Art. 16 Rilascio della concessione
Art. 16 cpv. 5 In virtù dell’art. 33 cpv. 4, spetta all’autorità concedente stabilire l’importo del contri- buto in base al costo effettivo. Questa disposizione si applica in tutti i casi: se il con- cessionario del servizio universale si è candidato o se è stato designato dall’autorità concedente. Da questo punto di vista è ridondante precisare che spetta all’autorità concedente fissare l’importo del contributo quando deve designare un concessiona- rio. Invece, può essere utile precisare che se il concessionario si addossa un costo effettivo assumendo gli obblighi del servizio universale, potrà chiedere un contributo che sarà fissato in base alle disposizioni di cui all’art. 33.
Art. 17 Contributo d’investimento
Art. 17 cpv. 2 Definendo il costo totale netto come la differenza tra il costo netto sostenuto dall’impresa che fornisce il servizio universale e quello che dovrebbe assumere se non lo fornisse, il legislatore non è preciso. In effetti, se ci si riferisce all’art. 18, si constata che il costo totale netto equivale alla somma dei costi netti di ogni presta- zione, dedotto il valore dei beni immateriali. Volendo essere rigorosi, si sarebbe dovuto introdurre questa nozione. Tuttavia, va notato che l’intento del secondo ca- poverso non era di entrare nei dettagli del calcolo del costo netto (contenuti nell’art. 18) ma di precisare che le spese non coperte del servizio universale sono costi che potrebbero essere evitati. In quest’ottica e per evitare confusione, è dunque preferi- bile utilizzare il termine generico di costo. Riassumendo, questa precisazione mira unicamente a chiarire la formulazione e non a modificare l’approccio scelto.
Art. 18 Calcolo del costo totale netto
Art. 18 cpv. 1 lett. b Con la modifica proposta si vuole tradurre più fedelmente il testo tedesco. Pertanto, il verbo « corrispondono a» è sostituito con « calcolati in base a».
Art. 18 cpv. 3 L’art. 18 si applica sia per calcolare il costo totale netto del servizio universale prima d’inviare una candidatura a un pubblica gara sia per valutare il costo effettivo soste- nuto dal fornitore di servizi di telecomunicazione (FST) che si è visto attribuire la concessione per il servizio universale (cfr. art. 33). Era dunque errato menzionare unicamente chi si è candidato, motivo per cui viene proposta una formulazione più generale.
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1.2 Sezione 2: Obblighi del concessionario del servizio universa- le
Art. 19 Prestazioni del servizio universale Per non ostacolare gli sviluppi tecnologici del concessionario del servizio universale e in particolare delle future tecnologie di collegamento alla rete, gli obblighi contenu- ti nell’art. 19 cpv. 1 lett. a sono stati suddivisi nelle seguenti prestazioni. - servizio telefonico pubblico: prestazione che consiste nel permettere agli u- tenti di effettuare e ricevere, in tempo reale, delle chiamate telefoniche na- zionali e internazionali e delle comunicazioni via fax; - servizio di trasmissione dati: servizio che permette, tra l’altro, l’accesso a un fornitore di servizi Internet con una determinata capacità di trasmissione dati; - collegamento: messa a disposizione di punti fissi terminali di rete (vari tipi di collegamento). Queste definizioni rispettano il principio di totale neutralità dal punto di vista tecno- logico.
Art. 19 cpv. 1 lett. a L’art. 19 cpv. 1 lett. a definisce il servizio telefonico pubblico. Esso consiste nella possibilità data all’utente di effettuare e ricevere, in tempo reale, telefonate nazionali e internazionali. L’obbligo del concessionario di fornire un collegamento adatto è stato trasferito all’art. 20 cpv. 2 come pure il diritto dell’utente di beneficiare di un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico. L’obbligo di garantire un servizio di trasmissione dati è ora contenuto nella nuova lettera cbis di questo capoverso.
Art. 19 cpv. 1 lett. b Va notato che tre servizi supplementari sono stati soppressi dal servizio universale in quanto la loro fornitura è già prescritta da altre disposizioni dell’ordinanza. Infatti, la possibilità data a un abbonato di informarsi sulle chiamate abusive è già prevista all’art. 60 cpv. 3 OST. Precisiamo che questa disposizione si applica a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. La soppressione dell’indicazione del numero chiamante è invece prescritta all’art. 61 OST. Questa disposizione si applica a tutti i FST, a condizione tuttavia che la forni- tura del servizio sia tecnicamente possibile con un dispendio ragionevole. La messa a disposizione di un estratto delle tasse, o di una fatturazione dettagliata è prevista all’art. 60 cpv. 2 OST. Anche questo disposto concerne tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Tuttavia occorre completarlo affinché gli utenti possa- no chiedere una fatturazione dettagliata in ogni fattura. In seguito all’analisi effettuata, (cfr. 3.2.2.2 del “Rapporto sulla modifica dell’OST circoscritta al servizio universale”) è stato soppresso dal servizio universale l’obbligo di fornire un servizio di deviazione delle chiamate. Risulta infatti che, sebbene molto utile, il servizio di deviazione delle chiamate non riveste un’importanza tale da doverne garantire la fornitura con un intervento norma- tivo. Tanto più che numerosi operatori presenti sul mercato offrono vari servizi di deviazione delle chiamate a condizioni ragionevoli e senza mai esservi stati obbliga- ti. Infine, anche se non esistono alternative perfettamente sostituibili in grado di soddisfare il bisogno di deviazione delle chiamate, lo sviluppo della telefonia mobile, della VoIP e di Internet offre agli utenti la possibilità di rimanere raggiungibili se lo desiderano.
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In conclusione, segnaliamo che il servizio che consiste nel fornire un giustificativo delle tasse cambia nome e diventa “informazioni sui conteggi”. L’obbligo che incom- be al concessionario del servizio universale è precisato nel nuovo art. 22a.
Art. 19 cpv. 1 lett. cbis Nella lettera cbis il servizio di trasmissione dati per il collegamento a Internet viene ora elencato separatamente dal servizio telefonico. Con il diffondersi della tecnologia Internet, i collegamenti dati per l’accesso ad Inter- net vengono sempre più stabiliti senza passare dalla rete telefonica. L’accesso ad Internet mediante la trasmissione dati via canale vocale viene sempre più sostituito da una connessione diretta ad Internet al punto terminale di rete. La velocità dei servizi di trasmissione dati dipende dal collegamento utilizzato. Per rimanere neutri dal punto di vista tecnologico, non vengono sanciti valori a livello di ordinanza. La definizione d’interfaccia e la velocità di trasmissione dati al punto ter- minale di rete si basano sulla capacità dei collegamenti di rete esistenti, perché è necessaria una compatibilità retroattiva delle prestazioni. Altre specifiche funzionali saranno stabilite nelle corrispettive prescrizioni tecniche e amministrative relative al punto terminale di rete.
Art. 19 cpv. 1 lett. d La fornitura di servizi d’elenco quali il servizio d’informazioni sugli elenchi o l’accesso elettronico alle iscrizioni degli abbonati al servizio telefonico pubblico (ad esempio via Internet) costituisce un mercato a sé che soddisfa pienamente i bisogni dei consumatori. L’obbligo di fornire tali prestazioni nell’ambito della concessione per il servizio universale non è più giustificato ed è stato pertanto soppresso. Infatti, il mercato soddisfa già appieno i bisogni dei consumatori nonostante gli obblighi normativi cui sono sottoposti i fornitori di servizi d’elenco, in particolare chi desidera offrire le sue prestazioni mediante un servizio d’informazione raggiungibile con un numero breve (18xy).
Ricordiamo che le condizioni d’attribuzione di numeri 18xy sono rigide e soddisfano le esigenze imposte finora nell’ambito del servizio universale, ossia l’accessibilità delle informazioni nelle tre lingue ufficiali, in qualunque momento e da qualunque collegamento telefonico in Svizzera. Inoltre, i fornitori di servizi d’informazione sugli elenchi che offrono le loro prestazioni mediante numeri 18xy sono tenuti ad offrire un servizio comprendente tutte le iscrizioni di tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico. Grazie alle condizioni d’attribuzione dei numeri 18xy si garantisce dunque l’«universalità» degli elenchi per i servizi offerti mediante numeri 18xy.
A testimonianza dell’esistenza di un mercato segnaliamo che, a metà 2005, erano operativi vari numeri 18xy oltre al tradizionale 111, utilizzabile ancora fino a fine 2006 dagli operatori telefonici per dare accesso al loro servizio d’informazione sugli elenchi. Infine, esistono numerose alternative che permettono di soddisfare la do- manda (elenchi su carta e servizi d’elenco sotto forma elettronica).
Per maggiori dettagli è possibile consultare l’analisi riportata al punto 3.2.3 del “Rapporto sulla modifica dell’OST circoscritta al servizio universale”.
Art. 19 cpv. 1 lett. f La messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di trascrizione per audiolesi che tratti anche le chiamate d’emergenza continuerà a far parte del servizio univer- sale, poiché è chiaro che nessun’impresa fornirebbe una simile prestazione su basi puramente commerciali. In seguito ad un’analisi approfondita, (cfr. punto 3.3.3 del “Rapporto sulla modifica dell’OST circoscritta al servizio universale”) si è ritenuto opportuno completare il servizio universale in modo da includere un servizio di intermediazione di SMS per
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facilitare la vita quotidiana alle persone audiolese e per favorirne l’integrazione nella società. Il servizio di intermediazione di SMS offre agli audiolesi la possibilità di far pervenire un messaggio ad una determinata persona in qualunque momento e soprattutto da ovunque. Questo costituisce dunque un complemento utile all’utilizzo di un telefono scrivente1 o all’invio di un’e-mail, in particolare quando si tratta di risolvere questioni urgenti. La possibilità di comunicazione supplementare messa a disposizione degli audiolesi permette di migliorare la loro integrazione economica e sociale, un risultato piena- mente compatibile con gli obiettivi del servizio universale. Per di più, l’inclusione di un servizio simile non solo è vantaggiosa per gli audiolesi ma anche per tutti i mem- bri della società che hanno così maggiori possibilità d’interagire con i portatori di handicap. Poiché la fondazione procom è l’unica ad offrire tale prestazione, è impor- tante garantire la continuità della sua fornitura includendola nel servizio universale.
Art. 19 cpv. 1 lett. g L’accesso al servizio d’informazione e di commutazione previsto inizialmente per i ciechi e gli ipovedenti è esteso ad altre categorie di persone che soffrono di un han- dicap di gravità tale da rendere impossibile la semplice composizione di un numero telefonico (ad esempio, sclerosi in placche, sclerosi laterale amiotrofica, miopatia, tetraplegia, persone senza braccia). Infatti, il servizio informazioni e di commutazione è molto utile anche a queste per- sone poiché spesso è per loro difficile, o addirittura impossibile, comporre un nume- ro telefonico. Le uniche alternative sono memorizzare i numeri utilizzati più frequen- temente oppure chiedere aiuto ad un’altra persona. Poiché uno degli obiettivi del servizio universale è quello di favorire l’inclusione eco- nomica e sociale di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro caratteristiche per- sonali e sociali, non vi è motivo di limitare la fornitura di tali servizi ai soli ipovedenti. L’analisi dettagliata che motiva l’inclusione di questa prestazione nella concessione per il servizio universale figura al punto 3.3.4 del “Rapporto sulla modifica dell’OST circoscritta al servizio universale”.
Art. 19 cpv. 2 L’art. 19 contempla solo le prestazioni del servizio universale. È stato di conseguen- za necessario adattare il cpv. 2 che finora faceva riferimento anche al punto termi- nale di rete.
Art. 20 Collegamento L’articolo 20 finora vigente obbligava il concessionario del servizio universale ad offrire un’interfaccia analogica su filo (collegamento analogico, PSTN) e un’interfaccia digitale su filo (ISDN) o equivalente. Menzionando le tecnologie dei collegamenti di rete esistenti si limitava il concessionario del servizio universale nel- la scelta delle soluzioni tecniche. La riformulazione di questo articolo si è resa necessaria per tener conto dello svi- luppo tecnologico. Grazie ad una definizione tecnologicamente neutra, il concessio- nario del servizio universale può impiegare nuove soluzioni tecniche per il collega- mento di rete, come ad es. collegamenti xDSL o modem via cavo. È possibile che durante il periodo di validità della concessione per il servizio universale vengano abbandonate alcune funzionalità del collegamento e che ne vengano sviluppate di nuove. Già ora appare chiaro che, nel prossimo periodo di validità della concessio- ne, le attuali tecnologie di collegamento di rete basate su ISDN/PSTN saranno so-
1 Un telefono scrivente è un apparecchio che permette di comunicare per iscritto con un apparecchio dello stesso tipo via linea telefonica. È munito di una tastiera e di uno schermo e si collega direttamente alla presa telefonica.
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stituite da sistemi di trasmissione digitale basati sul protocollo Internet. Le nuove soluzioni tecniche dovrebbero permettere risparmi per il servizio universale e lo svi- luppo di nuove prestazioni innovative su un’infrastruttura unica. Il collegamento a banda larga viene incluso nel servizio universale. In questo modo si tiene conto dei bisogni della società e dei futuri sviluppi di Internet, che presup- pongono la messa a disposizione di tutta la popolazione di collegamenti a banda larga con applicazioni sempre più efficienti.
Art. 20 cpv. 1 Questo capoverso determina il punto terminale di rete di un collegamento d’utente fisico, attraverso il quale devono essere messe a disposizione le prestazioni del servizio universale (prestazioni alla presa) e corrisponde all’art. 19 cpv. 1 lett. a ora in vigore. Questa modifica si è resa indispensabile per adattare la struttura dell’ordinanza alla situazione attuale: l’art. 19 contempla solo le prestazioni del ser- vizio universale, mentre l’art. 20 definisce il collegamento per l’accesso alle presta- zioni del servizio universale.
Art. 20 cpv. 2 Il capoverso 2 descrive i collegamenti di rete fissa e le rispettive funzionalità. L’utente è libero di scegliere uno di questi tipi di collegamento basati sulle funziona- lità dei collegamenti analogico e ISDN e sui prodotti a banda larga attualmente of- ferti sul mercato. La descrizione in base alle funzionalità garantisce la neutralità dal punto di vista tecnologico. Viene sancito che tipi di servizi di telecomunicazione de- vono essere accessibili ma non in che modo devono essere forniti. Un canale vocale permette a un terminale vocale (apparecchio telefonico o compu- ter con software adeguato) di accedere al servizio telefonico pubblico del conces- sionario del servizio universale conformemente all’art. 19 cpv. 1 lett. a oppure di un altro fornitore di prestazioni del servizio universale, a dipendenza della scelta fatta dall’utente (libera scelta di fornitore di servizi). Il concessionario del servizio universale attribuisce all’utente un numero del piano di numerazione telefonico pubblico E.164 (numero di chiamata), utilizzato per l’indirizzamento unico dell’utente o del terminale vocale. L’utente ha diritto a un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico confor- memente all’art. 29. La trasmissione dati a banda stretta è una trasmissione di dati da un punto termina- le di rete a un punto terminale di rete con una velocità dell’ordine di grandezza di quella di un modem in banda vocale oppure ISDN, ossia una velocità tra i 15 e i 128 kbit/s. Per collegamento a banda larga s’intende una trasmissione di dati con una velocità minima di 600 kbit/s nella direzione “rete - utente” e di 100 kbit/s nella direzione “u- tente - rete” (600/100 kbit/s), come ad esempio possibile con ADSL o modem via cavo.
Art. 20 cpv. 2 lett. a Questo tipo di collegamento ha le funzionalità del collegamento analogico esistente (cfr. art. 20 cpv. 1 vigente). Offre un canale vocale per effettuare chiamate telefoni- che e permette la trasmissione di dati a banda stretta. A dipendenza della tecnolo- gia impiegata è possibile utilizzare contemporaneamente collegamenti vocali e di trasmissione dati. L’accesso a Internet non è incluso.
Art. 20 cpv. 2 lett. b Questo tipo di collegamento ha le stesse funzionalità del collegamento ISDN esi- stente (cfr. art. 20 cpv. 2 vigente) con due canali di comunicazione per voce e tra- smissione dati a banda stretta. L’accesso a Internet non è incluso.
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Con questo tipo di collegamento l’utente ha a disposizione tre numeri telefonici ma ha diritto ad un’unica iscrizione nell’elenco pubblico; spetterà a lui scegliere quanti numeri menzionarvi.
Art. 20 cpv. 2 lett. c Questo tipo di collegamento ha le medesime funzionalità di un collegamento ADSL o modem via cavo della categoria standard con una connessione a Internet e mette a disposizione una velocità di trasmissione standard di 600 / 100 kbit/s. I dettagli riguardanti le caratteristiche di trasmissione sono disciplinati nelle prescrizioni tecni- che e amministrative. Queste ultime possono essere adattate in funzione dello stato della tecnica. Le altre funzionalità di questo tipo di collegamento, in particolare l’accesso al servi- zio telefonico pubblico, sono identiche a quelle del tipo di collegamento di cui all’art. 20 cpv. 2 lett. a. Per mantenere i costi dell’inclusione della connessione a banda larga nel servizio universale entro limiti sopportabili, in taluni casi è possibile ridurre la portata della prestazione. Le eccezioni si giustificano per ragioni tecniche ed economiche oppure se sul mercato vi è un offerta alternativa a un prezzo ragionevole. È dunque ad e- sempio possibile ridurre le prestazioni e offrire una velocià inferiore se il cliente è troppo distante da una centrale. Essendo stata definita in base al principio di neutra- lità tecnologica, questa prestazione può essere fornita anche mediate tecnologie senza filo (UMTS/EDGE/BWA).
Art. 20 cpv. 3 Il capoverso 3 rispecchia l’art. 19 cpv. 2 ora in vigore, il cui contenuto è stato ripreso senza variazioni. Lo spostamento è avvenuto a causa della nuova struttura, secon- do cui il punto terminale di rete fa ora parte dei collegamenti. Le specifiche applicabili al punto terminale di rete rivestono particolare importanza nei modelli di collegamento tecnologicamente neutri. Fungono da ponte tra le solu- zioni tecniche di collegamento e i milioni di terminali già ora in servizio e destinati a rimanerlo ancora a lungo. Le nuove prescrizioni tecniche e amministrative devono pertanto riprendere ampiamente le specifiche esistenti delle interfacce analogiche e ISDN. Questo non esclude che il concessionario del servizio universale possa offrire nuove interfacce supplementari. Un cambiamento d’interfaccia e, di conseguenza, del terminale non può essere imposto agli utenti, deve invece essere convincente per i suoi vantaggi economici e funzionali. Le specifiche del collegamento a banda larga devono essere elaborate tenendo conto dello stato della tecnica e dei suoi futuri sviluppi.
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Art. 21 Punto d’entrata nell’edificio bis
Art. 21 cpv. 1 Si è reso necessario un nuovo capoverso (1bis) a causa della riformulazione dell’art. 20 che prevede l’introduzione di nuove tecnologie nell’ambito del servizio universa- le. A dipendenza di come sarà la nuova soluzione tecnica, potrebbero esserci conse- guenze onerose per l’installazione domestica. Se il concessionario del servizio uni- versale induce un cambiamento tecnologico per beneficiare dei vantaggi di nuove tecnologie, non può addossare ai clienti i necessari investimenti, neppure quelli per le installazioni domestiche. Citiamo ad esempio il passaggio dal collegamento ana- logico all’ISDN. Questo cambiamento tecnologico necessita di una modifica del ca- blaggio nelle abitazioni degli utenti. Un’operazione che in genere costa svariate cen- tinaia di franchi. Se invece per ottenere un nuovo servizio l’utente deve apportare modifiche tecnolo- giche è giusto che debba pagarne i costi. Questo capoverso contribuisce dunque alla protezione dei consumatori.
Art. 22a Informazioni sui conteggi (nuovo) A causa delle sempre più complesse strutture tariffarie, per gli utenti dei servizi di telecomunicazione è importante l’indicazione dell’importo fatturato per un collega- mento. La statistica degli scorsi anni rileva un aumento dell’utilizzo di questa presta- zione nel servizio telefonico pubblico. L’obbligo di fornire informazioni sull’importo fatturato è limitato alle chiamate incluse nelle prestazioni del servizio universale, ossia ai collegamenti vocali e di trasmissione dati con una fatturazione in funzione del tempo o della quantità (tassa di setup o in base al volume). L’indicazione dell’importo fatturato avviene per lo più su uno schermo dell’apparecchio dell’utente o su conti online oppure, per gli apparecchi più vecchi, ancora tramite uno speciale contatore. Le informazioni vengono trasmesse dall’operatore sotto forma di dati in protocolli di segnalazione, mediante impulsi di tassa, oppure anche attraverso messaggi brevi. La fatturazione online offre un’altra buona base per l’informazione sui conteggi. Inoltre, in futuro ci potrebbero essere altre possibilità tecniche per comunicare l’importo fatturato. Il nuovo art. 22a riprende essenzialmente l’obbligo del concessionario del servizio universale di fornire, oltre al servizio vocale e al collegamento di rete, anche il servi- zio di giustificativo delle tasse. Tiene conto dei progressi tecnologici sia nel campo del collegamento di rete sia in quello dei terminali e permette anche altri modi di fornire informazioni. Se le informazioni sugli importi fatturati sono trasmesse dopo la conclusione della chiamata, devono giungere all’utente entro un massimo di 15 mi- nuti oppure devono poter essere consultate su conti online.
Art. 25 Criteri qualitativi Le modifiche riguardano unicamente le nuove definizioni dei termini relativi al servi- zio vocale e di trasmissione dati. Il termine comunicazione vocale viene sostituito con servizio telefonico pubblico, mentre la comunicazione di dati lascia il posto al servizio di trasmissione dati. Viene a cadere il criterio “il tempo di reazione dei servi- zi d’informazione”, in quanto questa prestazione è stata esclusa dal servizio univer- sale (cfr. spiegazione relativa all’art. 19 cpv. 1 lett. d).
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Art. 26 Limiti superiori dei prezzi
Art. 26 cpv. 1 lett. a Il tenore è stato modificato allo scopo di fare riferimento alle nuove formulazioni a- dottate per i collegamenti all’art. 20 cpv. 2. Poiché nella concessione per il servizio universale è stato inserito l’obbligo di fornire un collegamento a banda larga, è importante fissare un limite superiore del prezzo per prevenire i rischi di aumenti per gli utenti “prigionieri”, ossia quelli che a breve termine non potrebbero avere a disposizione offerte alternative sul mercato. Il prez- zo fissato altro non è che la somma, al netto dell’IVA, del prezzo del collegamento telefonico classico (compresa la messa a disposizione di un numero telefonico e di un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico, come definito all’art. 20 cpv. 2 lett. a) e del prezzo dell’accesso a Internet a banda larga richiesto dall’attuale concessionario del servizio universale per un prodotto ADSL 600/100. Il prezzo ammonta a 69 franchi svizzeri e include la fornitura di un collegamento a connes- sione permanente per accedere al servizio telefonico pubblico e utilizzare Internet, senza limiti di tempo o di volume trasmesso. Allo scopo di meglio situare la problematica nel suo contesto, ricordiamo che la de- terminazione di un limite massimo di prezzo non impedisce al concessionario del servizio universale di praticare prezzi più bassi.
Art. 26 cpv. 1 lett. b Per quanto concerne il prezzo delle comunicazioni nazionali stabilite da collegamen- ti fissi verso altri collegamenti fissi, si è ritenuto che fosse importante conservare un limite superiore dei prezzi come meccanismo di sicurezza, anche se in Svizzera la concorrenza è presente e ha già creato effetti positivi. Ne è la prova il fatto che il prezzo di una chiamata nazionale di tre minuti a tariffa normale è sceso del 64% tra il febbraio 1998 e il febbraio 2005. Occorre tuttavia adattare i limiti superiori dei prezzi in modo da farli corrispondere all’evoluzione del mercato. Da quando sono stati fissati i prezzi massimi attualmente in vigore, abbiamo potuto osservare due tendenze: la prima consiste in un calo dei prezzi e la seconda in una semplificazione della struttura tariffaria. Pertanto, nessun operatore presente sul mercato, eccetto uno, offre una tariffa notturna per le comu- nicazioni nazionali. Alla luce di quanto precede è sembrato opportuno proporre un unico limite superiore dei prezzi. Per fissare tale importo si è partiti dal prezzo, IVA esclusa, chiesto dall’attuale concessionario del servizio universale per una comunicazione stabilita durante le ore lavorative, che è in seguito stato arrotondato all’unità superiore. I ri- sultanti 7,5 centesimi equivalgono a una diminuzione del 32% circa dell’attuale tarif- fa normale e del 17% circa di quella ridotta. Non possiamo certo escludere che la soppressione del prezzo massimo per le co- municazioni in tariffa ridotta non porti ad un loro aumento, tuttavia questo rischio è più teorico che effettivo. Da una parte, l’aumento dei prezzi avrebbe effetti di marke- ting poco vantaggiosi per il concessionario del servizio universale. Dall’altra, ai con- sumatori resterebbe sempre la possibilità di scegliere un altro fornitore, sia chiamata per chiamata sia mediante la preselezione. Dato che la concorrenza funziona, il consumatore dovrebbe in linea di massima essere sicuro di ottenere la prestazione richiesta al miglior prezzo.
Art. 26 cpv. 1 lett. c Per chiarire la disposizione si è ritenuto opportuno precisare che il supplemento è fatturabile per ogni chiamata.
Art. 26 cpv. 1 lett. d
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Per analogia al limite superiore dei prezzi fissato per le chiamate nazionali stabilite verso collegamenti fissi, il prezzo dell’utilizzo del servizio di trascrizione deve essere fatturato al secondo e può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi. Anche se questo cambiamento non modifica affatto l’attuale prassi, rende comunque la dispo- sizione più chiara.
Art. 26 cpv. 2 Dato che viene sancito un solo prezzo massimo indipendente dal giorno e dall’ora della comunicazione, il cpv. 2 non ha più motivo di esistere ed è perciò stato abro- gato.
Art. 26 cpv. 3 Il sistema di limitazione del prezzo delle comunicazioni stabilite da telefoni pubblici ha subito alcune modifiche. In particolare è stato deciso di allentare lo stretto lega- me esistente tra i prezzi fatturati dai telefoni pubblici e quelli chiesti da un collega- mento privato. Ora il limite superiore del prezzo di una comunicazione nazionale stabilita da un telefono pubblico verso un collegamento fisso è uguale a quello defi- nito al cpv. 1 lett. b del presente articolo. Il prezzo massimo di una comunicazione nazionale in direzione di un collegamento mobile non dovrà invece superare il prez- zo standard2 fatturato dal concessionario del servizio universale per una comunica- zione dello stesso tipo stabilita da un collegamento privato. Con questa disposizione si vuole evitare che il concessionario aumenti indebitamente i prezzi. Va notato che l’indicizzazione sistematica dei prezzi delle comunicazioni stabilite da un telefono pubblico ai prezzi delle comunicazioni da un collegamento privato sembra essere sempre meno opportuna, in particolare se si considera che la fornitura di prestazioni da un telefono pubblico è un mercato specifico che soddisfa bisogni diversi ed è sottoposto ad altre condizioni. A riprova di questa dissociazione dei mercati, citiamo le numerose opzioni tariffarie (cfr. abbonamento metà-prezzo nazionale, metà- prezzo mini-combi e metà-prezzo combinato, offerta un’ora per un franco tutte le sere e i week-end) che possono essere offerte unicamente agli utenti di un collega- mento privato. Inoltre, la soppressione dell’indicizzazione automatica porta indirettamente all’eliminazione dei prezzi massimi per le comunicazioni internazionali stabilite da telefoni pubblici. Poiché il prezzo delle comunicazioni internazionali da collegamenti privati non è mai stato oggetto di limitazioni, lo stesso varrà per tutte le chiamate internazionali, indipendentemente da dove vengono stabilite. Questo cambiamento è dovuto al fatto che i clienti che desiderano telefonare da un collegamento pubblico hanno la possibilità di ricorrere a vari fornitori di servizi acquistando una carta pre- pagata e componendo un numero 0800. La concorrenza sembra tra l’altro essersi impiantata in modo soddisfacente poiché, secondo Swisscom, la metà dei minuti di traffico in uscita da telefoni pubblici è stabilita da fornitori alternativi. Possiamo quin- di immaginare che l’utilizzo di queste carte prepagate si giustifica in particolare per le chiamate verso Paesi stranieri. Infine, per motivi tecnici è necessario lasciare al concessionario del servizio univer- sale la possibilità di arrotondare il prezzo delle comunicazioni ai successivi dieci centesimi.
Art. 26 cpv. 3bis
Ricordiamo che è possibile esigere un supplemento unico di 50 centesimi per l’utilizzo di un telefono pubblico solo se è impossibile fatturare un supplemento proporzionale alla durata della comunicazione. Dato che questo forfait sostituisce una tassazione proporzionale alla durata d’utilizzo del telefono pubblico, è ovviamente riscosso per ogni chiamata.
2 Per prezzo standard s’intende il prezzo normalmente chiesto all’utente che non ha sottoscritto piani tariffari particolari.
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1.3 Sezione 3: Obblighi del concessionario del servizio universa- le e degli altri fornitori di prestazioni del servizio universale
Art. 32 Trasmissione d’informazioni sui conteggi
Tutti i riferimenti al giustificativo delle tasse sono stati sostituiti con l’espressione “informazioni sui conteggi” in modo da tener conto del cambiamento effettuato all’art. 19 cpv. 1 lett. b e della nuova terminologia dell’art. 22a.
1.4 Sezione 4: Finanziamento del servizio universale
Art. 33 Determinazione dei contributi d’investimento
Art. 33 cpv. 5 La scadenza dei contributi d’investimento e del relativo finanziamento non corri- sponde. Il concessionario del servizio universale anticipa il contributo annuo ma ha diritto di ricevere interessi su tale importo. La nuova formulazione precisa il tasso d’interesse con cui rimunerare l’anticipo. Basandosi sulle obbligazioni della Confe- derazione si applica un tasso adattato al rischio. I tassi d’interesse delle obbligazioni della Confederazione con varie scadenze sono pubblicati periodicamente e sono pertanto facilmente accessibili; questo aumenta la trasparenza e la facilità di pianifi- cazione. Il tasso applicabile per la compensazione si basa da un lato sul livello del tasso applicabile per l’anno in cui essa è esigibile. Dall’altro, il tasso viene fissato anche a dipendenza della durata necessaria al calcolo e alla determinazione del contributo d’investimento.
Art. 33 cpv. 7 Una rapida ma precisa determinazione del contributo d’investimento è nell’interesse di tutti gli operatori e in definitiva anche dei consumatori. Poiché le tasse di conces- sione per singolo operatore conformemente all’art. 34 molto probabilmente vengono ripercosse sui prezzi fatturati ai clienti finali, sono in definitiva i consumatori a paga- re il contributo d’investimento attraverso prezzi più elevati per i servizi di telecomu- nicazione. Affinché tutti gli operatori possano fissare in modo relativamente corretto i prezzi per i clienti finali, è necessaria un’informazione rapida sulle tasse di conces- sione dovute. Se le tasse di concessione di un anno non possono essere fissate entro un termine utile, gli operatori sarebbero obbligati ad effettuare accantonamenti. Inoltre, dovreb- bero fare supposizioni sul possibile ammontare della tassa di concessione dovuta. Tuttavia, al momento degli accantonamenti non disporrebbero dei dati necessari in quanto non partecipano al processo di determinazione dei contributi d’investimento. Se sono già stati effettuati accantonamenti, questi non potrebbero neppure essere adattati in modo abbastanza rapito alle esigenze. Quest’insicurezza potrebbe avere effetti indesiderati sulla fissazione dei prezzi. Solo il concessionario del servizio uni- versale si trova in una situazione favorevole: quale diretto partecipante alla determi- nazione del contributo d’investimento dispone di maggiori informazioni che potrebbe utilizzare per fissare i suoi prezzi. Questo potrebbe distorcere inutilmente la concor- renza. Per evitare il più possibile questa distorsione indesiderata della concorrenza, occor- re garantire che l’importo del contributo d’investimento sia fissato rapidamente e
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addossato ai vari concessionari. Da un lato i dati necessari devono essere forniti in tempo utile, è il concessionario del servizio universale a disporre in primo luogo di questi dati e non è pressoché possibile ottenerli in altro modo. Dall’altro, deve esse- re garantito che i dati forniti siano completi e adatti a calcolare e fissare il contributo d’investimento conformemente ai principi di cui all’art. 18. L’aggiunta del cpv. 7 mira proprio a questo. Incentiva tutti gli attori a svolgere la pro- cedura in modo mirato e in tempo utile, permettendo così una rapida fissazione del contributo d’investimento. La durata scelta di dodici mesi conferisce al concessiona- rio del servizio universale sufficiente tempo per documentare i suoi costi effettivi, facendo dunque valere il suo diritto a un contributo d’investimento per l’anno prece- dente. Inoltre, in questo modo si garantisce che gli altri operatori ricevano al più preso la loro quota così da effettuare o adattare gli accantonamenti. Ci si assicura anche che gli altri operatori possano fissare correttamente i loro prezzi, infatti, se la determinazione del contributo d’investimento dovesse durare anni sarebbero più svantaggiati in una situazione di concorrenza.
Art. 34 Tasse di concessione per servizi di telecomunicazione
Art. 34 cpv. 2 La determinazione di una scadenza ulteriore per l’inoltro della cifra d’affari determi- nante per il calcolo delle tasse di concessione ha motivi puramente pratici: la mag- gior parte dei concessionari chiude il bilancio il 31 dicembre. A fine aprile la chiusura del bilancio è nella maggioranza dei casi conclusa. Se necessario i conti possono essere verificati da un servizio di revisione. Dato che il capoverso 4 del presente articolo conferisce all’Ufficio federale il diritto di prevedere un sistema di controllo esterno per verificare l’esattezza dei dati forniti dai concessionari, si potrebbe pre- vedere che le cifre d’affari comunicate in vista della ripartizione del costo totale netto del servizio universale siano attestate dall’organo di revisione di ciascun concessio- nario. Facciamo notare che un sistema di questo tipo avrebbe il merito di essere semplice e porrebbe tutti i concessionari sullo stesso piano. Se il concessionario del servizio universale inoltra una domanda di compensazione, i concessionari devono comunicare all’Ufficio federale i loro dati entro il 30 aprile dell’anno successivo. Dato che finora non è stato istituito alcun meccanismo di finanziamento (cfr. fondo del servizio universale), si è ritenuto opportuno sostituire l’anno inizialmente previsto (2004) con il 2009.
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Art. 34 cpv. 5 Può capitare che certi concessionari non paghino le dovute tasse di concessione ad esempio perché falliti o usciti dal mercato. Affinché il concessionario del servizio universale possa coprire i suoi costi totali netti e l’Ufficio federale le sue spese am- ministrative, l’art. 34 cpv. 5 prevede che le tasse di concessione non pagate siano riportate sul costo totale netto dell’esercizio seguente. Inoltre, allo scadere del ter- mine di pagamento, l’Ufficio federale invia un sollecito per lettera raccomandata al concessionario moroso. Se, scaduto il termine fissato nel sollecito, le tasse di con- cessione non sono state pagate, il concessionario è decretato inadempiente. Se entro un anno dalla constatazione d’inadempienza la tassa di concessione non è pagata, questa somma è riportata sui costi totali netti dell’esercizio seguente. In questo modo le tasse di concessione non pagate sono sopportate dagli altri con- cessionari. Il riporto al periodo successivo non esonera i concessionari inadempienti dall’obbligo di pagare le dovute tasse. Se dopo un anno dalla constatazione d’inadempienza le tasse di concessione sono pagate per intero o parzialmente at- traverso ad esempio una massa fallimentare, la somma è versata nel fondo del ser- vizio universale e sottratta dai costi totali netti dell’esercizio successivo.
2 Capitolo 5: Segreto delle telecomunicazioni
Art. 60 cpv. 2 Dati relativi al traffico e alla fatturazione È stato soppresso l’obbligo che incombeva al concessionario del servizio universale di fornire un estratto delle tasse finora previsto all’art. 19 cpv. 1 lett. b “servizi sup- plementari”. Si tratta infatti di una prestazione che deve essere offerta da tutti i forni- tori di servizi di telecomunicazione e non solo dal concessionario del servizio uni- versale. L’art. 45 LTC prevede un’eccezione al principio di segreto delle telecomu- nicazioni, sancendo che l’utente può esigere che il fornitore di servizi di telecomuni- cazione gli comunichi i dati utilizzati per la fatturazione delle prestazioni, in particola- re gli elementi d’indirizzo, l’ora delle comunicazioni e l’importo dovuto. Basandosi sull’art. 45 LTC, l’art. 60 OST prevede l’obbligo di fornire un estratto delle tasse cui sottostanno tutti i FST. Pertanto, non è necessario prevedere un obbligo speciale per il concessionario del servizio universale. Il vecchio tenore dell’art. 60 cpv. 2 OST poteva essere interpretato in modo restritti- vo in quanto poteva sembrare che la possibilità di ottenere i dati di fatturazione esi- steva solo in caso di contestazione. L’art. 45 cpv. 1 LTC sancisce il principio di una fatturazione dettagliata e trasparente che permette all’abbonato di ottenere indica- zioni complete sugli elementi d’indirizzo dei collegamenti chiamati. Nel suo messag- gio (FF 1996 III 1338, commenti all’art. 44), il Consiglio federale aveva ritenuto che si giustificasse fornire agli utenti-abbonati i mezzi per difendersi, in particolare in caso di contestazioni relative alla fatturazione delle prestazioni. Aveva aggiunto che la possibilità di ricevere una fatturazione dettagliata e completa suscitava grande interesse tra i clienti. Attualmente la maggior parte dei fornitori offre già la possibilità di ottenere automaticamente e gratuitamente una fattura dettagliata. L’art. 60 cpv. 2 OST è dunque stato modificato in modo da dare la possibilità agli utenti di chiedere ai loro fornitori di servizi di telecomunicazione di comunicare loro, su singola richiesta o regolarmente in ogni fattura, i dati utilizzati per la fatturazione (ossia: gli elementi d’indirizzo completi dei collegamenti chiamati o i numeri di chia- mata dei collegamenti chiamanti senza le ultime quattro cifre; la data, l’ora e la dura- ta delle comunicazioni e l’importo fatturato per ogni comunicazione).
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3 Capitolo 8: Disposizioni finali
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 85 Limiti superiori dei prezzi Le disposizioni transitorie che figurano all’art. 85 concernono il periodo tra il 15 no- vembre 2001 e il 28 marzo 2002. Dato che questo periodo è passato non occorre più conservare quest’articolo.
Art. 87 Concessione per il servizio universale In vista della messa a concorso della prossima concessione per il servizio universa- le, è importante che le modifiche dell’OST qui proposte siano ratificate. Tuttavia, per evitare confusioni, è indispensabile precisare che gli obblighi dell’attuale concessio- nario del servizio universale (essenzialmente menzionali nella sezione 2 del capitolo 2 dell’OST) rimangono invariati per tutta la durata della concessione, ossia dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.
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