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Messaggio concernente l’iniziativa popolare federale «AVSplus: per un’AVS forte»
del 19 novembre 2014
Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi trasmettiamo l’iniziativa popolare federale «AVSplus: per un’AVS forte», che vi proponiamo di sottoporre al voto del Popolo e dei Canto- ni, con la raccomandazione di respingerla. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
19 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Compendio
Con l’iniziativa popolare «AVSplus: per un’AVS forte» l’Unione sindacale svizzera (USS) propone di aumentare le rendite di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) mediante un supplemento del 10 per cento. In tal modo, si contrasterebbe la diminuzione del tasso di sostituzione AVS e la pa- ventata pressione sulle rendite della previdenza professionale.
Contenuto dell’iniziativa L’iniziativa chiede di aumentare del 10 per cento tutte le rendite di vecchiaia dell’AVS, da versare sotto forma di supplemento.
Pregi e difetti dell’iniziativa L’iniziativa avrebbe ripercussioni positive per gran parte dei beneficiari di rendite AVS che, in caso di accettazione, percepirebbero prestazioni più elevate dall’AVS e quindi la loro situazione finanziaria migliorerebbe. Il tasso di sostituzione AVS registrerebbe un aumento una tantum. Inoltre, l’iniziativa ridurrebbe il numero dei beneficiari di rendite che devono ricorrere a prestazioni complementari (PC), il che rafforzerebbe il principio assicurativo alla base dell’AVS rispetto al principio di adeguatezza al bisogno su cui si fondano le PC. A questi effetti positivi si contrappongono però anche ripercussioni negative, in particolare sul piano del finanziamento: in caso di accettazione dell’iniziativa le uscite dell’AVS aumenterebbero di circa 4,1 miliardi di franchi l’anno al momento dell’entrata in vigore nel 2018 e l’incremento raggiungerebbe addirittura i 5,5 miliardi entro il 2030. Uscite supplementari di un tale volume renderebbero ancora più difficili le sfide finanziarie che l’AVS dovrà prevedibilmente affrontare a causa dell’aumento della speranza di vita e del raggiungimento dell’età di pensio- namento da parte della generazione del baby boom. Già con il sistema attuale, il deficit di ripartizione previsto per l’AVS raggiungerà gli 8,3 miliardi di franchi l’anno entro il 2030. Per far fronte alle spese supplementari occorrerebbe apporta- re importanti adeguamenti al sistema di finanziamento dell’assicurazione (p. es. mediante un aumento dei tassi di contribuzione) e si andrebbero a gravare ulterior- mente le finanze federali. Inoltre, un tale supplemento non comporterebbe necessariamente un miglioramento della situazione finanziaria per i beneficiari di rendite nelle fasce di reddito basse. Nel caso di queste persone, il supplemento sarebbe infatti compensato, totalmente o in parte, dalla riduzione delle loro PC. Nel caso dei beneficiari di rendite situati nelle fasce di reddito più elevate, invece, tale supplemento sarebbe da un punto di vista socio-politico, piuttosto o del tutto ingiustificato.
Proposta del Consiglio federale Il Consiglio federale chiede al Parlamento di sottoporre l’iniziativa popolare «AVSplus: per un’AVS forte» al voto del Popolo e dei Cantoni, senza controprogetto diretto o indiretto, con la raccomandazione di respingerla.
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Messaggio
1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa
1.1 Testo dell’iniziativa
L’iniziativa popolare «AVSplus: per un’AVS forte» ha il tenore seguente: Le disposizioni transitorie della Costituzione federale1 sono completate come segue:
Art. 197 n. 102 10. Disposizione transitoria dell’articolo 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità) 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad un supplemento del 10 per cento della loro rendita. 2 Il supplemento è versato al più tardi dall’inizio del secondo anno che segue l’accet- tazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.
1.2 Riuscita formale e termini di trattazione
L’iniziativa popolare «AVSplus: per un’AVS forte» è stata sottoposta ad esame preliminare dalla Cancelleria federale il 26 febbraio 20133 e depositata il 17 dicem- bre 2013 con le firme necessarie. Con decisione del 15 gennaio 2014 la Cancelleria federale ne ha constatato la riusci- ta formale con 111 683 firme valide4. L’iniziativa è presentata in forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale non intende opporle alcun controprogetto. Ai sensi dell’articolo 97 capoverso 1 lettera a della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento (LParl), il Consiglio federale deve quindi presentare all’Assemblea federale entro il 17 dicembre 2014 un disegno di decreto federale e il relativo messaggio. Ai sensi dell’articolo 100 LParl, l’Assem- blea federale deve decidere entro il 17 giugno 2016 se raccomandare al Popolo e ai Cantoni l’accettazione o il rifiuto dell’iniziativa.
1 RS 101 2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. 3 FF 2013 1599 4 FF 2014 899 5 RS 171.10
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1.3 Validità
L’iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall’articolo 139 capoverso 3 Cost.: a) è formulata sotto forma di progetto completamente elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma; b) tra i singoli elementi dell’iniziativa sussiste un nesso materiale e pertanto soddisfa le esigenze di unità della materia; c) l’iniziativa non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale e pertanto rispetta le esigenze di compatibilità con il diritto internazionale.
2 Genesi dell’iniziativa
Per i promotori dell’iniziativa è di fondamentale importanza il mandato costituziona- le in materia di prestazioni dell’AVS, in base al quale le rendite di vecchiaia del 1° pilastro devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale dei beneficiari (art. 112 cpv. 2 lett. b Cost.). Essi ritengono tuttavia che per i beneficiari situati nelle fasce di reddito medio-basse l’importo attuale delle rendite di vecchiaia dell’AVS sia troppo modesto (nel 2014, rendita minima: fr. 1170; rendita massima: fr. 2340 mensili) per garantire loro una copertura adeguata del fabbisogno vitale al momento del pensionamento. Secondo i promotori dell’iniziativa, la necessità di un supplemento sulle rendite di vecchiaia è acuita dal meccanismo di adeguamento delle rendite. Di regola ogni due anni, infatti, il Consiglio federale adegua le rendite dell’AVS all’evoluzione dei prezzi e dei salari in base all’indice misto. L’indice misto per l’adeguamento delle rendite corrisponde alla media dell’indice dei prezzi e dei salari dal 1980. L’indice dei salari rappresenta l’andamento annuale dei salari e l’indice dei prezzi riflette il rincaro sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Nell’indice misto si tiene conto in misura del 50 per cento di ciascuna delle sue due componenti, ovvero l’andamento dei salari e il rincaro. Questa modalità di calcolo fa sì che il livello delle rendite non evolva allo stesso ritmo di quello dei salari, bensì cresca in genera- le in misura inferiore (cfr. grafico 1).
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Grafico 1
Indice dei salari, indice dei prezzi e rendita minima [1980–2013; 1980 = 100]
240
220
200
180
160
140 Indice misto
Indice dei salari 120 Indice dei prezzi 100 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
Di conseguenza, con il tempo diminuisce il tasso di sostituzione dell’AVS, ovvero il rapporto tra la rendita AVS e l’ultimo salario percepito. Quindi, nonostante adegua- menti regolari delle rendite, la quota di reddito sostituita dalla rendita AVS si riduce ad ogni nuova coorte di persone che va in pensione (cfr. tabella 1).
Tabella 1
Rendita minima, indice dei salari, tasso di sostituzione
Anno Rendita minima Indice dei salari Tasso di sostituzione (1980=100) 1980 550 1004 100 1985 690 1283 98 1990 800 1507 97 1995 970 1862 95 2000 1005 1938 95 2005 1075 2095 94 2010 1140 2266 92 2014 1170 2343 91 L’iniziativa si propone di contrastare questa tendenza con un supplemento forfettario che riduca lo scarto tra l’andamento delle rendite di vecchiaia e quello dell’indice dei salari.
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Per valutare l’iniziativa è necessario tenere in considerazione anche il 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, ovvero la previdenza professionale secondo la legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Secondo i promotori dell’iniziativa, gli assicurati con un basso reddito da attività lucrativa necessitano in misura relativamente maggiore dell’AVS, poiché spesso la loro copertura previdenziale nel 2° pilastro risulta peg- giore e possono risparmiare meno capitale di previdenza. Tra le possibili cause vi è il fatto che sovente queste persone lavorano a tempo parziale, che i loro salari non superano la soglia d’entrata della previdenza professionale o che, considerato il loro salario medio d’importo modesto, possono versare solo pochi contributi di risparmio al 2° pilastro. Per queste persone, che dispongono di un capitale previdenziale più esiguo nella previdenza professionale, le rendite dell’AVS hanno dunque un’im- portanza maggiore, il che – a parere dei promotori dell’iniziativa – giustifica l’intro- duzione di un supplemento sulle rendite di vecchiaia. Va inoltre considerato che le rendite del 2° pilastro sono determinate in base a un’aliquota di conversione. Se per il salario assicurato obbligatorio si applica l’aliquota minima di conversione stabilita per legge, nel settore sovraobbligatorio si tende ad adeguare gli importi verso il basso a causa dei bassi rendimenti conseguibili sui mercati finanziari. Paventando una riduzione dei tassi d’interesse applicati al capitale della previdenza professiona- le, i promotori dell’iniziativa ritengono necessario rafforzare l’AVS anche nei con- fronti del 2° pilastro. Dal punto di vista dei contenuti, inoltre, l’iniziativa popolare presenta un nesso con quanto previsto dal Consiglio federale nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020. Quest’ultima intende mantenere il livello delle prestazioni sia nel 1° che nel 2° pilastro e, al contempo, garantire il finanziamento della previdenza, adeguandolo all’evoluzione demografica ed economica. Nell’AVS, la riforma si propone in particolare di garantire la flessibilità nel passaggio dall’attività professio- nale al pensionamento e di mantenere il livello delle prestazioni, introducendo un’età di riferimento armonizzata (65 anni) per gli uomini e per le donne in entrambi i pilastri della previdenza per la vecchiaia. È inoltre prevista una riduzione dell’aliquota minima di conversione nella previdenza professionale, a fronte della quale occorreranno misure compensative per poter mantenere il livello delle presta- zioni anche nel 2° pilastro. Infine, la riforma contempla una reimpostazione del contributo federale all’AVS e un aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per colmare il deficit di finanziamento di questa assicurazione. Le entrate supple- mentari e le misure sul fronte delle prestazioni sono collegate in modo tale che l’entrata in vigore delle une non possa avvenire senza quella delle altre. Il Consiglio federale dovrebbe adottare il relativo messaggio all’attenzione del Parlamento entro la fine del 2014. A differenza del Consiglio federale, le cui proposte di riforma pongono l’accento sul mantenimento del livello delle rendite AVS, i promotori dell’iniziativa ritengono necessario incrementare le prestazioni del 1° pilastro.
6 RS 831.40
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3 Scopi e tenore dell’iniziativa
3.1 Scopi dell’iniziativa
Il supplemento richiesto dall’iniziativa dovrebbe andare soprattutto a vantaggio dei beneficiari di rendite che nel corso della loro carriera lavorativa hanno conseguito redditi modesti. Secondo i calcoli dei promotori dell’iniziativa, in caso di accettazio- ne di quest’ultima la rendita di vecchiaia media dell’AVS aumenterebbe di 200 franchi al mese e per una coppia sposata l’incremento sarebbe di 350 franchi. Questo aumento è volto a garantire meglio l’adempimento del mandato costituziona- le dell’AVS, ovvero la copertura adeguata del fabbisogno vitale dei beneficiari di rendite. In tal modo, diminuirebbe il numero di persone bisognose di PC e si ridur- rebbe il rischio di povertà tra gli anziani. Chiedendo rendite di vecchiaia dell’AVS più elevate, i promotori dell’iniziativa auspicano che, all’interno del sistema previdenziale, le rendite dell’AVS acquisisca- no un peso relativo maggiore di quelle della previdenza professionale.
3.2 Commento e interpretazione del testo dell’iniziativa
Il supplemento sulle rendite di vecchiaia modificherebbe l’importo delle rendite versate. La dinamica dell’evoluzione della rendita e del salario resterebbe tuttavia invariata: il tasso di sostituzione delle rendite AVS sarebbe sì aumentato una volta con il supplemento, ma poi si ridurrebbe nuovamente nel corso degli anni successivi. Le rendite di vecchiaia dell’AVS fungono da parametro di riferimento per altre prestazioni delle assicurazioni sociali, quali le rendite dell’AVS ad esse correlate e le rendite dell’assicurazione invalidità (AI), nonché – in base al diritto vigente – per la deduzione di coordinamento nella previdenza professionale. L’iniziativa chiede solo un aumento delle rendite di vecchiaia effettivamente pagate, il che comporterebbe che le rendite di vecchiaia dell’AVS e quelle ad esse correlate sarebbero inizialmen- te calcolate sulla base di una rendita di riferimento senza supplemento del 10 per cento; quest’ultimo sarebbe aggiunto solo in un secondo momento alla rendita di vecchiaia, ed esclusivamente a essa. In tal modo non si inciderebbe sul coordina- mento tra le diverse rendite, calcolate l’una in funzione dell’altra. Per finanziare le spese supplementari generate dall’iniziativa, i suoi promotori puntano principalmente sull’accettazione dell’iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell’imposta sulle successioni)»7. I promotori di quest’ultima iniziativa ipotizzano entrate nell’ordine di 3 miliardi di franchi, due terzi dei quali – ovvero circa 2 miliardi – sarebbero destinati all’AVS. Secondo i promotori della presente iniziativa, oltre alle entrate provenienti dall’im- posta sulle successioni, dovrebbe essere accreditata direttamente all’AVS – e non più alle finanze federali – anche la totalità degli introiti del punto percentuale IVA a favore dell’AVS (il cosiddetto «percento demografico»), dell’imposta sul tabacco e di quella sulle bevande distillate, mantenendo al contempo invariato il normale contributo della Confederazione. I promotori dell’iniziativa lasciano in sospeso la questione di come coprire le perdite di entrate e quindi l’onere supplementare a
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carico delle finanze federali dovuto all’incremento del contributo federale. In via sussidiaria, propongono di aumentare i contributi versati dai salariati all’AVS.
4 Valutazione dell’iniziativa
4.1 Valutazione degli scopi dell’iniziativa
La garanzia del fabbisogno vitale dei beneficiari di rendite mediante le rendite di vecchiaia dell’AVS è un punto cardine del sistema della previdenza per la vecchiaia in Svizzera. L’iniziativa si prefigge di migliorare la situazione finanziaria generale dei beneficiari di rendite mediante un incremento dei redditi del 1° pilastro, garan- tendo a tutte queste persone la possibilità di provvedere al proprio sostentamento grazie all’AVS. In caso di accettazione dell’iniziativa si rialzerebbe anche il tasso di sostituzione AVS, che dall’introduzione dell’indice misto (il 1° gennaio 1980) è diminuito di circa il 9 per cento. Questo risponderebbe alla richiesta dell’iniziativa di rafforzare il 1° pilastro, imperniato sulla solidarietà e sulla ripartizione. Grazie al supplemento sulle rendite AVS, inoltre, i beneficiari di rendite che si situano nelle fasce di reddito basse dipenderebbero meno dalle PC. Se le loro rendite di vecchiaia aumentassero del 10 per cento, infatti, la copertura del fabbisogno vitale di queste persone sarebbe garantita in misura maggiore dall’AVS e quindi il ricorso alle PC diminuirebbe. Questo permetterebbe di sgravare economicamente la Confe- derazione e i Cantoni, che finanziano queste prestazioni (anche se a livello federale l’onere supplementare generato dall’iniziativa sarebbe nettamente superiore allo sgravio; cfr. n. 4.2.4).
4.2 Ripercussioni in caso di accettazione
Le ripercussioni dell’iniziativa per i singoli gruppi della popolazione e per l’eco- nomia dipendono dal finanziamento delle spese supplementari. Le sue modalità non sono stabilite nell’iniziativa; per questo occorrerebbero ulteriori decisioni politiche. Per la valutazione svolta di seguito, si parte dunque innanzitutto dal presupposto che per le spese generate dall’iniziativa debbano essere impiegate le fonti di finanzia- mento attualmente disponibili, ovvero che il fabbisogno di finanziamento venga coperto con l’aumento del contributo federale e dei tassi di contribuzione AVS. L’allegato presenta, oltre alla situazione finanziaria secondo il sistema attuale, i calcoli per questo scenario per gli anni compresi tra il 2013 e il 20308. In questo contesto si presuppone che, in caso di accettazione dell’iniziativa, la disposizione costituzionale in questione entri in vigore nel 2018. Al numero 4.2.5 sono illustrate le conseguenze di un eventuale finanziamento secondo quanto proposto dai promo- tori dell’iniziativa.
8 I calcoli si basano sulla 2a versione del bilancio dell’AVS, elaborata dall’UFAS il 12 giugno 2014, disponibile sul sito Internet dell’UFAS all’indirizzo www.ufas.admin.ch > Documentazione > Fatti e cifre > Cifre di riferimento > AVS.
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4.2.1 Ripercussioni per le assicurazioni sociali
AVS Un aumento del 10 per cento delle rendite di vecchiaia farebbe crescere le uscite dell’AVS di 4,1 miliardi di franchi nel 2018. Poiché le maggiori spese dell’AVS comportano anche un aumento del contributo federale e quindi le entrate dell’AVS crescono di 800 milioni di franchi, il risultato di ripartizione peggiorerebbe non in ugual misura, bensì di 3,3 miliardi di franchi, cosicché il deficit di ripartizione corrisponderebbe nel complesso a 0,85 punti percentuali del salario oppure a oltre un punto percentuale di IVA (in caso di aumento proporzionale). Pertanto, se le regole di finanziamento rimanessero invariate, subito dopo l’entrata in vigore dell’iniziativa l’AVS si ritroverebbe con un elevato deficit di ripartizione strutturale. Gli adeguamenti delle rendite ogni due anni provocherebbero inoltre un aumento costante delle spese supplementari. In più, fino al 2030 il deficit di ripartizione annuo crescerà ulteriormente a causa dell’aumento della speranza di vita e del rag- giungimento dell’età di pensionamento da parte della generazione del baby boom, arrivando a 12,7 miliardi (cfr. allegato). Nel 2030 il fabbisogno di finanziamento dell’AVS sarebbe dunque di 4,4 miliardi di franchi superiore rispetto al caso in cui l’iniziativa non fosse accolta.
PC all’AVS L’attuazione dell’iniziativa sgraverebbe le PC all’AVS, dato che in seguito al sup- plemento sulle rendite di vecchiaia AVS un minor numero di persone percepirebbe PC o queste ultime ne risulterebbero ridotte di conseguenza. Per il 2018 le uscite complessive delle PC all’AVS sono stimate a 2,8 miliardi di franchi, con uno sgra- vio complessivo di 329 milioni di franchi, che aumenterebbe a 428 milioni di franchi nel 2030.
Coordinamento con altre assicurazioni sociali Diverse prestazioni di altre assicurazioni sociali sono calcolate in funzione dell’im- porto delle rendite di vecchiaia AVS. Nell’ambito del 1° pilastro, ad esempio, l’importo delle rendite per superstiti (rendite vedovili, supplemento di vedovanza e rendite per orfani) e delle rendite per figli è calcolato in percentuale della rendita di vecchiaia AVS (art. 35bis, 35ter, 36 e 37 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti). Dalle spiegazioni dei promotori dell’iniziativa si deduce che andrebbero aumentate solo le rendite di vecchiaia AVS. In tal modo, il rapporto tra la rendita di base dell’AVS (senza supplemento) e le altre rendite rimarrebbe invariato, mentre quello tra le rendite di vecchiaia effettivamente versate e quelle per superstiti cambierebbe. Nella previdenza professionale, al salario assicurato secondo la LPP – il cosiddetto salario coordinato – si applica una deduzione di coordinamento per quella parte del salario già assicurata dall’AVS. Questa deduzione dipende dal sistema delle rendite AVS: secondo il diritto vigente, è pari ai 7/8 della rendita annua massima AVS (art. 8 cpv. 1 LPP). L’iniziativa non incide in alcun modo sulla LPP, poiché il siste- ma delle rendite AVS non viene adeguato. Con il supplemento aumenterebbe infatti la rendita AVS pagata, ma non la deduzione prevista nella LPP per la parte di salario
9 RS 831.10
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assicurata dall’AVS. Nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, il Consiglio federale propone di sopprimere la deduzione di coordinamento nella LPP. In caso di concorrenza di una rendita di vecchiaia e di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, secondo il diritto vigente quest’ultima versa una rendita com- plementare al massimo fino a concorrenza del 90 per cento del guadagno assicurato (art. 20 della legge federale del 20 marzo 198110 sull’assicurazione contro gli infor- tuni). In caso di accettazione dell’iniziativa, bisognerebbe adeguare le regole di coordinamento, optando o per uno sgravio dell’assicurazione contro gli infortuni (ossia adeguando la rendita complementare) o per una sovrassicurazione dei benefi- ciari (in caso di rinuncia a un adeguamento della rendita complementare).
4.2.2 Ripercussioni per le economie domestiche
Beneficiari di rendite Il supplemento sulle rendite di vecchiaia varrebbe per tutti i beneficiari di rendite AVS. Con il supplemento, essi percepirebbero una rendita di vecchiaia più elevata, il che nella maggior parte dei casi farebbe aumentare il loro reddito complessivo, migliorandone la situazione finanziaria. Per i beneficiari di rendite che non hanno diritto a PC il reddito aumenterebbe in misura pari all’intero importo del supplemen- to. Per le persone che beneficiano di prestazioni modeste della cassa pensioni, per le quali l’AVS è tendenzialmente più importante, il supplemento farebbe crescere la proporzione della rendita di vecchiaia AVS rispetto al reddito complessivo, il che corrisponderebbe a un rafforzamento relativo del 1° pilastro, in linea dunque con gli obiettivi dei promotori dell’iniziativa. Un incremento delle rendite di vecchiaia versate comporterebbe anche un aumento unico del tasso di sostituzione AVS, cosicché la rendita di vecchiaia AVS coprirebbe nuovamente una parte maggiore del reddito da attività lucrativa. Con il supplemento aumenterebbe il reddito dei beneficiari di rendite che si situano nelle fasce di reddito medio-alte, ma questo non varrebbe in tutti i casi per quelli che hanno conseguito un salario medio modesto nel corso della loro carriera lavorativa, i quali hanno talvolta anche diritto alle PC all’AVS. Le PC sono prestazioni in fun- zione del bisogno e dipendono dalle spese riconosciute e dai redditi computabili dei beneficiari. Un aumento del 10 per cento della rendita di vecchiaia comporterebbe dunque in molti casi una riduzione delle PC in misura pari all’incremento della rendita stessa. Di conseguenza, per l’88 per cento degli aventi diritto a PC la situa- zione finanziaria non migliorerebbe con il supplemento richiesto dall’iniziativa. Si verificherebbe semplicemente uno spostamento di prestazioni dalle PC all’AVS. Il 12 per cento dei beneficiari di PC perderebbe completamente il diritto a queste ultime a causa dell’aumento delle rendite AVS. Per queste persone la situazione finanziaria sarebbe quindi addirittura peggiore, in particolare tenendo conto del fatto che le PC sono esenti dalle imposte. Le persone che beneficiano di PC nell’ambito della garanzia minima usufruiscono almeno del pagamento del premio medio della cassa malati a titolo di prestazione complementare da parte del loro Cantone. Se queste persone non avranno più diritto alle prestazioni in questione, si estinguerà anche il loro diritto al premio medio ed esse beneficeranno di una riduzione dei
10 RS 832.20
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premi più modesta. Tali assicurati perderebbero poi anche altri vantaggi, quali l’esonero dal pagamento degli emolumenti Billag e il rimborso delle spese di malat- tia e invalidità.
Persone soggette all’obbligo contributivo Se le spese supplementari generate in caso di accettazione dell’iniziativa dovessero essere interamente finanziate con i contributi e la partecipazione della Confedera- zione – attualmente pari al 19,55 per cento delle uscite annue dell’AVS (cfr. n. 4.2.4) – in base al bilancio dell’assicurazione nel 2018 sia i contributi dei salariati che quelli dei datori di lavoro aumenterebbero di 0,42 punti percentuali. Sia per gli uni che per gli altri, dunque, il tasso di contribuzione salirebbe al 4,62 per cento. Nel caso di un salario medio di 6118 franchi al mese11, i rispettivi contributi AVS cre- scerebbero così di 25.70 franchi, passando a 282.65 franchi al mese, e il salario netto diminuirebbe in misura corrispondente. In base agli attuali scenari demografici, fino al 2030 il tasso di contribuzione dovrebbe salire di 0,5 punti percentuali; nel caso dell’esempio precedente raggiungerebbe dunque i 287.55 franchi. Anche la scala dei contributi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente dovrebbe aumentare. Dato che anche le persone senza attività lucrativa sono soggette all’obbligo di con- tribuzione AVS, anche i loro contributi aumenterebbero in proporzione.
4.2.3 Ripercussioni per l’economia
Se le spese supplementari generate in caso di accettazione dell’iniziativa fossero finanziate integralmente mediante i contributi e il contributo federale vincolato alle uscite dell’AVS, le imprese e i salariati sarebbero interessati in egual misura. Anche il tasso di contribuzione dei datori di lavoro aumenterebbe infatti di 0,42 punti percentuali, raggiungendo il 4,62 per cento. L’incremento degli oneri salariali acces- sori comporterebbe anche un aumento complessivo del costo del lavoro, il che danneggerebbe la competitività delle imprese, seppur presumibilmente in misura minima. Il maggior costo del lavoro provocherebbe inoltre un calo della domanda di lavoratori da parte delle imprese, inducendole a risparmiare sui costi del personale e ad aumentare la quota di capitale investita nella produzione. Nella maggior parte dei casi, con il supplemento il reddito disponibile dei beneficiari di rendite aumenterebbe. Gran parte di questo reddito supplementare sotto forma di rendita potrebbe essere impiegato per i consumi. Sebbene una parte di questa ulterio- re domanda di consumo vada a finire all’estero tramite le importazioni (l’UST stima a un quarto abbondante la quota di beni e servizi importati12), l’effetto di tale do- manda potrebbe incidere favorevolmente sull’economia svizzera.
11 Ufficio federale di statistica, Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2012, disponi- bile sul sito Internet dell’UST: www.statistik.admin.ch > Temi > Lavoro e reddito. 12 Ufficio federale di statistica, Indice nazionale dei prezzi al consumo – Ponderazione 2014, disponibile sul sito Internet dell’UST: www.statistik.admin.ch > Temi > Prezzi > Indice dei prezzi al consumo.
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4.2.4 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni In base alle attuali regole di finanziamento, l’accettazione dell’iniziativa avrebbe ripercussioni dirette sul contributo della Confederazione all’AVS. Al momento dell’entrata in vigore dell’iniziativa, nel 2018, le uscite dell’assicurazione aumente- rebbero di 4,1 miliardi di franchi, il che significherebbe un incremento del contribu- to federale di circa 800 milioni di franchi, dato che attualmente la Confederazione finanzia il 19,55 per cento delle uscite complessive dell’AVS (nel messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, il Consiglio federale chiede una diminuzione del contributo della Confederazione). Nel 2030 le spese supplementari dell’AVS dovrebbero ammontare a 5,5 miliardi di franchi e il contributo federale dovrebbe conseguentemente crescere di 1,1 miliardi. Inoltre, in caso di finanziamento mediante i contributi, le spese della Confederazione per gli oneri complementari aumenterebbero di oltre 20 milioni di franchi. Nell’ambito delle PC le finanze federali sarebbero invece sgravate di 178 milioni di franchi (cfr. tabella 2). In base alle attuali regole di finanziamento, nel 2018 si regi- strerebbe pertanto un onere supplementare complessivo a carico della Confederazio- ne pari a oltre 600 milioni di franchi, tenuto conto del contributo federale più eleva- to, dei maggiori contributi della Confederazione in qualità di datore di lavoro e dello sgravio nell’ambito delle PC. In quest’ultimo settore, si è calcolato uno sgravio finanziario anche per i Cantoni, che nel 2018 dovrebbero finanziare le PC all’AVS con 2 miliardi di franchi (secondo il sistema attuale); in caso di accettazione dell’iniziativa, su questo importo essi risparmierebbero 151 milioni di franchi (cfr. tabella 2). Se in caso di accettazione dell’iniziativa ai beneficiari di PC fossero versate rendite AVS più elevate, le PC si ridurrebbero di conseguenza (cfr. n. 4.2.2). Inoltre, consi- derando che contrariamente alle rendite AVS le PC sono esenti dalle imposte, nell’ambito delle imposte dirette federali, cantonali e comunali gli enti pubblici registrerebbero maggiori entrate. Se l’iniziativa fosse finanziata mediante i contributi, i Cantoni e i Comuni sarebbero interessati anche in qualità di datori di lavoro e dovrebbero quindi sostenere spese supplementari per i costi del personale. Tabella 2
Ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni
Importi in milioni di franchi, ai prezzi del 2014
Anno Spese supplementari Sgravio Confederazione Sgravio Cantoni Confederazione (PC) (PC)
2018 797 178 151 2019 821 184 152 2020 825 190 153 2021 864 196 155 2022 870 203 156 2023 911 209 157
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Anno Spese supplementari Sgravio Confederazione Sgravio Cantoni Confederazione (PC) (PC)
2024 917 216 158 2025 959 224 159 2026 966 231 160 2027 1009 239 161 2028 1018 247 162 2029 1067 255 163 2030 1074 264 164
4.2.5 Ripercussioni di un finanziamento come quello
proposto dai promotori dell'iniziativa In caso di accettazione dell’iniziativa, i suoi promotori propongono di coprire il fabbisogno finanziario supplementare da essa generato in primo luogo mediante l’imposta sulle successioni e un cambiamento di destinazione delle entrate federali a favore dell’AVS (cfr. n. 3.2). La votazione popolare sull’iniziativa «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell’imposta sulle successioni)» potrà essere svolta al più presto all’inizio del 2015. Il Consiglio federale raccomanda di respingere l’inizia- tiva, in quanto essa costituisce un’ingerenza nella sovranità fiscale dei Cantoni che oltretutto, nonostante la quota spettante loro sui proventi dell’imposta nazionale sulle successioni, registrerebbero perdite di entrate. Attualmente la Confederazione finanzia circa un quarto dei suoi contributi alle assicurazioni sociali tramite introiti a destinazione vincolata risultanti dalle imposte sul tabacco e sulle bevande distillate nonché tramite la quota del 17 per cento sul punto percentuale IVA a favore dell’AVS. Un’attribuzione diretta all’AVS dei proventi delle imposte sul tabacco e sulle bevande distillate richiederebbe una modi- fica costituzionale, poiché secondo l’articolo 112 capoverso 5 Cost.13 essi sono esplicitamente destinati al finanziamento del contributo federale. Un finanziamento secondo la presente proposta comporterebbe per la Confederazio- ne perdite di entrate nell’ordine di 2,9 miliardi di franchi effettivi nel 2018. Insieme con il maggior contributo federale, le finanze federali registrerebbero un onere supplementare nell’ordine di 3,6 miliardi di franchi (cfr. n. 4.2.4); il finanziamento sarebbe dunque addossato alle finanze federali. Tuttavia, il freno all’indebitamento della Confederazione stabilisce che nel medio periodo le uscite della Confederazione non possono superare le entrate. Per poter rispettare questa prescrizione nonostante il summenzionato onere supplementare generato dall’iniziativa, sarebbe indispensa- bile un vasto programma di sgravio oppure un aumento proporzionale dell’IVA di almeno 1 punto percentuale. Inoltre, questa variante di finanziamento non coprireb- be interamente le maggiori uscite di 4,1 miliardi che sorgerebbero in caso di accetta- zione dell’iniziativa. Per garantire la copertura integrale, occorrerebbe presumibil- mente finanziare comunque i rimanenti 500 milioni di franchi mediante un aumento
13 RS 101
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dei contributi che si può stimare pari a 0,2 punti percentuali sia per i salariati che per i datori di lavoro.
4.3 Pregi e difetti dell’iniziativa
4.3.1 Beneficiari di rendite
In caso di accettazione dell’iniziativa i beneficiari di rendite AVS che non percepi- scono PC conseguirebbero un reddito più elevato e la loro situazione economica migliorerebbe. Poiché secondo la Costituzione federale lo scopo dell’AVS è garanti- re il fabbisogno vitale, non si può negare una certa legittimità alla richiesta dei promotori dell’iniziativa vista la costante erosione dell’ultimo salario coperto dalla di rendita di vecchiaia versato ai i nuovi pensionati. Inoltre, il tasso di sostituzione più elevato riduce la flessione del reddito al raggiungimento dell’età di pensiona- mento. In più, con lo spostamento di prestazioni dalle PC all’AVS si rafforzerebbe il principio assicurativo alla base dell’AVS rispetto al principio di adeguatezza al bisogno su cui si fondano le PC. Meno beneficiari di rendite dovrebbero quindi chiedere PC e dichiarare la loro situazione finanziaria. La situazione finanziaria degli assicurati che hanno conseguito redditi medio-bassi nel corso della loro carriera lavorativa – su cui l’iniziativa pone particolarmente l’accento – non migliorerebbe invece necessariamente in caso di accettazione della stessa (cfr. n. 4.2.2). Per loro, la conseguenza principale sarebbe una riduzione delle PC. Il principio dell’innaffiatoio su cui si basa l’iniziativa andrebbe così a vantaggio dei beneficiari di rendite più agiati e destinerebbe una parte relativamente consisten- te delle risorse a favore di gruppi della popolazione diversi da quelli che l’iniziativa vorrebbe in realtà favorire. In Svizzera, ad esempio il 31 per cento dei beneficiari di rendite AVS (senza partner beneficiari di rendite) percepisce una rendita massima e il 58 per cento delle coppie sposate una rendita massima limitata. Gran parte di queste persone dovrebbe avere tendenzialmente meno bisogno dell’iniziativa rispet- to ai beneficiari di rendite minime. Va oltretutto considerato che in Svizzera la situazione finanziaria dei beneficiari di rendite è complessivamente buona. Gran parte dei pensionati dispone anche di redditi patrimoniali. Grazie all’attuale sistema delle assicurazioni sociali il problema della povertà nella vecchiaia è meno significa- tivo che per altri gruppi della popolazione, quali le famiglie monoparentali o nume- rose14. In proporzione, ad esempio, sono pochi i beneficiari di rendite che devono ricorrere all’aiuto sociale15. L’obiettivo costituzionale delle rendite del 1° pilastro, ovvero la copertura adeguata del fabbisogno vitale, fa esplicito riferimento all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Per questo motivo, l’importo delle rendite dell’assicurazione invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell’AVS (art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 195916 sull’assicurazione per l’invalidità). In caso
14 Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Die wirtschaftliche Situation von Erwerbstäti- gen und Personen im Ruhestand, 2008, disponibile (in tedesco, con riassunto in italiano) sul sito Internet dell’UFAS: www.ufas.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Pubblicazioni > Rapporti di ricerca. 15 Ufficio federale di statistica, Statistica svizzera dell’aiuto sociale 2012, disponibile sul sito Internet dell’UST: www.statistik.admin.ch > Temi > Sicurezza sociale > Prestazioni sociali legate al bisogno > Aiuto sociale. 16 RS 831.20
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di accettazione dell’iniziativa, però, nell’ambito del 1° pilastro sarebbero versate rendite differenti. Oggettivamente non è chiaro il motivo per cui dovrebbero appli- carsi importi diversi per il fabbisogno vitale dei beneficiari di rendite di vecchiaia e per quello dei beneficiari di rendite d’invalidità; lo stesso vale anche per le rendite per superstiti. Occorre poi tenere conto del fattore generazionale. Le persone che attualmente esercitano un’attività lucrativa (e quelle che lo faranno in futuro) dovranno infatti sostenere con il tempo un onere sempre maggiore per poter garantire il mantenimen- to del livello delle prestazioni dei beneficiari di rendite. Quest’onere sarà superiore a quello di cui ha dovuto farsi carico la maggior parte degli attuali beneficiari di rendite quando esercitava un’attività lucrativa.
4.3.2 Finanziamento
L’accettazione dell’iniziativa popolare avrebbe ampie ripercussioni sul finanziamen- to dell’AVS: l’ampliamento delle prestazioni cui essa mira renderebbe sostanzial- mente più gravi i problemi finanziari cui l’AVS deve già far fronte a causa dell’evoluzione demografica. Il maggior deficit di ripartizione dell’assicurazione (cfr. n. 4.2.1) metterebbe ulteriormente a rischio la sua stabilità finanziaria. In caso di accettazione dell’iniziativa, le prestazioni aumenterebbero senza alcun adegua- mento del finanziamento. In base alle attuali regole di finanziamento, la Confederazione dovrebbe sostenere circa un quinto delle uscite supplementari. In mancanza di maggiori entrate, questo richiederebbe misure di risparmio su altre uscite della Confederazione (cfr. n. 4.2.4). Per l’ulteriore fabbisogno di finanziamento generato dall’iniziativa sono ipotizzabili diverse soluzioni. Nel caso di un finanziamento mediante contributi più elevati, aumenterebbero gli oneri salariali accessori, il che inciderebbe negativamente sul vigore del mercato del lavoro e sulla partecipazione ad esso. L’incremento delle spese dovuto ai regolari adeguamenti delle rendite creerebbe pressioni per un aumento dei contributi e, di conseguenza, anche dei salari. Il finanziamento proposto dai promotori dell'iniziativa presenta una serie di svan- taggi. Il primo elemento, ovvero il cambiamento di destinazione dei proventi delle imposte sul tabacco e sulle bevande distillate nonché della quota della Confedera- zione sul percento dell’IVA, non costituisce una vera soluzione di finanziamento; il maggior contributo federale comporterebbe invece per le finanze federali un onere supplementare immediato dell’ordine di 3,6 miliardi di franchi (cfr. n. 4.2.4). Questa cifra corrisponde al 5,7 per cento delle uscite della Confederazione nel 2013 e a oltre il 10 per cento di quelle non vincolate, ossia su cui il Parlamento dispone di un margine di manovra nel breve periodo. In termini di importi, corrisponde circa alle spese sostenute dalla Confederazione per l’agricoltura o alla metà di quelle destinate alla formazione e alla ricerca, che la Confederazione dovrebbe procurarsi in altro modo oppure risparmiare. Il Consiglio federale è inoltre del parere che vada respinto anche il secondo elemen- to del piano di finanziamento proposto, ovvero l’introduzione di un’imposta federale sulle successioni e sulle donazioni, perché essa rappresenterebbe un’ingerenza nella
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ripartizione federalistica delle competenze e causerebbe minori entrate per i Cantoni e anche perché vi sono ancora incertezze riguardo alla sua impostazione concreta. Un finanziamento aggiuntivo tramite l’IVA è attualmente esaminato nel contesto della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, come illustrato di seguito.
4.3.3 Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
L’iniziativa non può essere considerata a sé stante, in modo isolato, ma deve essere valutata nel contesto della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, attual- mente in corso. Il finanziamento aggiuntivo tramite l’IVA proposto nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 non basterebbe a coprire il potenziamento delle prestazioni previsto dall’iniziativa. Invece dell’aumento di 1,5 punti percentua- li previsto dalla riforma, occorrerebbe un incremento complessivo di 2,5 punti percentuali (cfr. n. 4.2.1). Questo rischierebbe di compromettere il metodo su cui si basa la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 (cfr. n. 2). Va inoltre constatato che, nel caso di un finanziamento mediante aumento dei con- tributi, gli oneri salariali più elevati andrebbero ad aggiungersi alle misure compen- sative proposte nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 in relazio- ne con l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP, che prevedono un aumento dei contributi di risparmio al 2° pilastro. Un innalzamento simultaneo dei contributi AVS aggraverebbe ulteriormente questo onere. Un finanziamento median- te i contributi avrebbe inoltre lo svantaggio di andare a carico solo delle persone soggette all’obbligo contributivo, mentre con la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 optando per l’IVA quale fonte di finanziamento si ripartirebbe l’onere finan- ziario supplementare sull’intera popolazione. Con la riforma è prevista una riduzione dell’aliquota minima di conversione LPP. In caso di accettazione dell’iniziativa, tuttavia, l’aumento delle rendite AVS non po- trebbe compensare questa misura della riforma, poiché l’iniziativa si prefigge un incremento delle prestazioni. Occorre pertanto che nella riforma si prevedano appo- site misure mirate nell’ambito del 2° pilastro al fine di compensare l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP. Oltretutto, la riduzione dell’aliquota interessa solo un settimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa, mentre l’iniziativa è destinata a tutti, in particolare anche agli attuali beneficiari di rendite, sui quali la riduzione dell’aliquota minima di conversione non incide affatto.
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4.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera
4.4.1 Strumenti delle Nazioni Unite
Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) del 16 dicembre 196617 è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. All’articolo 9 prevede il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, comprese le assicurazioni sociali18.
4.4.2 Strumenti dell’Organizzazione internazionale del
lavoro La Convenzione n. 128 del 29 giugno 196719 concernente le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è stata ratificata dalla Svizzera il 13 settembre 1977. La parte III concerne le prestazioni di vecchiaia; la Convenzione definisce l’evento coperto e stabilisce la cerchia degli aventi diritto, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello nonché la durata del versamento delle prestazioni. Prevede inoltre che l’importo dei pagamenti periodici sia riveduto non appena insor- gano mutamenti sensibili del livello generale dei guadagni o del costo della vita (art. 29 par. 1).
4.4.3 Strumenti del Consiglio d’Europa
Il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 196420 è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977. La Svizzera ha adottato segnatamente la parte V, che riguarda le prestazioni di vecchiaia. Questa definisce l’evento coperto e stabilisce la cerchia degli aventi diritto, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello nonché la durata del versamento delle prestazioni. Il Codice prevede inoltre che l’ammontare dei pagamenti periodici sia riveduto non appena si verificano sensibili variazioni del livello generale dei guadagni che risultino da sensibili variazioni del costo della vita (art. 65 par. 10). Per quanto attiene al finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale, il Codice impo- ne agli Stati contraenti di accertarsi, se del caso, che gli studi e i calcoli attuariali necessari, relativi all’equilibrio finanziario, siano redatti prima di ogni modifica delle prestazioni, del tasso dei contributi o delle imposte destinate alla copertura delle eventualità in questione (art. 70 par. 3).
17 RS 0.103.1 18 Cfr. in merito Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, Observation généra- le n° 19, E/C.12/GC/19, 4 febbraio 2008. 19 RS 0.831.105 20 RS 0.831.104
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4.4.4 Diritto dell’Unione europea
L’articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea chiede l’istitu- zione di un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale che agevoli la libera circolazione dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi e dei loro familiari. Il coordinamento è disciplinato in dettaglio dal regolamento (CE) n. 883/200421 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento (CE) n. 987/200922 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento summenzionato. I due regolamenti hanno l’unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini nazionali e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Il diritto dell’UE non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. Dall’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 199923 tra la Confedera- zione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; 1° giugno 2002), la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento e applica i due regolamenti comunitari summenzionati (cfr. allegato II all’ALC, Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
4.4.5 Compatibilità con il diritto internazionale
L’aumento del livello di tutte le rendite di vecchiaia proposto dall’iniziativa è com- patibile, in termini di risultati, con le convenzioni dell’ONU, dell’OIL e del Consi- glio d’Europa ratificate dalla Svizzera, dato che questi strumenti fissano livelli minimi. Mancano, per contro, gli studi e i calcoli attuariali prescritti dal Codice europeo di sicurezza sociale prima di ogni modifica delle prestazioni. L’iniziativa non pone alcun problema per quanto concerne i principi di coordina- mento previsti dal diritto europeo.
5 Conclusioni
Un supplemento del 10 per cento aumenterebbe le rendite di vecchiaia AVS versate come anche il tasso di sostituzione dei beneficiari di rendite. Tuttavia, l’aspetto determinante per valutare l’iniziativa è quello delle risorse. L’accettazione dell’ini-
21 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; RS 0.831.109.268.1 22 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relati- vo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; RS 0.831.109.268.11 23 RS 0.142.112.681
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ziativa comporterebbe un aumento del deficit di ripartizione di 3,3 miliardi di fran- chi. Tenendo conto dell’evoluzione demografica cui l’AVS dovrà far fronte in futuro, l’accettazione dell’iniziativa accentuerebbe ancora di più le sfide finanziarie per l’assicurazione. L’onere supplementare dovrebbe essere presumibilmente coper- to mediante aumenti dei tassi di contribuzione, il che inciderebbe pesantemente sul costo del lavoro. Nemmeno le proposte di finanziamento avanzate dai promotori dell’iniziativa costituiscono una soluzione soddisfacente. L’introduzione di un’imposta federale sulle successioni (che sarà oggetto di una votazione popolare) comporterebbe perdite di entrate per i Cantoni e problemi di attuazione. Inoltre rimetterebbe in discussione la ripartizione delle competenze propria al sistema federalistico. Alla luce di questi aspetti il Consiglio federale raccomanda di respin- gere il progetto. Un cambiamento di destinazione dei proventi delle imposte sul tabacco e sulle bevande distillate implicherebbe di fatto trasferire il deficit di finan- ziamento dell’AVS nelle finanze federali. Per le persone con redditi modesti, inoltre, il supplemento sulle rendite AVS sarebbe neutralizzato da una diminuzione delle PC, mentre sul piano della politica sociale tale supplemento non sarebbe affatto giustificato, o lo sarebbe solo in minima parte, per i beneficiari di rendite che si situano nelle fasce di reddito più elevate. Il Consi- glio federale ritiene pertanto che l’ampliamento delle prestazioni proposto non andrebbe a vantaggio del gruppo di destinatari auspicato. L’AVS necessita in ogni caso di una riforma. L’accento dovrà essere messo sulla maggiore flessibilità dell’età di pensionamento e sulla stabilità finanziaria. Con la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, il Consiglio federale ha avviato una revi- sione globale e bilanciata del 1° e del 2° pilastro, volta a mantenere l’equilibrio finanziario dei due pilastri e a garantirlo nel lungo periodo. Misure unilaterali, come quelle previste dall’iniziativa «AVSplus: per un’AVS forte», non tengono conto dell’approccio globale della riforma. Visto quanto precede, prevalgono gli argomenti per respingere l’iniziativa senza controprogetto diretto o indiretto. Il Consiglio federale chiede pertanto al Parlamento di sottoporre l’iniziativa popolare «AVSplus: per un’AVS forte» al voto del Popolo e dei Cantoni, con la raccomandazione di respingerla.
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Allegato Bilancio dell’AVS Situazione finanziaria dell'AVS secondo il sistema attuale Importi in milioni di franchi ai prezzi del 2014 Anno Uscite Entrate Risultato di Conto capitale dell'AVS senza Indice del tasso ripartizione debito AI di sostituzione Sistema Totale Contributi e IVA1) Confederazione – Totale In punti Reddito Variazione Stato a in % in % Uscite in attuale regresso Sistema percentuali degli annuale fine anno delle delle 1980=100 % della attuale IVA investimenti uscite uscite massa salariale AVS 2013 39 976 39 976 29 548 2 318 8 123 39 989 14 0.0 894 908 43 081 108 73 92 11.2 2014 40 884 40 884 30 187 2 372 8 293 40 852 - 32 0.0 718 686 43 767 107 75 91 11.2 2015 41 766 41 766 30 728 2 437 8 464 41 629 - 137 0.0 871 734 44 327 106 78 91 11.3 2016 42 246 42 246 31 114 2 493 8 555 42 162 - 84 0.0 1 013 929 44 817 106 81 90 11.3 2017 43 456 43 456 31 617 2 541 8 789 42 947 - 509 -0.2 1 030 521 44 894 103 82 90 11.4 2018 43 924 43 924 32 098 2 594 8 877 43 569 - 355 -0.1 1 190 835 45 285 103 82 89 11.4 2019 45 306 45 306 32 577 2 633 9 149 44 359 - 947 -0.3 1 227 280 44 896 99 79 90 11.5 2020 45 621 45 621 33 037 2 670 9 213 44 920 - 701 -0.2 1 217 516 44 748 98 80 88 11.5 2021 47 839 47 839 33 470 2 705 9 649 45 824 -2 015 -0.6 1 185 - 830 43 257 90 73 89 11.9 2022 48 218 48 218 33 885 2 739 9 725 46 349 -1 869 -0.6 1 137 - 732 41 886 87 71 87 11.8 2023 50 498 50 498 34 266 2 769 10 172 47 207 -3 291 -1.0 1 062 -2 229 39 038 77 63 89 12.2 2024 50 928 50 928 34 638 2 799 10 258 47 695 -3 233 -1.0 968 -2 265 36 196 71 59 87 12.2 2025 53 459 53 459 34 987 2 828 10 755 48 570 -4 889 -1.4 838 -4 051 31 610 59 49 88 12.7 2026 53 924 53 924 35 336 2 856 10 849 49 041 -4 883 -1.4 685 -4 198 26 945 50 41 86 12.7 2027 56 383 56 383 35 678 2 884 11 332 49 894 -6 489 -1.9 496 -5 993 20 554 36 30 88 13.1 2028 56 928 56 928 36 038 2 913 11 440 50 391 -6 537 -1.9 280 -6 257 13 993 25 20 86 13.1 2029 59 664 59 664 36 413 2 943 11 977 51 333 -8 331 -2.3 23 -8 308 5 478 9 7 87 13.6 2030 60 117 60 117 36 803 2 975 12 068 51 846 -8 271 -2.3 - - - - - 85 13.6 36 36 Conteggio 2013 – Scenario A-17-2010 Previsioni sull'evoluzione economica in %: Anno 2014 2015 2016 2017 2018 dal 2019 1) Un punto percentuale (proporzionale): 83 % direttamente all'AVS e Indice dei salari (ISS) 0.9 1.0 1.2 1.6 1.6 2.2 17 % alla Confederazione. Variazione strutturale 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 Prezzi 0.2 0.4 1.0 1.0 1.0 1.5 Adeguamento delle rendite: ogni due anni UFAS / versione 2 / stato 12.6.2014
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Situazione finanziaria dell'AVS con le prestazioni previste dall'iniziativa Importi in milioni di franchi ai prezzi del 2014 Anno Uscite Entrate Risultato di Conto capitale dell'AVS senza Indice del tasso ripartizione debito AI di sostituzione 1) Sistema Totale Contributi e IVA Confederazione – Totale In punti Reddito Variazione Stato a in % in % Uscite in attuale regresso Sistema percentuali degli annuale fine anno delle delle uscite 1980=100 % della attuale IVA investimenti uscite massa salariale AVS 2013 39 976 39 976 29 548 2 318 8 123 39 989 14 0.0 894 908 43 081 108 73 92 11.2 2014 40 885 40 885 30 187 2 372 8 293 40 852 - 33 0.0 718 685 43 766 107 75 91 11.2 2015 41 767 41 767 30 728 2 437 8 464 41 629 - 138 0.0 871 733 44 325 106 78 91 11.3 2016 42 247 42 247 31 114 2 493 8 555 42 162 - 85 0.0 1 013 928 44 814 106 81 90 11.3 2017 43 457 43 457 31 617 2 541 8 789 42 947 - 510 -0.2 1 030 520 44 890 103 82 90 11.4 2018 47 998 47 998 32 098 2 594 9 674 44 366 -3 632 -1.2 1 118 -2 514 41 932 87 68 98 12.4 2019 49 504 49 504 32 577 2 633 9 970 45 180 -4 324 -1.4 1 037 -3 287 38 025 77 59 99 12.6 2020 49 843 49 843 33 037 2 670 10 038 45 745 -4 098 -1.3 905 -3 192 34 271 69 52 96 12.5 2021 52 261 52 261 33 470 2 705 10 513 46 688 -5 573 -1.7 745 -4 828 28 936 55 40 98 13.0 2022 52 671 52 671 33 885 2 739 10 595 47 219 -5 452 -1.7 564 -4 888 23 621 45 31 96 12.9 2023 55 156 55 156 34 266 2 769 11 083 48 118 -7 038 -2.1 350 -6 687 16 585 30 17 98 13.4 2024 55 620 55 620 34 638 2 799 11 176 48 613 -7 007 -2.1 110 -6 897 9 442 17 6 96 13.3 2025 58 366 58 366 34 987 2 828 11 714 49 529 -8 837 -2.6 - - - - - 97 13.9 2026 58 867 58 867 35 336 2 856 11 815 50 007 -8 860 -2.6 - - - - - 95 13.8 2027 61 547 61 547 35 678 2 884 12 341 50 903 -10 644 -3.1 - - - - - 96 14.3 2028 62 137 62 137 36 038 2 913 12 459 51 410 -10 727 -3.1 - - - - - 94 14.3 2029 65 120 65 120 36 413 2 943 13 044 52 400 -12 720 -3.6 - - - - - 96 14.8 2030 65 609 65 609 36 803 2 975 13 142 52 920 -12 689 -3.5 - - - - - 94 14.8 36 36 Conteggio 2013 – Scenario A-17-2010 Previsioni sull'evoluzione economica in %: Anno 2014 2015 2016 2017 2018 dal 2019 1) Un punto percentuale (proporzionale): 83 % direttamente all'AVS e Indice dei salari (ISS) 0.9 1.0 1.2 1.6 1.6 2.2 17 % alla Confederazione. Variazione strutturale 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 Prezzi 0.2 0.4 1.0 1.0 1.0 1.5 Adeguamento delle rendite: ogni due anni UFAS / versione 2 / stato 12.6.2014
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