Rapporto esplicativo
Revisione totale dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)
INDICE Pagina A. Premessa 1 B. Le novità più importanti 1 C. Considerazioni generali sulle proposte di revisione 4 D. I singoli articoli 8
A. PREMESSA Nei suoi 25 anni di vita la legge sulla protezione degli animali ha fatto molto per gli animali ma è anche stata all’origine di accese discussioni. Oggetto di dibattito è stata soprattutto l’esecuzione, ma non sono mancate voci cri- tiche nei confronti dell’assenza di disposizioni disciplinanti la formazione dei detentori di animali, l’allevamento e i requisiti minimi per determinate specie animali. Le Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati e diversi altri consessi e organizzazioni hanno analizzato e discusso approfonditamente il settore della pro- tezione animale ed hanno elaborato raccomandazioni volte ad introdurre miglioramenti. Il Consiglio federale ha quindi deciso di sottoporre la legislazione sulla protezione degli animali ad una revisione totale. In quest’ottica, il Parlamento ha compiuto un importante passo avanti licenziando la nuova legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali. Il Dipartimento federale dell’economia ha ora deciso di mandare in consultazione il progetto teso ad adeguare l’ordinanza sulla protezione degli animali alla nuova legge. Il progetto di revisione totale è stato elaborato dall’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) in collaborazione con numerosi gruppi di esperti della detenzione e della pro- tezione degli animali, della medicina veterinaria, della ricerca e dell’esecuzione cantonale. Le disposizioni elaborate rappresentano un compromesso fra le esigenze della produzione e della protezione dei consumatori e degli animali senza dimenticare le esigenze derivanti dal nuovo atteggiamento della società nei confronti degli animali.
B. LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI Partendo dalle regolamentazioni in vigore, l’accento è posto in particolare sulla formazione dei detentori di animali e di coloro che devono occuparsi di animali, sull’informazione dell’opinione pubblica e su un’esecuzione efficace. Il pro- getto disciplina l’allevamento di animali e la procreazione di animali geneticamente modificati oltre a sancire i requisiti minimi per pecore, capre, cavalli, tacchini, pesci e animali selvatici la cui detenzione non è soggetta all’obbligo di un’autorizzazione.
In diversi settori già disciplinati sono avanzate proposte puntuali in base alle esperienze fatte nell’ambito dell’esecuzione, ai risultati della ricerca animale, alle esperienze nell’ambito della detenzione degli animali e ai risultati dell’esame degli impianti di stabulazione per gli animali da reddito. Per tutti gli adeguamenti di natura edile sono pre- visti termini transitori di due, cinque, dieci o venti anni.
-2-
Le modifiche proposte in materia di contenuti sono: 1) Nel capitolo contenente le disposizioni generali sulla detenzione animali (art. 1-11) ci si è premurati di dare il giusto peso al comportamento sociale degli animali, di disciplinare in modo più chiaro l’alimentazione e in par- ticolare l’impiego nei giardini zoologici di animali vivi quali alimento per altri animali nonché la cura degli animali e di strutturare meglio le disposizioni riguardanti i ricoveri, i parchi, la detenzione in gruppo e i requisiti minimi. 2) È stato inserito un capitolo formazione e perfezionamento nel settore detenzione degli animali (art. 12-22). Esso contempla le disposizioni riguardanti i guardiani di animali titolari dell’attestato federale di capacità la cui formazione si rifà ora alla legge sulla formazione professionale. Chi detiene animali selvatici – e fra questi anche i privati – necessita, in linea di principio, di un attestato di capacità. A determinate condizioni, tali per- sone nonché le piccole aziende (detenzioni di animali selvatici, rifugi e aziende per l’allevamento e la deten- zione professionale degli animali da compagnia) possono seguire una formazione specifica su una particolare specie animale. Una formazione di questo tipo è introdotta anche per gli allevatori professionali di animali da compagnia. Nuova nel progetto d’ordinanza è anche la disposizione che esige una formazione, in ambito agri- colo, laddove siano detenuti più di 10 unità di bestiame grosso o più di cinque cavalli. All’Ufficio federale è ri- conosciuta la facoltà di definire i criteri necessari per il riconoscimento delle conoscenze specialistiche e dei corsi di formazione. A determinate condizioni, i Cantoni possono obbligare i detentori di animali a frequentare corsi di formazione o di perfezionamento, in particolare in materia di detenzione di animali selvatici quali ani- mali da compagnia. 3) Disposizioni generali sulla detenzione di animali domestici (art. 23-26): all’elenco degli animali domestici sono aggiunti i lama, gli alpaca e i bufali indiani addomesticati. Sono inoltre state precisate le disposizioni ri- guardanti l’illuminazione e in particolare l’illuminazione dei locali con luce naturale. 4) Disposizioni riguardanti la detenzione di bestiame bovino (art. 27-32): già a partire dalla seconda settimana i vitelli devono ricevere foraggio grezzo e devono poter avere libero accesso all’acqua. Il giogo elettrico è vietato da subito nelle costruzioni nuove, mentre in quelle esistenti lo saranno dopo un periodo transitorio di 15 anni. Per gli animali partorienti deve essere disponibile, all’interno dell’edificio, un apposito scomparto. I requisiti ri- guardanti le strutture di protezione dagli agenti atmosferici sono stati precisati. Per le nuove costruzioni valgono misure in parte più grandi rispetto al passato (allegato 1 tabella 11). 5) Disposizioni riguardanti la detenzione di suini (art. 33-40): la disposizione concernente l’occupazione è stata precisata. Nuova è la disposizione secondo cui i suini (a partire da 25 kg di peso) devono poter accedere libera- mente all’acqua e rinfrescarsi in presenza di temperature elevate. Tutti i suini devono disporre di un settore di riposo con pavimento non perforato. Nel progetto sono state precisate anche le disposizioni riguardanti la de- tenzione in gruppo, i box per il parto e alcuni requisiti minimi di cui all’allegato 1 tabella 12. 6) Sono state introdotte disposizioni disciplinanti la detenzione di ovini (art. 41-44) e caprini (art.45-47). Le di- sposizioni del progetto d’ordinanza prevedono per entrambe le specie il divieto della stabulazione fissa, l’obbligo di munire di lettiera il settore di riposo, la garanzia dell’accesso all’acqua e del contatto quantomeno visivo con i conspecifici. Oltre a ciò l’ordinanza disciplina la protezione dalle intemperie e l’alimentazione nel caso in cui gli animali siano tenuti in aree recintate (parchi) all’aperto. Nella tabella 13 e 14 dell’allegato 1 fi- gurano i requisiti minimi. 7) Sono state introdotte anche disposizioni sulla detenzione di cavalli (art. 48-54). Tra l’altro, esse vietano la stabulazione fissa, garantiscono il contatto sociale e l’allevamento degli animali giovani in gruppo. Sono altresì regolamentate le possibilità per tali animali di muoversi e di uscire all’aperto. Nell’allegato 1, tabella 15 sono fissati i requisiti minimi. 8) Disposizioni sulla detenzione di volatili domestici e piccioni (art. 57-59): l’ordinanza prevede che ai volatili domestici sia messa a disposizione della lettiera. Sono inoltre precisate le disposizioni che riguardano l’illuminazione, i posatoi, i nidi e, a seconda della specie, le possibilità di bagnarsi e nuotare. Per i tacchini da ingrasso e i piccioni sono introdotti requisiti minimi (allegato 1, tabelle 172 e 173). 9) Disposizioni riguardanti l’autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione (art. 60-63): i sistemi e gli impianti di stabulazione utilizzati per la detenzione non professionale di animali (passatempo) non neces-
-3-
sitano di un’autorizzazione. L’Ufficio federale può derogare ai requisiti minimi se è garantita una detenzione adeguata dell’animale. 10) Le disposizioni sulla detenzione dei cani (art. 64-73) sono state precisate e completate. Esse riguardano in parti- colare la l’alimentazione, l’abbeveraggio, il contatto sociale, il movimento (i cani possono essere tenuti legati per un periodo massimo di cinque ore), i ricoveri e i rapporti con detti animali. Sono inoltre state recepite le di- sposizioni discusse in primavera nel quadro del dibattito sui cani pericolosi. Nella nuova ordinanza è altresì in- serito l’obbligo per i detentori di cani di frequentare un corso teorico prima di acquisire un cane e, dopo l’acquisto, di seguire un corso di educazione canina insieme al cane. L’obiettivo di questi provvedimenti è una migliore socializzazione ed educazione dei cani. 11) Nel capitolo riguardante gli animali da compagnia, le pensioni e i rifugi per animali e l’allevamento profes- sionale di animali da compagnia (art. 74-78) sono state introdotte disposizioni sulla detenzione e sui contatti sociali degli animali da compagnia. 12) Il capitolo animali selvatici (art. 79-94) è stato ripreso nei contenuti ma modificato nella struttura. Sono però state introdotte disposizioni per la detenzione di pesci e di decapodi. L’allegato 2 è stato sostanzialmente modi- ficato e sono stati introdotti requisiti minimi per i pesci e gli animali selvatici la cui detenzione non è soggetta all’obbligo di autorizzazione (ad es. porcellini d’India, criceti, cincillà, pappagallini ondulati, canarini, pesci or- namentali). 13) Sono state introdotte disposizioni sull’allevamento degli animali (art. 95-102). Si vuole garantire in particolare che l’allevamento non produca animali con caratteristiche che compromettano il benessere degli animali e ne fe- riscano la dignità. Gli allevatori professionali di animali da compagnia devono disporre di una specifica for- mazione. 14) Il contenuto del capitolo commercio e pubblicità con animali (art. 103-112) è stato ripreso ma ristrutturato. Una nuova disposizione prevede che le persone che vendono o che affidano a terzi un animale devono fornire verbalmente e per iscritto informazioni riguardanti i bisogni degli animali, le cure, le condizioni per una de- tenzione adeguata e le basi giuridiche. 15) Il capitolo trasporti di animali (art. 113-140) corrisponde all’omonimo capitolo dell’ordinanza in vigore ma vi figurano alcune novità (formazione dei trasportatori, designazione di una persona responsabile per il trasporto degli animali e di una persona responsabile del loro benessere, deroghe alla durata massima del trasporto e un capoverso sul trasporto internazionale degli animali). 16) Anche nel capitolo macellazione di animali (art. 141-152), il cui contenuto è stato ripreso dalla vecchia ordi- nanza, sono state inserite nuove disposizioni (formazione delle persone che si occupano degli animali, in- serimento di nuovi metodi nell’elenco delle procedure di stordimento). 17) Come già anticipato, il capitolo esperimenti su animali (art. 153-194) contempla le disposizioni dettagliate non più presenti nella nuova legge sulla protezione degli animali e riprende le disposizioni dell’ordinanza in vigore. Allo stesso tempo precisa diverse disposizioni e ne introduce di nuove (definizioni, allevamento e procreazione di animali con mutazioni patologiche e di animali geneticamente modificati, autorizzazione per la detenzione di animali da laboratorio, obiettivi sperimentali inammissibili, ecc.) 18) Nel capitolo eccezioni dall’obbligo di anestetizzare (art. 195) ripreso dall’OPAn in vigore è stata introdotta la definizione di persona esperta. 19) Le pratiche vietate erano disciplinate in parte nella legge, in parte nell’ordinanza. Ora sono riassunte tutte in un omonimo capitolo (art. 196-204). 20) Nel nuovo capitolo esecuzione (art. 208-220) figurano i compiti dell’Ufficio federale. Vi sono altresì con- template: le disposizioni che fissano i presupposti per la nomina del responsabile del servizio cantonale com- petente e delle altre persone preposte all’esecuzione, le disposizioni sulla formazione e sul perfezionamento di tali persone e le disposizioni che disciplinano i controlli. Infine, è definito il quadro tariffario degli emolumenti cantonali.
-4-
21) I termini transitori accordati per procedere ai necessari adeguamenti in seno alle aziende detentrici di animali e per ottemperare a determinate disposizioni sono inseriti nel capitolo disposizioni finali (art. 221-225) e nell’allegato 6. 22) Gli allegati 1 (animali da compagnia) e 3 (roditori da laboratorio) sono stati adeguati alle più recenti co- noscenze. L’allegato 2 (animali selvatici) è stato ampiamente modificato (superfici minime più ampie, requisiti qualitativi più precisi) e completato (animali selvatici, anfibi, pesci tenuti come animali da compagnia). Nell’allegato 4 sono state fissate le dimensioni minime (altezza) dei compartimenti per il trasporto degli animali e il volume minimo che deve essere garantito ai volatili durante il trasporto. L’allegato 5 riprende, dal profilo dei contenuti, l’ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato nel campo degli esperimenti sugli animali che viene abrogata. Il nuovo allegato 6 contempla i termini transitori previsti nel quadro della revisione totale.
C. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE PROPOSTE DI REVISIONE
1. Basi legali, genesi e principi della revisione
La revisione della legislazione in materia di protezione degli animali ha alle spalle una lunga serie di interventi parla- mentari e di segnalazioni alla Commissione della gestione che sottolineavano le lacune nella protezione degli animali e alle quali la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) decise di dare seguito. La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S), a sua volta, si impegnò ad esaminare nel dettaglio la problematica. Nel suo rapporto d’ispezione del 5 novembre 1993 intitolato «Difficoltà d’applicazione nella protezione degli ani- mali»1, essa presentò un bilancio dei risultati raggiunti e suggerì diverse possibilità di miglioramento. Nel suo parere del 26 gennaio 19942 il Consiglio federale si dichiarò disposto a concretizzare le raccomandazioni della CdG-S in una revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Nel 1997, tuttavia, dopo ingenti lavori prepara- tori, la revisione venne abbandonata. Emerse infatti chiaramente che per un miglioramento dell’esecuzione a lungo termine e l’introduzione di nuovi strumenti d’esecuzione era necessario procedere a una revisione della legge.
Il 14 maggio 1997 il Consiglio federale decise la modifica dell’OPAn3 e concretizzò così quella parte di raccomanda- zioni della Commissione che potevano essere disciplinate a livello di ordinanza. Il 9 dicembre 2002 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali4 premurandosi di garantire che ogni misura della legge corrispondesse effettivamente ad un obiettivo di protezione degli animali. Seguendo le raccomandazioni della CdG-S, alcune parti della LPDA sono state trasferite a un livello normativo più consono. Il Consiglio federale ha inteso innanzitutto migliorare l’esecuzione sia introducendo nuovi strumenti sia fissando requisiti strutturali all’attenzione degli organi esecutivi. I nuovi strumenti d’esecuzione possono essere suddivisi in due gruppi: - informazione e formazione;
- definizione concertata degli obiettivi e mandato di prestazioni (collaborazione di terzi). Tenuto conto dell’imminente presentazione dell’iniziativa della Protezione svizzera degli animali (SPA), la Commis- sione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati, incaricata dell’esame preliminare, decise di sospendere i dibattiti fino alla pubblicazione del messaggio del Consiglio federale in merito all’iniziativa. Il Con- siglio federale si schierò su questa posizione. Il 23 luglio 2003 la Protezione svizzera degli animali (SPA) presentò l’iniziativa popolare per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)”5 corredata di 117 113 firme valide. I principali obiettivi
3 modifica del 14 maggio 1997 dell’OPAn, in vigore dal 1° luglio 1997 (RU 1997 1121) 4 FF 2003 580 5 FF 2002 438
-5-
perseguiti dall’iniziativa erano: moto regolare all’aperto per gli animali da reddito ed altri animali domestici, limita- zione dei trasporti di animali allo stretto necessario, divieto di esperimenti causanti dolori e sofferenze gravi o durevoli, uccisione di animali solo se giustificata da motivi validi, detenzione di animali selvatici in un ambiente corrispondente in ampia misura al loro habitat naturale e divieto di importare animali e prodotti animali se la loro detenzione, rispetti- vamente, produzione all’estero violi i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali. Essa avanzava altresì richieste che risultano già soddisfatte dalla nuova legislazione quali, ad esempio, una detenzione degli animali che rispetti le loro esigenze e metodi d’allevamento che non compromettano la salute e il benessere degli animali ge- nitori e dei loro discendenti. A seguito dell’approvazione della nuova legge sulla protezione degli animali il comitato d’iniziativa ha ritirato l’iniziativa6.
Il 16 dicembre 2005 il Parlamento ha approvato la nuova legge sulla protezione degli animali7 ed ha incaricato il Con- siglio federale di elaborare l’ordinanza d’esecuzione. Il corrispondente incarico è stato affidato all’Ufficio federale di veterinaria al quale, a livello federale, compete la protezione degli animali. Per la trattazione delle varie tematiche, l’Ufficio federale aveva istituito già nel 2003 25 gruppi di lavoro consultivi i cui sedevano esperti in rappresentanza delle autorità d’esecuzione cantonali, delle scuole universitarie, della protezione degli animali e della produzione. Obiettivo dei gruppi di lavoro è stato garantire per ogni tema una discussione tecnico-specialistica sulla quale non pe- sassero gli interessi delle varie associazioni. Ispirandosi alla nuova LPAn, la nuova ordinanza recepisce sostanzialmente le disposizioni dell’ordinanza in vigore. Laddove necessario, dette disposizioni sono state precisate nell’intento primario di migliorarne l’applicabilità. Ma l’ordinanza ha anche introdotto delle novità riguardanti, ad esempio, le strutture preposte all’esecuzione, la formazione e l’informazione dei detentori degli animali e, più in generale, della popolazione, la regolamentazione dell’allevamento e dei metodi zootecnici nell’ambito dell’allevamento non convenzionale e degli animali geneticamente modificati e, non da ultimo, le disposizioni applicabili a suini, caprini, cavalli, pesci e animali selvatici per la cui detenzione non è necessaria un’autorizzazione (ad es. porcellini d’India, criceti, cincillà, pappagallini ondulati, canarini, pesci orna- mentali).
2. Ripercussioni sul piano finanziario e del personale
2.1 Ripercussioni sulla Confederazione
Già nel suo messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali, il Consiglio federale ha sot- tolineato che per adempiere i compiti vecchi e nuovi nell’ambito della protezione degli animali dovrà aumentare pro- gressivamente il proprio organico. I nuovi impieghi consentiranno di adempiere i nuovi compiti relativi all’informazione e alla formazione nonché quelli volti a sostenere l’esecuzione nei settori dell’alta vigilanza, delle autorizzazioni, della concertazione degli obiettivi, dei mandati di prestazione, del coordinamento della ricerca e del registro dei divieti di detenzione. Nel messaggio, il Consiglio federale ha inoltre sottolineato che per l’adempimento dei nuovi compiti si renderanno necessari altri 1,2 milioni di franchi. Saranno soprattutto i nuovi compiti nei settori dell’informazione e della for- mazione a cagionare un sensibile aumento delle spese, ma anche i nuovi strumenti d’esecuzione quali la concertazione degli obiettivi e il mandato di prestazioni saranno all’origine di costi supplementari.
2.2 Ripercussioni sui Cantoni
La nuova regolamentazione di alcuni settori (detenzione di cavalli, ovini e caprini, allevamento di animali, nuovi re- quisiti minimi per la detenzione di animali selvatici, nuove disposizioni riguardanti gli esperimenti sugli animali, ecc.) e i nuovi compiti (ad es. esigenze precise poste ai controlli) si tradurranno in un maggiore onere a carico dei Cantoni. Non tutti i Cantoni però saranno interessati in eguale misura dalla revisione della legislazione sulla protezione degli animali. Buona parte di essi già applica la legislazione sulla base di risorse sufficienti. Altri invece devono ancora compiere sforzi in tal senso. A ciò si aggiunge che i compiti legati all’applicazione della legislazione non sono distri-
6 FF 2006 341
-6-
buiti nello stesso modo fra tutti i Cantoni; alcuni, ad esempio, devono controllare un gran numero di aziende detentrici di animali da reddito, in altri, invece, vi è una forte concentrazione di esperimenti su animali. Una previsione circa l’importo del maggior costo che i Cantoni dovranno sopportare a causa della riveduta legge non può dunque basarsi che su indicazioni di carattere generale. La struttura esecutiva cantonale sarà gravata soltanto in misura limitata di nuovi compiti. Gli organi esecutivi dovranno adempiere determinati presupposti riguardo alla formazione e al perfezionamento (art. 213). In base alle nuove disposi- zioni dovranno essere rilasciate autorizzazioni per la detenzione, l’allevamento e il commercio di animali genetica- mente modificati. Inoltre, i Cantoni dovranno sorvegliare la collaborazione delle organizzazioni e delle ditte di cui si avvalgono per l’esecuzione. D’altro canto però il loro coinvolgimento consente di sgravare le autorità preposte all’esecuzione. I Cantoni avranno la possibilità, anche se limitata, di riscuotere emolumenti. Nella misura in cui non lo facciano già, detti emolumenti consentiranno di coprire una parte dei costi legati all’esecuzione. Il fatto di concentrare l’esecuzione su un servizio specializzato e la possibilità di regionalizzarla dovrebbe permettere di contenere i costi d’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali.
2.3 Ripercussioni sui detentori di animali
Le ripercussioni sui detentori di animali sono molto diverse tanto che è quasi impossibile riassumerle. In alcuni casi essi dovranno seguire una formazione. In altri, dovranno procedere agli adeguamenti necessari in funzione della specie animale detenuta entro i termini transitori stabiliti. Nella parte dedicata ai singoli articoli i termini transitori sono indi- cati e commentati. Nel fissare i termini transitori si è badato, in generale, a che siano adeguati e che garantiscano la protezione degli investimenti nell’agricoltura affinché i detentori di animali non siano costretti a sostenere costi che potrebbero compromettere la sopravvivenza economica dell’impresa. Per l’adeguamento delle condizioni di detenzione alcune disposizioni prevedono termini transitori piuttosto lunghi che vanno da 10 (ad esempio, divieto di pavimenti completamente perforati per i suini, divieto di settori di riposo duri e perforati per i tori da ingrasso) a 15 (ad esempio, divieto di stabulazione fissa per le capre) a 20 anni (divieto del giogo elettrico). I termini transitori fanno stato anche per le costruzioni autorizzate in base alle norme attualmente in vigore e portate a termine poco dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
3. Raffronto internazionale
La Comunità europea non dispone di una normativa completa e vincolante nell’ambito della protezione degli animali perché quest’ultima non figura fra i compiti comunitari di cui all’articolo 3 del Trattato CEE. Poiché, tuttavia, gli or- gani della CE e gli Stati membri sono espressamente invitati nell’elaborazione e nell’esecuzione di norme giuridiche di diritto comunitario nei settori dell’agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca di tener conto delle esi- genze del benessere degli animali, la CE ha emanato le seguenti direttive: - Direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali7;
- Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto8; - Direttiva 91/629/CEE relativa alla protezione dei vitelli9;
7 Direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358 del 18.12.1986, p. 1 segg.). In relazione alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali va inoltre menzionata la decisione 90/67/CEE della Commissione del 9 febbraio 1990, che istituisce un comitato consultivo per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 44 del 20.2.1990, p. 30 segg.). 8 Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto nonché alla modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/426/CEE (GU L 340 dell’11.12.1991, p. 17 segg.) modificate mediante la decisione 92/438/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 (GU L 243 del 25.8.1992, p. 27 segg.) nonché dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995 (GU L 243 del 30.6.1995, p. 52 segg.). La direttiva 91/628/CEE esiste in una versione consolidata del 30.6.1995. 9 Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell’11.12.1991, p. 28 segg.), modificata dalla direttiva 97/2/CE del Consiglio del 20 gennaio 1997 (GU L 25 del 28.1.1997, p. 24 segg.) nonché dalla decisione 97/182/CE della Commissione del 24 febbraio 1997 (GU L 76 del 18.3.1997, p. 30 seg.).
-7-
- Direttiva 91/630/CEE relativa alla protezione dei suini10; - Direttiva 93/119/CEE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento11; - Direttiva 98/58/CEE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti12;
- Direttiva 1999/74/CE relativa alla protezione delle galline ovaiole13; Alcune disposizioni concernenti la protezione degli animali sono inoltre contenute nella direttiva 1999/22/CE, del 29 marzo 199914, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
Il Consiglio dell’UE ha infine emanato il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 200415, sulla pro- tezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; esso sarà applicabile a partire dal 5 gennaio 2007 ed abrogherà la direttiva 91/628/CEE. Le direttive della CE sono vincolanti per i singoli Stati membri i quali devono trasporli nelle loro legislazioni. Vinco- lanti sono anche i regolamenti della CE la cui validità è automatica per tutti gli Stati membri. In tutti questi Stati, come pure negli Stati europei che non fanno parte dell’UE, vigono senza eccezioni disposizioni nazionali in materia di prote- zione degli animali, ma il livello di protezione varia considerevolmente da Stato a Stato. A parte alcune rare eccezioni, le prescrizioni svizzere sulla protezione degli animali sono più severe di quelle della maggior parte dei Paesi europei.
Nell’ambito della protezione degli animali, il Consiglio d’Europa, negli ultimi quarant’anni, ha elaborato e aperto alla ratifica cinque diverse convenzioni. La Svizzera le ha ratificate tutte: - Convenzione europea del 10 marzo 1976 sulla protezione degli animali negli allevamenti16 con Protocollo di modifica del 6 febbraio 1992; - Convenzione europea del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello17; - Convenzione del 18 marzo 1986 per la protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici18 con Protocollo di modifica del 22 giugno 199819; - Convenzione europea del 13 novembre 1987 per la protezione degli animali da compagnia20; - Convenzione europea del 6 novembre 2003 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale21. Sosti- tuisce la Convenzione sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale del 1968 che la Svizzera ha pertanto provveduto a denunciare. Queste convenzioni sono state per lo più recepite nella legislazione svizzera. Le parti mancanti (ad es. allevamento di animali, trasporti internazionali di animali) sono oggetto della presente revisione della legislazione sulla protezione degli animali.
10 Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell’11.12.1991, p. 33 segg.), modificata dalla direttiva 2001/88/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 (GU L 316 dell’1.12.2001, p. 36 segg.). La direttiva 91/630/CEE esiste in una versione consolidata del 21.12.2001. 11 Direttiva 93/119/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (GU L
340 del 31.12.1993, p. 21. segg.).
12 Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell’8.8.1998, p. 23 segg.). 13 Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, p. 53 segg.). 14 GU L 094 del 9.4.1999, p. 24-26. 15 GU L 003 del 5.1.2005, p. 1-44. 16 RS 0.454 17 Non ancora in vigore; ratificato dalla Svizzera il 21.12.1994. 18 RS 0.457 19 RS 0.457.1 20 RS 0.456 21 RS 0.452
-8-
D. I SINGOLI ARTICOLI
(Abbreviazioni: LPAn = Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali, FF 2006 315; OPAn = Ordinanza sulla protezione degli animali; Ufficio federale = Ufficio federale di veterinaria)
1. Capitolo 1: Disposizioni generali sulla detenzione di animali
Art. 1 Detenzione adeguata all’animale L’articolo 1 fissa i requisiti che una detenzione deve soddisfare per poter essere considerata «adeguata all’animale». Si tratta di un articolo che nella pratica si è dimostrato valido. Tuttavia, in sede di applicazione, si è posto il problema di stabilire in che misura i contatti sociali sono necessari per garantire un comportamento normale. Il capoverso 1 equivale all’attuale articolo 1 capoverso 1. Il contenuto del capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 1 capoverso 2. Viste le nuove definizioni di cui all’articolo
5 capoversi 1 e 2, il capoverso ingloba ora anche i parchi.
Il capoverso 3 completa i capoversi 1 e 2 sottolineando come i contatti sociali siano essenziali per un comportamento normale degli animali di specie sociali. Si tratta di un principio che non va applicato solo agli animali da reddito come bovini, suini, ovini, caprini, cavalli, conigli e volatili domestici bensì anche ad altri animali domestici, agli animali sel- vatici e agli animali da laboratorio. La formulazione è volutamente generica. Laddove necessario, questa condizione è stata concretizzata nelle sezioni riguardanti le singole specie animali. Per gli individui delle specie sociali la detenzione individuale corrisponde ad una notevole limitazione del comportamento normale. In più, l’assenza di contatti sociali rappresenta un impoverimento dell’ambiente in cui gli animali vivono. Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 3. L’attuale capoverso 4 è riproposto nell’articolo 11.
Art. 2 Alimentazione Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1.
Nel capoverso 2 l’espressione “proprio alla specie” è sostituita da “tipico della specie”. La precisazione riguardo alla composizione degli alimenti è superflua poiché figura già al capoverso 1. Inoltre, il termine fin qui utilizzato di “biso- gno d’occuparsi” è sostituito dall’espressione più oggettiva “l’occupazione legata all’assunzione del cibo”.
Capoverso 3: l’attuale capoverso 3 è stato riformulato poiché la sua interpretazione non era chiara e la sua applica- zione pratica lacunosa. Esso introduce inoltre la condizione base secondo cui per ricevere in pasto animali vivi l’animale selvatico deve presentare un normale comportamento predatorio. Dare in pasto animali vivi non è consentito quando gli animali presentano un comportamento atipico, ad esempio, a seguito di un lungo periodo di cattività. Alle lettere da a a c sono inoltre sancite tre condizioni quadro che, se soddisfatte, consentono di dare in pasto animali vivi agli animali selvatici.
Art. 3 Cura Salvo qualche piccola modifica redazionale, il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 2. Secondo il capoverso 2 la cura deve contribuire ad evitare malattie e ferimenti. Il capoverso 3 attualmente in vigore è in contraddizione con l’articolo 1 capoverso 1 secondo cui gli animali vanno tenuti in modo che le loro funzioni cor- poree e il loro comportamento non siano turbati. L’attuale formulazione infatti, che parla di malattie e ferimenti «do- vuti alle condizioni di tenuta», sembrerebbe autorizzare condizioni di detenzione in grado di pregiudicare il comporta- mento di cura corporea tipico della specie mentre invece ogni restrizione del comportamento di cura corporea tipico della specie dovuta alle condizioni di detenzione va condannata e, dove possibile, evitata. La nuova formulazione sot- tolinea invece il significato profilattico nonché terapeutico della cura sia riguardo alle malattie che ai ferimenti. Le at- trezzature necessarie per la cura non devono essere disponibili permanentemente; l’importante è che possano essere
-9-
messe a disposizione in tempo utile. Nella detenzione in gruppo deve essere costantemente garantita la possibilità di immobilizzare gli animali. L’attuale capoverso 3, che disciplina un particolare aspetto della cura, è stato ripreso e inserito con qualche piccola modifica redazionale nel capoverso 2. Il capoverso 3 sottolinea come il comportamento di cura corporea tipico della specie sia uno degli aspetti del normale comportamento animale e che pertanto non può essere inutilmente limitato. Se tuttavia ciò avviene, come nel caso della stabulazione fissa, il detentore deve supplirvi tramite la cura. Il capoverso 4 stabilisce che la cura e il taglio degli zoccoli, degli unghioni e degli artigli deve avvenire a regola d’arte. Laddove la normale usura degli zoccoli, degli unghioni o degli artigli non sia sufficiente, il detentore deve provvedere affinché il normale rapporto anatomico nella zona degli arti inferiori, e, più in particolare, degli zoccoli, degli unghioni o delle zampe sia mantenuto. Laddove necessario, infine, gli zoccoli vanno propriamente ferrati.
Art. 4 Protezione dagli agenti atmosferici L’articolo 4, che riprende il contenuto dell’attuale articolo 4 capoverso 1, disciplina la protezione degli animali dagli agenti atmosferici. I termini «condizioni climatiche» e «ricovero» sono sostituiti da «agenti atmosferici» e «pro- tezione». La necessaria protezione può essere fornita, a seconda della specie animale, dai «ricoveri» descritti all’articolo 5 capoverso 1 ma anche da strutture naturali quali alberi, grotte, spuntoni di roccia, ecc.
Art. 5 Ricoveri, parchi, suoli L’articolo 5 definisce al capoverso 1 i ricoveri e al capoverso 2 i parchi. Entrambi i termini, già presenti nell’ordinanza in vigore, non erano stati definiti in modo preciso ed avevano dato spunto a numerose discussioni. Man- cava anche il più comune termine «stalla» che compare ora nel capoverso 1. Nel capoverso 2 figurano anche le voliere che possono includere, ad esempio, gli spazi che nei giardini zoologici sono riservati al volo degli uccelli e di altri ani- mali volanti. Non sono invece menzionati i box per i vitelli o per i cani poiché rientrano nella definizione di “parchi”. Il capoverso 3 riprende gli elementi di cui ai capoversi 2 e 3 dell’attuale articolo 5 dell’ordinanza. Secondo la lettera a, nei ricoveri e nei parchi il pericolo di ferimento degli animali deve essere esiguo. Vanno evitati, ad esempio, spigoli affilati e angoli acuminati, viti sporgenti o appuntite, chiodi e simili in cui gli animali potrebbero impigliarsi o restare incastrati. Conformemente alla lettera b, i ricoveri e i parchi non devono pregiudicare la salute degli animali. Questa disposizione intende garantire, ad esempio, che non vengano utilizzati materiali nocivi alla salute degli animali o che l’aerazione soddisfi le esigenze degli animali. Secondo la lettera c, infine, i ricoveri e i parchi devono essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire. In un ambiente sconosciuto, gli animali possono farsi del male, agitarsi e divenire ansiosi diventando un potenziale pericolo anche per l’uomo e per altri animali. Si tratta di una disposizione che va osservata in particolare nella de- tenzione di animali selvatici. Il capoverso 4 riprende elementi dagli attuali articoli 4 capoverso 2 e 5 capoverso 3. L’espressione «adeguata alla spe- cie» è sostituita da «tipico della specie». Quest’ultima può riferirsi solo all’allestimento dell’ambiente in cui vive l’animale e non può essere applicata all’animale stesso; in altre parole, in un ambiente adeguato all’animale quest’ultimo assume un comportamento tipico della specie. Così come sancito dalla nuova formulazione, gli animali non devono solo potersi muovere come è tipico della specie, bensì anche avere un comportamento tipico. In questo modo non si intende necessariamente stimolare l’animale affinché esprima l’intero repertorio dei comportamenti possi- bili bensì piuttosto consentirgli quei comportamenti che gli sono necessari per non dover compiere uno sforzo di adat- tamento spropositato. In conformità con l’articolo 1, quindi, i parchi e i ricoveri devono essere allestiti in modo da con- sentire all’animale non solo di muoversi indisturbato bensì anche di assumere il cibo, di curare il proprio corpo e di riposarsi nei limiti della capacità d’adattamento della specie.
- 10 -
Il capoverso 5 esige che anche il suolo della struttura in cui gli animali sono tenuti non ne pregiudichi la salute. Per suolo si intendono tutte le superfici su cui gli animali camminano, soggiornano o si sdraiano temporaneamente o dure- volmente. Il materiale e le modalità di realizzazione del suolo non possono compromettere la salute degli arti (unghioni, zoccoli, zampe, ecc.). Nella misura del necessario, il suolo va pulito regolarmente. La lettiera che eventual- mente ricopre il suolo deve essere sempre presente nella quantità necessaria alla sua funzione.
Art. 6 Poste, box, dispositivi d’attacco Il capoverso 1 riprende il contenuto delle prime due frasi dell’attuale articolo 6. Il testo originario è completato dalla disposizione secondo cui gli animali non devono solo potersi coricare, riposare e alzare nel modo che è tipico della specie bensì anche stare nella tipica posizione eretta. Una posizione eretta sbagliata protratta nel tempo può causare all’animale lesioni fisiche. Per quanto riguarda i dispositivi d’attacco, gli stalli e i box, essi devono essere allestiti in modo da evitare qualsiasi possibile ferimento degli animali. Il capoverso 2 corrisponde alla seconda frase dell’attuale articolo 6. I dispositivi d’attacco vanno controllati regolar- mente per evitare che gli animali si feriscano o subiscano altri danni.
Art. 7 Stabulazione in gruppo Secondo il capoverso 1 vi è stabulazione in gruppo quando più animali della stessa specie o di specie diverse sono te- nuti nello stesso ricovero o parco e possono muoversi liberamente. In questo caso la strutturazione dei ricoveri e dei parchi richiede un’attenzione particolare. In linea di principio, quando nello stesso parco sono tenute più specie ani- mali, i requisiti minimi per la detenzione delle singole specie vanno cumulati (es.: detenzione in gruppo di struzzi e zebre: somma delle condizioni minime per la detenzione di ognuna delle due specie). Una riduzione proporzionata dell’offerta di aree e attrezzature da utilizzare in comune è possibile. Tuttavia, se in un parco sono tenute più specie, ognuna delle quali utilizza in modo diverso gli spazi disponibili, le superfici o i volumi previsti per la specie più esi- gente in termini di spazio possono ospitare anche le altre specie. Per una migliore trasparenza, i requisiti che figuravano nel capoverso 4 dell’attuale articolo 5 sono ora elencati nel ca- poverso 2 alle lettere a, b e c. Tali condizioni valgono per tutte le detenzioni in gruppo indipendentemente dal fatto che gli animali appartengano o meno alla stessa specie e anche nel caso di una stabulazione in gruppo temporanea.
Art. 8 Requisiti minimi L’articolo 8 corrisponde nei contenuti all’attuale articolo 5 capoverso 5. I requisiti a cui si fa riferimento sono valori minimi. I ricoveri e i parchi che ospitano singoli animali per un breve periodo di tempo non devono necessariamente soddisfare tali valori. Deroghe ai requisiti minimi fissati negli allegati sono possibili, ad esempio, in virtù dell’articolo 87 capoverso 5 (detenzione di breve durata di animali selvatici, animali da circo utilizzati regolarmente nei maneggi) e dell’articolo 155 capoverso 2 (detenzione di breve durata di animali da laboratorio se necessaria per raggiungere l’obiettivo sperimentale e purché autorizzata dall’autorità cantonale).
Art. 9 Clima nei locali
L’articolo 9 corrisponde all’attuale articolo 7 ma il titolo dell’articolo è stato precisato; si parla ora di “clima nei lo- cali”. Inoltre, per ragioni di chiarezza, nell’articolo sono menzionati espressamente oltre ai locali anche i parchi interni.
Art. 10 Rumore L’articolo 10 sancisce l’importanza che, nell’ambito della detenzione degli animali, questi ultimi non siano esposti a rumori eccessivi per lunghi periodi. È infatti provato che l’esposizione prolungata a rumori forti, come nel caso di ven- tilatori acusticamente non isolati, pregiudicano il benessere degli animali.
- 11 -
Art. 11 Deroghe alle prescrizioni sulla detenzione di animali Il contenuto dell’articolo 11 corrisponde all’attuale articolo 1 capoverso 4. Esso precisa che deroghe sono possibili, in singoli casi, anche per consentire la guarigione di ferite e per ottemperare a misure di polizia epizootica.
Capitolo 2: Formazione e perfezionamento nell’ambito della detenzione di animali Come già illustrato, l’attuale revisione della legislazione sulla protezione degli animali intende riconoscere un ruolo centrale alla formazione dei detentori di animali. In linea di principio, tutti coloro che detengono professionalmente animali o che comunque si occupano di animali devono aver assolto una formazione o per lo meno dimostrare di di- sporre delle conoscenze necessarie per garantire una detenzione adeguata degli animali. Sebbene sarebbe auspicabile che tutti i detentori di animali soddisfino queste condizioni, per ragioni di praticabilità (detentori di gatti) e di applica- bilità (basti pensare all’onere connesso alla sorveglianza) tale obbligo non si applica ai detentori di animali da compa- gnia, salvo nel caso in cui si tratti di cani o di animali selvatici la cui detenzione è soggetta ad autorizzazione. Nei con- fronti di queste persone si provvederà soprattutto a migliorare l’informazione riguardo ai bisogni degli animali e al modo di trattarli. I requisiti di formazione nei settori della detenzione degli animali selvatici, del commercio e della pubblicità con animali, del trasporto, della macellazione e degli esperimenti sugli animali sono disciplinati nei capitoli corrispondenti. Nell’ordinanza si è volutamente rinunciato a fissare la durata dei corsi. Essa sarà definita, di concerto con gli organizzatori, nell’ambito della procedura di riconoscimento dei corsi. Verosimilmente la loro durata varierà da tre a cinque giorni. In casi singoli, tuttavia, saranno possibili durate diverse.
Sezione 1: Guardiani di animali
Questa sezione, che riprende sostanzialmente le disposizioni del capitolo 2 dell’ordinanza in vigore, è stata adeguata alle nuove esigenze nell’ambito della formazione dei guardiani di animali dettate dalla nuova legge sulla formazione professionale.
Art. 12 Guardiano di animali L’articolo 12 definisce cosa si intende per guardiani di animali. Si tratta, da un lato, di persone che hanno conseguito l’attestato federale di capacità a conclusione del ciclo di formazione riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). Dall’altro, di persone che hanno ottenuto un certificato di capacità a conclu- sione della formazione di cui all’ordinanza del 22 agosto 198622 concernente il certificato di capacità di guardiano d’animali o che hanno frequentato i corsi organizzati a suo tempo dall’UFV e superato i relativi esami. Poiché in futuro, per i guardiani di animali, esisterà unicamente il ciclo di formazione dell’UFV, l’ordinanza del 22 agosto 198623 concernente il certificato di capacità di guardiano d’animali sarà abrogata. Il ciclo formativo dell’UFFT è incentrato prioritariamente sui temi: pensioni e rifugi per animali, detenzione di animali selvatici, detenzione di animali da laboratorio. Nell’ambito del commercio di articoli zoologici anche un impiegato del commercio al dettaglio con re- lativo attestato di capacità può assumere la funzione di guardiano di animali a condizione che abbia frequentato uno specifico corso di formazione riconosciuto dall’Ufficio federale (si veda art. 104 cpv. 3).
Art. 13 Contenuto della formazione Il contenuto della formazione per guardiano di animali è definito nell’articolo 13 e costituisce la base per il regola- mento del ciclo di studi dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
22 RU 1986 1511 23 RU 1986 1511
- 12 -
Art. 14 Perfezionamento Nell’articolo 14 è fissato l’obbligo per i guardiani di animali di partecipare regolarmente a corsi di perfezionamento in considerazione della sempre più rapida evoluzione del sapere. Conoscenze approfondite e aggiornate non sono solo una garanzia per una detenzione e una cura adeguate degli animali, esse costituiscono anche un arricchimento professionale che consente di restare al passo con le esigenze sempre più elevate del mercato del lavoro. Per altre categorie profes- sionali il perfezionamento è già obbligatorio.
Art. 15 Impiego di guardiani di animali Il contenuto del capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 11. La novità rispetto al capoverso in vigore è che in tutte le detenzioni di animali selvatici – anche in quelle non professionali – ad occuparsi degli animali devono essere i guardiani di animali; per le detenzioni non professionali, tuttavia, sono possibili eccezioni (cfr. art. 16). Non è invece più richiesta la presenza di guardiani di animali nelle cliniche per animali dove la cura e la sorveglianza degli animali è affidata a veterinari e ad assistenti di studio veterinario.
Il capoverso 2 corrisponde all’ultimo periodo dell’attuale articolo 11 capoverso 1. Il capoverso 3 riprende il senso dell’ultima parte del primo periodo dell’attuale articolo 11 capoverso 1. Il capoverso 4 corrisponde nei contenuti all’attuale capoverso 3 dell'articolo 11. Esso introduce tuttavia un elemento nuovo ossia la possibilità per le autorità cantonali di obbligare le persone la cui professione presuppone conoscenze e capacità comparabili di assolvere una formazione mirata. Diverse professioni legate agli animali presuppongono cono- scenze simili a quelle necessarie per la professione di guardiano. Nel caso di un riorientamento occorre tuttavia accer- tare che la persona in questione disponga di nozioni teoriche e pratiche sufficienti riguardo alla o alle specie animali e sia a conoscenza delle basi legali svizzere. Se del caso, le conoscenze devono essere integrate con una formazione mirata (ad esempio nel caso di un palafreniere che desideri aprire un rifugio o una pensione per animali).
Art. 16 Altre persone che possono fungere da guardiani di animali L’esercizio di un’attività professionale a contatto con gli animali presuppone conoscenze specifiche sufficienti a ga- rantire una detenzione e una cura adeguate degli animali e una corretta attività di consulenza nei confronti dei clienti. In diversi casi, tuttavia, pur trattandosi di detenzioni professionali, risulterebbe spropositato esigere una formazione di guardiano d’animali poiché si tratta di una formazione piuttosto vasta. Conformemente all’articolo 16 capoverso 1, nelle detenzioni di piccole dimensioni ad occuparsi degli animali possono essere anche persone che hanno assolto una formazione specifica sulla specie tenuta. Ciò vale in particolare per le de- tenzioni di animali selvatici a titolo professionale e non (lett. a), per le pensioni e rifugi per animali (lett. b) e per gli allevamenti e le detenzioni di animali da compagnia a titolo professionale (lett. c). Un’ulteriore condizione per le de- tenzioni di animali selvatici a titolo professionale e non nonché per gli allevamenti e le detenzioni a titolo professionale di animali da compagnia è che sia tenuta una sola specie animale. La formazione specifica su una specie deve essere offerta da organizzazioni o associazioni specializzate o da associazioni professionali. L’Ufficio federale provvederà, come fatto finora, a definire cosa si intende per «professionale»e cosa per «piccole detenzioni» (si veda la direttiva UFV 800.17.01). Per l’organizzazione delle formazioni specifiche e per la partecipazione a detta formazione è previsto un termine transitorio di cinque anni. Per tutta una serie di specie animali elencate al capoverso 2, lettere da a a d, è possibile rinunciare al guardiano di animali a condizione che si tratti di detenzioni piccole e non professionali e che la persona che si occupa degli animali oltre a disporre di conoscenze sufficienti abbia frequentato un corso sul come accudire e curare gli animali di una delle specie elencate. Per la partecipazione e l’organizzazione del corso di formazione è previsto un termine transitorio di cinque anni.
Art. 17 Contenuto della formazione specifica su una specie animale Il capoverso 1 sancisce che la formazione specifica su una specie animale comprende una parte teorica ed una pratica.
- 13 -
I contenuti minimi della formazione sono stabiliti nel capoverso 2. Non è invece fissata la durata della formazione. Essa varierà in funzione delle specie animali poiché la complessità delle conoscenze necessarie dipende dalla specie. Le organizzazioni che dovranno offrire la formazione necessiteranno di un certo periodo di tempo per allestirle. Alle persone che devono seguirla è concesso pertanto un termine transitorio di cinque anni. La formazione specifica su una specie deve trasmettere agli allevatori professionali di animali da compagnia cono- scenze supplementari in tutta una serie di settori che sono indicati nel capoverso 3. Nel capoverso 4 sono invece riportati gli ambiti sui quali occorre porre l’accento nella formazione pratica.
Art. 18 Riconoscimento dei corsi di formazione Secondo l’articolo 18 l’Ufficio federale ha la possibilità di riconoscere i corsi di formazione specifica riguardanti le specie animali. Al riguardo, esso definirà i criteri che i corsi dovranno soddisfare per essere riconosciuti.
Sezione 2: Detentori di animali domestici
Art. 19 Bovini, bufali, cavalli, suini, ovini, caprini, conigli e volatili Per quanto riguarda le esigenze poste all’agricoltura, non si tratta di imporre nuovi corsi di formazione. In linea di prin- cipio, le persone che hanno assolto una formazione secondo i capoversi 1 o 2 non devono integrarla con altri corsi. Il capoverso 1 dell’articolo 19 sancisce che, in agricoltura, i detentori di un numero totale di unità di bestiame grosso, ovvero di bovini, cavalli, bufali, suini, ovini, caprini, conigli o volatili domestici, superiore a 10 devono essere agri- coltori di formazione, (formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (art. 37 LFPr), o attestato federale di capacità, (art. 38 LFPr), contadini con un attestato professionale conseguito con l’esame di profes- sione o titolari di una formazione equivalente in una professione specializzata nel settore agricolo. Eccezioni riguar- danti le regioni di montagna sono disciplinate nel capoverso 3. Il calcolo delle unità di bestiame grosso si basa sui coef- ficienti dell’allegato di cui all’articolo 27 dell’ordinanza del 7 dicembre 199824 sulla terminologia agricola (OTerm). La base di questa disposizione è rappresentata dall’ordinanza del 7 dicembre 199825 sui pagamenti diretti, riveduta nel 2003 e nel 2006. Nonostante questo riferimento, la disposizione si applica a tutti i detentori di animali indipendente- mente dal fatto che abbiano percepito o meno pagamenti diretti. Nel capoverso 2 sono specificate le altre formazioni professionali di base equiparate alla formazione di base di cui al capoverso 1. Il capoverso 3 prevede un’eccezione al capoverso 1 a favore delle regioni di montagna a condizione che per la deten- zione degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera. Il calcolo dell’unità standard di mano- dopera si basa sull’articolo 3 dell’ordinanza sulla terminologia agricola. Per l’acquisizione della necessaria formazione in ambito agricolo è previsto un termine transitorio di cinque anni. Se- condo l’articolo 224 le persone che il 2 maggio 2006 erano registrate come gestori di un’azienda agricola devono as- solvere la formazione di cui all’articolo 19.
Art. 20 Cavalli
L’impegno e le conoscenze specialistiche necessarie per occuparsi degli animali aumentano con il numero degli ani- mali detenuti. Quando, come spesso avviene, la detenzione riguarda sia animali propri sia animali di terzi, essa assume carattere professionale. L’articolo 20 sancisce che chi detiene o intende detenere più di cinque cavalli deve darne noti- fica all’autorità cantonale. Al riguardo è previsto un termine transitorio di un anno. Il detentore deve inoltre dimostrare di disporre di conoscenze sufficienti. Questo obbligo riguarderà in particolare le pensioni per cavalli e le scuole di equitazione in cui fino ad ora non operava alcuna persona specializzata. Chi è titolare di una formazione di pala-
24 RS 910.91 25 RS 910.13
- 14 -
freniere, di cavallerizzo o di maestro di equitazione dispone chiaramente delle conoscenze specialistiche necessarie. Per fornire la prova circa la titolarità delle conoscenze specifiche è previsto un termine transitorio di cinque anni. La disposizione in questione non si applica ai titolari di una formazione in agricoltura di cui all’articolo 18.
Sezione 3: Misure ufficiali nel settore della formazione
Art. 21 Riconoscimento dei corsi L’articolo 21 abilita l’Ufficio federale a definire i criteri per il riconoscimento delle conoscenze specialistiche e a ri- conoscere i corsi di formazione. Questa soluzione centralizzata si propone, da un lato, di sgravare i Cantoni e, dall’altro, di garantire una valutazione unitaria in un settore così importante come quello della formazione. L’organizzazione e lo svolgimento dei corsi non spetteranno all’Ufficio federale bensì alle associazioni professionali, alle organizzazioni di categoria, ai gruppi d’interesse, ecc.
Art. 22 Misure di formazione in caso di infrazioni Laddove vengano rilevate lacune nell’ambito della detenzione (per quanto riguarda l’alimentazione e il modo di ac- cudire e di curare gli animali) o altre infrazioni qualitative alla legislazione sulla protezione degli animali, l’autorità cantonale può ordinare al detentore degli animali, a qualsiasi altra persona che li accudisca o ad un’azienda, misure di formazione o di perfezionamento. I costi di tali misure sono a carico del detentore o dell’azienda.
Capitolo 3: Animali domestici
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 23 Definizione
L’articolo 23 corrisponde in larga misura all’attuale articolo 12. Rispetto a quest’ultimo, esso contempla fra gli ani- mali domestici anche i bufali e gli alpaca che fino ad ora erano considerati animali selvatici. Ne consegue che per la loro detenzione professionale non è più necessaria un’autorizzazione cantonale. Inoltre, la formulazione «volatili do- mestici quali polli, …» sta ad indicare che l’elencazione non è esaustiva. I mutamenti in atto in ambito agricolo la- sciano inoltre presagire che altre specie di volatili saranno destinate all’allevamento e all’impiego in agricoltura.
Art. 24 Pavimenti Nel capoverso 1 si pone l’accento sul fatto che i pavimenti più che essere asciutti, come previsto dalla disposizione in vigore, devono essere puliti; in alcuni settori infatti è assolutamente ammissibile che i pavimenti siano bagnati (ad es. se le superfici sono ideate affinché gli animali possano rinfrescarsi o sostituiscono le pozzanghere per i bagni di fango dei suini). Importante è che i pavimenti siano puliti regolarmente e coperti con lettiera sufficiente in modo da risultare antisdrucciolevoli e da ridurre l’insudiciamento degli animali. Il capoverso in questione impone inoltre l’obbligo di tenere asciutto il settore di riposo e di far sì che le esigenze degli animali in termini di temperatura e di comfort siano soddisfatte. I pavimenti nell’area per il movimento degli animali non devono compromettere la salute degli unghioni, degli zoccoli e delle zampe. Il contenuto del capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 13. La scelta del termine «pavimenti per- forati» a sostituzione della precedente formulazione intende coprire meglio l’ampio spettro delle perforazioni possibili (pavimenti grigliati, forati o a rastrelliera). In considerazione della specie animale, dell’età e del peso degli animali, i vari tipi di perforazione devono essere tali da consentire agli animali di appoggiare normalmente le zampe senza rischiare di ferirsi.
- 15 -
Art. 25 Illuminazione Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 14 secondo cui gli animali non possono essere tenuti costantemente al buio. Il capoverso 2 riprende il contenuto del primo periodo dell’attuale capoverso 2, ma precisa che la luce naturale deve essere garantita in ogni locale in cui gli animali soggiornano permanentemente o in prevalenza. La formulazione della disposizione in vigore secondo cui «le stalle devono possibilmente essere illuminate con luce diurna naturale» è troppo vaga ed ha causato problemi in sede di esecuzione. Le stalle di nuova costruzione devono essere allestite in modo da garantire sufficiente luce naturale. Casi particolari sono disciplinati al capoverso 4. Il capoverso 3, che corrisponde all’attuale secondo periodo del capoverso 2, riconferma il valore di 15 lux per l’intensità luminosa nelle stalle considerato che gli animali hanno sempre più spesso la possibilità di stare all’aperto. Inoltre, laddove la misurazione dell’intensità luminosa avviene secondo le prescrizioni tecniche dell’Ufficio federale, il valore misurato corrisponde ai 50 lux imposti dall’Unione europea. Sempre nel capoverso 3 sono infine previste delle deroghe circa l’intensità luminosa nei settori in cui gli animali si ritirano e riposano nonché nei nidi e deroghe per i volatili da cortile (cfr. articolo 58). Il capoverso 4 prevede che i locali in cui al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non sia possibile raggiungere l’intensità luminosa di cui sopra con costi ed oneri sostenibili debbano essere illuminati da fonti di luce artificiale supplementari. Per i volatili domestici, ad esempio, fonti di luce artificiale adeguate sono le lampade tradi- zionali ad incandescenza o le lampade fluorescenti ad alta frequenza, ma non i classici tubi al neon poiché i polli per- cepiscono uno sfarfallamento fastidioso. Le costruzioni nuove devono offrire luce naturale in quantità sufficiente (cfr. art. 25 cpv. 2). La prima parte del periodo iniziale del capoverso 5 corrisponde all’attuale capoverso 3. Nuova è la deroga prevista per i pulcini nei primi tre giorni di vita. I pulcini che crescono senza la madre devono potersi orientare anche di notte e trovare cibo e acqua. Il capoverso 6 vieta i programmi di illuminazione intermittente che potrebbero venir impiegati soprattutto nell’ingrasso al fine di sfruttare al massimo la produttività degli animali o di aumentare ulteriormente le loro presta- zioni. La continua interruzione del riposo notturno, rispettivamente, delle fasi di luce disturba il normale ritmo circa- diano degli animali. Test svolti in Svizzera sul pollame da ingrasso hanno dimostrato che la capacità degli animali di muoversi migliora se il riposo notturno è indisturbato e che tale misura non comporta in alcun modo una diminuzione della produzione.
Art. 26 Dispositivi per dirigere il comportamento nelle stalle Il capoverso 1 riprende il primo periodo dell’attuale articolo 15. Esso vieta, ad esempio, recinzioni di filo spinato nonché fili elettrici nella regione della testa o sopra alla schiena degli animali o ancora sopra alle mangiatoie o agli ab- beveratoi; vieta anche di sospendere catene o sbarre di ferro elettrificate fra gli animali. Il primo periodo del capoverso 2 sostituisce il secondo periodo dell’attuale articolo 15 stabilendo il divieto di utilizzare il giogo elettrico sul bestiame bovino poiché contrario ai principi di una detenzione adeguata dell’animale. Nelle co- struzioni esistenti esso potrà continuare ad essere utilizzato ancora per 20 anni in base alle disposizioni transitorie e nel rispetto delle prescrizioni che ne regolano l’impiego. Attraverso l’osservanza di queste prescrizioni, che, nell’ambito della procedura di autorizzazione per la vendita di impianti di stabulazione fabbricati in serie l’Ufficio federale già im- pone agli impianti che utilizzano i giochi elettrici, si vogliono ridurre il più possibile le conseguenze moleste per l’animale. Le prime autorizzazioni di questo tipo sono state rilasciate nel settembre 1993. Attraverso il recepimento delle anzidette prescrizioni nell’ordinanza sulla protezione degli animali, le stesse divengono obbligatorie per tutti gli impianti che utilizzati gioghi elettrici. Tutti i trasformatori non autorizzati dovranno essere sostituiti entro un termine transitorio di due anni. Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le recinzioni elettriche possono essere utilizzate se gli animali devono essere confinati temporaneamente in una particolare sezione della stalla, ad esempio, prima della mungitura o durante la rimozione del letame.
- 16 -
Sezione 2: Bovini e bufali
Art. 27 Foraggiamento dei vitelli Il capoverso 1 equivale all’attuale capoverso 1 dell’articolo 16. La somministrazione precoce di foraggio grezzo di qualità ineccepibile è un presupposto essenziale per lo sviluppo normale dei prestomaci. Per questa ragione il capoverso 2 prevede che il foraggio grezzo sia somministrato ai vitelli già a partire dalla terza settimana di vita (attualmente: dopo la quarta). Il foraggio grezzo favorisce infatti lo sviluppo di microrganismi essenziali per l’assimilazione delle sostanze nutritive, la digestione delle fibre e la fermentazione. Sono ideali come foraggio grezzo anche l’erba o gli insilati sufficientemente strutturati. Non è invece adatta la paglia a causa della struttura troppo grossolana. La somministrazione di foraggio grezzo è importante anche per i vitelli da ingrasso poiché la loro assenza può portare a disturbi del comportamento (finta ruminazione). Allo scopo di prevenire problemi di salute, il capoverso 3 sancisce l’obbligo di garantire ai vitelli l’accesso per- manente all’acqua e, sui pascoli d’estivazione, almeno una volta al giorno. Il latte non può sostituire l’acqua nella copertura del fabbisogno di liquidi dell’animale e ciò a causa delle sostanze minerali in esso contenute. Per gli ade- guamenti è previsto un termine transitorio di due anni. Il capoverso 4 equivale all’attuale capoverso 3 dell’articolo 16.
Art. 28 Detenzione dei vitelli L’attuale capoverso 1 dell’articolo 16a è stato suddiviso in due capoversi. Il capoverso 1 corrisponde alla prima parte dell’attuale capoverso 1, il capoverso 2 alla seconda parte. La disposizione contenuta nel capoverso 2, attualmente applicabile ai soli vitelli d’allevamento, è stata estesa a tutti i vitelli. Essa prevede la possibilità di tenere gli animali temporaneamente rinchiusi nella stalla o comunque vincolati alla posta (ad es. per evitare che dopo l’abbeverata gli animali si succhino reciprocamente o per abituarli alla successiva stabulazione fissa).
Il capoverso 3 corrisponde nei contenuti all’attuale capoverso 2 dell’articolo 16a. L’attuale regolamentazione con- sentiva di tenere i vitelli in cascine di grosse dimensioni (non in iglu individuali) affiancate l’una all’altra e provviste di aree per l’uscita o di tenerli individualmente nella stalla (senza aree di uscita all’aperto) in box ad aree multiple, anche se la presenza in azienda di più vitelli avrebbe di fatto consentito una detenzione in gruppo. Per gli animali che vivono normalmente in branco il contatto sociale è importantissimo. Per questo, laddove nell’azienda vi sia più di un vitello, la detenzione in gruppo è obbligatoria. Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 3 dell’articolo 16a.
Art. 29 Settore di riposo Il capoverso 1 equivale all’attuale capoverso 1 dell’articolo 17. Settori di riposo con pavimenti duri e perforati sprovvisti di lettiera non sono adatti neppure per le categorie di animali qui menzionate (bestiame da ingrasso e animali giovani). Per questa ragione, già dalla modifica del 1997 dell’ordinanza sulla protezione degli animali i pavimenti duri e perforati (grigliati o forati) devono essere sostituiti da sistemi alternativi sia nelle nuove costruzioni sia nell’ambito di eventuali trasformazioni. L’esperienza degli ultimi anni ha tuttavia dimostrato che la definizione di trasformazione causa incertezze e problemi sia nell’ambito dell’esecuzione che ai detentori. Pertanto, conformemente al capoverso 2, i pavimenti duri e perforati dovranno essere vietati nell’arco di un termine transitorio di 10 anni. La formulazione «materiale soffice e plastico» non esclude categoricamente l’impiego di giacigli perforati a condizione, tuttavia, che presentino una certa sofficità. I prodotti nuovi di questo tipo sottostanno all’autorizzazione obbligatoria prevista per la vendita di sistemi e di impianti di stabulazione fabbricati in serie. Dopo approfonditi accertamenti, nel dicembre 2003 è stato autorizzato un pavimento grigliato gommato che offre agli animali una superficie di riposo rispondente ai requisiti di cui al capoverso 2.
Il capoverso 3 vieta di tenere i bovini di età superiore a quattro mesi in box ad area unica provvisti di una lettiera pro- fonda poiché non soddisfano le esigenze di una detenzione adeguata degli animali. Il problema legato a questi box è
- 17 -
che essi non garantiscono un’usura sufficiente degli unghioni. Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di cinque anni. In casi eccezionali, tuttavia, se un animale presenta un ritardo nello sviluppo sarà possibile tenerlo e ingrassarlo in un box di questo tipo anche dopo il quarto mese d’età.
Art. 30 Stabulazione fissa Nel capoverso 1, l’attuale regolamentazione secondo cui il bestiame bovino tenuto attaccato deve potersi muovere re- golarmente fuori della stalla almeno durante 90 giorni l’anno (attuale articolo 18) viene precisata: di questi 90 giorni almeno 60 devono essere concessi nel periodo di foraggiamento verde e 30 durante il periodo di foraggiamento in- vernale. Di fatto non si fa che trasporre nell’ordinanza quanto già previsto nelle Direttive per la custodia di bovini (800.106.02). Il capoverso in questione precisa inoltre che il bestiame bovino può restare attaccato ininterrottamente durante due settimane. La formulazione contemplata dalle Direttive («non rimanga attaccato durante più settimane») ha infatti creato incertezza nell’esecuzione. Le uscite degli animali devono essere annotate di volta in volta in un registro delle uscite. Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di cinque anni. Il capoverso 2 sancisce che le vacche madri e le vacche nutrici non possono essere tenute attaccate. In questo modo si vuole garantire alle vacche allattanti la possibilità di sottrarsi ai vitelli che le assalgono. Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di quindici anni.
Art. 31 Stabulazione libera Il capoverso 1 equivale all’attuale capoverso 1 dell’articolo 19. Il primo periodo del capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 19. Nel secondo periodo è sancito l’obbligo di munire la parte anteriore dei box di riposo di un bordo rialzato per evitare che gli animali sdraiati possano scivolare. Per i box di riposo prodotti in serie, l’osservanza di tale requisito sarà verificato già nell’ambito della pro- cedura d’autorizzazione prevista per gli impianti di stabulazione. Il bordo in questione deve essere inserito anche nei manufatti non prodotti in serie e non soggetti all’obbligo dell’autorizzazione e ciò entro un anno dall’entrata in vigore della disposizione. L’attuale capoverso 3 dell’articolo 19 prevede per gli animali partorienti o malati un reparto speciale nelle stalle per la stabulazione libera. L’esperienza degli ultimi anni, tuttavia, ha dimostrato che, seppur disponibile, questo reparto spe- ciale è poco utilizzato. Eppure laddove il parto ha luogo in un apposito box, debitamente coperto di lettiera e nel quale la vacca possa muoversi liberamente, le complicazioni sono meno frequenti. E’ inoltre dimostrato che la nascita nel box da parto si ripercuote positivamente sullo stato di salute sia della vacca che del vitello. Non va dimenticato infine che risulta così più facile occuparsi e della madre e del vitello. Il capoverso 3 fissa pertanto l’obbligo di sistemare le vacche partorienti nel reparto appositamente previsto laddove esse non partoriscano al pascolo. Nelle stabulazioni libere con box un reparto di questo tipo deve essere sempre disponibile. Nelle stalle a stabulazione libera con lettiera profonda occorre prevedere un apposito spazio separabile in caso di bisogno che tuttavia deve poter essere utilizzato liberamente da tutti gli animali negli altri momenti. Non è invece opportuno trasferire la vacca partoriente dalla stalla a stabulazione libera a una posta fissa. Per l’animale non abituato alla stabulazione fissa questo provvedimento si traduce in un’ulteriore fonte di forte stress. Il capoverso 3 non prevede più l’obbligo di trasferire in un reparto speciale le vacche malate (fino ad ora sancito nell’articolo 19 capoverso 3) poiché esso scaturisce dall’articolo 3 capoverso 2. Per l’eventuale allestimento dei box da parto è previsto un termine transitorio di cinque anni. Il capoverso 4 stabilisce che, subito dopo la distribuzione del foraggio, tutti gli animali devono potersi alimentare contemporaneamente. Il numero degli animali per ogni mangiatoia può essere proporzionalmente aumentato se è ga- rantito l’accesso in ogni momento agli alimenti di base come nel caso in cui gli animali si alimentano da un silo orizzontale. In questo caso, tuttavia, devono essere garantiti a tutti gli animali alimenti dello stesso tipo e qualità..
Art. 32 Detenzione al pascolo nel parco e protezione dal forte calore
L’articolo 32 si basa sull’articolo 4. La tendenza a tenere sempre più spesso gli animali al pascolo è causa, non di rado, di irregolarità. L’esecuzione dimostra che le condizioni in cui sono tenuti gli animali a volte sono al limite delle capa-
- 18 -
cità di adattamento degli stessi. Pertanto, laddove gli animali non possano trovare riparo in una stalla da condizioni meteorologiche estreme deve essere prevista una struttura naturale o artificiale che li protegga dal forte irraggiamento solare, dalla pioggia incessante, dalle neve o dal vento. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo asciutto che eviti agli animali un’eccessiva perdita di calore corporeo.
Sezione 3: Suini
Art. 33 Occupazione
L’articolo 33 corrisponde sostanzialmente all’attuale articolo 20. La novità consiste nel fatto che i suini devono potersi occupare in qualsiasi momento. Per occupazione si intendono, nel caso dei suini, comportamenti quali grufolare, sca- vare, lacerare, morsicare e masticare. L’occupazione è parte del comportamento che li porta ad esplorare l’ambiente circostante e a cercare cibo. Soprattutto laddove gli alimenti somministrati sono sempre gli stessi, i tempi per il forag- giamento brevi e l’ambiente circostante poco strutturato e povero di stimoli, possono manifestarsi disturbi del compor- tamento nelle scrofe e fenomeni quali i morsi alla coda nei suini da ingrasso. E’ dunque essenziale che i suini, a pre- scindere dalla loro destinazione finale, possano occuparsi anche se non avranno mai la possibilità di esprimere tutto il loro comportamento naturale. Occorre pertanto mettere a loro disposizione materiale adeguato che possa essere masti- cato e rosicchiato, che sia commestibile e non tossico. Detto materiale non deve ostacolare il normale grufolare. L’occupazione è garantita in qualunque momento quando è messa a disposizione paglia, paglia lunga o strame sotto forma di lettiera o in una rastrelliera. Un’ulteriore opzione è quella di offrire foraggio grezzo come fieno, erba o insilati di piante intere nel trogolo o nella rastrelliera. Infine, è anche possibile, mediante appositi distributori automatici, met- tere a disposizione ad libitum cubetti di paglia o fieno. Non adatti per l’occupazione dei suini sono invece pneumatici, catene o legni duri. Per i necessari adeguamenti nella stalla è previsto un termine transitorio di due anni.
Art. 34 Foraggiamento
In considerazione della produzione di deiezioni liquide da parte dei suini, l’apporto d’acqua è limitato nel tempo. Nell’ipotesi in cui venga somministrato siero di latte è particolarmente importante, considerato l’elevato tenore di sostanze minerali in esso contenute, che i suini abbiano costantemente accesso all’acqua. In considerazione dei diversi possibili modi di alimentare i suini, del fatto che in numerosi sistemi di foraggiamento l’assunzione dell’acqua non coincide con l’assunzione del cibo e che in estate la temperatura nei porcili raggiunge spesso valori elevati, è indispen- sabile, per ragioni di protezione degli animali, garantire ai suini libero e permanente accesso all’acqua. Questo è l’obiettivo perseguito dal capoverso 1. Di particolare rilevanza è l’apporto d’acqua nel caso di animali deboli o malati e di scrofe allattanti. Per ottemperare a questa esigenza riguardante l’apporto d’acqua è previsto un termine transitorio di due anni. Deroghe sono possibili se sussiste il rischio di congelamento e se, nel caso della detenzione all’aperto, si renderebbero necessarie condotte molto lunghe. Il capoverso 2 sancisce che alle scrofe a foraggiamento razionato, alle scrofe da rimonta e ai verri devono essere som- ministrati in aggiunta agli alimenti concentrati anche alimenti con un elevato tenore di fibra grezza, onde saziare la loro fame e il loro bisogno di masticare. Studi hanno dimostrato che la comparsa del disturbo comportamentale rappresen- tato dal morsicare le stanghe del porcile è da ricondurre all’insufficiente soddisfacimento dei bisogni dell’animale nell’ambito della ricerca e della masticazione del cibo e può essere notevolmente attenuato offrendo alimenti con un elevato tenore di fibra grezza.
Art. 35 Protezione dal forte calore Per i suini a partire da 25 kg il calore rappresenta un vero problema se non è offerta loro la possibilità di rinfrescarsi. Per questo l’articolo 35 obbliga i detentori a prevedere per i suini tenuti in gruppo e per i verri tenuti individualmente la possibilità di rinfrescarsi. A tal fine possono essere impiegate docce per gli animali (tubi finemente perforati) oppure scambiatori geotermici o nebulizzatori per il raffreddamento dell’aria nella stalla. Già oggi per i suini tenuti all’aperto devono essere disponibili pozze di fango. Per l’allestimento nei porcili di impianti che assicurino refrigerio agli animali è previsto un termine transitorio di 15 anni.
- 19 -
Art. 36 Pavimenti e superfici di riposo Pavimenti completamente perforati non sono adatti per i suini. Per questa ragione, già dal 1997, data in cui venne mo- dificata l’ordinanza sulla protezione degli animali, i sistemi di detenzione che contemplano pavimenti perforati devono essere sostituiti, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni, da sistemi di detenzione alternativi. L’esperienza degli ultimi anni ha tuttavia dimostrato che la definizione di trasformazione causa incertezze e problemi sia nell’ambito dell’esecuzione che ai detentori. Per questo, nell’arco di un termine transitorio di dieci anni, i pavimenti completamente perforati saranno vietati (capoverso 1). Al loro posto le superfici non perforate dovranno essere disposte in modo da costituire settori di riposo più grandi, eventualmente collegati fra loro. Il pavimento non perforato non deve essere ne- cessariamente coperto da lettiera. La necessità della lettiera dipende dal sistema di stabulazione e dal clima della stalla. In una detenzione in gruppo è importante che tutti gli animali trovino contemporaneamente posto nel settore di riposo. Soprattutto in presenza di temperature elevate è importante che tutti i suini possano stendersi sul fianco. In deroga al capoverso 1, il capoverso 2 prevede che nei sistemi di detenzione in gruppo nei quali le scrofe hanno a disposizione box di foraggiamento e di riposo, la superficie di riposo dei box può essere perforata nella misura mas- sima di un terzo. Si vuole così evitare che la qualità della superficie di riposo negli anzidetti box di foraggiamento e di riposo sia compromessa dalle deiezioni liquide e solide degli animali. Allo stato attuale la proporzione di pavimento perforato ammessa è del 50 per cento. Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di dieci anni.
Art. 37 Detenzione Ai sensi del capoverso 1, l’attuale disposizione derogatoria (articolo 22 capoverso 1), secondo cui singoli suini da in- grasso che accusano un ritardo nello sviluppo possono essere ingrassati in gabbie, è stralciata. Esistono infatti altre forme di detenzione adeguata dei suini da ingrasso che consentono di rinunciare alla detenzione individuale in gabbie. I capoversi 2 e 3 corrispondono ai capoversi 2 e 3 dell’articolo 22 in vigore. Il termine transitorio previsto nel 1997 per il capoverso 2 scade il 30 giugno 2007.
Art. 38 Stabulazione in gruppo Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 22a con la differenza che la disposizione in essa con- tenuta, ovvero che le poste di foraggiamento e le gabbie possono essere chiuse unicamente durante la fase di foraggia- mento, non si applica più alle sole scrofe bensì a tutti i suini. Nel caso di scrofe tenute in box di foraggiamento e di ri- poso, le gabbie possono restare chiuse durante il periodo della monta per un massimo di 10 giorni (art. 37 cpv. 3). Indagini nel quadro della procedura d’esame e d’autorizzazione per gli impianti di stabulazione fabbricati in serie hanno evidenziato che laddove il foraggiamento è razionato con l’impiego di sistemi di distribuzione automatica degli alimenti, si registrano alti livelli di aggressività in prossimità della stazione di foraggiamento se durante l’assunzione di cibo i suini non sono al riparo dagli attacchi di altri membri del gruppo. Il capoverso 2 intende pertanto garantire che durante l’assunzione del cibo i suini non possano venir scacciati dalla mangiatoia. Per i necessari adeguamenti nei por- cili esistenti è previsto un termine transitorio di quindici anni.
Il capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 22a. Il termine transitorio previsto nel 1997 scade il 30 giugno 2007.
Art. 39 Box per il parto
I capoversi 1 e 2 corrispondono ai capoversi 1 e 2 dell’articolo 23 in vigore. Il termine transitorio previsto nel 1997 per il capoverso 1 scade il 30 giugno 2007. Per i lattonzoli neonati è importante disporre di un nido caldo e non esposto a correnti d’aria, così come sancito nel capoverso 3.
- 20 -
Art. 40 Gabbie per lattonzoli L’articolo 39 corrisponde all’attuale articolo 24.
Sezione 4: Ovini Le disposizioni dell’ordinanza equivalgono in buona parte ai principi contemplati dalle Direttive dell’Ufficio federale per la custodia di ovini.
Art. 41 Stabulazione Il capoverso 1 dispone il divieto della stabulazione fissa degli ovini. Tale disposizione è soggetta ad un termine transitorio di 10 anni. Il capoverso 2 prescrive che il settore di riposo sia provvisto di lettiera. Gli animali devono po- tersi muovere liberamente e disporre di un settore di riposo morbido. Durante il periodo transitorio gli animali devono potersi muovere regolarmente fuori dall’ovile, ma almeno per un totale di 60 giorni durante il periodo di foraggiamento verde e di 30 giorni durante il periodo di foraggiamento invernale. La possibilità di uscire all’aperto deve essere garan- tita al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Vi è dunque sufficiente tempo per i necessari adeguamenti. Gli ovini hanno bisogno del contatto sociale. Se per una qualche ragione devono essere tenuti individualmente, occorre garantire loro quantomeno il contatto visivo con i conspecifici (capoverso 3).
Art. 42 Foraggiamento Secondo il capoverso 1 gli ovini devono avere costantemente accesso all’acqua. Per gli adeguamenti è previsto un termine transitorio di un anno.
Gli agnelli di più di due settimane devono ricevere, come i vitelli, foraggio grezzo allo scopo di favorire lo sviluppo dei prestomaci (capoverso 2).
Art. 43 Detenzione al pascolo nel parco
Il capoverso 1 si basa sull’articolo 4. La tendenza a tenere sempre più spesso gli animali al pascolo è causa, non di rado, di irregolarità. L’esecuzione dimostra che le condizioni in cui sono tenuti gli animali possono raggiungere il limite delle capacità di adattamento degli animali.
Il grado di stress che deriva all’animale dal fatto di essere esposto a condizioni atmosferiche estreme dipende da diversi fattori climatici quali la temperatura, l’umidità dell’aria, il volume delle precipitazioni, la forza del vento e l’intensità dell’irraggiamento solare. Esso cambia inoltre in funzione dell’età degli animali, dell’intensità dell’impiego cui sono destinati, della condizione fisica e del vello. Per questa ragione non è possibile definire chiaramente per quanto tempo gli ovini possono essere esposti a condizioni atmosferiche estreme prima che il detentore adotti i necessari provvedi- menti. Occorre comunque reagire il più rapidamente possibile per evitare che essi rimangano inutilmente esposti privi di qualunque protezione. Laddove, in condizioni atmosferiche estreme, gli animali non possono trovare ricovero in una stalla, è fatto obbligo di prevedere una struttura naturale o artificiale che li protegga dal forte irraggiamento solare, dalla pioggia incessante, dalla neve e dal vento. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo asciutto che eviti agli animali un’eccessiva perdita di calore corporeo. In linea con le prescrizioni generali in materia di protezione degli animali, nel capoverso 2 è formulato l’obbligo di fornire foraggio in quantità sufficiente. Secondo l’articolo 2 capoverso 1, gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficiente alimenti adeguati. L’esperienza dimostra, tuttavia, che anche in questo ambito si verificano irrego- larità.
- 21 -
Art. 44 Tosatura Gli ovini sono colpiti molto spesso dai parassiti della pelle ragione per cui è necessario sottoporli regolarmente a trat- tamento. Quest’ultimo si rivela particolarmente efficace se eseguito subito dopo la tosatura. Il crollo del prezzo della lana e il contemporaneo aumento dei costi della tosatura hanno indotto diversi detentori a rinunciare alla tosatura dei propri animali. Scopo della disposizione contenuta nel capoverso 1 è di chiarire la situazione ai fini dell’esecuzione. Tutti gli ovini, salvo le pecore pelose, devono essere tosati almeno una volta l’anno. Gli ovini tosati di fresco sono particolarmente sensibili a condizioni estreme di freddo, umidità e irradiazione solare e sopportano altrettanto male le forti correnti d’aria. Per questa ragione, il capoverso 2 sancisce che gli animali vanno protetti. Laddove la tosatura abbia causato delle ferite, gli animali vanno tenuti lontano dagli insetti.
Sezione 5: Caprini Nuove disposizioni sono state introdotte anche per la detenzione dei caprini. Si tratta in buona parte di disposizioni corrispondenti ai principi contemplati dalle Direttive dell’Ufficio federale per la custodia di caprini.
Art. 45 Stabulazione Il capoverso 1 prevede il divieto della stabulazione fissa dei caprini. Gli animali devono potersi muovere liberamente. Le esigenze comportamentali dei caprini, in particolare per quanto riguarda la libertà di movimento e il comportamento sociale, sono più vicine a quelle dei cavalli che a quelle dei bovini. Come per i cavalli, si è oggi dell’avviso che la sta- bulazione fissa non sia una forma di detenzione adeguata per i caprini. Il termine transitorio previsto per tale divieto è di 15 anni. durante i quali occorrerà tuttavia garantire che gli animali possano muoversi regolarmente fuori dal caprile, ma almeno durante 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. La possibilità di uscire all’aperto deve essere garantita al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Vi è dunque sufficiente tempo per i necessari adeguamenti. Secondo il capoverso 2 il caprile deve disporre di un settore di riposo coperto di lettiera. L’obbligo della lettiera non si applica alle nicchie di riposo sopraelevate poiché i caprini di tanto in tanto amano coricarsi su superfici dure. Per l’adeguamento del settore di riposo è previsto un termine transitorio di due anni.
I caprini hanno bisogno del contatto sociale. Se per una qualche ragione devono essere tenuti individualmente, occorre garantire loro quantomeno il contatto visivo con i conspecifici (capoverso 3). Il capoverso 4 sancisce l’obbligo della stabulazione in gruppo laddove l’azienda tenga più di un capretto. Come tutti gli animali giovani, i caprini hanno bisogno di molto movimento e di contatti sociali. La detenzione in box individuali non tiene debitamente conto delle loro esigenze ed è pertanto inconciliabile con gli attuali principi di una detenzione adeguata dei giovani animali.
Art. 45 Foraggiamento I caprini devono avere costantemente accesso all’acqua (capoverso 1). Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di un anno.
Come i vitelli, i capretti di più di due settimane devono ricevere foraggio grezzo allo scopo di favorire lo sviluppo dei prestomaci (capoverso 2).
Art. 47 Detenzione al pascolo nel parco Il capoverso 1 si basa sull’articolo 4. La tendenza a tenere sempre più spesso gli animali al pascolo è causa, non di rado, di irregolarità. L’esecuzione dimostra che le condizioni in cui sono tenuti gli animali possono raggiungere il li- mite delle capacità di adattamento degli animali. Il grado di stress che deriva all’animale dal fatto di essere esposto a condizioni atmosferiche estreme dipende da diversi fattori climatici quali la temperatura, l’umidità dell’aria, il volume delle precipitazioni, la forza del vento o l’intensità dell’irraggiamento solare. Esso cambia inoltre in funzione dell’età
- 22 -
degli animali e della loro condizione fisica. Per questa ragione non è possibile definire chiaramente per quanto tempo i caprini possono essere esposti a condizioni atmosferiche estreme prima che il detentore adotti i necessari provvedi- menti. Occorre comunque reagire il più rapidamente possibile per evitare che essi rimangano inutilmente esposti privi di qualunque protezione. Laddove in condizioni atmosferiche estreme gli animali non possono trovare ricovero in una stalla è fatto obbligo di prevedere una struttura naturale o artificiale che li protegga dal forte irraggiamento solare, dalla pioggia incessante, dalle neve e dal vento. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo asciutto che eviti agli animali un’eccessiva perdita di calore corporeo. In linea con le prescrizioni generali in materia di protezione degli animali, nel capoverso 2 è formulato l’obbligo di fornire alimenti in quantità sufficiente. Secondo l’articolo 2 capoverso 1, gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficiente foraggio adeguato. L’esperienza dimostra, tuttavia, che anche in questo ambito si verificano ir- regolarità.
Sezione 6: Cavalli
Per la prima volta, l’ordinanza contempla disposizioni sulla detenzione dei cavalli, ragione per cui nel presente rap- porto sono trattate anche le esigenze biologiche di tali animali. Problemi di salute connessi con la detenzione, ad esem- pio alle vie respiratorie o all’apparato digerente, sono frequenti e rendono pertanto necessari degli adeguamenti. Per le stalle esistenti, i valori di tolleranza - il cui rispetto non richiede un adeguamento alle nuove prescrizioni - e i termini transitori sono stati fissati nel quadro delle Direttive dell’Ufficio federale del 2001 d’intesa con le cerchie interessate dei settori seguenti: allevamento, sport, equitazione, esecuzione e protezione degli animali.
Art. 48 Definizioni L’articolo 48 definisce vari termini. Nel capoverso 1 si precisa cosa si intende per «cavallo».
Nel capoverso 2 è definito il termine «giovani cavalli ». Per cavallo giovane si intende il puledro sino al momento in cui ha inizio la sua utilizzazione regolare che, a seconda che si tratti ad esempio di un cavallo da corsa o da sella, av- viene in momenti diversi, ma al più tardi entro la fine del quinto anno d’età. Il capoverso 3 definisce cosa si intende per utilizzazione del cavallo. Il capoverso 4 contempla la definizione di movimento. Il movimento nella giostra meccanica non può essere conside- rato movimento libero poiché il cavallo non può decidere né la direzione né l’andatura. Corrisponde piuttosto al lavoro alla corda (longia). Nel capoverso 5 è data la definizione di movimento libero. Per area d’uscita, di cui al capoverso 6, si intendono i pascoli, i campi utilizzabili con ogni tipo di tempo, i campi in sabbia o in segatura, i campi di monta nonché tutte le aree recintate con un suolo adeguato ed una superficie minima secondo l’allegato 1. Le aree e i maneggi coperti non sono considerati spazi per il movimento all’aperto.
Art. 49 Detenzione
La stabulazione fissa dei cavalli è vietata (capoverso 1) in quanto limita in modo eccessivo il loro comportamento e il loro campo visivo. Da anni le proteste fioccano e nel 2002 è stata lanciata una petizione. Nel 2003 è stata inoltre pub- blicata una perizia che tenuto conto delle prescrizioni in vigore ribadiva l’illegittimità della stabulazione fissa dei ca- valli. Diversi Länder tedeschi, inoltre, hanno proibito negli ultimi anni questa forma di detenzione. In effetti, essa è utilizzata sempre meno. Se nel 1997, stando ad un sondaggio, i cavalli Franches Montagnes tenuti attaccati erano an- cora il 49,9%, nel 2002 la loro percentuale è scesa al 17%. Per l’abbandono della stabulazione fissa è previsto un ter- mine transitorio di cinque anni. Il capoverso 2 prevede l’obbligo di coprire il settore di riposo con una lettiera. Affinché i cavalli possano restare cori- cati abbastanza a lungo deve essere messo a loro disposizione un settore di riposo asciutto, pulito e plastico. I cavalli
- 23 -
urinano molto e cercano pertanto un luogo dove l’urina, cadendo al suolo, non spruzzi. L’igiene della lettiera influisce notevolmente sulla qualità dell’aria della stalla e degli zoccoli. Una lettiera di paglia pulita rappresenta anche fonte permanente di foraggio grezzo.
Il capoverso 3 sottolinea l’importanza del contatto sociale con i conspecifici ovvero cavalli, asini, pony, muli e bar- dotti. Animali non appartenenti alla stessa specie, come bovini, caprini, ecc. non sono partner sociali adeguati anche se hanno esigenze simili a livello di detenzione. Non va inoltre sottovalutato il rischio che essi vengano feriti dai cavalli. Il contatto sociale deve essere garantito al più tardi allo scadere del termine transitorio di cinque anni. L’obbligo sancito al capoverso 4 di allevare i cavalli giovani in gruppo è il presupposto essenziale affinché essi di- vengano cavalli da lavoro o da sport affidabili e possano imparare le regole sociali alla base di una collaborazione senza conflitti. La successiva detenzione in gruppo è così garantita. Il capoverso 5 definisce la struttura della scuderia per i cavalli tenuti in gruppo. All’interno del gruppo gli animali di rango inferiore devono poter evitare quelli di rango superiore. I sistemi di detenzione in gruppo in un unico locale de- vono pertanto essere provvisti di elementi di separazione. Ad essi si può rinunciare in presenza di cavalli giovani i quali sono così messi in condizione, durante le dispute, di imparare a imporsi.
Art. 50 Detenzione all’aperto L’articolo 50 intende garantire che i cavalli tenuti permanentemente all’aperto dispongano di un riparo sotto cui tro- vare protezione da condizioni atmosferiche sfavorevoli affinché la loro salute e il loro benessere non siano pregiudicati (infiammazioni della pelle, possibilità troppo brevi di restare coricati, insetti molestatori). Un riparo non è necessario se, in presenza di condizioni atmosferiche estreme, gli animali possono trovare ricovero nella scuderia. Il riparo all’interno di un pascolo non deve essere in muratura a condizione che i requisiti in materia di detenzione, quali le di- mensioni del riparo, la lettiera e la qualità del suolo siano rispettati. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo asciutto che eviti agli animali un’eccessiva perdita di calore corporeo.
Art. 51 Foraggio L’articolo 51 stabilisce i principi alla base del foraggiamento. La ricerca e l’assunzione del cibo costituiscono l’occupazione principale dei cavalli. Nel corso del processo evolutivo, il sistema digestivo del cavallo si è abituato ad un apporto costante di alimenti ricchi in fibre grezze. Oltre a favorire la digestione, le fibre grezze contribuiscono a mantenere sani i denti e a soddisfare le esigenze di occupazione dei cavalli. Disporre di una lettiera di paglia pulita si- gnifica per i cavalli disporre di foraggio in libera ingestione. Nel caso dei cavalli che non hanno necessità di alimentarsi molto, occorre fare attenzione a non sovralimentarli.
Art. 52 Cura degli zoccoli Nel articolo 52 è specificato come devono essere curati gli zoccoli.
Art. 53 Movimento Ai cavalli deve essere garantito ogni giorno sufficiente movimento (capoverso 1). Una buona dose di movimento all’aria aperta, a un ritmo moderato, è infatti essenziale per la salute e il benessere del cavallo. In parte il bisogno di movimento del cavallo può essere soddisfatto mediante la sua utilizzazione. Essa contribuisce al corretto sviluppo dei muscoli e ad una buona condizione fisica del cavallo il che è importante anche per la prevenzione dei ferimenti. Tutta- via, l’utilizzazione del cavallo non può sostituire il libero movimento in quanto trattasi di una forma di movimento molto limitata. Secondo il capoverso 2, alle giumente d’allevamento, ai puledri, ai giovani cavalli e ai cavalli che non sono utilizzati deve essere accordato, ogni giorno, libero movimento. Preferibilmente, essi devono potersi muovere liberamente su un pascolo, poiché è proprio durante l’assunzione del cibo che i cavalli si muovono molto. Pascolare è l’occupazione più
- 24 -
naturale del cavallo. Affinché sia possibile procedere agli adeguamenti necessari per accordare ai cavalli non utilizzati il libero movimento all’aperto è previsto un termine transitorio di cinque anni. Anche i cavalli utilizzati devono potersi muovere liberamente (capoverso 3). Il movimento si ripercuote positivamente sulla salute degli arti, delle vie respiratorie e del sistema digestivo oltre a favorire l’equilibrio e la buona condizione fisica dei cavalli. Affinché sia possibile procedere agli adeguamenti necessari per accordare ai cavalli utilizzati il libero movimento all’aperto è previsto un termine transitorio di cinque anni. Per le detenzioni professionali, l’autorità canto- nale può, a determinate condizioni, prorogare il termine transitorio fino a un massimo di quindici anni. Si intende così tenere debitamente conto del fatto che in particolare queste aziende non dispongono di grandi riserve di terreno.
Art. 54 Aree d’uscita Le aree d’uscita la cui superficie è inferiore a quella sancita nell’allegato 1 non devono essere ingrandite laddove i ca- valli hanno la possibilità di muoversi liberamente in un’altra area rispondente ai requisiti di superficie minimi (capo- verso 1). Per l’adeguamento delle aree d’uscita è previsto un termine transitorio di cinque anni.
I suoli non devono pregiudicare la salute dei cavalli. Suoli sdrucciolevoli possono causare cadute; suoli profondi, in- fangati o insudiciati da deiezioni liquide e solide compromettono la qualità degli zoccoli e favoriscono l’insorgere di infiammazioni dolorose e ostinate nella zona dei pastorali. Laddove i pascoli non sono utilizzabili durante tutto l’anno, la possibilità di muoversi all’aperto deve essere garantita su campi adatti a tutte le condizioni atmosferiche (capo- verso 2). Non sono da escludere, a seconda del piano regolatore, problemi con la legislazione sulla pianificazione del territorio. Per l’adeguamento della qualità dei suoli delle aree d’uscita è previsto un termine transitorio di due anni.
Il capoverso 3 fissa i requisiti che devono essere soddisfatti dai recinti. L’uso del filo spinato è vietato. Non sono rari i casi in cui esso ha causato soprattutto ai puledri ferite talmente gravi da renderli inutilizzabili o da renderne necessario l’abbattimento. Oggi esistono recinti elettrici sicuri per gli animali e ben funzionanti anche quando circondano ampie superfici come nel caso dei pascoli alpestri. Per la sostituzione del filo spinato è previsto un termine transitorio di due anni.
Sezione 7: Conigli domestici Con i suoi articoli 55 e 56, la sezione dedicata ai conigli domestici corrisponde alla sezione 3a dell’ordinanza in vigore (articoli 24a e 24b). Nella tabella 161 dell’allegato 1, i raggruppamenti per classi di peso sono stati adeguati alla prassi dell’allevamento di conigli di razza.
Sezione 8: Volatili e piccioni domestici
Art. 57 Attrezzature Il contenuto del primo periodo del capoverso 1 corrisponde alla frase introduttiva dell’articolo 25 capoverso 1. Nel capoverso 2 è sancito l’obbligo di munire il pavimento del pollaio di una superficie coperta di lettiera che sia ac- cessibile durante il giorno per la durata della fase di luce. La lettiera è necessaria per garantire a tutto il pollame dome- stico e a tutto il pollame acquatico la possibilità di esprimere normalmente tutta una serie di comportamenti quali l’igiene corporale (bagni di polvere), l’assunzione degli alimenti, l’occupazione e l’esplorazione dell’ambiente cir- costante. Alla stregua di molte altre verifiche, quelle dell’Ufficio federale nel quadro della procedura d’esame e d’autorizzazione per la vendita di sistemi e di impianti di stabulazione fabbricati in serie hanno dimostrato che nei si- stemi di detenzione senza lettiera le galline ovaiole presentano regolarmente forti disturbi del comportamento e fun- zioni corporee alterate. In questi sistemi di detenzione i comportamenti degli animali, ovvero l’occupazione, l’esplorazione, l’assunzione degli alimenti e le attività per il proprio comfort si indirizzano contro altri componenti del gruppo, il che può portare a ferimenti e a fenomeni quali la plumofagia e il cannibalismo. Sistemi di stabulazione senza lettiera non sono adeguati alle esigenze dei volatili. Imponendo l’obbligo di coprire con lettiera una parte costante- mente accessibile del pavimento del pollaio, si tiene debitamente conto dei risultati delle verifiche, della prassi
- 25 -
dell’Ufficio federale in materia di autorizzazioni (articolo 5 LPDA) e delle attuali conoscenze etologiche. Stando all’attuale prassi, la superficie coperta di lettiera è considerata adeguata se è pari ad almeno il 20 per cento dell’intera superficie calpestabile dagli animali. Oggigiorno sono ormai pochissimi i sistemi di detenzione sprovvisti di lettiera. Il loro adeguamento mediante l’allestimento di box muniti di lettiera non richiede operazioni tecniche complesse e com- porta costi sostenibili. Il termine transitorio previsto è di due anni.
Il capoverso 3 contempla altre condizioni poste alla detenzione dei volatili e dei piccioni domestici che in parte già figurano nell’attuale articolo 25 capoverso 1.
La lettera a tiene debitamente conto del fatto che tutte le specie di volatili e di piccioni domestici depongono le loro uova in un nido. Le esigenze riguardanti la qualità dei nidi variano notevolmente da una specie animale all’altra. Per i piccioni, ad esempio, sono perfette delle coppette d’argilla.
Alla lettera b sono precisati i requisiti dei nidi per le galline domestiche. Per queste ultime è importante potersi ritirare per deporre le uova in nidi che offrano protezione. Nei sistemi di detenzione con lettiera sono ammessi anche nidi senza lettiera poiché determinati rivestimenti sintetici e alcuni contenitori in materia sintetica si sono dimostrati validi. Sconsigliati invece i grossi nidi collettivi poiché accalcandosi tutti insieme nello stesso nido, gli animali sono esposti ad un rischio elevato di surriscaldamento e di soffocamento. Per questa ragione i nidi collettivi vanno suddivisi in comparti (cfr. allegato 1, tabella 171, numero 132, osservazione 3: da un minimo di 2000 cm2 a un massimo di 4000 cm2 nelle costruzioni nuove e nelle trasformazioni).
Secondo la lettera c i pollai devono essere provvisti di posatoi a diverse altezze per gli animali d’allevamento, le ovaiole e gli animali genitori del pollame domestico nonché per le faraone e i piccioni. Per le faraone e il pollame do- mestico sono particolarmente adatti i posatoi tradizionali; per i piccioni possono anche essere utilizzate delle assi. I risultati di molte ricerche ma anche le esperienze raccolte negli ultimi anni hanno dimostrato l’importanza dei posatoi ai fini di una detenzione adeguata dei volatili. Posatoi sopraelevati consentono un comportamento di riposo normale e riducono il rischio della plumofagia e del cannibalismo. Inoltre, una volta abituate a utilizzare i posatoi sopraelevati, le galline ovaiole accettano di buon grado anche i nidi sopraelevati. I posatoi sono infine luoghi dove ritirarsi in caso di conflitti. Affinché gli animali possano raccogliere le esperienze necessarie al normale sviluppo del loro comporta- mento, devono avere a disposizione posatoi sopraelevati già in giovane età. Naturalmente, per gli animali giovani dovranno essere messi a disposizione posatoi commisurati alle loro possibilità fisiche e dunque meno alti di quelli pen- sati per gli adulti. I graticolati non sono un sostituto valido dei posatoi sopraelevati. Per l’allestimento di posatoi sopra- elevati è previsto un termine transitorio di due anni.
La lettera d prevede che alle anatre e alle oche sia garantita la possibilità di nuotare; la lettera e garantisce ai piccioni la possibilità di bagnarsi. Per queste specie animali l’acqua rappresenta l’elemento base per la normale igiene corporea. Le anatre e le oche devono avere a disposizione una struttura sufficientemente vasta e profonda. Per i necessari ade- guamenti è previsto un termine transitorio di un anno. Il capoverso 4 equivale all’attuale capoverso 2 dell’articolo 25.
Art. 58 Illuminazione In deroga all’articolo 25 capoverso 3, applicabile a tutti gli altri animali domestici, il capoverso 1 prevede per i volatili domestici un’intensità luminosa minima di 5 lux. E’ tuttavia accordata la possibilità di diminuirla ulteriormente in sin- goli settori del pollaio in funzione dell’utilizzo che ne fanno gli animali. Secondo il capoverso 2 è ammessa una debole illuminazione durante la notte nei locali in cui sono tenuti volatili e vo- latili genitori da ingrasso allo scopo di prevenire le situazioni di panico, l’ammasso degli animali e tutte le conseguenze negative che ne possono derivare. L’intensità luminosa dovrà essere inferiore a 1 lux affinché, durante la notte, gli animali possano riposare. Con un’intensità luminosa di 2 lux i polli da ingrasso sono ancora attivi.
- 26 -
Il cannibalismo può estendersi molto rapidamente a tutto il gruppo. Il detentore deve pertanto avere la possibilità di intervenire rapidamente e combattere questo disturbo del comportamento modificando l’illuminazione (capoverso 3). Senza intervenire direttamente sugli animali, un provvedimento immediato efficace è spesso la riduzione dell’intensità luminosa, ad esempio rinunciando alla luce naturale. Questo provvedimento va immediatamente comunicato all’autorità cantonale non solo per evitare gli abusi legati all’oscuramento delle finestre bensì anche per proteggere i detentori di volatili da denuncie ingiustificate da parte di terzi.
Art. 59 Uccisione dei pulcini Il capoverso 1 indica i metodi più adatti per l’uccisione dei pulcini. Metodi adeguati sono la triturazione dei pulcini mediante apparecchiature munite di lame adeguatamente posizionate e l’intossicazione in strutture adeguate con miscele di gas contenenti CO2. La formulazione relativamente generica intende consentire anche l’utilizzo di nuovi metodi di uccisione. Non sono invece conformi alla legislazione sulla protezione degli animali metodi di uccisione quali l'annegamento o il soffocamento poiché la morte tarda a sopraggiungere. L’articolo 196 capoverso 2 lettera a OPAn vieta l’uccisione crudele degli animali. Il contenuto del capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 26 con la differenza che il divieto di sovrapporre i pulcini non si applica più unicamente alla circostanza della loro uccisione.
Sezione 9: Autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione
Art. 60 Obbligo d’autorizzazione Il capoverso 1 equivale all’attuale capoverso 1 dell’articolo 27.
Le lettere da a a d del capoverso 2 restano invariate. Alla lettera e il termine «dispositivi per la deposizione delle uova» è sostituito dalla parola «nidi» poiché anche per le coniglie madri, ad esempio, vi sono nidi fabbricati in serie e sottoposti alla procedura d’esame e d’autorizzazione. Alla lettera f, di nuova introduzione, figurano ora anche i posatoi per volatili domestici. Il capoverso 3 equivale all’attuale capoverso 3 dell’articolo 27. Il capoverso 4 sancisce che i sistemi e gli impianti di stabulazione destinati a una detenzione non professionale nel quadro di un’occupazione del tempo libero, quale la detenzione di galline ovaiole in piccoli gruppi per il proprio fab- bisogno o la detenzione di conigli di razza, non necessitano di un’autorizzazione. Questa disposizione comporta una riduzione del carico di lavoro per le autorità preposte alla procedura di autorizzazione poiché non si rende più necessa- rio autorizzare tutte le strutture destinate al bestiame minuto costruite dai tanti falegnami presenti in Svizzera. L’intenzione del legislatore nell’introdurre una procedura d’esame e d’autorizzazione era di garantire il controllo dei sistemi di stabulazione intensiva degli animali da reddito. Anche i conigli e il pollame domestico tenuti per il proprio fabbisogno, per l’allevamento di razze, per scopi sociali o comunque non commerciali o semplicemente quali animali da compagnia, possono essere tenuti in sistemi di stabulazione fabbricati in serie. Tuttavia, queste forme di detenzione non corrispondono alla stabulazione intensiva degli animali da reddito finalizzata al sostentamento e all’ottenimento di prodotti agricoli.
Art. 61 Procedura d'autorizzazione Il contenuto del capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 28. Lo stralcio dell’aggettivo «indigeno» ha lo scopo di consentire anche ai fabbricanti esteri di presentare domanda direttamente all’Ufficio federale. Fino ad oggi, le domande inoltrate da ditte estere venivano approvate solo a titolo eccezionale e sempre a condizione che ve- nisse indicato un indirizzo di contatto in Svizzera. Con il nuovo capoverso 1 si intende inoltre ampliare la cerchia dei beneficiari dell’autorizzazione ai rivenditori che offrono e vendono sistemi e impianti di stabulazione. Finora, infatti, le autorizzazioni venivano accordate solo ai fabbricanti e agli importatori.
- 27 -
Il contenuto del capoverso 2 corrisponde sostanzialmente all’attuale capoverso 2 dell’articolo 28. Vi è stata però inse- rita una disposizione disciplinante la partecipazione finanziaria del richiedente allo svolgimento di esami pratici. Finora essa era regolamentata nell’articolo 5 della legge.
I capoversi 3 e 4 corrispondono ai capoversi 3 e 4 dell’articolo 28 in vigore. Il capoverso 5 abilita l’Ufficio federale a derogare ai requisiti previsti nell’allegato 1 dell’OPAn per gli oneri e le con- dizioni cui è vincolata l’autorizzazione a condizione che i sistemi e gli impianti di stabulazione ottemperino ai requisiti di una detenzione adeguata all’animale. Dai lavori di ricerca imperniati sulla procedura di autorizzazione condotti dall’Ufficio federale, e più precisamente dai suoi due Centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali, è emerso che soprattutto nel caso di alcuni sistemi e impianti di stabulazione fabbricati dopo l’entrata in vigore dell’OPAn è stato necessario aumentare i requisiti minimi dell’allegato 1 OPAn per garantire una detenzione adeguata dell’animale. In altri casi, invece, è stato possibile ridurli senza alcuno svantaggio per gli animali. I requisiti minimi delle poste per la stabulazione fissa delle vacche, ad esempio, di cui all’allegato 1 tabella 11 OPAn, si sono dimostrati insufficienti. Nel quadro della procedura d’autorizzazione per i dispositivi d’attacco è stato dunque necessario imporre un aumento della lunghezza delle poste di 20 centimetri per consentire, conformemente all’articolo 6 OPAn, i movi- menti tipici della specie e per ridurre il rischio di ferimenti. Anche la disposizione riguardante il rapporto fra numero di animali e posti al trogolo, nell’alimentazione ad libitum (allegato 1 tabella 12 OPAn) si è rivelata troppo rigida. Essa stabilisce che per ogni posto al trogolo sono ammessi al massimo 5 suini. Nel 1981, quando entrò in vigore l’OPAn, l’unica forma conosciuta di alimentazione ad libitum era l’alimentazione con distributori automatici di foraggio secco. Da allora sono stati sviluppati altri sistemi per l’alimentazione ad libitum quali trogoli automatici per foraggio umido (classici o a imbuto) e sistemi di alimentazione a sonda che consentono un rapporto più elevato fra numero di animali e posti al trogolo. Accertamenti riguardanti, ad esempio, i trogoli automatici per foraggio umido hanno dimostrato che un rapporto fra animali e posti al trogolo di 12 a 1 non crea alcun problema agli animali. Troppo severa rispetto ai moderni standard di detenzione in voliera delle galline è ritenuta la regolamentazione della densità (superficie di pavimento per capo) di cui all’allegato 1 tabella 13 OPAn. Il metodo di calcolo applicato oggi in tali pollai si basa sulle disposizioni della tabella 13, ma è tradotto in una formula e risulta così molto più flessibile. Esso tiene conto anche delle superfici e dei siti costruiti in altezza (posatoi) che costituiscono un presupposto fondamentale per una detenzione adeguata delle galline.
Art. 62 Commissione per gli impianti di stabulazione L’articolo 62 corrisponde all’attuale articolo 29.
Art. 63 Comunicazione e pubblicazione Il capoverso 1 sancisce che, in analogia a quanto previsto finora (art. 30 cpv. 1), le condizioni e gli oneri cui è vinco- lata l’autorizzazione devono essere comunicati per iscritto al detentore. Nuovo è il fatto che ciò deve avvenire al più tardi al momento in cui si accetta l’ordine affinché il compratore sia informato in tempo utile degli oneri cui è vincolato l’impianto o il sistema di stabulazione. E’ invece stato stralciato l’obbligo di contrassegnare i sistemi e gli impianti di stabulazione (attuale art. 30 cpv. 1). Tale disposizione non è riuscita ad imporsi. Per i fabbricanti esteri, ad esempio, si tratta di un obbligo non realizzabile viste le limitate dimensioni del mercato svizzero. A livello di esecuzione, poi, il mancato rispetto di tale disposizione non ha in alcun modo ostacolato il lavoro. Il capoverso 2 disciplina in modo nuovo la pubblicazione delle autorizzazioni. Negli ultimi anni l’Ufficio federale non pubblicava più le autorizzazioni nel suo «Bollettino» poiché non riusciva, con tale strumento, a raggiungere tutti i suoi principali destinatari ovvero fabbricanti di stalle, detentori di animali, servizi di consulenza, ecc. Al suo posto, una lista aggiornata regolarmente veniva inviata alle cerchie interessate o consegnata su richiesta. Ora, la lista in questione può essere consultata in Internet. Questa forma di pubblicazione che sostituisce quella sul «Bollettino» è sicuramente più funzionale.
- 28 -
Il capoverso 3 abilita l’Ufficio federale a pubblicare i risultati di accertamenti scientifici condotti nel quadro della pro- cedura di autorizzazione. Si vuole così garantire l’accessibilità a tali risultati da parte non solo delle cerchie interessate bensì anche del vasto pubblico.
Sezione 10: Cani
In materia di detenzione dei cani sono stati posti in primo piano gli aspetti qualitativi. Quanto più limitativo è un sistema, tanto più importanti sono gli aspetti qualitativi per garantire il benessere del cane. Per questa ragione, sono stati fissati requisiti diversi a seconda del sistema di detenzione. Nell’intento di un’esecuzione uniforme, l’Ufficio fede- rale precisa i principi di una detenzione dei cani conforme alla protezione degli animali per le varie forme di detenzione (in appartamento, nel canile, in box o alla catena) tenendo altresì conto dell’utilizzazione cui il cane è destinato (ovvero se si tratta di un cane da compagnia, da allevamento, da lavoro, da laboratorio o di un cane tenuto in un rifugio o pen- sione per animali). Si è invece rinunciato ad aumentare i requisiti minimi di cui all’allegato 1.
Art. 64 Alimentazione
Non di rado succede che ai cani è messa a disposizione una quantità insufficiente di acqua o che, nel caso di cani tenuti all’aperto, gli alimenti non sono protetti dagli agenti atmosferici. Secondo il capoverso 1, ai cani dovrà essere messa a disposizione una quantità sufficiente di acqua a intervalli ravvicinati, mentre secondo il capoverso 2 gli alimenti dovranno essere protetti dalle precipitazioni, dagli effetti del gelo e simili.
Art. 65 Contatti sociali Il capoverso 1 intende garantire che i cani abbiano ogni giorno contatto sufficiente con l’uomo o con altri animali. I proprietari dedicano spesso troppa poca attenzione al proprio cane prevedendo poco tempo per le passeggiate, il gioco, ecc. Sono poi proprio questi cani a provocare le lamentele dei vicini disturbati dal loro continuo abbaiare o dal fatto che sono lasciati girovagare incustoditi. Per questa ragione e per fornire una base legale agli organi preposti all’esecuzione si è voluta introdurre questa disposizione. In tal modo la vita quotidiana del cane ne risulta arricchita e si prevengono i problemi che possono insorgere nei contatti quotidiani con altre persone e altri cani. Il capoverso 2 fissa l’età minima dello svezzamento a 56 giorni. Affinché i cuccioli possano imparare e allenare il normale comportamento sociale, essi non devono essere separati troppo presto dalla madre e dal resto della cucciolata, cosa che si tende a fare, ad esempio, nel caso di razze estremamente aggressive (cosiddetti «cani da combattimento») o per motivi quali consentire in tempi brevi una nuova monta della cagna o iniziare rapidamente l’addestramento dei cani da difesa. Secondo il capoverso 3 le cagne allattanti devono potersi allontanare dai cuccioli. Questa nuova disposizione è neces- saria per proteggere la madre ma anche per garantire il suo benessere. Allevatori seri già applicano questa misura. Riguardo alla detenzione in gruppo, il capoverso 4 sancisce che gli animali devono essere tenuti in coppia o in gruppo salvo nel caso in cui vi sia incompatibilità fra gli animali o non sia disponibile un consimile adeguato. Si tratta infatti di un arricchimento nell’ambito di una detenzione altrimenti piuttosto limitativa. La detenzione in box è comune sopratutto nel caso degli animali da laboratorio che ormai sono quasi sempre tenuti in coppia.
Art. 66 Movimento I cani devono essere portati fuori ogni giorno (capoverso 1). L’obiettivo di questa disposizione è rispondere a un bi- sogno fondamentale del cane che, di fatto, non viene sufficientemente rispettato. Dare la possibilità al cane di correre liberamente è auspicabile ma è indispensabile che sia abituato all’ubbidienza per evitare che metta in pericolo o dan- neggi se stesso o gli altri. Le autorità cantonali sono incitate a prevedere un numero sufficiente di aree per il libero mo- vimento dei cani laddove su tutto il terreno comunale viga l’obbligo del guinzaglio. Poiché vi sono cani come, ad esempio, i cani da slitta e alcuni cani da caccia che sono incontrollabili se non sono al guinzaglio, si è preferito nell’interesse della sicurezza pubblica e degli animali selvatici non introdurre l’assoluta libertà di movimento.
- 29 -
Il capoverso 2 prevede che i cani che per motivi validi non possono essere portati fuori devono avere, ogni giorno, la possibilità di muoversi all’aperto. Si vuole così evitare che un cane sia costretto a trascorre tutta la sua vita in un canile. Questa disposizione derogatoria si applica, ad esempio, ai cani tenuti in centri sperimentali, ai cani da slitta o ai cani ospitati durante le vacanze in rifugi o pensioni e che, per motivi di sicurezza, non possono essere portati fuori. Se per malattia o infortunio i detentori non possono portare fuori i cani per molto tempo, essi devono trovare una soluzione in tal senso. Affinché il movimento all’aperto sia abbastanza interessante per l’animale, il capoverso 3 prevede che, se possibile, esso avvenga in gruppo. Questa è la regola nel caso dei cani da laboratorio ed è una pratica seguita anche in diversi rifugi e pensioni. E’ inoltre importante che la persona che si occupa dei cani li solleciti al gioco affinché il movimento all’aperto offra al cane un diversivo interessante.
Art. 67 Ricovero, pavimenti Il contenuto del capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 31. I cani possono essere tenuti attaccati per una durata massima di cinque ore. Ogni giorno, poi, devono essere portati fuori. Diverse cerchie criticano il fatto di tenere attaccati i cani perché trattasi di pratica da un lato non rispettosa dell’animale e, dall’altro, pericolosa per l’essere umano che si avvicina. Il termine «allacciamento a nodo scorsoio» (collare a strangolo) è stato sostituito da «collare a strozzo». Il capoverso 2 corrisponde al principio già formulato nell’attuale capoverso 3 dell’articolo 31. Le caratteristiche del ricovero sono state precisate ed è stato inserito l’obbligo di fornire un settore di riposo affinché il cane possa sdraiarsi non solo all’interno della cuccia bensì anche all’esterno. I cani devono avere a disposizione materiale plastico quale paglia, tappetini Vetbed o altro materiale assolutamente innocuo (capoverso 3).
Il capoverso 4 vieta la detenzione dei cani su pavimenti perforati. Nella detenzione in box è necessario prevedere superfici di riposo sopraelevate (capoverso 5). Oggigiorno, esse sono comunemente usate nei centri che detengono cani da laboratorio poiché costituiscono un arricchimento dell’ambiente che li circonda. Sono però importanti anche per dare espressione alle differenze di rango. Nella detenzione in box è fatto obbligo di tenere i cani in coppia o in gruppo. Il capoverso 6 esige un’organizzazione dello spazio che agevoli un comportamento nel gruppo il più possibile privo di conflitti. Il sistema deve contribuire a facilitare ma anche a evitare i contatti. Nei canili e nei box adiacenti i cani sono fisicamente separati. Tuttavia, il contatto visivo costante può costituire un peso per il cane di rango più basso che non abbia la possibilità di sottrarvisi come invece farebbe in natura. Per questa ragione, il capoverso 7 stabilisce che debbano essere installate delle protezioni visive che offrano altresì la possibilità di ritirarsi. Per la loro installazione è previsto un termine transitorio di cinque anni.
Art. 68 Addestramento dei cani da caccia L’articolo 68 corrisponde all’attuale articolo 33. L’attuale articolo 32 è stato stralciato poiché i cani da traino non rappresentano un problema sul piano dell’esecuzione e perché sono protetti dalle disposizioni generali.
Art. 69 Trattamento dei cani Secondo il capoverso 1 l’allevamento dei cuccioli, il modo di trattare i cani e di educarli devono garantire la loro socializzazione con i conspecifici e con l’uomo nonché la familiarizzazione con l’ambiente circostante. Lo scopo di questa disposizione è contribuire ad ottenere animali socievoli. I cani hanno molti contatti occasionali con altri cani e con persone estranee e devono imparare a gestire i più svariati stimoli ambientali. Si tratta quindi di una disposizione introdotta nell’interesse del cane ma anche della sicurezza pubblica.
- 30 -
A seguito di alcuni casi gravi di morsi di cane il bisogno di sicurezza dell’opinione pubblica è notevolmente cresciuto e si è manifestato nella presentazione di diversi interventi parlamentari nonché di una petizione corredata di 175000 firme. Tuttavia, essi erano tutti indirizzati contro le razze del tipo cane da caccia e pitbull. Di fatto però tutti i cani possono arrecare danno all’uomo o ad altri animali se non sono sufficientemente custoditi. Per questo motivo sono state emanate diverse prescrizioni tese a garantire una migliore protezione dagli attacchi dei cani. Secondo il capo- verso 2 i detentori di cani devono adottare tutte le misure di sicurezza per evitare che uomini o animali siano messi in pericolo. Il capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 34. Tra le pratiche vietate sono state inseriti anche i colpi di bastone. Ad essi ricorrono infatti, contravvenendo a qualunque norma di correttezza nel rapporto con l’animale, alcuni adepti degli sport canini.
Art. 70 Mezzi ausiliari e apparecchi Il capoverso 1 equivale all’attuale capoverso 2 dell’articolo 34.
Il contenuto del capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 3 dell’articolo 34. Fra i dispositivi che emettono segnali acustici sono vietati unicamente quelli che nel cane provocano sensazioni fortemente sgradevoli. L’uso di fischietti per l’addestramento, ad esempio, è consentito poiché il loro utilizzo non crea alcun problema. Le deroghe per i sistemi di recinzione a scarica elettrica invisibili sono state stralciate. Anche nel caso del loro impiego a regola d’arte possono prodursi situazioni problematiche dal profilo della protezione degli animali come nel caso, ad esempio, in cui il cane salti fuori dal recinto e non osi più ritornarvi. Per il detentore medio, inoltre, educare il cane a reagire correttamente al sistema può risultare un compito estremamente arduo. D’altro canto vi è il rischio che si abusi del sistema ovvero che lo si utilizzi in casa, ad esempio, per tenere il cane lontano dal divano. Il capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 4 dell’articolo 34 al quale è però stata aggiunta la disposizione se- condo cui le persone devono dimostrare mediante un esame il possesso delle necessarie capacità. Fino ad ora, l’esame in questione era svolto dall’Associazione svizzera dei veterinari cantonali e costituiva già il presupposto per l’autorizzazione.
Secondo il capoverso 4 ogni utilizzo dei dispositivi in questione deve essere documentato. Questo obbligo è già sancito in un’apposita Informazione dell’Ufficio federale ed è essenziale per i controlli nell’ambito dell’esecuzione.
Art. 71 Notificazioni Con l’obbligo alla notificazione di cui all’articolo 71 si vuole ottenere che le autorità siano informate degli incidenti gravi da morso di cane e dei comportamenti oltremodo aggressivi di questi animali affinché, se necessario, possano essere adottate misure adeguate. L’obbligo della notificazione è stato introdotto nell’ordinanza sulla protezione degli animali con la modifica del 12 aprile 2006.
Art. 72 Controlli e misure Con l’articolo 72 capoverso 1 l’autorità è obbligata a verificare tutti i casi segnalati avvalendosi, se del caso, di esperti. L’Ufficio federale disciplinerà le modalità della verifica (capoverso 2). Secondo il capoverso 3, laddove i cani presentino un’aggressività eccessiva, l’autorità deve disporre le misure necessarie a garantire la protezione dei terzi quali l’obbligo della museruola e del guinzaglio o l’obbligo di frequentare un corso. Al riguardo, l’Ufficio federale emanerà direttive dettagliate per l’esecuzione.
Art. 73 Formazione dei cani e delle persone che se ne occupano Subito dopo la modifica del 12 aprile 2006 dell’ordinanza sulla protezione degli animali, il Dipartimento federale dell’economia si era impegnato a proporre misure nel settore della formazione nel quadro della revisione totale dell’OPAn.
- 31 -
Una detenzione dei cani in grado di rispondere ai bisogni di questi animali pone ai detentori esigenze molto più elevate di quanto non si pensi comunemente. E’ infatti spesso l’insufficienza delle conoscenze specialistiche da parte dei de- tentori a causare problemi con i cani. Per questo, conformemente al capoverso 1, i futuri detentori di cani dovranno seguire almeno un corso teorico in cui verranno fornite le conoscenze di base riguardanti l’animale, i suoi bisogni e il modo di trattarlo nonché gli obblighi del detentore. La durata massima del corso sarà verosimilmente di un giorno. Le persone che lo frequentano dovranno fornirne la prova. La seconda misura prevista è che, entro un anno dal momento in cui è in possesso del cane, il detentore frequenti in- sieme al suo cane un corso di educazione canina (capoverso 2). Le persone che lo frequentano dovranno fornirne la prova.
Il capoverso 3 riprende il contenuto dell’articolo 34b capoverso 4 introdotto nell’aprile 2006. L’autorità cantonale può ordinare i provvedimenti che ritiene più opportuni per garantire un trattamento adeguato all’animale. Essa ha la possi- bilità di obbligare i detentori a frequentare un corso di educazione canina o di verificare le conoscenze da essi acquisite se ha accertato delle lacune nel modo di trattare il cane. Nel caso in cui l’autorità cantonale ritenesse il detentore non in grado di tenere un cane, essa può emanare, quale misura estrema, un divieto di detenzione ai sensi dell’articolo 23 della legge. L’Ufficio federale può riconoscere i corsi finalizzati a formare le persone che si occupano di cani (capoverso 4). I de- tentori di cani si trovano confrontati al problema del come riconoscere una scuola competente che offra corsi per i cani e i loro detentori. Per questa ragione, è previsto che, su base volontaria, si possano far valutare e riconoscere i corsi secondo criteri definiti. Si è invece rinunciato all’introduzione di un obbligo generalizzato di formazione in quanto non verificabile visto che per le scuole non è previsto né l’obbligo di notificazione né l’obbligo dell’autorizzazione.
Capitolo 4: Animali da compagnia, pensioni e rifugi per animali e allevamento di animali da compagnia a titolo professionale L’ordinanza sulla protezione degli animali attualmente in vigore contempla solo poche disposizioni riguardanti in modo specifico gli animali da compagnia; si tratta di disposizioni sui cani, sulle pensioni e i rifugi, sull’allevamento e la detenzione professionali di animali da compagnia, sulle dimensioni minime dei parchi per cani e gatti nonché sugli interventi e sulle pratiche vietate. Spesso le associazioni attive nel settore della protezione degli animali e le stesse autorità d’esecuzione hanno lamentato l’assenza di disposizioni riguardanti in modo specifico la detenzione degli ani- mali da compagnia poiché in sede di esecuzione le disposizioni generali si sono rivelate insufficienti. Le cerchie agri- cole hanno criticato il fatto che la detenzione degli animali da reddito è estremamente dettagliata e restrittiva mentre la detenzione degli animali da compagnia sottostà ad una regolamentazione del tutto generica.
L’introduzione di nuove disposizioni riguardanti gli animali da compagnia intende focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica su temi rimasti per diversi anni un po’ all’ombra di questioni più pressanti quali la detenzione degli animali da reddito e gli esperimenti sugli animali. Ai fini dell’applicazione di dette disposizioni è necessario promuovere l’informazione della popolazione e la formazione dei detentori con metodi adeguati di comunicazione, informazione e formazione così come previsto nella Convenzione europea per la protezione degli animali da com- pagnia.
I requisiti minimi per la detenzione di diversi animali da compagnia figurano negli allegati 1 e 2. Detti allegati con- templano anche i requisiti minimi per la detenzione, molto frequente, di alcune specie di animali selvatici che non sot- tostanno all’obbligo dell’autorizzazione quali i porcellini d’India, i criceti, i cincillà, i pappagallini ondulati, i canarini (allegato 2 tabelle 21 e 22), i rettili (tabella 25), gli anfibi (tabella 26) e i pesci Koi (tabella 28). Molto spesso la loro detenzione non soddisfa sufficientemente le esigenze tipiche della specie.
- 32 -
Sezione 1: Animali da compagnia
Art. 74 Definizione L’articolo 74 corrisponde all’attuale articolo 34c capoverso 2.
Art. 75 Detenzione Secondo il capoverso 1, le prescrizioni sulla detenzione degli animali di cui al capitolo 1 (Prescrizioni generali sulla detenzione di animali), capitolo 3 (Animali domestici) e capitolo 5 (Animali selvatici) si applicano anche agli animali da compagnia. Il capoverso 2 precisa i requisiti che devono essere rispettati affinché gli animali possano esprimere il comportamento tipico della specie. Poiché la categoria degli animali da compagnia comprende tutta la gamma di animali vertebrati che va dai pesci ai mammiferi e le esigenze di questi animali variano molto fra loro, si è rinunciato, per ragioni di spazio, a introdurre disposizioni dettagliate per le esigenze di ogni animale.
Art. 76 Contatti sociali Secondo l’articolo 76 gli animali da compagnia di specie sociali devono essere tenuti con i conspecifici. Ciò è essen- ziale per il loro benessere. Le interazioni sociali arricchiscono la vita degli animali e rappresentano una buona possibi- lità di occupazione. La formulazione dell’articolo non è assoluta per evitare che la morte di un partner sociale implichi sempre necessariamente la sostituzione con uno nuovo. Cani e gatti che abbiano sufficiente contatto con l’uomo e ai quali siano offerte sufficienti possibilità di occupazione possono anche essere tenuti da soli.
Sezione 2: Pensioni e rifugi per animali e allevamento di animali da compagnia a titolo professionale
Art. 77 Definizione L’articolo 77 corrisponde all’attuale articolo 34c capoverso 1. Poiché i rifugi detengono spesso animali a cui i pro- prietari hanno rinunciato questa categoria va indicata esplicitamente.
Art. 78 Obbligo di notificazione per pensioni e rifugi per animali e per allevamenti di animali da compagnia a titolo professionale L’articolo 78 corrisponde all’attuale articolo 34d.
Capitolo 5: Animali selvatici Il capitolo dedicato agli animali selvatici è già stato riveduto nel 2001. Allora era stato rimaneggiato l’allegato 2 nel quale figurano i requisiti minimi per la detenzione degli animali selvatici. Nella nuova ordinanza il capitolo è stato adattato alla terminologia e alle usanze attuali il che ha portato ad una profonda ristrutturazione anche se sostanzial- mente il contenuto dell’attuale ordinanza è rimasto invariato. Diversi requisiti minimi per la detenzione degli animali selvatici sono stati nuovamente adeguati. Nuove sono le prescrizioni che disciplinano la detenzione di pesci e di deca- podi. Inoltre, nelle tabelle dell’allegato 2, sono stati inseriti i requisiti minimi per gli animali selvatici la cui detenzione non necessita di un’autorizzazione (ad es. porcellini d’India, criceti, cincillà, pappagallini ondulati, canarini, pesci Koi). La nuova ordinanza prevede inoltre la possibilità di tenere lontre giganti, kivi, tartarughe marine, coccodrilli, tuatare, iguane terrestri delle Galapagos, iguane rinoceronte e salamandre giganti solo se la perizia di un esperto riconosciuto attesta che le condizioni per una detenzione adeguata dell’animale sono soddisfatte (cfr. art. 85 e art. 86 lett. f).
- 33 -
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 79 Definizione L’articolo 79 capoverso 1 definisce gli animali selvatici. Per animali selvatici si intendono tutti i vertebrati, eccetto gli animali domestici, e i decapodi. Gli esperti sono concordi nell’affermare che i decapodi provano dolore in quanto è possibile comprovare i danni dovuti alla detenzione e osservare i mutamenti comportamentali che si manifestano come reazione ai fattori di stress.
Il capoverso 2 equivale all’attuale capoverso 2 dell’articolo 35.
Art. 80 Divieto di dare da mangiare agli animali L’articolo 80 corrisponde all’attuale articolo 36 dal quale, tuttavia, è stata stralciata la deroga riguardante gli impianti per uccelli acquatici. Se gli animali ricevono degli alimenti in modo incontrollato, una loro alimentazione equilibrata non è più garantita.
Art. 81 Cattura di animali selvatici e immissione in un nuovo parco Il capoverso 1 prevede per i pesci destinati a impieghi specifici una deroga alla disposizione secondo cui determinate sostanze possono essere utilizzate solo su indicazione del veterinario. Restano tuttavia applicabili le disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici. L’impiego di anestetici riduce lo stress e il rischio di ferimento dei pesci allor- quando occorre procedere alla raccolta dei materiali per la riproduzione. I pescicoltori dispongono della formazione e dell’esperienza necessarie per un impiego a regola d’arte di determinate sostanze. Per quanto riguarda i pesci piccoli, principalmente i pesci tenuti in acquari, la loro uccisione rappresenta un problema dal profilo della protezione degli animali. Per questo, nell’ambito del commercio di articoli zoologici e dell’acquariofilia devono essere disponibili al- cune sostanze anestetizzanti che, a determinate dosi, consentano una morte rapida e indolore dei pesci piccoli. Il capoverso 2 equivale all’attuale capoverso 2 dell’articolo 37.
Sezione 2: Autorizzazione per la detenzione di animali selvatici
Art. 82 Detenzioni di animali selvatici a titolo professionale In base all’articolo 7 capoverso 1 LPAn, tutte le detenzioni di animali selvatici a titolo professionale sono soggette, come già in passato, all’obbligo d’autorizzazione (articolo 82 capoverso 1). Il capoverso 4 precisa che per la de- tenzione di alcune specie animali non è necessaria alcuna autorizzazione. Il capoverso 2 lettera a corrisponde all’attuale articolo 38 lettera a con la sola differenza che vi è stata integrata l’attuale lettera d (esposizioni temporanee di animali). Secondo la lettera b sono da considerare detenzioni professionali di animali selvatici anche gli stabilimenti che tengono animali selvatici per trattamenti medici (ad es. pesci per il trattamento dei pazienti affetti da psoriasi). Si vogliono così garantire una detenzione e un trattamento professionali. In questa categoria non rientrano invece più gli stabilimenti in cui sono tenuti animali selvatici a scopi sperimentali. Essi sottostanno all’obbligo d’autorizzazione di cui all’articolo 165 e sono sufficientemente controllati nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni sugli esperimenti animali. La lettera c corrisponde all’attuale articolo 38 capoverso 1 lettera c e prevede che anche gli stabilimenti nei quali sono allevati pesci per la pesca sono da considerare detenzioni professionali. Il capoverso 3 sancisce le eccezioni al capoverso 2. Nella nuova ordinanza, le aziende di piscicoltura sono considerate detenzioni di animali selvatici a titolo professionale e sono quindi soggette all’obbligo dell’autorizzazione. Il tratta- mento professionale dei pesci commestibili richiede infatti un elevato livello di conoscenze ed è necessario garantire il controllo da parte delle autorità delle condizioni di detenzione. Si continua invece a rinunciare ad un’autorizzazione per
- 34 -
i vivai per la detenzione temporanea dei pesci commestibili e per gli acquari individuali poiché il carico di lavoro le- gato all’attività di controllo sarebbe ingente. In questi casi una detenzione adeguata dei pesci va garantita mediante la formazione e l’informazione.
Secondo il capoverso 4 non è necessaria alcuna autorizzazione per la detenzione delle specie contrassegnate con una e nella tabella 21 (ad es. porcellino d’India, criceto, topo, ratto) e con una f nella tabella 22 (canarini, estrildidi, pappa- gallini e pappagalli fino alle dimensioni dei pappagalli cenerini). Le detenzioni e gli allevamenti professionali di una o più delle specie menzionate devono essere notificati all’autorità cantonale (cfr. art. 78).
Art. 83 Ricorso a specialisti Conformemente all’articolo 83, le detenzioni professionali di animali selvatici aperte al pubblico, fatta eccezione per le esposizioni temporanee di animali, dovranno affidarsi a un veterinario per sorvegliare regolarmente lo stato di salute degli animali ed adottare tutte le misure profilattiche necessarie e a un biologo dei giardini zoologici per assistere e consigliare la direzione della detenzione su tutte le questioni riguardanti il trattamento e la cura degli animali, la piani- ficazione degli effettivi, l’allestimento o la costruzione di parchi. L’esperienza ha dimostrato che soprattutto negli sta- bilimenti senza una direzione scientifica mancano spesso le conoscenze necessarie a garantire una detenzione adeguata degli animali selvatici. Gli specialisti non devono necessariamente essere legati alla detenzione da un contratto d’impiego bensì possono svolgere la loro attività su mandato.
Art. 84 Detenzione di animali selvatici da parte di privati L’articolo 84 corrisponde all’attuale articolo 39. Le modifiche agli elenchi degli animali sono riportate nelle singole lettere in cui è suddiviso l’articolo. Alla lettera a non sono più menzionati i lama, gli alpaca e i loro ibridi. La detenzione di questi animali non pone esi- genze particolari per cui sono considerati animali domestici (cfr. art. 23). Le vigogne e i guanachi invece continuano ad essere considerati animali selvatici. Nuovo è l’obbligo dell’autorizzazione anche per gli insettivori non indigeni. Alla lettera b non sono più indicati i kivi poiché sono stati inseriti nella categoria degli animali la cui detenzione è particolarmente difficile (cfr. art. 85 lett. b). Alla lettera c non sono più indicati le tartarughe marine, i coccodrilli e le tuatare poiché sono stati inseriti nella cate- gorie degli animali la cui detenzione è particolarmente difficile (cfr. art. 85 lett. c). Per la detenzione privata di testuggini solcate non sarà più necessaria un’autorizzazione poiché essa non pone esigenze particolari. Infine, l’elencazione delle specie animali è stata adeguata alla loro attuale classificazione scientifica. La lettera d corrisponde all’attuale lettera e. Le salamandre giganti ora contemplate alla lettera d sono state inserite nella categoria degli animali la cui detenzione è particolarmente difficile (cfr. art. 85 lett. d).
Art. 85 Animali selvatici particolarmente difficili da tenere Il contenuto dell’articolo 85 corrisponde all’attuale articolo 40. Alla lettera a sono state aggiunte le lontre giganti, alla lettera b i kivi, alla lettera c le tartarughe marine, i coccodrilli, le tuatare, le iguane terrestri delle Galapagos e le iguane rinoceronte, alla lettera d le salamandre giganti. Ai sensi dell’articolo 86 lettera f, il rilascio di un’autorizzazione per la detenzione di queste specie animali è vincolata a una perizia stilata da uno specialista ri- conosciuto.
Art. 86 Condizioni d’autorizzazione All’articolo 86 figurano i presupposti che devono essere soddisfatti ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale. La lettera a corrisponde ai primi due periodi dell’attuale articolo 42 capoverso 1. La lettera b intende garantire nell’ambito della detenzione estensiva degli animali selvatici la disponibilità di una superficie di suolo sufficiente a conservare il manto erboso. La lettera c corrisponde all’attuale articolo 42 capoverso 2 e la lettera e all’articolo 42 capoverso 3. Per gli animali la cui detenzione è particolarmente difficile (art. 80), la lettera f sancisce
- 35 -
l’obbligo di una perizia da parte di uno specialista riconosciuto nella quale si attesti che le condizioni per una de- tenzione adeguata sono soddisfatte. La lettera g corrisponde all’articolo 42 capoverso 5.
Art. 87 Autorizzazione L’articolo 87 fissa il contenuto dell’autorizzazione e indica i settori in cui l’autorità cantonale può fissare condizioni e oneri. In sostanza corrisponde all’attuale articolo 43. Il capoverso 1 precisa i possibili destinatari dell’autorizzazione. L’autorizzazione non può essere generale bensì circoscritta all’impiego previsto o allo scopo della detenzione (ad es. esposizioni temporanee) (capoverso 2). Nuova al capoverso 3 è la disposizione secondo cui le autorizzazioni per le detenzioni professionali di animali selvatici sono limitate ad un massimo di 10 anni, mentre la durata delle autorizzazioni per le detenzioni private resta invariata a 2 anni. Chi è già titolare di un’autorizzazione può confidare nel fatto che gli sarà rinnovata sempre che tutti i pre- supposti siano soddisfatti. Il capoverso 4 definisce in quali settori possono essere disposti oneri e condizioni. Secondo il capoverso 5 l’autorità cantonale può stabilire nelle condizioni o negli oneri cui è vincolata l’autorizzazione la possibilità di derogare ai requisiti minimi in determinate circostanze.
Allo stesso modo, l’autorità cantonale può prevedere requisiti minimi più severi se intende così garantire la preserva- zione del manto erboso (capoverso 6). Questa procedura corrisponde ad una prassi ormai pluriennale nella detenzione, ad esempio, dei daini o degli struzzi.
Il capoverso 7 stabilisce quali deroghe devono essere indicate nell’autorizzazione.
Art. 88 Procedura d'autorizzazione Il contenuto del capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 41. Il capoverso 2, che sostanzialmente riprende il capoverso 2 dell’attuale articolo 41, è stato esteso nel senso che i Can- toni che ospitano il circo o l’esposizione itinerante possono controllare il rispetto dell’autorizzazione. Il contenuto del capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 44.
Art. 89 Controlli L’articolo 89 corrisponde nei contenuti all’attuale articolo 44 capoverso 3. L’intervallo di tempo fra due controlli in una detenzione di animali selvatici è normalmente di due anni ma può essere prolungato fino a un massimo di quattro quando il controllo non ha dato adito ad alcuna contestazione. Nel capoverso 2 sono precisati i settori interessati dai controlli.
Art. 90 Registro di controllo dell’effettivo degli animali Il contenuto dell’articolo 90 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 44.
Sezione 3: Pesci e decapodi Fino ad ora i pesci non erano esplicitamente disciplinati nella legislazione sulla protezione degli animali. Nella nuova ordinanza figurano pertanto i principi che ne consentono una detenzione adeguata oltre a disposizioni specifiche sui decapodi.
- 36 -
Art. 91 Detenzione La qualità dell’acqua è uno dei parametri più importanti per il benessere dei pesci. Nella tabella 27 dell’allegato 2 figu- rano i valori che devono essere osservati nell’ambito della piscicoltura professionale in Svizzera (in particolare di sal- monidi e ciprinidi).
Art. 92 Trattamento I pesci sono esseri viventi particolarmente sensibili allo stress ragione per cui il capoverso 1 limita al massimo qualsiasi manipolazione. La cattura, la selezione e il travaso possono danneggiare le mucose o le pinne. Nel caso dei decapodi non sono da escludere ferimenti agli arti. Queste manipolazioni vanno dunque eseguite unicamente quando davvero necessarie. Inoltre vanno adeguatamente pianificate ed eseguite in tempi brevi, soprattutto se gli animali de- vono essere tirati fuori dall’acqua. Le attrezzature e i metodi per la selezione dei pesci commestibili e dei decapodi e per l’ottenimento dei materiali per la riproduzione devono essere adatti allo scopo (capoverso 2). Le persone con le necessarie conoscenze specialistiche conoscono i pericoli legati alle manipolazioni di questi animali e operano pertanto con particolare attenzione in modo da causare loro il minor stress possibile. Il capoverso 3 fissa le condizioni quadro che devono essere rispettate durante la selezione dei pesci.
Art. 93 Cattura Secondo il capoverso 1, la pesca intesa come sfruttamento sostenibile delle risorse naturali nonché gradito passatempo deve essere soggetta a restrizioni laddove causi sofferenza ingiustificata. Metodi e strumenti di cattura contrari ai prin- cipi della protezione degli animali vanno elencati nelle prescrizioni esecutive e vietati. Nell’ambito della pesca profes- sionale occorre tenere in debita considerazione la necessità economica. Il capoverso 2 stabilisce che i pesci destinati al consumo, pescati nel rispetto delle disposizioni legali, vanno uccisi subito dopo la cattura. Resta possibile rigettare in acqua singoli pesci se la cattura non ha causato loro ferite gravi. A condizione che i pesci e i decapodi catturati con metodi adeguati non soffrano, le persone titolari delle necessarie conoscenze specialistiche possono prevedere una detenzione temporanea conforme con l’articolo 91 se ciò è necessario per garantire una migliore qualità della carne. Queste persone devono dimostrare di essere titolari delle conoscenze specialistiche necessarie conformemente all’ordinanza del 24 novembre 199326 concernente la legge federale sulla pesca. Pesci non più in condizione di vivere (ad es. a causa di un forte sanguinamento o di ferite gravi oppure se si tratta di pesci pescati ad oltre 20 metri di profondità) devono essere immediatamente uccisi per ragioni di protezione degli animali. Per la pesca professionale vanno previste delle deroghe in quanto l’uccisione individuale di pesci è praticamente im- possibile se regnano condizioni climatiche sfavorevoli (ad es. tempesta) o nel caso in cui si pratichi la pesca in massa. A medio termine occorre tuttavia individuare metodi di uccisione alternativi. Il capoverso 3 sancisce l’obbligo di assistenza e di informazione a carico dei gestori di impianti per la pesca con la lenza, dove la pesca consiste nel ricatturare i pesci appositamente immessi nel bacino. Ciò è necessario perché coloro che pescano in questi impianti hanno spesso conoscenze ittiche piuttosto scarse. In particolare, occorre garantire il cor- retto trattamento dei pesci catturati e la loro rapida e corretta uccisione. Il capoverso 4 sancisce l’obbligo di rispettare un termine di attesa prima di catturare i pesci immessi nei bacini al solo scopo di essere ripescati. Il trasporto e tutte le operazioni legate all’immissione dei pesci nei bacini sono causa di forte stress. Per questo occorre concedere ai pesci almeno un giorno durante il quale riprendersi dallo stress legato al trasporto e distribuirsi nel bacino d’acqua.
26 RS 923.01
- 37 -
Art. 94 Formazione L’articolo 94 capoverso 1 intende garantire che tutti coloro che si occupano di pesci commestibili, pesci da ripopola- mento e decapodi dispongano delle necessarie conoscenze specialistiche. I detentori privati di pesci hanno l’obbligo di informarsi in merito alle esigenze delle specie da essi detenute. L’obbligo d’informare grava anche sulle persone che vendono, cedono o affidano pesci a terzi per un periodo limitato (ad es. commercio di articoli zoologici). Già oggi la formazione dei guardiani di animali che operano nell’ambito del commercio di articoli zoologici prevede la tras- missione di nozioni riguardanti l’adeguata detenzione dei pesci. Tale formazione va verificata e ulteriormente rafforzata. In tutti i Cantoni i pescatori regolari (pescatori con patente) hanno già ora la possibilità di seguire corsi di formazione organizzati dalle organizzazioni attive nel settore della pesca o da aziende private. In futuro, per ottenere un’autorizzazione di pesca sarà indispensabile dimostrare di disporre delle conoscenze sufficienti secondo quanto pre- visto dalla legislazione sulla pesca. In collaborazione con le organizzazioni della pesca, i pescatori occasionali (pesca- tori autorizzati a pescare senza patente, persone con patenti di breve durata) vanno opportunamente informati in merito ai principi sui cui si basa un trattamento dei pesci rispettoso delle norme di protezione degli animali. Anche per la mar- chiatura dei pesci esiste una specifica offerta di corsi. Le offerte riguardanti la formazione nel settore della detenzione di crostacei a titolo professionale devono essere rea- lizzate con la collaborazione fra specialisti del settore e rappresentanti del commercio di commestibili. I corsi di for- mazione saranno offerti a prezzi di costo.
Le organizzazioni avranno cinque anni per mettere in piedi questi corsi e garantire la loro frequenza. Per l’allevamento di pesci commestibili e di pesci da ripopolamento a titolo professionale nonché per la pesca pro- fessionale è necessaria, secondo il capoverso 2, una formazione corrispondente. Le formazioni in istituti esteri vanno riconosciute. I dettagli di questa disposizione, ovvero i contenuti delle necessarie conoscenze specialistiche, vanno definiti nelle disposizioni esecutive.
Capitolo 6: Allevamento di animali Per la prima volta sono state introdotte delle disposizioni riguardanti l’allevamento degli animali; esse si basano sulle indicazioni molto dettagliate dell’articolo 10 della legge (articolo sull’allevamento). L’obiettivo è impedire tare ere- ditarie dovute all’allevamento. Per l’applicazione dell’articolo sull’allevamento sarà necessario elaborare disposizioni esplicative riguardanti le diverse razze, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni d’allevamento interes- sate. Elenchi molto dettagliati delle razze il cui benessere è compromesso sono già disponibili in parte sotto forma di perizia riguardante il paragrafo 11b della legge tedesca sulla protezione degli animali e in parte sotto forma di tesi di dottorato. Si è rinunciato a istituire una commissione federale sull’allevamento in quanto sarebbe stato difficile de- finirne la composizione in esperti competenti ed indipendenti vista la moltitudine di razze delle diverse specie animali portatrici di tare ereditarie. E’ invece preferibile ricorrere a perizie mirate laddove si renderanno necessarie. Sarebbe pertanto auspicabile disporre di un elenco di esperti indipendenti riconosciuti. I danni causati dai metodi di allevamento si sono consolidati nel corso dei decenni e non è dunque pensabile che la sola introduzione del nuovo articolo sull’allevamento possa risolvere i problemi dall’oggi al domani. Mancano inoltre spesso le basi scientifiche per combattere in modo mirato le tare in questione. Occorre quindi innanzitutto lavorare a delle soluzioni di miglioramento e obbligare gli allevatori ad applicarle in forza del nuovo articolo di legge. A livello di ordinanza non sono previsti divieti di razze ma, visto l’articolo 10 LPAn, per alcune razze o tipi di razza essi sarebbero possibili.
Art. 95 Definizioni
All’articolo 95 sono definiti alcuni termini inerenti all’allevamento.
- 38 -
Le definizioni di cui al capoverso 1 intendono responsabilizzare non solo gli allevatori nel senso proprio del termine bensì anche gli addetti alla riproduzione. Il capoverso 3 definisce l’obiettivo d’allevamento.
Art. 96 Principi Secondo il capoverso 1 gli allevatori sono tenuti ad adottare le misure necessarie per ottenere discendenti sani. L’allevamento intenzionale di animali il cui benessere è compromesso ma anche il fatto che per indifferenza se ne accetti l’eventualità non è tollerato. Tutti gli organi previsti devono garantire i rispettivi circoli funzionali. La formula- zione positiva è stata scelta affinché nel caso di specifici programmi di igiene dell’allevamento, una razza possa essere sanata anche attraverso l’allevamento di animali portatori di tare genetiche indesiderate in modo da evitare un ecces- sivo allevamento in consanguineità in presenza di una base per l’allevamento piuttosto ristretta. Spesso, inoltre, le ne- cessarie informazioni riguardanti la parentela o i discendenti non sono disponibili. La compensazione delle tare dovute all’allevamento, quali l’assenza di parti di organi o del corpo, sono accettate ai sensi del capoverso 2 se l’impossibilità di svolgere una determinata funzione o il pregiudizio che ne deriva al normale comportamento dell’animale può essere compensato da un adeguato allestimento dell’ambiente circostante. Gli inter- venti per le necessarie correzioni o i trattamenti medici regolari, come nel caso di dermatiti, non rientrano fra le misure di compensazione accettate ma sono senz’altro auspicati per migliorare la qualità di vita dell’animale. Il capoverso 3 vieta innanzitutto l’allevamento di animali con menomazioni fisiche. Vietato è anche l’allevamento di animali con disturbi comportamentali tali da impedire la convivenza con i conspecifici. Questo capoverso intende affrontare in particolare la problematica dei cani estremamente aggressivi, le cui aggressioni non si placano nemmeno di fronte ai gesti di sottomissione del cane sopraffatto.
Art. 97 Metodi di riproduzione
Il capoverso 1 sancisce che la capacità riproduttiva naturale di una razza non può essere modificata poiché eventuali mutamenti possono alterarla negativamente. Al fine di proteggere gli animali genitori da dolori e ferimenti, i metodi di riproduzione artificiale, quali l’inseminazione artificiale, possono essere utilizzati solo da personale specializzato (capoverso 2). Affinché gli allevatori abbiano sufficiente tempo per adeguarsi ai metodi di riproduzione e il personale specializzato acquisisca la necessaria esperienza è previsto per i capoversi 1 e 2 un termine transitorio di cinque anni.
Art. 98 Riproduzione involontaria Conformemente al capoverso 1, le disposizioni sull’allevamento fanno stato anche per la riproduzione involontaria. Il capoverso 2 obbliga i detentori di animali ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accoppiamenti non voluti e risparmiare ai discendenti indesiderati un destino contrario ai principi della protezione degli animali. Ciò significa, ad esempio, che occorre sterilizzare i cani e i gatti tenuti in una fattoria e lasciati all’aperto incustoditi o sorvegliarli durante il periodo del calore.
Art. 99 Allevamento di cani e gatti Secondo il capoverso 1 si tratta di impedire che cani e gatti domestici siano allevati con individui selvatici della stesse specie. Come gli animali selvatici, i prodotti derivanti da questi incroci sono particolarmente timidi e rappresentano pertanto un obiettivo zootecnico non auspicabile. Per la prima generazione e per ogni ulteriore ibrido i cui geni siano di animale selvatico nella misura del 50 per cento è inoltre necessaria l’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici. Mediante la disposizione del capoverso 2 si intende contrastare la problematica dei cani pericolosi. Cani dal carattere equilibrato sono placidi ed adatti all’impiego quali cani da utilità.
- 39 -
Nel rispetto dell’articolo 10 capoverso 2 LPAn, i cani il cui comportamento risulti oltremodo aggressivo sono esclusi dall’allevamento in quanto ritenuti affetti da un disturbo comportamentale (capoverso 3).
Art. 100 Disposizioni d’esecuzione in materia di allevamento Secondo l’articolo 100 il Dipartimento federale può emanare disposizioni di carattere tecnico sull’allevamento di determinate specie, razze, ceppi o linee d’allevamento con caratteristiche particolari. L’obiettivo ultimo è un’esecuzione uniforme.
Art. 101 Registro di allevamento Con il registro di allevamento di cui al capoverso 1, previsto per l’allevamento di animali da compagnia a titolo professionale, si intende garantire alle autorità la possibilità di controllare l’osservanza delle prescrizioni sull’allevamento di cui alla legislazione sulla protezione degli animali. I dati che devono essere riportati nel registro d’allevamento sono indicati nel capoverso 2.
Art. 102 Obbligo di dichiarazione Con l’introduzione dell’obbligo di dichiarazione, il capoverso 1 intende rendere disponibili i dati necessari per l’igiene dell’allevamento. L’obbligo di dichiarare l’impiego di metodi di riproduzione artificiale, sancito nel capoverso 2, ha lo scopo di evitare l’inseminazione artificiale mediante un’adeguata selezione.
Capitolo 7: Commercio e pubblicità con animali Il capitolo è stato adattato alla terminologia e alle usanze attuali il che ha portato ad una profonda ristrutturazione anche se sostanzialmente il contenuto dell’attuale ordinanza è stato ripreso.
Art. 103 Obbligo d’autorizzazione Il contenuto dell’articolo 103 corrisponde all’attuale articolo 45. Nuovo nel capoverso 1 è l’obbligo d’autorizzazione anche per le borse di animali. Attualmente le autorità cantonali d’esecuzione ignorano praticamente quando e dove si tengono delle borse di animali e pertanto non possono effettuare neppure a campione controlli sulla detenzione e sul trattamento degli animali. Con il rilascio dell’autorizzazione le autorità possono fissare, a titolo preventivo, condizioni e oneri riguardanti l’allevamento, l’assistenza agli animali, la persona responsabile, ecc. La parola «venduti» è stata sostituita da «trattati» a seguito dell’introduzione delle borse di animali. La deroga riguardante le manifestazioni locali è stata stralciata. Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 45 capoverso 2.
Art. 104 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione Nell’articolo 104 figurano i presupposti che devono essere soddisfatti ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Il capo- verso 1 corrisponde ai capoversi 1 e 3 dell’attuale articolo 47. Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 50. Vi è tuttavia una novità: l’autorizzazione al commercio di scimmie e proscimmie non può più essere accordata alle imprese riconosciute dall’autorità cantonale bensì solo ai giardini zoolo- gici e ai parchi animali gestiti secondo criteri scientifici. Con il capoverso 3 il rilascio dell’autorizzazione per il commercio è esplicitamente vincolato alla presenza di un guar- diano d’animali, salvo nelle manifestazioni di durata limitata. Compito di questa persona, la cui presenza è di fatto ri- chiesta anche oggi, è accudire gli animali a regola d’arte e fornire alle persone che entrano in possesso degli animali le
- 40 -
necessarie informazioni. Nell’ambito del commercio di articoli zoologici la funzione di guardiano d’animali può essere svolta anche da un impiegato del commercio al dettaglio con relativo attestato di capacità a condizione che abbia fre- quentato un corso di formazione riconosciuto dall’Ufficio federale. Obiettivo di questa disposizione è garantire che detto commerciante sia titolare delle necessarie conoscenze in materia di trattamento e cura degli animali. Verosimil- mente sarà l’associazione svizzera dei rivenditori di articoli zoologici (Verband zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz) ad organizzare tali corsi. Il capoverso 4 sancisce che nell’ambito delle manifestazioni di durata limitata e della pubblicità deve essere addotta la prova secondo cui la persona che si occupa degli animali dispone di conoscenze sufficienti per accudire gli animali a regola d’arte e fornire alle persone a cui sono ceduti gli animali le necessarie informazioni.
Art. 105 Autorizzazione Secondo l’articolo 105 capoverso 1 l’autorizzazione deve essere rilasciata a nome della persona responsabile del commercio o della pubblicità.
Il capoverso 2 precisa che l’autorizzazione non ha validità generale bensì si limita esclusivamente allo scopo e all’oggetto per cui è stata richiesta. Finora le autorizzazioni per il commercio avevano durata illimitata. Ora, secondo il capoverso 3, le autorizzazioni per le borse di animali o per la pubblicità sono limitate alla durata dell’attività prevista e per il commercio possono avere una validità massima di dieci anni. Il capoverso 4 precisa gli ambiti per i quali l’autorità cantonale può vincolare l’autorizzazione a oneri e condizioni.
Nell’autorizzazione devono inoltre figurare le deroghe riguardanti i requisiti della detenzione e i requisiti del personale addetto alla cura degli animali (capoverso 5). Il capoverso 6 introduce l’obbligo di tenere un registro di controllo degli animali in cui siano registrate informazioni sugli animali ma anche sui loro acquirenti. In questo modo l’autorità cantonale è messa in condizione di controllare se per gli animali la cui detenzione è soggetta all’obbligo d’autorizzazione, tale autorizzazione è effettivamente dispo- nibile.
Art. 106 Procedura d'autorizzazione Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 46. Secondo quanto sancito dal capoverso 2 l’autorità cantonale esamina la domanda e decide se sono necessari altri documenti.
Art. 107 Notificazione di mutamenti importanti Analogamente a quanto previsto per le detenzioni di animali selvatici, l’articolo 107 prevede l’obbligo di notificare all’autorità cantonale le modifiche importanti riguardanti il numero o l’impiego degli animali o delle razze com- merciate, le infrastrutture (locali, parchi, attrezzature) o i requisiti in ordine al personale. L’autorità cantonale deciderà se è necessaria una nuova autorizzazione.
Art. 108 Controlli L’articolo 108 capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all’attuale articolo 49 capoverso 1 con la differenza che l’intervallo fra un controllo e l’altro è ridotto a un anno. Se tuttavia due controlli consecutivi non hanno dato adito ad alcuna contestazione, l’intervallo può essere prolungato fino a un massimo di tre anni. Si vogliono così ridurre gli oneri amministrativi senza che ciò arrechi pregiudizio alla situazione degli animali. L’autorità cantonale provvederà a con- trollare a campione le borse e le esposizioni di animali, i mercati di piccoli animali e l’impiego di animali nella pubblicità.
- 41 -
Nel capoverso 2 sono elencati gli aspetti che devono essere controllati dalle autorità cantonali.
Art. 109 Registro di controllo dell’effettivo degli animali L’articolo 109 corrisponde nel contenuto all’attuale capoverso 2 dell’articolo 49. Ad esso è stato aggiunto l’elenco delle specie animali per le quali si rende necessario un registro di controllo degli effettivi. La prassi ha dimostrato che tale obbligo è impraticabile per gli uccelli, i volatili da cortile, i pesci e i rettili. Per altri animali, invece, come i pappa- galli e i pappagallini, la tenuta di un registro di controllo degli effettivi è già obbligatoria per ragioni di polizia epizoo- tica. Suddetto controllo è previsto dalla corrispondente legislazione anche per gli animali protetti dalla Convenzione sulla conservazione delle specie.
Art. 110 Autorizzazione di detenzione per il cessionario L’articolo 110 corrisponde in sostanza all’attuale articolo 51.
Art. 111 Limite d’età per i cessionari L’articolo 111 corrisponde all’attuale articolo 51a al quale, tuttavia, è stato modificato il titolo.
Art. 112 Obbligo d’informazione Il nuovo articolo 112 intende garantire che le persone che acquistano o prendono in affidamento un animale ricevano anche per iscritto le necessarie informazioni sulle cure da prodigare all’animale e sulle sue esigenze in modo da assi- curargli una detenzione adeguata.
Capitolo 8: Trasporti di animali
Sezione 1: Formazione e perfezionamento
Art. 113 Obbligo di formazione e di perfezionamento Secondo l’articolo 113 capoverso 1, i responsabili delle imprese addette al trasporto professionale degli animali, gli agenti di trasporto, gli autisti e le persone che accudiscono gli animali durante il trasporto devono dimostrare di essere titolari di una specifica formazione teorica e pratica. Ciò vale anche per i commercianti di bestiame e gli agricoltori che trasportano gli animali a titolo professionale. L’espressione «a titolo professionale» non è definita e andrà precisata. Solo quando tutte le persone responsabili per il trasporto degli animali disporranno delle stesse conoscenze sarà possi- bile evitare i conflitti d’interesse all’interno dell’impresa fra direzione ed esecuzione del mandato. Le persone sum- menzionate devono inoltre frequentare un corso di perfezionamento ogni cinque anni per rispolverare e aggiornare le proprie conoscenze (cpv. 2). La formazione e il perfezionamento delle persone che a titolo professionale si occupano degli animali sono una delle priorità della presente revisione. Le cerchie interessate hanno costituito una comunità d’interessi per trasporti di animali e macelli conformi alla protezione degli animali (Interessengemeinschaft für tier- schutzkonforme Tiertransporte und Schlachthöfe, IGTTS) che già in passato ha preso a cuore la formazione e il perfe- zionamento dei trasportatori. Partendo dai corsi esistenti, l’obiettivo è istituzionalizzare, professionalizzare e sviluppare ulteriormente sia la formazione sia il perfezionamento. La formazione in questione può tuttavia essere impartita anche da altre organizzazioni ma deve essere riconosciuta dall’Ufficio federale. Per l’organizzazione dei corsi e per la loro frequenza è previsto un termine transitorio di cinque anni.
Art. 114 Contenuto della formazione Nell’ambito del trasporto di animali è essenziale garantire loro un trattamento rispettoso. Per questo, secondo l’articolo 114 capoverso 1, la formazione deve prevedere una parte teorica ed una pratica.
- 42 -
Nel capoverso 2 è precisato il contenuto della formazione. Essa deve trasmettere conoscenze riguardanti la legisla- zione disciplinante settori rilevanti dal punto di vista del trasporto ovvero protezione degli animali, epizoozie, circola- zione stradale (lett. a), il comportamento normale degli animali e le loro esigenze (lett. b), nozioni di anatomia e di fisiologia (lett. c), nozioni riguardanti il trattamento degli animali in particolare al momento del carico e dello scarico nonché il modo di condurli (lett. d). A ciò si aggiungono evidentemente conoscenze in merito alla condotta di guida e al modo di accudire gli animali feriti o malati (lett. d). Le persone in questione devono altresì avere chiari i requisiti posti alle attrezzature edili e tecniche quali rampe, veicoli e rimorchi (lett. e) nonché le responsabilità, gli obblighi e le competenze delle persone che operano nell’impresa addetta al trasporto professionale degli animali (lett. f). Il capoverso 3 precisa l’importanza di prevedere un numero sufficiente di esercizi pratici che riguardino in particolare il modo di trattare e condurre gli animali nonché di trasportare e accudire gli animali malati.
Art. 115 Corsi di formazione e di perfezionamento Secondo il capoverso 1 le imprese addette al trasporto professionale di animali organizzano corsi di formazione e di perfezionamento in collaborazione con le associazioni di categoria. L’Ufficio federale riconosce i corsi di formazione e di perfezionamento ma non si occupa di organizzarli (capo- verso 2).
Art. 116 Esame e attestato Ai sensi del capoverso 1 la formazione si conclude con un esame che, se superato, abilita al conseguimento di un attestato. L’esame è organizzato dalle associazioni di categoria in base al regolamento d’esame emanato dal Dipar- timento. Al rilascio dell’attestato sono abilitate anche le associazioni. Il Dipartimento emana il regolamento d’esame (capoverso 2). Il capoverso 3 prevede l’obbligo di annotare nell’attestato la partecipazione ai corsi di perfezionamento. Così, in occa- sione di controlli, gli organi d’esecuzione possono verificare se le persone hanno ottemperato al loro obbligo di per- fezionamento (cfr. art. 113).
Art. 117 Formazione e perfezionamento degli organi di esecuzione nell’ambito della circolazione stradale L’articolo 117 prevede che i servizi specializzati responsabili nei Cantoni dell’attuazione della protezione degli ani- mali devono garantire la formazione e il perfezionamento degli organi d’esecuzione che operano nell’ambito della cir- colazione stradale, in particolare delle forze di polizia. In base all’articolo 32 capoverso 2 della legge, i Cantoni possono prevede un’offerta comune di corsi di formazione e di perfezionamento.
Sezione 2: Responsabilità e assistenza agli animali La sezione riprende gli attuali articoli 52 e 53 ma la nuova suddivisione degli articoli ne garantisce una migliore leggi- bilità e comprensibilità.
Art. 118 Responsabilità dei detentori di animali L’articolo 118 capoverso 1, che riprende il contenuto dell’attuale capoverso 1 dell’articolo 52, è stato integrato da diversi complementi e precisazioni. Il termine «speditore» rivelatosi troppo vago in sede di esecuzione poiché nessuno si riconosceva in tale categoria è stato sostituito dal termine «detentore». Tutti gli animali hanno infatti un detentore responsabile. Nell’ambito dell’esecuzione un problema frequente è quello di stabilire quando l’animale trasportato ha contratto la malattia o si è procurato una ferita. Per questo è ora fatto obbligo ai detentori degli animali di annotare su un documento le eventuali lesioni o malattie degli animali e di consegnarlo al trasportatore. Secondo il capoverso 2, le disposizioni del capoverso 1 si applicano anche alle persone responsabili di un mercato.
- 43 -
Art. 119 Responsabilità degli autisti L’articolo 119 corrisponde nei contenuti all’attuale capoverso 2 dell’articolo 52. Per le ragioni illustrate in riferimento all’articolo 106, anche l’autista (nell’attuale ordinanza il «vettore») deve annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto. Al destinatario vanno consegnati, in originale o in copia, sia il documento del detentore degli animali sia quello dell’autista.
Art. 120 Responsabilità dei destinatari L’articolo 120 riprende sostanzialmente il contenuto dell’articolo 52 capoverso 3. Sebbene di fatto sia scontato, l’articolo precisa che l’obbligo di dare ricovero, abbeverare, alimentare e accudire gli animali si applica anche ai sog- giorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.
Art. 121 Designazione delle persone responsabili Secondo l’articolo 121 capoverso 1, per ogni trasporto professionale di animali deve essere designata una persona che si assuma l’intera responsabilità del trasporto. Questa persona deve provvedere affinché la responsabilità per il ben- essere degli animali durante tutto il trasporto sia chiaramente assegnata e il trasporto sia conforme alle prescrizioni. Essa deve altresì essere in grado di fornire alle autorità d’esecuzione, in qualsiasi momento, tutte le informazioni riguardo all’organizzazione e allo svolgimento del trasporto. Il capoverso 2 precisa che per ogni trasporto deve essere designata una persona responsabile per il benessere degli animali durante il viaggio. Può trattarsi dell’autista o di un’altra persona incaricata di accudire gli animali.
Art. 122 Selezione degli animali
In sostanza, l’articolo 122 capoversi 1 e 2 riprende l’attuale capoverso 1 dell’articolo 53. Nuovo è al capoverso 2 il fatto che anche gli animali che hanno figliato poco prima del trasporto possono essere trasportati solo se sono rispettati specifici provvedimenti precauzionali. Per gli animali selvatici molto più che per quelli domestici, il cambiamento di luogo, in generale, e il trasporto, più in particolare, sono un’importante fonte di stress. Per questa ragione, la selvaggina d’allevamento biungulata e i bisonti non possono essere trasportati vivi ai macelli se prima non sono stati abituati al trasporto (capoverso 3).
Art. 123 Preparazione degli animali L’articolo 123 capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al capoverso 2 dell’articolo 53. Nuova è la disposizione al capoverso 2 riguardante i pesci commestibili, secondo cui occorre sincerarsi che il loro tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto. Si vuole così evitare che durante il trasporto i pesci utilizzino energia per la digestione e siano esposti ad uno stress maggiore. Inoltre, le deiezioni comprometterebbero inevitabilmente la qualità dell’acqua in cui avviene il trasporto.
Art. 124 Assistenza agli animali Il capoverso 1 equivale all’attuale capoverso 9 dell’articolo 53. Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 3. Nuove sono unicamente le precisazioni secondo cui, se necessario, gli animali devono potersi riposare e il personale accompagnante deve controllare gli animali ogni volta sia possibile. Il capoverso 3 equivale all’attuale capoverso 3 dell’articolo 53. Il capoverso 4 equivale all’attuale capoverso 4 dell’articolo 53.
Art. 125 Separazione degli animali L’articolo 125 riprende l’attuale capoverso 5 del capitolo 53.
- 44 -
Art. 126 Carico degli animali L’articolo 126 capoverso 1 corrisponde in buona parte all’attuale capoverso 6 dell’articolo 53. Vi sono tuttavia della novità. Le rampe con un’inclinazione superiore a 10 gradi devono essere provviste di traverse. L’eccezione riguardante la protezione laterale di cui devono essere provviste le rampe è vincolata ad una nuova condizione. A detta protezione si può rinunciare unicamente se l’altezza del ponte di carico non supera i 50 cm, se gli animali sono condotti a mano e sono abituati al trasporto. Si vuol così ridurre il rischio che animali non abituati ai trasporti possano ferirsi. Per la sistemazione di traverse sulle rampe è previsto un termine transitorio di due anni. Il nuovo capoverso 2 sancisce che all’interno del mezzo di trasporto deve essere assicurata una buona illuminazione affinché gli animali vedano dove vanno. L’illuminazione non deve essere abbagliante.
Secondo il capoverso 3 il pavimento del mezzo di trasporto o del contenitore deve essere coperto di una lettiera appro- priata che assorba l’urina e le feci e costituisca un materiale appropriato per il riposo. L’obiettivo è ridurre l’insudiciamento degli animali e aumentare il comfort. Ovviamente resta valida la condizione per cui il pavimento deve essere antisdrucciolevole (cfr. anche art. 131 lett. 1 cpv. c).
Art. 127 Trattamento di determinate specie animali Il contenuto dell’articolo 127 capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 7 dell’articolo 53. Nuovo è il fatto che durante il trasporto di cavalli in gruppo, i ferri devono essere tolti a tutti e quattro gli zoccoli. Il capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 8bis dell’articolo 53 e si applica anche ai bufali. Secondo il capoverso 3 i bovini e i bufali trasportati attaccati e il cui peso supera i 500 kg devono essere collocati all’interno del mezzo di trasporto in diagonale quando la larghezza del veicolo è inferiore a 2,5 metri. Molto spesso infatti i bovini di grossa taglia subiscono ferimenti al retrotreno perché sebbene lo spazio disponibile nel mezzo di trasporto sia troppo stretto sono sistemati di traverso rispetto alla direzione di marcia. Gli aspetti tecnici di questa di- sposizione saranno disciplinati mediante specifiche direttive tecniche. Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 8 dell’articolo 53. Secondo il capoverso 5 è necessario garantire che durante il trasporto i decapodi siano mantenuti sufficientemente umidi. Esperienze pratiche dimostrano che il trasporto di tali animali nell’acqua sarebbe possibile solo con oneri tecnici e finanziari elevati. E’ dunque importante far sì che vengano mantenuti almeno umidi per evitare la disidratazione dell’apparato respiratorio e sensoriale.
Art. 128 Condotta di guida L’articolo 128 corrisponde in sostanza al capoverso 10 dell’articolo 53. La disposizione è però stata ampliata nel senso che all’atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il più possibile senza urti.
Art. 129 Eccezioni alla durata massima del trasporto In base all’articolo 15 capoverso 1 della LPAn, il Consiglio federale ha la competenza di prevedere deroghe alla limita- zione del tempo di trasporto fissato a sei ore. L’articolo 129 capoverso 1 precisa per quali animali il trasporto può du- rare fino a un massimo di otto ore. Per le regioni periferiche, la limitazione del tempo di trasporto può costituire un problema soprattutto in inverno laddove gli animali sono stati allevati o ingrassati nel quadro di in programma label. Nell’ambito di tali programmi è previsto che si utilizzino solo i macelli che aderiscono al label. L’eccezione intende evitare che gli agricoltori delle regioni periferiche siano esclusi da detti programmi. I pulcini di un giorno provengono normalmente dall’estero, sono trasportati in grandi quantità e successivamente distribuiti fra le varie aziende. Detti trasporti avvengono in condizioni standard (temperatura, umidità dell’aria, aera- zione). Di conseguenza, le perdite sono rare. Nelle prime 60 - 72 ore di vita i pulcini di un giorno si nutrono di tuorli d’uovo, per cui il loro trasporto nelle prime 48 successive alla schiusa delle uova non pone problemi (art. 129 cpv. 2).
- 45 -
Sezione 3: Mezzi e contenitori di trasporto
Art. 130 Pulizia e disinfezione L’articolo 130 corrisponde in sostanza al capoverso 11 dell’attuale articolo 53. Per minimizzare la trasmissione delle malattie, i piani di carico e i contenitori per il trasporto oltre che puliti devono essere eventualmente disinfettati. Le superfici disinfettate dovranno poi essere accuratamente pulite per evitare che gli animali entrino in contatto con re- sidui del prodotto utilizzato.
Art. 131 Mezzi di trasporto L’articolo 131 corrisponde in larga misura all’attuale articolo 54. Le disposizioni di nuova introduzione figurano alle singole lettere. Come nell’attuale ordinanza, il capoverso 1 fissa i requisiti che devono essere soddisfatti dai mezzi di trasporto. Le lettere da a a d corrispondono alle stesse lettere dell’attuale articolo 54. Nuova è la disposizione della lettera e se- condo cui i mezzi di trasporto devono essere dotati di una fonte di illuminazione fissa o portatile di potenza sufficiente per permettere il controllo degli animali. La lettera f corrisponde alla lettera e dell’attuale articolo 54. La lettera g introduce l’obbligo di prevedere nei mezzi di trasporto delle aperture adeguatamente collocate per garantire un suffi- ciente afflusso di aria fresca. Spesso, infatti, i mezzi di trasporto sono muniti di aperture che però sono collocate in punti non ideali per la specie animale trasportata. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto in cui i suini sono trasportati su tre piani, essi devono essere muniti di un impianto di ventilazione. Infine, come già previsto dall’attuale ordinanza, i mezzi di trasporto devono garantire agli animali un’adeguata protezione dagli influssi atmosferici nocivi e dai gas di scarico. La lettera h è nuova. La carenza o l’eccedenza di ossigeno possono causare gravi danni ai pesci. È quindi indispen- sabile durante il loro trasporto che personale adeguatamente istruito provveda ad adeguare l’apporto di ossigeno alle esigenze dei pesci tenuto conto della quantità di pesce trasportato e della durata del trasporto. Secondo la nuova lettera i, nella parte posteriore dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto professionale di bovini, bufali, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia. Scopo di detta griglia è evitare che all’apertura del piano ribaltabile gli animali cadano dal mezzo di trasporto nonché migliorare l’aerazione del piano di carico soprattutto durante i mesi più caldi, laddove il viaggio subisca delle interruzioni (per ingorghi, avarie, ecc.). Per gli adeguamenti è previsto un termine transitorio di due anni. Le lettere j e k corrispondono alle lettere g e h dell’attuale articolo 54. Il capoverso 2 equivale all’attuale capoverso 3 dell’articolo 54.
Art. 132 Merci trasportate insieme agli animali L’articolo 132, equivalente all’attuale capoverso 2 dell’articolo 54, è stato completato da una nuova disposizione secondo cui laddove insieme agli animali vengano trasportate delle merci, esse devono essere caricate e collocate nel mezzo di trasporto in modo tale da non causare agli animali danni, dolori o sofferenze.
Art. 133 Contenitori di trasporto L’articolo 133 sancisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai contenitori utilizzati per il trasporto e corrisponde all’attuale articolo 55. È stato tuttavia introdotto un nuovo capoverso 2 che precisa come vanno manipolati i con- tenitori in cui si trovano gli animali.
Art. 134 Eccezioni L’articolo 134 disciplina le deroghe nell’ambito del trasporto postale e aereo e corrisponde all’attuale articolo 56.
- 46 -
Sezione 4: Trasporti internazionali Questa nuova sezione è stata introdotta a seguito della ratifica da parte svizzera della Convenzione europea del 6 no- vembre 200327 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta). La sezione in questione riguarda esclusivamente il trasporto internazionale di animali.
Art. 135 Controllo dei trasporti di animali L’articolo 135 capoverso 1 sancisce che nei posti di controllo (ad es. alla dogana) deve essere data priorità ai trasporti di animali. Secondo il capoverso 2 gli animali possono essere trattenuti solo per ragioni di polizia epizootica o di protezione degli animali. Affinché sia possibile rispettare le disposizioni di cui ai due precedenti capoversi occorre che i posti di controllo siano informati il prima possibile dell’arrivo di trasporti di animali (capoverso 3).
Art. 136 Autorizzazione Già ora chi trasporta animali verso l’Unione europea e la Norvegia necessita di un’autorizzazione conformemente all’articolo 80 capoverso 3 dell’ordinanza del 20 aprile 198828 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE). Tale obbligo viene ora recepito nella legislazione sulla protezione degli animali ed è esteso a tutti i trasporti all’estero (cpv. 1). Il capoverso 2 precisa che l’autorizzazione è rilasciata solo se l’impresa affida il trasporto di animali a personale for- mato secondo le disposizioni della presente ordinanza. Ogni trasporto di animali deve essere accompagnato da una copia dell’autorizzazione (capoverso 3).
Art. 137 Notificazione di violazioni Secondo l’articolo 137, qualora la Svizzera accerti un’infrazione nell’ambito di un trasporto internazionale, l’Ufficio federale è tenuto a informare la Parte contraente presso cui l’impresa responsabile è registrata.
Art. 138 Piano di trasporto L’articolo 138 capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 4 dell’articolo 80 dell’OITE, con la differenza che la disposizione non si applica più solo ai trasporti verso l’Unione europea e la Norvegia bensì a tutti i trasporti da e verso l’estero. Per tutti i trasporti la cui durata supera le otto ore deve essere stilato un piano di trasporto sulla base di un mo- dello che verrà elaborato dall’Ufficio federale. Il capoverso 2 precisa che la persona responsabile del benessere degli animali deve annotare nel piano di trasporto l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati nutriti, abbeverati ed hanno potuto riposarsi. Il documento va presentato alle autorità competenti che ne facciano richiesta.
Art. 139 Equipaggiamento particolare Secondo l’articolo 139 i veicoli utilizzati per i trasporti internazionali di animali devono essere muniti di rampe ade- guate per caricare e scaricare gli animali.
27 RS 0.452 28 RS 916.443.11
- 47 -
Art. 140 Precauzioni particolari Nell’ambito del trasporto internazionale, le mammifere gravide non possono essere trasportate prima della data prevista del parto, per un periodo corrispondente ad almeno il 10 per cento della durata della gravidanza, e, dopo il parto, durante almeno una settimana (articolo 140 capoverso 1). Non è consentito neppure il trasporto internazionale di mammiferi molto giovani fin quando l’ombelico non sia del tutto cicatrizzato (capoverso 2). Infine, prima di essere caricati per un trasporto internazionale, gli animali devono essere esaminati da un veterinario ufficiale che ne verifica l’idoneità al viaggio previsto (capoverso 3).
Capitolo 9: Macellazione di animali
Sezione 1: Formazione e perfezionamento
Art. 141 Personale del macello Il personale che nei macelli si occupa di condurre, stabulare, accudire, stordire e dissanguare gli animali deve trattare gli animali con riguardo. Per questa ragione, deve essere titolare di una specifica formazione (articolo 141 capo- verso 2). Conformemente al capoverso 2, dette persone devono inoltre frequentare un corso di perfezionamento ogni cinque anni per rispolverare e aggiornare le proprie conoscenze. La formazione e il perfezionamento delle persone che a titolo professionale si occupano degli animali sono una delle priorità della presente revisione. Le cerchie interessate hanno costituito una comunità d’interessi per trasporti di animali e macelli conformi alla protezione degli animali (Interessen- gemeinschaft für tierschutzkonforme Tiertransporte und Schlachthöfe, IGTTS) che già in passato ha preso a cuore la formazione e il perfezionamento dei trasportatori e del personale dei macelli. Partendo dai corsi esistenti, l’obiettivo è istituzionalizzare, professionalizzare e sviluppare ulteriormente sia la formazione sia il perfezionamento. Per l’organizzazione dei corsi e la loro frequenza è previsto un termine transitorio di cinque anni. Le aziende devono provvedere affinché ogni anno vi partecipi almeno un quinto del personale interessato.
Art. 142 Contenuto della formazione
L’articolo 142 capoverso 1 precisa che la formazione consta di una parte teorica ed una pratica. Conformemente al capoverso 2 essa deve trasmettere conoscenze riguardanti la legislazione disciplinante settori ri- levanti per i macelli ovvero la protezione degli animali, le epizoozie, l’igiene degli alimenti (lett. a), il comportamento normale degli animali e le loro esigenze (lett. b), nozioni di anatomia e di fisiologia (lett. c), nozioni riguardanti il trattamento degli animali in particolare al momento di scaricarli, farli avanzare e stabularli (lett. d). A ciò si aggiun- gono evidentemente conoscenze in merito al modo di accudire gli animali malati o feriti. Le persone in questione devono altresì conoscere i metodi di stordimento, sapere come si verifica l’efficacia degli strumenti impiegati per lo stordimento e il dissanguamento (lettera e), come si procede alla loro manutenzione (lettera f) ed essere in chiaro sulle responsabilità, gli obblighi e le competenze delle persone che si occupano di scaricare, stabulare, accudire, stordire e dissanguare gli animali (lett. g). Il capoverso 3 precisa l’importanza di prevedere un numero sufficiente di esercizi pratici che riguardino in particolare il modo di trattare gli animali e di accudire gli animali malati, i metodi di stordimento e la manutenzione degli strumenti utilizzati per lo stordimento.
Art. 143 Corsi di formazione e di perfezionamento Il capoverso 1 prevede che le aziende addette alla macellazione degli animali organizzano corsi di formazione e di per- fezionamento in collaborazione con le associazioni di categoria.
- 48 -
Secondo il capoverso 2 l’Ufficio federale riconosce i corsi di formazione e di perfezionamento ma non si occupa di organizzarli.
Art. 144 Esame e attestato Ai sensi dell’articolo 144 capoverso 1 la formazione si conclude con un esame che, se superato, abilita al consegui- mento di un attestato. L’esame è organizzato dalle associazioni di categoria in base al regolamento d’esame emanato dal Dipartimento. Al rilascio dell’attestato sono abilitate anche le associazioni. Nell’attestato sono indicate le specie animali e i metodi di stordimento che sono stati oggetti della formazione pratica e dell’esame. Il Dipartimento emana il regolamento d’esame (capoverso 2). Il capoverso 3 prevede l’obbligo di annotare nell’attestato la partecipazione ai corsi di perfezionamento. Così, in occa- sione di controlli, gli organi d’esecuzione possono verificare se le persone hanno ottemperato al loro obbligo di per- fezionamento (cfr. art. 141).
Sezione 2: Ricovero e trattamento degli animali
Fatta eccezione per la sezione 1 riguardante la formazione e il perfezionamento, il resto del capitolo sulla macellazione degli animali, era già stato introdotto nell’ordinanza sulla protezione degli animali nel 1997. Le disposizioni si sono dimostrate valide e nell’ambito della presente revisione hanno solo subito delle integrazioni o revisioni puntuali (ad es. metodi di stordimento per struzzi, selvaggina d’allevamento biungulata, bisonti e pesci).
Art. 145 Consegna L’articolo 145, che disciplina la consegna degli animali, corrisponde all’attuale articolo 64c.
Art. 146 Ricovero L’articolo 146, che disciplina il ricovero degli animali, corrisponde all’attuale articolo 64d.
Art. 147 Conduzione degli animali
L’articolo 147, che disciplina la conduzione degli animali, corrisponde all’attuale articolo 64d. Il capoverso 1 è com- pletato dalla precisazione secondo cui la conduzione deve rispettare il comportamento tipico della specie. Il capoverso 2 resta invariato. Il capoverso 3 riprende la prima parte del primo periodo dell’attuale capoverso 3 dell’articolo 64e. La seconda parte del primo periodo e il secondo periodo dell’attuale capoverso 3 nonché i capoversi 4 e 5 sono stralciati dall’ordinanza sulla protezione degli animali e figureranno in un’ordinanza dell’Ufficio federale sul tema della macel- lazione. L’articolo è completato da un capoverso 4 che riprende in una forma un po’ modificata la disposizione dell’attuale articolo 64g capoverso 2. Questa prevede che gli impianti di trasporto devono essere organizzati e gestiti in modo tale da evitare dolori e ferite agli animali.
Sezione 3: Stordimento e dissanguamento degli animali
Art. 148 Procedimenti di stordimento ammissibili L’articolo 148, che al capoverso 1 definisce i procedimenti di stordimento ammessi per le singole specie animali, cor- risponde all’attuale articolo 64f. Le lettere da a a d restano invariate. Alla lettera e è introdotta la commozione cere- brale quale nuovo metodo di stordimento per i conigli, alla lettera f lo stordimento dei volatili mediante esposizione al gas e alle lettere g, h, i e j sono riportati rispettivamente i metodi di stordimento per struzzi, selvaggina d’allevamento biungulata e bisonti, pesci e decapodi. La regolamentazione tecnica dettagliata figurerà in un’ordinanza dell’Ufficio. Il capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 64f.
- 49 -
Art. 149 Stordimento L’articolo 149 corrisponde in sostanza all’attuale articolo 64g. Le disposizioni ancorate nell’attuale LPDA sono recepite nell’ordinanza. Il capoverso 1 corrisponde al capoverso 1 dell’articolo 21 dell’attuale legge sulla protezione degli animali. Esso sancisce che mediante lo stordimento gli animali devono cadere il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di incoscienza e di insensibilità che si protrae fino alla morte. Se viene utilizzato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico occorre posizionare gli animali in modo tale che l’apparecchio possa essere applicato senza difficoltà (capoverso 2). Si vuole così minimizzare il pericolo di colpi mancati o di elettrodi mal posizionati. Il capoverso 3 riprende la sostanza dell’attuale articolo 64g capoverso 1, ma precisa innanzitutto che anche le attrez- zature per immobilizzare gli animali non devono provocare dolori o ferimenti evitabili. Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 3 dell’articolo 64g.
Art. 150 Apparecchi e impianti di stordimento Secondo il capoverso 1 gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati tutti i giorni, almeno una volta al giorno, prima dell’inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Solo apparecchi e impianti fun- zionanti e soggetti ad una buona manutenzione possono garantire uno stordimento efficace degli animali. E’ necessario che siano sempre disponibili apparecchi o impianti di ricambio nel caso in cui un apparecchio o un impianto non fun- zioni per evitare agli animali attese inutili. Il capoverso 2 precisa che la verifica del funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimento deve essere eseguita in modo tale che il guasto possa essere immediatamente identificato e riparato. Le aziende che si occupano della manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento, che ne verificano il funzionamento e che riparano i guasti devono documentare i lavoro eseguiti (capoverso 3).
Art. 151 Dissanguamento In sostanza, il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 64h.
Il capoverso 2 equivale all’attuale capoverso 2 dell’articolo 64h. Il capoverso 3 è stato introdotto per garantire che gli animali non siano sottoposti alla macellazione prima che soprag- giunga la morte. Si tratta di impedire interventi dolorosi prima della morte dell’animale.
Nuova è la disposizione del capoverso 4 secondo cui si può rinunciare al dissanguamento dei pesci se sono eviscerati durante lo stato di incoscienza. Qualora il metodo di stordimento utilizzato causi la morte del pesce, cosa che normal- mente avviene quando il metodo (elettricità o colpo sulla testa) è utilizzato correttamente, si può rinunciare all’eviscerazione o al dissanguamento del pesce. In particolare nella pesca professionale la macellazione vera e propria (ovvero eviscerazione e filettatura) ha normalmente luogo al rientro delle barche nell’azienda di trasformazione.
Art. 152 Disposizioni esecutive dei Cantoni
L’articolo 152 corrisponde all’attuale articolo 64i.
Capitolo 10: Esperimenti su animali Il capitolo dedicato agli esperimenti sugli animali è stato riorganizzato e completato con alcune nuove sezioni. Le ragioni sono diverse. Intanto si è trattato si inserire nell’ordinanza (sezioni 3 e 4) le prescrizioni contenute nella legge in materia di allevamento e di animali geneticamente modificati. Nell’ordinanza sono ora descritti gli aspetti che a se-
- 50 -
guito dell’introduzione nella legge del concetto di dignità vanno esaminati caso per caso nell’ambito della sperimenta- zione animale. Allo stesso modo figurano ora nell’ordinanza diversi aspetti sempre riguardanti la sperimentazione ani- male che fin’ora erano disciplinati unicamente nella legge. Alcune disposizioni sono state riformulate per rispondere meglio all’evoluzione della prassi negli ultimi 15 anni. Infine è stato creato un allegato 5 nel quale figureranno i con- tenuti dell’attuale ordinanza dell’Ufficio federale concernente la formazione e il perfezionamento del personale specia- lizzato per gli esperimenti sugli animali che verrà abrogata.
Sezione 1: Campo d’applicazione e definizioni
Art. 153 Campo d’applicazione Il capitolo riguardante gli esperimenti sugli animali non va applicato solo ai vertebrati, come è stato il caso fino ad ora, bensì anche ai cefalopodi e ai crostacei superiori (decapodi). Le disposizioni di questo capitolo si applicano anche ad alcuni stadi di sviluppo prenatale per diversi gruppi tassonomici poiché stando alle attuali conoscenze scientifiche anche questi animali sono capaci di soffrire e di provare dolore.
Art. 154 Definizioni Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 58 (definizione animale da laboratorio). Il capoverso 2 descrive cosa si intende per animali geneticamente modificati (AGM) e lo fa riprendendo la definizione data dalla legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS 814.91). Sono considerati tali anche i prodotti di in- croci fra animali geneticamente modificati (incroci di AGM con AGM, di AGM con animali portatori di mutazioni patologiche o di AGM con un ceppo di un tipo selvatico) poiché anch’essi presentano le caratteristiche degli animali geneticamente modificati. Al capoverso 3 figura la definizione di animali con una mutazioni patologiche. L’introduzione di questo concetto de- riva dal fatto che - come sancito dalla legge - non può esservi differenza di trattamento e di valutazione se i danni e le sofferenze invece di essere causati ad animali ottenuti con i tradizionali metodi di allevamento sono causati ad animali geneticamente modificati. Il capoverso 4 definisce la nozione di fenotipo utilizzata successivamente a più riprese.
Lo stesso dicasi per il termine «centri di detenzione di animali da laboratorio» definito al capoverso 5. Esso comprende sia le detenzioni di animali da laboratorio in senso stretto sia gli allevamenti e i commerci di animali da laboratorio. Il capoverso 6 chiarisce cosa si intende per esperimenti che compromettono il benessere dell’animale.
Sezione 2: Animali da laboratorio
Art. 155 Detenzione I capoversi 1 e 2 corrispondono all’attuale articolo 58a fatta eccezione per la numerazione dei capitoli e degli articoli a cui si rinvia.
Art. 156 Trattamento degli animali da laboratorio Il capoverso 1 corrisponde in parte all’articolo 18 capoverso 3bis dell’attuale legge e in parte all’articolo 59 capoverso 3 dell’ordinanza in vigore. In questo capoverso si è voluto porre l’accento sui vari aspetti dell’assuefazione degli ani- mali alle condizioni in cui verranno svolti gli esperimenti. Il capoverso 2 precisa che la detenzione in uno stesso locale di specie animali diverse è consentita solo se ciò non rap- presenta un peso per gli animali di una o di entrambe le specie, ad esempio a causa degli odori o dei rumori emessi o delle condizioni dell’esperimento. Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di due anni.
- 51 -
Il capoverso 3 prevede che gli animali di tutte le specie sociali – dunque non solo scimmie, cani e gatti (come sancito finora dall’articolo 59 capoverso 4) – devono essere tenute in gruppo. La presenza di partner sociali rappresenta un aspetto importantissimo per il benessere degli animali da laboratorio le cui condizioni di detenzione sono spesso parti- colarmente restrittive per motivi di igiene. Nella pratica si tratta principalmente di topi, ratti, conigli e porcellini d’India che, in parte, sono tenuti individualmente. Questa disposizione non si applica agli animali asociali come, ad esempio, i conigli o i topi maschi di alcuni ceppi. Condizioni di detenzione sufficientemente strutturate e una buona composizione del gruppo contribuiscono nel caso di diverse specie animali a migliorare la compatibilità fra gli individui. Questo arti- colo non può quindi essere evocato per giustificare la necessità di una detenzione individuale se, entro limiti ragione- voli, non sono state sperimentate altre possibilità volte a favorire la compatibilità degli individui. Per concretizzare la detenzione in gruppo di questi animali è previsto un termine transitorio di due anni. Ciò non vale per i primati, i cani e i gatti per i quali già vige l’obbligo della detenzione in gruppo. Il capoverso 4, di nuova introduzione, precisa che nel trattare gli animali da laboratorio occorre ridurre il più possibile lo stress dovuto a rumori forti o improvvisi.
Art. 157 Locali e parchi La lettera a corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 59 mentre la lettera b, che da attuazione all’articolo 19 capoverso 1 della legge, intende garantire che siano disponibili le attrezzature necessarie per assicurare un clima ade- guato ad ogni specie animale. Ciò consente di colmare una lacuna. La lettera c corrisponde all’attuale articolo 59 ca- poverso 2. Nuove sono le lettere d ed e secondo cui i locali e i parchi devono consentire un elevato standard igienico ed ogni parco deve essere allestito in modo da consentire di verificare il benessere degli animali senza disturbarli. Entrambi gli aspetti sono particolarmente importanti per gli animali durante l’esperimento. Affinché i locali e i parchi possano essere adeguati ai nuovi requisiti è previsto per le disposizioni di cui alle lettere b, d ed e un termine transitorio di due anni.
Art. 158 Provenienza degli animali da laboratorio I capoversi 1, 2 e 4 corrispondono in sostanza all’attuale articolo 59a. Il capoverso 3, introdotto con la presente re- visione, vieta, nel caso dei primati, la cattura di animali selvatici poiché le specie comunemente impiegate possono essere allevate in numero sufficiente. Sono esclusi da tale divieto gli animali che vengono utilizzati per rinnovare gli allevamenti di primati da laboratorio.
Art. 159 Marchiatura di animali da laboratorio Questo articolo corrisponde all’attuale articolo 59c.
Art. 160 Trasporto di animali da laboratorio
Il presente articolo completa le disposizioni di cui al capitolo «Trasporti di animali» con disposizioni che disciplinano aspetti particolari del trasporto di animali da laboratorio. Il capoverso 1 sancisce che laddove gli animali da laboratorio trasportati patiscano per una qualche forma di stress, ovvero dolori, sofferenze o altro, causata o dalle condizioni di allevamento o dall’intervento subito, occorre adottare le necessarie misure per ridurre tale stress e limitare il più possibile la durata del trasporto. Questa regolamentazione del trasporto si rende necessaria a causa del numero sempre più cospicuo di topi da laboratorio i cui ceppi sono interessati da problemi manifesti. Il capoverso 2 impone il mantenimento dello standard igienico definito anche durante il trasporto in quanto rilevante sia nel caso di animali immunodeficienti sia per i risultati degli esperimenti. Sempre il capoverso 2 vieta l’uso di con- tenitori il cui contenuto possa essere controllato solo aprendoli. Anche questa nuova norma è riconducibile al fatto che aumentano i trasporti nell’ambito dei quali è importante mantenere lo status igienico.
- 52 -
Sezione 3: Centri di detenzioni di animali da laboratorio
Art. 161 Sorveglianza della salute e locali Il capoverso 1 stabilisce che i centri di detenzione degli animali da laboratorio devono garantire un’adeguata sor- veglianza della salute e dello stato igienico degli animali; la misura della sorveglianza può variare molto a dipendenza della specie animale o dell’esperimento previsto o eseguito. Dallo stato generale dell’animale si può evincere se la sor- veglianza sia o meno adeguata.
Per garantire la protezione della totalità degli animali della detenzione, il capoverso 2 sancisce l’obbligo di prevedere locali di isolamento degli animali. In stabilimenti di dimensioni importanti tali locali sono disponibili già oggi. Secondo il capoverso 3 infine ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve disporre di locali accessori. Per venire incontro alle esigenze dei piccoli centri di detenzione li si esonera dall’obbligo di disporre di locali propri e si accorda loro la possibilità di utilizzare i locali di terzi.
Art. 162 Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio
Secondo il capoverso 1 in ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere espressamente designata una persona che si assuma la direzione e la responsabilità del centro di detenzione. Deleghe e supplenze sono possibili a condizione che siano chiaramente regolamentate.
Il capoverso 2 illustra chiaramente il ruolo, i compiti e le responsabilità della persona incaricata della direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio. Ciò è indispensabile per autorizzare, nel singolo caso, le unità di detenzione e di allevamento.
Art. 163 Guardiani di animali L’articolo 163 precisa che il numero dei guardiani di animali nei centri di detenzione di animali da laboratorio va fis- sato in base al numero degli animali, al volume dell’allevamento e all’intensità della sorveglianza. Esso precisa altresì che l’organico deve essere sufficiente a garantire le supplenze e l’espletamento dei compiti menzionati.
Art. 164 Registro di controllo dell’effettivo degli animali Questo articolo da attuazione all’articolo 18 capoverso 5 della legge. Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 63 capo- verso 1 dell’attuale ordinanza. Il capoverso 2 stabilisce in che modo gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche vanno registrati nel registro di controllo dell’effettivo degli animali. Per uniformare i controlli e dunque i registri degli stabilimenti che detengono animali, il capoverso 3 impone l’obbligo di registrare i dati secondo le indicazioni dell’Ufficio federale. Le informazioni dovranno essere conservate per tre anni come tutti i documenti riguardanti gli esperimenti sugli animali.
Art. 165 Autorizzazione L’articolo 165 da attuazione ad una parte dell’articolo 19 capoverso 1 della legge. Esso corrisponde sostanzialmente all’articolo 59b dell’attuale ordinanza la cui applicazione, tuttavia, è stata estesa anche ai centri di detenzione degli animali durante gli esperimenti. Il capoverso 1 sancisce la necessità di un’autorizzazione per la detenzione, l’allevamento, la produzione ed il com- mercio di animali da laboratorio. Secondo il capoverso 2 le domande vanno inoltrare mediante il nuovo sistema elettronico di notificazione degli espe- rimenti. Per l’inoltro delle necessarie domande è previsto un termine transitorio di un anno. In casi singoli i Cantoni possono acconsentire alla presentazione delle domande in formato cartaceo.
- 53 -
Il capoverso 3 fissa i requisiti dell’autorizzazione. In tutti i casi occorrerà indicare la portata dell’autorizzazione, ovvero se una detenzione è autorizzata solo ad allevare e tenere animali geneticamente modificati o se può anche pro- durli. Questo fa sì che laddove intervengano modifiche importanti nella detenzione, ad es. nuovi locali o la detenzione di nuove specie animali, l’autorizzazione debba essere completata. Nel contesto della definizione delle responsabilità, il capoverso 4 impone che l’autorizzazione sia rilasciata a nome del responsabile dell’azienda. E’ altresì sancito che l’autorizzazione è rilasciata per una durata massima di 10 anni. Chia- ramente, ogni azienda che ottempera alle condizioni ha diritto al rinnovo dell’autorizzazione allo scadere dei dieci anni. Il capoverso 5 precisa che l’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri. Nel caso in cui occasionalmente vengano svolti esperimenti su animali in giardini zoologici o in aziende detentrici di animali da reddito, non è necessaria un’autorizzazione per centri di detenzione di animali da laboratorio (capoverso 6).
Sezione 4: Allevamento e produzione di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche Questa nuova sezione intende disciplinare l’allevamento e la produzione di animali geneticamente modificati e di ani- mali con mutazioni patologiche, in applicazione delle prescrizioni della legge (art. 11 cpv. 1, art. 18 cpv. 2). In difetto di una regolamentazione legale, ogni produzione di animali geneticamente modificati veniva finora considerata un esperimento sugli animali e riceveva nella maggior parte dei casi un’autorizzazione a carattere generale. Al riguardo non era chiaro a quante generazioni di discendenti si applicasse tale autorizzazione e su quante di esse bisognasse fare rapporto nonché quando iniziava la riproduzione vera e propria non più soggetta all’obbligo dell’autorizzazione. A ciò si aggiunge che i discendenti venivano sistematicamente utilizzati in progetti sperimentali ponendo dunque ulteriori problemi di sovrapposizione. Secondo la nuova ordinanza, l’allevamento e la produzione di animali geneticamente modificati e di animali con muta- zioni patologiche devono rispondere a requisiti chiari (art. 150-152) ed avere luogo unicamente in istituti apposita- mente autorizzati affinché, nel caso di ispezioni, sia possibile ripercorrere e controllare l’attività svolta. Per riconoscere con certezza eventuali manifestazioni di stress è fatto obbligo di registrare il fenotipo di ogni nuova linea. Ogni mani- festazione di stress deve essere notificata. Sulla base di tutti i documenti presentati, l’autorità pondera insieme alla Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali l’utilità della linea rispetto allo stress che essi provocano agli animali. Al riguardo si valuterà se la linea è da ritenersi indispensabile per la ricerca e a quali condizioni quadro può essere detenuta, allevata e utilizzata. Secondo la nuova regolamentazione, un’autorizzazione per esperimenti sugli ani- mali (cfr. art. 166) non sarà più necessaria per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi af- fermati e per le specie animali comunemente impiegate a tal fine. I dettagli figurano nelle singole disposizioni.
Il progetto presentato tiene anche debitamente conto del fatto che la misura in cui lo stress si manifesta negli animali in base alla loro predisposizione genetica dipende considerevolmente dalle condizioni ambientali concrete e che pertanto la misura effettiva dello stress su una specifica linea può essere valutato solo dopo che detta linea è stata prodotta e non al momento del rilascio dell’autorizzazione. Se si tratta di animali geneticamente modificati vanno ovviamente osservate le disposizioni della legge del 21 marzo 200329 sull’ingegneria genetica. Ai sensi della legislazione sulla protezione degli animali, la produzione di animali coinvolge anche gli animali genitori ragione per cui si applicano le disposizioni quadro e le disposizioni sull’esecuzione degli esperimenti della legislazione sulla protezione degli animali (si veda l’art. 167).
Art. 166 Obbligo di autorizzazione
Il capoverso 1 stabilisce che un’autorizzazione per centri di detenzione di animali da laboratorio è la condizione per la detenzione, l’allevamento e il commercio di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche. Nel quadro di una tale autorizzazione è consentita la produzione di animali geneticamente modificati in base a metodi
29 RS 814.91
- 54 -
riconosciuti (ad es. iniezioni nel pronucleo di topi e di ratti nonché ricombinazione omologa nei topi). Per l’inoltro delle domande riguardanti animali già esistenti con mutazioni patologiche è previsto un termine transitorio di un anno. Se invece vengono utilizzati metodi che non sono ancora di routine (ad es. ricombinazione omologa nei ratti), il loro impiego necessita secondo il capoverso 2 di un’autorizzazione per esperimenti sugli animali (cfr. sezione 5). L’Ufficio federale stabilisce quali metodi per la produzione di animali geneticamente modificati sono sufficientemente conosciuti e rispettosi dell’animale e possono dunque essere presi in considerazione nell’ambito delle autorizzazioni per i centri di detenzione di animali da laboratorio.
Art. 167 Disposizioni applicabili La produzione di animali geneticamente modificati rappresenta in ogni caso un intervento. Per questo, secondo l’articolo 167, occorre osservare sia le disposizioni sui centri di detenzione degli animali da laboratorio sia quelle ri- guardanti gli esperimenti sugli animali. In particolare devono essere soddisfatte le condizioni riguardanti i locali e le attrezzature (art. 174), le persone che svolgono l’esperimento (artt. 176 e 177), le registrazioni (art. 178), lo scopo dell’esperimento (art. 171) lo svolgimento a regola d’arte (art. 185; art. 20 cpv. 1 LPAn). Per la produzione di animali geneticamente modificati vanno applicati anche gli articoli 8 e 9 della legge sull’ingegneria genetica.
Art. 168 Registrazione del fenotipo Il capoverso 1 si prefigge di garantire che ogni ceppo rispettivamente ogni linea prodotta siano opportunamente con- trollati per accertare rapidamente eventuali segni di stress e valutarne la gravità (registrazione del fenotipo). In partico- lare nell’ambito delle ispezioni, l’obbligo di documentare garantisce alle autorità la ripercorribilità degli eventi. Quali parametri e con quale frequenza vanno verificati per accertare rapidamente eventuali pregiudizi al benessere degli animali non può essere deciso dai soli istituti e laboratori poiché si tratta di aspetti estremamente importanti dal profilo della protezione degli animali; lo standard minimo per la sorveglianza del fenotipo degli animali il cui benes- sere è compromesso è fissato dall’Ufficio federale (capoverso 2).
Art. 169 Misure che riducono l’aggravio Per alleviare la condizione degli animali il cui benessere è pregiudicato dalle esigenze dell’allevamento, il articolo 3 esige misure di detenzione e di cura particolari o altre misure adeguate. Oltre a ridurre la durata della loro vita, ad esempio, sono possibili misure quali: uno standard igienico più elevato per i ceppi con difetti del sistema immunitario, altre forme di alimentazione come l’offerta di alimenti liquidi per i ceppi affetti da anomalie all’apparato dentale o paresi, una lettiera particolarmente isolante o un nido formato per i ceppi con problemi di allevamento o esigenze climatiche particolari.
Art. 170 Restrizioni concernenti gli animali con mutazioni patologiche
Il capoverso 1 ha lo scopo di impedire che si assista alla produzione di scorte di animali con tare ereditarie. Per questi ceppi è indispensabile un’accurata pianificazione del numero di animali necessari. Nell’ambito dell’allevamento, tutta- via, un certo margine d’errore va tollerato. L’allevamento di ceppi di animali il cui benessere è compromesso va sospeso quando non sono previsti progetti per diversi mesi. Al giorno d’oggi esiste la possibilità di conservare adegua- tamente il materiale genetico di questi ceppi (ad es. con la crioconservazione) per poi renderlo disponibile quando ve ne sarà bisogno. Il capoverso 2 fissa un chiaro limite alla misura dello stress imponibile agli animali geneticamente modificati e agli animali con mutazioni patologiche utilizzati a scopi di ricerca, terapia e diagnostica sull’uomo o sull’animale. In altri termini, una volta adottate tutte le misure volte a ridurre lo stress e garantite condizioni ambientali ottimali, lo stress residuo non deve essere elevato. Questo criterio tiene conto del fatto che questi animali devono sopportare, in buona parte, anche lo stress derivante dall’esperimento. Un livello così alto di sofferenza non è giustificabile neppure laddove sono in gioco interessi umani importanti. In questi casi non resta che modificare l’approccio della ricerca.
- 55 -
Art. 171 Restrizioni riguardanti gli animali geneticamente modificati L'articolo 4 è nuovo e impone il divieto degli esperimenti sugli animali qualora siano finalizzati alla produzione di animali geneticamente modificati da utilizzare quali animali da compagnia, da competizione, per il tempo libero oppure quali animali da lavoro se l’aumento delle prestazioni è motivato solo da ragioni economiche o ancora quali animali da reddito per la produzione di alimenti o di beni se questi ultimi sono destinati unicamente al mercato dei beni di lusso. Questa nuova disposizione scaturisce dai pareri espressi dalla Commissione federale d’etica per la biotecnologia nonché dalla Commissione federale per gli esperimenti sugli animali sul tema della concretizzazione della dignità ani- male. Detti pareri sono consultabili rispettivamente sul sito della Commissione d’etica www.ehak.ch e su quello dell’Ufficio federale www.bvet.admin.ch. Questa disposizione restrittiva è l’espressione del divieto formulato all’articolo 9 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull’ingegneria genetica, LIG; RS 814.91).
Art. 172 Obbligo di notificazione per gli animali con mutazioni patologiche e autorizzazione successiva Il capoverso 1 impegna i responsabili a notificare alle autorità cantonali preposte al settore della sperimentazione ani- male ogni linea che, all’esame del fenotipo, riveli animali il cui benessere è compromesso indipendentemente da come la linea è stata prodotta e ad allegare i documenti necessari. I documenti in questione corrispondono sostanzialmente alla scheda tecnica per gli animali geneticamente modificati già in uso, richiedono una registrazione sistematica del fenotipo e vanno completati con dati riguardanti l’attesa utilità del ceppo o della linea ai fini della ricerca, della terapia e della diagnostica sull’uomo o sull’animale.
Il capoverso 2 definisce la procedura di valutazione dei ceppi e delle linee di animali il il cui benessere è compromesso e i criteri impiegati. Come per i progetti riguardanti gli esperimenti sugli animali, l’autorità valuta insieme alla Com- missione federale per gli esperimenti sugli animali l’indispensabilità del ceppo o della linea di animali il cui benessere è compromesso applicando i criteri indicati e può imporre oneri o restrizioni alla loro esistenza e al loro impiego. For- malmente la decisione riguardante una determinata linea deve comparire su un documento separato che andrà ad aggiungersi all’autorizzazione per la detenzione di animali da laboratorio (art. 165). In questo modo si tiene conto del fatto che il grado di stress sopportato dagli animali dipende anche dalle condizioni di detenzione.
Art. 173 Acquisizione e consegna In conformità con la legislazione sull’ingegneria genetica (art. 10 della legge del 21 marzo 200330 sull’ingegneria gene- tica e art. 5 dell’ordinanza del 25 agosto 199931 sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi), l’articolo 173 precisa che solo gli istituti autorizzati possono consegnare (cpv. 1) o prendere in consegna (cpv. 2) gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche. Gli animali devono inoltre essere sempre accompagnati dalla do- cumentazione riguardante il fenotipo affinché vada perso il minor numero di informazioni possibile e le eventuali lacune possano essere rapidamente colmate.
Sezione 5: Autorizzazione di esperimenti sugli animali
Art. 174 Esigenze poste a istituti e laboratori L’articolo 174 da attuazione alla prima parte dell’articolo 19 capoverso 1 della legge e fissa i requisiti che devono essere soddisfatti dagli istituti e dai laboratori che svolgono esperimenti sugli animali. Tali requisiti erano già contenuti nell’articolo 15 dell’attuale legge. A dipendenza del tipo (ad es. interventi chirurgici) e del numero (ad es. numero di interventi al giorno) degli esperimenti, gli istituti e i laboratori devono disporre di locali - principali e accessori - e di attrezzature che consentano uno svolgimento dell’esperimento trasparente e conforme allo stato delle conoscenze (lett. a). Per gli esperimenti che prevedano narcosi e interventi chirurgici sono previsti requisiti complementari per i locali, le apparecchiature e le altre attrezzature affinché rispondano agli standard igienici e tecnici in vigore e consen-
30 RS 814.91 31 RS 814.912
- 56 -
tano di sorvegliare e accudire gli animali (lett. b). Inoltre, sono indispensabili attrezzature e strumenti che consentano di prelevare ed esaminare campioni nel rispetto degli standard tecnici in vigore in modo da garantire, fra l’altro, l’utilizzabilità dei risultati degli esperimenti (lett. c). La lettera d dispone infine che, durante l’esperimento, gli animali vengano tenuti in un centro autorizzato il più vicino possibile al luogo in cui è svolto l’esperimento, per evitare o ridurre al minimo lo stress da trasporto e non ostacolare con problemi organizzativi la sorveglianza degli animali. Gli articoli 175 a 177 attuano la seconda parte dell’articolo 19 capoverso 1 della legge. Finora i requisiti per il per- sonale specializzato erano stabiliti unicamente nella legge in vigore (art. 15).
Art. 175 Capounità Il nuovo concetto di «capounità » (cpv. 1) corrisponde a quello di «direttore scientifico di istituti o laboratori» di cui all’articolo 14 della legge in vigore. Dall’esperienza è emerso che il concetto di direttore scientifico era troppo restrit- tivo e dava adito a discussioni. La persona che riveste questo ruolo è responsabile del fatto che nella propria unità tutte le prescrizioni in materia di protezione degli animali siano rispettate (cpv. 2 lett. b). A tal fine è necessario che ad essa competa la responsabilità della strategia di ricerca e della gestione delle risorse necessarie (cpv. 2 lett. a).
Art. 176 Responsabile d’esperimento Il termine «responsabile d’esperimento» corrisponde all’attuale «specialista sperimentato» di cui all’articolo 15 capo- verso 2 della legge in vigore e agli «specialisti » menzionati all’articolo 59d dell’ordinanza. Il presente articolo ri- formula le competenze del responsabile d’esperimento poiché nella prassi esse risultavano spesso poco chiare. Il capo- verso 1 stabilisce che per ogni progetto deve essere definito un responsabile e che la supplenza deve essere chiara- mente regolamentata. Per un progetto sono possibili anche più responsabili d’esperimento a condizione però che la competenza di ognuno di essi sia chiaramente definita. Nelle lettere da a a d del capoverso 2 sono elencate le singole responsabilità.
Art. 177 Persona che esegue esperimenti Nel capoverso 1 è descritta la «persona che esegue esperimenti». Essa corrisponde alla definizione di cui all’articolo 15 capoverso 2 dell’attuale legge secondo cui si tratta della «persona che esegue un esperimento sotto la direzione di uno specialista sperimentato e che dispone delle conoscenze professionali e della formazione pratica necessarie». Anche qui sono indicati i compiti e le responsabilità che le competono. Come per i locali e le attrezzature, anche l’organico del personale specializzato deve rispondere alle esigenze dettate dal numero e dall’onere degli interventi e delle misure necessari, dalla frequenza con cui gli animali debbono essere sorvegliati e dalla mole del lavoro di do- cumentazione. La formulazione dettagliata di cui al capoverso 2 tiene conto del fatto che laddove l’esperimento è eseguito in modo accurato e gli animali sono sufficientemente sorvegliati, si evitano loro dolori e sofferenze inutili. Se in genere la sor- veglianza degli animali è garantita nell’ambito delle cure ordinarie, essi necessitano di una sorveglianza ben più attenta e mirata durante l’esperimento. Spesso queste due forme di sorveglianza non sono affidate alla stessa persona. Spetta al responsabile dell’esperimento delegare i compiti e definirli chiaramente.
Art. 178 Registrazioni L’articolo 178 si basa sull’articolo 20 capoverso 3 della legge. Fino ad ora la verbalizzazione dell’esperimento era di- sciplinata unicamente nella legge (art. 17 del testo in vigore). Considerato che in diversi settori della ricerca l’obbligo della verbalizzazione non è sufficientemente rispettato, il capoverso 1 stabilisce in modo più dettagliato rispetto all’attuale articolo di legge quali dati occorre registrare ai fini di una corretta valutazione degli stessi (lett. a, b, e ed f), di una corretta notificazione secondo l’articolo 190 capoverso 2 (lett. a, d e g) e del controllo delle modalità di esecu- zione dell’esperimento da parte delle autorità (lett. da a a e).
- 57 -
Il capoverso 2 stabilisce che le registrazioni e i verbali devono essere chiaramente riconducibili agli animali a cui si riferiscono (lett. a), devono essere tenuti a disposizione delle autorità che intendano controllarli (lett. b) e conservati per un periodo di tre anni dopo la scadenza dell’autorizzazione (lett. c).
Art. 179 Esperimenti che compromettono il benessere degli animali Le lettere da a a e, g, i e l dell’articolo 179 corrispondono all’articolo 60 dell’attuale ordinanza e, in attuazione dell’articolo 17 della legge, precisano quali tipi di esperimento vanno limitati al minimo indispensabile poiché possono provocare all’animale sofferenze fisiche o psichiche e ledere la sua dignità. Le lettere riguardanti alcuni tipi di esperi- mento sono state riformulate; altre, nuove, sono state inserite nell’ordinanza per contemplare gli esperimenti che le- dono la dignità dell’animale. Finora alla lettera f figurava il lavoro con animali narcotizzati, un tipo di esperimento che rientrava nella fattispecie dell’articolo 17 della legge anche quando gli animali venivano uccisi in stato di narcosi. La stessa narcosi tuttavia può presentare un rischio di stress perlomeno nella fase iniziale. Per questo alla lettera f già la sola anestesia generale è considerata esperimento sugli animali mentre l’uccisione degli animali compare separata- mente alla lettera l. La lettera h riprende l’attuale lettera h e, in base alle nuove definizioni di cui all’articolo 137 (sono considerati animali organismi in una fase di sviluppo prenatale o in altre fasi), sancisce che la classificazione di un esperimento secondo l’articolo 17 della legge dipende dallo stato di sviluppo neurofisiologico. Nei casi pratici, piut- tosto rari a dire il vero, spetterà al richiedente presentare i fatti necessari per la decisione. La lettera k è stata introdotta in considerazione delle nuove disposizioni sull’allevamento e completa la lettera g introducendo l’obbligo di sottoporre alla ponderazione dell’utilità dell’esperimento tutti i progetti sperimentali con animali per i quali non sono previste condizioni di detenzione adeguate, cura o nutrimento particolari. La lettera l riguarda gli esperimenti nei quali si pro- cede all’uccisione di animali. Detti esperimenti devono essere soggetti ad una verifica dell’indispensabilità. Si tratta di una novità riconducibile all’approfondita discussione tenutasi in seno alla Commissione federale per gli esperimenti sugli animali che si è avvalsa anche degli argomenti della Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano. Prevale l’opinione secondo cui l’uccisione degli animali negli esperimenti deve prefiggersi un obiettivo giustificato anche quando, dal punto di vista della protezione degli animali, l’uccisione indolore degli animali non rap- presenta una grave fonte di stress. Maggiore è il numero degli animali uccisi, tanto più valida deve essere la ragione alla base di dette uccisioni. Sulla base di queste considerazioni, ma anche del nuovo principio della dignità animale ancorato nella nuova legge (art. 4 cpv. 2 e art. 17), tutti gli esperimenti che implicano l’uccisione di animali sottostanno all’articolo 17. La lettera m si ricollega allo stesso tema con le stesse motivazioni. Alla verifica dell’indispensabilità devono essere sottoposti anche tutti gli esperimenti con animali di ceppi o di linee il cui allevamento o la cui pro- duzione comportano uno scarto importante di animali, nonché tutti gli esperimenti con animali il cui allevamento risulti problematico o la cui riproduzione è possibile solo artificialmente. La necessità di impiegare un numero elevato di animali deve essere giustificato, in ogni singolo caso, dall’obiettivo sperimentale. La lettera n garantisce di poter con- siderare quale esperimento che compromette il benessere dell’animale qualunque altro intervento o pratica che pro- vochi dolori, sofferenza o danni, che lo pongano in stato di ansietà o ledano in altro modo la sua dignità.
Art. 180 Criteri per la valutazione dell’indispensabilità di esperimenti che compromettono il benessere degli animali Diversi criteri relativi all’indispensabilità dell’esperimento figuravano già nell’articolo 61 dell’attuale ordinanza in quanto condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. L’articolo 180 capoverso 1 riprende i contenuti dell’attuale arti- colo 61 capoverso 3 lettere a e b e sottolinea, in particolare, l’obbligo a carico del richiedente di dimostrare che l’obiettivo non può essere raggiunto senza la sperimentazione animale. Il capoverso 2 equivale all’attuale dell’articolo 61 capoverso 1 lettera c. Il capoverso 3 corrisponde in buona parte all’attuale articolo 61 capoverso 1 lettera e. Ha però una formulazione più dettagliata e dispone, in particolare, che l’esperimento e ognuna delle sue parti sia pianificato in modo tale che, tenuto conto del risultato perseguito, il numero degli animali necessari sia adeguatamente ridotto.
- 58 -
Art. 181 Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali A tenore dell’articolo 19 capoverso 3 della legge, il Consiglio federale può dichiarare inammissibili determinati obiet- tivi sperimentali. Alcuni obiettivi inammissibili figuravano già nell’attuale ordinanza all’articolo 61 laddove per tali esperimenti venivano indicati i requisiti supplementari necessari per il rilascio dell’autorizzazione. La lettera a cor- risponde all’attuale articolo 61 capoverso 2 lettere a e b, la lettera b all’attuale articolo 61 capoverso 3 lettera c e la lettera c all’attuale articolo 61 capoverso 2 lettera a. Anche la lettera d è nuova e vieta la sperimentazione animale per scopi militari quali test di armi o munizioni. A questa disposizione non sarebbero soggetti studi a carattere prettamente difensivo intesi, ad esempio, a verificare la sicurezza di sostanze utilizzate esclusivamente in ambito militare. La Svizzera, attualmente, non conduce studi a scopi militari, ragione per cui questa disposizione ha carattere puramente preventivo.
Art. 182 Condizioni d’autorizzazione Il contenuto dell’articolo 182, che disciplina le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione, corrisponde sostanzial- mente a quello dell’articolo 61 dell’attuale ordinanza; le disposizioni di tale articolo vanno a completare gli articoli 160 e 161 in cui sono disciplinati rispettivamente i criteri di indispensabilità dell’esperimento e gli obiettivi sperimentali inammissibili. Nell’articolo 182 sono stati altresì inseriti aspetti riguardanti l’allevamento. Il capoverso 1 si applica a tutti gli esperimenti che, conformemente all’articolo 17 della legge (cfr. art. 179), pro- vocano all’animale stress fisico e psichico. Sono quindi menzionati tutti gli aspetti che devono essere esaminati e sod- disfatti affinché possa essere rilasciata un’autorizzazione. La lettera a rinvia ai criteri dell’indispensabilità dell’esperimento (art. 180) e all’articolo 19 capoverso 4 della legge, la lettera b agli obiettivi sperimentali inammissi- bili (art. 181), la lettera c all’obbligo di trattare gli animali con riguardo durante gli esperimenti (art. 185, art. 20 cpv. 1 e 2 LPAn), la lettera d ai presupposti per l’impiego di animali con mutazioni patologiche (art. 168-173), la lettera e ai requisiti riguardanti la detenzione, il trattamento, i locali e i parchi, la provenienza ed eventualmente la marchiatura degli animali (artt. da 155 a 160 e 165), la lettera f ai requisiti che devono essere soddisfatti dagli istituti e dai labora- tori per l’esecuzione degli esperimenti (art. 174) e la lettera g ai requisiti in termini di personale (artt. da 175 a 177 e da 186 a 189). Il capoverso 2 si applica a tutti gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali e non ne ledono la dignità. Le condizioni da esaminare sono pertanto unicamente quelle indicate alle lettere da c a g del capoverso 1. Nella prassi sono pochi gli esperimenti che di fatto rientrano nel campo d’applicazione di questo articolo.
Art. 183 Autorizzazione Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all’attuale capoverso 1 dell’articolo 61a. La nuova formulazione è dettata dall’articolo 175. Il capoverso 2 equivale all’attuale capoverso 2 dell’articolo 61a. Il capoverso 3 lettera a corrisponde al contenuto del primo periodo dell’attuale articolo 61a capoverso 3 ed è com- pletato dalle lettere da b a e per chiarire in quali casi, motivati dall’obiettivo sperimentale, è possibile autorizzare deroghe alle disposizioni. L’aggiunta di ulteriori settori rappresenta l’adeguamento logico alla nuova formulazione del capitolo riguardante gli esperimenti sugli animali. Conformemente al capoverso 4 le deroghe vanno indicate esplicitamente nell’autorizzazione. Ciò tiene conto del fatto che le deroghe in questione vanno concesse solo dopo un’oculata ponderazione di tutti gli elementi. Il capoverso 5 corrisponde in misura sostanziale al secondo periodo dell’attuale articolo 62 capoverso 3. Gli elementi aggiuntivi di cui alle lettere da a ad h sono il risultato della nuova formulazione del capitolo dedicato agli esperimenti sugli animali e non rappresentano in alcun modo un inasprimento dei contenuti.
- 59 -
Art. 184 Procedura d'autorizzazione Il capoverso 1 corrisponde, in sostanza, all’attuale capoverso 1 dell’articolo 62. La nuova formulazione è dettata uni- camente dal fatto che non vi è più distinzione fra domande soggette all’obbligo di notificazione e domande soggette all’obbligo d’autorizzazione. Poiché fino ad ora, in entrambi i casi, era necessaria una decisione, nulla cambia in ter- mini materiali nella prassi riguardante le autorizzazioni. Nuovo è invece il fatto che le domande devono essere inoltrate elettronicamente. Il capoverso 2 disciplina la procedura di autorizzazione per gli esperimenti che coinvolgono animali in più Cantoni. Ciò può avvenire nel caso in cui gli animali siano trasferiti in un Cantone universitario per essere sottoposti ad esami particolarmente complessi o quando, nel caso di uno studio sul campo, gli animali soggetti ad un determinato trat- tamento sono distribuiti in più Cantoni. In questi casi è sufficiente un’autorizzazione del Cantone in cui l’esperimento si svolge principalmente, mentre il controllo dell’esecuzione degli esperimenti spessa a tutti i Cantoni coinvolti. Il capoverso 3 poggia sull’attuale articolo 62 capoverso 2; nuova è la precisazione secondo cui l’autorità cantonale esamina tutte le domande e non solo quelle relative ad esperimenti che non compromettono il benessere dell’animale. Il capoverso 4 si basa sull’attuale articolo 62 capoverso 3. Nuovo è l’obbligo a carico dell’autorità cantonale di trasmettere alla commissione, insieme ai documenti allegati alla domanda, la propria valutazione. Questo perché la commissione non può esaminare da sola tutti gli aspetti e, in particolare, quelli riguardanti il personale, le infrastrutture e i luoghi autorizzati per la detenzione. In altri termini, il Cantone non può contare unicamente sulla commissione, bensì deve disporre di competenze proprie e delle risorse necessarie a garantire il trasferimento delle conoscenze. Dal profilo giuridico il capoverso 5 corrisponde all’attuale capoverso 4 dell’articolo 62. Le autorizzazioni sono passate in giudicato quando non si è fatto uso di rimedi giuridici o se l’autorità che decide ha rilasciato una dichiarazione attestante che l’autorizzazione è entrata in vigore. Quest’ultima può essere rilasciata unicamente dopo che l’autorità ha chiesto a tutti coloro che potrebbero far uso dei rimedi giuridici se intendono avvalersene. È importante che non ven- gano impiegati animali in un esperimento se non è certo che contro il progetto sperimentale non sono state adite le vie legali.
Art. 185 Esecuzione di esperimenti sugli animali Il capoverso 1 precisa la prescrizione dell’articolo 20 capoverso 1 della legge secondo cui è lecito causare all’animale sofferenze fisiche o psichiche solo se ciò è inevitabile per raggiungere lo scopo sperimentale. Prima dell’inizio dell’esperimento va stabilito quali sintomi o quali eventi devono portare alla sospensione dell’esperimento e all’eventuale uccisione dell’animale. Può trattarsi di eventi che rendono impossibile la valutazione dei dati o di para- metri riguardanti la limitazione della sofferenza nell’animale. Il capoverso 2 riprende sostanzialmente l’articolo 16 capoverso 3bis dell’attuale legge. Esso è però completato dall’obbligo di adottare le misure necessarie per lenire lo stato di paura e di stress dell’animale che fatica ad assuefarsi alle condizioni sperimentali. Questa disposizione completa quella dell’articolo 156 capoverso 1 di validità generale. Il capoverso 3 introduce una disposizione nuova secondo cui gli animali possono essere impiegati in un esperimento se il loro stato di salute è noto ed è tale per cui si possono escludere altri disagi oltre a quelli derivanti dall’esperimento. Questa formulazione consente una certa flessibilità riguardo alla verifica dello stato di salute dell’animale che non deve soddisfare criteri rigidi ma incentrarsi sull’esperimento previsto. Questa disposizione è importante, ad esempio, nel caso degli animali da reddito; quelli utilizzati per esperimenti sugli animali provengono spesso da fonti poco note o dal commercio di bestiame.
Analogamente al capoverso 1, il capoverso 4 da attuazione all’articolo 20 capoverso 1 nonché ad una parte dell’articolo 16 capoverso 3bis della legge attualmente in vigore. Esso impone di verificare regolarmente e accurata- mente lo stato di salute degli animali durante l’esperimento in modo da riconoscere rapidamente eventuali problemi. Gli animali devono inoltre essere accuditi e curati e se necessario uccisi non appena l’obiettivo sperimentale lo con- senta o i criteri per l’interruzione dell’esperimento siano intervenuti. Questa disposizione è di particolare importanza per gli esperimenti con i roditori poiché, a causa delle loro dimensioni corporee e del numero spesso elevato di animali impiegati, il loro benessere può essere verificato solo se l’esame avviene in modo strutturato.
- 60 -
Il capoverso 5 riprende il contenuto dell’articolo 16 capoverso 2 dell’attuale legge riformulandolo in modo più com- prensivo e sottolineando l’importanza del trattamento analgesico postoperatorio. Come previsto finora, tuttavia, l’obbligo di ricorrere all’anestesia e al trattamento analgesico può essere limitato in ragione dello scopo sperimentale.
Il capoverso 6 poggia sull’articolo 15 capoverso 2 dell’attuale legge e prevede che l’esecuzione di interventi e di mi- sure difficoltose dal profilo tecnico può essere affidata unicamente a persone qualificate. Nell’ambito della sperimenta- zione animale, infatti, anche personale senza una formazione medica può, ad esempio, eseguire degli interventi opera- tori. Questa disposizione è dunque necessaria proprio per regolamentare interventi particolarmente complessi. In questi casi spetta al richiedente produrre tutta la documentazione necessaria. Il capoverso 7 riprende il contenuto dell’articolo 16 capoverso 5 dell’attuale legge riformulandolo in modo più com- prensivo e sottolineando l’importanza dei criteri per l’interruzione dell’esperimento. Il capoverso 8, che riprende il contenuto dell’articolo 16 capoverso 4 dell’attuale legge, intende evitare agli animali stress eccessivi. Un animale impiegato in esperimenti di gravità 2 o anche superiore non può essere impiegato in altri esperimenti. Dopo un esperimento è ammissibile impiegare l’animale in un esperimento di grado 0 o di grado 1 solo se altre disposizioni non vi si oppongano e se l’animale deve essere ucciso. Inoltre occorre garantire che nel caso in cui gli animali vengano trasferiti ad altri centri di detenzione di animali da laboratorio, essi siano accompagnati dalle informa- zioni riguardanti gli esperimenti in cui sono stati impiegati. Questa disposizione è importante soprattutto per primati, cani e gatti. Il capoverso 9 sancisce infine il divieto di eseguire esperimenti nei locali in cui gli animali sono tenuti poiché è com- provato che ciò conduce ad uno stress sensibile negli animali presenti.
Sezione 6: Formazione e perfezionamento del personale specializzato
Art. 186 Requisiti Il capoverso 1 è nuovo e disciplina i requisiti posti al direttore di un centro di detenzione di animali da laboratorio. Affinché sia possibile tenere conto di tutte le differenza in termini di dimensioni della detenzione e di specie animali tenute, la persona deve essere titolare o di una formazione specifica riguardante gli animali da laboratorio (lett. a), o di un’abilitazione quale responsabile d’esperimento (lett. b) oppure di un attestato di capacità quale guardiano di animali (lett. c). Laddove siano prodotti animali geneticamente modificati, l’attestato di capacità quale guardiano di animali non è sufficiente per dirigere una un centro di detenzione di animali da laboratorio. Il capoverso 2 è stato formulato sulla falsariga dell’attuale articolo 59d capoverso 1. Alla lettera a è stato introdotto il termine «responsabile d’esperimento». Le lettere b e c sono state riprese tali e quali. Salvo che per il concetto di «persona che esegue l’esperimento» introdotto all’articolo 177, il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 59d capoverso 2. Il capoverso 4 è nuovo e riguarda coloro che sono chiamati a giudicare il benessere degli animali geneticamente modi- ficati e degli animali con mutazioni patologiche. Può trattarsi di responsabili d’esperimento, di guardiani d’animali con o senza attestato di capacità, di dottorandi o di altre persone preposte all’esecuzione dell’esperimento. Questa for- mazione è computata come formazione ai sensi del capoverso 5. Il contenuto del capoverso 5 corrisponde al capoverso 3 dell’articolo 59d della presente ordinanza.
Art. 187 Corsi di formazione e di perfezionamento L’articolo 187 corrisponde, dal profilo del contenuto, all’articolo 59d capoverso 4 dell’attuale ordinanza.
Art. 188 Contenuto e attestazione della formazione e del perfezionamento
L’articolo 188 corrisponde, dal profilo del contenuto, all’articolo 59e dell’attuale ordinanza. Per il disciplinamento del contenuto e del volume dell’insegnamento, della sua durata, degli stage e del perfezionamento non si rinvia più ad
- 61 -
un’ordinanza separata, bensì al nuovo allegato 5 che riprende il contenuto dell’ordinanza del 12 ottobre 199832 con- cernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato nel campo degli esperimenti sugli animali.
Art. 189 Verifica della formazione e del perfezionamento I capoversi 1 e 2 corrispondono all’articolo 59f dell’attuale ordinanza.
Sezione 7: Notificazioni e controlli
Art. 190 Notificazioni Il capoverso 1 è nuovo e costituisce la base legale affinché in futuro possa essere stilata e pubblicata una statistica che fornisca informazioni sul numero di animali da laboratorio allevati in Svizzera, compresi gli animali geneticamente modificati. Tale statistica consentirà di stimare il numero complessivo degli animali scartati e risponderà ad un postu- lato presentato in tal senso dalle organizzazioni di protezione degli animali. Queste notificazioni devono avvenire in forma elettronica, contemporaneamente a quelle riguardanti gli animali effettivamente impiegati negli esperimenti. Gli aspetti oggetto della notificazione figurano all’articolo 209 capoverso 7.
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 63a capoverso 1 dell’attuale ordinanza con la differenza che le notificazioni devono ora avvenire entro due mesi dalla fine dell’esperimento, rispettivamente entro la fine di febbraio. Nuovo è inoltre il fatto che anche queste notificazioni devono avvenire elettronicamente. Il capoverso 3 rappresenta la base legale per eventuali deroghe all’obbligo di procedere alla notificazione elettronica. Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 63a capoverso 2 dell’attuale ordinanza. Alla lettera a è tuttavia completato dall’obbligo a carico dei Cantoni di trasmettere di volta in volta all’Ufficio federale le autorizzazioni per i centri di de- tenzione degli animali da laboratorio, per gli animali modificati geneticamente il cui benessere è compromesso e per gli animali con mutazioni patologiche, e ciò in considerazione del diritto di ricorso delle autorità (art. 25 LPAn). Alla lettera b i Cantoni sono invitati ad inoltrare all’Ufficio federale le notificazioni statistiche riguardanti gli esperimenti sugli animali e i centri di detenzione degli animali da laboratorio. Tutte le notificazioni devono avvenire per via elettronica. Il capoverso 5 rappresenta la base legale per le eventuali deroghe all’obbligo dei Cantoni di procedere alle notifica- zioni in forma elettronica.
Art. 191 Controlli I capoversi 1 e 2 sono nuovi e disciplinano la frequenza e il contenuto dei controlli (lett. da a a d) in seno ai centri di detenzione degli animali da laboratorio. L’obbligo di controllare ogni anno gli stabilimenti non è di per sé una novità; esso è già previsto nell’ordinanza in vigore al capoverso 3 dell’articolo 63. Il capoverso 3 prevede l’entità dei controlli a campione sugli esperimenti in corso e fissa i criteri secondo cui va com- posto il campione da controllare, mentre il capoverso 4 fissa il contenuto di tali controlli (lett. da a a e). L’obbligo di sottoporre l’esecuzione degli esperimenti a un controllo a campione è già previsto nell’attuale ordinanza, all’articolo 63 capoverso 3.
Sezione 8: Commissioni per gli esperimenti sugli animali
Art. 192 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali I capoversi da 1 a 3 corrispondono ai capoversi da 1 a 3 dell’articolo 64 dell’attuale ordinanza.
32 RU 1998 2716
- 62 -
Il capoverso 4 concretizza la collaborazione con la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano di cui all’articolo 35 capoverso 2 della legge. Il capoverso 5 equivale al capoverso 4 dell’articolo 64 dell’ordinanza in vigore.
Art. 193 Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali L’articolo 193 concretizza al capoverso 1 «l’indipendenza» delle commissioni sancita dall’articolo 34 capoverso 1 della legge. Nei capoversi 2 e 3 sono regolamentati la formazione e il perfezionamento dei membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali (art. 32 cpv. 4 LPAn).
Sezione 9: Statistica e informazione del pubblico
Art. 194 Il capoverso 1 riprende dall’articolo 19a capoverso 3 dell’attuale legge l’obiettivo che deve essere raggiunto dalla statistica annuale sugli esperimenti animali completandolo con le nuove sezioni statistiche riguardanti gli animali da laboratorio allevati e gli animali geneticamente modificati. Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 64b dell’attuale ordinanza. In esecuzione dell’articolo 36 della legge, il capoverso 3 impone all’Ufficio federale l’obbligo di procedere, in colla- borazione con la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, alla pubblicazione di un rapporto che informi in merito agli sforzi compiuti nell’ambito degli esperimenti sugli animali, degli animali da laboratorio e degli animali geneticamente modificati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione degli animali. Queste pub- blicazioni periodiche sono importanti per testimoniare dei cambiamenti in parte piuttosto rapidi ai quali si assiste in questo settore.
Capitolo 11: Eccezioni dall’obbligo dell’anestesia Il Consiglio federale resta fedele al proprio intento di ridurre il numero degli interventi che possono essere eseguiti senza anestesia. Condizione essenziale è che lo stress globale cui è soggetto l’animale venga ridotto attraverso l’anestesia. Nel campo della castrazione degli animali, l’Ufficio federale ha avviato e sostenuto diversi progetti di ricerca che, tuttavia, non si sono ancora conclusi. Non appena tutti i risultati saranno disponibili, l’Ufficio federale discuterà il da farsi con le cerchie interessate e, se del caso, proporrà la revisione della disposizione pertinente. Con la nuova legge sulla protezione degli animali il Parlamento ha deciso di vietare la castrazione dei porcellini senza aneste- sia a partire dal 1° gennaio 2009. Se fino a tale data non fosse disponibile un metodo alternativo praticabile, il Con- siglio federale può differire di due anni l’entrata in vigore del divieto.
Art. 195 Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 65.
Secondo il capoverso 2, che corrisponde sostanzialmente all’attuale capoverso 2 dell’articolo 65, le persone esperte possono eseguire senza anestesia gli interventi in esso elencati. Le lettere a, b, c, d e g corrispondono alle attuali lettere a, b, c, d, e e g dell’articolo 65. Alla lettera f, invece, agli interventi per i quali è richiesta l’anestesia (tatuaggio di cani e gatti) è stata aggiunta la marchiatura dei pesci.
- 63 -
Capitolo 12: Pratiche vietate Nel presente capitolo figurano tutta una serie di pratiche o di misure vietate nei confronti degli animali. Se una pratica o una misura non figura in questo capitolo non significa automaticamente che essa sia autorizzata. In ogni singolo caso occorrerà valutare se tale divieto non scaturisca da altre disposizioni di validità generale.
Art. 196 Pratiche vietate su tutte le specie animali L’articolo 196 capoverso 1 corrisponde all’articolo 22 capoverso 1 della legge attualmente in vigore. Nel capoverso 2 figurano pratiche e misure riprese in parte dall’articolo 22 capoverso 2 della legge e in parte dall’articolo 66 dell’ordinanza. Dove possibile, le disposizioni in vigore sono state inserite negli articoli riguardanti le singole specie di animali (artt. da 197 a 204).
La lettera a corrisponde all’attuale articolo 22 capoverso 2 lettera a LPDA. La lettera b corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 2 lettera a OPAn. Le lettere c e d corrispondono alle attuali lettere b e c del capoverso 2 dell’articolo 22 LPDA.
Le lettere e ed f corrispondono alle attuali lettere e ed f del capoverso 2 dell’articolo 22 LPDA. La lettera g corrisponde alla regolamentazione contenuta nel protocollo aggiuntivo del 6 febbraio 1992 alla Conven- zione europea del 10 marzo 1976 sulla protezione degli animali negli allevamenti. La Svizzera ha ratificato il proto- collo aggiuntivo il 21 dicembre 1994. Scopo della regolamentazione è creare una serie di strumenti con i quali impedire la somministrazione agli animali di sostanze e prodotti inammissibili dal profilo della protezione degli animali. Può trattarsi – come dimostrano casi registrati in patria e all’estero – dell’impiego di ormoni negli animali da reddito, se causano all’animale dolori, sofferenze o lesioni, della somministrazione di spezie al pollame da macello prima della macellazione o ancora di sostanze luminescenti nei pesci. La lettera h riprende il contenuto dell’attuale lettera b dell’articolo 66 OPAn. Negli ultimi anni, i metodi d’analisi sono stati talmente affinati da consentire spesso di rilevare la presenza di quantità anche minime di alcune sostanze che però, in tale dosaggio, non hanno alcun influsso sulle prestazioni degli animali. Le singole associazioni sportive (sport equestri, sport cinofili, ecc. ) devono pertanto stilare degli elenchi (cosiddette liste positive) in cui figurino i valori limite per le singole sostanze. Per le sostanze non riportare il valore di tolleranza è zero. In questo modo si vieta anche la partecipazione a eventi sportivi di animali ai quali è stata somministrata una sostanza sconosciuta. La lettera i vieta tutte le misure adottate in vista di eventi quali esposizioni e che procurano agli animali dolori o lesioni, quali l’insufflazione delle mammelle o la non mungitura. Infine, sulla scorta del principio della dignità animale introdotta nella nuova legge sulla protezione degli animali, la lettera j vieta pratiche sessuali con gli animali. Il capoverso 3 abilita le autorità cantonali ad eseguire controlli antidoping, a ordinarne l’esecuzione agli organizzatori delle gare sportive o ancora ad affidarli alle federazioni sportive nazionali. Il capoverso in questione disciplina altresì la questione dei costi addossandone l’onere agli organizzatori (secondo il principio di causalità). Tale disposizione dovrebbe dissipare i dubbi che erano stati sollevati nella pratica e comunque non dovrebbe tradursi in un onere ecces- sivo per gli organizzatori poiché è lecito supporre che le autorità cantonali non esigeranno sforzi sproporzionati.
Art. 197 Pratiche vietate sui bovini e sui bufali All’articolo 197 figurano le pratiche vietate sul bestiame bovino. La lettera a riprende il contenuto dell’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera d stralciando, tuttavia, la deroga che era prevista. Eccezioni al fine di prevenire o curare una malattia e dunque per il benessere dell’animale sono consentite a condizione che l’intervento sia eseguito sotto anestesia da un veterinario. La lettera b vieta di privare le bovine di acqua durante la messa in asciutta. Anche se non devono più produrre latte, le bovine non possono essere private dell’acqua, essenziale per garantire un metabolismo normale.
- 64 -
La lettera c vieta l’uso di anelli elastici e di sostanze corrosive per l’asportazione degli abbozzi cornei. Gli anelli elastici sono del tutto inadeguati per tale operazione poiché possono causare brutte infezioni. Gli aghi e le paste corro- sive causano spesso ferite nell’area circostante l’abbozzo corneo e provocano dolori persistenti.
La lettera d vieta l’uso di pesi per modificare la posizione delle corna. Questa misura pregiudica notevolmente la nor- male posizione del capo, l’igiene corporale e le possibilità di movimento e spesso gli animali non sono neppure ammessi al pascolo. A volte si riscontra addirittura un’atrofia della muscolatura cervicale. I guida corna tradizionali non sono oggetto del divieto. Secondo la lettera e l’applicazione di anelli nel frenulo della lingua e altri interventi alla lingua sono vietati. Simili interventi tentano di impedire, ad esempio, che gli animali si succhino reciprocamente o che arrotolino la lingua. Tutta- via, essi impediscono comportamenti naturali quali l’assunzione di foraggio grezzo o le cure del corpo. Pertanto, invece di trattare i sintomi, occorre piuttosto indagare sulle cause del fenomeno (allevamento e alimentazioni adeguati all’animale). La lettera f vieta interventi al pene dei tori utilizzati per evidenziare i calori quali la deviazione o l’immobilizzazione chirurgica del pene o del prepuzio. Il metodo più adatto per la sterilizzazione dei tori è la vasectomia che non influisce sul comportamento sessuale di tali animali. La lettera g vieta la marchiatura a freddo o caldo. Il bestiame bovino è provvisto di marchi auricolari per cui un qualunque altro metodo di marchiatura che provochi dolori all’animale non è giustificato. La lettera h vieta la decornazione dei bufali.
Art. 198 Pratiche vietate sui suini L’articolo 198 elenca le pratiche vietate sui suini. La lettera a vieta la caudotomia nei suini. Questo intervento, che dal 1997 è ammesso solo con l’anestesia, è eseguito allo scopo di impedire che nei primi giorni di vita i lattonzoli si morsichino la coda. Le attuali conoscenze circa il fe- nomeno del cannibalismo della coda nei suini consentono, tuttavia, di rinunciare tranquillamente all’amputazione della coda. E’ però essenziale che le disposizioni dell’ordinanza sulla protezione degli animali in materia di detenzione dei suini siano rispettate e che, laddove il rischio di questa forma di cannibalismo è concreta, la detenzione sia adeguata alle esigenze degli animali (occupazione e spazio sufficienti, quantità minima di gas nocivi nell’aria della stalla). Non è ammissibile che per prevenire la morsicatura della coda siano gli animali a dover essere adeguati a sistemi di deten- zione non rispettosi dell’animale. Semmai è la detenzione a dover essere impostata in modo da impedire che tale feno- meno si manifesti. Nel caso in cui la recisione della coda sia motivata da un parere medico, essa dovrà essere eseguita sotto anestesia da un veterinario. La lettera b vieta la resezione dei denti dei lattonzoli. Questo intervento può portare alla frantumazione della radice del dente, all’apertura della cavità dentale e al ferimento della gengiva e della mucosa boccale. Possono derivarne infiam- mazioni purulente della mascella, infiammazioni alle articolazioni e un rallentamento del processo di sviluppo. Le esperienze fatte dagli allevatori negli ultimi anni dimostrano che, in generale, l’intervento non è necessario. Confor- memente all’articolo 174 capoverso 2 lettera g, invece, la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli resta consentita senza anestesia. La lettera c vieta l’applicazione di anelli nasali, graffe o fili metallici nel grugno. Attualmente la posa di questi oggetti è ancora consentita a condizione, tuttavia, che l’animale sia anestetizzato. Il grugno dei suini è un organo estremamente sensibile poiché presenta un’elevata densità di corpuscoli tattili. Anche se il bordo del grugno è costituito da uno spesso strato corneo, i ganci e i fili che lo attraversano si trovano a poggiare su tessuti particolarmente sensibili. In più, questi strumenti non consentono ai suini di grufolare normalmente. Altrettanto problematica, e dunque inammissibile, è l’applicazione di anelli nel setto nasale poiché anche questi ostacolano il normale comportamento (grufolare) di questi animali. Un’adeguata gestione del pascolo (accesso limitato nel tempo, pascolo avvicendato) consente comunque la detenzione all’aperto.
- 65 -
Art. 199 Pratiche vietate sugli ovini e sui caprini All’articolo 199 figurano le pratiche vietate su ovini e caprini. La lettera a vieta l’uso di anelli elastici e di sostanze corrosive per l’asportazione degli abbozzi cornei. Gli anelli elastici sono del tutto inadeguati per tale operazione poiché possono causare brutte infezioni. Gli aghi e le paste corro- sive causano spesso lesioni nell’area circostante l’abbozzo corneo e provocano dolori persistenti. La lettera b vieta interventi al pene dei montoni e dei caproni utilizzati per evidenziare i calori quali la deviazione chi- rurgica, lo spostamento o l’immobilizzazione del pene o del prepuzio. Il metodo più adatto per la sterilizzazione dei montoni è la vasectomia poiché non inibisce il comportamento sessuale di tali animali.
Art. 200 Pratiche vietate sui volatili domestici
All’articolo 200 figurano le pratiche vietate sui volatili domestici. La lettera a vieta il taglio del becco. Si tratta in effetti di un intervento doloroso che limita fortemente le funzioni del becco. Attualmente è eseguito nell’ambito di alcune forme di detenzione quali la detenzione di tacchini da ingrasso in pollai con finestre, la detenzione delle galline ovaiole in sistemi particolari e la detenzione per l’ingrasso. La spuntatura del becco continua invece ad essere consentita senza anestesia conformemente all’articolo 195 capoverso 2 lettera d. La differenza fra i due interventi sta nella forma che viene data al becco. Ad ogni modo, i volatili devono poter chiudere il becco completamente. La lettera b vieta il taglio delle appendici del capo (cresta, bargigli e orecchioni) e delle ali. Questi interventi venivano finora eseguiti nei primi giorni di vita dei pulcini. Gli animali più anziani rischiano il dissanguamento. Il taglio delle ali nell’ambito della detenzione di animali domestici e di animali da reddito è piuttosto raro. Quando vi si procede è finalizzato ad evitare che un intero gruppo spaventato si sollevi in volo e, in particolare nella detenzione all’aperto, che sorvolino i recenti. Il taglio delle ali ostacola notevolmente le possibilità dell’animale di utilizzare i luoghi sopraelevati. Gli effetti perseguiti con questo intervento possono essere raggiunti, in alternativa, con provvedi- menti edili o attraverso il taglio di singole penne maestre. Il taglio della cresta è eseguito nell’ambito della detenzione di animali genitori e della detenzione di volatili di razza per le razze da combattimento. Ai galli delle razze da combattimento, inoltre, vengono recisi anche i bargigli e gli orecchioni. Le ragioni addotte per giustificare questi interventi sono, da un lato, la possibilità di riconoscere così più facilmente gli animali e, dall’altro, la riduzione del pericolo di ferimento nel corso dei combattimenti di galli. Nell’allevamento delle razze da combattimento, inoltre, entra in linea di conto anche lo standard della razza. In nessuno degli esempi riportati, gli interventi in questione possono essere plausibilmente giustificati. La lettera c vieta l’impiego di occhiali e di lenti a contatto nonché l’applicazione di dispositivi che impediscono la chiusura del becco. Gli occhiali sono fissati al naso dei volatili mediante un fermaglio o con un ago che attraversa il setto nasale. L’applicazione degli occhiali è dolorosa così come sono dolorosi gli urti o il loro eventuale spostamento. Per di più, gli occhiali impediscono di recepire correttamente lo spazio circostante e inibiscono un comportamento normale. Le lenti a contatto sono colorate e applicate direttamente sull’occhio. Soprattutto in presenza di un gran numero di animali, l’applicazione delle lenti avviene difficilmente con la necessaria cura. Inoltre, visto che non vengono mai tolte e pulite, sussiste il rischio di infiammazione degli occhi. A ciò si aggiunge che gli animali si abituano ad una visione colorata dell’ambiente circostante e non sono più in grado di distinguere i contrasti. Soprattutto nell’ambito della detenzione di fagiani si usa applicare agli animali anelli di plastica ed altri dispositivi per impedire la chiusura del becco. La loro applicazione è analoga a quella degli occhiali e poiché una parte di tali dispo- stivi è collocata fra il becco superiore e quello inferiore, l’animale non è più in grado né di beccare né di alimentarsi normalmente. Con questi dispositivi si cerca di adattare gli animali a condizioni di detenzione non adeguate. Occorre invece rendere il sistema di detenzione adeguato agli animali cosa che rende superflui interventi di questo tipo. La lettera d corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera c.
- 66 -
La lettera e vieta l’ingozzamento degli animali, pratica comune nei confronti di anatre e oche. L’ingozzamento non corrisponde ad un regime alimentare fisiologicamente giustificato, esaspera il metabolismo e provoca alterazioni pato- logiche del fegato.
La lettera f vieta la spiumatura degli animali vivi poiché trattasi di pratica dolorosa.
Art. 201 Pratiche vietate sui cavalli L’articolo 201 elenca le pratiche vietate sui cavalli. La lettera a corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera d per quanto riguarda i cavalli; essa non contempla invece la disposizione derogatoria dell’attuale articolo che è stata stralciata. Eccezioni al fine di prevenire o curare una malattia e dunque per il benessere dell’animale sono consentite a condizione che l’intervento sia eseguito sotto aneste- sia da un veterinario. La lettera b corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera c. Il contenuto della lettera c corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera f alla quale è stata aggiunta quale pratica vietata anche il punire i cavalli con dispositivi a scarica elettrica. L’impiego di recinti elettrici nelle giostre meccaniche continuerà ad essere consentito poiché non servono ad incitare bensì a separare i cavalli. La lettera d corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera g.
La lettera e vieta l’asportazione dei peli tattili (vibrisse). I peli tattili attorno agli occhi, alle narici e alla bocca garan- tiscono al cavallo la percezione sensoriale dell’ambiente circostante non controllabile con gli occhi. L’eliminazione delle vibrisse («clipping») priva il cavallo di un organo sensoriale portando ad alterazioni del comportamento. In fu- turo, i cavalli da monta western e i cavalli da torneo potranno partecipare ai concorsi internazionali solo se provvisti di vibrisse. La lettera f vieta la marchiatura a freddo o caldo. Affinché la cicatrice sia leggibile, è necessaria un’ustione di terzo grado (ca. 800 °C). Entrambi i sistemi causano all’animale dolori che possono diventare persistenti e che oggi non si giustificano più. Una valida alternativa per l’identificazione dei cavalli è l’applicazione di un microchip (transponder). La lettera g vieta di immobilizzare la lingua. Si tratta di una pratica a volte eseguita sui cavalli da corsa per impedire che durante le corse a velocità sostenuta la lingua vada a bloccare le vie respiratorie. Il problema va risolto con misure zootecniche considerato che non di rado l’immobilizzazione della lingua causa ferite gravi o addirittura la perdita dell’organo.
Art. 202 Pratiche vietate sui cani L’articolo 202 elenca le pratiche vietate sui cani. La lettera a ingloba l’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera h OPAn e l’articolo 22 capoverso 2 lettera g LPDA.
La lettera b corrisponde all’attuale articolo 22 capoverso 2 lettera g LPDA che vieta di sopprimere gli organi vocali o di impiegare altri mezzi per impedire all’animale di emettere gridi ed esprimere dolore. La lettera c corrisponde all’attuale articolo 22 capoverso 2 lettera d. Ad essa è però stata inglobata la deroga nei con- fronti dei cani pastori e dei cani da protezione del bestiame poiché il loro addestramento deve avvenire con capre vive. Queste ultime sono tuttavia sottoposte ad uno stress limitato. La lettera d corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera i.
Art. 203 Pratiche vietate su pesci e decapodi Nell’articolo 203 sono elencate le pratiche vietate sui pesci. La lettera a vieta l’organizzazione di gare di pesca. Queste manifestazioni comportano un’elevata strumentalizzazione dei pesci poiché la loro cattura è finalizzata unicamente a garantire al pescatore prestigio o una vincita materiale.
- 67 -
Soprattutto le grandi manifestazioni a carattere commerciale sono state più volte oggetto di denuncie giustificate poiché i pesci vengono tenuti in cattive condizioni e la loro uccisione non avviene a regola d’arte. Questo divieto non si applica invece alla pesca praticata da piccoli gruppi di amici o di membri di un’associazione che si ritrovano per un momento conviviale e pescano nel rispetto delle prescrizioni legali. La lettera b vieta da un lato la pesca mirata di pesci la cui cattura è vietata come nel caso di pesci che non raggiungono una misura minima o che si trovano nel periodo di protezione e, dall’altro, la pesca nei bacini d’acqua in cui è vietato pescare. La pesca in acque protette è considerata una violazione delle disposizioni sulla protezione degli animali. I Cantoni adottano le misure necessarie per ridurre il più possibile la cattura casuale di specie ittiche protette. La lettera c vieta nell’ambito della pesca con la lenza l’utilizzo dell’amo con ardiglione. Gli ami con ardiglione pro- vocano ferite inutili ai pesci che, per legge, vanno rilasciati in acqua (ad es. pesci che non raggiungono la misura mi- nima o che si trovano nel periodo di protezione). Staccare il pesce da un amo con ardiglione richiede un minimo di co- noscenze specialistiche e per di più si tratta di un’operazione che sottopone il pesce ad uno stress supplementare se è costretto a restare molto tempo fuori dall’acqua. Per questa ragione diversi Cantoni già vietano in tutto o in parte l’uso di questi ami (divieti nelle acque correnti). Ferite particolarmente gravi possono derivare dall’uso di ami multipli con ardiglione, ragione per cui alcuni Cantoni consentono la pesca in acque ferme solo con ami singoli con ardiglione. Gli ami multipli staccati dai pesci con uno strappo possono causare agli animali problemi di respirazione e di assunzione del cibo tali da condurli alla morte. L’Ufficio federale e l’Ufficio federale disciplineranno insieme le eccezioni. Un’eccezione potrebbe riguardare i metodi di pesca che se privati della possibilità di utilizzare l’ardiglione vedrebbero diminuire notevolmente il volume del pescato nonché la pesca in acque nelle quali tutti i pesci raggiungono le dimen- sioni necessarie e dopo la cattura non possono essere rigettati in acqua. La lettera d vieta il trasporto e la detenzione temporanea di pesci e di decapodi vivi nel ghiaccio o nell’acqua ghiac- ciata poiché si tratta di pratiche contrarie alla protezione degli animali che causano loro sofferenze. Il ghiaccio è impie- gato per rallentare il metabolismo e dunque tranquillizzare questi animali a sangue freddo. Tuttavia, la mancanza di ossigeno nel ghiaccio induce una lenta agonia mentre i frammenti di ghiaccio presenti nell’acqua ghiacciata provocano ferimenti alla mucosa protettiva, alle branchie e agli organi sensoriali. Per quanto riguarda i decapodi, infine, la de- tenzione temporanea di gamberi d’acqua salata in ghiaccio d’acqua dolce può causare problemi osmotici. La lettera e corrisponde sostanzialmente all’articolo 66 capoverso 1 lettera l dell’ordinanza in vigore. La restrizione al solo caso in cui i mezzi ausiliari siano impiegati per «limitare gli animali nei loro movimenti» è stata stralciata poiché il ricorso a mezzi ausiliari che ledono le parti molli degli animali è da considerare contrario alle disposizioni sulla pro- tezione degli animali indipendentemente dallo scopo cui è finalizzato.
Art. 204 Pratiche vietate su altri animali Nell’articolo 204 sono elencate le pratiche vietate su altri animali. La lettera a corrisponde all’attuale articolo 22 capoverso 2 lettera g LPDA che vieta di amputare gli artigli ai gatti e ad altri felidi. La lettera b corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 2 lettera k che, tuttavia, non contempla più la deroga per l’asportazione della falange supplementare dei cani in quanto esplicitamente autorizzata all’articolo 195 capoverso 2 lettera c. La lettera c vieta di tenere gli psittacidi su un trespolo e di tenere i canarini canterini in gabbie da richiamo. Entrambe le forme di detenzione delimitano eccessivamente la libertà di movimento degli animali e non sono adeguate agli animali. La lettera d vieta l’uso di rivestimenti in carta vetrata per i posatoi degli uccelli. Nella prassi tale rivestimento causa spesso ferite alle zampe degli uccelli.
- 68 -
Capitolo 13: Ricerca
Art. 205 L’articolo 205 riprende l’attuale articolo 67. Già in passato l’Ufficio federale ha svolto attività di ricerca per conto proprio o ne ha dato mandato a terzi allo scopo di elaborare o raccogliere le basi scientifiche necessarie alla formula- zione di prescrizioni e di raccomandazioni per una detenzione adeguata degli animali e un trattamento rispettoso. Ormai quasi 10 anni fa, esso ha messo a punto un management della ricerca che vigila sull’esecuzione dei progetti di ricerca e assicura la garanzia della qualità. Per quanto riguarda i progetti di ricerca affidati all’esterno, essi si inse- riscono essenzialmente nel quadro della ricerca su mandato e non della ricerca sussidiata. Nella nuova ordinanza si vuole tenerne debitamente conto.
Capitolo 14: Provvedimenti amministrativi
Art. 206 Cauzione L’articolo 206 corrisponde all’attuale articolo 68 dell’ordinanza.
Art. 207 Diniego e revoca di autorizzazioni L’articolo 207 corrisponde all’attuale articolo 69 dell’ordinanza.
Capitolo 15: Esecuzione
Sezione 1: Compiti dell’UFV
Art. 208 Sorveglianza, formazione e informazione L’articolo 208 capoverso 1 equivale all’attuale articolo 70 capoverso 1 dell’ordinanza.
Il capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 70 dell’ordinanza; nuovo è l’obbligo a carico dell’Ufficio federale di organizzare corsi di formazione e di perfezionamento per gli organi esecutivi cantonali. Il nuovo capoverso 3 attribuisce all’Ufficio federale il compito di provvedere mediante una propria politica d’informazione a promuovere un trattamento rispettoso degli animali e a ragguagliare sulle evoluzioni nel settore della protezione degli animali. Questa disposizione procura una base legale alla politica d’informazione dell’Ufficio federale in materia di protezione degli animali e risponde ad uno degli obiettivi centrali della presente revisione. Il rafforza- mento dell’informazione consentirà di colmare la lacuna informativa evidenziata dalla CdG del Consiglio degli Stati. Una più assidua attività d’informazione è possibile ed utile nel settore degli animali da compagnia (scelta di un animale da compagnia: limiti e opportunità, condizioni di detenzione di tali animali compresi gli animali esotici), del com- mercio di animali e della formazione (ad esempio di pescatori non professionisti, di detentori di cavalli, ecc.).
Art. 209 Ordinanze dell’Ufficio federale, sistema elettronico di notificazioni degli esperimenti sugli animali e formulari
Il capoverso 1 corrisponde al capoverso 1 articolo 71 dell’ordinanza. L’Ufficio federale può emanare ordinanze tecniche al fine di precisare le disposizioni della presente ordinanza. Oltre a riprendere l’attuale articolo 71 capoverso 2 dell’ordinanza, il capoverso 2 precisa che l’Ufficio federale metterà a disposizione il sistema elettronico di notificazione per gli esperimenti sugli animali menzionato agli articoli 165, 184 e 190.
- 69 -
Il capoverso 3 corrisponde, in sostanza, all’attuale capoverso 3 dell’articolo 41. Alle voci che secondo tale capoverso devono figurare nel modulo per le domande di autorizzazione per la detenzione di animali selvatici ne sono state aggiunte di nuove.
Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 46. Alle voci che secondo tale capoverso devono fi- gurare nel modulo per le domande di autorizzazione per il commercio e la pubblicità con animali ne sono state aggiunte di nuove. Nei capoversi da 5 a 8 è nuovo il riferimento al sistema elettronico di notificazione per gli esperimenti sugli animali. Nel capoverso 5 figurano le voci che devono essere contenute nelle domande di autorizzazione per i centri di de- tenzioni di animali da laboratorio. Il capoverso 6, che disciplina il contenuto delle domande per lo svolgimento di esperimenti sugli animali, corrisponde all’articolo 71 capoverso 3 dell’attuale ordinanza. Il rinvio alle notificazioni è stato stralciato in quanto tutti gli esperi- menti sugli animali sottostanno ora all’obbligo dell’autorizzazione. I capoversi 7 e 8 elencano concretamente i dati che devono figurare nelle notificazioni riguardanti i centri di detenzioni di animali da laboratorio (anche di animali geneticamente modificati) e gli esperimenti sugli animali.
Sezione 2: Organi esecutivi cantonali
Art. 210 Veterinario cantonale Ai sensi dell’articolo 33 LPAn ogni Cantone istituisce un servizio specializzato cantonale che, sotto la responsabilità del veterinario cantonale, assicura l’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. Secondo l’articolo 210 capoverso 1 i Cantoni sono tenuti a nominare il responsabile del servizio specializzato e a disciplinare la supplenza. Conformemente al capoverso 2 il responsabile del servizio specializzato deve disporre di conoscenze specialistiche approfondite nei settori di cui all’articolo 214 capoverso 4. Le necessarie conoscenze specialistiche possono essere acquisite entro due anni dall’entrata in servizio. I responsabili dei servizi specialistici cantonali che già espletano tale funzione al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non sono tenuti a frequentare a posteriori la forma- zione specialistica (cfr. art. 224 cpv. 2). La formazione delle persone preposte all’esecuzione sarà armonizzata con quella della futura ordinanza sulla formazione e il perfezionamento del personale del Servizio veterinario pubblico.
Art. 211 Compiti del veterinario cantonale
L’articolo 211 capoverso 1 sancisce i compiti del responsabile del servizio specialistico. Si tratta in sostanza di gestire il servizio in questione e di adempiere i compiti che incombono a tale servizio in forza della legislazione sulla pro- tezione degli animali. Il capoverso 2 abilita i Cantoni ad affidare ai veterinari cantonali ulteriori compiti.
Art. 212 Altre persone incaricate dell’esecuzione Per garantire un’esecuzione efficace i Cantoni impiegano anche altre persone. Anche queste ultime devono acquisire entro due anni le necessarie conoscenze specialistiche.
Art. 213 Formazione e perfezionamento delle persone incaricate dell’esecuzione L’articolo 213 capoverso 1 impone alle persone incaricate dell’esecuzione di partecipare ai corsi di formazione e di perfezionamento organizzati dall’Ufficio federale. I servizi specializzati cantonali si incaricano di procedere alla convocazione ai corsi (capoverso 2).
- 70 -
Il capoverso 3 sancisce l’obbligo per le persone incaricate dell’esecuzione di seguire un corso di perfezionamento ogni quattro anni. Poiché la Confederazione non risarcisce i costi della partecipazione ai corsi di formazione e di perfezionamento, questi devono essere sostenuti dai Cantoni (capoverso 4).
Art. 214 Contenuto della formazione e del perfezionamento Nel capoverso 1 figurano i temi che devono essere trattati nella formazione. Secondo il capoverso 2, le persone incaricate dell’esecuzione che si occupano di sperimentazione animale devono acquisire, mediante corsi di formazione e di perfezionamento, uno spettro di conoscenze più ampio. Il tema della spe- rimentazione animale presenta aspetti molteplici e richiede conoscenze specialistiche specifiche.
Anche il settore degli animali selvatici richiede dalle persone preposte all’esecuzione conoscenze specialistiche appro- fondite. Secondo il capoverso 3 queste persone devono disporre di conoscenze teoriche sufficienti. Dette conoscenze devono corrispondere a quelle impartite nel settore degli animali selvatici nell’ambito della formazione per guardiano di animali con attestato di capacità.
Sezione 3: Controlli La nuova ordinanza intende aumentare la frequenza dei controlli nei settori in cui gli animali sono tenuti, allevati o trasportati a titolo professionale.
Art. 215 Aziende agricole detentrici di animali Per effetto delle varie legislazioni in vigore le aziende agricole sono sottoposte ad un gran numero di controlli che per i responsabili di tali aziende si traducono in un importante dispendio di tempo. Per questo, il Parlamento ha previsto nella nuova legge sulla protezione degli animali (art. 32 cpv. 3) che i controlli per la protezione degli animali siano coordinati con quelli richiesti da altre legislazioni (agricoltura, epizoozie, derrate alimentari). Parallelamente, un gruppo di lavoro formato da rappresentanti degli uffici cantonali di veterinaria e dell’agricoltura, dell’Ufficio federale di veterinaria e dell’Ufficio federale d’agricoltura, ha discusso dei controlli in ambito agricolo. Dei risultati di dette discussioni si è tenuto debitamente conto nell’ambito della stesura della presente ordinanza.
L’articolo 215 capoverso 1 prevede che le aziende agricole detentrici di animali domestici siano controllate ogni quattro anni. Ogni anno, inoltre, il 2 per cento delle aziende deve essere controllato in funzione dei rischi o con metodo aleatorio. Vanno altresì controllate le aziende che l’anno prima avevano fatto registrare delle irregolarità o non vi avevano posto rimedio. Se possibile questi controlli vanno eseguiti insieme a quelli previsti, ad esempio, dall’ordinanza sui pagamenti diretti (cfr. capoverso 2). Così si riduce il tempo che gli agricoltori devono riservare a tali controlli e si garantisce altresì che vengano controllate anche le aziende che non percepiscono pagamenti diretti. Affinché i controlli previsti dalla legislazione sulla protezione degli animali non si traducano in un dispendio sproporzionato di tempo, il capoverso 2 sancisce che, nei limiti del possibile, essi vadano coordinati con quelli richiesti dall’ordinanza sui pagamenti diretti. Infine, il capoverso 3 prevede che, ogni anno, il servizio specializzato cantonale stili un rapporto, seguendo le istru- zioni dell’Ufficio federale, sull’attività di controllo e sulle misure decretate. Ciò consente un bilancio dell’attività svolta nel settore della protezione degli animali nonché un raffronto fra i Cantoni.
Per garantire la qualità dei controlli, organi di ispezione esterni all’Amministrazione devono essere accreditati confor- memente al capoverso 4.
- 71 -
Art. 216 Detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni e rifugi per animali Ai sensi dell’articolo 216 le detenzioni e gli allevamenti professionali di animali da compagnia, per i quali l’articolo 78 prevede l’obbligo di notificazione all’autorità cantonale, devono essere controllati ogni due anni.
Art. 217 Trasporti di animali Secondo l’articolo 217 i Cantoni provvedono al controllo a campione dei trasporti di animali. In questo ambito i ser- vizi specializzati cantonali saranno chiamati a collaborare con gli organi cantonali di polizia. In collaborazione con i controllori delle carni sono altresì possibili controlli all’arrivo degli animali al macello.
Art. 218 Verifica dell’attività di controllo delegata a terzi L’articolo 218 prescrive ai Cantoni di verificare a campione l’attività svolta dalle organizzazioni alle quali abbia dele- gato i controlli. In questo modo si vuole garantire la qualità dei controlli.
Art. 219 Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza Se per i controlli i servizi specialistici cantonali hanno concluso un convenzione sugli obiettivi, l’articolo 219 consente di derogare alle prescrizioni dell’ordinanza. Scopo della deroga è consentire di fissare le priorità e gli obiettivi in fun- zione delle risorse personali e finanziarie disponibili. I principi enunciati in questa sezione devono comunque essere rispettati.
Sezione 4: Emolumenti cantonali
Art. 220 La nuova legge sulla protezione degli animali (art. 41) abilita i Cantoni a riscuotere emolumenti. Nell’articolo 220 il Consiglio federale ne ha stabilito l’importo ispirandosi al principio che il loro ammontare dipende dal dispendio temporale.
Capitolo 16: Disposizioni finali
Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 221 L’ordinanza del 1981 sulla protezione degli animali sarà abrogata (punto 1).
Vista la presente revisione totale, l’articolo 80 capoversi 1, 3 e 4 dell’ordinanza del 20 aprile 198833 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali dovrà essere modificata (punto 2). All’articolo 11 dell’ordinanza del 24 novembre 199334 concernente la legge federale sulla pesca saranno aggiunti i ca- poversi 1bis e 1ter (punto 3). Scopo di questi due complementi è garantire, da un lato, che le notificazioni dei progetti di marchiatura siano trasmesse alle competenti autorità esecutive (cpv. 1bis) e, dall’altro, che le persone che marchiano i pesi dispongano della formazione necessaria (cpv. 1ter).
Il Dipartimento e l’Ufficio federale dovranno altresì modificare o abrogare diverse altre ordinanze. L’articolo 6 capo- verso 4 dell’ordinanza del DFE del 10 giugno 199935 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti
33 RS 916.443.11 34 RS 923.01 35 RS 916.307.1
- 72 -
per animali, additivi per l’alimentazione animale, coadiuvanti per l’insilamento e alimenti dietetici verrà modificato. A seguito di tale modifica gli alimenti sostitutivi del latte destinati ai vitelli devono presentare un tenore in ferro di al- meno 50 mg/kg, riferito a un alimento completo con un tenore in MS del 93 per cento. Studi scientifici hanno dimo- strato che 20 mg di ferro per ogni chilo di alimenti non sono sufficienti a impedire l’anemia nei vitelli da ingrasso. Stando a tali studi, la quantità minima di ferro deve essere di 50 mg/kg. Parallelamente alla revisione totale dell’OPAn si procederà all’abrogazione dell’ordinanza del 22 agosto 198636 concer- nente l’ottenimento del certificato di capacità di guardiano d’animali. Questa professione sarà disciplinata dal regola- mento dell’Ufficio federale della formazione e della tecnologia. Oggetto di abrogazione sarà anche l’ordinanza del 12 ottobre 199837 concernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato nel campo degli esperimenti sugli animali il cui contenuto andrà a figurare nell’allegato 5 dell’OPAn.
Sezione 2: Disposizioni transitorie Le altre disposizioni transitorie e derogatorie ancora in vigore (attuali articoli 73 e 76) sono stralciate. Dal 1981 i prov- vedimenti zootecnici hanno portato ad aumentare continuamente l’altezza al garrese che oggi, per le razze più comuni di vacche da latte, supera i 140 cm. Le dimensioni minime tollerate nel 1981 al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza sulla protezione degli animali per le costruzioni già esistenti non sono più accettabili per animali così grandi. Le stalle in questione sono state costruite oltre 25 anni fa e nel frattempo sono ammortizzate. Per gli eventuali adeguamenti edili necessari è previsto un termine transitorio di 5 anni. L’obbligo di concedere libertà di movimento non vale più solo per il bestiame bovino bensì per tutti gli animali tenuti in stabulazione fissa.
Art. 222 Disposizioni transitorie della modifica del 14 maggio 1997 L’articolo 222 corrisponde al capoverso 5 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 maggio 1997 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. I termini che figurano negli attuali capoversi da 1 a 4 sono scaduti.
Art. 223 Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2001 L’articolo 223 corrisponde all’attuale capoverso 2 lettere da b a d delle disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2001 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. I termini che figurano negli attuali capoversi 1 e 2 lettera a sono scaduti.
Art. 224 Disposizioni derogatorie Nell’articolo 224 sono elencati i casi ai quali si applicano disposizioni derogatorie. Per le persone giuridiche, l’eccezione di cui al capoverso 1 si applica alle persone fisiche o alle società di persone che gestiscono l’azienda a nome della persone giuridica.
Art. 225 Periodi transitori
L’articolo 225 rinvia all’allegato 6 nel quale sono riportati tutti i termini transitori previsti dalla presente revisione totale. A seconda dell’onere connesso agli adeguamenti i termini transitori sono di 1, 2, 5, 10 o 20 anni.
Sezione 3: Entrata in vigore
L’articolo 226 capoverso 1 fissa la data dell’entrata in vigore della nuova ordinanza sulla protezione degli animali. Nel frattempo l’Ufficio federale informerà i detentori di animali delle nuove disposizioni.
36 RU 1986 1511 37 RU 1998 2716
- 73 -
Il capoverso 2 sancisce che la disposizione riguardante la detenzione temporanea dei pesci pescati entrerà in vigore in un secondo momento. Per motivi di sicurezza giuridica i capoversi da 2 a 5 precisano che alle autorizzazioni in corso di validità per progetti di sperimentazione animale nonché alle domande presentate negli ultimi due mesi precedenti l’entrata in vigore dell’ordinanza si applicano le disposizioni vigenti.
Allegato 1 (Animali domestici)
Tabella 11 (Bovini)
La tabella si differenzia dall’attuale tabella 11 nei punti seguenti: - La tabella è stata resa più trasparente. I valori indicati tra parentesi, previsti per gli impianti già esistenti nel 1981 (cfr. allegato 1 tabella 11 numeri 15, 16, 17, 18, 22, 38 e 39), nonché le relative disposizioni derogatorie (attuali articoli 73 capoversi 2bis und 2ter e 76) sono stati stralciati. A seguito di provvedimenti zootecnici, dal 1981 l’altezza al garrese è stata continuamente aumentata e oggi per le razze più comuni di vacche da latte su- pera i 140 cm. Gli animali adulti sono troppo grandi per i valori tollerati allora e gli animali giovani sono limitati nella loro libertà di movimento. Le stalle in questione sono state costruite oltre 25 anni fa e nel frattempo sono ammortizzate. E’ prevista una deroga solo per le stalle d’alpeggio nelle quali gli animali non sono tenuti più di otto ore al giorno. Per gli eventuali adeguamenti edili necessari è previsto un termine transitorio di 5 anni. - Numeri 11 , 121 e 122: per vacche di taglia inferiore (altezza al garrese 125 cm ± 5 cm) e di taglia superiore (altezza al garrese 145 cm ± 5 cm) nonché per le manze in gestazione avanzata sono previste nuove dimensioni minime. Si tratta tuttavia di misure che si applicano solo alle stalle che verranno costruite dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza (osservazione 2). - Numeri 311 e 312: studi condotti dal Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini hanno dimostrato che una superficie di 2,5 m2 per animale in box con pavimenti totalmente perforati compro- mette chiaramente il comportamento normale dell'animale durante la fase finale dell'ingrasso. Laddove gli ani- mali dispongono di una superficie di 3,5 m2, invece, si registrano segnali positivi in particolare per quanto ri- guarda il comportamento di riposo. La superficie minima prevista per gli animali da ingrasso di età superiore a quattro mesi è stata aumentata mediamente del 40 per cento. Per gli adeguamenti alla nuova densità d'occupa- zione della stalla è previsto un termine transitorio di dieci anni. - Numero 312: per vacche di taglia inferiore (altezza al garrese 125 cm ( 5 cm) e di taglia superiore (altezza al garrese 145 cm ± 5 cm) nonché per le manze in gestazione avanzata sono previste nuove dimensioni minime. Queste misure valgono tuttavia solo per le stalle costruite dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (osser- vazione 2). - Numeri 411 a 412: per vacche di taglia inferiore (altezza al garrese 125 cm ( 5 cm) e di taglia superiore (altezza al garrese 145 cm ± 5 cm) nonché per le manze in gestazione avanzata sono previste nuove dimensioni minime. Queste misure valgono tuttavia solo per le stalle costruite dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (osservazione 2). - Numeri 5, 6 e 7: per la larghezza e la profondità delle mangiatoie e per la larghezza delle corsie collocate dietro ad una fila di box sono previste nuove misure minime; misure particolari sono previste anche per vacche di taglia inferiore (altezza al garrese 125 cm ± 5 cm) e superiore (altezza al garrese 145 cm ± 5 cm) e per le manze in gestazione avanzata. Tutte le misure di cui ai punti menzionati si applicano solo alle strutture realizzate dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (osservazioni 7, 8 e 9). - Osservazione 3: nel caso di poste corte, la parete della mangiatoia non deve essere troppo alta (numero 21) altrimenti vi è il rischio che gli animali si feriscano o che non possano muoversi naturalmente (cfr. articolo 6
- 74 -
capoverso 1). Pertanto nel caso di dispositivi d'attacco realizzati dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, la parete della mangiatoia dalla parte degli animali non può avere un'altezza superiore a 32 cm. - Osservazione 4: Nelle stalle a stabulazione fissa realizzate dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza nonché nelle stalle esistenti con un dispositivo d'attacco autorizzato, la lunghezza della posta corta (numero 121) deve essere di almeno 185 cm. Lo spazio libero sotto ai battifianchi dei box di riposo (attuale nota e) e sotto alla parete o barra frontale (attuale nota f) sarà disciplinato in un'ordinanza dell'Ufficio e non più nell'ordinanza sulla protezione degli animali.
Tabella 12 (Suini)
La tabella si differenzia dall'attuale tabella 12 nei punti seguenti: - Si è rivelato opportuno introdurre una categoria per i suini fino a 15 kg poiché in molte aziende lo svezza- mento si conclude quando i lattonzoli raggiungono detto peso. - Allo stesso modo è stata introdotta una nuova categoria per i suini da 110 a 160 kg che troverà applicazione nell'ambito della detenzione dei suini per la produzione di insaccati (salame) e di scrofe da rimonta. Le misure riguardanti questa categoria si applicano tuttavia esclusivamente a suini tenuti in gruppi di animali coetanei (osservazione 1). - Numero 11: la larghezza del posto al trogolo è stata aumentata per le scrofe dagli attuali 40 a 45 cm. Questa misura tiene conto della larghezza delle spalle delle scrofe. Questa nuova misura vale tuttavia solo per i porcili costruiti dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (osservazione 2). - Numero 11: laddove i posti al trogolo siano delimitati da divisori che si protendono nel box è necessario garantire uno spazio libero nel punto più stretto fra i divisori non inferiore a 45 cm (osservazione 3). Per eventuali adeguamenti è previsto un termine transitorio di dieci anni. - Le esperienze degli ultimi anni hanno dimostrato che nell'ambito dell'alimentazione ad libitum dei suini vengono continuamente sviluppati nuovi sistemi di alimentazione. Il rapporto fra numero di animali e numero di posti al trogolo sarà quindi stabilito unicamente nell'ambito della procedura d'esame e d'autorizzazione per gli impianti di stabulazione fabbricati in serie (art. 7 LPAn) e non più dall'ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. punto 12 dell'attuale tabella 12).
- Numeri 121 e 122: il fatto che nell'ambito dell'allevamento dei lattonzoli e dell'ingrasso si abbia sempre più spesso a che fare con gruppi di grosse dimensioni necessita di una regolamentazione dei posti all'abbeveratoio. - Numero 21 e osservazione 2: i valori indicati tra parentesi (cfr. attuale allegato 1 tabella 12 punto 21 e nota 2) sono stati stralciati. Gabbie dalle dimensioni troppo piccole limitano inutilmente la libertà di movimento degli animali. Le gabbie costruite allora sono ammortizzate e vanno sostituite con gabbie più grandi anche se gli animali vi vengono tenuti solo dieci giorni. Per gli eventuali adeguamenti edili necessari è previsto un termine transitorio di 5 anni. - Numero 22: la larghezza minima delle corsie (nei sistemi con box di foraggiamento e di riposo) è introdotta nella tabella 12. Essa corrisponde alla misura che già figura nelle Direttive per la custodia di suini (800.106.03) al punto 6.2. - Numero 23: nella tabella 12 sono ora inserite le dimensioni minime delle poste da foraggiamento. Esse corri- spondono alle misure che già figurano nelle Direttive per la custodia di suini (800.106.03) al punto 6.2.
- Numero 24: nella tabella 12 sono state inserite le superfici globali minime dei box indipendentemente dalla struttura degli stessi (ad es. box con pavimenti parzialmente grigliati, box con defecatoi separati, ecc.) Le mi- sure corrispondono a quelle già raccomandate nelle Direttive per la custodia dei suini (800.106.03) per i box con defecatoi separati e box con pavimenti parzialmente grigliati. Per le detenzioni in gruppo esistenti alla
- 75 -
data dell’entrata in vigore dell’ordinanza è sufficiente una superficie di 2 m2 per capo (osservazione 6). Per l’adeguamento dei box conformemente all’articolo 36 capoverso 1 è previsto un termine transitorio di 10 anni; per il conseguente adeguamento delle densità d’occupazione è previsto un termine transitorio di due anni.
Nei box esistenti con pavimenti parzialmente grigliati e senza defecatoio separato la superficie totale a dispo- sizione dei suini fino a 25, 60 e 110 kg nonché delle scrofe può continuare a soddisfare le misure prescritte dall’attuale ordinanza, ovvero rispettivamente 0,30 m2, 0,45 m2, 0,65 m2 e 1,3 m2 per capo, per un periodo transitorio di cinque anni. I box per verri da riproduzione la cui superficie sia inferiore a 6m2 non offre agli animali adulti spazio suffi- ciente per girare agevolmente e per mantenere pulito il settore di riposo. Questa misura corrisponde a quella già riportata nelle Direttive per la custodia di suini (800.106.03) al punto 6.1. Nei box per i verri da riproduzione un lato deve misurare almeno 2 m di lunghezza per consentire agli animali di girarsi liberamente (osservazione 7). Per l’adeguamento della superficie e della lunghezza di un lato del box per verri riproduttori è previsto un termine transitorio di cinque anni. - Numero 25: nella tabella 12 sono state inserite le misure minime delle superfici di riposo indipendentemente dalla struttura dei box (ad es. box con pavimenti parzialmente grigliati, box con defecatoi separati, ecc.). Le misure corrispondono a quelle già raccomandate nelle Direttive per la custodia dei suini (800.106.03) per i box con defecatoi separati e box con pavimenti parzialmente grigliati. Per l’adeguamento ai nuovi valori è previsto un termine transitorio di due anni. Nei box per le scrofe un lato della superficie di riposo deve misurare almeno 2 m di lunghezza per consentire agli animali di girarsi liberamente (osservazione 9). Il termine transitorio previsto è di cinque anni. Per i pesi iniziali di ogni categoria esiste la possibilità di ridurre la superficie di riposo con apposite pareti mobili (osservazione 8). Nei box esistenti, parzialmente grigliati, per verri fino a 15 kg e per verri fino a 25 kg, le superfici di riposo possono continuare a soddisfare le misure prescritte dall’attuale ordinanza, ovvero 0,07 m2 rispettivamente 0,12 m2 per capo, per un termine transitorio di cinque anni. Il settore di riposo nei box per verri deve avere una superficie minima di 3m2, il che corrisponde a quanto sta- bilito dall’attuale articolo 21 capoverso 1 OPAn e dal punto 6.1 delle Direttive sulla custodia di suini (800.106.03). - Numero 26: la superficie di suolo nei box con pavimenti totalmente grigliati è ora indicata separatamente. Nell’arco di un termine transitorio di 10 anni questa forma di detenzione deve essere sostituita da altri sistemi (cfr. articolo 36 cpv. 10). L’esperienza ha dimostrato che le misure minime attualmente in vigore per i pavi- menti totalmente grigliati sono insufficienti in particolare in presenza di temperature elevate. Pertanto, esse sono state aumentate. Per l’adeguamento ai nuovi valori è previsto un termine transitorio di due anni.
- Numeri 28 e 29: per garantire la sicurezza dell’esecuzione, nell’osservazione 11 l’attuale disposizione «almeno la metà di pavimento fisso nel settore di coricamento» è sostituita dalla formulazione «almeno 2,25 m2 di pavimento fisso nel settore di riposo». Inoltre, per i box realizzati dopo l’ottobre 2005, sono state precisate le misure della superficie di riposo non perforata e la larghezza minima del box. Ad oggi, l’Ufficio federale di veterinaria ha pubblicato un’Informazione riguardante gli aspetti edili dei box per il parto.
Tabella 13 (Ovini) Le misure riportate nella tabella si basano sulle raccomandazioni di esperti della detenzione di ovini. Per gli adeguamenti che si rendessero necessari al fine di uniformare le misure ai valori riportati nell’attuale Direttiva per la custodia di ovini (800.106.09) (numeri 11, 21 e 22) è concesso un termine transitorio di dieci anni.
- 76 -
Tabella 14 (Caprini) Le misure riportate nella tabella si basano sulle raccomandazioni di esperti della detenzione di caprini. Le misure della posta nella stabulazione fissa corrispondono alle misure riportate nella Direttiva per la custodia di caprini (800.106.10) e restano valide per un periodo transitorio di 10 anni, ovvero fino a quando questa forma di detenzione sarà proibita (cfr. articolo 45 cpv. 1). Per gli adeguamenti che si rendessero necessari al fine di uniformare le misure ai valori ri- portati nell’anzidetta Direttiva (numeri 21 e 332) è concesso un termine transitorio di dieci anni.
Tabella 15 (Cavalli) Le misure riportate nella tabella si basano su raccomandazioni di esperti nella detenzione di cavalli e sono state intro- dotte nel 2001 nella Direttiva dell’UFV. Le scuderie che rispondono ai valori di tolleranza non devono essere adeguate. Per le scuderie la cui superficie o altezza dei locali è inferiore al 75 per cento delle misure minime riportate è previsto un termine transitorio di un anno. Per le scuderie la cui superficie o altezza dei locali è superiore al 75 per cento delle misure minime riportate ma è inferiore ai valori di tolleranza è previsto un termine transitorio di cinque anni.
Tabella 16 (Conigli domestici) Il contenuto delle tabelle 161 e 162 corrisponde alle attuali tabelle 141 e 142. Le uniche modifiche riguardano i titoli delle ultime due colonne della tabella 161 in cui le categorie di peso sono state adeguate alla prassi.
Tabelle 171-173 (Volatili domestici) La tabella 171 è completata da una nuova colonna per gli animali giovani di età compresa fra l’11esima e la fine della 18esima settimana. Le superfici minime richieste corrispondono ai valori che figurano nelle Direttive dell’Ufficio fede- rale riguardanti la densità d’occupazione nei sistemi di detenzione per le galline ovaiole e negli allevamenti di pulcini di razze ovaiole. Anche i valori per i pulcini e per le ovaiole sono stati adeguati a questa Direttiva. Obiettivo di questi adeguamenti è tenere debitamente conto della crescente complessità dei sistemi di detenzione.
Per quanto riguarda i requisiti minimi delle mangiatoie e degli abbeveratoi utilizzati per l’ingrasso, ai numeri 112 e 115 si è provveduto a ridurre la lunghezza della mangiatoia e del dei canali di abbeveramento laterali poiché i valori attuali si sono dimostrati inutilmente elevati. Inoltre, conformemente all’osservazione 1, questi valori possono essere ulteriormente ridotti in caso di animali più leggeri. Il nuovo articolo 57 capoverso 3 lettera c sancisce l’obbligo di prevedere posatoi sopraelevati; pertanto, ai numeri 121 e 122, sono previsti requisiti minimi per la lunghezza dei posatoi per ogni animale e per la distanza orizzontale fra posatoi. Fino ad oggi, i posatoi erano obbligatori solo per le galline ovaiole, tranne nel caso di graticolato. Se necessa- rio, le altezze minime saranno disciplinate in un’ordinanza dell’UFV. Per l’adeguamento delle detenzioni è previsto un termine transitorio di due anni. Secondo il numero 132 osservazione 3, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni i nidi collettivi devono essere ripartiti in superfici di dimensioni comprese fra i 2000 cm2 e i 4000 cm2 e prevedere diverse aperture affinché, in pre- senza di gruppi numerosi, gli animali non si accalchino gli uni sugli altri (surriscaldamento, soffocamento) e l’accesso ai nidi sia sempre garantito. Al numero 14 sono fissate le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una determinata superficie nel pollaio possa essere considerata superficie calpestabile. Per aumentare la densità d’occupazione del pollaio, sono spesso aggiunte all’interno dei pollaio o delle voliere superfici supplementari che vengono inserite nel calcolo della superficie disponibile anche se di fatto non possono essere utilizzate dagli animali perché troppo strette o con uno spazio libero sovrastante eccessivamente esiguo. Nelle voliere è eccezionalmente possibile ridurre leggermente l’altezza dello spazio libero disponibile sopra alle superfici. Queste eccezioni e la misura della riduzione devono essere autorizzate dall’Ufficio federale nel quadro della procedura di autorizzazione per la vendita di sistemi e di impianti di stabulazione fabbricati in serie (osservazione 5). È così possibile raggiungere una certa flessibilità senza che si assista ad una diffu-
- 77 -
sione selvaggia di costruzioni realizzate dai detentori con possibili conseguenze negative per gli animali. Per ragioni di profilassi, le deiezioni non possono rimanere sulle superfici accessibili agli animali (osservazione 4). Al punto 2 sono indicate le densità massime di occupazione per le galline ovaiole, i pulcini, gli animali giovani e gli animali da ingrasso (animali per m2 rispettivamente kg per m2. In assenza di tale limite, le voliere potrebbero essere sopraelevate al punto tale da consentire qualunque densità di occupazione. Ciò porterebbe inevitabilmente a problemi soprattutto di carattere igienico nei settori coperti da lettiera e al rischio che gli animali ai piani più elevati vengano trascurati. Per i volatili destinati alla sperimentazione animale sono previste unità di detenzione più piccole (osser- vazione 6). Laddove grazie a posatoi o a siti di appollaiamento sopraelevati i sistemi di detenzione sono strutturati in modo da accordare agli animali maggiore spazio, è consentito adeguare le disposizioni in materia di densità d’occupazione (note 7 e 8).
Tabella 172 (Tacchini domestici ) Le densità d’occupazione di cui alla tabella 172 per i tacchini domestici corrispondono ai valori in uso nell’ambito della procedura d’autorizzazione. La prassi ne ha confermato la validità.
Tabella 173 (Piccioni domestici ) Nella nuova tabella 173 sono riportate le condizioni minime per la detenzione di piccioni domestici.
Tabella 18 (Cani domestici) Per la detenzione in gruppo le misure minime dei canili sono rimaste invariate. Le attuali misure minime per i box sono ancora ammissibili unicamente per settori interni direttamente confinanti con un canile al quale il cane abbia accesso. Nella detenzione di cani si incontrano spesso canili direttamente confinanti con un settore interno. Se detto settore è sempre accessibile è possibile rinunciare ad una cuccia all’interno del canile. Laddove il settore interno possa essere suddiviso in unità di spazio più piccole devono essere rispettate le misure minime di cui alle tabelle 181 e 182. Questo perché per ragioni di protezione dai rumori i cani vi vengono spesso rinchiusi la notte o durante il mezzogiorno. Le misure minime dei box hanno dovuto essere adeguate a quelle della Convenzione europea sulla detenzione di ani- mali da laboratorio. Anche se, di fatto, le disposizioni del Consiglio d’Europea non sono in vigore, il progetto riguar- dante la detenzione dei cani è stato completato. Ora, nell’ambito della detenzione in box, i cani possono esservi de- tenuti solo in coppia o in gruppo. La detenzione in box è piuttosto limitativa ragione per cui la presenza di uno o più partner sociali rappresenta un arricchimento decisivo per la quotidianità del cane. Per concretizzare la detenzione di gruppo in box (cfr. tabella 183) è previsto un termine transitorio di cinque anni.
Tabella 19 (Gatti domestici ) Le misure minime figuranti nella tabella 19 si basano sui risultati di un dottorato di ricerca. Normalmente i gatti da laboratorio sono tenuti in gruppo ragione per cui la tabella non prevede misure derogatorie anche se le esigenze della Convenzione sono nettamente superate. L’osservazione 3 disciplina la detenzione individuale temporanea. Durante i primi giorni in un rifugio o in una pen- sione per animali alcuni gatti non utilizzano i parchi più grandi così come durante le prime due settimane di allatta- mento le gatte rimangono con i cuccioli. Per ragioni pratiche, quali soggiorni di vacanza o quarantena, la detenzione individuale è stata limitata a un massimo di 3 settimane. I cuccioli di gatto, tuttavia, devono portar iniziare a familiariz- zarsi con un ambiente più vasto dopo la seconda settimana. Le gabbie per la detenzione individuale temporanea non possono essere utilizzate per detenervi gatti d’allevamento neppure se questi, di tanto in tanto, lasciano la detenzione a scopi riproduttivi. Per la detenzione individuale di questi gatti è necessario un parco di almeno sette metri quadrati. Per la detenzione in gruppo non sono stati fissati valori specifici in quanto nell’ambito dell’esecuzione il problema è risolto sulla base dei requisiti qualitativi.
- 78 -
L’attuale altezza delle gabbie è stata raddoppiata affinché i gatti possano stirarsi e saltare su degli oggetti. Nel caso di gabbie a più piani, l’altezza deve essere raggiunta su una superficie sufficientemente grande affinché questi compor- tamenti possano essere esercitati. Quando la superficie complessiva offerta si distribuisce su più piani sono possibili soluzioni flessibili (assemblaggio di piccole gabbie esistenti). Per procedere agli adeguamenti necessari in base alla nuova tabella 19 è necessario un termine transitorio di cinque anni.
Allegato 2 (Animali selvatici) Buona parte dell’allegato 2 è stato rimaneggiato nel 2001. Nonostante ciò, tutta una serie di requisiti particolari, fra cui i requisiti minimi per la detenzione degli animali selvatici, sono stati nuovamente adeguati. Inoltre sono state inserite nuove prescrizioni per la detenzione di salmonidi e di ciprinidi nonché di pesci Koi. Inoltre, nelle tabelle dell’allegato 2 sono stati inseriti i requisiti minimi per tutta una serie di animali selvatici la cui detenzione non necessita di un’autorizzazione (ad es. porcellini d’India, criceti, cincillà, pappagallini ondulati, canarini, pesci Koi). Nelle osservazioni preliminari all’allegato 2 si sottolinea che i parchi utilizzati per separare gli animali non possono essere utilizzati per la detenzione continua o prevalente degli animali. Nella parte dedicata alle osservazioni preliminari sono stati inseriti requisiti particolari riguardanti i bisogni degli animali e le cure che deve essere loro prodigate. In essa è altresì precisato che i requisiti specifici devono essere soddisfatti anche per le specie non figuranti nell’allegato 2. Al riguardo occorre fare riferimento a perizie specialistiche basate sulle conoscenze scientifiche. Per l’adeguamento delle detenzioni è previsto un termine transitorio di dieci anni.
Dalla tabella 21 (parchi per mammiferi) sono stati stralciati i requisiti minimi per i lama e gli alpaca perché dette specie animali sono ora considerate animali domestici. In parte, per tutta una serie di specie animali i requisiti minimi sono stati notevolmente aumentati mentre i requisiti particolari riguardanti la detenzione sono stati precisati. Sono state inserite specie animali che possono essere tenute, professionalmente o a titolo privato, senza autorizzazione (ad es. i porcellini d’India, i criceti e i cincillà). Tuttavia, la loro detenzione professionale e il loro allevamento devono essere notificati alle autorità cantonali ai sensi dell’articolo 78. Per l’adeguamento delle detenzioni è previsto un termine transitorio di dieci anni.
Anche nella tabella 22 (parchi per uccelli) la maggior parte dei requisiti minimi sono stati aumentati. Alcuni requisiti particolari sono stati precisati. Sono state inserite specie animali che possono essere tenute, professionalmente o a titolo privato, senza autorizzazione (ad es. i pappagallini ondulati e i canarini ). Tuttavia, la loro detenzione professionale e il loro allevamento devono essere notificati alle autorità cantonali ai sensi dell’articolo 78.
Nelle tabelle 23 (bacini per mammiferi) e 24 (bacini per uccelli) sono stati aumentati alcuni requisiti minimi e precisati i requisiti particolari.
Nelle tabelle 25 (rettili) e 26 (anfibi) i requisiti minimi riguardanti la superficie sono stati fissati in base alla lunghezza del corpo degli animali. Sono state inserite inoltre specie animali per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione se sono tenuti a titolo privato. Al contrario, l’autorizzazione è necessaria se la detenzione è professionale. Alla voce re- quisiti particolari sono state introdotte indicazioni riguardanti la temperatura e, dove necessario, l’umidità che devono essere garantite agli animali. Nella detenzione dei rettili e degli anfibi la temperatura e l’umidità dell’aria rivestono un ruolo centrale. In parte, per i rettili, sono stati precisati anche i requisiti riguardanti gli alimenti. Nella nuova tabella 27 sono stati introdotti i requisiti minimi per la detenzione, la detenzione temporanea e il trasporto di salmonidi e di ciprinidi, ovvero i pesci commestibili e da ripopolamento più utilizzati. Sono inoltre fornite indica- zioni sulla densità d’occupazione e sulla qualità dell’acqua. Considerata la grande varietà di specie ittiche non si è rite- nuto opportuno inserire nella tabella altri requisiti minimi. Essi saranno eventualmente contenuti in un’ordinanza o in un’informazione dell’UFV.
- 79 -
Infine è stata introdotta la tabella 28 con i requisiti minimi per la detenzione di pesci Koi.
Allegato 3 (Roditori da laboratorio) Nell’allegato 3 i requisiti minimi per le specie animali elencate sono state adattate ai requisiti del Consiglio d’Europa. L’elenco dei roditori da laboratorio è stato esteso al gerbillo della Mongolia poiché si tratta di un roditore impiegato spesso nella sperimentazione animale. In una tabella sono riportati i valori per gli animali non utilizzati per l’allevamento (tabella 31) e in un’altra quelli per gli animali utilizzati per l’allevamento (tabella 32). Per i necessari adeguamenti delle detenzioni di animali da laboratorio in cui sono tenute le specie animali di cui all’allegato 3 è previsto un termine transitorio di un anno. Infine, nella tabella 33 sono stabiliti i requisiti minimi per la detenzione di primati nei centri di detenzioni di animali da laboratorio.
Allegato 4 (Spazio minimo necessario per il trasporto di animali da reddito) Il contenuto dell’allegato 4 corrisponde in gran parte all’allegato 4 in vigore; diversi valori riguardanti lo spazio neces- sario per bovini, caprini e ovini, tuttavia, sono stati modificati per garantire maggiore funzionalità. Inoltre, sono state introdotte per tutte le specie animali altezze minime dei vani di trasporto. Non da ultimo sono stati introdotti valori minimi per il trasporto di volatili. Per gli eventuali adeguamenti delle altezze dei vani di trasporto per i volatili è pre- visto un termine transitorio di due anni.
Allegato 5 (Contenuto della formazione e del perfezionamento del personale specializzato nel campo degli esperimenti sugli animali) Il contenuto dell’allegato 5 corrisponde all’ordinanza del 12 ottobre 199838 concernente la formazione e il perfeziona- mento del personale specializzato nel campo degli esperimenti sugli animali che viene abrogata. Le modifiche riguar- dano unicamente il sistema di numerazione e la sostituzione del termine «persone che dirigono esperimenti» con «re- sponsabile d’esperimento». I punti 112 e 113 nonché 213 e 214 introducono la distinzione fra esperimenti su animali che compromettono ed esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, poiché ora tutti gli esperimenti sono soggetti ad autorizzazione obbligatoria. L’articolo 3 capoverso 3 e l’articolo 14 capoverso 3 dell’attuale ordinanza sono stati stralciati poiché non troveranno più applicazione.
* * *
38 RS 455.171.2