Art. 19a Le macchine per l'impiego in cantieri e impianti simili possono essere messe in commercio solo se dispongono di una prova di conformità con le nuove disposizioni di cui all'allegato 4 cifra 4 dell'OIAt. In caso di equipaggiamento successivo con filtri antiparticolato, può essere fornita anche solo la prova di conformità del sistema di filtro antiparticolato.
2 VERT (Verminderung der Emissionen von Realmaschinen im Tunnelbau) è un progetto di ricerca lanciato negli anni '90 dall'UFAFP e dalla SUVA in collaborazione con altre istituzioni tedesche e austriache e con un gruppo d'accompagnamento dell'industria.
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Art. 19b Come di consueto, la prova di conformità comprende un certificato di conformità per il tipo di macchina di cantiere, rilasciato da un organismo di valutazione della conformità e una dichiarazione di conformità rilasciata direttamente dal fabbricante o dall'importatore della macchina di cantiere.
Art. 36 e 37 Il sistema previsto da questi articoli ha dato ottimi risultati nella OIAt per gli impianti a combustione. Le disposizioni concernenti l'esecuzione e la sorveglianza del mercato devono essere estese alle macchine di cantiere.
Allegato 2 cifra 88 La formulazione attuale ("cantieri") viene precisata al fine di delimitare il campo di applicazione. Le disposizioni si applicano anche ad impianti analoghi a cantieri, come ad esempio le cave di ghiaia, le cave o impianti di riciclaggio di materiali edili.
Allegato 4 cifra 4 Al fine di limitare l'emissione di particelle prodotte delle macchine nei cantieri e in impianti simili in Svizzera, vengono prescritti un valore limite per il numero di particelle ed un valore limite per l'NO2. Inoltre è proibito far funzionare le macchine con l'impiego di additivi contenenti rame o con rivestimenti in rame. Tali valori limite risultano sicuramente rispettati se la macchina di cantiere è equipaggiata con un sistema di filtro antiparticolato che soddisfi i requisiti di cui al capoverso 3 (efficace riduzione delle particelle, quota massima di NO2 nell'NOx del 30 per cento, funzionamento corretto per 2000 ore di esercizio). La disposizione del capoverso 2, formulata come norma programmatica, lascia la strada aperta per l'applicazione di sviluppi futuri anche diversi dalla tecnica dei filtri antiparticolato. Inoltre a partire dalla data della loro messa in commercio, le macchine di cantiere devono soddisfare le esigenze riguardanti le emissioni della direttiva 97/68 CE. Le nuove disposizioni della OIAt sull'emissione di particelle sono più restrittive di quelle corrispondenti per gli autoveicoli di lavoro in circolazione stradale (ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, allegato 5 cifra 211a). la rarefazione e la volatilizzazione dei gas di scarico delle macchine di cantiere, il cui impiego è stazionario, sono di gran lunga inferiori a quelle della circolazione stradale; anche per questo sono particolarmente dannosi per la salute. Il numero di particelle viene misurato con il programma PMP dell'UNECE, applicando i cicli di prova NRSC e NRTC della direttiva 97/68/CE. Il grado di separazione del filtro antiparticolato e della quota di NO2 sono misurati secondo la SNR 277205. Rendendo obbligatorio il contrassegno delle macchine di cantiere si semplifica l'attività di controllo delle autorità esecutive.
Disposizioni finali Le disposizioni finali prevedono che le esigenze per macchine e strumenti di cui all'allegato 4 cifra 4 entrino in vigore a scadenze scaglionate, a seconda della potenza nominale e stabiliscono l'esenzione per determinate macchine vecchie:
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- per macchine e strumenti nuovi di potenza superiore ai 37 kW le disposizioni entreranno in vigore subito. In questa categoria la tecnica è già allo stato più avanzato. Le macchine già entrate in funzione devono essere equipaggiate successivamente entro due anni (lettera b cifra 1). Le macchine vecchie che sono state messe in commercio prima del 2000 sono esentate dal rispetto delle prescrizioni fino al 2015 (lettera b cifra 2). - Per le macchine e gli strumenti di potenza inferiore (18-37 kW) le disposizioni entrano in vigore due anni più tardi (lettera a). In base alla regolamentazione attualmente vigente di cui alla Direttiva aria cantieri, anche per questa categoria è previsto l'obbligo di un filtro antiparticolato, ma solo nel caso di impiego in grandi cantieri (cantieri B). Le macchine e gli strumenti di questa categoria provocano una parte considerevole delle emissioni di fuliggine diesel prodotte dall'edilizia: oggi la quota è del 12 per cento circa, ma in futuro aumenterà fino al 50 per cento nel 2020, poiché i livelli di tassazione IIIb e IV di cui alla direttiva 97/68/CE valgono solo per macchine di potenza superiore a 37 kW ovvero 56 kW e le disposizioni relative alle macchine di potenza inferiore non vengono ulteriormente inasprite.
5. Adattamento del valore limite per il tenore di zolfo dell'olio da riscaldamento «extra leggero» La modifica dell'OIAt offre l'occasione per adeguare alle disposizioni vigenti nell'UE i valori limite del tenore di zolfo dell'olio da riscaldamento «extra leggero». La direttiva 1999/32/CE limita il tenore di zolfo nel gasolio allo 0,1 per cento della massa a partire dal 1° gennaio 2008. Attualmente in Svizzera il tenore medio di zolfo è compreso tra lo 0,07 e lo 0,08 per cento. Già oggi praticamente non si importa gasolio contenente più dello 0,1 per cento di zolfo. Nell'estate 2007 l'Unione petrolifera ha presentato all'Association Suisse de Normalisation una richiesta di adattamento della norma SN 181 160/2. L'adattamento dell'OIAt (allegato 5 cifra 11 capoverso 1) garantisce la corrispondenza tra la direttiva UE, la norma SN e le disposizioni dell'OIAt. Poiché il valore limite è stato abassato a un livello di tassazione che prevede il prelievo della tassa secondo l'articolo 35 LPAmb, in seguito alla presente modifica è escluso ogni ulteriore prelievo di tasse. Pertanto, si dovrà esaminare se abrogare l'articolo 35b LPAmb o se adattare alle attuali condizioni di mercato il valore limite del tenore di zolfo, in base al quale è riscossa la tassa.
6. Rapporto con il diritto internazionale
Pur essendo uniforme a livello nazionale, la regolamentazione svizzera sulla limitazione delle emissioni di particelle per le macchine di cantiere diverge dal diritto internazionale: pertanto si pone la domanda se sia compatibile con il diritto dell'UE e con gli impegni internazionali della Svizzera in termini di diritto commerciale. In linea di principio, prescrizioni tecniche a tutela della salute pubblica sono ammesse purché siano necessarie per il raggiungimento del lecito obiettivo. Con la limitazione delle emissioni - più severa che non all'estero - e con il metodo della misurazione del numero di particelle, si tiene conto dell'eccessivo inquinamento e del principio di prevenzione sancito dal diritto ambientale svizzero. Sono prescritte le misure adeguate alla necessaria riduzione delle emissioni di fuliggine diesel, corrispondenti allo stato della tecnica e sostenibili economicamente (cfr. cifre 2 e 3). 5/8
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6.1 Rapporto con il diritto europeo La limitazione delle emissioni di macchine di cantiere è disciplinata nell’UE dalla direttiva 97/68/CE 3 . Le macchine di cantiere sono omologate in base alle prescrizioni UE circa i gas di scarico, le quali fino al 2014 prevedono diverse classi per motori di diversa potenza. La tabella allegata riporta un confronto tra le prescrizioni vigenti nell'UE in materia di emissioni di macchine di cantiere, la regolamentazione attualmente vigente in Svizzera (Direttiva aria cantieri) e le direttive previste dalla modifica dell'OIAt. Nelle prescrizioni dell'UE la fuliggine diesel non è limitata specificamente come componente dei gas di scarico ma risulta integrata nel complesso della massa di particelle (PM) dei gas di scarico. Per la legislazione svizzera sulla protezione dell'ambiente la fuliggine diesel, classificata come cancerogena, dev'essere preventivamente ridotta al minimo. Le macchine che vengono omologate in base alle direttive dell'UE prima del 2011-2014, di regola non necessitano di sistemi di depurazione dei gas di scarico quali filtri antiparticolato o sistemi DeNOx. Con le prescrizioni UE relative alla classe IIIB, che prevedono valori limite più severi per le emissioni di particelle da parte di macchine di potenza superiore a 37 kW, per la prima volta si renderanno necessari sistemi di depurazione dei gas di scarico per motori diesel nel settore «offroad». Gli attuali sviluppi tecnici permetteranno anche in futuro di rispettare questi valori limite della classe IIIB UE, eventualmente anche con l'impiego di sistemi di riduzione delle particelle meno efficaci, visto che deve essere ridotta la massa di particelle e non il loro numero. Le autorità svizzere ritengono che per eliminare efficacemente le particelle di fuliggine diesel in base allo stato attuale della tecnica e con una tecnologia adeguatamente efficiente sia necessaria l'introduzione di un valore limite che argini il numero di particelle solide finissime.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera La compatibilità di una severa limitazione dell'emissione di particelle per le macchine di cantiere in tutti i cantieri e di conseguenza - allo stato attuale della tecnica - dell'obbligo di fatto dell'equipaggiamento con un filtro antiparticolato con il diritto commerciale internazionale e nazionale è stata ampiamente verificata 4 - diritto economico: nel diritto OMC, la regolamentazione rientra nelle disposizioni dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT 1994) e dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS/AGCS). Dall'esame della compatibilità delle nuove disposizioni con il diritto economico, risulta che la misura è compatibile con gli impegni presi dalla Svizzera nel quadro dell'accordo sugli OTC. La giurisprudenza dell'OMC consente la distinzione di prodotti con e senza filtro sotto l'aspetto del diverso grado di pericolosità per la salute e per l'ambiente. Il fatto che ora tutte le macchine di cantiere - non solo nei cantieri B bensì in tutti i cantieri - debbano di fatto essere munite di filtro antiparticolato non contrasta con
3 Direttiva n. 97/68 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (ultimamente modificata dalla direttiva 2006/105/CE del 20.11.2006; ABl L 59 del 27.2.1998). 4 Prof. Dr. Thomas Cottier e lic.iur. Lena Schneller, Institut für Europa- und Wirtschaftsvölkerrecht der Universität Bern: Partikel-Emissionsbegrenzung bei Baumaschinen. Handlungsspielräume im Rahmen des schweizerischen Aussenwirtschaftsrechts. Rechtsgutachten erstattet dem Bundesamt für Umwelt BAFU. Bern 2007. 6/8
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l'accordo sugli OTC. Anche gli attuali accordi della Svizzera nel settore dei servizi edili non ostano all'introduzione di fatto dell'obbligo di un filtro antiparticolato. - Accordi con la Comunità europea: la regolamentazione è compatibile con gli impegni derivanti alla Svizzera dall'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Comunità economica europea del 1972 e l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. - Convenzione AELS: la regolamentazione è compatibile con le disposizioni di cui alla Convenzione AELS. - Legge sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC): la regolamentazione è compatibile anche con la LOTC. Qualora la LOTC fosse modificata e dovesse essere applicato il cosiddetto principio “Cassis de Dijon”, si dovrebbe decidere un'eccezione dal principio “Cassis de Dijon” per le disposizioni relative alle macchine di cantiere ed i relativi sistemi di filtro antiparticolato di cui alle presenti modifiche.
7. Effetti sull'economia I calcoli di cui oggi si dispone indicano che la regolamentazione contenuta nella presente bozza di revisione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico permette di ottenere una riduzione delle emissioni di fuliggine diesel molto maggiore di quella raggiunta con la Direttiva aria cantieri. In tal modo, viene dato seguito al mandato della legge sulla protezione dell’ambiente di ridurre ulteriormente l'inquinamento atmosferico causato dalla fuliggine diesel (sostanza cancerogena) e ottenuto una conseguente riduzione dei costi sanitari. Per diversi aspetti la nuova regolamentazione viene incontro all'edilizia ed alle autorità esecutive: - l'obbligo di retrofitting sinora in vigore per piccole macchine di cantiere (18-37 kW) è soppresso e, per questa categoria, la prescrizione è limitata all'equipaggiamento delle macchine di cantiere nuove (con periodo di transizione). - L'estensione della misura a tutti i cantieri (indipendentemente dalle dimensioni, soppressione della distinzione tra cantieri A e B) riduce le disparità d'esecuzione a livello cantonale. - Poiché allo stato attuale della tecnica i requisiti previsti per le macchine nuove possono essere soddisfatti soltanto con l'impiego di un efficace filtro antiparticolato, secondo il principio della buonafede si proteggono coloro che hanno già investito nella tecnica dei filtri antiparticolato. Pertanto con le presenti modifiche non ci si limita ad attuare l'incarico parlamentare, ma si soddisfa anche l'esigenza dell'economia di disporre di una regolamentazione chiara, omogenea e semplice da attuare.
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Tabella: Prescrizioni dell'UE concernenti le emissioni delle macchine di cantiere a confronto con la Direttiva aria cantieri e l'OIAt 08
Direttive UE per macchine di cantiere nuove Diretti-va aria OIAt 2008 cantieri (G8)
Norma Tappa Potenza *In Valori Filtri anti-particola- Nuovo valore limite vigore limite to con o- mologaz. per numero di dal VERT in cantieri B particelle oppure filtro antiparticolato efficace (kW) Particel In aggiunta alle In aggiunta alle le disposizi-oni UE disposizioni UE g/kWh 97/68/CE Classe III A 130 = P = 560 01.2005/06 0.2 Obbligo di filtro anti- 1 x 1012/kWh di particelle particola-to nei solide e cantieri B ≤ 30% NO2/NOx 75 = P < 130 01.2006/07 0.3 37 = P < 75 01.2007/08 0.4 Dal 1.9.2002 per tutte - Dal 1.5.2008 per le 19 = P < 37 01.2006/07 0.6 le macchine di macchine di cantiere cantiere con potenza nuove con potenza Classe III B 130 = P = 560 01.2010/11 0.025 superiore a 37 kW superiore a 37 kW 75 = P < 130 01.2011/12 0.025 - Dal 1.5.2010 per 56 = P < 75 01.2011/12 0.025 retro-fitting a partire 37 = P < 56 01.2012/13 0.025 dall'anno di costru- 19 = P < 37 01.2006/07 0.6 zione 2000 Classe IV 130 = P = 560 01.2013/14 0.025 - Dal 1.5. 2015 per retrofitting per gli anni di costru-zione precedenti al 2000 56 = P < 130 01.2013/14 0.025 Dal 1.9.2005 per mac- Dal 1.5.2010 per 37 = P < 56 01.2007/08 0.4 chine di cantiere con macchi-ne di cantiere 19 = P < 37 01.2006/07 0.6 poten-za superio-re a nuove con potenza 18 kW superiore a 18 kW * Prima scadenza: valida per motori di tipo nuovo. Seconda scadenza: valida per la prima messa in circolazione o per la prima messa in servizio di motori nuovi.
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