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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

08.04.2009

Modifica delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni Rapporto esplicativo

1. Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Art. 3 cpv. 1 lett. c Eccezioni all’obbligo di notifica

Con la modifica della legge sulle telecomunicazioni e la revisione della legge sulla radiotelevisione, entrate in vigore nell’aprile 2007, è aumentato sensibilmente il numero dei fornitori di servizi di teleco- municazione. Infatti, anche i piccoli operatori di televisione via cavo sono ora considerati fornitori di servizi di telecomunicazione e devono pertanto notificarsi all’UFCOM. Per ridurre il lavoro amministra- tivo legato alla registrazione, alla sorveglianza e alla rilevazione statistica, si propone di esonerare dall’obbligo di notifica quei fornitori che diffondono unicamente programmi radiofonici e televisivi su linea e che non hanno più di 5000 clienti: se ne contano circa 380 e si tratta soprattutto di Comuni che sfruttano la propria rete televisiva via cavo. La sorveglianza di questi fornitori, in particolare il controllo dell’obbligo di diffondere certi programmi («must carry rule»), potrebbe sempre avvenire sulla base dei reclami inoltrati dagli utenti. Una simile misura permetterebbe all’UFCOM di concentrare la sua attività di sorveglianza sulle società attive nel settore della telefonia, dei servizi Internet e della trasmissione dati. Continueranno quindi a sottostare all’obbligo di notifica circa 30 fornitori che trasmettono esclusi- vamente programmi radiotelevisivi e contano attualmente oltre 5000 clienti. Lo stesso vale per i forni- tori di programmi radiotelevisivi via etere, in quanto sono tenuti a richiedere anche una concessione di radiocomunicazione.

Art. 4 cpv. 2 Lista dei fornitori annunciati

Si rende necessario un aggiornamento della lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione annuncia- ti, per registrare oltre ai fornitori che cessano completamente la loro attività anche quelli che, durante gli anni di attività, finiscono per rientrare in una delle eccezioni previste all’articolo 3. Ciò riguarda, in particolare, i fornitori ora esonerati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c.

Art. 10 cpv. 3 Trasparenza dei prezzi

Per maggiore chiarezza e intelligibilità viene precisato il concetto di roaming internazionale. Con esso si intende l’utilizzo di reti di telefonia mobile estere.

Art. 10a Tariffe del roaming internazionale

Il nuovo articolo 10a mira a una maggiore trasparenza dei prezzi per i clienti che usufruiscono dei servizi di roaming internazionale di un fornitore di servizi di telecomunicazione svizzero (ad es. traffico voce, SMS, dati).

Al momento della sottoscrizione di un nuovo abbonamento, di un cambio d’abbonamento o dell’acquisto di una scheda SIM, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile hanno l’obbligo d’informare i loro clienti sulle tariffe in vigore per il roaming internazionale e di presentare loro, per iscritto, le varie opzioni tariffarie di cui potrebbero godere in vista di un viaggio all’estero. Questa misu- ra punta a rendere gli utenti maggiormente consapevoli del fatto che l’utilizzo del proprio apparecchio mobile all’estero è più costoso che in Svizzera e a evitare loro brutte sorprese al momento della fattu- ra. Per permettere agli utenti di meglio gestire il loro consumo in caso di trasmissione di dati, sarebbe utile che i fornitori non si limitassero a indicare i prezzi per unità di misura (MB, Mo, Ko, ecc.), bensì segnalassero il costo medio delle applicazioni più diffuse (es. consultazione di un sito web, download di un MMS o di un video, ecc.).

Il capoverso 2 vuole garantire ai clienti che si collegano a una rete di telecomunicazione estera di essere immediatamente informati dal proprio operatore di rete mobile nazionale circa le tariffe dei servizi di roaming internazionale da esso offerti, in particolare per le telefonate (telefonate in uscita all’interno del Paese visitato o verso il Paese d’origine, telefonate in entrata), l’invio di messaggi SMS o la trasmissione dati (ad es. MMS). Solo potendosi fare in anticipo un’idea delle spese che li attendo- no, i clienti potranno evitare di ricevere fatture con importi imprevisti. Gli operatori di rete mobile sono pertanto tenuti ad informare subito i propri clienti, ossia non appena questi ultimi si connettono ad una rete mobile estera, e gratuitamente circa le tariffe massime (IVA inclusa) per le telefonate, l’invio di messaggi SMS e la trasmissione dati: possono farlo ad esempio tramite un SMS, una telefonata o una e-mail al cliente, a patto che si mantenga sempre una forma semplice, di immediata comprensione per quest’ultimo. Può fornire queste informazioni lo stesso partner estero dell’operatore di rete mobile nazionale, tuttavia la responsabilità ricade in ogni caso sull’operatore soggetto al diritto svizzero. Sa- rebbe auspicabile che il messaggio fosse personalizzato per ciascun cliente, così da informarlo esat- tamente sulle tariffe dei servizi di roaming internazionale applicate nel suo caso. Attualmente, per ragioni di natura tecnica ed economica, ciò non è ancora possibile. L’indicazione delle tariffe massime (IVA inclusa) per le telefonate, l’invio di messaggi SMS e la trasmissione dati costituisce tuttavia un’informazione sufficiente a evitare che i clienti vengano colti alla sprovvista da fatture troppo eleva- te.

Conformemente al capoverso 2, i clienti che viaggiano spesso o i frontalieri potrebbero sentirsi parti- colarmente infastiditi dai continui avvisi automatici. Pertanto, gli operatori di rete mobile devono per- mettere ai propri clienti di bloccare questo servizio d’informazione. La disattivazione e la riattivazione del servizio devono essere gratuite e possibili in qualsiasi momento. Possono essere effettuate dal cliente stesso, ad esempio digitando una determinata combinazione di tasti sul proprio telefono (es.*xyz#). Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, il cliente deve poter chiedere in qualsiasi mo- mento la disattivazione o la riattivazione del servizio al centro di assistenza alla clientela del proprio operatore telefonico (ad es. per telefono o per e-mail), che è tenuto a fornire una risposta in tempi ragionevoli.

Art. 10b Informazioni sulla qualità dei servizi

L’articolo 12a capoverso 2 LTC conferisce al Consiglio federale la facoltà di obbligare i fornitori di ser- vizi di telecomunicazione a pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi offerti. Vista l’enorme varie- tà dell’offerta disponibile sul mercato delle telecomunicazioni, risulta sempre più difficile per il consu- matore operare una scelta consapevole. L’obbligo per i fornitori di pubblicare informazioni relative alla qualità dei propri servizi permetterebbe ai consumatori di confrontare le offerte degli operatori non soltanto in funzione dei prezzi bensì anche della qualità. Contrariamente al concessionario del servizio universale (cfr. art. 21 cpv. 2 OST), gli altri fornitori di prestazioni del servizio universale non sono 2/12

tenuti a rispettare determinati parametri qualitativi. Le valutazioni da essi effettuate saranno analizzate dall’UFCOM nel quadro della sua attività di sorveglianza (art. 58 cpv. 1 LTC).

Art. 15 cpv. 1 lett. g Prestazioni del servizio universale

Il concessionario del servizio universale è tenuto ad offrire un servizio di informazione sugli elenchi e di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie. L’accesso a tale servizio deve esse- re garantito 24 ore su 24 nelle tre lingue ufficiali.

Da ormai molti anni questo servizio è offerto attraverso il numero 1145. Si noti che si tratta dell’ultimo numero breve che non sottostà a un’attribuzione formale. Per evitare che rimanga un caso speciale, sembra opportuno riservarlo esclusivamente al titolare della concessione per il servizio universale. Una simile soluzione, del resto, presenta anche il vantaggio di evitare alle persone portatrici di handi- cap i disagi legati a un eventuale cambio di numero per il servizio di elenco e di commutazione, qualo- ra ad esempio altri fornitori rivendicassero il numero 1145 o il concessionario del servizio universale dovesse sostituirlo.

Art. 20 cpv. 1 Ubicazione dei telefoni pubblici

È compito della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) definire periodicamente per ciascun Comune politico il numero di luoghi nei quali deve trovarsi almeno un telefono pubblico. A tale scopo tiene generalmente conto del numero di abitanti, della superficie e delle particolarità dei diversi Comuni politici.

In determinate circostanze può succedere che un Comune decida di rinunciare al numero minimo obbligatorio di luoghi attribuitogli dalla ComCom e ne richieda un numero inferiore, se non addirittura nessuno. È il caso, ad esempio, di un Comune che intenda destinare il terreno occupato dal telefono pubblico a un uso ritenuto prioritario.

A fronte del forte sviluppo della telefonia mobile – attualmente nel nostro Paese si contano oltre otto milioni di utenti – la fornitura di telefoni pubblici sull’intero territorio svizzero rappresenta un’attività sempre meno redditizia per il concessionario del servizio universale. Per alleggerire il fardello che grava sulle spalle di quest’ultimo, sembra pertanto ammissibile autorizzare i Comuni che lo desiderino a rinunciare ad un telefono pubblico cui hanno diritto. Questa nuova prerogativa trova la sua legittimità anche nel fatto che i Comuni sono i migliori conoscitori dei bisogni dei loro amministrati e che è perciò opportuno rispettare la loro autonomia.

Artt. 24 cpv. 2, 3 e 6 Calcolo dell’indennità finanziaria

L’articolo 19 capoverso 2 LTC prevede che si debbano comunicare all’UFCOM tutte le informazioni necessarie alla valutazione e al controllo dei costi; è opportuno quindi precisare nella corrispondente disposizione dell’OST che è quest’ultimo l’Ufficio responsabile dell’istruzione della procedura per il riconoscimento di un’indennità finanziaria al concessionario del servizio universale.

Art. 26a Indicazione del numero chiamante

Per permettere l’identificazione del cliente chiamante, il fornitore di servizi di telecomunicazione che fornisce il collegamento deve trasmettere l’indicazione del relativo numero telefonico al momento di ogni collegamento. Fino ad oggi tale obbligo è stato regolato dagli stessi fornitori di servizi di teleco- municazione nei loro contratti di interconnessione. In mancanza di disposizioni giuridiche cui riferirsi, alcuni fornitori ne hanno però dato un’interpretazione molto personale. Con la crescente diffusione della tecnologia VoIP e della telefonia via Internet, per un fornitore è tecnicamente possibile lasciare al 3/12

suo cliente la scelta del numero telefonico da trasmettere o addirittura la decisione di non mostrarlo. Ad oggi sono stati individuati casi di trasmissione di numeri telefonici falsi soprattutto tra i fornitori ope- ranti nei settori del telemarketing e dei call center.

Le nuove disposizioni del presente articolo obbligano i fornitori di servizi di telecomunicazione a mo- strare, ad ogni collegamento dei loro clienti, un numero telefonico valido al cliente destinatario della telefonata. Inoltre, i clienti devono poter concordare con il proprio fornitore di servizi di telecomunica- zione la possibilità di indicare tutti i numeri telefonici sui quali vantano un diritto di utilizzazione. Si pensi, ad esempio, alla ormai ben nota trasmissione dei numeri di collegamenti secondari di impianti di commutazione per utenti. Per la prima volta i clienti hanno la possibilità di decidere se mostrare presso l’utente chiamato, ad esempio nel caso di una telefonata dal proprio telefono cellulare, anche il loro numero di rete fissa o di un servizio a valore aggiunto (ad es. il proprio numero 0800), qualora il loro fornitore di servizi offra questa opzione.

Nel caso di numeri attribuiti da un fornitore di servizi di telecomunicazione diverso da quello che ha fornito il collegamento, quest’ultimo deve verificare, per evitare ogni abuso, che il cliente detenga su tali numeri il diritto di utilizzazione. Il controllo può avvenire secondo diverse formule. Il fornitore di servizi di telecomunicazione che ha fornito il collegamento può ad esempio: • verificare nell’elenco telefonico pubblico se il cliente è registrato sotto il numero in questione; • verificare sulla pagina Internet dell’UFCOM se il numero 08xx in questione è stato attribuito al cliente; • richiedere al cliente una prova scritta valida (ad es. l’ultima bolletta telefonica relativa al nume- ro in questione); • verificare sul piano tecnico se il cliente ha il controllo del collegamento. Basta, ad esempio, una telefonata al numero in questione o l’invio di un SMS con un codice: il numero può essere rimesso a disposizione per una nuova attribuzione inserendo, ad esempio, tale codice nell’interfaccia web del fornitore di servizi di telecomunicazione responsabile del collegamen- to. Per essere certi che il cliente non abbia nel frattempo disattivato il numero e che questo non sia stato ceduto ad un altro utente, il controllo deve ripetersi ogni sei mesi.

Il fornitore del collegamento deve inoltre indicare attraverso una segnalazione se il numero mostrato viene trasmesso dal fornitore stesso del collegamento o dal collegamento chiamante. Questi tipi di segnalazione vengono utilizzati già da oltre vent’anni per la tradizionale identificazione delle telefonate tra i fornitori di servizi di telecomunicazione: “network provided” e “user provided” rispettivamente. È dunque necessario che anche i fornitori di servizi VoIP e di telefonia via Internet adottino questo tipo di segnalazione.

È vietato mostrare i numeri a pagamento di servizi a valore aggiunto del gruppo 0900, 0901 e 0906. Tale misura è volta a impedire eventuali abusi: qualora, infatti, un cliente riceva telefonate brevissime o senza risposta da questi numeri e voglia richiamare il numero chiamante, si ritroverebbe a dover chiamare un numero a pagamento.

Art. 30 cpv. 1 e 1bis Disposizioni particolari sulle chiamate d’emergenza

L’indicazione del numero chiamante diventa particolarmente importante per la localizzazione delle chiamate d’emergenza. Nel caso della telefonia fissa e della trasmissione vocale mediante il protocol- lo Internet (VoIP), al numero di chiamata di ciascun cliente viene associato un indirizzo. Dopo aver attribuito un numero di chiamata ai loro clienti, i fornitori di servizi VoIP sono tenuti a trasmetterlo ad ogni chiamata (cfr. art. 26a cpv. 2). La localizzazione delle chiamate d’emergenza avverrà in tal caso attraverso l’indirizzo corrispondente al numero di chiamata. Le centrali d’allarme riconosceranno co- munque che la chiamata è stata trasmessa da un fornitore di servizi VoIP e sapranno dunque che il cliente potrebbe aver telefonato da un altro luogo.

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Qualora i clienti utilizzino un servizio VoIP senza che sia stato attribuito loro un numero di chiamata specifico per tale servizio, potranno trasmettere un altro numero di cui sono titolari, ad esempio quello del loro collegamento telefonico fisso (cfr. art. 26a cpv. 3). Se sfruttano questa possibilità, le loro chiamate d’emergenza verranno localizzate grazie all’indirizzo corrispondente a tale numero; in caso contrario, il fornitore di servizi VoIP non è tenuto a garantire la localizzazione delle chiamate d’emergenza.

Riguardo all’istradamento delle chiamate d’emergenza, i fornitori di servizi VoIP sono tenuti in qualsia- si circostanza a garantirlo verso la centrale d’allarme corrispondente all’indirizzo del cliente.

Art. 31 Messa a disposizione di dati contenuti nell’elenco del servizio universale

Alcuni fornitori di servizi di informazione sugli elenchi offrono ai loro clienti la possibilità di entrare in contatto con persone non iscritte negli elenchi ma che tuttavia acconsentono ad essere contattate tramite un servizio di collegamento (cfr. ad esempio il servizio Connect 1811 di Swisscom). Un servi- zio di collegamento permette di contattare una persona pur senza conoscere l’elemento d’indirizzo necessario per entrarvi in contatto. Spetta ai fornitori di prestazioni del servizio universale decidere se offrire o no ai loro clienti la possibilità di essere reperibili attraverso un simile servizio anche senza essere iscritti nell’elenco. In caso affermativo, i fornitori del servizio di collegamento devono poter di- sporre delle informazioni necessarie all’attivazione del servizio; ai sensi del nuovo capoverso 2bis, infatti, i fornitori di prestazioni del servizio universale devono mettere a disposizione dei fornitori del servizio di collegamento le informazioni relative a cognome, nome o ragione sociale, indirizzo comple- to ed elemento d’indirizzo attraverso il quale è possibile contattare il cliente. Contrariamente a quanto stabilito al capoverso 2 per gli iscritti nell’elenco, le informazioni dei non iscritti sono accessibili soltan- to online. In tal modo si evitano le lungaggini causate da una trasmissione in blocco dei dati e si può soddisfare immediatamente l’esigenza del cliente di non essere più contattato tramite un servizio di collegamento. Ugualmente, per rispettare la volontà del cliente di non figurare nell’elenco, i fornitori del servizio di collegamento non possono pubblicare i dati succitati né far conoscere a terzi l’elemento d’indirizzo attraverso il quale un cliente non iscritto nell’elenco è stato da loro contattato nell’ambito del servizio offerto.

Art. 34 cpv. 1 Linee affittate

Con decisione del 21 dicembre 2007 (2008/60/CE; GU L 15 del 18.1.2008, p. 32), la Commissione europea ha modificato la decisione 2003/548/CE del 24 luglio 2003, sopprimendo i tipi di linee affittate facenti parte dell’insieme minimo di linee affittate. Il riferimento alla decisione del 24 luglio 2003 non ha dunque più alcun senso. Spetta alla ComCom, se del caso, imporre la fornitura di linee affittate, richiamandosi alle norme internazionali valide al momento della sua decisione (cfr. art. 21b LTC).

Art. 35 cpv. 2 Servizi a valore aggiunto: Eccezioni

Si tratta di una semplice adattazione linguistica, ce riguarda solo il testo italiano.

Art. 47 cpv. 3 Organo di conciliazione: obblighi dei fornitori

Per accedere ai servizi a valore aggiunto, il consumatore è obbligato a ricorrere a un fornitore di servi- zi di telecomunicazione. È pertanto sufficiente che sia quest’ultimo a informarlo dell’esistenza di un organo di conciliazione. La presente modifica sopprime, quindi, l’obbligo per i fornitori di servizi a valo- re aggiunto di informare direttamente i loro clienti al riguardo. Tale obbligo, infatti, si è rivelato imprati- cabile, poiché i fornitori di servizi a valore aggiunto non dispongono di un canale d’informazione rego- lare e stabile, quale la bolletta telefonica, né conoscono i loro clienti prima che essi usufruiscano dei loro servizi. Per contro, è stato rinforzato l’obbligo d’informazione dei fornitori di servizi di telecomuni- 5/12

cazione sia sul piano della frequenza (ad ogni fattura o ad ogni ricarica) sia sul piano del contenuto (servizi a valore aggiunto).

Art. 48 cpv. 1 Organo di conciliazione: protezione dei dati

La regola secondo cui l’organo di conciliazione può conservare i dossier dei casi trattati non oltre un breve periodo di due anni dopo la chiusura della procedura di conciliazione si è rivelata controprodu- cente. I dossier, infatti, contengono informazioni pratiche e metodologiche che è opportuno lasciare a disposizione dell’organo di conciliazione per cinque anni. Disponendo per un periodo più lungo delle informazioni personali relative ai casi trattati e dunque alle parti avverse, l’organo di conciliazione può garantire un migliore controllo delle persone che ricorrono in maniera abusiva alla procedura di conci- liazione (cfr. artt. 45 cpv. 2 lett. c e 49 cpv. 2 OST).

Il prolungamento a cinque anni del periodo di conservazione dei dossier non compromette la protezio- ne dei dati, poiché i dossier e qualsiasi informazione personale in essi contenuta potranno essere utilizzati unicamente per gli scopi di cui all’articolo 48 capoverso 1 OST. Detto questo, è da intendersi che qualora l’organo di conciliazione cessi le sue attività, è obbligato a trasmettere gratuitamente al nuovo delegato o all’UFCOM i dossier e gli altri dati personali in essi contenuti.

Art. 61 cpv. 3 Interconnessione

La facoltà dell’UFCOM di redigere prescrizioni tecniche relative all’indicazione del numero chiamante e del numero chiamato è disciplinata d’ora in avanti, più in generale, dal nuovo articolo 26a. Il capo- verso 3 dell’articolo 61 può dunque essere abrogato.

Art. 70 cpv. 1 e 2 Richiesta di decisione in materia di accesso

Alcuni requisiti per la presentazione di una domanda d’accesso si sono rivelati inutili. Ad esempio, il formulario dell’UFCOM (cfr. cpv. 1 lett. c), scaricabile da Internet 1 , deve essere inoltrato solo se la domanda è motivata dalla posizione dominante della parte citata in giudizio (art. 11 LTC) e se tale posizione viene contestata. Non sarà richiesto, in particolare, nel caso contemplato dall’articolo 21a capoverso 3 LTC (obbligo d’interconnessione legato a quello d’interoperabilità).

Riguardo alla proposta in vista di un accordo (cpv. 1 lett. d e cpv. 2), essa ha senso esclusivamente qualora l’UFCOM apra delle negoziazioni in vista di una conciliazione (cfr. art. 73). Spetta all’UFCOM decidere come condurre le negoziazioni e, in particolare, se richiedere o no alle parti di sottoporgli delle proposte in vista di un accordo.

Modifiche dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 10 cpv. 1 lett. p e q

L’OIP fa un’eccezione per l’indicazione delle tariffe dei servizi di roaming internazionale. L’obbligo di indicazione dei prezzi, infatti, non si applica al traffico di telecomunicazione effettuato all’estero dai clienti di un operatore di telefonia mobile svizzero attraverso il proprio telefono cellulare.

Al momento dell’entrata in vigore di questa eccezione si riteneva sproporzionato, per ragioni tecniche ed economiche, pretendere un’indicazione anticipata delle tariffe nei casi in cui il cliente di un operato- re mobile svizzero avesse dovuto usufruire all’estero dei servizi offerti da altri fornitori di servizi di tele- comunicazione. Oggi, invece, ciò è tecnicamente ed economicamente possibile. I fornitori di servizi di telecomunicazione pubblicano sulle pagine del loro sito Internet le tariffe di roaming internazionale applicate ai clienti finali. Si giustifica, pertanto, la soppressione introdotta alla lettera p.

1 http://www.ofcom.admin.ch/themen/telekom/00461/00890/index.html?lang=it 6/12

Parimenti, si giustifica lo stralcio introdotto alla lettera q.

Art. 11b cpv. 2

I più recenti avvenimenti nel campo delle truffe in Internet dimostrano che persiste tuttora una lacuna normativa: l’articolo 11b capoverso 2 OIP, infatti, tace completamente – diversamente dal “Code de conduite relatif aux services de téléphonie mobile à valeur ajoutée” (Versione 3 del 30 agosto 2007, non disponibile in lingua italiana) dei fornitori di servizi di telecomunicazione (cfr. punto. 6.2.2) 2 – sul modo e gli strumenti attraverso i quali i consumatori possono e devono confermare esplicitamente se accettano l’offerta di un servizio push (soprattutto via SMS e MMS). È importante che la conferma avvenga attraverso l’apparecchio terminale mobile sul quale il destinatario desidera ricevere il servizio push e attraverso il quale tale servizio verrà addebitato. Si eviterà in tal modo che un fornitore di servi- zi push interpreti come espresso consenso all’offerta un click troppo affrettato sulla sua pagina Inter- net.

2. Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle

telecomunicazioni (ORAT)

Art. 14cbis “.ch”: utilizzo degli utili eccedenti

Sotto il controllo dell’UFCOM, SWITCH è tenuta a fissare i prezzi in funzione dei costi sostenuti e di un utile equo. Il contratto di diritto amministrativo firmato tra SWITCH e l’UFCOM precisa le basi per il calcolo dell’utile equo cui SWITCH può legittimamente aspirare attraverso la propria attività di gestio- ne dei nomi di dominio «.ch».

In pratica, tuttavia, finora è stato difficile fissare dei prezzi che corrispondessero effettivamente ai costi sostenuti e all’utile equo (che varia in funzione della cifra d’affari). La causa va ricercata principalmen- te nello sviluppo inatteso dell’attività legata ai nomi di dominio con estensione «.ch» in Svizzera. Il volume d’affari ha infatti superato ogni anno persino le previsioni economiche e contabili più ottimiste. Nonostante la sensibile riduzione dei prezzi avvenuta nel giro di pochi anni (il prezzo di un nome di dominio «.ch» è sceso dai 75 franchi per il primo anno [35 franchi per gli anni successivi] nel 2006 ai 17 franchi annui di oggi), SWITCH ha accumulato nel corso degli anni un utile eccedente – vale a dire un utile che sorpassa l’utile equo garantito – pari ormai a quasi 15 milioni di franchi.

Secondo l’attuale regime giuridico questo utile eccedente deve servire unicamente all’abbassamento del prezzo dei servizi di gestione e attribuzione dei nomi di dominio «.ch» (art. 13j cpv. 1 lett. b e 14cter ORAT). Anche se sin da ora sono previste alcune riduzioni, ulteriori abbassamenti non permetteranno, verosimilmente, di riassorbire una somma di 15 milioni di franchi entro il 31 marzo 2015 (scadenza dell’attuale contratto di delega di SWITCH).

A prescindere da ciò, bisogna riconoscere che gli attuali prezzi del dominio «.ch» sono già relativa- mente bassi in confronto alla situazione internazionale, in particolare rispetto agli altri nomi di dominio nazionali. Il dominio «.fr», che contrariamente al dominio «.ch» è sottoposto ad una forte concorrenza tra diversi operatori o «registrars», costava in media 12 euro (IVA esclusa) nel 2007 (AFNIC, Observa- toire 2008 du marché des noms de domaine en France, p. 59). Gli esperti in materia di nomi di domi- nio, inoltre, sono unanimi nel dire che i prezzi non dovrebbero scendere oltre un certo livello minimo, per evitare la perdita di affidabilità del dominio. Un prezzo troppo basso rispetto alla media internazio- nale oppure offerte a prezzi scontati, infatti, attirerebbero i cybercriminali, i quali registrerebbero nomi di dominio poco costosi per scopi illeciti, ad esempio il «phishing» o lo «spamming», e se ne sbaraz-

2 http://www.swisscom.ch/fxres/kmu/thirdpartybusiness_code_of_conduct_it.pdf, cfr. punto 6.2.2 7/12

zerebbero senza troppi rimorsi subito dopo l’uso. È quanto è successo ai nomi di dominio «.net» e «.be», che per un certo periodo hanno offerto i loro nomi di dominio a prezzi in grado di sbaragliare qualsiasi concorrenza, con il risultato che i cybercriminali hanno preso la palla al balzo, la reputazione dei due domini è immediatamente crollata e con essa il posizionamento delle pagine «.net» e «.be» sui motori di ricerca (che tengono conto dell’affidabilità dei domini).

Non riuscendo, dunque, materialmente a trasformare l’intero utile eccedente in una riduzione dei prezzi, è opportuno introdurre con l’articolo 14cbis la possibilità di destinare tutto o una parte di tale surplus a incarichi o progetti d’interesse pubblico legati alla Società dell’informazione, quali la lotta alla cybercriminalità o progetti educativi di sensibilizzazione sui pericoli legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Destinare una parte degli introiti derivanti dalla gestione dei nomi di dominio a incarichi o progetti d’interesse pubblico legati alla Società dell’informazione rientra, in ultima analisi, nella responsabilità sociale collegata ad ogni attività di gestione delle risorse di Internet e dunque anche dei nomi di domi- nio, che sono parte integrante del sistema di Internet oltre che fonte di alcuni pericoli ad esso collegati. Si tratta in fondo di utilizzare con coscienza il denaro di SWITCH rimasto senza una destinazione, che è denaro della comunità dei titolari dei nomi di dominio «.ch» e, più in generale, dell’intera comunità «svizzera» degli utenti di Internet. A questo proposito è bene ricordare che la lotta contro la cybercri- minalità è ormai avvertita dall’intera popolazione e da tutti gli ambienti politici come una necessità inderogabile.

Ciò detto, rimane difficile calcolare o anche solo prevedere a grandi linee la parte dell’utile eccedente che dovrà essere destinata a incarichi o progetti di pubblico interesse. La gestione dei nomi di dominio rappresenta un’attività estremamente dinamica, le cui basi cambiano continuamente e in maniera imprevedibile (richiesta dei nomi di dominio «.ch», effetti a lungo termine scatenati dalle riduzioni dei prezzi concesse a partire dal 2006, sviluppo tecnico ed economico di Internet, effetti della frenata e- conomica globale, ecc.). La destinazione dei fondi dovrebbe dipendere anche dal numero dei progetti interessati ad un finanziamento e dal loro grado effettivo di interesse pubblico. In un simile contesto, è consigliabile lasciare all’UFCOM la facoltà di determinare, al momento di ogni esame dei prezzi, quale quota dell’utile eccedente (l’importo cumulato percepito in eccesso di cui all’art. 14cbis) destinare a incarichi o progetti d’interesse pubblico, di decidere la relativa pianificazione finanziaria e di chiudere la fase di selezione dei progetti. L’UFCOM potrà così appoggiarsi al regolare processo di esame dei prezzi, condotto in stretta collaborazione con SWITCH, per stabilire, sempre in collaborazione con quest’ultimo, modalità e processi per la destinazione dell’utile eccedente a incarichi o progetti di inte- resse pubblico.

Art. 14f cpv. 3 Gestione e attribuzione di nomi di dominio

Il dominio «.ch» è sempre stato gestito in modo liberale, il che ha contribuito del resto al successo di questa estensione. Persone domiciliate all’estero hanno quindi sempre potuto chiedere l’attribuzione di un nome di dominio «.ch», senza per questo dover fornire un indirizzo di corrispondenza svizzero. L’introduzione di una misura che vada in una direzione opposta ed il controllo del suo rispetto sareb- bero del resto quasi impossibili, se solo si considerano il numero dei nomi di dominio già registrati (circa 1,3 milioni) e le procedure di gestione automatizzate cui si fa ricorso ("Massengeschäft"). È per- tanto opportuno fissare un simile stato delle cose nell’ORAT, escludendo espressamente all’articolo 14f capoverso 3 l’applicazione per analogia dell’articolo 4 capoverso 4 ai nomi di dominio (cfr. art. 13e cpv. 2).

Art. 14fbis Revoca e blocco in caso di sospetto di abuso

La possibilità che terzi tentino di accedere a dati tutelati dal diritto alla privacy attraverso metodi crimi- nali e fraudolenti (il cosiddetto phishing) rappresenta una delle principali minacce per gli utenti di In- ternet. I phisher sono interessati a tutti quei dati che direttamente o indirettamente possono servire a 8/12

guadagnare denaro. Si parte ovviamente dal presupposto che se la vittima conoscesse le vere inten- zioni e l’identità del phisher, non metterebbe mai i propri dati a sua disposizione.

Il phishing rappresenta una diffusa forma di criminalità (cibernetica) globale che oggi anno produce miliardi di danni. Accanto ai danni propriamente finanziari, derivanti ad esempio dall’accesso ai conti bancari o ai dati delle carte di credito di terzi, si contano molteplici danni indiretti, quali la perdita di dati personali o di documenti segreti, il lavoro e il denaro investiti in misure di sicurezza, il danno all’immagine di domini di primo livello nazionali (country code top-level domain) come «.ch» o, più in generale, la perdita di fiducia in Internet.

L’azione dei phisher di tutto il mondo poggia su un’ottima rete organizzativa, sono estremamente crea- tivi, reagiscono velocemente e utilizzano le tecnologie più avanzate. Seguire le loro attività comporta un elevato dispendio di risorse e i procedimenti penali a loro carico sono lunghi e lenti a causa della natura multinazionale del loro operato.

L’efficacia di un’azione contro i phisher dipende in primo luogo dalla rapidità di intervento: più a lungo si lascia durare un attacco di phishing, maggiore è il pericolo che il phisher arrivi ai dati personali di un utente di Internet.

SWITCH, quale gestore del registro del nome di dominio «.ch», può intervenire direttamente contro attacchi di phishing sia bloccando l’utilizzo di un nome di dominio sia revocandone l’attribuzione. Co- me riportato nel rapporto semestrale 2007/2 della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI), SWITCH e il Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) hanno concluso una convenzione di collaborazione che apre la strada verso interventi in tale senso. Qualora sorga il sospetto che un determinato nome di dominio viene utilizzato unicamente per phishing, lo SCOCI informerà SWITCH, che a sua volta provvederà a bloc- care il nome di dominio in questione. Grazie a questa prassi è stato registrato un netto calo dei reati di phishing perpetrati attraverso il dominio «.ch».

In caso di blocco di un nome di dominio dietro segnalazione dello SCOCI, SWITCH si riserva la facoltà di revocare il nome di dominio sospetto, qualora la sua attribuzione o il suo mantenimento rischi di far ricadere sul gestore del nome di dominio la responsabilità giuridica del fatto. In tale caso la revoca viene concordata con l’UFCOM (cfr. punto 6.3 lett. e delle prescrizioni tecniche e amministrative [PTA] relative all’attribuzione e alla gestione di nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio Internet «.ch»; RS 784.101.113/2.13).

È sensato e necessario sancire attraverso una nuova disposizione dell’ORAT la suddetta collabora- zione con lo SCOCI in materia di phishing ed estenderla agli altri enti riconosciuti dall’UFCOM, pubbli- cati nelle suddette PTA. Il nuovo articolo 14fbis non deve, tuttavia, soltanto permettere a SWITCH di reagire immediatamente qualora si presenti il pericolo di una propria responsabilità giuridica, bensì anche di intervenire in difesa di terzi (cpv. 1 lett. a), che spesso non sono in grado nemmeno di rico- noscere un attacco di phishing.

L’articolo 14fbis vuole inoltre permettere a SWITCH di bloccare al più presto la diffusione di software dannosi (malware) (cpv. 1 lett. a n. 2). Simili software vengono spesso utilizzati dai criminali per controllare i sistemi di ignari utenti. Anche il tal caso è decisiva la velocità di intervento: più tempo trascorre, maggiore è la probabilità che un numero crescente di sistemi venga infettato. I sistemi così infettati (i cosiddetti “botnet”) vengono spesso utilizzati a loro volta a scopi illeciti, ad esempio per invi- are mail di phishing.

Ai sensi dell’articolo 14fbis SWITCH non ha tuttavia l’obbligo di verificare la legittimità dell’attribuzione o dell’utilizzo di un nome di dominio (conformemente all’attuale normativa; cfr. in particolare art. 14f cpv. 1 e 2 ORAT), per il semplice fatto che l’attribuzione e la gestione dei nomi di dominio costituiscono un’operazione di gestione automatizzata che come tale sfugge alla facoltà di SWITCH. Non spetta, inoltre, a SWITCH decidere sulla legittimità o meno di un’azione, ad esempio dal punto di vista penale o della normativa sui diritti d’autore. Esigendo che la richiesta provenga da uno degli enti attivi nel 9/12

campo della cybercriminalità riconosciuti dall’UFCOM o che uno di questi enti confermi il sospetto di SWITCH, si evita che sia SWITCH a giudicare e si assicura che le sue valutazioni siano dapprima confermate (cpv. 1 e 2). SWITCH non ha alcun potere giudiziario nelle questioni legate a Internet ed è bene che la situazione si mantenga tale. È dunque giustificato circoscrivere il suo raggio di intervento ai casi di phishing e di malware, conformemente all’articolo 14fbis: in questi casi l’individuazione di reati è relativamente semplice e priva di rischi.

Poiché il blocco e la revoca di un nome di dominio sono atti d’autorità, i destinatari di simili misure devono poter richiedere una decisione impugnabile, se necessario, anche davanti al Tribunale federa- le (cpv. 3).

Art. 24c cpv. 2bis Numeri attribuiti individualmente: attribuzione

Succede spesso che i titolari di numeri attribuiti individualmente trasferiscano a terzi la gestione e l’utilizzo di un numero. Attraverso l’introduzione del nuovo capoverso 2bis si vuole sancire espressa- mente anche a livello di ordinanza quanto è già regolato nelle decisioni di attribuzione per i numeri attribuiti individualmente: in caso di non rispetto delle norme determinanti cui è soggetto un numero, le conseguenze amministrative ricadono sempre sul titolare del numero. Ciò vale in particolare nel caso in cui, ad esempio, non sia il titolare del numero bensì un terzo ad offrire il servizio o a pubblicizzare il numero.

Art. 25 cpv. 1 Numeri brevi : condizioni d’attribuzione

In seguito alla modifica apportata all’articolo 32, deve essere aggiunta alla lista dei numeri brevi attri- buibili dall’UFCOM quest’ultima disposizione.

Art. 29 Servizi di salvataggio e di soccorso stradale

Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza vengono precisate le condizioni per l’attribuzione di numeri brevi per i servizi di salvataggio e di soccorso stradale. Questi servizi mirano a risolvere situa- zioni di pericolo immediato.

I servizi di salvataggio prevedono sempre l’intervento sul campo di specialisti, quali medici, infermieri, piloti, ecc. Si può prestare soccorso via cielo, via mare o via terra: si pensi ad esempio ad un servizio di salvataggio aereo per soccorrere persone ferite o malate o per ritrovare alpinisti dispersi.

Nel caso dei servizi di soccorso stradale, l’intervento immediato e sul posto degli specialisti è indi- spensabile per scongiurare ogni eventuale pericolo per la vita o l’incolumità fisica degli individui rap- presentato dal veicolo, dall’impianto o dall’apparecchio in avaria.

Art. 30 cpv. 1 Servizi d’informazione in materia di sicurezza

Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza il paragrafo 1 definisce espressamente cosa si intende per servizi d’informazione in materia di sicurezza. La definizione di tali servizi si ispira a quella dei servizi di sicurezza pubblica. Per sicurezza pubblica si intende la salvaguardia di beni giuridici fonda- mentali quali il corpo, la vita, la salute, la libertà, l’onore, il patrimonio e la proprietà degli individui non- ché l’integrità dell’ordinamento giuridico e degli impianti dello Stato. I servizi d’informazione in materia di sicurezza informano, ad esempio, sui problemi del traffico stradale e del trasporto pubblico, sui pe- ricoli legati a sostanze tossiche, su condizioni meteorologiche critiche e straordinarie (pericolo di va- langhe, tempeste, inondazioni, ecc.). A differenza dei servizi di salvataggio e di soccorso stradale, i servizi d’informazione in materia di sicurezza sono forniti telefonicamente; non è necessario l’intervento diretto sul campo. 10/12

Art. 31a cpv. 2 e 3 Servizi d’informazione sugli elenchi

Il limite dei 3 milioni di chiamate all’anno per i servizi di informazione sugli elenchi è stato fissato quando i numeri brevi 111 e 115x erano ancora in servizio e ricevevano all’incirca 70 milioni di chia- mate ogni anno. La loro disattivazione e lo sviluppo tecnologico (in particolare la fornitura di servizi d’elenco gratuiti su Internet) hanno determinato un netto calo del numero delle chiamate verso i nume- ri dei servizi d’informazione sugli elenchi 18xy, pari oggi a circa 30 milioni. Non dovendo più temere che i 90 numeri a disposizione non siano sufficienti a soddisfare la richiesta (la decade del 187x è stata bloccata con l’attribuzione del numero 187 al servizio del bollettino delle valanghe), il requisito di un numero minimo di chiamate annuali può essere soppresso.

Art. 31b cpv. 3bis Numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo

Secondo la raccomandazione della CEPT ECC/REC/(08)03 del 16 ottobre 2008, le chiamate ai nume- ri brevi 116xyz dovrebbero, nella misura del possibile, essere gratuite per il chiamante, a prescindere dall’origine della telefonata (rete fissa o mobile). È opportuno recepire questa raccomandazione e prevedere la gratuità delle chiamate ai numeri brevi per i servizi di importanza sociale armonizzati a livello europeo, senza alcuna riserva. I fornitori di servizi di telecomunicazione non potranno, pertanto, addebitare alcuna tassa per l’utilizzo di un collegamento che non abbia un contratto d’abbonamento, ad esempio un telefono pubblico o un collegamento mobile con costi di comunicazione prepagati.

Art. 32 Elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficol- tà motorie

Ormai già da molti anni l’UFCOM ha iniziato a sopprimere l’uso di numeri brevi che non hanno avuto un’attribuzione formale, non essendo altro che resti dell’antico monopolio nel settore delle telecomuni- cazioni. A tutt’oggi in numero 1145 è l’unico di questo tipo ancora attivo. Essendo tradizionalmente abbinato al servizio di elenco e di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie, si ritiene opportuno attribuirlo al titolare della concessione per il servizio universale, la quale stabilisce che tale servizio deve essere garantito.

Come già in passato, la gestione di tale numero continuerà a essere gratuita. Parimenti, non sembra giustificato l’addebito di una tassa amministrativa per il rilascio della relativa decisione amministrativa, dal momento che l’attribuzione del numero 1145 a un fornitore di servizi di telecomunicazione deriva automaticamente dal rilascio allo stesso della concessione per il servizio universale.

A fronte dei cambiamenti intervenuti, le prescrizioni tecniche e amministrative dell’UFCOM relative all’utilizzo di numeri brevi senza attribuzione formale (RS 784.101.113/2.6) sono annullate.

Art. 47 cpv. 1 Attribuzione di un MNC

In Svizzera, i fornitori di servizi di telecomunicazione che vogliono offrire servizi di telecomunicazione mobile e schede SIM ai loro clienti hanno bisogno dei Mobile Network Code. Gli MNC sono elementi d’indirizzo indispensabili ai fornitori di servizi di telecomunicazione per permettere ai loro clienti il roa- ming internazionale. Da tempo ormai è possibile offrire servizi di telecomunicazione anche attraverso nuove tecnologie, ad esempio il VoIP o la WLAN. Soprattutto le imprese che desiderano offrire servizi di telecomunicazione via WLAN ai loro clienti in possesso di un telefono cellulare dual mode (il colle- gamento di radiocomunicazione può avvenire tramite GSM o WLAN) hanno inoltrato domanda per l’attribuzione di MNC e di numeri telefonici della rete mobile. La mobilità offerta da questi servizi non è tuttavia comparabile a quella del GSM/UMTS, che garantisce ai clienti una comunicazione senza in- terruzioni anche in caso di passaggio da una zona di copertura all’altra (handover) o di roaming del cliente verso altri fornitori di servizi di telecomunicazione nel proprio Paese o all’estero. Infatti, qualora il cliente uscisse dalla zona di copertura di un hotspot WLAN (la cui portata non supera il centinaio di 11/12

metri), passerebbe automaticamente ad una comunicazione in roaming internazionale anche all’interno della stessa Svizzera. I clienti di un tale operatore, dunque, si ritroverebbero a pagare le tariffe maggiorate del roaming internazionale per ogni comunicazione nazionale effettuata fuori della loro zona di copertura WLAN. Con la presente integrazione dell’articolo di legge si intende precisare la cerchia delle persone autorizzate ad avere un Mobile Network Code e tutelare i clienti dall’applicazione di tariffe di collegamento troppo elevate.

Art. 54 Disposizioni provvisorie: numeri brevi

Cpv. 6, 6bis e 6ter Ai fini di uno snellimento del diritto federale, queste disposizioni transitorie ormai svuotate della loro originaria utilità possono essere abrogate.

Cpv. 7 L’UFCOM stima che intorno all’anno 2022 i numeri 1600, 161, 162 e 164 non riceveranno più le tradi- zionali 500 000 chiamate l’anno. Per stabilire una scadenza del passaggio adeguata sia ai titolari del numero sia ai consumatori, viene ora fissato oltre al limite del numero delle telefonate anche un limite temporale preciso.

3. Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Art. 5a Impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole utilizzati per la tra- smissione di dati

Ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera b LTC, uno degli obiettivi della legge è quello di assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze. Interferenze elettromagnetiche possono essere causate dall’utilizzo di reti elettriche per la fornitura di servizi di telecomunicazione (si pensi alla tecnologia Power Lline Communication, PLC). D’altro canto, l’utilizzo di maggiori larghezze di banda per permettere agli impianti PLC indoor («home plug») di raggiungere velocità sempre più elevate, potrebbe in futuro generare interferenze nello spettro delle frequenze. Si ritiene pertanto necessario conferire all’UFCOM la facoltà di redigere delle prescrizioni tecniche e amministrative che regolino l’utilizzo di tali tecnologie, così da scongiurare simili interferenze. Questi obblighi costituivano anche parte integrante delle concessioni per i servizi di telecomunicazione rilasciate ai fornitori che utilizza- vano la tecnologia PLC, poi abolite in seguito all’entrata in vigore, il 1° aprile 2007, della modifica della LTC.

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