Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie
Spiegazioni relative all’avamprogetto del 3 novembre 2006
Sezione 1: Procedura di riconoscimento (art. 1 e 2) Questa sezione contiene le disposizioni esecutive concernenti il riconoscimento delle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (in seguito: organizzazioni). Essa si riferisce agli articoli 3 (beneficiari), 4 (condizioni del riconoscimento) e 9 (riconoscimento e sorveglianza) della legge federale.
Art. 1 Domande di riconoscimento Questo articolo dispone che le domande di riconoscimento devono essere indirizzate al Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento). L’articolo indica quali documenti devono essere uniti alla domanda. Le organizzazioni sono libere di esercitare anche altre attività oltre alla concessione di fideiussioni promossa dalla Confederazione. Ad esempio, la tenuta della contabilità di clienti, le attività fiduciarie o la concessione di garanzie per artigiani edili. Il capoverso 3 stabilisce che l’organizzazione richiedente dev’essere in grado di dimostrare che l’esercizio di tali attività non nuoce alla concessione di fideiussioni.
Art. 2 Decisioni del Dipartimento Il Dipartimento si pronuncia mediante decisione in merito al riconoscimento di un’organizzazione. Secondo le disposizioni della legge, le organizzazioni scelgono liberamente la loro forma organizzativa (art. 4 cpv. 2). Per tenere meglio conto delle esigenze regionali e facilitare i contatti con i clienti si possono, ad esempio, creare antenne regionali. In tal caso, la Confederazione si riserva il diritto di far partecipare equamente alle spese d’amministrazione le regioni e i Cantoni interessati.
Il Consiglio federale rinuncia a fissare nell’ordinanza il numero delle organizzazioni riconosciute. Ritiene infatti che non si tratti tanto di stabilire per legge il numero o l’identità dei beneficiari, quanto piuttosto di definire i principi di politica finanziaria, in base ai quali le prestazioni delle organizzazioni devono essere fornite in modo efficace ed economicamente conveniente. Secondo il Consiglio federale, bisogna attenersi all'obiettivo indicato nel rapporto della commissione, ossia tre organizzazioni regionali (Est, Centro, Ovest) e un'organizzazione nazionale di fideiussione per le donne dirigenti d’azienda. In caso di rifiuto di una domanda di riconoscimento, il Dipartimento emana una decisione impugnabile.
Sezione 2: Regole della fideiussione (art. 3 – 9) Questa sezione tratta dei diritti e degli obblighi delle organizzazioni riconosciute.
Art. 3 Attività promosse Questo articolo definisce le attività che la Confederazione promuove mediante aiuti finanziari. Le fideiussioni servono a garantire mutui bancari. La concessione di fideiussioni per operazioni di leasing o altre forme di finanziamento non è quindi soggetta alle disposizioni della legge. La concessione di fideiussioni a favore di aziende forestali e agricole è ugualmente esclusa dal campo d’applicazione poiché queste non sono considerate aziende del settore delle arti e mestieri. Le fideiussioni sono accordate sotto forma di fideiussioni solidali conformemente all’articolo 496 CO. I rapporti tra creditore, debitore principale e
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organizzazione fideiussoria sono retti dalle pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni (Titolo ventesimo, art. 492 – 512).
Art. 4 Obbligo di diligenza L’articolo 4 elenca le misure preventive che le organizzazioni devono prendere conformemente al loro obbligo di diligenza. A tale scopo, devono verificare se il richiedente è degno di credito e se l’impresa beneficiaria è in grado di produrre e di svilupparsi. Occorre inoltre evitare che il sostegno accordato sia cumulato con altre prestazioni di aiuto finanziario della Confederazione. È esclusa, in particolare, la possibilità di richiedere più fideiussioni a diverse organizzazioni o più sussidi della Confederazione per lo stesso progetto (ad es. ricorrere nel contempo a una fideiussione destinata alle regioni di montagna). Per contro, i progetti di ricerca applicata devono poter beneficiare di altre possibilità di aiuto della Confederazione, anche se è già stata richiesta altrove una fideiussione.
La possibilità di concedere più fideiussioni allo stesso richiedente è ammessa solo eccezionalmente. Il loro importo complessivo non deve comunque superare i 500'000 franchi. Le stesse regole si applicano alle imprese strettamente legate dal profilo economico o personale (ad es. ditta individuale e Sagl aventi lo stesso proprietario). Infine, le fideiussioni devono essere concesse indipendentemente dal fatto che siano richieste altre prestazioni dell’organizzazione.
Art. 5 Fondi propri necessari Questo articolo fissa l’importo massimo degli impegni di fideiussione che possono essere contratti dalle organizzazioni. Il rischio di perdite assunto non deve superare il quintuplo dei loro fondi propri. La fissazione di un limite massimo per il rapporto tra gli impegni di fideiussione e i fondi propri è volta a garantire un sufficiente capitale di base. Tale clausola era finora inclusa nelle disposizioni regolamentari delle cooperative di fideiussione. Se questa limitazione degli impegni di fideiussione determina l’impossibilità di rispondere alla domanda di fideiussioni e se le condizioni di cui all’articolo 13 sono adempiute, resta la possibilità di richiedere mutui di grado posteriore.
Art. 6 Ammortamento Poiché il rischio di perdite assunto dalla Confederazione diminuisce in funzione degli ammortamenti versati, i mutui garantiti devono essere ammortizzati prima possibile, di norma entro dieci anni al massimo. In casi eccezionali, ad esempio se è in atto un risanamento, il termine di ammortamento può essere prolungato oltre i dieci anni. L’ammortamento deve comunque essere effettuato il più rapidamente possibile.
Art. 7 Partecipazione dei beneficiari delle fideiussioni La concessione di una fideiussione dovrebbe essere presa in considerazione soltanto se il beneficiario ha fornito alla banca creditrice le garanzie richieste. Se la restituzione del mutuo garantito appare a rischio, l’organizzazione fideiussoria può esigere dal debitore principale altre garanzie (conformemente all’art. 506 CO).
In base al capoverso 2, le organizzazioni sono tenute a subordinare la concessione di una fideiussione alla condizione che il suo beneficiario partecipi equamente alla copertura delle spese. Possono, ad esempio, riscuotere una provvigione sulla fideiussione o un premio per il rischio. Il Consiglio federale ritiene
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giustificato iscrivere nell’ordinanza il principio di un’equa partecipazione alle spese, in quanto il beneficiario trae dalla fideiussione un profitto economico.
Art. 8 Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni Le organizzazioni sono tenute a controllare, per tutta la durata delle fideiussioni, la solvibilità dei beneficiari. Esse devono prendere tutte le misure necessarie a evitare delle perdite.
Art. 9 Recuperi In caso di perdite derivanti da fideiussioni, le organizzazioni sono tenute a prendere tutte le misure adeguate per recuperare i crediti. Gli importi recuperati costituiranno per le organizzazioni una fonte di entrate potenzialmente importante. Al fine di creare un maggiore incentivo al recupero dei crediti, la Confederazione rinuncia a esigere una restituzione corrispondente alla sua partecipazione del 65 per cento a copertura delle perdite. I crediti recuperati rappresenteranno una fonte ordinaria supplementare di redditi per le organizzazioni. Ciò consentirà di ridurre la parte non coperta delle loro spese d’amministrazione e, quindi, il contributo della Confederazione a tali spese.
Se un’organizzazione realizza un’eccedenza, in caso di recuperi gli importi anticipati dalla Confederazione come partecipazione del 65 per cento alle perdite devono esserle restituiti (fino a concorrenza dell’eccedenza). Le restituzioni devono avvenire spontaneamente dopo la chiusura dei conti.
Sezione 3: Aiuti finanziari (art. 10 - 16) Questa sezione comprende le disposizioni relative all’entità, alla fissazione e al versamento degli aiuti finanziari.
Art. 10 Convenzione In caso di riconoscimento, il Dipartimento stipula con l’organizzazione una convenzione di diritto pubblico. La convenzione disciplina in particolare: gli obiettivi concernenti le prestazioni delle organizzazioni, compresi gli indicatori e i riferimenti che servono a valutare i risultati, i costi computabili e le entrate ordina- rie, il metodo di calcolo degli aiuti finanziari e i loro importi massimi (spec. in considerazione del tetto mas- simo di 600 milioni di franchi fissato all’art. 8 cpv. 2 della legge), le modalità di versamento degli aiuti finan- ziari, l’importo dei premi per il rischio, le direttive in materia di controlling, di reporting, di controllo della qua- lità, di stesura dei conti e la procedura in caso di controversie. Le convenzioni sono stipulate di norma per un periodo di quattro anni.
Art. 11 Determinazione del contributo alle perdite La legge fissa una partecipazione del 65 per cento alle perdite da fideiussione (art. 6 cpv. 1). Sono considerate unicamente le perdite derivanti da fideiussioni dell’importo massimo di 500'000 franchi. La perdita è calcolata deducendo gli ammortamenti effettuati dall’importo massimo indicato nel contratto di fideiussione. L’elemento determinante per la fissazione del contributo alle perdite è quindi l’importo massimo della fideiussione convenuto contrattualmente e non l’importo effettivo del mutuo. La partecipazione alla copertura delle perdite si estende anche agli interessi esigibili e alle altre spese comprovabili, fino a concorrenza dell’importo massimo della fideiussione (conformemente all’art. 499 CO).
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Le spese non coperte che vanno oltre l’importo massimo della fideiussione (ciò che avviene raramente) devono essere sostenute dalle organizzazioni.
Art. 12 Spese d’amministrazione Accordando un aiuto finanziario destinato a coprire le spese d’amministrazione, la Confederazione partecipa al finanziamento delle spese non coperte connesse alla concessione di fideiussioni. L’articolo 7 della legge limita espressamente la partecipazione della Confederazione alle spese non coperte dal beneficiario della fideiussione, dai Cantoni o da altre fonti di finanziamento. Accordando aiuti finanziari che coprono le spese d’amministrazione, la Confederazione non fornisce garanzie di deficit, dato che gli aiuti sono concessi soltanto se l’organizzazione dimostra che le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalla stessa e le altre possibilità di finanziamento da parte di terzi – specialmente i Cantoni - sono state esaurite. Ciò si applica in particolare alle spese supplementari derivanti dalla creazione di antenne regionali.
Conformemente al capoverso 2 e al fine di determinare l’importo delle spese d’amministrazione non coperte, le organizzazioni devono stabilire un piano contabile (compreso di spese d’amministrazione computabili ed entrate ordinarie), da sottoporre per approvazione alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Art. 13 Mutui di grado posteriore I mutui di grado posteriore (art. 5 cpv. 2 della legge) sono accordati su richiesta. Le organizzazioni che ne fanno domanda devono dimostrare di aver esaurito le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalle stesse e le altre possibilità di finanziamento. I mutui di grado posteriore sono contributi a fondo perso.
Art. 14 Domande Gli aiuti finanziari sono accordati su richiesta. Le domande e i documenti necessari devono essere indirizzati alla SECO. In caso di domande di contributi per la copertura di perdite da fideiussioni, i documenti da fornire sono in particolare: una descrizione del caso (esposizione delle cause della perdita, misure attuate per evitarla), un giustificativo del pagamento del debito principale garantito e un giustificativo delle eventuali altre spese. Le domande di contributi alle spese d’amministrazione devono dimostrare, in base al piano contabile approvato (art. 12), che tali spese non sono coperte.
Dopo l’esame della domanda, la SECO fissa l’importo dell’aiuto finanziario. Se tale importo è contestato dall’organizzazione richiedente, la SECO emana una decisione impugnabile contenente l’indicazione dei rimedi giuridici.
Art. 15 Versamenti Gli aiuti finanziari versati si situano entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale. Possono essere versati anticipi fino a un massimo dell’80 per cento dei costi prevedibili. Alle domande di aiuti finanziari dev’essere unita una stima attendibile delle perdite o delle spese d’amministrazione non coperte.
Secondo il capoverso 2, gli aiuti finanziari possono anche essere versati, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, a un’organizzazione mantello di fideiussione. Le disposizioni della legge sono applicabili a queste organizzazioni mantello unicamente se esse agiscono come fiduciarie per conto delle organizzazioni
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riconosciute. Non adempiendo le condizioni per essere riconosciute, non fruiscono tuttavia esse stesse di tale diritto. Gli aiuti finanziari sono versati soltanto a condizione che le organizzazioni adempiano il loro obbligo di diligenza (cfr. in proposito l’art. 4).
Art. 16 Contributi cantonali La fissazione e il versamento di contributi cantonali sono regolati bilateralmente tra l’organizzazione di fideiussione e i Cantoni interessati. La Confederazione si riserva il diritto, per quanto riguarda le spese d’amministrazione, di far partecipare equamente le regioni e i Cantoni interessati, in particolare qualora siano create antenne decentralizzate allo scopo di tener conto delle esigenze regionali.
Sezione 4: Finanziamento (art. 17) Questa sezione disciplina la trasformazione in crediti di pagamento dei crediti quadro accordati in base al decreto finanziario. La competenza in materia spetta al Dipartimento.
Sezione 5: Controllo e sorveglianza (art. 18 e 19)
Art. 18 Controllo Le organizzazioni sono tenute a comunicare alla SECO qualsiasi modifica dei loro statuti e regolamenti, a presentargli ogni anno il loro rapporto di gestione approvato (con i conti annuali) e a fornirgli periodicamente indicazioni sul probabile importo delle loro perdite da fideiussione. I conti annuali devono essere esaminati da revisori che rispondono ai requisiti previsti dall’ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati.
Art. 19 Sorveglianza La SECO esercita l’alta sorveglianza sulle organizzazioni. Essa può affidare compiti di sorveglianza a terzi. Conformemente all’articolo 12 della legge, la delega di compiti d’esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni. La SECO può esigere in qualsiasi momento dalle organizzazioni le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti d’esecuzione.
Sezione 6: Disposizioni finali (art. 20 - 22) Questa sezione riguarda l’abrogazione del diritto in vigore, le disposizioni transitorie e l’entrata in vigore della nuova regolamentazione.
Art. 20 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza d’esecuzione del 9 dicembre 1949 del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri e l’ordinanza del 15 ottobre 1998 concernente l’assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato sono abrogate.
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Art. 21 Disposizioni transitorie Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza continuano ad essere rette dalle disposizioni delle ordinanze d’esecuzione del 9 dicembre 1949 e del 15 ottobre 1998 del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.
Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il (...).
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