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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), stato: 30 giugno 2006

1 Situazione iniziale ...............................................................................................................2 2 Breve panoramica delle modifiche .................................................................................4 3 I disciplinamenti .................................................................................................................5 3.1 Triclorobenzene ......................................................................................................... Allegato 1.1 numero 2 capoverso 1 lettere d-f, numero 3 lettera c................................5 3.2 Toluene ....................................................................................................................... Allegato 1.12 numero 2 ........................................................................................................6 3.3 Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (c/m/r)........... Allegato 1.10 numero 2 capoverso 1 lettera b, numero 2 capoverso 2 ........................7 3.4 Detersivi per tessili e prodotti di pulizia.................................................................. Allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettera h, numero 5 capoverso 4 lettera e ........ Allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettera f, numero 5 capoverso 4 lettera e ............8 3.5 Pitture e lacche .......................................................................................................... Allegato 2.8 numero 3 capoversi 2 e 3, numero 4 capoversi 2 e 3 ...............................8 3.6 Oli diluenti contenenti idrocarburi policiclici aromatici......................................... Allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettere d-e, capoverso 1bis, ................................. numero 3 capoverso 5, numero 6 capoversi 3-4 ..............................................................9 3.7 Cromo in cementi ..................................................................................................... Allegato 2.16 numero 7 capoverso 1................................................................................10 3.8 Metalli pesanti in veicoli............................................................................................ Allegato 2.15 numero 2.2 capoverso 1, numero 10 capoversi 1-3 .............................. Allegato 2.16 numero 3 capoverso 5, numero 5, numero 7 capoversi 2-4 ................11 3.9 Metalli pesanti in apparecchi elettrici ed elettronici............................................... Allegato 2.16 numero 3 capoverso 5, numero 6, numero 7 capoverso 5...................13 3.10 Pile .............................................................................................................................. Allegato 2.15 numero 7.3 capoverso 3, numero 7.6 capoverso 3bis ............................ Allegato 2.15 numero 2.2 capoverso 1, numero 10 capoversi 1-3 ..............................15 3.11 Prodotti refrigeranti ................................................................................................... Allegato 2.10 numero 7 capoverso 5................................................................................16 4 Ripercussioni .....................................................................................................................17 4.1 Ripercussioni per l’economia ........................................................................................17 4.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni .....................................................17 5 Relazione con il diritto internazionale .........................................................................18

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

1 Situazione iniziale

L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) è entrata in vigore il 1° agosto 2005. Essa comprende disposizioni speciali per i prodotti chimici che per le loro proprietà o in seguito al loro impiego possono costituire un pericolo particolare per l’uomo e l’ambiente. Per 31 sostanze chimiche o gruppi di prodotti in totale, l’ORRPChim prevede restrizioni e divieti di fabbricazione, di immissione sul mercato e d’impiego come pure requisiti speciali per quanto attiene all’etichettatura e allo smaltimento. I requisiti europei corrispondenti sono stati stabiliti in dieci direttive e regolamenti, che a loro volta sono già stati oggetto di numerosi adeguamenti e modifiche e che vengono continuamente adeguati allo stato della tecnica. Al fine di impedire che le disposizioni svizzere deroghino a quelle europee e che sorgano ostacoli al commercio, la ORRPChim deve essere periodicamente adeguata alle nuove disposizioni della CE. Inoltre, la prima revisione della ORRPChim permetterà di estendere due termini transitori ed effettuare alcune precisazioni redazionali in modo da facilitare la comprensione del testo dell’ordinanza e migliorarne la leggibilità.

Fino al mese di giugno del 2006, la CE ha già proceduto a nove modifiche di direttive, di cui non si è tenuto conto nell’ORRPChim vigente. Si tratta di modifiche della direttiva 76/769/CEE sulle restrizioni alla commercializzazione e all’impiego di determinate sostanze e preparati pericolosi, del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti come pure di modifiche della direttiva CE relativa ai veicoli fuori uso e di quella concernente le apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttive 2000/53/CE e 2002/95/CE), entrambe emanate con l’intento di evitare rifiuti problematici. Le modifiche della direttiva 76/769/CE sono la conseguenza delle consistenti valutazioni dei rischi derivanti dai prodotti chimici effettuate nell’ambito del programma CE, tuttora in corso, per le sostanze chimiche esistenti. Le direttive 2000/53/CE e 2002/95/CE sono fondate sul principio che l’emanazione o il riesame di divieti in materia di sostanze in determinati oggetti debbano essere periodicamente verificate.

Le direttive CE citate qui di seguito costituiscono la base per la prima revisione della ORRPChim: • direttiva 2005/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, che modifica per la ventottesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 309 del 25/11/2005, p. 13); • direttiva 2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

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regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 323 del 09/12/2005, p. 51); • direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, che modifica per la ventinovesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 33 del 04/02/2006, p. 28); • regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati III e VII (GU L 168 del 21/6/2006, p. 5); • decisione 2005/438/CE della Commissione, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 152 del 15/06/2005, p. 19); • decisione 2005/673/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005, che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 254 del 30/09/2005, p. 69); • decisione 2005/618/CE della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 214 del 19.08.2005, p. 65); • decisione 2005/717/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 271 del 15/10/2005, p. 48); • decisione 2005/747/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 280 del 25/10/2005, p. 18) • decisione 2006/310/CE della Commissione, del 21 aprile 2006, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo (GU L 115 del 28/04/2006, p. 38). I seguenti documenti non sono attuati nell’ambito della presente revisione della ORRPChim: • la decisione della Commissione di esentare dal divieto la sostanza ignifuga decabromodifeniletere (DecaBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (decisione 2005/717/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione

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dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). L’UFAM lo attuerà in un aiuto all’esecuzione, come già prospettato nell’allegato 1.9 numero 2.2.3 ORRPChim; • le modifiche per le quali esistono soltanto progetti di direttive. Attualmente si stanno esaminando il divieto di mercurio nei termometri per la misurazione della febbre (COM (2006)69 del 21/2/2006) e le restrizioni in materia di utilizzazione dei perfluorottano sulfonati (PFOS) (COM (2005)618 del 5/12/2005). Inoltre la direttiva 91/157/CEE (detta “direttiva sulle pile”) dovrà essere completamente rielaborata (COM (2003)282 del 21/11/2003). Al riguardo, il Parlamento europeo ha approvato il 24/11/2005 la sua raccomandazione per la seconda lettura. Consiglio dei Ministri e Parlamento devono ancora accordarsi; • la ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE, del 14 dicembre 2005. Per quanto attiene alle disposizioni della direttiva 2005/84/CE 1 sullo ftalato- plastificante ampiamente usato nelle materie plastiche di PVC morbido, si tratta di restrizioni d’impiego di sostanze in giocattoli e articoli di puericultura, che sono “derrate alimentari” ai sensi della definizione contemplata nella legislazione sulle derrate alimentari. Tali restrizioni vengono recepite nelle ordinanze relative alla legge sulle derrate alimentari.

2 Breve panoramica delle modifiche

In linea di massima, le modifiche proposte si possono riassumere come segue: Modifiche determinate dalla CE: • restrizioni per l’immissione sul mercato e l’impiego di triclorobenzene; • vernici spray e collanti, che contengono toluene, non possono essere venduti al pubblico; • per gli oli diluenti impiegati per la fabbricazione di pneumatici vengono stabiliti valori limite per quanto attiene al contenuto di idrocarburi policiclici aromatici. Gli pneumatici possono essere immessi sul mercato soltanto se contengono oli diluenti che rispettano i valori limite. Al fine di concedere all’industria della gomma e all’industria olearia tempo sufficiente per la trasformazione, viene accordato un termine transitorio fino al 1° gennaio 2010; • con riferimento al diritto CE, la lista delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione contemplata nell’allegato 1.10 viene aggiornata, specificando quali di esse non possono essere accessibili al pubblico; • con riferimento al diritto CE, la lista dei metodi di verifica della possibilità di mineralizzazione dei tensioattivi con il metodo di prova ISO 10708 (test BODIS). Le indicazioni necessarie nella scheda dei dati relativa agli ingredienti di detersivi e prodotti di pulizia vengono precisate per quanto riguarda i profumi, gli oli eterici e i coloranti;

1 Direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 344 del 27/12/2005, p. 40).

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• per diversi materiali o componenti di veicoli come pure di apparecchi elettrici ed elettronici, i divieti già vigenti per quanto riguarda i metalli pesanti, segnatamente il piombo, il cadmio e il cromo(VI), vengono precisati ai fini della certezza del diritto, mediante la fissazione di valori limite. I valori sono riferiti a materiali omogenei; • i pezzi di ricambio per la riparazione di veicoli, che sono stati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore dei divieti relativi ai metalli pesanti, vengono esentati dai divieti in questione. L’esenzione non si applica a pezzi di consumo come i pesi equilibratori; • per diversi materiali e componenti di veicoli e di apparecchi elettrici ed elettronici vengono stabilite nuove deroghe ai divieti concernenti i metalli pesanti oppure la durata di validità di deroghe limitate è prolungata. Da ora in poi, l’ORRPChim non elencherà più le deroghe ma indicherà soltanto i corrispondenti allegati delle direttive di riferimento. Altre modifiche • le esperienze fatte finora con gli interessati hanno mostrato che alcune precisazioni redazionali, soprattutto per quanto concerne l’attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono necessarie; • per quanto concerne le pitture e le lacche, si apportano delle precisazioni in merito al campo d’applicazione dei prodotti contenenti piombo; • da ora in poi, la collaborazione dell’organizzazione incaricata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) con le autorità doganali, per quanto riguarda la registrazione delle pile importate, sarà regolamentata; • per il cromo nel cemento, il termine transitorio è prorogato dal 1° gennaio 2007 al primo luglio 2007, dato che non tutti i fabbricanti sono in grado di produrre cemento in sacchi e cemento pompato in silo, con contenuto di cromo ridotto, entro il 1° gennaio 2007; • per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorigeno permanentemente chiuso negli edifici abitativi, l’entrata in vigore dell’obbligo di autorizzazione è stata spostata al 1° gennaio 2009.

3 I disciplinamenti

3.1 Triclorobenzene

Allegato 1.1 numero 2 capoverso 1 lettere d-f, numero 3 lettera c Con la direttiva 2005/59/CE sono stati sanciti nell’UE i divieti per l’immissione sul mercato e l’impiego del triclorobenzene (1,2,4-TCB; n. CAS 120-82-1). Conformemente alla proposta, queste disposizioni vengono recepite senza modifiche nell’allegato 1.1 dell’ORRPChim. Di conseguenza, l’immissione sul mercato e l’impiego dell’1,2,4-TCB e delle sostanze e preparati che contengono oltre lo 0,1 per cento di 1,2,4-TCB sono vietate (n. 1.1, n. 2 cpv. 1 lett. f e n. 3 lett. c). I divieti non si applicano per l’immissione sul mercato e l’impiego quali prodotti intermedi di sintesi; in particolare, questa deroga si applica per l’1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzene, impiegato nella produzione delle "Insensitive Munitions" (IM, munizioni che non possono esplodere per motivi accidentali,

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ad esempio in caso di incendio del carburante). Anche l’impiego quale solvente di processo continua a essere autorizzato, nella misura in cui viene impiegato in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorurazione (n. 2 cpv. 1 lett. e). Infine, è autorizzata anche la fabbricazione per l’esportazione (n. 2 cpv. 1 lett. d).

I divieti della direttiva 2005/59/CE sono fondati sulla valutazione dei rischi effettuata nell’ambito del programma UE per le sostanze chimiche esistenti e la strategia di riduzione dei rischi basata su tale programma (raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, GU L 199 del 07/06/2004, p. 41). Le restrizioni servono in particolare alla protezione degli ecosistemi acquatici ma implicano anche l’auspicata riduzione dell’esposizione indiretta dell’uomo attraverso l’ambiente. La PNEC ((Predicted No Effect Concentration) dell’1,2,4-TCB per gli organismi acquatici è bassa e ammonta a 4 μg/l. La sostanza è facilmente degradabile e il coefficiente di distribuzione octanolo/acqua indica un potenziale di bioaccumulazione confermato sperimentalmente in diversi studi. L’1,2,4-TBC viene oggi prodotto puro al 99,8 per cento; in passato, l’1,2,4-TBC ottenibile sul mercato era una miscela dei due isomeri 1,2,4-TBC (80/100%) e 1,2,3-TBC (0-20%). Secondo i dati forniti dalla Commissione OSPAR, la produzione dei TBC nell’Europa occidentale è scesa da 17'000 tonnellate nel 1983 a 4'000 tonnellate nel 2003. Circa il 75 per cento di queste 4'000 tonnellate, prodotte dall’unico produttore europeo rimasto, sono state esportate. A metà degli anni Novanta, quasi l’80 per cento dell’1,2,4-TCB prodotto veniva utilizzato per prodotti intermedi, per la fabbricazione di erbicidi nonché di pigmenti e coloranti. Circa il 15 per cento era utilizzato quale solvente di processo. Il rimanente veniva impiegato soprattutto quale additivo per materie tessili nei processi di colorazione e in misura minore anche nei prodotti per la lavorazione dei metalli come oli da taglio, oli lubrificanti, vernici di protezione contro la corrosione o inibitori della corrosione in bombolette spray 2 . Una ricerca dell’organo di notifica ha rivelato che in Svizzera vengono notificati circa 20 prodotti contenenti 1,2,4-TBC da parte dei pochi fabbricanti. L’impiego di tali prodotti avviene principalmente nell’ambito della categoria dei “lubrificanti e additivi”. Nell’UE, le disposizioni concernenti il TBC entrano in vigore il 15 giugno 2007. In Svizzera è previsto un termine transitorio di 18 mesi dopo l’entrata in vigore delle modifiche della ORRPChim. In tal modo i fabbricanti dei pochi prodotti hanno tempo sufficiente per riformularli.

3.2 Toluene

Allegato 1.12 numero 2 Nell’UE, la direttiva 2005/59/CE ha sancito i divieti per l’immissione sul mercato e l’impiego di toluene (n. CAS 108-88-3). Queste disposizioni vengono recepite senza modifiche nell’allegato 1.12 dell’ORRPChim conformemente alla proposta. Di conseguenza, l’immissione sul mercato di toluene e dei suoi preparati che contengono lo

2 OSPAR background document on trichlorobenzenes. OSPAR Commission 2005 update.

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0,1 per cento o più di toluene in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico sono vietati. I divieti della direttiva 2005/59/CE sono fondati sulla valutazione dei rischi effettuata nell’ambito del programma UE per le sostanze chimiche esistenti e la strategia di riduzione dei rischi basata su tale programma (raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 , GU L 199 del 07/06/2004, p. 41). La valutazione dei rischi ha individuato la necessità di ridurre i rischi per la salute derivanti dal toluene. Preoccupano soprattutto: • la tossicità acuta (cefalea, stordimento, senso di intossicazione, sonnolenza e peggioramento delle prestazioni funzionali) e l’irritazione degli occhi a seguito dell’esposizione per inalazione o esposizione degli occhi alle esalazioni emanate dalla verniciatura a spruzzo o la posa di tappeti;

• ripercussioni sulla fertilità a seguito dell’esposizione per inalazione. Le restrizioni previste migliorano la protezione della salute. Il toluene è impiegato quale materia prima per la produzione di benzene e di svariati prodotti chimici (ad es. acido benzoico, nitrotolueni, diisocianati di tolile, tinture, prodotti farmaceutici, additivi alimentari, materie plastiche). Dato il suo potere solvente, il toluene può essere presente in prodotti di consumo, tra i quali gli aerosol domestici, le vernici, le lacche, gli adesivi e le colle.

Nell’UE, le disposizioni concernenti il toluene entrano in vigore il 15 giugno 2007. In Svizzera è previsto un termine transitorio di 18 mesi dopo l’entrata in vigore delle modifiche dell’ORRPChim. In tal modo i fabbricanti dei pochi prodotti hanno tempo sufficiente per riformularli.

3.3 Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (c/m/r)

Allegato 1.10 numero 2 capoverso 1 lettera b, numero 2 capoverso 2 Mediante la direttiva 2005/90/CE, sono state inserite nell’aggiunta all’allegato 1 della direttiva 76/769/CEE 346 iscrizioni di sostanze che nel 29o adeguamento della direttiva 67/548/CEE sono state oggetto di una nuova o modificata classificazione quali sostanze c/m/r nella categoria 1 o 2. 304 delle 346 iscrizioni riguardano sostanze la cui vendita al pubblico era stata ristretta a causa di una precedente classificazione quali sostanze c/m/r nella categoria 1 o 2. Con l’aggiornamento del riferimento nella nota 40 a piè di pagina, la versione determinante dell’allegato alla direttiva secondo l’allegato 1.10 numero 2 capoverso 1 lettera b corrisponde all’attuale direttiva 76/769/CEE nel suo 29o adeguamento. Con la soppressione del numero 2 capoverso 2 si intende procedere anche in futuro agli adeguamenti all’UE mediante una modifica dell’ORRPChim (aggiornamento della nota a piè di pagina). Nell’UE, gli adeguamenti entrano in vigore il 24 agosto 2007. In Svizzera, è previsto un termine transitorio di 18 mesi dopo l’entrata in vigore delle modifiche dell’ORRPChim.

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3.4 Detersivi per tessili e prodotti di pulizia

Allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettera h, numero 5 capoverso 4 lettera e Allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettera f, numero 5 capoverso 4 lettera e A seguito del regolamento (CE) n. 907/2006, del 20 giugno 2006, vengono modificati gli allegati III e VII del regolamento CE relativo ai detergenti. Nell’allegato III il test di degradabilità secondo la norma ISO 10708:1997 è incluso nella lista dei metodi di prova della completa biodegradabilità. Il cosiddetto test BODIS fornisce risultati altrettanto attendibili dei metodi di prova già riportati nell’allegato III. Negli allegati 2.1 e 2.2 ORRPChim si sancisce che i metodi di verifica e d’analisi per i tensioattivi fanno riferimento agli allegati del regolamento CE relativo ai detergenti (n. 2 cpv. 3 per entrambi gli allegati). L’aggiornamento delle note 47 e 53 a piè di pagina fa riferimento alla nuova versione dell’allegato III del regolamento relativo ai detergenti. I requisiti relativi al tipo di indicazione per profumi, oli eterici e coloranti da riportare nella scheda dei dati relativa agli ingredienti di detersivi e prodotti di pulizia vengono precisati tenendo conto della nuova versione dell’allegato VII del regolamento CE relativo ai detergenti (cfr. n. 5 cpv. 4 lett. e ORRPchim per entrambi gli allegati). Ai fini della scheda dei dati, questi gruppi di sostanze sono considerati come singoli ingredienti. Le sostanze odorose allergeniche utilizzate come componenti di profumi o oli eterici devono tuttavia sempre essere indicate con il rispettivo nome se sono contenute in detersivi e prodotti di pulizia in concentrazioni superiori allo 0.01%. Le modifiche indicate tengono conto delle esigenze del settore industriale. Non è pertanto necessario stabilire dei termini transitori.

3.5 Pitture e lacche

Allegato 2.8 numero 3 capoversi 2 e 3, numero 4 capoversi 2 e 3 Con le disposizioni contemplate nell’allegato 2.8 relativo alle pitture e alle lacche al piombo si persegue l’obiettivo di ridurre il rilascio di piombo nell’ambiente in Svizzera. Si rinuncia espressamente a un divieto della produzione e dell’esportazione di tali colori e di oggetti trattati con gli stessi colori. Di conseguenza anche l’importazione delle lacche per il trattamento degli oggetti destinati all’esportazione o l’importazione di oggetti destinati all’ulteriore lavorazione deve essere consentita (come definito esplicitamente al numero 3 capoverso 2 lettere a e b). Nell’allegato 2.8 si rendono necessarie altre modifiche nell’ambito dei veicoli, a seguito della decisione 2005/438/CE, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE (End-of-life-vehicles). In base a questa decisione, i materiali e componenti, che comprendono anche le vernici indurite, sono esclusi dai divieti riguardanti le sostanze se vengono utilizzati per la riparazione di vecchi veicoli. La deroga (contemplata al numero 4 capoversi 2 e 3) relativa sia alle pitture protettive contenenti piombo che ai componenti e ai veicoli con tali rivestimenti, attualmente limitata fino al 30 giugno 2007, deve pertanto essere prorogata. Inoltre, si prevede di adeguare a quello dell’UE il campo d’applicazione delle disposizioni sulle pitture e le lacche contenenti piombo per quanto riguarda i veicoli. A tale riguardo, al numero 3 capoverso 3 sono esclusi dal divieto i veicoli di tutti i tipi e i loro componenti. Per le automobili e i veicoli pesanti ai sensi della direttiva 2000/53/CE (End-of-life- vehicles ELV) sono fatte salve le norme compatibili con la CE dell’allegato 2.16 numero

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5. Una procedura analoga è adottata per gli apparecchi elettrici ed elettronici. Gli apparecchi elettrici ed elettronici ai sensi della direttiva 2002/95/CE (direttiva RoHS) comprendono praticamente tutte le categorie di apparecchi. Con il riferimento all’allegato 2.16 numero 6 si intende tuttavia tenere conto delle numerose richieste avanzate dai diretti interessati adeguando, anche sul piano formale, le disposizioni svizzere relative ai rivestimenti al piombo applicati su apparecchi elettrici ed elettronici a quelle in vigore nell’UE. Al numero 3 capoverso 2 lettera c si autorizza infine l’immissione sul mercato di pitture e lacche per gli impieghi consentiti secondo il numero 3 capoverso 2.

3.6 Oli diluenti contenenti idrocarburi policiclici aromatici

Allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettere d-e, capoverso 1bis, numero 3 capoverso 5, numero 6 capoversi 3-4 Con la direttiva 2005/69/CE sono state introdotte nell’UE restrizioni per l’immissione sul mercato di oli diluenti per il settore della gomma e per gli pneumatici contenenti oli diluenti. Queste disposizioni sono recepite senza modifiche nell’allegato 2.9 della ORRPChim. Pertanto, il tenore di idrocarburi policiclici aromatici (PAH/IPA) in oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o componenti di pneumatici è limitato. I valori massimi di concentrazione ammontano a 1 mg/kg per il benzo(a)pirene quale sostanza indicatrrice e 10 mg per la somma di otto sostanze citate per nome del gruppo delle sostanze (n. 2 cpv. 1 lett. d). Inoltre, pneumatici e battistrada per la rigenerazione non possono essere immessi sul mercato se contengono oli diluenti che non adempiono i requisiti summenzionati (n. 2 cpv. 1 lett. e). Sono esentati dal divieto gli pneumatici rigenerati i cui battistrada sono conformi per quanto attiene al contenuto di oli diluenti (n. 3 cpv. 5). I divieti per gli oli diluenti entrano in vigore il 1° gennaio 2010. Pneumatici e battistrada per la rigenerazione possono essere immessi sul mercato se sono stati prodotti entro questa data (n. 6 cpv. 3 e 4). Conformemente alla direttiva 2005/69/CE, i valori limite per gli oli diluenti sono rispettati quando il tenore nei composti policiclici aromatici, misurato in base alla norma IP346 (Determinazione dei PCA negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene-estrazione di dimetile sulfosside – Norma dell’Institute of Petroleum del 1998) è inferiore al 3 per cento in massa. Il rispetto dei valori limite e la correlazione dei valori misurati con l’estratto PCA devono essere controllati dal fabbricante o dall’importatore dopo ogni scambio operativo di importanza, ma al massimo ogni sei mesi. I valori limite per pneumatici e battistrada sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 per cento di HBay, come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata – determinazione dell’aromaticità degli oli nei composti di gomma vulcanizzata). L’ORRPChim contiene in merito un riferimento alla direttiva CE (n. 2 cpv. 1bis).

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Le disposizioni sono applicabili secondo i considerando della direttiva CE per gli pneumatici per autovetture [1], gli pneumatici per autocarri leggeri e pesanti [2], gli pneumatici di tipo agricolo [3] e quelli per motocicli [4] 3 . I divieti della direttiva 2005/69/CE sono già stati adottati dalle autorità svedesi e tedesche preposte alla protezione dell’ambiente e alla sanità. Gli oli diluenti contenenti PAH impiegati nella fabbricazione di pneumatici rimangono nel prodotto finale. I PAH da oli diluenti sono perciò contenuti anche nei residui dovuti all’usura del pneumatico. L’immissione di questi residui nell’atmosfera, nei suoli in vicinanza delle strade e nelle acque non è irrilevante. Molti PAH hanno infatti proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Le sostanze fortemente idrofobe si accumulano dopo l’immissione nelle acque e nei sedimenti. Secondo il protocollo UN/ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) del 1998 sugli inquinanti organici persistenti ratificato anche dalla Svizzera, sono considerati inquinanti organici persistenti (POP) e sottostanno all'obbligo di riduzione delle emissioni. Il disciplinamento qui proposto è un contributo in tal senso. Nell’Associazione svizzera del pneumatico (ASP) sono riunite dieci ditte fornitrici di pneumatici (importatori di pneumatici) e 37 commercianti in pneumatici. Sette aziende producono pneumatici rigenerati mediante gommatura a caldo (ca. il 40%, in particolare per le autovetture) e gommatura a freddo (ca. il 60%, specialmente per i camion). In questi procedimenti, dopo la rimozione del battistrada, vengono applicate sia strisce di battistrada profilate non vulcanizzate che strisce di battistrada profilate e vulcanizzate. L’elaborazione della direttiva CE è stata portata avanti in collaborazione con le associazioni industriali interessate (European Association of the Rubber Industry BLIC und Oil Companies’ European Organisation CONCAWE). Queste ultime hanno sostenuto che per la ristrutturazione delle mescole, per motivi di sicurezza della circolazione ma anche per la preparazione degli oli necessari, i termini transitori avrebbero dovuto essere estesi al 1° gennaio 2010. In effetti, come hanno dimostrato le analisi dell’EMPA a Dübendorf, gli pneumatici prodotti tra il 1999 e il 2004 dalle grandi aziende del settore non adempiono ancora ai nuovi requisiti: su 13 modelli di pneumatico (7 estivi e 6 invernali) per autovetture, i tenori in benzo(a)pirene sono risultati essere oscillanti tra 0,9 e 8,1 mg/kg (valore medio: 3 mg/kg + 63%). Per la somma dei PAH sono disponibili analisi per 6 delle 8 sostanze disciplinate. I tenori erano compresi fra 3 e 33 mg/kg (valore medio: 16 mg/kg + 58%).

3.7 Cromo in cementi

Allegato 2.16 numero 7 capoverso 1 Il divieto relativo all’immissione sul mercato dei cementi e dei suoi preparati, che riferiti al cemento presentano un contenuto di cromo solubile superiore a 2 ppm, entreranno in

3 [1] Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU L 129 del 14/5/1992, p. 95). Modificata da ultimo dalla direttiva 2005/11/CE della Commissione (GU L 46 del 17/2/2005, p. 42). [2] Direttiva 92/23/CEE. [3] Norma UN/ECE 106. [4] Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226 del 18/8/1997, p. 1). Modificata per l’ultima volta dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27/4/2005, p. 17).

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vigore non più il 1° gennaio bensì il 1° luglio 2007 (all. 2.16 n. 1.1 e n. 7 cpv. 1). La proroga del termine transitorio si rende necessaria in quanto il passaggio al cemento con un tenore inferiore di cromo richiede adeguamenti tecnici più rilevanti, sia per quanto attiene alla produzione che per le modifiche della logistica. Questi adeguamenti vengono opportunamente eseguiti nelle fasi di interruzione di esercizio oppure di revisione aziendale dei cementifici, effettuate solitamente nel primo trimestre di ogni anno. Interruzioni e riavvii frequenti vanno evitati per ragioni tecniche ed economiche. L’adeguamento non è stato effettuato in tutti gli stabilimenti durante l’interruzione di servizio 2006 essendo ancora pendente una proposta dell’industria cementiera relativa all’autorizzazione a produrre cemento pompato in silo non a basso tenore di cromo. In virtù della deroga al numero 1.2 dell’allegato 2.16, in Svizzera il cemento in sacchi viene fornito con un basso tenore di cromo da due dei tre produttori di cemento già a partire dal 1° trimestre del 2006.

3.8 Metalli pesanti in veicoli

Allegato 2.15 numero 2.2 capoverso 1, numero 10 capoversi 1-3 Allegato 2.16 numero 3 capoverso 5, numero 5, numero 7 capoversi 2-4 Le decisioni 2005/438/CE, del 10 giugno 2005, e 2005/673/CE, del 20 settembre 2005, per la modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE (End-of-life vehicles, ELV) contengono facilitazioni per l’immissione sul mercato di materiali e componenti per vecchi veicoli nonché dei veicoli stessi. Da un lato, nuovi materiali e componenti vengono esentati dai divieti concernenti i metalli pesanti se sono destinati alla sostituzione di materiali e componenti corrispondenti di veicoli vecchi. Dall’altro, alcuni termini transitori per determinati metalli pesanti contenuti in determinati materiali e componenti vengono prorogati, come mostra la tabella seguente. Unicamente per quanto concerne i cuscinetti e pistoni contenenti piombo, la deroga, che finora era di durata indeterminata, è stata limitata.

Materiali e componenti finora nuovo Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente fino all’1,5 1.8.2006 1.7.2008 per cento di piombo Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 - durata per cento di piombo indeterminata Piombo in cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo durata 1.7.2008 indeterminata Agenti leganti per gli elastomeri nell’apparato propulsore contenenti 1.8.2006 durata fino allo 0,5 per cento di piombo indeterminata Rame in materiali di attrito delle guarnizioni dei freni contenenti più 1.8.2006 1.7.2007 dello 0,4 per cento di piombo Sedi di valvole contenenti piombo per tipi di motori sviluppati prima 1.8.2006 1.7.2007 del 1° luglio 2003 Inneschi pirotecnici contenenti piombo 1.7.2007 Veicoli omologati entro

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Materiali e componenti finora nuovo l’1.7.2006 Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai 1.7.2007 1.7.2008 contenenti cromo per viti Componenti ottici nelle matrici di vetro utilizzate nei sistemi di 1.8.2006 1.7.2007 assistenza alla guida Accumulatori Ni-Cd per veicoli elettrici 1.8.2006 31.12.2008

Le disposizioni CE summenzionate sono recepite nell’ORRPChim senza modifiche materiali. Inoltre, si propone di non riportare più nell’ORRPChim le singole deroghe e i loro termini transitori ma di citare soltanto il riferimento all’allegato II della direttiva ELV. Questo allegato è disponibile nella sua versione consolidata insieme alla decisione 2005/673/CE. Con il riferimento all’allegato II della direttiva ELV si applicano implicitamente anche i valori limite per i metalli pesanti cadmio (0,01 %), cromo(VI) e piombo (0,1%). L’assenza dei valori limite nell’ORRPChim è stata spesso interpretata come una tolleranza zero. Al fine di evitare in futuro un’interpretazione di questo tipo, i valori di concentrazione massima sono stati ripresi nell’ORRPChim. Essi sono riferiti a materiali omogenei. Per “omogeneo” si intende, conformemente al documento ELV-Guidance della Commissione europea, un composto del tutto affine, un’unità che in linea di principio non può essere disaggregata con procedure meccaniche in più materiali separati. Esempi di materiali omogenei sono pertanto i rivestimenti (zincature, cadmiature, pitture e vernici indurite) oppure le materie plastiche e le leghe 4 . Gli adeguamenti alle modifiche della direttiva ELV si ripercuotono sugli allegati 2.8 (Pitture e lacche), 2.15 (Pile e accumulatori) e 2.16 numero 3 (Cadmio in oggetti zincati), numero 5 (Metalli pesanti in veicoli) e numero 7 (Disposizioni transitorie). • Nell’allegato 2.15 sulle pile e gli accumulatori viene adottata la disposizione della decisione 2005/673/CE, e il termine transitorio per gli accumulatori al nichel-cadmio di conseguenza prorogato. • Nell’allegato 2.16 numero 3 relativo al cadmio in oggetti zincati, nel nuovo capoverso 5 si rimanda da ora in poi alle disposizioni sui veicoli del numero 5. Circa il 30 per cento dello zinco contenuto nelle autovetture è dovuto alle zincature per la protezione anticorrosione. Per questi rivestimenti dev’essere applicato il valore di concentrazione massima della direttiva ELV, ossia lo 0,01 per cento. • Nell’allegato 2.16, il numero 5.3 (Deroghe) è stato riformulato. Nel capoverso 1 si rimanda alle deroghe di durata indeterminata per materiali e componenti dell’allegato II della direttiva ELV. Conformemente alla nota 82 a piè di pagina, relativa al numero 5.1, si applica la versione della decisione 2005/673/CE del 20 settembre 2005. Il capoverso 2 attua la decisione 2005/438/CE, del 10 giugno 2005, ed esenta i materiali e i componenti (quali pezzi di ricambio) dai divieti inerenti ai metalli pesanti, se materiali e componenti sono destinati alla riparazione di veicoli immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (n. 7 cpv. 4 e cpv. 2 e 3). Tuttavia, questa deroga non si applica ai materiali di consumo seguenti: pesi

4 European Commission: Directive 2000/53/EC on end-of-life vehicles. Guidance Document January 2005.

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equilibratori, spazzole di carbone per motori elettrici e guarnizioni dei freni contenenti oltre lo 0,4 per cento di piombo. Infine, il capoverso 3 esenta dal divieto relativo ai metalli pesanti anche i veicoli che contengono materiali e componenti che possono ancora essere immessi sul mercato. • Nell’allegato 2.16 numero 7 capoversi 2-4 sono disciplinati i termini transitori per materiali, componenti e veicoli. Come finora, sono state seguite le considerazioni espresse nel documento “Guidance”, della Commissione CE. Per quanto attiene ai materiali e componenti autorizzati per una durata determinata, si rimanda da ora in poi all’allegato II della direttiva ELV (cpv. 3). Inoltre, nei capoversi 2 e 3, si precisa che la prima immissione sul mercato non è riferita alla sola Svizzera. Essa può avvenire anche in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Per i veicoli in quanto tali, è determinante la prima immissione sul mercato dei loro materiali e componenti (cpv. 4). • Anche per l’etichettatura di veicoli si rimanda, nell’allegato 2.16 numero 5.4, alle considerazioni dell’allegato II della direttiva ELV.

3.9 Metalli pesanti in apparecchi elettrici ed elettronici

Allegato 2.16 numero 3 capoverso 5, numero 6, numero 7 capoverso 5 La direttiva 2002/95/CE (direttiva RoHS) sulla restrizione dell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche è stata modificata quattro volte fino alla primavera del 2006. Con la decisione 2005/618/CE del 18 agosto 2005 i divieti esistenti relativi ai metalli pesanti sono stati precisati sancendone i valori massimi di concentrazione. Le decisioni 2005/717/CE del 13/10/2005, 2005/747/CE del 21/10/2005 e 2006/310/CE del 21/4/2006 ampliano la lista riportata nell’allegato della direttiva 2002/95/CE e con essa la lista delle deroghe ai divieti relativi a sostanze per determinati materiali e componenti di apparecchi elettrici o elettronici (cfr. la tabella seguente).

Materiali e componenti Decisione Piombo in cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo 2005/717/CE Cadmio e suoi composti nei contatti elettrici 2005/747/CE Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri Piombo in sistemi di connettori a pin conformi Piombo come materiale di rivestimento per l’anello "C-Ring" dei moduli a conduzione termica Piombo in saldature costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l’involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo tra l'80 per cento e l'85 per cento in peso Piombo in saldature (a stagno) destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip" Piombo nelle lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato 2006/310/CE

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Materiali e componenti Decisione Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia Piombo come attivatore della polvere fluorescente (1% massimo di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) o utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps) Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate nei monitor a cristalli liquidi (LCD)

Le decisioni summenzionate vengono assunte senza modifiche nella presente proposta per la revisione dell’ORRPChim. Inoltre, nell’allegato 2.16 numero 6 sono state apportate alcune precisazioni, là dove esse sono state rese necessarie da ragioni espresse nelle domande di molti interessati. Le modifiche sono in sintonia con le considerazioni della Commissione CE e di determinati Stati membri della CE per l’interpretazione della direttiva RoHS 5 . Oltre a ciò, si propone di non riportare più nell’ORRPChim le singole deroghe per materiali e componenti, ma di rimandare in merito soltanto all’allegato della direttiva RoHS. Le modifiche proposte che riguardano l’allegato 2.16 sugli apparecchi elettrici ed elettronici si articolano come segue: • al numero 3 (Cadmio in oggetti zincati) si rimanda da ora in poi, nel capoverso 5, alle disposizioni sugli apparecchi elettrici ed elettronici del numero 6. Per i rivestimenti anticorrosione zincati si applica, per quanto riguarda il cadmio, il valore massimo di concentrazione indicato nella direttiva 2005/95/CE, ossia lo 0,01 per cento; • al numero 6.2 capoverso 1, si applica la disposizione della decisione 2005/618/CE e vengono introdotti i valori massimi di concentrazione per i metalli pesanti cadmio (0,01), cromo(VI) e piombo (0,1%). Tali valori sono riferiti a materiali omogenei. Per omogeneo si intende, conformemente al Documento FAQ della Commissione europea, un composto del tutto affine, un’unità che in linea di principio non può essere disaggregata con procedure meccaniche in più materiali separati.

5 European Commission Directorate-General Environment: Frequently Asked Questions on Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment and Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). Department for Trade and Industry DTI (UK): RoHS Regulations – Government Guidance Notes. November 2005 (SI 2005 No. 2748). Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit BMU (DE): Hinweise zum Anwen- dungsbereich Elektro- und Elektronikgerätegesetz. 24. Juni 2005.

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• Il numero 6.3 è stato riformulato. Nel capoverso 1 lettera a, gli oggetti della categoria 8 (dispositivi medicali) e della categoria 9 (strumenti di monitoraggio) sono come finora esentati dai divieti relativi alle sostanze. Nelle lettere b e c sono esentati gli oggetti che, conformemente all’articolo 2 della direttiva 2002/96/CE 6 (direttiva RAEE), non rientrano nel campo d’applicazione di questa direttiva e pertanto, nell’ottica della Commissione europea, non rientrano nemmeno nel campo d’applicazione della direttiva 2002/95/CE. Questi oggetti sono inclusi, per un verso, nelle categorie di oggetti dell’allegato IA della direttiva 2002/96/CE, ma sono nel contempo parte integrante di un tipo di oggetto che non rientra nel campo d’applicazione della direttiva (lett. b). Vi si annoverano mezzi di trasporto quali treni, automobili o aerei. La deroga si applica anche a oggetti che sono parte di un impianto fisso. Nella lettera c si chiarisce che sono esenti dal divieto gli oggetti che tutelano gli interessi essenziali di sicurezza della Svizzera o sono destinati a scopi militari. Essi comprendono gli oggetti che concernono particolari esigenze delle autorità (come l’esercito, la protezione civile, la polizia) o sono concepiti dalle organizzazioni da esse incaricate. Di queste deroghe non possono beneficiare oggetti che sono utilizzati in maniera suppletiva anche da aziende private (oggetti dual-use). La lettera d esenta dai divieti gli apparecchi elettrici ed elettronici, nella misura in cui gli oggetti elencati contengono materiali e componenti conformemente all’allegato della direttiva 2002/95/CE. In conformità alla nota 84 a piè di pagina, relativa al numero 6.1, sono considerate le deroghe fino alla modifica del 21 aprile 2006 (decisione 2006/310/CE). Il capoverso 2 esenta infine dai divieti relativi ai metalli pesanti i pezzi di ricambio se destinati a riparazioni di oggetti che rientrano nelle categorie summenzionate o che sono state immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore dei divieti relativi alle sostanze. • Nel numero 7 capoverso 5 vengono precisati i termini transitori per gli apparecchi elettrici ed elettronici. La prima immissione sul mercato non è riferita soltanto alla Svizzera. Essa può avvenire anche in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).

3.10 Pile

Allegato 2.15 numero 7.3 capoverso 3, numero 7.6 capoverso 3bis Allegato 2.15 numero 2.2 capoverso 1, numero 10 capoversi 1-3 Conformemente all’allegato 2.15 numero 7 ORRPChim, un’organizzazione privata incaricata dall’ UFAM riscuote e gestisce una tassa di smaltimento anticipata su pile e accumulatori. In merito, è possibile una collaborazione dell’organizzazione con le autorità doganali per la registrazione delle pile importate. Una collaborazione siffatta funziona già da alcuni anni in maniera routinaria con VetroSwiss, incaricata della riscossione e amministrazione di una tassa sulle bottiglie di vetro.

6 Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13/2/2003, p. 24).

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La collaborazione nell’ambito di questa tassa sulle bottiglie di vetro è fondata su due disposizioni (art. 11 cpv. 3 e art. 15 cpv. 4) dell’ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB, RS 814.621). Queste disposizioni permettono alle autorità doganali di riscuotere la tassa per l’organizzazione privata competente se quest’ultima lo desidera. Inoltre, esse consentono alle autorità doganali di mettere a disposizione dell’organizzazione privata i dati necessari per la riscossione della tassa rilevabili dalla dichiarazione doganale. Ora anche l’organizzazione privata INOBAT, competente per la tassa sulle pile, dimostra un interesse concreto a una collaborazione siffatta con le autorità doganali. Ma in questo campo mancano finora le basi legali. Questa lacuna potrà essere colmata con la presente proposta di revisione. Le formulazioni dell’OIB sono state riprese letteralmente nella presente proposta e precisamente al numero 7.3 capoverso 3 e al numero 7.6 capoverso 3bis dell’allegato 2.15 ORRPChim. Come abbiamo già visto nelle considerazioni relative alla normativa sui veicoli, nell’allegato sulle pile sarà attuata anche la disposizione della decisione 2005/673/CE; inoltre, il termine transitorio per gli accumulatori al nichel-cadmio per veicoli elettrici sarà prorogato fino al 31 dicembre 2008 (n. 10 cpv. 1 e 3).

3.11 Prodotti refrigeranti

Allegato 2.10 numero 7 capoverso 5 L’ORRPChim fissa nell’allegato 2.10 l'obbligo di autorizzazione per gli impianti stazionari con più di 3 kg di prodotti refrigeranti stabili nell'aria. Tale disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorigeno permanentemente chiuso negli edifici abitativi, l’entrata in vigore dell’obbligo di autorizzazione era stata fissata al 1° gennaio 2007, ma dato che lo stato della tecnica (possibilità di applicazione di prodotti refrigeranti naturali) determinante per un’autorizzazione in questo campo di applicazione delle pompe di calore non è sostanzialmente mutato, l’inizio è stato ulteriormente spostato al 1° gennaio 2009. Per questa ulteriore proroga del termine transitorio continuano a valere le ragioni tecniche addotte a suo tempo: • oggi, per quanto riguarda gli impianti di pompe di calore che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria, non esistono ancora alternative mature per il mercato; per questo motivo dovrebbero essere autorizzate praticamente tutte le domande perché gli impianti corrispondono allo stato della tecnica (diverse migliaia di domande l’anno); • lo sviluppo tecnico nel campo delle pompe di calore per le abitazioni lascia presagire che entro alcuni anni saranno mature per il mercato innovazioni che permettono la rinuncia alle sostanze stabili nell’aria. Ciò avrebbe quale conseguenza positiva un riesame dello stato della tecnica, per cui nuove pompe di calore per le abitazioni, sostenute dalla procedura di autorizzazione, funzionerebbero sempre più con prodotti refrigeranti naturali; • anche con la nuova data di entrata in vigore si garantisce che nelle abitazioni saranno installate soltanto pompe di calore adeguate allo sviluppo della tecnica.

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4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per l’economia

Le nuove restrizioni e i nuovi divieti sono nella maggior parte di carattere prettamente tecnico e finalizzati a settori specifici. Di conseguenza, sono diverse anche le ripercussioni da un settore all’altro. La Commissione europea ha verificato le ripercussioni finanziarie della direttiva 2005/69/CE, della direttiva che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE, ed è giunta alla conclusione che le nuove restrizioni, per quanto attiene agli oli diluenti e agli pneumatici con oli diluenti, determinano solo costi supplementari minimi per le industrie interessate. Detti costi sono legati allo sviluppo di nuove mescole per pneumatici e per l’adeguamento della produzione. In secondo luogo, sono interessati da questi costi supplementari i sette commercianti di pneumatici in Svizzera che fabbricano anche pneumatici rigenerati. Gli eventuali adeguamenti che s’impongono non saranno diversi da quelli per le ditte specializzate nella rigenerazione di pneumatici e aventi sede nello spazio economico europeo. Anche le ripercussioni finanziarie della direttiva che modifica per la ventottesima volta la direttiva sul toluene e sul triclorobenzene (direttiva 2005/59/CE) sono considerate dalla Commissione ripercussioni modeste per l’industria, in quanto l’impiego delle due sostanze nei settori di applicazione interessati è in forte calo. Anche qui i costi supplememtari sono limitati alla riformulazione dei prodotti. Questa situazione interessa anche le aziende svizzere del settore. Le altre modifiche della 1a revisione dell’ORRPChim sgravano l’economia e non comportano nessun costo supplementare per i settori interessati. Determinati materiali e componenti di apparecchi elettrici ed elettronici sono esentati dai divieti relativi alle sostanze, per cui i costi di riconversione vengono meno. La proroga dei termini transitori permette ai fabbricanti di componenti per autoveicoli, all’industria cementiera nonché ai fabbricanti di impianti con prodotti refrigeranti aventi un impatto sul clima, un passaggio ordinato al nuovo diritto.

4.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

L’esecuzione dell’ORRPChim è di competenza dei Cantoni. La prima revisione della ORRPChim non comporta nuovi compiti per la Confederazione. La lista delle restrizioni e dei divieti, il cui rispetto dev’essere verificato dai Cantoni, si allunga a causa dei nuovi disciplinamenti proposti, che riguardano gli oli diluenti per pneumatici, il toluene e triclorobenzene. Gli oneri supplementari che le nuove norme comportano per i Cantoni sono compensati dalla riduzione della periodicità dei controlli, favoriti dai divieti esistenti e ben introdotti favoriscono. Esperienze in materia di sorveglianza del mercato hanno infatti rivelato che i divieti esistenti da lungo tempo non vengono praticamente più violati. Uno sgravio importante per i Cantoni è costituito dalla proroga del termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di autorizzazione per le pompe di calore fabbricate industrialmente che funzionano con prodotti refrigeranti aventi un impatto sul clima. Ci si aspetta che entro il 1° gennaio 2009, questi impianti funzionino principalmente con prodotti refrigeranti naturali che non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione.

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5 Relazione con il diritto internazionale

Al fine di garantire che in Svizzera il livello di protezione rimanga uguale a quello dell’UE e che non subentrino ostacoli al commercio riconducibili a differenze inutili tra le rispettive normative, le modifiche degli atti normativi della CE devono essere regolarmente analizzate e i corrispondenti atti normativi svizzeri adeguati all’occorrenza. Con la presente revisione dell’ORRPChim, nove modifiche di direttive CE e una modifica di un regolamento CE vengono integrate nel diritto svizzero senza modifiche materiali.