Lexipedia

Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere

AVAMPROGETTO

Spiegazioni relative all’ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie

Premessa La nuova legge federale del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche; LPMed) assegna al Consiglio federale in particolare il compito di stabilire quali sono i titoli federali di perfezionamento unitamente alla durata e all’entità del perfezionamento per ciascuno di essi (art. 5 cpv. 2 e 3, art. 18 cpv. 3 LPMed), di disciplinare l’uso dei diplomi federali e dei titoli federali di perfezionamento nella designazione della professione (art. 39 LPMed) e, nel quadro dell’obbligo di annunciarsi, di designare i certificati dei cosiddetti fornitori di prestazioni (art. 35 LPMed). Infine il Consiglio federale può, conformemente all’articolo 36 capoverso 3 LPMed, disciplinare due casi particolari riguardanti persone in possesso di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell’UE e dell’AELS.

Singole disposizioni

Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento

Articolo 1 Rilascio dei diplomi federali Conformemente alla legge sulle professioni mediche, i diplomi federali per le professioni mediche universitarie sono rilasciati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (cpv. 1). Da parte della Confederazione, i diplomi federali sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI). Al momento i diplomi federali sono firmati dai presidenti locali. Conformemente alla nuova regolamentazione, i compiti dei presidenti locali sono assunti in larga misura dai presidenti delle commissioni d’esame. Questi ultimi svolgono una funzione di vigilanza sugli esami federali presso le facoltà e rappresentano in sede la commissione delle professioni mediche. È perciò logico che, da parte delle università, i diplomi federali siano firmati da queste persone. Le scuole universitarie hanno diritto a essere consultate al momento della designazione dei presidenti delle commissioni d’esame. Queste persone rappresentano, quindi, oltre agli interessi della Confederazione, anche quelli delle università nelle questioni concernenti gli esami federali (cpv. 2). Il capoverso 3 disciplina le procedure da seguire in caso di smarrimento del diploma e di modifica dello stato civile. Non sono rilasciati nuovi diplomi, ma gli interessati possono richiedere al segretariato della Commissione delle professioni mediche, sezione “Formazione”, un facsimile o un duplicato. Il facsimile è una trascrizione fedele all’originale del diploma federale e porta questa denominazione. La trascrizione si distingue dall’originale perché non reca la firma del rappresentante della commissione d’esame ed è designata come facsimile. Tale facsimile è rilasciato solo su esplicita richiesta. I duplicati sono attestati la cui forma semplificata trova riscontro negli emolumenti. Sono contrassegnati con il nome di duplicato. I duplicati e i facsimili recano soltanto la firma del direttore dell’UFSP. Non è possibile fornire, infatti, retroattivamente la firma del capo del Dipartimento in carica al momento del rilascio dell’originale. Gli emolumenti per il rilascio di duplicati e facsimili sono fissati conformemente all’articolo 13 e all’allegato 5 dell’ordinanza del DFI.

Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere | Lexipedia | Lexipedia