Commissione federale delle comunicazioni ComCom
28.06.2006
Indagine conoscitiva sulla modifica dell’ordinanza della ComCom concernente la LTC Rapporto esplicativo
1. Premessa
Il 24 marzo 2006 le Camere federali hanno adottato la modifica della legge sulle telecomunicazioni (LTC). Ora occorre adeguare le disposizioni esecutive che figurano nelle ordinanze del Consiglio fede- rale, della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione (DATEC) e dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista per il primo trimestre 2007.
La presente indagine conoscitiva svolta presso gli ambienti interessati verte sull’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle teleco- municazioni (RS 784.101.112). È aperta dalla ComCom in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061) e si svolge parallelamente all’indagine conoscitiva del DATEC sulla revisione di quattro ordinanze del Consiglio federale.
2. Spiegazione delle modifiche proposte
Art. 1
A seguito dell’abrogazione delle concessioni di servizi di telecomunicazione (art. 4 LTC), occorre rive- dere i compiti delegati all’UFCOM dalla ComCom per quanto riguarda il rilascio delle concessioni di radiocomunicazione (art. 22 cpv. 1 e 24a cpv. 2 LTC). Il criterio applicato fa una distinzione tra le con- cessioni rilasciate dalla ComCom a seguito di una pubblica gara (concessioni di radiocomunicazione per servizi di telecomunicazione in base all’art. 24 cpv. 1 LTC) e quelle rilasciate dall’UFCOM su sem- plice richiesta (concessioni di radiocomunicazione per servizi di telecomunicazione diversi da quelli di cui all'articolo 24 capoverso 1 LTC e concessioni di radiocomunicazione senza fornitura di servizi di telecomunicazione).
A titolo eccezionale, l’UFCOM deve poter rilasciare anche concessioni di radiocomunicazione che sono state oggetto di una pubblica gara (seconda parte del cpv. 1). È il caso quando un blocco di fre- quenze è interamente o essenzialmente destinato alla diffusione di programmi radiotelevisivi con dirit- to d’accesso (da parte di diverse emittenti). Siccome le emittenti devono versare al titolare di una con- cessione di radiocomunicazione soltanto un indennizzo calcolato in funzione dei costi di diffusione (cfr.
art. 55 cpv. 2 LRTV 2006), una simile concessione risulta poco attrattiva, sotto il profilo economico, per un fornitore di servizi di telecomunicazione e dovrebbe quindi interessare unicamente le emittenti stesse. In queste condizioni, l’autorità concedente non ha un vero e proprio potere di apprezzamento, anche se appare giustificato il fatto di lasciare all’UFCOM la libertà di decidere sul rilascio della con- cessione.
Considerato che la ComCom rilascia soltanto concessioni di radiocomunicazione oggetto di una pub- blica gara, il capoverso 2 è stato precisato. La ComCom è certamente competente anche per la deci- sione sulla modifica o il trasferimento delle concessioni da essa rilasciate. L’UFCOM è perciò incarica- to di preparare le procedure di pubblica gara e di esaminare le domande di modifica o trasferimento.
Il rilascio della concessione per il servizio universale rimane di esclusiva competenza della ComCom come sancito dall’articolo 14 LTC. In virtù dell’articolo 57 capoverso 2 LTC, la ComCom può ricorrere all’UFCOM per preparare e istruire la procedura di pubblica gara.
Art. 13a (sezione 3a)
In base all'articolo 11a capoverso 4 LTC, la ComCom disciplina il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione do- minante sul mercato devono presentare nell’ambito di una controversia relativa all’accesso alle loro risorse e ai loro servizi. Essa definisce inoltre i principi validi per la presentazione di tali informazioni. Questi principi si basano su documenti fondamentali riconosciuti a livello internazionale ed elaborati dall’UE, dall’ERG (European Regulatory Group) e dalle organizzazioni internazionali di normalizzazio- ne in materia contabile, come l’IAS (International Accounting Standards). Si tratta dei documenti se- guenti:
• Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'acces- so alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle mede- sime (direttiva accesso).
• Raccomandazione della Commissione 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la conta- bilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (2005/698/CE).
• IASC Foundation, International Financial Reporting Accounting Standards, IAS1-40.
• Common position on EC Recommendation on Cost accounting and accounting separation ERG (05) 29.
Data la loro natura, le prescrizioni della ComCom sono riportate in un’appendice come le prescrizioni tecniche e amministrative relative alla portabilità dei numeri e alla libera scelta del fornitore (appendici
1 e 2).
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