.5 34 83.2 83.9 84.6 85.3 85.9 86.4 86.9 87.4 87.8 88.2 88.6 89.0 89.3 35 81.3 82.1 82.9 83.6 84.3 84.9 85.5 86.0 86.5 86.9 87.4 87.8 88.1 36 78.6 79.6 80.5 81.3 82.1 82.8 83.4 84.0 84.6 85.1 85.6 86.0 86.4 37 75.9 77.0 78.0 79.0 79.8 80.6 81.3 82.0 82.6 83.2 83.8 84.3 84.7 38 73.3 74.5 75.6 76.6 77.6 78.4 79.3 80.0 80.7 81.3 81.9 82.5 83.1 39 70.6 71.9 73.2 74.3 75.3 76.3 77.2 78.0 78.8 79.5 80.1 80.8 81.4 40 67.9 69.4 70.7 72.0 73.1 74.1 75.1 76.0 76.8 77.6 78.3 79.0 79.7 41 65.2 66.8 68.3 69.6 70.9 72.0 73.0 74.0 74.9 75.7 76.5 77.3 78.0 42 62.6 64.3 65.9 67.3 68.6 69.8 71.0 72.0 73.0 73.9 74.7 75.5 76.3 43 59.9 61.7 63.4 65.0 66.4 67.7 68.9 70.0 71.0 72.0 72.9 73.8 74.6 44 57.2 59.2 61.0 62.6 64.1 65.5 66.8 68.0 69.1 70.1 71.1 72.0 72.9 45 54.5 56.6 58.5 60.3 61.9 63.4 64.7 66.0 67.2 68.3 69.3 70.3 71.2 46 50.5 52.8 54.9 56.8 58.5 60.1 61.6 63.0 64.3 65.5 66.6 67.7 68.6 47 46.5 49.0 51.2 53.3 55.2 56.9 58.5 60.0 61.4 62.7 63.9 65.0 66.1 48 42.5 45.2 47.6 49.8 51.8 53.7 55.4 57.0 58.5 59.9 61.2 62.4 63.6 49 38.5 41.3 43.9 46.3 48.4 50.4 52.3 54.0 55.6 57.1 58.5 59.8 61.0 50 34.5 37.5 40.2 42.8 45.1 47.2 49.2 51.0 52.7 54.3 55.8 57.2 58.5 51 30.5 33.7 36.6 39.3 41.7 44.0 46.1 48.0 49.8 51.5 53.1 54.5 55.9 52 26.5 29.8 32.9 35.7 38.3 40.7 42.9 45.0 46.9 48.7 50.4 51.9 53.4 53 22.5 26.0 29.3 32.2 35.0 37.5 39.8 42.0 44.0 45.9 47.7 49.3 50.8 54 18.4 22.2 25.6 28.7 31.6 34.3 36.7 39.0 41.1 43.1 44.9 46.7 48.3 55 14.4 18.4 22.0 25.2 28.3 31.0 33.6 36.0 38.2 40.3 42.2 44.1 45.8 56 9.6 13.8 17.6 21.0 24.2 27.2 29.9 32.4 34.7 36.9 39.0 40.9 42.7 57 4.8 9.2 13.2 16.8 20.2 23.3 26.1 28.8 31.3 33.6 35.7 37.8 39.7 58 4.6 8.8 12.6 16.1 19.4 22.4 25.2 27.8 30.2 32.5 34.6 36.6 59 4.4 8.4 12.1 15.5 18.7 21.6 24.3 26.9 29.2 31.5 33.6 60 4.2 8.1 11.6 14.9 18.0 20.8 23.5 26.0 28.3 30.5 61 4.0 7.8 11.2 14.4 17.4 20.1 22.7 25.2 27.5 62 3.9 7.5 10.8 13.9 16.8 19.5 22.0 24.4 63 3.7 7.2 10.4 13.4 16.2 18.9 21.4 64 3.6 6.9 10.1 13.0 15.7 18.3 65 3.5 6.7 9.7 12.6 15.3 66 3.4 6.5 9.4 12.2 67 3.2 6.3 9.2 68 3.1 6.1 69 3.1

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Modo di procedere per la stima della parte della rendita da dividere

(esempio di divisione secondo l’art. 124a D-CC) La tabella indica l’età del beneficiario della rendita nel momento del matrimonio e all’inizio della percezione della rendita. Si tratta di un semplice strumento d’aiuto basato su una concezione molto schematica dell’accumulo di una previdenza profes- sionale. A seconda delle circostanze della fattispecie, a seconda dell’impatto del matrimonio sulla situazione reddituale dei coniugi, occorre stabilire una percentuale per gli anni tra l’inizio della rendita e il promovimento della procedura di divorzio. In questo esempio è considerata adeguata una percentuale del 2,5 per anno109. Il numero di anni tra l’inizio della rendita e il promovimento della procedura di divorzio è pertan- to moltiplicato per 2,5 e il risultato è aggiunto al valore determinato in base alla tabella precedente. (Se il risultato finale è superiore a 100, in linea di massima va divisa l’intera rendita).

Esempio 1: Età di matrimonio 35 Età all’inizio della percezione della 60 rendita Età al promovimento della procedura di divorzio 70 Valore della tabella 82,9 Per anno dall’inizio della rendita 10  2,5 = 25 Risultato 107,9 Secondo il calcolo, in questo caso occorre dividere la rendita intera.

Esempio 2: Età di matrimonio 45 Età all’inizio della percezione della 67 rendita Età al promovimento della procedura di divorzio 75 Valore della tabella 68,3 Per anno dall’inizio della rendita 8  2,5 = 20 Risultato 88,3 Secondo il calcolo, in questo caso occorre dividere l’88,3 per cento della rendita.

109 Secondo il modello la previdenza viene accumulata durante 40 anni. Un anno corrisponde quindi al 2,5 per cento della durata complessiva. Sulla base delle circostanze della fatti- specie si sarebbe tuttavia potuto fissare un’altra percentuale altrettanto valida.

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Allegato 2

Svolgimento del conguaglio della previdenza professionale Questo schema mostra le situazioni in cui il conguaglio della previdenza è effettuato dividendo la prestazione d’uscita o la rendita oppure versando un’indennità adeguata. I coniugi non hanno I coniugi concluso una hanno convenzione concluso una convenzione

Il coniuge non percepisce una Il coniuge percepisce una rendita rendita PP al promovimento della PP al promovimento della procedura di divorzio procedura di divorzio

Il giudice Rendita d’invalidità Rendita d’invalidità verifica se prima dell’età o di vecchiaia dopo rimane una regolamentare del l’età regolamentare previdenza pensionamento del pensionamento adeguata

Importo secondo Divisione della prestazione art. 2 cpv. 1ter LFLP d’uscita = prestazione d’uscita

Vi sono motivi contro la Divisione della divisione per metà? rendita secondo l’apprezzamento del giudice No Sì Il giudice stabilisce un diverso rapporto di divisione Il conguaglio è possibile con i fondi della previdenza?

Sì No Compensazione della rendita e conversione Conguaglio con i fondi della previdenza è ammissibile?

Sì No

Trasferimento della prestazione dall’istituto di L’istituto di previdenza del Indennità adeguata previdenza o di libero coniuge debitore versa una proveniente dai fondi liberi passaggio del coniuge rendita vitalizia debitore all’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore

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