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Art. 1 Per filiazione Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 1 della legge sulla cittadinanza vigente.

Art. 2 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 4 della legge sulla cittadinanza vigente.

Art. 3 Trovatello Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 6 della legge sulla cittadinanza vigente. Dal punto di vista formale il testo del capoverso 1 è stato adattato (nella versione tedesca) ai principi dell'uso non discriminatorio della lingua.

Art. 4 Adozione Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 7 della legge sulla cittadinanza vigente.

2.1.2 Capitolo 2: Perdita per legge

Art. 5 Per annullamento del rapporto di filiazione Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 8 della legge sulla cittadinanza vigente.

Art. 6 Per adozione Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 8a della legge sulla cittadinanza vigente. Il capoverso 1 è stato adattato (nella versione tedesca) ai principi dell'uso non discriminatorio della lingua.

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Art. 7 Per nascita all’estero Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 10 della legge sulla cittadinanza vigente.

Art. 8 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 11 della legge sulla cittadinanza vigente.

2.2 Titolo secondo: Acquisto e perdita per decisione dell’autorità 2.2.1 Capitolo 1: Acquisto per decisione dell'autorità 2.2.1.1 Sezione 1: Naturalizzazione ordinaria

Art. 9 Condizioni formali Il rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il soggetto richiedente sia in possesso di un permesso di domicilio e possa documentare di aver dimorato in Svizzera per otto anni complessivi, incluso l’anno immediatamente precedente la domanda. Per ulteriori considerazioni di base riguardanti questa disposizione si rimanda al punto 1.2.3.1.

Art. 10 Computo della durata di residenza

Per giovani Riprendendo quanto già previsto dalla normativa vigente, la presente disposizione prevede che il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra i dieci e i vent’anni compiuti sia computato due volte.

Per coniugi e partner registrati Secondo la normativa finora vigente, si applicavano termini di residenza abbreviati ai casi in cui entrambi i coniugi fossero stati, al momento del matrimonio, cittadini stranieri e successivamente uno di loro avesse chiesto la naturalizzazione. Tali termini valevano da un lato per la domanda congiunta (art. 15 cpv. 3 LCit vigente) e dall’altro per la domanda individuale successiva alla naturalizzazione di uno dei due partner (art. 15 cpv. 4 LCit vigente). Il mantenimento di queste norme non si giustifica, in ragione del fatto che il nuovo ordinamento concentra maggiormente l’attenzione sull’integrazione e allo stesso tempo abbassa il termine di residenza da dodici a otto anni. È quindi consigliabile per i partner attendere di presentare la domanda finché entrambi possono vantare otto anni di residenza in Svizzera. Ciascun partner può poi presentare una domanda individuale. Continua invece ad essere opportuna una norma specifica per le unioni domestiche registrate nelle quali, al momento della registrazione, uno dei due partner possedeva la cittadinanza svizzera. Come secondo il diritto attuale, è sufficiente che la partner di una cittadina svizzera o il partner di un cittadino svizzero abbia risieduto per cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda, e che viva da almeno

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tre anni in unione domestica registrata con la partner svizzera o con il partner svizzero.

Art. 11 Condizioni materiali Costituiscono requisiti materiali per il rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione un processo d’integrazione riuscito (lett. a), la familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (lett. b) e il fatto di non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Per i criteri di idoneità di cui alle lettere a e b si rimanda alle considerazioni del punto 1.2.2. Il fatto di non rappresentare un rischio per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c) è un requisito richiesto anche dalla normativa vigente e il cui rispetto deve essere verificato non dai Cantoni e Comuni ma dalla Confederazione. Ciononostante i Cantoni sono tenuti a vagliare, nell’ambito della verifica del requisito relativo al rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblici, ogni segnale che possa essere indice di una tale eventualità.

Art. 12 Criteri d’integrazione La terminologia in materia di cittadinanza viene armonizzata con quella del diritto in materia di stranieri. Quindi il concetto di «inserimento» viene sostituito da quello di «integrazione riuscita» e meglio precisato. Ai sensi dell’articolo 12, un’integrazione riuscita si manifesta in particolare nell’osservanza dell’ordine e della sicurezza pubblici, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale, nella capacità di esprimersi in una lingua nazionale e nella volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione. Il criterio del rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale coincide nel contenuto con il concetto del riconoscimento nei valori fondamentali della Costituzione federale, proposto nel disegno di modifica della LStr quale controprogetto indiretto all’Iniziativa espulsione. Per considerazioni più approfondite si rimanda al capitolo 1.2.2. Una disabilità fisica, mentale o psichica può far sì che una persona non soddisfi, o soddisfi solo in parte, i criteri per l’integrazione di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettere c e d LCit per cause non ascrivibili alla persona stessa. È il caso – ad esempio – delle persone con inabilità cognitive che rendono difficoltoso o impossibile l’apprendimento di una lingua nazionale e l’opportunità di esprimersi in questa lingua, ma anche – più in generale – la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione. Lo stesso dicasi ad esempio per le menomazioni che comportano una limitazione della capacità lavorativa o le disabilità riconducibili a condizioni svantaggiate sul mercato del lavoro o nel campo della formazione. Qualora sussista una tale limitazione dovuta a una disabilità, il fatto di esigere i criteri per l’integrazione può recare pregiudizio alle persone interessate in relazione all’ottenimento della cittadinanza, fino ad arrivare alla loro totale esclusione dalla possibilità di ottenerla. Dato che il fatto di recare pregiudizio non trova giustificazioni plausibili, ciò rappresenta un’inaccettabile discriminazione (indiretta) a causa di una menomazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale, come il Tribunale federale ha stabilito in riferimento all’autosufficienza economica considerata come requisito per la naturalizzazione (cfr. sentenza del

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Tribunale federale del 16 dicembre 2008). Questa disciplina tiene conto inoltre della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in vigore dal 3 maggio 2008 e alla quale la Svizzera intende aderire. Questo strumento universale concretizza i diritti umani delle persone con disabilità e intende promuovere le pari opportunità di queste persone nella società. L’articolo 12 capoverso 2 LCit impone quindi l’obbligo di tenere debitamente conto, all’atto dell’applicazione dei criteri d’integrazione indicati nell’articolo 12 capoverso 1 lettere c e d, della situazione delle persone e di verificare caso per caso se e in che misura ci si possa richiamare a tali criteri. Per il rilascio dell’autorizzazione di naturalizzazione devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 LCit. Saranno le competenti autorità cantonali e comunali a verificare se sono soddisfatte le condizioni. L’UFM deve verificare, nei casi normali, solo l’osservanza dell’ordinamento svizzero, quindi l’eventuale sussistenza di condanne precedenti o procedimenti penali pendenti (riassunta ex novo nella nozione generale di «ordine e sicurezza pubblici»; cfr. art. 12) e il fatto di non compromettere la sicurezza interna ed esterna. La presente disposizione corrisponde alla prassi attualmente adottata e alle considerazioni avanzate nel rapporto sulla cittadinanza. L’introduzione nella formula del termine «segnatamente» sottolinea il fatto che in casi speciali la Confederazione può, per così dire, «azionare il freno d’emergenza», quando ad esempio un candidato non sia evidentemente integrato a sufficienza e il Cantone non ha quindi effettuato un’analisi sufficientemente accurata dei requisiti d’idoneità ai sensi dell’articolo 11 LCit. La Confederazione ha così la possibilità di rifiutare l'autorizzazione di naturalizzazione qualora non siano soddisfatte tutte le pertinenti condizioni. Il fatto che l’autorizzazione venga rilasciata per uno specifico Cantone emerge anche dal nuovo articolo 14 LCit. La possibilità di porre una scadenza o di prorogare un’autorizzazione non è più contemplata dal nuovo sistema, in quanto l’autorizzazione viene rilasciata solo alla conclusione della procedura a seguito delle decisioni di Comune e Cantone e il Cantone deve poi assumere la decisione definitiva sulla naturalizzazione entro il termine di sei mesi.

Art. 13 Procedura di naturalizzazione La domanda dovrà essere in futuro presentata sempre al Cantone o al Comune, il che comunque già accade in quasi tutti i Cantoni. In base al capoverso 1, il Cantone individua l’autorità alla quale va indirizzata la domanda di naturalizzazione, che può essere un’autorità cantonale oppure comunale. Il capoverso 2 prevede che la domanda di naturalizzazione venga inoltrata dal Comune al competente Ufficio federale ad avvenuta conferma della cittadinanza da parte del Cantone, qualora il diritto cantonale lo preveda. In questo modo si intende escludere l’eventualità che vengano inoltrate alla Confederazione domande di naturalizzazione respinte dal Cantone o dal Comune. Il capoverso 3 stabilisce infine che l’Ufficio federale rilasci l’autorizzazione federale di naturalizzazione solo quando siano soddisfatti tutti i requisiti formali e materiali previsti. L’autorizzazione viene poi notificata all’autorità cantonale preposta per la decisione sulla naturalizzazione.

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Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione Il capoverso 1 stabilisce che l’autorità cantonale competente debba decidere sulla naturalizzazione entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione federale. In questo modo viene praticamente escluso il rischio che dopo il rilascio di tale autorizzazione possano subentrare nuove circostanze che, se portate a conoscenza della Confederazione, avrebbero impedito il rilascio stesso dell’autorizzazione. Trascorso tale termine, l’autorizzazione perde qualsiasi validità. Il richiedente potrà presentare una nuova domanda quando soddisferà tutti i requisiti previsti. Sull’autorizzazione federale di naturalizzazione è annotato il fatto che eventuali figli nati nel corso della procedura di naturalizzazione e quindi non espressamente menzionati sull’autorizzazione sono compresi nell’ambito di validità della naturalizzazione dei genitori senza bisogno di presentare una domanda supplementare. Si evita così l’insorgenza di ulteriori oneri amministrativi. Il capoverso 2 prevede che la competente autorità cantonale rifiuti di concedere la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata. In questo caso l’onere spetta ai Cantoni, in quanto a questo punto la procedura a livello federale è già conclusa. Un’eventuale revoca dell’autorizzazione federale di naturalizzazione porterebbe a un eccessivo appesantimento e a un’inutile amplificazione della procedura. In tali casi è sufficiente che il Cantone suggerisca alla persona richiedente di ritirare la domanda ed eventualmente emani una decisione negativa impugnabile. Il capoverso 3 stabilisce che la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale e quindi la cittadinanza svizzera possano essere acquisite solo dopo l’entrata in vigore della decisione cantonale di naturalizzazione.

Art. 15 Procedura nel Cantone Il testo di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 15a della vigente LCit.

Art. 16 Obbligo di motivazione Il testo di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 15b della vigente LCit.

Art. 17 Protezione della sfera privata Il testo di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 15c della vigente LCit. La nozione di durata di residenza di cui al capoverso 2 lettera b è stata sostituita, per ragioni di coerenza con la LStr, da quella di «durata del soggiorno». Anche il testo del capoverso 1 lettera c corrisponde al diritto in materia di stranieri ed è stato leggermente modificato rispetto alla formulazione attuale (sostituzione di «integrazione nella realtà svizzera» mediante «integrazione riuscita», cfr. anche osservazioni al n. 1.2.2).

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Art. 18 Durata del soggiorno cantonale e comunale

Variante 1 In base all’articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale, la Confederazione emana soltanto prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia la relativa autorizzazione. La dottrina interpreta in modo divergente la nozione di «prescrizioni minime» di cui all'articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale. Una minoranza interpreta tale nozione in maniera restrittiva e ritiene che la Confederazione debba mostrarsi prudente per quanto riguarda le condizioni cantonali per la naturalizzazione, quindi anche per la determinazione della durata del soggiorno. A fronte di tali perplessità di natura giuridica per quanto concerne l’ammissibilità della competenza della Confederazione a legiferare, nella variante 1 all’articolo 18 si è rinunciato a indicare una soglia massima fissa, rendendo in questo modo la disposizione piuttosto vaga. I Cantoni possono però prevedere altri termini a livello cantonale e comunale. Diversamente, oppure nel caso in cui i termini non siano congrui, sussiste la possibilità di ricorso a livello cantonale. La prima variante all’articolo 18 stabilisce che se i Cantoni prevedono una durata minima del soggiorno nel Cantone o nel Comune, tale durata non deve oltrepassare la durata del periodo solitamente necessario per un’integrazione riuscita. Se la durata minima del soggiorno richiesta dal Cantone è superiore a tre anni occorre, ai sensi del capoverso 2, computare in maniera adeguata anche la durata del soggiorno in un altro Cantone immediatamente prima dell’arrivo. Se la durata minima del soggiorno richiesta dal Comune è superiore a un anno occorre computare in maniera adeguata anche la durata del soggiorno in un altro Comune del Cantone immediatamente prima dell’arrivo nel Comune. La nuova norma tiene conto delle odierne esigenze dei singoli e del mondo economico in termini di mobilità e cerca di rispondere a un’istanza che è già stata espressa nel rapporto dell’Ufficio federale della migrazione sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza del 20 dicembre 2005. Nella nuova legge sugli stranieri si è tenuto conto di quest’esigenza introducendo per le persone in possesso di permesso di dimora e di domicilio il diritto a cambiare Cantone (art. 37 LStr). Lo stesso vale anche per la normativa federale in materia di computabilità della durata del soggiorno in caso di cambi di residenza (cfr. cpv. 2 e 3), nell’intento di tenere debitamente conto delle odierne esigenze riguardo la mobilità delle persone.

Variante 2 Per ragioni di scorrevolezza e comprensibilità e sulla scorta della constatazione che oggi buona parte della giurisprudenza sostiene che la nozione, utilizzata nell’articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale, di "prescrizioni minime" non deve essere interpretata in senso stretto (la dottrina legge in tale disposizione l’affermazione secondo cui spetta alla Confederazione la competenza di emanare "principi"), in una variante all’articolo 18 viene fissata una soglia massima per la durata del soggiorno cantonale e comunale.

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Ambo le varianti sono compatibili con la Costituzione federale. Dagli esiti della procedura di consultazione emergerà l’indicazione di quale variante dovrà essere privilegiata.

Art. 19 Cittadinanza onoraria Il testo di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 16 della vigente LCit tenuto conto (nella versione tedesca) dei principi dell'uso non discriminatorio della lingua.

2.2.1.2 Sezione 2: Naturalizzazione agevolata

Art. 20 Condizioni materiali Come per quanto concerne la naturalizzazione ordinaria, anche per quella agevolata è opportuno prevedere un’«integrazione riuscita» per il candidato, in analogia a quanto prescritto dagli articoli 11 o 12 LCit. Si può dunque rimandare alle considerazioni a tale riguardo. Nella prassi è necessario tenere conto del fatto che il grado di integrazione deve essere ragionevolmente proporzionato alla durata della permanenza in Svizzera. Per la naturalizzazione ordinaria si prevede normalmente un periodo di residenza in Svizzera considerevolmente più lungo rispetto a quello che viene richiesto per una naturalizzazione agevolata. Di ciò è necessario tenere conto nella verifica dei requisiti d’integrazione. Ad esempio in riferimento alle competenze linguistiche non si può richiedere il possesso dei medesimi elevati requisiti richiesti per la naturalizzazione ordinaria. Tuttavia, la conoscenza di una lingua nazionale svizzera deve essere di regola richiesta anche per le naturalizzazioni agevolate. I particolari possono essere definiti a livello di ordinanza. La disciplina speciale prevista dall’articolo 12 capoverso 2 per le persone che, per ragioni psichiche o fisiche, non adempiono i criteri d'integrazione di cui alle lettere c e d, non si applica solo per la naturalizzazione ordinaria ma anche per quella agevolata. L’articolo 20 capoverso 2 prescrive che il candidato non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Tale principio si applica per analogia a tutte le tipologie di naturalizzazione (cfr. art. 11 lett. c e art. 26 cpv. 1 lett. e). L’articolo 20 capoverso 3 LCit stabilisce che se il candidato non risiede in Svizzera, le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. Tale tenore corrisponde in buona sostanza a quanto statuito dal vecchio articolo 26 capoverso 2. I dettagli dovranno essere definiti nella nuova ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza.

Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero I vecchi articoli 27 e 28 LCit confluiscono in un unico articolo, che dal punto di vista contenutistico corrisponde alla normativa vigente. Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. Se all’atto del matrimonio entrambi i

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coniugi sono cittadini stranieri e dopo il matrimonio uno dei due acquisisce la cittadinanza svizzera, l’altro coniuge non può presentare domanda di naturalizzazione agevolata. Il candidato deve vivere da tre anni in unione coniugale con il medesimo coniuge e aver soggiornato per complessivi cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda. Per valutare se la domanda va trattata secondo l'articolo 21 capoverso 1 o 2 è determinante il luogo di dimora al momento della presentazione della domanda. Se ad esempio i coniugi risiedono in Svizzera al momento della domanda ma si trasferiscono all'estero durante la procedura, la domanda va trattata secondo il capoverso 1. Nel caso opposto è applicabile il capoverso 2. Chi risiede o ha risieduto all’estero deve vivere da sei anni in unione coniugale con il medesimo coniuge e avere stretti vincoli con la Svizzera. Ciò non significa che il coniuge dev'essere in possesso della cittadinanza svizzera già da sei anni; può averla acquisita anche da poco tempo, per naturalizzazione agevolata o reintegrazione in virtù della filiazione da genitore svizzero (non però per naturalizzazione ordinaria o per naturalizzazione agevolata non basata sulla filiazione da genitore svizzero). Delle domande di naturalizzazione agevolata in base all’articolo 21 non si può tenere conto qualora il coniuge svizzero sia deceduto antecedentemente alla presentazione della domanda stessa. Qualora il coniuge svizzero muoia mentre la procedura di naturalizzazione è in corso, è possibile tenere eccezionalmente conto della domanda qualora non sussistano fondati dubbi sul fatto che prima del decesso del coniuge svizzero i coniugi vivessero in unione coniugale effettiva e stabile. Inoltre in questi casi la possibilità di ottenere la naturalizzazione agevolata presuppone che la persona richiedente sia in possesso, al momento del decesso del coniuge svizzero, dei requisiti richiesti (durata del soggiorno e durata dell’unione coniugale). Se nel frattempo il coniuge straniero si è risposato con un cittadino o una cittadina straniera, non può richiedere la naturalizzazione agevolata. Come stabilito dal diritto finora vigente, la persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza cantonale e attinenza comunale del coniuge svizzero. Se quest’ultimo possiede più cittadinanze cantonali e attinenze comunali, ai sensi della nuova legge la persona può decidere di acquisire una sola cittadinanza cantonale e attinenza comunale. Questa eventualità veniva già gestita in questo modo in virtù della normativa precedente, ma questo modus operandi ha portato all’introduzione di una procedura macchinosa (dichiarazioni di rinuncia che dovevano essere raccolte e notificate ai Cantoni interessati). Come secondo il vecchio diritto, la persona naturalizzata acquista in linea di principio tutte le cittadinanze cantonali e attinenze comunali del coniuge svizzero, a meno che dichiari esplicitamente di voler acquisire una sola cittadinanza cantonale e una sola attinenza comunale. Nella prassi tale possibilità ha tuttavia generato procedure complicate (per procurarsi la dichiarazione di rinuncia e trasmetterla ai Cantoni interessati). La revisione di legge prevede un'ulteriore semplificazione procedurale (cfr. art. 41). Se il coniuge straniero usufruisce della possibilità di acquisire una sola cittadinanza cantonale e una sola attinenza comunale della moglie svizzera, ciò influisce sulla cittadinanza dei figli minorenni comuni. Prima della naturalizzazione del padre, infatti, la loro cittadinanza derivava da quella della madre (art. 1 cpv. 1 lett. a e art. 2 cpv. 1 LCit). Se la madre possiede più cittadinanze cantonali o attinenze comunali, i

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figli le acquistano per nascita. Se il padre dichiara di rinunciare ad acquistare tutte le cittadinanze cantonali e attinenze comunali della moglie, a partire dalla naturalizzazione del padre i figli minorenni comuni possiedono unicamente la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre e perdono pertanto, secondo l'articolo 2 capoverso 3 LCit, le altre cittadinanze cantonali e attinenze comunali acquistate alla nascita (cfr. art. 271 cpv. 1 CC).

Art. 22 Cittadinanza svizzera ammessa per errore Come il vecchio articolo 29, anche il nuovo articolo 21 LCit prevede che una persona vissuta per almeno cinque anni ritenendo in buona fede di essere svizzera e che come tale è effettivamente stata considerata dall'autorità cantonale o comunale, può essere naturalizzata con procedura agevolata. Le disposizioni dell'articolo 29 capoverso 3 (il richiedente ha già prestato servizio militare) e capoverso 4 (applicazione per analogia della disposizione a stranieri che hanno perso la cittadinanza svizzera in base all'art. 8 LCit vigente) della legge vigente possono essere abrogati. Non sono necessari poiché tali casi sono già ampiamente contemplati nel nuovo articolo 22 capoverso 1 LCit e inoltre sono straordinariamente rari. Secondo il capoverso 2, la persona naturalizzata acquista la cittadinanza del Cantone responsabile dell'errore. Quest'ultimo determina anche l'attinenza comunale.

Art. 23 Minorenne apolide Questa disposizione disciplina quanto contenuto nell'articolo 30 della LCit vigente. Anche in base al diritto vigente il minorenne apolide (non è sufficiente la semplice assenza di documenti) – indipendentemente dallo statuto che gli è riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri – è ammesso alla procedura agevolata se comprova un soggiorno di cinque anni. Il nuovo disciplinamento delle condizioni formali dell'articolo 11 esige un adattamento. Il capoverso 2 stabilisce che venga computato ogni soggiorno effettuato in Svizzera, conformemente alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri. Valgono tutti i titoli di soggiorno (per esempio anche il permesso B, F, o N, e non solo i titoli citati nell'art. 33 cpv. 2). Un minorenne straniero che pur potendo – de jure – acquisire la cittadinanza del Paese d'origine, ne venga di fatto impedito, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata in base all'articolo 23. Un tale caso subentra per esempio se il diritto del Paese d'origine prevede che il minorenne nato in Svizzera da genitori con lo stato di rifugiati, per poter acquisire la cittadinanza di quel Paese debba recarvisi e soggiornarvi per un determinato periodo. Poiché ai genitori, in quanto rifugiati riconosciuti, è precluso il contatto con il Paese d'origine, si deve partire dal presupposto che, di fatto, il minorenne non abbia la possibilità di acquisire la cittadinanza del suo Paese d'origine e che dunque, di fatto, sia apolide. Pertanto è giustificato concedergli la possibilità di naturalizzazione agevolata in base all'articolo 23.

Art. 24 Figlio di un genitore naturalizzato Questa disposizione riprende la regolamentazione di cui all'articolo 31a LCit vigente e non introduce modifiche materiali.

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Art. 25 Competenza e procedura Il capoverso 1 riprende la regolamentazione di cui all'articolo 32 LCit vigente. Nuovo è invece il contenuto del capoverso 2, nel quale il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale e può prescrivere che le persone residenti in Svizzera depositino la loro domanda presso l'autorità di naturalizzazione del Cantone di residenza, la quale effettua le indagini e trasmette poi la domanda all'Ufficio federale. Questa nuova regolamentazione crea la base legale che permette di depositare la domanda presso l'autorità di naturalizzazione del Cantone di residenza. In tal modo il procedimento risulta snellito, evitando che la Confederazione debba prima accettare la domanda e verificarne la correttezza formale, poi inoltrarla al Cantone, il quale, una volta effettuate le indagini, dovrebbe rispedirla alla Confederazione. Nonostante la minimizzazione complessiva dell'iter, può darsi che ai Cantoni risulti del lavoro aggiuntivo, il quale dovrebbe essere compensato con un aumento degli emolumenti da disciplinare nell'ambito dell'ordinanza d'esecuzione.

2.2.1.3 Sezione 3: Reintegrazione

Art. 26 Condizioni Questa disposizione disciplina i casi di cui all'articolo 18 della LCit vigente, introducendo la pretesa dell'integrazione riuscita in caso di residenza in Svizzera (cpv. 1 lett. a) o di vincoli stretti con la Svizzera in caso di residenza all'estero (cpv. 1 lett. b). Chi conosce la Svizzera solo per sentito dire ed ha un rapporto meramente superficiale con il nostro Paese non può essere reintegrato. Il criterio dei vincoli stretti applicato alle domande provenienti dall'estero corrisponde ai criteri relativi all'integrazione per le domande provenienti dalla Svizzera; in tal modo è assicurata l'osservanza del principio della proporzionalità. I requisiti del criterio dei vincoli stretti dovranno essere precisati nell'ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza. Nella maggior parte dei casi le richieste di reintegrazione vengono presentate all'estero.

Art. 27 In seguito a perenzione o perdita della cittadinanza Questa disposizione disciplina i casi finora contemplati negli articoli 21, 23 e 58 della LCit vigente. La novità è costituita dal fatto che si pretende un periodo di residenza in Svizzera di tre anni se il termine di dieci anni per presentare una domanda di reintegrazione scade senza essere utilizzato.

Art. 28 Effetto Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 24 della LCit vigente.

Art. 29 Competenza Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 25 della LCit vigente.

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2.2.1.4 Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 30 Estensione ai figli Questa disposizione riprende perlopiù il contenuto dell'articolo 33 della LCit vigente. È omessa l'attuale nozione «di regola» in quanto priva di sufficiente forza normativa. Su domanda motivata e scritta del rappresentante legale, la nuova disciplina consente di escludere i figli minorenni dalla naturalizzazione del richiedente (ad es. se vi è il rischio che perdano la loro cittadinanza attuale). Queste eccezioni sono previste nell'interesse dei figli.

Art. 31 Minorenni Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 34 della LCit vigente ed è stata adattata (nella versione tedesca) ai principi dell'uso non discriminatorio della lingua.

Art. 32 Maggiore età Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 35 della LCit vigente.

Art. 33 Soggiorno Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 36 della LCit vigente, tenendo presenti (nella versione tedesca) i principi dell'uso non discriminatorio della lingua. È inoltre introdotta una terminologia più moderna (la nozione di «disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri» è sostituita con «disposizioni legali in materia di stranieri»). Il capoverso 2 stabilisce che i soggiorni effettuati con un permesso C, B ed F vengono computati alla residenza.

Art. 34 Indagini cantonali Questa disposizione riprende l'articolo 37 della LCit vigente. Secondo il capoverso 1, se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 9, la competente autorità cantonale effettua le indagini necessarie per stabilire se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 11 lettere a e b (integrazione riuscita, familiarità con la realtà svizzera). Il Cantone può delegare tali indagini a un'autorità comunale, purché la grandezza del Comune consenta di presupporre che l'autorità in questione sia in grado di svolgere le indagini con il debito rigore. Oggi la qualità dei rapporti d'indagine è molto varia. Pertanto occorre migliorare la base legale che ne disciplina la stesura. Da un lato tale base legale deve permettere alla Confederazione, quando necessario, di pretendere rapporti complementari o più dettagliati. Dall'altro lato, da questa disposizione deve risultare chiaro che anche nell'ambito di procedure concernenti l'annullamento di naturalizzazioni possono essere richiesti rapporti d'indagine cantonali. Già in base al diritto vigente, alle autorità cantonali viene richiesto di svolgere indagini a tale proposito, in particolare presso i coniugi svizzeri di persone straniere che hanno usufruito della naturalizzazione agevolata.

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Anche in caso di procedura di annullamento è necessario valutare le condizioni di naturalizzazione, se pure a naturalizzazione avvenuta. Qualora dall'indagine risulti che al momento della decisione le condizioni per la naturalizzazione non erano adempiute, essa può essere annullata, applicando l'articolo 41 LCit. Peraltro è giustificato che la legge preveda espressamente la possibilità per la Confederazione di emanare direttive unitarie per la creazione di rapporti di valutazione. Tuttavia, nel caso della naturalizzazione ordinaria, la Confederazione s'imporrà moderazione e non eserciterà influenza alcuna sulla forma dei rapporti d'indagine, bensì solo sulla loro qualità. Per la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione, la Confederazione può invece introdurre moduli standardizzati per la stesura dei rapporti d'indagine. Ora la Confederazione ha anche la possibilità di prevedere termini d'ordine per l'allestimento dei rapporti d'indagine concernenti le naturalizzazioni di cui è competente. Tali termini potranno essere fissati nella nuova ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza e dovranno contribuire a far sì che i tempi delle procedure di naturalizzazione non si protraggano eccessivamente.

Art. 35 Riscossione e versamento anticipato degli emolumenti Questa disposizione riprende parte del contenuto dell'articolo 38 della LCit vigente; il contenuto del vecchio capoverso 2, cioè il condono dell’emolumento federale in caso d'indigenza, viene abrogato. Il capoverso 2 del vecchio articolo 38 LCit costituisce una norma che permette al Consiglio federale di disciplinare tramite ordinanza gli emolumenti e le modalità di pagamento. La regola in base alla quale la tassa federale è condonata in caso d'indigenza va abrogata, poiché l'ordinanza sulle tasse e spese nelle procedura amministrativa (RS 172.041.1) già contiene regolamenti pertinenti. Inoltre, dal momento che gli emolumenti di naturalizzazione possono ammontare al massimo alla copertura dei costi, essi non devono risultare talmente elevati da non poter essere pagati dal richiedente. Nella prassi, solo in rari casi si è fatto ricorso a tale possibilità. Si può ottenere un'ulteriore semplificazione introducendo il pagamento anticipato per le naturalizzazioni agevolate e le reintegrazioni, analogamente a quanto avviene per le richieste all'estero. Una tale regolamentazione consentirebbe di non entrare nel merito della naturalizzazione agevolata, fintantoché la persona richiedente non provi l'avvenuto pagamento anticipato tramite ricevuta. Le nuove procedure e la nuova ripartizione degli incarichi possono provocare oneri supplementari per Cantoni e Comuni. Occorre tenerne conto e aumentare conseguentemente gli emolumenti a favore dei Cantoni e dei Comuni. La disciplina delle competenze inserita a livello di legge consente di adeguare gli emolumenti. Resta tuttavia il principio secondo cui gli emolumenti sono tesi alla sola copertura delle spese.

Art. 36 Annullamento Questa disposizione disciplina quanto trattato dall'articolo 41 della LCit vigente.

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Secondo il capoverso 1, in caso di abuso non è più richiesta l'approvazione del Cantone d'origine. Decade in tal modo una disciplina mantenuta sinora su un piano puramente formale. I capoversi 2-4 riprendono la disciplina vigente. Il capoverso 5 disciplina il nuovo termine di attesa per la presentazione di una nuova domanda qualora in precedenza sia stata dimostrato un abuso da parte del richiedente. Un termine di due anni appare ragionevole. Infatti, oltre ai tempi necessari per la procedura presso le autorità federali e le autorità di ricorso e al prolungamento da cinque a otto anni del termine entro il quale una naturalizzazione può essere annullata (cpv. 2), tra l'abuso e la sanzione intercorrono di regola 12 anni o più. Non è giustificato applicare il termine d'attesa di due anni anche ai membri della famiglia che non hanno colpa dell'annullamento della naturalizzazione (cfr. cpv. 6). Ciò vale per esempio per un bambino di dieci anni che in seguito all'annullamento della naturalizzazione del padre sia divenuto apolide. Inoltre con il capoverso 7 si crea la base giuridica che permette all'UFM il ritiro dei documenti d'identità (passaporto svizzero o carta d'identità svizzera) in caso di annullamento della naturalizzazione. I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione. In base alla regolamentazione vigente, i Cantoni in seguito all'entrata in vigore dell'annullamento devono emettere un'altra decisione impugnabile per il ritiro dei documenti d'identità, fatto che causa un ingente onere amministrativo e può prolungare eccessivamente la procedura in caso di ricorso. Le conseguenze, sotto il profilo del diritto in materia di stranieri, dell'annullamento di una naturalizzazione sono rette dagli articoli 62 e 63 LStr (RS 142.20).

2.2.2 Capitolo 2: Perdita per decisione dell'autorità 2.2.2.1 Sezione 1: Svincolo

Art. 37 Domanda di svincolo e decisione Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 42 della LCit vigente.

Art. 38 Estensione ai figli Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 44 della LCit vigente.

Art. 39 Atto di svincolo Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 45 della LCit vigente. I capoversi 3 e 4 sono stati adattati (nella versione tedesca) ai principi dell'uso non discriminatorio della lingua.

Art. 40 Emolumento Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 46 della LCit vigente. Dal momento che la Confederazione svolge una semplice funzione di buca delle lettere, si rinuncia all'introduzione di un emolumento federale per l'allestimento dell'atto di

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svincolo poiché sarebbe sproporzionato rispetto al lavoro da svolgere. L'articolo 46 capoverso 3 vigente è pertanto abrogato e non viene sostituito.

Art. 41 Cittadini di più Cantoni Secondo l'articolo 47 LCit vigente, se il richiedente è cittadino di più Cantoni, l'autorità di ciascun Cantone deve pronunciarsi sullo svincolo. Per contro, gli atti di svincolo dei Cantoni devono essere notificati tutti insieme. La notificazione di un solo atto di svincolo implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali, anche se, per errore, un Cantone d’origine non si è pronunciato. L'attuazione di questa regolamentazione si è rivelata molto complessa e inutilmente burocratica. Un'ulteriore complicazione è costituita dal fatto che può presentare domanda di svincolo ad una rappresentanza svizzera solo chi risiede all'estero (eccezione: Liechtenstein). Pertanto il nuovo articolo 42 LCit prevede che gli svizzeri cittadini di più Cantoni possano avanzare la domanda ad uno dei Cantoni d'origine. Se uno dei Cantoni d'origine si pronuncia sullo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali. Il Cantone pronunciatosi sullo svincolo informa d'ufficio gli altri Cantoni d'origine, i quali hanno diritto di ricorso in base all'articolo 48 capoverso 2.

2.2.2.2 Sezione 2: Revoca

Art. 42 Condizioni Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 48 della LCit vigente.

2.3 Titolo terzo: Procedura d'accertamento

Art. 43 Competenza Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 49 della LCit vigente.

2.4 Titolo quarto: Trattamento di dati personali e assistenza amministrativa

Art. 44 Trattamento dei dati Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 49a della LCit vigente.

Art. 45 Comunicazione dei dati Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 49b della LCit vigente.

Art. 46 Assistenza amministrativa Questa disposizione è nuova.

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Fondamenti giuridici In base all'articolo 44 capoverso 2 della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti (vedi Ehrenzeller, St.Galler Kommentar, ad art. 44 Cost., n. 21 segg.). Pertanto, dal punto di vista legislativo si pone la questione se il fondamento costituzionale sia sufficiente oppure se si renda necessario creare una base giuridica specifica in una legge formale. Nonostante la dottrina prevalente approvi un'assistenza amministrativa generale tra le diverse autorità federali e i Cantoni – poiché senza di essa l'amministrazione pubblica non funzionerebbe – tuttavia tale obbligo non vale illimitatamente, ma soltanto nel quadro delle regole generali di procedura, in particolare quella della proporzionalità. Di conseguenza l'assistenza amministrativa, salvo prescrizioni diverse, dev'essere prestata su richiesta e in singoli casi. La richiesta di assistenza va motivata e in base a tale motivazione, l'autorità richiesta deve verificare se a tale assistenza si oppongano interessi preponderanti pubblici o privati ovvero particolari disposizioni di segretezza (i cosiddetti limiti istituzionali o materiali dell'assistenza amministrativa). Visti gli interessi in questione protetti dalla legge è necessaria una concretizzazione dell'assistenza amministrativa e del relativo obbligo. Protezione dei dati e assistenza amministrativa Specie il segreto d'ufficio e la protezione dei dati costituiscono limiti all'assistenza amministrativa. Nonostante i molti punti di contatto tra la protezione dei dati e il segreto d'ufficio, la differenza consiste nel fatto che la protezione dei dati equivale a protezione della personalità e ha lo scopo di proteggere le persone fisiche e giuridiche dall'uso illecito dei loro dati. Pertanto la protezione dei dati è incentrata sui diritti delle persone interessate in quanto titolari di diritti fondamentali. Ciò significa che prima di concedere l'assistenza amministrativa occorre verificare accuratamente se la comunicazione dei dati sia lecita e proporzionata o se non sussistano motivi di limitazione. Entità e contenuto dell'assistenza amministrativa In singoli casi l'autorità federale è tenuta a svolgere indagini circa la reputazione e per il pronunciamento dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Le indagini circa la reputazione non vertono solamente su eventuali questioni penali ed esecuzioni, ma servono alla raccolta di informazioni sull'integrazione e la familiarità di cittadini stranieri con gli usi e i costumi svizzeri. In quest'ultimo punto, per lo svolgimento delle indagini possono rendersi necessarie informazioni da parte di altre autorità. Le autorità incaricate di eseguire la legge sono tenute, in casi individuali e su domanda motivata e scritta, a comunicare tutti i dati necessari in relazione alla naturalizzazione (naturalizzazione ordinaria e agevolata, reintegrazione) nonché all'annullamento di una naturalizzazione, allo svincolo dalla cittadinanza o alla sua revoca. Lo stesso vale anche per le altre autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ad esempio le autorità scolastiche, le autorità tutorie, nonché le autorità competenti in materia di aiuto sociale, di perseguimento penale o di stato civile. In presenza di una base legale per la comunicazione dei dati non è necessario lo scioglimento formale da parte dell'autorità dall'obbligo di mantenere il segreto. Le autorità ed i funzionari interessati decidono autonomamente se comunicare i dati o

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meno, pur sottostando al segreto d'ufficio in base all'articolo 320 CP (Codice penale svizzero, RS 311.0). Se comunicano dei dati, in questo caso le autorità non si rendono punibili, dal momento che l'assistenza amministrativa prevista dalla legge costituisce una giustificazione. Attualmente l'ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC, RS 142.513) è in fase di revisione.

2.5 Titolo quinto: Rimedi giuridici

Art. 47 Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 50 della LCit vigente.

Art. 48 Ricorsi a livello federale Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 51 della LCit vigente.

2.6 Titolo sesto: Disposizioni finali 2.6.1 Capitolo 1: Esecuzione nonché abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 49 Esecuzione Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 54 della LCit vigente. Il vecchio capoverso 2 è stato abrogato, poiché la legge sui documenti d'identità (RS 143.1) costituisce un fondamento giuridico sufficiente.

Art. 50 Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

2.6.2 Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 51 Irretroattività Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 57 della LCit vigente. Tuttavia il contenuto ha subito una modifica ai fini del regime transitorio. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto previgente fino alla decisione relativa alla domanda. Per esempio, una domanda presentata in base all'articolo 31b della legge sulla cittadinanza previgente (figli di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera prima ch'essi nascessero), continua ad essere trattata anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge, nonostante questa non preveda più la naturalizzazione agevolata per questa categoria di persone.

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Art. 52 Naturalizzazione agevolata dei figli di madre svizzera o di padre svizzero Questa disposizione riprende i casi disciplinati all'articolo 58a e 58c della LCit vigente. La naturalizzazione agevolata di un nipote di nonna svizzera e nonno straniero prevista dall'articolo 58a capoverso 3 LCit vigente non sarà più possibile. L'abrogazione di questa regolamentazione è giustificata dal fatto che originariamente l'articolo in questione era stato introdotto come disposizione transitoria per figli nati prima del 1° luglio 1985. Come nel caso dell'articolo 31b LCit vigente - figli di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera prima ch'essi nascessero - oggi il rapporto delle persone interessate con la cittadinanza svizzera non è più talmente significativo da giustificare l'ammissione alla naturalizzazione agevolata.

2.6.3 Capitolo 3: Referendum e entrata in vigore

Art. 53 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne fissa l’entrata in vigore.

Allegato: Abrogazione e modifica del diritto vigente

La legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera è interamente abrogata e sostituita dalla nuova legge. Vengono modificate due disposizioni della LStr vigente. Le modifiche riguardano la revoca di permessi e altre decisioni. Le competenti autorità decidono quale statuto concedere, sotto il profilo del diritto degli stranieri, alle persone la cui naturalizzazione è stata annullata. Di conseguenza dev'essere modificata anche la legge sui documenti d'identità, la quale disciplina il ritiro dei permessi in seguito all'annullamento della naturalizzazione.

3 Ripercussioni finanziarie e sul personale Per la Confederazione le modifiche delle leggi non hanno, per la Confederazione, alcuna ripercussione finanziaria e sul personale. Nel quadro dell'annullamento della naturalizzazione e delle decisioni di non entrata nel merito possono tuttavia verificarsi modifiche degli emolumenti prelevati dalla Confederazione. Occorre pertanto riesaminare gli emolumenti volti a coprire le spese della procedura di naturalizzazione e, se del caso, fissare nuove aliquote.

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4 Relazione con il diritto europeo Il progetto è conforme al diritto europeo, in particolare alla Convenzione europea del 6 novembre 1997 sulla cittadinanza (STE 166) e alla Convenzione del 19 maggio 2006 del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (STE 200), alle quali la Svizzera intende aderire.

5 Costituzionalità Le modifiche della legge sulla cittadinanza proposte nel presente progetto hanno il loro fondamento giuridico negli articoli 37 e 38 capoverso 2 Cost.

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