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Disegni d’ordinanza a seguito della legislazione di esecuzione della NPC

Procedura di consultazione

(Durata della consultazione: fino al 20 luglio 2007)

I. Modifiche (1) Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (atto mantello) − Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza

II. Revisioni totali (1) Ordinanza sulle strade nazionali (OSN) − Rapporto esplicativo concernente l'OSN (2) Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo USTRA) − Rapporto esplicativo concernente l'OEmo USTRA (3) Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) − Rapporto esplicativo concernente l'ORPM (4) Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto della BNS − Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza

III. Nuove ordinanze (1) Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin) − Rapporto esplicativo concernente l'OUMin (2) Ordinanza sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell’ambito delle istituzioni di integrazione degli invalidi − Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza

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I. Modifiche

• Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

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Ordinanza Disegno che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

del

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 29 ottobre 19861 sulle prestazioni della Confederazione nel

campo dell’esecuzione delle pene e delle misure

Art. 1a Esigenze quanto alla dimostrazione del carattere necessario dell’istituto Al fine di dimostrare il carattere necessario dell’istituto (art. 3 cpv. 1 lett. a della legge) occorre fornire indicazioni: a. sull’evoluzione del fabbisogno di posti e sul grado di occupazione dei singoli istituti durante gli ultimi cinque anni; b. sull’offerta attuale di posti; c. sullo scambio intercantonale di collocamenti; d. sull’evoluzione futura del fabbisogno di posti.

Art. 1b Statistiche; fornitura di dati 1 Per valutare la dimostrazione del carattere necessario dell’istituto l’Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale) ricorre alle statistiche dell’Ufficio federale di statistica (UST), in particolare a quelle in materia di giustizia penale. 2 I Cantoni forniscono all’UST i dati necessari all’allestimento delle statistiche determinanti.

1 SR 341.1

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Art. 2 cpv. 3 3 L’Ufficio federale può esigere che il beneficiario di sussidi di costruzione per uno stabilimento privato garantisca le pretese della Confederazione alla restituzione mediante ipoteche di un ammontare equivalente.

Art. 3 cpv. 1 lett. a La Confederazione accorda sussidi d’esercizio (art. 5 della legge) agli stabilimenti per fanciulli e adolescenti e alle case di educazione al lavoro (case d’educazione) alle condizioni seguenti: a. una pianificazione cantonale o intercantonale dell’esecuzione delle pene e delle misure o dell’assistenza alla gioventù dimostra che la casa d’educazione risponde a un bisogno; per quel concerne la dimostrazione del carattere necessario dell’istituto, il ricorso a statistiche e la fornitura di dati da parte dei Cantoni, si applicano gli articoli 1a e 1b.

Titolo prima dell’articolo 9a Sezione 5a: Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari

Art. 9a 1 L’Ufficio federale può, su domanda, versare sussidi al Centro svizzero di forma- zione per il personale dei penitenziari, entro i limiti dei crediti stanziati. 2 I sussidi servono al finanziamento della formazione e del perfezionamento del personale preposto all’esecuzione delle pene, nella misura in cui i corsi rispettino gli standard determinanti.

Titolo prima dell’articolo 9b Sezione 6: Organizzazione e procedura

L’articolo 9a attualmente in vigore diventa 9b.

2. Ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale

Art. 62 cpv. 4 Abrogato

2 SR 412.101

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3. Ordinanza del 13 marzo 20003 relativa alla legge sull’aiuto alle università

Art. 18 Abs. 1 1 Il tasso dei sussidi applicabile a un’università o a un istituto sovvenzionato secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza ammonta al 30 per cento.

4. Ordinanza del 21 ottobre 19874 sul promovimento della ginnastica e dello

sport

Art. 3 cpv. 2 Abrogato

Art. 6 cpv. 2 2 La Commissione federale dello sport (CFS) funge da organo di collegamento nelle manifestazioni internazionali dello sport scolastico facoltativoa.

Art. 46 cpv. 1

1 La CFS organizza periodicamente la CRCEFS.

5. Ordinanza del 16 gennaio 19915 sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 4 Aiuti finanziari globali 1 Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione

secondo l’articolo 13 LPN vengono concessi globalmente mediante un accordo programmatico.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. gli obiettivi programmatici strategici nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici da raggiungere congiuntamente; b. la prestazione del Cantone; c. i sussidi della Confederazione; d. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

3 RS 414.201 4 RS 415.01 5 RS 451.1

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4 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA emanano direttive concernenti le informazioni e i

documenti necessari nonché la procedura in materia di accordi programmatici.

Art. 4a Aiuti finanziari singoli 1 In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari singoli qualora i proget- ti: a. siano urgenti; b. richiedano una valutazione tecnica particolarmente complessa o speciale; c. siano molto onerosi. 2 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o emanano una decisione.

Art. 4b Domande

1 Le domande di aiuti finanziari globali o singoli sono inoltrate dal Cantone

all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.

2 Le domande di aiuti finanziari globali contengono informazioni concernenti:

a. gli obiettivi programmatici da raggiungere; b. le misure che saranno probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione; c. l’efficacia delle misure. 3 Le domande di aiuto finanziario singolo contengono le informazioni e i documenti necessari per la valutazione del progetto. L’UFAM, l’UFC o l’USTRA emanano direttive in merito.

Art. 5 Calcolo dei sussidi

1 L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

a. all’importanza nazionale, regionale e locale degli oggetti da proteggere; b. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure; c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere; d. alla qualità della prestazione fornita. 2 L’ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l’UFAM, l’UFC o l’USTRA e il Cantone interessato. 3 Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi: a. 25 per cento per oggetti d’importanza nazionale;

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b. 20 per cento per oggetti d’importanza regionale; c. 15 per cento per oggetti d’importanza locale. 4 In via eccezionale, l’aliquota del sussidio può essere aumentata al massimo al 45

per cento se è comprovato che le misure indispensabili non possono essere finanzia- te altrimenti.

Art. 6 Spese sussidiabili Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l’adeguata esecuzione delle misure.

Art. 96 cpv. 1

1 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA sono responsabili della concessione degli aiuti finan-

ziari.

Art. 10 Pagamento del sussidio

1 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA pagano gli aiuti finanziari globali a rate. In caso di

gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazione, i paga- menti rateali saranno ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone. 2 Gli aiuti finanziari singoli sono versati in base al conteggio verificato e approvato dal servizio cantonale competente.

Art. 10a Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM, all’UFC o all’USTRA un rapporto

sull’impiego degli aiuti finanziari globali. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei pagamenti rateali da parte dell’UFAM, dell’UFC o dell’USTRA.

2 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA controllano a campione l’esecuzione di singole

misure conformemente all’accordo programmatico, alla decisione o al contratto, nonché l’impiego dei sussidi versati.

Art. 11 Inadempimento o adempimento parziale delle misure 1 Se, malgrado un’intimazione, il beneficiario di un aiuto finanziario singolo asse- gnato non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, l’aiuto finan- ziario non sarà versato o sarà ridotto. 2 Se la prestazione per la quale sono stati accordati aiuti finanziari globali è insuffi- ciente, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA ne esigono la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’ O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

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3 Se sono stati versati aiuti finanziari e il beneficiario, malgrado un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disci- plinata dall’articolo 28 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi.

Art. 12a cpv.1bis e 2 1bis I sussidi sono concessi singolarmente. 2 Per il resto, si applicano gli articoli 6 e 9–11.

Art. 17 cpv. 2 e 3 Abrogati

Art. 18 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica 1 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei bioto-

pi nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base: a. all’importanza nazionale, regionale e locale degli oggetti da proteggere; b. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure; c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere; d. alla qualità della prestazione fornita; e. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palu- stri e dei biotopi. 2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interes- sato.

3 Per il resto, si applicano le disposizioni degli articoli 4–4b e 6–11.

Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura Dalle indennità di cui all’articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica su una superficie agricola utile di cui agli articoli 40–54 dell’ordinanza del 7 dicembre 19988 sui pagamenti diretti o conformemente all’ordinanza del 4 aprile 20019 sulla qualità ecologica.

Art. 2210 cpv. 3, 3bis e 4

3 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle

zone palustri è stabilito in base: a. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure;

7 RS 616.1 8 RS 910.13 9 RS 910.14 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’ O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225)

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b. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere; c. alla qualità della prestazione fornita; d. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palu- stri e dei biotopi. 3bis L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone inte- ressato. Per il resto, per la concessione delle indennità si applicano le disposizioni degli articoli 4–4b, 6–11 e 18–19. 4 Le indennità globali per i biotopi d’importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.

6. Ordinanza del 2 novembre 199411 sulla sistemazione dei corsi d’acqua

Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione Sezione 1: Disposizione generale

Art. 1

1 Sono accordati indennità e aiuti finanziari se:

a. il Cantone partecipa alle misure in maniera adeguata; b. le misure sono necessarie nel pubblico interesse, si basano su una pianifica- zione razionale e soddisfano le condizioni tecniche, economiche ed ecologi- che nonché le altre condizioni poste dal diritto federale; c. le misure sono coordinate con i pubblici interessi di altri settori; e d. la manutenzione ulteriore è garantita.

Sezione 2: Misure

Art. 2 Indennità per opere d’ingegneria idraulica 1 Le indennità per misure che non richiedono spese particolari e per l’allestimento della documentazione di base sui pericoli sono accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato ed è stabilito in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. all’entità e alla qualità delle misure nonché alla loro pianificazione.

11 RS 721.100.1

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2 Le indennità per progetti il cui costo è superiore al milione di franchi sono accorda- te singolarmente. I contributi ai costi delle misure sono compresi tra il 35 e il 55 per cento e sono stabiliti in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. a un esame completo dei rischi; c. all’entità e alla qualità delle misure nonché alla loro pianificazione. 3 Se per un Cantone la realizzazione di misure di protezione straordinarie, ad esem-

pio in seguito a danni causati dal maltempo, è particolarmente onerosa, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 2 può essere incrementato a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.

4 Non è accordata alcuna indennità per:

a. misure volte a proteggere costruzioni e impianti realizzati in zone di pericolo delimitate o in luoghi notoriamente pericolosi; b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri al di fuori degli insediamenti.

Art. 3 Aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque 1 L’ammontare degli aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque è stabilito in base: a. alla lunghezza del corso d’acqua rivitalizzato; b. alla lunghezza del tratto rimesso a cielo aperto; c. alla lunghezza del corso d’acqua nel cui ambito vengono collegati gli habitat; d. all’importanza delle misure per la diversità biologica. 2 Gli aiuti finanziari per misure che non richiedono spese particolari sono concessi globalmente. L’ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l’UFAM e il Canto- ne interessato. 3 Gli aiuti finanziari per progetti il cui costo è superiore al milione di franchi sono accordati singolarmente. Il contributo ai costi delle misure ammonta al massimo al

45 per cento dei costi computabili.

4 Sono prioritarie le misure per il ripristino della dinamica naturale delle acque, per il

collegamento degli habitat degni di protezione e per l’utilizzazione a scopi ricreativi.

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità globali e di aiuti finanziari

Art. 4 Domanda

1 La domanda di indennità o aiuti finanziari globali è inoltrata dal Cantone

all’UFAM e contiene informazioni concernenti:

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a. gli obiettivi programmatici da raggiungere; b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi pro- grammatici e la relativa esecuzione; c. l’efficacia delle misure. 2 In caso di misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni coinvolti.

Art. 5 Accordo programmatico

1 L‘UFAM stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente; b. la prestazione del Cantone; c. i sussidi della Confederazione; d. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4 L’UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari

nonché la procedura in materia di accordi programmatici.

Art. 6 Versamento

1 L’UFAM versa i sussidi globali a rate.

2 In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazio- ne, i pagamenti rateali saranno ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.

Art. 7 Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego dei sussidi

globali. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei paga- menti rateali da parte dell’UFAM.

2 L’UFAM controlla a campione l’esecuzione delle singole misure conformemente

agli obiettivi programmatici e l’impiego dei sussidi federali versati.

Art. 8 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1 Se la prestazione per la quale sono stati accordati un’indennità o un aiuto finanzia-

rio è insufficiente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato. 2 Se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento, stabilendo un termine adeguato.

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3 Se le lacune non sono colmate o il cambiamento di scopo non è interrotto o annul- lato, la restituzione di aiuti finanziari o indennità globali è disciplinata dagli articoli

28 e 29 della legge del 5 ottobre 199012 sui sussidi (LSu).

Sezione 4: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità e aiuti finanziari singoli

Art. 9 Domande

1 Le domande di singoli aiuti finanziari o indennità sono inoltrate dal Cantone

all’UFAM.

2 L’UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti che la doman-

da deve includere.

Art. 10 Concessione e versamento dei contributi federali 1 L’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario mediante deci- sione o stipula un contratto. 2 L’UFAM versa i contributi federali in maniera scaglionata, a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 11 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

1 Se, malgrado un’intimazione, la misura per la quale sono stati accordati

un’indennità o un aiuto finanziario non è stata eseguita o è stata eseguita dal Canto- ne solo in modo insufficiente, l’indennità o l’aiuto finanziario non saranno versati o saranno ridotti. 2 Se sono stati versati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, malgrado un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disciplinata dall’articolo 28 LSu. 3 Se impianti o istallazioni per i quali sono state accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento. 4 Se il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplina- ta dall’articolo 29 LSu.

Art. 12 Ulteriore disposizione procedurale La decisione procedurale concernente la rendicontazione e il controllo da parte della Confederazione (art. 7) si applica per analogia.

12 RS 616.1

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7. Ordinanza del 25 ottobre 199513 sull’indennizzo delle perdite subite

nell’utilizzazione delle forze idriche

Art. 7 cpv. 1-3 1 L’ammontare delle indennità di compensazione è pari al 50% delle perdite calcola- te.

2 Abrogato

3 Abrogato

Disposizione transitoria relativa alla modifica del … Le indennità di compensazione garantite al momento dell’entrata in vigore della modifica del … sono versate in base al diritto previgente. L’articolo 18 non è appli- cabile.

8. Ordinanza del 18 dicembre 199514 sulle quote cantonali di partecipazione alle

indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l’indennità per l’offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone per traffico regionale viaggia- tori e del traffico merci e per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regiona- le.

Art. 2 Calcolo della quota cantonale La quota cantonale equivale a prodotto della partecipazione cantonale e la quota cantonale di una linea secondo la chiave di ripartizione intercantonale. Essa si e- sprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.

Art. 3 cpv. 1–3 1 Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all’indennità per l’offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone per traffico regionale viaggiatori e del traffico merci (ind) e per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale (inf) è calcolata secondo la seguente formula. Il risultato è arro- tondato all’unità: 3 a. partecipazione cantonale (ind.) = CIS (ind.) × 0,5375 + 0,2 4 b. partecipazione cantonale (inf.) = CIS (inf.) × 0,733 + 0,15

13 RS 721.821 14 RS 742.101.2

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2 Abrogato

3 È fatto salvo l’articolo 61 capoverso 2 della Legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr)15.

Art. 4 Variazione annuale massima della parte confederale La parte confederale annuale dell’indennità per l’offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone per traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale può variare al massimo del 5% della parte confederale secondo articolo 53 capoverso 1 della Legge ferrovia del 20 dicembre 1957

Art. 5 seconda frase … Sono espresse da un indice strutturale per le indennità del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci [IS(ind.)] e da un indice strutturale per il finanzia- mento dell’infrastruttura traffico regionale [IS(inf.)].

Art. 6 cpv. 2 2 Per il calcolo della partecipazione cantonale, gli indici strutturali sono convertiti nei seguenti coefficienti: a. CIS (ind.) = {600% – IS (ind.)} / 600% b. CIS (inf.) = {665% – IS (inf.)} / 665%

L’allegato al nuovo contenuto segue:

15 RS 742.101

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Allegato16 (art. 3 cpv. 4)

Participazioni cantonali (in per cento)

Cantoni Partecipazione dei Cantoni (ind.) Partecipazione dei Cantoni (inf.)

Anni d’orario Anni 2008–2011 2008–2011

ZH 67 80 BE 46 43 LU 56 70 UR 29 34 SZ 47 51 OW 33 42 NW 45 43 GL 37 56 ZG 65 82 FR 43 43 SO 57 66 BS 73 87 BL 61 67 SH 58 77 AR 40 27 AI 26 17 SG 55 65 GR 20 15 AG 61 73 TG 53 56 TI 48 62 VD 50 50 VS 35 31 NE 50 50 GE 71 86 JU 27 22

16 Nuovo contenuto secondo la cifra n. I dell’O del..., in vigore il 9 dic. 2007 per le indenni- tà dell’offerta del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci comunemente ordinato dalla Confederazione e i cantoni, e l’ordinanza del 1° gen. 2008 per gli aiuti finanziari per l’infrastruttura del traffico regionale

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9. Ordinanza del 19 ottobre 198817 concernente l’esame dell’impatto

sull’ambiente

Art. 2218 Coordinamento con le decisioni in materia di sussidi 1 Se accerta che un singolo progetto può probabilmente essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione, l’autorità cantonale competente, prima di decidere, chiede il preavviso dell’autorità federale che accorda il sussidio. Que- st’ultima consulta l’Ufficio federale e tiene conto del suo parere nel proprio preavvi- so. L’Ufficio federale dà il suo parere entro tre mesi.

2 Se ha espresso un parere all’attenzione dell’autorità cantonale competente,

l’autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenervisi nella procedura di sussidio, a meno che nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione. 3 In caso di progetti eseguiti nel quadro di accordi programmatici relativi al versa- mento di contributi federali globali, il coordinamento con le decisioni del Cantone concernenti i sussidi è disciplinato dal diritto cantonale.

10. Ordinanza del 28 ottobre 199819 sulla protezione delle acque

Capitolo 9: Concessione di sussidi federali Sezione 1: Misure

Art. 52 Impianti per il trattamento delle acque di scarico L’ammontare delle indennità globali per gli impianti, le installazioni e le apparec- chiature per l’eliminazione dell’azoto (art. 61 cpv. 1 LPAc) è fissato in base alla quantità di tonnellate di azoto eliminata ogni anno e viene negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente e il Cantone interessato. Se necessario ai fini del- l’adempimento di convenzioni internazionali o decisioni prese da organizzazioni internazionali, si può tenere conto dell’entità e della complessità delle misure.

Art. 53 Impianti per i rifiuti Sono accordate indennità singole per la pianificazione, la costruzione e l’ampliamento nell’ambito di progetti concernenti impianti sussidiabili per i rifiuti (art. 62 cpv. 1 e 2 LPAc) .

17 RS 814.011

18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 sett. 1995 (RU 1995 4261)

19 RS 814.201

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Art. 54 Provvedimenti presi dall’agricoltura L’ammontare delle indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura (art. 62a LPAc) è stabilito in base alle caratteristiche e al numero di chilogrammi delle so- stanze di cui si impediscono ogni anno il convogliamento e il dilavamento, e viene negoziato tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e il Cantone interessato. In caso di provvedimenti che comportano la modifica di strutture aziendali, tale ammontare è inoltre stabilito in base ai costi computabili.

Art. 55 Studi di base 1 Indennità singole per la ricerca delle cause dell’insufficiente qualità di un’acqua importante al fine di stabilire le misure di risanamento (art. 64 cpv. 1 LPAc) sono accordate qualora tali ricerche interessino lo stato dell’acqua in questione e dei suoi affluenti. 2 Le indennità per la realizzazione degli studi di base ammontano al 30 per cento dei costi computabili e quelle per la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l’approvvigionamento in acqua nonché delle falde freatiche (art. 64 cpv. 3 LPAc) al 40 per cento di tali costi.

Art. 56 Formazione di personale qualificato e informazione della popolazio- ne 1 Gli aiuti finanziari per la formazione di personale qualificato (art. 64 cpv. 2 LPAc) ammontano: a. fino al 25 per cento dei costi; b. fino al 40 per cento dei costi se i progetti risultano particolarmente onerosi in rapporto al presumibile numero di partecipanti. 2 Possono essere accordati aiuti finanziari a progetti per l’informazione della popola- zione (art. 64 cpv. 2 LPAc) se: a. i progetti sono d’interesse nazionale; e b. la documentazione informativa viene messa a disposizione per essere diffusa in tutta la Svizzera.

3 Gli aiuti finanziari destinati all’informazione della popolazione ammontano:

a. fino al 40 per cento dei costi per l’allestimento della documentazione; b. fino al 20 per cento dei costi per l’esecuzione di campagne d’informazione. 4 L’Ufficio federale dell’ambiente accorda aiuti finanziari singoli per la formazione di personale qualificato e per l’informazione della popolazione.

Art. 57 Garanzia contro i rischi 1 Può essere accordata una garanzia singola contro i rischi per impianti e installazio- ni innovativi e con buone garanzie di successo (art. 64a LPAc) che servano ad

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adempire un compito di interesse pubblico, nella misura in cui non possano essere ottenute garanzie dal fabbricante. 2 La garanzia contro i rischi si applica ai costi che devono essere sostenuti per elimi- nare i difetti o, all’occorrenza, per sostituire gli impianti e le installazioni nei primi cinque anni dalla loro messa in esercizio, a condizione che detti costi non siano causati dal detentore. 3 La garanzia contro i rischi corrisponde almeno al 20 per cento, ma al massimo al

60 per cento dei costi di cui al capoverso 2.

Art. 58 Costi computabili

1 Sono computabili i costi direttamente connessi con l’esecuzione del progetto

sussidiabile. Tra questi vi sono anche i costi per impianti pilota.

2 Non sono computabili in particolare:

a. i costi per l’acquisto del terreno; b. le tasse e le imposte.

Sezione 2: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità globali

Art. 59 Domanda 1 La domanda di indennità globali è inoltrata dal Cantone all’Ufficio federale com- petente e contiene informazioni concernenti: a. gli obiettivi programmatici da raggiungere. Inoltre, nel caso di indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura, informazioni concernenti gli obiettivi da raggiungere in tutto il territorio cantonale; b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi pro- grammatici e la relativa esecuzione; c. l’efficacia delle misure. 2 L’Ufficio federale dell’ambiente è competente per la stipula di accordi programma- tici relativi alle indennità destinate a impianti per il trattamento delle acque di scari- co. 3 L’Ufficio federale dell’agricoltura è competente per la stipula di accordi program- matici relativi alle indennità destinate ai provvedimenti presi dall’agricoltura.

Art. 60 Accordo programmatico 1 L’Ufficio federale competente stipula, per le singole zone, l’accordo programmati- co con l’autorità cantonale competente.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;

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b. la prestazione del Cantone; c. i sussidi della Confederazione; d. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato in genere per una durata di sei anni.

4 L’Ufficiofederale competente emana direttive concernenti le informazioni e i

documenti necessari nonché la procedura in materia di accordi programmatici.

Art. 61 Versamento

1 L’Ufficio federale competente versa i sussidi globali a rate.

2 In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua presta- zione, i pagamenti rateali saranno ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.

Art. 61a Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all’Ufficio federale competente un rapporto

sull’impiego dei sussidi globali. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei pagamenti rateali da parte dell’Ufficio federale competente. 2 L’Ufficio federale competente controlla a campione l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici e l’impiego dei sussidi versati.

Art. 61b Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1 Se la prestazione per la quale è stata accordata l’indennità è insufficiente, l’Ufficio federale competente ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato. 2 Se impianti o istallazioni per i quali sono state accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale competente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione o l’annullamento del cambiamento di scopo. 3 Se le lacune non sono colmate o il cambiamento di scopo non è interrotto o annul- lato, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi20 (LSu).

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari singoli

Art. 61c Domande 1 Le domande di aiuti finanziari o indennità singoli sono inoltrate dal Cantone al- l’Ufficio federale dell’ambiente.

20 RS 616.1

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2 L’Ufficio federale dell’ambiente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari che la domanda deve includere.

Art. 61d Concessione e versamento dei sussidi 1 L’Ufficio federale dell’ambiente fissa i sussidi mediante decisione o stipula un contratto. 2 Esso versa i sussidi in maniera scaglionata a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 61e Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1 Se, malgrado un’intimazione, il beneficiario di un’indennità o di un aiuto finanzia- rio assegnati non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, l’indennità o l’aiuto finanziario non saranno versati o saranno ridotti. 2 Se sono stati versati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, malgrado un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disciplinata dall’articolo 28 LSu. 3 Se impianti o istallazioni per i quali sono state accordate indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale dell’ambiente può esigere che il Can- tone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento. 4 Se il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplina- ta dall’articolo 29 LSu.

Art. 61f Ulteriore disposizione procedurale La disposizione procedurale relativa alla rendicontazione e al controllo (art. 60) è applicata per analogia.

11. Ordinanza del 15 dicembre 198621 contro l’inquinamento fonico

Art. 20 Rilevamenti periodici 1 L’Ufficio federale dell’ambiente effettua periodicamente, presso le autorità esecu- tive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d’isolamento acusti- co concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poli- goni di tiro nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari. 2 Per le strade, l’Ufficio federale dell’ambiente richiede ai Cantoni di presentare, entro il 1º ottobre di ogni anno, in particolare: a. una panoramica concernente:

21 RS 814.41

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1. le strade o i tratti stradali da risanare,

2. i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali,

3. le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti

d’isolamento acustico, e

4. il numero delle persone esposte a immissioni foniche superiori ai valori

limite d’immissione e ai valori d’allarme; b. un rapporto riguardante:

1. i risanamenti effettuati durante l’anno precedente su strade o tratti stra-

dali e i provvedimenti d’isolamento acustico, e

2. l’efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico

nonché le spese da essi derivanti. 3 Per le strade nazionali, l’Ufficio federale dell’ambiente richiede le informazioni di cui al capoverso 2 all’Ufficio federale delle strade. Per le strade principali e le altre strade le richiede invece ai Cantoni. Le informazioni devono essere inoltrate secon- do le disposizioni dell’Ufficio federale dell’ambiente. 4 L’Ufficio federale dell’ambiente valuta le informazioni raccolte, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti nonché all’efficacia dei prov- vedimenti e alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.

Titolo prima dell’articolo 21 Sezione 2: Sussidi federali per il risanamento e i provvedimenti d’isolamento acustico per le strade principali e le altre strade esistenti

Art. 21 Diritto ai sussidi 1 La Confederazione accorda sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti fino alla scadenza dei termini di risanamento di cui all’articolo 17: a. per le strade nazionali secondo l’articolo 12 LUMin22; e b. per le altre strade. 2 Per le strade principali, i sussidi di cui al capoverso 1 sono parte integrante dei sussidi globali secondo l’articolo 13 LUMin. 3 Per le altre strade, la Confederazione accorda i sussidi di cui al capoverso 1 glo- balmente per i tratti fissati negli accordi programmatici con i Cantoni.

22 RS 725.116.2

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Art. 22 Richiesta La richiesta di sussidi per i risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico delle altre strade è inoltrata dal Cantone all’Ufficio federale dell’ambiente e contiene in particolare informazioni concernenti: a. le strade o i tratti stradali da risanare durante il periodo di validità del- l’accordo programmatico; b. i provvedimenti di risanamento e d’isolamento acustico previsti e le relative spese; c. l’efficacia auspicata di tali provvedimenti; d. i sussidi garantiti in base al diritto previgente per progetti di risanamento delle strade.

Art. 23 Accordo programmatico 1 L’Ufficio federale dell’ambiente stipula un accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. le strade o i tratti stradali da risanare; b. i sussidi della Confederazione; c. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4 L’Ufficio federale dell’ambiente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 24 Calcolo dei sussidi 1 L’ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e i Cantoni . 2 L’ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base al numero delle per- sone protette mediante tali provvedimenti e alla riduzione dell’inquinamento fonico. 3 Per i provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 400 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile di iso- lamento acustico con un’efficacia analoga.

Art. 24a Abrogato

Art. 24b Abrogato

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Art. 25 Versamento

1 L’Ufficio federale dell’ambiente versa i sussidi a rate.

2 In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua presta- zione, i pagamenti rateali sono ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.

Art. 26 Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all’Ufficio federale dell’ambiente un rapporto

sull’impiego dei sussidi. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospen- sione dei pagamenti rateali da parte dell’Ufficio federale dell’ambiente.

2 L’Ufficiofederale dell’ambiente controlla a campione l’esecuzione di singole

misure conformemente agli obiettivi programmatici e l’impiego dei sussidi versati.

Art. 27 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1 Se la prestazione per la quale sono stati accordati i sussidi è insufficiente, l’Ufficio federale dell’ambiente ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilen- do un termine adeguato. 2 Se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordati sussidi sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale dell’ambiente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento. 3 Se le lacune non sono colmate o il cambiamento di scopo non è interrotto o annul- lato, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre

199023 sui sussidi.

Art. 28 Abrogato

Art. 48 lett. b Abrogato

Art. 48a Risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico relativi alle strade 1I sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico già assegnati secondo il diritto previgente vengono versati in base a tale assegnazione. 2 La garanzia dei sussidi, decisa dopo l’entrata in vigore della modifica del 1º set- tembre 2004, cessa per i progetti o per le parti di progetti che non sono stati realizza- ti entro quattro anni dall’assegnazione dei sussidi stessi

23 RS 616.1

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12. Ordinanza dell' 11 settembre 200224 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali

Art. 5 Gravi difficoltà 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 200625 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC. 2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati: a. per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC; b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno; c. per tutti: quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari26. 3 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di bene- ficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto. 4 Sono computati come spese supplementari:: a. per le persone sole, 8000 franchi; b. per i coniugi, 12 000 franchi; c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.

13. Ordinanza del 17 gennaio 196127 sull’assicurazione per l’invalidità

Lett. C. (art. 8-12) Abrogato

24 RS 830.11 25 RS 831.30 26 RS 831.309.1 27 RS 831.201

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Art. 22 cpv. 1 1 L’indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione profes- sionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora esercita- to un’attività lucrativa e si sottopongono a provvedimenti medici d’integrazione, corrisponde al 10 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 24 capoverso 1 LAI.

Art. 23 cpv. 2 2 L’assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di cura in caso d’infortuni che si verificano nel corso di un provvedimento d’integrazione o d’accertamento eseguito in un ospedale o in un centro professionale, o che insorgono sul cammino percorso per recarsi direttamente dal domicilio in uno dei predetti stabilimenti o durante il tragitto inverso.

Art. 74ter lett. c Abrogata

Capo ottavo, lett. A (99 – 107bis) Abrogati

Titoli prima dell'art. 108 Abrogato

Art. 108bis lett. c Abrogata

Capo ottavo, cfr. II (art. 111–114) Abrogati

Art. 117 cpv. 4 4 L’Ufficio federale emana le disposizioni d’esecuzione relative agli articoli 108 à 110.

Disposizioni finali della modifica del 21 gennaio 1987 Cpv. 2 e 3 abrogato

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Disposizione finale della modifica del 29 novembre 1995 Abrogato Disposizione finale della modifica del 28 febbraio 1996 Abrogato

Disposizione finale della modifica del 25 novembre 1996 Abrogato Disposizioni finali della modifica del 2 luglio 2003 Abrogato

14. Ordinanza del 15 gennaio 197128 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Ingresso Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 200029 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 9 capoverso 5, 14 capoverso 4 e 33 della legge federale del 6 ottobre 200630 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:

Titolo prima dell'art. 1 Capo primo: Prestazioni complementari A. Diritto e basi per il calcolo I. Somma delle spese riconosciute, dei redditi determinanti e della sostanza dei membri della famiglia

Art. 1b cpv. 1 e 3 1 I redditi determinanti (inclusa l’erosione della sostanza secondo l’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) dei due coniugi sono sommati. L’ammontare totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi. 3 L’articolo 11 capoverso 2 LPC non è applicabile all’erosione della sostanza se soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale.

28 RS 831.301 29 RS 830.1 30 RS 831.30

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Art. 1d e 2 Abrogati

Art. 8 cpv. 2 primo periodo 2 Conformemente all’articolo 9 capoverso 4 LPC, non è tenuto conto, nel calcolo della prestazione complementare annua, dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e i cui redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute.

Art. 14 Abrogato

Art. 14a cpv. 2 lett. a e cpv. 3 2 Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell’attività lucrativa computato corrisponde almeno: a. all’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle per- sone sole secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumen- tato di un terzo, per un grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento; 3 Il capoverso 2 non è applicabile a. se l’invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conforme- mente all’articolo 27 dell’ordinanza del 17 gennaio 196131 sull’assicurazion- e per l’invalidità (OAI) o b. se l’invalido lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 let- tera a della legge federale del 6 ottobre 200632 sulle istituzioni che promuo- vono l’integrazione degli invalidi (LIPIn).

Art. 14b lett. a Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell’attività lucrativa computato corrisponde almeno: a. al doppio dell’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, fino al compimento del 40° anno di età;

Art. 15 Casi particolari 1 Per il calcolo della prestazione complementare, il reddito realizzato dagli invalidi che lavorano nei laboratori ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn è tenuto in conto come reddito di un'attività lucrativa per quanto esso fa parte del

31 RS 831.201 32 RS... (FF 2006 7699)

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reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell’AVS o ne farebbe parte se l’invalido fosse ancora obbligato alla contribuzione. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 15b Computo dell’assegno per grandi invalidi Se la tassa giornaliera di un istituto o di un ospedale comprende anche le spese di cura a favore di un grande invalido, l’assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell'assicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni sono computati come reddito.

Art. 16a cpv. 4 4 La limitazione secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispet- tata.

Art. 17 cpv. 5 primo periodo 5 In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patri- moniali ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera g LPC.

Art. 17a cpv. 1 1 L’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato (art. 11 cpv.

1 lett. g LPC) è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

Art. 19 e 19a Abrogati

Art. 19b Aumento dell’ammontare massimo 1 Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invali- di dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ammontare di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno per grandi invalidi 2 Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ammontare di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno per grandi invalidi.

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Numero di persone Grado della grande invalidità Ammontare massimo

entrambi i coniugi elevato per ognuno 180 000 franchi entrambi i coniugi medio per ognuno 120 000 franchi un coniuge elevato 150 000 franchi un coniuge medio solo un coniuge elevato 115 000 franchi solo un coniuge medio 85 000 franchi

Art. 21 Abrogato

Art. 23 cpv. 3 3 Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).

Art. 25a Definizione di istituto 1 È considerata quale istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone. 2 Un assicurato che l'assicurazione invalidità, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42ter capoverso 2 LAI è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.

Art. 26a e 26b cpv. 2 Abrogati

Art. 28 Contabilità 1 Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono tenere una contabilità che permetta di avere sempre le informazioni necessarie sul servizio dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle prestazioni complementari. 2 Le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS) vanno conteggiate separatamente da quelle accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI). 3 Anche le prestazioni complementari annue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e i rimborsi delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) vanno conteggiati separatamente.

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4 I capoversi 2 e 3 sono applicabili anche per le restituzioni reclamate, condonate o dichiarate irrecuperabili. 5 Le prestazioni giusta l'articolo 2 capoverso 2 LPC, come aiuti cantonali o comunali o supplementi concessi a titolo di garanzia dei diritti acquisiti, sono conteggiate separatamente, anche se vengono pagate insieme alle prestazioni complementari.

Art. 28a Notifica delle spese di malattia L'importo delle spese di malattia e d'invalidità rimborsate per anno civile va notifica- to all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale). L'Ufficio federale stabilisce tempi e modi della notifica conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni.

Art. 30 Rubrica Riesame delle condizioni economiche per la prestazione complementare annua

Art. 32 cpv. 1 Abrogato

Art. 33 Periodicità I Cantoni che lasciano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni com- plementari devono provvedere affinché, di norma, l’organo comunale competente sia oggetto di una revisione ogni anno.

Art. 34 Abrogato

Art. 35 cpv. 2 e 3 2 Il rapporto va indirizzato all’Ufficio federale e deve pervenirgli in duplice copia entro un termine che esso fisserà 3 L'articolo 169 capoversi 2 e 3 OAVS è applicabile per analogia.

Art. 36 Spese Le spese di revisione sono considerate come spese di amministrazione ai sensi dell’articolo 24 LPC.

Art. 37 cpv. 1 1 Conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni l'Ufficio federale può defini- re i punti da esaminare con particolare attenzione nella revisione ai sensi dell'articolo

23 capoverso 1 LPC.

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Titolo prima dell'art. 39 C. Sussidi federali I. Per le prestazioni complementari annue

Art. 39 Calcolo della quota a carico della Confederazione 1 L'Ufficio federale stabilisce annualmente per ogni Cantone la quota a carico della Confederazione. La quota è arrotondata al primo decimale secondo regole matemati- che. 2 Per la fissazione della quota a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti in base ai quali è calcolato l'importo del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente. 3 Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicati all'Ufficio federale entro un mese dal versamento principale. L'Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni. 4 La Confederazione non contribuisce all'importo fortettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC. 5 Se un Cantone ha fissato l'erosione della sostanza delle persone che vivono in un istituto o in un ospedale derogando all'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC, questo importo è determinante anche per il calcolo dei sussidi federali.

Art. 39a Redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospeda- le Sono considerati redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospe- dale ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LPC: a. le prestazioni dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli in- fortuni per le prestazioni alberghiere e per le cure e l'assistenza nell'istituto o ospedale e b. gli assegni per grandi invalidi computabili conformemente all'articolo 15b.

Art. 40 rubrica, cpv. 1, 2 e 2bis Conteggio 1 I Cantoni effettuano un conteggio delle prestazioni complementari annue. 2 Vanno effettuati conteggi separati: a. per le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capover- so 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS) e b. per le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capover- so 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).

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2bis Il conteggio deve fornire in particolare indicazioni sulle prestazioni. L'Ufficio federale definisce i dettagli conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni e può prescrivere l'uso di determinati moduli.

Art. 40a Fissazione dei sussidi L'Ufficio federale fissa i sussidi in base al conteggio del Cantone e alla quota a carico della Confederazione calcolata conformemente all'articolo 39 capoverso 2.

Art. 41 cpv. 2 2 L’Ufficio federale accorda ai Cantoni, per l’anno corrente, anticipazioni trimestrali il cui importo non supera di regola l'80 per cento dei sussidi presumibili.

Art. 42 Restituzione I sussidi indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all'articolo 28 della legge sui sussidi del 5 ottobre 199033.

Titolo prima dell'articolo 42a II. Per le spese amministrative

Art. 42a Ammontare degli importi forfettari per singolo caso 1 La Confederazione versa i seguenti importi forfettari per singolo caso: a. 210 franchi per i primi 2 500 casi, b. 135 franchi per i casi dal 2 501 al 15 000, c. 50 franchi per ogni ulteriore caso. 2 Se un Cantone ha affidato la fissazione e il versamento delle prestazioni comple- mentari a più di un ufficio, i casi sono sommati.

Art. 42b Determinazione del numero di casi 1 L'Ufficio federale determina il numero di casi di ogni Cantone. 2 Fanno stato i casi correnti in base ai quali è calcolato l'importo del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente. 3 Ogni singolo calcolo è contato come un caso.

Art. 42c Fissazione e versamento 1 L'Ufficio federale fissa l'importo dei sussidi.

33 RS 616.1

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2 I sussidi sono versati in tre rate - con scadenza, rispettivamente, a fine maggio, il 15 agosto e il 15 novembre - durante l'anno per cui sono accordati. 3 I sussidi federali sono versati per metà con la prima rata e per un quarto con ciascu- na delle rate rimanenti.

Art. 42d Restituzione È applicabile per analogia l'articolo 42.

Art. 45 Frase introduttiva e lett. a e c Le prestazioni, ai sensi dell’articolo 18 LPC, sono accordate: a. dalla Fondazione Pro Senectute agli uomini di più di 65 anni e alle donne di più di 64 anni; c. dalla Fondazione Pro Juventute alle vedove di età inferiore ai 64 anni e agli orfani, per quanto queste persone non siano invalide.

Art. 47 cpv. 2 2 Le prestazioni in denaro sono pagate per mezzo della posta, di una banca o perso- nalmente contro ricevuta.

Art. 48 Rubrica e frase introduttiva Principi I principi della Fondazione Pro Senectute, dell’Associazione Pro Infirmis e della Fondazione Pro Juventute devono contenere disposizioni riguardanti:

Art. 52 cpv. 1 1 I Cantoni prenderanno i provvedimenti necessari per evitare che uno o più di essi eseguano doppi versamenti di prestazioni complementari annue. Il sussidio federale è concesso soltanto per una sola prestazione complementare durante il medesimo periodo. L’Ufficio federale può esigere inoltre dai Cantoni che essi prendano dei provvedimenti per riscontrare ed evitare i doppi versamenti.

Art. 54 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 54a cpv. 1-3 1 I Cantoni non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni comple- mentari presentato alla Confederazione gli importi forfettari annui per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capo- verso 3 lettera d LPC.

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2 Abrogato

3 Il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfettari annui per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 10 capo- verso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell’anno corrente per l’anno successivo.

Art. 55 Ufficio federale delle assicurazioni sociali La vigilanza prescritta all’articolo 28 LPC è esercitata dall’Ufficio federale. Questo sorveglia l’applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, dare agli organi di esecuzione le istruzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni in generale ed in casi particolari.

Art. 57 cpv. 1 e 2 1 Le disposizioni d'esecuzione cantonali giusta l’articolo 29 capoverso 1 LPC do- vranno essere sottoposte all'approvazione della Cancelleria federale. 2 Le istituzioni di utilità pubblica sottopongono i propri principi all’approvazione dell’Ufficio federale.

Art. 58 Abrogato

15. Ordinanza del 19 novembre 200334 sul finanziamento dell’assicurazione

contro la disoccupazione

Sezione 4:Partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Art. 9 Ripartizione tra i Cantoni 1 La quota di partecipazione di un Cantone all’importo totale annuale della parteci- pazione di tutti i Cantoni è determinata come segue: Quota per Cantone in franchi = GDC Cantone × partecipazione GDC totale GDC Cantone = Numero dei giorni di disoccupazione controllata nel Canto- ne per l'anno considerato GDC totale = Numero dei giorni di disoccupazione controllata in tutti i Cantoni nell’anno considerato

34 RS 837.141

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partecipazione = Partecipazione di tutti i Cantoni in milioni di franchi per l’anno considerato

2 Le quote dei Cantoni sono arrotondate a 1000 franchi.

16. Ordinanza del 30 novembre 199235 sulle foreste

Art. 15 cpv. 4 4 Il Cantone provvede affinché i catasti e le carte dei pericoli nonché i rilevamenti delle stazioni di misurazione e dei sistemi d’informazione siano messi a disposizione dell’Ufficio federale, se quest’ultimo lo richiede.

Capitolo 6: Aiuti finanziari (senza crediti d’investimento) e indennità Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 38 Condizioni generali per la concessione di sussidi (art. 35) 1 Le indennità e gli aiuti finanziari della Confederazione sono accordati soltanto se il Cantone partecipa in maniera adeguata al finanziamento dei provvedimenti. 2 La partecipazione del Cantone non costituisce una condizione per la concessione di aiuti finanziari in caso di: a. provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite, presi in comune dall’economia forestale e dall’industria del legno in caso di sovrapproduzione straordinaria; b. allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale; c. associazioni d’importanza nazionale; d. ricerca e sviluppo.

Art. 39 Condizioni particolari (art. 35)

1 I sussidi federali sono accordati a condizione che:

a. i provvedimenti siano conformi alla pianificazione forestale, necessari, ap- propriati e consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche e a- dempiano le altre condizioni del diritto federale; b. i provvedimenti siano coordinati con gli interessi pubblici di altri ambiti; c. la manutenzione successiva sia garantita.

35 RS 921.01

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2 L’UFAM emana direttive sulle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche che i progetti e i provvedimenti devono soddisfare.

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 40 Protezione da catastrofi naturali (art. 36) 1 Le indennità per i provvedimenti che non richiedono spese particolari e per l’allestimento della documentazione di base sui pericoli sono accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessa- to e stabilito in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. all’entità e alla qualità dei provvedimenti nonché alla loro pianificazione. 2 Le indennità per progetti il cui costo è superiore a un milione di franchi sono ac- cordate singolarmente. L’entità del sussidio federale è compresa tra il 35 e il 45 per cento dei costi dei provvedimenti ed è stabilita in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. a un esame completo dei rischi; c. all’entità e alla qualità dei provvedimenti nonché alla loro pianificazione. 3 Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi, ad esempio in seguito a danni dovuti al maltempo, il sussi- dio federale di cui al capoverso 2 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti. 4 Non è accordata alcuna indennità per: a. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti realizzati in zone di pericolo delimitate o in luoghi notoriamente pericolosi; b. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come telefe- riche, sciovie, piste da sci e sentieri al di fuori degli insediamenti.

Art. 41 Bosco di protezione (art. 37) 1 L’ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti necessari per garan- tire la funzione del bosco di protezione è stabilito in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. al numero di ettari di bosco di protezione da curare; c. all’entità e alla pianificazione dell’infrastruttura necessaria per la cura del bosco di protezione; d. alla qualità della prestazione fornita.

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2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interes- sato. 3 I sussidi federali per la cura del bosco di protezione possono essere impiegati esclusivamente per provvedimenti nel bosco di protezione stesso. Fanno eccezione i provvedimenti in zone confinanti con il bosco di protezione e quelli necessari per garantire la funzione di quest’ultimo.

Art. 42 Diversità biologica della foresta (art. 38 cpv. 1 lett. a–d) 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribui- scono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base: a. al numero di ettari occupati da riserve forestali da delimitare e da curare; b. al numero di ettari occupati da popolamenti giovani da curare; c. al numero di ettari occupati da spazi vitali, in particolare margini forestali, che servono per l’interconnessione; d. all’entità e alla qualità delle misure di promozione delle specie animali e ve- getali che devono essere conservate in maniera prioritaria per la diversità biologica; e. al numero di ettari di superficie da delimitare con un’alta percentuale di so- prassuolo vecchio e di legno morto al di fuori delle riserve forestali; f. al numero di ettari occupati da superfici coltivate secondo forme tradizionali di gestione forestale da curare, come i pascoli alberati, le foreste cedue com- poste e semplici e le selve; g. alla qualità della prestazione fornita.

2 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone

interessato. 3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati soltanto se la protezione delle superfici ecologiche di cui al capoverso 1 lettere a, c, d e ed f è assicurata mediante contratti o altre soluzioni adeguate. 4 Gli aiuti finanziari per la cura dei popolamenti giovani possono essere accordati soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturali- stica.

Art. 43 Produzione di materiale di riproduzione forestale (art. 38 cpv. 1 lett. e) 1 Per la produzione di materiale di riproduzione forestale, la Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo il cui ammontare è compreso tra il 30 al 50 per cento dei costi dei provvedimenti.

2 L’aiuto finanziario è accordato per:

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a. provvedimenti edilizi concernenti gli essiccatoi; b. l’acquisto di attrezzature tecniche, macchine e apparecchi destinati alla pro- duzione e al trattamento di sementi; c. la gestione di semenzai e di centri di smistamento di semi che servono all’approvvigionamento di sementi controllate. 3 L’aiuto finanziario è assegnato se è stato presentato un progetto di costruzione approvato dal Cantone o un piano di gestione, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.

Art. 44 Economia forestale (Art. 38a) 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a miglio- rare la redditività della gestione forestale è stabilita: a. per le basi di pianificazione interaziendali, in base all’estensione della super- ficie forestale cantonale; b. per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale, in base ai metri cubi di legname che le aziende pre- vedono di utilizzare e smistare congiuntamente nel quadro di rapporti di co- operazione o raggruppamenti aziendali; c. per il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria, in base alla quantità di legname che il mercato non è al momento in grado di assor- bire.

2 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone

interessato. 3 Gli aiuti finanziari globali per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale possono essere accordati soltanto se i rapporti di cooperazione e i raggruppamenti aziendali sono permanenti e se viene utilizzata e smistata congiuntamente una quantità di legname significativa dal punto di vista economico.

Art. 45 Promovimento della formazione professionale (art. 39) 1 Per la formazione e l’indennizzo degli insegnanti responsabili della pratica foresta- le secondo l’articolo 37 nonché per i corsi collaterali, la Confederazione accorda aiuti finanziari singoli sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti. 2 A titolo di compensazione per i costi professionali della formazione pratica in loco del personale forestale, la Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo forfettario pari al 10 per cento dei costi di formazione delle scuole forestali e dei corsi36.

36 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’ O del 19 nov. 2003 sulla formazione professionale, in vigore dal 1º gennaio 2004 (RS 412.101).

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3 La Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti per l’allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale. 4 La Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti per i corsi, il materiale di corso e l’impiego di unità mobili per la formazione degli operai forestali.

Art. 46 Ricerca e sviluppo (art. 31)

1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari singoli sino a un massimo del

50 per cento dei costi per progetti di ricerca e di sviluppo dei quali non è mandante.

2 Essa può accordare un aiuto finanziario singolo a istituzioni che promuovono e

coordinano la ricerca e lo sviluppo, sino a concorrenza dell’importo fornito da terzi, a condizione che le sia riconosciuto un adeguato diritto di consultazione in seno alle stesse.

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari globali

Art. 47 Domanda

1 La domanda di indennità o aiuti finanziari globali è inoltrata dal Cantone

all’UFAM e contiene informazioni concernenti: a. gli obiettivi programmatici da raggiungere; b. i provvedimenti che saranno probabilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione; c. l’efficacia dei provvedimenti. 2 In caso di provvedimenti di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coor- dinamento delle domande con i Cantoni coinvolti.

Art. 48 Accordo programmatico

1 L’UFAM stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente; b. la prestazione del Cantone; c. i sussidi della Confederazione; d. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

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4 L’UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari

nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 49 Versamento

1 La Confederazione versa i sussidi globali a rate.

2 In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua presta- zione, i pagamenti rateali saranno ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.

Art. 50 Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego dei sussidi

globali. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei paga- menti rateali da parte dell’UFAM.

2 L’UFAM controlla a campione l’esecuzione di singoli provvedimenti conforme-

mente agli obiettivi programmatici e l’impiego dei sussidi federali versati.

Art. 51 Adempimento parziale o sottrazione allo scopo 1 Se la prestazione per la quale sono accordati indennità o aiuti finanziari è insuffi- ciente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato. 2 Se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l’UFAM esige che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento. 3 Se le lacune non sono colmate o il cambiamento di scopo non è interrotto o annul- lato, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990 (LSu)37 sui sussidi.

Sezione 4: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari singoli

Art. 52 Domande

1 Le domande di indennità o aiuti finanziari singoli senza la partecipazione del

Cantone (art. 38 cpv. 2) sono presentate all’UFAM; tutte le altre domande al Canto- ne. 2 Il Cantone esamina le domande e le trasmette all’UFAM corredate della sua propo- sta motivata, delle autorizzazioni cantonali già rilasciate e della decisione di sussidio cantonale.

37 RS 616.1

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3 L’UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti che la doman- da deve includere.

Art. 53 Concessione e versamento dei sussidi federali 1 L’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario mediante deci- sione o stipula un contratto. 2 Esso versa i sussidi in maniera scaglionata, a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 54 Adempimento parziale o sottrazione allo scopo 1 Se, malgrado un’intimazione, il beneficiario di indennità o aiuti finanziari assegna- ti non esegue i provvedimenti previsti o lo fa solo in modo insufficiente, le indennità o gli aiuti finanziari non saranno versati o saranno ridotti. 2 Se sono stati versati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, malgrado un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disciplinata dall’articolo 28 LSu sui sussidi. 3 Se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordate indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento, stabilendo un termine adeguato. 4 Se il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplina- ta dall’articolo 29 LSu sui sussidi.

Art. 55 Ulteriori disposizioni procedurali Le disposizioni procedurali riguardanti la rendicontazione e il controllo da parte della Confederazione (art. 50) si applicano per analogia.

Art. 56 –59 Abrogati

Art. 60 cpv. 6

6 L’articolo 39 capoverso 3 è applicabile.

Art. 61 cpv. 3

3 I mezzi a disposizione sono ripartiti in base al fabbisogno.

Art. 63 cpv. 1 lett. b

1 I crediti d’investimento sono accordati:

b. per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti secondo gli articoli 40, 41 e 44.

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Art. 64 cpv. 5 Abrogato

Allegato Abrogato

17. Ordinanza del 30 settembre 199138 sulle bandite federali

Sezione 6: Indennità

Art. 14 Sorveglianza 1 L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle bandite è stabilito in base: a. alla superficie delle bandite; b. ai costi della formazione di base e dell’equipaggiamento nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per i compiti di sorveglianza; c. all’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle bandite; d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell’Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti. 2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato. Il contributo annuo per unità di superficie: a. ammonta a 21 000 franchi per tutte le bandite con una superficie fino a 20 km2; b. comporta costi supplementari fino a 21 000 franchi proporzionalmente alla superficie che eccede i 20 km2 per le bandite con una superficie compresa tra

20 e 100 km2.

Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina 1 L’ammontare delle indennità globali volte al risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una bandita o all’interno di un perimetro designato secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d e alla prevenzione di tali danni, è stabilito in base alla gran- dezza della superficie delle bandite. 2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato. 3 A difetto di provvedimenti secondo gli articoli 8 o 10 non si accordano indennità.

38 RS 922.31

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Art. 16 Abrogato

Art. 17 Competenza e procedura 1 L’Ufficio federale stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale com- petente.

2 L’Ufficio federale emana direttive concernenti le informazioni e i documenti

necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici. 3 Per le procedure relative al pagamento del sussidio, alla rendicontazione e al con- trollo come pure all’inadempimento o all’adempimento parziale sono applicabili gli articoli 1011 dell’ordinanza del 16 gennaio 199139 sulla protezione della natura e del paesaggio.

18. Ordinanza del 21 gennaio 199140 sulle riserve d’importanza internazionale e

nazionale d’uccelli acquatici e migratori

Sezione 5: Indennità

Art. 14 Sorveglianza 1 L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è stabilito in base: a. all’importanza internazionale o nazionale delle riserve; b. ai costi della formazione di base e dell’equipaggiamento nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per i compiti di sorveglianza; c. all’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle riserve; d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell’Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti. 2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato. Il contributo di base annuo ammonta: a. per tutte le riserve d’importanza internazionale a 28 000 franchi; b. per tutte le riserve d’importanza nazionale a 14 000 franchi.

39 RS 451.1 40 RS 922.32

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Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina 1 L’ammontare delle indennità globali volte al risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una riserva d’uccelli acquatici e migratori o all’interno di un perimetro designato secondo l’articolo 2 capoverso 2 e alla prevenzione di tali danni è stabilito in base: a. all’importanza internazionale o nazionale delle riserve; b. in via eccezionale, all’entità dei danni superiori alla media. 2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato.

3 Non è versata alcuna indennità se non sono stati presi provvedimenti conforme-

mente agli articoli 8 o 10.

Art. 16 Abrogato

Art. 16a41 Competenza e procedura 1 L’Ufficio federale stipula gli accordi programmatici con l’autorità cantonale com- petente.

2 L’Ufficio federale emana direttive concernenti le informazioni e i documenti

necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici. 3 Per le procedure relative al pagamento del sussidio, alla rendicontazione e al con- trollo come pure all’inadempimento o all’adempimento parziale sono applicabili gli articoli 10–11 dell’ordinanza del 16 gennaio 199142 sulla protezione della natura e del paesaggio.

19. Ordinanza del 24 novembre 199343 concernente la legge federale sulla pesca

Art. 12 Aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari federali vengono accordati:

a. per interventi eseguiti a livello locale e volti a migliorare gli habitat di pesci e gamberi; b. per progetti volti a promuovere le specie di pesci e gamberi minacciate;

41 Inserito tramite il n. I 2.10 dell’o del 26 giugno 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° agosto 1996 (RU 1996 2243) 42 RS 451.1 43 RS 923.01

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c. per indagini relative alla diversità biologica, alle popolazioni e agli habitat di pesci e gamberi; d. per l’informazione dell’intera popolazione o di un’intera regione linguistica.

2 Le aliquote di sussidio ammontano a un massimo del:

a. 40 per cento per l’adempimento di convenzioni internazionali sulla pesca; b. 40 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con un grado di protezione da 0 a 2, servono per migliorare gli habitat o sono progetti pilota; c. 25 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con i gradi di protezione 3 e 4 o servono per informare la popolazione. 3 Non vengono accordati aiuti finanziari per progetti che servono prevalentemente all’esercizio della pesca. 4 Le domande devono essere inoltrare all’Ufficio federale corredate da una proposta motivata, contenente in particolare informazioni sul tipo di progetto, sull’efficacia auspicata, sui costi complessivi previsti, sulla ripartizione dei costi stessi e sulla data di realizzazione. Le domande inoltrate da terzi devono essere corredate da una presa di posizione del servizio cantonale della pesca.

5 Gli aiuti finanziari sono accordati dall’Ufficio federale.

II I seguenti atti normativi sono abgrogati:

1. Ordinanza del 9 luglio 196544 sui sussidi alle spese cantonali per aiuti alla

formazione

2. Ordinanza del 15 febbraio 199545 concernente l’acquisto

dell’equipaggiamento personale

3. Ordinanza del 25 ottobre 199546 sull’equipaggiamento dell’esercito

4. Ordinanza del 2 dicembre 198547 sulla perequazione finanziaria mediante la

quota cantonale dell’imposta preventiva

5. Ordinanza del 2 dicembre 198548 concernente i contributi dei Cantoni

all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

6. Ordinanza del DFI del 4 dicembre 200349 sulla promozione dell’aiuto agli

invalidi

44 RU 1965 478; RU 1999 2387 45 RU 1995 834 46 RU 1995 5200 47 RU 1985 1957 48 RU 1985 2009

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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanzia- ria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

7. Ordinanza dell’11 settembre 197250 sul riconoscimento di scuole speciali

nell’assicurazione federale per l’invalidità

8. Ordinanza del 2 dicembre 198551 concernente i contributi dei Cantoni

all’assicurazione per l’invalidità

9. Ordinanza del 29 dicembre 199752 sul rimborso delle spese di malattia e delle

spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementari

10. Ordinanza 93 del 31 agosto 199253 sull’adeguamento delle prestazioni com-

plementari all’AVS/AI

11. Ordinanza 01 del 18 settembre 2000 54 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI

12. Ordinanza 03 del 20 settembre 200255 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI

13. Ordinanza 05 del 24 settembre 200456 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI

14. Ordinanza 07 del 22 settembre 200657 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI 15. Decreto del consiglio federale del 21 maggio 195458 che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di monta- gna

III Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

.... In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

49 RU 2003 4857 50 RU 1972 2364 51 RU 1985 2013 52 RU 1998 239 53 RU 1992 1836 54 RU 2000 2636 55 RU 2002 3348 56 RU 2004 4371 57 RU 2006 4153 58 RU 1954 519

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazi- one finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confede- razione e Cantoni

Indice

1 Commento all'ordinanza del 29 ottobre 1986 sulle prestazioni della

Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) 3

2 Commento all'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione

professionale (OFPr) 5

3 Commento all'ordinanza del 13 marzo 2000 relativa alla legge sull’aiuto

alle università (OAU) 6

4 Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza del 21 ottobre 1987 sul

promovimento della ginnastica e dello sport (Ordinanza sul promovimento dello sport) 6

5 Commento all'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura

e del paesaggio (OPN) 7

6 Commento all'ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi

d’acqua (OSCA) 13

7 Commento all'ordinanza del 25 ottobre 1995 sull’indennizzo delle perdite

subite nell’utilizzazione delle forze idriche (OIFI) 20

8 Commento all'ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle quote cantonali di

partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC) 22

9 Commento all'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame

dell’impatto sull’ambiente (OEIA) 23

10 Commento all'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque

(OPAc) 24

11 Commento all' ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento

fonico (OIF) 31

12 Commento all'ordinanza dell' 11 settembre 2002 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) 35

13 Commento all'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per

l’invalidità (OAI) 36

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14 Commento all'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI) 38

15 Commento all'ordinanza del 19 novembre 2003 sul finanziamento

dell’assicurazione contro la disoccupazione (OFAD) 52

16 Commento all'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (Ofo) 52

17 Commento all'ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali

(OBAF) 65

18 Commento all'ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d’importanza

internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM) 65

19 Commento all'ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge

federale sulla pesca (OLFP) 67

20 Commento all' abrogazione dell' ordinanza del 9 luglio 1965 sui sussidi

alle spese cantonali per aiuti alla formazione 68

21 Commento all'abrogazione dell'ordinanza del 15 febbraio 1995

concernente l’acquisto dell’equipaggiamento personale e dell'Ordinanza del 25 ottobre 1995 sull’equipaggiamento dell’esercito (OEE) 69

22 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del 2 dicembre 1985 sulla

perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta preventiva 69

23 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del 2 dicembre 1985

concernente i contributi dei Cantoni all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 69

24 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del DFI del 4 dicembre 2003

sulla promozione dell’aiuto agli invalidi 69

25 Commento all' abrogazione dell'ordinanza dell’11 settembre 1972 sul

riconoscimento di scuole speciali nell’assicurazione federale per l’invalidità (ORS) 70

26 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del 2 dicembre 1985

concernente i contributi dei Cantoni all’assicurazione per l’invalidità 70

27 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del 29 dicembre 1997 sul

rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) 70

28 Commento all' abrogazione delle ordinanze sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI 70

29 Commento all'abrogazione del decreto del consiglio federale del 21

maggio 1954 che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna 70

2 Page 50 of 243

1 Commento all'ordinanza del 29 ottobre 19861 sulle prestazioni

della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)

Art. 1a, 1b, 2 cpv. 3 e 3 cpv. 1 lett. a (Art. 3 cpv. 1 lett. a e abis LPPM: Basi per la pianificazione) Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere a e abis della legge federale del 5 ottobre 19842 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM), per valutare la necessità dell’istituto da sussidiare la Confede- razione deve potersi fondare su basi pianificatorie. Il Consiglio federale determina in un’ordinanza le esigenze che tali basi devono soddisfare. Nel settore degli adulti i Cantoni collaborano a livello istituzionale. Questa collabo- razione è disciplinata in tre concordati. Una pianificazione intercantonale è pertanto indispensabile. Le basi per la pianificazione devono segnatamente fornire indicazio- ni quanto all’evoluzione del fabbisogno di posti, al grado di occupazione dei singoli istituti durante gli ultimi cinque anni, all’offerta di posti suddivisi in base al tipo di istituto (ad esempio istituti chiusi o aperti, istituti per giovani adulti ecc.) e allo scambio intercantonale di collocamenti. Le basi per la pianificazione devono inoltre comprendere una valutazione relativa all’evoluzione futura del fabbisogno di posti in funzione delle modifiche apportate a livello di leggi, ordinanze, fondamenti teorici e presupposti politici. I Cantoni dimostrano il carattere necessario degli istituti basandosi su questi aspetti. I concordati in materia di esecuzione delle pene dimostrano pure su queste basi il fabbisogno degli stabilimenti. Al fine di raggiungere standard sufficienti per quanto riguarda la qualità dei dati e delle statistiche, è indispensabile che l’Ufficio federale di statistica (UST) sia in grado di continuare a effettuare le analisi necessarie e possa rendere accessibili alle cerchie interessate i blocchi di dati dettagliati. Occorre in particolare che la Statistica criminale di polizia (SCP), la statistica delle condanne penali, la statistica sulla privazione della libertà, il catalogo di stabilimenti e la statistica in materia di patro- nato possano essere condotte almeno nella stessa misura attuale. I Cantoni sono tenuti a rilevare i dati necessari alle statistiche citate e a fornirli all’UST. Per il settore dei giovani vanno allestite basi per la pianificazione a livello cantonale, contenenti anche indicazioni quanto allo sfruttamento di offerte in altri Cantoni e per clienti provenienti da altri Cantoni. Concretamente, le basi cantonali per la pianifica- zione devono avere il contenuto seguente: - basi della pianificazione cantonale nell’ambito dell’assistenza stazionaria alla gioventù: modello o concezione cantonale di istituto, leggi, ordinanze, basi teoriche, istruzioni politiche, strategie. - Quali offerte mette a disposizione il Cantone? Numero di posti per istituto: per tipo, evoluzione del numero di posti negli ultimi cinque anni, giorni d’esercizio annuali: per istituto e per tipo.

Page 51 of 243 3

- Come vengono sfruttate le offerte? Numero di clienti per istituto: per tipo e totale, evoluzione del numero di clienti negli ultimi cinque anni: per tipo e totale, clienti per tipo: suddivisi in base all’età e al sesso, clienti in totale: suddivisi secondo le basi legali per il collocamento, giornate di soggiorno e grado di occupazione per tutto l’anno di rapporto: per istituto, per tipo, totale. - Scambio intercantonale di posti - Conclusioni Valutazione dell’evoluzione del numero dei posti negli ultimi cinque anni e previsioni / ipotesi quanto a possibili sviluppi futuri; tendenze, descrizione della situazione relativa all’offerta, al fabbisogno e alla domanda nonché al tasso cantonale di collocamento, motivi di collocamento e loro evoluzione; rapporto tra questi dati e l’assistenza generale alla gioventù e ai fanciulli (ad es. rapporto con l’assistenza ambulatoriale alla gioventù); pianificazioni, progetti, riflessioni ecc. per i prossimi cinque anni. Anche per il settore dei giovani le statistiche dell’UST sono indispensabili per la valutazione delle basi pianificatorie presentate. Occorre segnatamente continuare ad aggiornare le statistiche più importanti in quest’ambito: la SCP e la Statistica delle condanne penali dei minorenni (SCPM).

Art. 9a (Art. 10a LPPM: Contributi ai costi del centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari) Secondo il nuovo articolo 377 capoverso 5 CP3, i Cantoni devono promuovere la formazione e il perfezionamento professionali del personale preposto all’esecuzione delle pene. Secondo la NPC, l’esecuzione delle pene e delle misure rappresenta un compito congiunto: è quindi previsto un sostegno finanziario del centro di formazio- ne da parte della Confederazione sotto forma di un contributo diretto. La Confederazione deve segnatamente contribuire alle spese legate alla formazione (corsi di base e di aggiornamento) e al perfezionamento del personale preposto all’esecuzione delle pene. I contenuti dei corsi devono ispirarsi alle norme di legge e agli obblighi internazionali, conformandosi ad esempio alle esigenze della Conven- zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e seguendo le raccomandazioni del Consiglio d’Europa in materia di privazione della libertà. Per quel che concerne i moduli di formazione e i potenziali destinatari, i corsi di base si svolgono parallelamente all’esercizio della professione e comprendono un’offerta modulare diversificata. I corsi di perfezionamento mirano innanzitutto all’aggiornamento e all’approfondimento del sapere professionale e prendono spunto dai nuovi sviluppi e dalle problematiche in materia di esecuzione delle pene. Questi corsi si rivolgono sia ai partecipanti a corsi di base, sia a gruppi speciali formati da chi collabora all’esecuzione, come ad esempio direttori, assistenti, collaboratori dei servizi sanitari, agricoltori e consulenti spirituali. Queste offerte rappresentano per i collaboratori interessati un’opportunità di perfezionarsi sul piano professionale e personale. Sono previsti corsi destinati ai quadri e corsi plurisettimanali in ambiti specifici.

3 RS 311.0

4 Page 52 of 243

Il messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione d’esecuzione in materia di NPC4 presuppone un onere a carico della Confederazione di circa un milione di franchi all’anno. Anche nel 2007 il contributo della Confederazione dovrebbe aggirarsi su questa cifra, e quindi corrisponde a circa un terzo dei costi riconosciuti, vale a dire delle spese sostenute dal centro di formazione per la forma- zione di base e l’aggiornamento e il perfezionamento del personale preposto all’esecuzione delle pene. La Confederazione non partecipa per contro al finanzia- mento dell’istruzione dei detenuti o della ricerca nell’ambito dell’esecuzione delle pene.

(Art. 3 cpv. 3, art. 4 cpv. 2 e art. 7 cpv. 3 LPPM) Nessuna modifica d’ordinanza e procedura distinta L’articolo 3 capoverso 3 LPPM si propone innanzitutto di esercitare un effetto preventivo. In caso di nuovi progetti i Cantoni devono tempestivamente contattare l’Ufficio federale di giustizia (UFG) e annunciare i progetti previsti nell’ambito del sondaggio finanziario annuale effettuato da ogni Cantone. Per quel che concerne la conformità dell’esecuzione al diritto federale, l’UFG è di regola a conoscenza delle lacune esistenti in taluni Cantoni. Al momento dell’annuncio di nuovi progetti è quindi possibile prevenire immediatamente i Cantoni interessati, indicando loro che saranno possibili riduzioni dei contributi o che questi potrebbero addirittura essere negati. Non ha molto senso stilare una lista completa delle possibili situazioni in cui l’esecuzione non si rivela conforme al diritto federale. Con l’ausilio di eventuali ricorsi presentati al Tribunale amministrativo federale, la prassi mostrerà le vie percorribili. Gli articoli 4 capoverso 2 e 7 capoverso 3 LPPM richiedono adeguamenti dell’ ordinanza; tali emendamenti verranno effettuati nell’ambito di una procedura distin- ta dal pacchetto NPC e saranno sottoposti al Consiglio federale per decisione. Il sistema forfettario dei sussidi federali concessi agli istituti d’educazione, che richiede pure un adeguamento dell’ordinanza DFGP, è dal profilo materiale analogo al sistema forfettario previsto per i sussidi d’esercizio; si giustifica pertanto un modo di procedere congiunto. Al più tardi in giugno e luglio 2007 verrà effettuata un’indagine conoscitiva presso i Cantoni, i responsabili delle istituzioni e le associa- zioni interessate.

2 Commento all'ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazio-

ne professionale (OFPr)

Art. 62 cpv. 4 Nel quadro del secondo messaggio relativo alla NPC, la graduazione dei contributi federali in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni di cui all'articolo 53 capo- verso 1 della legge del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale è stata

4 FF 2005 5349 5 RS 412.101 6 RS 412.10

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abrogata. Di conseguenza questa graduazione va soppressa anche all'articolo 62 capoverso 4 OFPr.

3 Commento all'ordinanza del 13 marzo 20007 relativa alla legge

sull’aiuto alle università (OAU)

Art. 18 cpv. 1 Con la modifica dell'art. 18 cpv. 4 della Legge federale dell' 8 ottobre 19998 sull’aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (LAU) deve essere abrogata anche nell'ordinanza relativa alla LAU la disposizione legale cor- rispondente che prevede la graduazione dei sussidi agli investimenti in base alla capacità finanziaria dei cantoni.

4 Commento all'ordinanza del 21 ottobre 19879 sul promovimento

della ginnastica e dello sport (Ordinanza sul promovimento dello sport)

4.1 In generale

Con la NPC la Confederazione rinuncia a coordinare e sussidiare lo sport scolastico facoltativo nonché a pubblicare manuali d'insegnamento di educazione fisica sco- lastica.

4.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 3 cpv. 2, art. 6 cpv. 2 e art. 46 cpv. 1 Nell'ordinanza sul promovimento dello sport, il capoverso 2 dell'articolo 3 va quindi abrogato, mentre il capoverso 1 dell'articolo 46 deve essere modificato in modo che la Commissione federale dello sport (CFS) organizzi periodicamente la Conferenza dei responsabili cantonali dell’educazione fisica nella scuola (CRCEFS). Dato che con l'abrogazione dell'articolo 3 capoverso 2 la denominazione per esteso della «Commissione federale dello sport» scompare, deve ora essere indicata nell'ar- ticolo 6 capoverso 2.

7 RS 414.201

8 Rs 414.20

9 RS 415.01

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5 Commento all'ordinanza del 16 gennaio 199110 sulla protezione

della natura e del paesaggio (OPN)

5.1 In generale

Il settore di compiti secondo la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)11 rimane un compito congiunto di Confederazio- ne e Cantoni; entrambi i livelli statali partecipano insieme al finanziamento. Quale nuovo strumento è introdotto l’accordo programmatico. Nell’ambito della collabora- zione tra Confederazione e Cantoni, la Confederazione si concentra essenzialmente sulla situazione a livello nazionale, sugli obiettivi e sulle direttive circa l’adempimento dei compiti, sui controlli e, se necessario, sul sostegno tecnico ai Cantoni. Il livello operativo è, in linea di massima, competenza dei Cantoni: essi sono responsabili dell’attuazione concreta dei compiti. Da ora in poi le indennità e gli aiuti finanziari saranno versati sotto forma di contri- buti globali oppure, come finora, applicando aliquote di sussidio. Nel settore della protezione della natura e del paesaggio, la concessione di sussidi avviene in generale tramite contributi globali. Nel settore della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, i progetti richiedono di regola una valutazione individuale, vale a dire che la fissazione degli aiuti finanziari avviene in base a percentuali delle spese sussidiabili. Gli aiuti finanziari possono essere concessi mediante accordo programmatico o eccezionalmente mediante decisione. Viene abolito in generale il criterio della capacità finanziaria del Cantone. Accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni quantificano gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni da fornire. I destinatari sono di norma i Cantoni, vale a dire che i beneficiari dei sussidi federali sono i Cantoni. Essi si occupano da soli dei richiedenti di sussidi e in tal modo dei fornitori di prestazioni e devono garantire la partecipazione di terzi. La legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)12 contempla le relative prescrizioni. Se i Cantoni concedono sussidi mediante decisione, si applica inoltre il diritto di ricorso confor- memente alla LPN. In via di principio, i Cantoni sono liberi di impostare le modalità successive di assegnazione dei contributi finanziari. Per il conseguimento degli obiettivi dell’accordo programmatico si presuppone un cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti. Le modifiche essenziali dell’articolo sul finanziamento della OPN riguardano la fissazione dei contenuti minimi degli accordi programmatici, dei compiti e compe- tenze della Confederazione e dei Cantoni, il controlling inclusi i dettagli della vigi- lanza finanziaria e la composizione delle controversie. La formulazione delle condizioni per l’ottenimento di sussidi federali nonché delle disposizioni d’esecuzione è in larga misura analoga nelle ordinanze di tutti gli ambiti settoriali che, d’ora in poi, lavoreranno con accordi programmatici. Tuttavia, l’accordo programmatico non è uno strumento adatto per tutti i progetti. Nel campo della protezione delle vie di comunicazione storiche mancano attualmente i dati di

10 RS 451.1 11 RS 451 12 RS 616.01

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riferimento necessari per un’elaborazione razionale e appropriata degli accordi programmatici (il numero degli oggetti, dei km, quanti oggetti e in quale stato ecc.), nonché dati concreti sufficienti relativi alla minaccia attuale e agli interventi neces- sari. Così, ad esempio, né la Confederazione né i Cantoni sono oggi in grado di stimare le spese annue necessarie per la salvaguardia delle vie di comunicazione storiche. Per la conservazione dei monumenti storici, per l’archeologia e la protezione degli insediamenti vengono stipulati accordi programmatici con i Cantoni. Gli accordi programmatici comprendono i singoli progetti, i disciplinamenti necessari e i limiti dei singoli aiuti finanziari.

5.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 4 Aiuti finanziari globali Conformemente al riveduto articolo 13 capoverso 1 LPN, la Confederazione può sostenere la protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti storici mediante aiuti finanziari concessi ai Cantoni sulla base di accordi programmatici. Di conse- guenza, secondo il capoverso 1, gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione vengono concessi globalmente mediante un accordo programmatico. Gli accordi programmatici sono sempre conclusi tra Confederazione e Cantoni. Detti accordi sono disciplinati dal nuovo articolo 20a LSu e rappresenta- no una forma speciale di contratto di diritto pubblico. I crediti quadro secondo l’articolo 16a LPN avranno presumibilmente una durata limitata a quattro anni. Secondo l’articolo 20a capoverso 2 LSu, l’accordo programmatico disciplina, se- condo il capoverso 2, prima di tutto gli obiettivi comuni di Confederazione e Canto- ni nell’ambito della protezione della natura, del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (lettera a). Nel settore della conservazione dei monumenti storici possono essere elencati nel quadro degli obbiettivi programmatici strategici da raggiungere secondo la lettera a anche singoli oggetti nell'accordo programmatico. Alla lettera b si stabilisce la prestazione del Cantone, specialmente nel rapporto con le misure programmate, e i sussidi della Confederazione (lettera c) necessari per la realizzazione degli obiettivi summenzionati. Inoltre, l’accordo programmatico disciplina il controlling, inclusi i dettagli della vigilanza finanziaria (lettera d). L’elenco contemplato nel capoverso 2 non è esaustivo. Nel quadro dell’accordo programmatico, Confederazione e Cantoni sono liberi di disciplinare altri punti nei limiti del quadro normativo vigente. Secondo il capoverso 3, l’accordo programmatico è stipulato per una durata massi- ma di quattro anni. In linea generale la legge sui sussidi modificata prevede accordi programmatici pluriennali. Il carattere individuale degli oggetti nel settore della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia e della protezione degli insediamenti, comporta in generale una durata annua dell’accordo programmatico. Conformemente al capoverso 4, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA emanano direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 4a Aiuti finanziati singoli

8 Page 56 of 243

Conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LPN, la Confederazione può accordare sussidi mediante decisione se i progetti, che devono essere sottoposti a una valuta- zione individuale da parte della Confederazione, richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o speciale (capoverso 1 lettera b), sono urgenti (lettera a) oppure sono molto onerosi (lettera c). La lettera a giustifica anche e soprattutto un avvio anticipato dei lavori in casi eccezionali. Tutto ciò deve essere però concordato con l’UFAM, l’UFC o l’USTRA.

Secondo il capoverso 2, gli aiuti finanziari singoli possono essere accordati mediante contratto o decisione.

Art. 4b Domande Le domande concernenti gli aiuti finanziari sono inoltrate dal Cantone all’UFAM, all’UFC o all’USTRA. Secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPN, la Confederazione concede aiuti finanziari ai Cantoni. Ciò equivale a dire che i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell’ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che accorda un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pub- blici. L’elemento più importante della domanda concernente gli aiuti finanziari globali è rappresentato dalle informazioni del Cantone in merito agli obiettivi pro- grammatici da realizzare (capoverso 2 lettera a), alle misure che si prevedono neces- sarie per la realizzazione di questi obiettivi e la loro attuazione (lettera b) nonché l’efficacia di dette misure (lettera c) in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmatici. Conformemente al capoverso 3, le domande concernenti aiuti finanziari singoli devono contenere le informazioni e i documenti necessari per la valutazione del progetto. L’UFAM, l’UFC o l’USTRA emanano direttive concernenti il contenuto necessario della domanda.

Art. 5 Calcolo dei sussidi L’articolo contiene e formula, come finora, le basi per calcolare l’ammontare dei sussidi. L’importanza di un oggetto da proteggere (nazionale, regionale, locale) determina, come in passato, quale criterio principale, l’ammontare degli aiuti finan- ziari, ma, d’ora in poi, la loro entità, secondo il capoverso 1, sarà stabilita anche in base alla qualità e alla quantità delle misure, al grado di minaccia a cui sono esposti gli oggetti da proteggere, alla complessità delle misure (tecniche, elevato grado di coordinamento necessario, diversi usufruttuari ecc.) e alla qualità della prestazione fornita. Conformemente al capoverso 2, gli aiuti finanziari sono negoziati tra l’Ufficio federale competente e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negozia- zione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione dove entrano in linea di contro soprattutto i sussidi per unità di superficie o per oggetto. Le unità di prestazione equivalgono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. Gli aiuti finanziari, soprattutto nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e delle vie di comunicazione

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storiche, possono essere fissati, secondo il capoverso 3, come finora, anche mediante importi massimi in percentuali delle spese sussidiabili (25% per oggetti d’importanza nazionale, 20% per oggetti d’importanza regionale, 15% per oggetti d’importanza locale). Le aliquote contributive sono in media più basse rispetto alla normativa vigente perché vengono meno i supplementi relativi alla capacità finan- ziaria. In via eccezionale, può essere previsto un sovvenzionamento in base ai costi anche nel settore della protezione della natura e del paesaggio qualora una presta- zione non possa essere globalizzata. Secondo il capoverso 4, l’aliquota contributiva può ancora essere aumentata, in via eccezionale, al 45 per cento nel caso in cui sia comprovato che le misure indispensa- bili non possano essere finanziate con le aliquote contributive secondo il capoverso 3.

Art. 6 Spese sussidiabili Nel settore LPN sono sussidiabili soltanto le spese effettive e necessarie per l’adempimento appropriato delle misure. Pertanto, misure contrattualmente definite ma che per determinati motivi non sono state adottate non fruiscono di alcun sussi- dio. Questa disposizione riguarda in particolare gli aiuti finanziari globali, vale a dire il contributo della Confederazione da negoziare prima della stipula degli accordi programmatici: la Confederazione si impegnerà soltanto per un sostegno finanziario di prestazioni necessarie all’esecuzione degli obiettivi previsti.

Art. 9 Conformemente al capoverso 1, l’UFAM, l’UFC e l’USTRA sono competenti per la concessione di aiuti finanziari che viene definita attraverso accordi programmatici, oppure mediante contratti o decisioni. La regolamentazione della competenza per la stipula da parte cantonale spetta al Cantone. Dato che la competenza per la stipula di accordi programmatici costituisce una funzione fondamentale e importante, che riguarda nel contempo anche la ripartizione dei compiti tra gli organi statali e pertan- to la ripartizione dei poteri, si raccomanda che essa sia sancita a livello di legge. Accordi programmatici sono stipulati per i settori protezione della natura e del paesaggio, conservazione dei monumenti storici, archeologia e protezione degli insediamenti. Accordi programmatici tra l’USTRA e Cantoni nel settore delle vie di comunicazione storiche non sono attualmente possibili, come abbiamo detto più sopra.

Art. 10 Pagamento del sussidio Gli aiuti finanziari sono pagati a rate o in base ai conteggi verificati e approvati dal servizio cantonale competente. Nel settore della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e in quello delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, i progetti, a causa del loro carattere indivi- duale, richiedono in linea di massima un conteggio verificato e approvato. Gli aiuti finanziari vengono ridotti soprattutto se le spese sussidiabili sono, conformemente al conteggio, inferiori a quanto preventivato.

Art. 10a Rendicontazione e controllo

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Secondo il capoverso 1 sull’impiego degli aiuti finanziari globali, i rapporti annuali devono essere concisi. Per l’UFAM, alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell’obiettivo programmatico alla fine dell’anno precedente per quanto attiene all’avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più completo e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (materiale/finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e raggiungimento dell’obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non siano inoltrati e approvati. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemen- to al rapporto annuale dell’ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione dell’obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d’insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate. Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendicon- ti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. Le divisioni specializzate dell’UFAM verificano la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla sua conclusione (capoverso 2).

Art. 11 Inadempimento o adempimento parziale delle misure Un accordo programmatico, attraverso il quale vengono accordati aiuti finanziari, è considerato adempiuto da parte del Cantone se alla fine della durata dell’accordo tutti gli obiettivi programmatici sono stati raggiunti. Qualora l’accordo non sia stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteg- giati proporzionalmente alle prestazioni realizzate. Se l’obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non sono stati raggiunti entro il termine concorda- to, gli Uffici federali competenti possono esigerne l’adempimento da parte del Cantone, stabilendo un apposito termine. In questo caso, la Confederazione non versa alcun sussidio che vada oltre quelli concordati (capoverso 2) La Confederazione può, secondo il capoverso 1, non versare o ridurre i suoi aiuti finanziari singoli nel caso in cui il beneficiario abbia adempiuto al compito in modo insufficiente. In entrambi i casi, la richiesta di restituzione degli aiuti finanziari già pagati è disci- plinata, secondo il capoverso 3, dall’articolo 28 LSu.

Art. 12a cpv. 1bis e 2 Questi sussidi vengono accordati singolarmente, in generale mediante decisione o mediante contratto (capoverso 1bis). La concessione di sussidi globali mediante accordo programmatico non è prevista. Il rinvio all’articolo 4 è abrogato. Gli articoli

6 e 9-11 si applicano per analogia (capoverso 2).

Art. 17 cpv. 2 e 3 Gli articoli 17 e 18 sono d’ora in poi raggruppati. L’articolo 17 statuisce ancora il principio che i Cantoni regolamentano le misure di protezione e di manutenzione dei

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biotopi d’importanza nazionale, dopo aver consultato l’UFAM, nonché il loro finan- ziamento. Il calcolo dei sussidi è disciplinato dall’articolo 18.

Art. 18 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica L’articolo contiene e formula, come finora, su che cosa è basato l’ammontare degli aiuti finanziari. L’importanza di un oggetto da proteggere (nazionale, regionale, locale) determina, come in passato, quale criterio principale, l’ammontare degli aiuti finanziari (capoverso 1 lettera a), ma, d’ora in poi, la loro entità viene stabilita anche in base alla qualità e alla quantità delle misure, al grado di minaccia a cui sono esposti gli oggetti da proteggere, alla complessità delle misure (specificità, elevato grado di coordinamento necessario, diversi usufruttuari ecc.) e alla qualità della prestazione fornita (lettere b-d). Inoltre, avranno ancora un peso determinante gli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi (lettera e; cfr. in merito anche il messaggio del 7 settembre 2005 concernente la NPC, p. 5441)13. Conformemente al capoverso 2, gli aiuti finanziari sono negoziati tra l’UFAFM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione. In tale ambito entrano in linea di contro soprattutto i sussidi per unità di superficie o per oggetto. Le unità di prestazione equivalgono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. Gli articoli 4-4b e 6-11 concernenti gli accordi programmatici, la decisione, la domanda, le misure sussidiabili, le disposizioni accessorie, le deroghe all’obbligo di menzione nel registro fondiario, la competenza per l’assegnazione di sussidi, il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo nonché il non adempimento o l’adempimento parziale delle misure si applicano, conformemente al capoverso 3, anche per le indennità per i biotopi e la compensazione ecologica. Grazie al rimando agli articoli 4-4b e 6-10, il capoverso 3 offre anche la possibilità di sostenere ecce- zionalmente determinati progetti mediante decisione individuale. Ciò è necessario in particolare per i progetti di rivitalizzazione delle zone golenali. Secondo l’articolo 4a, progetti di valorizzazione siffatti richiedono una valutazione tecnica particolar- mente complessa o speciale e sono molto onerosi.

Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura Questa disposizione deve essere adeguata soltanto per quanto riguarda il rimando agli articoli: da ora in poi le indennità per tutti i biotopi e la compensazione ecologi- ca saranno precisate soltanto nell’articolo 18.

Art. 22 cpv. 3, 3bis e 4 Per il calcolo dei sussidi relativo alle indennità globali per la protezione e la manu- tenzione delle zone palustri sono determinanti, secondo il capoverso 3, conforme- mente all’articolo 18, la qualità e l’importanza delle misure, il grado di minaccia a cui sono esposti gli oggetti da proteggere, la complessità delle misure (specificità, elevato grado di coordinamento necessario, diversi usufruttuari ecc.) e la qualità della prestazione fornita (lettere a-c). Contrariamente a quanto dispone l’articolo 18,

13 FF 2005 5349 segg.

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non ha invece alcun peso l’importanza della zona palustre: le zone palustri secondo l’articolo 23b LPN sono tutte d’importanza nazionale. Inoltre, in tale ambito avranno ancora un peso determinante gli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezio- ne dei paesaggi palustri e dei biotopi (lettera d; cfr. in merito il messaggio del 7 settembre concernente la NPC, p. 5441) Conformemente al capoverso 3bis, gli aiuti finanziari sono negoziati tra l’UFAM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione dove entrano in linea di contro soprat- tutto i sussidi per unità di superficie o per oggetto. Le unità di prestazione corrispon- dono alla percentuale attuale del finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. Gli articoli 4-4b e 6-11 e 18- 19 concernenti gli accordi programmatici, la decisione, la domanda, le misure sussi- diabili, le disposizioni accessorie, le deroghe all’obbligo di menzione nel registro fondiario, la competenza per l’assegnazione di sussidi, il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo nonché il non adempimento o l’adempimento parziale delle misure, le indennità per i biotopi e la compensazione ecologica, come pure il rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura si applicano anche per le indennità volte alla protezione e alla manutenzione dei paesaggi palustri. Il rimando nel capoverso 4 deve essere adeguato: le indennità per biotopi d’importanza nazionale sono precisate nell’articolo 18.

6 Commento all'ordinanza del 2 novembre 199414 sulla sistemazi-

one dei corsi d’acqua (OSCA)

6.1 In generale

Anche dopo l’entrata in vigore della NPC, la protezione dalle piene rimane un compito congiunto di Confederazione e Cantoni. La forma di collaborazione attuale, che delega alla Confederazione la direzione strategica e ai Cantoni la direzione operativa, deve essere ottimizzata. Le risorse devono essere in generale garantite mediante accordi programmatici. Ai Cantoni è lasciato in tal modo un maggior margine di manovra nell’impiego dei mezzi finanziari ma, quale contropartita, essi devono assumersi, in misura corrispondente, anche una maggiore responsabilità. I Cantoni finanziariamente forti non possono attualmente beneficiare di sussidi federali. In futuro, questa situazione dovrà essere modificata perché la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri sarà disciplinata diversamente, e tutti i Cantoni dovranno essere trattati nello stesso modo. I Cantoni si occupano da soli dei richiedenti di sussidi e in tal modo dei fornitori di prestazioni. L’impostazione successiva dei sussidi finanziari è, in linea di massima, a loro discrezione. Per il conseguimento degli obiettivi degli accordi programmatici si presuppone un adeguato cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti. Le disposizioni esecutive comprendenti i criteri per la ripartizione dei mezzi finan- ziari, l’entità della partecipazione finanziaria della Confederazione, i contenuti minimi degli accordi programmatici, nonché le nuove procedure, sono stati discipli- nati a livello d’ordinanza.

14 RS 721.100.1

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A partire dagli inizi del 2004, il gruppo di lavoro paritetico composto da esperti cantonali del settore forestale e della sistemazione dei corsi d’acqua, insieme agli Uffici federali competenti di allora, ossia l’Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG) e l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), confluiti in seguito nell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ha lavorato all’attuazione concreta del nuovo modello di sovvenzionamento. Questa collaborazione costruttiva si riflette ora nell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua opportunamente modificata. Inoltre, il modello summenzionato è stato armonizzato nell’ordinanza sulle foreste con il modello di sovvenzionamento per la protezione dai pericoli naturali.

6.2 Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione Sezione 1: Disposizione generale

Art. 1 Il capoverso 1 contiene e cita, come la disposizione vigente, le condizioni generali per la concessione di indennità e aiuti finanziari al Cantone da parte della Confede- razione. Esso fissa i requisiti minimi, sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo, che i Cantoni devono assolvere affinché i loro progetti beneficino delle prestazioni finan- ziarie della Confederazione. Esse si applicano sia per i provvedimenti d’ingegneria idraulica secondo l’articolo 2, sia per le rivitalizzazioni secondo l’articolo 3. La lettera a (nuova) prescrive la necessità di un adeguato cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti. Secondo la lettera b, anche i requisiti minimi tecnici, economici ed ecologici dovranno d’ora in poi essere menzionati quale condizione e, conformemente alla lettera d, deve essere garantita anche la manutenzione periodica dei provvedimenti edilizi. La lettera c garantisce, a sua volta, come finora, il coordinamento con gli interessi pubblici di altri settori.

6.3 Sezione 2: Provvedimenti

Art. 2 Indennità per opere d’ingegneria idraulica Questo articolo statuisce le norme dell’articolo 6 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua15 il cui scopo è la riduzione, a una misura accettabile, del deficit di protezione esistente mediante provvedimenti pianificatori, organizzativi ed edilizi nonché un impiego proporzionato delle risorse. Il contributo globale promesso al Cantone per la realizzazione dei provvedimenti d’ingegneria idraulica comprende, nel quadro degli obiettivi programmatici concordati, il finan- ziamento dell’offerta di base e della documentazione di base sui pericoli. Per contro, i progetti onerosi vengono, come finora e in generale, approvati e sussidiati median- te decisione.

15 RS 721.100

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Conformemente al capoverso 1, l’offerta di base e l’allestimento della documenta- zione di base sui pericoli vengono sussidiate dalla Confederazione mediante un contributo globale. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato; le indennità della Confederazione non dipendono dall’entità del contributo programmatico cantonale. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali, per quanto possibile, sulle unità di prestazione che corrispondono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supple- menti accordati in base alla capacità finanziaria. La quota approssimativa della Confederazione, per quanto attiene all’offerta di base, ammonta al 35 per cento al massimo, e la quota approssimativa della Confederazione, per quanto attiene alla documentazione sui pericoli, ammonta al 50 per cento al massimo. L’offerta di base comprende in particolare l’allestimento, il ripristino e la sostituzione di impianti e costruzioni di protezione nonché l’installazione e la gestione di stazioni di misura- zione e di sistemi d’allarme. Nel caso della documentazione di base sui pericoli si tratta dell’allestimento di catasti e carte dei pericoli. L’ammontare delle indennità dipende, secondo la lettera a, dal potenziale di danno e di pericolo e, secondo la lettera b, dall’entità e dalla qualità delle misure nonché dalla loro pianificazione. La lunghezza dei corsi d’acqua, che costituisce uno degli indicatori determinanti per l’offerta di base, è una componente del potenziale di danno e di pericolo conforme- mente alla lettera a. Determinante per l’ammontare dei sussidi federali è, oltre alla minaccia da parte di eventi naturali, anche l’efficacia delle misure (lettera b). L’efficacia delle misure include la qualità della prestazione (risultato), la qualità della prestazione fornita (processo) e la pianificazione delle misure. Il capoverso 2 stabilisce che i progetti onerosi, ossia i progetti il cui costo è superio- re a un milione di franchi, saranno finanziati singolarmente anche per il futuro e, in generale, mediante decisione. Con il sovvenzionamento di singoli progetti si tiene conto della circostanza che si tratta di progetti particolarmente onerosi, che compor- tano difficoltà tecniche particolari e che includono interventi sul territorio complessi, talvolta interregionali, e sono pertanto suscettibili di considerazioni speciali, di un coordinamento stretto, di assistenza e consulenza a tutti i livelli (Comune, Cantone, Confederazione). Per progetti siffatti, i sussidi federali ammontano in linea di mas- sima al 35 per cento, una volta adempiute le condizioni minime. Progetti singoli, di particolare efficacia, possono tuttavia essere promossi, nell’ambito di un sistema di incentivazione focalizzato sui risultati, con indennità supplementari, fino a un con- tributo federale del 45 per cento al massimo. L’entità dei sussidi federali dipende anche, nel caso di progetti singoli, dalla minaccia rappresentata dai pericoli naturali (lettera a) e dall’efficacia delle misure (lettera c). La lettera c annovera espressamen- te anche la pianificazione delle misure. L’idea alla base di tale disposizione è che una pianificazione seria e qualitativamente elevata influenza positivamente la qualità del prodotto finale evitando, in tal modo, danni importanti e costosi nonché le rettifi- che da essi indotte. Oltre a ciò, nei progetti singoli un ruolo importante per il calcolo dei sussidi della Confederazione è svolto anche da un esame completo dei rischi (lettera b). Si tiene in tal modo conto del fatto che, accanto alle misure edilizie, esiste tutta una serie di altre misure importanti per la protezione dell’uomo e dei beni materiali di ingente valore dagli eventi naturali. Tutte queste misure devono essere considerate, conformemente alla lettera b, nella pianificazione di un progetto e armonizzate tra loro nel quadro di un esame completo dei rischi. Questo esame costituisce una valutazione attenta ed esaustiva dei tre aspetti della sostenibilità (natura, economia e società), sia nel padroneggiare gli eventi successivi a una piena, sia nella ricostruzione dello status quo ante e in particolare nella prevenzione delle

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piene a lungo termine. Per la mera riparazione dei danni non viene versato alcun sussidio federale. Conformemente al capoverso 3, nel caso di misure di protezione eccezionali, ad esempio dopo danni ingenti causati dal maltempo, la Confederazione può aumentare il suo contributo a un Cantone notevolmente danneggiato fino a un massimo del 65 per cento delle spese computabili. Il supplemento è accordato sulla base di una decisione corrispondente del Consiglio federale. Nel capoverso 4 vengono precisate le misure per le quali la Confederazione non versa alcun contributo finanziario. La lettera a è invariata. Nella lettera b sono preci- sate altre deroghe al finanziamento da parte della Confederazione.

Art. 3 Aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari, come ha fatto finora, misure di rivitalizzazione. Scopo delle rivitalizzazioni è ristabilire l’equilibrio naturale in acque pregiudicate dall’esecuzione di opere idrauliche mediante l’eliminazione dei deficit ecologici e il ripristino della funzionalità ecologica. Tutti i provvedimenti per la protezione dalle piene devono adempiere ai requisiti ecologici conformemente all’articolo 4 LSCA. Questo obiettivo può essere realizzato ricorrendo, tra l’altro, per quanto possibile, all’utilizzazione di sinergie tra i provvedimenti per la protezio- ne della natura e i provvedimenti per la protezione dalle piene. Conformemente al capoverso 1, l’ammontare degli aiuti finanziari per la rivitalizza- zione delle acque dipende dagli indicatori elencati nelle lettere a-c. Nel caso di corsi d’acqua, l’ammontare dei contributi federali dipende dalla lunghezza del corso d’acqua rivitalizzato (lettera a) e, nel caso della rivitalizzazione di un corso d’acqua sotterraneo (lettera b), dalla lunghezza del tratto rimesso a cielo aperto. Con l’indicatore relativo alla lunghezza del corso d’acqua nel cui ambito vengono colle- gati gli ambienti naturali (lettera c) si tiene in considerazione il fatto che la lunghez- za prevista è la premessa per lo scambio biologico a monte e a valle di un fiume (migrazione per pesci e altri abitanti del corso d’acqua). Un altro indicatore dal quale dipende l’ammontare degli aiuti finanziari è l’importanza delle misure per la diversità biologica e la correlata diversità paesaggistica. Aiuti finanziari per progetti di rivitalizzazione che non richiedono spese particolari sono concessi globalmente, secondo il capoverso 2, dove per progetti di rivitalizza- zione che non richiedono spese particolari si intendono in linea di massima progetti il cui costo è inferiore al milione di franchi. L’ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negozia- zione dei sussidi globali a partire, per quanto possibile, dalle unità di prestazione che corrispondono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. Perciò, il contributo federale ammonta a circa il 30 per cento dei costi computabili. I progetti di rivitalizzazione il cui costo è superiore al milione di franchi vengono finanziati singolarmente come finora, secondo il capoverso 3, e, in generale, median- te decisione. Il contributo della Confederazione varia, a seconda dell’efficacia delle misure riferita agli indicatori del capoverso 1, fra il 35 e il 45 per cento dei costi computabili. Secondo il capoverso 4, le misure per la rivitalizzazione dei corsi d’acqua sono ripartite in un ordine prioritario. Oltre ai criteri di priorità già elencati nel capoverso

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4, i Cantoni sono tenuti, secondo l’articolo 21 OSCA, anche all’allestimento di zone cuscinetto sufficienti e di zone intermedie tra la terra e l’acqua (fissazione del fabbi- sogno minimo di spazio dei corsi d’acqua). Un altro indicatore utile per stabilire le priorità è la funzione del corso d’acqua per la promozione della natura e del paesag- gio presso la popolazione.

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indenni- tà o aiuti finanziari globali

Art. 4 Domanda La Confederazione concede ai Cantoni indennità e aiuti finanziari, secondo gli articoli 2 e 3 OSCA. Ciò equivale a dire che i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell’ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazio- ne non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che accorda un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. L’elemento più importante della domanda per la stipula di accordi programmatici è rappresentato dalle informazioni fornite dal Cantone in merito agli obiettivi programmatici da realizzare nei quattro anni successivi (lettera a), alle misure ritenute necessarie per la realizzazione di questi obiettivi e la loro attuazione (lettera b), nonché all’efficacia di dette misure (lettera c) in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmatici. Secondo il capoverso 2, i Cantoni interessati devono garantire, nell’ambito di misure di portata intercantonale, il coordinamento reciproco delle domande. Ci si riferisce qui in particolare alle misure volte alla protezione dalle piene o alle misure per la rivitalizzazione di corsi d’acqua intercantonali.

Art. 5 Accordo programmatico Conformemente al capoverso 1, l’accordo programmatico è stipulato tra l’UFAM e l’autorità cantonale competente. Sia per i Cantoni sia per la Confederazione è indi- spensabile disciplinare la competenza per la stipula degli accordi programmatici. A livello federale, la competenza ordinaria per la stipula di accordi programmatici è affidata all’UFAM. All’interno dell’UFAM, la responsabilità a livello di contenuto spetta alle divisioni specialistiche. Ma la pianificazione finanziaria è affidata alla direzione, che firma anche gli accordi programmatici. Si tiene in tal modo conto del fatto che il partner contrattuale è sempre un Cantone, e pertanto uno Stato parzial- mente sovrano, e che, da parte cantonale, ad essere competente per la stipula è spesso il governo nel suo complesso. La regolamentazione corretta della competenza per la stipula da parte cantonale spetta al Cantone. La Confederazione raccomanda tuttavia una regolamentazione esplicita della competenze nel diritto cantonale. Dato che la competenza per la stipula di accordi programmatici costituisce una funzione fondamentale e importante, che riguarda nel contempo anche la ripartizione dei compiti tra gli organi statali e pertanto la ripartizione dei poteri, si raccomanda che essa sia sancita almeno a livello di legge. In conformità dell’articolo 20a capoverso 2 LSu, l’accordo programmatico discipli- na, secondo il capoverso 2, prima di tutto gli obiettivi strategici da realizzare con- giuntamente (lettera a) nel settore della protezione dalle piene. Alla lettera b si stabilisce la prestazione del Cantone, ossia con quali misure cantonali, e (lettera c)

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con quale sostegno finanziario della Confederazione, questi obiettivi dovranno essere raggiunti. Inoltre, l’accordo programmatico disciplina il controlling (lettera d). I punti essenziali del controlling, validi in generale e applicabili per tutti i Canto- ni, vengono tuttavia già stabiliti dalle direttive in materia di sussidi dell’UFAM. L’elenco nel capoverso 2 non è esaustivo. Nel quadro dell’accordo programmatico, Confederazione e Cantoni sono liberi di disciplinare altri punti nei limiti del quadro normativo vigente. Nel capoverso 3 si stabilisce che l’accordo programmatico è stipulato per la durata massima di quattro anni. Questa durata si applica in linea di massima per tutti i sottoprodotti dell’UFAM. Essa è giustificata dal fatto che i requisiti contenutistici dei sottoprodotti sussidiati (i processi di trasformazione della natura sono a lungo termine), dall’efficienza necessaria in sede negoziati (gli accordi di lunga durata privilegiano l’efficienza) e dall’allineamento con i tempi della raccolta di fondi (la durata del credito quadro approvato dall’Assemblea federale che serve quale base per l’assegnazione di sussidi mediante accordi programmatici è prevedibilmente di quattro anni). Conformemente al capoverso 4, l’UFAM emana direttive concernenti le informazio- ni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 6 Versamento La Confederazione versa al Cantone, nel quadro dei contributi federali concordati, i mezzi finanziari necessari a rate (capoverso 1). In linea di massima, i versamenti a rate avvengono indipendentemente dal grado di realizzazione dell’obiettivo. Un’eccezione è costituita dalla riduzione o interruzione totale dei versamenti a rate nel caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazio- ne (capoverso 2), nella misura in cui la colpa è imputabile al Cantone. Inadempienza che va disgiunta dalle inadempienze di prestazione non imputabili al Cantone (modi- fica delle circostanze che sono alla base dell’accordo programmatico). In questi casi, l’accordo programmatico tra Confederazione e Cantone viene adeguato alla mutata situazione. Art. 7 Rendicontazione e controllo

Secondo il capoverso 1 sull’impiego degli aiuti finanziari globali, i rapporti annuali devono essere concisi. Alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell’obiettivo programmatico alla fine dell’anno precedente per quanto attiene all’avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più completo e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (a livello materiale e finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e raggiungimento dell’obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati dall’UFAM, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non saranno stati inoltrati all’UFAM e approvati da questo ufficio. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone pre- senta un rapporto conclusivo quale supplemento al rapporto annuale dell’ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione

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dell’obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confedera- zione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d’insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate.

Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendicon- ti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. Le divisioni specialistiche dell’UFAM verificano la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla sua conclusione (capoverso 2).

Art. 8 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo Un accordo programmatico è considerato adempiuto da parte del Cantone quando tutti gli obiettivi programmatici sono stati raggiunti entro la durata dell’accordo. Qualora l’accordo non sia stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alle prestazioni raggiunte. Se l’obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non è stato rag- giunto entro il termine concordato, l’UFAM può esigerne l’adempimento da parte del Cantone, stabilendo un apposito termine. In questo caso, la Confederazione non versa alcun sussidio che vada oltre quelli concordati (capoverso 1). Conformemente al capoverso 2, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessa- zione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo. La restituzione di indennità globali o aiuti finanziari già versati è disciplinata, se- condo il capoverso 3, dagli articoli 28 e 29 LSu.

Sezione 4: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indenni- tà o aiuti finanziari singoli

Art. 9 Domande Poiché la Confederazione concede i suoi sussidi e aiuti finanziari ai Cantoni, dopo l’entrata in vigore della NPC i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capo- verso 1). Nell’ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che concede un sostegno finanziario ai forni- tori di prestazioni in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. Le domande concernenti progetti singoli includono la documentazione necessaria per la loro valutazione. L’UFAM, secondo il capoverso 2, emana direttive concernenti il contenuto delle domande.

Art. 10 Concessione e versamento dei sussidi Secondo il capoverso 1, l’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario mediante decisione oppure stipula un contratto. L’Ufficio federale, conformemente al capoverso 2, versa i sussidi federali in maniera scaglionata, in base all’avanzamento del progetto.

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Art. 11 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo La Confederazione può, secondo il capoverso 1, non versare o ridurre i suoi sussidi se il Cantone esegue le misure solo in modo insufficiente. Secondo il capoverso 2, la restituzione delle indennità globali o degli aiuti finanziari già versati è disciplinata dall’articolo 28 LSu. Secondo il capoverso 3, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione o l’annullamento del cambiamento di scopo se impianti o istallazioni, ai quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari, sono sottratti allo scopo. Per quanto attiene alle restituzioni nell’ambito di sottrazioni allo scopo, il capoverso

4 rimanda all’articolo 29 LSu.

Art. 12 Ulteriori disposizioni procedurali La decisione procedurale relativa alla rendicontazione e al controllo da parte della Confederazione (art. 7) è applicata per analogia.

7 Commento all'ordinanza del 25 ottobre 199516 sull’indennizzo

delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche (OIFI)

7.1 In generale

In virtù del diritto vigente, è possibile ottenere l’indennizzo di rilevanti perdite di introiti derivanti dall’utilizzazione delle forze idriche quando tali perdite sono dovu- te alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi d’importanza nazionale degni di protezione (art. 22 cpv. 3 della Legge federale del 22 dicembre 191617 sull’utilizzazione delle forze idriche, LUFI). Nella fissazione dei contributi è tenuto conto della capacità finanziaria degli enti pubblici in causa (art. 22 cpv. 4 LUFI). Nel quadro della NCP, tale disposizione è stata abrogata senza essere sostituita da una nuova norma. Le relative disposizioni d’esecuzione, ovvero l’ordinanza sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche (OIFI, RS 721.821), vanno invece adeguate in tal senso. La revisione dell’OIFI riguarda innanzitutto l’articolo 7 (calcolo delle indennità di compensazione). L’ammontare delle indennità non deve essere più fissato in dipen- denza della capacità finanziaria degli enti aventi diritto e nel singolo caso tra il 20% e il 60% delle perdite calcolate, bensì in base ad una determinata percentuale stabili- ta nell’ordinanza per tutti i casi futuri. Inoltre si deve chiarire se gli attuali contratti d’indennizzo debbano essere adeguati in virtù dell’articolo 18 OIFI.

7.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 7 Ammontare delle indennità L’ammontare delle indennità è determinato in linea di massima in base all’interesse del beneficiario e ai vantaggi risultanti dall’adempimento del compito (art. 10 cpv. 1

16 RS 721.821 17 RS 721.80

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lett. b LSu); un calcolo in base alla capacità finanziaria dei Cantoni non è più pre- visto (progetto art. 10 cpv. 2 lett. b LSu18). I vantaggi derivanti dalla protezione di paesaggi d’importanza nazionale sono in genere limitati e trascurabili per gli enti aventi diritto al canone. Infatti, dato l’obbligo di protezione, di regola la possibilità di gestire grossi impianti turistici è esclusa e di conseguenza si ha solo il turismo meno “invasivo”, come le passeggiate e le scalate in montagna. Tuttavia, in mancanza di un impianto idroelettrico, non hanno luogo nemmeno escursioni o visite. D’altra parte la Svizzera ha un forte interesse a mantenere intatti gli ultimi paesaggi alpini caratteristici e non ancora edificati. Le richieste finora accolte dalla Confederazione provengono tutte dai Cantoni del Vallese e dei Grigioni, i quali devono sostenere anche la maggior parte dei relativi costi (quota del canone secondo l’art. 49 cpv. 1 LUFI). Sulla media delle nove richieste accolte, sono state indennizzate circa il 60% delle perdite (senza considera- re le indennità non versate poiché non soddisfatto il criterio dell’importanza delle perdite di cui all’art. 8 OIFI). Nel primo contratto d’indennizzo concluso (Greina con il Cantone dei Grigioni e i Comuni di Vrin e Sumvitg) è stata stabilita un’indennità pari al 57,75% (in base ad un indice della capacità finanziaria del Cantone dei Grigioni pari a 56 è risultata un’indennità di 0,900312 milioni di franchi per un ammontare di 1,559 milioni di franchi di perdite calcolate). Anche dopo l’entrata in vigore della NPC continuerà ad esserci un grosso interesse generale per la protezione a lungo termine dei paesaggi d’importanza nazionale. Tuttavia, i vantaggi che ne derivano per gli enti pubblici interessati e aventi diritto al canone continueranno ad essere esigui. Sembra pertanto giustificato fissare l’ammontare delle indennità al 50% delle perdite. Con l’entrata in vigore della NPC non sono invece più giustificati supplementi dovuti alla bassa capacità finanziaria dei Comuni o di altri enti responsabili a livello cantonale. Spetta quindi ai singoli Cantoni introdurre corrispondenti sistemi di compensazione e di regolare la pere- quazione finanziaria a livello intercantonale.

Disposizione transitoria (Rinuncia all’adeguamento degli attuali contratti d’indennizzo) In virtù delle disposizioni vigenti le indennità sono garantite in base ad un contratto di diritto pubblico, con il quale l’ente avente diritto si impegna a garantire la prote- zione per 40 anni. Con una durata del contratto relativamente lunga si intende garan- tire una protezione del paesaggio più sostenibile. In caso di periodi più brevi l’obiettivo di proteggere i paesaggi in modo efficace, rinunciando alla costruzione di centrali idroelettriche in zone degne di protezione in cambio del versamento di indennità, potrebbe non essere raggiunto. Secondo l’articolo 18 OIFI, le indennità di compensazione precedentemente fissate vanno adeguate se le disposizioni dell’ordinanza concernenti le condizioni o il calcolo delle indennità devono essere modificate a seguito di una revisione delle basi legali. Con la revoca dell’articolo 22 capoverso 4 LUFI e la conseguente proposta di modifica dell’articolo 7 OIFI, l’articolo 18 summenzionato è in linea di massima applicabile. I contratti d’indennizzo andrebbero adeguati e le indennità diminuite. In tal caso gli enti aventi diritto avrebbero la possibilità di denunciare il contratto e

18 FF 2005 5548 e 5631

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rinunciare alla protezione del paesaggio a favore dell’utilizzazione delle forze idri- che o di un altro impiego ammesso (cfr. art. 18 OIFI). I versamenti effettuati fino a quel momento rimarrebbero garantiti. La modifica proposta avrebbe solo effetti limitati sull’ammontare delle indennità di compensazione. I contratti d’indennizzo sono stati stipulati solo pochi anni fa e rimarranno in vigore ancora per diversi decenni. Per evitare una denuncia unilaterale dei contratti, si dovrebbe escludere l’applicabilità dell’articolo 18 e rinunciare ad una revisione delle attuali indennità di compensazione. La Confederazione non ne avrebbe né vantaggi né svantaggi a livello finanziario, in quanto i versamenti, come già illustrato precedentemente, verrebbero rifinanziati mediante la quota del canone senza conseguenze sul bilancio. La disposizione transitoria proposta permette di rinunciare in modo giuridicamente corretto ad un adeguamento degli attuali versa- menti delle indennità di compensazione.

8 Commento all'ordinanza del 18 dicembre 199519 sulle quote

cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC)

Art. 1 (così come gli art. 2, 3, 5 e allegati) Nuovamente esiste una chiave per l’indennità dell’offerta del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci ordinato comunemente tra Confederazione e Canto- ne, e una chiave per il finanziamento d’infrastruttura (indennità e investimenti).

Art. 3 Capoverso 1: soppressione della capacità finanziaria e adattamento della formula di calcolo. Soppressione del capoverso 2 e della prima frase del capoverso 3; questi perdono la loro validità a causa della definizione della partecipazione media della Confederazi- one a 50% all’articolo 53 capoverso 1 della Legge ferrovia del 20 dicembre 195720 (Lferr).

Art. 4 L’articolo 4 è adattato a causa della soppressione della presa in considerazione della capacità finanziaria del calcolo della partecipazione cantonale. Nuovamente, l’articolo 4 definisce che la variazione del rapporto della partecipazione della Con- federazione secondo l’articolo 53 capoverso 1 Lferr può essere al massimo di 5%.

Art. 6 cpv. 2 Modificazione della formula di calcolo

Allegato

19 RS 742.101.2 20 RS 742.101

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Nuova partecipazione cantonale per l’indennizzo del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale.

9 Commento all'ordinanza del 19 ottobre 198821 concernente

l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA)

9.1 In generale

Con l’introduzione della NPC, Confederazione e Cantoni, nel settore dei compiti congiunti, nell’ambito dei quali partecipano insieme al finanziamento, viene intro- dotto, quale nuova forma di collaborazione, l’accordo programmatico. La Confede- razione deve concentrarsi per quanto possibile sull’“aspetto strategico” e lasciare ai Cantoni il “livello operativo”. Quindi, la Confederazione si concentra sul discipli- namento degli obiettivi e dei principi per l’adempimento dei compiti, l’approntamento di documenti di base e il controllo. I Cantoni ricevono una maggio- re responsabilità nell’attuazione concreta, in particolare anche per quanto concerne l’impiego dei mezzi. Gli strumenti essenziali del sovvenzionamento sono le indennità e gli aiuti finanzia- ri, che devono essere versati ai Cantoni in linea di massima sotto forma di contributi globali. La capacità finanziaria dei Cantoni quale criterio per l’ammontare del finan- ziamento viene meno. Gli accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni quantificano gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni da eseguire. I destinatari dei contributi federali sono di regola i Cantoni. I Cantoni si occupano da soli dei richiedenti e quindi dei fornitori di prestazioni e devono garantire la partecipazione di terzi. L’impostazione successi- va dei contributi finanziari è in linea di massima a loro discrezione. La legge sui sussidi comprende le pertinenti direttive secondo il diritto federale. Se i Cantoni concedono contributi federali mediante decisione, si applica inoltre il diritto di ricorso conformemente alla LPN. Per il conseguimento degli obiettivi degli accordi programmatici si presuppone un cofinanziamento cantonale, soluzione che corri- sponde alla filosofia di base dei compiti congiunti.

9.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 22 Coordinamento con le decisioni in materia di sussidi Con l’introduzione della NPC, l’articolo 22 OEIA subisce un notevole ridimensio- namento in quanto la maggior parte dei progetti vengono sussidiati non più mediante decisione ma sulla base di accordi programmatici tra la Confederazione e i Cantoni. Conformemente al capoverso 1, nel caso di progetti che vengono ancora sussidiati mediante decisione, il coordinamento tra la procedura di assegnazione dei sussidi da parte dell’autorità federale e la procedura di approvazione da parte dell’autorità cantonale non subisce alcuna modifica. Dato che l’attuazione dell’EIA nell’ambito della procedura di assegnazione dei sussidi fondata sulla legislazione speciale è comunque garantita, il vigente capoverso

21 RS 814.011

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2 ha potuto essere abrogato. Da ora in poi, questo capoverso si riferisce al vincolo fondamentale al parere espresso al quale è sottoposta l’autorità che accorda il sussi- dio. Nel caso di progetti che vengono sussidiati dalla Confederazione mediante contributi globali sulla base di accordi programmatici, d’ora in poi sarà il Cantone ad assegna- re i sussidi. Di conseguenza, l’autorità direttiva cantonale dovrebbe coinvolgere nella procedura di approvazione l’autorità che accorda i sussidi. Ma dato che in tal caso si tratta di una procedura cantonale di coordinamento, secondo il capoverso 3 non può essere disciplinata dalla Confederazione.

10 Commento all'ordinanza del 28 ottobre 199822 sulla protezione

delle acque (OPAc)

10.1 Allgemeines

Per quanto attiene alla protezione delle acque, la nuova perequazione finanziaria (NPC) stabilisce indennità nei seguenti settori: Impianti per le acque di scarico - impianti, installazioni e apparecchiature per l’eliminazione dell’azoto nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, nella misura in cui servono ad adempiere ad accordi di diritto pubblico internazionale o decisi- oni di organizzazioni internazionali miranti a garantire la qualità delle acque fuori dalla Svizzera; Agricoltura - provvedimenti adottati dall’agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze, se i provvedimenti sono necessari all’adempimento dei requisiti relativi alla qualità delle acque superficiali e sotterranee.

10.2 Modifica della legge

La modifica della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc)23 stabilisce che le indennità sono assegnate in base agli accordi programma- tici. Riguardo agli impianti per le acque di scarico, l’ammontare delle indennità dipende dalla quantità di azoto eliminata dagli impianti di depurazione delle acque di scarico. I metodi disponibili per la stesura di bilanci annuali, e per fissare, a partire da tali metodi, l’ammontare delle indennità, sono semplici e affidabili. Nell’agricoltura, per contro, è molto più difficile decifrare la quantità di sostanze delle quali si previene il convogliamento e il dilavamento mediante i provvedimenti ipotizzati, in quanto questi fenomeni dipendono anche da eventi atmosferici. Per questo motivo, il legislatore, per la fissazione dell’ammontare delle indennità, ha dovuto tenere in considerazione, sia la quantità di sostanze, delle quali si previene il convogliamento e il dilavamento, sia le loro proprietà, nonché i costi dei provvedi- menti da adottare.

22 RS 814.201 23 RS 814.20

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10.3 Modifica dell’ordinanza

I criteri per l’assegnazione dei sussidi sono sanciti dalla legge; l’ordinanza disciplina pertanto solo le modalità d’esecuzione fondate sul modello vigente in merito all’assegnazione di tutti i sussidi federali per il settore ambientale (protezione della natura e del paesaggio, protezione dalle piene, protezione delle foreste e risanamento fonico). Modalità che servono a stabilire l’ammontare delle indennità, il contenuto della domanda concernente la richiesta di indennità, gli oggetti dell’accordo pro- grammatico, le modalità di pagamento, la rendicontazione sul grado di attuazione dei provvedimenti adottati, i controlli necessari e la procedura da seguire in caso di esecuzione parziale delle misure previste nell’accordo programmatico.

10.4 Sistema contributivo attuale

Le procedure vigenti per l’assegnazione di sussidi si differenziano solo in misura minima dalla procedura secondo la NPC. Nel settore delle acque di scarico, i Canto- ni hanno dovuto elaborare una pianificazione nella quale si stabilisce come, a partire dal 2005, la quantità di azoto immessa dagli impianti di depurazione delle acque di scarico possa essere ridotta, rispetto al 1995, di 2600 tonnellate. Gli impianti per l’eliminazione dell’azoto previsti da questa pianificazione avrebbero dovuto essere pronti all’uso entro il 2005 al più tardi. Nel settore dell’agricoltura, i Cantoni devono presentare un catalogo delle misure che permettano di conseguire l’obiettivo mirato di riduzione delle immissioni di nutrienti o inquinanti nei corsi d’acqua. I provvedi- menti proposti devono interessare il bacino idrografico di un lago oppure il settore di alimentazione di un punto di captazione d’acqua potabile.

10.5 Neutralità dei costi

Conformemente ai principi della NPC, l’importo complessivo dei pagamenti agli aventi diritto ai sussidi deve essere dell’ordine di grandezza uguale a quello previsto dal sistema vigente, in quanto la NPC non mira né a una riduzione né a un aumento dei sussidi accordati nel loro complesso.

10.6 Commento alle singole disposizioni

Capitolo 9: Concessione di sussidi federali Sezione 1: Misure

Art. 52 Impianti per il trattamento delle acque di scarico L’articolo 52 sancisce che le indennità globali corrispondono al numero di tonnellate di azoto eliminate ogni anno e che esse vengono negoziate tra l’UFAM e il Cantone interessato sulla base di unità di prestazione, precisando in tal modo quanto prescrit- to dalla legge sulla protezione delle acque, che fonda l’ammontare delle indennità sulla quantità di azoto eliminata. Nel calcolo delle indennità possono essere conside- rate anche l’entità e la complessità delle misure senza di che l’adempimento degli

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accordi di diritto pubblico internazionale per l’eliminazione dell’azoto sarebbe minacciato. Con ciò si garantisce che le misure da adottare anche per impianti nei quali l’entità e la complessità e con esse i costi d’investimento per tonnellata di azoto eliminato sono molto elevati rispetto ad altri impianti, siano compensate di conseguenza. In corrispondenza a ciò, nell’ordinanza non viene menzionato alcun ammontare d’indennità; si prevede comunque di limitare l’indennità annua a 40'000 franchi per tonnellata di azoto eliminato. Nell’ambito di un programma di sovven- zionamento per la promozione dell’eliminazione dell’azoto negli impianti di purifi- cazione delle acque di scarico, terminato nel 2005, sono stati raccolti dati relativi ai costi delle misure adottate. I costi d’investimento per ogni tonnellata di azoto elimi- nata in un anno ammontavano a una cifra compresa fra i 30'000 e i 40’000 franchi, nel caso in cui l’impianto di purificazione delle acque di scarico poteva utilizzare bacini esistenti, e a 80’000 franchi se era necessaria la costruzione di nuovi bacini. Nel caso di una quota di finanziamento del 50 per cento, le indennità annue per ogni tonnellata di azoto eliminata ammontavano a 40’000 franchi al massimo. Perciò, l’ammontare delle indennità è paragonabile a quello del programma terminato nel 2005.

Art. 53 Impianti per i rifiuti Le disposizioni del vigente articolo 43 sono state riprese senza modifiche essenziali. L’unica novità consiste nella precisazione che le indennità per ogni progetto singolo sono accordate in generale mediante decisione. È in tal modo confermata la prassi vigente.

Art. 54 Provvedimenti presi dall’agricoltura L’articolo 54 puntualizza la legge sulla protezione delle acque, secondo cui l’ammontare delle indennità globali per una zona programmatica è calcolato in base alle proprietà e alla quantità delle sostanze di cui si prevengono ogni anno il convo- gliamento e il dilavamento. In effetti, le proprietà delle sostanze svolgono un ruolo importante specialmente nel caso dei prodotti fitosanitari. In linea di massima, una diminuzione della quantità di queste sostanze non comporta di per sé un migliora- mento della situazione, soprattutto se questa diminuzione è riconducibile alla sosti- tuzione mediante un altro prodotto più efficace, ma dotato di caratteristiche ancora più dannose per i corsi d’acqua. La quantità di sostanze che la prevenzione e i provvedimenti presi dall’agricoltura impediscono di affluire nei corsi d’acqua è difficilmente valutabile in quanto le situazioni locali (caratteristiche e inclinazioni del terreno, condizioni atmosferiche) si ripercuotono in maniera determinante sull’efficacia dei provvedimenti previsti. Per questo motivo, le indennità della Confederazione sono calcolate in base a una valutazione fondata sui dati scientifici disponibili riguardo alla quantità delle sostan- ze di cui si previene il convogliamento e il dilavamento (valutazione mediante modelli riferiti a valori ricavati dall’esperienza). Se la prevenzione del convogliamento e del dilavamento di sostanze viene realizzata mediante provvedimenti di gestione, le indennità devono essere considerate com- plementari ai pagamenti diretti della Confederazione e vengono, da ora in poi, assunti dalla Confederazione nella misura del 100 per cento. L’ammontare delle indennità, che viene negoziato tra l’UFAG e il Cantone interessato, dipende dalle caratteristiche e dalla quantità delle sostanze di cui si previene il convogliamento e il

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dilavamento. La Confederazione stabilisce in tal modo, tenendo presente l’efficacia del provvedimento, le sostanze suscettibili di essere indennizzate e l’ammontare dell’indennità per la prevenzione di ogni chilogrammo di convogliamento e dilava- mento di dette sostanze. Provvedimenti strutturali vengono finanziati, come finora, congiuntamente da Con- federazione e Cantoni. In questo caso, nel calcolo delle indennità sono tenute pre- senti, oltre alle proprietà e alla quantità delle sostanze, di cui si previene il convo- gliamento e il dilavamento, anche i costi effettivi dei provvedimenti. È in tal modo considerato il fatto che i provvedimenti strutturali sono in generale più efficienti dei provvedimenti di gestione, anche se essi richiedono investimenti maggiori. L’ordinanza non fissa alcun importo massimo per le indennità. Si prevede tuttavia di accordare indennità dell’ordine di grandezza equivalente a quello accordato attual- mente per provvedimenti che forniscono un buon rapporto costi benefici. Per prov- vedimenti che fruiscono di un rapporto costi-benefici inferiore, le indennità della Confederazione vengono ridotte in misura corrispondente. Conformemente alle disposizioni vigenti, i provvedimenti meno efficaci sono completamente sussidiabili o non lo sono affatto. Il sostegno finanziario della Confederazione, considerato nel suo insieme, rimarrà dell’ordine di grandezza attuale, tuttavia le indennità serviranno a rendere più efficaci i provvedimenti adottati.

Art. 55 Studi di base Le disposizioni del vigente articolo 55 capoverso 1 e articolo 58 capoverso 2 sono riprese senza modifiche sostanziali. Viene soltanto puntualizzato, quale novità, che le indennità per ogni progetto sono assegnate in generale mediante decisione, con- fermando così la prassi vigente. Il capoverso 2 del vigente articolo 55 è soppresso in quanto la Confederazione non accorda più indennità per la ricerca di falde freatiche importanti. Queste indennità sono state soppresse nell’ambito della modifica della legge, in quanto tali ricerche non interessano la protezione delle acque, in senso stretto, ma piuttosto l’approvvigionamento idrico e sono, nel loro complesso, termi- nate.

Art. 56 Formazione di personale qualificato e informazione della popolazione Le disposizioni dei vigenti articoli 56 e 59 sono riprese senza modifiche sostanziali. Si precisa soltanto che gli aiuti finanziari per ogni progetto singolo sono assegnati in generale mediante decisione, confermando così la prassi vigente.

Art. 57 Garanzia contro i rischi Le disposizioni del vigente articolo 60 sono riprese senza modifiche sostanziali. Si puntualizza anche qui soltanto che la garanzia contro i rischi per ogni progetto singolo sono assegnati in generale mediante decisione, confermando così la prassi vigente.

Art. 58 Costi computabili Le disposizioni del vigente articolo 57 sono riprese senza modifiche sostanziali.

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Sezione 2: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indenni- tà globali

Art. 59 Domanda La Confederazione accorda indennità e aiuti finanziari ai Cantoni conformemente agli articoli 52-56. Ciò equivale a dire che i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). La Confederazione non ha nessun rapporto in materia di diritto ai sussidi con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che concede un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. Il capoverso 1 include un elenco non esaustivo delle informazioni che la domanda deve contenere. L’elemento più importante della domanda per la stipula di accordi programmatici è rappresenta- to dagli obiettivi delle misure previste, dal programma per la loro attuazione (con obiettivi intermedi) e da uno scadenzario. Le domande concernenti le decisioni devono contenere la documentazione necessaria per la loro valutazione. Nel caso di indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura, la domanda contiene inoltre informazioni circa gli obiettivi da realizzare mediante detti provvedimenti sull’intero territorio cantonale. Il Cantone deve quindi effettuare una pianificazione completa estesa a tutto il suo territorio e una verifica delle priorità delle misure da adottare. Conformemente al capoverso 2, l’UFAM è competente per la stipula di accordi programmatici relativi alle indennità concernenti impianti per le acque di scarico secondo l’articolo 52. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) è, conformemente al capoverso 3, com- petente per la stipula di accordi programmatici relativi a provvedimenti presi dall’agricoltura secondo l’articolo 54.

Art. 60 Accordo programmatico Conformemente al capoverso 1, l’accordo programmatico è stipulato tra l’UFAM o l’UFAG e l’autorità cantonale competente per le diverse zone programmatiche. Sia per i Cantoni sia per la Confederazione è indispensabile disciplinare la competenza per la stipula degli accordi programmatici. A livello federale, la competenza ordina- ria per la stipula di accordi programmatici è affidata all’UFAM e all’UFAG. All’interno di questi due Uffici federali, la responsabilità a livello di contenuto spetta alle divisioni specialistiche. La pianificazione finanziaria è tuttavia affidata alla direzione, che firma anche gli accordi programmatici. In tal modo, si è tenuto conto del fatto che il partner contrattuale è sempre un Cantone e pertanto uno Stato parzialmente sovrano e che, da parte cantonale, ad essere competente per la stipula è spesso il governo nel suo complesso. La regolamentazione esatta della competenza per la stipula da parte cantonale spetta al Cantone. La Confederazione raccomanda tuttavia una regolamentazione esplicita della competenza nel diritto cantonale. Dato che la competenza alla stipula di accordi programmatici costituisce una funzione fondamentale e importante, che riguarda nel contempo anche la ripartizione dei compiti tra gli organi statali e con essa la ripartizione dei poteri, si raccomanda che essa sia statuita almeno a livello di legge. In conformità dell’articolo 20a capoverso 2 LSu, l’accordo programmatico discipli- na, secondo il capoverso 2, prima di tutto gli obiettivi strategici da realizzare con- giuntamente (lettera a) nel settore della protezione delle acque. Alla lettera b si

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stabilisce la prestazione del Cantone, ossia con quali misure, e (lettera c) con quale sostegno finanziario della Confederazione questi obiettivi dovranno essere raggiunti. Inoltre, l’accordo programmatico disciplina il controlling (lettera d). I punti essen- ziali del controlling, validi in generale e applicabili per tutti i Cantoni vengono tuttavia già stabiliti dalle direttive in materia di sussidi dell’UFAM. L’elenco nel capoverso 2 non è esaustivo. Nel quadro dell’accordo programmatico, Confedera- zione e Cantoni sono liberi di disciplinare altri punti nei limiti del quadro normativo vigente. Nel capoverso 3 si stabilisce che l’accordo programmatico è stipulato, di regola, per la durata massima di sei anni, e ciò in deroga alla durata generalizzata di quattro anni, che si applica in linea di massima per tutti i sottoprodotti dell’UFAM. Il pro- lungamento gioca soprattutto a favore di un’armonizzazione con i provvedimenti e i programmi dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)24, quali i prati sfruttati in modo estensivo, i maggesi fioriti nonché i progetti sull’interconnessione e la qualità ecologica, che sono fondati su contratti della durata di sei anni. Peraltro, i provvedi- menti nel settore dell’agricoltura, in particolare nei settori dei nitrati e del fosforo, hanno spesso un effetto soltanto dopo un’applicazione pluriennale. Conformemente al capoverso 4, l’Ufficio federale competente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 61 Versamento L’Ufficio federale competente versa al Cantone, nel quadro dei sussidi federali concordati, i mezzi che servono al Cantone a rate (capoverso 1). In linea di massima, i versamenti a rate avvengono indipendentemente dal grado di realizzazione dell’obiettivo. Un’eccezione è costituita dalla riduzione o interruzione totale dei versamenti a rate nel caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazio- ne, nella misura in cui la colpa è imputata al Cantone (capoverso 2).Inadempienze che vanno disgiunte dalle inadempienze di prestazione non imputabili al Cantone (ad es. modifica delle circostanze che sono alla base dell’accordo programmatico). In questi casi, l’accordo programmatico tra Confederazione e Cantone viene adeguato alla situazione mutata..

Art. 61a Rendicontazione e controllo Secondo il capoverso 1 i rapporti annuali devono essere concisi. Alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell’obiettivo programmatico alla fine dell’anno precedente per quanto attiene all’avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più comple- to e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (a livello materiale e finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e rag- giungimento dell’obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso

24 RS 910.13

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di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati dall’UFAM o dall’UFAG, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non siano fatti pervenire all’Ufficio federale competente e approvati da questo ufficio. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemento al rapporto annuale dell’ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione dell’obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d’insieme del programma e delle esperien- ze da esso ricavate. Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendicon- ti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. Le divisioni specialistiche dell’UFAM e dell’UFAG verificano la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla sua conclusione (capoverso 2). Sono inoltre autorizzate ad eseguire controlli in loco presso l’agricoltore che deve adottare i provvedimenti.

Art. 61b Adempimento parziale e sottrazione allo scopo Un accordo programmatico è considerato adempiuto da parte del Cantone quando tutti gli obiettivi contrattuali sono stati raggiunti entro la durata del contratto. Se l’accordo non è stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alle prestazioni raggiunte. Se l’obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non è stato raggiunto entro il termine concordato, l’UFAM può esigerne l’adempimento, stabilendo un apposito termine. Per tale adempimento, la Confederazione non versa alcun sussidio che vada oltre quelli concordati (capoverso 1). Conformemente al capoverso 2, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessa- zione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità sono sottratti al loro scopo. Secondo il capoverso 3, la richiesta di restituzione delle indennità globali già pagate è disciplinata dagli articoli 28 e 29 LSu.

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indenni- tà o aiuti finanziari singoli

Art. 61c Domande Poiché la Confederazione accorda le sue indennità e aiuti finanziari ai Cantoni, dopo l’entrata in vigore della NPC i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capo- verso 1). Nell’ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che concede un sostegno finanziario ai forni- tori di prestazioni in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. Le domande concernenti decisioni, mediante le quali singoli progetti vengono sussi- diati, contengono la documentazione necessaria per la loro valutazione. L’UFAM, secondo il capoverso 2, emana direttive concernenti il contenuto della domanda.

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Art. 61d Concessione e versamento dei sussidi Secondo il capoverso 1, l’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario mediante decisione oppure stipula un contratto. Conformemente al capoverso 2, L’Ufficio federale versa i sussidi in maniera sca- glionata a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 61e Adempimento parziale e sottrazione allo scopo La Confederazione può, secondo il capoverso 1, non versare o ridurre i suoi sussidi se il Cantone esegue le misure solo in modo insufficiente. Secondo il capoverso 2, la restituzione di indennità globali o aiuti finanziari già versati è disciplinata dall’articolo 28 LSu. Secondo il capoverso 3, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento se impianti o istallazioni, per i quali sono state accordate indennità o aiuti finanziari, sono sottratti al loro scopo. Per quanto attiene alla restituzione riferita a sottrazioni allo scopo, il capoverso 4 rimanda all’articolo 29 LSu.

Art. 61f Ulteriori disposizioni procedurali La decisione procedurale relativa alla rendicontazione e al controllo da parte della Confederazione (art. 61a) è applicata per analogia.

11 Commento all' ordinanza del 15 dicembre 198625 contro

l’inquinamento fonico (OIF)

11.1 In generale

I lavori relativi al risanamento dell’inquinamento fonico eccessivo provocato dal traffico stradale rientravano finora nell’ambito di competenza dei Cantoni. Tuttavia i Cantoni beneficiavano di sussidi, ricavati dall’imposta sugli oli minerali, per i prov- vedimenti adottati in tal senso (pareti antirumore, pavimentazioni, finestre insono- rizzate). L’ammontare dei sussidi si fondava sulla categoria della strada (strada nazionale, strada principale, altre strade), sulla capacità finanziaria dei Cantoni e sulle dimensioni del progetto di risanamento. I Cantoni hanno elaborato il progetto di risanamento, l’UFAM lo ha valutato da un’angolazione acustica e l’USTRA ne ha esaminato gli aspetti edilizi e nell’ottica della tecnica della circolazione; ha inoltre garantiti i sussidi e, in base ai conteggi effettuati, li ha versati al Cantone. Il risana- mento fonico delle strade è pertanto un compito comune. Con la NPC, il risanamento fonico delle strade continua ad essere un compito comu- ne di Confederazione e Cantoni. Tuttavia le responsabilità vengono decentrate, il finanziamento diventa più trasparente e vengono stabiliti nuovi criteri per la defini- zione dell’ammontare dei sussidi al posto delle vigenti aliquote dei sussidi. Le disposizioni contro l’inquinamento fonico non subiscono alcuna modifica sostanzia- le e i sussidi federali, nel loro insieme, rimangono dell’ordine di grandezza attuale.

25 RS 814.41

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Per contro, la modifica dei criteri di contribuzione può dar luogo ad alcuni differi- menti. Le strade nazionali ricadono interamente sotto la responsabilità della Confederazio- ne. Di conseguenza, vengono meno i sussidi federali per tale categoria di strade. Per quanto attiene alle strade principali, i Cantoni riscuotono sussidi globali definiti in base a criteri oggettivi. Con questi sussidi vengono compensate anche le spese per le misure di protezione dell’ambiente, in particolare quelle per il risanamento fonico. Per le altre strade, gli accordi programmatici permettono di stabilire un rapporto di collaborazione con i Cantoni e la fissazione di un termine per il risanamento delle strade che si estende fino al 2018.

11.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 20 Rilevamenti periodici I rilevamenti periodici concernenti lo stato di risanamento delle strade saranno d’ora in poi effettuati ogni anno; in merito, si tiene conto della nuova competenza esecuti- va. Sezione 2: Sussidi federali per il risanamento e i provvedimenti d’isolamento acustico per le strade principali e le altre strade esistenti

Art. 21 Diritto ai sussidi Solo le strade principali secondo l’articolo 12 la legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin)26, e le altre strade, secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera b della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)27 avranno d’ora in poi diritto ai sussidi. Per quanto riguarda le aliquote di contribuzione per le strade principali si rimanda alla LUMin. Le altre strade ricadono sotto la regolamentazione del finanziamento secondo il capitolo 4 sezione 2 OIF.

Art. 22 Richiesta Conformemente all’articolo 21, la Confederazione accorda sussidi ai Cantoni. I richiedenti possono essere soltanto i Cantoni. La Confederazione non ha nessun rapporto in materia di diritto ai sussidi con terzi, ad esempio con i fornitori di presta- zioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che concede un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. L’elemento più importante della domanda per la stipula di accordi programmatici è rappresentato dai dati del Cantone in merito alle strade o ai tratti di strada (lettera a) da risanare nei prossimi quattro anni, ai risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico previsti e ai loro costi (lettera b), all’efficacia auspicata di dette misure (lettera c) in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmatici nonché in

26 RS 725.116.2 27 RS 814.01

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merito ai sussidi per progetti di risanamento stradale garantiti dal diritto previgente (lettera d).

Art. 23 Accordo programmatico La Confederazione accorda sussidi per misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera b LPAmb, in base ad accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni. Gli accordi programmatici sono sempre stipulati tra Confederazione e Cantoni e, in linea di massima, per una durata di quattro anni. Essi sono disciplinati dal nuovo articolo 20a LSu ed esemplificano una forma speciale di contratto di diritto pubblico. Conformemente all’articolo 20a capoverso 2 LSu28, Confederazione e Cantoni stabiliscono nell’accordo programmatico, secondo il capoverso 2, prima di tutto le strade o i tratti di strada (prestazione del Cantone; lettera a) da risanare nel corso della durata dell’accordo programmatico. La lettera b definisce i contributi finanziari federali per la realizzazione degli obiettivi summenzionati. In seconda istanza, l’accordo programmatico disciplina il controlling (lettera c). Gli elementi essenziali del controlling, validi in generale e applicabili per tutti i Cantoni, sono già fissati dalle direttive dell’UFAM sui finanziamenti. Nel capoverso 3 si stabilisce che l’accordo programmatico è stipulato per la durata massima di quattro anni. Questa durata si applica in linea di massima per tutti i sottoprodotti dell’UFAM, ed è giustificata dall’efficienza necessaria in sede di trattative (gli accordi di lunga durata privilegiano l’efficienza) e dall’allineamento con i tempi della raccolta di fondi (la durata del credito quadro approvato all’Assemblea federale, che serve quale base per l’assegnazione di sussidi mediante accordi programmatici, è presumibilmente di quattro anni). Conformemente al capoverso 4, l’UFAM emana direttive concernenti le informazio- ni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 24 Calcolo dei sussidi Conformemente ai principi dell’accordo programmatico, l’ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e il Cantone (capoverso 1). La fissazione dell’ammontare dei sussidi per i risanamenti non avviene più in base a un’aliquota percentuale, diversificata secondo la capacità finanziaria del Cantone. La base delle trattative è costituita da ora in poi dal numero delle persone protette mediante tali provvedimenti e dalla riduzione dell’inquinamento fonico (capoverso 2). Per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile di isolamento acustico con un’efficacia analoga è accordato un sussidio federale di 400.- franchi (capoverso 3). Questa partecipazione equivale, secondo la prassi, a circa il 20 per cento dei costi complessivi.

Art. 24a e 24b Questi articoli possono essere abrogati.

28 RS 616.1

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Art. 25 Versamento Attualmente i sussidi concernenti progetti di risanamento di altre strade, presentati nel periodo dell’OIF attualmente in vigore (stato 12 settembre 2006), che sono inclusi nei piani pluriennali e sono oggetto di un permesso di costruzione cantonale con decisione passata in giudicato e di un decreto di stanziamento, sono garantiti per quattro anni. Per progetti e programmi più vecchi l’assegnazione è illimitata o limi- tata dal termine di risanamento. L’assegnazione di sussidi per le strade principali è retta ancora dall’ordinanza del 9 aprile 1987 sulle strade principali29. Il versamento dei sussidi avviene dopo l’inoltro dei conteggi all’USTRA. Da ora in poi, i sussidi sono accordati in base alla durata degli accordi programmatici, vale a dire in genera- le per quattro anni. I sussidi sono versati a rate (capoverso 1). In caso di gravi ina- dempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali sono ridotti o sospesi. Un’eccezione è costituita dalla riduzione o interruzione totale dei versamenti a rate nel caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazio- ne (capoverso 2), nella misura in cui la colpa è imputabile al Cantone. Inadempienze che vanno disgiunte dalle inadempienze di prestazione non imputabili al Cantone (modifica delle circostanze che sono alla base dell’accordo programmatico). In questi casi, l’accordo programmatico tra Confederazione e Cantone viene adeguato alla mutata situazione.

Art. 26 Rendicontazione e controllo Secondo il capoverso 1, i rapporti annuali devono essere concisi. Alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell’obiettivo programmatico alla fine dell’anno precedente per quanto attiene all’avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più comple- to e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (materiale/finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e raggiungimen- to dell’obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati dall’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rap- porti non siano fatti pervenire all’UFAM e approvati da questo ufficio. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemento al rapporto annuale dell’ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione dell’obiettivo e presenta un compen- dio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d’insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate. Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendicon- ti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. Le divisioni specialistiche dell’UFAM verifica la realizzazione del programma a cam- pione durante il decorso del programma e alla conclusione dello stesso (capoverso 2).

29 RS 725.116.23

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Art. 27 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo Un accordo programmatico è considerato adempiuto da parte del Cantone quando tutti gli obiettivi contrattuali sono stati raggiunti entro la durata del contratto. Se l’accordo non è stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alle prestazioni raggiunte. Se l’obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non è stato raggiunto entro il termine concordato, l’UFAM può esigerne l’adempimento, stabilendo un apposito termine. Per tale adempimento, la Confederazione non versa alcun sussidio che vada oltre quelli concordati (capoverso 1). Conformemente al capoverso 2, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessa- zione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo. Secondo il capoverso 3, la richiesta di restituzione delle indennità globali o degli aiuti finanziari già versati è disciplinata dagli articoli 28 e 29 LSu.

Art. 28 e 48 lett. b Queste disposizioni possono essere abrogate.

Art. 48a Risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico relativi alle strade I sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico già assegnati secon- do il diritto previgente sono versati in base a tale assegnazione. Occorre differenzia- re i casi seguenti: Per i progetti presentati entro il 31 dicembre 2003, le aliquote contributive vanno dal 40 al 60 per cento dei costi computabili a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni. Qualora i provvedimenti dovessero costituire un onere particolarmente elevato per il proprietario della strada, l’aliquota contributiva può essere aumentata, a seconda dell’onere, di un ulteriore 10 per cento, al massimo, dei costi computabili. Per i progetti presentati dopo il 31 dicembre 2003, le aliquote contributive per risa- namenti e provvedimenti d’isolamento acustico vanno dal 20 al 30 per cento dei costi computabili, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni. Qualora i prov- vedimenti dovessero costituire un onere particolarmente elevato per il proprietario della strada, l’aliquota contributiva può essere aumentata, a seconda dell’onere, di un ulteriore 5 per cento, al massimo, dei costi computabili. L’assegnazione di sussidi decisa dopo l’entrata in rigore della modifica del 1° set- tembre 2004 viene meno nel caso di progetti o parti di progetto non ancora realizzati entro quattro anni dall’assegnazione.

12 Commento all'ordinanza dell' 11 settembre 200230 sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) La revisione totale cui la legge federale dell’19 marzo 196531 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) è

30 RS 830.11 31 RS 831.30

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stata sottoposta nel contesto della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) comporta l'adeguamento di tutti i rinvii dell'articolo 5 OPGA. Va inoltre adeguata anche la terminologia. Qui di seguito sono commentate le modifiche materiali.

Art. 5 Gravi difficoltà Capoverso 2 lettera a: contrariamente al diritto vigente, i Cantoni non potranno più fissare (entro limiti dati) l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale generale. Il numero 1 va dunque stralciato. Capoverso 3: contrariamente al diritto vigente, i Cantoni non potranno più aumentare l'importo della fanchigia per gli immobili né scegliere alcun sistema di anticipazioni. La frase introduttiva va dunque stralciata. Secondo periodo: nel commento del 2002 all'articolo 5 si poteva leggere: „ … la legge concede a questi ultimi (ai Cantoni) di applicare margini tra loro diversi. Onde facilitare il calcolo per gli assicuratori che non hanno molta dimestichezza con il sistema delle prestazioni complementari, i capoversi 2 e 3 definiscono tuttavia valori forfetari applicabili in tutta la Svizzera per tutti gli importi.”32 Finora i Cantoni potevano aumentare ad al massimo un quinto l'erosione della sostanza considerata per i beneficiari di rendite di vecchiaia ospiti di un istituto. Il secondo periodo definiva un valore di base unitario applicabile in tutta la Svizzera (1/10). Con la revisione della legge, i Cantoni potranno computare un'erosione della sostanza diversa per tutte le persone che soggiornano in un istituto o in un ospedale. Potranno ridurla o aumentarla. La disposizione va quindi adeguata nel senso proposto.

13 Commento all'ordinanza del 17 gennaio 196133 sull’assicurazione

per l’invalidità (OAI)

Lett. C. (art. 8–12) Con l’abrogazione dell’articolo 8 capoverso 3 lettera c e dell’articolo 19 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) del 19 giugno 195934, la base legale di queste disposizioni è stata soppressa.

Art. 22 cpv. 1 Con l’abrogazione dell’articolo 8 capoverso 3 lettera c LAI, il fatto di frequentare una scuola speciale non rientra più fra i provvedimenti d’integrazione dell’AI. Di conseguenza il diritto a un’indennità giornaliera dell’AI decade. Art. 23 cpv. 2 Dato che con l’abrogazione dell’articolo 8 capoverso 3 lettera c LAI il fatto di frequentare una scuola speciale non rientra più fra i provvedimenti d’integrazione

32 trad., Pratique VSI 2002 pag. 225 / AHI-Praxis S. 218, d/f

33 RS 831.201 34 RS 831.20

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dell’AI, l’AI non prende più a suo carico i rischi dell’integrazione collegati alla frequenza di una scuola speciale.

Art. 74ter lett. c Con l’abrogazione dell’articolo 19 LAI, la base legale di questa disposizione è stata soppressa.

Capo ottavo : lett. A (art. 99–107bis) e titolo precedente l’art. 108 Con l’abrogazione dell’articolo 73 LAI , la base legale di queste disposizioni è stata soppressa. Inoltre i titoli 'A. I sussidi alle istituzioni di aiuto agli invalidi’ e 'II. Sussidi per la costruzione’ possono essere soppressi. Il titolo 'Capo ottavo : Il pro- movimento dell’aiuto agli invalidi' viene modificato in 'Capo ottavo : Sussidi al promovimento dell’aiuto agli invalidi', dato che questo capitolo tratta unicamente dei sussidi alle associazioni mantello delle organizzazioni private di aiuto agli inva- lidi. Di conseguenza anche il titolo precedente l’articolo 108 è da sopprimere.

Art. 108bis let. c Con l’abrogazione dell’articolo 74 capoverso 1 lettera d LAI, la base legale di questa disposizione è stata soppressa. Questa modifica non va tuttavia a detrimento delle organizzazioni interessate : già ora tutte le spese legate ai corsi (e non solo quelle legate ai corsi di cui all’art. 108bis lett. c OAI) sono considerate nelle spese ordinarie determinanti per il calcolo del sussidio. Il passaggio dal sussidio versato all’organizzatore dei corsi verso il sussidio ai partecipanti ai corsi è già avvenuto il

1.1.2001 con l’introduzione dei contratti di prestazione.

Capo VIII, cifra II. (art. 111–114) Con l’abrogazione dell’articolo 74 capoverso 1 lettera d LAI, la base legale di queste disposizioni è stata soppressa.

Art. 117 cpv. 4 Con l’abrogazione dell’articolo 73 e dell’articolo 74 capoverso 1 lettera d LAI, la base legale degli articoli 99–107bis e 111–114 è stata soppressa. La competenza dell’ufficio federale a emanare le disposizioni di esecuzione si limita perciò agli articoli 108–110.

Disposizioni finali della modificazione del 21 gennaio 1987, 29 novembre 1995, 28 febbraio 1996, 25 novembre 1996 e 2 luglio 2003 Con l’abrogazione degli articoli 19 e 73 LAI, queste disposizioni finali saranno caduche.

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14 Commento all'ordinanza del 15 gennaio 197135 sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)

Ingresso I rinvii sono adeguati alla revisione totale della legge.

Titolo prima dell'art. 1 Le prestazioni complementari sono ora un compito comune di Confederazione e Cantoni (cfr. il nuovo art. 112a Cost.36). Il titolo va dunque aggiornato.

Art. 1b Redditi determinanti I rinvii di cui ai capoversi 1 e 3 sono adeguati alla revisione totale della legge.

Art. 1d Ammontare massimo della prestazione complementare annua Poiché la legge non prevede più alcun limite massimo, l'articolo va abrogato.

Art. 2 Persone divorziate La normativa di cui all'articolo 4 capoverso 2 LPC è sufficiente. La disposizione può dunque essere abrogata.

Art. 8 Figli di cui non si tiene conto Il rinvio e la terminologia di cui al capoverso 2 sono adeguati alla revisione totale della legge.

Art. 14 Prestazioni delle casse malati La disposizione è stata introdotta nel 1971. Nel frattempo l'assicurazione malattie è divenuta obbligatoria e le prestazioni delle casse malati sono computate tra i redditi quali prestazioni ricorrenti. L'articolo può quindi essere abrogato.

Art. 14a Computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide Capoverso 2 lettera a: il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge. Capoverso 3: la legislazione relativa all'assicurazione invalidità non prevede più il disciplinamento dei laboratori. La pertinente normativa è ora oggetto della legge federale del 6 ottobre 200637 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn). Il rinvio va adeguato di conseguenza.

Art. 14b Computo del reddito per vedove non invalide

35 RS 831.301 36 RS 101 37 FF 2006 7699

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Lettera a: il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 15 Casi particolari Capoverso 1: il disciplinamento dei laboratori non è più oggetto dell'assicurazione invalidità, ma della LIPIn. Il rinvio va dunque adeguato. Capoverso 2: l'adeguamento concerne solo il testo tedesco.

Art. 15b Computo dell’assegno per grandi invalidi Conformemente all'articolo 11 capoverso 4 della legge il Consiglio federale ha la competenza di definire i casi in cui gli assegni per grandi invalidi (AGI) delle assi- curazioni sociali (finora soltanto quelli di AVS, AI e AINF) sono computati come reddito. Va quindi menzionato anche l'AGI dell'assicurazione militare. Il sussidio di assistenza secondo l'articolo 20 capoverso 1 LAI era stato abrogato già con la 4a revisione AI. L'articolo 15b non era stato adeguato per una svista cui si ovvia nel quadro della presente revisione.

Art. 16a Forfait per spese accessorie Il rinvio di cui al capoverso 4 è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 17 Valutazione della sostanza Il rinvio di cui al capoverso 5 è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 17a Rinuncia alla sostanza Il rinvio di cui al capoverso 1 è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 19 Spese rimborsabili Con la NPC la competenza del rimborso delle spese di malattia e invalidità passa ai Cantoni, che, conformemente all'articolo 14 capoverso 2 LPC, definiscono i costi rimborsabili ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LPC. In questo settore il Consiglio federale non ha più alcuna competenza normativa al di fuori di quella espressamente conferitagli nell'articolo 14 capoverso 4 LPC.

Art. 19a Rimborso nel caso di eccedenza di redditi La disposizione è oggetto dell'articolo 14 capoverso 6 LPC e, diversamente da quella attualmente in vigore, ha carattere imperativo. Inoltre, in questo settore il Consiglio federale non ha alcuna competenza normativa (cfr. commento all'articolo 19 OPC-AVS/AI).

Art. 19b Aumento dell’ammontare massimo L'aumento dell'ammontare massimo rientra nelle competenze del Consiglio federale in virtù dell'esplicita delega di cui all'articolo 14 capoverso 4 LPC. La normativa vigente resta invariata, ad eccezione dei rinvii, che sono adeguati alla revisione totale della legge.

Page 87 of 243 39

Art. 21 Inizio e fine del diritto L'articolo può essere abrogato in quanto il suo contenuto è ora oggetto della legge (cfr. art. 12 cpv. 1 e 3 LPC).

Art. 23 Redditi e sostanza determinanti nel tempo Il rinvio di cui al capoverso 3 è adeguato alla revisione totale della legge.

Premessa all'art. 25a

Contesto Nell'attuale legislazione concernente le PC né la legge né l'ordinanza definiscono cosa sia un istituto. Solo le direttive sulle prestazioni complementari (DPC) preve- dono una disposizione in merito. Secondo il numero marginale 5051 DPC sono considerate istituti le strutture che, nel quadro dell'ordinamento cantonale, accolgono provvisoriamente malati, anziani e invalidi ed offrono loro l'assistenza necessaria. Il tema della definizione di soggiorno in un istituto è stato affrontato dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA). Nel riassunto (regesto) di una sua decisione del 28 agosto 1992 (DTF 118 V 142 = RCC 1992 p. 471) si legge: Può essere considerato come un soggiorno in case o ricoveri ai sensi del diritto sulle PC un soggiorno in un istituto simile a una casa o un ricovero ma non riconosciuto dal diritto cantonale sull'accoglienza o l'assistenza (ad esempio famiglia affidataria, «grande famiglia» di pedagogia terapeutica oppure comunità d'invalidi), a condizio- ne che il soggiorno sia necessario e che l'istituto in questione garantisca di poter soddisfare questo bisogno in modo adeguato, in particolar modo sotto il profilo dell'organizzazione, dell'infrastruttura e del personale (consid. 2). Gli uffici di esecuzione PC devono dunque accertare se la struttura in questione risponda ai requisiti organizzativi, infrastrutturali e di personale e se il bisogno sia soddisfatto in maniera adeguata.

Problema Gli uffici di esecuzione PC non sono adatti a svolgere gli accertamenti richiesti dal TFA. Accertamenti in un altro Cantone sono praticamente impossibili. Orbene, in virtù della disposizione relativa alla competenza in caso di soggiorno in un istituto o ospedale (art. 21 cpv. 1 LPC) saranno proprio gli accertamenti extracantonali ad aumentare.

Norma di delega L'articolo 9 capoverso 5 lettera h LPC conferisce al Consiglio federale la competen- za di definire la nozione d'istituto, cioè quali strutture possano essere considerate tali.

Art. 25a Definizione di istituto Capoverso 1: la normativa è riferita al riconoscimento quale istituto da parte di organi diversi dagli uffici di esecuzione PC. Se un Cantone riconosce un istituto in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LIPIn, il riconoscimento è valido anche per le prestazioni complementari. Si concre-

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tizza così il coordinamento con l'assicurazione invalidità, come già esposto nel commento all'articolo 9 capoverso 5 del disegno di LPC nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)38. Per le prestazioni complementari sono inoltre considerate istituti anche tutte le strutture che figurano sull'elenco delle case di cura riconosciute ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 del legge federale del 18 marzo 199439 sull’assicurazione malattie (LAMal). Capoverso 2: secondo l'articolo 42ter capoverso 2 LAI, in caso di soggiorno in un istituto l'assegno per grandi invalidi è inferiore a quello concesso in caso di soggior- no a domicilio. Le strutture riconosciute quali istituti dall'assicurazione invalidità vanno considerate tali anche per le prestazioni complementari. Strutture analoghe agli istituti sono equiparate ai medesimi se riconosciute tali da un Cantone o se tali le considera l'assicurazione invalidità in relazione alla concessione degli assegni per grandi invalidi.

Art. 26a Superamento dell'ammontare massimo della prestazione complementare annua La legge non prevede più alcun limite massimo per la prestazione complementare annua. L'articolo va dunque abrogato.

Art. 26b Arrotondamento degli ammontari versati Capoverso 2: il Consiglio federale non ha più la competenza di prescriverlo ai Cantoni (cfr. il commento all'art. 19 OPC-AVS/AI).

Art. 28 Contabilità Capoverso 1: a semplificazione del capoverso, il secondo e il terzo periodo divengo- no capoversi indipendenti. Capoverso 2: la normativa attualmente prevista dal secondo periodo del capoverso 1 è incompleta. Possono infatti avere diritto alle PC anche persone che non beneficia- no di una rendita dell'AVS o dell'AI. Nell'attuale disposizione non sono inoltre menzionate le indennità giornaliere dell'AI. La nuova formulazione è forse un po' più complessa, ma in compenso non presenta lacune. Capoverso 3: con la NPC la Confederazione non versa più sussidi al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. art. 16 LPC). Questo cambiamento ha ripercus- sioni sulla contabilità: il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità va infatti conteggiato separatamente dalle prestazioni complementari annue. Questo vale anche per le spese di malattia rimborsate unitamente al versamento della prestazione complementare annua (p. es. le spese dovute a una dieta): la contemporaneità del versamento non ha nulla a che vedere con il carattere delle spese di malattia.

38 FF 2005 5548 39 RS 832.10

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Capoverso 4: la normativa prevista dal terzo periodo dell'attuale capoverso 1 va estesa alla distinzione tra PC annua e spese di malattia e d'invalidità. Capoverso 5: il capoverso 5 riprende il tenore dell'attuale capoverso 2 con la sola eccezione del rinvio, adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 28a Notifica delle spese di malatti Conformemente all'articolo 3 della legge, le prestazioni complementari comprendo- no la prestazione complementare annua e il rimborso delle spese di malattia e d'inva- lidità. Per avere un quadro complessivo delle prestazioni complementari e poter eseguire confronti con gli anni trascorsi, il nostro Ufficio deve disporre di dati relativi a entrambi i tipi di prestazione. Vanno quindi notificate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali anche le spese di malattia e d'invalidità completamente a carico dei Cantoni (cfr. art. 16 LPC). I dati richiesti figurano nella contabilità. La comunicazione non deve contenere dettagli sui singoli tipi di spese di malattia.

Art. 30 Riesame delle condizioni economiche per la prestazione complementare annua Con l'eccezione di cui all'articolo 14 capoverso 4 LPC la Confederazione ha ora competenza normativa esclusivamente in relazione alla prestazione complementare annua. Il titolo deve tener conto del cambiamento.

Art. 32 Spese amministrative Il capoverso 1 va abrogato in quanto la Confederazione, in relazione alla prestazione complementare annua, parteciperà ora anche alle spese amministrative (cfr. art. 24 LPC).

Art. 33 Periodicità I capoversi 1 e 3 della disposizione d'ordinanza attualmente in vigore vanno abroga- ti: il contenuto del capoverso 1 e del primo periodo del capoverso 3 è ora oggetto dell'articolo 23 capoverso 1 LPC, il secondo periodo del capoverso 3 non è compati- bile con le nuove disposizioni. Infatti, poiché gli uffici di revisione non sono servizi incaricati dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LPC, L'UFAS non ha la competenza di impartir loro istruzioni direttamente. Il capoverso 2 va mantenuto in considerazione della situazione del Cantone di Zurig- o. Nel Cantone di Zurigo non vi è infatti un solo ufficio di esecuzione, ma la presta- zione complementare è fissata e versata dai singoli Comuni. La revisione annuale di ogni Comune sarebbe di ben difficile attuazione.

Art. 34 Uffici di revisione L'articolo può essere abrogato in quanto il suo contenuto è ora oggetto della legge (cfr. art. 23 cpv. 1 e 2 LPC).

Art. 35 Rapporto di revisione Il capoverso 2 è adeguato alla normativa dell'AVS. Conformemente all'articolo 169 capoverso 4 OAVS il rapporto dev'essere inviato in duplice copia.

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Le disposizioni più dettagliate vigenti nell'AVS saranno applicabili anche alla revi- sione relativa alle prestazioni complementari. L'adeguamento si giustifica in quanto spesso la revisione dell'AVS e quella delle PC sono affidate allo stesso ufficio. Il nuovo capoverso 3 rinvia alle disposizioni determinanti dell'OAVS.

Art. 36 Spese Il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 37 Attribuzioni dell'Ufficio federale Capoverso 1: l'UFAS non ha la competenza di impartire istruzioni direttamente agli uffici di revisione (cfr. commento all'art. 33 OPC-AVS/AI).

Titolo prima dell'art. 39 In futuro la Confederazione parteciperà anche alle spese amministrative per la fissa- zione e il pagamento della prestazione complementare annua (cfr. art. 24 LPC). I sussidi della Confederazione vanno quindi distinti in sussidi per le prestazioni com- plementari annue (art. 39 - 42 OPC-AVS/AI) e sussidi per le spese amministrative (art. 42a - 42d OPC-AVS/AI).

Premessa agli art. 39 - 42 (Sussidi della Confederazione per le prestazioni complementari annue) Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LPC, per le persone che vivono in un istituto, la partecipazione della Confederazione (in ragione di 5/8) è riferita unica- mente alle prestazioni complementari annue destinate alla copertura del fabbisogno di base/minimo esistenziale. Le prestazioni complementari eccedenti il fabbisogno di base/minimo esistenziale sono a carico dei Cantoni. È quindi necessario distin- guere le spese cui la Confederazione non partecipa dalle altre. La distinzione può essere fatta in diversi modi, p. es. costantemente. Una distinta costante significhe- rebbe però tenere una sorta di conto parallelo e comporterebbe oneri enormi, non da ultimo per la contabilità. Per evitare questa soluzione, il Consiglio degli Stati ha modificato il capoverso 4 dell'articolo 13 proposto dal Consiglio federale. Secondo il nuovo testo, il Consiglio federale può emanare disposizioni per semplificare la determinazione della quota federale. Il Consiglio degli Stati ha esplicitamente pro- posto quale soluzione la scelta di una data di riferimento (cioè la determinazione della quota della Confederazione una volta l'anno sulla base dell'effettivo aggiornato ad una data precisa) (cfr. Bollettino ufficiale 2006 - Consiglio degli Stati p. 211). La soluzione proposta è basata sul modello seguente. In un dato Cantone, alla data di riferimento vi sono solo due beneficiari di prestazio- ni complementari:

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1 persona in un istituto e 1 persona a domicilio.

Persona 1 (in un istituto)

Calcolo Calcolo del minimo esisten- del fabbisogno nell'istituto ziale

Franchi Totale Franchi Totale

Spese riconosciute Fabbisogno vitale 17’640 Pigione 13’200 Premio medio cassa malati 3’000 3’000 33’840 Spese per l'istituto computabili (200 73’000 fr./giorno) Spese personali (300 fr./giorno) 3’600 79’600

Redditi determinanti Rendita AVS 19’200 19’200 Rendita 2° pilastro 6’000 6’000 Erosione della sostanza 3’000 3’000 28’200 (1/5 di 40'000 - 25'000 fr.) Prestazioni assicurazione malattie 24’000 Assegno per grandi invalidi AVS 12’660 64’860

Importo PC40 14’740 5’640

./. Premio medio cassa malati ./. 3’000 ./. 3’000

Importo determinante41 11’740 2’640

Persona 2 (a casa)

Calcolo del fabbisogno a casa

Franchi Totale

Spese riconosciute

40 = PC annua (livello individuale), cfr. premessa all'art. 54a

41 = PC annua (livello del finanziamento), cfr. premessa all'art. 54a

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Fabbisogno vitale 17’640 Pigione 12’000 Premio medio cassa malati 3’000 32’640

Redditi determinanti Rendita AVS 19’200 Rendita 2° pilastro 4’800 24’000

Importo PC42 8’640

./. Premio medio cassa malati ./. 3’000

Importo determinante43 5’640

Analisi Somma delle prestazioni complementari annue (al livello del finanziamento44): 17'380 franchi (11'740 + 5'640) Somma del minimo esistenziale: 8'280 franchi (2’640 + 5'640) La copertura del minimo esistenziale rappresenta il 47,6 per cento delle prestazioni complementari. La quota delle spese per la prestazione complementare annua (al livello del finanziamento) a carico della Confederazione è dunque del 29,8 per cento (5/8 del 47,6%).

Art. 39 Calcolo della quota a carico della Confederazione Il capoverso 1 dispone che l'UFAS stabilisca la quota a carico della Confederazione. Il calcolo è così eseguito secondo criteri unitari per tutta la Svizzera. La quota è fissata annualmente ed è arrotondata al primo decimale secondo regole matematiche. I Cantoni possono naturalmente verificare con calcoli propri la quota fissata dall'U- FAS. Qualora i risultati divergano, ne vanno cercate in comune le ragioni. La quota a carico della Confederazione è calcolata sulla base dell'effettivo ad un dato giorno. Il capoverso 2 stabilisce la data di riferimento: si tratta della data del versamento principale di dicembre. Il giorno preciso può variare da Cantone a Can- tone senza per questo creare problemi. Per il momento si eseguirà soltanto una rilevazione all'anno. Poiché l'elaborazione dei dati da parte dell'UFAS (comprese correzioni, plausibilizzazioni e l'eventuale richiesta di dati mancanti) richiede circa tre mesi, la quota a carico della Confederazione per ogni singolo Cantone può essere resa nota soltanto in aprile.

42 = PC annua (livello individuale), cfr. premessa all'art. 54a

43 = PC annua (livello del finanziamento), cfr. premessa all'art. 54a

44 Cfr. premessa all'articolo 54a

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Il capoverso 3 definisce i dati da comunicare e il termine entro cui deve avvenire la comunicazione. I dati sono gli stessi utilizzati per il registro statistico delle PC dell'UFAS. Rispetto ad oggi tuttavia gli elementi di calcolo non devono contenere spese di malattia e d'invalidità ai sensi dell'articolo 14 LPC, in quanto la Confedera- zione non vi partecipa. L'UFAS emanerà istruzioni che definiranno con chiarezza le modalità della comunicazione. Il capoverso 4 va visto in relazione all'articolo 54a capoverso 1 OPC-AVS/AI. Si rinvia quindi al relativo commento. Poiché il fabbisogno di base, cui la Confederazione partecipa in ragione di 5/8, è calcolato secondo le regole applicabili alle persone che vivono a casa, si potrebbe pensare che anche l'erosione della sostanza considerata nel calcolo della relativa distinta sia in ogni caso quella computata alle persone che vivono a casa. Le cose non stanno così. Infatti, come si legge a pagina 5550 del 2° messaggio NPC: „Fatta salva l'erosione della sostanza, sono tenute in considerazione solamente le spese (ai sensi dell'art. 10) e i redditi (ai sensi dell'art. 11) che non sono legati al soggiorno nell'istituto.“ Il capoverso 5 precisa che è determinante l'erosione della sostanza fissata dal Cantone, indipendentemente dal fatto che sia superiore o inferiore a quella applicabile alle persone che vivono a casa.

Art. 39a Redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale Secondo l'articolo 13 capoverso 2 LPC nel calcolo separato della quota a carico della Confederazione non sono considerati i redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale. Questi redditi non implicano dunque alcuna riduzione della quota. Come già esposto a pagina 5550 del 2° messaggio NPC si tratta dei redditi rappresentati dagli assegni per grandi invalidi e dalle prestazioni dell'assicu- razione malattie per le spese dovute al soggiorno in un istituto. L'articolo li elenca esplicitamente a fini di chiarezza. La lettera a specifica che non vi rientrano soltanto le prestazioni versate per le cure e l'assistenza, ma anche quelle riferite alle spese alberghiere (in gran parte paragonabili alle spese sostenute da una persona che vive a casa per la pigione e gli alimenti).

Art. 40 Conteggio Capoverso 1: in futuro, la fissazione dei sussidi sarà disciplinata dall'articolo 40a OPC-AVS/AI. Capoverso 2: la disposizione attualmente contenuta nel primo periodo è incompleta. Possono infatti avere diritto alle PC anche persone che non beneficiano di una rendi- ta dell'AVS o dell'AI. Nell'attuale disposizione non sono inoltre menzionate le indennità giornaliere dell'AI. La nuova formulazione è forse un po' più complessa, ma in compenso non presenta lacune. Capoverso 2bis: riprende gli ultimi due periodi dell'attuale capoverso 2.

Art. 40a Fissazione L'articolo stabilisce che al conteggio per un anno civile (p. es. per il 2009) può essere applicata la quota a carico della Confederazione calcolata in base al versa- mento principale del mese di dicembre dell'anno precedente (ossia il 2008).

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Art. 41 Pagamento e anticipazioni Capoverso 2: diversamente da oggi, l'Ufficio federale ha l'obbligo di versare ai Cantoni anticipazioni trimestrali. Senza questa modifica il capoverso sarebbe incoe- rente rispetto all'articolo 42c OPC-AVS/AI, che stabilisce scadenze per il versamen- to di importi relativamente modesti. La legge sui sussidi è applicabile alla nuova LPC. In applicazione dell'articolo 23 capoverso 2 della legge sui sussidi, la percen- tuale massima ammessa per le anticipazioni è ridotta all'80 per cento.

Art. 42 Restituzione Le normative della legge sui sussidi sono sufficienti. Il capoverso 2 può quindi essere abrogato, con conseguente modifica della rubrica.

Titolo prima dell'art. 42a Cfr. il commento alla modifica del titolo prima dell'articolo 39 OPC-AVS/AI.

Premessa agli art. 42a-42d Sussidi della Confederazione per le spese amministrative In futuro, la Confederazione parteciperà anche alle spese amministrative per la fissazione e il pagamento delle prestazioni complementari annue. La Confederazione partecipa ai costi nella stessa misura che nel caso delle prestazioni complementari annue (cfr. art. 24 cpv. 1 LPC). Conformemente al capoverso 2 della disposizione, il Consiglio federale può stabilire importi forfettari per singolo caso. Manca una definizione di cosa si possa considerare come spesa amministrativa. Inoltre, dato che nell'ambito delle prestazioni complementari non vi sono prescrizioni uniformi per la contabilizzazione delle spese amministrative, il Consiglio federale ha fatto uso della sua facoltà di stabilire importi forfettari per singolo caso.

Art. 42a Ammontare degli importi forfettari per singolo caso Capoverso 1: questo capoverso stabilisce gli importi forfettari versati dalla Confede- razione. Questi sono stati calcolati sulla base di un'analisi dei dati contabili del 2004 (incompleti) delle casse di compensazione cantonali che versano PC. Le spese lorde d'esecuzione (spese amministrative per le PC annue e per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità) sono state divise per il numero dei casi correnti. Questo modo di procedere permette di tenere conto anche delle spese per le richieste respinte, di modo che non è necessaria una partecipazione ai costi separata. L'analisi ha mostrato che una graduazione degli importi in funzione del numero di casi è giustificata. Le casse di compensazione con meno di 2 500 casi sostengono spese mediamente superiori rispetto alle casse che gestiscono fino a 15 000 casi. Le spese delle casse con oltre 15 000 casi sono ancora inferiori. I dati contabili della maggior parte dei Cantoni non forniscono indicazioni sul rapporto tra le spese amministrative per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità e le spese amministrative complessive. Si ipotizza una quota del 15 per cento. La quota delle prestazioni complementari annue a carico della Confederazione è del 35,9 per cento (base: calcoli dell'UFAS per il bilancio globale 2005).

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Gli importi forfettari per singolo caso stabiliti potranno essere adeguati tra qualche anno, quando saranno disponibili rilevazioni esatte (rilevazioni di costi integrali, analisi di processi ecc.). Capoverso 2: il Cantone di Zurigo ha più di un ufficio di esecuzione PC. Secondo l'articolo 24 capoverso 1 LPC le spese amministrative sono ripartite tra Confedera- zione e Cantoni, non tra Confederazione e uffici di esecuzione PC. Il capoverso qui commentato precisa la disposizione di legge.

Art. 42b Determinazione del numero di casi Capoverso 1: l’UFAS determina il numero di casi. In tal modo i criteri applicati sono uniformi per tutta la Svizzera. Capoverso 2: i dati comunicati all’UFAS giusta l’articolo 39 capoversi 2 e 3 OPC- AVS/AI sono utilizzati anche per la determinazione del numero di casi. Capoverso 3: in tal modo si garantisce che i coniugi giusta l’articolo 9 capoverso 3 LPC siano contati come due casi. Per il calcolo separato effettuato per un figlio giusta l’articolo 7 capoverso 1 lettera c OPC-AVS/AI, per il forfait per singolo caso il figlio è considerato come un caso specifico.

Art. 42c Fissazione e versamento Capoverso 1: l’Ufficio federale fissa l’importo dei sussidi. Capoverso 2: il numero determinante di casi per l’anno in cui le prestazioni sono dovute è noto. Non bisogna quindi versare anticipi né presentare un conteggio alla fine dell’anno. Il versamento può essere effettuato integralmente nell’anno in cui le prestazioni sono dovute. Poiché l’analisi dei dati del mese di dicembre dell’anno precedente è disponibile in aprile, la scadenza della prima rata è fissata a fine maggio. Capoverso 3: disciplina l’importo versato per ogni rata.

Art. 42d Restituzione e pagamento dilazionato La normativa prevista all’articolo 42 OPC-AVS/AI può essere applicata per analogia.

Art. 45 Campo di attività delle istituzioni Frase introduttiva: adeguamento del rinvio alla revisione totale della legge. Lettera a: adeguamento all'età pensionabile delle donne attualmente in vigore. Lettera c: adeguamento all'età pensionabile delle vedove attualmente in vigore.

Art. 47 Disposizioni generali sull’erogazione delle prestazioni Attualmente le prestazioni in denaro sono pagate anche dalle banche. Il capoverso 2 è stato quindi adeguato di conseguenza.

Art. 48 Principi

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La legge utilizza il termine “principi” anziché quello di “direttive” (cfr. art. 29 cpv. 2 LPC).

Art. 52 Tra gli organi cantonali Con l'eccezione di cui all'articolo 14 capoverso 4 LPC la Confederazione ha ora competenza normativa esclusivamente in relazione alla prestazione complementare annua. L'articolo qui commentato va esplicitamente precisato in tal senso.

Art. 54 Tra le casse di compensazione e gli altri organi Riguarda soltanto il testo tedesco.

Premessa all’art. 54a (Coordinamento con la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie) Contesto Per chiarire la problematica è importante distinguere tra due livelli: quello individuale (concernente il rapporto tra il beneficiario di prestazioni complementari e l’assicurazione) e quello del finanziamento (concernente il rapporto contabile tra Confederazione e Cantoni). - A livello individuale, ad un beneficiario di prestazioni complementari viene versato, unitamente a queste ultime, l’intero importo forfettario per i premi dell’assicurazione malattie (premio medio cantonale o regionale; cfr. art. 10 LPC). L’importo della riduzione dei premi LAMal non è computato tra i redditi. In altre parole, al beneficiario di PC viene versato l’importo della riduzione dei premi cui ha diritto giusta l’articolo 65 capoverso 1 LAMal tramite le prestazioni complementari. Il beneficiario di PC ha un solo interlocutore, l’organo PC. Questo disciplinamento rimarrà invariato anche con l’entrata in vigore della NPC. - A livello di finanziamento, nel sistema attuale, nei confronti della Confederazione i Cantoni procedono al conteggio dei premi medi annui versati con le PC tramite la riduzione dei premi LAMal. Per evitare un doppio versamento dei sussidi da parte della Confederazione, nell’ambito del conteggio del sussidio federale versato per le prestazioni complementari i Cantoni devono far figurare i redditi provenienti dalla riduzione dei premi LAMal (parte del Cantone e parte della Confederazione). Questo modo di procedere presenta vantaggi per i Cantoni, in quanto la quota del sussidio federale per la riduzione dei premi LAMal, complessivamente di 2/3 (secondo il Cantone dal 35 al 90%), è molto più elevata rispetto a quella in vigore per le prestazioni complementari, che a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni è compresa tra il 10 e il 35 per cento.

Problema dovuto alla NPC Con l’entrata in vigore della NPC l’importo del contributo finanziario della Confederazione cambierà sia per quanto riguarda la riduzione dei premi LAMal, sia per le prestazioni complementari. Dal 2008 la Confederazione parteciperà alla riduzione dei premi LAMal con un forfait corrispondente al 7,5 per cento dei costi lordi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Non vi sarà dunque

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più un sussidio federale fisso alla riduzione dei premi complessiva. Ammettendo che l'evoluzione dei costi globali della riduzione dei premi ricalcherà quella degli anni scorsi e tenendo conto dell'aumento dei sussidi federali complessivi deciso nel quadro della revisione del 10 marzo 2005 della legge sull'assicurazione malattie, la partecipazione della Confederazione alla riduzione dei premi LAMal per il 2008 può essere stimata tra il 50 e il 55 per cento. Venendo a cadere il legame tra sussidi cantonali e sussidi federali questa quota potrà variare di anno in anno secondo le riduzioni dei premi versate dai Cantoni. A partire dal 2008 la Confederazione parteciperà alla copertura del minimo esistenziale delle prestazioni complementari in ragione del 62,5 per cento (5/8). In seguito a quest’inversione della struttura degli incentivi, da quel momento per i Cantoni sarà più interessante procedere al conteggio e al finanziamento tramite le prestazioni complementari. Questo significa che nel conteggio relativo alle riduzioni dei premi LAMal presentato alla Confederazione, un Cantone potrebbe benissimo computare solo la riduzione dei premi relativa alla categoria di reddito più bassa e non più il premio medio cantonale o regionale. Poiché in certi Cantoni il primo importo è nettamente inferiore al secondo, nel quadro del conteggio relativo al minimo esistenziale questo modo di procedere provocherebbe un aumento delle spese a carico della Confederazione, dato che essa partecipa alla garanzia del minimo esistenziale nella misura di 5/8. Possibili ripercussioni finanziarie nel quadro della NPC Per calcolare le possibili ripercussioni finanziarie bisogna basarsi sulla tavola sinottica dei sistemi cantonali di riduzione dei premi, aggiornata al 1° maggio 2005, elaborata dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). C'è da attendersi che i Cantoni in cui la riduzione dei premi LAMal prevista per la categoria di reddito più bassa è inferiore al premio medio cantonale in futuro verseranno ai beneficiari di prestazioni complementari soltanto una riduzione di premi pari a quella prevista per la categoria di reddito più bassa. Quanto agli altri Cantoni, si prevede che i due importi, ora uguali, continueranno ad esserlo anche in seguito. In questo modo le uscite per le prestazioni complementari aumenterebbero di circa 353 milioni di franchi l’anno. Trattandosi di minimo esistenziale, la Confederazione dovrebbe parteciparvi nella misura del 62,5 per cento. La Confederazione dovrebbe dunque far fronte a costi supplementari complessivi pari a circa 220 milioni di franchi l'anno. Per quanto concerne la NPC è dunque indispensabile che il bilancio globale non registri alcuna modifica relativa al volume delle riduzioni di premi per i beneficiari di prestazioni complementari.

Base legale Secondo l’articolo 9 capoverso 5 lettera g LPC il Consiglio federale disciplina il coordinamento con la riduzione dei premi ai sensi della LAMal. Quest’ampia norma di delega permette al Consiglio federale di creare una disposizione a livello di ordinanza che escluda qualsiasi onere supplementare a carico delle finanze federali non compensato nel quadro del bilancio globale. Ai sensi della norma di delega, l’articolo 54a OPC-AVS/AI va adeguato in modo tale che i Cantoni non possano in alcun modo inserire l'importo forfettario per

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l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel conteggio relativo alle prestazioni complementari presentato alla Confederazione. Secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC, l’importo forfettario menzionato corrisponde al premio medio cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie (compresa la copertura infortuni). L’articolo 9 capoverso 5 lettera g LPC non è tuttavia sufficiente per prescrivere ai Cantoni la riduzione che devono versare ai beneficiari di PC. Una tale prescrizione, ossia una prescrizione riguardante il livello della riduzione individuale dei premi, dovrebbe figurare nella LAMal.

Decisione dell’organo di direzione politica della NPC Durante la sua seduta del 30 giugno 2006, l'organo di direzione politica della NPC ha approvato la soluzione basata sul livello di finanziamento delle prestazioni complementari (art. 54a OPC-AVS/AI).

Art. 54a Coordinamento con la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie Capoverso 1: nel bilancio globale della NPC ci si fonda sul presupposto che il sistema di conteggio delle PC tra Confederazione e Cantoni non subisca alcuna modifica. Con questa disposizione si evita che la Confederazione debba far fronte a un maggior onere, nel caso in cui i Cantoni decidano di cambiare l'attuale sistema della riduzione dei premi per quanto concerne i beneficiari di prestazioni complementari. La disposizione non prescrive l’ammontare della riduzione dei premi LAMal che i Cantoni devono versare ai beneficiari di prestazioni complementari. Capoverso 2: può essere abrogato. Nell’OPC-AVS/AI non è necessario regolamentare la riduzione dei premi LAMal che i Cantoni possono inserire per i beneficiari di una prestazione complementare annuale nel conteggio destinato alla Confederazione. Capoverso 3: dato che l’articolo 19 OPC-AVS/AI è abrogato, non si sa più a cosa si riferisca l’abbreviazione „Dipartimento“. Inoltre il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 55 Ufficio federale delle assicurazioni sociali Rubrica: concerne unicamente il testo tedesco. Il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 57 Approvazione delle prescrizioni Capoverso 1: giusta l’articolo 29 capoverso 1 LPC le disposizioni d’esecuzione vanno sottoposte ad approvazione. Il concetto è ridefinito di conseguenza. La preci- sazione in merito ad eventuali altre prescrizioni cantonali non ha più ragion d'essere essendo ora anch'esse oggetto dell'articolo 29 LPC. Inoltre il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge. Capoverso 2: la legge utilizza il termine “principi” e non più il termine “direttive” (cfr. art. 29 cpv. 2 LPC).

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Art. 58 Disposizioni transitorie Capoverso 1: il Dipartimento non ha più la competenza normativa (cfr. il commento all’art. 19 OPC-AVS/AI). Capoverso 2: la disposizione è superata e può dunque essere abrogata.

15 Commento all'ordinanza del 19 novembre 200345 sul finanzia-

mento dell’assicurazione contro la disoccupazione (OFAD)

Art. 9 Ripartizione tra i Cantoni L’articolo 9 disciplina la ripartizione tra i Cantoni della partecipazione di questi ultimi alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Con l’introduzione della NPC, la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni sarà abrogata. D’ora in poi, l’importo totale annuale sarà ripartito tra i singoli Cantoni in proporzione al contributo di questi ultimi al totale del numero di giorni di disoccupazione controllata di tutti i Cantoni per l’anno considerato ( art. 92 cpv. 7bis della Legge federale del 25 giugno 198246 su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza [LADI] nuovo). La revisione non ha ripercussioni finanziarie per il fondo di compensazione AD. È stata modificata unicamente la chiave di ripartizione dell’importo stabilito nell’art.

92 cpv. 7bis LADI (nuovo).

16 Commento all'ordinanza del 30 novembre 199247 sulle foreste

(Ofo)

16.1 In generale

Il settore delle foreste rimane un compito comune di Confederazione e Cantoni, ossia Confederazione e Cantoni partecipano insieme al finanziamento. La Confede- razione dovrebbe concentrarsi per quanto possibile sull’ “aspetto strategico” e la- sciare ai Cantoni il “livello operativo”. Quindi, la Confederazione si concentra sul disciplinamento degli obiettivi e dei principi per l’adempimento dei compiti, sull’approntamento di documenti di base e sul controllo. I Cantoni sono investiti di una maggiore responsabilità nell’attuazione concreta, in particolare anche nell’impiego dei mezzi finanziari. Indennità e aiuti finanziari saranno versati in futuro in generale sotto forma di sussidi globali ai Cantoni, che dispongono in tal modo della competenza finale per l’autorizzazione di progetti singoli e l’attribuzione di sussidi. Viene abolito il criterio della capacità finanziaria del Cantone.

45 RS 837.141 46 RS 837.0 47 RS 921.01

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Quale nuova forma di collaborazione tra Confederazione e Cantoni è introdotto l’accordo programmatico, che quantifica gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni da fornire. I beneficiari dei sussidi federali sono d’ora in poi i Cantoni. Essi si occu- pano da soli dei richiedenti di sussidi e in tal modo dei fornitori di prestazioni e sono liberi, in via di principio, di impostare le modalità successive di assegnazione dei contributi finanziari. Per il conseguimento degli obiettivi degli accordi di program- ma si presuppone un cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti in comune. I Cantoni devono inoltre garantire la parte- cipazione di terzi. La legge sui sussidi contempla le relative prescrizioni. Se i Canto- ni concedono sussidi mediante decisione, si applica inoltre il diritto di ricorso secon- do la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Le modifiche essenziali dell’articolo dell’ordinanza sulle foreste concernente il finanziamento comprendono la definizione dei contenuti minimi degli accordi pro- grammatici, dei compiti e delle competenze di Confederazione e Cantoni, la proce- dura in materia di accordo e il controlling. A livello di ordinanza sono inoltre con- cretizzati i criteri per il calcolo dei sussidi federali. Le disposizioni dettagliate in materia di sussidi sono abrogate. Il disegno si riferisce agli articoli 15 e 38-59 dell’ordinanza sulle foreste. I criteri per l’assegnazione di contributi sono stati raggruppati. I vigenti articoli 40-49 e 53-59 sono stati abrogati e parzialmente ripresi in nuovi articoli. I commenti si riferiscono soltanto ai contenuti degli articoli dell’ordinanza nuovi o modificati. Essi non con- tengono dati concernenti gli articoli abrogati. Dalla primavera 2004, un gruppo di lavoro paritetico composto di specialisti canto- nali del settore forestale e della sistemazione dei corsi d’acqua ha collaborato con gli uffici federali allora competenti, l’Ufficio federale delle acque e della geologia e l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, che nel 2006 sono confluiti nell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), all’attuazione concreta del nuovo modello di sovvenzionamento. Questa collaborazione costruttiva è stata consolidata nell’ordinanza sulle foreste opportunamente modificata. Ne è risultato uno stretto coordinamento con il settore della protezione dalle piene che è disciplina- to nell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua.

16.2 Commento alle singole disposizioni

L’ordinanza sulle foreste deve essere modificata come segue:

Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 15 cpv. 4 Questo capoverso corrisponde invariato al vecchio articolo 43 capoverso 2. In segui- to alla nuova articolazione dell’articolo sul finanziamento e, in particolare, al coor- dinamento del nuovo articolo 40 con l’articolo 2 dell’ordinanza sulla sistemazione delle acque, il vecchio articolo 43 capoverso 2 è stato spostato qui senza subire modifiche sostanziali.

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Capitolo 6: Aiuti finanziari (senza crediti d’investimento) e indennità Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 38 Condizioni generali per la concessione di sussidi L’articolo contiene e cita, come la disposizione vigente, le condizioni generali per il versamento di indennità e aiuti finanziari al Cantone da parte della Confederazione. Poiché il settore delle foreste rimane un compito comune di Confederazione e Can- toni, il Cantone deve conformemente al capoverso 1 partecipare ai costi. Per rag- giungere l’obiettivo degli accordi programmatici è indispensabile che i Cantoni partecipino al finanziamento. La Confederazione rinuncia però alla fissazione di aliquote vincolanti e non subordina più all’aliquota cantonale la sua partecipazione ai costi computabili. La scelta delle modalità di rifinanziamento spetta soltanto al Cantone che è libero di chiedere la partecipazione di usufruttuari, sponsor o altri alle spese. La partecipazione dei Cantoni alle spese non costituisce più, secondo il capoverso 2, una condizione per la concessione di sussidi federali a favore di provvedimenti che la Confederazione sostiene direttamente. Questa norma rimane invariata.

Art. 39 Condizioni particolari Il capoverso 1 contiene e cita, come la disposizione vigente, le condizioni particolari per la concessione di indennità e aiuti finanziari al Cantone da parte della Confede- razione. La lettera a rinuncia alla condizione vigente secondo la quale le altre condi- zioni del diritto cantonale sono da adempiere. In tal modo si tiene conto del principio che nelle leggi federali non è fatto riferimento alla legislazione cantonale. La lettera b garantisce da ora in poi il coordinamento con l’interesse pubblico di altri ambiti. La manutenzione successiva deve essere, come finora, garantita secondo la lettera c. Secondo il capoverso 2 i requisiti minimi (tecnici, economici ed ecologici) saranno ancora una condizione imprescindibile per l’assegnazione di sussidi federali. Sezione 2: Provvedimenti

Art. 40 Protezione da catastrofi naturali Questo articolo concretizza quanto prescrive l’articolo 36 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo)48 il cui scopo è di ridurre a una misura accettabile il deficit di protezione esistente mediante provvedimenti pianifi- catori, organizzativi ed edili nonché un proporzionale impiego dei mezzi. La prote- zione da catastrofi naturali è garantita, in linea di massima, mediante accordi pro- grammatici. Per contro, i progetti onerosi vengono, come finora, approvati e sussidiati mediante decisione. Conformemente al capoverso 1, l’offerta di base e la redazione della documentazio- ne sui pericoli vengono sussidiati da parte della Confederazione mediante un sussi- dio globale. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Can-

48 RS 921.0

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tone interessato; le indennità della Confederazione non sono vincolate all’ammontare del contributo programmatico cantonale. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali, per quanto possibile, sulle unità di prestazione che corrispondono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. La quota federale approssimativa per l’offerta di base ammonta al 35 per cento al massimo; la quota federale approssimativa per la documentazione sui pericoli al 50 per cento al massi- mo. L’offerta di base include in particolare la costruzione, il ripristino e la sostitu- zione di opere e impianti di protezione come pure l’installazione e la gestione di stazioni di misurazione nonché la realizzazione di sistemi d’allarme. La documenta- zione sui pericoli consiste nella redazione di catasti e carte dei pericoli. L’ammontare delle indennità dipende secondo la lettera a dal potenziale di pericolo e di danno e, secondo il lettera b, dall’entità e dalla qualità dei provvedimenti e dalla loro programmazione. Determinante ai fini di stabilire l’ammontare del contributo federale è, oltre alla minaccia di catastrofi naturali, l’efficacia dei provvedimenti (lettera b). Essa include la qualità della prestazione (risultato), la qualità della pre- stazione fornita (processo) e la pianificazione dei provvedimenti. Il capoverso 2 stabilisce che, in generale, i progetti onerosi saranno finanziati singo- larmente anche per il futuro mediante decisione. Per progetti onerosi si intendono i progetti il cui costo è superiore al milione di franchi. Il sovvenzionamento di proget- ti singoli tiene conto del fatto che detti progetti comportano difficoltà tecniche particolari, che includono interventi sul territorio complessi, talvolta interregionali, e sono pertanto suscettibili di considerazioni speciali, di un coordinamento stretto, di assistenza e consulenza a tutti i livelli (Comune, Cantone, Confederazione). Progetti siffatti sono di conseguenza particolarmente onerosi. Se le condizioni minime sono adempiute, il sussidio federale ammonta in linea di massima al 35 per cento. Progetti singoli, particolarmente efficaci, possono essere tuttavia promossi, nell’ambito di un sistema di incentivazione focalizzato sui risultati, mediante indennità supplementari fino a un contributo federale del 45 per cento al massimo. L’entità dei sussidi federa- li dipende anche, in linea di massima, nel caso di progetti singoli, dalla minaccia di pericoli naturali (lettera a) e dall’efficacia delle misure (lettera c). La lettera c anno- vera espressamente anche la pianificazione delle misure. L’idea alla base di tale disposizione è che una pianificazione seria e di alto livello qualitativo influenza positivamente la qualità del prodotto finale evitando danni importanti e costosi nonché le modifiche da essi indotti. Oltre a ciò, nei progetti singoli un ruolo impor- tante per il calcolo dei sussidi della Confederazione è svolto anche da un esame completo dei rischi (lettera b). Si tiene in tal modo conto del fatto che, accanto alle misure edilizie, esiste tutta una serie di altre misure importanti per la protezione dell’uomo e dei beni materiali di ingente valore dagli eventi naturali. Tutte queste misure devono essere considerate, conformemente alla lettera b, nella pianificazione di un progetto e armonizzate tra loro nell’ambito di un esame completo dei rischi. L’esame completo dei rischi è fondato su una valutazione attenta ed esaustiva dei tre aspetti della sostenibilità (natura, economia e società), sia nel padroneggiare gli eventi successivi a una piena, sia nella ricostruzione dello status quo ante e in parti- colare nella prevenzione dei pericoli a lungo termine. Per la mera riparazione dei danni e per gli interventi non viene versato alcun contributo d’incentivazione. Conformemente al capoverso 3, la Confederazione può aumentare, nel caso di misure di protezione eccezionali, ad esempio dopo danni ingenti causati dal maltem- po, il suo contributo a un Cantone notevolmente danneggiato fino a un massimo del

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65 per cento delle spese computabili. Il supplemento è fondato su una decisione

corrispondente del Consiglio federale. Il capoverso 4 elenca le misure per le quali la Confederazione non versa alcun contributo finanziario. La lettera a è invariata. La lettera b precisa ulteriormente le eccezioni al finanziamento da parte della Confederazione.

Art. 41 Bosco di protezione Questo articolo concretizza quanto prescritto dall’articolo 37 della legge sulle fore- ste, il cui scopo è garantire gli effetti del bosco di protezione quale misura biologica contro i pericoli naturali. La cura del bosco di protezione viene assicurata mediante accordi programmatici. Il contributo globale assegnato al Cantone riguarda, nell’ambito degli obiettivi programmatici concordati, non solo la cura del bosco di protezione in senso stretto ma anche la prevenzione e riparazione di danni alle foreste nonché l’installazione degli impianti di raccordo necessari per la cura del bosco di protezione. Conformemente al capoverso 1, la Confederazione sussidia il bosco di protezione mediante un contributo globale. Sono inoltre citati gli indicatori in base ai quali viene determinato l’ammontare del sussidio federale. La lettera a è riferita al poten- ziale di pericolo e di danno, fondato sull’indice del bosco di protezione secondo il progetto SilvaProtect-CH. Le delimitazioni cantonali dei boschi di protezione ven- gono momentaneamente armonizzate nell’ambito di SilvaProtect-CH. La lettera b cita la superficie del bosco di protezione da curare. Poiché l’efficacia protettiva del bosco è commisurata alla superficie, l’accordo programmatico conclu- so tra Confederazione e Cantone concerne le dimensioni del bosco di protezione da “trattare e da influenzare”. Con essa si intende la parte del perimetro di un bosco di protezione che, durante il periodo contemplato dall’accordo programmatico, sarà sottoposta a misure di rinnnovazione e di tutela. La superficie di bosco di protezione da trattare e da influenzare deve essere delimitata in maniera pragmatica e ragione- vole in base agli obiettivi selvicolturali e nell’ottica della tecnica di raccolta del legname (cfr. le attuali carte degli interventi per progetti selvicolturali o il program- ma pilota in Vallese). Dati circa l’urgenza (o la necessità) della cura del bosco di protezione non sono al momento disponibili a livello nazionale. Sono attualmente in corso tentativi di interpretare in tal senso i dati dell’Inventario forestale nazionale svizzero IFN. Al fine di stabilire, in un momento successivo, la superficie del bosco di protezione da curare, si prevede pertanto di includere i dati relativi alla necessità di intervenire. L’indennità per l’installazione degli impianti di raccordo necessari alla cura del bosco di protezione sarà commisurata, secondo la lettera c, all’infrastruttura necessa- ria a quel fine. Sono sussidiati esclusivamente i provvedimenti volti alla protezione. Questi provvedimenti comprendono in particolare le riparazioni (dopo catastrofi naturali), gli ampliamenti (consolidamenti), le sostituzioni (alla fine della durata di vita tecnica) e la costruzione e manutenzione di infrastrutture. Nell’accordo pro- grammatico si stabilisce l’entità dei provvedimenti programmati conformemente alla pianificazione cantonale (ad es. i metri lineari da riparare, i km di ampliamento ecc.). Sono concordate anche le procedure cantonali in base alle quali vengono approvati il piano e il progetto. Il contributo federale per l’infrastruttura necessaria al bosco di protezione non può superare una quota massima dei mezzi finanziari com- plessivi a disposizione per la cura del bosco di protezione. Per il primo periodo

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programmatico questa quota è stata fissata al 25 per cento. Qualora i mezzi impiega- ti per la sicurezza dell’infrastruttura fossero inferiori a quelli previsti, la somma restante può essere dedicata alla cura del bosco di protezione. Per contro, il Cantone non può trattare una superficie di bosco di protezione inferiore a quella concordata e impiegare tal fine mezzi maggiori per l’infrastruttura. Qualora un Cantone dimo- strasse di avere bisogno di mezzi maggiori per l’infrastruttura, l’UFAM può modifi- care eccezionalmente la quota massima summenzionata. Secondo la lettera d l’ammontare dell’indennità globale è basata anche sulla qualità della prestazione fornita. Le istruzioni pubblicate dall’UFAM “Continuità nel bosco di protezione e controllo dell'efficacia (NaiS)” descrivono come si deve trattare il bosco di protezione e riportano altresì gli standard di qualità corrispondenti. Se i requisiti di qualità sono adempiuti, la Confederazione versa i propri sussidi; in caso contrario non partecipa alle spese. Nella prima fase non si ha nessuna ulteriore differenziazione in base agli indicatori di qualità, ma ciò non esclude che i sussidi federali possano essere differenziati in una fase successiva in base alla qualità e all’efficacia delle singole prestazioni fornite. Conformemente al capoverso 2, le indennità sono negoziate tra l’UFAM e il Canto- ne interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione dove, per la cura del bosco di protezione, entrano in linea di conto i sussidi per unità di superficie. Le unità di prestazione equivalgono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. I sussidi federali per il primo periodo programmatico ammontano a circa il 40 per cento delle spese complessive. Le misure di accompagnamento quali la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina, le misure per la tutela dei biotopi, la protezione della foresta (uti- lizzazioni forzate, in particolare per la prevenzione di calamità attribuibili al bostrico e misure in caso di danni causati da tempeste), aiuti alla forestazione (misure mini- me, temporanee quali cavalletti treppiedi ecc.) nonché piccole forestazioni, sentieri di accesso e attività di controllo sono considerati nei sussidi per unità di superficie. Provvedimenti tecnici temporanei più importanti e forestazioni più ampie nel bosco di protezione (con costi superiori a 100’000 franchi) non rientrano nella cura del bosco di protezione. Queste misure sono necessarie soltanto in casi eccezionali, vengono elaborate dall’UFAM insieme alle altre misure tecniche nel settore dei pericoli naturali e, perciò, integrate negli accordi programmatici secondo l’articolo

40 dell’ordinanza sulle foreste.

Secondo il capoverso 3, la Confederazione può sussidiare, in certe zone delimitate dai Cantoni, vale a dire in zone cuscinetto confinanti con i boschi di protezione, ma anche all’esterno dei boschi di protezione, provvedimenti contro i danni alle foreste, nella misura in cui detti provvedimenti concorrono a diminuire le minacce contro i boschi di protezione; ciò vale in particolare nel caso di danni provocati dai bostrici, dagli incendi di bosco o dalla selvaggina.

Art. 42 Diversità biologica nel bosco L’articolo 42 concretizza quanto sancito dall’articolo 38 della legge forestale. La conservazione e il miglioramento della diversità biologica della foresta vengono garantite mediante accordi programmatici.

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Conformemente al capoverso 1, la Confederazione sussidia le misure nel settore delle diversità biologica mediante un contributo globale. Sono inoltre riportati gli indicatori dai quali dipende l’ammontare dei sussidi della Confederazione. Nel caso delle riserve forestali da delimitare e da tutelare, dei boschi giovani e delle superfici di interconnessione da tutelare, delle isole di legno vecchio e legno morto da delimi- tare nonché delle forme tradizionali di gestione forestale da salvaguardare, l’aiuto finanziario è stabilito, secondo le lettere a-c, e ed f, in base alla superficie. Secondo la lettera d, La promozione di specie animali e vegetali, che servono alla salvaguar- dia della varietà delle specie e della diversità biologica, e sono pertanto da conserva- re in maniera prioritaria, è sussidiata in base all’entità delle misure adottate. Le isole di legno vecchio e morto si differenziano dalle riserve forestali in generale per la loro entità, ma soprattutto per la loro durata. Le isole di legno vecchio e morto hanno in generale una vita meno lunga di quella delle riserve forestali che sono garantite contrattualmente per almeno 50 anni. I sussidi non vengono versati due volte. Se le isole di legno vecchio e morto sono una componente di riserve forestali, il finanziamento è fondato, secondo la lettera a, sulla riserva. Per tutti gli altri casi si applica la lettera e. Secondo la lettera g, l’ammontare degli aiuti finanziari globali si fonda anche sulla qualità della prestazione fornita. Questo indicatore si sovrappone a quelli delle lettere a-f. Conformemente al capoverso 2, gli aiuti finanziari per la conservazione della diver- sità biologica nel bosco sono negoziati tra l’UFAM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione. Le unità di prestazione equivalgono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. I sussidi federali per il primo periodo programmatico ammonta- no a circa il 40 per cento dei costi complessivi. Il capoverso 3 cita le condizioni particolari per la concessione di aiuti finanziari ai fini della conservazione della diversità biologica nel bosco. Secondo il capoverso 4, le condizioni di base concernenti la selvicoltura naturalistica sono le premesse per la concessione di aiuti finanziari alla cura dei boschi giovani. Esse sono attualmente puntualizzate e fissate in un progetto sotto la guida dell’UFAM.

Art. 43 Produzione di materiale di riproduzione forestale L’articolo 43 concretizza quanto prescrive l’articolo 38 capoverso 1 lettera della legge sulle foreste. La Confederazione accorda sussidi singoli, in generale mediante decisione, per la produzione di materiale di riproduzione forestale. La conservazione della diversità genetica è per analogia già contenuta nella salvaguardia delle varietà delle specie secondo l’articolo 42 capoverso 1 lettera d.

Art. 44 Economia forestale L’articolo 44 concretizza quanto prescrive l’articolo 38a della legge forestale. Il miglioramento dell’economicità della gestione forestale è garantita mediante accordi programmatici. Con il sostegno, di durata limitata, da parte dei poteri pubblici conformemente agli obiettivi del PF-CH (Programma forestale svizzero), le aziende forestali saranno in grado di migliorare, mediante misure di razionalizzazione (ma soprattutto mediante

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la diminuzione dei costi fissi), la loro redditività. A tale riguardo riveste particolare importanza la formazione di unità di gestione più efficienti (ad es. fusioni con com- petenza in materia di pianificazione e di utilizzazione) e di moderne imprese di logistica del legno. Contrariamente a quanto avviene con i crediti d’investimento, questo sostegno non concerne le macchine, le attrezzature forestali ecc. Conformemente al capoverso 1, la Confederazione sussidia mediante aiuti finanziari globali i provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale. Sono enunciati inoltre gli indicatori in base ai quali viene fissato l’ammontare dei sussidi federali. La lettera a cita per le basi di pianificazione interaziendali49 l’estensione della super- ficie forestale (ettari di superficie forestale complessiva). Il perimetro programmati- co è costituito da tutto il Cantone. I contenuti delle basi di pianificazione forestali devono essere riferiti ai livelli regionali, cantonali e intercantonali. La Confedera- zione non finanzia più strumenti di pianificazione riferiti all’azienda (ad es. carte del popolamento). Contenuti delle basi di pianificazione che riguardano uno degli altri accordi pro- grammatici nell’ambito della legge sulle foreste, quali le strategie per le riserve forestali o le carte dei pericoli nel contesto di costruzioni di protezione, vengono in linea di massima sostenuti dalla Confederazione attraverso gli accordi programmati- ci (diversità biologica, costruzioni di protezione, bosco di protezione). Per quanto attiene al miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale, gli aiuti finanziari sono basati, secondo la lettera b, sulla quantità programmata di legname utilizzata e smistata congiuntamente. Gli adegua- menti organizzativi e strutturali del settore vengono promossi in maniera mirata e prevalentemente sulla collaborazione e la logistica. Ne fanno parte ad esempio riorganizzazioni, investimenti in consulenze professionali concernenti l’economia aziendale o sistemi informativi in materia di economia aziendale rilevanti per la gestione. Secondo la lettera c, gli aiuti finanziari sono accordati sul deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria in base alla quantità di legname che il merca- to non è al momento in grado di assorbire. Nel termine “mercato” va inclusa anche la capacità di trasporto. Vale a dire che i depositi vengono sussidiati anche se il legname non può essere immesso sul mercato a causa di insufficienti capacità di trasporto. Oltre al deposito di legname bostricato sono finanziati anche i depositi umidi, nei quali il legname, per motivi legati al sostegno dei prezzi, può essere trattenuto più a lungo. Conformemente al capoverso 2, gli aiuti finanziari volti a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale sono negoziati tra l’UFAM e il Can- tone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione. Per questo settore occorre partire da una base di calcolo unitaria a livello nazionale composta da un importo commisurato alla prestazione per ogni metro cubo di legname utilizzato, venduto o smistato, nonché da un importo di base per ogni progetto di cooperazione. Questa base di calcolo corrisponde alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore,

49 Con basi di pianificazione interaziendali non si intendono esplicitamente pianificazioni condivise da diverse aziende, che abbiano quale contenuti basi di pianificazione aziendali (ad es. piani economici), bensì strumenti di gestione e di coordinamento per i Cantoni.

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dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. I sussidi federali per il primo periodo programmatico ammontano a circa il 40 per cento dei costi com- plessivi. Il capoverso 3 definisce le condizioni particolari per la concessione degli aiuti finan- ziari volti al miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale. Devono essere adempiute le seguenti condizioni minime: - collaborazione duratura con la direzione centrale dell’azienda e con la con- tabilità centrale - quantità minima di legname utilizzato e quantità minima di legname immes- so sul mercato - allestimento del bilancio e del conto economico secondo il codice delle ob- bligazioni (CO) (nella misura in cui questi, in base alla forma giuridica scel- ta, non siano comunque obbligatori) e il diritto di consultazione per Cantone e Confederazione. Il criterio “collaborazione duratura” può essere adempiuto sia mediante un contratto di cooperazione, o un obbligo di cooperazione analogo, sia mediante l’istituzione di una personalità giuridica appropriata (ad es. la fondazione di una S.A. o una S.r.l.). A tale riguardo, deve essere garantito che i diritti in materia di pianificazione e di utilizzazione siano affidati in maniera duratura a questa forma di cooperazione, che siano assicurati a livello centrale l’impiego dei mezzi finanziari e la liquidità e che esista soltanto una direzione d’azienda e una contabilità (contabilità finanziaria e, quale raccomandazione, un conteggio delle spese), criterio centrale per tutte le forme di cooperazione. In tal modo si garantisce che i finanziamenti per la promozione siano investiti in progetti efficaci a lungo termine. Gli interessi di proprietà dei proprietari di foreste sono garantiti attraverso la pianificazione annua. Fissando una quantità di legname utilizzato di almeno 10'000 m3 e una quantità di legname immesso sul mercato di almeno 50’000 m3 per progetto (quale obiettivo a medio termine che deve essere realizzato alla scadenza della durata del progetto), la promozione di concentrazioni minime viene esclusa da parte della Confederazione. I Cantoni sono liberi di stabilire eventualmente una quantità iniziale minima50. Date le quantità minime summenzionate, la Confederazione ritiene che le cooperazioni o i raggruppamenti aziendali possono essere autosufficienti nell’ambito di un’economia di mercato.

Art. 45 Promozione della formazione Le disposizioni relative alla promozione della formazione corrispondono al discipli- namento vigente. Il rimando alla vecchia tabella 2 è sostituito con la citazione diretta del contributo federale massimo che viene concesso sotto forma di importi forfettari.

Art. 46 Ricerca e sviluppo Le disposizioni relative alla ricerca e allo sviluppo corrispondono al disciplinamento vigente.

50 La Confederazione raccomanda in generale una quantità minima iniziale di 6'000 m3 per il legname utilizzato e 20'000 m3 per il legname immesso sul mercato.

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Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indenni- tà globali o aiuti finanziari

Art. 47 Domanda La Confederazione concede ai Cantoni indennità e aiuti finanziari, conformemente agli articoli 40-46 OFo. Ciò equivale a dire che i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell’ambito del diritto in materia di sussidi, la Confedera- zione non ha nessun rapporto con terzi. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone che concede un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. L’elemento più importante della domanda per la stipula di accordi programmatici è rappresentato dai dati del Cantone in merito agli obiettivi programmatici da realizzare nei quattro anni successivi (lettera a), alle misure ritenu- te necessarie per la realizzazione di questi obiettivi e la loro attuazione (lettera b) nonché l’efficacia di dette misure (lettera c) in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmatici. Secondo il capoverso 2, i Cantoni interessati, nel caso di provvedimenti di portata intercantonale, garantiscono il coordinamento delle domande.

Art. 48 Accordo programmatico Conformemente al capoverso 1, l’accordo programmatico è stipulato tra l’UFAM e l’autorità cantonale competente. Sia per i Cantoni sia per la Confederazione, la competenza per la stipula degli accordi programmatici deve essere assolutamente regolamentata. A livello federale, la competenza ordinaria per la stipula di accordi programmatici è affidata all’UFAM. All’interno dell’UFAM, la responsabilità per la preparazione in materia di contenuto è demandata alle divisioni specialistiche. Ma la pianificazione finanziaria è affidata alla direzione, che firma anche gli accordi programmatici. In tal modo, si è tenuto conto del fatto che il partner contrattuale è sempre un Cantone e pertanto uno Stato parzialmente sovrano e che, da parte canto- nale, ad essere competente per la stipula, è spesso il governo nel suo complesso. La regolamentazione esatta della competenza per la stipula da parte cantonale spetta al Cantone. La Confederazione raccomanda tuttavia una regolamentazione esplicita delle competenze nel diritto cantonale. Dato che la competenza alla stipulazione di accordi programmatici costituisce una funzione fondamentale e importante, che riguarda nel contempo anche la ripartizione dei compiti tra gli organi statali e con essa la ripartizione dei poteri, si raccomanda che essa sia statuita a livello di legge. In conformità dell’articolo 20a capoverso 2 LSu, l’accordo programmatico discipli- na, secondo il capoverso 2, prima di tutto gli obiettivi strategici da realizzare con- giuntamente (lettera a). Alla lettera b si stabilisce la prestazione del Cantone, ossia con quali misure, e (lettera c) con quale sostegno finanziario della Confederazione questi obiettivi dovranno essere raggiunti. Inoltre, l’accordo programmatico disci- plina il controlling (lettera d). I punti essenziali del controlling, valide in generale e applicabili per tutti i Cantoni, vengono tuttavia già stabiliti nelle direttive in materia di sussidi dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM. L’elenco nel capoverso 2 non è esaustivo. Nel quadro dell’accordo programmatico, Confederazione e Cantoni sono liberi di disciplinare altri punti nei limiti del quadro normativo vigente. Nel capoverso 3 si stabilisce che l’accordo programmatico è stipulato per la durata massima di quattro anni. Questa durata si applica in linea di massima per tutti i

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programmi dell’UFAM. Tale disposizione è giustificata dal fatto che i requisiti contenutistici degli obiettivi programmatici sussidiati (i processi di trasformazione della natura sono a lungo termine), dall’efficienza necessaria durante lo sviluppo delle trattative (una durata degli accordi più lunga privilegia l’efficienza) e dall’allineamento con i tempi di raccolta dei fondi (la durata del credito quadro approvato all’Assemblea federale che serve quale base per l’assegnazione di sussidi mediante accordi programmatici è prevedibilmente di quattro anni). Conformemente al capoverso 4, l’UFAM emana direttive concernenti le informazio- ni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 49 Versamento L’UFAM versa al Cantone, nel quadro dei sussidi federali concordati, i mezzi finan- ziari necessari a rate (capoverso 1). I versamenti rateali avvengono, in linea di mas- sima, indipendentemente dal grado di realizzazione dell’obiettivo. Un’eccezione è costituita dalla riduzione o interruzione totale dei versamenti a rate nel caso di gravi inadempienze (capoverso 2), nella misura in cui la colpa è imputata al Cantone. Inadempienze che vanno disgiunte dalle inadempienze di prestazione non imputabili al Cantone (modifica delle circostanze che sono alla base dell’accordo programmatico; ad esempio danni causati da tempeste nel prodotto bosco di protezione). In questi casi, l’accordo programmatico tra Confederazione e Cantone viene adeguato alla mutata situazione.

Art. 50 Rendicontazione e controllo Secondo il capoverso 1, i rapporti annuali devono essere concisi. Alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell’obiettivo programmatico alla fine dell’anno precedente per quanto attiene all’avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più comple- to e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (a livello materiale e finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e rag- giungimento dell’obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati dall’UFAM, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non siano fatti pervenire all’UFAM e approvati da questo Ufficio. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemen- to al rapporto annuale dell’ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione dell’obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d’insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate. Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendicon- ti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. L’UFAM verifica la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla sua conclusione (capoverso 2).

Art. 51 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

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L’accordo programmatico è considerato adempiuto da parte del Cantone quando tutti gli obiettivi programmatici sono stati raggiunti entro la durata dell’accordo. Se l’accordo non è stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alla prestazione raggiunta. Se l’obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non è stato raggiunto entro il termine concordato, l’UFAM può esigerne l’adempimento, stabilendo un apposito termine. Per tale adempimento, la Confederazione non accorda alcun sussidio oltre quelli concordati (capoverso 1). Conformemente al capoverso 2, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessa- zione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo. Secondo il capoverso 3, la richiesta di restituzione delle indennità o degli aiuti finanziari globali già versati è disciplinata dagli articoli 28 e 29 LSu.

Sezione 4: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari singoli

Art. 52 Domande Poiché la Confederazione concede i suoi sussidi e aiuti finanziari ai Cantoni, dopo l’entrata in vigore della NPC i richiedenti possono essere in linea di massima soltan- to i Cantoni. Nell’ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano (capoverso 1) le loro domande al Cantone. Una deroga a questa regola è costituita dalle domande concernenti singoli aiuti finanziari e indennità senza la partecipazione del Cantone, conformemente all’articolo 38 capoverso 2. Queste domande sono successivamente e direttamente inoltrate dal fornitore di prestazioni all’UFAM. Secondo il capoverso 2, il Cantone esamina gli atti delle domande, il diritto al sussi- dio e l’esaurimento di altre possibilità di finanziamento e trasmette all’UFAM le domande corredate dalla sua proposta motivata, dalle autorizzazioni cantonali già rilasciate e dalla decisione di sussidio cantonale. Conformemente al capoverso 3, l’UFAM emana direttive concernenti il contenuto delle domande.

Art. 53 Concessione e versamento dei sussidi Secondo il capoverso 1, L’UFAM stabilisce l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario mediante decisione oppure stipula un contratto. Conformemente al capoverso 2, l’UFAM versa i sussidi in maniera scaglionata a seconda dell’avanzamento del progetto.

Art. 54 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo La Confederazione può, secondo il capoverso 1, non versare o ridurre i suoi sussidi se il Cantone esegue le misure solo in modo insufficiente.

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Secondo il capoverso 2, la restituzione delle indennità o aiuti finanziari già versati è disciplinata dall’articolo 28 LSu. Secondo il capoverso 3, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento se impianti o istallazioni per i quali sono state accordate indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo. Per quanto attiene a restituzioni nell’ambito di sottrazioni allo scopo, il capoverso 4 rimanda all’articolo 29 LSu.

Art. 55 Ulteriori disposizioni procedurali La decisione procedurale relativa alla rendicontazione e al controllo da parte della Confederazione (art. 50) è applicata per analogia.

Art. 56 – 59 Gli articoli 56 – 59 sono abrogati. Essi non hanno più alcuna validità nell’ambito del nuovo modello di sovvenzionamento.

Art. 60 cpv. 6 Il rimando dell’articolo 60 capoverso 6 è adeguato conformemente alle modifiche.

Art. 61 cpv. 3 Il rimando dell’articolo 61 capoverso 3 è adeguato conformemente alle modifiche.

Art. 63 cpv. 1 lett. b Il rimando dell’articolo 63 capoverso 1 lettera b è adeguato conformemente alle modifiche nella Sezione 2 (Provvedimenti).

Art. 64 cpv. 5 L’articolo 64 capoverso 5 è abrogato. Il rimando non è più corretto.

Allegato L’allegato è abrogato.

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17 Commento all'ordinanza del 30 settembre 199151 sulle bandite

federali (OBAF) e

18 Commento all'ordinanza del 21 gennaio 199152 sulle riserve

d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM) 17./18.1 In generale Fondandosi sull’articolo 11 della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP)53, la Confederazione, congiuntamente ai Cantoni, può delimitare bandite federali nonché riserve di uccelli acquatici e migratori d’importanza nazionale e internazionale. Nell’OBAF e nell’ORUAM sono statuite le disposizioni di protezione. Poiché gli articoli che coinvolgono la NPC (art. 14-17 nella Sezione Indennità) sono quasi identici, essi saranno commentati insieme, e separatamente soltanto là dove sarà necessario, in base alle ordinanze e alle differenze specifiche. Il settore di compiti secondo la LCP rimane un compito congiunto di Confederazio- ne e Cantoni, vale a dire che la Confederazione e i Cantoni partecipano insieme al finanziamento delle zone federali protette. La Confederazione si concentra per quanto possibile sul piano strategico, ossia fissa obiettivi e criteri per l’adempimento dei compiti e controlla la loro realizzazione; i Cantoni, per altro verso, devono fornire le loro prestazioni nell’ambito del quadro legale con maggiore responsabilità. Quale nuova forma di collaborazione tra Confederazione e Cantoni è introdotto l’accordo programmatico. Accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni quantificano gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni da fornire. I mezzi sono versati ai Cantoni sotto forma di contributi di base e contributi per unità di superfi- cie. Per il conseguimento degli obiettivi degli accordi di programma si presuppone un cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti. L’OBAF e la ORUAM sono interessate soltanto dalle modifiche della Sezione Indennità (articoli concernenti la sorveglianza, la formazione, l’equipaggiamento e l’infrastruttura nonché i danni arrecati dalla selvaggina).

17./18.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 14 OBAF/ORUAM Sorveglianza in generale La Confederazione finanzia congiuntamente ai Cantoni una sorveglianza professio- nale nelle zone protette. Il compito di questo personale di sorveglianza è quello di promuovere la protezione e la salvaguardia della varietà delle specie in queste bio- cenosi altamente rappresentative di mammiferi e uccelli selvatici e garantirne la sorveglianza.

51 RS 922.31 52 RS 922.32 53 RS 922.0

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I criteri per la negoziazione dell’ammontare delle indennità globali per la sorve- glianza sono fissati nelle due ordinanze, La base per il loro calcolo era il salario medio annuo dei guardacaccia di 60'000 franchi, che è rimasto invariato anche dopo l’entrata in vigore delle due ordinanze (1991). Questa base di calcolo deve essere mantenuta; viene però aumentata a 70'000 franchi al fine di poter compensare alme- no parzialmente il rincaro dei 15 anni trascorsi. La Confederazione partecipa anche mediante contributi di base e contributi per unità di superficie alle spese per la formazione di base, per l’equipaggiamento dei guarda- caccia, per l’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica delle zone protette. Il calcolo di questi sussidi per zona è commisurato alla superficie e all’importanza delle zone protette. Sommando le indennità per tutte le zone protette, il totale a livello nazionale non dovrebbe superare quello medio degli ultimi tre anni.

Art. 14 OBAF Contributo per unità di superficie per le bandite federali in particolare I contributi per la sorveglianza (capoverso 2) nelle bandite federali dipendono dalla superficie delle zone. Fino a 20 km2 di superficie, la Confederazione versa un con- tributo per unità di superficie di 21'000 franchi. Questo importo risulta dalla molti- plicazione di 70'000 franchi per il fattore 0,75 (sorveglianza per 9 mesi l’anno, cfr. il vigente art. 14 cpv. 2) e per il fattore 0,4 (che corrisponde al grado di sovvenziona- mento medio per tutti i Cantoni). Per zone di superficie comprese tra i 20 km2 e i 100 km2 vengono versati, proporzionalmente alla superficie delimitata, fino a 21'000 franchi supplementari.

Art. 14 ORUAM Contributo di base per le riserve d’uccelli acquatici e migratori in particolare I sussidi per la sorveglianza (capoverso 2) nelle riserve d’uccelli acquatici dipendo- no dall’importanza internazionale o nazionale delle zone. La delimitazione delle zone possibili e le differenziazione della loro importanza è fondata sugli inventari scientifici che si avvalgono, quale criterio, della quota della popolazione europea che riguarda le specie di uccelli acquatici selezionate. Il contributo di fondo di 28'000 franchi risulta dalla moltiplicazione di 70'000 franchi per il fattore 0,4 che corri- sponde al grado di sovvenzionamento medio per tutti i Cantoni. Per le riserve d’uccelli acquatici d’importanza nazionale viene pagata come finora la metà dell’importo.

Art. 14 cpv. 1 lett. d OBAF/ORUAM Piani di utilizzazione volti a prevenire disturbi rilevanti Le attività del tempo libero e altre forme di utilizzazione che provocano disturbi rilevanti agli animali selvatici, e possono pertanto entrare in conflitto con gli obietti- vi specifici delle riserve faunistiche federali, sono in costante aumento nella nostra società. Di conseguenza, proprio nelle riserve faunistiche federali d’importanza nazionale è necessario oggi decentrare e delimitare le diverse utilizzazioni. I piani di utilizzazione sono a tal fine uno strumento riconosciuto e appropriato. La lettera d permette alla Confederazione di partecipare sia all’elaborazione sia al finanziamento di piani di utilizzazione siffatti per le zone protette particolarmente conflittuali.

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Art. 15 OBAF/ORUAM Danni arrecati dalla selvaggina La Confederazione può risarcire, nel quadro dei crediti stanziati, la prevenzione e la compensazione dei danni arrecati dalla selvaggina nelle zone protette federali. Sono stati compensati finora spese e danni ai Cantoni in base alle spese risultanti e fon- dandosi sulla capacità finanziaria del Cantone. Da ora in poi, per ogni chilometro quadrato di bandita e per ogni riserva d’uccelli acquatici e migratori, sarà versata un’indennità globale commisurata alla loro importanza (nazionale o internazionale). Il calcolo di questi importi per ogni bandita o riserva è fondato sulla superficie e sull’importanza della zona protetta. Sommando le indennità per tutte le zone protet- te, il totale nazionale non dovrebbe superare quello medio degli ultimi tre anni. Il contributo per unità di superficie è corrisposto soltanto se i Cantoni hanno adottato provvedimenti per la prevenzione dei danni arrecati dalla selvaggina. Siccome certe riserve d’uccelli acquatici e migratori sono pervase da popolazioni di cinghiali, mammiferi, che causano talvolta danni molto gravi ai terreni coltivati circostanti, è possibile in casi eccezionali, secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera b ORUAM, accordare indennità finanziarie supplementari alle regioni interessate al fine di mitigare le conseguenze di problemi siffatti o simili e per facilitare l’accettazione delle zone protette.

Art. 16 OBAF/ORUAM Disposizione comune Per quanto riguarda l’inadempimento o l’adempimento parziale delle misure, negli articoli 17 OBAF e 16a ORUAM, si rimanda da ora in poi ai corrispondenti articoli dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio, per cui la disposizione comune vigente può essere abrogata.

Art. 17 OBAF e art. 16a ORUAM Competenza e procedura Finora, sia l’ORUAM, sia l’OBAF sono state del tutto prive di disposizioni procedu- rali. Con l’introduzione degli accordi programmatici per la regolamentazione del pagamento dei sussidi, della rendicontazione e del controllo nonché dell’inadempimento o dell’adempimento parziale delle misure si rimanda ai corri- spondenti articoli dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio. È inoltre stabilito che l’UFAM stipula gli accordi programmatici con le autorità canto- nali competenti e che esso emana le direttive pertinenti agli accordi stessi.

19 Commento all'ordinanza del 24 novembre 199354 concernente la

legge federale sulla pesca (OLFP)

19.1 In generale

Dopo la dissociazione parziale degli aiuti finanziari per la pesca operata a livello di legge, e venuto meno il vincolo della capacità dei beneficiari, occorre fissare a livello d’ordinanza i provvedimenti suscettibili di essere sussidiati nonché l’aliquota di sussidio accordata a ogni provvedimento. Le aliquote variano a seconda dell’importanza del provvedimento.

54 RS 923.01

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19.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 12 Aiuti finanziari Nel capoverso 1 sono sanciti i tre criteri per l’assegnazione di contributi indicati nella legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)55 (miglioramento dell’habitat, ricerca, informazione). Organismi per la nutrizione dei pesci e altre specie ittiche importanti, che nella legge sono indicati separatamente, non sono esplicitamente menzionati in quanto già inclusi nelle norme specifiche relative a pesci e gamberi. Nel capoverso 2, un’aliquota maggiore, rispetto agli altri, è assegnata ai progetti relativi alle specie particolarmente minacciate, ai miglioramenti dell’habitat, all’impegno nel sovvenzionamento delle acque di confine e ai progetti pilota. I due livelli contributivi massimi, 25 per cento e 40 per cento, corrispondono alle aliquote minima e massima vigenti. A progetti che servono prevalentemente all’utilizzazione ittica (ad es. sorveglianza annua delle popolazioni) non viene accordato alcun sussidio (capoverso 3), in quan- to gli aspetti gestionali sono di pertinenza esclusiva dei Cantoni. Questa regolamen- tazione si applica sia alle acque interne sia alle acque di confine. Il sovvenzionamen- to viene meno anche nel caso in cui sussista un responsabile per le spese sostenute. Il servizio cantonale della pesca prende posizione (capoverso 4) in merito alle do- mande inoltrate da terzi in un corapporto concernente il progetto, prima che l’UFAM assegni un aiuto finanziario (capoverso 5).

20 Commento all' abrogazione dell' ordinanza del 9 luglio 196556 sui

sussidi alle spese cantonali per aiuti alla formazione La nuova legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria57, al contrario di quanto proposto in origine dal Consiglio federale, non prevede più l’assegnazione di sussidi federali calcolati in funzione delle spese dei Cantoni, bensì una ripartizione del credito fra i singoli Cantoni in base alla loro popolazione (art. 4). Questa modalità di ripartizione non richiede una regolamentazione specifica tramite una nuova ordinanza. La vec- chia ordinanza può dunque essere semplicemente abrogata.

55 RS 923.0 56 RU 1965 478; RU 1999 2387. 57 FF 2006 7695

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21 Commento all'abrogazione dell'ordinanza del 15 febbraio 199558

concernente l’acquisto dell’equipaggiamento personale e dell'or- dinanza del 25 ottobre 199559 sull’equipaggiamento dell’esercito (OEE) Le modifiche della legge militare del 3 febbraio 1995(LM)60, che statuiscono, tra l'altro, la competenza esclusiva della Confederazione per l'acquisto, la gestione e la manutenzione del materiale dell'esercito, hanno reso del tutto obsolete l'ordinanza concernente l’acquisto dell’equipaggiamento personale e l'ordinanza sull’equipaggiamento dell’esercito. Un'eventuale partecipazione dei Cantoni alla gestione e alla manutenzione del materiale dell'esercito (nuovo art. 106a LM) può ora essere disciplinata su basi contrattuali.

22 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del 2 dicembre 198561

sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta preventiva A seguito della soppressione, all’art. 2 cpv. 2 della legge federale del 13 ottobre 196562 su l’imposta preventiva, della capacità finanziaria quale criterio di ripartizio- ne dell’aliquota fra i cantoni, viene anche a cadere la necessità di determinare in un’ordinanza il metodo di calcolo in relazione a tale elemento. La chiave di riparti- zione e la scadenza del pagamento ai cantoni fissate nella legge federale non neces- sitano più di ulteriori disposizioni a livello di ordinanza.

23 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del 2 dicembre 198563

concernente i contributi dei Cantoni all’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti Con la NPC i Cantoni sono completamente esonerati dal finanziamento dell'AVS. La Confederazione diventa in tal modo sola responsabile per il contributo dell'ente pubblico alle prestazioni individuali dell'AVS. L'ordinanza concernente i contributi dei Cantoni all'AVS diviene pertanto priva d'oggetto.

24 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del DFI del 4 di-

cembre 200364 sulla promozione dell’aiuto agli invalidi Con l’abrogazione dell’articolo 73 LAI , decade la base legale di questa ordinanza.

58 RU 1995 834 59 RU 1995 5200 60 RS 510.10 61 RU 1985 1957 62 RS 642.21 63 RU 1985 2009 64 RU 2003 4857

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25 Commento all' abrogazione dell'ordinanza dell’11 settembre

197265 sul riconoscimento di scuole speciali nell’assicurazione fe-

derale per l’invalidità (ORS) Con l’abrogazione dell’articolo 19 LAI decade il diritto ai provvedimenti per l’istruzione scolastica speciale e di conseguenza anche la base legale di questa ordinanza.

26 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del 2 dicembre 198566

concernente i contributi dei Cantoni all’assicurazione per l’invalidità Con la modifica dell’articolo 78 e l’abrogazione dell’articolo 78bis LAI, i cantoni non partecipano più al finanziamento dell’AI. Di conseguenza la relativa ordinanza può essere abrogata.

27 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del 29 dicembre

199767 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute

all’invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) Con la NPC la competenza per il rimborso dei costi di malattia e d'invalidità passa ai Cantoni. Il Consiglio federale non ha più alcuna competenza normativa in materia. L'ordinanza va quindi abrogata.

28 Commento all' abrogazione delle ordinanze sull’adeguamento

delle prestazioni complementari all’AVS/AI I valori figuranti nelle ordinanze per gli anni 199368, 200169, 200370, 200571 e

200772 sono ora contemplati dalla LPC totalmente rivista.

29 Commento all'abrogazione del decreto del consiglio federale del

21 maggio 195473 che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna Con il decreto federale del 24 marzo 194774 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione è stato costituito un fondo per la protezione della famiglia dotato di 50 milioni di franchi (art. 1 cpv. 1 lett. c ). Con

65 RU 1972 2364 66 RU 1985 2013 67 RU 1998 239 68 RU 1992 1836 69 RU 2000 2636 70 RU 2002 3348 71 RU 2004 4371 72 RU 2006 4153 73 RU 1954 519 74 RS 834.2

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l'introduzione della legge federale del 20 giugno 195275 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF), i proventi degli interessi annui di questo fondo sono stati utilizzati per la riduzione dei contributi cantonali alle spese determinate dalla LAF (art. 20 LAF). L’interesse minimo fissato dalla legge è del 4 per cento. Attualmente, il patrimonio del fondo ammonta a circa 32 milioni di franchi, che a un tasso d'inte- resse del 4 per cento produce un reddito annuo di circa 1,3 milioni di franchi. Con- formemente all’articolo 21 capoverso 1 LAF, questa somma è distribuita ai Cantoni «in ragione della capacità finanziaria del Cantone e del numero delle aziende agrico- le situate nel Cantone stesso». Le singole modalità di calcolo sono disciplinate nel decreto del Consiglio federale del 21 maggio 1954 che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna. Poiché con l'entrata in vigore della NPC la capacità finanziaria non sarà più un criterio per la ripartizione dei sussidi, l'articolo 20 capoverso 3 e l'articolo 21 LAF sono stati adeguati di conseguenza76. La riduzione dei contributi cantonali mediante i proventi degli interessi annui del fondo sarà ora calcolata in proporzione agli assegni familiari versati nei singoli Cantoni in virtù della LAF. Il decreto del Consiglio federale del 21 maggio 1954 che fissa i contributi dei Can- toni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna può dunque essere abrogato.

75 RS 836.1 76 FF 2005 5349

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II. Revisioni totali

• Ordinanza sulle strade nazionali (OSN) • Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo USTRA) • Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) • Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto della BNS

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Ordinanza Disegno sulle strade nazionali (OSN)

del ...

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 2, 21 capoverso 3, 41 capoverso 2, 44 capoverso 2, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoversi 3, 5 e 7 della legge federale dell’8 marzo 19601 sulle strade nazionali (LSN), nonché gli articoli 3 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali.

Art. 2 Parti costitutive delle strade nazionali Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica: a. il corpo stradale; b. i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione del- le strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi; c. i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, re- gionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le in- tersezioni e le rotatorie; d. gli impianti accessori con le vie d’accesso, d’uscita e le eventuali vie di col- legamento; e. le aree di sosta comprese le vie d’accesso e d’uscita e le relative costruzioni e impianti; f. le installazioni per l’esercizio e la manutenzione stradale quali punti d’appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, de-

RS .......... 1 RS 725.11 2 RS 741.01

2005–...... Page 123 of 243 1

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positi del materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il control- lo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sorve- glianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati; g. le costruzioni e impianti di drenaggio, d’illuminazione e di ventilazione non- ché le installazioni di sicurezza e le condotte; h. le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti; i. le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico, la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, i sistemi di gestione e di rile- vamento del traffico, comprese le necessarie banche dati; k. la vegetazione e le scarpate, la cui cura non può ragionevolmente essere ri- chiesta ai confinanti; l. i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono princi- palmente alle strade nazionali; m. le costruzioni e gli impianti per la protezione dell’ambiente; n. i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori; o. corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade na- zionali, comprese le vie d’accesso e di uscita.

Art. 3 Iscrizione nel registro fondiario I fondi delle strade nazionali devono essere annotati come tali nel registro fondiario.

Art. 4 Programma di costruzione annuale Il Dipartimento stabilisce il programma di costruzione annuale.

Art. 5 Provvedimenti preparatori Gli organi competenti per l’elaborazione dei piani, la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali sono autorizzati, nell’ambito dell’articolo 15 della legge federale del 20 giugno 19303 sull’espropriazione (LEspr), ad adottare i provvedimenti preparatori indispensabili quali sopralluoghi, rilievi planimetrici, sondaggi, picchettamenti e misurazioni.

3 RS 711

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Art. 6 Impianti accessori 1 Gli impianti accessori sono le stazioni di distribuzione di carburanti, gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio nonché i relativi parcheggi (aree di servizio). Le sta- zioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente. 2 Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi. Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti e di telefoni pubblici e accessibili agli handicappati. Le stazioni di distribuzione di carburanti, i gabinetti e i telefoni devono essere aperti 24 ore su 24. 3 L’attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate. 4 Sentiti i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) stabilisce l’ubicazione e il tipo di impianti accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati. Esso emana prescrizioni sull’attrezzatura generale e le pubblicità stradali presso gli impianti accessori. 5 I contratti tra il Cantone e il gestore degli impianti accessori devono essere sotto- posti all’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) per approvazione.

Art. 7 Aree di sosta 1 Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata. 2 Sulle aree di sosta l’Ufficio federale può autorizzare contro rimunerazione impianti di rifornimento e di vitto quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti, bancarelle. Le autorizzazioni vengono rilasciate per una durata massima di cinque anni.

3 Gli impianti non devono essere installati in modo fisso. Essi vanno rimossi

dall’area di sosta ogni sera; in casi giustificati l’Ufficio federale può autorizzare eccezioni. 4 L’attrezzatura degli impianti e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate. 5 Lungo la carreggiata è vietato collocare cartelli che segnalano queste possibilità di ristoro.

Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade nazionali Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 8 Portata del piano di sistemazione

1 Il piano di sistemazione comprende:

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a. il piano di situazione, di regola in scala 1 : 25 000; b. il profilo longitudinale in scala 1 : 25 000/2500; c. il profilo normale; d. il rapporto tecnico; e. la stima delle spese. 2 Durante l’elaborazione del piano di sistemazione devono essere verificati gli effetti sull’economia, l’ambiente e la società. I provvedimenti proposti tengono conto della situazione territoriale e dei differenti modi di trasporto.

Art. 9 Zone riservate 1 Le zone riservate devono essere stabilite secondo lo stato della progettazione. Va lasciato un margine sufficiente all’ulteriore progettazione, in particolare nei punti di collegamento. 2 Laddove il tracciato generale di una strada non è ancora determinato oppure sono esaminate varianti di un tracciato, le zone riservate devono essere adeguatamente estese oppure stabilite per ogni variante. 3 Nelle zone riservate è vietato eseguire senza permesso lavori edilizi, aprire cave di sabbia e discariche e modificare considerevolmente il terreno.

Art. 10 Progetto generale 1 Il progetto generale comprende il tracciato, inclusi i tronchi sotterranei e a cielo aperto, i punti di collegamento con le vie d’accesso e d’uscita, le opere d’intersezione e il numero di corsie. 2 Il progetto generale deve essere elaborato e messo a punto in modo tale da evitare ulteriori notevoli spostamenti e modifiche. Esso deve essere conforme al piano direttore cantonale.

Art. 11 Stesura definitiva e approvazione 1 Il progetto generale comprende: a. il piano della situazione in scala 1 : 5000; b. il profilo longitudinale in scala 1:5000 per le lunghezze e 1:500 per le altez- ze; c. il rapporto tecnico e le relative misure di accompagnamento; d. le analisi costi-benefici; e. le indicazioni relative ai costi; f. il rapporto sull’esame di impatto ambientale, fase 2; g. le proposte del Cantone e i pareri dei Comuni; h. i corapporti dei servizi cantonali della protezione dell’ambiente e della piani- ficazione del territorio nonché quelli dei servizi cantonali incaricati della

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protezione della natura e del paesaggio e della tutela degli interessi archeo- logici. 2 Il Dipartimento sottopone per decisione il progetto generale al Consiglio federale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti concordata con il Cantone.

3 Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell’ambito

dell’approvazione. 4 Se, durante l’elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di oltre il 10 per cento senza tenere conto del rincaro, l’aumento dei costi deve essere sottoposto per decisione al Consi- glio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.

Art. 12 Progetto esecutivo

1 Il progetto esecutivo deve essere trasmesso per approvazione al Dipartimento e

vanno allegati i seguenti documenti: a. il piano d’insieme; b. i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1 : 1000; c. il profilo longitudinale in scala 1 : 1000 per le lunghezze e 1 : 100 per le al- tezze; d. il profilo normale in scala 1 : 50; e. i profili trasversali in scala 1 : 100; f. le dimensioni principali delle opere di costruzione; g. il rapporto tecnico comprese le misure complementari; h. il piano di drenaggio; i. il rapporto sull’impatto ambientale, 3a tappa; j. la stima delle spese; k. il piano di espropriazione; l. la tabella dei fondi; m. i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confedera- zione. 2 Il Dipartimento esamina entro dieci giorni se l’incartamento è completo e lo tra- smette al Cantone per un parere e per il deposito pubblico. 3 Il Dipartimento approva il progetto esecutivo entro i sei mesi successivi alla con- clusione della procedura d’istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d’istruzione.

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Art. 13 Distanze degli allineamenti

1 Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono di regola:

a. per le strade nazionali di prima classe 25 m b. per le strade nazionali di seconda classe, di cui è prevista una futura sistemazione – a strada nazionale di prima classe 25 m – di cui non è prevista una tale sistemazione, secondo la sezione stradale 20–25 m c. per le strade nazionali di terza classe, secondo la sezione stra- 15–25 m dale d. per le strade nazionali nelle regioni urbane 20–25 m 2 Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l’allineamento e il corpo stradale devono di regola essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1. 3 Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente.

Art. 14 Picchettamento Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell’articolo 27a LSN: a. il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare deve essere evidenziato così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitu- tive; b. gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all’installazione devono essere evidenziati mediante profili; c. nei casi in cui si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da disso- dare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.

Art. 15 Procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali del progetto Se il progetto iniziale subisce considerevoli modifiche nel corso della procedura di approvazione dei piani, il progetto modificato deve essere sottoposto nuovamente agli interessati per un parere e, all’occorrenza, depositato pubblicamente.

Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico 1 Durante l’elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si procede ad un esame plurifase dell’impatto ambientale in conformità del numero 11.1 dell’allegato all’ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente.

2 In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l’impatto

sull’ambiente nella misura in cui questi elementi sono indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.

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3 Il Dipartimento può vincolare l’autorizzazione del progetto esecutivo alla condi- zione che, al più tardi tre anni dopo la messa in esercizio dell’opera, si verifichi se le misure di protezione dell’ambiente sono state applicate in modo adeguato e se è stato raggiunto l’effetto auspicato.

Art. 17 Costi 1 L’Ufficio federale stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi. 2 Nel caso dei progetti generali ed esecutivi occorre stimare i costi e i benefici e i costi di costruzione, di manutenzione e d’esercizio devono essere dichiarati separa- tamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a pre- scindere dalle norme per la costruzione stradale. 3 In ogni fase della progettazione occorre tener conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico ed ambientale nonché nell’ottica dei costi e dei benefici. 4 Le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo devono essere adattate in seguito a eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.

Art. 18 Progetto dettagliato L’esame dei progetti dettagliati può essere affidato a un ingegnere verificatore. Questo esame non costituisce un collaudo dell’opera e non esime l’ingegnere incari- cato del progetto dalle sue responsabilità.

Sezione 2: Acquisto del terreno

Art. 19 Acquisto a trattativa privata L’acquisto a trattativa privata è ammissibile se il terreno può essere acquistato al massimo al suo valore venale. Nel determinare questo valore va tenuto adeguata- mente conto dei prezzi nella regione considerata, della situazione e della possibilità d’impiego del fondo.

Art. 20 Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione Nell’elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto segnatamente delle disposizioni del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell’ambiente.

Art. 21 Presentazione ed esame dei progetti I progetti preliminari di rilottizzazione devono essere presentati all’Ufficio federale. Esso accerta che siano rispettati gli interessi della costruzione stradale. Il rispetto

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delle disposizioni concernenti i contributi, in caso di raggruppamenti agricoli, è verificato dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio federale dell’ambiente.

Art. 22 Stima dei valori venali e indennità Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d’esecuzione, l’applicazione della legge federale del 20 giugno

1930 sull’espropriazione (LEspr)4.

Art. 23 Esenzione dal divieto di cambiare la destinazione dei fondi e dall’obbligo di restituire i contributi Il terreno necessario alla costruzione delle strade nazionali nella procedura di rilot- tizzazione è esente dal divieto di cambiare la destinazione dei fondi, previsto nella legislazione federale concernente il promovimento dell’agricoltura e la conservazio- ne del ceto rurale. I contributi di miglioria provenienti da risorse federali non devono essere restituiti.

Art. 24 Eccezioni nella procedura di rilottizzazione Laddove la procedura di rilottizzazione non basta manifestamente a soddisfare le pretese legittime di risarcimento del proprietario di un determinato fondo, va esperi- ta la procedura d’espropriazione a istanza dello stesso oppure d’ufficio.

Art. 25 Espropriazione 1 Se l’acquisto del terreno avviene per espropriazione, il Dipartimento trasmette i piani approvati al presidente della Commissione di stima competente. Questi valgo- no come piano dell'opera secondo l'articolo 27 capoverso 1 LEspr5. Al presidente della Commissione di stima devono anche essere inviati il piano d’espropriazione e le tabelle dei fondi conformemente all’articolo 27 capoverso 2 LEspr. 2 La procedura di deposito dei piani prevista dal diritto sull’espropriazione è intesa esclusivamente a permettere agli espropriati di notificare le pretese d’indennità. 3 Se, dopo il deposito dei piani previsto dal diritto sull’espropriazione, occorre disporre in permanenza o temporaneamente di altri fondi o di parti di essi per la costruzione stradale, per installazioni, discariche o lavori d’adattamento, si procede a un deposito suppletivo solamente se l’ampliamento pregiudica i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.

Art. 26 Tasse 1 Per l’accertamento e l’epurazione dei diritti reali dovuti alla rilottizzazione nel perimetro di una strada nazionale, possono essere riscosse tasse secondo le aliquote

4 RS 711 5 RS 711

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corrispondenti delle tariffe cantonali del registro fondiario. Non è tuttavia riscossa alcuna tassa per le iscrizioni in questo registro (art. 954 CC6), tranne quando la loro causa risiede esclusivamente nella costruzione stradale oppure quando riguardano aziende non agricole. 2 Le tasse per le operazioni del registro fondiario nell’ambito di espropriazioni necessarie alla costruzione di strade nazionali sono riscosse in conformità delle disposizioni di diritto federale concernenti le tasse e le indennità nella procedura d’espropriazione.

Sezione 3: Sistemazione, trasformazione e utilizzazione

Art. 27 Trasformazioni edilizie e di tecnica del traffico di strade nazionali

1 Per la trasformazione di strade nazionali sono applicabili le disposizioni

sull’elaborazione e l’approvazione dei progetti generali ed esecutivi e sulla costru- zione delle strade nazionali. 2 Alle misure di tecnica del traffico, come la posa, la rimozione o la modificazione di segnali e segnaletica orizzontale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza sulla segnaletica stradale.

Art. 28 Progetti di costruzione di terzi all’interno degli allineamenti 1 I progetti di costruzione devono essere autorizzati se non pregiudicano la sicurezza del traffico, la destinazione dell’opera né un’eventuale futura sistemazione della strada. Questo vale segnatamente per: a. la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d’acqua, teleferiche, condotte e simili impianti; b. la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o c. le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia.

2 Le domande all’interno degli allineamenti devono essere approvate dall’Ufficio

federale. 3 L’Ufficio federale ordina le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso.

Art. 29 Altre utilizzazioni nelle aree delle strade nazionali Altre utilizzazioni nelle aree delle strade nazionali devono essere approvate dall’Ufficio federale.

6 RS 210

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Art. 30 Indennità 1 I terzi che si servono delle aree delle strade nazionali devono versare un’indennità per l’uso che ne fanno. L’indennità d’utilizzazione corrisponde di regola al valore di mercato del terreno. 2 Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio, provocate dall’utilizza- zione molteplice, sono sostenute dai terzi.

Art. 31 Ripartizione delle spese di adattamento alle opere militari 1 Sono opere militari ai sensi dell’articolo 48 della legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali:

1. le costruzioni e gli impianti militari con i loro accessori che servono,

a. al rafforzamento del terreno (opere fortificate, barricate anticarro, ecc.), b. alle telecomunicazioni (impianti telefonici e radiofonici, ecc.), c. all’aviazione militare (aerodromi militari, ecc.); 2. le opere militari sotterranee con i loro impianti d’esercizio e di sicurezza (condotte, vie d’accesso, mascheramenti, ecc.);

3. gli impianti di distruzione delle opere minate.

2 Sono a carico della costruzione delle strade nazionali i costi causati dal trasferi- mento di impianti di difesa limitati o sensibilmente pregiudicati nella loro efficacia dal corpo stradale o da manufatti. L’esercito deve contribuire ai costi nella misura in cui trae vantaggio da questo trasferimento. 3 I costi delle installazioni stradali nuove o complementari necessarie a causa di un dispositivo di difesa sono a carico dei crediti militari.

Capitolo 3: Completamento della rete delle strade nazionali approvata Sezione 1: In generale

Art. 32 Principio Nella misura in cui le seguenti disposizioni del presente titolo non dispongono altrimenti, si applica il capitolo 2.

Art. 33 Tratti interessati L’allegato 1 designa i tratti che saranno realizzati dai Cantoni nel quadro del com- pletamento della rete delle strade nazionali approvata.

Art. 34 Strade nazionali nelle zone urbane I Cantoni sono autorizzati ad affidare ai Comuni urbani, interamente o in parte, la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali nelle zone urbane. In tale caso, i Comuni devono adempiere i compiti che la legge sulle strade

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nazionali e la presente ordinanza conferiscono al Cantone; devono collaborare costantemente e strettamente con il Cantone e, per il tramite di quest’ultimo, con l’Ufficio federale e con gli altri servizi federali interessati.

Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 35 Progetto generale 1 L’Ufficio federale può affidare l’elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare in stretta collaborazione con l’Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati fino al termine della progettazione. Se del caso, l’Ufficio federale fissa le condizioni per l’elaborazione del progetto generale, tra- smettendole al Cantone come istruzioni. 2 Per la stesura definitiva e l’approvazione, il Cantone inoltra all’Ufficio federale la documentazione secondo l’articolo 11.

Art. 36 Progetto esecutivo 1 L’Ufficio federale verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo trasmetta al Dipartimento per l’approvazione. Entro tre mesi l’Ufficio federale comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione. 2 Se l’Ufficio federale e il Cantone non giungono a un accordo, quest’ultimo tra- smette al Dipartimento, per approvazione, il progetto nella forma in cui l’Ufficio federale ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.

Art. 37 Progetto dettagliato 1 L’Ufficio federale decide per quali elementi delle costruzioni occorre sottoporgli un progetto dettagliato per approvazione. 2 L’Ufficio federale decide in merito al progetto dettagliato entro due mesi dalla trasmissione di tutta la documentazione da parte del Cantone.

Sezione 3: Acquisti pubblici

Art. 38 Procedura 1 Per il completamento della rete, le seguenti commesse per i lavori, le forniture ed i servizi sono oggetto di pubblica gara: a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi; b. le commesse per le forniture e i servizi a partire da 383 000 franchi. 2 Possono essere aggiudicate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte alme- no: a. le commesse edili a partire da 500 000 franchi;

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b. le commesse per le forniture e i servizi a partire da 248 950 franchi.

3 Le altre commesse possono essere aggiudicate mediante trattative private.

4 L’offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l’appalto.

Art. 39 Diritto applicabile Per il resto è applicabile il diritto cantonale.

Art. 40 Approvazione dell’Ufficio federale

1 Prima dell’aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all’approvazione

dell’Ufficio federale le seguenti commesse: a. le prestazioni edili, a partire da 2 milioni di franchi; b. le forniture e i servizi, a partire da 248 950 franchi.

2 L’Ufficio federale decide dell’approvazione entro un mese.

3 Le altre commesse devono essere rese note all’Ufficio federale prima dell’inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 41 Inizio e svolgimento dei lavori 1 I lavori di costruzione non possono iniziare prima che l’Ufficio federale abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e l’appalto. 2 I Cantoni informano periodicamente l’Ufficio federale sullo stato dei lavori. Esso può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.

3 I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l’apertura alla

circolazione del tratto interessato.

Art. 42 Sorpasso del preventivo 1 Occorre il consenso dell’Ufficio federale per le modifiche del progetto dettagliato, rilevanti dal profilo tecnico, che si rendono necessarie prima o durante la costruzio- ne, oppure per le modifiche che provocano una spesa supplementare superiore a 500 000 franchi. Ciò vale anche quando si prevedono notevoli sorpassi del preventivo. 2 Il consenso dell’Ufficio federale va ottenuto per tempo prima dell’inizio dei lavori.

3 Il cambiamento dei piani o il superamento del preventivo devono essere annunciati all’Ufficio federale prima dell’inizio dei lavori.

Art. 43 Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti I Cantoni devono presentare all’Ufficio federale un conto finale per ogni opera costruita. Entro due anni dall’entrata in servizio provvedono alla stesura dei docu-

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menti conformi ai lavori eseguiti (piani, dati elettronici) di tutte le opere e le instal- lazioni tecniche.

Art. 44 Documentazione Per tutte le opere e le installazioni tecniche al momento del collaudo devono essere presentati i documenti pertinenti per l’esercizio, la sorveglianza e la manutenzione. Questi vanno trasmessi all’Ufficio federale.

Sezione 5: Trasferimento della proprietà

Art. 45 1 Il Dipartimento determina i fondi e designa i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico e gli accordi obbligatori, nonché le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione. L’Ufficio federale può rettificare tali assegnazioni mediante deci- sione formale entro 15 anni dall’apertura alla circolazione del tratto. 2 I Cantoni rimangono competenti, dopo l’apertura alla circolazione del tratto, per regolare le operazioni di acquisti fondiari non ancora concluse. 3 Con la conclusione del progetto, gli impegni vincolati alla costruzione sono trasfe- riti alla Confederazione a titolo di successore universale. Ciò avviene non appena terminato il collaudo dell’opera senza constatazione di importanti manchevolezze. La Confederazione è autorizzata a far valere pretese da contratti d’opera e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali

Art. 46

1 L’Ufficio federale provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto

di vista tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade.

2 Pianifica le misure di manutenzione a lungo termine. Le misure devono essere

coordinate in modo che sia garantita l’efficienza delle strade nazionali e che il nume- ro dei cantieri su una sezione sia tenuto possibilmente basso.

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Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali Sezione 1: In generale soppressa

Sezione 2: Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

Art. 48 Delimitazione delle unità territoriali L’esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione avviene in unità territoriali. Queste sono stabilite nell’allegato 2.

Art. 49 Contratti sulle prestazioni 1 L’Ufficio federale conclude, in nome della Confederazione, i contratti sulle presta- zioni con i gestori e vigila affinché siano rispettati. I contratti sulle prestazioni comprendono in particolare la portata delle prestazioni e le indennità. 2 Nei contratti sulle prestazioni l’Ufficio federale può derogare leggermente dai limiti delle unità territoriali per ragioni di economia aziendale e di traffico.

Art. 50 Attribuzione delle unità territoriali 1 Se più Cantoni od organismi ambiscono a un’unità territoriale, il Consiglio federale ne determina il gestore.

2 Se nessun Cantone od organismo è pronto ad assumere la manutenzione corrente e

gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L’Ufficio federale procede alle offerte d’acquisto e all’aggiudicazione. 3 L’Ufficio federale è competente per l’esecuzione se il Consiglio federale decide che la Confederazione gestisce essa stessa le singole unità territoriali o parti di esse, segnatamente le gallerie.

Sezione 3: Sicurezza nelle gallerie

Art. 51 1 Il Dipartimento emana istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie, attenendosi alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuro- pea, o a una regolamentazione successiva.

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Sezione 4: Gestione del traffico

Art. 52 Competenza della Confederazione 1 L’Ufficio federale è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico e provvede all’informazione stradale per le strade nazionali. 2 L’Ufficio federale emana istruzioni circa i dati del traffico che devono essere comunicati dai Cantoni. 3 Nella misura in cui le circostanze lo esigono, l’Ufficio federale coordina i suoi provvedimenti con gli Stati confinanti. Li informa in merito alle particolari situazio- ni di traffico sulle strade nazionali. 4 L’Ufficio federale può affidare questi compiti parzialmente o interamente ai Can- toni, ad organismi da essi designati o a terzi. 5 L’Ufficio federale può far eseguire installazioni di gestione del traffico (ad es. pannelli informativi) anche negli impianti accessori.

Art. 53 Piani cantonali di gestione del traffico 1 Le strade particolarmente rilevanti per la gestione del traffico delle strade nazionali sono elencate nell’allegato 3. 2 I Cantoni allestiscono per queste strade piani di gestione del traffico secondo le istruzioni dell’Ufficio federale e li sottopongono alla sua approvazione. 3 Sulle strade particolarmente rilevanti per la gestione del traffico delle strade nazio- nali i Cantoni eseguono tempestivamente le misure previste nei piani di gestione del traffico approvati dall’Ufficio federale.

Art. 54 Gestione cantonale del traffico sulle strade nazionali Nei casi di cui all’articolo 3 capoverso 6 della legge federale sulla circolazione stradale la polizia può dare alla centrale di gestione del traffico istruzioni prioritarie concernenti la gestione operativa o la regolazione del traffico sulle strade nazionali.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 55 Esecuzione Nella misura in cui non è demandato al Dipartimento, l’Ufficio federale esegue la presente ordinanza ed emana le istruzioni.

Art. 56 Diritto vigente: abrogazione e modifica L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell’allegato 4.

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Art. 57 Disposizioni transitorie 1 La Confederazione, a titolo di successore universale, con la proprietà riprende tutti gli impegni cantonali connessi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzio- ne delle strade nazionali ed è segnatamente autorizzata a far valere le pretese deri- vanti da contratti d’opera e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti. 2 Nel quadro dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso sulle strade nazionali esistenti (art. 62a cpv. 7 LSN) l’Ufficio federale stabilisce i lavori che i Cantoni eseguono secondo la procedura previgente. In questi casi la Confede- razione si assume gli impegni connessi con i lavori di sistemazione e manutenzione soltanto al termine dei lavori. 3 Non sono trasferiti i fondi e le opere quali superfici residue e centri di manutenzio- ne che non saranno più utilizzati per l’esercizio, la manutenzione e la sistemazione futura delle strade nazionali e che i Cantoni desiderano conservare. 4 Parimenti non sono trasferiti i fondi e le opere quali i centri d’intervento della polizia di cui i Cantoni necessitano per l’adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali.

5 Se sono ancora in corso operazioni d’acquisto fondiario concernenti le strade

nazionali già aperte al traffico al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, la proprietà sarà trasferita soltanto dopo regolamento delle procedure. 6 In caso di domande d’approvazione dei piani in sospeso nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione, il Cantone rimane competente fino al termine delle procedure.

Art. 58 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

7 RU 1996 250

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Allegato 1 (art. 33)

Elenco dei tratti che i Cantoni devono realizzare nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata Legenda: N = strada nazionale SN = strada nazionale urbana (superstrada) G = traffico misto Cl. = classe Sez. = sezione

A) Elenco dei tratti in cantiere

Nume- Lun- ghezza ro di Str. Cl. Sez. Designazione car- (km) Osservazioni in reggia- cantie- te re Zürich N04 1 04 Brunau - Uetliberg Ost 2+2 0.6 N04 1 05 Uetliberg Ost - Fildern 2+2 4.6 N04 1 06 Fildern - Knonau 2+2 13.4 N04 1 07 Knonau - Ktgr. ZG 2+2 2.8 N20 1 04 Bergermoos - Fildern N1c 2+2 5.2 Bern N16 2 01 Limite JU - Moutier Est 2 4.1 N16 2 02 Moutier Est - Court 2 7.8 Uri

Neue Axenstrasse Ktgr. SZ - N04 2 09 Flüelen (Anteil UR) 2 2.5 Umfahrung Flüelen

Obwalden

Loppertunnel / Kirchenwal- Vollanschluss N08 9 8 2 1.1 N8 an N2 dtunnel Verbindungstunnel Nidwalden Vollanschluss N8 an N02 1 02 Loppertunnel / Kirchenwal- 2 1.8 N2, Verbindun- dtunnel gstunnel Zug

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Nume- Lun- ro di ghezza Str. Cl. Sez. Designazione car- (km) Osservazioni reggia- in cantie- te re

Ktgr. ZH-Kantonstrasse 382 Kantonsgrenze N04 1 02 2+2 2.4 (Lorze) Verzweigung Blegi Basel-Stadt N02 4 08 Wiese - Landesgrenze F SN 2 + 2 1.1 (1.7 km in Betrieb) Aargau N03 9 00 Flankierende Massnahmen Graubünden AS Landquart - Klosters N28 2/3 01 Selfranga 2 3.7 Umfahrung Saas Valais Tronçon en service, N09 2 54 Sion - Sierre 2+2 - seule la jonction de Sierre reste à réaliser N09 2 55 Sierre - Gampel 2+2 20.0 N09 2 56 Gampel - Brig-Glis 2+2 17.0 3 km in Betrieb Jura N16 9 01 Plate-forme douanière de - - Boncourt N16 2 02 Front. F - Porrentruy Ouest 2+2 13.7 N16 2 08 Delémont est - limite BE 2+2 4.9

B) Elenco dei tratti in esercizio oggetto di pagamenti o lavori residui

Nume- Lun- ro ghezza delle (km) Str. Cl. Sez. Designazione Osservazioni carre- in cantie- giate re Obwalden N08 2 54 Umfahrung Giswil 2 2.5 Strecke eröffnet Fribourg Cheyres-Cugy (y compris Tronçon en service, N01 2 01 2+2 11.8 Domdidier) à régler: archéologie Solothurn Strecke eröffnet N05 2 02 Zuchwil - Nennikofen 2+2 7.4 Flankierende Mas- snahmen

Strecke eröffnet N05 2 03 Aare - Grenchen 2+2 3.3 Flankierende Mas- snahmen

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Nume- Lun- ro ghezza Str. Cl. Sez. Designazione delle (km) Osservazioni carre- in cantie- giate re Aargau N03 9 00 Zollanlage Rheinfelden - - Eröffnung 2005 Zubringer N3- A 98 (D). N03 1 09 Rheinfelden 2 1.1 Eröffnung 2005 Vaud N05 2 02 Limite NE - Arnon 2+2 8.6 Ouverture 2005 Ouverture 2005 N05 2 01 Arnon - Yverdon 2+2 9.2

8.6 km en service

Neuchâtel Ouverture 2005 N05 2 03 Areuse - limite VD 2+2 13.3 7.5 km en service Jura N16 2 03 Evitement de Porrentruy 2 2.9 Ouverture 2005 N16 2 07 Evitement de Delémont 2 3.2 Ouverture 2005

C) Elenco dei tratti non ancora iniziati

Lun- Nume- ghezza ro delle (km) Str. Cl. Sez. Designazione carreg- Osservazioni in giate cantie- re Zürich Hardturm - Verhekrsdreieck N01 4 01 Letten SN 3 + 3 2.8 N01 4 02 Stadttunnel Letten - Irchel SN 3 + 3 0.7 N03 4 01 Letten - Sihlhölzli SN 3 + 3 2.6 Bern N01 4 06 Zubringer Neufeld SN 2 (+1) 1.2 Biel süd (Brüggmoos) - Biel N05 2 08 2+2 5.2 West (See-Vorstadt)

Biel Ost (Längfeld) - Biel inkl. H6 N05 2 09 2+2 7.1 4- Spurausbau Süd (Brüggmoos) Brügg - Aegerten N05 2 01 Zubringer Nidau SN 2 + 2 0.6

Umfahrung Biel N05 3 08 Biel West - Schlössli G 2 1.7 (Netzbeschluss

21.03.60 Art.3)

N08 3 09 Brienzwiler Ost - Ktgr. OW G 2 5.9 Brünigtunnel

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Lun- Nume- ghezza ro delle (km) Str. Cl. Sez. Designazione Osservazioni carreg- in giate cantie- re N16 2 03 Court - Tavannes 2 10.2

Séparation des N16 2 05 La Heutte - Taubenloch 2+2 - trafics Taubenloch

Uri

Neue Axenstrasse Ktgr. SZ - Sisikoner- und N04 2 09 2 3.5 Flüelen (Anteil UR) Rophaien - Tunnel

Schwyz Neue Axenstrasse Anschluss Brunnen - Ktgr. UR (Anteil Morschacher- und N04 2 09 2 7.3 Sisikoner - Tunnel SZ) Obwalden N08 3 02 Umfahrung Lungern 2 3.5 N08 3 05 Giswil Grossmatt - Ewil 2 1.0 N08 3 51 Brünig Ktgr. BE - Lungern G 2 4.0 Brünigtunnel Süd Basel-Stadt N02 4 07 Bahnhof SBB - Gellertdreie- SN 2 + 2 2.0 ck Graubünden N28 2/3 01 AS Landquart - Klosters 2 2.9 Umfahrung Küblis Selfranga Vaud N09 1 03 Perraudette-Paudèze (Corsy) - N09 1 09 Paudèze-Lutrive 2+2 1.8 Neuchâtel Contournement de N05 2 04 Serrières - Areuse 2+2 1.9 Serrières

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Allegato 2 (art. 48)

Unità territoriali UT Cantone Limiti (raccordi) I BE N8: Kantonsgrenze BE/OW N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR II VD, FR, GE, N5 : Jonction Yverdon Ouest N1 : Kantonsgrenze BE/ FR N12 : Kantonsgrenze BE/ FR N9 : Jonction Bex Nord III VS N9 : Jonction Bex Nord IV TI N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria del San Gottardo N13: Raccordo Roveredo Nord V GR N13: Raccordo Roveredo Nord N13: Kantonsgrenze GR/SG VI SG, TG, AI, AR, GL N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N13: Kantonsgrenze GR/SG VII ZH, SH N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N4: Kantonsgrenze ZH/ZG VIII AG, BS, BL, SO N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LU/AG N5: Westportal Wititunnel IX JU, NE, BE N5: Jonction Yverdon Ouest N5: Westportal Wititunnel X LU, ZG, OW, NW N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried XI UR, SZ, TI N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria del San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht

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Allegato 3 (art. 53)

Strade particolarmente rilevanti per la gestione del traffico

Cantone Strada Da Via A

ZH 1 Zürich Winterthur ZH Zürich Furttal Grenze Kt.. Aargau AG Grenze Kt.. Zürich Furttal Wettingen Anschluss Urdorf ZH 1 Nord Grenze Kt.. Aargau AG 1 Grenze Kt.. Zürich Wohlen Lenzburg Grenze Kt.. St. GR 13 Zizers Landquart Gallen GR 28 Landquart Maienfeld Grenze Kt. Graubün- SG 13 den Sargans TI 2 Raccordo Faido Airolo UR 2 Göschenen Amsteg VD 1 Anschluss Aubonne Lausanne BE 1 Kirchberg Grenze Kt.. Aargau AG 1 Grenze Kt. Bern Rothrist SO 12 Solothurn Grenze Kt. Bern BE 12 Grenze Kt. Solothurn Niederbipp Grenze Kt. Basel SO 12 Oensingen Balsthal Land BL 12 Grenze Kt. Solothurn Liestal Grenze Kt. Basel SO 2 Olten Land BL 2 Grenze Kt. Solothurn Sissach BE 5 Niederbipp Grenze Kt. Solothurn SO 5 Grenze Kt. Bern Oensingen Grenze Kt. Aargau AG 5 Grenze Kt. Bern Aarau Anschluss Aarau AG 24 Aarau West BL 12 Basel Stadt Anschluss Liestal AG 3 Anschluss Neuenhof Grenze Kt. Zürich

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Cantone Strada Da Via A

ZH 3 Grenze Kt. Aargau Zürich AG Landstrasse Anschluss Baden Wettingen Grenze Kt. Zürich ZH Landstrasse Grenze Kt. Aargau Geroldswil Zürich Anschluss Urdorf ZH Bernstrasse Nord Schlieren ZH Birmensdorf Waldegg Zürich ZH 3 Zürich Horgen Grenze Kt. Schwyz SZ 3 Grenze Kt. Zürich Lachen TI 2 Raccordo Bissone Lugano Raccordo Lugano TI 2 Lugano Sud Anschluss Gisikon- LU 4 Root Luzern Anschluss Emmen- LU 2 Nord Luzern Anschluss Luzern LU Horwerstrasse Horw Luzern VD 9 Jonction Villeneuve Lausanne Route de VD Crissier Lausanne Jonction Crissier Limite cantonale GE 1 Genève Vaud Limite cantonale VD 1 Genève Jonction Nyon Route de VD Divonne Mies Jonction Coppet Jonctions Vernier / GE Jonction Perly Meyrin BE 1 Bern Anschluss Schönbühl BE 10 Bern Anschluss Muri Anschluss Nieder- BE 12 Bern wangen Raccordo Melide- TI 2 Chiasso Bissone Raccordo Lugano TI Lugano Nord Raccordo Bellinzona TI 2 Sud Airolo TI Via Cantonale Molinazzo d'Arbedo Preonzo Biasca Confine cantonale TI 13 Bellinzona Nord con i Grigioni Confine cantonale con Reichenau - GR 13 il Ticino Coira Zizers SG 13 Sargans St. Margrethen Grenze Kt. Thurgau

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Cantone Strada Da Via A

TG 13 Grenze Kt. St. Gallen Autobahnende Arbon SG 7 Rorschach St.Gallen SG 7 St. Gallen Grenze Kt. Thurgau TG 7 Grenze Kt. St. Gallen Grenze Kt. Zürich ZH 7 Grenze Kt. Thurgau Winterthur SG Niederuzwil Henau Will TG Anschluss Matzingen Anschluss Attikon TG 1 Konstanz Grenze Kt. Zürich ZH 1 Grenze Kt. Thurgau Winterthur Verzweigung Grü- TG 14 Wellhausen neck Anschluss Schaffhau- SH sen Süd Grenze Kt. Zürich Grenze Kt. Schaffhau- ZH sen Andelfingen Winterthur SG 3 Sargans Grenze Kt. Glarus Anschluss Niederur- GL 3 Grenze Kt. St. Gallen Kerenzerberg nen GL 3 Anschluss Weesen Grenze Kt. Schwyz SZ 3 Grenze Kt. Glarus Lachen Anschluss Niederur- SG 17 nen Schmerikon SG A53 Schmerikon Grenze Kt. Zürich ZH A53 Grenze Kt. St. Gallen Brütiseller Kreuz Einsiedlerstras- ZH se Wädenswil Zürich ZH 4 Zürich Sihltal Grenze Kt. Zug ZG 4 Grenze Kt. Zürich Sihlbrugg Zug ZG 4a Zug Anschluss Zug West Anschluss Urdorf ZH Nord Affoltern Grenze Kt. Zug Anschlüsse Zug ZG Grenze Kt. Zürich West / Cham Anschlüsse Zug West / ZG 4 Cham Rotkreuz Grenze Kt. Luzern ZG Rotkreuz Risch Grenze Kt. Schwyz SZ 2 Grenze Kt. Zug Arth Brunnen

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Cantone Strada Da Via A

UR 2 Anschluss Altdorf Erstfeld Anschluss Amsteg

LU Grenze Kt. Zug Inwil Anschluss Emmen

LU Kantonsstrasse Anschluss Luzern Horw Grenze Kt. Nidwalden

NW Grenze Kt. Luzern Anschluss Beckenried

NW 4 Stansstad Grenze Kt. Obwalden

OW 4 Grenze Kt. Nidwalden Sarnen

LU 2 Anschluss Emmen-Nord Grenze Kt. Aargau

AG 2 Grenze Kt. Luzern Anschluss Oftringen

LU Anschluss Emmen-Nord Sempach Anschluss Sursee

AG 3 Anschluss Neuenhof Brugg-Frick Stein

AG 7 Stein Grenze Kt. Basel Land

BL 7 Grenze Kt. Aargau Grenze Kt. Basel Stadt

BL 2 Anschluss Liestal Anschluss Sissach

BL Anschluss Sissach Anschluss Diegten

BL Anschluss Liestal Arisdorf Liestal

AG 5 Brugg Aarau Grenze Kt. Solothurn

AG Anschluss Baden Brugg

AG Anschluss Aarau Ost Suhr Anschluss Oftringen

SO 5 Grenze Kt. Aargau Olten

SO Rickenbach Neuendorf Oensingen

JU 6 Porrentruy Les Rangiers Limite cantonale Berne

BE 6 Limite cantonale Jura Moutier Jonction JU 18 Les Rangiers St-Ursanne Delémont

VS 21 Frontière I Gd-St-Bernard Martigny Jonction Gd-St-Bernard

VS 9 Brig Martigny

VD 9 Martigny Villeneuve

VS 21 Bex Monthey Porte du Sex

VD 144 Porte du Sex Villeneuve

VS 509 Goppenstein Anschluss Gampel/Steg

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Cantone Strada Da Via A

BE 223 Kandersteg Anschluss Spiez

BE 11 Anschluss Brienz Spiez

BE 6 Spiez Anschluss Muri

BE 10 Anschluss Thun Nord Belp Bern

BE 12 Bern Grenze Kt. Freiburg

FR 12 Limite cantonale Berne Limite cantonale Vaud

VD 12 Limite cantonale Fribourg Vevey

BE 1 Schönbühl Kirchberg

BE 12 Schönbühl Grenze Kt. Solothurn

SO 12 Grenze Kt. Bern Solothurn Anschluss SO Anschluss Kriegstetten Zuchwil Solothurn

SO 5 Solothurn Grenze Kt. Bern

BE 6 Jonction Tavannes Bienne

NE 5 Limite cantonale Vaud Limite cantonale Berne Limite cantonale Neuchâ- VD 5 tel Jonction Yverdon Sud

VD 5 Jonction Yverdon Sud Lausanne

SO 22 Solothurn Grenze Kt. Bern

BE 22 Grenze Kt. Solothurn Lyss Grenze Kt. Freiburg

FR 22 Grenze Kt. Bern Anschluss Murten

FR 10 Rizenbach Kerzers

BE 1 Bern Grenze Kt. Freiburg

FR 1 Grenze Kt. Bern Murten Limite cantonale Vaud

VD 1 Limite cantonale Fribourg Avenches Limite cantonale Vaud

FR 1 Limite cantonale Vaud Domdidier Limite cantonale Vaud

VD 1 Limite cantonale Fribourg Lucens Lausanne Limite cantonale VD Payerne Fribourg

FR Limite cantonale Vaud Estavayer-le-Lac Limite cantonale Vaud

VD Limite cantonale Fribourg Yverdon-les-Bains

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Cantone Strada Da Via A

VD 9 Jonction Ballaigues La Sarraz Lausanne

VD Jonction Ballaigues Jonction Chavornay Jonction Chavor- VD Jonction Yverdon-Sud nay Lausanne

VD Penthalaz Cheseaux-s.-L.

VD Bussigny Morges VD 1 Jonction Aubonne Nyon VD Jonction Aubonne Vinzel Nyon

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Allegato 4 (art. 56)

Diritto vigente: abrogazione e modifica

I Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. ordinanza del 18 dicembre 19957 sulle strade nazionali;

2. decreto del Consiglio federale del 18 settembre 19618 concernente le spese

per l’adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione delle strade nazionali.

II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 14 dicembre 19989 sulla gestione immobiliare e la

logistica della Confederazione

Art. 6 cpv. 1 lett. a e cpv. 5 1 I seguenti organi della costruzione e degli immobili (OCI) sono responsabili della gestione immobiliare: a. l’UFCL, per gli immobili civili, ad eccezione delle strade nazionali; 5 L’Ufficio federale delle strade è competente per le strade nazionali ai sensi della legge federale sulle strade nazionali.

Art. 8 cpv. 1 primo periodo Nel quadro dei crediti d’impegno e di pagamento autorizzati dalle Camere federali, nonché delle indicazioni del Dipartimento competente, gli OCI e l’Ufficio federale delle strade possono sbrigare nella loro sfera di competenze tutti gli affari in modo autonomo. ...

2. Ordinanza del 6 dicembre 199910 sull’organizzazione del

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Art. 10 cpv. 3 lett. b

3 Per conseguire tali obiettivi, l’USTRA svolge le seguenti funzioni:

8 RU 1961 796 9 RS 172.010.21 10 RS 172.217.1

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

b. costruisce, mantiene e gestisce le strade nazionali ed esercita l’alta vigilanza sul completamento della rete delle strade nazionali approvata come anche sulle strade d’importanza nazionale.

3. Ordinanza del 18 novembre 199211 concernente la misurazione

ufficiale

Art. 46a Lavori sul territorio delle strade nazionali 1 D’intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, l’Ufficio federale delle strade è autorizzato a effettuare autonomamente, sul territorio delle strade nazionali, determinati lavori di misurazione ufficiale nella misura in cui disponga di un servizio proprio di misurazione diretto da un ingegnere geometra patentato. 2 I dati dei livelli d’informazione “punti fissi”, “copertura del suolo”, “oggetti singo- li” e “altimetria” rilevati conformemente ai principi e alle esigenze della misurazione ufficiale dall’Ufficio federale delle strade devono essere ripresi nella misurazione ufficiale.

4. Ordinanza dell’11 febbraio 200412 sulla circolazione stradale militare

Art. 8 cpv. 1 Prima dell’esecuzione dei provvedimenti di circolazione gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

5. Ordinanza del 6 ottobre 198613 sulla manutenzione delle strade

durante il servizio attivo

Art. 2 cpv. 1 Per la manutenzione stradale delle strade nazionali è responsabile l’Ufficio federale delle strade, per quella delle altre strade sono responsabili i Cantoni.

11 RS 211.432.2 12 RS 510.710 13 RS 510.725

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

6. Ordinanza del 13 novembre 196214 sulle norme della circolazione

stradale

Art. 76 cpv. 1 1 Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro terri- torio, per i veicoli adibiti al trasporto di persone, impiegati esclusivamente per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione, deroghe per quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circo- lare e, giusta i capoversi 2 – 4, anche l’impiego di rimorchi nonché le dimensioni dei veicoli. Se sono percorse le strade nazionali deve essere consultato l’USTRA.

Art. 79 cpv. 2 2 Se le dimensioni e il peso legali sono superati, il permesso per tratte fuori del Cantone o per le strade nazionali può essere rilasciato soltanto alle condizioni se- guenti: (...)

Art. 79 cpv. 4 4 L’USTRA rilascia i permessi per le corse sulle strade nazionali, per i veicoli al servizio della Confederazione e per le corse per l’importazione e il transito tran- sfrontaliero, se necessario dopo consultazione dei Cantoni.

7. Ordinanza del 5 settembre 197915 sulla segnaletica stradale

Art. 81 cpv. 1 e 2 1 L’autorità o l’Ufficio federale rilascia agli imprenditori direttive per la segnaletica dei cantieri e ne sorveglia l’esecuzione. 2 Presso i cantieri gli imprenditori possono segnalare regolamentazioni del traffico (ad es. divieti di circolazione, limitazione della velocità, deviazioni) soltanto se l’autorità o l’Ufficio federale ne hanno dato l’autorizzazione e se è stata presa una decisione formale (art. 107 cpv. 1).

Art. 98 cpv. 3

3 Negli impianti accessori delle strade nazionali sono ammessi:

a. per stazione di distribuzione di carburanti un’insegna aziendale luminosa sull’edificio e sulle strisce di separazione tra la strada nazionale e l’impianto accessorio;

14 RS 741.11 15 RS 741.21

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

b. per ristorante e per motel un’insegna aziendale luminosa sull’edificio come anche su un lato in lungo e in largo dell’edificio. L’Ufficio federale emana i particolari e può ammettere altre eccezioni.

Art. 99 cpv. 3 3 La posa e la modifica di pubblicità stradale nell’ambito delle strade nazionali di prima e seconda classe sono soggette all’autorizzazione dell’Ufficio federale.

Art. 101 cpv. 2 2I segnali e le demarcazioni possono essere collocati soltanto se è ordinato dall’autorità o dall’Ufficio federale; occorre seguire la procedura secondo l’articolo 107.

Art. 104 cpv. 3 e 4 3 L’Ufficio federale è competente per collocare e togliere segnali e demarcazioni sulle strade nazionali. Fanno eccezione i segnali e le demarcazioni in relazione al completamento della rete delle strade nazionali decisa, che non valgono oltre un anno e che possono essere posate dall’autorità in base alle direttive emanate dal DATEC. Per l’emanazione di regolamentazioni della circolazione si applica l’art.

110 cpv. 2.

4 Spetta alla Confederazione provvedere alla segnaletica su altre strade e fondi che le appartengono, segnalare i posti di dogana (art. 31 cpv. 1) nonché curare la segnaleti- ca relativa a regolamentazioni militari del traffico.

Art. 105 cpv. 4

4 L’Ufficio federale esercita la sorveglianza in materia di segnaletica stradale

nell’ambito delle strade nazionali e della pubblicità stradale lungo quest’ultime.

Art. 110 cpv. 2 secondo periodo 2 … I Cantoni possono prendere siffatti provvedimenti se questi sono in relazione al completamento della rete delle strade nazionali decisa e non valgono oltre un anno.

Art. 111 titolo e cpv. 2 primo periodo Altre strade di proprietà della Confederazione 2 Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle altre strade e fondi della Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr), sono prese dal Dipartimento fede- rale cui è subordinato l’ufficio o l’organismo incaricato dell’amministrazione della strada o dei fondi. …

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Art. 117c (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ……. Alle procedure di ricorso pendenti riguardo ai provvedimenti delle norme di circola- zione locali sulle strade nazionali della classe 3 si applica il diritto previgente.

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Spiegazioni riguardanti l’ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

1 Osservazioni preliminari

Conformemente alle disposizioni legali, la Confederazione diverrà l’unica responsa- bile per le strade nazionali. Quindi, la proprietà delle strade nazionali come anche i compiti riguardanti la sistemazione della rete delle strade nazionali come approvata, l’ampliamento di questa rete mediante assunzione di nuovi tratti, nonché la manu- tenzione e l’esercizio della medesima sono completamente a carico della Confedera- zione. Il completamento della rete approvata rimane, dopo l’entrata in vigore della NPC, un compito comune. Questo nuovo ordinamento viene realizzato a livello di ordinanza mediante una revisione totale dell’ordinanza sulle strade nazionali1 (OSN). La maggior parte delle attuali disposizioni dell’ordinanza mantengono tuttavia la loro validità. Queste ultime pertanto saranno recepite nella nuova ordinanza e non saranno commentate qui di seguito; il commento è incentrato sulle innovazioni introdotte dalla NPC.

2 Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 1 - 7)

Art. 1 Oggetto Vedi articolo 1 previgente OSN. Contrariamente al diritto odierno, il finanziamento sarà disciplinato nell’OUMin.

Art. 2 Parti costitutive delle strade nazionali La modifica rispetto al disciplinamento odierno (art. 3) consiste nell’aggiungere gli impianti di controllo dei pesi e degli altri controlli del traffico fra le parti costitutive delle strade nazionali alla lettera f (cfr. art. 8 lett. f LUMin) e nel precisare la gestio- ne del traffico alla lettera i.

Art. 3 Iscrizione nel registro fondiario Nel registro fondiario, la Confederazione svizzera figurerà d’ora in poi come proprietaria dei fondi delle strade nazionali e queste ultime saranno menzionate come tali. Pertanto va creata la pertinente base legale a livello d’ordinanza.

Art. 4 e 5 (Ripresa degli articoli 24a e 57 OSN vigente)

1 RS 725.111

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Art. 6 Impianti accessori Gli impianti accessori restano sotto la giurisdizione cantonale. I contratti conclusi con gli esercenti degli impianti accessori vanno sottoposti all’approvazione dell’USTRA. Per il resto, le disposizioni corrispondono al disciplinamento odierno (in particolare art. 4 OSN).

Art. 7 Aree di sosta Questa disposizione precisa che l’autorizzazione è rilasciata dall’USTRA. L’utilizzazione delle aree di sosta per gli impianti di vitto e alloggio è soggetta a indennità (cfr. anche art. 30). Per il resto, le disposizioni corrispondono al discipli- namento odierno (art. 4a OSN).

Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade (art. 8 - 31) Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione (art. 8 - 18)

Art. 8 Portata del piano di sistemazione Trattasi del piano di sistemazione della rete che conduce al decreto pertinente. Il capoverso 2 è stato riformulato riprendendo essenzialmente l’articolo 7 vigente.

Art. 9 (Gli articoli 8 e 9 OSN vengono raggruppati)

Art. 10 Progetto generale La disposizione vigente viene ripresa precisando che il progetto generale deve menzionare i punti di collegamento con le entrate e le uscite (ad es. semicollegamen- to o collegamento completo, ecc.). In effetti, il modo di collegare una strada nazio- nale alla rete stradale cantonale risulta da una decisione di politica del traffico da cui non è più possibile scostarsi nel progetto esecutivo.

Art. 11 - 17 (Ripresa degli articoli 6, 8, 9, 10, 12, 13a, 13b, 13c, 15 e 15a OSN vigente)

Art. 18 Progetto dettagliato Ripresa, per analogia, dell’articolo 14 capoverso 2 OSN. D’ora in poi l’USTRA potrà affidare i suoi progetti a ingegneri verificatori.

Sezione 2: Acquisto del terreno (art. 19 - 26) (Ripresa degli art. 17 - 24 OSN vigente) Sezione 3: Sistemazione, trasformazione e utilizzazione (art. 27 - 31)

Art. 27 (Ripresa dell’art. 28 OSN vigente)

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Art. 28 Progetti di costruzione di terzi all’interno degli allineamenti Nella presente disposizione viene concretato l’articolo 44 LSN. Corrisponde essen- zialmente all’articolo 29 OSN. Come innovazione, sarà l’USTRA, al posto delle autorità designate dal Cantone, ad autorizzare le domande di terzi all’interno dell’allineamento, indipendentemente da chi sia il proprietario del fondo.

Art. 29 Altre utilizzazioni nelle aree delle strade nazionali Questa disposizione garantisce all’USTRA il potere di decidere, giusta il diritto di proprietà, quale uso sarà fatto dei propri fondi. Si pensa segnatamente all’utilizzazione da parte di terzi come pubblicità stradale e impianti di telefonia mobile, ecc.

Art. 30 (Ripresa, per analogia, dell’art. 30 OSN vigente)

Art. 31 Ripartizione delle spese di adattamento delle opere militari Questa disposizione concretizza l’articolo 48 LSN. Finora la questione era discipli- nata nel decreto del Consiglio federale del 18 settembre 1961 concernente le spese per l’adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione di strade nazionali (RS 725.113.42). I capoversi 2 e 3 sono corollari della giurisprudenza del Tribunale federale.

Capitolo 3: Completamento della rete delle strade nazionali approvata (art. 32 - 45) Sezione 1: In generale (art. 32 - 34)

Art. 32 Principio Le disposizioni del capitolo 2 si applicano anche al completamento della rete delle strade nazionali approvata. Le disposizioni seguenti concernono i disciplinamenti derogatori o completivi.

Art. 33 Tratti interessati Realizzazione dell’articolo 62a capoverso 5 LSN. I tratti che devono essere costruiti nel quadro del completamento secondo il sistema precedente sono designati nell’allegato 1.

Art. 34 (Ripresa dell’art. 56 OSN vigente)

Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione (art. 35 - 37) (Ripresa degli art. 11, 13 e 14 cpv. 1 OSN vigente)

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Sezione 3: Acquisti pubblici (art. 38 - 40) I Cantoni rimangono come finora i committenti per quanto concerne il completa- mento della rete. Le disposizioni vigenti degli articoli 45 – 47 sono state riprese leggermente modificate, poiché la manutenzione d’ora in poi è di competenza dell’USTRA. Si può rinunciare al vigente articolo 44 poiché ormai privo di contenu- to materiale.

Sezione 4: Esecuzione (art. 41 - 44) Queste disposizioni sono ampiamente riprese dalle disposizioni vigenti degli articoli 25, 26, 27 e 27a. Conformemente all’articolo 62a capoverso 5 OSN, i Cantoni rimangono proprietari dei tratti da completare fino a quando saranno aperti alla circolazione. In seguito la Confederazione ne diverrà proprietaria a titolo di successore universale e, pertanto, i lavori di completamento saranno fondamentalmente di sua competenza. L’articolo

41 capoverso 3 precisa che il completamento del progetto spetta al Cantone anche

dopo che la strada in questione passerà nelle mani federali. Per quanto concerne la documentazione, viene stabilito che questa debba essere trasmessa all’Ufficio federale al momento del collaudo (art. 44).

Sezione 5: Trasferimento della proprietà (art. 45) Capoverso 1: per il completamento della rete deve essere prevista una disposizione analoga a quella del trasferimento della proprietà ai sensi dell’articolo 62a LSN. In questo caso però la responsabilità deve incombere al Dipartimento e non al Consi- glio federale. Capoverso 2: è senz’altro possibile che al momento del completamento dei lavori i fondi siano ancora in mano al vecchio proprietario (Comuni, terzi), ad esempio in caso di procedure di rilottizzazione pendenti, contratti d’acquisto di terreni non ancora conclusi o mutazioni da effettuare. Spetta ancora ai Cantoni concludere le operazioni d’acquisto fondiario. Capoverso 3: conformemente all’articolo 41 capoverso 3, i Cantoni terminano il progetto anche dopo l’apertura alla circolazione del tratto. Il progetto è terminato quando alla consegna dei lavori/collaudo non vengono constatate manchevolezze importanti. La proprietà passa però alla Confederazione già dall’apertura alla circo- lazione del tratto (art. 62a cpv. 5 LSN). Poiché i contratti conclusi con gli impresari comportano ancora obblighi (per esempio eliminazione delle manchevolezze prima della scadenza del termine di contestazione, termini di garanzia), occorre garantire che, in quanto successore universale, la Confederazione abbia la possibilità, a partire da questo momento, di far valere direttamente e autonomamente, e quindi senza cessione legale da parte dei Cantoni, i diritti e gli obblighi derivanti dagli impegni contrattuali (cfr. anche spiegazioni ad art. 57 cpv. 1 e 3)

Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali (art. 46) (Per quanto ancora necessario, il disciplinamento riprende per analogia gli art. 37,

38 e 39 OSN vigente, per cui l’Ufficio federale viene dichiarato competente)

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Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali (art. 47 - 54) Sezione 1: soppressa

Sezione 2: Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione (art. 48 - 50)

Art. 48 Delimitazione delle unità territoriali La rete delle strade nazionali è suddivisa secondo criteri economici in undici unità territoriali definite nell’allegato 2.

Art. 49 Contratti di prestazioni e art. 50 Attribuzione delle unità territoriali Per l’esercizio di un’unità territoriale i Cantoni o gli organismi da essi designati devono proporre la propria candidatura. Se più Cantoni od organismi si candidano per un’unità territoriale, il Consiglio federale ne determina il gestore. Se si candida un solo Cantone o un solo organismo, non ha senso che il Consiglio federale di occupi dell’attribuzione. Pertanto il Consiglio federale se ne occupa soltanto se ci sono più candidati. Se nessun Cantone o organo responsabile è disposto ad assumersi la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione, si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L’Ufficio federale procede alle offerte d’acquisto e all’aggiudicazione. L’Ufficio federale conclude, in nome della Confederazione, i contratti sulle presta- zioni con i gestori e vigila affinché siano rispettati. Questi contratti si riferiscono in particolare alla portata delle prestazioni e alle indennità. D’intesa con i gestori, l’USTRA, per ragioni economiche o connesse al traffico, può modificare leggermen- te i limiti delle unità territoriali, limiti che saranno determinati definitivamente nei contratti sulle prestazioni.

Sezione 3: Sicurezza nelle gallerie (art. 51) La direttiva dell’UE mira a standard uniformi di sicurezza nelle gallerie della rete stradale transeuropea. Il Dipartimento è tenuto a emanare istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie, prendendo come punto di riferimento la citata direttiva.

Sezione 4: Gestione del traffico (art. 52 - 54)

Art. 52 Competenza della Confederazione La gestione del traffico sulle strade nazionali passerà nelle mani della Confederazio- ne. Incaricato di questo compito, l’USTRA gestirà il controllo dei dati sui trasporti e la centrale di gestione del traffico e garantirà l’informazione stradale sulle strade nazionali. Per poter gestire il traffico su queste strade, la Confederazione dipende dai dati forniti dai Cantoni, segnatamente dalla polizia. L’USTRA determina quali dati gli devono essere trasmessi giusta l’articolo 57c capoverso 6 LCStr. In tal modo può essere fissato uno standard unitario tanto nell’interesse della Confederazione quanto in quello dei Cantoni. Si tratta, per quanto possibile, di comunicare a livello interna- zionale le misure prese in caso di gravi perturbazioni sulla rete delle strade nazionali

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(ad es. chiusura della galleria del Gottardo) o nelle zone internazionali vicine al confine e di coordinare le misure prese. L’USTRA è autorizzato a concludere contratti per l’esecuzione di taluni compiti con terzi. Va segnalato che questa possibilità deve essere sfruttata durante la fase di transizione in quanto la centrale dei dati sul traffico e la centrale di gestione del traffico saranno completamente operative soltanto qualche anno dopo l’entrata in vigore della legge. Questa formula consentirà di passare ”dolcemente“ dal vecchio al nuovo sistema.

Art. 53 Piani cantonali di gestione dl traffico I Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico per le strade particolarmente rilevanti per la gestione del traffico sulle strade nazionali. L’allegato 3 elenca queste strade. È previsto di elaborare questi piani in stretta collaborazione con i Cantoni. Per agevolare i lavori del Cantone, risp. garantire l’uniformità e la coordinazione neces- sarie, occorre disporre di norme cogenti emanate dall’USTRA. Poiché i piani di gestione del traffico non sono contratti con obbligo d’esecuzione, occorre precisare che i Cantoni devono eseguire le misure previste in caso di eventi particolari.

Art. 54 Gestione cantonale del traffico sulle strade nazionali La competenza della Confederazione in materia di gestione del traffico può essere in concorrenza con quella dei Cantoni all’atto di prendere misure necessarie in casi particolari, ad esempio incidenti. Per quanto siffatte misure non abbiano potuto essere definite precedentemente nei piani di gestione del traffico, il presente articolo conferisce un carattere prioritario alle istruzioni che la polizia è autorizzata a fornire alla centrale di gestione del traffico in materia di regolazione del traffico e di gestio- ne operativa, ma non di gestione della rete. La polizia può dare istruzioni alla centra- le di gestione del traffico.

Capitolo 6: Disposizioni finali (art. 55 - 58)

Art. 55 Esecuzione Se da singole disposizioni non risulta competente il Dipartimento, è l’USTRA ad eseguire la presente ordinanza.

Art. 56 Diritto vigente: modifica (allegato 4)

1. Ordinanza del 14 dicembre 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica

della Confederazione (RS 172.010.21) La modifica garantisce la competenza dell’USTRA per quanto concerne lo svolgi- mento degli affari immobiliari connessi con le strade nazionali.

2. Ordinanza del 6 dicembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federa-

le dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1)

Adeguamento dell’articolo 10 alla nuova ripartizione delle competenze.

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3. Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (RS

211.432.2)

Art. 46a Lavori sul territorio delle strade nazionali D’intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, l’USTRA è autoriz- zato a effettuare autonomamente alcuni lavori di misurazione ufficiale sul territorio delle strade nazionali a determinate condizioni. L’USTRA farà uso di questo diritto se giustificato dal punto di vista economico.

4. Ordinanza dell’11 febbraio 2004 sulla circolazione stradale militare (RS

510.710) L’articolo 8 menziona anche la Confederazione fra le autorità competenti.

5. Ordinanza del 6 ottobre 1986 sulla manutenzione delle strade durante il

servizio attivo (RS 510.725) Durante il servizio attivo, l’USTRA è competente per le strade nazionali.

6. Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS

741.11) Se trasporti speciali con determinate dimensioni superiori a quelle ammesse percor- rono le strade nazionali, necessitano dell’autorizzazione dell’USTRA che è il solo a conoscere i dati tecnici delle strade nazionali ed è informato sui progetti di costru- zione e di manutenzione in corso.

7. Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (RS 741.21)

Diverse disposizioni di questa ordinanza devono essere adattate al nuovo discipli- namento sulle competenze. In particolare, d’ora in poi l’USTRA, e non più i Canto- ni, rilascerà l’autorizzazione per la pubblicità stradale nell’ambito delle strade na- zionali di prima e seconda classe. Devono però essere rispettate le disposizioni cantonali sulle autorizzazioni in materia di installazioni pubblicitarie.

Art. 57 Disposizioni transitorie Capoverso 1: è probabile che al momento del trasferimento della proprietà i contratti conclusi dai Cantoni con ingegneri, architetti e impresari esplichino ancora effetti giuridici (per esempio termine per denunciare manchevolezze prima della consegna dei lavori, termine di garanzia). Questa disposizione consente alla Confederazione, in quanto successore universale, di far valere tutti i diritti derivanti da questi contrat- ti – autonomamente e indipendentemente dai Cantoni che ne erano parti contraenti – e quindi di far valere tutti i diritti costitutivi quali la revoca o la riduzione. Capoverso 2: è sensato che il Cantone termini completamente o almeno parzialmen- te determinati lavori nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione che aveva messo in cantiere, ma non ha terminato prima dell’entrata in vigore della NPC. Deve poterlo fare secondo il diritto previgente. L’USTRA cercherà una solu- zione caso per caso con i Cantoni. Quando i lavori vengono portati a termine dal Cantone, la successione universale applicabile a questi impegni prenderà effetto soltanto dopo il loro compimento, vale

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a dire allorquando alla consegna/collaudo non sono constatate gravi manchevolezze (cfr. SIA 118). I lavori menzionati al capoverso 4, segnatamente i centri d’intervento della polizia, fanno parte dei compiti spettanti ai Cantoni. Capoverso 5: è possibile che al termine dei lavori, ad esempio a causa di procedure di rilottizzazione in sospeso, di contratti conclusi in materia di acquisto di terreno o di mutazioni ancora aperte concernenti le particelle, i fondi siano ancora nelle mani dei vecchi proprietari (Comuni, terzi). Questi lavori devono essere terminati dal Cantone conformemente al capoverso 3. Capoverso 6: dall’entrata in vigore della NPC, l’USTRA fungerà da richiedente per i progetti di costruzione e sistemazione. Nel caso di domande pendenti concernenti l’approvazione dei piani di progetti esecutivi, il Cantone rimane il richiedente fino a quando non sia conclusa la procedura d’approvazione dei piani. Solo da questo momento in poi l’USTRA si assume l’esecuzione dei progetti.

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Ordinanza Disegno concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo USTRA)

del ...

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le presta- zioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo Gli emolumenti per la procedura d’approvazione del tipo di veicoli stradali si basano sull’articolo 32 e sull’appendice 3 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali.

Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.

Art. 4 Determinazione degli emolumenti

1 Gli emolumenti sono stabiliti:

a. secondo le aliquote fisse giusta l’allegato; b. secondo l’onere entro i limiti stabiliti nell’allegato; c. secondo l’onere negli altri casi. 2 Se l’emolumento è stabilito secondo l’onere, si applica un’indennità oraria di fr. 100.– a 300.–, a seconda delle conoscenze necessarie.

3 Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.

1 RS 172.010 2 RS 741.511 3 RS 172.041.1

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Art. 5 Rinuncia alla riscossione dell’emolumento I dati del sistema d’informazione manageriale strade e traffico stradale vengono forniti gratuitamente se sono destinati all’uso proprio. Ne sono escluse le valutazioni speciali fatte su ordinazione.

Art. 6 Supplemento Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgen- ti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

Art. 7 Incasso

1 L’USTRA decide il modo di pagamento.

2 L’emolumento per un’autorizzazione speciale di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato può essere richiesto in anticipo o contro rimborso. Non viene effettuato alcun rim- borso se l’autorizzazione speciale non è utilizzata. 3 Fatto salvo il capoverso 2, ai sensi dei numeri 1 e 2 dell’allegato gli emolumenti devono essere pagati all’ufficio doganale al momento dell’entrata in Svizzera. 4 Gli emolumenti di cui ai numeri 3 e 4 dell’allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.

Art. 8 Adeguamento al rincaro Con effetto all’inizio dell’anno successivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione È abrogata l’ordinanza del 19 giugno 19954 sugli emolumenti USTRA.

Art. 10 Disposizione transitoria Il disciplinamento previgente rimane applicabile per le decisioni e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinan- za.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

4 RU 1995 3991

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Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade RU 2005

... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali Fr.

1 Conferimento o diniego di autorizzazioni per dimensioni e

pesi eccezionali nel traffico internazionale (artt. 78 cpv. 2 e

79 cpv. 4 dell’O del 13 nov. 19625 sulle norme della circo-

lazione stradale, ONC)

1.1 Per le entrate di transito e internazionali nel Paese con un

veicolo speciale o con un carico indivisibile:

1.1.1 Fino a un peso effettivo di 44 t o una larghezza di 3 m o una 80

lunghezza di 30 m

1.1.2 Autorizzazioni secondo il numero 1.1.1 fino a un peso 80

effettivo di 50 t per corse di transito internazionale, esclusi- vamente sull’autostrada

1.1.3 In caso di deroghe molteplici alle dimensioni o al peso, ma 120

entro i limiti menzionati ai numeri 1.1.1 e 1.1.2

1.1.4 Autorizzazioni secondo il numero 1.1.1 fino a un peso 160

effettivo di 50 t per corsa d’importazione fino al Cantone di destinazione, esclusivamente sull’autostrada

1.1.5 Oltre 44 t di peso effettivo o 3 m di larghezza o 30 m di

lunghezza o 4 m di altezza tassa di base 160 più chiarimenti necessari quali verifiche sui tratti secondo l’onere

1.1.6 In caso di deroghe molteplici alle dimensioni o al peso,

appena è superato uno dei limiti menzionati nel numero 1.1.5 tassa di base 200 più chiarimenti necessari quali verifiche sui tratti secondo l’onere

1.2 Autorizzazione permanente 400

2 Conferimento o diniego di autorizzazioni per corse effettua-

te la notte e la domenica nel traffico internazionale (art. 92 cpv. 2 ONC)

2.1 Autorizzazione per al massimo due tratti di strada (andata e 60

ritorno)

3 Informazioni dai registri della circolazione stradale

3.1 Dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari, per 2

indirizzo

5 RS 741.11

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Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade RU 2005

Fr.

3.2 Informazione su dati della banca dati, per veicolo o condu- 50

cente

3.3 Informazione sui dati da microfilm, per veicolo 80

3.4 Informazione sulla storia dei veicoli dalla banca dati, per 50

veicolo

3.5 Informazione sulla storia dei veicoli da microfilm, per 100

veicolo

3.6 Richiamo del veicolo per motivi di sicurezza, per singola 2500

manchevolezza

3.7 Valutazione standard da banca dati delle valutazioni su 2100

supporto elettronico (dati generici), per valutazione

3.8 Valutazione individuale da banca dati delle valutazioni su 2500

supporto elettronico (dati generici), per valutazione

3.9 Valutazione su marca, forma di carrozzeria, tipo di veicolo 425

su supporto elettronico (cifre totali)

3.10 Ricerca per le autorità preposte al perseguimento penale su 425

supporto elettronico, per interrogazione

3.11 Informazione sui dati collettivi (secondo lista) circa lo stato 10

di messa in circolazione, per veicolo

4 Consegna di carte per l’odocronografo (quota dell’USTRA)

4.1 Carta del conducente 65

4.2 Carta dell’officina 70

4.3 Carta dell’azienda 65

4.4 Carta di controllo 65

5 Conferimento o diniego di autorizzazioni nell’ambito delle

strade nazionali

5.1 Autorizzazioni per impianti di vitto e alloggio nelle aree di 300

sosta (art. 7 dell’ordinanza sulle strade nazionali)

5.2 Permessi conformemente all’art. 44 della legge federale fino a

dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali secondo onere, più 5000 una quota adeguata del valore commerciale

5.3 Autorizzazione per pubblicità stradale (inclusa segnaletica fino a

turistica) nell’ambito delle strade nazionali (art. 99 cpv. 3 5000 OSStr) secondo onere, più una quota adeguata del valore commerciale

5.4 Autorizzazioni per l’accresciuto uso comune e fino a

l’utilizzazione speciale sulle strade nazionali secondo 5000 onere, più una quota adeguata del valore commerciale

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Fr.

6 Altre decisioni nell’ambito della legislazione sulla circola- fino a

zione stradale secondo onere 5000

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Spiegazioni riguardanti l’ordinanza sugli emolumenti

1 Osservazioni preliminari

Sulla base del nuovo ordinamento in relazione alla NPC deve essere adeguata anche l’ordinanza sugli emolumenti dell’USTRA. Va inoltre osservato che, nel frattempo, è entrata in vigore la nuova ordinanza generale sugli emolumenti della Confedera- zione1. Nel quadro della revisione totale della vigente ordinanza sugli emolumenti dell’USTRA2 si tiene conto di queste circostanze.

2 Commento alle singole disposizioni

Art. 1 Oggetto L’ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni di servizio e le decisioni dell’USTRA.

Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo Gli emolumenti per la procedura di approvazione del tipo si basano sui relativi disciplinamenti della legislazione speciale.

Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Nell’ordinanza generale sugli emolumenti sono disciplinate segnatamente le ques- tioni riguardanti spese, decisioni concernenti gli emolumenti, scadenza e termine di pagamento per rimedi giuridici e prescrizione.

Art. 4 Determinazione degli emolumenti Gli emolumenti sono determinati secondo onere, aliquote fisse o, per determinati casi, entro limiti stabiliti (in particolare per decisioni).

Art. 5 Rinuncia alla riscossione dell’emolumento Al fine di semplificare la consegna dei dati dal sistema MISTRA, in determinati casi si rinuncia alla riscossione dell’emolumento.

Art. 6 Supplemento Come sinora, in determinati casi può essere chiesto un supplemento fino al 50 per cento.

1 RS 172.041.11 2 RS 741.091

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Art. 7 Incasso Come sinora, determinate autorizzazioni e prestazioni devono essere pagate in anticipo o contro rimborso.

Art. 8 Adeguamento al rincaro Al DATEC è data facoltà di adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento, per l’inizio dell’anno successivo, al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L’attuale ordinanza sugli emolumenti è abrogata.

Art. 10 Disposizione transitoria Il disciplinamento previgente si applica alle prestazioni e decisioni non ancora concluse all’entrata in vigore della presente ordinanza.

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Ordinanza Disegno concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie

(ORPM)

del…

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 66 e 96 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (legge), ordina:

Art. 1 Scopo La presente ordinanza disciplina il calcolo del sussidio della Confederazione, previsto nell’articolo 66 della legge, e la sua ripartizione tra i Cantoni.

Art. 2 Spese lorde 1 Le spese lorde lordi ai sensi dell’articolo 66 capoverso 2 della legge vengono determinate in base ai seguenti coefficienti: a. premio medio (PM); b. effettivo di assicurati (EA); c. premi dovuti (PD); d. partecipazione alle spese (PS). 2 Il premio medio corrisponde al premio medio mensile previsto per gli adulti a partire dai 26 anni per l’assicurazione con franchigia ordinaria e copertura degli infortuni. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) calcola il premio medio sulla base dei premi approvati per gli effettivi di assicurati secondo i Cantoni e le regioni di premi. A tal fine, tiene conto soltanto dei premi delle persone domiciliate in Svizzera. 3 L’effettivo di assicurati corrisponde all’effettivo medio di assicurati durante l’anno considerato. Vengono presi in considerazione gli assicurati domiciliati in Svizzera e quelli domiciliati o residenti all’estero ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 5 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie, ma non le persone tenute ad assicurarsi con domicilio in uno Stato dell'UE o dell'AELS. 4 I premi dovuti corrispondono alla somma dei premi secondo le tariffe dei premi approvate. Essi si riferiscono all’effettivo di assicurati di cui al capoverso 3.

1 RS 832.10 2 RS 832.102

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Assicurazione malattie

5 La partecipazione ai costi corrisponde alla somma dei costi ai quali gli assicurati hanno partecipato. Essa si riferisce all’effettivo di assicurati di cui al capoverso 3. 6 Per quanto riguarda l’effettivo di assicurati, i premi dovuti e la partecipazione ai costi ai sensi dei capoversi 3, 4 e 5, l’UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori. 7 L’UFSP calcola le spese lorde (SL) per un anno civile (x) applicando la formula seguente: Anno x - 4 Anno x - 3 Anno x - 2

PD + PS PD + PS PD + PS + + SLx = PM × 12 × EA PM × 12 × EA PM × 12 × EA × PMx × 12 × EA( x − 2) 3

Art. 3 Ripartizione ai Cantoni 1 La quota di sussidio federale spettante ai singoli Cantoni è calcolata in base ai seguenti coefficienti: a. popolazione residente del Cantone (PopC); b. popolazione residente della Svizzera (PopCH); c. numero dei frontalieri e dei loro familiari nel Cantone ai sensi dell’articolo 65a lettera a della legge (FrontC); d. numero dei frontalieri e dei loro familiari in Svizzera ai sensi dell’articolo 65a lettera a della legge (FrontCH). 2 Per quanto riguarda la popolazione residente, fanno stato le cifre sulla popolazione residente media dell’ultimo censimento della popolazione effettuato dall’Ufficio federale di statistica. 3 Per quanto riguarda il numero di frontalieri assicurati e dei loro familiari, fanno stato le cifre raccolte dall’UFSP presso gli assicuratori in occasione dell’ultimo rilevamento. 4 L’UFSP determina la quota di ciascun Cantone (QC) applicando la formula seguente:

PopC + FrontC QC = PopCH + FrontCH

5 A ottobre l’UFSP pubblica la ripartizione del sussidio tra i Cantoni per l’anno successivo.

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Sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi

Art. 4 Versamento Il sussidio federale è versato in tre rate durante l’anno corrente.

Art. 5 Conteggio 1 Il conteggio relativo alla quota del sussidio federale e ai sussidi cantonali si riferisce ogni volta a un anno civile e va inoltrato all’UFSP al più tardi il 30 giugno dell’anno successivo.

2 Ilconteggio viene effettuato su un formulario, redatto dall’UFSP dopo aver

consultato i Cantoni, nel quale figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, il sesso, l’età, il reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari. 3 I Cantoni che delegano ai Comuni il compito di stabilire e versare i sussidi di riduzione devono controllare i conteggi comunali e redigerne la ricapitolazione per l’UFSP conformemente alle sue istruzioni.

Art. 6 Controllo 1 Con il conteggio deve essere inoltrato un rapporto di revisione nel quale siano indicati la data e la portata della revisione, gli accertamenti effettuati e le relative conclusioni. L’UFSP può richiedere agli uffici di revisione rapporti supplementari. 2 L’UFSP esamina, giusta l’articolo 25 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi3 (legge sui sussidi), se il sussidio federale è impiegato conformemente alla legge.

3 I Cantoni devono comunicare all’UFSP ai sensi dell’articolo 11 della legge sui

sussidi tutte le informazioni necessarie e permettergli di consultare i documenti e di accedere ai luoghi.

Art. 7 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi 1 I sussidi indebitamente versati devono essere restituiti ai sensi degli articoli 28 e 30 della legge sui sussidi. 2 Se un conteggio è incompleto o inesatto, oppure se le disposizioni della legge, della presente ordinanza o le relative istruzioni sono disattese, finché non vi sia posto rimedio i sussidi possono essere ridotti o parzialmente restituiti ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 della legge sui sussidi.

Art. 8 Competenza 1 Se l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone ad un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell’anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l’assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi.

3 RS 616.1

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Assicurazione malattie

2 La regola di cui al capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell’articolo 65a lettere a e b della legge, il cui nesso con un determinato Cantone passa ad un altro Cantone.

Art. 9 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 L’ordinanza del 12 aprile 19954 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie è abrogata. 2 L’ordinanza del 3 luglio 2001 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE)5 è modificata come segue: Articolo 17 capoverso 1 L’articolo 5 capoversi 1 e 2 e l’articolo 6 dell’ordinanza del … concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie sono applicabili per analogia relativamente al conteggio e al controllo dell’impiego dei sussidi federali.

Art. 10 Disposizioni transitorie 1I Cantoni che nell’anno immediatamente precedente l’entrata in vigore della presente ordinanza hanno richiesto il massimo dei sussidi possono riportare all’anno successivo le differenze tra i sussidi richiesti secondo l’articolo 5 dell’ordinanza nella versione precedentemente in vigore del 12 aprile 19956 e i sussidi effettivamente versati. 2 Si possono riportare soltanto differenze che risultano da un divario tra sussidi richiesti e sussidi effettivamente versati. Può essere riportato al massimo il 10 per cento dei sussidi federali richiesti. Gli importi riportati che non vengono impiegati nel corso dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza devono essere rimborsati. 3 Nel corso del primo anno successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza, i rimanenti sussidi federali dell’anno precedente ai sensi dell’articolo 6 lettera b dell’ordinanza nella versione precedentemente in vigore del 12 aprile 19956 vengono versati di regola al più tardi tre mesi dopo il ricevimento del conteggio finale. Contemporaneamente, sarà versata anche un’eventuale differenza ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

4 [RU 1996 1978, 2001 141, 2001 2314, 2002 927, 2002 3913, 2006 1945] 5 RS 832.112.5 6 RU 1995 1377

4 Page 174 of 243

Sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi

... 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Commento all' Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM)

1 Introduzione

Nell’ambito della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della riparti- zione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) sarà ridefinito anche il finan- ziamento della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medi- co-sanitarie (AOMS) tra Confederazione e Cantoni (vedi Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequa- zione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, NPC1. La Confederazione concede sussidi ai Cantoni con cui questi ultimi riducono i premi agli assicurati di condizione economica modesta (articolo 65 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie, LAMal2. Inoltre, per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (art. 65 cpv. 1bis LAMal secondo la modifica del 18 marzo 20053). Questa disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2006 e i Cantoni devono procedere alla sua attuazione entro un anno dalla sua entrata in vigore (Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2005). Ciascun Cantone dovrà definire da sé le categorie di reddito che hanno diritto alla riduzione. Secondo il diritto vigente i sussidi della Confederazione ai Cantoni sono stabiliti con decreto federale semplice per periodi quadriennali, tenuto conto dell’evoluzione dei costi dell’AOMS e della situazione delle finanze federali. Il Consiglio federale calcola le quote che spettano a ciascun Cantone in funzione della popolazione resi- dente, della capacità finanziaria e del numero di frontalieri. Secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, definisce anche in quale misura questi ultimi debbano inte- grare il sussidio federale con sussidi propri. Il contributo globale che devono fornire i Cantoni deve corrispondere almeno alla metà dell’importo complessivo dei sussidi federali. Un Cantone può diminuire il proprio contributo. Il sussidio federale accor- dato a questo Cantone è quindi ridotto in modo corrispondente (art. 66 LAMal). Nell’ambito della NPC, la LAMal è stata in particolare modificata facendo sì che la Confederazione partecipi a un quarto delle spese lorde dell’AOMS per il 30 per cento degli assicurati. In tal modo, il sussidio federale sarà pari al 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS (25 % x 30 % = 7,5 %). Le quote del sussidio federale che spettano ai singoli Cantoni sono ormai stabilite soltanto sulla base della popolazione

1 FF 2005 pagg. 5349 segg., in particolare pag. 5555 segg.

2 RS 832.10 3 RU 2005 3587; FF 2004 3837

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residente e del numero di frontalieri (art. 66 capoversi 2 e 3 LAMal secondo la modifica del 6 ottobre 20064). La Confederazione pagherà senz’altro integralmente le quote e ciascun Cantone dovrà integrare il sussidio federale affinché sia garantita la riduzione individuale dei premi secondo la LAMal. Sono abrogate le disposizioni che pongono in relazione i sussidi federali con quelli dei singoli Cantoni (art. 65 cpv. 2, art. 66 cpv. 4-6 LAMal). Per quanto concerne le spese per la riduzione dei premi, queste modifiche legislative inducono un trasferimento di circa 500 milioni di franchi dalla Confederazione ai Cantoni e ciò conformemente alle medie degli anni 2004/2005 sulle quali poggia il bilancio globale definitivo (vedi tabella in allegato). È inoltre tenuto conto del fatto che, nell’ottica della modifica della LAMal, secondo la quale per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (art. 65 cpv. 1bis LAMal secondo la modifica del 18 marzo 2005), i sussidi della Confederazione per gli anni 2006 e 2007 aumentano di 100 milioni ciascuno. Nel corso della seduta del 29 giugno 2005, l’organo di direzione politico della NPC ha deciso di tenere conto integralmente di questi 200 milioni di franchi nel bilancio globale. Ciò significa che nel bilancio globale allestito nel 2007 sulla base dei dati del 2004 e del 2005, questi

200 milioni di franchi sono computati integralmente come fattore speciale.

Finora il sussidio federale è stato aumentato ogni anno dell’1,5 per cento. Tenuto conto dell’evoluzione delle spese lorde, in futuro l’adeguamento annuale del sussi- dio federale sarà più elevato. Come previsto nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della NPC, occorre adeguare l’ordinanza del 12 aprile 1995 concernente i sussidi della Confede- razione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) alla modifica della LAMal5. Visto che sono modificati la maggior parte dei suoi articoli, l’ordinanza va sottoposta a una revisione totale.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Scopo La NPC prevede una nuova disciplina dei sussidi della Confederazione destinati alla riduzione dei premi e della loro ripartizione ai Cantoni. Il sussidio federale non è più vincolato all’obbligo per i Cantoni di integrare il sussidio con sussidi propri. Lo scopo della ORPM è pertanto ridefinito.

Art. 2 Spese lorde Il sussidio federale ammonta d’ora innanzi al 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS (art. 66 cpv. 2 LAMal secondo la modifica del 6 ottobre 2006). Le spese lorde sono calcolate in base ai premi dovuti con l’aggiunta della partecipazione alle spese, per tenere conto dell’onere per le economie domestiche. Non ci si basa però direttamente su queste cifre siccome i premi dovuti e la partecipazione alle spese sono conosciuti soltanto dopo la fine dell’anno.

4 FF 2006 7687

5 Vedi n. 2.9.9.2.3 del Messaggio del 7 settembre 2005, FF 2005 5557

2 Page 178 of 243

Per garantire la sicurezza budgetaria, il sussidio federale è calcolato in anticipo. Visto che i premi sono approvati nell'autunno dell’anno precedente, ci si basa sui premi medesimi (premi medi per gli adulti). In seguito si determina qual era, negli anni precedenti, il rapporto tra la somma di questi premi medi moltiplicata per l’effettivo degli assicurati e le spese lorde. Negli ultimi anni questo rapporto è stato dell’80 per cento circa; si situa al di sotto del 100 per cento perché una parte degli assicurati (giovani adulti, bambini, assicurati con forme particolari di assicurazione) paga premi ridotti. Ci si basa sulla media dei tre anni precedenti per compensare le eventuali particolarità di determinati anni. Il calcolo dei premi per l’anno seguente ha luogo in autunno, dopo l’approvazione dei premi. Con questo modo di calcolo, il sussidio federale può tenere conto dell’aumento dei costi nell’ambito dell’AOMS. I dati per gli ultimi anni figurano nella seguente tabella:

Anno Premi Partecipazione Spese lorde Premio medio Effettivo Totale dei premi Rapporto (PD + dovuti in ai costi in mio. in mio. per adulti medio di in mio. PS) mio. assicurati (PM * EA * 12) con (PS) (PM * EA * 12) (PD + PS) (PM) (PD) (EA)

2001 13'997 2'400 16'397 223 7'301'050 19'538 83.93%

2002 15'355 2'503 17'858 245 7'344'632 21'593 82.70%

2003 16'820 2'588 19'408 269 7'372'505 23'798 81.55%

2004 18'029 2'832 20'861 280 7'383'574 24'809 84.09% 2005 18'496 2'995 21'491 290 7'435'865 25'877 83.05%

* moltiplicato

Da quanto precede risulta la seguente formula (per esempio per il sussidio federale che avrebbe potuto essere calcolato nel 2004 per il 2005):

Quota '01 + Quota '02 + Quota '03 7.5% × × (Ø-premio'05 × 12 × Assicurati '03) 3

83.93% + 82.70% + 81.55% 7.5% × × (290 × 12 × 7.372Mio.) = 1'592Mio.Fr. 3

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Art. 3 Ripartizione ai Cantoni Capoversi 1-4: vi è una novità nella determinazione delle quote dei singoli Cantoni unicamente in base alla loro popolazione (art. 66 cpv. 2 LAMal nella versione del 6 ottobre 2006). La capacità finanziaria dei Cantoni non è più considerata. La quota di un Cantone è calcolata in base alla percentuale rappresentata dalla sua popolazio- ne residente rispetto alla popolazione residente dell’intera Svizzera. A tal fine, nel calcolo sono aggiunti alla popolazione residente i frontalieri assicurati e i membri delle loro famiglie. La tabella in allegato mostra quali sussidi federali sono stati versati in media ai singoli Cantoni negli anni 2004/2005 e quali, negli stessi anni, lo sarebbero stati in applicazione delle nuove disposizioni. Capoverso 5: finora l’UFSP pubblicava nel mese di aprile, in collaborazione con l’AFF, gli importi massimi e minimi dei sussidi federali, rispettivamente cantonali previsti per l’anno seguente. D’ora innanzi il sussidio federale è calcolato in base al premio medio dell’anno del pagamento. Può così essere definito soltanto dopo l’approvazione dei premi che, di regola, ha luogo a inizio ottobre dell’anno di calcolo. Perciò, l’UFSP pubblicherà nel mese di ottobre la ripartizione ai Cantoni del sussidio federale per l’anno seguente. Affinché i Cantoni possano stimare la loro quota di sussidi federali, se necessario l’UFSP mette a loro disposizione i dati di cui dispone già in primavera.

Art. 4 Versamento Il versamento automatico e integrale delle quote dei diversi Cantoni al sussidio della Confederazione rappresenta una novità. Viene così a cadere la necessità per i Canto- ni di presentare una domanda. Siccome, in applicazione della formula di cui all’articolo 2, il sussidio federale può essere determinato già nel corso dell’anno precedente, per versare l’importo definitivo non occorre più attendere il conteggio finale. Il sussidio federale è pertanto versato in tre rate durante l’anno corrente. I Cantoni devono investire l’intero sussidio federale per raggiungere gli obiettivi di politica sociale. Ciascun Cantone dovrà integrare il sussidio federale affinché sia garantita la riduzione individuale dei premi secondo la LAMal. Non è pertanto più previsto un riporto delle differenze.

Art. 5 Conteggio Finora i Cantoni hanno conteggiato insieme i sussidi federali e cantonali. D’ora innanzi il sussidio federale diviene indipendente dal sussidio cantonale. Pertanto i Cantoni devono ora calcolare non soltanto la loro quota di sussidio federale ma anche il proprio sussidio cantonale. Soltanto sulla base di un calcolo completo l’UFSP può verificare se i Cantoni rispettano le direttive federali (art. 65 cpv. 1 e 1bis LAMal). Per il rimanente la presente disposizione corrisponde ampiamente all’attuale articolo 7.

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Art. 6 Controllo Il controllo dell’impiego a norma di legge dei sussidi federali è disciplinato ai sensi dell’articolo 25 della Legge federale del 5 ottobre 19906 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu). Questa disposizione corrisponde ampiamente all’attuale articolo 8. È soltanto oggetto di lievi modifiche tecniche e linguistiche.

Art. 7 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi Le regolamentazioni adottate in questa sede sono connesse con le fattispecie delle sanzioni previste nella legge sui sussidi (LSu). La LSu prevede che gli aiuti finanzia- ri non siano versati unicamente se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito (art. 28 cpv. 1 LSu). Qualora, malgrado la diffida, il richiedente adem- pia insufficientemente il suo compito, gli aiuti finanziari possono essere ridotti o ne può essere richiesta la restituzione solo parziale (art. 28 cpv. 2 LSu). Anche se i sussidi federali destinati alla riduzione dei premi vanno considerati come indennità e non come aiuti finanziari, rimangono determinanti tali disposizioni. Per questo motivo, se un conteggio è incompleto oppure le disposizioni sono disattese, può essere richiesta la restituzione parziale o la riduzione dei sussidi, che però non possono essere bloccati (art. 7 cpv. 2). Per il resto, questa disposizione corrisponde ampiamente all’attuale articolo 9.

Art. 8 Competenza L’ordinanza vigente prevede che, se l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone ad un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell’anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l’assicurato era domiciliato al 1° gennaio (art. 10 cpv. 1). Nell’ambito dell’interpretazione di questa disposizione occorre determinare se il Cantone secondo il cui ordinamento giuridico sussiste il diritto alla riduzione dei premi è pure tenuto di versare la riduzione. La risposta non può che essere affermativa, altrimenti un Cantone potrebbe essere obbligato a versa- re riduzioni previste dal diritto di un altro Cantone. Questa disposizione va pertanto completata affinché il Cantone nel quale l’assicurato era domiciliato il 1° gennaio sia competente anche per la riduzione del premio.

Art. 9 Abrogazione e modificazione del diritto vigente Capoverso 1: siccome interamente riveduta l’ordinanza del 12 aprile 1995 è abroga- ta. Capoverso 2: la revisione totale della presente ordinanza modifica i numeri dei suoi articoli. Occorre pertanto adeguare un rinvio contenuto nell’ordinanza del 3 luglio 2001 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE).

Art. 10 Disposizioni transitorie Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a riportare all’esercizio seguente le differenze annuali tra l’importo dei sussidi federali e canto-

6 RS 616.1

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nali e l’importo dei sussidi versati (art. 66 cpv. 6 LAMal). In base a questa disposi- zione, il Consiglio federale autorizza i Cantoni che chiedono il massimo dei sussidi federali a riportare all’anno seguente le differenze tra i sussidi richiesti e quelli effettivamente versati. Può essere riportato al massimo il 10 per cento dei sussidi richiesti (attuale art. 7a7). La modifica della LAMal nell’ambito della NPC porta all’abrogazione dell’articolo 66 capoverso 6 LAMal che non è sostituito. Come menzionato al art. 4, il sussidio federale va d’ora innanzi versato integralmente durante l'anno corrente. Non sono più previsti riporti di differenze. I Cantoni devono comunque poter ancora riportare al primo anno che segue l’entrata in vigore della NPC i sussidi secondo il diritto previgente. Il riporto è ammissibile soltanto nel rispetto delle condizioni prescritte dal diritto previgente. Eventuali differenze vanno pagate nel 2008 insieme al rimanente sussidio federale per il 2007, al più tardi tre mesi dopo il conteggio finale per il 2007.

Art. 11 Entrata in vigore Gli adeguamenti della ORPM entrano in vigore il 1° gennaio 2008 insieme alla modifica della LAMal e alle altre modifiche di atti normativi connessi con la NPC.

7 Versione del 12 aprile 1995, RU 1995 1377

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Tabella 1: Sussidi federali effettivamente versati ai Cantoni negli anni 2004/2005 e calcolo dei sussidi che sarebbero ipoteticamente stati versati secon- do la NPC8 Sussidi federali in media 2004/05 Sussidi effettivamente versati NPC Differenza tra i sussidi NPC e i sussidi effettivamente versati 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF

AG 94'110 118'205 24'095 AI 3'746 3'153 -593 AR 16'886 11'334 -5'552 BE 368'770 204'706 -164'064 BL 58'635 56'472 -2'163 BS 44'457 42'392 -2'065 FR 89'641 51'776 -37'865 GE 101'340 91'433 -9'906 GL 11'203 8'147 -3'055 GR 49'382 40'624 -8'758 JU 29'986 14'646 -15'340 LU 114'162 74'885 -39'276 NE 65'755 36'061 -29'694 NW 5'301 8'060 2'760 OW 13'469 6'994 -6'475 SG 97'795 97'381 -414 SH 21'301 15'886 -5'415 SO 60'687 52'239 -8'448 SZ 27'508 28'085 577 TG 67'453 49'115 -18'338 TI 106'895 67'823 -39'072 UR 10'639 7'317 -3'322 VD 195'894 137'238 -58'656 VS 123'207 59'278 -63'929 ZG 12'478 21'659 9'182 ZH 245'716 267'570 21'854 Totale 2'036'410 1'572'477 -463'933

8 Fonte: calcoli eseguiti internamente all'UFSP

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Ordinanza Disegno concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera

del ...

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 31 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 20031 sulla Banca nazionale (LBN), ordina:

Art. 1 Basi per il calcolo La ripartizione ai Cantoni avviene in funzione della loro popolazione residente (art. 31 cpv. 3 LBN). Sono determinanti le cifre dell'ultimo rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

Art. 2 Scadenza dei versamenti

1 La Banca nazionale svizzera (BNS) versa all'Amministrazione federale delle

finanze (AFF) l'importo da ripartire di cui all'articolo 31 capoverso 2 LBN dopo l'assemblea generale degli azionisti. 2 L'AFF versa ai Cantoni l'importo loro spettante non appena ricevuto il relativo versamento della BNS.

Art. 3 Abrogazione L'ordinanza del 7 dicembre 19922 concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 1 RS 951.11 2 RU 1992 2564, 2004 3399

200_–...... Page 185 of 243 1

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Spiegazioni relative all' Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera

1 Osservazioni preliminari

La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei com- piti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha richiesto una modifica della legge sulla Banca nazionale (LBN)1. La distribuzione dell'utile della Banca nazionale svizzera è disciplinata dall'articolo 31 LBN. Secondo il diritto vigente, la quota spettante ai Cantoni è ripartita in funzione della popolazione residente e della loro capacità finanziaria. La NPC prevede invece che per calcolare la quota dei Cantoni è deter- minante solo la popolazione residente. L'articolo 31 capoverso 3 LNB è infatti stato modificato come segue: «La quota versata ai Cantoni è ripartita in funzione della loro popolazione residente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni». A seguito di questa modifica, l'attuale ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera, che disciplina l'attuazione dei summenzionati articoli di legge, deve essere sostituita da una nuova ordinanza.

2 Commento alle singole disposizioni

L'ordinanza contiene complessivamente quattro articoli: L'articolo 1 fissa la base per il calcolo. L'articolo 2 disciplina la scadenza dei versa- menti allo stesso modo dell’ordinanza attuale. Gli articoli 3 e 4 riguardano l'abroga- zione del diritto previgente e l'entrata in vigore.

1 RS 951.11

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III. Nuove ordinanze

• Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin) • Ordinanza sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell’ambito delle istituzioni di integrazione degli invalidi

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Ordinanza Disegno concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin)

del ...

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 1, 54 capoverso 2 e 60 della legge federale dell’8 marzo 19601 sulle strade nazionali (LSN), visti gli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 3, 17b capoverso 3, 34 e 35 come anche 38 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin), nonché gli articoli 8 capoverso 2, 14 capoverso 3 e 16 della legge del 6 ottobre

20063 sul fondo infrastrutturale (LFIT),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali per le strade nazionali, la vigilanza delle finanze nell'ambito delle strade nazionali, i contributi alle strade principali, i contributi ai provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture del traffico urbano e d’agglomerato e i contributi non vincolati ad opere. 2 Gli altri contributi vincolati ad opere e i contributi alla ricerca nel settore stradale non sono disciplinati nella presente ordinanza.

RS .......... 1 RS 725.11 2 RS 725.116.2 3 RS 725.13

2005–...... Page 191 of 243 1

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Capitolo 2: Strade nazionali Sezione 1: Costruzione e sistemazione

Art. 2 Aliquote dei contributi La partecipazione della Confederazione alle spese di costruzione computabili per il completamento si fonda sulle aliquote dei contributi fissati nell’allegato 1.

Art. 3 Spese computabili 1 Nel progetto esecutivo è stabilito quali utilizzazioni sono parzialmente o totalmen- te computabili. 2 Sono computabili le spese per scavi, ricuperi o riprese scientifiche (fotografie, schizzi, misurazioni) di reperti storici sul tracciato delle strade nazionali. 3 Il finanziamento delle spese per la conservazione, l’elaborazione e la custodia dei reperti spetta ai Cantoni.

Art. 4 Versamento 1 La Confederazione esegue i pagamenti ai Cantoni per il completamento proporzio- nalmente al progredire dei lavori di costruzione e per l’acquisto di terreno al passag- gio di mano. 2 L’istanza cantonale competente redige le istruzioni e attribuisce direttamente al servizio dei pagamenti il mandato di pagamento. A questo scopo l’istanza cantonale competente sarà accreditata dalla Confederazione presso un istituto bancario da designare. L’immediata copertura del pagamento bancario avviene tramite la Banca nazionale svizzera che, a sua volta, lo gira a carico dell’Amministrazione federale delle finanze (finanze e contabilità). La Confederazione non si assume oneri bancari o interessi legati alle modalità di pagamento. 3 L’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale), d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, può ammettere altre modalità di pagamento.

Sezione 2: Manutenzione

Art. 5 Attribuzione dei costi

1 Rientrano nella manutenzione le spese

a. per le parti costitutive delle strade nazionali conformemente all’articolo 2 dell’ordinanza sulle strade nazionali, eccettuati gli impianti accessori; b. per gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dalla loro proprietà, come adattamenti territoriali, scarpate, attraversamenti di altre vie di traffico e condotte, vie di manutenzione e vie d’accesso per la-

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

vori di manutenzione, ruscelli, evacuazione delle acque, adattamenti di tor- renti e fiumi.

2 L’Ufficio federale stabilisce caso per caso le spese computabili.

3 Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l’Ufficio federale stabilisce la sua parte- cipazione alle spese commisurata al proprio interesse. 4 L’Ufficio federale si assume le spese unicamente se, giusta i capoversi 1 lettera b e 3, l’autorizzazione dell’Ufficio federale è stata ottenuta prima della pianificazione e dell’esecuzione dei lavori di manutenzione da parte di terzi.

Sezione 3: Esercizio

Art. 6 Manutenzione corrente e interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

1 Rientrano nella manutenzione corrente e negli interventi di manutenzione edile

esenti da progettazione le spese per: a. le parti costitutive delle strade nazionali giusta l’articolo 2 dell’ordinanza sulle strade nazionali, eccettuati la carreggiata di una via di comunicazione di sotto o soprapassaggio, gli impianti accessori, i mezzi di gestione della polizia delle centrali dei controlli del traffico pesante nonché le installazioni per gli altri controlli del traffico; b. gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dalla loro proprietà giusta l’articolo 5 capoverso 1 lettera b della presente ordinan- za.

2 Nelle convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione corrente e agli

interventi di manutenzione edile esenti da progettazione tra la Confederazione e i gestori per le prestazioni convenute sono stabiliti importi forfettari o che coprono i costi. Se ciò non fosse possibile per singole prestazioni, le spese sono calcolate secondo l’onere. 3 Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l’Ufficio federale stabilisce un contributo alle spese commisurato al proprio interesse.

Art. 7 Servizi di protezione contro i danni 1 Per i servizi di protezione contro i danni sono rimborsate le spese indotte dalle strade nazionali.

2 L’Ufficio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni.

Nella convenzione sono fissati importi forfettari per le prestazioni convenute.

Art. 8 Versamento 1 Il versamento per la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione è disciplinato nella convenzione sulle prestazioni.

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

2 Se non esiste una convenzione sulle prestazioni per i servizi di protezione contro i danni o nella convenzione sulle prestazioni non è stato disposto altrimenti, i contri- buti vengono pagati ogni volta a metà anno in base alla istruzioni di pagamento emanate dai Cantoni.

Sezione 4: Vigilanza finanziaria

Art. 9 Controllo delle finanze da parte dei Cantoni 1 I Cantoni devono sottoporre a un organo di controllo finanziario le attività di completamento delle loro strade nazionali per quanto siano cofinanziate dalla Con- federazione, in particolare l’acquisto del terreno, l’appalto e l’esecuzione dei lavori edili. 2 L’organo cantonale di controllo finanziario vigila in particolare affinché tutti gli organi esecutivi rispettino l’obbligo di impiegare economicamente i mezzi messi a disposizione. 3 Su richiesta, i rapporti di revisione degli organi cantonali di controllo finanziario sono a disposizione dell’Ufficio federale e del Controllo federale delle finanze. 4 Possono essere inclusi nella fatturazione delle strade nazionali, nella misura del tempo di lavoro impiegato, le spese direttamente collegate all’attività di revisione da parte di agenti e incaricati cantonali.

Art. 10 Alta vigilanza 1 Per un esercizio efficace dell’alta vigilanza l’Ispettorato delle finanze dell’Ufficio federale controlla, ai sensi dell’articolo 54 della legge federale dell’8 marzo 19604 sulle strade nazionali, l’intera attività dei Cantoni mediante visione dei documenti cantonali e visite ai cantieri. 2 Per il calcolo dell’aliquota federale ai costi delle strade nazionali vengono compu- tate soltanto le spese giustificate nel quadro di un’utilizzazione economica ed oppor- tuna e corrispondenti alle prescrizioni della legge sulle strade nazionali e dei perti- nenti atti legislativi d’esecuzione. 3 La non accettazione di spese conteggiate è comunicata ai Cantoni mediante deci- sione dell’Ufficio federale.

Art. 11 Competenze del Controllo federale delle finanze Il Controllo federale delle finanze è l’autorità superiore di revisione nell’ambito delle sue competenze. Esso ha segnatamente il diritto di procedere a ispezioni.

4 RS 725.11

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Capitolo 3: Strade principali

Art. 12 Assegnazione di fondi I Cantoni ricevono annualmente i contributi globali per i costi delle strade principali elencate nell’allegato 2.

Art. 13 Entità del contributo 1 I contributi globali sono calcolati in base alle lunghezze ponderate delle strade conformemente all’allegato 2. 2 Il fattore volume di traffico è valutato, in funzione della quantità di traffico, fino a un livello otto, il fattore altitudine e la particolarità di strada di montagna secondo topografia fino a un livello sei. Per il calcolo dei contributi globali il fattore altitudi- ne e particolarità di strada di montagna vale quattro volte il livello del fattore volu- me di traffico. 3 Se singoli fattori cambiano sensibilmente, il Dipartimento può adeguare l’allegato 2.

Art. 14 Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche I Cantoni con strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche che ricevono contributi forfettari conformemente all’articolo 8 della legge del 6 ottobre 20065 sul fondo infrastrutturale sono designati nell’allegato 3.

Capitolo 4: Contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati

Art. 15 Agglomerati e città aventi diritto ai contributi 1 Gli agglomerati e le città aventi diritto ai contributi conformemente all’articolo 17b della legge federale del 22 marzo 19856 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata sono designati nell’allegato 4.

2 In caso di fusioni di Comuni, il DATEC può adeguare l’allegato.

Art. 16 Richieste Le richieste di contributi federali ai progetti d’agglomerato devono essere presentate all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

5 RS 725.13 6 RS 725.116.2

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Art. 17 Ente responsabile 1 La pianificazione e la realizzazione dei progetti d’agglomerato competono agli enti responsabili. Essi sono segnatamente responsabili dell’opportunità e della correttez- za tecnica delle singole parti del progetto. 2 L’ente responsabile garantisce l’obbligatorietà del progetto d’agglomerato e prov- vede alla sua realizzazione coordinata.

Art. 18 Convenzione sulle prestazioni 1 D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, il Dipartimento conclude una convenzione sulle prestazioni con l’ente responsabile, in base ai progetti d’agglomerato e al decreto finanziario dell’Assemblea federale. 2 Nella convenzione sulle prestazioni sono disciplinati in particolare: i provvedimen- ti e i pacchetti di provvedimenti da realizzare, la durata, lo scadenzario, il contributo federale, il beneficiario del pagamento della singola misura, le esigenze per l’allestimento dei rapporti, le competenze e le responsabilità, le modalità d’adeguamento, le composizioni in caso di mancato adempimento della convenzione come anche l’entrata in vigore. 3 L’Ufficio federale dei trasporti è competente per l’accompagnamento dei provve- dimenti adottati nell’ambito di progetti ferroviari o dei trasporti pubblici.

4 In base alla convenzione sulle prestazioni, d’intesa con l’ente responsabile

l’Ufficio federale competente fissa il contributo federale e le modalità di pagamento per i progetti pronti per essere realizzati. 5 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale verifica periodicamente le convenzio- ni sulle prestazioni.

Art. 19 Competenza per i progetti urgenti 1 L’Ufficio federale dei trasporti è competente per l’accompagnamento e il controllo finanziario dei progetti urgenti in ambito ferroviario e dei trasporti pubblici. 2 I contributi e le modalità per i progetti urgenti secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 20067 sul fondo infrastrutturale sono decisi dall’Ufficio federale competente.

Art. 20 Rincaro L’Ufficio federale fissa l’indice di rincaro d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 21 soppresso

7 RS 725.13

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Capitolo 5: Contributi non vincolati alle opere

Art. 22 Utilizzazione Le quote dell’imposta sugli oli minerali non vincolate alle opere sono utilizzate come segue: a. 98 per cento, per i contributi generali nel settore stradale; b. 2 per cento, per i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali.

Art. 23 Casi di rigore Per i casi di rigore può essere anticipatamente prelevato, dalla quota dei contributi generali nel settore stradale, un importo annuo di 5 milioni di franchi al massimo.

Art. 24 Chiave di ripartizione per i contributi generali nel settore stradale Le risorse disponibili per i contributi generali nel settore stradale sono ripartite tra i Cantoni nel modo seguente: a. 60 per cento secondo la lunghezza delle strade, di cui – 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade principali, – 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle altre strade aperte al traffico motorizzato, b. 40 per cento, secondo gli oneri stradali.

Art. 25 Lunghezza delle strade Per la lunghezza delle strade sono determinanti i dati più recenti su: a. la rete delle strade principali secondo l’allegato 2; b. le strade cantonali (dopo deduzione delle strade principali) e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica.

Art. 26 Oneri stradali

1 Per oneri stradali s’intendono le spese dei Cantoni per il completamento delle

strade nazionali, per le strade principali, cantonali e le altre strade aperte al traffico motorizzato, previa deduzione dei corrispondenti contributi federali. Sono determi- nanti gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici. 2 Per spese s’intendono le spese di personale, d’amministrazione, di costruzione, d’esercizio e di manutenzione, di segnaletica e di regolazione del traffico secondo il conto stradale.

3 Dalle spese sono dedotti, in quanto prestazioni federali:

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

a. i contributi federali per il completamento della rete delle strade nazionali ap- provata; b. i contributi federali per le strade principali; c. altri contributi federali direttamente vincolati alle opere, attinti alla quota dell’imposta sugli oli minerali, per spese figuranti nel conto stradale, esclusi i contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati; d. i contributi federali per Cantoni privi di strade nazionali.

Art. 27 Chiave di ripartizione ai Cantoni privi di strade nazionali 1 Sono Cantoni privi di strade nazionali Appenzello Esterno e Appenzello Interno.

2 I contributi ai Cantoni privi di strade nazionali sono ripartiti come segue:

a. 60 per cento, secondo la lunghezza delle strade dei Cantoni; b. 40 per cento secondo gli oneri stradali dei Cantoni. 3 Alla determinazione della lunghezza e degli oneri stradali sono applicati gli articoli

25 e 26.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

1 Nella misura in cui non è disposto altrimenti, l’Ufficio federale provvede

all’esecuzione della presente ordinanza d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze. 2 Esso emana istruzioni segnatamente sui particolari del traffico dei pagamenti, della contabilità e dei bilanci nel quadro delle disposizioni sui servizi di cassa, pagamento e contabilità nell’amministrazione federale.

3 Esso amministra il fondo infrastrutturale.

4 Il Dipartimento disciplina i particolari per l’acquisto di terreno.

5 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Controllo federale delle finanze emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell’attività di controllo.

Art. 29 Disposizioni transitorie 1 Ai fondi e alle opere non trasferiti conformemente all’articolo 57 dell’ordinanza sulle strade nazionali si applica, riguardo all’indennizzo, il seguente disciplinamen- to: a. per i fondi, la Confederazione è risarcita secondo l’entità della sua parteci- pazione all’acquisto;

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

b. per le opere, il risarcimento avviene in funzione della partecipazione percen- tuale ai loro costi di costruzione. È determinante il valore venale dell’opera; c. i fondi e le opere di cui i Cantoni necessitano per l’adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali (art. 57 cpv. 4 dell’ordinanza sulle strade na- zionali) rimangono di proprietà dei Cantoni senza indennizzo. 2 Se i fondi o le opere sono alienati nel termine di 15 anni, la Confederazione ha diritto ai proventi dalla vendita proporzionalmente alla sua partecipazione secondo il capoverso 1. Sono computati i risarcimenti conformemente al capoverso 1. 3 Se la Confederazione aliena fondi e opere ad essa attribuiti, i Cantoni sono risarciti in funzione della loro partecipazione alle spese d’acquisto e di costruzione. L’obbligo di risarcimento decade dopo 15 anni dal trasferimento della proprietà alla Confederazione.

4 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli edifici utilizzati in comune.

5 Se il risarcimento è controverso, l’Ufficio federale emana una decisione.

6 Il Dipartimento determina se e in quale misura i costi infrastrutturali che servono alla gestione e al controllo del traffico pesante attraverso le Alpi devono essere retroattivamente assunti dalla Confederazione.

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. Ordinanza del 9 novembre 19658 sulla costruzione e manutenzione delle

strade nazionali;

2. Ordinanza dell’8 aprile 19879 sulle strade principali;

3. Ordinanza del 25 aprile 199010 sui contributi per i provvedimenti resi neces-

sari dal traffico stradale giusta l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferi- co;

4. Ordinanza del 6 novembre 199111 sulla separazione dei modi di traffico;

5. Ordinanza del 9 dicembre 198512 sulla ripartizione delle quote dell’imposta

sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere.

8 RU 1965 1007 9 RU 1987 725 10 RU 1990 695 11 RU 1985 1967 12 RU 1991 2404

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Art. 31 Diritto previgente: modifica

1. Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico

pesante commisurata alle prestazioni

Art. 40 cpv. 2 - 5 2 Determinanti per la lunghezza delle strade sono i dati più recenti riguardanti:

a. l’intera rete delle strade nazionali, escluse le tratte non in esercizio e che non sostituiscono strade principali; b. la rete delle strade principali stabilita dal Consiglio federale; c. le strade cantonali (dedotte le strade principali e quelle nazionali pianificate che sostituiscono le principali) e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica. 3 Riguardo agli oneri stradali si applica l’articolo 30 dell’ordinanza del … concer- nente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata. 4 Per la determinazione della popolazione residente fanno stato le cifre dell’ultimo accertamento sulla popolazione residente media. 5 Per l’imposizione fiscale del traffico motorizzato privato da parte dei Cantoni è determinante l’indice totale della tassa sui veicoli a motore. L’Amministrazione federale delle contribuzioni accerta annualmente tale indice e ne fa rapporto.

Art. 36 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Allegato 1 (art. 2)

Strade nazionali: aliquote di partecipazione per il completamen- to

Cantone

Costruzione

fuori delle nelle regioni regioni urbane urbane

ZH 80 58 BE 87 74 LU 84 78 UR 97 SZ 92 OW 97 NW 96 GL 92 ZG 84 FR 90 SO 84 BS 65 BL 84 SH 84 78 SG 84 74 GR 92 AG 84 TG 86 TI 92 VD 86 VS 96 NE 88 GE 75 65 JU 95

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Allegato 2 (art. 12 e 13)

La rete delle strade principali svizzere

Numerazione e indicazione dei tratti secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del 18 dicembre 199113 concernente le strade di grande transito

Legenda: N = Strada nazionale SN = Strada nazionale urbana (superstrada) øg (S/V) = Ponderazione media volume di traffico øg (T/H) = Ponderazione media altitudine e particolarità di strada di montagna Cantone Str. n. Tratto Lunghezza øg (S/V) 4xøg Totale km km (T/H) ponderato

ZH 7 Ktsgr. Aargau–Bülach-Anschluss N 1 Winterthur Wülflingen 24,52 2,97 4,99 195,30

13 Ktsgr. Schaffhausen–Feuerthalen–

Langwiesen–Ktsgr. Thurgau 2,58 2,19 4,33 16,83

17 Anschluss SN Zürich–Meilen–

Ktsgr. St. Gallen (Feldbach) 29,15 3,75 4,54 241,72

338 Ktsgr. Zug (Sihlbrugg)–Hirzel–

Anschluss N 3 Wädenswil 8,38 4,36 5,45 82,20

388 Ktsgr. Schwyz–Samstagern–Anschluss

N 3 Richterswil 2,79 4,16 4,38 23,80

67,41 559,85

BE 1 Anschluss N 1 Kirchberg–Langenthal – Aegerten–Ktsgr. Aargau 30,94 2,11 4,45 202,80

6 Anschluss N 5 Mooswald–Lyss–

Anschluss N 1 Schönbühl. Anschluss N 8 Unterbach– Innertkirchen Anschluss H 11–Handegg–Ktsgr. Wallis (Grimselpass) 66,90 3,28 8,29 773,58

10 Ktsgr. Neuenburg–Gampelen–

Müntschemier–Ktsgr. Freiburg (Anschluss N 1 Kerzers). Anschluss N 6 Muri–Langnau– Trubschachen–(Dürrenbach)–Ktsgr. Luzern. Ktsgr. Luzern – Kröschenbrunnen– Ktsgr. Luzern 47,13 2,49 5,26 365,24

11 Ktsgr. Waadt–Saanen–Zweisimmen–

Reidenbach–Anschluss N 6 Wimmis. Anschluss H 6 Innertkirchen–Gadmen– Ktsgr. Uri (Sustenpass) 75,46 2,01 10,60 951,64

13 RS 741.272

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Cantone Str. n. Tratto Lunghezza øg (S/V) 4xøg Totale km km (T/H) ponderato

219 Anschluss H 11 Reidenbach–Jaunpass–

Ktsgr. Freiburg 10,57 2,00 12,53 153,66

223 Anschluss N 8 Spiez–Kandersteg

(Autoverlad BLS) 24,74 2,30 7,59 244,66

226 Anschluss N 8 Brünig–Hüsen–

Anschluss H 6 Meiringen (Balm) 6,69 2,00 7,47 63,35

18 Frontière cantonale Neuchâtel

(La Cibourg)–frontière cantonale Jura (Les Rochat) 4,30 2,00 8,71 46,10

30 Jonction H 18–La Cibourg–St-Imier–

jonction N 16 Sonceboz 26,32 2,00 6,14 214,19

293,06 3'015,22

LU 2 Anschluss N 2 Luzern-Kriens/Luzern- Süd–Luzern Pilatusplatz–Meggen– Ktsgr. Schwyz 10,76 3,30 4,31 81,95

4 Anschluss N 2 Luzern-Zentrum–

Anschluss H 2 Luzern Pilatusplatz 0,94 6,46 4,00 9,78

10 Ktsgr. Bern–Dürrenbach–Ktsgr. Bern.

Ktsgr. Bern–(Kröschenbrunnen)– Wissenbach–Wiggen–Wohlhusen– Werthenstein Langnauerbrücke (Anschluss Autostrasse)–Malters– Anschluss N 2 Emmen-Süd 48,76 2,21 5,50 376,22 2b Ktsgr. Schwyz–Greppen–Weggis– Vitznau–Ktsgr. Schwyz 12,19 2,00 5,64 93,04

72,64 560,98

UR 2 Anschluss N 4 Flüelen–Altdorf – Anschluss N 2 Erstfeld 8,42 2,09 4,83 58,22

11 Ktsgr. Bern–Färnigen–Anschluss N 2

Wassen (Sustenpass) 18,65 2,00 15,65 329,13

17 Ktsgr. Glarus–Klausenpass–Unter-

schächen–Anschluss H 2 Altdorf 36,59 2,00 12,51 530,82

19 Ktsgr. Wallis–Tiefenbach–Anschluss

N 2 Hospental (Furkapass). Anschluss N 2 Andermatt-Nord–Ktsgr. Graubünden (Oberalppass) 29,18 2,00 15,64 514,62

92,83 1'432,79

SZ 2 Ktsgr. Luzern–Küssnacht – Anschluss N 4 Küssnacht 6,54 2,39 5,24 49,95

8 Ktsgr. St.Gallen–Hurden–

Anschluss N 3 Pfäffikon. Anschluss N 3 Schindellegi–Biber- brugg–Rothenthurm–Sattel–Chaltbach– Anschluss N 4 Schwyz 31,35 2,57 7,13 304,01

388 Ktsgr. Zürich (Samstagern)–Anschluss

H 8 Schindellegi 2,49 2,30 6,12 20,96 2b Anschluss H 2 Küssnacht–Ktsgr. Luzern. Ktsgr. Luzern–Gersau–Anschluss N 4 15,32 2,02 7,00 138,19

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Cantone Str. n. Tratto Lunghezza øg (S/V) 4xøg Totale km km (T/H) ponderato

Brunnen-Nord

371 Anschluss N 4 Goldau–Anschluss H 8

Sattel 11,63 2,00 5,29 84,77

67,33 597,88

OW 374 Ktsgr. Nidwalden–Engelberg 9,30 2,00 8,53 97,90

9,30 97,90

NW 374 Anschluss N 2 Stans Süd–Wolfen- schiessen–Ktsgr. Obwalden 10,74 2,00 4,33 68,06

10,74 68,06

GL 17 Anschluss N 3 Niederurnen– Näfels–Glarus–Linthal–Ktsgr. Uri (Klausenpass) 37,55 2,25 6,53 329,60

37,55 329,60

ZG 4 Ktsgr. Zürich–Sihlbrugg–Walterswil– Anschluss Zimbel N 4a–Baar– Neufeld–Stadttunnel Zug 9,46 5,23 5,75 103,92

338 Anschluss H 4 Sihlbrugg–Ktsgr.

Zürich 0,08 4,18 10,61 1,15

9,54 105,08

FR 10 Ktsgr. Bern–Anschluss N 1 Kerzers 4,37 2,11 6,56 37,93

182 Rive droite de la Sarine–Pont de la

Poya–jonction N 12 Fribourg Nord1 1,21 2,54 8,04 12,76

189 Jonction N 12 Bulle–Charmey–

Jaun (FR) 24,82 2,57 7,80 257,25

190 Jonction H 189 La Tour-de-Trême–

Montbovon–frontière cantonale Vaud 16,27 2,00 6,59 139,81

505 Jaun (FR)–Ktsgr. Bern (Jaunpass) 4,39 2,00 12,71 64,56

51,06 512,31

SO 2 Anschluss H 5 Olten–Ktsgr. Aargau (Aarburg) 0,88 4,31 4,01 7,35

5 Anschluss N 2 Egerkingen–Hägen-

dorf–Olten–Schönenwerd–Wöschnau– Ktsgr. Aargau 20,85 3,17 4,32 156,12 5a Westtangente Solothurn (Verbindung N 5–abgelöste H 5)2 0 0 0 0

21,74 163,47

BS 320 Rheinhafen–Neuhausstrasse–Anschluss N 2 Basel-Kleinhüningen 2,39 2,00 6,98 21,46

2,39 21,46

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Cantone Str. n. Tratto Lunghezza øg (S/V) 4xøg Totale km km (T/H) ponderato

BL 2 Anschluss N 2 Liestal–Liestal– Anschluss N 2 Sissach–Umfahrung Sissach 13,12 4,11 9,65 180,39

18 Frontière cantonale Jura–Liesberg–

Laufen–Aesch–Anschluss N 2 Hagnau 30,85 3,71 7,21 336,95

43,96 517,34

SH 13 Anschluss N 4 Schaffhausen-Süd– Ktsgr. Zürich. Ktsgr. Thurgau (Wagenhausen) –Stein a. Rhein–Ktsgr. Thurgau 2,07 2,67 4,97 15,83

332 Landesgrenze Ramsen–Hemishofen–

Ktsgr. Thurgau 4,72 2,00 4,58 31,01

15 Landesgrenze–Thayngen–Anschluss

N 4 Schaffhausen Nord 7,13 2,78 4,59 52,55

13,92 99,39

AR 470 Ktsgr. St. Gallen (Gossau)–Anschluss H 8 Herisau 1,36 2,60 5,77 11,35

8 Ktsgr. St. Gallen (Winkeln)–Herisau–

Waldstatt–Ktsgr. St. Gallen 11,28 2,19 6,46 97,60

447 Ktsgr. St. Gallen–Teufen–Anschluss

H 448 (Gais) 11,14 2,04 8,74 120,16

448 Ktsgr. St. Gallen–Schwägalp–

Anschluss H 462 Urnäsch–Ktsgr. Appenzell i. Rh.. Ktsgr. Appenzell i. Rh.–Anschluss H 447 (Gais) 12,94 2,00 8,96 141,76

462 Anschluss H 448 Urnäsch–Anschluss

H 8 Waldstatt 6,23 2,00 6,88 55,37

42,95 426,23

AI 448 Ktsgr. Appenzell a. Rh.–Gonten– Appenzell–Ktsgr. Appenzell a. Rh. 13,25 2,00 7,00 119,25

13,25 119,25

SG 8 Anschluss N1 St.Gallen-Winkeln– Ktsgr. Appenzell a. Rh. (Herisau). Ktsgr. Appenzell a. Rh.–St. Peterzell– Anschluss H 16 Lichtensteig. Anschluss H 16 Wattwil–Neuhaus– Anschluss N3 Zubringer Schmerikon. Anschluss Eschenbach–Rapperswil– Ktsgr. Schwyz 44,68 2,98 7,15 452,89

16 Anschluss N 1 Wil–Ktsgr. Thurgau.

Ktsgr. Thurgau–Bütschwil– Lichtensteig–Neu St. Johann– Wildhaus–Gams–Buchs–Anschluss N 13–Landesgrenze 65,94 2,17 7,21 618,19

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Cantone Str. n. Tratto Lunghezza øg (S/V) 4xøg Totale km km (T/H) ponderato

17 Ktsgr. Zürich (Feldbach)–Kempraten–

Jona–Anschluss H 8 Jona 7,61 3,58 6,90 79,68

470 Anschluss N 1 Gossau–Ktsgr.

Appenzell a. Rh. 3,89 2,86 4,93 30,29

433 Anschluss H 16 Gams–Anschluss

N 13 Haag–Landesgrenze 4,44 2,00 4,84 30,36

447 Anschluss N 1 St. Gallen-

Kreuzbleiche–Ktsgr. Appenzell a. Rh. (Liebegg) 2,56 2,11 5,89 20,45

448 Anschluss H 16 Neu St. Johann–

Rietbad–Ktsgr. Appenzell a. Rh. (Schwägalp) 10,61 2,00 8,87 115,25

139,71 1'347,11

GR 3 Anschluss N 13 Chur Süd–Anschluss abgelöste H 3 Chur Rosenhügel– Lenzerheide–Tiefencastel–Julierpass– Silvaplana–Malojapass–Castasegna– Confine nazionale 105,33 2,00 13,17 1598,01

19 Ktsgr. Uri (Oberalppass)–Disentis–

Flims–Anschluss N 13 Reichenau 71,85 2,00 11,70 984,40

27 Anschluss H 3 Silvaplana–Punt Muragl

–Samedan–Zernez–Martina–Landes- grenze 89,39 2,03 14,06 1438,73

28 Klosters (Autoverlad)–Davos–

Flüelapass–Anschluss H 27 Susch. Anschluss H 27 Zernez–Ofenpass– Müstair–Landesgrenze 74,30 2,00 15,17 1275,44

29 Anschluss H 27 (Punt Muragl)–Passo

del Bernina–Poschiavo–Campocologno –Confine nazionale 49,62 2,01 12,84 736,75

416 Anschluss H 19 Disentis–Lukmanier-

pass–Ktsgr. Tessin 19,96 2,00 16,05 360,38

417 Anschluss N 13 Thusis-Süd–Sils i. D–

Alvaschein–Anschluss H 3 Tiefen- castel (Schinstrasse). Anschluss H 3 Tiefencastel–Wiesen– Anschluss H 28 Davos (Landwasser- strasse) 45,06 2,00 14,36 736,99

455,51 7'130,71

AG 1 Ktsgr. Bern–Murgenthal–Anschluss N 1 Rothrist 8,05 2,46 4,18 53,38

2 Ktsgr. Solothurn–Aarburg–Anschluss

N 1 Rothrist 3,63 4,61 4,53 33,15

5 Ktsgr. Solothurn (Wöschnau)–Aarau–

Brugg–Untersiggenthal (Stilli)– Döttingen–Landesgrenze Koblenz 38,63 3,32 4,81 313,82

7 Anschluss N 3 Eiken–Laufenburg–

Anschluss H 5 Koblenz. Anschluss H 5 Koblenz–Zurzach–Kaiserstuhl–Ktsgr. Zürich 40,10 2,02 5,21 289,71

24 Anschluss N 1 Aarau-West–Unter- 6,63 3,97 4,43 55,75

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Cantone Str. n. Tratto Lunghezza øg (S/V) 4xøg Totale km km (T/H) ponderato

entfelden–Anschluss H 5 Aarau

295 Abzweigung H 5 Station Siggenthal–

Untersiggenthal–Baden–Anschluss N 1 Neuenhof 10,82 3,07 4,82 85,36

107,85 831,17

TG 13 Ktsgr. Zürich–Neuparadies–Diessen- hofen–Rheinklingen–Wagenhausen– Ktsgr. Schaffhausen. Ktsgr. Schaffhausen–Eschenz–Steckborn– Kreuzlingen–Romanshorn–Anschluss N 1 Zubringer Wiedehorn 63,86 2,05 4,17 397,04

14 Anschluss N 7 Grüneck–Weinfelden–

Sulgen–Anschluss H 474 Amriswil 25,08 2,43 4,11 164,12

16 Ktsgr. St.Gallen (Wil)–Rickenbach–

Ktsgr. St. Gallen 0,59 4,18 7,29 6,78

332 Ktsgr. Schaffhausen (Hemishofen)–

Anschluss H 13 Wagenhausen 0,94 2,00 7,21 8,61

474 Anschluss H 14 Amriswil–Anschluss

N 1 Zubringer Arbon-West 7,96 2,00 4,27 49,96

98,43 626,51

TI 13 Biforcazione H 405/406 (Bivio di Quartino)–Locarno–Brissago–Confine nazionale Valmara 22,03 3,87 13,14 374,79

394 Confine nazionale Gaggiolo–Stabio Est 3,20 2,54 4,07 21,11

398 Confine nazionale Ponte Tresa–

raccordo H 399 Agno 4,88 4,89 5,69 51,64

399 Raccordo H 398 Agno–raccordo N 2

Lugano Nord–Lugano (Cassarate)3) 4,72 3,16 4,86 37,87

405 Confine nazionale–Dirinella–Gerra–

Gambarogno–raccordo H 13/406 (Bivio di Quartino) 12,48 2,00 6,22 102,67

406 Biforcazione H 13/405 (Bivio di

Quartino)–Cadenazzo–raccordo N 2 Bellinzona Sud 8,00 5,27 4,11 75,04

416 Confine cantonale coi Grigioni–

Passo del Lucomagno–Olivone– raccordo N 2 Biasca 41,55 2,00 9,73 487,18

560 Confine nazionale–Camedo–Intragna–

Tegna–raccordo H 13 Locarno (Centovalli) 18,37 2,12 8,74 199,62

115,23 1'349,91

VD 1 Jonction N 9 Lausanne-Vennes– Payerne–jonction N 1 Payerne 42,71 2,09 5,44 321,71

11 Jonction N 9 Aigle–Le Sépey–Col des

Mosses–Château-d’Oex–Rougemont– frontière cantonale Berne 44,46 2,04 11,00 579,58

21 Frontière cantonale Valais (St-Triphon)

–jonction N 9 St-Triphon 0,54 3,71 5,96 5,21

144 Jonction N 9 Villeneuve–Noville– 6,72 2,18 4,06 41,98

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Cantone Str. n. Tratto Lunghezza øg (S/V) 4xøg Totale km km (T/H) ponderato

Chessel–frontière cantonale Valais

190 Frontière cantonale Fribourg–

Rossinière–jonction H 11 Château- d’Oex 8,92 2,00 9,00 98,14

123 Jonction N 1 Nyon–St-Cergue–

La Cure–frontière nationale 19,25 2,01 8,20 196,59

122,60 1'243,21

VS 6 Ktsgr. Bern (Grimselpass)–Anschluss H 19 Gletsch 6,02 2,00 16,43 110,87

19 Anschluss N 9 Brig–Münster (Goms)–

Gletsch–Ktsgr. Uri (Furkapass) 59,64 2,00 12,75 879,75

21 Frontière nationale St-Gingolph–

Bouveret–jonction H 144. Jonction H 201 Monthey–frontière cantonale Vaud (St-Triphon). Jonction N 9 Martigny–Sembrancher– Orsières–Col du Grand-St-Bernard– frontière nationale. 55.97 2.03 11.57 761.44

144 Frontière cantonale Vaud–Jonction

H 21 0,13 2,00 11,20 1,71

201 Frontière nationale (Col de Morgins)–

jonction H 21 Monthey 18.37 2.07 10.62 233.12

203 Jonction H 21 Martigny–La Forclaz–

Trient–frontière nationale 21,54 2,00 13,26 328,77 206a Déviation Sion Est–La Muraz 3,80 2,71 11,76 55,00

212 Anschluss N 9 Visp-West–

Stalden/Illas–Saas Grund 24,04 2,00 14,20 389,37

213 Anschluss H 212 (Stalden/Illas)–Täsch 21,09 2,00 12,38 303,35

509 Anschluss N 9 Gampel–Goppenstein

(Autoverlad) 10,91 2,00 14,71 182,23

221,50 3'245,61

NE 10 Frontière nationale–Les Verrières– Fleurier–Rochefort–jonction H 20 Neuchâtel-Vauseyon. Jonction N 5 Thielle–frontière cantonale Berne 39,78 2,06 7,40 376,27

18 Jonction H 20 La Chaux-de-Fonds–

frontière cantonale Berne (La Cibourg) 6,78 2,00 8,98 74,44

20 Frontière nationale–Col des Roches–

Le Locle–La Chaux-de-Fonds–Vue des Alpes–jonction N 5 Neuchâtel-Centre. 28,10 3,44 13,52 476,38

74,65 927,10

GE 101 Frontière nationale–Meyrin–jonction H 105/106 Genève-Cornavin 7,75 6,00 4,77 83,54

105 Jonction H 101/106 Genève-Cornavin–

Vésenaz–La Pallanterie–Maisons Neuves–frontière nationale 11,72 4,01 4,57 100,57

106 Jonction H 101/105 Genève-Cornavin–

Grand-Saconnex–frontière nationale 5,91 3,84 6,21 59,38

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Cantone Str. n. Tratto Lunghezza øg (S/V) 4xøg Totale km km (T/H) ponderato

111 Jonction N 1a la Praille (Plan-les-

Ouates)–Carouge–Pont d’Arve – Florissant–Thônex–frontière nationale 7,64 3,88 5,62 72,66

33,02 316,15

JU 18 Frontière cantonale Berne (Les Rochat) –Saignelégier–jonction N 16 Glovelier. Jonction N 16 Delémont-Est– Soyhières–frontière cantonale Bâle Campagne 43,47 2,02 7,72 423,51

43,47 423,51

CH Total 2'261,64 26'067,77 1) Il tratto Rive droite de la Sarine–Pont de la Poya non è ancora in esercizio. 2) L’intero tratto non è ancora in esercizio. 3) Il tratto Lugano nord–Lugano (Cassarate) non è ancora in esercizio.

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Allegato 3 (art. 14)

Cantoni aventi strade principali nelle regioni alpine e nelle re- gioni periferiche Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Friburgo Appenzello Esterno Appenzello Interno Grigioni Vallese Neuchâtel Giura

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Allegato 4 (art. 15)

Agglomerati e città isolate secondo Comuni (stato 2005) Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

Wetzikon-Pfäffikon (ZH)

0111 ZH Bäretswil 0121

0117 ZH Hinwil 0121

0121 ZH Wetzikon (ZH) 0121

0173 ZH Hittnau 0121

0177 ZH Pfäffikon 0121

Winterthur

0031 ZH Henggart 0230

0215 ZH Dättlikon 0230

0216 ZH Dinhard 0230

0219 ZH Elsau 0230

0221 ZH Hettlingen 0230

0223 ZH Neftenbach 0230

0224 ZH Pfungen 0230

0225 ZH Rickenbach (ZH) 0230

0227 ZH Seuzach 0230

0229 ZH Wiesendangen 0230

0230 ZH Winterthur 0230

0231 ZH Zell (ZH) 0230

Zürich

0001 ZH Aeugst am Albis 0261

0002 ZH Affoltern am Albis 0261

0003 ZH Bonstetten 0261

0005 ZH Hedingen 0261

0007 ZH Knonau 0261

0009 ZH Mettmenstetten 0261

0010 ZH Obfelden 0261

0011 ZH Ottenbach 0261

0013 ZH Stallikon 0261

0014 ZH Wettswil am Albis 0261

0051 ZH Bachenbülach 0261

0052 ZH Bassersdorf 0261

0053 ZH Bülach 0261

0054 ZH Dietlikon 0261

0055 ZH Eglisau 0261

0056 ZH Embrach 0261

0057 ZH Freienstein-Teufen 0261

0058 ZH Glattfelden 0261

0059 ZH Hochfelden 0261

0060 ZH Höri 0261

0061 ZH Hüntwangen 0261

0062 ZH Kloten 0261

0063 ZH Lufingen 0261

0064 ZH Nürensdorf 0261

Page 211 of 243 21

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

0066 ZH Opfikon 0261

0067 ZH Rafz 0261

0068 ZH Rorbas 0261

0069 ZH Wallisellen 0261

0070 ZH Wasterkingen 0261

0071 ZH Wil (ZH) 0261

0072 ZH Winkel 0261

0082 ZH Boppelsen 0261

0083 ZH Buchs (ZH) 0261

0084 ZH Dällikon 0261

0085 ZH Dänikon 0261

0086 ZH Dielsdorf 0261

0087 ZH Hüttikon 0261

0088 ZH Neerach 0261

0089 ZH Niederglatt 0261

0090 ZH Niederhasli 0261

0091 ZH Niederweningen 0261

0092 ZH Oberglatt 0261

0093 ZH Oberweningen 0261

0094 ZH Otelfingen 0261

0095 ZH Regensberg 0261

0096 ZH Regensdorf 0261

0097 ZH Rümlang 0261

0098 ZH Schleinikon 0261

0099 ZH Schöfflisdorf 0261

0100 ZH Stadel 0261

0101 ZH Steinmaur 0261

0102 ZH Weiach 0261

0112 ZH Bubikon 0261

0115 ZH Gossau (ZH) 0261

0116 ZH Grüningen 0261

0119 ZH Seegräben 0261

0131 ZH Adliswil 0261

0133 ZH Horgen 0261

0135 ZH Kilchberg (ZH) 0261

0136 ZH Langnau am Albis 0261

0137 ZH Oberrieden 0261

0138 ZH Richterswil 0261

0139 ZH Rüschlikon 0261

0141 ZH Thalwil 0261

0142 ZH Wädenswil 0261

0151 ZH Erlenbach (ZH) 0261

0152 ZH Herrliberg 0261

0153 ZH Hombrechtikon 0261

0154 ZH Küsnacht (ZH) 0261

0155 ZH Männedorf 0261

0156 ZH Meilen 0261

0157 ZH Oetwil am See 0261

0158 ZH Stäfa 0261

0159 ZH Uetikon am See 0261

0160 ZH Zumikon 0261

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

0161 ZH Zollikon 0261

0172 ZH Fehraltorf 0261

0174 ZH Illnau-Effretikon 0261

0175 ZH Kyburg 0261

0176 ZH Lindau 0261

0178 ZH Russikon 0261

0191 ZH Dübendorf 0261

0192 ZH Egg 0261

0193 ZH Fällanden 0261

0194 ZH Greifensee 0261

0195 ZH Maur 0261

0196 ZH Mönchaltorf 0261

0197 ZH Schwerzenbach 0261

0198 ZH Uster 0261

0199 ZH Volketswil 0261

0200 ZH Wangen-Brüttisellen 0261

0213 ZH Brütten 0261

0241 ZH Aesch bei Birmensdorf 0261

0242 ZH Birmensdorf (ZH) 0261

0243 ZH Dietikon 0261

0244 ZH Geroldswil 0261

0245 ZH Oberengstringen 0261

0246 ZH Oetwil an der Limmat 0261

0247 ZH Schlieren 0261

0248 ZH Uitikon 0261

0249 ZH Unterengstringen 0261

0250 ZH Urdorf 0261

0251 ZH Weiningen (ZH) 0261

0261 ZH Zürich 0261

1321 SZ Feusisberg 0261

1322 SZ Freienbach 0261

1323 SZ Wollerau 0261

4022 AG Bellikon 0261

4023 AG Bergdietikon 0261

4030 AG Killwangen 0261

4034 AG Neuenhof 0261

4036 AG Oberehrendingen 0261

4039 AG Remetschwil 0261

4040 AG Spreitenbach 0261

4043 AG Unterehrendingen 0261

4048 AG Würenlos 0261

4061 AG Arni (AG) 0261

4062 AG Berikon 0261

4063 AG Bremgarten (AG) 0261

4066 AG Eggenwil 0261

4067 AG Fischbach-Göslikon 0261

4069 AG Hermetschwil-Staffeln 0261

4071 AG Jonen 0261

4073 AG Oberlunkhofen 0261

4074 AG Oberwil-Lieli 0261

4075 AG Rudolfstetten-Friedlisberg 0261

4079 AG Unterlunkhofen 0261

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

4081 AG Widen 0261

4083 AG Zufikon 0261

4084 AG Islisberg 0261

4238 AG Rottenschwil 0261

4308 AG Kaiserstuhl 0261

Bern

0307 BE Meikirch 0351

0311 BE Schüpfen 0351

0351 BE Bern 0351

0352 BE Bolligen 0351

0353 BE Bremgarten bei Bern 0351

0354 BE Kirchlindach 0351

0355 BE Köniz 0351

0356 BE Muri bei Bern 0351

0358 BE Stettlen 0351

0359 BE Vechigen 0351

0360 BE Wohlen bei Bern 0351

0361 BE Zollikofen 0351

0362 BE Ittigen 0351

0363 BE Ostermundigen 0351

0403 BE Bäriswil 0351

0536 BE Diemerswil 0351

0538 BE Fraubrunnen 0351

0539 BE Grafenried 0351

0540 BE Jegenstorf 0351

0543 BE Mattstetten 0351

0544 BE Moosseedorf 0351

0546 BE Münchenbuchsee 0351

0549 BE Schalunen 0351

0551 BE Urtenen 0351

0608 BE Grosshöchstetten 0351

0612 BE Konolfingen 0351

0616 BE Münsingen 0351

0618 BE Niederwichtrach 0351

0621 BE Oberwichtrach 0351

0623 BE Rubigen 0351

0627 BE Worb 0351

0630 BE Allmendingen 0351

0631 BE Trimstein 0351

0663 BE Frauenkappelen 0351

0667 BE Laupen 0351

0670 BE Neuenegg 0351

0861 BE Belp 0351

0869 BE Kaufdorf 0351

0870 BE Kehrsatz 0351

0884 BE Toffen 0351

2295 FR Bösingen 0351

2305 FR Schmitten (FR) 0351

2309 FR Wünnewil-Flamatt 0351

Biel/Bienne

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

0371 BE Biel/Bienne 0371

0372 BE Evilard 0371

0384 BE Busswil bei Büren 0371

0392 BE Pieterlen 0371

0440 BE Plagne 0371

0447 BE Vauffelin 0371

0731 BE Aegerten 0371

0732 BE Bellmund 0371

0733 BE Brügg 0371

0739 BE Ipsach 0371

0742 BE Mörigen 0371

0743 BE Nidau 0371

0744 BE Orpund 0371

0745 BE Port 0371

0746 BE Safnern 0371

0747 BE Scheuren 0371

0748 BE Schwadernau 0371

0749 BE Studen 0371

0750 BE Sutz-Lattrigen 0371

0752 BE Tüscherz-Alfermée 0371

0755 BE Worben 0371

Burgdorf

0401 BE Aefligen 0404

0404 BE Burgdorf 0404

0412 BE Kirchberg (BE) 0404

0415 BE Lyssach 0404

0418 BE Oberburg 0404

0420 BE Rüdtligen-Alchenflüh 0404

Interlaken

0572 BE Bönigen 0581

0577 BE Gsteigwiler 0581

0581 BE Interlaken 0581

0587 BE Matten bei Interlaken 0581

0590 BE Ringgenberg (BE) 0581

0593 BE Unterseen 0581

0594 BE Wilderswil 0581

Thun

0768 BE Spiez 0942

0883 BE Seftigen 0942

0885 BE Uttigen 0942

0928 BE Heimberg 0942

0929 BE Hilterfingen 0942

0934 BE Oberhofen am Thunersee 0942

0939 BE Steffisburg 0942

0941 BE Thierachern 0942

0942 BE Thun 0942

0944 BE Uetendorf 0942

Luzern

1024 LU Emmen 1061

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

1040 LU Rothenburg 1061

1051 LU Adligenswil 1061

1052 LU Buchrain 1061

1053 LU Dierikon 1061

1054 LU Ebikon 1061

1055 LU Gisikon 1061

1057 LU Honau 1061

1058 LU Horw 1061

1059 LU Kriens 1061

1060 LU Littau 1061

1061 LU Luzern 1061

1063 LU Meggen 1061

1065 LU Root 1061

1067 LU Udligenswil 1061

1331 SZ Küssnacht am Rigi 1061

1507 NW Hergiswil (NW) 1061

Lachen

1341 SZ Altendorf 1344

1342 SZ Galgenen 1344

1344 SZ Lachen 1344

1345 SZ Reichenburg 1344

1346 SZ Schübelbach 1344

1347 SZ Tuggen 1344

1349 SZ Wangen (SZ) 1344

Schwyz

1364 SZ Ingenbohl 1372

1372 SZ Schwyz 1372

1373 SZ Steinen 1372

Stans

1501 NW Beckenried 1509

1502 NW Buochs 1509

1505 NW Ennetbürgen 1509

1506 NW Ennetmoos 1509

1508 NW Oberdorf (NW) 1509

1509 NW Stans 1509

1510 NW Stansstad 1509

Zug

1701 ZG Baar 1711

1702 ZG Cham 1711

1703 ZG Hünenberg 1711

1705 ZG Neuheim 1711

1706 ZG Oberägeri 1711

1707 ZG Risch 1711

1708 ZG Steinhausen 1711

1709 ZG Unterägeri 1711

1710 ZG Walchwil 1711

1711 ZG Zug 1711

Bulle

2125 FR Bulle 2125

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

2131 FR Echarlens 2125

2140 FR Marsens 2125

2143 FR Morlon 2125

2145 FR Le Pâquier (FR) 2125

2148 FR Riaz 2125

2154 FR La Tour-de-Trême 2125

2160 FR Vuadens 2125

2161 FR Vuippens 2125

Fribourg

2171 FR Arconciel 2196

2174 FR Avry-sur-Matran 2196

2175 FR Belfaux 2196

2176 FR Bonnefontaine 2196

2180 FR La Corbaz 2196

2181 FR Corjolens 2196

2182 FR Cormagens 2196

2183 FR Corminboeuf 2196

2184 FR Corpataux-Magnedens 2196

2186 FR Cottens (FR) 2196

2188 FR Ecuvillens 2196

2189 FR Ependes (FR) 2196

2190 FR Essert (FR) 2196

2192 FR Farvagny 2196

2194 FR Ferpicloz 2196

2196 FR Fribourg 2196

2197 FR Givisiez 2196

2198 FR Granges-Paccot 2196

2200 FR Grolley 2196

2202 FR Lentigny 2196

2203 FR Lossy-Formangueires 2196

2204 FR Lovens 2196

2206 FR Marly 2196

2208 FR Matran 2196

2210 FR Montévraz 2196

2211 FR Neyruz (FR) 2196

2214 FR Oberried (FR) 2196

2215 FR Onnens (FR) 2196

2219 FR Posieux 2196

2220 FR Praroman 2196

2222 FR Rossens (FR) 2196

2225 FR Senèdes 2196

2228 FR Villars-sur-Glâne 2196

2230 FR Villarsel-sur-Marly 2196

2232 FR Zénauva 2196

2253 FR Courtaman 2196

2254 FR Courtepin 2196

2272 FR Misery-Courtion 2196

2293 FR Düdingen 2196

2294 FR Giffers 2196

2306 FR Tafers 2196

2307 FR Tentlingen 2196

Page 217 of 243 27

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

Grenchen

0387 BE Lengnau (BE) 2546

2543 SO Bettlach 2546

2546 SO Grenchen 2546

Olten-Zofingen

2401 SO Egerkingen 2581

2402 SO Härkingen 2581

2404 SO Neuendorf 2581

2405 SO Niederbuchsiten 2581

2406 SO Oberbuchsiten 2581

2493 SO Lostorf 2581

2497 SO Obergösgen 2581

2500 SO Trimbach 2581

2501 SO Winznau 2581

2571 SO Boningen 2581

2572 SO Däniken 2581

2573 SO Dulliken 2581

2578 SO Gunzgen 2581

2579 SO Hägendorf 2581

2580 SO Kappel (SO) 2581

2581 SO Olten 2581

2582 SO Rickenbach (SO) 2581

2584 SO Starrkirch-Wil 2581

2586 SO Wangen bei Olten 2581

4271 AG Aarburg 2581

4274 AG Brittnau 2581

4278 AG Mühlethal 2581

4280 AG Oftringen 2581

4282 AG Rothrist 2581

4285 AG Strengelbach 2581

4289 AG Zofingen 2581

Solothurn

0556 BE Zielebach 2601

2513 SO Biberist 2601

2517 SO Derendingen 2601

2519 SO Gerlafingen 2601

2520 SO Halten 2601

2523 SO Horriwil 2601

2525 SO Kriegstetten 2601

2526 SO Lohn-Ammannsegg 2601

2527 SO Luterbach 2601

2528 SO Obergerlafingen 2601

2529 SO Oekingen 2601

2530 SO Recherswil 2601

2532 SO Subingen 2601

2534 SO Zuchwil 2601

2541 SO Balm bei Günsberg 2601

2542 SO Bellach 2601

2544 SO Feldbrunnen-St. Niklaus 2601

2548 SO Hubersdorf 2601

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

2550 SO Langendorf 2601

2551 SO Lommiswil 2601

2553 SO Oberdorf (SO) 2601

2554 SO Riedholz 2601

2555 SO Rüttenen 2601

2601 SO Solothurn 2601

Basel

2471 SO Bättwil 2701

2472 SO Büren (SO) 2701

2473 SO Dornach 2701

2474 SO Gempen 2701

2475 SO Hochwald 2701

2476 SO Hofstetten-Flüh 2701

2478 SO Nuglar-St. Pantaleon 2701

2479 SO Rodersdorf 2701

2481 SO Witterswil 2701

2613 SO Breitenbach 2701

2618 SO Himmelried 2701

2701 BS Basel 2701

2702 BS Bettingen 2701

2703 BS Riehen 2701

2761 BL Aesch (BL) 2701

2762 BL Allschwil 2701

2763 BL Arlesheim 2701

2764 BL Biel-Benken 2701

2765 BL Binningen 2701

2766 BL Birsfelden 2701

2767 BL Bottmingen 2701

2768 BL Ettingen 2701

2769 BL Münchenstein 2701

2770 BL Muttenz 2701

2771 BL Oberwil (BL) 2701

2772 BL Pfeffingen 2701

2773 BL Reinach (BL) 2701

2774 BL Schönenbuch 2701

2775 BL Therwil 2701

2781 BL Blauen 2701

2782 BL Brislach 2701

2785 BL Duggingen 2701

2786 BL Grellingen 2701

2787 BL Laufen 2701

2789 BL Nenzlingen 2701

2791 BL Röschenz 2701

2792 BL Wahlen 2701

2793 BL Zwingen 2701

2822 BL Augst 2701

2823 BL Bubendorf 2701

2824 BL Frenkendorf 2701

2825 BL Füllinsdorf 2701

2826 BL Giebenach 2701

2828 BL Lausen 2701

Page 219 of 243 29

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

2829 BL Liestal 2701

2830 BL Lupsingen 2701

2831 BL Pratteln 2701

2832 BL Ramlinsburg 2701

2833 BL Seltisberg 2701

2834 BL Ziefen 2701

2842 BL Böckten 2701

2845 BL Diepflingen 2701

2846 BL Gelterkinden 2701

2849 BL Itingen 2701

2856 BL Ormalingen 2701

2860 BL Rünenberg 2701

2861 BL Sissach 2701

2862 BL Tecknau 2701

2863 BL Tenniken 2701

2864 BL Thürnen 2701

2869 BL Zunzgen 2701

2881 BL Arboldswil 2701

2886 BL Hölstein 2701

2887 BL Lampenberg 2701

2891 BL Niederdorf 2701

2892 BL Oberdorf (BL) 2701

4252 AG Kaiseraugst 2701

4253 AG Magden 2701

4254 AG Möhlin 2701

4255 AG Mumpf 2701

4258 AG Rheinfelden 2701

4260 AG Stein (AG) 2701

4261 AG Wallbach 2701

4263 AG Zeiningen 2701

Schaffhausen

0025 ZH Dachsen 2939

0027 ZH Feuerthalen 2939

0029 ZH Flurlingen 2939

0034 ZH Laufen-Uhwiesen 2939

2903 SH Löhningen 2939

2914 SH Büttenhardt 2939

2915 SH Dörflingen 2939

2917 SH Lohn (SH) 2939

2919 SH Stetten (SH) 2939

2920 SH Thayngen 2939

2932 SH Beringen 2939

2937 SH Neuhausen am Rheinfall 2939

2939 SH Schaffhausen 2939

St. Gallen

3001 AR Herisau 3203

3007 AR Waldstatt 3203

3023 AR Speicher 3203

3024 AR Teufen (AR) 3203

3203 SG St. Gallen 3203

30 Page 220 of 243

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

3204 SG Wittenbach 3203

3214 SG Mörschwil 3203

3402 SG Flawil 3203

3441 SG Andwil (SG) 3203

3442 SG Gaiserwald 3203

3443 SG Gossau (SG) 3203

Heerbrugg

3231 SG Au (SG) [Heerbrugg] 3231

3232 SG Balgach 3231

3233 SG Berneck 3231

3234 SG Diepoldsau 3231

3236 SG St. Margrethen 3231

3238 SG Widnau 3231

3251 SG Altstätten 3231

3252 SG Eichberg 3231

3253 SG Marbach (SG) 3231

3255 SG Rebstein 3231

Buchs (SG)

3271 SG Buchs (SG) 3271

3273 SG Grabs 3271

3275 SG Sevelen 3271

Rapperswil-Jona-Rüti

0113 ZH Dürnten 3336

0118 ZH Rüti (ZH) 3336

3332 SG Eschenbach (SG) 3336

3335 SG Jona 3336

3336 SG Rapperswil (SG) 3336

Wil (SG)

3407 SG Oberuzwil 3425

3408 SG Uzwil 3425

3421 SG Bronschhofen 3425

3424 SG Oberbüren 3425

3425 SG Wil (SG) 3425

3426 SG Zuzwil (SG) 3425

4724 TG Eschlikon 3425

4746 TG Münchwilen (TG) 3425

4751 TG Rickenbach (TG) 3425

4761 TG Sirnach 3425

4786 TG Wilen (TG) 3425

St. Moritz

3781 GR Bever 3787

3782 GR Celerina/Schlarigna 3787

3784 GR Pontresina 3787

3785 GR La Punt-Chamues-ch 3787

3786 GR Samedan 3787

3787 GR St. Moritz 3787

3789 GR Sils im Engadin/Segl 3787

3790 GR Silvaplana 3787

Page 221 of 243 31

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

Chur

3721 GR Bonaduz 3901

3722 GR Domat/Ems 3901

3723 GR Rhäzüns 3901

3731 GR Felsberg 3901

3733 GR Tamins 3901

3734 GR Trin 3901

3901 GR Chur 3901

3912 GR Malix 3901

3941 GR Haldenstein 3901

3942 GR Igis 3901

3943 GR Mastrils 3901

3945 GR Trimmis 3901

3946 GR Untervaz 3901

3947 GR Zizers 3901

3954 GR Malans 3901

Aarau

2494 SO Niedererlinsbach 4001

2495 SO Niedergösgen 4001

2496 SO Obererlinsbach 4001

2574 SO Eppenberg-Wöschnau 4001

2576 SO Gretzenbach 4001

2583 SO Schönenwerd 4001

4001 AG Aarau 4001

4002 AG Biberstein 4001

4003 AG Buchs (AG) 4001

4005 AG Erlinsbach 4001

4006 AG Gränichen 4001

4007 AG Hirschthal 4001

4008 AG Küttigen 4001

4009 AG Muhen 4001

4010 AG Oberentfelden 4001

4011 AG Rohr (AG) 4001

4012 AG Suhr 4001

4013 AG Unterentfelden 4001

4144 AG Schöftland 4001

Baden-Brugg

4021 AG Baden 4021

4024 AG Birmenstorf (AG) 4021

4026 AG Ennetbaden 4021

4027 AG Fislisbach 4021

4028 AG Freienwil 4021

4029 AG Gebenstorf 4021

4033 AG Mellingen 4021

4035 AG Niederrohrdorf 4021

4037 AG Oberrohrdorf 4021

4038 AG Obersiggenthal 4021

4042 AG Turgi 4021

4044 AG Untersiggenthal 4021

4045 AG Wettingen 4021

32 Page 222 of 243

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

4047 AG Würenlingen 4021

4092 AG Birr 4021

4093 AG Birrhard 4021

4095 AG Brugg 4021

4100 AG Hausen (AG) 4021

4104 AG Lupfig 4021

4107 AG Mülligen 4021

4111 AG Riniken 4021

4118 AG Umiken 4021

4123 AG Windisch 4021

Wohlen (AG)

4080 AG Villmergen 4082

4082 AG Wohlen (AG) 4082

4240 AG Waltenschwil 4082

Lenzburg

4200 AG Hunzenschwil 4201

4201 AG Lenzburg 4201

4203 AG Möriken-Wildegg 4201

4204 AG Niederlenz 4201

4206 AG Rupperswil 4201

4207 AG Schafisheim 4201

4210 AG Staufen 4201

Arbon-Rorschach

3033 AR Lutzenberg 4401

3213 SG Goldach 4401

3215 SG Rorschach 4401

3216 SG Rorschacherberg 4401

3217 SG Steinach 4401

3218 SG Tübach 4401

3235 SG Rheineck 4401

3237 SG Thal 4401

4401 TG Arbon 4401

4421 TG Horn 4401

4431 TG Roggwil (TG) 4401

Amriswil-Romanshorn

4416 TG Hefenhofen 4436

4436 TG Romanshorn 4436

4441 TG Salmsach 4436

4451 TG Uttwil 4436

4461 TG Amriswil 4436

Frauenfeld

4561 TG Felben-Wellhausen 4566

4566 TG Frauenfeld 4566

4571 TG Gachnang 4566

Kreuzlingen

4643 TG Bottighofen 4671

4651 TG Gottlieben 4671

4671 TG Kreuzlingen 4671

Page 223 of 243 33

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

4691 TG Münsterlingen 4671

4696 TG Tägerwilen 4671

Bellinzona

5001 TI Arbedo-Castione 5002

5002 TI Bellinzona 5002

5003 TI Cadenazzo 5002

5004 TI Camorino 5002

5005 TI Giubiasco 5002

5006 TI Gnosca 5002

5007 TI Gorduno 5002

5008 TI Gudo 5002

5010 TI Lumino 5002

5013 TI Monte Carasso 5002

5014 TI Pianezzo 5002

5015 TI Preonzo 5002

5017 TI Sant'Antonino 5002

5019 TI Sementina 5002

5101 TI Contone 5002

5282 TI Claro 5002

Locarno

5091 TI Ascona 5113

5096 TI Brione sopra Minusio 5113

5099 TI Cavigliano 5113

5104 TI Cugnasco 5113

5107 TI Gerra (Verzasca) 5113

5108 TI Gordola 5113

5111 TI Intragna 5113

5112 TI Lavertezzo 5113

5113 TI Locarno 5113

5115 TI Losone 5113

5116 TI Magadino 5113

5118 TI Minusio 5113

5120 TI Muralto 5113

5121 TI Orselina 5113

5125 TI Ronco sopra Ascona 5113

5130 TI Tegna 5113

5131 TI Tenero-Contra 5113

5133 TI Verscio 5113

5301 TI Aurigeno 5113

5302 TI Avegno 5113

5314 TI Gordevio 5113

5316 TI Lodano 5113

5317 TI Maggia 5113

5319 TI Moghegno 5113

Lugano

5141 TI Agno 5192

5142 TI Agra 5192

5143 TI Aranno 5192

5145 TI Arosio 5192

5147 TI Barbengo 5192

34 Page 224 of 243

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

5148 TI Bedano 5192

5149 TI Bedigliora 5192

5151 TI Bioggio 5192

5154 TI Bissone 5192

5156 TI Bosco Luganese 5192

5158 TI Breganzona 5192

5161 TI Cademario 5192

5162 TI Cadempino 5192

5163 TI Cadro 5192

5164 TI Cagiallo 5192

5167 TI Canobbio 5192

5168 TI Carabbia 5192

5169 TI Carabietta 5192

5170 TI Carona 5192

5171 TI Caslano 5192

5175 TI Cimo 5192

5176 TI Comano 5192

5178 TI Croglio 5192

5179 TI Cureggia 5192

5180 TI Cureglia 5192

5181 TI Curio 5192

5182 TI Davesco-Soragno 5192

5184 TI Gandria 5192

5185 TI Gentilino 5192

5186 TI Grancia 5192

5187 TI Gravesano 5192

5188 TI Iseo 5192

5189 TI Lamone 5192

5190 TI Lopagno 5192

5191 TI Lugaggia 5192

5192 TI Lugano 5192

5193 TI Magliaso 5192

5194 TI Manno 5192

5195 TI Maroggia 5192

5196 TI Massagno 5192

5197 TI Melano 5192

5198 TI Melide 5192

5199 TI Mezzovico-Vira 5192

5201 TI Montagnola 5192

5203 TI Morcote 5192

5205 TI Muzzano 5192

5206 TI Neggio 5192

5207 TI Novaggio 5192

5208 TI Origlio 5192

5209 TI Pambio-Noranco 5192

5210 TI Paradiso 5192

5211 TI Pazzallo 5192

5212 TI Ponte Capriasca 5192

5213 TI Ponte Tresa 5192

5214 TI Porza 5192

5215 TI Pregassona 5192

5216 TI Pura 5192

Page 225 of 243 35

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

5218 TI Roveredo (TI) 5192

5219 TI Rovio 5192

5220 TI Sala Capriasca 5192

5221 TI Savosa 5192

5223 TI Sigirino 5192

5224 TI Sonvico 5192

5225 TI Sorengo 5192

5226 TI Tesserete 5192

5227 TI Torricella-Taverne 5192

5228 TI Vaglio 5192

5230 TI Vernate 5192

5231 TI Vezia 5192

5233 TI Vico Morcote 5192

5234 TI Viganello 5192

5235 TI Villa Luganese 5192

Chiasso-Mendrisio

5160 TI Brusino Arsizio 5250

5241 TI Arzo 5250

5242 TI Balerna 5250

5243 TI Besazio 5250

5247 TI Capolago 5250

5249 TI Castel San Pietro 5250

5250 TI Chiasso 5250

5251 TI Coldrerio 5250

5252 TI Genestrerio 5250

5253 TI Ligornetto 5250

5254 TI Mendrisio 5250

5257 TI Morbio Inferiore 5250

5258 TI Morbio Superiore 5250

5260 TI Novazzano 5250

5262 TI Rancate 5250

5263 TI Riva San Vitale 5250

5264 TI Sagno 5250

5265 TI Salorino 5250

5266 TI Stabio 5250

5267 TI Tremona 5250

5268 TI Vacallo 5250

Lausanne

5422 VD Aubonne 5586

5473 VD Boussens 5586

5477 VD Cossonay 5586

5480 VD Daillens 5586

5489 VD Mex (VD) 5586

5495 VD Penthalaz 5586

5496 VD Penthaz 5586

5501 VD Sullens 5586

5503 VD Vufflens-la-Ville 5586

5511 VD Assens 5586

5513 VD Bioley-Orjulaz 5586

5514 VD Bottens 5586

36 Page 226 of 243

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

5515 VD Bretigny-sur-Morrens 5586

5516 VD Cugy (VD) 5586

5518 VD Echallens 5586

5521 VD Etagnières 5586

5523 VD Froideville 5586

5526 VD Malapalud 5586

5527 VD Morrens (VD) 5586

5532 VD Poliez-le-Grand 5586

5535 VD Saint-Barthélemy (VD) 5586

5538 VD Villars-Tiercelin 5586

5581 VD Belmont-sur-Lausanne 5586

5582 VD Cheseaux-sur-Lausanne 5586

5583 VD Crissier 5586

5584 VD Epalinges 5586

5585 VD Jouxtens-Mézery 5586

5586 VD Lausanne 5586

5587 VD Le Mont-sur-Lausanne 5586

5588 VD Paudex 5586

5589 VD Prilly 5586

5590 VD Pully 5586

5591 VD Renens (VD) 5586

5592 VD Romanel-sur-Lausanne 5586

5602 VD Cully 5586

5605 VD Grandvaux 5586

5606 VD Lutry 5586

5611 VD Savigny 5586

5612 VD Villette (Lavaux) 5586

5621 VD Aclens 5586

5622 VD Bremblens 5586

5623 VD Buchillon 5586

5624 VD Bussigny-près-Lausanne 5586

5625 VD Bussy-Chardonney 5586

5627 VD Chavannes-près-Renens 5586

5628 VD Chigny 5586

5631 VD Denens 5586

5632 VD Denges 5586

5633 VD Echandens 5586

5634 VD Echichens 5586

5635 VD Ecublens (VD) 5586

5636 VD Etoy 5586

5638 VD Lonay 5586

5639 VD Lully (VD) 5586

5640 VD Lussy-sur-Morges 5586

5642 VD Morges 5586

5643 VD Préverenges 5586

5645 VD Romanel-sur-Morges 5586

5646 VD Saint-Prex 5586

5647 VD Saint-Saphorin-sur-Morges 5586

5648 VD Saint-Sulpice (VD) 5586

5649 VD Tolochenaz 5586

5651 VD Villars-Sainte-Croix 5586

5652 VD Villars-sous-Yens 5586

Page 227 of 243 37

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

5653 VD Vufflens-le-Château 5586

5782 VD Carrouge (VD) 5586

5786 VD Les Cullayes 5586

5791 VD Mézières (VD) 5586

5792 VD Montpreveyres 5586

5799 VD Servion 5586

Vevey-Montreux

2321 FR Attalens 5890

2323 FR Bossonnens 5890

2325 FR Châtel-Saint-Denis 5890

2333 FR Remaufens 5890

5408 VD Noville 5890

5412 VD Rennaz 5890

5414 VD Villeneuve (VD) 5890

5881 VD Blonay 5890

5882 VD Chardonne 5890

5883 VD Corseaux 5890

5884 VD Corsier-sur-Vevey 5890

5885 VD Jongny 5890

5886 VD Montreux 5890

5888 VD Saint-Légier-La Chiésaz 5890

5889 VD La Tour-de-Peilz 5890

5890 VD Vevey 5890

5891 VD Veytaux 5890

Yverdon-les-Bains

5561 VD Grandson 5938

5904 VD Chamblon 5938

5909 VD Cheseaux-Noréaz 5938

5922 VD Montagny-près-Yverdon 5938

5931 VD Treycovagnes 5938

5933 VD Valeyres-sous-Montagny 5938

5938 VD Yverdon-les-Bains 5938

Brig-Visp

6002 VS Brig-Glis 6002

6004 VS Eggerberg 6002

6007 VS Naters 6002

6008 VS Ried-Brig 6002

6010 VS Termen 6002

6173 VS Bitsch 6002

6281 VS Baltschieder 6002

6286 VS Lalden 6002

6297 VS Visp 6002

6299 VS Zeneggen 6002

Monthey-Aigle

5401 VD Aigle 6153

6152 VS Collombey-Muraz 6153

6153 VS Monthey 6153

6156 VS Troistorrents 6153

6215 VS Massongex 6153

38 Page 228 of 243

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

Sierre-Montana

6232 VS Chalais 6248

6234 VS Chermignon 6248

6235 VS Chippis 6248

6238 VS Grône 6248

6241 VS Miège 6248

6242 VS Mollens (VS) 6248

6243 VS Montana 6248

6244 VS Randogne 6248

6248 VS Sierre 6248

6249 VS Venthône 6248

6250 VS Veyras 6248

Sion

6021 VS Ardon 6266

6023 VS Conthey 6266

6025 VS Vétroz 6266

6081 VS Les Agettes 6266

6089 VS Vex 6266

6246 VS Saint-Léonard 6266

6261 VS Arbaz 6266

6263 VS Grimisuat 6266

6264 VS Salins 6266

6265 VS Savièse 6266

6266 VS Sion 6266

La Chaux-de-Fonds-Le Locle

6421 NE La Chaux-de-Fonds 6421

6436 NE Le Locle 6421

Neuchâtel

6401 NE Auvernier 6458

6402 NE Bevaix 6458

6403 NE Bôle 6458

6404 NE Boudry 6458

6406 NE Colombier (NE) 6458

6407 NE Corcelles-Cormondrèche 6458

6408 NE Cortaillod 6458

6412 NE Peseux 6458

6413 NE Rochefort 6458

6451 NE Cornaux 6458

6454 NE Hauterive 6458

6457 NE Marin-Epagnier 6458

6458 NE Neuchâtel 6458

6459 NE Saint-Blaise 6458

6460 NE Thielle-Wavre 6458

6477 NE Fenin-Vilars-Saules 6458

6484 NE Savagnier 6458

Genève

5701 VD Arnex-sur-Nyon 6621

5702 VD Arzier 6621

5703 VD Bassins 6621

Page 229 of 243 39

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

5705 VD Bogis-Bossey 6621

5706 VD Borex 6621

5707 VD Chavannes-de-Bogis 6621

5708 VD Chavannes-des-Bois 6621

5709 VD Chéserex 6621

5710 VD Coinsins 6621

5711 VD Commugny 6621

5712 VD Coppet 6621

5713 VD Crans-près-Céligny 6621

5714 VD Crassier 6621

5715 VD Duillier 6621

5716 VD Eysins 6621

5717 VD Founex 6621

5718 VD Genolier 6621

5719 VD Gingins 6621

5720 VD Givrins 6621

5721 VD Gland 6621

5722 VD Grens 6621

5723 VD Mies 6621

5724 VD Nyon 6621

5725 VD Prangins 6621

5726 VD La Rippe 6621

5727 VD Saint-Cergue 6621

5728 VD Signy-Avenex 6621

5729 VD Tannay 6621

5730 VD Trélex 6621

5731 VD Le Vaud 6621

5732 VD Vich 6621

5855 VD Dully 6621

6601 GE Aire-la-Ville 6621

6602 GE Anières 6621

6604 GE Avusy 6621

6605 GE Bardonnex 6621

6606 GE Bellevue 6621

6607 GE Bernex 6621

6608 GE Carouge (GE) 6621

6609 GE Cartigny 6621

6610 GE Céligny 6621

6611 GE Chancy 6621

6612 GE Chêne-Bougeries 6621

6613 GE Chêne-Bourg 6621

6614 GE Choulex 6621

6615 GE Collex-Bossy 6621

6616 GE Collonge-Bellerive 6621

6617 GE Cologny 6621

6618 GE Confignon 6621

6619 GE Corsier (GE) 6621

6621 GE Genève 6621

6622 GE Genthod 6621

6623 GE Le Grand-Saconnex 6621

6624 GE Gy 6621

6625 GE Hermance 6621

40 Page 230 of 243

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

Numero Nome dell’agglomerato / città isolata Numero agglo- Comune Cantone nome del Comune merato 2000

6626 GE Jussy 6621

6627 GE Laconnex 6621

6628 GE Lancy 6621

6629 GE Meinier 6621

6630 GE Meyrin 6621

6631 GE Onex 6621

6632 GE Perly-Certoux 6621

6633 GE Plan-les-Ouates 6621

6634 GE Pregny-Chambésy 6621

6635 GE Presinge 6621

6636 GE Puplinge 6621

6638 GE Satigny 6621

6639 GE Soral 6621

6640 GE Thônex 6621

6641 GE Troinex 6621

6642 GE Vandoeuvres 6621

6643 GE Vernier 6621

6644 GE Versoix 6621

6645 GE Veyrier 6621

Delémont

6708 JU Courrendlin 6711

6709 JU Courroux 6711

6711 JU Delémont 6711

6712 JU Develier 6711

6721 JU Rossemaison 6711

6724 JU Soyhières 6711

6727 JU Vicques 6711

Città isolate

0306 BE Lyss 9001

0329 BE Langenthal 9002

1301 SZ Einsiedeln 9003

3851 GR Davos 9004

6136 VS Martigny 9005

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Spiegazioni riguardanti l’ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin)

1 Osservazioni preliminari

Finora le singole fattispecie di finanziamento (costruzione, manutenzione ed eserci- zio delle strade nazionali, costruzione delle strade principali, altri contributi vincola- ti alle opere, contributi non vincolati alle opere) erano disciplinate in diverse ordi- nanze (ad es. ordinanza sulle strade nazionali, ordinanza sulla separazione dei modi di traffico, ordinanza sulla ripartizione delle quote dell’imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere, ordinanza concernente la vigilanza sulla costruzione e manutenzione delle strade nazionali). Per motivi materiali è giustifica- to riunire queste disposizioni in un’unica ordinanza. Anche se con la NPC la Confe- derazione sarà l’unica istanza competente per le strade nazionali, e soltanto il com- pletamento della rete rimarrà un compito comune secondo il sistema previgente, la maggior parte delle attuali disposizioni a livello d’ordinanza mantengono la loro validità. Queste disposizioni possono dunque essere riprese nella nuova ordinanza. Con la NPC, nell’ambito del traffico d’agglomerato la Confederazione riceve un nuovo compito, in base al quale potrà accordare contributi per le misure volte a migliorare le infrastrutture del traffico urbano e d’agglomerato. Le condizioni per i contributi ai progetti d’agglomerato sono stabilite nella legge federale del 22 marzo

19851 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione

vincolata [LUMin] (articolo 17a-d LUMin). Il 6 ottobre 2006 il Parlamento ha licenziato la legge sul fondo infrastrutturale2. A contare dal 2008, questo fondo metterà a disposizione 20,8 miliardi di franchi in 20 anni per il traffico d’agglomerato, la rete delle strade nazionali nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. In ragione della stretta connessione materiale, le disposizioni esecutive della legge sul fondo infras- trutturale vengono riprese nella presente ordinanza. Devono essere concretate le condizioni per ottenere un contributo e la procedura per i contributi volti a miglio- rare le infrastrutture del traffico urbano e d’agglomerato. Le disposizioni proposte valgono per tutto il periodo di durata del fondo. Con lo scioglimento di quest’ultimo saranno necessarie nuove disposizioni esecutive. Conformemente al piano stabilito nel fondo infrastrutturale, la base decisionale per i contributi ai progetti d’agglomerato è costituita da un decreto federale del Parlamen- to in cui è fissato l’ammontare dei mezzi finanziari da versare ai progetti d’agglomerato scelti. Il pertinente messaggio sarà presentato al Parlamento nel 2010. Le disposizioni a livello d’ordinanza che disciplinano i criteri per la scelta dei pro- getti d’agglomerato e per l’ammontare dei contributi, non essendo vincolanti, sareb- bero pertanto superflue. Ciò nonostante il DATEC elaborerà istruzioni vincolanti

1 RS 725.116.2

2 Legge sul fondo infrastrutturale FF 2006 7747

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all’interno dell’amministrazione (ampliamento del manuale d’applicazione, progetti d’agglomerato), comunicandoli tempestivamente agli aventi diritto ai contributi. Sussiste invece la necessità di concretare e disciplinare la procedura secondo il decreto parlamentare.

2 Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto Le disposizioni su ulteriori contributi vincolati alle opere si trovano nelle ordinanze sulla protezione della natura e del paesaggio, sui binari di raccordo e contro l’inquinamento fonico.

Capitolo 2: Strade nazionali (art. 2- 11)

Art. 2 Aliquote dei contributi per il completamento Le vigenti aliquote dei contributi per la costruzione conformemente all’allegato all’articolo 48 dell’attuale OSN devono essere mantenute sino al termine del com- pletamento. Questo allegato, per le aliquote dei contributi di costruzione, viene pertanto ripreso nella nuova ordinanza (allegato 1).

Art. 3 Spese computabili Il capoverso 1 corrisponde al disciplinamento previgente. I capoversi 2 e 3 sono ripresi dal decreto del Consiglio federale del 13 marzo 1961 sugli scavi archeologici.

Art. 4 - 6 (Ripresa per analogia di articoli previgenti, considerando tuttavia che diversi oggetti, alla cui manutenzione la Confederazione partecipa finanziariamente, non sono di proprietà delle strade nazionali)

Art. 7 Servizi di protezione contro i danni Nei limiti del possibile, devono essere stipulate convenzioni per le prestazioni da assegnare ai servizi locali di protezione contro i danni. È inoltre prevista l’istituzione di corpi pompieri, finanziati dalla Confederazione, ai due portali della galleria stra- dale del San Gottardo e al portale sud di quella del San Bernardino. Attualmente si stanno discutendo i particolari con i Cantoni.

Art. 8 - 9 (Ripresa delle disposizioni previgenti)

Art. 10 Alta vigilanza La presente disposizione disciplina l’alta vigilanza sui Cantoni (all’atto del comple- tamento) da parte dell’Ispettorato delle finanze dell’USTRA. L’Ispettorato si assume anche il controllo finanziario dell’USTRA. Lavora in modo autonomo e indipen-

2 Page 234 of 243

dente e sottostà al Direttore dell’Ufficio. L’articolo 11 della legge sul controllo delle finanze ne costituisce la base giuridica. Un apposito regolamento specifica le moda- lità di adempimento dei compiti.

Art. 11 (Ripresa della disposizione previgente)

Capitolo 3: Strade principali (art. 12 - 14)

Art. 12 e 13 Assegnazione di fondi ed entità del contributo Nel messaggio sulla NCP è stato proposto per la ripartizione dei contributi globali ai Cantoni il modello del ”chilometro di strada principale ponderato“. Sono impiegati due criteri, in particolare quello del volume di traffico (con otto livelli di valuta- zione) e quello dell’altitudine e della particolarità di strada di montagna (con sei livelli di valutazione). Successivamente tale modello è stato affinato: - Il volume di traffico inizia con il livello due per un traffico giornaliero me- dio (TGM) fino a 10'000 veicoli e termina con il livello otto per un TGM su- periore a 40'000 veicoli. Per il TGM si ricorre al modello di traffico del DATEC. - Il criterio dell’altitudine e della particolarità di strada di montagna è stabilito in funzione dell’altitudine della strada, della pendenza del terreno che rispec- chia la particolarità di strada di montagna e dei manufatti. La scala di valuta- zione si estende dall’uno al sei: i manufatti sono valutata con sei, mentre l’altezza e la pendenza del terreno sono valutate tra uno e cinque. I calcoli sono fatti sulla scorta dei dati di base del GIS Swisstopo Vektor 25. L’elenco delle strade principali valutate corrisponde fondamentalmente a quello attuale; è però stato stralciato dall’elenco il tratto di strada principale 28, ora divenu- to strada nazionale (Prättigaustrasse). Inoltre, il raccordo della strada principale 1 alla N 1 presso Avanches è stato spostato sul raccordo di Payerne poiché, sul tratto tra Payerne e Avenches, la N 1 sostituisce la strada principale 1. Anche la lunghezza delle strade principali è stata ricalcolata sul fondamento dei citati dati di base. Le differenze in lunghezza chilometrica rispetto all’elenco attuale sono soprattutto dovute al fatto che taluni tratti sono stati in parte rifatti (circonvallazioni) oppure sono stati assegnati ad altri assi. Inoltre, nella lista delle strade principali, in partico- lare le denominazioni dei raccordi sono state adeguate alle reali condizioni. Nel quadro della legge sul fondo infrastrutturale si è deciso di ponderare il livello topografia in misura quattro volte maggiore rispetto al “volume di traffico”. L’allegato tiene conto di questo fatto.

Art. 14 Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche Annualmente, circa 40 milioni di franchi del fondo infrastrutturale servono a mante- nere il valore delle strade principali nelle zone di montagna e nelle regioni periferi- che. Possono beneficiare di un contributo quei Cantoni con strade principali in zone di montagna e regioni periferiche che, giusta la TTPCP, hanno diritto alla quota preliminare e sono privi di grandi agglomerati con oltre 100'000 abitanti. Allo stato attuale si tratta di dodici Cantoni. Il Consiglio federale attualizza l’elenco qualora

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mutino le condizioni quadro oppure un Cantone dovesse adempiere o non più adem- piere i necessari criteri.

Capitolo 4: Contributi per le infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati (art. 15 - 21)

Art. 15 Agglomerati aventi diritto ai contributi L’elenco degli agglomerati e città aventi diritto ai contributi si fonda sui criteri applicati dall’Ufficio federale di statistica (UFS). Fra questi rientrano il numero degli abitanti e l’evoluzione demografica, la struttura edilizia, il rapporto tra coloro che esercitano un’attività lucrativa e la popolazione residente, la struttura economica e l’interdipendenza tra pendolari e zona nucleo. Allo stato attuale 50 agglomerati e cinque singole città distribuiti su tutto il territorio corrispondono a tale definizione. Il Consiglio federale aggiornerà l’elenco qualora l’UFS modifichi la definizione oppure, in base a nuovi dati statistici, i criteri siano o non siano più soddisfatti. Per le fusioni di Comuni vige una regolamentazione speciale. Poiché si verificano abbas- tanza spesso, al Dipartimento (DATEC) è data facoltà di modificare l’elenco.

Art. 16 Richieste Le richieste di contributi federali ai progetti d’agglomerato devono essere presentate all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Quest’ultimo esamina e valuta i progetti. I criteri di valutazione (esigenze di base, procedura di valutazione dell’efficacia, costi computabili e distinzione tra infrastruttura ed esercizio, ecc.) sono fissati nelle istruzioni del DATEC (ampliamento del manuale d’applicazione progetti di agglomerato). In base alle richieste, il Consiglio federale elabora un messaggio per il cofinanzia- mento dei progetti d’agglomerato che presenterà al Parlamento al più tardi nel 2010 (o due anni dopo l’entrata in vigore della legge sul fondo infrastrutturale).

Art. 17 Ente responsabile Gli organi responsabili sono competenti per la pianificazione e la realizzazione dei progetti d’agglomerato. I Cantoni stabiliscono le condizioni quadro determinanti per la costituzione degli enti responsabili. Nel caso di progetti d’agglomerato intercan- tonali o internazionali, deve parimenti essere designato un ente responsabile autoriz- zato ad agire come partner della Confederazione. L’ente responsabile deve essere in grado, sotto il profilo giuridico e organizzativo, di coordinare e realizzare in modo vincolante la convenzione sulle prestazioni attinente al progetto d’agglomerato. Esso è responsabile dell’opportunità e della correttezza tecnica dei progetti infrastrutturali.

Art. 18 Convenzione sulle prestazioni In base al decreto parlamentare, il DATEC conclude con l’ente responsabile una convenzione sulle prestazioni riguardante il progetto d’agglomerato. In questa convenzione sono contemplati i provvedimenti da realizzare nel campo dell’infrastruttura stradale e ferroviaria, cofinanziati dalla Confederazione, nonché i provvedimenti urbanistici non cofinanziati.

4 Page 236 of 243

Nella convenzione, i provvedimenti o i pacchetti di provvedimenti da attuare sono suddivisi in un elenco A e in un elenco B. L’elenco A comprende i pacchetti pronti per essere realizzati e che saranno avviati entro il quadriennio successivo. L’elenco B concerne invece i pacchetti di provvedimenti per i quali sono ancora necessari lavori di pianificazione e accertamenti. Per ogni pacchetto sono stabiliti nella convenzione un limite di spesa globale nonché il servizio competente presso la Confederazione e l’ente responsabile. La convenzione sulle prestazioni (incl. l’attuazione dei provvedimenti urbanistici) è riesaminata periodicamente dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Se un progetto è pronto per essere realizzato, in base alla convenzione sulle prestazioni l’Ufficio federale competente fissa il contri- buto finanziario definitivo della Confederazione e le modalità di pagamento. Il pagamento avviene su incarico del competente Ufficio federale per il tramite dell’USTRA, a cui spetta l’amministrazione del fondo. Gli Uffici federali competen- ti sono responsabili dell’accompagnamento delle misure e del controllo finanziario.

Art. 19 Competenza per i progetti urgenti I progetti urgenti (conformemente al decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale, art. 3 e 4) sono assegnati a uno degli Uffici federali. All’Ufficio federale delle strade (USTRA) vengono affidati i progetti in campo stradale, all’Ufficio federale delle strade (UFT) quelli in ambito ferroviario e dei trasporti pubblici. La competenza dell’UFT deriva dal capoverso 1, quella dell’USTRA dall’articolo 28 capoverso 1. L’Ufficio federale competente decide circa i contributi e le modalità, ed è responsabile dell’accompagnamento del progetto e del controllo finanziario.

Art. 20 Rincaro In virtù dell’articolo 6 del Decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale, il Consiglio federale può aumentare il credito complessivo nella misura del rincaro effettivamente dichiarato e dell’imposta sul valore aggiunto. La competenza di fissare le relative basi, i metodi e le procedure è delegata all’Ufficio federale che, di concerto con l’Amministrazione federale delle finanze, elabora un indice di rincaro, tramite il quale viene stabilito il rincaro.

Capitolo 5: Contributi non vincolati alle opere (art. 22 - 31)

Art. 22 e 23 (Ripresa delle disposizioni previgenti)

Art. 24 Chiave di ripartizione per i contributi generali nel settore stradale Entrambi gli indicatori «oneri stradali» e «attenuazione degli aggravi superiori alla media» vengono riuniti in un indicatore «oneri stradali » e ponderati con il 40 % poiché il dispendio netto dei Cantoni è direttamente influenzabile e non dà nessuna informazione in merito alla necessità e all’economicità delle spese. Inoltre, il dis- pendio netto non fornisce alcuna indicazione né circa le strade (categorie) che lo hanno generato né circa l’interesse che riveste per la Confederazione. Pertanto, secondo la filosofia della NPC, nella ponderazione conta meno della lunghezza delle strade. Considerata la grande importanza delle strade principali dal punto di vista

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della Confederazione e dei Cantoni, queste ultime saranno, come finora, valutate secondo un criterio speciale, ora con la ponderazione del 30 %. Le rimanenti strade cantonali e le strade comunali sono pure ponderate nella misura complessiva del 30 %. Questa fusione è opportuna perché la Confederazione non conosce criteri per delimitare le strade cantonali rispetto alle strade comunali. Nei Cantoni vigono disciplinamenti molto diversi, che non dovrebbero influenzare l’aliquota contributi- va. La Confederazione non dovrebbe nemmeno intervenire nella legislazione canto- nale riguardo a questa delimitazione. In tal modo i cambiamenti di categoria, da strade cantonali a strade comunali e viceversa, non hanno alcuna ripercussione sulla chiave di ripartizione.

Art. 25 Lunghezza delle strade In futuro non si considerano più le strade nazionali poiché questo settore sarà di competenza esclusiva della Confederazione. Alla lettera b l’espressione "strade nazionali previste che sostituiscono le strade principali” decade poiché è determi- nante lo stato effettivo.

Art. 26 Oneri stradali Negli oneri stradali rientrano in particolare anche le aliquote cantonali per il comple- tamento delle strade nazionali e i costi per il miglioramento delle infrastrutture del traffico urbano e d’agglomerato. Da questi costi non vengono defalcate le aliquote federali. Non rientrano però negli oneri stradali le spese dei Cantoni per l’esercizio delle strade nazionali.

Art. 27 Chiave di ripartizione ai Cantoni privi di strade nazionali Vanno applicate le stesse percentuali in vigore per i contributi non vincolati alle opere.

Capitolo 6: Disposizioni finali (art. 28 - 31)

Art. 28 Esecuzione I capoversi 1, 2, 4 e 5 corrispondono al disciplinamento attuale. Capoverso 3: poiché l’Ufficio federale delle strade è sinora competente per il finan- ziamento nel quadro del finanziamento speciale a favore del traffico stradale e il fondo infrastrutturale riprende una parte dei compiti del finanziamento speciale, l’amministrazione del fondo infrastrutturale viene affidata all’Ufficio federale delle strade.

Art. 29 Disposizioni transitorie In questa disposizione vengono giuridicamente realizzate a grandi linee le modalità d’indennizzo della fase di eliminazione delle divergenze, riguardanti il passaggio di proprietà, annunciate nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (cfr. messaggio pagina 5472).

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Art. 30 Diritto previgente: abrogazione Gli atti legislativi elencati possono essere abrogati. Nella misura in cui sono tuttora rilevanti, le singole disposizioni sono riprese nel presente atto legislativo. Restano valide le decisioni sui sussidi assegnati in virtù dell’ordinanza sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico e in virtù dell’ordinanza sulla separazione dei modi di traffico. Vi è un’unica limitazione temporanea giusta l’articolo 20 lettera b LPFC (RS 613.2), secondo cui i sussidi assegnati formalmente dalla Confederazione prima dell’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria per progetti avviati solo dopo la sua entrata in vigore sono versati solo se il conto finale del progetto realizza- to è presentato entro tre anni dall’entrata in vigore.

Art. 31 Diritto previgente: modifica

1. Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pe-

sante commisurata alle prestazioni (OTTP)

Capoverso 2: l’odierno capoverso 3 si riferisce all’articolo 4 dell’ordinanza sulla ripartizione delle quote dell’imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere. Detta ordinanza sarà abrogata e sostituita dall’OUMin. Il previgente articolo 4 verrà però fondamentalmente adeguato: nella nuova OUMin non si terrà più conto delle strade nazionali. Per la ripartizione dei mezzi finanziari TTPCP le strade nazionali continueranno però ad essere prese in considerazione; material- mente non vi sarà alcuna modifica della chiave di ripartizione. Invece del precedente riferimento, viene ripreso il previgente testo dell’articolo 4 nell’articolo 50 capover- so 2 lettera b OTTP. Capoverso 3: per gli oneri stradali si può e si deve continuare a fare riferimento all’ordinanza. Gli effetti si esplicano in particolare nell’ambito delle strade naziona- li. Considerate globalmente, le differenze sono comunque insignificanti. Capoverso 4: testo previgente Capoverso 5: per l’onere fiscale, l’odierno capoverso 3 si riferisce all’articolo 7 dell’ordinanza sulla ripartizione delle quote dell’imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere. Quest’ultimo articolo sarà tuttavia abrogato. Il tenore precedente è relativamente esaustivo. Nella pubblicazione "Steuerbelastung in der Schweiz, Kantonshauptorte - Kantonsziffern 2003", edito dall’Amministrazione federale delle finanze, sono riportati gli indici per automobili, motoveicoli, autocarri, trattori a sella e rimorchi come anche un indice globale. Poiché le basi di calcolo (ad es. Car) saranno eventualmente soggette a modifica, in futuro è opportuno indicare soltanto l’indice globale.

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Ordinanza Disegno sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell’ambito delle istituzioni di integrazione degli invalidi

del ...

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle istituzio- ni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn) ordina:

Art. 1 Organizzazioni legittimate a ricorrere Le organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 9 LIPIn figurano nell’allegato.

Art. 2 Controllo 1 Se cambiano scopo statutario, forma giuridica o designazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere lo comunicano senza indugio al Dipartimento federale dell’interno (DFI). 2 Il DFI verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora le condizioni per il diritto al ricorso. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio federale le relative modifiche dell’allegato.

Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 9 LIPIn sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 (RS 831.26), FF 2006 7699

2005–...... Page 241 of 243 1

RU 2005

Allegato (art. 1) Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere

Association suisse des paralysés ASPr/SVG Autismo Svizzera, Associazione di genitori CURAVIVA Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri insieme Svizzera – pour des personnes mentalement handicapées INSOS Istituzioni sociali svizzere per persone andicappate parepi – Associazione svizzera genitori di bambini epilettici pro audito schweiz PRO INFIRMIS Svizzera Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista FSC Association Suisse de Parents d'Enfants Déficients Auditifs Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi UCBC Associazione Cerebral Svizzera visoparents Svizzera – Genitori di bambini ciechi ed ipovedenti

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Spiegazioni relative all' sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell’ambito delle istituzioni di integrazione degli invalidi

Nel quadro della legislazione d'esecuzione della Nuova impostazione della perequa- zione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) è stata emanata la legge federale del 6 ottobre 20061 sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn). L'articolo 9 capoverso 1 LIPIn disciplina il diritto di ricorso delle organizzazioni che rappresentano gli interessi degli invalidi, mentre il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di redigere un elenco delle organizzazioni che hanno il diritto di ricorrere. L'elenco figura come allegato alla nuova OIPIn (art. 1 e allegato). Gli articoli 2 e 3 disciplinano il controllo e le richieste, rispettivamente l'iscrizione, delle organizzazioni legittimate a ricorrere. A seguito della cantonalizzazione del settore di compiti «Sussidi per la costruzione e le spese d'esercizio delle case per invalidi, laboratori e centri diurni» non sono previste a livello federale più ampie disposizioni esecutive sull'OIPIn.

1 FF 2006 7699

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