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Ordinanza sulla politica regionale

Rapporto esplicativo del disegno di ordinanza sulla politica regionale

1. Situazione iniziale Visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20051 concernente la Nuova politica regionale, le Camere federali hanno approvato il 6 ottobre 20062 la nuova legge federale sulla politica regionale (di seguito: legge federale). Il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore gli articoli 14 e 22 della legge federale il ….. 2007. In base a queste premesse l’Assemblea federale stabilirà, presumibilmente durante la sessione autunnale del 2007, le priorità e i contenuti promozionali della politica regionale nonché un limite di spesa per il primo programma pluriennale 2008 - 2015. La legge federale delega in ampia misura l’attuazione della politica regionale ai Cantoni. Questi ultimi, basandosi sul programma pluriennale della Confederazione e in collaborazione con le rispettive regioni, devono elaborare i propri programmi d’attuazione sull’arco di più anni. Tali programmi costituiscono la base per determinare il contributo della Confederazione calcolato su base forfettaria (art. 16 cpv. 1 legge federale) e per concludere con i Cantoni convenzioni di programma sull’arco di più anni. Dopo quattro anni è prevista una prima valutazione intermedia. Dal momento che le modalità e le esigenze dell’attuazione differiscono tra gli strumenti di politica regionale definiti agli articoli 4 a 7 e gli sgravi fiscali previsti all’articolo 12 della legge federale, l’esecuzione di questi due ambiti viene disciplinata in ordinanze separate. L’ordinanza sulla politica regionale di cui si occupa il presente rapporto (di seguito: ordinanza) ha quale oggetto esclusivamente l’attuazione degli strumenti di politica regionale secondo gli articoli 4 a 7. Nell’elaborazione dell’ordinanza si è in particolare tenuto conto dei pregi della Nuova politica regionale e della flessibilità della sua base legale entro i limiti delle condizioni quadro dell’economia di mercato. Dalle esperienze fatte con gli attuali strumenti di politica regionale sono stati tratti opportuni insegnamenti. In particolare risulta che spesso non è stato possibile scegliere soluzioni adeguate a sostegno dei cambiamenti strutturali, sia a livello territoriale che materiale, a causa di disposizioni legali severe e autosufficienti nonché di una politica federale omogenea. Inoltre le prescrizioni uniformi e le strategie definite in modo ristretto dal profilo territoriale e materiale hanno impedito che i Cantoni, caratterizzati da strutture assai differenti, potessero assumere la responsabilità principale nell’attuazione della politica regionale. Ciò è possibile soltanto se la Confederazione affida ai Cantoni le competenze indispensabili e mette a loro disposizione i mezzi finanziari necessari a tale scopo. L’ordinanza non deve rimettere in questione tale flessibilità. Di conseguenza essa si limita a regolamentare gli ambiti per i quali la legge federale prevede esplicitamente una delega a livello di ordinanza (art. 10 e 20) e per i quali il Consiglio federale intende trasferire ai Cantoni compiti e responsabilità particolari. Ai Cantoni deve essere accordata un’ampia libertà in merito al modo in cui intendono disciplinare i dettagli dell’esecuzione nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge, dal programma pluriennale della Confederazione e dai loro programmi d’attuazione. A tale