Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005
Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale della migrazione
Disposizioni esecutive relative alla revisione parziale della leg- ge sull'asilo del 16 dicembre 2005:
Rapporto concernente la modifica delle ordinanze 1, 2 e 3 sull'asilo nonché dell'ordinan- za concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
Il 24 settembre 2006 il Sovrano ha accolto in votazione popolare la revisione della legge sul- l'asilo (LAsi) nonché la nuova legge sugli stranieri (LStr). L'8 novembre 2006 il Consiglio fe- derale ha deciso di porre parzialmente in vigore per il 1° gennaio 2007 la LAsi riveduta. Que- sto primo pacchetto verte sugli ambiti seguenti:
1. le misure coercitive modificate;
2. la riformulazione della fattispecie della non entrata nel merito per assenza di documenti di viaggio o di legittimazione;
3. la nuova regolamentazione dei casi di rigore nel settore dell'asilo;
4. il miglioramento dello statuto delle persone ammesse a titolo provvisorio (accesso al mer- cato del lavoro, possibilità del ricongiungimento familiare); 5. la sospensione dei contributi AVS per determinati gruppi di persone nel settore dell'asilo; 6. l’esclusione di determinati gruppi di persone nel settore dell'asilo dalla compensazione dei rischi tra casse malati;
7. l’introduzione di emolumenti per domande di riesame o seconde domande;
8. il procurare i documenti già dopo la decisione di prima istanza;
9. la maggiore cooperazione con gli Stati d'origine e di transito (partenariati in materia di migrazione).
1.2 Attuazione delle restanti disposizioni della revisione parziale della
legge sull'asilo
Le restanti disposizioni esecutive relative alla revisione parziale della LAsi, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2008, vertono segnatamente sull'attuazione delle disposizioni procedura- li, esecutive e con una rilevanza dal profilo finanziario. Per la preparazione di queste ordi- nanze d'esecuzione, d'intesa con la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia Pag. 1 di 50
(CDCGP) e con la Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali (CDAS) è stato istitui- to un gruppo di lavoro misto composto da Confederazione e Cantoni.
Gli ambiti della LAsi riveduta relativi al diritto procedurale che saranno attuati nel quadro di una revisione delle ordinanze sull'asilo, sono segnatamente la procedura presso i centri di registrazione e gli aeroporti, la regolamentazione relativa agli Stati terzi, le audizioni effettua- te in maggior numero dalla Confederazione, l'aiuto al ritorno, l'introduzione di un assetto d'emergenza in caso di elevato numero di domande, il rilevamento e la comunicazione di dati personali e biometrici nonché le nuove disposizioni non ancora vigenti in materia d'ammis- sione provvisoria.
Nell'ambito del diritto finanziario sono attuate le disposizioni relative alla somma forfettaria globale per la copertura delle spese di aiuto sociale sopportate dai Cantoni. Le nuove dispo- sizioni semplificano il sistema attuale comprendente diverse somme forfettarie singole a se- conda dello stadio procedurale e del tipo di spese rimborsate. Sempre in ambito finanziario vi è l'attuazione delle disposizioni relative al versamento ai Cantoni di una somma forfettaria per il soccorso d'emergenza per ogni decisione di non entrata nel merito o di rifiuto dell'asilo passata in giudicato, delle disposizioni relative all'obbligo di pagare il contributo speciale nonché della somma forfettaria per l'integrazione quale contributo alle spese cantonali per l'integrazione. I Cantoni hanno inoltre chiesto un aumento dell'importo forfettario per la carce- razione e della somma forfettaria per le spese amministrative nonché la liberazione delle persone ammesse provvisoriamente dall'obbligo di pagare il contributo speciale (cfr. n. 3.2).
1.3 Adeguamenti alla normativa di Dublino
Gli adeguamenti della LAsi resi necessari dall'associazione della Svizzera a Dublino sono stati effettuati con il decreto federale del 17 dicembre 20041 nonché nel quadro degli ade- guamenti2. Occorre ora procedere ai necessari adeguamenti di ordinanze che ne conseguo- no. Siccome le prescrizioni relative alla trasposizione della normativa di Dublino3 non saran- no messe in vigore già il 1° gennaio 2008, bensì saranno applicabili solo a contare dalla messa in vigore degli Accordi d'associazione a Schengen e Dublino (stando alla pianificazio- ne attuale ciò dovrebbe essere il caso a partire dall'autunno 2008), le presenti ordinanze prevedono pertinenti disposizioni di coordinazione. Dal profilo materiale si tratta essenzial- mente di adeguamenti nel settore delle disposizioni procedurali e inerenti alla protezione dei dati.
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 5715) Cfr. gli adeguamenti di legge nel quadro del progetto "Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del codice delle frontiere Schengen (sviluppo della normativa di Schengen); modifiche del diritto in mate- ria di stranieri e d'asilo in vista della trasposizione completa della normativa di Schengen e Dublino già ripesa (adeguamenti)".
Cfr. art. 1 AAD ; Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (FF 2004 5777). Pag. 2 di 50
2 Parte speciale
2.1 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)
Capitolo 2: Richiedenti l'asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 7 (nuovo) Situazione particolare dei minori nella procedura d'asilo
Giusta l'articolo 17 capoverso 3 LAsi, d'ora in poi le competenti autorità cantonali nominano sempre una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accom- pagnati, per la durata della procedura all'aeroporto, nel centro di registrazione4 nonché dopo l'attribuzione al Cantone. La nomina di una persona di fiducia è effettuata senza indugio al- l'aeroporto e nei centri di registrazione da parte delle autorità cantonali, così da rendere su- perflua una regolamentazione a livello d'ordinanza - come previsto sinora dall'articolo 7 ca- poversi 2-4 OAsi 1 (RS 142.311). I capoversi 2-4 dell'articolo 7 OAsi 1 possono pertanto es- sere abrogati. In seguito a ciò, l'articolo 7 OAsi 1 è stato ristrutturato sistematicamente.
Come sinora, i competenti uffici presso l'aeroporto (p.es. la polizia aeroportuale) o presso il centro di registrazione informano le autorità cantonali se un minorenne non accompagnato presenta una domanda d’asilo, in modo che le autorità cantonali possano nominare senza indugio una persona di fiducia e avviare le ulteriori misure tutorie necessarie (assistenza o tutela). Le misure tutorie nel Cantone sono rette dal Codice civile svizzero (CC; RS 210).
Ad capoverso 1: Il capoverso 1 corrisponde materialmente all'attuale capoverso 1.
Ad capoverso 2: Il capoverso 2 corrisponde materialmente all'attuale capoverso 5. A causa dell'abrogazione degli attuali capoversi 3 e 4, il riferimento a tali capoversi va parimenti stralciato.
Ad capoverso 3: Il capoverso 3 corrisponde materialmente all'attuale capoverso 6. Il complemento "...la nomi- na della persona di fiducia e tutte le misure tutorie" risulta dall'abrogazione degli attuali capo- versi 2-4. D'ora in poi, inoltre, l'autorità cantonale comunica la nomina della persona di fidu- cia e le misure tutorie avviate non solo all'Ufficio federale della migrazione (UFM) o al Tribu- nale amministrativo federale, bensì anche al minorenne.
Ad capoverso 4: Il capoverso 4 corrisponde materialmente all'attuale capoverso 7.
Nella legge come nell'ordinanza è mantenuto il termine "centro di registrazione", sebbene dal 1° gen- naio 2006, in seguito a una riorganizzazione interna dell'UFM, tali centri sono denominati "centri di registrazione e procedura" (CRP). Per semplificare e agevolare la leggibilità del testo manteniamo anche nel presente rapporto l’espressione "centro di registrazione". Pag. 3 di 50
Articolo 7a (nuovo) Accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale
Ad capoverso 1: Il capoverso 1 disciplina a livello d'ordinanza l'attuale prassi dell'UFM che consente l'accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale. D'ora in poi i richiedenti l'asilo sono resi attenti, mediante un promemoria che l'UFM consegna loro, alle possibilità di contattare una consulenza giuridica o una rappresentanza legale. La differenza rispetto alla prassi at- tuale risiede nel fatto che l'UFM deve attirare attivamente l'attenzione dei richiedenti l'asilo alla possibilità di contattare una consulenza giuridica o una rappresentanza legale. L'UFM consegna attivamente il promemoria sia all'aeroporto che nei centri di registrazione. L'avve- nuta consegna è messa a verbale. In tal modo è garantito che tutti i richiedenti l'asilo sono informati dall'UFM in merito ai loro diritti.
La consegna di un promemoria scritto costituisce un principio. Tuttavia, i richiedenti l'asilo che non comprendono nessuna delle lingue in cui è redatto il promemoria devono essere informati adeguatamente sui loro diritti giusta il capoverso 1, al momento del deposito della domanda.
Il promemoria è elaborato e tradotto in oltre trenta lingue in collaborazione con l'Organizza- zione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR).
Ad capoverso 2: L'UFM mette a disposizione dei richiedenti l'asilo i mezzi necessari - p. es. telefono e fax, tessere telefoniche, indirizzi dei centri di consulenza giuridica e dei rappresentanti legali (p.es. indirizzo/numero telefonico del servizio di picchetto degli avvocati) - per contattare una consulenza giuridica o una rappresentanza legale. Se il richiedente l'asilo non è in grado di contattare da sé il servizio desiderato, ad esempio in quanto non conosce la lingua, occorre appoggiarlo (ad es. mettendo a sua disposizione un interprete). Dato che i richiedenti l'asilo sono informati sin dall'inoltro della domanda della possibilità di contattare una consulenza giuridica, i mezzi succitati devono essere a loro disposizione sin da tale momento.
Ad capoverso 3: Mentre per una prima presa di contatto del richiedente l'asilo con una consulenza giuridica o una rappresentanza legale, i mezzi di cui al capoverso 2, se del caso con il concorso di un interprete, sono sufficienti, la consulenza vera e propria può necessitare un contatto perso- nale del richiedente l'asilo con la rappresentanza legale o la consulenza giuridica. Tale con- tatto deve avvenire, nel quadro del regolamento interno, presso l'aeroporto o nei centri di registrazione. L'ordinanza del DFGP del 14 marzo 2001 sulla gestione dei centri di registra- zione (RS 142.311.23) disciplina ad esempio l'accesso, gli orari di apertura ordinari, le possi- bilità di uscita e le possibilità di comunicazione. L'ordinanza prevede peraltro la garanzia del contatto con la rappresentanza legale. Per motivi logistici, i centri di registrazione, in virtù della predetta ordinanza, non mettono invece a disposizione di rappresentanti legali o consu- lenti giuridici speciali locali per i colloqui, uffici o pertinenti infrastrutture.
Articolo 7b (nuovo) Emolumenti e prestazioni
Secondo l'articolo 17a LAsi, d'ora in poi l’UFM può fatturare a terzi emolumenti ed esborsi per prestazioni a loro favore. Nella prassi si tratta soprattutto di prestazioni dell'UFM solleci- tate da autorità estere. Per esempio, l’UFM effettua regolarmente, su mandato di terzi, analisi linguistiche e sulla provenienza (analisi LINGUA). Gli emolumenti e gli esborsi sono calcolati in virtù delle disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 (OgeEm; RS 172.041.1) nonché della giurisprudenza del Tribunale federale.
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Le eventuali prestazioni a favore delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Co- muni, comprese le autorità giudiziarie, sono gratuite. Sono eccettuate le prestazioni che le predette autorità non chiedono per sé stesse bensì per terzi.
Articolo 7c (nuovo) Emolumenti per domande di riesame e domande multiple La presente disposizione, introdotta il 1° gennaio 2007, è ora inserita per motivi sistematici nell'articolo 7c capoverso 1. Per maggior chiarezza, il titolo originale "Emolumenti" è mag- giormente esplicitato. Al capoverso 3, la nozione di "garanzie prestate" è sostituita mediante quella di "contributi speciali versati" in quanto dal 1° gennaio 2008 non ci saranno più presta- zioni di garanzia.
Sezione 2: Domanda d’asilo ed entrata in Svizzera
Articolo 11 Domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata alla frontiera D'ora in poi, l'inoltro di una domanda d'asilo alla frontiera e la procedura all'aeroporto sono disciplinate separatamente dal profilo sistematico in quanto nel quadro della regolamenta- zione della nuova procedura all'aeroporto, sono insorte nuove fattispecie. Il titolo dell'articolo 11 è pertanto modificato di conseguenza. L'ultimo periodo del capoverso 1 è inoltre inserito nel nuovo articolo 11a capoverso 1. I capoversi 2 e 3 restano invariati.
Articolo 11a (nuovo) Domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata all'aeroporto
Ad capoverso 1: La presente disposizione corrisponde materialmente all'ultimo periodo del vigente articolo 11 capoverso 1.
Ad capoverso 2: La presente disposizione corrisponde materialmente alla disciplina attuale prevista dall'arti- colo 11 capoverso 2. La regolamentazione prevista dal capoverso 3 dell'articolo 11 OAsi 1 nella versione vigente non è invece più applicabile alla procedura all'aeroporto. L'attribuzione a un centro di regi- strazione è superflua in quanto, giusta l'articolo 22 capoverso 6 della legge, il richiedente è direttamente attribuito a un Cantone.
Articolo 12 Procedura, soggiorno e alloggio all'aeroporto
Ad capoverso 1: All'articolo 12, la nozione di "polizia aeroportuale" è stata stralciata in quanto la competenza per il controllo di frontiera può variare. L'autorità competente per il controllo di frontiera co- munica senza indugio all'UFM le domande d'asilo presentate in un aeroporto svizzero.
Ad capoverso 2: Già nel quadro della procedura nel centro di registrazione (cfr. art. 20 OAsi 1), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana il regolamento interno relativo al soggiorno e all'alloggio all'aeroporto. Esso disciplina ad esempio la possibilità di alloggiare separatamen- te le donne con bambini nonché la custodia di oggetti (p.es. oggetti di valore) dei richiedenti l'asilo. L'elenco non è esauriente; altri aspetti dell'alloggio (p.es. questioni inerenti agli im- pianti sanitari) possono parimenti essere oggetto di regolamentazioni.
Il soggiorno in aeroporto è limitato alla parte dell'aeroporto non destinata al pubblico. Per tener conto adeguatamente di tale situazione iniziale, che diverge da quella dei richiedenti presso i centri di registrazione, l'UFM collabora con un'impresa privata, competente per l'as-
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sistenza ai richiedenti l'asilo alloggiati all'aeroporto (p.es. organizzazione della vita quotidia- na, accesso alla consulenza sociale e giuridica, passeggiate all'aria aperta, occupazione delle stanze ecc.).
Ad capoverso 3: L'articolo 17 autorizza esplicitamente l'UFM a concludere convenzioni con terzi unicamente per la gestione dei centri di registrazione. L'UFM deve poter concludere convenzioni con terzi anche nel quadro del soggiorno, dell'alloggio e della procedura all'aeroporto, ad esempio con la "Organisation für Spezial- und Regieaufträge" (ORS Service AG), che assicura l'assisten- za dei richiedenti l'asilo negli alloggi dell'aeroporto, oppure con i competenti Cantoni sul cui territorio si trova un aeroporto. Occorre pertanto creare una regolamentazione a livello di ordinanza in virtù della quale possano essere concluse anche nel quadro della procedura all'aeroporto convenzioni sulla gestione dell'infrastruttura con terzi o con le competenti autori- tà degli aeroporto di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrain. Tali convenzioni comportano una regolamentazione dell'assistenza, della sicurezza e del vitto all'aeroporto. Eventuali contratti concernenti il rilevamento e l'esame di dati biometrici rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 5a capoverso 3 OAsi 3 dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al tratta- mento di dati personali (OAsi 3; RS 142.314). Le convenzioni concernenti il servizio all'aero- porto, sono già disciplinate dall'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza concernente l'esecu- zione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281).
Siccome d'ora in poi i capoversi 2 e 3 dell'articolo 12 disciplinano, oltre che la procedura, anche il soggiorno e l'alloggio all'aeroporto, il titolo è stato adeguato conseguentemente.
Articolo 13 capoverso 1 In virtù dell'attuale articolo 13 capoverso 1 OAsi 1, in caso di diniego dell’entrata alla frontie- ra, la persona straniera può presentare la domanda d’asilo a una rappresentanza svizzera all’estero. Siccome l'articolo 19 capoverso 1 della legge prevede già la possibilità di presen- tare una domanda d'asilo a una rappresentanza svizzera all'estero, l'articolo 13 capoverso 1 OAsi 1 non è necessario e può essere abrogato.
Articolo 13 capoverso 2 e articolo 14 L'allontanamento preventivo previsto sinora è sostituito, nel quadro della revisione parziale della LAsi, mediante una decisione di non entrata nel merito o una decisione materiale che pongono fine alla procedura. L'allontanamento preventivo nel quadro della procedura all'ae- roporto diventa dunque caduco. D'ora in poi all'aeroporto saranno disposte solo decisioni che pongono termine alla procedura. Il capoverso 2 dell'articolo 13 e l'articolo 14 vanno pertanto abrogati.
Articolo 15 Esecuzione dell’allontanamento nel Paese d’origine o di prove nienza Questo articolo è abrogato. D'ora in poi, nel quadro della procedura all'aeroporto, sarà svolta l'intera procedura d'asilo. La regolamentazione secondo cui l'esecuzione dell'allontanamento nel Paese d'origine necessita un interrogatorio e ulteriori misure istruttorie è superflua. Lo stesso vale per le procedure all'aeroporto, per le quali vigono le disposizioni procedurali ge- nerali (cfr. art. 23 LAsi).
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Sezione 3: Procedura di prima istanza
Articolo 16a (nuovo) Alloggio in centri esterni in situazioni particolari
Ad capoverso 1: Questa formulazione è stata ripresa per analogia dalla regolamentazione del vigente articolo 18 OAsi 1. La terminologia "prima della loro registrazione giusta l’articolo 26 capoverso 2 della legge" è stata stralciata per consentire maggiore flessibilità alle autorità in casi di emer- genza. Inoltre, anziché la nozione di "centri di transito e dormitori di grave emergenza" è a- dottata la nuova nozione di "centri esterni". In situazioni speciali (di crisi), il centro di registra- zione ha la possibilità di aprire anche centri di transito e dormitori di emergenza come pure ulteriori alloggi di emergenza per accogliere i richiedenti l'asilo. È data una situazione partico- lare in caso di aumento temporaneo o durevole delle domande d'asilo. Per ovviare a una situazione di sovraccarico presso i Cantoni possono essere attivati siffatti centri esterni. Il centro di registrazione è responsabile della gestione e dell'organizzazione di questi centri esterni. La presentazione di una domanda d'asilo continua, per motivi organizzativi, ammini- strativi e tecnici, ad essere limitata ai centri di registrazione. Peraltro la gestione di un centro esterno è identica a quella di un centro di registrazione.
Ad capoverso 2: Giusta il capoverso 2, il soggiorno nei centri esterni può protrarsi fino al momento in cui le autorità cantonali decidono in merito alle necessarie strutture, ma al massimo per 12 mesi.
Il trasferimento delle attività procedurali nei centri di registrazione e la promozione del ritorno autonomo a partire dai centri di registrazione comportano un ampliamento considerevole del campo d'attività di tali centri. Attualmente e con gli organici attuali è possibile trattare solo tra le 10 000 e le 12 000 domande d'asilo nei centri di registrazione.
Durante una fase transitoria di sei mesi, i richiedenti l'asilo sono attribuiti ai Cantoni secondo i contingenti ordinari (calcolati in base a 10 000 domande d'asilo all'anno) anche in caso di forte afflusso di richiedenti l'asilo. Dopo questi sei mesi, la Confederazione riduce nuovamen- te i centri esterni e attribuisce ai Cantoni, secondo la chiave di ripartizione normale, i richie- denti che si trovano in tali centri come pure i nuovi arrivati. Attualmente l'UFM sta svolgendo colloqui con i Cantoni per stabilire a partire da quale numero di domande d'asilo all'anno si parla di una situazione particolare.
Articolo 17 Gestione dei centri di registrazione e dei centri esterni L'attuale articolo 17 OAsi 1 è completato mediante la nozione di "centro esterno". Vedansi in merito i commenti in margine al nuovo articolo 16a.
Articolo 18 Regolamento interno dei centri di registrazione e dei centri e sterni Il testo corrisponde all'articolo 20 OAsi 1 ed è trasferito sistematicamente nell'articolo 18. La disposizione è inoltre completata mediante la nozione di "centro esterno" e redatta con mag- gior chiarezza.
Articolo 19 capoversi 1-3
Ad capoverso 1: Il capoverso 1 è completato mediante la nozione di "centro esterno". Le autorità competenti in materia d'asilo hanno così la possibilità, in situazioni particolari, di effettuare accertamenti concernenti l'identità dei richiedenti l'asilo anche nei centri esterni. Ciò conferisce alle autori- tà la flessibilità necessaria in situazioni particolari.
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Ad capoverso 2: I primi due periodi del capoverso 2 restano invariati. È fatto capo a un interprete se la perso- na che svolge l'interrogatorio non conosce la lingua dei richiedenti l'asilo. Il terzo periodo prevede la possibilità di sostituire l'interrogatorio sommario mediante un'audizione ordinaria in presenza di rappresentanti delle opere d'aiuto. In circostanze particolari, ad esempio nel quadro del ricongiungimento familiare, una tale procedura si giustifica per motivi di celerità.
Ad capoverso 3: Secondo la nuova regolamentazione concernente gli Stati terzi, all'articolo 34 della legge, non è più disposto l'allontanamento preventivo in uno Stato terzo, bensì una decisione di non entrata nel merito che pone fine alla procedura. Ciò presuppone che lo Stato terzo garanti- sca la riammissione dei richiedenti l'asilo. L'esame di tale garanzia è effettuato preliminar- mente dal centro di registrazione, nel quadro della procedura di non entrata nel merito. Il primo periodo dell'attuale articolo 19 capoverso 3, vertente su un pertinente esame in caso di allontanamento preventivo, è pertanto superfluo. Del resto, la disciplina dell'allontanamento preventivo di cui all'articolo 42 capoverso 2 della legge è stato abrogato nel quadro della revisione parziale della LAsi.
In virtù di eventuali accordi di riammissione tra la Svizzera e gli Stati d'origine, la competenza per la procedura di riammissione dal punto di vista organizzativo può essere disciplinata libe- ramente. Essa può incombere all'UFM o ai Centres de coopération policière et douanière (CCPD) bilaterali a Ginevra e Chiasso, nonché ad autorità cantonali. Vista tale molteplicità di competenza, occorre stralciare anche il secondo periodo del capoverso 3.
Articolo 20 Regolamento interno dei centri di registrazione Vedansi le osservazioni relative all'articolo 18.
Articolo 21 Ripartizione fra i Cantoni Dopo un soggiorno di 60 giorni all'aeroporto o in un altro luogo adeguato, in caso d’entrata in Svizzera del richiedente l'asilo, l'UFM lo può attribuire direttamente a un Cantone (cfr. art. 22 cpv. 6 LAsi). L'UFM può parimenti autorizzare l'entrata e attribuire un richiedente l'asilo a un Cantone, se appare verosimile che sarà emanata una decisione d'asilo positiva. Infine, un richiedente l'asilo è attribuito a un Cantone se una decisione in materia d'asilo emanata all'a- eroporto non può essere notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda (cfr. art. 23 cpv. 2 LAsi). Di riflesso occorre adeguare il riferimento all'articolo 21 OAsi 1, che di- sciplina la ripartizione dei richiedenti l’asilo fra i Cantoni.
Articolo 23 Annuncio nel Cantone Se un richiedente l'asilo è attribuito a un Cantone, egli deve annunciarsi nel Cantone dopo aver lasciato il centro di registrazione. Siccome d'ora in poi l'UFM è competente per l'attribu- zione al Cantone nel quadro della procedura all'aeroporto, l'articolo 23 va completato conse- guentemente. Per motivi pratici è inoltre stabilito che i richiedenti l'asilo devono annunciarsi nel Cantone non più il giorno stesso, ma entro 24 ore.
Articolo 28 Parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) Il riferimento all'articolo 42 capoverso 2 della legge va stralciato in quanto tale articolo è stato abrogato nel quadro della revisione parziale della LAsi. Il riferimento deve invece compren- dere l'articolo 35a della legge, in quanto il parere dell'ACNUR può essere sollecitato anche in
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caso di ripresa della procedura d'asilo. Occorre inoltre stralciare l'ultimo periodo dell'attuale articolo 28 in quanto l'ACNUR non ha più qualità di parte nella procedura all'aeroporto.
Articolo 28a (nuovo) Collaborazione all'accertamento dei fatti L'articolo 41 capoverso 3 LAsi dà la possibilità all'UFM di concludere con Stati terzi e orga- nizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti. In tale contesto può succedere che debbano essere comunicati determinati dati personali, ad esempio le generalità, fotografie o dati relativi alla domanda d'asilo. Nel comunicare tali dati occorre garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati giusta l'arti- colo 98 LAsi.
Articolo 29a (nuovo) Ripresa della procedura
Ad capoverso 1: In caso di ripresa di una procedura d'asilo resta valida l’assegnazione al Cantone già effet- tuata. Per snellire le procedure non occorre più svolgere una nuova procedura presso il cen- tro di registrazione.
Ad capoverso 2: La legge descrive in maniera circostanziata, all'articolo 36 capoverso 1 lettera c, quando in caso di ripresa della procedura occorre eseguire un'audizione o concedere il diritto di essere sentiti. Non s'impone pertanto un‘ulteriore disciplina a livello d'ordinanza. Occorre invece imperativamente rilevare la ripresa di una procedura d'asilo sotto forma di decisione inciden- tale. Per maggior chiarezza, ciò è menzionato al capoverso 2.
Sezione 5: Allontanamento
Articolo 31 Allontanamento preventivo L'articolo 42 capoversi 2 e 3 LASi sono abrogati. Il loro contenuto è ripreso nell'articolo 34 della legge. L'attuale articolo 31 OAsi 1, riferito all'articolo 42 capoversi 2 e 3 della legge e quindi vertente sull'allontanamento preventivo, va pertanto stralciato.
Articolo 33 Caso di rigore personale grave Le disposizioni d'esecuzione relative al caso di rigore personale grave giusta l'articolo 14 della legge sono ormai parte integrante dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (art. 31 OASA5). L'articolo 33 OAsi 1 è pertanto abrogato.
Capitolo 3: Concessione dell’asilo e statuto dei rifugiati
Sezione 1: Concessione dell'asilo
Articolo 40 Ammissione in un Paese terzo L'attuale articolo 52 capoverso 1 LAsi prevede che un richiedente l'asilo, alle condizioni men- zionate (lett. a e b), può essere allontanato verso un Paese terzo anche se ha qualità di rifu- giato. Ora, tale regolamentazione contraddice la nuova regolamentazione relativa agli Stati terzi (cfr. art. 34 cpv. 2 e 3 LAsi), per cui l'articolo 52 capoverso 1 LAsi è stato abrogato. L'ar- ticolo 40 OAsi 1, riferito a tale disposizione, va pertanto parimenti stralciato.
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Sezione 2: Statuto dei rifugiati
Articolo 41 capoverso 2 L'attuale capoverso 2, nell'ottica del rifiuto del permesso di domicilio, si riferisce alle disposi- zioni dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale concernente la di- mora e il domicilio degli stranieri (ODDS; RS 142.201), che disciplina i dettagli legati all'allon- tanamento.
La nuova disposizione di cui all'articolo 60 capoverso 2 LAsi disciplina in modo circostanziato i casi in cui non è dato un diritto al permesso di domicilio. L'esame della proporzionalità è retto dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di allontanamento. L'articolo 41 capoverso 2 OAsi 1 risulta pertanto obsoleto e può essere stralciato.
II Disposizioni di coordinamento relative all'Accordo di associazione a Dublino
1. Situazione iniziale
La Svizzera ha approvato gli Accordi di adesione alla normativa di Schengen e Dublino. Se- condo la pianificazione attuale, gli Accordi entreranno in vigore probabilmente nella seconda metà del 2007, dopo la procedura di ratifica da parte dell'UE. Essi tuttavia non saranno ap- plicati a partire da quel momento, bensì soltanto quando il Consiglio dell’UE ne avrà decreta- to formalmente l’entrata in vigore. L’entrata in vigore formale sarà pertanto dichiarata dall’UE probabilmente nell’autunno del 2008. Ciò avverrà solo quando la Svizzera avrà concluso tutti i lavori di trasposizione e gli altri Stati membri di Schengen li avranno valutati positivamente.
Con decreto federale del 17 dicembre 20046 sono stati decisi gli adeguamenti di legge a livel- lo di Confederazione in virtù degli Accordi di associazione a Dublino7. Nel settore dell'asilo, gli articoli 99 capoverso 1 e 102a-102g relativi al trattamento di dati personali, l'articolo 107a concernente la procedura di ricorso Dublino nonché l'articolo 117a sul trattamento non auto- rizzato di dati personali sono stati ripresi nella LAsi8. Ora occorre procedere ai necessari a- deguamenti a livello di ordinanza.
Ciò concerne le ordinanze 1 e 3 sull'asilo. Le pertinenti disposizioni devono entrare in vigore al momento della messa in vigore formale degli Accordi di associazione a Schengen da parte dell'UE (verosimilmente nell'autunno 2008). Esse non possono pertanto entrare in vigore già il 1° gennaio 2008, unitamente alla LAsi parzialmente riveduta e alle pertinenti modifiche d'ordinanza che costituiscono l'oggetto principale della presente consultazione. Ciò rende necessarie disposizioni di coordinamento.
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343). Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (FF 2004 5777); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (FF 2004 5791); Protocollo del … relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che per- mettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio] (FF …); Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Lie- chtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet- tono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizze- ra [titolo provvisorio]. 8 RS 142.31 Pag. 10 di 50
Sono inoltre in atto nuovi adeguamenti di legge, vertenti segnatamente sulla trasposizione completa della normativa di Dublino già ripresa dalla Svizzera9. La necessità di tali adegua- menti è emersa solo dopo il termine dei lavori di revisione della LAsi. Sono interessati gli articoli 21, 22 e 24 LAsi. Le modifiche perseguono una nuova procedura per l'entrata alla frontiera svizzera e un nuovo rifiuto temporaneo dell'entrata all'aeroporto. Nel presente pro- getto occorre tener conto anche di tali modifiche di legge. In questo contesto è tuttavia inte- ressata solo l'OAsi 1 (art. 11 e 11a OAsi 1).
2. Elementi di base delle innovazioni: il sistema di Dublino
Con l'associazione a Dublino, la Svizzera aderisce al principio secondo cui entro lo Spazio Dublino un solo Stato è competente per il trattamento di una domanda d'asilo. Gli atti norma- tivi da considerare in tale contesto (cosiddetto acquis o normativa di Dublino) sono descritti all'articolo 1 AAD10. Trattasi da un lato dei cosiddetti regolamento Dublino11 e regolamento Eurodac12 e dall'altro dei pertinenti atti d'applicazione della Commissione (regolamento per l'applicazione di Dublino13 e regolamento per l'applicazione di Eurodac14). Questi regolamenti sono direttamente applicabili in Svizzera15. La Svizzera non è invece vincolata dalle altre direttive europee relative all'asilo che disciplinano in particolare le condizioni d'accoglienza o la procedura d'asilo comune16. La Svizzera prende tuttavia atto di tali regolamenti.
Con l'associazione a Dublino, la Svizzera s'impegna ad esaminare, nel caso di domande d'asilo presentate da cittadini di Stati terzi (ovvero di Stati che non sono vincolati da nessuno degli Accordi di associazione a Dublino), se è competente per il trattamento della domanda giusta i criteri previsti dal regolamento per l'applicazione di Dublino. I criteri comprendono ad esempio la concessione precedente dell'asilo ai familiari o il rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto al richiedente da parte di un altro Stato Dublino, il quale risulta quindi essere com- petente per la procedura. Se non sono applicabili gli altri criteri, interviene da ultimo il criterio del primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata (art. 13 regolamento Dubli- no).
Se dall'esame risulta che la Svizzera è competente, questa è chiamata a svolgere la proce- dura d'asilo (e, al termine della stessa, anche l'eventuale procedura di allontanamento). Se l'UFM, incaricato di svolgere la procedura d'esame secondo i criteri di Dublino, ritiene tuttavia che, in base a detti criteri, un altro Stato sia competente per il trattamento della domanda d'asilo, presenta a tale Stato una richiesta di presa in carico. Una siffatta procedura è avviata ad esempio se lo Stato in questione ha rilasciato un titolo di soggiorno ancora valevole alla persona che ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (art. 9 regolamento Dublino).
Cfr. le modifiche di legge nel quadro del progetto: "Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del codice delle frontiere Schengen (sviluppo della normativa di Schengen); modifiche del diritto in ma- teria di stranieri e d'asilo in vista della trasposizione completa della normativa di Schengen e Dublino già ripresa (adeguamen- ti)". 10 10 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (FF 2004 5777). Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1). Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle im- pronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3). Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regola- mento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della con- venzione di Dublino (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1). Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali II del 1° ottobre 2004, FF 2004 5273. Ad esempio: Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13). Pag. 11 di 50
È presentata una domanda di ripresa in carico se la persona in questione ha già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato associato a Dublino (art. 20 regolamento Dublino). Lo Stato richiesto non soggiace più all'obbligo di ripresa in carico se il richiedente l'asilo ha la- sciato lo spazio Dublino per almeno tre mesi, se a motivo del rifiuto o del ritiro della domanda d'asilo la persona è oggetto di provvedimenti di allontanamento già in atto o se ha ottenuto un titolo di soggiorno in un altro Stato Dublino. Per appurare se il richiedente l'asilo ha già depositato una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino, l'UFM può consultare la banca dati Eurodac e procedere a un confronto delle impronte digitali. Il risultato costituisce un mezzo di prova per la domanda di ripresa in carico.
Se lo Stato richiesto accetta la presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo, l'UFM emana una decisione di non entrata nel merito. La partecipazione della Svizzera a Dublino com- prende da un lato la "procedura OUT" se la Svizzera è lo Stato richiedente (non entrata nel merito giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi), e dall'altro la "procedura IN" se la Svizzera è lo Sta- to richiesto.
Come nel contesto della trasposizione a livello di legge, occorre osservare che le prescrizioni dell'acquis di Dublino sono direttamente applicabili. Ciò significa che non occorre trasporle nell'ordinamento giuridico svizzero. Per motivi di chiarezza e trasparenza nei confronti di chi applica il diritto, è tuttavia auspicabile adeguare determinate disposizioni.
3. Commento alle singole disposizioni
Articolo 1a (nuovo) Campo d'applicazione Nel presente articolo è anzitutto precisato che la presente ordinanza è applicabile solo nella misura in cui l'acquis di Dublino non contiene disposizioni contrarie. È inoltre stabilito chia- ramente quali sono gli Accordi di associazione a Dublino.
Articolo 10 capoverso 4
Regolamentazione attuale: L'attuale articolo 10 OAsi 1 precisa la procedura applicabile alle domande d'asilo depositate presso una rappresentanza svizzera all'estero (art. 20 cpv. 1 LAsi). Esso prevede che la rap- presentanza svizzera all’estero proceda di norma a un interrogatorio del richiedente l’asilo (cpv. 1) o, se ciò non è possibile, che il richiedente l’asilo sia invitato a indicare per scritto i motivi d’asilo (cpv. 2). La rappresentanza svizzera trasmette poi all’UFM i documenti perti- nenti e la sua valutazione della domanda d’asilo. Vi sono persone che presentano una do- manda d'asilo per lettera direttamente all'UFM, senza rivolgersi a una rappresentanza diplo- matica.
In tal caso, l'UFM tratta la domanda contemporaneamente quale domanda di autorizzazione d'entrata e domanda d'asilo presentata all'estero. Previo esame della domanda, l'UFM autorizza l'entrata in vista dell'avvio della procedura d'asilo ordinaria, oppure dispone il rifiuto dell'entrata e respinge nel contempo la domanda d'asilo (art. 52 cpv. 2 LAsi). La domanda può essere respinta sia in virtù di un esame materiale dei motivi d'asilo sia in quanto si può ragionevolmente pretendere che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese.
Innovazioni grazie a Dublino: Il regolamento Dublino contiene una disposizione speciale per i casi in cui una persona pre- senta una domanda d'asilo in uno Stato Dublino diverso da quello in cui si trova (art. 4 cpv. 4 regolamento Dublino). È data una siffatta situazione quando una persona presenta una do- manda d'asilo presso l'ambasciata di un altro Stato Dublino oppure per posta. In questi casi il regolamento Dublino prevede che lo Stato Dublino in cui si trova il richiedente l'asilo è tenuto a determinare lo Stato competente per il trattamento della domanda d'asilo. Lo Stato compe-
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tente per il trattamento della domanda è parimenti considerato come lo Stato in cui è presen- tata la domanda.
Se ad esempio una persona presenta una domanda d'asilo presso l'ambasciata svizzera in Germania, la Svizzera non deve trattare la domanda d'asilo né emanare una decisione in merito alla domanda d'asilo. L'UFM si limita a trasmettere la domanda alla Germania. È per- tanto sufficiente comunicare per scritto alla persona in questione che la sua domanda d'asilo è considerata come presentata in Germania giusta l'articolo 4 capoverso 4 del regolamento Dublino. La persona interessata è informata preliminarmente, presso l'ambasciata, di tale procedura, ed ha pertanto la possibilità di ritirare la propria domanda se lo ritiene opportuno.
L'articolo 20 LAsi in combinato disposto con l'articolo 10 OAsi 1 resta applicabile alle do- mande d'asilo presentate in Paesi non appartenenti allo spazio Dublino. Occorre pertanto un nuovo articolo 10 capoverso 4 OAsi 1 che escluda i casi Dublino da tale procedura.
Ogni Stato membro è tuttavia libero, come sinora, di esaminare una domanda d'asilo o di autorizzare l'entrata sul proprio territorio, anche se in base al regolamento Dublino non è lo Stato competente. Anche la Svizzera gode di tale possibilità, ad esempio in casi nei quali motivi umanitari giustificano l'entrata o la procedura d'asilo in Svizzera. Si tratta di una libertà di cui la Svizzera può usufruire, e non di una pretesa giuridica che i richiedenti l'asilo posso- no far valere.
Onde evitare inutili oneri alle rappresentanze svizzere all'estero, generalmente tenute a svol- gere interrogatori sui motivi d'asilo, è sufficiente che esse facciano compilare ai richiedenti l'asilo un modulo analogamente a quanto avviene per la domanda di visto. Tale procedura è compatibile sia con Dublino che con la legislazione svizzera.
Articolo 11 Domanda d’asilo presentata alla frontiera e autorizzazione d’entrata Grazie a Dublino non vi è più motivo di mantenere tale disposizione a livello d'ordinanza. Nel disegno di revisione è previsto un nuovo articolo 21 LAsi17. Esso persegue la trasposizione completa della normativa di Schengen e Dublino già ripresa.
Nell’ambito dei lavori preparatori relativi al summenzionato sviluppo dell’acquis di Schengen è risultato che alcune disposizioni del diritto in materia d'asilo andavano modificate nonostan- te l'adeguamento previsto dal decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla norma- tiva di Schengen e Dublino. Due articoli della legge sull'asilo devono essere adeguati (art. 21 e 22).
Cfr. le modifiche di legge nel quadro del progetto: "Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del codice delle frontiere Schengen (sviluppo della normativa di Schengen); modifiche del diritto in ma- teria di stranieri e d'asilo in vista della trasposizione completa della normativa di Schengen e Dublino già ripresa (adeguamen- ti)". Pag. 13 di 50
Giusta l'articolo 3 del regolamento Dublino, ogni domanda d'asilo presentata alla frontiera o sul territorio svizzero da un cittadino di un Paese non appartenente allo spazio Dublino è esaminata per determinare lo Stato Dublino competente per il trattamento della domanda. La domanda d’asilo è trattata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino. La procedura per determinare lo Stato Dublino competente per svolgere la procedura d'asilo e di rinvio neces- sita un certo tempo. Tale procedura non può svolgersi alla frontiera svizzera. L'entrata in Svizzera è pertanto autorizzata alla frontiera in vista dell'assegnazione dei richiedenti l'asilo a un centro di registrazione nonché dell'esame volto a stabilire se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù degli Accordi d'associazione a Dublino.
Di conseguenza, il nuovo articolo 21 LAsi prevede che, in caso di domanda d'asilo presenta- ta alla frontiera, entro la zona di frontiera o sul territorio svizzero, le autorità competenti in- viano le persone a un centro di registrazione e procedura.
Articolo 11a capoversi 2 e 3 Il nuovo articolo 22 LAsi18 verte sulla procedura d'asilo all'aeroporto. È previsto che la proce- dura volta a determinare lo Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo e d'allontanamento nello spazio Dublino si svolge all'aeroporto. Il solo fatto che la Svizzera sia lo Stato Dublino competente per lo svolgimento della procedura d'asilo e d'allontanamento non basta pertanto a giustificare l'autorizzazione d'entrata in Svizzera. In tal caso, la Svizze- ra può trattare la domanda d'asilo all'aeroporto e emanare una decisione materiale o di non entrata nel merito giusta la legge (art. 23 LAsi, in vigore dal 1.1.08).
L'essenziale delle condizioni d'entrata tuttora vigenti nel contesto di una domanda d'asilo all'aeroporto sono mantenute ma a una condizione necessaria e supplementare, ovvero che la Svizzera sia lo Stato Dublino competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento Dublino (art. 22 cpv. 2bis LAsi). Se è stabilito che lo Stato Dublino compe- tente per il trattamento della domanda è un altro, è d'uopo trasferire il richiedente verso tale Stato direttamente dall'aeroporto e pronunciare nei suoi confronti una decisione di non entra- ta nel merito secondo Dublino.
In ogni caso, a decorrere dall'entrata in vigore della LAsi riveduta, la durata massima del soggiorno in aeroporto sarà di 60 giorni. Una volta trascorso tale termine occorre autorizzare l'entrata in Svizzera. L'articolo 22 capoverso 2ter LAsi prevede che il Consiglio federale pos- sa decidere in quali altri casi l’entrata in Svizzera è autorizzata al fine di evitare casi persona- li di rigore. Tale articolo di legge è concretizzato all'articolo 11a capoversi 1 e 2 OAsi 1.
Ad capoverso 2: Nell'ottica di Dublino occorre adeguare le condizioni d'entrata per le persone che chiedono asilo negli aeroporti. La lettera b del presente capoverso è pertanto completata in modo da coincidere con quanto disposto dall'articolo 22 capoversi 2bis e 2ter LAsi19. La Svizzera, prima di poter autorizzare l'entrata di un richiedente l'asilo sul suo territorio, deve essere giunta alla conclusione che lo svolgimento della procedura asilo le compete in virtù dei criteri di Dublino. Il capoverso 2 lettera a concretizza una deroga a tale principio; essa concerne i parenti pros- simi di un richiedente l'asilo, che vivono in Svizzera. In tal caso, la Svizzera può autorizzare l'entrata di questa persona e svolgere la procedura abituale, compresa la procedura di Dubli- no.
Cfr. le modifiche di legge nel quadro del progetto: "Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del codice delle frontiere Schengen (sviluppo della normativa di Schengen); modifiche del diritto in ma- teria di stranieri e d'asilo in vista della trasposizione completa della normativa di Schengen e Dublino già ripresa (adeguamen- ti)".
Cfr. le modifiche di legge nel quadro del progetto: "Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del codice delle frontiere Schengen (sviluppo della normativa di Schengen); modifiche del diritto in ma- teria di stranieri e d'asilo in vista della trasposizione completa della normativa di Schengen e Dublino già ripresa (adeguamen- ti)". Pag. 14 di 50
Ad capoverso 3: Un nuovo capoverso 3 prevede la possibilità per la Svizzera di autorizzare l'entrata di un richiedente l'asilo per motivi umanitari. La Svizzera può usufruire di tale possibilità indipen- dentemente dalla sua eventuale competenza di svolgere la procedura d'asilo in virtù degli Accordi di associazione a Dublino. Una nota a piè di pagina rinvia all'articolo 15 del regola- mento Dublino, che prevede la clausola umanitaria. Autorizzando l'entrata in virtù del capo- verso 3, la Svizzera acconsente ad essere lo Stato Dublino cui compete l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento.
Articolo 29 Esame della competenza secondo Dublino Giusta l'articolo 34 capoverso 2 lettera d LAsi (versione vigente) non si entra nel me- rito di una domanda d’asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. La disposizione è formulata in maniera generale, in modo da coprire anche altri accordi internazionali simili. Per questo motivo, nell'OAsi 1 occorre ora inserire un riferimento esplicito alla procedura di Dublino, precisando in cosa consiste la procedura motivata da Dublino. Un riferimento ai pertinenti atti normativi della CE crea chiarezza. Per motivi sistematici, dopo l'articolo 28a OAsi 1 va introdot- ta una nuova disposizione.
Nel nuovo articolo 29 sono chiaramente definiti i due presupposti per la non entrata nel meri- to: la competenza di un altro Stato in virtù dei criteri di Dublino e il consenso di tale Stato per quel che concerne la propria competenza.
Questo nuovo articolo dà la possibilità all'UFM di svolgere una procedura d'asilo in virtù di motivi umanitari ai sensi dell'articolo 15 del regolamento Dublino anche se, secondo i criteri del regolamento Dublino, la competenza di svolgere la procedura non gli spetta (cfr. art. 3 cpv. 2 regolamento Dublino). I motivi di cui all'articolo 15 del regolamento Dublino non coin- cidono pienamente con i casi esemplari di cui all'articolo 34 capoverso 3 LAsi. L'articolo 15 del regolamento Dublino mira a riunire i familiari o altri parenti bisognosi di assistenza per motivi umanitari (p.es. malattia, disabilità grave). Usufruendo di tale deroga, la Svizzera si dichiara disposta a non applicare la procedura di Dublino alle persone interessate.
Infine è inserito un riferimento al regolamento di applicazione di Dublino, il quale disciplina in maniera circostanziata le procedure di presa e di ripresa in carico.
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2.2. Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)
Parte generale
1.1 Situazione iniziale
La LAsi riveduta prevede sostanziali modifiche del sistema d'indennità tra Confederazione e Cantoni.
In primo luogo è introdotto un nuovo sistema di finanziamento. La differenza essenziale è che le indennità non sono più basate sui conteggi dei Cantoni, bensì sulle persone registrate nella banca dati dell'UFM (Ufficio federale). Il sistema attuale, basato su diversi importi forfet- tari singoli in funzione dello stadio della procedura e del tipo di spese da rimborsare, è sem- plificato mediante l'introduzione di una somma forfettaria globale unica in funzione dello sta- dio della procedura: una somma forfettaria per richiedenti l'asilo, persone bisognose di prote- zione non titolari di un permesso di dimora e persone ammesse provvisoriamente, e una per rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi riconosciuti e persone biso- gnose di protezione titolari di un permesso di dimora. La somma forfettaria prevista inizial- mente per persone in fase d'esecuzione è sostituita mediante una somma forfettaria per le spese di soccorso d'emergenza. Con le somme forfettarie globali s’intende, come finora, rimborsare in linea di principio le spese assunte dai Cantoni nell’ambito dell’aiuto sociale. Non vengono trasferite spese dalla Confederazione ai Cantoni.
Nella LAsi riveduta è inoltre stabilito - com'è il caso tuttora per le persone con decisione di non entrata nel merito passata in giudicato - che le persone con decisione in materia d'asilo e d'allontanamento passata in giudicato sono escluse dal sistema dell'aiuto sociale. Le per- sone interessate possono tutt'al più far valere, se del caso, un diritto costituzionale all'aiuto in situazioni di bisogno giusta l'articolo 12 della Costituzione federale (RS 101). La concessione di tale aiuto compete ai Cantoni. La Confederazione rimborsa le spese ai Cantoni mediante una somma forfettaria (somma forfettaria per le spese di soccorso d'emergenza) per ogni decisione materiale negativa passata in giudicato e per ogni decisione di non entrata nel merito passata in giudicato.
È inoltre introdotta una nuova somma forfettaria per le spese legate all'integrazione dei rifu- giati e delle persone ammesse provvisoriamente. Mentre per i rifugiati era già concesso un sussidio per l'integrazione (importo forfettario linguistico, sussidi per l'integrazione professio- nale ecc.), il sussidio federale per l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente è una novità. Tale modifica è correlata al trasferimento ai Cantoni della competenza in materia di persone ammesse provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre sette anni. Le di- sposizioni concernenti il finanziamento non sono rette dall'OAsi 2 (RS 142.312), bensì dal- l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri.
L'attuale obbligo di prestare garanzia e di rimborsare le spese è sostituito mediante l'obbligo di pagare un contributo speciale. I datori di lavoro dei richiedenti l'asilo, delle persone am- messe provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora esercitanti un’attività lucrativa sono tenuti, come sinora, a versare il 10 per cento del salario alla Confederazione. La novità consiste nel fatto che non è più effettuato un con- teggio delle spese occasionate dai singoli. Tale contributo è volto a rimborsare le spese di aiuto sociale, di partenza, d'esecuzione e per i rimedi giuridici. L'obbligo di pagare tale con- tributo è limitato a 10 anni e l'importo massimo è di 15 000 franchi.
Sono inoltre aumentati la somma forfettaria per le spese amministrative e l'importo forfettario per la carcerazione.
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1.2 Nuovo sistema di finanziamento (somma forfettaria globale)
Il nuovo sistema di finanziamento tra Confederazione e Cantoni è volto a semplificare il rim- borso delle spese. Processi più semplici e sinergie dovrebbero consentire risparmi a medio e lungo termine. Il passaggio al nuovo sistema (concessione della somma forfettaria in base alla banca dati elettronica dell'UFM; somma forfettaria globale in funzione dello stadio della procedura) non deve originare spese supplementari. Ciò significa che, con il nuovo sistema di finanziamento, le spese d'aiuto sociale sostenute dai Cantoni saranno rimborsate in misu- ra uguale rispetto al sistema attuale.
Richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente Nel 2005 la Confederazione ha rimborsato ai Cantoni spese complessive pari a 577 960 966 franchi per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente (non è possibile pren- dere quale base le spese del 2006 o addirittura del 2007 in quanto il Consiglio federale sarà chiamato ad adottare la modifica delle ordinanze d'esecuzione già nell'estate 2007). Tale importo è diviso come segue:
Sostegno e alloggio 382'435'927 Fr. Alloggio speciale 10'048'916 Fr. Assicurazione malattie 131'241'661 Fr. Prestazioni proprie e di terzi -48'665'019 Fr.
Necessarie prestazioni mediche in natura 369'862 Fr. Formazione speciale 3'076'874 Fr. Contributo d'assistenza per minori 136'954 Fr. Cure dentarie 6'917'762 Fr. Prestazioni proprie e di terzi -40'858 Fr.
Onorari di dentisti consulenti 266'749 Fr.
Programmi d'occupazione 16'141'192 Fr. Spese di servizio sociale 71'399'546 Fr. Indennità per il soccorso d'emergenza per decisioni di 4'631'400 Fr. non entrata nel merito (NEM)
Totale 577'960'966 Fr.
Nel calcolare la somma forfettaria globale in materia d'asilo occorre dedurre da tali spese per il 2005 gli importi corrispondenti alle voci qui di seguito. Da un lato l'importo corrispondente alla somma forfettaria per il soccorso d'emergenza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito e la quota parte destinata ai programmi d'occupazione delle persone ammesse provvisoriamente (50% del rimborso versato attualmente dalla Confederazione per i programmi d'occupazione), in quanto tali importi sono rimborsati mediante la somma forfet- taria per il soccorso d'emergenza, risp. per l'integrazione (cfr. n. 1.3 e 2.5). D'altro lato, oc- corre dedurre l'importo per le spese di servizio sociale versato nel 2005 in quanto è interve- nuto un cambiamento materiale per quel che concerne il rimborso delle spese di servizio sociale. In avvenire, la riserva strategica per le spese di servizio sociale (calcolata sulla base di 4 400 domande d'asilo virtuali e pari a ca. 18 mio di franchi) non sarà più rimborsata a causa del calo delle domande d'asilo e del conseguente nuovo assetto per quel che concer- ne gli alloggi (pianificazione basata su 10 000 nuove domande d'asilo all'anno; se le nuove domande superano le 10 000 unità, la Confederazione garantisce l'alloggio nel quadro del- l'assetto d'emergenza). L'importo delle spese di servizio sociale per il 2008 è calcolato sulla base di 10 000 nuove domande d'asilo. Vanno invece conteggiate tra le spese per il 2005 le spese sostenute attualmente dalla Con- federazione per la formazione di personale di soccorso a livello cantonale (art. 29 cpv. 5 OA- si 2 nella versione attuale), pari a 737 874 franchi, e per i progetti finalizzati al ritorno svolti in Svizzera (art. 68 cpv. 2 OAsi 2 nella versione attuale), pari a 1 900 000 franchi. Ne risulta, Pag. 17 di 50
quale base di computo per la somma forfettaria globale (neutralità dei costi) l'importo com- plessivo di 546 259 865 franchi.
Spese 2005 da prendere in considerazione Totale rimborsi ai Cantoni 2005 577'960'968 Fr.
Indennità soccorso emergenza NEM 4'631'400 Fr.
50% del rimborso per programmi d'occupazione 8'070'596 Fr.
spese di servizio sociale per 10'823 domande d'asilo 71'399'546 Fr. (2005) 737'874 Fr. + formazione personale di soccorso nei Cantoni 1'900'000 Fr. + progetti finalizzati al ritorno svolti in Svizzera
Spese 2005 da prendere in considerazione 496'497'300 Fr.
Importo da computare sulle spese di servizio sociale 2008 + spese di servizio sociale per 10'000 domande d'asilo 49'762'565 Fr. incl. riduzione riserva strategica per le spese di servi- zio sociale (Fr. 67'988'416 - Fr. 18'225'851)
Base di calcolo per la somma forfettaria globale in materia d'asilo 546'259'865 Fr.
Su tale base, i parametri inerenti alla somma forfettaria globale sono stabiliti in modo tale che, se la somma forfettaria globale fosse già stata applicata nel 2005, sarebbe stato versato ai Cantoni il medesimo importo.
La somma forfettaria giornaliera in materia d'asilo è calcolata come segue: Numero di persone che hanno beneficiato dell'aiuto sociale nel 2005: 33'504 (incl. le persone in procedura di esecuzione dell'allontanamento) Numero di persone che hanno beneficiato dell'aiuto sociale nel 2008: 17'562 (senza le persone in procedura di esecuzione dell'allontanamento) Spese 2005 da prendere in considerazione 496'497'300 Fr. Spese di servizio sociale per 10'000 domande d'asilo 49'762'565 Fr. Numero di giorni in un anno 365
496'497'300 Fr. 1) Somma forfettaria giornaliera di base = = 40.60 Fr. 33'504 X 365
49'762'565 Fr 2) Quota parte per spese di servizio sociale = = 7.76 Fr. 17'562 X 365
3) Somma forfettaria giornaliera in materia d'asilo = 40.60 Fr. + 7.76 Fr. = 48.36 Fr.
Rifugiati e apolidi Nel 2005, la Confederazione ha rimborsato ai Cantoni un importo pari a 55 063 024 franchi per spese occasionate da rifugiati riconosciuti e apolidi riconosciuti. Tale importo è diviso come segue: Pag. 18 di 50
Sostegno e alloggio 40’811’813 Fr. Alloggio speciale 243’357 Fr. Assicurazione malattie 2’469’653 Fr. Prestazioni proprie e di terzi -6’148’777 Fr.
Necessarie prestazioni mediche in natura 15’619 Fr. Formazione speciale 178’235 Fr Contributo d'assistenza per minori 0 Fr. Cure dentarie 987’333 Fr. Prestazioni proprie e di terzi -13’421 Fr.
Onorari di dentisti consulenti 42’606 Fr.
Misure integrative 2’608’541 Fr. Somme forfettarie d'installazione 1’921’697 Fr. Somme forfettarie per corsi linguistici 3’091’298 Fr. Spese di servizio sociale e amministrative 8’855’070 Fr.
Totale 55’063’024 Fr.
Nel calcolare la somma forfettaria globale per rifugiati occorre dedurre da tali spese per il 2005 gli importi corrispondenti alle voci qui di seguito. Da un lato la quota parte per le misure d'integrazione professionale (2 608 541 Fr.) e dall'altro la quota parte per le somme forfetta- rie per corsi linguistici (3 091 298 Fr.), in quanto queste sono rimborsate d'ora in poi nel qua- dro della somma forfettaria per l'integrazione (cfr. n. 2.5). Ne risulta, quale base di computo per la somma forfettaria globale (neutralità dei costi) l'importo complessivo di 49 363 185 franchi.
Spese 2005 da prendere in considerazione
Totale dei rimborsi ai Cantoni 2005 55’063’024 Fr.
misure d'integrazione professionale 2’608’541 Fr.
somme forfettarie per corsi linguistici 3’091’298 Fr.
Base di calcolo per la somma forfettaria globale per 49’363’185 Fr. rifugiati
Su tale base, i parametri inerenti alla somma forfettaria globale sono stabiliti in modo tale che, se la somma forfettaria globale fosse già stata applicata nel 2005, sarebbe stato versato ai Cantoni il medesimo importo.
La somma forfettaria giornaliera per rifugiati è calcolata come segue: Numero di persone che hanno beneficiato dell'aiuto sociale nel 2005: 2'554 Spese 2005 da prendere in considerazione 49'363'185 Fr. Numero di giorni in un anno 365
49'363'185 Fr. Somma forfettaria giornaliera per rifugiati = = 52.94 Fr. 2'554 X 365
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1.3 Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza
I Cantoni ottengono una somma forfettaria unica per ogni persona con una decisione negati- va passata in giudicato o una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato, che è tenuta a lasciare la Svizzera. Queste persone sono escluse dal sistema di aiuto sociale della LAsi e possono beneficiare, in caso di bisogno, unicamente dell'aiuto in situazioni di bisogno giusta l'articolo 12 della Costituzione federale. I Cantoni determinano liberamente il momento del passaggio dall'aiuto sociale al soccorso d'emergenza per le persone tenute a lasciare la Svizzera. In tal modo è possibile tenere conto della situazione delle persone particolarmente vulnerabili. I Cantoni hanno parimenti la possibilità di sospendere l'aiuto sociale prima dello scadere del termine di partenza se ciò appare loro necessario o indicato nel caso concreto (p.es. in caso di mancata cooperazione da parte dell'interessato nel preparare la partenza). Di regola, tuttavia, tale sospensione avviene solo allo scadere del termine di partenza. Le persone ammesse provvisoriamente sono sì oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato, ma non è stato fissato loro alcun termine di partenza, per cui non sog- giacciono a tale regolamentazione.
Parte speciale
Titolo 2: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza I titoli sono completati mediante l’espressione "soccorso d'emergenza". Ciò vale per tutti i titoli nel rispettivo capitolo.
Articolo 2 Definizione delle prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'e mergenza rimborsabili Trattasi da un lato di una modifica redazionale: le espressioni "assistenza" e "prestazioni assistenziali" sono sostituite mediante quelle di "aiuto sociale" e "prestazioni d'aiuto sociale". Ciò vale per tutti gli articoli e per tutti i titoli. È inoltre precisato il riferimento alla legge sull'as- sistenza. La riserva concernente le disposizioni divergenti dell'ordinanza è stralciata in quan- to siffatte disposizioni non sussistono più.
Articolo 3 Determinazione e concessione dell'aiuto sociale e del soc cor so d'emergenza
Ad capoverso 2: Non si tratta di modifiche contenutistiche. Anche attualmente il rimborso delle spese per le persone ammesse provvisoriamente sottostà alla medesima regolamentazione applicabile ai richiedenti l'asilo. D'ora in poi, per motivi di trasparenza, le persone ammesse provvisoria- mente sono menzionate esplicitamente nell'OAsi 2. Inoltre sono stati adeguati i riferimenti alle disposizioni di legge.
Ad capoverso 3: D'ora in poi il rimborso ai Cantoni delle spese concernenti le persone con una decisione di non entrata nel merito e le persone con decisione negativa in materia d'asilo, ormai escluse dall'aiuto sociale nel settore dell'asilo, è retto nell'OAsi 2. Di principio la determinazione e la concessione del soccorso d'emergenza sono rette dal diritto cantonale. I Cantoni possono tuttavia, in virtù degli articoli 82 capoverso 4 e 83a della legge nonché delle disposizioni di- vergenti della presente ordinanza, derogare alla regolamentazione cantonale.
Articolo 4 Servizio di coordinamento
Ad capoverso 2: Questo capoverso è abrogato in quanto nel nuovo sistema di finanziamento, il rimborso non avviene più in base ai conteggi cantonali relativi alle persone dipendenti dall'aiuto sociale, bensì in base all'effettivo delle persone attribuite a un Cantone giusta la banca dati dell'UFM.
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Articolo 5 Procedura per il versamento
Ad capoverso 1: In virtù del nuovo sistema di finanziamento (somma forfettaria globale, cfr. n. 1.1 e 1.2), il rimborso delle spese tra Confederazione e Cantoni non si basa più sui conteggi presentati trimestralmente dai Cantoni, bensì sui dati registrati nella banca dati dell'UFM.
Ad capoverso 2: I versamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla fine del trimestre. Si parte dal presupposto che i dati registrati nella banca dati dell'UFM siano esatti. Se i Cantoni constatano dati erro- nei, mancanti o falsi, possono chiedere all'UFM, entro 90 giorni dall'ottenimento del versa- mento, la rettifica dell'effettivo determinante per il versamento. Se non è possibile eseguire la notifica entro tale termine, i dati erronei, falsi o non registrati possono, in via eccezionale, essere notificati ulteriormente. La domanda deve contenere dati esatti concernenti gli errori e le persone interessate.
Ad capoverso 3: L'UFM esamina le domande di rettifica dei Cantoni. Se dall'esame risulta un errore ai sensi del capoverso 2, la Confederazione, a seconda di quanto fa al caso, esige un rimborso o effettua un pagamento successivo ai Cantoni. I dati sono tuttavia rettificati unicamente se tra la data dell'evento e la data della registrazione sono intercorsi oltre 20 giorni. Per il versa- mento è determinante la data della registrazione.
Ad capoverso 4: I pagamenti successivi o i rimborsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capo- verso 1.
Articolo 5a Rilevamento di dati Come esposto nella parte generale, il rimborso ai Cantoni non avverrà più in base ai conteg- gi, bensì ai dati inerenti alle persone figuranti nella banca dati dell'UFM. I conteggi contene- vano numerose informazioni importanti sulle persone nel settore dell'asilo e dei rifugiati (struttura familiare, numero di persone esercitanti un’attività lucrativa, compreso il tasso d'oc- cupazione e il salario, numero di persone che beneficiano dell'aiuto sociale ecc.), che saran- no in parte necessari alla Confederazione anche una volta aboliti tali conteggi. Nel settore della somma forfettaria globale, ad esempio, è essenziale conoscere il numero di persone che beneficiano dell'aiuto sociale (solo per queste persone è versata la somma forfettaria globale). Per conoscere il numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale non basta cono- scere il numero di persone esercitanti un’attività lucrativa. Occorrono anche dati che permet- tono di stabilire se l'attività lucrativa consente l'indipendenza finanziaria (il che non è neces- sariamente il caso per le persone attive a tempo parziale o in settori a basso salario) e, se tale è il caso, per quante persone in seno alla famiglia. Quest'ultimo elemento è misurato mediante il fattore della capacità economica (W). Il fattore W consente di determinare la ca- pacità finanziaria dei richiedenti l'asilo, ovvero il numero medio di persone che una persona esercitante un’attività lucrativa può mantenere (p.es. un fattore W pari a 1.7 significa che la persona esercitante un’attività è in grado di mantenere sé stessa e 0.7 ulteriori persone). Negli ultimi anni, il fattore W oscillava tra 1.97 e 2.04. In base a tali esperienze, esso è ora stimato a 2. Per determinare il numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale occorre tutta- via tenere conto, oltre che del fattore W, anche degli obblighi di sostegno secondo il diritto di famiglia di una persona esercitante un’attività lucrativa. Tali informazioni sono espresse me- diante il fattore della struttura familiare (fattore F; cfr. art. 23 cpv. 3 e 27 cpv. 3 OAsi 2). Un modo per ottenere anche in avvenire i dati necessari consiste nell'estendere la statistica so- ciale attuale anche al settore dell'asilo. In tal senso è in corso un progetto svolto dall'Ufficio federale di statistica (UST) su incarico dell'UFM. Per quel che concerne la somma forfettaria
per il soccorso d'emergenza occorre osservare l'evoluzione dei costi (cfr. in merito art. 30). Pag. 21 di 50
Quanto alla somma forfettaria per l'integrazione, è previsto un pertinente reporting. Quanto precede rende necessario un trasferimento di dati dai Cantoni all'UFM. La presente disposi- zione è finalizzata a sancire l'obbligo dei Cantoni di fornire all'UFM i dati necessari per la gestione e l'adeguamento dei rimborsi finanziari. I dettagli del trasferimento dei dati (catalogo dei dati, tipo e modalità della comunicazione ecc.) saranno fissati dall'UFM in funzione dei bisogni e d'intesa con i Cantoni.
Articolo 7 Versamento degli assegni per figli
Ad capoverso 1 lettera b: Trattasi di un adeguamento redazionale alla modifica dei numeri d'articolo nella LAsi e nella LStr.
Capitolo 2: Rimborso, contributo speciale e prelevamento di valori patrimoniali
Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 8 Rimborso La presente disposizione corrisponde all'attuale articolo 9. È stata modificata la sequenza degli articoli 8 e 9 in quanto l'articolo 8 descrive i principi dell'obbligo di rimborso per tutte le persone del settore dell'asilo, mentre l'articolo 9 concerne una categoria di persone più ri- stretta.
Il capoverso 1 non presenta modifiche contenutistiche ma è stato adeguato da un profilo puramente redazionale e linguistico in funzione del contributo speciale.
Ad capoverso 2: Con il contributo speciale sono rimborsate le spese occasionate da una persona durante la procedura d'asilo, la protezione provvisoria e l'ammissione provvisoria. Trattasi di una rego- lamentazione definitiva. Né la Confederazione, né i Cantoni, né i Comuni possono esigere dalle persone interessate un rimborso maggiore. È fatto salvo il capoverso 3.
Ad capoverso 3: Una persona che non soggiace più all'obbligo di pagare il contributo sociale ma le cui presta- zioni non hanno raggiunto l'importo massimo di 15 000 franchi è vincolata dall'obbligo di rim- borso per la differenza, giusta le disposizioni generali del diritto cantonale in materia di rim- borso delle prestazioni d'aiuto sociale (cpv. 1).
Articolo 9 Campo d'applicazione personale del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali
Ad capoverso 1: Le deduzioni salariali per il contributo speciale e i prelevamenti di valori patrimoniali sono applicabili - com'è tuttora il caso per le prestazioni di garanzia e l'obbligo di rimborso (Si- Rück) - a tutti i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente, a prescindere dalla loro età.
Ad capoverso 2: Sono ripresi senza cambiamenti la definizione del datore di lavoro e i suoi obblighi secondo il sistema SiRück.
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Articolo 10 Inizio e fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale e del l'assoggettamento al prelevamento di valori patrimoniali
Ad capoverso 1: L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia o con l'assunzione di un primo impiego o al momento del passaggio in giudicato di un primo prelevamento di valori patrimoniali, in quan- to i valori patrimoniali prelevati vanno computati sul conto speciale. L'importo massimo del contributo speciale è di 15 000 franchi (cfr. cpv. 2). Una volta raggiunto tale importo, non è più possibile prelevare valori patrimoniali (art. 87 cpv. 4 della legge). Per i minori esercitanti un’attività lucrativa, l'obbligo di pagare il contributo speciale inizia con- temporaneamente all'obbligo di pagare i contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e l'inva- lidità, ovvero il 1° gennaio dell'anno in cui compiono 18 anni (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS). Tale regolamentazione è facilmente applicabile da parte dei datori di lavoro e rappresenta al con- tempo uno sgravio finanziario per i giovani in formazione.
Ad capoverso 2: Il capoverso 2 disciplina la fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale. La novità rispetto al sistema SiRück risiede nella fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale, per le perso- ne ammesse provvisoriamente, tre anni dopo la disposizione dell'ammissione provvisoria. Ciò vale anche se non è raggiunto l'importo di 15 000 franchi. Tale disposizione è tesa a cre- are nuovi incentivi per una rapida integrazione professionale.
Ad capoverso 3: La durata massima e l'importo massimo del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali si riferiscono a una data procedura d'asilo. Se una persona presenta una secon- da domanda d'asilo, l'obbligo di pagare il contributo speciale prende nuovamente inizio al momento dell'assunzione (o del proseguimento) di un'attività lucrativa e cessa con il rag- giungimento dell'importo massimo di 15 000 franchi ma al più tardi dopo dieci anni. Non è computato l'importo del contributo speciale versato durante la prima procedura d'asilo.
Articolo 11 Gestione del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali Per poter stabilire inequivocabilmente la correlazione tra i contributi speciali versati e le per- sone sottostanti all'obbligo di pagare il contributo speciale e per poter meglio garantire la sorveglianza dell'obbligo di pagamento dei datori di lavoro, la Confederazione fa costituire dei conti individuali intestati alle singole persone sottostanti all'obbligo di pagare il contributo speciale. Nonostante tale personalizzazione dei conti, il titolare è la Confederazione, la quale detiene in maniera esclusiva la facoltà di disporre in merito. Ne consegue che gli importi di un siffatto conto individuale non sono pignorabili. Com'era il caso sinora nel quadro di Si- Rück, la costituzione e la gestione di questi conti individuali sono delegate a terzi. L'UFM trasmette regolarmente a questi terzi i dati necessari all’apertura e alla gestione dei conti. Trattasi delle generalità e dei dati amministrativi relativi alle persone sottostanti all'obbligo di pagare il contributo speciale e ai loro datori di lavoro.
Articolo 12 Sistema d'informazione per il contributo speciale La legge sulla protezione dei dati postula l'esistenza di una base legale per il trattamento dei dati personali (art. 17 LPD). Il prelievo e l'amministrazione del contributo speciale e dei valori patrimoniali comporta anche il trattamento di dati personali. L'articolo 12 stabilisce quali per- sone sono autorizzate a elaborare quali dati.
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Sezione 2: Contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro
Articolo 13 Deduzioni salariali e loro versamento
Il capoverso 1 corrisponde all'attuale articolo 11 capoverso 1, salvo alcuni adeguamenti redazionali al sistema per il contributo speciale. L'obbligo dei datori di lavoro di detrarre il 10 per cento del salario e di versarlo sul conto per il contributo speciale vale anche se il Canto- ne omette di menzionarlo esplicitamente. Per snellire le procedure si rinuncia alla possibilità prevista dalla legge di esentare dall'obbligo del contributo speciale i lavoratori con un reddito basso.
I capoversi 2-5 corrispondono agli attuali capoversi 2-5 dell'articolo 11, salvo alcuni ade- guamenti redazionali alla terminologia legata al contributo speciale e salvo semplificazioni in virtù delle revisioni della LADI. In particolare si rinuncia come sinora a prelevare un contribu- to speciale sulle indennità per programmi d'occupazione.
Ad capoverso 6: In accordo con la procedura per la riscossione dei contributi AVS, nel quadro del contributo speciale è introdotta la possibilità di esigere tasse di diffida. Una siffatta tassa può essere riscossa anche per gli interessi di mora di cui al capoverso 5.
Ad capoverso 7: Sinora le tassazioni si basavano, nel quadro del potere discrezionale, sui dati pubblicati dal- l'UST in materia di reddito del lavoro. Questo modo di procedere era tacitamente avallato dal Servizio dei ricorsi del DFGP. Onde estendere gli strumenti volti a consentire l'incasso degli importi dovuti nel quadro del contributo speciale, è ora creata la possibilità di riferirsi ai dati relativi al salario forniti dal datore di lavoro nel quadro della domanda del permesso di lavoro. Ciò dovrebbe consentire una stima più attendibile degli importi dovuti nel quadro del contri- buto speciale. I Cantoni sono tenuti a fornire tali dati all'Ufficio federale.
Ad capoverso 8: Gli importi versati che non possono essere contabilizzati sul conto per il contributo speciale (versamenti eccedenti l'importo dovuto o effettuati erroneamente) sono restituiti alla persona o all'ufficio che li ha versati e non, come sinora, direttamente alla persona avente diritto. La persona o l'ufficio che ha effettuato il versamento deve trasmettere all'avente diritto il denaro restituito. Sinora i versamenti erronei provocavano un onere amministrativo considerevole in quanto occorreva dapprima risalire alla persona cui il denaro andava restituito e quindi all'in- dirizzo per il versamento della somma da restituire. La nuova regolamentazione corrisponde a disposizioni analoghe della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). L'articolo 49 capoverso 4 LAID prevede infatti che, se ha operato una ritenuta d’imposta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile - e non l'autorità fiscale - deve restituire la differenza al contribuente.
Il capoverso 9 corrisponde all'attuale articolo 11 capoverso 6 OAsi 2.
Articolo 14 Informazione sul contributo speciale versato
Ad capoversi 1 e 2: Le persone tenute a pagare il contributo speciale soggiacciono a un certo obbligo di collabo- rare nel quadro della sorveglianza del versamento corretto delle deduzioni salariali. Per os- sequiare tale obbligo, esse possono esigere informazioni relative al contributo speciale da esse versato (estratto conto). I terzi incaricati dall'Ufficio federale possono tuttavia far perve- nire d'ufficio un estratto conto agli interessati.
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Ad capoversi 3 e 4: Le persone tenute a pagare il contributo speciale sono obbligate a verificare la completezza e l'esattezza degli estratti conto loro inviati. Se a loro avviso il contenuto dell'estratto conto è erroneo o incompleto, lo devono notificare ai terzi incaricati dall'Ufficio federale, entro 30 giorni dalla ricezione, indicando i mezzi di prova.
Ad capoversi 5 e 6: I terzi incaricati dall'Ufficio federale esigono dai datori di lavoro morosi il versamento degli importi dovuti nel quadro del contributo speciale. Gli importi resi così ottenibili sono accredi- tati sul conto per il contributo speciale della persona tenuta a pagare tale contributo e sono quindi computati sull'obbligo di pagare il contributo speciale. Se una persona sottostante a tale obbligo ha negletto il proprio obbligo di collaborare in quanto ha omesso di comunicare eventuali errori constatati nell'estratto conto inviatole, essa deve assumersi i rischi per quan- to concerne la riscossione degli importi dovuti. Ciò significa che le deduzioni salariali non versate che non sono più ottenibili non sono computate sul suo obbligo di pagare il contribu- to speciale.
Se invece la persona interessata non è venuta meno al suo obbligo di collaborare, in quanto ha denunciato ai terzi incaricati dall'Ufficio federale i versamenti mancanti oppure in quanto non le è stato inviato un estratto conto che le consentisse di constatare i versamenti man- canti, le deduzioni salariali trattenute dal datore di lavoro sono computate sul suo obbligo di pagare il contributo speciale anche se il loro versamento non può più essere effettuato giuri- dicamente o effettivamente. Se alla persona tenuta a pagare il contributo speciale non può essere rimproverata la negligenza dell'obbligo di collaborare, la Confederazione si assume così i rischi per quanto concerne la riscossione degli importi dovuti.
Articolo 15 Misure di diritto amministrativo Le lettere a-c corrispondono alle lettere a-c dell'attuale articolo 13 OAsi 2.
La lettera d precisa, in combinato disposto con l'articolo 13, il campo d'applicazione della multa disciplinare introdotta giusta l'articolo 116a della legge. I dettagli relativi alla commisu- razione della multa e ai reati sanzionati saranno disciplinati in una pertinente istruzione.
Sezione 3: Prelevamento di valori patrimoniali
Articolo 16 Valori patrimoniali prelevabili I capoversi 1, 2 e 4 corrispondono all'attuale articolo 14 OAsi 2, salvo adeguamenti termino- logici e sistematici al contributo speciale.
Ad capoverso 3: Come già stabilito all'articolo 13 capoverso 8 per quel che concerne le deduzioni salariali, anche gli importi messi al sicuro dalle autorità e versati all'Ufficio federale che non possono essere iscritti nel conto per il contributo speciale (versamenti eccedenti o erronei), sono resti- tuiti all'autorità che ha effettuato il versamento. Dal canto suo, tale autorità deve restituire il denaro alla persona avente diritto.
Articolo 17 Imputazione dei valori patrimoniali sull'obbligo di pagare il con tributo speciale I valori patrimoniali prelevati o il loro valore in contanti sono versati dall'Ufficio federale sul conto per il contributo speciale giusta l'articolo 11 capoverso 2 e computati sul contributo speciale dovuto.
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Articolo 18 Restituzione dei valori patrimoniali prelevati
Ad capoversi 1-3: Le persone che, dopo aver inoltrato una domanda d'asilo o una domanda di protezione o dopo la disposizione dell'ammissione provvisoria, soggiornano per poco tempo in Svizzera, devono ottenere il rimborso di eventuali valori patrimoniali prelevati. Per non ostacolare l'o- biettivo di tale disposizione (incitazione a lasciare rapidamente la Svizzera), la restituzione dei valori patrimoniali prelevati deve seguire una procedura per quanto possibile semplice e poco onerosa. Il versamento non deve necessariamente avvenire in Svizzera in occasione della partenza controllata, bensì deve poter essere effettuato anche all'estero se è stabilito che la partenza è avvenuta effettivamente ed entro un termine di sette mesi.
Ad capoverso 4: La domanda di versamento dell'importo all'estero può essere inoltrata solo dall'estero. In tal caso, il richiedente deve dimostrare l'avvenuta partenza entro il termine di sette mesi. A tal fine dispone di diversi mezzi di prova. Essi sono elencati analogamente all'elenco dell'attuale articolo 18 OAsi 2. La domanda deve inoltre rispondere a taluni requisiti formali, così da con- sentire all'Ufficio federale di garantire il versamento alla persona avente diritto. I requisiti for- mali corrispondono all'attuale articolo 19 capoverso 2 OAsi 2.
Articolo 19 Questa disposizione concerne il sistema SiRück e va pertanto abrogata.
Titolo 3: Sussidi federali Il primo capitolo è ora intitolato "Aiuto sociale e soccorso d'emergenza" (in precedenza "Spe- se d'assistenza"). Esso consiste in tre sezioni che disciplinano la somma forfettaria globale per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezio- ne non titolari di un permesso di dimora, la somma forfettaria globale per rifugiati, apolidi riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora nonché la somma forfettaria per il soccorso d'emergenza. Il secondo capitolo disciplina la somma for- fettaria per spese amministrative. Le disposizioni inerenti ai sussidi federali all'integrazione di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente sono ora riprese nell'ordinanza sull'integra- zione degli stranieri.
Articolo 20 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese
Giusta gli articoli 88 e 89 LAsi e 87 LStr, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone biso- gnose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
Ad capoverso 1: L'articolo 20 disciplina l'inizio e la fine dell'obbligo della Confederazione di rimborsare le spe- se occasionate dai richiedenti l'asilo, dalle persone ammesse provvisoriamente e dalle per- sone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. Per queste persone la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale. L'obbligo di rimborsare le spese decorrere dall'assegnazione a un Cantone (per i richiedenti l'asilo), o dalla data del- l'ammissione provvisoria o della concessione della protezione provvisoria (per le persone ammesse provvisoriamente rispettivamente per le persone bisognose di protezione non tito- lari di un permesso di dimora). Le lettere a-f disciplinano la fine dell'obbligo della Confedera- zione di rimborsare le spese occasionate da tali persone. Vi è una novità: le spese per per- sone ammesse provvisoriamente sono rimborsate al massimo durante sette anni dall'entrata.
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Lettera c: l'obbligo di rimborsare le spese cessa quando una persona ha lasciato definitiva- mente la Svizzera. Ciò vale sia se la partenza avviene in maniera controllata, sia se la per- sona si rende irreperibile, ovvero se ne va senza notificare la partenza. In quest’ultimo caso si presume che la persona ha lasciato definitivamente la Svizzera.
Lettera e: per le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la somma forfettaria giusta l'articolo 22 è versata al massimo fino alla data in cui va rilasciato loro un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 della legge. Dopo tale data, per queste persone è rimborsata la metà della somma forfettaria giusta l'articolo 26 (cfr. art. 24 cpv. 3).
Lettera f: non appena una persona del settore dell'asilo ottiene un permesso di dimora inizia- le, cessa l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese. Tale obbligo non rinasce se alla persona in questione viene revocato il permesso.
Ad capoverso 2: L'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese cessa con l'insorgere del diritto al rila- scio del permesso di dimora da parte della competente autorità cantonale giusta il capoverso 1 lettera f. Tale è segnatamente il caso se la persona interessata sposa un cittadino svizzero o una persona straniera titolare del permesso di domicilio. Tale diritto non è tuttavia assoluto. Ad esempio, se sussistono motivi di allontanamento, il permesso non va rilasciato. In tal ca- so, ovvero se il rilascio del permesso è rifiutato in virtù di una decisione cantonale passata in giudicato, la Confederazione rimborsa ai Cantoni, su domanda, somme forfettarie retroattive fino al rilascio del permesso di dimora.
Articolo 21 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese Con le somme forfettarie sono rimborsate tutte le spese di aiuto sociale dei Cantoni. Si tratta segnatamente delle spese per:
locazione;
premi delle casse malati, franchigie e aliquote percentuali;
altre spese per l'aiuto sociale (in particolare sostegno, assistenza, ulteriori spese d'allog- gio, spese sanitarie e dentarie, alloggio speciale e occupazione ai sensi dell'attuale offer- ta formativa per richiedenti l'asilo).
La Confederazione non rimborsa ai Cantoni altre spese nel settore dell'aiuto sociale per per- sone del settore dell'asilo. La somma forfettaria globale non comprende i contributi alle spe- se amministrative e per l'integrazione nonché il rimborso delle spese di soccorso d'emergen- za per persone oggetto di una decisione sull'asilo negativa passata in giudicato o di una de- cisione di non entrata nel merito passata in giudicato. Non sono nemmeno compresi nella somma forfettaria globale le indennità per le spese d'entrata e partenza e le prestazioni del- l'aiuto al ritorno, ad eccezione dei sussidi per progetti finalizzati al ritorno. Questi ultimi sono parte integrante della somma forfettaria globale (cfr. in merito le osservazioni relative al Capi- tolo 6, Sezione 2). Le prime spese summenzionate sono rimborsate separatamente (cfr. art. 28, 31, 45, 53-61, 68, 74 OAsi 2).
Articolo 22 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale
Ad capoverso 1: La somma forfettaria globale versata ai Cantoni per ciascuna persona dipendente dall'aiuto sociale ammonta in media svizzera a 48.36 franchi per giorno e persona.
Ad capoverso 2: La somma forfettaria globale comprende: • una quota parte per le spese di locazione,
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una quota parte per le spese di aiuto sociale e assistenza,
una quota parte per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie
Le spese di locazione accessorie, comprese le spese di manutenzione o di ripristino e per l’acquisto del mobilio, la sua manutenzione e sostituzione, come pure un supplemento per i rischi di non occupazione, le assicurazioni ecc. sono incluse nella quota parte per le spese di aiuto sociale (cfr. art. 21).
Ad capoverso 3: La quota parte per le spese di locazione è calcolata tenendo conto delle differenze del livello delle pigioni nei vari Cantoni. Nel presente capoverso il calcolo è presentato in valori percen- tuali per ciascun Cantone. Il 100 per cento costituisce la media. Un Cantone con un livello di pigioni d'affitto basso ottiene meno del 100 per cento, un Cantone con un livello di pigioni elevato ottiene più del 100 per cento. Il calcolo è effettuato entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento. In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, l'Ufficio federale può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall'UST.
Ad capoverso 4: La quota parte dei Cantoni per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchi- gie è stabilita in base ai premi medi pubblicati dall'Ufficio federale della sanità (cfr. per il 2006: ordinanza del DFI del 24 ottobre 2005 sui premi medi cantonali 2007 dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari; RS 831.309.1), quella per la franchigia minima e per le aliquote percentuali in base all'artico- lo 64 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Nel fissare l'impor- to della somma forfettaria è tenuto conto anche del numero di adulti, di giovani adulti e di minori. Questa quota parte della somma forfettaria è adeguata annualmente. L'adeguamento avviene alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.
Ad capoverso 5: La quota parte per spese di locazione ammonta a 8.22 franchi, quella per le spese di aiuto sociale a 31.29 franchi. Tali importi sono basati sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 110.6 punti al 31.10.2004. Essi sono adeguati ogni anno per l'anno civile se- guente.
Articolo 23 Calcolo della somma forfettaria globale
Il capoverso 1 contiene la formula per il calcolo della somma forfettaria globale per richie- denti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
Il capoverso 2 contiene la formula per il calcolo del numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale.
Il capoverso 3 fissa le modalità per determinare il fattore della struttura familiare.
Ad capoverso 4: In caso di modifiche sostanziali della capacità economica in base alla sta- tistica inerente all'aiuto sociale, il DFGP può adeguare il fattore W.
Articolo 24 Durata e portata dell'obbligo di rimborsare le spese Giusta gli articoli 88 capoverso 3 LAsi nonché 31 e 87 capoverso 1 lettera b LStr, la Confe- derazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per i rifugiati, i rifugiati ammessi provvisoriamente, gli apolidi riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora.
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Il capoverso 1 disciplina l'inizio e la fine dell'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese occasionate da rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi riconosciuti e apo- lidi ammessi provvisoriamente. La Confederazione versa ai Cantoni, per queste persone, una somma forfettaria globale. L'obbligo di rimborsare le spese inizia, per i rifugiati e gli apo- lidi, con la data della decisione di ammissione in qualità di rifugiato o di apolide. Le lettere a- d disciplinano la fine dell'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese per queste persone.
Ad capoverso 2: L'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese cessa con l'insorgere, giusta il capo- verso 1 o 3, del diritto al rilascio di un permesso di domicilio o di dimora da parte della com- petente autorità cantonale. Tale è il caso dopo lo scadere di un determinato termine (lett. a e c) oppure, ad esempio, se la persona interessata sposa un cittadino svizzero (lett. b o cpv. 3). Non si tratta tuttavia di un diritto assoluto. Ad esempio, se sussistono motivi di allon- tanamento, non va rilasciato un permesso di domicilio o di dimora. In tal caso, ovvero se il rilascio del permesso di domicilio o di dimora è rifiutato in virtù di una decisione cantonale passata in giudicato, la Confederazione rimborsa ai Cantoni, su domanda, somme forfettarie retroattive fino al rilascio del permesso di domicilio o di dimora.
Ad capoverso 3: Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione rimborsa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale per rifugiati e apolidi. Ciò corri- sponde alla regolamentazione vigente (art. 88 cpv. 2 della legge; per la motivazione, cfr. messaggio relativo alla revisione totale della LAsi del 4 dicembre 1995; art. 83 cpv. 2).
Ad capoverso 4: Per i rifugiati dipendenti dall'aiuto sociale che adempiono una delle condizioni di cui alle lette- re a-c, la Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria globale anche dopo il rilascio di un permesso di domicilio. Ciò corrisponde alla regolamentazione vigente.
Ad capoverso 5: I Cantoni notificano senza indugio all'UFM i rifugiati giusta il capoverso 4 che non dipendono più dall'aiuto sociale. In tal modo, l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese ces- sa. Una persona che in precedenza dipendeva dall'aiuto sociale non torna in nessun caso entro la competenza finanziaria della Confederazione, nemmeno se ridiviene dipendente dall'aiuto sociale.
Articolo 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese Con la somma forfettaria globale sono rimborsate tutte le spese di aiuto sociale dei Cantoni. Si tratta segnatamente delle spese per:
locazione,
franchigie e aliquote percentuali,
altre spese per l'aiuto sociale (in particolare sostegno, ulteriori spese d'alloggio, spese sanitarie e dentarie, alloggio speciale e occupazione nonché contributi assistenziali e amministrativi).
I rifugiati hanno diritto a sussidi per le riduzioni dei premi. Per questo motivo non sono versati contributi ai premi delle casse malati, diversamente da quanto avviene per i richiedenti l'asilo.
La Confederazione non rimborsa ai Cantoni altre spese nel settore dell'aiuto sociale per rifu- giati. La somma forfettaria globale non comprende i sussidi per l'integrazione. Essi sono rim- borsati separatamente (art. 20 segg. dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri, OIntS).
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Articolo 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale
Ad capoverso 1: La somma forfettaria globale versata dalla Confederazione ai Cantoni per ciascuna persona dipendente dall'aiuto sociale ammonta in media svizzera a 52.94 franchi per giorno e perso- na.
Ad capoverso 2: La somma forfettaria globale comprende:
una quota parte per le spese di locazione,
una quota parte per le spese di aiuto sociale e assistenza e per le spese amministrative,
una quota parte per le aliquote percentuali e le franchigie
Le spese di locazione accessorie, comprese le spese di manutenzione o di ripristino e per l’acquisto del mobilio, la sua manutenzione e sostituzione, come pure un supplemento per i rischi di non occupazione, le assicurazioni ecc. sono incluse nella quota parte per le spese di aiuto sociale (cfr. art. 25). Le spese rimborsate attualmente in virtù dell'articolo 28 OAsi 2 (cure mediche particolari) sono state prese in considerazione per il calcolo della somma forfettaria globale.
Ad capoverso 3: La quota parte per le spese di locazione è calcolata tenendo conto delle differenze del livello delle pigioni nei vari Cantoni. Nel presente capoverso il calcolo è presentato in valori percen- tuali per ciascun Cantone. Il 100 per cento costituisce la media. Un Cantone con un livello di pigioni d'affitto basso ottiene meno del 100 per cento, un Cantone con un livello di pigioni elevato ottiene più del 100 per cento. Il calcolo è effettuato entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento. In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, l'Ufficio federale può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall'UST.
Ad capoverso 4: La quota parte per le franchigie e per le aliquote percentuali è calcolata in base all'articolo 64 LAMal. Nel fissare l'importo della somma forfettaria è tenuto conto anche del numero di adul- ti, di giovani adulti e di minori. Questa quota parte della somma forfettaria è adeguata an- nualmente. L'adeguamento avviene alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.
Ad capoverso 5: La quota parte per spese di locazione ammonta a 11.33 franchi, quella per le spese di aiuto sociale a 39.59 franchi. Tali importi sono basati sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 110.6 punti al 31.10.2004. Essi sono adeguati ogni anno per l'anno civile se- guente.
Articolo 27 Calcolo della somma forfettaria globale
Il capoverso 1 contiene la formula per il calcolo della somma forfettaria globale per i rifugiati, i rifugiati ammessi provvisoriamente, gli apolidi riconosciuti e le persone bisognose di prote- zione titolari di un permesso di dimora.
Il capoverso 2 contiene la formula per il calcolo del numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale.
Il capoverso 3 fissa le modalità per determinare il fattore della struttura familiare.
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Articolo 28 Soccorso d'emergenza Dal 2008, oltre alle persone con una decisione di non entrata nel merito, anche le persone con una decisione negativa in materia d'asilo saranno escluse dall'aiuto sociale e-a determi- nate condizioni - beneficeranno unicamente del soccorso d’emergenza. La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona con decisione di allontana- mento passata in giudicato o cui è stato fissato un termine di partenza (non dunque per le persone ammesse provvisoriamente). Si tratta delle categorie di persone seguenti:
persone con decisione di non entrata nel merito passata in giudicato;
persone la cui domanda d'asilo è stata respinta mediante decisione passata in giudica- to;
persone la cui ammissione provvisoria è stata abrogata mediante decisione passata in giudicato.
Articolo 29 Portata, ammontare e adeguamento della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza ammonta a 6 000 franchi per decisione negativa passata in giudicato e per decisione di non entrata nel merito passata in giudicato. La somma forfettaria è adeguata all'indice nazionale dei prezzi al consumo. L'adeguamento a tale indice avviene ogni anno per l'anno civile seguente.
La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza consiste in una quota parte di base di 4 000 franchi e in una quota parte di compensazione di 2 000 franchi. Supponendo che nel 2008 vi saranno 6 000 decisioni negative passate in giudicato e decisioni di non entrata nel merito passate in giudicato, si ottiene un totale di 24 milioni di franchi da versare sotto forma di quota parte di base e un totale di 12 milioni di franchi per la quota parte di compensazione.
La quota parte di base è versata trimestralmente al Cantone competente per l'esecuzione. La quota parte di compensazione consente ai Cantoni di coprire eventuali ammanchi insorti senza loro colpa e che sfuggono al loro influsso (cfr. in merito l'art. 30). Essa è versata alla fine di ogni anno. In tal modo è tenuto conto del principio vigente in seno all'Amministrazione federale secondo il quale i contributi sono versati annualmente.
La CDAS e la CDCGP concordano la ripartizione della quota parte di compensazione e co- municano di comune accordo all'Ufficio federale, entro la fine dell'anno, quali Cantoni posso- no beneficiare della quota parte di compensazione e in quale misura. Se le due conferenze non trovano un accordo e non comunicano a tempo debito una chiave di ripartizione alla Confederazione, l'Ufficio federale distribuisce la quota parte di compensazione secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 21 OAsi 1.
Articolo 30 Monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale
Ad capoverso 1: L'impatto finanziario dell'estensione del blocco dell'aiuto sociale sarà oggetto di una valuta- zione com'era il caso sinora per il blocco dell'aiuto sociale per persone con decisione di non entrata nel merito. A tal fine occorre un sistema di monitoraggio che consenta di valutare l'evoluzione delle spese. L'Ufficio federale, d'intesa con la CDAS e la CDCGP, stabilisce i criteri determinanti per il calcolo della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza e per la valutazione dell'evoluzione delle spese
Un gruppo di lavoro paritetico composto di rappresentanti della Confederazione e dei Canto- ni ha già definito i criteri seguenti per definire le spese che entrano in linea di conto per il calcolo della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza: • spese di mantenimento (vitto, indumenti, igiene, trasporto per consultare autorità o me- dici);
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spese sanitarie (spese effettive o premi della cassa malati);
spese d'alloggio, compreso il 15% per spese di non occupazione quale necessaria ri- serva;
spese per il personale di sicurezza, compreso il 15% di riserva per la diminuzione ral- lentata degli effettivi in caso di cifre in calo;
spese per necessari alloggi speciali, analogamente ai richiedenti l'asilo;
spese occasionate dalla lunga permanenza di persone il cui allontanamento non può essere eseguito;
spese di sicurezza cospicue a motivo del bisogno di sicurezza dell'ambiente circostan- te;
attrattiva al di sopra della media esercitata dai Cantoni con agglomerati urbani sulle persone dipendenti dal soccorso d'emergenza (attrattiva dovuta alla disponibilità di consulenza giuridica, di offerte d'aiuto private, di possibilità d'introiti illegali ecc.).
Le spese seguenti non sono prese in considerazione:
amministrazione e gestione;
spese per il personale d'assistenza;
spese per l'integrazione o per programmi d'occupazione;
spese occasionate indirettamente alla mano pubblica (polizia, tribunale, sanità, scuola ecc.);
spese di soccorso d'emergenza al di sopra della media dei Cantoni, dovute a un asset- to troppo attrattivo in materia di soccorso d'emergenza (assenza di un esame sistema- tico della situazione d'emergenza, alloggi o prestazioni troppo attrattivi ecc.), alla man- cata volontà di procedere all'esecuzione o alla mancata accettazione politica del blocco dell'aiuto sociale.
Il capoverso 2 disciplina l'adeguamento del soccorso d'emergenza da parte del Dipartimen- to qualora ciò appaia indicato alla luce dei risultati del monitoraggio.
I capoversi 3-5 stabiliscono quali dati sono elaborati nel sistema d'informazione per il moni- toraggio del blocco dell'aiuto sociale e chi ha accesso a tali dati. L'Ufficio federale stabilisce, d'intesa con i Cantoni, le modalità e le competenze per i rilevamenti dei dati. Sono stabiliti segnatamente ritmo, forma e competenza (Confederazione o Cantone) per il rilevamento dei diversi dati. I Cantoni comunicano all'Ufficio federale i dati necessari per lo svolgimento del monitoraggio (cpv. 4).
Articolo 31 Spese amministrative per richiedenti l'asilo e persone bisogno se di protezione non titolari di un permesso di dimora
Per motivi economico-amministrativi, l'importo forfettario non è più calcolato in funzione del numero di persone nuovamente assegnate ai Cantoni, bensì del numero di domande d'asilo e della chiave di ripartizione determinante secondo la quale i richiedenti l'asilo sono assegna- ti ai Cantoni (art. 27 LAsi e art. 21 OAsi 1).
I Cantoni fanno valere il costante aumento dell'onere amministrativo registrato negli ultimi anni nel settore dell'asilo. Ciò riguarda in particolare i maggiori esborsi legati all'esecuzione dell'allontanamento, ad esempio per gli accertamenti dell'identità, i colloqui in vista della par- tenza, l'organizzazione degli accompagnamenti alle ambasciate, la disposizione della carce- razione in vista di rinvio coatto ecc., nonché alla concessione del soccorso d'emergenza a persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito. Stando ai dati dei Cantoni, il gra- do di copertura delle somme forfettarie si aggira attualmente attorno al 18 per cento. Si giu- stifica pertanto un aumento della somma forfettaria per le spese amministrative dagli attuali 867 franchi a 1 500 franchi. Dal nuovo sistema risulta una somma forfettaria di 1 100 franchi.
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Nel computo della somma forfettaria per le spese amministrative secondo il nuovo sistema occorre considerare che d'ora in poi la somma forfettaria è concessa in base al numero di domande d'asilo e non più al numero di richiedenti l'asilo assegnati ai Cantoni. Ciò comporta un numero maggiore di persone che beneficiano di tale somma forfettaria (nel 2006 vi sono state 10 537 domande d'asilo, di cui 7 721 ripartite tra i Cantoni). Se la somma forfettaria fosse stata aumentata a 1 500 franchi già nel 2006, con il sistema attuale si sarebbe totaliz- zato un importo globale di ca. 11.5 milioni di franchi (1 500 Fr. x 7 721 richiedenti assegnati = 11 581 500 Fr.). Per il computo della nuova somma forfettaria, l'importo globale va diviso per il numero di nuove domande d'asilo inoltrate nel 2006. Ne risulta la nuova somma forfettaria di 1 100 franchi (11 581 500 Fr.: 10 537 domande d'asilo = Fr. 1 099.15).
Articolo 40 Rimborso
Ad capoverso 2: È apportata una modifica redazionale in funzione del nuovo sistema di finanziamento, se- condo il quale il rimborso non è più effettuato in base ai conteggi dei Cantoni, bensì alle per- sone figuranti nella banca dati dell'Ufficio federale (cfr. n. 1.1).
Sezione 1: Programmi d'occupazione e di formazione (art. 91 cpv. 1)
Articoli 41-43 Queste disposizioni sono stralciate in quanto i contributi per programmi di occupazione e formazione sono ora inclusi nella somma forfettaria globale (cfr. n. 1.2). La sezione 1 è per- tanto abrogata.
Sezione 2: Istituzioni per persone traumatizzate (art. 91 cpv. 3)
Articolo 44 capoverso 2
Ad capoverso 2: È stralciato il secondo periodo, secondo il quale la concessione di un sussidio federale pre- suppone che, ai sensi delle disposizioni della LAMal, il beneficiario sia autorizzato a fornire prestazioni nelle relative istituzioni. Tale regolamentazione si è dimostrata troppo restrittiva. Infatti vi possono essere progetti degni di essere promossi pur non rispondendo agli stan- dard formulati dalla LAMal. Resta che la Confederazione non assume le spese nel settore degli alloggi speciali e per trattamenti psicoterapeutici. Questi devono essere svolti entro le strutture ordinarie che godono della copertura giusta la LAMal.
Sezione 3: Integrazione (art. 91 cpv. 4)
Articolo 45 Le disposizioni inerenti all'integrazione, comprese le disposizioni finanziarie, non sono più parte integrante dell'OAsi 2, bensì dell'ordinanza sull'integrazione. L'articolo 45 e la sezione
3 sono pertanto abrogati.
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Capitolo 5: Spese d'entrata e partenza (art. 92)
Sezione 1: Spese d'entrata
Articolo 53 lettera d (nuova) La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata in Svizzera di persone del settore dell'asilo allo scopo di svolgere una procedura d'asilo giusta l'articolo 20 capover- so 2 LAsi o nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l'articolo 51 capoverso 4 LAsi o l'articolo 85 capoverso 7 LStr (rifugiati ammessi provvisoriamente). Si tratta di solito delle spese per il biglietto aereo. Su richiesta e a determinate condizioni, l'UFM assume già tuttora le pertinenti spese. Lo fa in virtù dell'attuale articolo 53 OAsi 2 in combi- nato disposto con l'articolo 92 capoverso 1 LAsi. Per motivi di trasparenza, tale prassi è ora formulata esplicitamente.
Considerate le misure di risparmio della Confederazione tuttora in corso, questa disposizione potestativa va tuttavia applicata anche in avvenire in maniera restrittiva. L'amministrazione deve continuare a disporre in tal senso di una certa libertà d'apprezzamento. Conformemen- te alla prassi attuale, l'UFM assume le spese d'entrata in casi di rigore grave, segnatamente per evitare che un eventuale ritardo della partenza esponga a pericolo i familiari in situazione di bisogno. L'UFM esige che le persone che sollecitano la presa a carico delle spese d'entra- ta dimostrino di versare effettivamente in una situazione di grave indigenza. Né loro stesse, né parenti vincolati da obblighi di mantenimento giusta l'articolo 328 CC, né altre persone nella loro cerchia immediata devono essere in grado di assumersi o di anticipare tali spese. Visto quanto precede, l'UFM considera che, in presenza di una rete di relazioni familiari, in generale non si può partire dall'idea di una situazione di grave indigenza.
Ad entrata avvenuta, le domande di assunzione o di rimborso delle spese d'entrata sono rifiutate in quanto con ogni evidenza i mezzi finanziari hanno potuto essere riuniti.
Articolo 53a (nuovo) Spese di alloggio all'aeroporto Nel quadro della procedura all'aeroporto (art. 22 cpv. 3 LAsi), l'Ufficio federale procura un alloggio adeguato o eccezionalmente un altro luogo adeguato (p.es. ospedale) se l'entrata è stata negata provvisoriamente al richiedente l'asilo. Stando alla prassi, tale obbligo di procu- rare un alloggio comprende per le persone indigenti le spese d'alloggio nelle apposite struttu- re dell'Ufficio federale nella zona di transito internazionale dell'aeroporto di Zurigo, il vitto e le cure sanitarie e dentarie di base o d'emergenza. L'obbligo dell'Ufficio federale di assumersi le spese per richiedenti l'asilo fermati all'aeroporto cessa al massimo dopo 60 giorni (art. 22 cpv. 5 LAsi).
Articolo 58 Spese per l'accompagnamento
Ad capoverso 3: Le prescrizioni relative ai rinvii coatti per via aerea, licenziate nell'aprile 2002 dalla CDCGP e riprese nel diritto in materia di servizio di polizia dei Cantoni ai sensi di una regolamentazione transitoria, prevedono che la scorta medica è ordinata in casi individuali esclusivamente in presenza di una pertinente necessità appurata da un medico. L'attuale assetto per tali ac- compagnamenti prevedeva la partecipazione di un medico o di una persona formata in ambi- to sanitario. L'accompagnamento era rimborsato dall'Ufficio federale in ragione di 600 franchi per accompagnatore e giorno. L'attuale prassi in materia di rinvii per via aerea e l'armonizza- zione con lo standard internazionale (europeo) impongono un'ottimizzazione qualitativa del- l'accompagnamento medico, segnatamente nel quadro dei rinvii coatti: se nel caso individua- le, su richiesta del Cantone incaricato dell'esecuzione, è necessario un accompagnamento Pag. 34 di 50
medico d'ora in poi ci si avvarrà della presenza di un medico specializzato in cure d'emer- genza e di un soccorritore diplomato. L'Ufficio federale collabora a tal fine con il servizio d'urgenza e salvataggio della società Unique Flughafen Zürich AG. In linea con gli standard ottimizzati, sono stati adeguati verso l'alto anche gli importi degli indennizzi: d'ora in poi un medico specializzato in cure d'emergenza sarà indennizzato fino a un massimo di 1 200 fran- chi e un soccorritore diplomato fino a un massimo di 800 franchi per giorno d'impiego. Tale aumento dell'indennità per accompagnamento medico non provocherà un aumento sensibile dei costi in quanto nel quadro della prassi d'esecuzione si verificano per esperienza tra i 5 e i
10 accompagnamenti medici all'anno.
Articolo 59a (nuovo) Trasporti intercantonali di detenuti Conformemente all'accordo amministrativo del 27 aprile 2005 tra il DFGP e la CDCGP in materia di trasporti intercantonali di detenuti ("Jail Transport System"; JTS), la Confederazio- ne - sulla base di un assetto denominato "Jail-Transport-System 1.1.06", del 15 settembre 2004, elaborato da Securitas SA in qualità di esercente del sistema di trasporti - partecipa alle spese complessive annue di 6,671 milioni di franchi (incl. 7,6% IVA) in ragione di una somma forfettaria pari al 34 per cento delle spese complessive. La partecipazione della Con- federazione ammonta pertanto a 2,27 milioni di franchi (incl. 7,6% IVA). Tale importo com- prende un sussidio al JTS nonché un rimborso forfettario delle prestazioni di trasporto effet- tuate a favore della Confederazione nei settori della LAsi e del diritto penale nel quadro delle questioni rientranti nella giurisdizione federale. Il JTS consente di trasportare unicamente i detenuti con un potenziale di rischio basso, ovvero che non necessitano una scorta di poli- zia. I trasporti di persone allontanate che presentano un potenziale di rischio minimo, segna- tamente a destinazione degli aeroporti, sono considerati rimborsati mediante il summenzio- nato contributo annuo della Confederazione al JTS. Se in un siffatto caso un Cantone incari- cato dell'esecuzione organizza un trasporto individuale con scorta di polizia, l'Ufficio federale non versa la somma forfettaria per l'accompagnamento giusta l'articolo 58 capoverso 2 lette- ra a.
Capitolo 6: Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare (art. 93)
Dal 1° aprile 2006, le persone con una decisione negativa in materia d'asilo e il cui termine di partenza è scaduto nonché le persone con decisione di non entrata nel merito non passata in giudicato beneficiano di un aiuto individuale al ritorno. Questa categoria di persone è ulte- riormente allargata in virtù della nuova regolamentazione. D'ora in poi anche le persone con decisione di non entrata nel merito passata in giudicato possono beneficiare di un aiuto al ritorno se lasciano volontariamente la Svizzera. I progetti di formazione finalizzati al ritorno sono sostituiti con provvedimenti formativi nel quadro dell'aiuto individuale al ritorno. In base a tali adeguamenti si è proceduto a modifiche, segnatamente nella sezione 2. Le vigenti di- rettive dell'UFM in materia di consulenza per il ritorno (Asilo 62.1) e di aiuto individuale al ritorno (Asilo 62.2) sono tuttora in esame presso l'UFM stesso. Per il momento non si posso- no escludere ulteriori modifiche d'ordinanza a seconda dei risultati di tale esame.
Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 63 Beneficiari Adeguamento redazionale alla LStr.
Articolo 64 capoverso 1 lettera a (abrogata) Dal 1° aprile 2006, le persone con una decisione negativa in materia d'asilo e il cui termine di partenza è scaduto beneficiano di un aiuto individuale al ritorno. Lo stesso vale per le perso- Pag. 35 di 50
ne con decisione di non entrata nel merito non passata in giudicato. Con l'abrogazione del- l'articolo 44a LAsi è ora possibile concedere l'aiuto finanziario al ritorno giusta l'articolo 93 LAsi anche a questa categoria di persone, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, purché le persone in questione lascino volontariamente e regolarmente la Svizze- ra. Si può pertanto abrogare l'articolo 64 capoverso 1 lettera a.
Sezione 2: Consulenza per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a)
Articoli 65, 66 capoversi 2 e 3, 67 capoversi 1, 3 e 4, 68 capoversi 2-4, 69 e 70 capoversi 1 e 3:
queste disposizioni sono obsolete in quanto i contributi della Confederazione ai progetti fina- lizzati al ritorno sono ora parte integrante della somma forfettaria globale. Le disposizioni summenzionate possono pertanto essere abrogate. Il titolo della sezione 2 è adeguato con- seguentemente.
Articolo 65 Scopo Questa disposizione è obsoleta in quanto i contributi della Confederazione ai progetti finaliz- zati al ritorno sono ora parte integrante della somma forfettaria globale. La disposizione può pertanto essere abrogata.
Articolo 66 Consulenza per il ritorno Il 1° aprile 2006, dopo una fase pilota di un anno, l'UFM ha introdotto definitivamente l'aiuto al ritorno a partire dai centri di registrazione e procedura (REZ). Il progetto pilota intendeva promuovere la partenza controllata dai centri di registrazione e contrastare il soggiorno ille- gale in Svizzera dei richiedenti l’asilo respinti. Nel quadro di tale fase pilota, 700 persone hanno lasciato volontariamente la Svizzera. Viste le esperienze decisamente positive in ma- teria di REZ, è ora inserita all'articolo 66 OAsi 2 una pertinente disposizione. Il titolo di detto articolo è adeguato in funzione delle modifiche contenutistiche.
Dal 2005, i progetti di formazione finalizzati al ritorno non sono più parte integrante delle pre- stazioni dell'aiuto al ritorno. Le pertinenti disposizioni ai capoversi 2 e 3 sono pertanto state stralciate.
Articolo 67 Competenze Come detto, le regolamentazioni relative ai progetti di formazione finalizzati al ritorno di cui all'articolo 66 OAsi 2 sono abrogate. Occorre pertanto abrogare anche i capoversi 1, 3 e 4 dell'articolo 67 OAsi 2. Al capoverso 2, il riferimento all'articolo 66 capoverso 1 è inoltre su- perfluo. Il capoverso 5 prevede ora l'offerta di un REZ non solo nei centri di registrazione e procedu- ra, bensì anche negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin. D'ora in poi la consulenza per il ritorno è svolta indipendentemente dalla procedura d'asilo vera e propria. Ciò consente una consulenza indipendente che può essere affidata a terzi, ad esempio all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).
Articolo 68 Sussidi federali Secondo il capoverso 1 nella nuova versione, i sussidi federali servono esclusivamente alla copertura dei costi d'amministrazione ordinari che i consultori per il ritorno devono sostenere nell'ambito del loro incarico giusta l'articolo 66. Tali sussidi federali sono versati come sinora nell'ambito del credito accordato annualmente dal Parlamento. La pertinente modifica (sosti-
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tuzione dell'espressione "nell'ambito del credito accordato annualmente dal Parlamento" me- diante l'espressione "nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente") è di natura reda- zionale.
Gli attuali capoversi 2-4 sono abrogati in quanto i progetti di formazione finalizzati al ritorno non sono più finanziati ed eseguiti direttamente. La componente della formazione è integrata nell'aiuto individuale al ritorno. Grazie a tale provvedimento è possibile ridurre di circa 2 mi- lioni di franchi il preventivo annuale dell'aiuto al ritorno. Giusta il capoverso 2, d'ora in poi i sussidi federali versati ai Cantoni nel contesto della consulenza per il ritorno consistono in una somma forfettaria e in un sussidio complementare legato alle prestazioni, volto parimenti alla copertura delle spese amministrative.
Articolo 69 Procedura Questo articolo è abrogato in quanto i progetti di formazione finalizzati al ritorno non sono più finanziati ed eseguiti direttamente.
Articolo 70 Versamento
Ad capoversi 1 e 3: I capoversi 1 e 3 sono abrogati in quanto i contributi della Confederazione ai progetti di for- mazione finalizzati al ritorno sono ora parte integrante della somma forfettaria globale.
Ad capoverso 2: Mentre la regolamentazione vigente si riferisce ai progetti di formazione finalizzati al ritorno, l'articolo 70 nella nuova versione disciplina le modalità di versamento nel contesto della con- sulenza per il ritorno. I consultori ottengono già tuttora un contributo federale semestrale. Per motivi di trasparenza, tale fatto è ora ripreso a livello di ordinanza.
Sezione 3: Programmi all'estero (art. 93 cpv. 1 lett. c)
Articolo 71 capoversi 1 e 4 (nuovo) La sostituzione della nozione di progetti mediante quella di programmi, al capoverso 1, costi- tuisce un adeguamento redazionale all'articolo 93 LAsi.
Secondo il nuovo capoverso 4, sono considerati programmi all'estero anche i provvedimenti nei Paesi di provenienza o di transito, che concorrono alla prevenzione della migrazione irre- golare in Svizzera. Tale innovazione corrisponde alla nuova disposizione dell'articolo 93 ca- poverso 2 LAsi, la quale prevede la prevenzione della migrazione irregolare. In caso di ri- schio di migrazione a destinazione della Svizzera può essere indicato applicare provvedi- menti mirati nei Paesi di provenienza o di transito, volti a contenere tale rischio. Tra questi provvedimenti figurano ad esempio lo svolgimento di campagne informative o il fatto di indi- viduare alternative per il ritorno degli interessati che soggiornano in uno Stato di transito in vista di proseguire il viaggio a destinazione dell'Europa occidentale.
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Sezione 4: Aiuto individuale al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. d)
Articolo 73 Definizione e premesse
Ad capoverso 1: Il capoverso 1 definisce la nozione di aiuto individuale al ritorno. Il titolo è stato adeguato di conseguenza.
Ad capoverso 2: Il capoverso 2 disciplina i presupposti per la concessione dell'aiuto individuale al ritorno. In virtù della revisione parziale dell'OAsi 2, in vigore dal 1° aprile 2006, anche le persone con decisione di non entrata nel merito non passata in giudicato e le persone il cui termine di partenza è scaduto possono beneficiare dell'aiuto al ritorno. Occorre pertanto adeguare con- seguentemente l'articolo 73 capoverso 2 dell'OAsi 2 vigente e stralciare l’espressione "... entro il termine fissato".
Articolo 74 Erogazione Si tratta di modifiche redazionali dell'articolo 74 OAsi 2 e dell'adeguamento alla prassi giusta la direttiva del 1° aprile 2006 (Asilo 62.2) sull'aiuto individuale. Quest'ultima disciplina le pre- stazioni dell'aiuto individuale al ritorno, le prestazioni materiali nonché le modalità di versa- mento e di rimborso.
Articolo 75 Aiuto medico per il ritorno La modifica dell'articolo 75 OAsi 2 è legata a considerazioni redazionali. Inoltre, il contenuto è adeguato alla prassi giusta la direttiva del 1° aprile 2006 (Asilo 62.2) sull'aiuto individuale. L'aiuto medico al ritorno è un complemento all'aiuto individuale al ritorno che può essere concesso in più di tale aiuto. I relativi processi e presupposti sono retti dalla direttiva del 1° aprile 2006 (Asilo 62.2) sull'aiuto individuale.
Articolo 76 Partenza verso uno Stato terzo Il nuovo titolo è dovuto a un mero adeguamento grammaticale.
È possibile concedere l'aiuto individuale al ritorno giusta il capoverso 1 anche in caso di par- tenza volontaria o regolare verso uno Stato terzo, purché la persona in questione sia autoriz- zata a dimorare durevolmente in tale Stato terzo. Sebbene concerna solo rari casi, tale rego- lamentazione costituisce un complemento sensato alla promozione dell'aiuto al ritorno.
Giusta il capoverso 2, la concessione di prestazioni finanziarie o materiali è esclusa se lo Stato di destinazione è membro dell'UE/AELS oppure se si tratta degli USA, del Canada o dell'Australia. Trattasi di un elenco non esaustivo di Stati che tradizionalmente sono destina- zione della migrazione.
Articolo 77 Competenza L'articolo 77 è stato modificato dal profilo sistematico. Il capoverso 1 corrisponde fondamen- talmente all'attuale capoverso 2. La disposizione secondo cui l'Ufficio federale può fissare le eccezioni è stata stralciata. I presupposti per la concessione dell'aiuto al ritorno saranno di- sciplinati definitivamente nelle istruzioni dell'UFM. Il capoverso 2 corrisponde fondamentalmente all'attuale capoverso 1. La competenza deci- sionale delle autorità cantonali è retta dalle istruzioni dell'Ufficio federale.
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Articolo 78 Versamento L'attuale capoverso 1 è stralciato in quanto non corrisponde più alla prassi vigente. La ripar- tizione dell'importo dell'aiuto al ritorno è retta dalla direttiva (Asilo 62.2) sull'aiuto individuale. L'attuale capoverso 2 è ripreso materialmente nel nuovo capoverso 1. L'attuale capoverso 3 è stralciato in quanto il rimando al regolamento nell'istruzione dell'Ufficio federale è super- fluo. Le disposizioni d'esecuzione relative al versamento dei contributi e al rimborso alle competenti autorità sono rette nell'istruzione relativa all'aiuto individuale al ritorno (Asilo 62.2).
Disposizioni transitorie concernenti il contributo speciale
Ad capoverso 1: Con questi 15 000 franchi per ogni persona la cui decisione sull'asilo o l'allontanamento è passata in giudicato prima del 1° gennaio 2008 o la cui ammissione provvisoria è stata revo- cata con una decisione passata in giudicato e che presumibilmente non ha ancora lasciato la Svizzera, sono rimborsate le spese dei Cantoni per i cosiddetti casi transitori. Per nessuna altra ragione possono essere messe in conto alla Confederazione, da parte dei Cantoni, spese per queste persone.
Ad capoverso 2: L'importo di 3 500 franchi destinato a ogni persona ammessa provvisoriamente dovrebbe servire soprattutto all'integrazione di quelle persone che sono state ammesse provvisoria- mente il 31 dicembre 2007. In tal modo è tenuto conto del fatto che i Cantoni non ottengono una somma forfettaria per l'integrazione di tali persone. Trattandosi tuttavia di persone che, in parte almeno, vivono da lungo tempo in Svizzera, è giustificato versare una somma forfet- taria ridotta. Questo contributo federale è volto ad agevolare l'integrazione professionale del- le persone interessate e a compensare almeno in parte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni per i casi di lunga data.
Ad capoverso 3: Questa disposizione è necessaria in quanto al momento in cui le presenti modifiche d'ordi- nanza saranno licenziate dal Consiglio federale non sarà ancora noto il rincaro per il 2007 e la presente ordinanza non sarà ancora in vigore al momento dell'adeguamento per il 2008.
Ad capoverso 4: Dall'esclusione dall'aiuto sociale delle persone con decisione negativa sull'asilo passata in giudicato o con decisione di allontanamento passata in giudicato e dal trasferimento alla competenza finanziaria dei Cantoni delle persone ammesse provvisoriamente che si trovano in Svizzera da sette anni, consegue che l'effettivo delle persone del settore dell'asilo (richie- denti l'asilo con procedura pendente e persone ammesse provvisoriamente) calerà fortemen- te nel 2008. Per questo motivo, il fattore della struttura familiare nonché le quote parti dei premi delle casse malati, delle franchigie minime e delle aliquote percentuali saranno ade- guati o fissati in funzione degli effettivi al 31 gennaio 2008.
Disposizioni finali relative al contributo speciale
Per motivi di completezza è indicato che le spese rimborsabili giusta l'articolo 9 capoverso 3 dell'attuale OAsi 2 che non hanno potuto essere coperte mediante il saldo del conto di ga- ranzia dopo la decisione passata in giudicato relativa al conteggio parziale (saldo negativo), vanno coperte per quanto possibile con il saldo che si trova sul conto di garanzia, anche se tali rimborsi eccedono l'importo massimo del contributo speciale. Ciò non necessita una re- golamentazione esplicita a livello d'ordinanza in quanto emerge dalle disposizioni transitorie della legge, secondo le quali per il trattamento dei casi in cui i motivi per l'allestimento del Pag. 39 di 50
conteggio intermedio o finale sono sorti già prima dell'introduzione del contributo speciale, il pagamento del saldo avviene secondo il diritto vigente (cvp. 2 della disposizione transitoria della revisione LAsi e cpv. 2 delle disposizioni transitorie della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri riveduta (LDDS; RS 142.20).
Il capoverso 5 stabilisce che per le persone che con l'entrata in vigore della presente modifi- ca d'ordinanza sottostanno all'obbligo di pagare il contributo speciale e che sottostavano già all'obbligo di garanzia e di rimborso, l'obbligo di garanzia è interamente computato sulla du- rata dell'obbligo di pagare il contributo speciale. In tal senso è determinante la data dell'as- sunzione di un'attività lucrativa sulla cui retribuzione è stato detratto l'importo di garanzia giusta l'articolo 11 capoverso 1 dell'attuale OAsi 2. Non è presa in considerazione un'even- tuale attività lucrativa anteriore (p.es. in qualità di stagionali o studenti). La durata effettiva dell'attività lucrativa fino all'introduzione del contributo speciale non è rilevante. Tuttavia, se è stato rilasciato il permesso in vista dell'assunzione d'impiego ma l'assunzione d'impiego non ha avuto luogo, non vi è computo sulla durata dell'obbligo di pagare il contributo speciale.
Il capoverso 6 stabilisce che i rimborsi effettuati in virtù del conteggio intermedio del conto di garanzia sono computati interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale delle singo- le persone sottostanti a tale obbligo. Per "interamente" s'intende che l'importo incassato dalla Confederazione è computato senza deduzioni sull'importo massimo del contributo speciale dovuto. Gli importi incassati sono presi in considerazione a favore del titolare del conto da cui derivano gli importi. Se i rimborsi incassati eccedono l'importo individuale massimo del contributo speciale (15 000 franchi), l'eccedente è computato sull'obbligo di pagare il contri- buto speciale dell'eventuale coniuge parimenti interessato dal conteggio intermedio. Tale computo può tuttavia essere effettuato unicamente se il coniuge soggiace parimenti alle di- sposizioni transitorie relative al contributo speciale, ovvero se soggiaceva sinora a SiRück e se soggiace ora all'obbligo di pagare il contributo speciale. I rimborsi incassati dalla Confede- razione giusta il vecchio diritto non sono versati in nessun caso, neppure se è possibile com- putarli sull'obbligo del coniuge di pagare il contributo speciale, in quanto o il coniuge non è interessato dalle disposizioni transitorie o il conteggio intermedio non concerne il coniuge.
Ad capoverso 7: Il denaro che al momento del passaggio al contributo speciale si trova sul conto di garanzia (prestazioni di garanzia) è incassato dalla Confederazione quale contributo speciale oppure è versato al titolare del conto. La Confederazione incassa tali prestazioni di garanzia - com- putando gli eventuali rimborsi giusta il capoverso 6 - sino all'importo massimo di 15 000 fran- chi e le computa sull'obbligo del titolare del conto di pagare il contributo speciale. Se tale persona è sposata e se il coniuge soggiace parimenti alle disposizioni transitorie, le presta- zioni di garanzia che eccedono l'importo massimo sono computate sull'obbligo del coniuge di pagare il contributo speciale. L'eventuale rimanente è versato alla persona interessata.
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2.3. Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali
(OAsi 3)
Articolo 1 Trattamento di dati personali
Il capoverso 1 lettera d e il capoverso 4 possono essere abrogati in quanto il sistema d'in- formazione per documenti di viaggio è ora disciplinato dall'articolo 111 LStr.
Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 6 devono essere adeguati al nuovo sistema di finan- ziamento tra Confederazione e Cantoni. L'indennizzo delle spese dei Cantoni non avviene più in base ai conteggi dei Cantoni, bensì in base agli effettivi delle persone registrate nel sistema di gestione elettronica dei dati dell'UFM. Il versamento trimestrale delle somme for- fettarie ai Cantoni è calcolato mediante la banca dati finanziamento asilo (Finasi). I dati per- sonali concernenti rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi sono registrati nella banca dati Finasi.
Articolo 4 (nuovo) Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento pena le L'attuale articolo 4 è interamente sostituito dalla presente disposizione in quanto il nuovo articolo 98 capoverso 2 lettera c LAsi menziona già esplicitamente i dati necessari per l'iden- tificazione. È parimenti stralciato il tipo di comunicazione in quanto ciò è irrilevante nella mi- sura in cui è data la sicurezza dei dati (cfr. art. 12 OAsi 3).
In virtù dell'articolo 98a LAsi, l’Ufficio federale o il Tribunale amministrativo federale comuni- ca alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e i mezzi di prova concernenti richiedenti l’asilo seriamente sospetti di aver commesso un crimine contro il diritto internazionale. S'intendono qui i crimini di cui all'articolo 1 capoverso F lettera a della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30; p.es. un crimine contro la pace, un cri- mine di guerra, un crimine contro l’umanità). Non soggiacciono a tale disposizione i crimini contro il diritto comune all'infuori del Paese ospitante (art. 1 cpv. F lett. b della Convenzione sullo statuto dei rifugiati). Soggiacciono invece parimenti alla disposizione gli atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite (art. 1 cpv. F lett. c della Convenzione sullo statuto dei rifugiati). Per motivi di trasparenza, ciò è ora maggiormente esplicitato all'articolo 4 OAsi 3.
Articolo 5 (nuovo) Dati biometrici La regolamentazione attuale dell'articolo 5 OAsi 3 ("Esame dattiloscopico") è ora inserita, per motivi sistematici, nell'articolo 5a OAsi 3. Tale disposizione stabilisce ora anche quali dati biometrici possono essere rilevati dalle competenti autorità. Il titolo dell'articolo 5 è stato a- deguato conseguentemente.
Ad capoverso 1: Giusta l'articolo 98b LAsi è ora data la possibilità, per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione, di trattare ulteriori dati biometrici oltre alle impronte digi- tali e alle fotografie. L'elenco del capoverso 1 si limita alle impronte digitali e alle fotografie in quanto, allo stato attuale, sono gli unici dati biometrici che possono essere rilevati e registra- ti. Non appena l'evoluzione tecnica lo consentirà, il Consiglio federale potrà prevedere anche altri dati biometrici. In tal caso occorrerà adeguare nuovamente la presente ordinanza.
Ad capoverso 2: I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS, il quale non contiene dati personali relativi agli interessati. Per quel che concerne le impronte digitali, nel SIMIC sono registrati unica- mente il numero di controllo del processo (PCN) nonché il luogo e la data del rilevamento Pag. 41 di 50
delle impronte digitali. Le fotografie sono invece registrate con il lettore ottico e archiviate nell'eDossier (sottosistema di SIMIC).
Le autorità incaricate dell'esecuzione della LAsi hanno accesso ai dati biometrici (dati relativi alle impronte digitali e fotografie) mediante il sistema SIMIC. La portata dell'accesso è retta dall'ordinanza SIMIC.
Articolo 5a (nuovo) Esame dei dati biometrici Questo articolo corrisponde fondamentalmente all'attuale articolo 5 OAsi 3. Siccome nel nuovo articolo 5 sono elencati i dati biometrici, nella presente disposizione ci si limita a sosti- tuire le espressioni "impronte digitali" e "fotografie" con "dati biometrici".
Ad capoverso 1: Corrisponde per analogia all'attuale regolamentazione dell'articolo 5 capoverso 1 OAsi 3.
Ad capoverso 2: La regolamentazione dell'attuale capoverso 2 dell'articolo 5 è ora ripresa all'articolo 5a capo- versi 3 e 4. Giusta l'articolo 5a capoverso 2 OAsi 3, sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompagnati unicamente se l'esame di tali dati consente di de- durre informazioni sull'identità di una persona. Già tuttora sono rilevate le impronte digitali se ciò consente di identificare il fanciullo (segnatamente per stabilire i legami di parentela). Per motivi di trasparenza ciò è ora menzionato esplicitamente nell'ordinanza.
Ad capoversi 3 e 4: Per motivi sistematici, l'attuale capoverso 2 dell'articolo 5 OAsi 3 è diviso in due capoversi.
Al capoverso 3 sono riprese anche le "domande all'aeroporto" in quanto anche in tale conte- sto occorre rilevare i dati biometrici per l'identificazione della persona (cfr. art. 22 LAsi). La menzione "secondo le istruzioni dell'Ufficio federale" dell'attuale articolo 5 capoverso 2 è stralciata in quanto superflua.
Il capoverso 4 non è nuovo dal punto di vista del contenuto, ma precisa maggiormente il trat- tamento delle impronte digitali di persone che si trovano in carcere e che in tale situazione hanno depositato una domanda d'asilo. La polizia ha già rilevato le impronte digitali di un richiedente l'asilo in arresto. Per la procedura d'asilo, l'Ufficio federale aggiunge alle impronte digitali un pertinente numero di controllo del processo (PCN), dopodiché le impronte sono registrate separatamente da Fedpol quale formulario concernente l'asilo.
Ad capoverso 5: L'Ufficio federale può incaricare terzi di rilevare ed esaminare i dati biometrici nei centri di registrazione e negli aeroporti. In tali luoghi sono già tuttora rilevate le impronte digitali e scattate fotografie da parte di terzi su incarico dell'Ufficio federale. I principi della protezione e sicurezza dei dati sono disciplinati in un contratto tra l'Ufficio federale e i terzi incaricati.
Ad capoversi 6 e 7: Corrispondono materialmente agli attuali capoversi 4 e 5 dell'articolo 5 OASi 3.
II Disposizioni di coordinamento all'Accordo di associazione a Dublino
Con la messa in vigore degli Accordi di associazione a Dublino, l'OAsi 3 sarà completata
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Articolo 1 Campo d'applicazione Questo articolo è finalizzato a stabilire chiaramente quali sono gli Accordi d'associazione a Dublino. È inoltre precisato che la presente ordinanza è applicabile per quanto gli Accordi di associazione a Dublino non contengano disposizioni contrarie.
Articolo 1a Trattamento dei dati personali Questo articolo corrisponde materialmente all'attuale articolo 1 OAsi 3 salvo adeguamenti sistematici.
Articolo 4a Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo d'associazione a Dublino Onde tener conto delle esigenze formulate nella direttiva in materia di protezione dei dati20, con il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, numerose disposizioni relative alla protezione dei dati sono riprese nella LAsi (art.
In tale contesto, l'articolo 102c LAsi (non ancora entrato in vigore) disciplina la comunicazio- ne di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino. Giu- sta il capoverso 3 dell'articolo 102c LAsi, oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assi- curano una protezione adeguata della persona interessata. Il capoverso 4 del predetto arti- colo contiene una clausola per la delega, la quale incarica il Consiglio federale di stabilire la portata delle garanzie necessarie affinché i dati personali possano essere comunicati nono- stante non sia dato un livello di protezione adeguato oppure nei casi che esulano dalle dero- ghe di cui al capoverso 2 dell'articolo 102c, nonché le modalità secondo cui devono essere fornite tali garanzie.
Il nuovo articolo 4a disciplina le modalità secondo cui devono essere fornite garanzie suffi- cienti atte a consentire la comunicazione di dati personali a uno Stato fuori dello spazio Du- blino. Ciò può consistere in un contratto tra due parti o addirittura in una convenzione inter- nazionale. La formulazione aperta della disposizione in questione consente di prendere in considerazione anche altre modalità paragonabili a un siffatto contratto. Ad esempio, posso- no essere comunicati dati personali a uno Stato che non è vincolato da un accordo di asso- ciazione a Dublino, se nel quadro di uno scambio di note tale Stato si è impegnato formal- mente a osservare determinati principi della protezione dei dati nei confronti della persona interessata.
Il presente articolo stabilisce inoltre la portata delle garanzie sufficienti necessarie. Vi sono parecchi presupposti da adempiere per poter comunicare dati personali e garantire sufficien- temente la sicurezza della persona in questione. I punti elencati sono desunti dalle garanzie minime fissate negli accordi di riammissione con Stati che non dispongono di una legislazio- ne adeguata in materia di protezione dei dati. Si può segnalare in particolare che la persona interessata dev'essere informata del trattamento dei suoi dati personali e delle condizioni generali in cui ha luogo il trattamento (art. 4a lett. h OAsi3). Si tratta qui di garantire che la persona sia informata della comunicazione dei dati, dello scopo di tale comunicazione e delle autorità destinatarie. Le autorità autorizzate a trattare i dati personali devono peraltro essere chiaramente determinate (art. 4a lett. d OAsi3). Se lo Stato terzo si attiene a tutti i suoi obbli- ghi (vedi elenco) si può considerare che la comunicazione dei dati personali non mette in pericolo la persona interessata.
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU n. L 281 del 23.11.95, pag. 31). Pag. 43 di 50
2.4. Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e del-
l'espulsione di stranieri (OEAE)
Sezione 1: Aiuto all'esecuzione
Articoli 1, 2, 4a, 5 e 6 Questi articoli, che rinviano alla LDDS, sono adeguati alla LStr senza modifiche materiali.
Articolo 11 capoverso 2 L'intervento di terzi oltre alle competenti autorità all'aeroporto è possibile anche nel contesto dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione all'aeroporto. È ad esempio sensato prevedere la possibilità di incaricare una ditta privata del pagamento del denaro per il viaggio in caso di partenza volontaria. L'articolo 11 capoverso 2 OEAE è pertanto completato in tal senso.
Articolo 15 Partecipazione alle spese della carcerazione
Ad capoverso 1: L'importo forfettario per la carcerazione è aumentato da 130 a 140 franchi. In tal modo è te- nuto conto del rincaro intervenuto dalla revisione totale della legge sull'asilo del 1° ottobre 1999. D'ora in poi l'importo forfettario è adeguato all'indice dei prezzi - come tutti gli altri im- porti forfettari nel settore dell'asilo. Il capoverso 1 è inoltre adeguato alle nuove disposizioni della LStr.
Ad capoversi 2 e 3: Gli attuali capoversi 2 e 3 sono abrogati in quanto obsoleti. Durante una procedura d'asilo pendente, le spese sostenute dai Cantoni per l'assistenza medica sono rimborsate nel qua- dro della somma forfettaria globale. Dopo il passaggio in giudicato della decisione d'asilo negativa e della decisione di allontanamento, i richiedenti l'asilo respinti beneficiano, se ne- cessario, del soccorso d'emergenza. Tale soccorso comprende anche l'eventuale assistenza medica. Le spese non sono invece rimborsate separatamente. Tale disciplina è tuttora appli- cabile alle persone con decisione di non entrata nel merito. Essa è ora estesa anche ai ri- chiedenti l'asilo respinti con decisione passata in giudicato.
Il nuovo capoverso 2 prevede la possibilità per l'Ufficio federale di concludere con le autorità dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti l'esecuzione della carcerazione in vista del rinvio coatto giusta l'articolo 76 capoverso 1 lettera b cifra 5 LStr.
Giusta l'articolo 76 capoverso 1 lettera b cifra 5 LStr, l'Ufficio federale può incarcerare lo straniero per un massimo di 20 giorni se la decisione d’allontanamento è notificata in un cen- tro di registrazione in virtù degli articoli 32–35 LAsi e l’esecuzione dell’allontanamento è pre- sumibilmente attuabile. L'esecuzione è considerata presumibilmente attuabile ai sensi della legge se durante la durata massima della carcerazione è possibile procurare documenti di viaggio che consentano la partenza e organizzare tale partenza.
In qualità di autorità che ha ordinato la carcerazione in vista del rinvio coatto, l'Ufficio federa- le dipende, per l'esecuzione di tale nuova carcerazione a partire dal centro di registrazione, dall'assistenza amministrativa e giudiziaria dei Cantoni, in quanto la Confederazione non ha a disposizione e non gestisce strutture carcerali. La nuova carcerazione della durata di 20 giorni a partire dal centro di registrazione della Confederazione può pertanto essere eseguita esclusivamente in adeguate strutture carcerali dei Cantoni. A tal fine, l'Ufficio federale è auto- Pag. 44 di 50
rizzato a concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Can- toni convenzioni amministrative e di prestazione necessarie per l'esecuzione della nuova carcerazione secondo il diritto in materia di stranieri. Per l'esecuzione della carcerazione entrano in linea di conto anzitutto i Cantoni sul cui territorio si trova un centro di registrazione della Confederazione (BS, TG, TI, VD), ma anche i Cantoni aeroportuali di Zurigo e Ginevra. Il rimborso finanziario è retto dal capoverso 1.
Sezione 1a: Rilevamento di dati nel contesto delle misure coercitive
Questi articoli sono abrogati in quanto lo statuto delle persone con decisione di non entrata nel merito è ora retto dall'OAsi 2. Il titolo della sezione 1a è pertanto adeguato in funzione del rimanente articolo 15e OEAE.
Articolo 15e Rilevamento di dati Adeguamento redazionale alla LStr. Inoltre, l'attuale titolo dell'articolo 15e ("Rilevamento di dati nel contesto delle misure coercitive") è abbreviato in quanto, per motivi redazionali, il titolo attuale appare ora nel titolo della sezione 1a.
Sezione 2: Ammissione provvisoria
Articolo 16 Competenza Adeguamento redazionale alla LStr.
Articolo 17 Proposta di ammissione provvisoria
Ad capoverso 1, primo periodo: La nuova disposizione dell'articolo 83 LStr non prevede, rispetto alla regolamentazione attua- le, un ulteriore diritto di proposta da parte dei Cantoni per quel che concerne l'ammissione provvisoria. Come già nel diritto vigente, i Cantoni godono di un diritto generale di proposta per quel che concerne le ammissioni provvisorie nel settore degli stranieri. Nel settore dell'a- silo, invece, il diritto di proposta dei Cantoni si limita, come sinora, all'impossibilità tecnica dell'esecuzione dell'allontanamento. Ciò è ora maggiormente esplicitato grazie all'introduzio- ne della nozione di "autorità cantonale competente". L'ordine di competenza cantonale stabi- lisce l'autorità cantonale autorizzata a formulare una proposta di ammissione provvisoria nei confronti dell'Ufficio federale.
Ad capoverso 1, ultimo periodo: Il rinvio all'articolo 33 OAsi 1 è stralciato in quanto l'ammissione provvisoria a causa di un rigore personale grave non è più possibile. L'articolo 33 OAsi 1 è del resto parimenti abroga- to.
Ad capoverso 2, ultimo periodo: Giusta l'articolo 83 capoverso 7 lettera c LStr, non è più possibile ordinare l'ammissione provvisoria a causa dell'impossibilità di eseguire l'allontanamento se tale impossibilità è do- vuta al comportamento dell'interessato. Di conseguenza, al capoverso 2 occorre stralciare l’espressione "di regola" e adeguare la formulazione attuale "in ragione della mancata colla- borazione" alla nuova terminologia dell'articolo 83 capoverso 7 lettera c LStr.
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Articolo 18 Rifugiati ammessi provvisoriamente Questa disposizione è stata semplificata dal profilo sistematico e adeguata alle nuove dispo- sizioni della revisione parziale LAsi.
Articolo 19 Oneri in relazione a un'ammissione provvisoria Questa disposizione è abrogata a causa della sua esigua rilevanza pratica. Non vi sono pe- raltro sanzioni che puniscano la disattenzione di eventuali condizioni.
Articolo 20 Documenti di legittimazione
Ad capoverso 1bis: Giusta l'articolo 20 capoverso 1 OEAE, le persone ammesse provvisoriamente devono de- positare i loro documenti di viaggio.
Eventuali viaggi intrapresi in maniera incontrollata possono provocare la fine dell'ammissione provvisoria. Per evitare siffatti viaggi, il capoverso 1bis prevede la possibilità per l'Ufficio fede- rale di confiscare i documenti di viaggio non depositati e scoperti ulteriormente. I documenti che nonostante l'obbligo in tal senso non sono stati depositati sono d'ora in poi considerati persi e iscritti nel sistema di ricerca automatizzato RIPOL. Ciò onde evitare che questi documenti siano utilizzati da persone non autorizzate. Tale potrebbe ad esempio es- sere il caso di una persona che viaggia con documenti che non le sono destinati.
Ad capoverso 2, ultimo periodo: Contrariamente al rilascio di un permesso di dimora (permesso B), che può avvenire solo dietro produzione di un passaporto nazionale valido, il rilascio di un permesso F si basa uni- camente sui dati forniti dalla persona ammessa provvisoriamente. Tale permesso non costi- tuisce pertanto un documento di legittimazione o di viaggio. Esso serve unicamente a docu- mentare il sussistere dell'ammissione provvisoria. Per maggiore trasparenza a livello di ordi- nanza, all'ultimo periodo del capoverso 2 è stata inserita la menzione secondo cui il permes- so F attesta unicamente lo statuto giuridico della persona ammessa provvisoriamente.
Ad capoverso 4bis: L'attuale articolo 25 capoverso 1 OEAE è ripreso per motivi sistematici nel nuovo capoverso 4bis dell'articolo 20, che disciplina i documenti di legittimazione in quest'ambito. Inoltre, per motivi di trasparenza, la nozione di "libretto per stranieri" è sostituita mediante quella di "per- messo F" in quanto le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere unicamente un "permesso F". Tale permesso non è paragonabile a un libretto per stranieri ordinario.
Articolo 22 Obbligo di rimborso e di garanzia Questo articolo è abrogato in quanto l'attuale obbligo di rimborso e di garanzia è sostituito dall'obbligo di pagare un contributo speciale.
Articolo 23 Spese che devono essere rimborsate Questo articolo è abrogato in quanto l'attuale obbligo di rimborso e di garanzia è sostituito dall'obbligo di pagare un contributo speciale.
Articolo 24 Ricongiungimento familiare Con l'entrata in vigore dell'OASA, l'attuale articolo 24 ("Inclusione nell'ammissione provviso- ria") diventa obsoleto in quanto il ricongiungimento familiare è retto dall'articolo 74 OASA. Il titolo dell'articolo 24 è adeguato alla disposizione dell'articolo 74 OASA.
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Articolo 25 Proroga dell'ammissione provvisoria
Ad capoverso 1: Il capoverso 1 dell'articolo 25 è abrogato e inserito per motivi sistematici all'articolo 20 capo- verso 4bis.
Ad capoverso 2: L'ammissione provvisoria è un provvedimento sostitutivo adottato in caso di impossibilità ad eseguire l'allontanamento. Se vi è un ostacolo all'esecuzione, l'ammissione provvisoria sus- siste a prescindere dalla disponibilità del Cantone a prorogare il permesso. Il Cantone può solo sollecitare presso l'UFM la revoca dell'ammissione provvisoria. La procedura in tal sen- so è ora retta esclusivamente dall'articolo 26 OEAE. In virtù di tale disposizione, il Cantone comunica all'UFM i motivi conosciuti che possono provocare la fine dell'ammissione provvi- soria. Il capoverso 2 dell'articolo 25 è pertanto abrogato.
Articolo 26 Revoca dell'ammissione provvisoria
Ad capoverso 1: Per motivi sistematici, l'attuale capoverso 2 è inserito nel capoverso 1. L'ultimo periodo del- l'attuale capoverso 1 è stralciato. Il rinvio alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA: RS 172.021) e alla legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), rispettivamente - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - alla legge federale sul Tribunale federale (LTF: RS 173.110) è superfluo in quanto tali disposizioni sono sempre applicabili in assenza di dispo- sizioni divergenti.
Ad capoverso 2: Il primo periodo corrisponde fondamentalmente al primo periodo dell'attuale capoverso 1. È tuttavia precisato che l'Ufficio federale può ordinare in ogni momento la revoca dell'ammis- sione provvisoria se non sono più adempiuti i presupposti per la disposizione della stessa giusta l'articolo 83 capoversi 2-4 LStr.
Per motivi sistematici, il secondo periodo del capoverso 2 è ripreso senza modifiche materiali dal secondo periodo del capoverso 1.
Ad capoverso 3: Per motivi sistematici, il terzo periodo del capoverso 3 è ripreso senza modifiche materiali dal capoverso 1.
Articolo 26a (nuovo) Estinzione dell'ammissione provvisoria Mentre nella LDDS ci si basava sul criterio della partenza volontaria, l'ammissione provviso- ria giusta l'articolo 84 capoverso 4 LStr si estingue in caso di partenza definitiva.
Si parla di partenza definitiva se lo straniero che non si trova più in Svizzera chiede protezio- ne in un altro Stato che non sia lo Stato d'origine o di provenienza (lett. a), nonostante goda dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Depositando una domanda d'asilo in un altro Stato, la persona in questione dimostra di non voler più usufruire della protezione della Svizzera. Lo stesso vale per le persone ammesse provvisoriamente che ottengono un regolamento del soggiorno in un altro Stato, dimostrando così di non dipendere più dalla protezione della Svizzera (lett. b).
I viaggi all'estero delle persone ammesse provvisoriamente sono retti dall'ordinanza concer- nente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5). Le persone ammesse provvisoriamente cui non è riconosciuta la qualità di rifugiato necessitano, per viaggiare all'e- stero, un visto di ritorno per la Svizzera. Se una persona ammessa provvisoriamente che non è riconosciuta quale rifugiato lascia la Svizzera senza essere in possesso di un siffatto Pag. 47 di 50
visto e non torna in Svizzera entro 30 giorni, si considera che è partita definitivamente (lett. c). Il termine di 30 giorni è volto a evitare di dover procedere all'esame dell'estinzione dell'ammissione provvisoria già dopo una breve assenza dal Paese. In caso di soggiorno all'estero non autorizzato di oltre 30 giorni, si deduce che la persona ha lasciato definitiva- mente la Svizzera. Se una persona lascia la Svizzera senza visto di ritorno a destinazione del Paese d'origine o di provenienza, si considera che è partita definitivamente a prescindere dalla durata del soggiorno (lett. d). Di regola i visti di ritorno sono rilasciati per una durata di sette mesi, anche se la durata pre- vista del soggiorno è nettamente inferiore. In tal modo è tenuto conto delle condizioni d'entra- ta degli altri Stati, che solitamente non rilasciano visti d'entrata e di transito alle persone am- messe provvisoriamente in Svizzera il cui visto di ritorno non è valevole almeno sei mesi. Se la persona ammessa provvisoriamente e titolare di un visto di ritorno in Svizzera soggiorna all'estero per una durata superiore a quella del visto e se prima dello scadere di tale durata di validità non sollecita una proroga del visto di ritorno, si considera che ha lasciato definitiva- mente la Svizzera (lett. e). Una persona ammessa provvisoriamente che notifica la propria partenza e lascia la Svizzera, manifesta la propria volontà di non più usufruire della protezio- ne della Svizzera. Anche in tal caso si considera che essa è partita definitivamente (lett. f).
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3. Impatto finanziario
3.1. Ambito della procedura e dell'esecuzione
Tutti i provvedimenti nell'ambito della procedura e dell'esecuzione sono finalizzati al con- seguimento di risparmi a breve o lungo termine. Non è possibile fornire dati esatti in tal sen- so in quanto è impossibile prevedere con precisione l'evoluzione futura delle nuove domande d'asilo. Si può partire dal presupposto che, complessivamente, le disposizioni proposte a- vranno effetti positivi in quanto perseguono un considerevole snellimento procedurale e un netto miglioramento sul piano esecutivo, con conseguente notevole riduzione della durata di soggiorno delle persone allontanate nell’ambito della procedura d’asilo.
Per quel che concerne la nuova regolamentazione dell'accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale nei centri di registrazione e negli aeroporti (art. 7a OAsi 1), l'UFM dovrà sostenere oneri leggermente superiori dell'ordine di circa 150 000 franchi all'anno.
Per quel che concerne l'introduzione di un assetto d'emergenza (art. 16a segg. OAsi 1), in presenza di una situazione particolare dovuta a un aumento considerevole delle domande d'asilo si deve partire dall'idea che vi sarà un aumento degli oneri. Ciò concerne le spese per la sicurezza e l'assistenza dei richiedenti l'asilo nei centri di registrazione e nei centri esterni, le cure mediche di base e il vitto. Attualmente i Cantoni e l'UFM stanno discutendo gli aspetti finanziari di cui occorre tener conto in situazioni particolari. Per il momento non è possibile valutare l'ammontare delle ulteriori spese a carico dei centri di registrazione e dei centri esterni in situazioni particolari, in quanto non si può conoscere il numero degli ulteriori centri esterni necessari. Tale cifra dipende dal numero delle domande d'asilo, che per il momento è impossibile pronosticare. Va tuttavia sottolineato che il provve- dimento previsto sarebbe applicabile unicamente in una situazione particolare.
La proroga del soggiorno dei richiedenti l'asilo nella zona di transito dell'aeroporto (procedu- ra all'aeroporto, cfr. art. 11a segg. OAsi 1, art. 5 OAsi 3, art. 11 OEAE) provocherà spese supplementari di vitto e cure mediche nonché per l'indennizzo delle opere d'aiuto. Basandosi su una media di 250 richiedenti l'asilo all'anno, tali oneri dovrebbero aumentare, all'aeroporto di Zurigo, del 140 per cento ovvero di 230 000 franchi all'anno. Per l'assistenza dei richiedenti l'asilo all'aeroporto di Ginevra-Cointrin occorre preventivare, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova procedura all'aeroporto, un onere supplementare pari a 335 000 franchi. Sinora, nell'ambito della procedura all'aeroporto di Ginevra-Cointrin, erano fatturate all'UFM unicamente le spese di vitto.
I predetti oneri supplementari nel contesto della procedura all'aeroporto sono comunque compensati da miglioramenti nell'esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, grazie all'introdu- zione di una nuova procedura svolta integralmente all'aeroporto e alla riduzione della durata del soggiorno delle persone allontanate direttamente a partire dall'aeroporto, è possibile con- seguire ulteriori risparmi.
Anche le nuove disposizioni in materia di aiuto al ritorno (art. 63 segg. OAsi 2) consentono di ridurre le spese, eliminando i progetti di formazione finalizzati al ritorno. Le spese per la consulenza per il ritorno e per l'aiuto individuale al ritorno dipendono dall'efficacia dei consul- tori nonché dal numero dei richiedenti l'asilo. Negli ultimi anni è stato possibile, grazie a que- sti due fattori, ridurre costantemente le spese. Per il futuro non si prevedono spese supple- mentari.
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3.2. Disposizioni finanziarie nel contesto dell'aiuto sociale
Le nuove somme forfettarie globali non provocheranno un aumento dei costi. Le spese per l'aiuto sociale sostenute dai Cantoni saranno indennizzate nella medesima misura ma in for- ma diversa rispetto alla situazione attuale.
La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza provocherà alla Confederazione, a partire dal 2008, spese pari a 36 milioni di franchi (stime alla base del calcolo: 6 000 decisioni nega- tive in materia d'asilo o decisioni di non entrata nel merito all'anno e una somma forfettaria di 6 000 franchi per decisione). In compenso si prospettano per la Confederazione risparmi pari a circa 108 milioni di franchi all'anno grazie al blocco dell'aiuto sociale per persone in proce- dura d'esecuzione (si tratta ogni anno, in media, di un aiuto pari a 12 000 franchi versato a
9 000 persone).
La somma forfettaria per l'integrazione dell'importo di 6 000 franchi è versata d'ora in poi a tutti i nuovi rifugiati riconosciuti e a tutte le persone cui è concessa l'ammissione provvisoria. In totale tale somma forfettaria provocherà costi annui pari a 35 milioni di franchi. In compen- so sarà possibile risparmiare 20 milioni di franchi grazie al trasferimento dalla Confederazio- ne ai Cantoni della competenza finanziaria per le persone ammesse provvisoriamente dopo sette anni dall'entrata. Questi 20 milioni, unitamente ai sussidi versati sinora per l'integrazio- ne dei rifugiati (2,6 milioni di franchi per l'integrazione professionale, 3 milioni di franchi per l'apprendimento linguistico, 4 milioni di franchi per programmi d'integrazione dell'OSAR) e delle persone ammesse provvisoriamente (5,4 milioni di franchi di contributo ai programmi d'occupazione), consentiranno di compensare i predetti costi annui di 35 milioni di franchi per la somma forfettaria per l'integrazione. Le spese sopportate sinora dalla Confederazione, i risparmi e le nuove spese per la somma forfettaria per l'integrazione si equilibrano tra loro. La nuova forma di indennizzo non comporta pertanto un aumento dei costi per la Confedera- zione.
La somma forfettaria di 3 500 franchi versata per ogni persona ammessa provvisoriamente che al momento dell'entrata in vigore della modifica di legge passa alla competenza finanzia- ria del Cantone provoca alla Confederazione un esborso unico di circa 86 milioni di franchi. Tale versamento unico non provoca un aumento delle spese in quanto è compensato dagli introiti di cui la Confederazione beneficia grazie al passaggio immediato di circa 10 000 per- sone alla competenza finanziaria dei Cantoni.
D'ora in poi l'obbligo di pagare il contributo speciale cessa dopo tre anni dall'ammissione provvisoria. In tal modo s'intende creare nuovi incentivi per una rapida integrazione profes- sionale. Tale soluzione provoca una diminuzione annua degli introiti pari a circa 4 milioni di franchi. La somma forfettaria per le spese amministrative è aumentata a 1 100 franchi. Sulla base di 10 000 nuove dmande d'asilo depositate ogni anno si ottiene un aumento delle spese per la Confederazione pari a circa 4 milioni di franchi. In tal modo la Confederazione viene incontro ai Cantoni, tenendo conto del maggiore onere amministrativo da essi incorso, segnatamente nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento. L'importo forfettario per la carcerazione è aumentato da 130 a 140 franchi (si tiene così conto del rincaro intervenuto dalla revisione totale della legge sull'asilo del 1° ottobre 1999) e sarà d'ora in poi adeguato all'indice dei prezzi. Ciò provoca un aumento delle spese per la Confe- derazione pari a 1.2 milioni di franchi.
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