Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Stato maggiore Legislazione, 19 novembre 2008
Procedura di consultazione concernente un avamprogetto di legge sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri
Rapporto esplicativo
Legge sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri
Compendio
La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) considerano proventi esenti dall'impo- sta il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese ver- sato nel servizio civile. Entrambe le leggi federali non considerano provento esente dall'im- posta il soldo dei pompieri, che sottostà pertanto all'imposta sul reddito conformemente alla legislazione in vigore.
L'obiettivo del presente avamprogetto è di dichiarare esente dall''imposta il soldo dei pompie- ri nella misura in cui corrisponda al soldo del servizio militare e civile e all'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una modifica della LIFD e della LAID.
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Il 19 marzo 2004 il consigliere nazionale Banga ha depositato una mozione (04.3179) con la quale chiede al Consiglio federale una modifica della legge federale del 14 dicembre 19901 sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 19902 sull'armo- nizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) affinché il soldo dei pom- pieri sia esplicitamente dichiarato esente dall'imposta come è il caso per il soldo del servizio militare e civile e l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile.
Nel suo parere del 26 maggio 2004 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozio- ne. Esso ha constatato in merito che non esiste infatti una differenza sostanziale tra il soldo del servizio militare e civile e il soldo dei pompieri. In tutti e tre i casi si tratta di prestazioni di servizi nell'interesse dello Stato e della società. Per questo motivo il soldo dei pompieri deve essere esentato dalle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in ma- niera analoga al soldo del servizio militare e del servizio civile. Occorre però essere consa- pevoli del fatto che nel quadro dell'elaborazione della legge dovranno essere chiarite que- stioni di delimitazione. Il soldo dei pompieri deve in particolare essere delimitato rispetto alle indennità per i quadri, agli assegni per il servizio di picchetto e allo stipendio dei pompieri professionisti.
Il Consiglio nazionale ha seguito questo ragionamento e l'8 ottobre 2004 ha accolto senza discussione la mozione. Nella seduta del 28 settembre 2005 del Consiglio degli Stati la rela- trice della Commissione ha tra l'altro sottolineato che dall'epoca dell'introduzione del sistema di protezione della popolazione, il corpo dei pompieri fa parte delle formazioni di primo inter- vento ed è un partner a tutti gli effetti della protezione della popolazione. Non si vede per quale motivo il corpo dei pompieri e la protezione civile debbano essere trattati diversamente sotto il profilo fiscale, sebbene entrambi siano elementi della protezione della popolazione. Conformemente all'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, il soldo dei pompieri non soggiace peraltro all'obbligo dell'AVS, sia per quanto concerne gli esercizi che per quanto riguarda i casi di primo intervento.
L'esenzione del soldo dei pompieri dall'imposta federale diretta non sarà scevra da problemi di delimitazione, come del resto qualsiasi eccezione del diritto fiscale. Il Consiglio federale dovrà disciplinare le questioni di delimitazione nel quadro dell'elaborazione della legge. Il soldo dovrà infatti essere delimitato nei confronti delle indennità ai quadri, delle indennità per il servizio di picchetto e degli stipendi dei pompieri professionisti. Il Consiglio degli Stati ha seguito il parere della sua commissione di esame preliminare e ha accolto la mozione.
2 Sicurezza e protezione della popolazione in Svizzera
La Costituzione federale della Confederazione Svizzera prescrive che la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza della Svizzera e alla protezione della popolazione nei loro rispettivi ambiti di competenze. A tale scopo la Svizzera dispone di un esercito. Chi non può prestare il servizio militare presta il servizio civile. Chi non intende prestare il servizio militare per motivi di coscienza è incorporato nel servizio civile sostitutivo (servizio civile). La prote- zione della popolazione è garantita dal sistema di protezione della popolazione, che riunisce cinque organizzazioni partner, segnatamente la polizia, i pompieri, i servizi di sanità, i servizi tecnici e la protezione civile. La legislazione in ambito di protezione civile delle persone e dei beni dalle conseguenze dei conflitti armati compete alla Confederazione.
2.1 L'esercito
L'esercito svizzero è in linea di massima organizzato secondo il sistema di milizia. L'esercito ha la missione di prevenire la guerra e contribuisce al mantenimento della pace. Esso difen- de il Paese e la sua popolazione. L'esercito sostiene le autorità civili nella difesa contro gravi minacce alla sicurezza interna e nel superamento di altre situazioni straordinarie. L'impiego dell'esercito compete alla Confederazione. Ogni cittadino svizzero ha l'obbligo di prestare servizio militare. Per le cittadine svizzere il servizio militare è volontario. Durante il loro servi- zio, i militari ricevono il soldo e la sussistenza e hanno diritto alle indennità per perdita di guadagno (IPG).
2.2 Il servizio civile
Il servizio civile è il servizio sostitutivo per i giovani che per motivi di coscienza non possono prestare il servizio militare. Il servizio civile è un contributo civile della Confederazione al promovimento della coesione sociale, alla risoluzione pacifica dei conflitti, allo sviluppo so- stenibile e alla conservazione del patrimonio culturale. Il servizio civile impiega le proprie forze negli asili nido, nei ricoveri, nella protezione dei monumenti storici, nei progetti di parchi naturali e in numerose altre istituzioni private e pubbliche di utilità per la collettività. Per ogni giorno di servizio le persone che prestano il servizio civile ricevono un importo giornaliero per le piccole spese pari al soldo di un soldato (fr. 5.-). Esse hanno inoltre diritto alle indennità per perdita di guadagno (IPG).
2.3 I pompieri come elemento della protezione della popolazione
La protezione della popolazione ha la missione di proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofi e di situazioni d'emergenza, come pure in caso di conflitto armato. La protezione della popolazione è un sistema coordinato di condotta, di protezione, di salva- taggio e di aiuto. Essa garantisce la collaborazione tra le cinque organizzazioni partner, os- sia la polizia, i pompieri, i servizi di sanità, i servizi tecnici e la protezione civile. Queste orga- nizzazioni partner assumono la responsabilità del proprio settore di compiti e si sostengono a vicenda.
La protezione civile è responsabile di mettere a disposizione l'infrastruttura di protezione e i mezzi di allarme della popolazione, di assistere le persone alla ricerca di protezione e le per- sone senzatetto e di proteggere i beni culturali. La protezione civile sostiene in particolare le altre organizzazioni partner negli interventi di lunga durata. Esegue lavori di ripristino e raf- forza il sostegno alla condotta e la logistica. La protezione civile può inoltre essere impiegata per compiti a favore della collettività. Il servizio della protezione civile nazionale è obbligato- rio. I Cantoni disciplinano nell'ambito delle prescrizioni della legislazione federale le questioni relative alla protezione civile e alla collaborazione con le altre organizzazioni partner. Le per- sone che servono nella protezione civile ricevono il soldo nonché il vitto e l'alloggio. Le ali- quote di soldo dipendono dal grado nella protezione civile. Esse corrispondono a quelle del servizio militare. Anche le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto alle indennità per perdita di guadagno (IPG).
In quanto organizzazione partner il corpo dei pompieri è responsabile del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale, compresa la lotta contro gli incendi e i sinistri dovuti a ele- menti naturali. Esso adempie inoltre compiti come la lotta contro le fughe di prodotti tossici o di idrocarburi e contro le radiazioni. I Cantoni delegano determinate attività a centri di soste- gno, specialmente equipaggiati e addestrati a questo scopo.
I pompieri costituiscono un mezzo di primo intervento. Possono intervenire nel giro di pochi minuti e il loro intervento può durare da qualche ora a più giorni. I centri dei Comuni vicini e i centri di sostegno garantiscono l'assistenza reciproca e la rotazione. La collaborazione con la polizia e con i servizi sanitari funziona perfettamente. Per speciali compiti si fa capo a im- prese private (ad es. imprese di costruzione o imprese di pulizia delle canalizzazioni). È inol- tre possibile avvalersi del sostegno di risorse dei servizi tecnici e della protezione civile.
Per quanto riguarda il reclutamento e il personale, l'organizzazione, l'equipaggiamento, la formazione e il finanziamento, il settore dei pompieri rientra nel dominio sovrano dei Cantoni e dei Comuni. Per questo motivo sono in vigore in Svizzera 26 legislazioni sui pompieri e, a livello di Comuni, atti normativi concernenti i singoli corpi di pompieri. Secondo le indicazioni della Federazione svizzera dei pompieri FSP, la Coordinazione svizzera dei pompieri CSP è l'organo operativo dei Governi cantonali. Nei diversi Cantoni la competenza operativa e fi- nanziaria del settore dei pompieri spetta sia a una divisione amministrativa, sia agli istituti cantonali di assicurazione degli stabili. 19 Cantoni dispongono di un istituto cantonale di as- sicurazione degli stabili che adempie questo compito sovrano sulla base di un rapporto di mandato con il pertinente Cantone, senza gravarlo finanziariamente. La CSP coordina altresì la formazione d'intesa con le istanze cantonali competenti. La determinazione dell'ammonta- re del compenso per i pompieri è di competenza dei Cantoni e dei Comuni. È per questo motivo che il compenso dei pompieri non è unitario a livello nazionale. Contrariamente a co- loro che prestano servizio militare, civile e protezione civile, i pompieri non hanno diritto al- l'indennità per perdita di guadagno (IPG).
Secondo la statistica dei pompieri 2007 della CSP in Svizzera esistono 1985 organizzazioni di pompieri, fra cui 15 corpi di pompieri professionisti e 278 corpi di pompieri aziendali. Ciò significa che in Svizzera esistono 1692 corpi di pompieri di milizia. All'interno delle 1985 or- ganizzazioni di pompieri prestano complessivamente servizio 107 856 uomini e donne. Circa 1140 persone prestano servizio a titolo professionale. Di conseguenza, circa 106 700 perso- ne sono incorporate nei corpi di pompieri di milizia o nei corpi di pompieri aziendali.
Nel 2007 le 1985 organizzazioni di pompieri hanno effettuato 14 839 interventi di lotta contro gli incendi, 15 378 interventi per eventi dovuti a elementi naturali, 1714 interventi di soccorso stradale, 7711 interventi di assistenza tecnica (avarie di ascensori, recuperi di veicoli, salva- taggio di persone e animali), 5466 interventi di difesa da idrocarburi, 872 interventi di difesa da prodotti chimici, 13 interventi di difesa da radiazioni, 241 interventi nel settore ferroviario, 17 346 interventi per falsi allarmi e 10 431 interventi diversi. A questi interventi occorre ag- giungere 7585 interventi pianificati in precedenza, come servizi di regolazione del traffico, servizi di guardia di sale e altro. Complessivamente sono state soccorse 3115 persone, che non erano in grado di liberarsi con le proprie forze. Contemporaneamente sono pure stati salvati 3375 animali.
3 Diritto applicabile
3.1 Imposta sul reddito
In virtù del principio dell'aumento della sostanza netta sottostanno in linea di massima all'im- posta sul reddito tutti i proventi ricorrenti e unici di qualsiasi genere. Gli introiti eccettuati dal- l'imposta sul reddito sono enumerati espressamente ed esaustivamente nella LIFD e nella LAID.
Secondo gli articoli 24 lettera f LIFD e 7 capoverso 4 lettera h LAID sono esenti per questo motivo dall'imposta «il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile». Poiché l'articolo 29 della legge sul servizio civile3 stabilisce che per ogni giorno di servizio computabile l'istituto d'impiego versa alla persona che presta servizio civile un importo per le piccole spese personali corrispondente al soldo di un soldato, tale importo è stato esentato dall'imposta in un intento di parità di trattamento fiscale tra persone che prestano il servizio civile e persone che prestano il servizio militare4.
3 RS 824.0
4 FF 1994 III 1547 e 1585
La legislazione in vigore non esenta espressamente dall'imposta il soldo dei pompieri. In considerazione del chiaro tenore degli articoli 24 lettera f LIFD e 7 capoverso 4 lettera h LAID, non è possibile concludere che anche il soldo dei pompieri è esente dall'imposta. Se- condo il diritto applicabile esso sottostà pertanto all'imposta sul reddito. Ciononostante già oggi alcuni Cantoni esentano dall'imposta sul reddito cantonale il soldo dei pompieri nella loro legislazione fiscale5.
3.2 Diritto delle assicurazioni sociali
3.2.1 Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
Sul reddito delle attività indipendenti e dipendenti sono dovuti i contributi all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). Anche per questo motivo bisogna chiedersi se il soldo dei pompieri costituisce o no un reddito ai sensi della legislazione vigente in materia di AVS.
L'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS)6 stabilisce che il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conse- guito nella Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori, e che ne devono quindi essere dedotti i contributi all'AVS. I contributi AVS non devono essere versati quando l'OAVS prevede espressamente un'eccezione. Ne è il caso del soldo dei pompieri. L'articolo 6 capoverso 2 lettera a OAVS prevede in merito che le «indennità analo- ghe al soldo nei servizi pubblici antincendio» non sono considerate reddito proveniente da un'attività lucrativa. Non sono pertanto dovuti contributi AVS sul soldo dei pompieri.
3.2.2 Previdenza professionale
Conformemente alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l'invalidità (LPP)7 i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 19 890 franchi sottostanno all'assicurazione obbligatoria dei rischi di decesso e di inva- lidità a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e inoltre anche all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia a contare dal 1° gennaio successivo al compi- mento del 24° anno di età.
Tale salario annuo corrisponde al salario determinante ai sensi della legge federale su l'assi- curazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)8. Ai fini dell'assoggettamento alla previ- denza professionale è quindi decisivo se la legislazione in materia di AVS eccettua o no il soldo dei pompieri dal reddito determinante. Secondo il diritto applicabile le indennità analo- ghe al soldo nei servizi pubblici antincendio non rientrano nel reddito determinante.
3.2.3 Assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF
I lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente all'assicurazione contro gli infortuni. Per lavoratori si intendono le persone che esercitano un'attività dipendente ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). Pertanto i pompieri che non esercitano un'attività dipendente o che non si sono assicurati a titolo volontario non sono assicurati ai sensi della LAINF; i lavoratori indipendenti in particola- re non sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni per la loro attività lucrativa. I la- voratori indipendenti che sono vittime di un infortunio durante un servizio antincendio sono attualmente coperti dalla loro cassa malati; i lavoratori dipendenti sono coperti dalla loro as- sicurazione contro gli infortuni non professionali, esclusivamente finanziata dai lavoratori dipendenti.
5 Le legislazioni tributarie dei Cantoni di Argovia, Berna, Basilea-Campagna, Giura, Grigioni, Soletta e Turgovia esentano già il soldo dei pompieri. Tutti gli altri Cantoni non menzionano il soldo dei pompieri tra i redditi esenti dall'imposta. Nella loro prassi della tassazione, alcuni Cantoni classificano i pompieri nella nozione di protezione civile, per cui anche il soldo dei pompieri è esenta dall'imposta. 6 RS 831.101 7 RS 831.40 8 RS 831.10
I costi di trattamento terapeutico di un assicurato LAINF sono assunti senza franchigia o par- tecipazione alle spese. Sono parimenti versate indennità per menomazione dell'integrità e assegni per grandi invalidi indipendenti dal salario.
3.2.4 Indennità per perdita di guadagno ai sensi della LIPG9
Chi presta servizio nell'esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa ha diritto a un'in- dennità per la perdita di guadagno. Anche chi presta servizio civile o servizio nella protezione civile ha lo stesso diritto all'indennità per perdita di guadagno. I partecipanti ai corsi di Gio- ventù e Sport, e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori ricevono anch'essi l'in- dennità. Per contro, secondo la LIPG i pompieri non ne hanno diritto.
4 Il soldo dei pompieri
4.1 Assenza di una definizione giuridica
Nell'uso linguistico comune il concetto di soldo dei pompieri è ovvio come quello del soldo10 militare o della protezione civile. Se però si tenta di definire con maggiore precisione il con- cetto di soldo dei pompieri si constata rapidamente che non esiste nessuna chiara definizio- ne. I pareri su ciò che va definito soldo dei pompieri divergono ampiamente.
4.2 Soldo dei pompieri inteso come compensazione dei costi
In una sua sentenza del 19 marzo 2004 il Tribunale amministrativo del Cantone di Friburgo ha statuito che il «soldo dei pompieri e le indennità analoghe» sono esclusi dall'imposta per definizione e non in virtù di una speciale norma legislativa purché possano essere considera- ti come mere compensazioni di costi. Gli importi che vanno al di là di questo limite non costi- tuiscono compensazioni di costi, bensì reddito accessorio (StR 2004 vol. 21.1 N. 13; FZR 2004, 86).
4.3 Il soldo dei pompieri nel diritto delle assicurazioni sociali
Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali l'entità dei contributi AVS è stabilita in funzio- ne del salario determinante ai sensi della legislazione in materia di AVS. Per questo motivo anche in ambito di legislazione in materia di AVS è di importanza capitale cosa si intende per soldo dei pompieri. In una sua sentenza del 10 settembre 200311 il Tribunale federale svizze- ro ha statuito – pur non con precisione – cosa sia il soldo dei pompieri. Esso ha nondimeno stabilito che sia il soldo per un esercizio, sia quello per un intervento effettivo rientrano della nozione di «indennità analoghe al soldo nei servizi pubblici antincendio» ai sensi dell'OAVS12 e non costituiscono pertanto un reddito da attività lucrativa (salario determinante) soggetto all'obbligo del contributo AVS.
Nel 2004 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si è riferito a questa sentenza precisan- do che vanno considerate soldo dei pompieri ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera a OAVS soltanto le indennità vincolate a un intervento. Le indennità di base e i forfait che non sono direttamente vincolati a un intervento non avrebbero il carattere di soldo e costituireb- bero pertanto un salario determinante. In questo senso ad esempio i forfait versati ai coman- danti vanno aggiunti come in precedenza al salario determinante e rimangono soggetti al- l'obbligo del contributo AVS (Prassi VSI 1/2004).
9 Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, RS 834.1 10 Il termine soldo deriva dal latino solidus, una moneta d'oro introdotta dall'imperatore romano Alessandro Severo (222-235 d.C.) che costituiva il salario per quattro mesi del guerriero. Il soldo puro, compreso il salarium (denaro per sale), corri- spondeva al salario di un contadino. Presso i tedeschi, il pagamento del soldo ha sporadicamente inizio con Carlo Magno, in Inghilterra già nel 1050 ed è stato sviluppato completamente dalla Lega Anseatica nel 13° secolo (fonte: Wikipedia). 11 DTF 129 V 425
12 Articolo 6 capoverso 2 lettera a OAVS
4.4 Prassi dei Cantoni e dei Comuni in merito all'obbligo di servizio nei pompieri e al soldo dei pompieri In considerazione del fatto che in Svizzera il settore dei pompieri è disciplinato a livello can- tonale e che la competenza è delegata ai Comuni, la diversità delle regolamentazioni adotta- te è pressoché illimitata. A prescindere dai Cantoni di Zurigo, Ginevra, Ticino, Uri e Vallese13, in tutta la Svizzera vige l'obbligo di servizio nei pompieri per gli uomini e le donne. L'obbligo di servizio è adempito tramite il servizio nei pompieri o il versamento di una tassa sostitutiva annua.
L'entità della tassa sostitutiva annua è perlopiù disciplinata a livello comunale ed è molto differenziata, come illustrato dagli esempi seguenti:
- Ostermundigen BE: 200 franchi all'anno.
- Dörflingen SH: 250 franchi all'anno.
- Samnaun GR: tra 300 e 600 franchi per gli abitanti del Comune e tra 150 e
300 franchi per i soggiornanti settimanali all'esterno del Comune.
- Domat/Ems GR: 250 franchi fino all'età di 42 anni, in seguito 125. Splügen GR: 240 franchi all'anno.
- Ebikon-Dierikon LU: almeno 30 franchi, ma al massimo 400 franchi.
- Schmitten FR: 3 per cento all'anno dell'imposta cantonale sul reddito, ma al minimo 5 franchi e al massimo 90 franchi.
- Ins BE: 8 per cento dell'imposta cantonale, ma al minimo 10 franchi e al massimo 400 franchi per persona/coppia di coniugi.
- Rickenbach SO: 9 per cento dell'imposta cantonale, ma al minimo 20 fran- chi e al massimo 400 franchi.
- Hauptwil TG: 15 per cento dell'imposta semplice al 100 per cento ma al mi- nimo 50 franchi e al massimo 300 franchi.
- Oberuzwil SG: 20 per cento dell'imposta semplice, ma al massimo 350 franchi.
Si osservano infine differenze anche in merito alle persone che sono effettivamente obbligate a servire nei pompieri. In questo ambito svolgono un ruolo essenziale l'età e la condizione fisica e psichica (resistenza allo stress).
Se si considera il «soldo dei pompieri» più attentamente, si nota che vengono versati i pa- gamenti per gli esercizi generali di lotta antincendio, di difesa da idrocarburi e prodotti chimi- ci, per gli interventi (incendi, danni dovuti alle intemperie, salvataggio di persone), per le ore di guida di veicoli antincendio, per corsi speciali, per servizio di picchetto nei fine settimana, per i servizi di regolazione del traffico, per indennità chilometriche, per sussistenza, per rap- porti, per sedute, per la gestione, per gli esercizi dei quadri, per ispezioni, per il controllo de- gli idranti, per la guardia di sale, per la guardia in caso di favonio, per il controllo dei covoni di fieno, per la cattura di sciami di api, per l'eliminazione di nidi di vespe ecc. Anche il tipo dei pagamenti varia fortemente. Infatti, le indennità possono essere versate a ora, per esercizio, per intervento oppure sotto forma di forfait.
A livello svizzero si riscontrano forti differenze quanto all'entità dei pagamenti effettuati. Soli- tamente l'ammontare dei pagamenti si orienta sul grado (funzione) della persona che presta servizio nei pompieri. Per gli esercizi vengono pagati al contingente, ossia ai pompieri senza funzione di quadro, tra i 22 e i 25 franchi all'ora. I pagamenti corrispondenti ai quadri sono più elevati e sono compresi tra i 28 e i 35 franchi. Gli interventi sono di norma pagati di più degli esercizi (circa fr. 30.- all'ora). Va osservato che i quadri riscuotono anche indennità an- nuali (forfettarie). I forfait annuali possono raggiungere parecchie migliaia di franchi. Il com-
13 Fonte: Federazione svizzera dei pompieri FSP.
pendio qui appresso illustra le diverse regolamentazioni in materia di indennità di alcuni corpi comunali di pompieri.
Comune / Aliquota di soldo Cantone Teufen, Bühler e Soldo per gli esercizi: fr. 22.- per esercizio per il contingente, Gais/AR: fr. 28.- per esercizio per gli ufficiali; soldo per gli esercizi con idrocarburi e prodotti chimici: fr. 30.- per tutti per ogni esercizio; soldo per gli interventi: fr. 30.- all'ora per tutti; indennità di cor- so: fr. 250.- per giorno di corso; servizio di picchetto nei fine settimana: fr. 120.- per fine settimana ai capigruppo, fr. 100.- per fine settimana al contingente. Oberwil/BL: Soldo per gli esercizi: fr. 18.- all'ora per il contingente, fr. 23.- all'ora per gli ufficiali, fr. 20.- all'ora per i quadri subalterni; in- dennità per gli interventi: fr. 33.- all'ora per tutti; indennità per sedute, gestione e manutenzione: fr. 33.- per tutti. Pontresina/GR: Soldo per gli esercizi: fr. 20.- per 2 ore; soldo per gli interventi: fr. 35.- per la prima ora, fr. 30.- per ogni ora successiva; incari- chi speciali (guardia di sale, regolazione del traffico): fr. 35.- all'ora; corsi: fr. 140.- al giorno; picchetto (dal venerdì alle ore
18.00 al lunedì alle ore 08.00) fr. 280.-; retribuzioni (annue): per
il comandante fr. 6000.-, per gli ufficiali fr. 300.-, per l'intendente del materiale fr. 300.-. La Chaux-de- Soldo per gli esercizi: fr. 30.- all'ora per gli ufficiali, fr. 28.- all'ora Fonds/NE per i sottufficiali, fr. 25.- allora per il contingente; soldo per gli interventi: fr. 50.- all'ora per tutti; picchetto: fr. 200.- per un gior- no, fr. 75.- per una notte. Dörflingen/SH: Soldo per il contingente: fr. 25.-; soldo per l'intendente del ma- teriale: fr. 35.-; soldo per gli ufficiali: fr. 35.-; soldo per il coman- dante: fr. 40.-; indennità fissa per il comandante: fr. 1014.-; in- dennità fissa per gli ufficiali: fr. 406.-; indennità fissa per l'inten- dente del materiale: fr. 406.-. Stadt Olten/SO: Soldo per gli esercizi: fr. 19.- all'ora; soldo per gli interventi: tra fr. 25 e fr. 45.- all'ora; indennità per picchetto (dal sabato alle ore 18.00 alla domenica alle ore 20.00); forfait di fr. 70.-; inden- nità di sussistenza: tra fr. 10.- e fr. 25.-.
Il Cantone di Berna, con circa 19 000 pompieri di milizia, dispone del più grande corpo pom- pieri della Svizzera (circa 1/5 del totale). Per ricevere informazioni sul reddito dei pompieri (esclusi i pompieri professionisti) derivato dal loro servizio (esercitazioni e casi di intervento), l'Amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Berna ha effettuato un'inchiesta nel pri- mo trimestre 2008 in tutti i Comuni del Cantone. È stato possibile appurare che i circa 19 000 pompieri di milizia nel 2007 hanno ricevuto un soldo tra 0 e 9687 franchi. Pagamenti tipici del soldo per le esercitazioni ammontano da 200 a 700 franchi per circa 10 a 25 esercitazioni all'anno. Per i casi di intervento è stato versato un soldo di 20 a 30 franchi all'ora per 10 a 20 interventi all'anno.
L'inchiesta ha inoltre dimostrato che nel 2007 i pompieri di milizia senza funzione quadro hanno ricevuto pagamenti del soldo per al massimo 2000 franchi all'anno. Nel 2007 soltanto il Comune Nidau ha versato a quattro pompieri senza funzione quadro pagamenti del soldo pari a fino 4300 franchi a causa degli impieghi per inondazioni. Nel 2007 pagamenti del soldo superiori ai 2000 franchi sono stati versati soltanto ai quadri dei pompieri.
4.5 Confronto tra soldo dei pompieri e soldo militare
La mozione chiede che analogamente al soldo del servizio militare e della protezione civile e all'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile, anche il soldo dei pom-
pieri venga esplicitamente esentato dall'imposta. Contrariamente al servizio dei pompieri che è disciplinato dai Cantoni e dai Comuni, il servizio militare e la sua retribuzione rientrano nel- le competenze della Confederazione. L'entità del soldo militare è stabilita in funzione del grado; è fissata nell'ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE)14. Le ali- quote giornaliere oscillano tra i 30 franchi per un comandante di corpo e i 5 franchi per un soldato (fr. 4.- per una recluta). Dato che il soldo costituisce una compensazione dei costi esso non è un salario dal profilo della sistematica fiscale.
Dal soldo in funzione del grado in senso stretto devono essere distinti i cosiddetti supple- menti di soldo per servizi d'avanzamento. Gli ufficiali subalterni, gli aspiranti ufficiali, i sottuffi- ciali, gli appuntati e i soldati ricevono un supplemento unico di soldo per le prestazioni di ser- vizio che non sono computate come corsi di ripetizione e sono necessarie per l'ottenimento di un grado superiore o per una particolare istruzione specialistica. Questi supplementi di soldo (art. 40 OAE) non possono però essere equiparati al pagamento usuale del soldo e non entrano in linea di conto per il seguito delle riflessioni.
Compendio del soldo nel servizio militare e nel servizio della protezione civile Militari Soldo militare Protezione Soldo in franchi in franchi per civile per giorno di giorno di servizio servizio Comandante di 30.00 corpo Divisionario 27.00 Brigadiere 25.00 Colonnello 23.00 Colonnello 23.00 Tenente 20.00 Tenente 20.00 colonnello colonnello Maggiore 18.00 Maggiore 18.00 Capitano 16.00 Capitano 16.00 Primo tenente 13.00 Primo tenente 13.00 Tenente 12.00 Tenente 12.00 Aiutante capo 11.50 Aiutante maggiore 11.50 Aiutante di stato 11.00 maggiore Aiutante 10.00 sottufficiale Sergente maggiore 9.50 capo Furiere 9.50 Furiere 9.50 Sergente 9.00 Sergente 9.50 maggiore maggiore Sergente capo 8.50 Sergente 8.00 Sergente 8.00 Caporale 7.00 Caporale 7.00 Appuntato capo 6.50 Appuntato 6.00 Appuntato 6.00 Soldato 5.00 Soldato della 5.00 protezione civile Recluta 4.00
14 RS 510.301
Questa panoramica dimostra che il soldo del servizio militare è calcolato in giorni e non in base a tariffe orarie. Le tariffe giornaliere nel militare sono modeste e non coprono che le spese. In questo contesto occorre ricordare che i militari ricevono gratuitamente abbiglia- mento, vitto e alloggio. I militari hanno inoltre diritto a un'indennità per perdita di guadagno (come pure coloro che prestano servizio civile e nella protezione civile). L'indennità per perdi- ta di guadagno è tuttavia sottoposta all'imposta sul reddito. In questi punti vi sono quindi dif- ferenze tra i pompieri di milizia e il servizio militare, quello civile e quello di protezione civile.
4.6 Esenzione fiscale del soldo dei pompieri
In considerazione della grande diversità delle indennità versate e dei loro importi non è facile determinare un concetto nazionale di «soldo dei pompieri» che deve essere esentato dal- l'imposta. Le indennità versate ai pompieri professionisti non rientrano manifestamente nel concetto di «soldo dei pompieri». La retribuzione delle prestazioni di servizio dei pompieri professionisti costituisce un reddito imponibile da attività principale dipendente. Il reddito dei pompieri professionisti non è però oggetto della discussione. Quanto detto più sopra si appli- ca anche alle retribuzioni versate a persone che sono in un rapporto di lavoro di diritto pub- blico e che durante il loro tempo di lavoro sono parzialmente occupate nei pompieri. Rientra ad esempio in questo ambito l'impiegato comunale che provvede alla manutenzione delle macchine di un'officina comunale ed effettua lavori di manutenzione sul materiale dei pom- pieri.
A queste condizioni esistono diverse possibilità di definire il soldo dei pompieri esente dal- l'imposta. Qui di seguito sono presentate tre diverse varianti.
4.6.1 Formulazione aperta
A livello di LIFD e di LAID è unicamente stabilito il principio secondo cui il soldo dei pompieri è esente dall'imposta. Nell'articolo 24 lettera f LIFD e nell'articolo 7 capoverso 4 lettera h LAID occorrerebbe menzionare, unitamente al soldo esente dall'imposta per il servizio milita- re e civile, come pure l'importo per le piccole spese personali di coloro che prestano servizio nella protezione civile, anche il soldo dei pompieri. Come menzionato più sopra, alcuni Can- toni hanno già applicato questa soluzione. Una formulazione potrebbe ad esempio recitare quanto segue: «Non sottostanno all'imposta sul reddito il soldo per il servizio militare, il soldo dei pompieri e per il servizio della protezione civile nonché l'importo per le piccole spese per chi presta servizio civile».
I vantaggi di questa variante risiedono nel fatto che la mozione è adempita e che la sistema- tica della LIFD e della LAID è preservata. Rappresenta invece un inconveniente il fatto di lasciare le autorità di tassazione libere di definire nella prassi ciò che costituisce il soldo dei pompieri perché la LIFD e la LAID stabiliscono unicamente il principio dell'esenzione fiscale del soldo dei pompieri. Per quanto riguarda l'imposta federale diretta sono indispensabili pre- cisazioni a livello di ordinanza. Senza precisazioni (anche nel diritto cantonale) potrebbero nascere fino a 26 diverse definizioni del soldo dei pompieri e non si raggiungerebbe una prassi unitaria a livello svizzero.
4.6.2 Importo fisso
Un'altra soluzione ipotizzabile consisterebbe nella fissazione nella LIFD e nella LAID di un importo fisso di soldo dei pompieri esente dall'imposta. Un simile importo fisso risulta dalla moltiplicazione di due fattori: un fattore è costituito dal numero di interventi mentre l'altro è dato dall'importo del soldo esente dall'imposta che bisogna prendere in considerazione.
Il fattore «numero di interventi» può essere definito in diversi modi. Da un canto questo nu- mero può essere stimato, dall'altro, il numero effettivo di interventi potrebbe essere accertato sulla scorta dei conteggi individuali di soldo.
Anche il fattore «importo del soldo» può essere stabilito in maniera differenziata. Anzitutto si può prendere in considerazione il medesimo importo di soldo giornaliero per tutti i membri del corpo dei pompieri. Tale importo dovrebbe orientarsi sul soldo militare giornaliero. Se- condariamente l'importo del soldo può variare in funzione dei gradi di servizio, ma sempre orientandosi sul soldo militare. Se ogni variante del fattore «interventi» è moltiplicata per ogni variante del fattore «importo del soldo» si ottengono diversi possibili importi di soldo esenti dall'imposta.
I vantaggi di un importo fisso consistono nel fatto che questa soluzione crea una certezza del diritto e semplifica l'esecuzione. Gli inconvenienti risultano invece dal fatto che l'importo fisso infrange la sistematica della LIFD e della LAID, poiché gli articoli 24 LIFD e 7 LAID non con- tengono importi definiti in cifre, ma descrivono i redditi esenti da imposta a livello di concetto. Inoltre un importo fisso, che non considera il numero di esercizi e di interventi, non sarebbe equo nei confronti delle diverse situazioni.
4.6.3 Descrizione del concetto
In luogo di stabilire un importo fisso nella LIFD e nella LAID è possibile descrivere il concetto di soldo dei pompieri da esentare dall'imposta sul reddito. Una descrizione positiva elenca ciò che rientra nel concetto di soldo di pompieri esente dall'imposta. Una negativa delimita ciò che non può essere considerato come soldo dei pompieri esente dall'imposta. Tenuto conto della diversità delle prestazioni pecuniarie versate a titolo di soldo dei pompieri è in particolare ipotizzabile una combinazione (descrizione positiva e negativa).
Se si applica il medesimo trattamento agli esercizi e agli interventi in maniera analoga al dirit- to delle assicurazioni sociali (cfr. n. 4.3), in una prima fase è possibile dichiarare esente dal- l'imposta il soldo dei pompieri di milizia per gli esercizi e gli interventi. Per precisare quali prestazioni rientrano nel concetto di esercizio e di intervento bisogna riferirsi ai compiti es- senziali dei pompieri (cfr. n. 2.3).
In una seconda fase occorre completare la formulazione con un catalogo esaustivo dei reddi- ti non esentati dall'imposta. Questo catalogo comprenderebbe segnatamente le indennità di funzione, le indennità dei quadri, pagate finora sotto forma di forfait annuali15 come pure le indennità di picchetto, a favore di cui il Consiglio degli Stati aveva già votato nell'ambito dei dibattiti sulla mozione del Consigliere nazionale Banga nel 2005.
Al pari dei supplementi di soldo per servizi d'avanzamento nel militare, anche quelli nei pom- pieri non possono essere esentati dall'imposta. Non devono essere esentate dall'imposta neppure le indennità per partecipazioni a corsi, ispezioni e lavori amministrativi. Queste atti- vità non hanno un rapporto sufficientemente forte con l'effettivo lavoro (esercizi ed interventi) dei pompieri, cosa che, del resto, vale anche per le indennità per picchetto menzionate più sopra.
4.7 Soluzione per l'esenzione fiscale del soldo dei pompieri
Considerato che i pompieri rientrano nella competenza dei Cantoni e dei Comuni, per l'esen- zione fiscale del soldo dei pompieri occorre una soluzione che rispetti questo ordinamento federalistico. Per questo motivo si propone di descrivere il soldo dei pompieri da esentare dall'imposta con una combinazione di concetti positivi e negativi, come menzionato più sopra al numero 4.6.3.
15 Cfr. anche Prassi VSI 1/2004, pag. 1 dell'UFAS
Gli esercizi e gli interventi vengono trattati allo stesso modo. La descrizione deve essere i- dentica nella LIFD e nella LAID. La regolamentazione deve essere applicabile a tutti i pom- pieri di milizia e quindi anche ai pompieri professionisti che prestano servizio volontario16.
5 Ripercussioni finanziarie
È possibile avanzare soltanto ipotesi sulle ripercussioni finanziarie dell'avamprogetto. Da un lato mancano le indicazioni dei contribuenti che prestano servizio nei pompieri e che potreb- bero trarre vantaggio dall'esenzione fiscale (indicazioni sul rapporto del reddito totale, sulla progressione, sulla tariffa ecc.). Dall'altro, per la Svizzera mancano anche le indicazioni complete dei Comuni sui loro pagamenti ai pompieri. A seconda della forma della soluzione scelta si può arrivare a risultati diversi.
Sulla base di differenti ipotesi, è possibile formulare le seguenti affermazioni sulle ripercus- sioni finanziarie della variante «descrizione del concetto» proposta al numero 4.7 per l'impo- sta federale diretta:
Supponendo un numero di circa 106 700 persone che prestano servizio nei pompieri di mili- zia in Svizzera nel 2007, si può ipotizzare che il 50 per cento di queste persone è coniugato e l'altro 50 non lo è (senza figli). Se si ipotizza inoltre che le persone coniugate hanno con- seguito un reddito imponibile di 90 000 franchi e che quelle sole un reddito di 80 000 franchi all'anno, un soldo dei pompieri di 2500 franchi, che non sarebbe più tassato, comporterebbe per le persone coniugate minori entrate di 6 milioni di franchi e per le persone sole di circa 9 milioni di franchi, vale a dire complessivamente circa 15 milioni di franchi. Se, in base alle stesse ipotesi, venisse versato un soldo per pompieri di 5000 franchi all'anno esentato dal- l'imposta, le minori entrate raddoppierebbero a circa 30 milioni di franchi.
Se si mantengono le stesse ipotesi, ma si prendesse un reddito più elevato (i pompieri co- niugati conseguono un reddito imponibile di fr. 120 000.- e le persone sole di fr. 100 000.- all'anno) le minori entrate per l'imposta federale diretta aumentano. Per un importo esentato dall'imposta di 2500 franchi esse ammonterebbero complessivamente a 22 milioni di franchi e per 5000 franchi complessivamente a 40 milioni di franchi.
Se si scegliesse un'altra possibilità per esentare il soldo dei pompieri dall'imposta, anche le ripercussioni finanziarie sarebbero diverse. Con la variante «formulazione aperta» potrebbe- ro risultare minori entrate più significative in quanto la definizione della nozione non sarebbe delimitata. Con la variante «importo fisso», che si orienta al soldo militare ed è calcolata sulla base di importi medi, la perdita di gettito dovrebbe essere moderata.
Nei Cantoni la cui legislazione esenta già il soldo dei pompieri attraverso una formulazione aperta, le varianti «importo fisso» e «descrizione del concetto» provocherebbero maggiori entrate, in quanto queste due varianti pongono un limite più restrittivo al soldo dei pompieri esentato dall'imposta.
6 Programma di legislatura
Il presente progetto non è annunciato nel messaggio sul Programma di legislatura 2007– 201117. Esso figura invece nel «Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione e sui pun- ti essenziali della gestione amministrativa nel 2004», nella sezione consacrata al programma di legislatura 2003–2007, sotto il titolo di «Messaggio sul proseguimento dell'armonizzazione
16 Secondo la statistica 2007 della Coordinazione svizzera dei pompieri CSP, nei Cantoni di Ginevra, Ticino, Uri, Vallese e Zurigo hanno prestato servizio volontario in un corpo pompieri di milizia circa 18 700 persone. Il Cantone di Vaud sta pre- parando una modifica di legge che pone anche i pompieri su una base volontaria. Questa modifica riguarderebbe circa
8700 persone.
17 FF 2008 597
fiscale formale». Per motivi diversi l'attuazione di questo progetto legislativo ha subito ritardi durante la legislatura 2003–2007. Di conseguenza il progetto di esenzione fiscale del soldo dei pompieri non è stato annunciato un'altra volta nel programma di legislatura 2007–2011.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità e legalità
In materia di imposte dirette l'articolo 128 della Costituzione federale (Cost.) attribuisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta federale diretta sul reddito delle per- sone fisiche.
7.1.1 Uguaglianza giuridica
Il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica sancito dall'articolo 8 Cost. è concretizza- to in diritto tributario dai principi dell'universalità e della proporzionalità dell'imposizione, non- ché dal principio della tassazione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Il principio dell'uguaglianza giuridica deve essere osservato anche in ambito di legislazione. Esso è in linea di massima violato quando un atto legislativo stabilisce distinzioni giuridiche non fondate su motivi ragionevoli e oggettivi.
L'esenzione fiscale del soldo dei pompieri in maniera corrispondente a quella del soldo mili- tare e del soldo della protezione civile e l’importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile è in ogni caso giustificata perché si basa sull'obbligo di prestare servizio. Come anche stabilito dal Tribunale federale, il servizio obbligatorio dei pompieri non è un'attività lucrativa, ma un obbligo in quanto cittadino svizzero (cfr. DTF 129 V, consid. 4.6.1, con ulte- riori rimandi). L'esenzione fiscale deve però valere anche per coloro che prestano servizio volontario. Infatti, il servizio è strettamente legato alla protezione generale della popolazione sia che venga fornito in virtù dell'obbligo di servizio sia che avvenga su base volontaria (cfr. n. 2.3). Del resto, il diritto tributario e il diritto in materia di assicurazioni sociali trattano le donne che prestano volontariamente servizio militare e civile al pari degli uomini che sotto- stanno all'obbligo di servizio.
7.1.2 Armonizzazione
La Confederazione stabilisce nella LAID i principi dell'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. L'armonizzazione si estende all'assogget- tamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe e le aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta (art. 129 Cost.). La questione dei proventi che devono essere assoggettati all'imposta sul reddito concerne l'oggetto delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La Confede- razione ha pertanto la competenza di stabilire in maniera vincolante anche nella LAID quali proventi da prestazioni di servizio di pompiere debbano essere esentate rispettivamente qua- li debbano essere tassate e in che misura.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La proposta di modifica della LIFD e della LAID non ha nessuna ripercussione sugli impegni internazionali della Svizzera.