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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Berna, 05.12.2008

Revisione della legge sul CO2 Progetto di consultazione

Indice

Indice .................................................................................................................................. 2 Elenco delle abbreviazioni .................................................................................................. 4 Sintesi ................................................................................................................................. 7 Parte I: Introduzione.......................................................................................................... 10 1 Situazione iniziale ...................................................................................................... 10 1.1 Andamento delle emissioni................................................................................. 10 1.2 Le sfide della politica climatica ........................................................................... 11 1.2.1 Stabilizzazione delle concentrazioni a livelli non pericolosi........................... 11 1.2.2 Obiettivi di riduzione necessari...................................................................... 11 1.3 Conseguenze e costi dei cambiamenti climatici ................................................. 12 1.3.1 Effetti a livello internazionale ......................................................................... 12 1.3.2 Effetti per la Svizzera..................................................................................... 13 1.4 Contesto internazionale e nazionale................................................................... 14 1.5 Termine di consultazione.................................................................................... 14 Parte II: In generale .......................................................................................................... 15 2 Contesto internazionale ............................................................................................. 15 2.1 Accordi multilaterali............................................................................................. 15 2.1.1 Accordi internazionali sul clima ..................................................................... 15 2.1.2 Sviluppo degli accordi internazionali ............................................................. 16 2.2 Strategia dell’UE-27............................................................................................ 20 2.2.1 Riduzione delle emissioni .............................................................................. 20 2.2.2 Adattamento ai cambiamenti climatici ........................................................... 24 2.2.3 Ricerca e innovazione ................................................................................... 25 2.2.4 Altre misure UE ............................................................................................. 26 2.3 Strategie di altri Paesi industrializzati ................................................................. 27 2.3.1 «Climate Neutral Network» dell’UNEP .......................................................... 27 2.3.2 America del nord ........................................................................................... 28 2.3.3 Paesi emergenti ............................................................................................ 29 2.3.4 Environmental Integrity Group (EIG) ............................................................. 30 3 Strategia della Svizzera ............................................................................................. 32 3.1 Situazione iniziale ............................................................................................... 32 3.1.1 Riduzione delle emissioni .............................................................................. 32 3.1.2 Adattamento ai cambiamenti climatici ........................................................... 41 3.1.3 Ricerca e innovazione ................................................................................... 43 2

3.1.4 Monitoraggio climatico................................................................................... 44 3.1.5 Comunicazione.............................................................................................. 44 3.2 Strategie politiche post 2012 della Confederazione in materia climatica............ 44 3.2.1 Variante «obiettivi climatici vincolanti» .......................................................... 45 3.2.2 Variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» ............................... 48 3.2.3 Misure svincolate dalle varianti...................................................................... 50 3.2.4 Fabbisogno di riduzione ed effetto delle misure sulle emissioni di CO2 ........ 55 3.2.5 Strategia di adattamento ............................................................................... 57 3.2.6 Ricerca e innovazione ................................................................................... 61 3.2.7 Monitoraggio climatico................................................................................... 62 3.2.8 Comunicazione.............................................................................................. 62 3.2.9 Altre misure ................................................................................................... 62 3.2.10 Finanziamento ........................................................................................... 64 Parte III: Spiegazioni ......................................................................................................... 67 4 Commento agli articoli di legge.................................................................................. 67 Parte IV: Valutazione dell’impatto ..................................................................................... 75 5 Ripercussioni sull’economia nazionale ...................................................................... 75 5.1 Ripercussioni economiche.................................................................................. 75 5.2 Effetto di distribuzione ........................................................................................ 77 5.3 Ripercussioni per Confederazione e Cantoni ..................................................... 78 6 Rapporto con il diritto dell’Unione europea ................................................................ 80 6.1 Direttive dell’Unione europea in vigore aventi relazione con il clima .................. 80 6.2 Nuove direttive e calendario d’adozione............................................................. 81

6.3 Collegamento con il sistema europeo di scambio di quote di emissioni: stato

dell’attuazione................................................................................................................ 82 7 Aspetti giuridici........................................................................................................... 83 7.1 Costituzionalità ................................................................................................... 83 7.2 Conformità con il diritto pubblico......................................................................... 83 7.3 Rapporto con il diritto europeo............................................................................ 84 7.4 Subordinazione al freno alle spese..................................................................... 84 7.5 Conformità alla legge sui sussidi ........................................................................ 84 7.6 Delega di competenze legislative ....................................................................... 84 Parte V: Glossario ............................................................................................................. 85 Parte VI: Articoli di legge................................................................................................... 95 ALLEGATO I ................................................................................................................... 109 ALLEGATO II .................................................................................................................. 112

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Elenco delle abbreviazioni

AAU Assigned Amount Unit AEnEC Agenzia dell’energia dell’economia CAPTE-CN Commissione del Consiglio nazionale dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CAPTE-CS Commissione del Consiglio degli Stati dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CARMA Carbon dioxide management in Swiss power generation CCS Carbon Capture and Storage CDM Clean Development Mechanism CE Comunità europea CER Certified Emission Reduction Unit CFC Clorofluorocarburi CH4 Metano CI Comitato Interdipartimentale CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme CO2 Biossido di carbonio CORE Commissione federale per la ricerca energetica COST Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica COV Composti organici volatili CTI Commissione per la tecnologia e l’innovazione DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DFF Dipartimento federale delle finanze ECCP European Climate Change Programme (Programma europeo per il cambiamento climatico) EEA Agenzia europea dell’ambiente EIG Environmental Integrity Group EPA Environment Protection Agency eq Equivalente ERI Educazione, ricerca e innovazione ERU Emission Reduction Unit ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructures (Forum di Strategia Europea per le Infrastrutture di Ricerca) ETS Emission Trading Scheme EUA European Union Allowance EU-ETS European Union Emission Trading Scheme (sistema di scambio delle quote di emissione) FNS Fondo nazionale svizzero

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GCOS Global Climate Observing System GWP Global Warming Potential HFC Idrofluorocarburi alogenati ICOS Integrated Carbon Observation System IEA International Energy Agency IEE Intelligent Energy Europe (Energia Intelligente Europa) IOM Imposta sugli oli minerali IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Iv.pa. Iniziativa parlamentare JI Joint Implementation KPAF Kyoto Protocol Adaptation Fund LDCF Least Developed Countries Fund LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry MoPEC Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni N2O Protossido di azoto NF3 Trifluoruro di azoto NFA Nuova perequazione finanziaria NOx Ossidi di azoto OcCC Organo consultivo per i cambiamenti climatici OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ORRPChim Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici OSost Ordinanza sulle sostanze OWARNA Perfezionamento del sistema di preallarme e allarme in caso di pericoli naturali PFC Perfluorocarburi Piano SET Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche PIL Prodotto interno lordo PLANAT Piattaforma nazionale Pericoli naturali PMI Piccole e medie imprese ppm parts per million PPR Programma prioritario di ricerca PSI Istituto Paul Scherrer SCCF Fondo speciale per i cambiamenti climatici SER Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca SF6 Esafluoruro di zolfo SO2 Biossido di zolfo SO2F2 Difluoruro di solforile UE Unione europea UFAG Ufficio federale dell’agricoltura

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UFAM Ufficio federale dell’ambiente UFE Ufficio federale dell’energia UFFT Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UNDP United Nations Developmant Programme (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo) UNEP United Nations Environment Programme (Programma delle Nazioni Uni- te per l’Ambiente) UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change UNIDO United Nations Industrial Development Organisation USTRA Ufficio federale delle strade

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Sintesi

Il Consiglio federale presenta un progetto di consultazione sulla politica climatica svizzera dopo il 2012, concepito come controproposta indiretta all’iniziativa popolare federale «per un clima sano». In base ai risultati della consultazione, che si concluderà il 17 marzo 2009, e tenuto conto della situazione nell’ambito dei negoziati internazionali, il Consiglio federale presenterà al Parlamento un progetto di revisione della legge sul CO2. Per la Svizzera, una politica climatica efficace a livello internazionale è di vitale interesse. Per evitare effetti gravi per l’uomo e l’ecosistema, le temperature globali non dovrebbero aumentare più di 2°C rispetto all’epoca preindustriale. Per evitare questo aumento, se- condo gli scenari allestiti dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) si dovranno almeno dimezzare su scala mondiale le emissioni di gas climalteranti entro il 2050 e, entro fine secolo, – a seconda dello sviluppo demografico – le emissioni prodotte pro capite non dovranno superare 1-1,5 tonnellate di CO2 equivalente. Attualmente la po- polazione mondiale emette 6,3 tonnellate di CO2 equivalente pro capite. Indipendentemente dai progressi compiuti nella riduzione delle emissioni, occorre adotta- re misure di adattamento sia nei Paesi in via di sviluppo fortemente toccati dai cambia- menti climatici, sia in Svizzera. Tra i fattori che determinano il successo della protezione climatica vi sono anche la messa a disposizione e lo sviluppo di tecnologie a basse emis- sioni. Le misure di riduzione e di adattamento necessitano di stanziamenti a livello nazio- nale e internazionale. Fatte queste premesse, il Consiglio federale intende formulare la politica nazionale sul clima in conformità con il processo negoziale internazionale artico- landola nell’ambito di quattro assi tematici: (1) riduzione delle emissioni, (2) adattamento ai cambiamenti climatici, (3) ricerca e innovazione, (4) finanziamento.

(1) Riduzione delle emissioni Il Consiglio federale mette in discussione due varianti che si differenziano per gli obiettivi di riduzione e la quota di riduzioni ottenute all’estero: • La variante «obiettivi climatici vincolanti» pone l’accento sulle misure in Svizzera e si orienta agli obiettivi dell’UE. • La variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» pone l’accento sui provvedimenti all’estero e prevede la piena compensazione delle emissioni na- zionali residue con certificati esteri dopo il 2030 (al più presto).

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Tabella 1: confronto tra le due varianti.

Variante (1) Obiettivi climatici vinco- (2) Passi vincolanti verso la lanti neutralità climatica Obiettivo di riduzione Meno 20%; se dopo il 2012 Meno 50%, se dopo il 2012 en- entro il 2020 rispetto al entra in vigore un regime clima- tra in vigore un regime climatico

1990 tico internazionale valido meno internazionale valido e se i costi

30% complessivi di compensazione non superano i proventi della tassa di garanzia. Obiettivi di riduzione a Entro il 2050 riduzione di alme- Neutralità climatica completa al lungo termine no il 50% rispetto al 1990 più presto dal 2030 Tassa sul CO2 per Tassa d’incentivazione sussi- Tassa di garanzia che viene combustibili e diaria per la riduzione delle restituita all’importatore non ap- carburanti emissioni in Svizzera. pena presenta la dovuta quantità L’ammontare di questa tassa, di certificati. L’ammontare della probabilmente circa 15 cente- tassa è fissato nella legge: 9 simi al litro, dipende dall’effetto centesimi al litro. di altre misure e dal prezzo del È prevista l’esenzione per le petrolio. imprese che si impegneranno a È prevista l’esenzione per le raggiungere un obiettivo di ridu- imprese che si impegneranno a zione fissato con la Confedera- raggiungere un obiettivo di ri- zione. duzione fissato con la Confede- razione. Misure per entrambe le • Sviluppo ulteriore del sistema di scambio delle quote di emis- varianti sione per le imprese ad alta intensità energetica con la possibi- lità di integrarlo nel sistema dell’UE • Prescrizioni sulle emissioni per edifici e veicoli a sostegno dei piani d’azione Energia • Introduzione di una cauzione per le sostanze stabili nell’aria (gas serra sintetici) per evitare le dispersioni da sistemi chusi e per garantire l’eliminazione corretta o il recupero di queste so- stanze. • Programma di promozione per il risanamento degli edifici (pro- getto CAPTE-CN per la destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa o altra modalità di finanziamento) • Promozione della ricerca e della tecnologia • Impatto delle misure già decise e avviate sulle emissioni di CO2 (ad es. piani d’azione Energia) Certificati esteri In funzione dei bisogni Circa 600 milioni di franchi dell’industria privata. Se l’anno, finanziamento da parte l’obiettivo di riduzione è pari al dell’economia privata (consuma- 30%, la Confederazione deve tori di energia) farsi carico di circa 185 milioni di franchi l’anno. Mancato introito 2020 Da 145 a 280 milioni di franchi Da 90 a 160 milioni di franchi Adattamento ai cam- Coordinamento delle misure di adattamento, del finanziamento biamenti climatici degli eventi e del ripristino

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(2) Adattamento ai cambiamenti climatici Anche la Svizzera, con il suo ambiente alpino particolarmente delicato, è toccata dai cambiamenti climatici e deve adottare misure adeguate per adattarsi al mutamento delle temperature, delle precipitazioni e del regime idrico. La Confederazione coordina già oggi le misure di adattamento al riscaldamento climatico nell’ambito della prevenzione dei peri- coli naturali. Tuttavia, i rischi comportati da questo fenomeno non si traducono solo in un aumento dell’intensità e della frequenza di eventi estremi ma anche in cambiamenti meno evidenti come la diffusione di agenti patogeni o la mutazione del regime idrico che potreb- be compromettere la produzione agricola e idroelettrica. Si impone pertanto un’analisi globale della vulnerabilità di società ed economia. Bisogna valutare i rischi, elaborare e applicare provvedimenti adatti. L’adozione di misure di adattamento mirate può ridurre notevolmente l’entità dei danni, ma per evitare doppioni serve un coordinamento tra Con- federazione, Cantoni e privati.

(3) Ricerca e innovazione L’attuale stato della tecnica non è sufficiente per risolvere il problema dei cambiamenti climatici. La ricerca e l’innovazione sono quindi fondamentali per sviluppare tecnologie ecologiche e per rafforzare la competitività della Svizzera. Il Consiglio federale intende promuovere tra l’altro la realizzazione di impianti pilota e di dimostrazione come pure le analisi del potenziale di efficienza nelle aziende. A livello internazionale è importante il trasferimento di tecnologia ai Paesi in via di sviluppo.

(4) Finanziamento Nella variante «obiettivi climatici vincolanti», l’industria privata può coprire una parte dell’impegno di riduzione acquistando certificati esteri. Il quantitativo di certificati e i costi corrispondenti dipendono dalle decisioni dell’industria privata. Se l’obiettivo di riduzione passa dal 20 al 30% entro il 2020, lo sforzo di riduzione supplementare dovrà essere co- perto con l’acquisto di certificati esteri. I costi per l’acquisto dei certificati esteri supple- mentari si aggirano, con i prezzi attuali, attorno ai 185 milioni di franchi all’anno. Questi costi potrebbero essere coperti con una parte dei proventi a destinazione vincolata della tassa di incentivazione. Nella variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» si prevede l’acquisto di certificati esteri per circa 600 milioni di franchi che verranno finanziati dall’importatore e riversati sul consumatore finale sotto forma di un aumento dei prezzi. Indipendentemente da queste due varianti, il Parlamento sta discutendo anche l’iniziativa parlamentare Hegetschweiler (02.473) che prevede la destinazione parzialmente vincola- ta dei proventi della tassa sul CO2 per il finanziamento di un programma di risanamento degli edifici. La CAPTE-CN ha deciso di entrare in materia. Questa modalità di finanzia- mento è prevista nella variante «obiettivi climatici vincolanti». Per la variante «passi vinco- lanti verso la neutralità climatica» occorrerà invece trovare una modalità di finanziamento alternativa per portare avanti il programma dopo il 2012. A prescindere dalle varianti, occorrono mezzi finanziari per un massimo di 20 milioni di franchi all’anno da destinare a misure mirate nel settore della ricerca e dell’innovazione. Questi mezzi potrebbero provenire dall’eventuale messa all’asta dei diritti di emissione. La Svizzera deve inoltre finanziare misure di adattamento e di riduzione all’estero nonché misure nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici.

Parte I: Introduzione

1 Situazione iniziale

1.1 Andamento delle emissioni

Tra il 1970 e il 2004 le emissioni globali di gas serra sono pressoché raddoppiate, rag- giungendo nel 2004 i 49 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti (CO2eq)1. Negli scorsi anni la crescita ha subito addirittura un’accelerazione a seguito della forte crescita dell’economia mondiale. Più della metà delle emissioni complessive di gas serra sono costituite dalle emissioni di CO2 generate dalla combustione di agenti energetici fossili. Queste ultime sono così ripar- tite tra i grandi emettitori e la Svizzera:

Tabella 2: emissioni di CO2 generate dalla combustione di agenti energetici fossili nel 2005.2

2005 USA Cina UE-27 Russia Giappone India Svizzera

Emissioni (Mld. t CO2) 5,8 5,1 4 1,5 1,2 1,1 0,044 Emissioni pro capite (t CO2) 19,6 3,9 8,1 10,8 9,5 1 6

Tra i Paesi monitorati si riscontrano notevoli differenze negli indicatori delle emissioni di gas serra. Se al consumo energetico si aggiungono anche le emissioni geogene di CO2 legate alla produzione di cemento, è la Cina ad essere il maggiore emettitore a livello mondiale davanti agli Stati Uniti.3 Nel 2006 la Svizzera ha emesso gas serra per un totale di 53,2 milioni di tonnellate di CO2eq4, praticamente come nel 1990 (+0,8%), e quasi il 10 per cento in più del 1970. Ciò corrisponde a un’emissione pro capite di 6 tonnellate di CO2 prodotte dalle energie fossili e di 7 tonnellate di CO2eq tenuto conto anche degli altri gas serra. I valori relativamente contenuti sono riconducibili alla bassa incidenza dell’industria pesante e al fatto che la produzione di energia elettrica non genera quasi CO2. Il forte peso del settore dei servizi sulla creazione di valore aggiunto permette all’economia svizzera di attestare una bassa intensità di CO2 (0,19 kg CO2/dollari US PIL). Le emissioni globali pro capite ammontano a 4,2 tonnellate di CO25 o 6,3 tonnellate di CO2eq.6 L’incidenza dei singoli settori varia da un Paese all’altro. In Svizzera, il traffico e l’edilizia provocano ciascuno un terzo delle emissioni globali.

1 IPCC (2007): Fourth Assessment Report, Working Group III Report «Mitigation of Climate Change». http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm 2 IEA (2007): Key World Energy Statistics. http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2007/key_stats_2007.pdf. 3 Netherlands Environmental Assessment Agency (2007): China now no. 1 in CO2 emissions; USA in second position. http://www.mnp.nl/en/dossiers/Climatechange/moreinfo/Chinanowno1inCO2emissionsUSAinsecondposition. html 4 UFAM (2008): Switzerland’s Greenhouse Gas Inventory 1990-2006, National Inventory Report and CRF tables 2008. Submission of 15 April 2008 under the United Nations Framework Convention on Climate Change and under the Kyoto Protocol. Berna. http://www.bafu.admin.ch/climatereporting/00545/06033/index.html?lang=en 5 IEA (2007): Key World Energy Statistics. 6 IPCC (2007): Fourth Assessment Report, Working Group III Report “Mitigation of Climate Change”.

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La Figura 1 mostra la ripartizione per settori delle emissioni di gas serra nel mondo e in Svizzera.

IPCC BAFU

Figura 1: Emissioni di gas serra suddivise per settori.

1.2 Le sfide della politica climatica

1.2.1 Stabilizzazione delle concentrazioni a livelli non pericolosi

La Convenzione sui cambiamenti climatici del 1992 obbliga la comunità degli Stati a stabi- lizzare le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera a livelli non pericolosi. Se il riscalda- mento globale medio supera i 2°C rispetto all’epoca preindustriale bisogna attendersi conseguenze pesanti per l’uomo e gli ecosistemi. Il fenomeno si manifesterà in modo mol- to diverso da una regione all’altra. Nelle zone continentali e alle latitudini settentrionali l’innalzamento delle temperature sarà superiore alla media e di conseguenza gli effetti sugli ecosistemi sensibili, come ad esempio le Alpi, saranno particolarmente gravi. Secondo le conclusioni del recente rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici7 (IPCC), l’aumento della temperatura globale rispetto all’era preindustriale potrebbe essere contenuto a circa 2°C a condizione di stabilizzare le con- centrazioni di gas serra nell’atmosfera a un livello tra 445 e 490 ppm8 entro la fine del se- colo.

1.2.2 Obiettivi di riduzione necessari

Per stabilizzare le concentrazioni di gas serra, le emissioni globali devono essere ridotte massicciamente entro il 2100 dalle attuali 6,3 tonnellate di CO2eq pro capite a un livello compreso tra 1 e 1,5 tonnellate di CO2eq, a seconda dell’evoluzione demografica. Una parte consistente delle emissioni massime pro capite ammesse è costituita da quelle, tec- nicamente inevitabili, riconducibili alla produzione di generi alimentari. La quota a disposi- zione per soddisfare gli altri bisogni – quali la produzione di energia e la mobilità – va quindi ridotta proporzionalmente. Per raggiungere gli obiettivi di lungo periodo fissati dalla Convenzione sui cambiamenti climatici bisogna quindi intervenire su scala mondiale.

7 IPCC (2007): Fourth Assessment Report, Working Group III Report «Mitigation of Climate Change». 8 Parti per milione: unità di misura della concentrazione dei gas; nel caso specifico misura la concentrazione dei gas serra nell’atmosfera. 445 ppm CO2 significa che in 1 milione di molecole di aria vi sono 445 molecole di CO2.

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1.3 Conseguenze e costi dei cambiamenti climatici

1.3.1 Effetti a livello internazionale

Se le emissioni mondiali di gas serra non vengono ridotte notevolmente, si deve prevede- re entro il 2010 un aumento della temperatura globale tra 1,1 e 6,4°C9 rispetto al 1990. La distribuzione globale delle precipitazioni cambierà e il livello dei mari salirà ulteriormen- te10. Anche l’intensità e la frequenza dei fenomeni atmosferici estremi cambieranno: si prevedono aumenti delle ondate di calore e delle siccità, delle precipitazioni di forte inten- sità nella maggior parte delle regioni del mondo e dell’attività degli uragani tropicali11. La combinazione di cambiamenti climatici, delle perturbazioni connesse e di altri effetti del mutamento globale comporterà molto probabilmente nel corso del secolo il superamento della capacità di resistenza di numerosi ecosistemi. Molte specie animali e vegetali fini- ranno così per trovarsi sotto pressione. Basti pensare che già solo un riscaldamento glo- bale compreso tra 1,5 e 2,5°C aumenta il rischio di estinzione per il 20-30 per cento delle specie considerate.12 Sebbene alle latitudini intermedie e settentrionali la produzione agricola possa trarre un leggero vantaggio da un aumento della temperatura tra 1 e 3°C, oltre questa soglia il po- tenziale globale della produzione alimentare si ridurrà. Gli effetti negativi prevarranno an- che per quanto riguarda la salute: carenze nutrizionali, tassi di mortalità elevati durante i periodi di calura, diffusione di malattie infettive e maggiore frequenza delle patologie car- dio-respiratorie comprometteranno la salute di milioni di individui. L’entità delle ripercussioni varia da una regione all’altra. A causa della loro posizione geo- grafica e delle limitate capacità di adattamento alle nuove condizioni, saranno i Paesi in via di sviluppo a pagare il prezzo più alto per i cambiamenti climatici. L’Africa e le regioni costiere (innalzamento del livello del mare) risultano particolarmente vulnerabili. Gli esper- ti ritengono che le migrazioni provocate dall’aumento globale delle temperature possano diventare una delle principali cause di conflitto nella futura politica internazionale.13 In un rapporto commissionato dal Governo britannico, l’ex capo economista della Banca mondiale, Nicholas Stern, ha stimato tra 5 a 2 e 10 a 1 il rapporto tra il costo globale dei cambiamenti climatici senza l’attuazione di ulteriori impegni di riduzione e i costi della sta- bilizzazione delle emissioni di gas serra a un livello considerato non pericoloso14. I costi da sostenere per prevenire un progressivo riscaldamento del clima sono quindi decisa- mente inferiori al prezzo da pagare se non interveniamo per tempo. I costi da sostenere per la stabilizzazione delle emissioni di gas serra variano dallo 0,6 all’1,4 per cento del PIL mondiale dell’anno 203015 secondo la società di consulenza McKinsey, mentre secondo l’IPCC si tratta di investire meno del 3 per cento16. In ogni ca- so, prima si interviene e più contenuti saranno sia i costi di abbattimento a lungo termine che quelli di adattamento e di riparazione dei danni17.

9 Forbice prevista nella migliore delle ipotesi: tra 1,8 e 4,0°C. 10 IPCC (2007): Fourth Assessment Report, Working Group I Report «The Physical Science Basis». 11 IPCC (2007): Fourth Assessment Report, Working Group I Report «The Physical Science Basis». 12 IPCC (2007): Fourth Assessment Report, Working Group II Report «Impacts, Adaptation and Vulnerability». 13 WGBU (2007): Welt im Wandel: Sicherheitsrisiko Klimawandel. 14 Stern (2007): Stern Review: l’économie du changement climatique. 15 McKinsey Quarterly (2007): A cost curve for greenhouse gas reduction. 16 IPCC (2007): Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 17 Stern (2007): Stern Review: Die wirtschaftlichen Aspekte des Klimawandels.

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1.3.2 Effetti per la Svizzera

In Svizzera, un aumento della temperatura globale tra 0,8 e 2,4°C entro il 2050 avrà come conseguenza un riscaldamento del clima compreso tra 0,8 e 4,9°C a seconda delle sta- gioni e delle regioni (forbice prevista nella migliore delle ipotesi: tra 1,8 e 2,8°C)18. Le mo- dellizzazioni mostrano che le precipitazioni invernali aumenteranno di circa il 10 per cento e quelle estive si ridurranno approssimativamente del 20 per cento19. In termini di media annuale si prevede un calo del 5-10 per cento. Se non si fa nulla contro i cambiamenti climatici, i loro effetti si faranno sentire anche in Svizzera. La prima conseguenza sarà un cambiamento nella frequenza e nell’intensità degli eventi climatici estremi. Aumenteranno i periodi di calura e le piene. I pendii montani saranno meno stabili a causa del ritiro dei ghiacciai e del disgelo del permafrost, e si veri- ficheranno più spesso movimenti di masse rocciose quali cadute di massi, crolli di intere pareti rocciose, smottamenti e colate detritiche. A lungo termine la portata dei corsi d’acqua si ridurrà, compromettendo inevitabilmente la produttività delle centrali idroelettri- che. Entro il 2050 la produzione di energia idroelettrica potrebbe ridursi del 7 per cento20. Anche le prestazioni delle centrali nucleari raffreddate ad acqua sono destinate a ridursi a causa dell’aumento della temperatura dei fiumi e della conseguente diminuzione della capacità di raffreddamento. Periodi di calura e siccità più lunghi comprometteranno le capacità produttive e le funzioni di protezione delle foreste. Il cambiamento del clima avrà effetti negativi anche sul turismo e sulla salute. Nel caso di un innalzamento della tempe- ratura di 3°C scomparirebbero ampie superfici innevate, attualmente considerate a inne- vamento sicuro21. Un innalzamento della temperatura di 2 o 3°C metterebbe inoltre in pericolo la capacità di adattamento del mondo vegetale e animale e causerebbe perdite all’agricoltura. I danni provocati da un aumento della temperatura media in Svizzera di 2°C entro il 2050 non supererebbero lo 0,6 per cento del PIL di quello stesso anno22. Nella seconda metà del secolo e a partire da un riscaldamento globale superiore ai 2°C i danni sarebbero net- tamente più consistenti. Per ogni grado di aumento generalizzato della temperatura evita- to, il nostro Paese risparmierà annualmente tra 600 milioni e 1 miliardo di franchi. I settori maggiormente colpiti saranno il turismo e l’energia. Anche le perdite economiche provocate dai mutamenti climatici in altre regioni del mondo avranno un impatto sull’economia svizzera per effetto della forte interdipendenza a livello internazionale. In base alle prime modellizzazioni, il contraccolpo potrebbe mettere a re- pentaglio dall’1,4 al 3,1 per cento delle nostre esportazioni entro il 2050. In termini di pro- duzione significherebbe un calo del PIL nel 2050 compreso tra lo 0,5 e l’1,1 per cento23. Il turismo invernale perderà, ad esempio, ospiti stranieri e gli esportatori dovranno fare i conti con una contrazione della domanda di beni d’investimento (In caso di innalzamento del livello del mare, il Bangladesh si vedrà costretto a investire in misure di prevenzione e di riparazione dei danni: una delle conseguenze sarà una diminuzione delle risorse a di- sposizione per importare merci dalla Svizzera).

18 OcCC (2007): Klimaänderung und die Schweiz 2050. Erwartete Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft (in tedesco e francese). 19 Tali valori corrispondono alla migliore delle ipotesi. Il calo estivo può oscillare tra il 5 e il 30% e l’aumento invernale raggiungere il 20%. 20 M. Piot (2005): Auswirkungen der Klimaänderung auf die Wasserkraftproduktion in der Schweiz. 21 Umweltbundesamt (2008): Klimaauswirkungen und Anpassung in Deutschland. 22 Comunità di lavoro Ecoplan/Sigmaplan (2007): Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweizer Volks- wirtschaft (nationale Einflüsse), studio commissionato da UFAM e UFE. 23 Comunità di lavoro Infras/Ecologic/Rütter + Partner (2007): Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweizer Volkswirtschaft (internationale Einflüsse), studio commissionato dall’UFAM.

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In definitiva, gli influssi internazionali sull’economia svizzera potrebbero essere comples- sivamente più importanti degli effetti diretti dell’aumento delle temperature nel nostro Pae- se.

1.4 Contesto internazionale e nazionale

Le modalità per trasporre ai singoli Stati l’obiettivo a lungo termine di riduzione delle emis- sioni sono oggetto di trattative internazionali in corso sui nuovi impegni di riduzione. Gli accordi attualmente in vigore (protocollo di Kyoto), che richiamano ai propri doveri soprat- tutto gli Stati industrializzati, scadono nel 2012. A fine 2012, scade anche la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 che ob- bliga il Consiglio federale a presentare per tempo proposte relative agli obiettivi di riduzio- ne da attuare dopo tale data. Per adempiere il mandato, con decisione del 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha dato incarico al Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra- sporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di sottoporgli, per consultazione, un progetto sull’impostazione della politica climatica svizzera dopo il 2012. La proposta di revisione della legge sul CO2 è una controproposta indiretta all’iniziativa popolare federale «per un clima sano». L’iniziativa sul clima, depositata il 29 febbraio 2008 dalle associazioni ambientaliste, ha raccolto 115 689 firme valide e chiede una ridu- zione su scala nazionale dei gas serra del 30 per cento rispetto al 1990 entro il 2020. Il 29 settembre 2007, il Gruppo popolare democratico ha presentato un’iniziativa parla- mentare (Iv.pa. 07.468) nella quale chiede entro il 2020 una riduzione di almeno il 20 per cento rispetto al 1990 dei gas serra di natura antropica emessi a livello nazionale, da at- tuarsi in sintonia con gli obiettivi dell’UE. La revisione della legge sul CO2 recepisce tale obiettivo. Le misure da adottare devono privilegiare l’efficienza energetica e le fonti di e- nergia rinnovabili. La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-CN) ha dato seguito all’iniziativa il 29 gennaio 2008.

1.5 Termine di consultazione

La procedura si protrae dal 5 dicembre 2008 al 17 marzo 2009. I pareri devono essere inoltrati all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Sulla base dei risultati della consultazio- ne, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento una proposta di revisione della legge sul CO2.

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Parte II: In generale

2 Contesto internazionale

2.1 Accordi multilaterali

I cambiamenti climatici sono un problema globale la cui gestione travalica le capacità dei singoli Stati e richiede pertanto la collaborazione di tutti. Per questo motivo, la comunità internazionale si è dotata di strumenti adeguati, ossia della Convenzione sul clima e del relativo Protocollo di Kyoto. La protezione del clima concordata a livello internazionale poggia su quattro pilastri: • mitigazione: la riduzione delle emissioni climalteranti deve essere finalizzata a e- vitare o perlomeno attenuare i cambiamenti climatici; • adattamento: anche se entro il 2100 l’aumento della temperatura globale risulterà inferiore ai 2°C, a causa del diverso impatto dei cambiamenti climatici nelle varie regioni del mondo, in molte aree serviranno misure di adattamento; • trasferimento di tecnologie: i Paesi in via di sviluppo devono poter disporre di tecnologie pulite affinché la loro crescita economica sia in linea con gli obiettivi di protezione globale del clima; • finanziamento: i Paesi in via di sviluppo maggiormente colpiti dalle conseguenze dei cambiamenti climatici devono essere sostenuti finanziariamente affinché possano attuare misure di adattamento e di riduzione delle emissioni di gas ser- ra.

2.1.1 Accordi internazionali sul clima

2.1.1.1 Convenzione sul clima

Nel 1992, in occasione del vertice mondiale di Rio de Janeiro, venne siglato un primo ac- cordo internazionale sulla protezione del clima denominato «Convenzione sul clima». En- trata in vigore il 21 marzo 1994, questa Convenzione è stata sinora ratificata da 192 Stati, ciò che le conferisce un carattere universale. Conformemente all’articolo 2, l’obiettivo primario della Convenzione sul clima è di stabiliz- zare la concentrazione di gas serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza sul sistema climatico. Per riuscirci, occorre che tutti i Paesi aderi- scano al regime climatico internazionale. Tra i principi che reggono la Convenzione sul clima vi è quello della «responsabilità comune ma differenziata» che tiene conto del diver- so impatto storicamente esercitato sull’ambiente e dei mezzi a disposizione di ciascuna nazione. In base a tale principio, i Paesi sviluppati sono tenuti ad assumere un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici, riducendo le proprie emissioni di gas serra, aiu- tando i Paesi in via di sviluppo a far fronte alle conseguenze del surriscaldamento globale e predisponendo i mezzi finanziari e tecnologici necessari. Considerata la loro crescita economica e il massiccio aumento delle loro emissioni di gas serra, anche i Paesi emer- genti saranno chiamati a sottoscrivere obiettivi di riduzione vincolanti nel quadro del regi- me climatico internazionale per il periodo successivo al 2012. Affinché la politica climatica non pregiudichi né lo sviluppo economico e sociale né la riduzione della povertà nei Paesi in via di sviluppo, il loro contributo alla riduzione delle emissioni dovrà essere sostenuto dai Paesi industrializzati.24

24 Art. 4 cpv. 7. 15

2.1.1.2 Protocollo di Kyoto

Varato dalla comunità internazionale nel 1997 a complemento della Convenzione sul cli- ma, il Protocollo di Kyoto fissa obiettivi di riduzione vincolanti ai sensi del diritto interna- zionale e un preciso calendario di attuazione per i 36 Paesi industrializzati che lo hanno ratificato. Entrato in vigore nel 2005, sinora è stato ratificato da 181 Stati con l’eccezione degli USA, fino a poco tempo fa i principali responsabili delle emissioni di gas serra. Per quanto riguarda la Cina, che nel frattempo ha scavalcato gli Stati Uniti in vetta alla classi- fica dei maggiori emettitori, il Protocollo non prevede alcun obbligo di riduzione. Per ridurre le proprie emissioni, i Paesi industrializzati hanno adottato misure a livello na- zionale e possono avvalersi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, os- sia: la Joint Implementation (JI), il Clean Development Mechanism (CDM) e l’Emissions Trading Scheme (ETS). Tra gli obiettivi dei progetti CDM vi è anche quello di coinvolgere i Paesi in via di sviluppo negli sforzi internazionali per la protezione del clima e di contribui- re allo sviluppo sostenibile mediante il trasferimento di tecnologie ecocompatibili. Il Protocollo di Kyoto prevede uno scambio internazionale di quote di emissione tra Paesi industrializzati. A tale scopo, a ogni nazione viene assegnato un numero di diritti di emis- sione (Assigned Amount Units – AAU) proporzionale ai suoi obiettivi di riduzione. Se un Paese utilizza meno diritti di quanti gli spettano, può vendere quelli in eccesso. Molti Pae- si, in primo luogo l’UE, hanno introdotto un sistema di scambio per le aziende basato su questo modello. Inoltre, sui mercati internazionali del carbonio è possibile scambiare an- che certificati provenienti da progetti di tutela ambientale realizzati in altri Paesi industria- lizzati (JI) o in Paesi in via di sviluppo (CDM). Per una maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi, il Protocollo di Kyoto pre- vede il computo delle prestazioni fornite dai pozzi di carbonio, come oceani, boschi e il suolo per citare quelli più importanti, che assorbono più CO2 di quanto ne producano. Mentre per gli imboschimenti e i dissodamenti è obbligatorio, tale computo è facoltativo per altre attività legate ai pozzi di carbonio (ad es. gestione di boschi e suolo atta a incre- mentare la quantità di carbonio da essi immagazzinata). Ciononostante, i pozzi di carbo- nio non costituiscono un’alternativa alle misure di riduzione durature, in quanto prima o poi il CO2 immagazzinato viene nuovamente rilasciato nell’atmosfera. Anche se verranno potenziati nel regime climatico internazionale dopo il 2012, i meccani- smi flessibili e i pozzi di carbonio non saranno sufficienti. Vista l’evoluzione delle emissioni mondiali, la partecipazione agli sforzi di abbattimento anche da parte di Paesi con un ele- vato volume di emissioni, ma non vincolati ad alcun obbligo di riduzione conformemente al Protocollo di Kyoto (come gli USA e i Paesi emergenti o in via di sviluppo diventati grandi emettitori come la Cina, l’India e il Brasile) appare imprescindibile. Le discussioni su que- sto tema si svolgono nel quadro della roadmap di Bali, approvata nel 2007 in occasione della Conferenza sul clima tenutasi per l’appunto sull’isola indonesiana.

2.1.2 Sviluppo degli accordi internazionali

Roadmap di Bali Nella roadmap approvata a Bali, la comunità internazionale definisce il processo negozia- le in vista della Conferenza sul clima di Copenhagen in programma alla fine del 2009. Due gli obiettivi perseguiti: • definizione di obiettivi di riduzione vincolanti per i Paesi industrializzati e i grandi Paesi emergenti che sottostanno al regime climatico post 2012; • attuazione della Convenzione sul clima conformemente alla roadmap di Bali. In aggiunta ai quattro pilastri esistenti, ossia la mitigazione, l’adattamento, il trasferimento tecnologico e il finanziamento (cfr. 2.1) la roadmap di Bali si prefigge di definire una visio-

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ne condivisa per raggiungere obiettivi comuni a lungo termine. Questa visione della pro- cedura concertata nel lungo periodo a livello internazionale contempla un obiettivo di ridu- zione delle emissioni globale che ottempera alle disposizioni e ai principi della Convenzione, in particolare al principio della responsabilità comune ma differenziata, e tiene conto delle possibilità di ciascun Paese. Tale visione è sorretta da rapporti scientifici sui cambiamenti climatici e in particolare dal quarto Rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC)

(1) Mitigazione: ulteriori misure di riduzione delle emissioni Tra i temi discussi nel quadro dei negoziati sul regime climatico internazionale dopo il 2012 figurano la quantificazione degli obiettivi di riduzione e gli strumenti per raggiungerli. Sinora è stata raggiunta un’intesa sui seguenti punti: • dopo il 2012, i meccanismi di flessibilità saranno rafforzati e la loro qualità miglio- rata, ma il loro contributo potrà essere computato solo in aggiunta agli sforzi compiuti a livello nazionale (supplementarietà); • il regime climatico internazionale per il periodo successivo al 2012 continuerà a disciplinare un paniere composto da più gas serra (a quelli contemplati nel Pro- tocollo di Kyoto, ossia CO2, CH4, N2O, HFC, PFC e SF6, se ne potranno aggiun- gere altri sulla base dei risultati emersi dal quarto Rapporto di valutazione dell’IPCC). Il Clean Development Mechanism (CDM) consente di sostenere direttamente i Paesi in rapido sviluppo nei loro sforzi per ridurre le emissioni. Si tratta di un meccanismo flessibile che produce un duplice beneficio: ai Paesi in via di sviluppo permette di usufruire delle nuove tecnologie e a quelli industrializzati di ridurre le emissioni a costi inferiori. Da qual- che tempo, tuttavia, la credibilità di questo strumento è messa in dubbio, in quanto una parte dei progetti CDM non genera alcuna ulteriore riduzione delle emissioni, né contribui- sce in alcun modo allo sviluppo sostenibile nei Paesi ospitanti. Inoltre, la distribuzione geografica dei progetti risulta poco equilibrata: ben il 75 per cento di tutti i progetti CDM, infatti, si concentra in Cina, India e Brasile, ossia in tre Paesi emergenti che, di fatto, nel quadro del regime climatico internazionale dopo il 2012, dovranno a loro volta assumere impegni di riduzione. D’altro canto, vi sono anche progetti CDM qualitativamente validi, che oltre a ridurre le emissioni creano uno sviluppo economico e sostenibile nei Paesi ospitanti. I Paesi che si assumono un impegno di riduzione sono tenuti a realizzare una parte so- stanziale dei tagli alle emissioni sul proprio territorio.25 Tale principio, conosciuto con il termine di supplementarietà, continuerà ad essere applicato senza alcuna specificazione quantitativa. Le regole per il computo dei pozzi biologici valgono solo per il primo periodo di adempi- mento e dovranno essere rinegoziate in vista del regime climatico internazionale per il periodo successivo al 2012. Per quanto riguarda l’utilizzazione delle foreste, in futuro oc- correrà ridimensionare l’importanza attribuita alla loro prestazione quali pozzi di carbonio e porre maggiormente l’accento sullo sfruttamento sostenibile del legno quale materia prima rinnovabile. Una soluzione potrebbe essere quella di computare lo stoccaggio a lungo termine del CO2 nel legno impiegato nell’edilizia. Dal punto di vista della riduzione delle emissioni, i pozzi geologici (Carbon Capture and Storage, CCS) presentano un potenziale sensibilmente maggiore rispetto ai pozzi biologi-

25 FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1; Decision 2/CMP1: [The COP/MOP] decides that the use of the mechanisms shall be supplemental to domestic action and that domestic action shall thus constitute a significant element of the effort made by each Party included in Annex I to meet its quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3, paragraph 1.

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ci. Alcuni Stati, tra cui l’UE, hanno adottato una normativa per lo stoccaggio in terraferma. L’adeguamento di due trattati internazionali26 ha inoltre spianato la strada allo stoccaggio di CO2 nel sottosuolo marino.

(2) Adattamento Poiché i cambiamenti climatici sono già in atto e, in una certa misura, non è più possibile evitarli, oltre a lottare contro le cause occorre anche adattarsi alle conseguenze. L’adozione di misure appropriate consente di limitare i danni. A subire i maggiori contrac- colpi del surriscaldamento globale sono i Paesi in via di sviluppo, in particolare quelli me- no avanzati e i piccoli Stati insulari che, oltre a dover far fronte a periodi prolungati di siccità, inondazioni, carestie e malattie, spesso non dispongono dei mezzi necessari per attuare misure di adattamento. Solo nei Paesi in via di sviluppo tali misure potrebbero richiedere da 1027 a oltre 50 miliardi di dollari28 l’anno. Tuttavia, il bisogno di adattamento non è limitato ai Paesi in via di sviluppo: anche le nazioni industrializzate e i Paesi emer- genti sono chiamati ad adottare misure appropriate. Nel 2005, nel quadro dei negoziati internazionali, è stato messo a punto un programma di lavoro sulle misure di adattamento che costituisce un elemento cardine della roadmap di Bali. Vista la crescente concentrazione di gas serra nell’atmosfera, più si indugerà nell’attuare le misure di adattamento, più il conto sarà salato. Oltre a questo aspetto importante, oc- corre tenere conto dei rischi generati dai cambiamenti climatici (gestione dei rischi). In merito va ricordato che i negoziati internazionali affrontano il tema della prevenzione e della mutualizzazione di tali rischi, in particolare mediante la creazione di soluzioni assicu- rative.

(3) Trasferimento di tecnologia La tecnologia svolge un ruolo determinante sia nell’attenuazione dei cambiamenti climatici che nell’adattamento alle loro conseguenze. La Convenzione sul clima promuove lo svi- luppo e il trasferimento di tecnologie pulite in particolare ai Paesi in via di sviluppo. I pro- gressi compiuti su questo fronte, tuttavia, non sono sufficienti. È necessario migliorare il coinvolgimento del settore privato che sviluppa e detiene le tecnologie e sfruttare mag- giormente le istituzioni e i canali esistenti al di fuori della Convenzione sul clima, ad e- sempio il Cleaner Production Center (centri di consulenza ambientale per l’industria e la manifattura nei Paesi in via di sviluppo) costituito dalla Svizzera in collaborazione con l’UNIDO. Un ulteriore strumento di recente concezione sono gli approcci settoriali basati su ben- chmark relativi al tenore di CO2 di un determinato ramo economico. Si sta inoltre vaglian- do la possibilità di ricorrere ad accordi settoriali transnazionali quale misura complementare agli obiettivi di riduzione nazionali.29 Nel mirino ci sono soprattutto settori come il cemento, l’acciaio e l’alluminio, la produzione di elettricità, la navigazione aerea e marittima internazionale (che impiega i cosiddetti Bunker Fuels) e le case automobilisti- che, ma non è escluso che accordi di questo tipo vengano siglati anche nel settore degli edifici, nei trasporti e nell’agricoltura.

26 Nel febbraio del 2007, il Protocollo di Londra che disciplina lo scarico in mare di rifiuti è stato ampliato in modo da escludere il CO2 proveniente dalla catena del processo di CCS dall’elenco delle sostenze regola- mentate. Nel gennaio del 2008, la commissione esecutiva della Convenzione OSPAR per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, aderendo a un’iniziativa norvegese, ha dato il via libera al- lo stoccaggio sottomarino di CO2. L’immissione di CO2 direttamente nella colonna d’acqua e sul fondo ma- rino resta esplicitamente esclusa dalla normativa. 27 Secondo stime della Banca mondiale, i costi di adattamento nei Paesi in via di sviluppo si aggireranno tra i

10 e i 40 miliardi di dollari l’anno.

28 Secondo le stime di Oxfam, tali costi ammonteranno ad almeno 50 miliardi di dollari l’anno. 29 FCCC/KP/AWG/2008/L.6, 12 giugno 2008.

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Lo scopo degli accordi settoriali transnazionali con norme comuni sulle emissioni è quello di ridurre le distorsioni concorrenziali internazionali e di creare incentivi per indurre i Paesi emergenti e in via di sviluppo ad aderirvi. Dal canto loro, le nazioni industrializzate hanno tutto l’interesse a sottoscriverli, in quanto se non tutti i Paesi produttori dovessero sotto- stare a norme sulle emissioni ugualmente severe, la competitività della propria industria potrebbe risultarne compromessa. I progetti CDM di alta qualità possono innalzare il livello tecnologico nei Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, come mostrano le esperienze degli scorsi anni, sinora il trasferimento di tecnologie mediante progetti CDM non ha raggiunto la portata auspicata.30 In un siste- ma di scambio delle quote di emissione come quello dell’UE, è possibile effettuare un trasferimento di tecnologie anche tra Stati industrializzati.

(4) Finanziamento Sinora il Fondo globale per l’ambiente (GEF) ha perlopiù assicurato il finanziamento del regime climatico, mettendo a disposizione dei Paesi in via di sviluppo i mezzi necessari per realizzare progetti di attenuazione dei cambiamenti climatici e di adattamento alle loro conseguenze. Oltre a quello citato, esistono anche altri fondi creati in relazione al regime climatico con lo scopo di sostenere in particolare il trasferimento di tecnologie e le misure di adattamento: è il caso ad esempio del Fondo speciale sui cambiamenti climatici (SCCF) adottato a Marrakesh, del Fondo di adattamento del Protocollo di Kyoto (KPAF) o del Fondo per i Paesi meno avanzati (LDCF). Nel 2008, inoltre, la Banca mondiale ha lanciato altri fondi per il clima dotati di miliardi di dollari e alimentati su base volontaria. Malgrado i mezzi in dotazione a questi fondi, il fabbisogno globale di finanziamento è lungi dall’essere coperto. A dipendenza della fonte, si stima che occorrerebbe mettere in cam- po dal decuplo a oltre il centuplo delle risorse attualmente impiegate.31 Il finanziamento delle misure di adattamento, quindi, costituisce un tassello essenziale nei negoziati sul clima. I Paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati e i piccoli Stati insulari responsabili solo in minima parte dei cambiamenti climatici, subiscono in media le mag- giori ripercussioni sul proprio tenore di vita e dipendono dagli aiuti finanziari. Ma anche i Paesi emergenti e quelli industrializzati chiedono l’incremento dei mezzi attualmente di- sponibili e la creazione di nuovi strumenti di finanziamento in grado di coprire i bisogni sia dei Paesi in via di sviluppo che i loro. Nel 2006, la Svizzera ha proposto di finanziare l’adattamento ai cambiamenti climatici mediante l’introduzione di una tassa globale sulle emissioni di CO2 (cfr. 3.2.10, (4) Colla- borazione internazionale), prelevata secondo il principio “chi inquina paga”. Proposte ana- loghe sono state avanzate anche da altri Paesi. Tra queste, la proposta norvegese di vendere all’asta una piccola percentuale dei diritti di emissione ha riscontrato un notevole interesse.

Punto della situazione sui negoziati internazionali Dall’approvazione della roadmap di Bali nel dicembre del 2007, i negoziati si sono fatti più serrati in vista della Conferenza sul clima in programma a Copenhagen nel dicembre del

2009. Nel corso dei negoziati si sono delineate tre diverse posizioni di fondo:

30 Seres (2007): Analysis of Technology Transfer in CDM Projects. Prepared for the UNFCCC Registration & Issuance Unit CDM/SDM. Montreal, Canada. Dicembre 2007. 31 Behrens, Arno (Version as of 22.9.2008): Financial Impacts of Climate Change: What Scale of Required Resources. Background Paper for the Fifth ECP Seminar.

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• i Paesi industrializzati vogliono che tutti i principali Paesi emettitori vengano in- clusi in un regime climatico vincolante e chiedono che, per adempiere gli obblighi che ne derivano, venga predisposto un ventaglio di strumenti il più ampio possi- bile; • i Paesi emergenti che registrano un forte incremento delle emissioni non vogliono che un obiettivo di riduzione freni la loro crescita ed esortano i Paesi industrializ- zati ad assumersi le proprie responsabilità; • i Paesi in via di sviluppo premono per poter beneficiare di trasferimenti finanziari e tecnologici provenienti dai Paesi industrializzati per riuscire, a breve termine, ad adattarsi alle conseguenze più gravi dei cambiamenti climatici e, a lungo ter- mine, a intraprendere un percorso sostenibile per ridurre le emissioni al livello più basso possibile. Sebbene, formalmente, i negoziati sull’accordo che sostituirà il Protocollo di Kyoto e quelli relativi alla Convenzione sul clima seguano vie separate, per difendere i rispettivi interessi nell’ambito della roadmap di Bali, le Parti giocano di tattica procedendo parallelamente sui due fronti.

2.2 Strategia dell’UE-27

2.2.1 Riduzione delle emissioni

2.2.1.1 L’obiettivo UE dei due gradi

L’UE vuole limitare l’aumento della temperatura media globale a meno di 2°C rispetto ai valori dell’era preindustriale32. A tale scopo, secondo l’IPCC, occorre stabilizzare la con- centrazione di gas serra presenti nell’atmosfera tra 445 e 490 ppm (cfr. 1.2.1). Le probabi- lità di raggiungere questo obiettivo sono del 50 per cento purché si proceda a un abbattimento delle emissioni globali di gas climalteranti dell’ordine del 50-85 per cento entro il 2050.

2.2.1.2 Obiettivi dell’UE-27

L’UE intende assumere un ruolo guida a livello mondiale e imprimere slancio alla prote- zione del clima globale33. Nella primavera del 2007, il Parlamento europeo34 e i capi di Stato e di Governo riuniti nel Consiglio europeo35 hanno dato il via libera all’elaborazione di una strategia integrale su clima ed energia, ribadendo che i Paesi sviluppati debbano fungere da precursori in materia di politica climatica internazionale. Su questo sfondo, l’UE si è detta disposta a ridurre le sue emissioni di gas serra del 30 per cento entro il 2020 rispetto ai valori del 1990, a condizione che altri Paesi industrializzati si assumano

32 Commissione: COM(2007)2 definitivo / Consiglio dei ministri dell’Unione europea, incontro dei ministri dell’ambiente del 20.02.2007: C/07/25 / Consiglio dell’Unione europea, incontro dei capi di Stato e di gover- no dell’8/9 marzo 2007/ Parlamento europeo del 15.11.2007: Risoluzione sulla limitazione del surriscalda- mento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi C - La via da percorrere fino al 2020 e oltre (COP 13 e COP/MOP 3). 33 Domande e risposte sulla proposta della Commissione in materia di ripartizione di sforzi, documento n. MEMO/08/34: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/34&format=HTML&aged=0&language =DE&guiLanguage=en 34 Risoluzione del Parlamento europeo sui cambiamenti climatici del 14 febbraio 2007: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2007- 0038+0+DOC+PDF+V0//IT 35 Consiglio dell’Unione europea,, incontro dei capi di Stato e di governo dell’8/9 marzo 2007, Conclusioni della presidenza: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/93139.pdf (non disponibile in italiano)

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impegni di riduzione analoghi e che i Paesi in via di sviluppo economicamente più avanza- ti contribuiscano all’abbattimento delle emissioni di gas serra in misura proporzionale alle rispettive responsabilità e capacità. Sino alla conclusione di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012 e fatta salva la sua posizione nell’ambito dei negoziati internazionali, l’UE si impegna a realizzare una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 20 per cento entro il 2020 rispetto al 199036. Inoltre, sia il Parlamento37 che il Consiglio europeo38 hanno approvato l’obiettivo di aumentare di almeno il 20 per cento la quota delle energie rinnovabili sulla quantità complessiva di energia consumata nell’Unione entro il 2020.

2.2.1.3 Ripartizione dell’obiettivo di riduzione delle emissioni

Il 23 gennaio 2008, la Commissione europea ha varato un pacchetto di misure per attuare gli impegni assunti dal Consiglio39 in materia di protezione del clima e di promozione delle energie rinnovabili. Secondo le proposte formulate dalla Commissione40, gli obiettivi con- cordati sono tecnologicamente ed economicamente raggiungibili nell’UE. L’obiettivo di riduzione delle emissioni deve essere ripartito tra i settori che partecipano al sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU-ETS) e quelli che non vi parte- cipano. I primi, tra cui l’industria dell’elettricità, sono tenuti a fornire prestazioni di riduzio- ne maggiori, in quanto in questi settori le operazioni di abbattimento delle emissioni risultano tendenzialmente meno onerose che non nella maggior parte dei secondi. Per raggiungere un obiettivo di riduzione del 20 per cento entro il 2020, le emissioni di gas serra nell’ambito dell’EU-ETS dovranno diminuire di almeno il 21 per cento rispetto al 2005, ciò che corrisponde a un abbattimento del 27 per cento circa rispetto ai livelli del 1990. Dal canto loro, i settori che non partecipano all’EU-ETS (trasporti, edifici, piccole industrie, rifiuti, agricoltura) dovranno ridurre le loro emissioni complessivamente del 10 per cento rispetto al 2005 e di circa il 17 per cento rispetto al 1990 entro il 2020. La Commissione europea41 propone di ripartire gli sforzi volti a ridurre le emissioni di gas serra nei settori che non partecipano all’ETS essenzialmente in base al PIL pro capite. A tale scopo, a tutti gli Stati membri vengono assegnati obiettivi individuali espressi in per cento che, sommati, danno una riduzione media complessiva pari al 10 per cento rispetto al 2005. La gamma degli obiettivi varia da meno 20 a più 20 per cento rispetto ai valori registrati nel 2005. Mentre le nazioni con un PIL pro capite elevato paragonabili alla Sviz- zera, come ad esempio il Lussemburgo, la Danimarca e l’Irlanda, devono tagliare le loro

36 Domande e risposte sulla proposta della Commissione in materia di ripartizione di sforzi, documento n. MEMO/08/34: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/34&format=HTML&aged=0&language =DE&guiLanguage=en 37 Parlamento europeo, progetto di relazione, documento n. PR\722155DE.doc : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE- 405.949+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT 38 Consiglio dell’Unione europea,, incontro dei capi di Stato e di governo dell’8/9 marzo 2007, Conclusioni della presidenza, documento n. 7224/1/07: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/93139.pdf (non disponibile in italiano) 39 Consiglio dell’Unione europea,, incontro dei capi di Stato e di governo dell’8/9 marzo 2007, Conclusioni della presidenza: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/93139.pdf (non disponibile in italiano) 40 Commission staff working document, Impact Assessment, documento n. sec(2008)85/3: http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/ia_2008/sec_2008_0085_en.pdf (non disponibile in italiano) 41 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, documento n. KOM(2008)17 definitivo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0017:FIN:it:PDF

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emissioni del 20 per cento, quelle con un PIL pro capite inferiore sono autorizzate a in- crementarle, poiché è probabile che la crescita proporzionalmente più sostenuta della loro economia genererà anche maggiori emissioni in settori come quello dei trasporti. La pro- posta relativa alla ripartizione degli sforzi avanzata dalla Commissione dovrà essere eva- sa entro la fine del 2008.

Figura 2: Obiettivi di riduzione delle emissioni dell’UE per il 2020 (EU ETS e ripartizione degli sforzi).42

2.2.1.4 Estensione e rafforzamento del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione Il 21 gennaio 2008 la Commissione europea43 ha presentato una proposta di modifica della direttiva sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Tra le novità, vi è la sostituzione degli attuali piani di allocazione nazionali con un tetto massimo a livello di UE per le emissioni soggette all’EU-ETS. Tale novità ha lo scopo di garantire alle im- prese industriali pari condizioni di concorrenza nel mercato unico europeo. Per raggiunge- re un obiettivo di riduzione complessivo del 20 per cento, a partire dal 2013 si dovrà procedere a un taglio lineare dei diritti di emissione pari all’1,74 per cento l’anno. Qualora l’obiettivo fosse del 30 per cento, la riduzione annuale dei diritti di emissione dovrà essere aumentata di conseguenza. Il punto di partenza per questo percorso di riduzione è costi- tuito dal numero complessivo medio dei diritti di emissione che i Paesi UE attribuiscono nel periodo 2008-2012. Inoltre, a partire dal 2013, una parte più consistente (circa il 60%) dei certificati di emissione dovrà essere venduta all’asta e non potrà più essere assegnata gratuitamente. La quota interessata da questa misura verrà gradualmente innalzata fino al 2020. Le vendite all’asta saranno compatibili con il principio «chi inquina paga» e impedi-

42 Domande e risposte sulla proposta della Commissione in materia di ripartizione degli sforzi, Memo/08/34 del 23 gennaio 2008. 43 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, documento n. KOM(2008)17 definitivo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0017:FIN:it:PDF

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ranno ai settori, che riversano costi fittizi sui loro clienti nonostante abbiano ricevuto i cer- tificati gratuitamente, di conseguire utili ingiustificati. La ripartizione dei diritti di vendita all’asta si baserà in larga misura sulle precedenti emissioni degli Stati membri. Cionono- stante, una determinata percentuale di tali diritti sarà ridistribuita dai Paesi UE ricchi a quelli più poveri per tenere conto della crescita economica più sostenuta di questi ultimi. I sistemi cap and trade sono una componente essenziale delle politiche climatiche odier- ne. Con un cap assoluto pari a 2,08 miliardi di tonnellate di CO2 registrato nel primo pe- riodo di adempimento del Protocollo di Kyoto e circa 10 600 impianti chiamati a realizzare un obiettivo di riduzione, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, attuale modello di riferimento internazionale, presenta la maggiore liquidità su scala mondiale e, di riflesso, la massima efficienza economica. Al momento, l’EU-ETS considera unicamente le emissioni di CO2 provenienti dallo sfrut- tamento energetico di vettori fossili, ma in futuro dovrà includere anche altri settori e altri gas serra.44 L’ampliamento riguarderà soprattutto le emissioni di CO2 derivanti dalla pro- duzione di prodotti petrolchimici, ammoniaca e alluminio come pure le emissioni di N2O generate dalla produzione di acidi e PFC. Il sistema dovrà inoltre considerare anche l’immobilizzazione e il trasporto di gas serra nonché il loro stoccaggio in formazioni geolo- giche. Per quanto riguarda le emissioni del trasporto aereo, la modifica della direttiva 2003/87/CE finalizzata a includerle nell’EU-ETS si trova nell’ultima fase della procedura di codecisione prevista dal trattato CE. Se il Consiglio dei ministri45 seguirà la decisione a- dottata in seconda lettura dal Parlamento europeo, dal 1° gennaio 2012 il sistema comuni- tario di scambio coprirà anche le emissioni del trasporto aereo. La modifica riguarderà tutti i voli in arrivo o in partenza da un aeroporto dell’UE. Con ogni probabilità, nel corso del primo anno, il volume di certificati di emissione asse- gnati sfiorerà il 100 per cento delle emissioni storiche in questo settore. In media, nel pe- riodo 2013-2020 le emissioni del trasporto aereo dovranno essere ridotte del 5 per cento rispetto al periodo 2004-2006. Il 15 per cento dei diritti di emissione sarà verosimilmente messo all’asta.

2.2.1.5 Supplementarietà

La Commissione europea consentirà l’acquisto di certificati di emissione esteri conforme- mente ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto anche dopo il 2012, ma solo in mi- sura limitata. Secondo la proposta di direttiva46 attualmente al vaglio del Parlamento e del Consiglio, ogni anno nei settori non considerati dall’EU-ETS gli Stati membri potranno coprire al massimo una quota pari al 3 per cento delle emissioni prodotte nel 2005 me- diante certificati esteri. Se questa quota non verrà sfruttata interamente, il relativo credito non potrà essere riportato all’anno successivo. Inoltre, se l’UE si impegnerà a raggiungere un obiettivo di riduzione pari al 30 per cento rispetto al 1990, impegno subordinato al rag- giungimento di un accordo internazionale accettabile, gli Stati membri potranno coprire la metà dell’abbattimento supplementare richiesto rispetto all’obiettivo del 20 per cento me- diante l’acquisto di certificati esteri.

44 La direttiva EU-ETS attualmente in vigore include già tutti i sei gas serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto. Sinora, tuttavia, nella definizione degli impianti che soggiacciono a tale direttiva sono state considerate uni- camente le emissioni di CO2. 45 Comunicato stampa del Consiglio del 24. 10. 2008, documento n. 14664/08 (Presse 298): http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/103533.pdf (non disponibile in italiano) 46 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, documento n. KOM(2008)17 definitivo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0017:FIN:it:PDF

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Visti i dubbi sull’integrità ambientale di alcuni progetti, la Commissione europea è del pa- rere che occorra urgentemente perfezionare il CDM e, insieme alla Svizzera, si impegna nel quadro dei negoziati internazionali affinché questo meccanismo venga migliorato47. All’origine dello scetticismo nei confronti del CDM vi sono anche motivi di politica interna: nell’UE (come negli USA), infatti, l’acquisto di certificati esteri è visto come un deflusso di mezzi verso Paesi (ad es. Cina, India, Messico ecc.) la cui economia è in diretta concor- renza con quella indigena. Per questo motivo, la Commissione europea vorrebbe che i grandi Paesi emergenti vengano inclusi in un sistema globale di scambio delle quote di emissione con obiettivi vincolanti48. Il CDM dovrà rimanere in funzione solo nei Paesi più poveri e, qualora i negoziati per un regime climatico internazionale per il periodo succes- sivo al 2012 dovessero fallire, dovrà poggiare su accordi bilaterali49. Già oggi, l’UE esclude lo scambio di quote di emissione in determinate categorie di pro- getti. Ad esempio, i certificati derivanti da progetti per pozzi di carbonio non sono ammes- si all’EU-ETS e in alcuni Stati membri i progetti per grandi impianti idroelettrici non entrano in linea di conto. Inoltre, dopo il 2012 è possibile che vengano escluse anche altre catego- rie di progetti controversi. Attualmente, si sta discutendo se consentire unicamente lo scambio di certificati per progetti che adempiono criteri analoghi a quelli del marchio Gold Standard50 51.

2.2.2 Adattamento ai cambiamenti climatici

Dal 2005, il tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici è diventato una costante della politica climatica nell’area UE. In questo senso, la consapevolezza che nei prossimi de- cenni le misure introdotte per ridurre le emissioni di gas serra attenueranno sì, ma non potranno impedire gli effetti dei cambiamenti climatici, è stata fondamentale. In Europa le conseguenze dei cambiamenti climatici varieranno sensibilmente da regione a regione. Per questo motivo, le misure di adattamento dovranno essere pianificate e at- tuate prevalentemente a livello locale, regionale e nazionale. Negli ultimi anni, la Commis- sione europea ha già cominciato a correre ai ripari. Ad esempio ha istituito un sistema di allarme rapido in caso di inondazioni e incendi, e pubblicato una comunicazione sulla scarsità d’acqua e i periodi di siccità in cui illustra gli effetti dei cambiamenti climatici e propone alcune contromisure per fronteggiarli52. Nel 2005, nel quadro della strategia «Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici», è iniziata la seconda fase del Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP II)53 che vede tra i suoi temi chiave la prevenzione dei rischi e il rafforzamento della capa- cità di adattamento. L’obiettivo è elaborare le basi per una strategia di adattamento a livel-

47 Delbeke, Jos: Time to rethink the CDM, Environmental Finance, aprile 2008. 48 Statement by Slovenia on behalf of the European Community and its member States, Ad hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol, Bonn, giugno 2008. 49 Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the EU greenhouse gas emission allowance trading system, COM(2008)16 final. 50 Gold Standard è un marchio lanciato dalle organizzazioni ambientaliste per contraddistinguere i progetti di protezione ambientale di alto profilo qualitativo e i relativi certificati. La valutazione dei progetti tiene conto del loro impatto sull’ambiente e dei loro effetti sullo sviluppo sostenibile. 51 Parlamento europeo, Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, Progetto di relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)), 11.06.2008, EN- VI_PR(2008)407778. 52 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea, COM(2007) 414 definitivo. 53 http://ec.europa.eu/environment/climat/eccpii.htm (in inglese).

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lo europeo e chiarire il ruolo dell’UE nei confronti degli Stati membri. Nell’ambito dell’ECCP II sono stati pubblicati diversi rapporti su effetti e strategie settoriali di adatta- mento. A complemento dell’ECCP II, nell’estate del 2007, la Commissione europea ha pubblicato un «Libro verde sull’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa: quali possibilità di intervento per l’UE»54 in cui fornisce una panoramica degli effetti dei cambiamenti climatici previsti in Europa e spiega perché occorre attuare tempestivamente determinate misure di adattamento. I risultati della consultazione avviata dal Libro verde confluiranno in un Libro bianco che la Commissione europea intende presentare entro la fine del 2008. Il Libro bianco definirà i principi per le misure di adattamento nei diversi settori (industria, agricol- tura, turismo ecc.) e affronterà argomenti come la riduzione della vulnerabilità e il raffor- zamento della resistenza ai cambiamenti climatici. Le misure proposte avranno lo scopo di evitare pesanti ripercussioni sulla salute dell’uomo, sulla biodiversità, sugli habitat e sulla qualità di vita dei cittadini UE. Indipendentemente dalle iniziative di Bruxelles, numerosi Stati hanno cominciato a svilup- pare o ad applicare strategie di adattamento nazionali, basate generalmente su program- mi di ricerca sugli effetti regionali dei cambiamenti climatici che evidenziano la necessità di intervenire nei settori colpiti. Tutte le strategie vanno oltre la mera difesa contro i mutati pericoli naturali e tengono conto degli effetti dei cambiamenti climatici previsti a lungo termine. Di norma, le strategie di adattamento nazionali dei Paesi UE contemplano prov- vedimenti per garantire una procedura coordinata, per coinvolgere gli interessi in gioco e per sensibilizzare la popolazione.

2.2.3 Ricerca e innovazione

Nel novembre del 2007, la Commissione europea ha presentato un piano strategico euro- peo per le tecnologie energetiche (piano SET)55. Tra le strategie e le misure di lungo re- spiro rientra anche una politica specifica volta ad accelerare lo sviluppo e l’introduzione di tecnologie a basso tenore di carbonio capaci di garantire un buon rapporto costi/benefici. Le misure del piano SET comprendono tra l’altro: • una pianificazione strategica congiunta e un potenziamento degli sforzi di ricerca e innovazione in linea con gli obiettivi di politica energetica dell’UE, in particolare per il passaggio a sistemi energetici a bassa emissione di CO2 in Europa; • l’elaborazione di iniziative industriali europee specifiche a partire dal 2008 (ad esempio «Solar Europe», l’iniziativa europea per l’energia solare incentrata sulla dimostrazione su larga scala di impianti fotovoltaici e dell’energia solare a con- centrazione); • un aumento delle risorse finanziarie e umane per accelerare lo sviluppo e l’introduzione di tecnologie a basso tenore di carbonio; • l’intensificazione della collaborazione internazionale (ad es. nella ricerca o nella definizione di norme internazionali) al fine di promuovere lo sviluppo, la commer- cializzazione e la diffusione di tecnologie a basso tenore di carbonio in tutto il mondo.

54 Libro verde della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. L’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa: quali possibilità di intervento per l’UE, COM(2007) 354 definitivo. 55 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (Piano SER), 22.11.2007, COM(2007) 723 definitivo.

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2.2.4 Altre misure UE

2.2.4.1 Edifici

Le misure nel settore degli edifici, responsabile del 60 per cento circa del consumo ener- getico finale dell’UE, costituiscono un elemento essenziale della politica climatica europe- a. La direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (2002/91/CE), entrata in vigore nel 2006, prevede misure concrete sia per gli edifici di nuova costruzione che per quelli sotto- posti a ristrutturazioni. Ad esempio, propone l’adozione di un metodo unico per il calcolo del rendimento energetico di un edificio e l’introduzione di requisiti minimi. Per aumentare l’efficienza energetica, gli Stati membri devono garantire il rilascio di attestati di certifica- zione energetica per gli edifici in costruzione, compravendita o locazione. Nel 2009, nell’ambito della prevista revisione della direttiva, si procederà a un abbassamento dei valori minimi relativi all’efficienza energetica degli edifici.

2.2.4.2 Traffico e mobilità

Nel luglio del 2008, la Commissione ha presentato una revisione della direttiva Eurovi- gnetta che autorizzerà gli Stati membri a prelevare una tassa supplementare per i pro- blemi di congestione, di inquinamento acustico e atmosferico causati dal traffico pesante. L’internalizzazione dei costi di queste emissioni di CO2 rimane per contro vietata. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto privato, già nel 1995 i capi di Stato e di Governo dell’UE avevano raggiunto un accordo per ridurre le emissioni delle auto nuove a 120 grammi di CO2 per chilometro (g CO2/km) entro il 2012, ossia per portare il consumo di carburante a 4,5 litri per 100 chilometri per i motori diesel e a 5 litri per 100 chilometri per quelli a benzina. Sinora, la Commissione ha basato la sua strategia su accordi volontari con l’industria automobilistica europea. Malgrado i significativi progressi compiuti, nel 2004 le emissioni medie erano scese solo a 163g CO2/km (1995: 186g CO2/km). La Commissione ha quindi riconosciuto che gli ac- cordi volontari non bastano e che occorre adottare una normativa vincolante. Il 20 dicem- bre 2007 ha presentato una proposta contenente misure dettagliate per raggiungere l’obiettivo di 120g CO2/km entro il 2012. È inoltre intenzione dell’UE abbassare ulterior- mente il limite consentito a 95g CO2/km al 2020.

2.2.4.3 Emissioni di gas serra sintetici

Nel Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (gas F), l’UE ha previsto un divieto graduale delle sostanze stabili citate nel Protocollo di Kyoto. Già oggi, la Danimarca possiede una normativa nazionale che va ben oltre il regolamento UE e prossimamente anche la Svezia adotterà una regolamentazione più severa (cfr. 3.2.3 (6)).

2.2.4.4 Pozzi di carbonio

La maggior parte dei Paesi UE ha deciso di inserire nel computo per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione nazionale anche l’assorbimento del carbonio dovuto alla propria gestione forestale. L’UE, per contro, non intende includere i pozzi di carbonio nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione neppure dopo il 2012, essenzialmente perché l’assorbimento di CO2 è un fenomeno temporaneo e difficile da misurare. Inoltre, un afflusso eccessivo di certificati supplementari nell’EU-ETS potrebbe compromettere l’obiettivo dello scambio56.

56 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the geological storage of carbon dioxide: Impact Assessement.

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2.2.4.5 Carbon Capture and Storage (CCS)

Sulla base della comunicazione «Una politica energetica per l’Europa» del 10 gennaio 2007, la Commissione europea considera la cattura e lo stoccaggio di CO2 (Carbon Cap- ture and Storage) un tassello essenziale della propria politica climatica. Grazie alla tecno- logia CCS, il CO2 viene immagazzinato in modo permanente, per quanto possibile, direttamente nel luogo di produzione e di conseguenza non finisce nell’atmosfera. Il 23 gennaio 2008, nell’ambito del suo pacchetto clima-energia, la Commissione europea ha formulato una proposta per un quadro normativo in materia di stoccaggio del carbo- nio57 che prevede la creazione di 10-12 impianti di dimostrazione per le centrali a carbone e a gas entro il 2015 e il passaggio alle tecnologie CCS di tutte le nuove centrali a com- bustibili fossili (con potenza superiore a 300 megawatt) entro il 2020.

2.3 Strategie di altri Paesi industrializzati

2.3.1 «Climate Neutral Network» dell’UNEP

In tutto il mondo sono sempre più numerosi i Paesi, le città e le aziende che annunciano l’intenzione di ridurre drasticamente le proprie emissioni di gas serra e contribuire così alla lotta contro il surriscaldamento del pianeta. Un piccolo gruppo punta a raggiungere la neu- tralità climatica nei prossimi anni. Da qualche tempo, il Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) offre a questi attori una rete di supporto per raggiungere il loro ambizioso obiettivo58. Tale rete, creata per favorire la diffusione di strategie e programmi di riduzione delle emissioni nonché lo scambio di esperienze, mira ad accelerare il passaggio a una società a basso tasso di emissioni di gas serra. L’etica della rete esige dagli Stati partecipanti un impegno chiaro ed esplicito a favore di un significativo abbattimento di tali emissioni. Sinora, le nazioni che si sono unite a questa rete sono quattro: il Costa Rica, l’Islanda, la Nuova Zelanda e la Norvegia. Tutti questi Paesi perseguono una strategia nazionale di abbattimento delle emissioni di gas serra e compensano quelle ancora prodotte acqui- stando certificati esteri. Il loro obiettivo è ridurre il più possibile le proprie emissioni e com- pensare quelle restanti per raggiungere la piena neutralità climatica. Qui di seguito è illustrata in dettaglio la strategia adottata da due di questi Paesi.

2.3.1.1 Norvegia

Per il futuro, la Norvegia si è posta obiettivi ambiziosi. Entro il 2020, le sue emissioni di gas serra dovranno diminuire di almeno il 30 per cento rispetto ai valori registrati nel 1990. Secondo le previsioni del Governo, circa due terzi dell’abbattimento potranno essere at- tuati nel Paese. Entro il 2050, le emissioni dovranno essere ridotte del 50-80 per cento. Per raggiungere la neutralità climatica, la Norvegia intende compensare le emissioni re- stanti mediante l’acquisto di certificati esteri che andranno così a completare gli sforzi intrapresi sul proprio territorio. Introdotta nel 1991, la tassa sul CO2 riscossa sull’olio da riscaldamento, sul carbone e sui carburanti costituisce un elemento cardine della politica climatica norvegese.59 La tassa, pari a 38 franchi per tonnellata di CO2, viene adeguata annualmente. I relativi proventi

57 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/EG del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 COM(2008) 18 definitivo. 58 UNEP (Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite), vedi: http://www.climateneutral.unep.org. 59 Infras 2007a, Infras 2007b.

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vengono impiegati principalmente per ridurre i costi salariali accessori a carico dei datori di lavoro nonché l’imposta sul reddito da capitale e da lavoro. Davanti alle coste norvegesi, nel giacimento di gas naturale Sleipner, la compagnia petro- lifera Statoil separa il CO2 e lo deposita nel sottosuolo. Dal 1996 sotto lo Sleipner sono stati pompati oltre 8 milioni di tonnellate di CO2. Attualmente la Norvegia valuta anche la costruzione di due centrali termiche a combustibile fossile dotate di tecnologia CCS. In seguito all’inserimento della vigente direttiva dell’Unione europea sul sistema comunita- rio di scambio delle quote di emissione nell’Accordo sullo Spazio economico europeo, i sistemi di scambio nazionali di Norvegia, Islanda e Liechtenstein saranno collegati con quelli dell’UE.

2.3.1.2 Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda intende ridurre a zero le sue emissioni di CO2 entro il 2050. A tale sco- po, ha introdotto un sistema di scambio delle quote di emissione basato sul principio del cap and trade al quale partecipano tutti i settori dell’economia. Questo sistema le consen- tirà di compensare una parte delle sue emissioni all’estero. Per quanto riguarda le misure interne, il Paese ha approvato diversi obiettivi intermedi e strategie chiave tra cui: • produzione di elettricità a bilancio neutro di CO2 entro il 2025: conformemente al- la strategia energetica, entro il 2025 almeno il 90 per cento dell’elettricità prodot- ta dovrà provenire da fonti rinnovabili (acqua, geotermia, vento) – nel 2005 questa quota ammontava al 70 per cento60; • neutralità in termini di emissioni di CO2 nel settore energetico stazionario (edifici, industria ed elettricità) entro il 2030: la strategia di efficienza energetica prevede programmi per promuovere l’uso intelligente dell’energia nell’edilizia, l’economia, i trasporti e nelle regioni rurali61; • dimezzamento delle emissioni di gas serra pro capite nel settore dei trasporti en- tro il 2040: la strategia in questo settore contempla tra l’altro il miglioramento dei trasporti pubblici e una tassa sul CO262; • entro il 2020 la superficie boschiva dovrà essere incrementata di 250 000 ettari rispetto al 2007.

2.3.2 America del nord

Dopo che il Governo del presidente George W. Bush ha deciso di non ratificare il Proto- collo di Kyoto, alcuni Stati federali sono scesi direttamente in campo dando vita a diverse iniziative per ridurre le emissioni di gas serra. Una di queste è la «Regional Greenhouse Gas Initiative», un progetto finalizzato allo scambio di quote di emissione nel quadro di un sistema multistage cap and trade congiunto basato sul mercato, al quale attualmente par- tecipano dieci Stati. Un’ulteriore iniziativa a livello regionale si segnala sulla costa occidentale dove, all’inizio del 2007, California, Arizona, Nuovo Messico, Oregon e Washington (ai quali si sono in un secondo momento aggiunti gli Stati americani dello Utah e del Montana nonché le provin- ce canadesi della Colombia britannica, del Manitoba e del Quebec) hanno lanciato la «Western Climate Initiative» volta a elaborare e attuare una strategia comune per l’abbattimento delle emissioni di gas serra. Obiettivo dell’iniziativa: ridurre le emissioni di questi gas del 15 per cento entro il 2020 rispetto ai valori del 2005. Lo strumento principa-

60 http://www.med.govt.nz/upload/52164/nzes.pdf 61 http://www.eeca.govt.nz/eeca-library/eeca-reports/neecs/report/nzeecs-07.pdf 62 http://www.transport.govt.nz/assets/NewPDFs/MOT13195-UNZTS-Sum-A5-v6.pdf

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le per raggiungerlo consiste in un sistema regionale di cap and trade per lo scambio delle quote di emissione che include tutti i sei gas serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto. L’iniziativa prevede, tra l’altro, il contenimento delle emissioni nei settori della produzione di energia elettrica, l’industria, la gestione dei rifiuti, la produzione e la conversione di e- nergia fossile e i trasporti. In California ha suscitato vasta eco il varo, avvenuto nel 2005, di un disegno di legge che prevedeva tra il 2009 e il 2016 un taglio del 30 per cento delle emissioni di gas serra pro- dotte dagli autoveicoli. Poiché contemplava norme più severe rispetto alla legislazione nazionale, l’implementazione del progetto necessitava del nullaosta dell’Environment Pro- tection Agency (EPA). Nel dicembre del 2007, in un clima di accese polemiche, l’EPA ha tuttavia negato tale autorizzazione63. A livello nazionale, nell’ottobre del 2007, i senatori Lieberman e Warner hanno elaborato un disegno di legge per la protezione del clima che prevede l’introduzione di un sistema cap and trade nazionale. L’obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra prodotte dall’intero settore energetico statunitense, dai trasporti e dall’industria del 20 per cento entro il 2020 (del 4% rispetto al 1990) e del 63 per cento entro il 2050 rispetto ai valori registrati nel 2005. Nel giugno del 2008, il Senato boccia il disegno di legge essenzialmente per i timori espressi dai repubblicani secondo cui, visto l’andamento della congiuntura, la legge ri- schierebbe di aggiungere ulteriore zavorra all’economia.

2.3.3 Paesi emergenti

2.3.3.1 Cina

La Cina si è posta come obiettivo il dimezzamento della propria intensità energetica entro il 2020. Tuttavia, poiché in questo lasso di tempo il volume economico è destinato a qua- druplicarsi, il consumo energetico raddoppierà. Entro il 2020, inoltre, almeno il 16 per cen- to dell’energia primaria dovrà provenire da fonti rinnovabili, in particolare acqua, vento e biomassa. Per il settore dell’elettricità l’obiettivo è del 20 per cento. Una legge ad hoc pre- vede l’erogazione di incentivi finanziari tramite un fondo per lo sviluppo di energie rinno- vabili, crediti agevolati e alleggerimenti fiscali per progetti legati a queste energie. Nel medesimo periodo, la quota del carbone nella produzione energetica dovrà scendere al

60 per cento.

2.3.3.2 India

Nell’ambito dei negoziati internazionali, l’India ha più volte ribadito che non accetterà o- biettivi di riduzione vincolanti. D’altro canto, il Governo ha predisposto un piano d’azione per un passaggio graduale alle fonti energetiche rinnovabili. Al riguardo, un ruolo chiave spetterà allo sviluppo dell’energia solare che dovrà essere sostenuto soprattutto sul piano finanziario. Nei prossimi vent’anni, la quota delle fonti energetiche rinnovabili come il ven- to, il sole e la biomassa, esclusa l’energia idraulica, dovrà aumentare fino a raggiungere il 20-25 per cento. Un netto incremento è atteso anche sul fronte dell’efficienza energetica.

2.3.3.3 Brasile

Il Brasile ha cominciato a produrre biocarburanti già negli anni Settanta. Attualmente, il 30-40 per cento circa di tutti i carburanti utilizzati nel Paese sudamericano deriva dalla canna da zucchero. Inoltre, grazie a un livello di precipitazioni sufficiente, il Brasile è in grado di coprire oltre l’80 per cento del proprio fabbisogno elettrico con l’energia idraulica.

63 Federal Register / Vol. 73, No. 45 / Thursday, March 6, 2008 / Notices.

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Il contributo delle fonti rinnovabili alla produzione complessiva di energia primaria ammon- ta al 47 per cento circa64. Ciononostante, il Governo brasiliano respinge categoricamente la definizione di limiti vin- colanti per le emissioni di gas serra e ritiene che spetti ai Paesi industrializzati adottare misure per contrastare i cambiamenti climatici. Brasilia, peraltro, si chiama fuori anche in occasione di interventi internazionali contro il massiccio disboscamento della foresta a- mazzonica. Come negli USA, anche in Brasile la protezione del clima è un tema affrontato più a livello locale che nazionale. Lo Stato di San Paolo, ad esempio, che da solo produce il 60 per cento del biocarburante di tutto il Paese, ha lanciato grandi progetti di riforesta- zione.

2.3.4 Environmental Integrity Group (EIG)

Per meglio concertare i rispettivi interventi ai negoziati nel quadro della Convenzione sul clima, nel 2000, Svizzera, Corea del Sud, Messico, Principato del Liechtenstein e Princi- pato di Monaco hanno costituito l’Environmental Integrity Group (EIG). Grazie all’EIG, questi cinque Paesi hanno maggiore voce in capitolo nei negoziati internazionali e posso- no così difendere meglio i rispettivi interessi. La composizione eterogenea dell’EIG, che annovera sia Paesi industrializzati che Paesi emergenti, accresce ulteriormente il suo peso negoziale. Al riguardo, va comunque precisato che, al momento, Corea del Sud e Messico sono gli unici Paesi OCSE che nella Convenzione sul clima figurano tra i Paesi in via di sviluppo e che nel Protocollo di Kyoto non sottostanno ad alcun obiettivo di riduzio- ne. In futuro, quindi, aumenteranno le pressioni su questi Stati affinché accettino di sotto- scrivere obiettivi di riduzione vincolanti. L’EIG è coordinato dalla Svizzera.

2.3.4.1 Corea del sud

Il Governo sudcoreano considera i cambiamenti climatici come una delle maggiori sfide che attendono il Paese. Tra i fautori dell’obiettivo a lungo termine che prevede almeno un dimezzamento delle emissioni globali di gas serra entro il 2050, Seoul intende muoversi con decisione in questa direzione. Sinora, tuttavia, nel quadro dei negoziati internazionali la Corea del Sud si è dimostrata refrattaria ad assumere obiettivi di riduzione nazionali vincolanti. Il processo politico per la fissazione di un obiettivo intermedio al 2020 (non vin- colante a livello internazionale) è tuttora in corso. Secondo il Governo sudcoreano è es- senziale che i Paesi industrializzati si impegnino ad adempiere obiettivi concreti e che vengano predisposti sistemi di incentivazione per quelli in via di sviluppo affinché anch’essi possano aderire a un regime climatico internazionale per il periodo successivo al 2012. La Corea del Sud si considera un ponte di collegamento tra i Paesi industrializza- ti e quelli in via di sviluppo. Il Governo sudcoreano punta sulla promozione delle energie rinnovabili in quanto, a suo modo di vedere, offrono grandi opportunità al Paese. Inoltre, entro il 2009, la Corea del Sud dovrà dotarsi di un sistema di scambio delle quote di emis- sione volontario. Con la nuova strategia nazionale nei settori energetico e industriale per contrastare i cambiamenti climatici il Governo intende: • sviluppare le energie rinnovabili e nucleari; • siglare accordi volontari con imprese ad alta intensità energetica; • incrementare l’efficienza energetica mediante la definizione di standard minimi; • aumentare la quota di energie rinnovabili dal 2,3 al 9 per cento nel 2030 e miglio- rare l’intensità energetica di oltre il 40 per cento (obiettivo raggiungibile solo se la strategia sarà attuata come da programma).

64 http://knowledge.allianz.com/en/globalissues/climate_profiles/climate_brazil/climate_profile_brazil_strategy.html

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2.3.4.2 Messico

Il Messico si impegna a livello internazionale per l’adozione di un approccio settoriale. L’attuazione di una strategia nazionale di azione ambientale è vista come un’opportunità per migliorare l’efficienza economica, lo sviluppo sociale e la competitività. L’incremento dell’efficienza energetica e l’emanazione di standard ambientali creeranno posti di lavoro e rafforzeranno l’esportabilità dei prodotti ecocompatibili65. Nell’ambito dei negoziati internazionali, il Messico pone l’accento sul principio della re- sponsabilità comune ma differenziata di tutti i Paesi. Il Paese sudamericano si impegna a favore del perfezionamento dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto (cfr. 2.1.2), meccanismi che ai Paesi industrializzati offrono la necessaria flessibilità per adem- piere gli obiettivi di riduzione e, ai Paesi emergenti e in via di sviluppo, nuove fonti di fi- nanziamento e un migliore accesso alle tecnologie efficienti. Sulla falsariga della proposta presentata dalla Svizzera per un finanziamento globale delle misure di adattamento, an- che il Messico chiede la creazione di un fondo internazionale alimentato in base al princi- pio «chi inquina paga».

65 http://www.climate-policy-map.econsense.de/legalbasis_download/mexico/Klimastrategie_Mexico.pdf

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3 Strategia della Svizzera

3.1 Situazione iniziale

3.1.1 Riduzione delle emissioni

3.1.1.1 Andamento delle emissioni: scenario di riferimento

L’andamento di riferimento descrive l’evoluzione seguita dalle emissioni contemplate nel Protocollo di Kyoto in assenza di nuove misure o di una tassa sul CO2. Il punto da cui prende avvio l’andamento descritto è dato dallo scenario I ipotizzato nel quadro delle pro- spettive energetiche elaborate dall’Ufficio federale dell’energia (UFE).66 A differenza che, in queste ultime, lo scenario di riferimento è stato adeguato ad un tasso di crescita della popolazione più elevato e ad un prezzo del petrolio di 100 dollari al barile (cfr. studio di dettaglio67). L’andamento di riferimento non tiene conto né degli effetti sortiti dalla tassa sul CO2 e dai piani d’azione in materia di energia né delle ulteriori misure già proposte. Non sono neppure contemplati l’acquisto di certificati d’emissione e le prestazioni fornite dai boschi svizzeri quali pozzi di carbonio. Secondo stime recenti le capacità di assorbi- mento del carbonio da parte del bosco sarebbero del resto irrilevanti e la loro entità e- stremamente incerta.68 La Tabella 3 mostra l’evoluzione seguita dalle emissioni a partire dal 1990 e i pronostici relativi al loro andamento fino al 2050.

Tabella 3: Evoluzione della popolazione, del prodotto interno lordo (PIL) e delle emissioni di gas serra (GES): scenario di riferimento 1990 – 2050 (senza il trasporto aereo interna- zionale né eventuali nuove centrali a gas).

Andamento di riferimento 1990 - 2050 (stato: agosto 2008) Emissioni GES Totale Emissioni CO2 Totale Anno Popolazione PIL non energie- emissioni GES energie-dipendenti emissioni GES dipendenti pro capite mln mld $ 2005 mln t CO2 mln t CO2eq mln t CO2eq t CO2eq / ab 1990 6.8 309 42.1 10.7 52.8 7.8 2005 7.5 366 44.3 9.5 53.8 7.2 2010 7.7 407 42.3 9.5 51.7 6.7 2020 8.1 469 38.9 9.4 48.3 6.0 2030 8.3 511 36.3 9.0 45.3 5.5 2040 8.3 557 35.7 8.5 44.3 5.3 2050 8.2 606 34.8 8.0 42.8 5.2

Secondo l’andamento di riferimento, tra il 1990 e il 2020 le emissioni di gas a effetto serra scenderebbero dell’8,5 per cento attestandosi di lì al 2030 su valori del 14 per cento infe- riori ai livelli del 1990. Tale scenario si fonda sull’ipotesi che la Svizzera continui a produrre elettricità pressoché esente da emissioni di CO2. Il ricorso a centrali termiche alimentate da combustibili fossili genererebbe per contro considerevoli volumi di emissioni supplementari di CO2 (una cen-

66 Ufficio federale dell’energia UFE (2007): Prospettive energetiche 2035, volumi 1 - 5. http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00538/index.html?lang=it. 67 Ecoplan (2008): Volkswirtschaftliche Auswirkungen von CO2-Abgaben und Emissionshandel für das Jahr

2020. Studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

68 UFAM (2008): Schätzung der Senkenleistung des Schweizer Waldes für die erste Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls 2008 – 2012, a cura della Divisione Foreste UFAM.

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trale a gas a ciclo combinato da 450 megawatt emette quasi 1 milione di tonnellate di CO2 all’anno). Conformemente alla normativa in vigore le emissioni di CO2 generate da centrali a gas a ciclo combinato devono essere tuttavia interamente compensate (cfr. 3.1.1.4). Non rientrano tra quelle prese in considerazione le emissioni dovute al trasporto aereo internazionale, che non sono oggetto degli obiettivi di riduzione attuali del Protocollo di Kyoto e della legge sul CO2 e pertanto iscritte separatamente nell’inventario dei gas a effetto serra. Nel 1990, le emissioni svizzere dovute al trasporto aereo erano pari a circa 3,3 milioni di tonnellate di CO2. Di lì al 2006 sono salite a 3,8 milioni di tonnellate.

3.1.1.2 Evoluzione dei prezzi dell’energia

Tra il 1998 e il 2007, il prezzo del petrolio greggio (brent) ha conosciuto un’ascesa vertigi- nosa, passando da una media annua di 12,7 a 71,5 dollari al barile.69 Nel luglio 2008 ha toccato il suo massimo storico oltrepassando i 145 dollari al barile. Le ragioni del forte aumento dello scorso decennio stanno nel vigoroso incremento della domanda da parte dei Paesi emergenti, nelle scarse capacità di raffinazione e nelle speculazioni di borsa. Sebbene l’impatto degli alti prezzi del petrolio sia stato ammortizzato dalla debolezza del dollaro statunitense70, rispetto al 2004 l’aumento del prezzo del petrolio ha generato in Svizzera costi supplementari pari a 4 miliardi di franchi nel 2007 e pari a 3 miliardi di fran- chi solo nel primo semestre del 2008. Nel novembre 2008 il prezzo del greggio è tornato a quota 50 dollari al barile. Le ragioni di tale calo sono da cercare principalmente nella diffi- cile situazione economica e nella conseguente contrazione della domanda di greggio. Sul mercato il prezzo dell’oro nero registra forti oscillazioni. Tuttavia, secondo le previsioni a lungo termine dell’IEA, entro il 2020 il prezzo reale del greggio supererà nuovamente i

100 dollari al barile.

3.1.1.3 Strumenti esistenti

Il fulcro della politica climatica svizzera è costituito dalla legge sul CO2, in vigore dal 1° maggio 2000. Questa prescrive che entro il 2010 la Svizzera debba ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di energie fossili del 10 per cento rispetto ai livelli del 1990. Poiché detta legge copre l’80 per cento circa delle emissioni di gas serra prodotte dalla Svizzera, l’obiettivo del 10 per cento è compatibile con l’obiettivo di riduzione dell’8 per cento cui la Svizzera si è impegnata nel quadro del Protocollo di Kyoto. Oltre a quest’obiettivo complessivo la legge sul CO2 fissa anche degli obiettivi parziali relativi ai combustibili (-15%) e ai carburanti (-8%).

SvizzeraEnergia Un contributo importante agli sforzi di riduzione viene da SvizzeraEnergia, un programma d’azione varato nel 2001 che funge da piattaforma di scambio per la collaborazione con agenzie private ed organizzazioni pubbliche e promuove investimenti in progetti energetici mediante aiuti finanziari. Grazie a una migliore efficienza energetica e un maggior impiego di energie rinnovabili, si è ottenuto sia un’utilizzazione più parsimoniosa delle risorse sia un minor consumo di vettori energetici fossili. Senza il programma d’azione, le emissioni di CO2 dovute al consumo di energie fossili sarebbero oggi superiori dell’8 per cento.71 Nel mirino della seconda tappa del programma, che va dal 2006 al 2010, vi sono ora i se- guenti punti chiave: (1) la rinnovazione degli edifici; (2) le energie rinnovabili; (3) gli appa- recchi e i motori a basso consumo energetico; (4) l’utilizzazione razionale dell’energia e

69 Nel dicembre 1998 era al livello più basso mai toccato dal 1976 (valore nominale). 70 Ufficio federale dell’energia UFE (2008): Auswirkung der Erdölteuerung auf die Schweizer Energieausga- ben. 71 Ufficio federale dell’energia UFE (2007): 6° Rapporto annuale SvizzeraEnergia 2006/2007, p. 4.

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del calore residuo nell’economia; e (5) la mobilità a basso consumo energetico e a bassa emissione di inquinanti.

Accordi sugli obiettivi con il mondo economico Buona parte degli accordi sugli obiettivi stretti con il mondo economico sono stati messi a punto tramite l’Agenzia dell’energia per l’economia (EnAW). Con un mandato di presta- zione, la Confederazione ha infatti conferito all’EnAW importanti compiti esecutivi in mate- ria di attuazione di provvedimenti volontari, tra cui, in particolare, l’elaborazione di proposte di obiettivi finalizzati alla richiesta di esenzione dalla tassa sul CO2. Ad oggi sono stati stipulati 1’800 accordi sugli obiettivi, soprattutto nel settore dell’industria, dell’artigianato e dei servizi. L’obiettivo intermedio fissato dall’EnAW per il 2007, ovvero la riduzione dell’87 per cento dell’intensità delle emissioni di CO2, è stato nettamente oltrepassato del 78 per cento. Entro il 2010, gli obiettivi di limitazione conve- nuti dalle imprese esentate dalla tassa dovrebbero presumibilmente ridurre le emissioni di CO2 di circa 0,6 milioni di tonnellate all’anno. Tale riduzione è essenzialmente da ricon- durre a cambiamenti strutturali e al maggiore impiego di combustibili ottenuti da rifiuti nell’industria del cemento.72 Nei rimanenti settori è sì diminuita l’intensità di CO2 ma non le emissioni assolute, che rispetto al 1990 crescono in funzione della crescita economica.73 Le riduzioni delle emissioni ottenute dalle imprese sulla base di accordi volontari sugli obiettivi hanno peraltro contribuito ad evitare di dover aumentare ulteriormente la tassa sul CO2 applicata ai combustibili.

Accordo con auto-svizzera Nel febbraio del 2002, il DATEC ha stipulato con l’associazione degli importatori svizzeri di automobili (auto-svizzera) un accordo volto a ridurre il consumo medio di carburante delle autovetture nuove a 6,4 litri per 100 chilometri entro il 2008, il che corrisponde a un calo del 3 per cento annuo. Nonostante l’introduzione suppletiva dell’etichettaEnergia e l’aumento del numero di veicoli diesel in circolazione, l’obiettivo non potrà essere centrato senza ulteriori incentivi. A fine 2007 il consumo medio era ancora di 7,43 litri (invece di 6,65) su 100 chilometri.

Centesimo per il clima Quello del cosiddetto «centesimo per il clima» è un provvedimento volontario ai sensi del- la legge sul CO2. Dall’ottobre del 2005, per iniziativa dell’economia privata, viene riscosso sul prezzo della benzina e del diesel un supplemento di 1,5 centesimi al litro. Gli introiti che se ne ricavano si aggirano annualmente attorno ai 100 milioni di franchi e vanno a confluire in una fondazione di diritto privato: la Fondazione Centesimo per il Clima. Con- formemente all’accordo in vigore tra il DATEC e detta Fondazione, le riduzioni annue che occorre conseguire nel periodo di adempimento 2008-2012 devono essere di almeno 0,2 milioni di tonnellate di CO2 a livello nazionale e di un massimo di 1,6 milioni di tonnellate di CO2 all’estero (certificati di emissione). Il «centesimo per il clima» intende addirittura oltrepassare tali obiettivi. Nel febbraio 2008, il Consiglio federale ha pertanto deciso di rinunciare, da qui al 2012, all’introduzione di una tassa sul CO2 applicata ai carburanti e di esaminare al suo posto l’eventualità di utilizzare le riserve accumulate grazie al prelievo del «centesimo per il clima» per colmare l’ammanco di 0,5 milioni di tonnellate di CO2 ri- spetto all’obiettivo che ci si attende per il periodo 2008-2012. Il maggior contributo al rag-

72 Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’incenerimento di rifiuti non rientrano nel campo d’applicazione della legge sul CO2. 73 Elenco delle imprese esentate dalla tassa censite nel quadro del monitoraggio EnAW; stato al 15 maggio 2008.

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giungimento dell’obiettivo nazionale è attualmente dato dalle riduzioni eccedenti consegui- te da imprese che hanno stipulato un accordo sugli obiettivi sotto l’egida dell’EnAW.74

Tassa sul CO2 applicata ai combustibili Dal 1° gennaio 2008 si riscuote in Svizzera una tassa sul CO2 applicata ai combustibili.75 Si tratta di una tassa d’incentivazione: la maggiorazione del prezzo dei combustibili spinge l’economia e la popolazione a un consumo parsimonioso dei combustibili fossili e a un maggiore impiego di vettori energetici a zero emissioni di CO2 o a emissioni ridotte, ren- dendo inoltre più interessanti gli investimenti in tecnologie più efficienti. I proventi della tassa76 sono poi ridistribuiti alla popolazione tramite le assicurazioni malattia, mentre le casse di casse di compensazione AVS li restituiscono alle imprese. Si stima che, tra il 2008 e il 2012 si potrà risparmiare in questo modo una quantità annua media di 0,4 milioni di tonnellate di CO2. Per il biennio 2008-2009 l’aliquota applicata è di 12 franchi per tonnellata di CO2. Sarà tuttavia aumentata a 36 franchi per tonnellata di CO2 a partire dal 2010 se le emissioni di CO2 derivanti da combustibili fossili non risultano inferiori del 13,5 per cento ai valori del 1990 nel 2008 e del 14,25 per cento in uno degli anni seguenti. Grazie a questa regola- mentazione, l’aliquota della tassa è posta in diretta correlazione con l’impatto di altre mi- sure in termini di CO2 e con l’evoluzione del prezzo del petrolio.

Scambio di quote di emissioni secondo il principio del «Cap-and-Trade» Possono essere esentate dalla tassa sul CO2 le imprese che nei confronti della Confede- razione assumono l’impego formale di limitare le proprie emissioni di CO2. Questa soglia massima di emissioni complessive consentite è la base su cui poggia il sistema svizzero di scambio delle quote di emissioni. In proporzione agli impegni assunti vengono asse- gnati ai grossi emettitori dei diritti di emissione liberamente negoziabili. Alle piccole impre- se prive di un obiettivo di limitazione assoluto, ma dotate di un obiettivo quantitativo specifico (modello benchmark) o di un piano di provvedimenti (modello PMI), non viene invece attribuito alcun diritto di emissione.77 Possono ciò nondimeno partecipare al com- mercio delle quote di emissioni e acquistare certificati di emissione al fine di adempiere agli impegni sottoscritti. In generale, può partecipare allo scambio di quote di emissioni ogni persona privata, fisica o giuridica. Se le emissioni di un’impresa sono superiori a quelle convenute dovrà acquistare i corri- spondenti crediti di emissione sul mercato nazionale o internazionale. In misura limitata possono essere computati a tal fine anche certificati esteri acquistati nel quadro dei mec- canismi flessibili previsti nel Protocollo di Kyoto («Joint Implementation» e «Clean Deve- lopment Mechanism»).78 In caso di sottocopertura, quando i crediti non coprono integralmente il quantitativo di emissioni autorizzato, la tassa sul CO2, da cui l’impresa era stata esonerata, dovrà essere pagata a posteriori con gli interessi. Siffatto sistema di

74 http://www.klimarappen.ch/klimarappen/frame.asp?l=3 75 Nel 2006, in seguito all’adozione di provvedimenti volontari, le emissioni di CO2 derivanti da combustibili fossili sono diminuite di meno del 6% rispetto al 1990. Per informazioni più dettagliate sulla tassa sul CO2 si rimanda al sito Internet: http://www.bafu.admin.ch/co2-abgabe/index.html?lang=it 76 Per proventi della tassa si intende l’insieme degli introiti derivanti dalla tassa sul CO2 compresi gli interessi, previa detrazione di tutti i costi esecutivi. 77 http://www.bafu.admin.ch/co2-abgabe/05246/05303/index.html?lang=it 78 Le imprese che in virtù dell’articolo 9 delle legge sul CO2 si impegnano formalmente a limitare le proprie emissioni nei confronti della Confederazione possono adempiere al proprio impegno mediante riduzioni delle emissioni conseguite all’estero per un massimo dell’8% (fino al 30% in casi eccezionali) del proprio obiettivo di limitazione (obiettivo di emissione di CO2).

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scambio funziona dunque unicamente in combinazione con la tassa sul CO2 ed è perciò operativo solo dal 2008. Il sistema di scambio di quote di emissioni svizzero è ben compatibile con quello dell’Unione europea. Ma per collegare il sistema svizzero con quello europeo ci vuole ancora ancora qualche adeguamento al sistema. In merito a tale collegamento sono già stati condotti alcuni colloqui preliminari di carattere tecnico con rappresentanti della Commissione europea. Con la sua decisione del 20 febbraio 2008, il Consiglio federale ha confermato da parte sua di voler dare massima priorità all’avvio di negoziati in vista di un collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni svizzero con quello europeo.

Progetti di protezione del clima in Svizzera e all’estero Al fine di mettere a punto i meccanismi flessibili previsti nel Protocollo di Kyoto presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è stata creata la segreteria SwissFlex, un servizio centrale preposto a tale scopo,. Inoltre, è stato allestito un registro nazionale dello scam- bio di quote di emissioni nell’ambito del quale sono gestiti i crediti di emissione delle im- prese e della Confederazione. Sono titolari di crediti di emissione la Fondazione Centesimo per il Clima e le imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni, come pure numerosi ideatori di progetti, broker e trader. L’ordinanza del 22 giugno 2005 sul computo delle riduzioni di CO2 limita i certificati esteri computabili a un massimo di 2 milioni di tonnellate di CO2 l’anno. Ciò corrisponde alla metà della riduzione assoluta secondo il Protocollo di Kyoto e la legge sul CO2. In analogia ai meccanismi flessibili possono essere realizzati in Svizzera anche progetti di protezione del clima. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale dell’energia (UFE) hanno pubblicato una direttiva per la messa a punto di detti progetti ad inizio ottobre 2008.79 I documenti che attestano le riduzioni così conseguite sono tuttavia negoziabili unicamente in Svizzera poiché, secondo il Protocollo di Kyoto e nell’ambito del sistema europeo di scambio di quote di emissioni, non può al momento essere emesso né scambiato alcun credito di emissione derivante da progetti realizzati sul territorio naziona- le. Possono acquisire simili attestati di riduzione la Fondazione Centesimo per il Clima e le centrali a gas a ciclo combinato, che sono tenute a comprovare le riduzioni delle emis- sioni di CO2 conseguite a livello nazionale (cfr. 3.1.1.4).

Pozzi di carbonio La legge federale sulle foreste prescrive che ogni dissodamento vada compensato con altrettanti rimboschimenti. Ciò fa sì che, sul lungo periodo, il bilancio di CO2 rimanga co- stante. A breve termine viene tuttavia a crearsi, in cifre nette, un’esigua fonte di emissioni che nel primo periodo di adempimento del Protocollo di Kyoto si stimano essere inferiori a 0,1 milioni di tonnellate di CO2. Di norma, in un dissodamento, si elimina infatti una forma- zione boschiva composta da alberi adulti. Quelli piantati in sostituzione nel quadro di un rimboschimento compensativo sono invece alberi giovani che hanno bisogno di un secolo o più per riassorbire la quantità di CO2 equivalente a quella degli alberi dissodati. Nel novembre del 2006, dando seguito a una mozione parlamentare80, il Consiglio federa- le ha comunicato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cam- biamenti climatici che per cogliere gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto la Svizzera terrà conto del bilancio di CO2 dell’economia forestale. Negli ultimi dieci anni (1996 - 2006), la prestazione del bosco in termini di capacità media di assorbimento del carbonio

79 Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Ufficio federale dell’energia UFE: Klimaschutzprojekte in der Schweiz. Vollzugsweisung zur Durchführung von Kompensationsmassnahmen. 80 Mozione della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 24 febbraio 2003 (03.3012): Berücksichtigung der Senken im Kyoto-Protokoll.

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è stata pari a 1,5 milioni di tonnellate di CO281. Gli elevati prezzi del petrolio hanno com- portato una crescita dello sfruttamento del legno che continuerà fino al 2013. Tra il 2008 e il 2012 è pertanto lecito aspettarsi un calo della capacità di assorbimento compreso in media tra gli 0,3 e gli 0,7 milioni di tonnellate di CO2. La tendenza alla diminuzione si pro- trarrà fin dopo il 2013. In caso di eventi calamitosi maggiori, dovuti, ad esempio, a tempe- ste o a infestazioni da bostrico, la capacità di assorbimento della foresta potrebbe ad ogni modo subire un’ulteriore netta contrazione. Nel progetto di revisione della legge sulle foreste si prevedeva di assegnare ai proprietari forestali dei crediti di emissione per l’assorbimento del carbonio da parte delle foreste di loro proprietà. In contropartita, dovevano però assumersi la responsabilità del bilancio di CO2 dei boschi di loro proprietà. Dopo il mancato accoglimento della proposta di revisione da parte delle Camere federali, il compito di provvedere a un eventuale incremento dei pozzi di carbonio ricadrà ora sulla collettività. In caso di bilancio netto positivo la Confede- razione conteggerà dunque i pozzi di carbonio ai fini del raggiungimento dell’obiettivo pre- visto nel Protocollo di Kyoto, ma sopporterà al contempo anche i rischi derivanti dall’eventualità che i boschi si trasformino in una fonte di emissione di CO2. Si è invece rinunciato a computare l’effetto di assorbimento derivante dalle attività agrico- le. Il loro potenziale è infatti molto ridotto e le superfici agricole si trasformano rapidamen- te in fonte di emissioni di CO2 appena cambiano le condizioni quadro (temperatura, metodi di lavorazione, ecc.). Tale computo richiede nfine un’opera di monitoraggio molto onerosa.

Prescrizioni tecniche: divieto dei gas serra sintetici L’ordinanza sulle sostanze (OSost) ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2003, un divieto generale per le sostanze stabili nell’aria che prevede tuttavia numerose deroghe. A decor- rere dalla stessa data vige parimenti un obbligo di autorizzazione e di notifica per gli im- pianti contenenti più di 3 chilogrammi di prodotti refrigeranti stabili nell’aria, come pure l’obbligo per detti impianti di procedere a regolari controlli della tenuta stagna e di istituire un registro di manutenzione. Il disciplinamento è stato trasposto senza praticamente alcu- na variazione nell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)82 in vigore dal 18 maggio 2005. La rapida conversione a tecnologie e a prodotti refrigeranti alternativi che si auspicava non si è in larga parte avuta poiché gli impianti che utilizzano prodotti refrigeranti a minor impatto climatico continuano ad essere più costosi. A creare problema non è tuttavia solo l’impiego di tali sostanze quanto piuttosto le perdite, l’insufficiente manutenzione e lo smaltimento inadeguato dei prodotti refrigeranti clima-alteranti.

Raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e della legge sul CO2 A quanto è dato stimare oggi, con le misure descritte la Svizzera può raggiungere gli o- biettivi di riduzione previsti per il periodo 2008-2012 sia dal Protocollo di Kyoto sia dalla legge sul CO283.

81 Valutazione delle prestazioni del bosco svizzero quale pozzo di carbonio nel primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (2008-2012): http://www.news- service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/13385.pdf 82 RS 814.81 83 http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=fr&msg-id=22191

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3.1.1.4 Attività in corso

Destinazione parzialmente vincolata delle misure nel settore dell’edilizia civile e abitativa Nel 2007, in attuazione di un’iniziativa parlamentare dell’ex consigliere nazionale Hege- tschweiler84, la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale ha inviato in consultazione una proposta circa la destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2. Per i risanamenti e la promozione delle ener- gie nel settore dell’edilizia civile e abitativa sarebbero messi a disposizione fondi per un massimo di 200 milioni di franchi. Il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DA- TEC) di elaborare una strategia di attuazione dei piani d’azione in materia di energia, all’interno dei quali è previsto anche un programma nazionale di risanamento degli edifici. L’11 novembre 2008 la CAPTE-CN ha deciso di entrare in materia sulla destinazione par- zialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2 per il finanziamento di un programma di risanamento degli edifici.

Obbligo di compensazione per le centrali a gas a ciclo combinato Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno entrambi prorogato, il 16 l’uno e il 22 settembre 2008 l’altro, il decreto federale del 23 marzo 2008 sull’obbligo di compensazio- ne delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato.85 Questo rimarrà in vigore al più tardi fino al 31 dicembre 2010, ma dovrebbe quanto prima essere abrogato dall’ancoramento a livello legislativo dell’obbligo di compensazione. Il 22 ottobre 2008, il Consiglio federale ha adottato al riguardo un messaggio relativo alla modifica della legge sul CO2 in vista dell’esenzione dalla tassa delle centrali termiche a combustibili fossili.86 In base a detto messaggio le centrali a gas a ciclo combinato devono compensare integral- mente le emissioni di CO2 che producono. Queste ultime potranno peraltro essere coperte da certificati esteri fino a un massimo del 50 per cento. Se tale regolamentazione fosse trasposta nella versione rivista della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2012, l’obbligo di compensazione varrebbe per l’intera durata dell’impianto. In caso di collega- mento del sistema svizzero di quote di emissioni con quello dell’Unione europea verrebbe inoltre a crearsi un grande mercato interno dei diritti di emissione. Di lì in avanti i diritti di emissione europei varrebbero dunque quali provvedimenti nazionali, pur rimanendo tutta- via crediti di emissione esteri sotto il profilo del Protocollo di Kyoto.

Attuazione dei piani d’azione in materia di energia Nel febbraio del 2008, il Consiglio federale ha adottato entrambi i piani d’azione elaborati dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) in materia di energia: quello per l’efficienza energetica87 e quello per le energie rinnovabili88. Alla base delle misure dei piani d’azione vi è l’obiettivo di ridurre il consumo di energie fossili del 20 per cento. Con detti piani d’azione si punta inoltre a prestare un contributo al raggiungimento degli obiettivi della politica climatica, accrescendo del 50 per

84 Iniziativa parlamentare Hegetschweiler Rolf: Legge sul CO2. Incentivi per l’adozione di misure energetiche efficaci negli edifici (02.473). 85 RS 641.72 86 08.072. Messaggio del 22 ottobre 2008 relativo alla modifica della legge sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2) in vista dell’esenzione dalla tassa delle centrali a combustibili fossili. 87 Ufficio federale dell’energia UFE: Piano d’azione “Efficienza energetica”: http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=it&dossier_id=02578 88 Ufficio federale dell’energia UFE: Piano d’azione “Energie rinnovabili”: http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=it&dossier_id=02579

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cento la quota delle energie rinnovabili sul consumo energetico totale e contenendo entro un massimo del 5 per cento l’aumento del consumo di elettricità tra il 2010 e il 2020. Dopo il 2020 i piani d’azione prevedono, per inciso, una stabilizzazione del consumo di corrente elettrica. Ciascun piano d’azione è composto da un pacchetto di singole misure che si completano e si rafforzano a vicenda. Il pacchetto combina misure di incentivazione (p.es. l’istituzione di un sistema bonus-malus per l’imposizione degli autoveicoli), con misure di promozione dirette (p.es. l’accelerazione del trasferimento di tecnologie), con misure volte al rafforza- mento delle iniziative volontarie (nuovo accordo sugli obiettivi con auto-svizzera) e con prescrizioni e standard minimi (p.es. il divieto di usare lampadine elettriche a partire dal 2012). I piani d’azione comprendono sia le misure che rientrano nelle responsabilità della Confederazione sia le misure che sono di competenza dei Cantoni. La Confederazione sostiene ad esempio gli sforzi promossi dai Cantoni per introdurre imposte cantonali sui veicoli a motore commisurate al consumo e si adopera per trasformare l’etichettaEnergia in un etichetta Ambiente che, armonizzata di concerto con i Cantoni e di facile applicazio- ne pratica, serva da base a questi ultimi per la ricerca di una soluzione unitaria. Il piano d’azione volto ad accrescere l’efficienza energetica prevede l’adozione di 15 misu- re nei settori dell’edilizia, della mobilità, delle apparecchiature, della formazione e del per- fezionamento professionale, della ricerca e del trasferimento di tecnologie. Il piano d’azione volto a promuovere le energie rinnovabili prevede invece l’adozione di sette mi- sure in settori legati alla produzione di calore a partire da energie rinnovabili per gli edifici, una strategia per la produzione d’energia da biomassa, oltre a misure di promozione dell’energia idroelettrica, della ricerca, del trasferimento di tecnologie come pure della formazione e del perfezionamento professionale. Entro la fine del 2008 il DATEC predi- sporrà i necessari adeguamenti della legge e dell’ordinanza sull’energia. Se tutte le misure previste nei piani d’azione fossero attuate, entro il 2020 si potrebbero ridurre le emissioni di CO2 di 3,2 milioni di tonnellate. Particolarmente efficaci in termini di impatto sul CO2 sono il programma Edifici, che a quanto proposto dalla Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-CN), dovrebbe essere finanziato mediante strumenti a destinazione parzialmente vincolata, e le misure nel settore del trasporto (sistema di bonus all’acquisto di auto nuove e accordo sugli obiettivi con auto-svizzera). L’efficacia si ripartisce per due terzi sul settore edifici e per un terzo sul settore trasporto. Si è infine creato il presupposto per un miglioramento delle strutture d’incentivazione degli investimenti che inducono una riduzione delle emissioni di CO2 d’origine energetica grazie alla modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL).89

Prosecuzione del programma d’azione SvizzeraEnergia Il programma SvizzeraEnergia, la cui seconda tappa prenderà fine nel 2010, andrà prose- guito e incentrato su alcuni compiti portanti. Nel nuovo orientamento occorrerà tener conto delle mutate condizioni politiche quadro e delle esperienze tratte dai precedenti program- mi in ambito energetico, ovvero da Energia2000 e dalla prima tappa di SvizzeraEnergia. Sulla scorta delle attività svolte finora, la seconda fase di SvizzeraEnergia dovrà aprire la strada verso una «società a 2000 watt» mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore impiego di energie rinnovabili.

89 RS 221.213.11.

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3.1.1.5 Potenziale e costi di mitigazione in Svizzera

La Tabella 4 riporta i costi di mitigazione calcolati in Svizzera per il settore dell’edilizia civile e abitativa, dell’industria e del trasporto. I risanamenti totali o parziali degli edifici d’abitazione sono perlopiù economicamente vantaggiosi (anche a prescindere dal benefi- cio derivante dall’aumento del comfort abitativo). Ciò nonostante, sono oltremodo rari nel- la pratica, anche a causa dei lunghi tempi di ammortamento e degli elevati costi di investimento. Altre concause sono il dilemma investitore-beneficiario90, la struttura della proprietà91 e le attuali condizioni quadro (impostazione delle agevolazioni fiscali).92 A medio termine esistono elevati potenziali di riduzione anche nel settore del trasporto, ma per sfruttarli appieno occorre tuttavia che le misure tecniche vengano utilizzate in mo- do organico e che gli automobilisti partecipino alla protezione del clima in primo luogo con le loro decisioni d’acquisto. Mediante un parziale trasferimento del traffico motorizzato verso forme di traffico lento (locomozione a piedi, in bicicletta, ecc.) si potrebbero rispar- miare da 0,1 a 0,35 milioni di tonnellate di CO2 supplementari.93 In futuro i potenziali economici di riduzione potrebbero peraltro ulteriormente crescere a seguito dell’aumento dei prezzi dell’energia, dell’innalzamento della tassa del CO2 e del progresso tecnologico.

Tabella 4: Costi di mitigazione in Svizzera.

Settore Misure Costi (CHF/t Fonte CO2) 94 Edilizia civile Misure di efficienza energetica e impie- 68 e abitativa go di energie rinnovabili 95 Industria Processi industriali (solo di natura ter- da -75 a 220 mica) Sostituzione di vettori energetici, otti- redditizio fino a mizzazione dei processi, recupero del una riduzione di calore e dell’energia, ecc. ca. 1 mln t CO2 Trasporto Conversione a veicoli con motorizza- zioni ridotte e a veicoli diesel con filtro redditizio antiparticolato, misure tecniche (sistema di controllo della pressione dei pneumatici, veicoli ibridi, efficienza dei veicoli, ecc.).

I 68 franchi per tonnellata di CO2 indicati alla voce edilizia civile e abitativa corrispondono ai costi d’incentivazione previsti dal modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni. Nel

90 Il principale beneficiario delle misure di risparmio energetico non è il locatore, ma il locatario che vede dimi- nuire i costi di riscaldamento. Di norma, nel caso di una ristrutturazione volta ad ammodernre l’immobile, il locatore può trarre solo indirettamente profitto dagli investimenti attraverso un aumento delle pigioni. 91 Il 64% delle unità abitative è locata. L’89% degli edifici, insieme al 73% delle abitazioni, è proprietà privata e ed è sfruttato solo in piccola parte a scopo professionale. 92 Econcept (2007): Wie wirtschaftlich sind energetische Gebäudeerneuerungen?, studio commissionato dall’Ufficio federale dell’energia UFE. 93 INFRAS (2005): CO2-Potential des Langsamverkehrs: Verlagerung von kurzen MIV-Fahrten, studio com- missionato dall’Ufficio federale delle strade USTRA. 94 Dipartimento federale delle finanze DFF (2008): Klimabezogene Massnahmen im Gebäudebereich. 95 B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG (2008): Vermeidungskoten Industrie und Verkehr, studio commis- sionato dall’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.

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settore degli edifici vi è in ogni caso una molteplicità di singole misure in fatto di rivesti- mento esterno o di sistema di riscaldamento (p.es. cambiamento di vettore energetico) che possono essere combinate fra loro. Esistono inoltre combinazioni fra tipologie d’edificio (p.es. case mono- o plurifamiliari) e misure che presentano costi di mitigazione negativi che possono ammontare fino ai 200 franchi per tonnellata di CO2 risparmiata.96 Anche nel settore degli edifici industriali e del terziario vi è un considerevole potenziale di misure in grado di sviluppare una redditività pari a 100 franchi per tonnellata di CO2 nei prossimi 25 anni.97

3.1.1.6 Costi di mitigazione all’estero

L’attuale prezzo di mercato di un certificato derivante da un progetto CDM (CER, Certified Emission Reduction) si aggira attorno ai 35 franchi per tonnellata di CO2 equivalenti (stato: settembre 2008) ed è correlato al prezzo dei diritti d’emissione dell’Unione europea (EUA, European Union Allowances) superiore di 5-10 franchi alla tonnellata. Di norma, i CER sono meno cari degli EUA, poiché hanno una computabilità solo limitata e soggiacciono a rischi di qualità. Le molte incertezze e le condizioni quadro carenti a livello internazionale non consentono, per il momento, di stimare con precisione quali saranno i prezzi dei CER nel periodo suc- cessivo al 2012. A risultare decisiva ai fini della determinazione dei prezzi futuri sarà l’impostazione del regime climatico internazionale dopo il 2012. La regolamentazione dei meccanismi flessibili determinerà infatti il volume dell’offerta e la posizione di Unione eu- ropea e Stati Uniti rispetto ai CDM «Clean Development Mechanisms») quello della do- manda. La disponibilità di maggiori quantità di certificati dipenderà invece soprattutto dal fatto che i maggiori Paesi che ospitano i CDM, insieme a Cina e India, abbiano o meno fissato obiettivi di limitazione vincolanti e intendano computare autonomamente i progetti di protezione del clima. A seconda dell’evoluzione che seguiranno le condizioni quadro internazionali, il prezzo di un certificato derivante da un progetto, i CDM potrebbero oscillare tra un minimo di 15 e un massimo di 60 franchi. Nel presente rapporto, si presuppone che il prezzo medio di un CER sia di 35 franchi. Per i certificati che soddisfano determinate esigenze qualitative, come ad esempio quella di dare un contributo allo sviluppo sostenibile, i prezzi sono più elevati. Il «Gold Standard» è uno di questi standard di qualità per i certificati derivanti da progetti CDM e JI che adempiono elevati criteri di sviluppo sostenibile.

3.1.2 Adattamento ai cambiamenti climatici

La riduzione delle emissioni di gas serra è al centro della politica climatica internazionale. A causa dell’inerzia del sistema climatico, e nonostante gli sforzi profusi, si prevede un riscaldamento globale ormai non più evitabile. I primi effetti sono già visibili e hanno indot- to alcuni Paesi ad adottare misure di adattamento. Questo è anche conforme alla Con- venzione quadro sui cambiamenti climatici che all’articolo 4 capoverso 1 obbliga gli Stati a valutare il bisogno di adattamento e a disporre misure per far fronte ai cambiamenti clima- tici. Nel settore della prevenzione dei pericoli naturali ci si occupa da tempo delle conseguen- ze dei cambiamenti climatici. Conformemente alla legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua e alla legge forestale, la protezione dai pericoli naturali classici (inondazioni, va- langhe, frane, smottamenti e cadute di massi) è un compito congiunto di Confederazione, Cantoni e Comuni. L’obiettivo è proteggere vite umane, preservare le risorse vitali naturali

96 B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG (2008): Treibhausgasemissionen Gebäude und Emissionen syn- thetischer Gase, studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente UFAM. 97 B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG (2008): Vermeidungskoten Industrie und Verkehr, studio commis- sionato dall’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.

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e proteggere i beni materiali considerevoli con un dispendio economicamente sostenibile. La Confederazione sostiene il finanziamento di misure, svolge compiti di formazione ed è competente per l’elaborazione delle basi. Per mezzo della piattaforma nazionale dei peri- coli naturali (PLANAT) indica la strategia globale nel campo della prevenzione dei pericoli naturali. Ai Cantoni e ai Comuni competono la pianificazione e l’attuazione operativa delle misure di protezione. La gestione dei pericoli naturali richiede un sistema integrato di risk management. Attual- mente è già disponibile un’ampia serie di misure – pianificazione territoriale, manutenzio- ne delle opere e degli impianti di protezione, misure di tecnica edilizia, formazione di personale specializzato, sistema di preallarme e informazione della popolazione, sistema di allarme ed evacuazione, misure nel settore assicurativo. Inoltre, nel caso concreto, le organizzazioni partner della protezione della popolazione98 collaborano al fine di ridurre al minimo i danni, proteggere la popolazione e ripristinare le infrastrutture più importanti. Le carte dei pericoli indicano le lacune della protezione. A causa dell’intensificarsi delle intemperie negli ultimi decenni, il bisogno di intervento è cresciuto tanto che, rispetto agli anni prima del 1987, gli investimenti sono aumentati considerevolmente a tutti i livelli (Confederazione, Cantoni, Comuni). Ciò nonostante, negli ultimi 30 anni si sono avuti danni per oltre 10 miliardi di franchi. Le analisi statistiche hanno evidenziato che occorre adeguare la base di dimensionamento di tutti i nuovi piani di protezione. Anche con la nuova perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confedera- zione e Cantoni (NPC), la protezione dai pericoli naturali – e quindi il sovvenzionamento delle opere di protezione e dell’elaborazione della documentazione di base sui pericoli – resta un compito congiunto di Confederazione e Cantoni. Dal 2008, i sussidi sono asse- gnati nel quadro di accordi programmatici centrati sulle prestazioni o di progetti singoli orientati all’efficacia. Nel settore della protezione contro le piene, ad esempio, i Cantoni hanno diritto per legge ad aiuti finanziari federali per progetti che soddisfano tutti i requisiti legali. Vista la mancanza di mezzi finanziari, il Consiglio federale ha chiesto, con una noti- fica successiva sul preventivo 2009, un aumento di 219 milioni di franchi dei crediti d’impegno nel settore della prevenzione dei pericoli naturali. Il Parlamento discuterà la richiesta durante la sessione invernale 2008. Per far fronte ai nuovi rischi connessi ai cambiamenti climatici, quali caldo, siccità, varia- zioni progressive del regime termico e ideologico, sono state finora adottate misure pre- cauzionali isolate (ad es. attività dell’Ufficio federale della sanità pubblica durante l’ondata di caldo del 2003, lavori preliminari di MeteoSvizzera in vista di un sistema nazionale di preallarme in caso di calura, accertamenti dell’Ufficio federale dell’energia sugli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici sulla produzione e sul consumo di energia, aiuti finanziari a impianti di irrigazione da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura). In vari altri settori sono state promosse iniziative isolate per identificare gli interventi necessari o av- viate attività di ricerca in vista di predisporre le basi decisionali per la pianificazione delle misure. Per quanto riguarda gli effetti che i cambiamenti climatici all’estero hanno sulla Svizzera, manca tuttora un’analisi approfondita dei rischi economici (ad es. mercati di esportazione minacciati) e delle opportunità (ad es. vantaggi di localizzazione nel turismo estivo). Le prime valutazioni indicano che gli influssi internazionali sull’economia nazionale svizzera saranno probabilmente più importanti delle ripercussioni dirette dei cambiamenti climatici nel nostro Paese99.

98 Le organizzazioni partner della protezione della popolazione sono la polizia, i pompieri, il settore sanitario, i servizi tecnici e la protezione civile. 99 http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/9306.pdf

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3.1.3 Ricerca e innovazione

Nel quadro del programma nazionale di ricerca (PNR) dedicato al clima sono in corso dal 2001 lavori di ricerca transdisciplinari per capire meglio i processi del sistema climatico, la sua variabilità e prevedibilità come pure i rapporti complessi tra clima, economia e fattori sociali. Il Fondo nazionale per la ricerca (FNS) sta valutando l’opportunità di prolungare il PNR Clima fino al 2012/2013 aggiungendo una terza e ultima fase di tre o quattro anni. Ciò permetterebbe di protrarne l’importante ruolo di coordinamento sovraistituzionale. Per il settore forestale l’UFAM sta preparando un programma di ricerca di ampio respiro focalizzato sugli effetti dei cambiamenti climatici. La multifunzionalità del bosco – funzione protettiva per la popolazione e le infrastrutture, funzione di filtro per l’acqua potabile, baci- no di biodiversità, riserva di legname – risulta infatti tanto più minacciata quanto più forti sono i cambiamenti climatici. Nel settore energetico l’UFE coordina e accompagna da decenni 24 programmi di ricerca dedicati a temi attuali della ricerca energetica, che spaziano dalla fusione termonucleare agli impianti fotovoltaici fino all’elaborazione delle basi di economia energetica. I pro- grammi sono esaminati e approvati dalla Commissione federale per la ricerca energetica (CORE), un organo consultivo del DATEC. L’UFE provvede ad integrare la ricerca ener- getica svizzera nelle attività internazionali. L’UFAM, l’UFE e la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) sostengono pro- getti di innovazione che promuovono lo sviluppo di tecnologie e soluzioni ecologiche. La CTI è tra l’altro il principale ente svizzero finanziatore dei progetti Eureka che collegano ricerca e sviluppo orientati al mercato e trasferimento di know how nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale. In seno all’UE sono in corso numerose iniziative nel settore delle tecnologie energetiche e ambientali. All’inizio del 2007, l’UE ha lanciato un nuovo programma per la promozione dell’innovazione, in particolare l’innovazione ecologica e per rafforzare la competitività europea100 (CIP). La Svizzera, non essendo membro dell’UE, non può partecipare ai due programmi di lavoro «Energia Intelligente Europa» (IEE)101 e «Eco-innovazione»102. D’altra parte, i programmi quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico dell’UE permet- tono di finanziare numerosi progetti di ricerca climatica e sviluppo di tecnologie energeti- che e ambientali. Poiché, dal 1° gennaio 2004, la Svizzera è associata ai programmi quadro europei103, grazie ad un accordo bilaterale concluso con l’UE i ricercatori svizzeri possono partecipare ai progetti con gli stessi diritti dei loro partner europei. La Svizzera è membro associato dell’European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)104 e sostiene i progetti della roadmap raccomandati. Inoltre, anche nel quadro della coope- razione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), vengono sostenute attività in questi campi. Dal 1971, la Svizzera partecipa attivamente alla COST105, di cui è uno dei membri fondatori. In genere, i risultati della ricerca non possono essere convertiti direttamente in prodotti maturi per il mercato. Per il trasferimento dei risultati nel mercato sono indispensabili im- pianti pilota e di dimostrazione. Le tecnologie sperimentate riducono il rischio per l’economia privata e accelerano la diffusione. Per questo motivo, in passato l’UFE ha for- temente incoraggiato questo tipo di impianti. Dal 2004, però, i mezzi disponibili nel budget

100 http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 101 http://ec.europe.eu/energy/intelligent/index_en.html 102 http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm 103 http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm 104 http://cordis.europa.eu/esfri/ 105 http://www.cost.esf.org/

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di SvizzeraEnergia sono stati ridotti massicciamente. Un altro veicolo per la rapida diffu- sione delle innovazioni tecnologiche sono le analisi del potenziale di efficacia, che indica- no agli imprenditori privati misure concrete. Spesso le PMI che non ricevono sostegno esterno non conoscono il proprio potenziale e quindi, se mancano i mezzi finanziari, non sono nemmeno in grado di sfruttarlo.

3.1.4 Monitoraggio climatico

Il monitoraggio climatico è una premessa importante per la ricerca e per l’individuazione tempestiva, la pianificazione delle misure e il controllo dei risultati. In Svizzera, l’osservazione a lungo termine di tutte le variabili climatiche fondamentali è coordinata dall’Ufficio svizzero del GCOS (Global Climate Observing System), con sede presso Me- teoSvizzera106. Finora il monitoraggio degli indicatori socioeconomici rilevanti per il clima è stato poco sistematico. Per determinare le conseguenze dei cambiamenti climatici vi sono ancora pochi indicatori attendibili107.

3.1.5 Comunicazione

Enti pubblici, mondo economico e popolazione sono i gruppi target che la Confederazione vuole raggiungere con le sue attività di comunicazione sul clima. Per farlo si avvale di canali informativi esistenti quali pubblicazioni, internet, media, eventi e manifestazioni. La comunicazione al pubblico in merito ai processi della politica climatica e alla comples- sa normativa ambientale (ad es. tassa sul CO2) risulta particolarmente impegnativa. L’attività di informazione e di consulenza del programma SvizzeraEnergia permette al largo pubblico di dare un contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi di politica climatica e energetica.

3.2 Strategie politiche post 2012 della Confederazione in materia

climatica Il Protocollo di Kyoto e la legge sul CO2 scadono alla fine del 2012; i negoziati per definire un regime internazionale del clima dopo tale data sono già in corso. In occasione della Conferenza sul clima che avrà luogo a Copenhagen alla fine del 2009, gli Stati parte do- vranno impegnarsi a intraprendere ulteriori sforzi per ridurre le emissioni. Sul piano nazio- nale, il Consiglio federale intende presentare la revisione della legge sul CO2 come controproposta indiretta all’iniziativa sul clima. Per definire la politica climatica della Confederazione dopo il 2012, il Consiglio federale ha preso in esame due varianti che si distinguono per gli obiettivi di abbattimento e per la quota di riduzioni ottenute all’estero: la variante «obiettivi climatici vincolanti» e la variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica». • Variante «obiettivi climatici vincolanti»: riallacciandosi alla politica climatica attua- le, la Svizzera riduce entro il 2020 le sue emissioni di gas serra del 20 per centro rispetto al 1990. Lo fa ponendo l’accento sulle misure nazionali. La Svizzera è disposta a portare l’obiettivo di riduzione al 30 per cento se altri Paesi adottano impegni di riduzioni comparabili. • Variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica»: quale tappa intermedia verso la piena neutralità climatica, la Svizzera riduce entro il 2020 le sue emis- sioni di gas serra del 50 per cento rispetto al 1990. Questa riduzione va ottenuta soprattutto attraverso l’acquisto di certificati esteri.

106 http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/monitoraggio_del_clima/gcos_svizzera.html 107 http://www.bafu.admin.ch/php/modules/shop/files/pdf/phpIGdBZo.pdf

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Nei due sottocapitoli seguenti sono illustrate nel dettaglio le due varianti. Il capitolo riporta inoltre gli strumenti proposti dal Consiglio federale parallelamente alle due varianti.

3.2.1 Variante «obiettivi climatici vincolanti»

Questa variante si focalizza sulle misure nazionali e si orienta agli obiettivi dell’UE, il prin- cipale partner commerciale della Svizzera. Gli obiettivi perseguiti sono: • sfruttare i potenziali di riduzione delle emissioni in Svizzera; • sfruttare gli effetti secondari positivi legati alla riduzione dei gas serra in Svizzera (ad es. nel settore della sanità e dell'inquinamento atmosferico); • ridurre la dipendenza dalle importazioni di petrolio; • rafforzare il ruolo della Svizzera come polo tecnologico e di ricerca e migliorare la competitività delle aziende elvetiche. Focalizzandosi sulle misure di riduzione nazionali si favoriscono gli investimenti in Svizze- ra e si migliora a lungo termine la competitivà del Paese. Il flusso di mezzi finanziari verso l’estero legato all’acquisto di certificati di emissione viene limitato. Questa variante è con- forme alla strategia sul clima dell’UE, che influenza considerevolmente i negoziati interna- zionali su un nuovo regime climatico mondiale. Poiché fissa un obiettivo di riduzione vincolante e limita la quantità di certificati di emissione, la variante è anche compatibile con il diritto internazionale, che autorizza i Paesi industrializzati ad utilizzare i meccanismi flessibili come strumento supplementare per rispettare gli impegni di riduzione nazionali.

3.2.1.1 Obiettivi di riduzione

Entro il 2020, il Consiglio federale intende centrare un obiettivo di riduzione pari al 20 per cento rispetto al 1990. La parte più consistente degli sforzi di riduzione dev’essere coperta con misure nazionali. Se l’obiettivo di riduzione è pari al 20 per cento, la Confederazione non acquista crediti di emissione all’estero. Nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (cfr. 3.2.3) e in vista della compensazione delle emissioni delle centrali a gas a ciclo combinato le aziende possono acquistare certificati esteri per coprire al massimo un quarto dell’impegno di riduzione complessivo (2,64 mln di tonnellate di CO2eq che cor- rispondono al 5% delle emissioni complessive di gas serra del 1990). Il quantitativo limite per il sistema svizzero di scambio delle quote si allinea alle regole dell'ETS europeo. La Svizzera è disposta a portare l’impegno di riduzione al 30 per cento a condizione che altri Paesi industrializzati assumino impegni comparabili. Gli sforzi supplementari neces- sari, pari a 5,28 mln di tonnellate di CO2eq (10% delle emissioni del 1990) saranno coperti con l’acquisto di crediti di emissione esteri. La quota di crediti di emissione esteri che pos- sono essere impiegati nel quadro del sistema di scambio (cfr. 3.2.3) e per compensare le emissioni delle centrali a gas a ciclo combinato viene mantenuta a 2,64 mln di tonnellate di CO2eq, che equivale al massimo a un sesto dell’impegno complessivo di riduzione. Entro la metà del secolo le emissioni nazionali dovranno essere dimezzate. Questi obietti- vi corrispondono alla strategia di riduzione dell’UE. Per definire gli obiettivi di riduzione futuri per la Svizzera, il Consiglio federale si è basato sugli ultimi risultati scientifici raccolti dall’IPCC e sul principio della responsabilità comune ma differenziata secondo la Convenzione sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto (cfr. 2.1.1). Per ridurre le emissioni annue dalle attuali 7 tonnellate a 3,5 tonnellate di CO2eq pro capite entro il 2050 e a 1-1,5 tonnellate di CO2eq pro capite entro la fine del secolo, la Svizzera deve rispettare un percorso di abbattimento delle emissioni nazionali di almeno l’1,5 per cento all’anno. Contrariamente all’obiettivo di riduzione fissato per il 2020, il percorso di abbattimento non è giuridicamente vincolante, ma traccia l’evoluzione 45

delle emissioni e indica se le misure adottate devono essere riviste. Per il primo periodo di impegno (2008-2012), la Svizzera prevede di computare certificati esteri per 2 milioni di tonnellate di CO2eq all’anno e rinuncia a misure nazionali in misura corrispondente. Ne consegue che tra il 2013 e il 2020 le emissioni nazionali dovranno essere ridotte in media di quasi il 2 per cento l’anno. Con quest’obiettivo di abbattimento si sfrutta il potenziale redditizio a costi contenuti o addirittura nulli (cfr. 3.1.1.5). L’obiettivo corrisponde inoltre ai contributi di abbattimento raccomandati dai Paesi indu- striali ed è comparabile con gli obiettivi definiti dall’UE. È inoltre in sintonia con la riparti- zione degli oneri tra gli Stati membri dell’UE che poggia sulla capacità economica pro capite108. In futuro, il Consiglio federale intende rinunciare a definire nella legislazione obiettivi par- ziali per i combustibili e i carburanti.

3.2.1.2 Strumenti / misure per centrare gli obiettivi di riduzione

La legge sul CO2 rivista non si applica solo alle emissioni di CO2 prodotte dagli agenti e- nergetici fossili, bensì a tutti i gas serra considerati nel regime internazionale dopo il 2012. Per centrare gli obiettivi di riduzione il Consiglio federale giudica di fondamentale impor- tanza la seguente combinazione di strumenti.

(1) Tassa d’incentivazione L’attuale tassa sul CO2 prelevata sui combustibili va mantenuta e potrà essere estesa ad altre fonti di emissione, sempre che ciò sia importante per raggiungere gli obiettivi di ridu- zione. Per il momento ci si concentra su un’estensione della tassa ai carburanti. Concepi- ta come una tassa d’incentivazione, la tassa sul CO2 influenza principalmente il comportamento dell’economia e della popolazione. Il rincaro dei combustibili e dei carbu- ranti induce a un consumo parsimonioso e a un maggior ricorso ad agenti energetici puliti («carbon neutral») o a bassa emissione di CO2. Parallelamente, gli investimenti nelle tec- nologie più efficienti diventano più interessanti. Per rispettare un percorso di abbattimento di circa il 2 per cento l’anno, il Consiglio federa- le intende aumentare progressivamente la tassa di 12 franchi per tonnellata di CO2 (3 centesimi/litro di olio da riscaldamento e benzina), se il raggiungimento dell’obiettivo lo impone. Ciò corrisponde al meccanismo dell’attuale legge sul CO2 applicata ai combustibi- li. In base alle emissioni di gas serra prodotte nel corso dell’anno precedente si determina se aumentare o no la tassa per l’anno successivo. Il Consiglio federale decide l’aumento solo se il percorso di abbattimento non viene rispettato. L’importo della tassa si basa sull’effetto dei prezzi dell’energia e di altre politiche settoriali sulle emissioni di CO2 (politi- ca energetica, dei trasporti e finanziaria), su misure di promozione, come il programma di risanamento degli edifici attualmente in discussione (cfr. 3.1.1.4) e su misure supplemen- tari quali l’attuazione dei piani d’azione Energia. Partendo da un importo di 36 franchi per tonnellata di CO2 (9 centesimi/litro di olio da riscaldamento e benzina), la tassa potrebbe aumentare in sette tappe a 120 franchi per tonnellata di CO2 nel 2020, sempre che ciò sia necessario per raggiungere l’obiettivo di riduzione. In base ai calcoli, se si volesse centra- re l’obiettivo di abbattimento complessivo con una tassa d’incentivazione, quest’ultima ammonterebbe, ai prezzi attuali dell’energia pari a circa 100 dollari il barile, a 150-180 franchi per tonnellata di CO2109. Secondo le disposizioni attuali, la tassa dev’essere sussi- diaria alle misure volontarie o ad altre misure di abbattimento. Si stima che dovrebbe ba-

108 L’UE definisce obiettivi di abbattimento separati per i settori economici degli Stati membri che non rientrano nel sistema ETS. Il loro ammontare dipende dal PIL pro capite di ogni Stato. 109 Ecoplan (2008): Volkswirtschaftliche Auswirkungen von CO2-Abgaben und Emissionshandel für das Jahr

2020. Studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

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stare un’aliquota di 60 franchi per tonnellata di CO2 (15 centesimi al litro di olio da riscal- damento e benzina), sempre che la tassa sia applicata sia ai carburanti sia ai combustibili e che vengano realizzati tempestivamente tutti i provvedimenti pianificati e avviati (pro- gramma per il risanamento di edifici, piani d’azione Energia). Se, tuttavia, le emissioni dovessero ridursi in misura inferiore alle aspettative – sia per la non realizzazione delle misure previste sia per un calo dei prezzi dell'energia – si dovrà aumentare l’aliquota d’imposta, che potrebbe comunque risultare inferiore, o essere ridotta, qualora il supple- mento della tassa sugli oli minerali venisse adeguato al rincaro. La tassa d’incentivazione è riscossa sui combustibili e carburanti fossili messi in commer- cio e utilizzati a scopi energetici. Le aziende ad alta intensità energetica la cui competitivi- tà internazionale verrebbe pregiudicata dalla tassa possono chiedere di essere esentate da quella sui combustibili. Il criterio di esenzione è dato dall’«intensità» della tassa, ossia dal rapporto tra l’onere fiscale e la creazione di valore. L’intensità della tassa – e di riman- do la possibilità di richiedere l’esenzione – devono essere definite a livello di settore eco- nomico. La Confederazione può delegare compiti esecutivi a organizzazioni private (ad es. man- dato di prestazioni con l’Agenzia dell’energia per l’economia).

(2) Meccanismi flessibili Il pacchetto di provvedimenti prevede entro il 2020 una riduzione delle emissioni nazionali del 20 per cento rispetto al 1990. In questo caso, un quarto al massimo dell’obiettivo di abbattimento può essere coperto con l’acquisto di certificati esteri. Se questo limite verrà effettivamente utilizzato, dipende dalla costruzione o meno di nuove centrali termiche a combustibili fossili in Svizzera e dalla disponibilità delle imprese coinvolte nel sistema di scambio ad acquistare crediti esteri. Se si giungerà ad un accordo internazionale sostenibile, l’obiettivo di riduzione verrà por- tato al 30 per cento. La riduzione addizionale necessaria per centrare l’obiettivo del 30 per cento (5,28 mln t di CO2) può essere ottenuta all’estero ricorrendo ai meccanismi flessibili. Ai prezzi attuali sarebbero necessari circa 185 milioni di franchi l’anno. L’acquisto di crediti di emissione rientra nella responsabilità della Confederazione, che può tuttavia delegare compiti specifici a organizzazioni private che dispongono della necessaria esperienza e competenza. Un requisito importante da questo punto di vista è la qualità dei certificati. Per garantirla, entrano in linea di conto varie opzioni, ad esempio l’esclusione di progetti controversi (esempio: i grandi impianti idroelettrici), come già avviene nell’UE. Sono pos- sibili anche controlli qualitativi supplementari a livello nazionale o l’adesione a uno stan- dard di qualità quale il «Gold standard»110. In primo luogo, però, la Svizzera intende contribuire a migliorare le esigenze e le condizioni quadro internazionali. Come minimo, si atterrà alle esigenze qualitative dell’UE per garantire la maggiore compatibilità possibile con il sistema europeo di scambio delle quote di emissione. Se la Svizzera aumenterà il suo impegno di riduzione al 30 per cento nell'ambito di un accordo internazionale soddisfacente, si potrà conseguire all’estero al massimo la metà dell’obiettivo di abbattimento rispetto al 1990. Sarà comunque sempre possibile realizzare progetti volontari di protezione climatica che esulano dal sistema svizzero di scambio di quote111, purché si rispetti l’iter progettuale predefinito. Se il progetto viene realizzato con successo, l’UFAM rilascia ai promotori degli

110 Il «Gold standard» è un marchio di eccellenza lanciato da organizzazioni non governative che certifica progetti di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili che, oltre a ridurre le emissioni di gas serra, contribuiscono in modo particolare allo sviluppo sostenibile di un Paese. 111 Cfr. istruzioni per l’attuazione di misure per compensare le emissioni di CO2 delle centrali termiche a ciclo combinato in Svizzera (pubblicazione ottobre 2008).

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attestati, che possono ad esempio essere usati dai gestori di centrali termiche a combu- stibili fossili per compensare le emissioni prodotte. Il Consiglio federale si riserva la possi- bilità di adeguare le regole applicate ai progetti di compensazione alla disciplina prevista dal regime climatico internazionale dopo il 2012 o alle disposizioni in materia adottate dall’UE.

3.2.2 Variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica»

Questa variante implica che tra il 2030 e il 2050 la Svizzera raggiunga la piena neutralità climatica. Ciò significa che tutte le emissioni di gas serra non ridotte attraverso misure nazionali devono essere compensate con l’acquisto di crediti di emissione esteri. Gli obiettivi perseguiti sono: • sfruttare i potenziali di riduzione redditizi in Svizzera e all’estero per ottenere la massima efficacia degli sforzi di abbattimento delle emissioni; • promuovere una politica climatica efficiente e ambiziosa che tenga conto del con- testo specifico della Svizzera e della dimensione globale del problema climatico. Un maggior sfruttamento dei potenziali di riduzione a basso costo all’estero tiene conto del contesto specifico della Svizzera nella misura in cui il nostro Paese presenta un’intensità di emissioni contenuta. Ciò significa che fornisce un importante contributo al trasferimento di capitali e di tecnologie a favore di uno sviluppo rispettoso del clima come pure alla risoluzione dei conflitti di obiettivi tra la politica dello sviluppo e quella climatica.

3.2.2.1 Obiettivi di riduzione

Nel periodo fino al 2020 è prevista una tappa intermedia verso la neutralità climatica che fissa una riduzione massima del 50 per cento rispetto al 1990. Per arginare i rischi finan- ziari, derivanti da un impegno molto alto e dallo sviluppo – attualmente difficile da valutare – dei mercati per lo scambio di emissioni, questo obiettivo è vincolato a un limite di prez- zo. Se i costi dei certificati superano 1,2 miliardi di franchi, l’obiettivo viene ridimensionato al fine di non oltrepassare il limite. Questa offerta proposta dalla Svizzera si allaccia alla condizione che il regime climatico internazionale per il periodo successivo al 2012 si sviluppi positivamente, e che il limite massimo venga accettato sul piano internazionale.

3.2.2.2 Strumenti / misure per centrare gli obiettivi di riduzione

La legge sul CO2 va estesa in modo tale che dal 2013 le emissioni di CO2 non evitabili, prodotte su territorio nazionale a scopi energetici, siano maggiormente compensate con misure di riduzione all’estero.

(1) Tassa di garanzia Per creare un incentivo alla compensazione delle emissioni, l’attuale tassa sul CO2 viene estesa ai carburanti. Non ha più un effetto diretto sul consumo, bensì stabilisce l’obbligo di compensare le emissioni. La tassa sul CO2 continuerà ad essere riscossa sugli agenti energetici fossili messi in commercio e non può essere riversata sui prezzi al consumo. I proventi verranno restituiti agli importatori non appena saranno presentati i necessari cer- tificati di emissione che documentano la compensazione. La tassa sul CO2 assumerà così la funzione di tassa di garanzia. Questa disposizione si applica alle emissioni di CO2 pro- dotte da privati a scopi energetici (ad es. trasporti e riscaldamento di edifici) e da imprese escluse dal sistema di scambio (questo settore produce al massimo il 65 per cento delle

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emissioni totali di gas serra in Svizzera), ma non alle imprese che non partecipano al si- stema di scambio. Poiché fino al 2020 non si mira alla neutralità climatica completa, ma a un abbattimento intermedio del 50 per cento, le emissioni prodotte non devono essere compensate inte- gralmente. Il Consiglio federale stabilisce la quota di compensazione necessaria ai fini della restituzione della tassa. Se l’obiettivo di riduzione è fissato al 50 per cento rispetto al 1990, la quota di compensazione ammonta a circa il 50 per cento112. Ciò significa che agli importatori viene restituito l’intero ammontare della tassa sul CO2 versata se possono pro- vare di aver compensato la metà delle emissioni prodotte. Un importatore di agenti ener- getici fossili deve corrispondere una tassa di garanzia basata sul contenuto di CO2 dei suoi prodotti, che ammonta a 36 franchi per tonnellata. Ciò significa che per 1000 tonnel- late di CO2 dovrà pagare 36 000 franchi. La tassa gli viene restituita non appena rende alla Confederazione crediti di emissione per un totale di 500 tonnellate. Per i combustibili fossili che fornisce alle imprese al beneficio dell’esenzione, può chiedere la restituzione della tassa di garanzia senza dover fornire compensazioni. La quota di compensazione viene aumentata se le misure di abbattimento previste sul piano nazionale non sono suffi- cienti o se le emissioni non diminuiscono in misura sufficiente per effetto, ad es. di un calo dei prezzi dell’energia. La tassa di garanzia assolve anche la funzione di prezzo soglia (limite di imposizione) per gli importatori interessati e i consumatori finali. Se i prezzi dei certificati di emissione inter- nazionali aumentano al punto tale che i costi d’acquisto dei certificati (prezzi dei certificati e costi di transazione113) superano l’importo restituito della tassa di garanzia, gli importato- ri interessati rinunciano a compensare le emissioni prodotte e a chiedere la restituzione della tassa. Ciò potrebbe verificarsi con una tassa dell’importo di 36 franchi per tonnellata di CO2, se non si tiene conto dei costi di transazione con prezzi dei certificati di emissione di circa 70 franchi per tonnellata di CO2114. La soglia sarebbe quindi di circa 1,2 miliardi di franchi115. In tal caso, il Consiglio federale può ridurre la quota di compensazione in modo che gli importatori abbiano comunque interesse a compensare una parte delle emissioni che producono. Tuttavia, non appena questa quota di compensazione viene abbassata, non è più possibile centrare l'obiettivo di abbattimento fissato (-50%). I proventi della tassa non restituiti spettano alla Confederazione. Con questo sistema si vuole confrontare con il meccanismo di compensazione non tanto il consumatore finale, quanto piuttosto le aziende che mettono in commercio agenti energe- tici fossili in Svizzera e che già oggi sono assoggettate all’imposta sugli oli minerali. I costi delle misure di compensazione vengono riversati sui consumatori finali attraverso sup- plementi sui prezzi dell’energia.

112 Calcolo (in milioni di tonnellate di CO2 –eq.): 50 (emissioni attese nel 2012) - 9.4 (riduzione nazionale attesa fino al 2020) - 26.4 (obiettivo 2020) = 14.2 (quantità che deve essere compensata all’estero). Solo il 65% delle emissioni complessive sono assoggettate alla tassa di garanzia, ovvero il 65% di (50 - 9.4) = 26.4. Se si compensa il 50% di questo 26.4, rimane circa il 14.2 (aliquota di compensazione = 14.2 / 26.4 ≈ 50%). 113 Costi di transazione insorgono all’acquisto dei certificati come pure al momento in cui è chiesta la restitu- zione della tassa di garanzia. I costi di transazione includono ad es. la negoziazione, l’accettazione, il mo- nitoraggio, l’assicurazione ecc. Minore è la quantità acquistata di diritti di emissione, maggiori risultano i costi di transazione. 114 La restituzione della tassa di garanzia è redditizia per gli importatori finché: 36 CHF *emissioni (tassa di garanzia) >.50%*(prezzo del certificato)*emissioni+costi di transazione (costi di compensazione). 115 Calcolo: dato che solo il 65% delle emissioni complessive sono assoggettate alla tassa di garanzia, essa si applica a 32.5 milioni di tonnellate di CO2 –eq. (65% di 50 milioni di tonnellate di CO2 –eq.). Gli oneri per il settore economico ammontano al massimo a circa 1.2 miliardi di franchi (36 franchi *32.5 milioni di tonnel- late di CO2 - eq.

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(2) Meccanismi flessibili Differenze rispetto alla variante «Obiettivi climatici vincolanti» • L’acquisto di crediti esteri è una questione privata e non rientra nella responsabi- lità della Confederazione. • Si rinuncia a limitare in termini quantitativi l’acquisto di crediti esteri.

Sviluppo della legislazione sul clima dopo il 2020 Per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica nel periodo 2030-2050 occorre svilup- pare ulteriormente la legislazione in materia climatica dopo il 2020, in modo tale da as- soggettare all’obbligo della compensazione anche i settori finora esclusi. Per quanto concerne le emissioni non energetiche prodotte dall’agricoltura, bisogna mettere a punto metodi per il rilevamento delle quantità emesse e per il riversamento dei costi di compen- sazione in base al principio di causalità. È opportuno un approccio coordinato su scala internazionale. Per garantire la neutralità climatica, occorre inoltre abrogare la condizione della soglia massima. L’IPCC parte dal presupposto che per stabilizzare le concentrazioni di gas serra a un livello climaticamente sostenibile (450 ppm-550 ppm CO2eq) entro il 2030 bisogna prevedere un prezzo dei certificati fino a 100 dollari per tonnellata di CO2116. Va del resto ricordato che prezzi più alti rendono le misure nazionali di abbattimento più interessanti.

3.2.3 Misure svincolate dalle varianti

Il Consiglio federale propone inoltre una serie di misure svincolate dalle due varianti pro- poste (cfr. 3.2.1 e 3.2.2).

(1) Sviluppo del sistema di scambio delle emissioni Il Consiglio federale intende portare avanti anche dopo il 2012 il sistema svizzero di scambio delle quote secondo il principio «cap and trade» e avvicinarlo a quello europeo (cfr. 2.2.1.4). A tal fine è opportuno che vi sia la maggiore compatibilità possibile con il sistema europeo. Senza l’accesso al mercato europeo delle quote di emissione, le azien- de svizzere non possono trarre vantaggio dal grande potenziale di riduzione che esiste all’interno dell’UE. Contrariamente a oggi, il sistema di scambio funzionerà indipendente- mente dalla tassa sul CO2. Come nella proposta di direttiva UE, gli obiettivi di riduzione degli impianti verranno stabiliti per l’intero periodo di impegno, ossia dal 2013 al 2020. La soglia di emissioni è assoluta e comprende in linea di massima tutti i gas serra del regime climatico internazionale dopo il 2012 prodotte dagli impianti assoggettati. Oltre all’anidride carbonica, si tratta dei seguenti gas: esafluoro di zolfo, idrofluorocarburi, perfluorocarburi, protossido di azoto e metano. L’obiettivo di riduzione (cap) viene stabilito in base ai valori target per il periodo 2008-2012, definiti in base al potenziale specifico di compensazione dei diversi costi di prevenzione delle aziende. La partecipazione al sistema di scambio delle quote è obbligatoria per i seguenti settori (cfr. elenco esaustivo all’allegato I): settore energetico (impianti di combustione, raffinerie di petrolio, produzione di energia da combustibili fossili), produzione e trasformazione dei metalli (produzione di metalli ferrosi e acciaio), impianti per la produzione di calce e mat- toni, industria dei prodotti minerali (cemento, vetro, ceramica), impianti industriali per la fabbricazione di pasta di carta e di carta e cartone, industria chimica e impianti di incene- rimento dei rifiuti. Per tutti gli impianti che rientrano in questi settori e che rilasciano ogni anno oltre 10 000 tonnellate di CO2eq le prescrizioni d’esecuzione fisserano l’obbligo di

116 IPCC (2007): Fourth Assessment Report, Working Group III Report “Mitigation of Climate Change” http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm.

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partecipare al sistema di scambio. In contropartita, questi impianti verranno esentati au- tomaticamente dalla tassa sul CO2 se le loro emissioni sono soggette alla tassa. Il prov- vedimento dovrebbe interessare 60-80 impianti che producono emissioni per un totale di 6-8 milioni di tonnellate di CO2eq all’anno117. L’UE permette alle aziende non soggette all’obbligo di registrazione nel sistema di scam- bio di aderire all’ETS purché soddisfino determinate condizioni (opt-in). Anche il Consiglio federale può designare delle potenziali aziende ETS. Nel farlo, terrà conto della situazione particolare della Svizzera. Anche le imprese più piccole possono chiedere di essere esentate dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili al fine di salvaguardare la propria competitività. Analogamente al sistema attuale, alle imprese esentate non vengono assegnati crediti di emissione. Tutta- via, queste aziende possono acquistare crediti di emissione – e in misura limitata anche certificati esteri – per centrare l’obiettivo di riduzione.

Inclusione del traffico aereo nel sistema di scambio In tutto il mondo le emissioni prodotte dal traffico aereo continuano ad aumentare. Proprio per questo l’UE vuole includere il traffico aereo nel sistema di scambio delle quote di e- missione. In futuro, anche la Svizzera attuerà misure climatiche nel settore aereo. Il Con- siglio federale ritiene che per raggiungere l’obiettivo di riduzione occorra adottare un approccio integrato, basato sul perfezionamento delle tecnologie, sull’impiego più efficien- te dei velivoli – compresa una migliore gestione del traffico aereo – e sull’impiego di stru- menti di economia di mercato. Dato il carattere internazionale del traffico aereo e per evitare distorsioni della concorrenza, le misure svizzere devono essere coordinate con gli obiettivi internazionali. Una possibilità sarebbe quella di includere il traffico aereo interna- zionale nel sistema di scambio, misura che verrà adottata dal 2012 nell’UE per i voli inter- nazionali in partenza o in arrivo negli scali europei. Dal canto suo, la Confederazione sostiene attualmente la possibilità di introdurre misure economiche in vista di ridurre gli effetti climatici del traffico aereo internazionale.

Assegnazione dei diritti di emissione A partire dal 2013, il Consiglio federale intende ridurre annualmente del 2 per cento la quantità di diritti di emissione. Quest’abbattimento progressivo permette di sfruttare il po- tenziale economico di riduzione esistente, pari a oltre 1 milione di tonnellate di CO2 (cfr. 3.1.1.5). Ciò corrisponde ad una riduzione del 18 per cento rispetto al livello attuale delle emissioni di gas serra comprese nel sistema di scambio entro il 2020. La base per l’assegnazione dei diritti di emissione nel 2013 è costituita dalla media dei diritti di emis- sione assegnati tra il 2008 e il 2012. Per le imprese integrate nel sistema di scambio solo dal 2013, l’assegnazione si basa sulla media delle emissioni prodotte nel periodo compre- so tra il 2008 e il 2012. I diritti di emissione che non sono stati utilizzati nel primo periodo d’impegno (2008-2012) possono essere trasferiti senza restrizioni al periodo successivo (2013-2020). Questa possibilità di trasferimento è nota anche come «banking». Alle circa 350 aziende che fanno attualmente parte del sistema svizzero di scambio delle quote vengono assegnati gratuitamente tra il 2008 e il 2012 diritti di emissione per un tota- le di circa 3 milioni di tonnellate l’anno. Analogamente a quanto prevede la proposta di direttiva europea, nel periodo tra il 2013 e il 2020 l’assegnazione gratuita potrebbe essere sostituita progressivamente dalla messa all’asta dei diritti di emissione. Vista la pressione della concorrenza internazionale non si escludono deroghe per determinati settori. Le

117 Comprese le emissioni geogene di CO2

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disposizioni in materia si basano sulle regole derogatorie dell’UE118. Si prevede che l’UE metterà all’asta sin dall’inizio i diritti di emissione per il settore dell’energia elettrica. La Confederazione mantiene una riserva di diritti di emissione per le nuove imprese. La quantità di diritti in riserva è stabilita dal Consiglio federale. Non ne possono tuttavia bene- ficiare le centrali termiche a combustibili fossili, poiché secondo la volontà del Parlamento questi impianti sono tenuti a compensare integralmente le emissioni che producono (cfr. 3.1.1.4). Pertanto, non ricevono diritti di emissione e devono generare crediti con progetti realizzati in Svizzera e all’estero in misura corrispondente alle emissioni prodotte. Colle- gando il sistema svizzero di scambio a quello europeo, si creerebbe un mercato interno e i diritti di emissione europei sarebbero equiparati a misure nazionali. I meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (CDM, JI) possono essere computati solo parzialmente. I limiti quantitativi sono retti dalle disposizioni del sistema europeo ETS. Il Consiglio federale può fissare requisiti qualitativi per i certificati di emissione. I certificati ottenuti con progetti di forestazione o riforestazione in Paesi emergenti, validi solo tempo- raneamente e non ammessi dall’UE, sono esclusi dal sistema di scambio delle quote. Sulle emissioni per le quali non vengono restituiti crediti viene riscossa una tassa di com- pensazione pari a 160 franchi per tonnellata di CO2eq. Il pagamento della tassa non esi- me l’azienda dall’obbligo di restituire i crediti di emissione mancanti l’anno successivo.

(2) Pozzi di carbonio nella selvicoltura e nell'agricoltura L’attuale disciplinamento dei pozzi di carbonio va mantenuto a condizione che sia in sin- tonia con le regole del regime climatico internazionale per il periodo successivo al 2012119. Date le attuali condizioni economiche, in Svizzera l’assorbimento di carbonio della selvi- coltura e dell’agricoltura è piuttosto irrilevante (0,3 – 0,7 mln di tonnellate di CO2). Se il carbonio assorbito viene liberato, cosa che non è improbabile in futuro, le emissioni di CO2 devono essere compensate, rafforzando le misure di abbattimento sia nel caso di danni causati dalla natura sia nel caso di un maggiore sfruttamento del bosco. D’altronde, il legno può sostituire le materie prime fossili e contribuisce ad evitare le emissioni. Ri- spetto all’assorbimento temporaneo del carbonio, l’utilizzazione del legno contribuisce in modo più duraturo alla politica climatica. Considerati i rischi e l’onere sproporzionato per sorvegliare il contenuto di carbonio, i poz- zi non dovrebbero più costituire un nuovo ramo d’attività interessante per i proprietari di boschi. Per quelli che mantengono un pozzo di carbonio nel proprio bosco, si può vagliare la possibilità di un’indennità al di fuori del quadro vincolante. Nel regime climatico interna- zionale successivo al 2012 sarà possibile computare anche il legname lavorato. Tuttavia, a livello internazionale le modalità attuative sono ancora troppo poco chiare per permette- re al Consiglio federale di proporre un disciplinamento valido per la Svizzera.

(3) Pozzi geologici (Carbon Capture and Storage, CCS) In Svizzera non si conosce ancora il potenziale legato al sequestro geologico di CO2. Non sono infatti ancora stati condotti studi sistematici sul ruolo di questo strumento nella stra- tegia nazionale di protezione del clima e di approvvigionamento energetico. Inoltre, vi sono solo poche fonti puntuali ad elevate emissioni che si prestano alla separa- zione e alla cattura di grossi quantitativi di anidride carbonica (circa il 75% delle emissioni complessive di CO2 sono causate da fonti mobili o diffuse, soprattutto nel settore dei tra- sporti e degli edifici). Il sottosuolo geologico e la struttura tettonica della Svizzera potreb-

118 MEMO/08/35, Domande e risposte sulla proposta della Commissione volta a rivedere il sistema UE di scambio delle quote di emissione, Bruxelles, 23.01.2008. 119 È possibile che dal 2013 sarà obbligatorio compensare le superfici agricole. In tal caso occorrerebbe de- terminare il bilancio dei gas serra delle superfici agricole e compensare la differenza rispetto al 1990.

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bero rivelarsi maggiormente adatti alla cattura di CO2 negli acquiferi salini. Nel 2009 l’UFE condurrà un primo studio per valutare il potenziale di sequestro geologico di CO2. Dato che in futuro vi potranno essere centrali termiche a combustibili fossili che dovranno compensare integralmente le emissioni di CO2 prodotte, un consorzio formato dai due Politecnici federali, dall’Istituto Paul Scherrer, dall’Università di Berna e dalla Scuola uni- versitaria professionale della Svizzera nordoccidentale ha lanciato il progetto CARMA (Carbon dioxide management in Swiss power generation). I cinque sottoprogetti che lo compongono mirano a studiare l’intera catena tecnologica del sequestro del carbonio dal punto di vista tecnico, economico ed ecologico e a determinare il potenziale di cattura e immagazzinamento in Svizzera.

(4) Cauzione sulle sostanze stabili nell’aria (gas serra sintetici) Nonostante il divieto di utilizzare sostanze stabili nell’aria (HFC, PFC, SF6, NF3, SO2F2)120, è possibile che anche in futuro singoli Cantoni autorizzino l’uso di sostanze refrigeranti climalteranti. Dal punto di vista climatico, il loro impiego è problematico quando non circo- lano in sistemi chiusi e vi è quindi un rischio di dispersione nell'ambiente. Per ridurre al minimo le perdite e garantire l’eliminazione corretta di questi gas, il Consiglio federale sta esaminando la possibilità di applicare una cauzione, il cui ammontare dipenderebbe dal potenziale di riscaldamento climatico di ognuna di queste sostanze stabili nell’aria. La base legale a tal fine è data dalla legge sulla protezione dell’ambiente (adeguamento dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim). L’ammontare della cauzione è determinata in base al potenziale di riscaldamento globale delle singole sostanze (GWP)121. Gli eventuali proventi della cauzione potrebbero servire a ridurre i costi di eliminazione. La cauzione dev’essere pagata al momento dell’importazione o della produzione a un servizio centrale di coordinamento diretto dalla Confederazione o sottoposto alla sua sorveglianza diretta. Chi restituisce sostanze stabili a scopo di recupero122 o di eliminazione riceve l’integralità della cauzione. Una centrale di smaltimento123 organizza la corretta eliminazione e mette a disposizione l’infrastruttura per il recupero dei gas (punti di raccolta, contenitori, dispositivi di analisi ecc.). Sulla base del conteggio della cauzione e della prova dell’eliminazione o del recupero del materiale, la centrale di smaltimento addebita al servizio centrale di coordinamento il rimborso della cauzione. La cauzione rappresenta un incentivo diretto per tutti coloro che partecipano alla catena commerciale e alla catena di consumo a recuperare le sostanze stabili nell’aria, a riciclarle o eliminarle adeguatamente. L’incentivo si applica anche ai veicoli importati che conten- gono sostanze refrigeranti per il sistema di climatizzazione. In tutti i casi sono tassate solo le emissioni effettive, ossia i gas che non sono eliminati correttamente o che altrimenti fuoriescono. L’evoluzione dei prezzi si ripercuote positiva- mente sulla capacità concorrenziale delle tecnologie alternative. Per la piazza produttiva

120 Le sostanze stabili nell’aria sono principalmente composti organici volatili degli idrocarburi (idrofluorocarbu- ri HFC parzialmente alogenati e perfluorocarburi PFC) ma anche composti inorganici dell’esafluoruro di zolfo (SF6), del trifluoruro di azoto (NF3) o del difluoruro di solforile (SO2F2). 121 La Norvegia ha introdotto un sistema di cauzione per le sostanze che distruggono lo strato di ozono. Il sistema verrà abolito nel 2010 quando entrerà in vigore il divieto totale di usare sostanze che impoverisco- no lo strato di ozono. Sulle sostanze stabili nell’aria continuerà ad essere riscossa una tassa commisurata al potenziale di riscaldamento globale, che verrà rimborsata solo dopo il recupero corretto dei gas (previa eliminazione delle sostanze), al netto dei costi del sistema. Anche la Svezia prevede di introdurre un sistema analogo. 122 Occorre determinare se il riciclaggio di questi gas presenta un ecobilancio migliore rispetto all’eliminazione. A seconda della sua economicità, occorre integrare il riciclaggio nel sistema e stabilire se debba essere tassato alla stregua dell’importazione e della produzione. 123 Può trattarsi ad esempio di una fondazione quale SENS o di un nuovo servizio ancora da creare.

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svizzera ciò significa che gli impianti fabbricati in Svizzera che contengono sostanze refri- geranti naturali diventano più competitivi degli impianti industriali importati che contengo- no HFC. Rimane aperta la questione dell’applicazione, o meno, della cauzione anche alle esportazioni. Affinché il divieto venga rispettato con coerenza sono all’esame ulteriori incentivi finanziari e istituzionali. In futuro, la notifica sarà obbligatoria a partire da un quantitativo di 1 kg. I costi del servizio di notifica potrebbero essere sostenuti con i proventi del sistema di cau- zione in modo che ogni titolare possa notificare, modificare o cancellare gratuitamente i propri impianti. In contropartita, il quantitativo minimo per gli impianti stazionari soggetti all’obbligo di notifica verrà portato dagli attuali 3 a 5 o 10 kg. Come alternativa, le attuali raccomandazioni esecutive potrebbero essere trasformate in una norma tecnica: per de- terminate applicazioni sarebbero prescritti in modo vincolante refrigeranti naturali e l’impiego di sostanze stabili nell’aria verrebbe vietato senza eccezioni.

(5) Prescrizioni tecniche Le prescrizioni tecniche sono complementari agli altri provvedimenti e riguardano i settori degli edifici e dei veicoli.

Edifici Dal 2012 le prescrizioni tecniche attuali verranno progressivamente inasprite. Nell’aprile 2008 la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia ha adottato il modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) per i nuovi edifici. Secondo queste prescrizioni i nuovi edifici potranno consumare al massimo 4,8 litri di olio da riscaldamento equivalente per m2, mentre gli edifici risanati ne potranno consumare solo 9 litri per m2. Il recepimento delle prescrizioni è di competenza dei singoli Cantoni. La Confederazione si adopera af- finché le prescrizioni modello vengano applicate il più rapidamente possibile in tutti i Can- toni. Sebbene le prescrizioni sull’involucro esterno degli edifici siano di competenza cantonale, la Confederazione può, se necessario, emanare prescrizioni in materia di emissioni di gas serra degli edifici sulla base dell’articolo costituzionale relativo alla protezione dell’ambiente. Farà uso di questa possibilità qualora i Cantoni non recepissero coerente- mente il modello di prescrizioni energetiche nella loro legislazione o qualora non attuasse- ro il programma di risanamento degli edifici. Con il nuovo diritto di locazione, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, i risanamenti eco- compatibili di locali abitativi e commerciali possono essere imputati sugli affitti quali inve- stimenti che generano valore aggiunto. Questa revisione è un primo passo verso il miglioramento degli incentivi per il risanamento energetico degli edifici. Un altro provvedimento in questo senso è l’introduzione di un certificato energetico degli edifici, deciso come strumento obbligatorio dal Consiglio degli Stati, il 12 marzo 2008, e come strumento facoltativo dal Consiglio nazionale il 27 maggio 2008. Questo certificato energetico permette di fissare standard minimi dinamici che possono essere inaspriti ogni cinque anni al fine di raggiungere l’obiettivo target fissato per il 2020124.

Veicoli In Svizzera vi è un’elevata densità di veicoli: almeno un abitante su due possiede in media un’automobile. La flotta svizzera vanta una quota superiore alla media di veicoli di grossa cilindrata e quindi ad alto consumo di carburanti. Per contrastare questa tendenza i piani d’azione Energia prevedono una serie di misure, tra cui un sistema di bonus-malus per

124 Mozione CAPTE-CS del 30.08.2007 (07.3558): Introduzione in Svizzera di un certificato energetico per gli edifici unitario e obbligatorio.

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l'imposta sui veicoli che si riallaccia a un’iniziativa del Cantone Berna125, imposte armoniz- zate sugli autoveicoli e un nuovo accordo sugli obiettivi con auto-svizzera.126 Le esperienze raccolte negli ultimi anni hanno mostrato che gli importatori non sono in grado di influenzare il comportamento d’acquisto dei loro clienti e quindi nemmeno il con- sumo medio di carburante delle nuove automobili. Il nuovo accordo sugli obiettivi siglato con auto-svizzera va supportato da limitazioni vincolanti o da dichiarazioni obbligatorie. Ad esempio, i commercianti di automobili potrebbero essere obbligati a dichiarare in modo chiaro e secondo criteri uniformi i costi d’esercizio degli autoveicoli (consumo di carburan- te, imposte, manutenzione ecc.). Il Consiglio federale è stato incaricato dall’Assemblea federale di allineare le disposizioni svizzere alle prescrizioni dell’UE applicabili alle nuove automobili127 a partire dal 2012. La Commissione UE ha proposto di ridurre progressivamente entro il 2020 i valori limite delle emissioni medie a 95 grammi di CO2 per chilometro (g CO2/km). Entro il 2012 i costruttori dovranno ridurre le emissioni medie dei nuovi veicoli a 130 g CO2/km mediante migliora- menti tecnologici. Dovranno conseguire ulteriori abbattimenti di 10 g CO2/km con misure complementari (ad es. carburanti biogeni, pneumatici e impianti di climatizzazione a bas- so consumo). Se i valori target non verranno raggiunti, i costruttori dovranno pagare una multa che nel 2012 dovrebbe ammontare a 20 Euro per grammo di CO2, per poi essere gradualmente innalzata a 90 Euro entro il 2015. Il valore limite europeo verrà applicato in Svizzera per i nuovi veicoli importati. In media, quindi, dal 2012 i veicoli importati potranno emettere ancora 120 g di CO2/km. Entro il 2020, però, il valore limite scenderà a 95 g CO2/km. Si potrebbero ottenere ulteriori abbattimenti delle emissioni grazie al controllo obbligatorio della pressione dei pneumatici nel quadro del collaudo e alla definizione di un valore mas- simo per la resistenza al rotolamento dei pneumatici.

3.2.4 Fabbisogno di riduzione ed effetto delle misure sulle emissioni di CO2

La mostra l’effetto delle singole misure in funzione delle due varianti «obiettivi climatici vincolanti» e «passi vincolanti verso la neutralità climatica». Stando alle previsioni, se ci si limitasse a portare avanti le misure esistenti, entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera verrebbero ridotte del solo 8,5 per cento rispetto al 1990.128 Le misure previste nel settore dei trasporti (-1,9%) e degli edifici (-4,3%), che non rientrano nel presente pro- getto, permetterebbero di portare l’abbattimento al 14,7 per cento. Le misure che non di- pendono dalle varianti (sistema di scambio delle quote e cauzione sui gas sintetici) permettono di ottenere una riduzione supplementare. Nel caso della variante «obiettivi climatici vincolanti» la tassa d’incentivazione riduce del 20 per cento lo scarto rispetto all’obiettivo nazionale. Nella variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» si ot- tiene una riduzione complessiva del 17,8 per cento grazie all’adozione di misure nazionali. In analogia alla variante «obiettivi climatici vincolanti» ne consegue un effetto di incentiva- zione indotto dal costo dei certificati che i consumatori di energia devono sopportare se- condo il principio di causalità. L’acquisto di certificati esteri permette di centrare l’obiettivo di riduzione complessivo per la variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica», pari al 50 per cento.

125 Iniziativa del Cantone di Berna del 30.11.2005 (05.309): Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli a livello federale. 126 Piano d’azione Efficienza energetica, adottato dal Consiglio federale il 20 febbraio 2008. La consultazione degli Uffici è prevista in autunno 2008 e i dibattiti parlamentari nel 2009. 127 Mozione CAPTE-CN del 12.02.2007 (07.3004): Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizze- ra. 128 Ufficio federale dell’energia UFE (2007): Prospettive energetiche 2035, volumi 1-5 (in tedesco). http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00538/index.html?lang=de.

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Tabella 2: misure ed effetto delle due varianti inper cento delle emissioni 1990.

Misure Settore in- Obiettivi Passi vincolanti teressato climatici verso la neutrali- vincolanti tà climatica Emissioni 1990 52,8 52,8 (= 100%) (= 100%) Misure attuali (senza tassa sul CO2 per i combu- - 8,5% - 8,5% stibili)129 Riduzione delle emissioni entro il 2020 senza - 8,5% - 8,5% misure supplementari Trasporti (piano d’azione Energia): Trasporti - 1,9% - 1,9% - Imposta autoveicoli bonus - Armonizzazione imposta autoveicoli - Nuovo accordo con auto-svizzera Edifici: Edifici - 4,3% - 4,3% - Progetto CAPTE-CN per la destinazione par- zialmente vincolata o altra forma di finanzia- mento - Inasprimento del modello di prescrizioni per i nuovi edifici) Riduzione delle emissioni nazionali entro il - 14,7% - 14,7%

2020 senza le misure nazionali comprese nel

progetto in consultazione Sistema di scambio delle quote di emissione se- Industria - 2,3% - 2,3% condo il principio cap and trade (Flessibilità grazie ai crediti di emissione esteri) Cauzione sui gas sintetici (sostanze refrigeranti e Industria, - 0,2% -0,2% schiume) commercio 130 Tassa d’incentivazione / Tutti i settori - 2,8% imputazione dei prezzi dei certificati non esentati 131 - 0,6% Riduzione delle emissioni nazionali entro il - 20% - 17,8%

2020 con le misure nazionali comprese nel

progetto in consultazione Acquisto supplementare di crediti di emissione esteri132 -10% - 32,2%

Riduzione totale delle emissioni entro il - 30% - 50% 2020133

129 Una grande centrale a gas a ciclo combinato emette circa 1 mln di tonnellate di CO2 all’anno (1,9% delle emissioni complessive del 1990). Le emissioni generate da centrali a gas a ciclo combinato devono essere interamente compensate, la metà con crediti di emissione esteri. 130 Data un’aliquota di 60 franchi per tonnellata di CO2. 131 Dato un prezzo dei certificati di 35 franchi per tonnellata di CO2. 132 Obiettivi climatici vincolanti: se altri Paesi si impegnano a compiere sforzi di riduzione comparabili

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Se per la variante «obiettivi climatici vincolanti» non verranno realizzate le misure previste (ad es. i piani d'azione Energia) o se le emissioni di gas serra subiranno una flessione inferiore a quella attesa a causa del calo dei prezzi dell'energia, la tassa d'incentivazione dovrà essere aumentata. Per centrare l'obiettivo di riduzione del 20 per cento, sarebbe necessario portarla a oltre 60 franchi per tonnellata di CO2. Alla stessa stregua, nella variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» l’aliquota di compensazione dovrebbe aumentare a oltre il 50 per cento se l’andamento delle emis- sioni risultasse meno favorevole per effetto del calo dei prezzi dell’energia o della sop- pressione di misure interne. Le riduzioni di emissioni non operate sul territorio nazionale, sono trasferite all’estero attraverso l’innalzamento dell’aliquota di compensazione. Inoltre, la continuità del programma di risanamento degli edifici non sarebbe garantita, se si op- tasse per un finanziamento mediante destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2.

3.2.5 Strategia di adattamento

A prescindere dagli sforzi intrapresi per abbattere le emissioni di gas serra, anche in Sviz- zera i cambiamenti climatici avranno ripercussioni gravi e inevitabili sulla natura, la società e l'economia134. L’adeguamento delle attuali misure di protezione e prevenzione alle mi- nacce legate ai pericoli naturali, ma anche l'adattamento delle utilizzazioni e delle infra- strutture ai mutamenti graduali a lungo termine indotti dai cambiamenti climatici rappresentano il secondo importante pilastro della politica climatica svizzera. Le esperienze maturate in Europa, dove sono già stati condotti studi più completi sugli effetti dei cambiamenti climatici e si sono sviluppate strategie di adattamento, evidenziano chiaramente la necessità di intervento in vari campi135. • L’adattamento è considerato un elemento irrinunciabile delle politiche climatiche nazionali. • La concezione tradizionale dell’adattamento ai cambiamenti climatici deve tra- scendere la semplice gestione dei pericoli naturali. • Per far fronte agli effetti progressivi a lungo termine dei cambiamenti climatici oc- corre prestare un’attenzione particolare ai settori con orizzonti temporali e cicli d’investimento lunghi (ad es. uso del territorio, infrastrutture di approvvigiona- mento e di trasporto). • I cambiamenti sul fronte dei pericoli naturali rimettono in discussione le utilizza- zioni attualmente possibili; si devono prevedere rilocalizzazioni (abbandono) e spostamenti di infrastrutture (esempio: la valle d’Aosta, dove lo Stato ha finanzia- to la dislocazione dalle zone a rischio). • Per mitigare il rischio crescente di danni vanno esaminate – e se del caso attuate – anche misure per ridurre la vulnerabilità degli oggetti minacciati (edifici e im- pianti). • Occorre puntare a una stretta collaborazione con i vari livelli amministrativi e i gruppi portatori di interessi del mondo economico e scientifico; bisogna sensibi- lizzare il pubblico e incoraggiarlo ad assumere comportamenti responsabili.

133 Obiettivi climatici vincolanti: se altri Paesi si impegnano a compiere sforzi di riduzione comparabili. 134 Rapporto «Klimaänderung und die Schweiz 2050» / «Les changements climatiques et la Suisse en 2050», OcCC, marzo 2007. 135 Econcept (2008): Synopse Anpassungsstrategien EU-Raum. Bericht zuhanden des IDA Klima, Handlungs- feld „Auswirkungen und Anpassungen an den Klimawandel“.

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• È necessario verificare sistematicamente l’opportunità di adeguare o completare la normativa vigente. • Oltre ai rischi, occorre tenere adeguatamente conto delle opportunità offerte da una strategia di adattamento. In Svizzera, l’attuale approccio isolato e non coordinato di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici cela vari rischi, quali doppioni, mancato sfruttamento del potenziale sinergico, priorità inadeguate e uso inefficace dei mezzi già limitati. Per rimediare, occorre sviluppare una strategia nazionale coerente. Il concetto di «adattamento» va inteso in generale come il fatto di confrontarsi in modo consapevole e previdente con le conse- guenze inevitabili dei cambiamenti climatici sul territorio nazionale e all’estero, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi sullo spazio vitale ed economico e trarre vantaggio dalle opportunità che la nuova situazione offre. In questo senso, è fondamentale integrare l’adattamento ai cambiamenti climatici nella legge sottoposta a revisione. Si vuole infatti tener conto della trasversalità dei cambia- menti climatici che concernono un’ampia gamma di attori e presentano interazioni molto complesse. In vista dell’elaborazione e della preparazione delle basi (scenari di riferimen- to, analisi dell’impatto) e vistia la natura multidisciplinare e multistituzionale di vari campi d’attività – quali la gestione degli eventi estremi, la definizione delle esigenze specifiche nei confronti delle risorse idriche o il coordinamento delle attività relative all’agricoltura, alla selvicoltura e alle superfici non coltivate nonché il coordinamento delle attività di co- municazione e di informazione all’interno dell’Amministrazione e verso l’esterno – sono necessari un’intensa collaborazione e un coordinamento accurato delle attività e degli sforzi. Gli altri elementi fondamentali di una strategia di adattamento sono: • verificare le basi legali già esistenti nei vari sottoambiti e il loro adeguamento alle nuove condizioni quadro generate dai cambiamenti climatici; • garantire un ampio coinvolgimento delle cerchie direttamente interessate nella formulazione e nell’attuazione della strategia di adattamento; • definire forme efficienti e appropriate di raccolta e scambio di informazioni come pure di collaborazione tra gli attori coinvolti; • creare le premesse per il finanziamento dei relativi compiti di attuazione. In sede di attuazione della strategia di adattamento occorre per quanto possibile puntare su strutture, piani e trumenti già comprovati, come ad esempio quelli sviluppati per la pre- venzione dei pericoli naturali.

3.2.5.1 Necessità di intervento nella gestione dei pericoli naturali e degli eventi meteorologici estremi I cambiamenti climatici fanno aumentare la frequenza e l’intensità degli eventi estremi. Di conseguenza, aumentano anche i rischi legati alle piene, alle colate detritiche, alle tempe- ste, alla calura e alla siccità. I considerevoli danni causati dagli eventi estremi verificatisi negli ultimi anni, dell’ordine di miliardi di franchi, hanno portato ad una vasta sensibilizza- zione sulla vulnerabilità della società di fronte all’aumento dei pericoli naturali. In particola- re nel settore della protezione contro le piene sono in corso lavori di ampia portata per affrontare e gestire meglio i rischi attuali e futuri. Nel quadro del progetto OWARNA sono state attuate numerose misure di miglioramento nel settore del preallarme e dell’avvertimento nel caso di pericoli naturali. L’impatto dei cambiamenti climatici rappresenta un fattore supplementare di incertezza nella gestione dei pericoli naturali. Si prevede infatti che in futuro gli eventi supereranno i valori di dimensionamento (sovraccarico). Non è possibile determinare nel caso singolo in

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che misura l’aumento dei danni osservati e dei valori di dimensionamento sono imputabili ai cambiamenti climatici. Gli indizi lasciano tuttavia supporre l’esistenza di un nesso. Nelle pianificazioni di prevenzione a tutti i livelli occorre tenere conto del fatto che gli eventi di grandi dimensioni e l’accumularsi di pericoli finora piuttosto rari, quali ampie colate detriti- che, incendi boschivi o ondate di caldo, mettono alla prova il sistema integrato di prote- zione della popolazione. La gestione integrale dei rischi, volta a ridurre i rischi grazie alla combinazione ottimale di prevenzione e premunizione, permette di dare una risposta alle incertezze attuali. Per poter tenere conto delle nuove conoscenze ottenute nel campo dei cambiamenti climatici, le misure devono essere impostate in modo flessibile. Per avere un impatto a lungo termine, gli investimenti volti a ridurre i rischi devono soddi- sfare i seguenti requisiti. • Devono essere disponibili le carte dei pericoli (basi), in base alle quali vanno a- deguati e attuati i piani direttori e di utilizzazione. Occorre procedere a una revi- sione periodica. • Nei Cantoni e nei Comuni interessati occorre mettere a punto un piano di emer- genza. • Le misure di protezione esistenti vanno verificate e riviste in base alle carte dei pericoli aggiornate. La gestione del bosco di protezione rappresenta una sfida particolare. Il bosco, infatti, deve adattarsi alle nuove condizioni climatiche. Nei punti in cui la funzionalità del bosco di protezione è pregiudicata, vanno attuate misure di protezione di durata limitata. • La verifica delle misure di prevenzione e di protezione va realizzata laddove oc- corre ridurre al minimo l’estensione degli incendi di boschi, l’entità dei danni lega- ti alle tempeste e l’ampiezza delle infestazioni di parassiti nelle zone boschive (ad es. le infestazione da bostrico). • I rischi per gli edifici, i manufatti e gli impianti esistenti (ad es. le infrastrutture di trasporto) vanno ridotti a un livello accettabile (protezione delle opere). Se non è possibile garantire una protezione adeguata con mezzi proporzionati, l’edificio, il manufatto o l’impianto va spostato, oppure bisogna cessare l’attività che vi si svolge. Le superfici necessarie per le misure di protezione vanno garantite attra- verso gli strumenti della pianificazione del territorio. Dev’essere garantito il finan- ziamento degli adeguamenti necessari (cambiamenti di utilizzazione, spostamento di infrastrutture). • I nuovi edifici, manufatti e impianti e le nuove infrastrutture devono essere pianifi- cati tenendo conto dei pericoli naturali e le norme applicabili vanno riviste e ade- guate. Occorre considerare tutte le possibili cause di danno. • Bisogna sensibilizzare e istruire la popolazione e i progettisti sui pericoli naturali. • Occorre garantire che l’intera catena di allarme – dalle previsioni meteorologiche o di un evento fino all’avvertimento, all’allarme e all’intervento adeguato al peri- colo a tutti i livelli (servizi di difesa e popolazione, sistema integrato di protezione della popolazione) – funzioni perfettamente. La rete di radar meteorologici va a- deguata all’aumento del bisogno di previsioni quantitative a breve termine (quan- tità di precipitazioni, punte di deflusso). • Le zone a rischio devono essere monitorate (ad es. monitoraggio del perma- frost). • Gli eventi devono essere documentati e analizzati al fine di trarne utili insegna- menti.

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L’estate record del 2003 ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sui pericoli legati a eventi estremi quali le ondate di caldo e i periodi di siccità. In quell’occasione sono state adottate misure a breve termine per gestire l’evento e ridurre al minimo i danni. Tuttavia, solo singoli Cantoni hanno provveduto allo sviluppo di strategie per affrontare efficace- mente l’acuirsi di simili situazioni in futuro – e questo benché l’entità dei danni dell’estate record 2003 sia paragonabile a quella di una piena. Vi è necessità di intervento in partico- lare nell’ambito della prevenzione e del preallarme in caso di periodi di calura e nella ge- stione delle risorse idriche limitate (gestione dei conflitti di distribuzione e utilizzazione).

3.2.5.2 Adattamento agli effetti graduali dei cambiamenti climatici

Agli occhi del pubblico, gli effetti graduali dei cambiamenti climatici passano in secondo piano rispetto agli eventi estremi, meglio circoscritti dal punto di vista geografico e tempo- rale. A titolo di esempio si possono citare gli effetti che concernono: • il tipo e la distribuzione stagionale delle precipitazioni e il regime di deflusso come pure le ripercussioni sulla disponibilità, l’utilizzazione e la qualità delle risorse idri- che e sulla produzione di energia; • l’isoterma di zero gradi, decisiva per le zone di permafrost (cambiamenti visibili quali aumento delle frane e ritiro dei ghiacciai); • il paesaggio, gli ecosistemi naturali, la natura animata e inanimata e gli ambienti correlati quali habitat e spazi ricreativi in montagna; • le molteplici funzioni del bosco (ad es. funzione di filtro e suo ruolo per la qualità dell'acqua potabile) e l'utilizzo del legno; • le condizioni di produzione nell’agricoltura; • l'insorgere di nuovi agenti patogeni e di nuovi rischi sanitari per l’uomo e gli anima- li; • sulle condizioni di vita negli spazi densamente edificati (clima urbano, qualità del- l'aria). Benché ampie cerchie siano consapevoli dell’impatto del riscaldamento climatico (ad e- sempio sul turismo invernale) e l’apparizione di specie vegetali e animali problematiche finora sconosciute in Svizzera susciti l'attenzione dei mass media, non esiste ancora u- n'analisi mirata della vulnerabilità della società e dell'economia a fronte degli effetti lenti, ma inesorabili, dei cambiamenti climatici. In particolare, in numerosi settori mancano le basi necessarie per poter stimare con sufficiente precisione le ripercussioni e la loro evo- luzione futura, monitorare i nuovi rischi e valutare misure di adattamento adeguate. Spes- so, nei settori ancora poco studiati non è chiaro chi, nel caso concreto, è competente per svolgere accertamenti approfonditi, informare le cerchie interessate o finanziare e realiz- zare misure di prevenzione e di adattamento. Questi aspetti dovranno essere chiariti in via prioritaria nel quadro di una strategia nazionale di adattamento.

3.2.5.3 Influssi internazionali

Un altro aspetto, peraltro poco considerato, legato all’impatto dei cambiamenti climatici riguarda le forti interazioni tra la piccola economia svizzera e l’estero. A medio termine, le conseguenze dei cambiamenti climatici all’estero saranno più percettibili; si pensi alle per- turbazioni dei flussi commerciali, ai conflitti per la gestione delle risorse scarse e ai movi- menti migratori. Nel quadro di una strategia nazionale di adattamento occorre anche tener conto della vulnerabilità della Svizzera nei confronti di questi influssi. Parallelamente, pe- rò, vanno considerate le opportunità che si creano grazie all’intervento della Svizzera nel- la risoluzione dei problemi che toccano altri Paesi.

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3.2.6 Ricerca e innovazione

Il termine «innovazione» descrive il processo che va dalla definizione del problema fino alla sua risoluzione e comprende sia la ricerca fondamentale e quella applicata, sia lo sviluppo tecnologico, l'introduzione sul mercato e l'applicazione, come pure la raccolta dei dati necessari per la ricerca e lo sviluppo. La ricerca e l’innovazione sul clima comprendo- no i seguenti ambiti: • lo studio del sistema climatico; • lo studio degli effetti di un cambiamento climatico sulla società, gli ecosistemi e l'e- conomia e, viceversa, studio degli effetti del comportamento umano sul clima; • la ricerca e sviluppo di misure e tecnologie per ridurre le emissioni di gas serra e di percorsi per la loro implementazione (mitigazione); • lo studio e sviluppo di misure e di tecnologie per l’adattamento ai cambiamenti cli- matici. Il fabbisogno di ricerca è grande soprattutto per quanto riguarda gli effetti dei cambiamenti climatici e le possibili misure di adattamento. L’analisi di queste tematiche necessita di attività di ricerca coordinate, inter- e transdisciplinari a livello svizzero e internazionale. In Svizzera i compiti di coordinamento interistituzionali nel campo della ricerca climatica so- no assunti dal Polo di ricerca nazionale Clima che, però, concluderà le proprie attività probabilmente nel 2013. Bisognerà quindi appurare come si potranno portare avanti que- ste funzioni in tale eventualità. A livello europeo va mantenuta nel limite del possibile la partecipazione della Svizzera ai futuri programmi di ricerca dell’UE e al programma COST. Occorre inoltre valutare l’eventuale partecipazione svizzera ai progetti rilevanti per la ricerca sul clima promossi dall’ESFRI, ad esempio al progetto ICOS136 (Integrated Car- bon Observation System). Nel settore energetico la funzione di coordinamento è assunta dall’UFE, coadiuvato dalla CORE. Oltre a questi settori prioritari, vi è un’ampia gamma di ambiti per i quali è opportuno e necessario il coordinamento interdisciplinare e interdipar- timentale. Il Consiglio federale prende in considerazione le seguenti misure: • l’esame, a tempo debito, se e come, nel quadro del prossimo messaggio sulla promozione della formazione, ricerca e innovazione, può essere stabilito un pun- to tematico saliente nel campo della ricerca e dell’innovazione rilevanti per il cli- ma, da un lato per quanto riguarda la ricerca orientata degli enti di promozione della ricerca e dall’altro nel quadro delle strategie di ricerca delle politiche setto- riali; • per promuovere gli impianti pilota e di dimostrazione, gli Uffici federali competenti hanno bisogno di mezzi supplementari. I mezzi già disponibili per questi impianti vanno aumentati in misura corrispondente; • vanno sostenute le analisi del potenziale di efficienza delle aziende; • la promozione di tecnologie ecocompatibili va integrata meglio nei programmi eu- ropei per l'innovazione e le piattaforme tecnologiche. I mezzi necessari vengono inseriti nelle strutture e nei budget esistenti destinati alla collaborazione nella ri- cerca europea e internazionale.

136 http://icos-infrastructure.ipsl.jussieu.fr

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3.2.7 Monitoraggio climatico

Il monitoraggio di indicatori socioeconomici va completato ai fini dell’individuazione tem- pestiva. In una prima fase occorre quindi individuare i bisogni e rilevare gli indicatori de- terminanti per il clima in Svizzera e nell’UE. In una seconda fase sarà necessario affidare il monitoraggio climatico a un’organizzazione adeguata.

3.2.8 Comunicazione

La comunicazione della Confederazione sul tema del clima è tuttora condizionata da una serie di contenuti e di gruppi target. Soprattutto la comunicazione al pubblico in merito ai processi della politica climatica e alla complessa normativa ambientale (ad es. legge sul CO2) risulta impegnativa. Bisogna in particolare informare i vari attori economici e il pub- blico sulle procedure fissate per legge e sui loro diritti e obblighi. Oltre alla comunicazione politica vera e propria, l’Amministrazione vuole mettere a dispo- sizione ausili decisionali che permettono alla popolazione e alle aziende di assumere comportamenti rispettosi delle risorse.

3.2.9 Altre misure

3.2.9.1 Incentivi fiscali nel settore degli edifici e dei trasporti

Il settore degli edifici contribuisce notevolmente alle emissioni di gas serra climalteranti: in Svizzera quasi un terzo delle emissioni è prodotto da edifici privati e uffici. In questo settore esistono già incentivi fiscali. Ad esempio, per gli immobili privati possono essere dedotti dall’imposta federale diretta i costi di manutenzione, i premi assicurativi e le spese di gestione da parte di terzi137. Secondo l’ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta, la quota di deduzione per provvedimenti volti a razionalizzare il consumo di energia o a incentivare l’uso di energie rinnovabili ammonta, nei primi cinque anni dopo l’acquisizione dell’immobile, al 50 per cento, poi al 100 per cento138. Dando seguito a un’iniziativa par- lamentare139 il Consiglio nazionale ha deciso il 20 marzo 2008 di abrogare questa prassi, la cosiddetta «prassi Dumont», sia a livello federale che cantonale, e di permettere la pie- na deduzione fiscale già nel primo anno dopo l'acquisto. La decisione della Commissione della seconda Camera (CET-CS) è tuttora attesa. I Cantoni possono inoltre prevedere deduzioni fiscali per la protezione dell’ambiente e per provvedimenti volti all’uso parsimonioso delle fonti energetiche fossili140. In tre mozioni presentate nel 2007 si è chiesto di aumentare gli incentivi fiscali per le mi- sure di risanamento ecocompatibili ed energeticamente efficienti141. Il 27 giugno 2008 il Consiglio federale si è espresso in materia e ha raccomandato di respingere i tre interven-

137 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11), art. 32 cpv. 2. 138 Ordinanza del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (RS 642.116), art. 8. 139 Iniziativa parlamentare Philipp Müller del 4 ottobre 2004 (04.457): Limitazione della «prassi Dumont». 140 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14), art. 9 cpv. 3. 141 Mozione Philipp Müller del 6 marzo 2007 (07.3010): Incentivi fiscali per le misure di risparmio energetico per vecchie costruzioni. Mozione Gruppo PCD-PEV-glp del 7 marzo 2007 (07.3031): Incentivi fiscali per misure di risanamento ad alta efficienza energetica. Mozione Filippo Leutenegger del 20 giugno 2007 (07.3385): Incentivi per risanamenti energetici sostanziali di immobili privati.

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ti, giudicando le misure proposte inefficienti ed inefficaci – viste le possibilità di deduzione esistenti. Secondo vari studi, le attuali deduzioni fiscali generano incentivi di scarsa efficacia per il risanamento ecocompatibile degli edifici. Pertanto, il 2 luglio 2008 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare per il momento ad altre misure fiscali nel settore degli edifici142. Il settore dei trasporti è responsabile di circa un terzo delle emissioni di gas serra prodotte in Svizzera, una percentuale che va ridotta con una serie di misure. Dal 1° luglio 2008, metano, gas liquido, biogas e altri carburanti prodotti da materie prime rinnovabili fruisco- no di un’agevolazione fiscale, che in linea di massima dovrebbe permettere di sostituire progressivamente i carburanti liquidi fossili con carburanti provenienti da materie prime rinnovabili e con metano. Le esigenze minime sul piano ecologico e sociale introdotte garantiscono un ecobilancio positivo dei carburanti in agevolazione fiscale. Inoltre, in a- dempimento dell'iniziativa del Cantone di Berna143, la CAPTE-CS sta elaborando un pro- getto di legge relativo all’imposta sull’importazione di autoveicoli. In futuro, l’imposizione dei veicoli a motore dovrebbe poggiare su criteri ecologici e i veicoli «puliti» dovrebbero beneficiare di sgravi fiscali. Il sistema di bonus applicato ai veicoli ad alta efficienza ener- getica verrebbe finanziato per mezzo di un aumento generalizzato dell’imposta sull’importazione di veicoli. Adducendo che un aumento dei prezzi dei carburanti sviluppa il maggior effetto incentivante, il PLR ha proposto di aumentare l'imposta sugli oli minerali invece di riscuotere l’imposta sulle automobili e i veicoli a motore.

3.2.9.2 Eliminazione di sovvenzioni e incentivi e fiscali negativi

La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. e.) e il Protocollo di Kyoto (art. 2 cpv. 1 lett. A) obbligano gli Stati parte ad eliminare gli incentivi ecologici negativi ad esempio nel sistema d’imposizione (cfr. 2.1.1.1). Nell’attuale sistema svizzero di imposizione diretta, le persone fisiche possono operare varie deduzioni fiscali, alcune delle quali si ripercuotono negativamente sulla politica am- bientale. Si pensi ad esempio alla possibilità di dedurre le spese di trasferta tra domicilio e luogo di lavoro, che riduce i costi della mobilità e porta a una frammentazione degli inse- diamenti. Anche l’esenzione dall’IVA per certe forniture di merci e servizi può generare incentivi negativi. L’esenzione di servizi forniti a imprese che effettuano voli commerciali e il cui fatturato è indotto da voli internazionali esenti da tasse porta ad una diminuzione dei costi di mobilità del traffico aereo. Anche la destinazione parzialmente vincolata dell’imposta sugli oli minerali per la costru- zione di strade ha un impatto negativo sulla protezione del clima, perché porta ad un po- tenziamento automatico dell'offerta nel settore del traffico stradale. A ciò si aggiungono le agevolazioni a livello di imposta sugli oli minerali per l'agricoltura, la selvicoltura, la pesca professionale, l’estrazione di pietra naturale e i trasporti pubblici. Tuttavia, nel 2005, il Par- lamento ha respinto la richiesta di eliminare questi incentivi che si ripercuotono negativa- mente sul consumo di carburanti nocivi per il clima. A inizio 2009 l’Amministrazione federale delle contribuzioni intende presentare uno studio sistematico di tutte le agevolazioni fiscali ammesse nel sistema svizzero (imposte dirette e indirette), che potrebbe fungere da base per l’ecologizzazione del sistema fiscale esisten- te. Un passo possibile e auspicabile sotto parecchi punti di vista. Per raggiungere

142 Dipartimento federale delle finanze DFF (2008): Klimabezogene Massnahmen im Gebäudebereich. 143 Iniziativa del Cantone di Berna del 30 novembre 2005 (05.309): Differenziazione dell'imposta sugli autovei- coli a livello federale.

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quest’obiettivo saranno sostanzialmente sufficienti le misure che puntano all'internalizza- zione dei costi esterni.

3.2.10 Finanziamento

Nei capitoli precedenti sulla politica climatica della Confederazione sono stati individuati i bisogni di finanziamento per i vari assi prioritari. I mezzi che la Confederazione deve met- tere a disposizione variano a seconda della variante considerata. Alcune spese, tuttavia, non dipendono dall'impostazione delle misure di riduzione: si tratta ad esempio dei contri- buti forniti nel quadro dell'impegno internazionale per finanziare misure di adattamento e riduzione delle emissioni all'estero e per finanziare misure di adattamento in Svizzera.

(1) Misure di riduzione Se si giungerà a un accordo internazionale sostenibile, la variante «obiettivi climatici vin- colanti» prevede l’acquisto di certificati esteri per un terzo della riduzione da raggiungere rispetto al 1990. Ciò corrisponde a 5,28 milioni di tonnellate di CO2 l’anno, ossia da 35 a 185 milioni di franchi annui144 a seconda dei prezzi di mercato dei certificati. Questi costi devono essere coperti in base al principio di causalità con una parte dei proventi della tassa sul CO2 sui combustibili e sui carburanti (destinazione parzialmente vincolata). Se i prezzi dei certificati aumentano, va aumentata nella stessa misura anche la quota parte a destinazione vincolata. L’acquisto di certificati nella variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» non grava sulle finanze federali dato che i costi di circa 600 milioni di franchi (prezzo dei certificati di 35 franchi per tonnellata) sono riversati sull’importatore e sul consumatore. La tassa di garanzia di 36 franchi per tonnellata di CO2 fissa una soglia massima di 1,2 miliardi di franchi per il costo dei certificati. Indipendentemente dalle due varianti, il Parlamento sta discutendo la destinazione par- zialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2 per finanziare misure nel settore degli edifici (02.473). L’11 novembre 2008, la CAPTE-CN ha deciso di entrare in materia sulla destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2 per il finanziamento di un programma di risanamento degli edifici. Questa possibilità è prevista dalla variante «obiettivi climatici vincolanti», mentre la variante «passi vincolanti verso la neutralità cli- matica» prevede che il proseguimento del programma dopo il 2012 poggi su strumenti di finanziamento alternativi. In effetti, la tassa sul CO2 verrebbe convertita in una tassa di garanzia e, in mancanza di una base costituzionale, non potrebbe essere utilizzata per finanziare misure.

(2) Misure di adattamento Un aumento del fabbisogno finanziario può essere già previsto in particolare nel settore della protezione contro le piene. Per mantenere l’attuale livello di protezione è necessario completare, rinnovare o adeguare allo stato attuale delle conoscenze le opere esistenti dopo avere effettuato una valutazione dei pericoli cui sono esposte. Si stima che nel 2020 il fabbisogno annuo di mezzi si attesterà a 400 milioni di franchi. Un’analisi delle opere di protezione realizzate negli anni scorsi ha mostrato che nell’ipotesi meno ottimistica il 50 per cento dei mezzi necessari sono influenzati dai cam- biamenti climatici. Ciò è riconducibile in particolare alle maggiori capacità di deflusso e alle ripercussioni dirette nella regione alpina. Il 28 settembre 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di esaminare, in collabo- razione con il DFF, le possibili alternative per finanziare la prevenzione dei pericoli al fine di alleggerire il bilancio ordinario dello Stato. Una delle possibilità discusse è la destina-

144 Con un prezzo medio che varia da 20 a 35 franchi.

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zione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2, un’altra la creazione di un fondo di prevenzione al quale sarebbero chiamate a partecipare le assicurazioni. La strategia nazionale di adattamento dovrà precisare il fabbisogno finanziario e le possi- bilità di finanziamento che andranno studiati in modo approfondito per i seguenti ambiti. • Sviluppo di strategie e attuazione di misure per limitare gli effetti graduali dei cambiamenti climatici sull’ecologia, il bilancio idrico e le basi della produzione (in particolare rischi sanitari, approvvigionamento energetico, turismo, agricoltura, funzioni del bosco). • Perfezionamento delle basi per la stima degli effetti e l’elaborazione di strategie di adattamento adeguate (ricerca applicata, miglioramento delle basi dati meteo- rologiche e idrologiche, analisi settoriali degli effetti). • Miglioramento delle premesse per la previsione e la gestione dei danni, ad e- sempio ampliando la rete svizzera dei radar meteorologici.

Sulla base di questi lavori, il Consiglio federale elaborerà un progetto distinto che preve- derà il finanziamento della prevenzione dei pericoli naturali e ulteriori misure di adatta- mento a livello federale. Se il finanziamento mediante la destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2 dovesse passare in primo piano, il progetto an- drebbe aggregato in un secondo tempo alla revisione della legge sul CO2. Sarà inoltre necessario mettere a punto una base costituzionale corrispondente.

(3) Ricerca e innovazione Per centrare gli obiettivi climatici a lungo termine sono indispensabili ulteriori investimenti nella ricerca, nell’innovazione e nello sviluppo di nuove tecnologie. Per finanziare le misu- re proposte sono necessari al massimo 20 milioni di franchi all'anno (senza le analisi del potenziale di efficienza). I mezzi verrebbero attinti dal bilancio generale della Confedera- zione. Per le misure proposte (cfr. 3.2.5) il fabbisogno finanziario annuo si articola come segue: • impianti pilota e di dimostrazione: circa 15 milioni di franchi, • analisi del potenziale di efficienza: circa 2 milioni di franchi.

(4) Collaborazione internazionale Nell’ambito di fondi multilaterali a favore dell’ambiente la Svizzera si impegna per soste- nere i Paesi in via di sviluppo e in transizione a realizzare progetti di tutela ambientale. Partecipa al Fondo globale per l’ambiente (GEF), al Fondo per l’ozono e, dalla sua crea- zione nel 1991, al Fondo per il clima gestito dal GEF (fase pilota), con un credito quadro di 145 milioni di franchi. Nel 1998 ha versato un secondo credito di 88,5 milioni di franchi, nel 2003 un terzo di 125 milioni di franchi e nel 2007 un quarto di 109,8 milioni di franchi. Questi stanziamenti completano quelli dell’aiuto svizzero allo sviluppo. Nel 2009, verranno avviate le trattative per il quinto periodo del Fondo globale per l’ambiente, che va dal 2010 al 2013. Nel quinto periodo il GEF dovrà aumentare le spese nel settore Clima. Secondo le stime della Banca mondiale e del GEF, i mezzi finanziari investiti in progetti di protezione del clima nei Paesi in via di sviluppo dovrebbero triplicare. Se nel quadro dei negoziati di rifi- nanziamento i Paesi donatori concorderanno di aumentare la dotazione nella misura pre- vista, la Svizzera dovrebbe versare fondi supplementari per alcune decide di milioni di franchi tra il 2010 e il 2013. Ciò non significa ancora che si dovranno aumentare i contri- buti per i progetti GEF in altri ambiti quali la biodiversità o i prodotti chimici.

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Parallelamente, la Svizzera sostiene anche altre iniziative quali la nuova Forest Carbon Partnership Facility della Banca mondiale che finanzierà soprattutto progetti volti ad evita- re disboscamenti e il degrado del suolo. Il seco ha già stanziato mezzi finanziari per 8,75 milioni di franchi. La Svizzera prevede inoltre di sostenere un fondo supplementare per il trasferimento di tecnologia e le misure di adattamento con un contributo di 15-20 milioni di dollari per progetti nel campo delle energie rinnovabili. A livello internazionale la Svizzera si adopera per l'introduzione di una tassa globale sul CO2. Per tonnellata di CO2 emessa, tutti i Paesi dovrebbero versare due dollari per ogni quota superiore a 1,5 tonnellate di CO2eq pro capite. Ciò consente ai Paesi in via di svi- luppo, che producono poche emissioni di gas serra, di non dover sopportare il peso della tassa. I proventi della tassa confluirebbero in buona parte in un fondo di finanziamento globale al quale i Paesi più ricchi versano contributi maggiori. Il rimanente resta nel Paese e viene utilizzato per finanziare misure nazionali di riduzione e di adattamento. Secondo questo meccanismo, per la Svizzera sarebbero in gioco circa 60 milioni di franchi l’anno, di cui 36 destinati a scopi nazionali, ossia al finanziamento di misure di riduzione e di a- dattamento in Svizzera. A rigor di logica, la tassa globale verrebbe pagata attraverso la tassa nazionale sul CO2 ma a tal fine occorre creare una base costituzionale. Nel quadro dei negoziati internazionali verranno definiti i conferimenti dei Paesi industria- lizzati e i meccanismi di finanziamento. Il Consiglio federale intende lanciare la discussio- ne sulla questione del finanziamento delle misure di adattamento internazionali nel quadro della ratifica del regime climatico internazionale dopo il 2012.

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Parte III: Spiegazioni

4 Commento agli articoli di legge

Art. 1 Scopo La legge mira a ridurre le emissioni di gas serra prodotte in Svizzera secondo la definizio- ne prevista dal regime internazionale sul clima che entrerà in vigore dopo il 2012. Il Consiglio federale definisce i gas serra che rientrano nel campo di applicazione della legge. Tra di essi figurano in particolare le emissioni di CO2 prodotte da carburanti e com- bustibili fossili, quelle non generate dall’utilizzazione energetica (ad es. produzione di ce- mento) come pure le emissioni di gas serra prodotte dalla combustione e dalla valorizzazione dei rifiuti, le emissioni di gas serra derivanti dall’agricoltura e dalla selvicol- tura nonché le emissioni di sostanze stabili nell’aria (gas serra sintetici). La legge considera anche agli effetti dell’aumento nell’atmosfera delle concentrazioni di gas serra riconducibili ad attività antropiche. Data l’inerzia del sistema climatico, il cam- biamento del clima non può più essere impedito. Vanno quindi adottate misure di adatta- mento alle nuove condizioni climatiche che possono ripercuotersi anche sulla gestione delle risorse idriche e sulla salute della popolazione. Si tratta in particolare di proteggere la popolazione e le infrastrutture da pericoli naturali ed eventi estremi.

Art. 2 Obiettivo di riduzione

Variante 1 La variante 1 prevede di ridurre, entro il 2020, del 30 per cento rispetto al 1990 le emis- sioni di gas serra prodotte in Svizzera . In conformità con le norme internazionali di riferimento, le emissioni sono calcolate in ba- se ai quantitativi di gas serra utilizzati in Svizzera (capoverso 2). Il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto delle riduzioni delle emissioni con- seguite all’estero e finanziate dalle aziende con sede in Svizzera. Non va tuttavia supera- to il limite stabilito al capoverso 3. Le riduzioni conseguite all’estero e finanziate dalle aziende possono corrispondere al massimo a un quarto dell’obiettivo di abbattimento del 20 per cento rispetto al 1990 (cpv. 1). In termini assoluti, ciò corrisponde a 2,64 milioni di tonnellate di CO2. Si tratta di un limite massimo che non va oltrepassato. Il Consiglio fede- rale può limitare ulteriormente la quota computabile rispettando tuttavia la soglia di cui all’articolo 13 capoverso 2. Il limite quantitativo per il sistema svizzero di scambio delle quote si allinea alle regole dell’ETS europeo. Il Consiglio federale può definire standard di qualità per i crediti di emissione.

Sottovariante: Poiché a livello internazionale sono in corso discussioni in vista di fissare un obiettivo di riduzione del 30 per cento rispetto al 1990, viene proposta una sottovariante all’obiettivo di riduzione. La riduzione addizionale del 10 per cento (un terzo dell’obiettivo di riduzione globale) è coperta con l’acquisto di crediti di emissione all’estero. A tal fine, la Confedera- zione utilizza una parte dei proventi della tassa sul CO2 (cfr. art. 22 cpv. 1a). Le riduzioni conseguite all’estero e finanziate dall’economia privata possono corrisponde- re al massimo a un sesto dell’obiettivo globale di abbattimento pari al 30 per cento delle emissioni rispetto al 1990 (cpv. 1). In termini assoluti, ciò corrisponde a 2,64 milioni di tonnellate di CO2, un quantitativo equivalente a quello previsto nella variante 1.

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Variante 2 La variante 2 prevede un obiettivo di riduzione flessibile. Si mira a una riduzione del 50 per cento rispetto al 1990, ma questo obiettivo potrebbe essere ridotto sensibilmente se i prezzi dei certificati fossero elevati. Nei prossimi anni la comunità internazionale negozierà un accordo che subentri al Proto- collo di Kyoto per il periodo 2013-2020. Ai singoli Stati verranno probabilmente imposti obiettivi di riduzione fissi. Attualmente è impossibile prevedere se la comunità di Stati ri- conoscerà, quale sforzo equivalente, un obiettivo flessibile come quello proposto nella variante 2. Diversamente dalla variante 1, il Consiglio federale non prevede di limitare quantitativa- mente la compensazione delle emissioni con misure realizzate all’estero.

Art. 3 Mezzi Per conseguire l’obiettivo di riduzione vanno applicate dapprima le misure previste da questa legge. Come già contemplato dal diritto vigente, possono entrare in linea di conto anche misure previste da altri disposti. Tra quelle adottate su base volontaria vi sono ad esempio i progetti lanciati dalla Fondazione Centesimo per il clima.

Art. 4 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento Se, da un canto, i cambiamenti climatici modificano la frequenza e l’intensità degli eventi estremi, dall’altro, i lenti e costanti cambiamenti dei modelli delle precipitazioni e delle temperature possono modificare la produzione agricola, l’offerta turistica invernale nonché la domanda e la produzione energetica stagionale e favorire la diffusione di agenti pato- geni e la comparsa di nuove malattie. Occorre limitare le ripercussioni negative dei cam- biamenti climatici sulla Svizzera, in quanto spazio vitale ed economico, con provvedimenti di adattamento adeguati e sfruttare le possibilità che ne derivano. L’articolo 4 assegna alla Confederazione la competenza di coordinare i provvedimenti di adattamento agli effetti del cambiamento climatico in collaborazione con i Cantoni. Tali provvedimenti concernono in particolare la prevenzione, la determinazione del fabbisogno finanziario e la riparazione dei danni. Occorre avvalersi in modo ottimale delle competenze degli Uffici federali e delle strategie settoriali esistenti.

Art. 5 Edifici Il capoverso 1 invita i Cantoni a provvedere, per ciascuna superficie di riferimento energe- tico, alla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dagli edifici riscaldati con agenti ener- getici fossili. Se i Cantoni non vi danno seguito, sono tenuti ad acquistare e a trasmettere alla Confederazione una quantità di crediti di emissione negoziabili in misura corrispon- dente alla mancata riduzione di CO2 conformemente al capoverso 3. Inoltre non vengono versati gli aiuti finanziari per il risanamento di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 3. Per superficie di riferimento energetico si intende ogni m2 di un edificio per la cui utilizza- zione è necessario un riscaldamento o una climatizzazione.

Art. 6 Veicoli Il Consiglio federale può fissare dei valori limite per le emissioni medie di CO2 prodotte da veicoli di nuova immatricolazione. Se i principali partner commerciali della Svizzera do- vessero emanare prescrizioni meno severe, il Consiglio federale dovrà tenerne conto nel rispetto delle prescrizioni commerciali internazionali.

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Art. 7 Sistema di scambio delle emissioni (ETS) Le imprese a elevate emissioni di gas serra (più di 10 000 tonnellate di CO2eq l’anno) sono definite imprese ETS. Per impresa si intende un’unità di produzione con una o più fonti di emissione di gas serra. Le imprese ETS sono integrate nel sistema di scambio delle emissioni (ETS, dall’inglese Emission Trading Scheme) e possono restare operative solo se restituiscono alla Confederazione crediti negoziabili in misura corrispondente alle emissioni prodotte. Il Consiglio federale definisce quali imprese rientrano in questa categoria rifacendosi alle prescrizioni della Comunità europea. Per il momento sono considerate imprese ETS le seguenti unità di produzione menzionate nell’allegato I: • gli impianti per la produzione di elettricità e di calore, • gli impianti per la conversione e la trasformazione dell’energia (incluse le raffine- rie di oli minerali), • gli impianti per la combustione dei rifiuti, per la produzione e la lavorazione di metalli, • gli impianti per la fabbricazione di carta e cartone, • gli impianti dell’industria chimica e per la lavorazione dei minerali.

Art. 8 Definizione della quantità di diritti di emissione

Il Consiglio federale determina la quantità complessiva di diritti di emissione disponibili ogni anno nell’ambito del sistema di scambio. A tal fine, tiene conto di un percorso di ridu- zione che permette di raggiungere gli obiettivi definiti all’articolo 2.

Art. 9 Assegnazione di diritti di emissione I diritti di emissione sono messi all’asta. Le imprese ETS, la cui competitività internaziona- le potrebbe essere minacciata e quelle gestite con particolare efficienza in termini di e- missioni di gas serra ricevono tuttavia a titolo gratuito una parte o l’integralità dei diritti di emissione di cui necessitano. Il Consiglio federale definisce queste imprese. Nella legisla- zione esecutiva fissa i criteri che permettono di stabilire quale impresa è assoggettata alle disposizioni nel caso concreto. In merito si fonda sulle prescrizioni della Comunità euro- pea. Ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione è riservata ai nuovi operatori che entrano sul mercato.

Art. 11 Sanzione in caso di non restituzione di diritti di emissione Se i crediti di emissione restituiti alla Confederazione sono inferiori ai gas serra effettiva- mente emessi, bisogna versare un importo di 160 franchi per tonnellata di CO2eq per i crediti mancanti che vanno peraltro restituiti alla Confederazione l’anno successivo. Que- sta misura è da considerarsi una sanzione amministrativa. L’importo in denaro versato a titolo di sanzione non viene restituito.

Art. 12 Definizione Sono considerate centrali termiche a combustibili fossili gli impianti che producono ener- gia elettrica e termica da vettori energetici fossili. Il limite di potenza fissato a 100 megawatt concerne gli impianti previsti essenzialmente per produrre calore. Per po- tenza complessiva si intende la somma della prestazione elettrica e di quella termica all’uscita. Le centrali previste per produrre energia sono assoggettate all’obbligo compen- sativo a prescindere dalla loro potenza complessiva. 69

Art. 13 Condizioni di autorizzazione I Cantoni o i Comuni possono autorizzare la costruzione e la gestione di una centrale ter- mica a combustibili fossili solo se le emissioni di CO2 prodotte sono compensate integral- mente e se viene utilizzata una parte prevalente dell’energia termica prodotta. Il Consiglio federale fissa con un’ordinanza il rendimento complessivo minimo che gli impianti sono tenuti a raggiungere. In tal modo, obbliga le centrali termiche a utilizzare una parte so- stanziale del calore generato. La produzione di elettricità genera energia elettrica e calore. Le centrali a ciclo combinato sfruttano l’energia termica prodotta accoppiando alla turbina a gas una turbina a vapore. Quest’ottimizzazione spiega il rendimento relativamente ele- vato e tecnicamente possibile del 58 per cento per la produzione di elettricità degli impian- ti di cogenerazione. È ovvio, ad esempio, che il recupero del calore per fornire vapore o calore a un impianto industriale può migliorare il rendimento dell’impianto, ma, al contem- po, fa diminuire il rendimento per la produzione di elettricità. Il grado di rendimento fissato al 62 per cento significa, ad esempio, che un impianto con una potenza di circa 400 me- gawatt debba recuperare almeno 24 megawatt di energia termica. Ciò corrisponde all’incirca a un decimo del fabbisogno termico di una cartiera di piccole dimensioni.

Art. 14 Contratto di compensazione Il capoverso 1 esige un contratto di compensazione firmato da entrambe le parti. Tale contratto disciplina i dettagli dell’obbligo di compensazione e costituisce un requisito per il rilascio dell’autorizzazione. Il contratto non può essere rivisto durante la procedura di au- torizzazione, tanto meno nel quadro dell’esame di impatto ambientale. Nel capoverso 2 sono disciplinate le conseguenze per le centrali che non compensano integralmente le emissioni di CO2 prodotte. L’inadempienza è punita con una pena con- venzionale il cui importo dipende dai costi sostenuti dalla Confederazione per fornire le prestazioni di compensazione mancanti in Svizzera e all’estero, compresi i costi di pianifi- cazione e di esecuzione.

Art. 15 Principio

Variante 1 La variante 1 prevede la riscossione di una tassa d’incentivazione sul CO2 se altre misure contemplate dalla presente legge o da altri disposti, oppure misure volontarie, non doves- sero bastare a raggiungere l’obiettivo di riduzione. Per la riscossione della tassa si tiene inoltre conto dell’effetto dei prezzi dell’energia.

Variante 2 Nella variante 2 la Confederazione riscuote una tassa di garanzia su tutti gli agenti ener- getici fossili commercializzati. Tale tassa è volta a garantire che gli importatori acquistino crediti di emissione nella quantità prevista all’articolo 18 capoverso 2 e li restituiscano alla Confederazione.

Art. 16 Oggetto e aliquota della tassa

Variante 1 Oggetto: considerato che l’utilizzazione a scopi energetici di carburanti e combustibili fos- sili è la fonte principale di emissioni di gas serra in Svizzera, la tassa di incentivazione viene riscossa su vettori energetici quali olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio, altri derivati del petrolio usati a scopi energetici, benzina, diesel e chero- sene per i voli interni. La tassa è riscossa anche sui carburanti e sui combustibili utilizzati nell’interesse pubblico – ad esempio per l’agricoltura e la selvicoltura, la pesca professio- nale, l’estrazione di pietra da taglio naturale, i trasporti pubblici o la difesa nazionale. 70

Non sono invece assoggettati alla tassa i vettori energetici fossili usati come materie pri- me o lubrificanti, il legno e la biomassa, i rifiuti combustibili, il cherosene per i voli interna- zionali, emissioni geogene e altre emissioni di gas serra. Base di calcolo: l’ammontare della tassa per i singoli vettori è calcolato in base alle emis- sioni di CO2 prodotte dalla combustione. A tal fine ci si avvale di fattori riconosciuti su sca- la internazionale. Aliquota: l’aliquota d’imposta massima è fissata a 120 franchi per tonnellata di CO2.

Variante 2 Oggetto e base di calcolo sono uguali per entrambe le varianti ma con un'aliquota invaria- ta per carburanti e combustibili di 36 franchi per tonnellata di CO2 nella variante 2.

Art. 17 Assoggettamento alla tassa L’obbligo contributivo è retto dalle disposizioni della legge sull'imposizione degli oli mine- rali e della legge sulle dogane (carbone), dalle quali deriva tra l’altro l’esenzione per le esportazioni di vettori energetici fossili, il consumo nelle raffinerie nazionali e i depositi di scorte obbligatorie.

Art. 18 Esenzione dalla tassa (variante 1) / restituzione della tassa di garanzia (va- riante 2)

Variante 1: esenzione dalla tassa su richiesta Possono chiedere l’esenzione le imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

1. non sono considerate imprese ETS ai sensi dell’articolo 7;

2. appartengono a settori economici, i cui operatori per effetto della tassa sul CO2 sa- rebbero sottoposti per il loro consumo di agenti energetici fossili a un’imposizione elevata rispetto al valore aggiunto che creano, risultandone svantaggiati nella con- correnza internazionale; 3. si impegnano nei confronti della Confederazione a limitare le emissioni di gas ser- ra con obiettivi di riduzione definiti di anno in anno. La base per la determinazione degli obiettivi è costituita dalle emissioni prodotte da im- prese analoghe nel periodo 2008-2012 come pure dall’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 2 e dagli obiettivi settoriali definiti per i singoli rami economici. Alle imprese possono essere assegnati diritti di emissione in quantità corrispondente ai loro obiettivi di limitazione. L’esenzione si traduce nella restituzione della tassa sul CO2. Le imprese che non centrano l’obiettivo annuo devono versare 160 franchi per ogni ton- nellata di CO2eq emessa in eccesso. L'anno successivo devono inoltre acquisire e resti- tuire alla Confederazione crediti di emissione per le tonnellate di CO2eq in eccesso. Questa misura va intesa quale sanzione amministrativa e l’importo versato non viene re- stituito.

Variante 2: restituzione della tassa di garanzia La variante 2 non prevede l’esenzione dalla tassa di garanzia che viene tuttavia restituita non appena la persona assoggettata all’obbligo fiscale acquista i crediti di emissione nella quantità prescritta dal Consiglio federale e li restituisce alla Confederazione. Il Consiglio federale riduce la quantità se il prezzo di mercato dei crediti da acquistare supera l'importo della tassa di garanzia versata.

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Ai fini del rimborso della tassa di garanzia, non è necessario restituire i crediti di emissio- ne se la persona assoggettata all’obbligo fiscale può documentare che i vettori energetici fossili sono stati forniti a imprese ETS di cui all’articolo 7 o a centrali ai sensi dell’articolo 12. Il capoverso 4 stabilisce che la tassa di garanzia non può essere trasferita sui prezzi al consumo. Con ciò si intende dire che si possono ripercuotere sugli acquirenti unicamente i costi necessari all’acquisto dei certificati (inclusi i costi di transazione), ma non l’importo della tassa di garanzia.

Art. 19 Esenzione dalla tassa di imprese ETS e centrali

Variante 1 Le imprese che in virtù dell’articolo 7 sono integrate nel sistema di scambio delle emissio- ni e le centrali ai sensi dell’articolo 12 sono esentate dalla tassa sul CO2.

Variante 2 La variante 2 non contempla lo strumento dell'esenzione. Visto tuttavia che la persona assoggettata all’obbligo fiscale fornisce vettori energetici fossili a imprese ETS e a centra- li, beneficiando quindi del rimborso della tassa di garanzia senza dover restituire crediti di emissione, non vengono addebitati nemmeno i costi per i crediti di emissione.

Art. 20 Procedura (variante 1) / Art. 19 Procedura (variante 2) Considerato che la procedura si fonda sulle disposizioni della legge sull’imposizione degli oli minerali e della legge sulle dogane (carbone), è opportuno che la riscossione e la resti- tuzione della tassa siano affidate all'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 21 Definizione dei proventi

Variante 1 I proventi comprendono gli introiti della tassa sul CO2, della messa all’asta dei diritti di emissione e delle sanzioni dopo deduzione dei costi di esecuzione. Per costi di esecuzione si intendono tutti i costi generati dai compiti esecutivi seguenti: • riscossione della tassa, • restituzione della tassa, • ridistribuzione dei proventi della tassa, • vendita all’asta dei diritti di emissione, • formalizzazione e controllo degli impegni, • vigilanza sulle imprese ETS, • applicazione delle sanzioni. I Cantoni, gli enti di diritto pubblico e i privati che svolgono compiti di esecuzione sono adeguatamente indennizzati.

Variante 2 Nella variante 2 i proventi derivano unicamente dalla vendita all’asta dei diritti di emissio- ne come pure dalle sanzioni amministrative. I proventi, prevedibilmente modesti, non ven- gono ridistribuiti ma versati alla Cassa generale della Confederazione.

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Art. 22 Utilizzazione dei proventi

Variante 1 Le Camere stanno discutendo attualmente nell’ambito dell’iniziativa parlamentare Hege- tschweiler (02.473) l’opportunità di vincolare una parte dei proventi della tassa sul CO2 per il risanamento degli edifici. L’11 novembre 2008, la CAPTE-CN ha deciso di entrare in materia sulla destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2 per il finanziamento di un programma di risanamento degli edifici. A prescindere dall’esito del dibattito è opportuno presentare questa opzione nell’ambito della variante 1. Al risanamento energetico degli edifici è destinato un importo massimo di 200 milioni di franchi l’anno sul totale dei proventi della tassa sul CO2. L’impiego di questa quota per finanziare misure atte a migliorare l’efficienza ai sensi del capoverso 1 lettera a è vincola- to al consumo di energie fossili. Si sosterranno sia progetti di riduzione delle emissioni di CO2 sia progetti di prevenzione come pure sforzi volti a incentivare le energie rinnovabili nella costruzione (cpv. 1 lett. b). I proventi restanti sono distribuiti all’economia e alla popolazione, tenuto conto delle ri- spettive quote versate.

Sottovariante: Se l’obiettivo di riduzione viene portato al 30 per cento (cfr. art. 2), la Confederazione uti- lizza una parte dei proventi della tassa per acquistare crediti di emissione esteri. L’acquisto di crediti di emissione permette di compensare 5,28 milioni di tonnellate di CO2 (10% addizionale). L’importo massimo di 370 milioni di franchi permette di acquistare cre- diti nella quantità necessaria fino a un tetto di 70 franchi per tonnellata di CO2.

Variante 2 Come spiegato per l’articolo 21, i proventi vengono versati alla Cassa generale della Con- federazione.

Art. 23 (variante 1) / Art. 20 (variante 2) Questo articolo permette alla Confederazione di promuovere attività di ricerca e di svilup- po tecnologico nel settore del clima.

Art. 27 Esecuzione (variante 1) / Art. 24 Esecuzione (variante 2) Il capoverso 2 ammette la possibilità di far capo a organizzazioni private per singoli com- piti di esecuzione.

Art. 28 Valutazione (variante 1) / Art. 25 Valutazione (variante 2) Il Consiglio federale verifica l’efficacia delle misure adottate e presenta un rapporto al Par- lamento ogni cinque anni, tenendo conto in particolare dell’evoluzione delle principali con- dizioni quadro quali la crescita demografica, economica e dei trasporti.

Art. 30 Trasferimento di crediti di emissione non utilizzati (variante 1) / Art. 27 Tra- sferimento di crediti di emissione non utilizzati (variante 2) La Confederazione assegna alle imprese incluse nel sistema di scambio svizzero crediti di emissione in base all'obiettivo di limitazione per il periodo 2008-2012. I crediti in eccesso di tali imprese e i certificati esteri non utilizzati per conseguire gli obiettivi possono essere riportati al periodo dopo il 2012 e computati con un eventuale impegno successivo. Per i certificati esteri trovano applicazione i limiti contemplati dalle decisioni relative al Protocol- lo di Kyoto (decision 13/CMP.1), che limitano la quantità di certificati riportabili per i pro-

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getti CDM/JI- al 2,5 per cento ciascuno degli obiettivi nazionali di riduzione per il periodo 2008-2012. Le centrali e la Fondazione Centesimo per il Clima possono farsi computare sul periodo d’impegno 2008-2012 l’effetto di riduzione indotto da progetti di protezione del clima rea- lizzati in Svizzera, anche se la riduzione si manifesterà in concreto solo dopo il 2012. In questo caso non si può tuttavia calcolare la prestazione di riduzione sul periodo 2012- 2020.

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Parte IV: Valutazione dell’impatto

5 Ripercussioni sull’economia nazionale

5.1 Ripercussioni economiche

Ripercussioni sul clima Con la variante «obiettivi climatici vincolanti» entro il 2020 le emissioni di gas serra ver- ranno ridotte del 20 per cento rispetto al 1990. L’accetto è posto su misure di riduzione nazionali. Se altri Paesi assumeranno impegni di riduzione comparabili e l’obiettivo di ab- battimento verrà portato al 30 per cento, lo sforzo di riduzione addizionale dovrà essere coperto con l’acquisto di certificati esteri. Con un obiettivo di riduzione del 20 per cento tre quarti dell’abbattimento in Svizzera possono essere conseguiti con le misure già adottate (cfr. 3.2.4). Entro la metà del secolo le emissioni nazionali dovranno essere almeno di- mezzate. Con la variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» si punta ad una riduzione delle emissioni del 50 per cento entro il 2020. Il 17 per cento dovrà essere ottenuto con riduzioni delle emissioni in Svizzera, il 33 per cento sarà coperto con l’acquisto di certifica- ti di emissione esteri145. La metà dell’abbattimento delle emissioni in Svizzera può essere conseguita con le misure già adottate (cfr. 3.2.4). L’obiettivo globale di abbattimento delle emissioni e le riduzioni all’estero potranno essere realizzati solo se i prezzi dei diritti di emissione non oltrepasseranno la soglia di 70 franchi per tonnellata di CO2 e i costi per i certificati non saranno superiori a 1,2 miliardi di franchi.

Ripercussioni sulla crescita e il benessere Secondo i primi studi condotti da Ecoplan, le due varianti avrebbero un impatto ridotto sull’economia146 e non implicherebbero perdite sostanziali a livello di crescita e di benes- sere, tanto più che – ai fini della loro competitività – le aziende ad alta intensità energetica sono esentate dalla tassa sui combustibili. Grazie all’auspicato collegamento al sistema europeo di scambio di quote, le aziende svizzere possono beneficiare di maggiore flessi- bilità per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi di riduzione. In Svizzera vi è un notevole potenziale di riduzione delle emissioni che può essere realiz- zato a costi contenuti, ma che, viste le imperfezioni del mercato, non è sfruttato integral- mente. Un margine considerevole esiste soprattutto nel settore dei trasporti e del risanamento degli edifici, dove molte misure permetterebbero di risparmiare sui costi e- nergetici più di quanto costino i relativi investimenti147. Questo potenziale dev’essere sfrut- tato con l’ausilio di tasse d'incitamento e di prescrizioni tecniche, eventualmente anche con il programma di promozione del risanamento degli edifici. Il superamento di tali imper- fezioni del mercato può avere degli effetti economici positivi. Ad esempio, il programma di promozione del risanamento degli edifici potrebbe in particolare garantire dei posti di lavo- ro nel settore edile.

145 Nella variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» il finanziamento del programma di promozione non è garantito. Se non viene realizzato, la quota di riduzione delle emissioni nazionali scende a circa il 13%, mentre quella dei certificati di emissione esteri aumenta a circa il 37%. 146 Ecoplan (2008): Volkswirtschaftliche Auswirkungen von CO2-Abgaben und Emissionshandel für das Jahr

2020. Studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

147 B.S.S. (2008): Vermeidungskosten Industrie und Verkehr. Rapporto commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

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Senza il programma di promozione occorrerebbe aumentare la tassa d’incentivazione nel caso della variante «obiettivi climatici vincolanti» e acquistare un maggior numero di certi- ficati di emissione nel caso della variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica». Le imperfezioni del mercato possono portare, nel caso di investimenti di lunga durata (ad es. nel settore degli edifici), al mantenimento di strutture che a lungo termine potrebbero risultare insostenibili e pregiudicare la competitività della Svizzera148. I calcoli concreti relativi all’impatto sul prodotto interno lordo (PIL) sono stati eseguiti da Ecoplan sulla base di un modello statico149. Tuttavia, tali calcoli non si basano sulle due varianti, così come presentate nel progetto messo in consultazione. Il modello non può riprodurre l’impatto delle diverse misure tecniche delle due varianti. La variante “obiettivi climatici vincolanti” parte dal presupposto che gli obiettivi debbano essere raggiunti uni- camente attraverso la tassa sul CO2 e conduce così a una sopravvalutazione delle riper- cussioni sul PIL (-0,66% nel 2020 secondo il modello). La variante “passi vincolanti verso la neutralità climatica” assume che il sistema di scambio delle emissioni non venga intro- dotto. Il conseguente impatto sul PIL nel 2020 (nessuna ripercussione sulla crescita o un impatto leggermente negativo del -0,1 per cento se i mercati per lo scambio di emissioni non funzionano in maniera ottimale) mostra che la Svizzera, da un parte, riduce le emis- sioni attraverso l’acquisto di crediti di emissione esteri a basso costo e, dall’altra, si impe- gna meno per la riduzione dei gas serra a livello nazionale che all’estero. Secondo il modello, in presenza di bassi prezzi di scambio delle emissioni ne risulta un miglioramen- to marginale della competitività della Svizzera nei confronti degli altri Paesi e una conse- guente compensazione dell’effetto leggermente negativo dei costi legati allo scambio di emissioni. Ecoplan ricalcolerà gli effetti macroeconomici sulla base di un modello dinami- co in vista del messaggio al Parlamento.

Riduzione della spesa energetica150 Le misure di politica climatica comportano un calo delle importazioni di energia fossile. Ciò permette di aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e di ridurre gli effetti negativi del forte incremento dei prezzi del petrolio sull’economia. Con il pacchetto di misure previsto dalla variante «obiettivi climatici vincolanti» entro il 2020 si possono risparmiare 10,5 milioni di barili di petrolio equivalente rispetto allo sce- nario di riferimento. Considerato un prezzo del barile di circa 100 dollari, si avrebbe un risparmio di 1,05 miliardi di dollari che non finirebbero all’estero. Se il prezzo del petrolio aumenterà, si prevedono risparmi ancora più consistenti. La variante «verso la neutralità climatica» comporta una riduzione della spesa energetica meno elevata per il fatto che la tassa di garanzia genera un effetto d’incentivazione mino- re.

Benefici secondari151 Le riduzioni sostanziali delle emissioni nazionali comportano anche per la Svizzera bene- fici secondari. Quelli più importanti sono riconducibili alla riduzione dell’inquinamento dell’aria e agli impulsi all’innovazione e alla crescita.

148 Econcept (2008): Reduktion Treibhausgasemissionen, Gutachten Sekundärnutzen. Studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). 149 Ecoplan (2008): Volkswirtschaftliche Auswirkungen von CO2-Abgaben und Emissionshandel für das Jahr

2020. Studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

150 Ecoplan (2008): Volkswirtschaftliche Auswirkungen von CO2-Abgaben und Emissionshandel für das Jahr

2020. Studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

151 Econcept (2008): Reduktion Treibhausgasemissionen, Gutachten Sekundärnutzen. Studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

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Benefici secondari elevati derivano dalla riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, dato che la combustione di carburanti fossili produce sostanze inquinanti, quali NOx, SO2 o VOC, che causano danni alla salute e agli edifici. Contrariamente agli effetti primari glo- bali delle riduzioni, che subentrano molto più lentamente i benefici secondari in Svizzera si manifestano molto rapidamente. Poiché nella variante «obiettivi climatici vincolanti» la quota di riduzione nazionale è più elevata, l’abbattimento di sostanze inquinanti è legger- mente superiore rispetto alla variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica». Tendenzialmente, una tassa d’incentivazione innesca dinamiche innovative che favori- scono lo sviluppo di tecnologie energeticamente efficienti. La variante «obiettivi climatici vincolanti» risulta più efficace, poiché l’aliquota applicata è doppia rispetto alla variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica». I mezzi per promuovere l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo rafforzano l’effetto. La capacità tecnologica dei rami energeticamente efficienti dell’economia svizzera aumenta le opportunità di esportazione in questo settore. Per centrare l’obiettivo di riduzione entrambe le varianti prevedono il ricorso a certificati di emissione. L’acquisto di diritti di emissione da Paesi emergenti comporta un trasferimento di capitali che supporta il trasferimento di tecnologia e favorisce un’industrializzazione ecocompatibile e, di riflesso, una politica climatica mirata all’abbattimento delle emissioni in questi Paesi. Per ottenere l’effetto sperato occorre però che i certificati acquistati pre- sentino la dovuta qualità. Finora, la fornitura di tecnologia svizzera a progetti CDM che comportano un trasferimento tecnologico è rimasta inferiore all’1 per cento, poiché i pro- getti CDM realizzati sono stati soprattutto locali e tecnologicamente poco complessi. Le due varianti si differenziano sostanzialmente per la quota di certificati acquistabili e raffor- zano in modo più o meno sostenuto l’aiuto allo sviluppo facendo leva su strumenti di poli- tica climatica.

5.2 Effetto di distribuzione

Ripercussioni sui vari settori Per entrambe le varianti le misure previste non dovrebbero comportare effetti strutturali152 di rilievo. Le aziende ad alta intensità energetica continueranno ad essere esentate dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili e avranno la possibilità di acquistare e vendere crediti di emissione sul mercato (sistema cap and trade). Nella variante «obiettivi climatici vincolanti», alle aziende che pagano la tassa sui combu- stibili e sui carburanti viene restituita una parte dei proventi proporzionale alla massa sala- riale. Si prevede un aumento di valore aggiunto nei settori con un consumo di combustibili e carburanti inferiore alla media. In quello dei trasporti, invece, vi saranno perdite di valore aggiunto. Il finanziamento di un programma di promozione per il risanamento degli edifici potrebbe dare un impulso positivo alla creazione di valore e all’occupazione del ramo edi- le. A beneficiare degli effetti positivi dell’innovazione e del progresso tecnologico sono soprattutto le aziende attive nel settore della tecnologia energetica. L’analisi dei contri- buenti netti in funzione delle dimensioni dell’azienda non permette di concludere che le PMI risultino sistematicamente tassate di più rispetto alle altre. La variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» non prevede la restituzione di una parte dei proventi della tassa alle aziende. Non vi è quindi un effetto di distribuzione attraverso questo meccanismo. Le aziende e i settori d’attività sopportano i costi della tassa e dei certificati in base alle emissioni che producono.

152 Sulla base di Ecoplan (2008): Volkswirtschaftliche Auswirkungen von CO2-Abgaben und Emissionshandel für das Jahr 2020. Studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

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Ripercussioni sulle famiglie153 Nella variante «obiettivi climatici vincolanti» la ridistribuzione pro capite dei proventi della tassa d’incentivazione tramite le casse malati va a beneficio di tutti coloro che hanno un consumo energetico inferiore alla media e alle famiglie con bambini. Le categorie di reddi- to basso e gran parte dei pensionati traggono vantaggio da questo meccanismo di ridistri- buzione e l’effetto regressivo della tassa d’incentivazione risulta notevolmente attenuato. In generale, lo sgravio per le famiglie a basso reddito è contenuto, come lo è l’onere che pesa sulle famiglie di reddito medio-alto. Nella variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» si fanno sentire gli effetti dei costi dei certificati di cui è fatta rivalsa sotto forma di un aumento dei prezzi dell’energia. Gli effetti di ridistribuzione dei proventi della tassa sulle famiglie sono minori, ma con un prezzo massimo di 70 franchi per i certificati, pari a una tassa di 36 franchi per tonnellata di CO2, sono addirittura irrilevanti.

5.3 Ripercussioni per Confederazione e Cantoni

Le misure di politica climatica si ripercuotono sulle finanze della Confederazione se com- portano un calo del consumo di agenti energetici fossili. Si pensi in particolare al mancato gettito dell’imposta sugli oli minerali prelevata sui carburanti, i cui proventi sono in gran parte destinati a finanziare compiti nel settore del traffico stradale. Il resto dei proventi confluisce nella Cassa generale della Confederazione. Questo mancato gettito è compen- sato parzialmente dall’aumento dei proventi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) se vie- ne riscossa una tassa d’incentivazione sulle energie fossili. Se tutte le misure previste vengono realizzate (sistema di scambio delle emissioni tra le imprese, programma di risanamento degli edifici, piano d’azione Energia), la tassa sul CO2 dovrà ammontare a 60 franchi per tonnellata di CO2. Se singole misure non verranno realizzate o se i prezzi dell’energia scenderanno nuovamente, l’importo della tassa po- trebbe salire fino a 120 franchi per tonnellata di CO2. L’effetto di riduzione imputabile alla tassa è ripartito all’incirca per il 60 per cento sui combustibili e per il 40 per cento sui car- buranti. Nel caso della variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica», sul consumo di energia incidono - oltre allo scambio di diritti di emissione tra imprese - anche i prezzi dei certificati per compensare le emissioni prodotte. Poiché questi prezzi vengono imputati ai consumatori finali, si crea un effetto simile a quello della tassa d’incentivazione. La tabella 6 schematizza le ripercussioni delle due varianti sulle finanze federali.

153 Sulla base di Ecoplan (2008): Volkswirtschaftliche Auswirkungen von CO2-Abgaben und Emissionshandel für das Jahr 2020. Studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

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Tabella 6: ripercussioni delle due varianti sulle finanze federali nel 2020.

Ripercussioni sulle finanze «Obiettivi climatici vincolan- «Passi vincolanti verso la neu- federali nel 2020 ti» tralità climatica» (tassa sul CO2: 60 franchi (prezzo dei certificati: 35 franchi per tonnellata di CO2) per tonnellata di CO2) Mancato gettito IOM -185 fino a -365 mln franchi - 35 fino a -70 mln franchi

Di cui a carico del finan- -130 fino a -255 mln franchi -25 fino a -45 mln franchi ziamento speciale per il traffico stradale

IVA + 40 fino a +80 mln franchi -55 fino a -90 mln franchi (+ entrate supplementari) Totale mancato gettito -145 fino a -285 mln fran- -90 fino a -160 mln franchi chi

Un calo degli introiti a destinazione vincolata della tassa sugli oli minerali si ripercuotereb- be sul finanziamento delle infrastrutture di traffico. Di ciò si dovrà tenere conto nell’ambito di un eventuale adeguamento del supplemento IOm al rincaro. Considerato che tale au- mento si ripercuote sul consumo alla stregua della tassa sul CO2, lo si può fissare a livelli inferiori o ridurre.

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6 Rapporto con il diritto dell’Unione europea

6.1 Direttive dell’Unione europea in vigore aventi relazione con il

clima Anche l’Unione europea, così come la Svizzera, si è impegnata a ridurre le proprie emis- sioni di gas a effetto serra dell’8 per cento in media rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008 – 2012. Diverse sono state le misure di politica climatica varate in ambito comunita- rio per onorare tale impegno. L’elemento cardine della politica climatica europea è il sistema europeo di scambio di quote di emissioni, inaugurato nel gennaio del 2005. In virtù della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri sono tenuti a fissare degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per le grandi imprese dei settori industriali a forte intensità energetica. Sulla base di tali obiettivi vengono distribuiti alle imprese dei diritti d’emissione che queste possono scambiare tra loro così da godere di maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi. Un collega- mento del sistema svizzero di scambio di quote di emissioni con quello europeo è in pre- visione. Conformemente all’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE l’Unione europea può infatti concludere accordi con Paesi terzi che abbiano ratificato il Protocollo di Kyoto in vista del reciproco riconoscimento dei crediti di emissione. Tra la Svizzera e l’Unione eu- ropea hanno già avuto luogo a questo riguardo dei colloqui esplorativi. La direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità dovrà essere ancora modificata prima del 2013 al fine di integrare le emissioni provenienti dal trasporto aereo nel sistema di scambio di quote di emissioni.154 Accanto al sistema di scambio delle quote di emissione contribuiscono, tra le altre, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra all’interno dell’Unione europea anche le seguenti direttive: • Direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le e- missioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE) (GU L

237 del 22.9.1993);

• Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinno- vabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27.10.2001); • Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (GU L 1 del 4.1.2003); • Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a ef- fetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003); • Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore u- tile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L

52 del 21.2.2004);

154 COM(2006) 818 definitivo.

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• Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006).

6.2 Nuove direttive e calendario d’adozione

Per quanto concerne la politica climatica dopo il 2012 l’Unione europea si è proposta uni- lateralmente di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Nel quadro di un nuovo accordo internazionale in materia di protezione del clima e, a condizione che altri Paesi industrializzati sottoscrivano impe- gni di riduzione comparabili e che i Paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano econo- mico si impegnino a prestare un contributo commisurato alle proprie responsabilità e capacità rispettive, l’Unione europea intende innalzare il proprio obiettivo di riduzione per il 2020 portandolo a meno 30 per cento in rapporto ai valori del 1990. In quest’ottica la Commissione dell’Unione europea ha pubblicato, nel gennaio del 2008, una proposta di modifica dell’attuale direttiva 2003/87/CE con lo scopo di migliorare ed estendere il sistema europeo di scambio di certificati d’emissione di gas a effetto serra.155 Un collegamento al sistema da parte di Paesi terzi è realizzabile anche secondo detta proposta di direttiva. È tuttavia possibile collegarsi solo con sistemi di scambio di quote di emissioni a carattere vincolante, che prevedano soglie massime per le emissioni assolute. Sempre nel gennaio del 2008 la Commissione ha inoltre pubblicato una proposta relativa alla ripartizione degli sforzi di riduzione fra gli Stati membri156 che prevede, per il 2020, obiettivi di riduzione compresi tra -20 e +20 per cento rispetto ai volumi d’emissione del 2005. L’Unione europea intende inoltre stipulare a titolo vincolante che entro il 2020 almeno il 20 per cento del suo consumo energetico sia coperto mediante energie rinnovabili. Una pro- posta di direttiva al riguardo157 è stata pubblicata dalla Commissione europea nel gennaio del 2008. La proposta mira a fissare un obiettivo vincolante complessivo del 20 per cento per la quota di energie rinnovabili sul consumo energetico e una quota minima, vincolante per ciascuno Stato, del 10 per cento per i biocarburanti nel settore del trasporto. Prevede inoltre, entro il 2020, l’adozione di obiettivi nazionali vincolanti conformi all’obiettivo di ri- duzione globale del 20 per cento. Un’ulteriore proposta di direttiva riguarda lo stoccaggio geologico del biossido di carbo- nio.158 Le proposte di direttive sono attualmente in fase di decisione congiunta. Si conta che l’adozione del pacchetto Clima ed energia dell’Unione europea debba ad ogni modo av- venire tra fine 2008 e inizio 2009.

155 COM(2008) 16 definitivo 156 COM(2008) 17 definitivo 157 COM(2008)19 definitivo 158 COM(2008) 18 definitivo

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6.3 Collegamento con il sistema europeo di scambio di quote di

emissioni: stato dell’attuazione Il Consiglio federale auspica un collegamento del sistema svizzero di scambio di quote di emissione con quello dell’Unione europea (EU-ETS, European Union Emissions Trading Scheme). Per farlo, la Svizzera e l’Unione europea devono concludere un trattato interna- zionale di mutuo riconoscimento dei rispettivi crediti di emissione. Alcuni colloqui informali di carattere tecnico intercorsi a questo riguardo tra la Commissione europea e la Svizzera hanno tuttavia messo in luce degli aspetti che la Commissione ritiene attualmente essere d’ostacolo a un rapido collegamento tra i due sistemi. Tra questi vi sono: • il carattere facoltativo del sistema svizzero di scambio di quote di emissione; • il fatto che il sistema escluda le raffinerie; • l’utilizzazione di certificati con validità temporanea per progetti di (ri-) imboschi- mento in Paesi in via di sviluppo; • la correzione dell’obiettivo di emissione di CO2 (adeguamento in funzione della crescita) che la Svizzera applicherà ancora sino a fine 2010; • l’esiguità della sanzione dovuta al modesto importo della tassa sul CO2 applicata ai combustibili. La Commissione europea sembra tuttavia interessata ad approfondire periodicamente i colloqui informali a carattere tecnico con la Svizzera. Ritiene tuttavia che un collegamento tra i due sistemi sarebbe ragionevolmente fondato solo nella misura in cui se ne potesse assicurare la continuità a lungo termine. Ciò presuppone che, dopo il 2012, la Svizzera debba disporre di un sistema di scambio di quote di emissione improntato al principio del «Cap-and-Trade», compatibile con quello dell’Unione europea. Il Consiglio federale elabo- rerà una proposta a questo riguardo in base ai risultati che scaturiranno dalla procedura di consultazione in merito alla revisione della legge sul CO2.

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7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Le basi costituzionali sulle quale si fondano le due varianti di revisione totale della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2) sono date dagli articoli 74 (protezione dell’ambiente) e 89 (politica energetica) della Costituzione federale della Con- federazione Svizzera. L’articolo 74 impone alla Confederazione di emanare prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. L’articolo 89 dispone altresì che la Confederazione emani prescrizioni sul consumo ener- getico d’impianti, veicoli e apparecchi e promuova lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. La legge sul CO2 mira dunque ad attenuare i cambiamenti climatici che costituiscono ef- fetti nocivi e o molesti ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione. La sua revisione totale non fa, per il resto, che proseguire una regolamentazione già esistente nell’intento di mi- gliorarla alla luce delle esperienze raccolte. Per ciò che riguarda il settore degli edifici e l’acquisto di crediti di emissione esteri, la de- stinazione parzialmente vincolata del prodotto della tassa sul CO2 prevista nella variante «Obiettivi climatici vincolanti» è considerata conforme alla Costituzione nella misura in cui supporta il raggiungimento dell’obiettivo di incentivazione (riduzione delle emissioni di CO2) e concerne unicamente una piccola parte dei proventi della tassa. La parte più con- sistente dei proventi, infatti, viene ridistribuita come finora alla popolazione e alle aziende. L’effetto di incentivazione continua a manifestarsi principalmente attraverso la riscossione della tassa. La tassa di garanzia prevista nella variante « passi vincolanti verso la neutralità climatica» ha, dal canto suo, funzione di pegno. Assicura cioè che, per ottenerne il rimborso, gli im- portatori acquistino o detengano un determinato quantitativo di certificati. Poiché il suo obiettivo primario non è generare entrate per lo Stato non si tratta dunque di un’imposta, per la quale occorrerebbe, di fatto, una nuova base costituzionale.

7.2 Conformità con il diritto pubblico

Nella sua versione riveduta, la legge sul CO2 concretizza a livello nazionale gli obblighi cui la Svizzera si è impegnata nei confronti della comunità internazionale ratificando la Con- venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto. Conformemente al principio secondo cui non vi è ordine gerarchico tra le fonti di diritto internazionale, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, il Protocollo di Kyoto e eventuali accordi internazionali futuri in materia di protezione del clima hanno tutti pari grado di importanza all’interno dell’ordinamento di diritto internazionale.

Conflitti d’interesse a livello globale Tra la politica climatica ed altre politiche settoriali vigono dei conflitti d’interesse: l’obiettivo di migliorare l’approvvigionamento energetico e la mobilità nei Paesi in via di sviluppo perseguito dalla politica in materia di sviluppo può ad esempio contrastare gli sforzi di riduzione delle emissioni compiuti a livello globale. Costituiscono inoltre una grossa sfida alla luce degli impegni di politica climatica il problema dell’alimentazione mondiale dovuto all’incessante crescita della popolazione e l’impatto negativo che il cambiamento climatico esercita in diverse regioni del pianeta sulla disponibilità di superfici agricole e sulla loro produttività: secondo il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, entro il 2030, occorrerà accrescere del 50 per cento la produzione di generi alimentari. Un potenzia- 83

mento della produzione di tale portata dovrebbe ad ogni modo risultare possibile anche sfruttando i potenziali di riduzione dovuti alle emissioni tecnicamente non evitabili origina- te da processi biologici con le sole emissioni di gas a effetto serra supplementari.

7.3 Rapporto con il diritto europeo

Entrambe le varianti di revisione totale della legge sul CO2 poggiano in larga misura su direttive dell’Unione europea, in particolare sulla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003), nonché sulla Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 (GU L 338 del 13.11.2004), recante modifica della prima. Ambedue le varianti prevedono inoltre l’istituzione di un si- stema di scambio di quote di emissioni compatibile con quello dell’Unione europea.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, richie- dono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milio- ni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. È subordinato al freno alle spese anche l’articolo 2 della variante «Obiettivi climatici vinco- lanti».

7.5 Conformità alla legge sui sussidi

Gli strumenti della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) sono stati introdotti in entrambe le varian- ti di revisione totale della legge sul CO2. Nella versione «Obiettivi climatici vincolanti» so- no pure previsti accordi di programma ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu). I Cantoni sono sostenuti finanziariamente mediante contributi globali.

7.6 Delega di competenze legislative

Entrambe le varianti di revisione totale della legge sul CO2 conferiscono in diversi punti al Consiglio federale la competenza di concretizzare la legge per via d’ordinanza. Il Consi- glio federale ha pertanto facoltà di integrare la legge entro un quadro dato. Le deleghe legislative devono tuttavia limitarsi a determinati aspetti: non possono dunque essere illi- mitate. Entrambe le varianti si riferiscono quindi sempre a un qualcosa di concreto e il loro contenuto, come pure il loro obiettivo, sono precisati in misura sufficiente. Risulta così rispettato il principio della concretezza.

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Parte V: Glossario

Termine Definizione

AAU - Assigned Amount Le «Assigned Amount Units» sono i diritti di emissione assegnati Unit dal Protocollo di Kyoto ai singoli Stati per un periodo di adempi- mento. La quantità di diritti di emissione assegnata («assigned amount») dipende dall’obiettivo di emissione che gli Stati devono rispettare tra il 2008 e il 2012.

Adattamento L’adattamento («adaptation») è una reazione a cambiamenti cli- matici effettivi o previsti. Le misure di adattamento mirano a impe- dire o quanto meno a limitare i danni futuri. I mutamenti delle condizioni climatiche possono però anche comportare dei vantag- gi, il cui sfruttamento rientra pure nel concetto di adattamento.

Addizionalità Secondo gli standard internazionali, i progetti di protezione del clima (→CDM/JI) che generano certificati scambiabili devono essere addizionali, ovvero devono generare riduzioni delle emis- sioni supplementari rispetto a quelle che si produrrebbero senza il progetto. La prova dell’addizionalità è fornita attraverso un con- fronto tra l’andamento di riferimento senza il progetto (→«baseline») e le prestazioni di riduzione (previste) del progetto.

AEA – Agenzia europea L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA – European Environment dell’ambiente Agency) è un’agenzia dell’Unione europea il cui compito principa- le è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile e fornire un con- tributo significativo e misurabile al miglioramento della qualità dell’ambiente in Europa. L’Agenzia fornisce informazioni pertinen- ti, mirate e attendibili al pubblico e ai responsabili decisionali a livello politico. È aperta anche a Paesi europei che non sono membri dell’Unione europea ma che perseguono obiettivi di pro- tezione dell’ambiente simili a quelli della Comunità. Dal 1º aprile

2006 anche la Svizzera è membro dell’AEA.

Anno di base Per poter fissare obiettivi di riduzione, bisogna che il punto di par- tenza per il calcolo sia ben chiaro. Nel Protocollo di Kyoto, di nor- ma l’anno di base per la prestazione di riduzione percentuale dei singoli Stati è il 1990 (per gli Stati dell’Allegato I e per la maggior parte dei gas serra quali CO2, CH4, N2O). Per i gas F quali HFC, PFC e SF6 si può scegliere come anno di base anche il 1995. I Paesi in transizione possono scegliere un altro anno di base (art. 3.5), come hanno fatto la Bulgaria (1988), l’Ungheria (media delle emissioni degli anni 1985–1987), la Polonia (1988) e la Romania (1989).

Asta pubblica Accanto al →«grandfathering», l’asta pubblica è il metodo più conosciuto per assegnare i diritti di emissione agli operatori del mercato. Un vantaggio dell’asta rispetto al «grandfathering» è costituito dall’indicazione di un prezzo già al momento dell’emissione, il che offre agli operatori una sicurezza a livello di pianificazione. Uno svantaggio è invece rappresentato dalle spese supplementari per i partecipanti all’asta, a meno che non sia pre- vista una ridistribuzione dei proventi di quest’ultima.

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Bali Roadmap Tabella di marcia adottata durante la Conferenza sul clima di Bali del dicembre 2007. Definisce il quadro negoziale fino al dicembre 2009, quando si terrà a Copenhagen la COP-15 durante la quale verranno prese importanti decisioni sul dopo Kyoto, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni.

Baseline L’andamento di riferimento (detto anche scenario «business as usual») descrive l’evoluzione delle emissioni di gas serra nel caso in cui non venisse realizzato un progetto. Per scoprire quali van- taggi offre il progetto, le emissioni di gas serra previste sono con- trapposte alla «baseline». Questa analisi è richiesta soprattutto per valutare l’→addizionalità dei progetti →CDM/JI.

Cap and Trade L’espressione «cap and trade» (tetto per le emissioni e scambio di quote) designa i due elementi principali di un sistema di →scambio di quote di emissioni. Dapprima viene stabilito un limite massimo e sono assegnati diritti di emissione scambiabili per le quantità di emissioni massime consentite, dopodiché questi diritti possono essere scambiati tra gli operatori del mercato.

CCS - Carbon Capture and La nuova tecnologia del «Carbon Capture and Storage» (CCS), Storage ovvero la cattura e lo stoccaggio permanente del carbonio, mira a garantire uno stoccaggio permanente del CO2 il più vicino possibi- le alla fonte di emissione in modo che non venga liberato nell’atmosfera. Per separare il CO2 dagli altri gas si utilizzano processi chimici, fisici e biologici.

CDM - Clean Development Il «Clean Development Mechanism» è uno dei tre meccanismi Mechanism flessibili del Protocollo di Kyoto. Attraverso la realizzazione di progetti di protezione del clima in Paesi in via di sviluppo (Paesi non inclusi nell’Allegato I), i Paesi industrializzati possono ottene- re certificati di emissione scambiabili (→CER), che sono accredi- tati ai loro obiettivi nazionali di emissione.

CER - Certified Emission Chi realizza con successo progetti CDM ottiene dei certificati di Reduction emissione scambiabili. Il termine di «Certified Emission Reduc- tion» è utilizzato esclusivamente per i certificati derivanti da pro- getti CDM. I certificati derivanti da progetti JI sono invece chiamati «Emission Reduction Units» (→ERU).

Cleaner Production La «Cleaner Production» (CP) è una strategia che consente ai produttori di servizi e merci di garantire una produzione rispettosa delle risorse e, di conseguenza, più economica (ecoefficiente). L’ecoefficienza nella produzione è tuttavia raggiunta soprattutto attraverso cambiamenti di comportamento da parte della direzione e dei collaboratori, non solo mediante miglioramenti tecnici e in- vestimenti.

CO2 (biossido di carbonio) È un gas incolore e inodore, che figura tra i componenti naturali dell’aria. Attraverso la combustione di vettori energetici fossili (carbone, prodotti petroliferi, gas naturale), l’uomo aumenta tutta- via sensibilmente la concentrazione di CO2 nell’atmosfera tanto che è nettamente superiore a quella degli altri gas serra. Il CO2 risulta così essere il gas serra più importante e la causa principale dei cambiamenti climatici globali di origine antropica.

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CO2eq Oltre al CO2, il Protocollo di Kyoto comprende altri gas serra: me- tano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi parzial- mente alogenati (HFC), idrocarburi perfluorati (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6). I singoli gas contribuiscono al riscaldamento globale in misura diversa. Per misurare l’influsso di ognuno di essi si cal- cola il rapporto tra il loro potenziale di riscaldamento globale e l’impatto climatico dell’anidride carbonica, espresso in CO2 equi- valenti (CO2eq). Per il metano, ad esempio, si ha CO2eq = 21: in altre parole 1 tonnellata di metano corrisponde a 21 tonnellate di CO2.

Colata detritica Una colata detritica è un flusso di sedimenti, fango e sassi a me- dia o alta quota. I periodi di pioggia prolungati o lo scioglimento della neve possono determinare movimenti del suolo, impregnato d’acqua. Durante il loro spostamento a valle, le colate detritiche trascinano con sé anche altro materiale, dando così origine a un flusso di acqua, sabbia, detriti e tronchi.

COP - Conference of the Gli Stati Parte della Convenzione quadro sui cambiamenti climati- Parties ci (UNFCCC) si riuniscono annualmente per una conferenza. La più importante si è tenuta nel 1997 a Kyoto, dove è stato adottato il relativo Protocollo.

Correzione climatica Il consumo annuale di combustibili può variare considerevolmente in funzione delle condizioni meteorologiche. La legge sul CO2 ne tiene conto nel calcolo delle emissioni di CO2. Pertanto, per il calore ambiente è apportata una correzione climatica in funzione del totale di gradi giorno di riscaldamento di un anno civile. Per gradi giorno di riscaldamento si intendono i giorni in cui la tempe- ratura giornaliera media è inferiore a 12ºC. Il numero di gradi gior- no di riscaldamento è uguale alla somma delle variazioni registrate quotidianamente tra la temperatura giornaliera media e la temperatura ambiente (20ºC). È stato calcolato un valore medio del numero di gradi giorno di riscaldamento per il periodo dal 1972 al 1992. Se il numero di gradi giorno di riscaldamento di un anno è superiore a questa media, le emissioni di CO2 sono corrette verso il basso, mentre se l’anno è insolitamente caldo, le emissio- ni di CO2 sono corrette verso l’alto. Questo processo è detto «cor- rezione climatica».

Costi marginali di riduzione I costi marginali di riduzione esprimono il prezzo da pagare per evitare o ridurre una tonnellata supplementare di CO2. Variano notevolmente a seconda della misura e della regione del mondo.

ECCP – Programma euro- Per raggiungere l’obiettivo di Kyoto, la Commissione europea ha peo per il cambiamento elaborato un programma, avviato nel 2000, per individuare e at- climatico tuare misure economiche di riduzione delle emissioni di gas serra entro i confini dei singoli Stati membri.

Effetto serra L’effetto serra è un fenomeno naturale, senza il quale la vita sulla terra non sarebbe possibile, poiché la temperatura vicino al suolo sarebbe di circa -18°C invece che di +15°C. Tuttavia, attraverso le sue attività, l’uomo perturba questo equilibrio naturale aumentan- do la concentrazione di gas serra e riscaldando progressivamente gli strati inferiori dell’atmosfera.

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Efficienza energetica L’efficienza energetica indica il rapporto tra l’apporto di energia (input) e il risultato ottenuto (output). È la quantità di energia ne- cessaria per ottenere un determinato risultato. Per fornire la stes- sa prestazione, ad esempio, un elettrodomestico particolarmente efficiente dal profilo energetico consuma meno elettricità rispetto a un altro apparecchio paragonabile.

Emissioni antropiche di gas Gas serra liberati nell’atmosfera in seguito alle attività umane. serra

Emissioni grigie Le emissioni grigie sono emissioni prodotte durante la fabbrica- zione di beni importati e il loro trasporto in Svizzera o un eventua- le smaltimento di beni all’estero. Se si vuole applicare correttamente il principio del «chi inquina paga», nel bilancio dei gas serra di un Paese devono essere incluse anche le emissioni grigie (nette) di gas serra.

EnergiaSvizzera Il programma SvizzeraEnergia è stato varato nel 2001 per sostitui- re Energia2000. La forza di questo programma a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili sta nella stret- ta collaborazione tra Confederazione, Cantoni, Comuni e i nume- rosi partner appartenenti al settore economico e alle associazioni ambientaliste e di consumatori nonché le agenzie pubbliche e private.

ERU - Emission Reduction Per «Emission Reduction Units» si intendono crediti di emissione Units derivanti dalla realizzazione di progetti di «Joint Implementation» tra due Stati industrializzati.

ETS - Emission Trading Sistema di scambio di quote (→ Scambio di quote di emissione Scheme cap and trade).

EUA - EU Allowances Per «EU Allowances» si intendono i diritti di emissione concessi alle imprese partecipanti al sistema europeo di scambio di quote di emissioni. L’assegnazione dei diritti di emissione alle singole imprese è decisa dai relativi Stati membri dell’UE.

Eventi estremi Gli eventi estremi si verificano raramente e si scostano fortemente dal valore statistico medio. Di norma, il periodo di ricorrenza è nettamente superiore ai dieci anni.

Gas serra Queste sostanze gassose, responsabili dell’effetto serra, possono essere sia di origine naturale che antropica. Nel Protocollo di Kyo- to sono definiti i sei gas serra principali, ossia il biossido di carbo- nio (CO2), il metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi parzialmente alogenati (HFC), idrocarburi per- fluorati (PFC), esafluoruro di zolfo (SF6).

GEF - Global Environment Il Fondo mondiale per l’ambiente è stato costituito nel 1991 per Facility aiutare i Paesi in via di sviluppo a finanziare progetti e programmi destinati alla protezione globale dell’ambiente. Il GEF finanzia progetti e programmi nell’ambito dei sei settori internazionali se- guenti: biodiversità, cambiamenti climatici, acque internazionali, deterioramento del suolo, ozono stratosferico, inquinanti organici difficilmente degradabili. Il GEF è promosso congiuntamente dalla Banca mondiale, dall’UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo) e dall’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e fi- nanziato con i contributi di 174 Stati.

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Grandfathering Il «grandfathering» è la possibilità più comune per assegnare diritti di emissione. La base è costituita dalle emissioni di un’impresa prima di un determinato momento (emissioni «stori- che»). La critica principale mossa nei confronti di questo principio è quella di penalizzare le imprese attive che hanno ridotto le loro emissioni precedentemente. A differenza di quanto avviene nel caso dell’→asta pubblica, nell’ambito dell’assegnazione di diritti di emissione secondo il principio del «grandfathering» non viene segnalato un prezzo sin dall’inizio.

Green Investment Questi programmi servono a gestire progetti di protezione del Schemes clima che generano crediti di emissione scambiabili in Paesi come la Russia e l’Ucraina. Offrono ai Paesi ospitanti con potenziale →«hot air» la possibilità di finanziare altri progetti o attività am- bientali entro i propri confini attraverso la vendita diretta di certifi- cati.

GWP - Global Warming Po- Il potenziale di riscaldamento globale, che varia da un gas serra tential all’altro, indica l’impatto sul clima dei singoli gas rispetto al CO2 (GWP del CO2 = 1). Per poter calcolare l’impatto complessivo di più gas, questi sono convertiti nell’impatto della corrispondente quantità di CO2 in base al loro potenziale di riscaldamento (→ CO2eq).

Hot Air A causa del crollo economico, alcuni Stati in Europa centrale e orientale generano una quantità di emissioni di gas serra netta- mente inferiore rispetto all’obiettivo di riduzione assegnato loro in base al Protocollo di Kyoto. Di conseguenza, dispongono di AAU in eccesso che non sono attribuibili a investimenti di riduzione delle emissioni e che quindi, in teoria, possono essere cedute a prezzo zero. Per evitare una concorrenza con i veri progetti di protezione del clima e l’arrivo sul mercato di un’ondata di crediti di emissione a basso costo, sia l’UE che la Svizzera hanno pertanto vietato il computo di tali crediti, designati come «hot air».

IEA - International Energy L'Agenzia Internazionale dell'Energia (International Energy A- Agency gency) è un'organizzazione internazionale intergovernativa fonda- ta nel 1973/74 a seguito della crisi petrolifera. Vi hanno aderito 27 Paesi membri dell’OCSE. L’agenzia presta consulenza ai Paesi membri per garantire un approvvigionamento energetico sicuro, a prezzi sostenibili e con tecnologie pulite. I Paesi membri hanno inoltre convenuto di coordinare le loro politiche energetiche e di collaborare nello sviluppo di programmi energetici. L'AIE redige regolarmente rapporti sulla politica energetica dei Paesi membri e di altri Paesi non membri. Pubblica anche statistiche e analisi sul consumo e sulla produzione di energia.

Intensità di CO2 L’intensità di CO2 esprime il rapporto tra le emissioni di CO2 e una grandezza di riferimento come l’unità dell’energia (kWh) o la resa economica (unità PIL) e permette ad esempio di tirare delle con- clusioni sulla compatibilità climatica della produzione energetica o dell’economia nazionale. Nell'ambito dell'applicazione dell'attuale legge sul CO2 l’intensità è intesa quale rapporto tra le emissioni effettive e il loro sviluppo senza misure di riduzione.

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Intensity-based targets Gli obiettivi d’intensità esprimono obiettivi di emissione dinamici in funzione dello sviluppo economico (emissioni/PIL). Il vantaggio degli obiettivi d’intensità sta nella maggior flessibilità in relazione a sviluppi economici imprevisti. Tuttavia, ostacolano l’auspicato disaccoppiamento tra la crescita economica e l’andamento delle emissioni.

IPCC - Intergovernmental Il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, costituito nel Panel on Climate Change 1988 dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e dall’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), è composto da scienziati autorevoli a livello mondiale e fornisce informazioni scientifiche di base agli Stati Parte della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L’IPCC elabora periodicamente rapporti di valutazione dei cambiamenti climatici e rapporti speciali, ad esempio concernenti i pozzi o l’allestimento di inventari. Nel 2007 è stato pubblicato il quarto rapporto di valuta- zione in tre volumi. JI - Joint Implementation La «Joint Implementation» è uno dei tre meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (art. 6) ed è attuata tra due →Paesi dell’Allegato I (Paesi industrializzati o in transizione). A partire dal 2008, i progetti JI possono fruttare certificati scambiabili, le cosid- dette «Emission Reduction Units» (ERU), accreditati all’investitore (Paese investitore).

Leakage Il «leakage» è un effetto indesiderato che viene prodotto nell’ambito di progetti →CDM/JI quando la riduzione delle emis- sioni raggiunta entro i limiti del progetto provoca un incremento al di fuori di questi limiti.

Limitazione delle emissioni La quantità di emissioni antropiche di gas serra che può essere immessa nell’atmosfera da un singolo attore (Stato, regione, im- presa, persona) durante un determinato periodo è stabilita antici- patamente. LULUCF - Land use, Land Attraverso imboschimenti, rimboschimenti, misure di gestione su use change and forestry superfici forestali, agricole o verdi e l’inerbimento di terreni incolti è possibile sottrarre carbonio all’atmosfera. Questi →pozzi di car- bonio fissano il carbonio almeno per un certo periodo.

Modello di equilibrio gene- Un modello di equilibrio generale riproduce l’insieme di rale un’economia nazionale. Nei calcoli dell’equilibrio è incluso il mag- gior numero possibile dei fattori dell’economia nazionale che en- trano in gioco.

Monitoraggio Il monitoraggio documenta l’andamento effettivo delle emissioni ad esempio in progetti di →CDM/JI. Prevede da un lato la regi- strazione di dati sul progetto o di altri effetti riconducibili al proget- to e dall’altro il confronto tra la riduzione effettiva e lo scenario di riferimento.

Neutralità climatica Si parla di neutralità climatica (o «impatto zero») quando le emis- sioni di gas serra in un determinato contesto (ad esempio un pro- dotto, una manifestazione, un Paese) sono compensate integralmente mediante adeguate misure di riduzione delle emis- sioni di gas serra al di fuori di tale contesto.

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OcCC Organo consultivo in materia di cambiamenti climatici. Nel 1996, la Consigliera federale Ruth Dreifuss ha conferito all’Accademia svizzera di scienze naturali il mandato di costituire questo organo consultivo, di cui fanno parte circa 20 personalità provenienti dalla ricerca, dall’economia e dall’Amministrazione federale, che si occupano prevalentemente di questioni legate alla ricerca sul clima e sui cambiamenti climatici e rappresentano un’interfaccia tra la ricerca, l’economia e l’Amministrazione.

OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

Ondata di calore Non esiste (ancora) una definizione generalmente accettata di ondata di calore. In Svizzera si parla di un’ondata di calore quan- do le temperature massime superano i 30ºC per più di tre giorni consecutivi.

Paesi dell’Allegato I Nell’allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sono definiti i Paesi industrializzati. Gli o- biettivi di riduzione vincolanti per ogni Paese industrializzato sono fissati nell’allegato B del Protocollo di Kyoto. Per Paesi dell’allegato I si intendono quindi in genere i 35 Paesi industrializ- zati che hanno ratificato sia la Convenzione quadro sui cambia- menti climatici che il Protocollo di Kyoto.

Paesi dell’Allegato II Paesi industrializzati che si sono impegnati a fornire determinate prestazioni (ad esempio aiuti finanziari a Paesi in via di sviluppo) nell’ambito della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici. Questi Paesi corrispondono sostanzialmente a quelli dell’Allegato I salvo i Paesi in transizione, come la Russia o la Polonia.

Permafrost Si parla di permafrost quando a partire da una determinata pro- fondità il sottosuolo è congelato in modo permanente durante tutto l’anno.

Piano d’azione di Bali Decisione 1/CP.13 adottata durante la Conferenza sul clima di Bali. Si tratta della prima decisione che mira a varare un processo a tutto campo che consenta la piena, efficace e sostenuta attua- zione della Convenzione tramite un'azione cooperativa a lungo termine (long-term cooperative action, LCA), fino al 2012 e oltre. Il piano si articola su cinque assi: visione condivisa (shared vision), mitigazione (mitigation), adattamento (adaptation), trasferimento di tecnologia (technology transfer) e finanziamento (finance).

Pozzo di carbonio La biosfera può assorbire il biossido di carbonio e stoccarlo in modo temporaneo o duraturo. I principali pozzi di carbonio sono gli oceani, i boschi e il suolo. I pozzi di carbonio sono dinamici, in quanto possono fissare più o meno carbonio a seconda della temperatura, della fase di crescita o del metodo di trattamento.

ppm - parts per million Numero di parti per milione: unità di misura della concentrazione di gas serra nell’atmosfera. 550 ppm di CO2 significa che per ogni milione di molecole di aria vi sono 550 molecole di CO2.

Price Cap Attraverso la creazione di un sistema di scambio di diritti di emis- sione, le emissioni di gas serra acquistano un prezzo, il cui am- montare dipende dalla domanda e dall’offerta. Il «price cap» definisce il limite massimo del prezzo.

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Principio della vendita Il principio della vendita tiene conto delle emissioni di gas serra generate dall’utilizzazione di agenti energetici venduti in Svizzera. Contrariamente al principio territoriale (→ Principio territoriale), non è rilevante se le emissioni di gas serra sono generate su terri- torio nazionale o all’estero (esempio: turismo del pieno in Svizze- ra).

Principio territoriale Il principio territoriale tiene conto delle emissioni di gas serra ge- nerate dall’utilizzazione di agenti energetici in Svizzera. Contra- riamente al principio della vendita (→ Principio della vendita), non è rilevante se gli agenti energetici sono acquistati in Svizzera o all’estero.

Procedura di codecisione La procedura di codecisione costituisce la procedura legislativa centrale del sistema decisionale comunitario e si fonda sul princi- pio dell’eguaglianza fra Parlamento europeo e Consiglio dell’UE quali colegislatori. Il Parlamento può quindi anche non approvare un testo legislativo presentato dalla Commissione. In caso di di- saccordo tra il Consiglio e il Parlamento viene convocato un Co- mitato di conciliazione. La procedura di codecisione poggia sull’articolo 251 del Trattato CE.

ProClim ProClim è la piattaforma sul clima dell’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT), creata per favorire una migliore inte- grazione della Svizzera nei programmi di ricerca internazionali, promuovere la cooperazione interdisciplinare tra i ricercatori e garantire uno scambio di informazioni continuo. ProClim è il se- gretariato dell’→OcCC. Protocollo di Kyoto Il Protocollo di Kyoto concretizza gli obiettivi e i principi della Con- venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. I negoziati si sono conclusi nel 1997, ma per l’entrata in vigore del Protocollo è avvenuta soltanto dopo la ratifica di almeno 55 Stati responsabili congiuntamente di almeno il 55 per cento delle emis- sioni mondiali di CO2. Con il Protocollo di Kyoto è nata una nor- mativa che obbliga innanzitutto gli Stati industrializzati a ridurre le emissioni di sei gas serra (biossido di carbonio [CO2], metano [CH4], protossido di azoto [N2O], idrofluorocarburi [HFC], idrocar- buri perfluorati [PFC] ed esafluoruro di zolfo [SF6]). Gli strumenti dei meccanismi flessibili consentono prestazioni di riduzione an- che all’estero, nell’ambito di progetti → CDM/JI, a complemento delle misure entro i confini nazionali.

Riduzione delle emissioni Misure atte a ridurre o a evitare le emissioni di gas serra allo sco- po di attenuare i cambiamenti climatici di origine antropica. Invece «misure di riduzione delle emissioni» si parla anche di «misure di mitigazione».

RMU - Removal Units Le «Removal Units» sono diritti di emissione generati in seguito a un rafforzamento della prestazione di riduzione oltre alle →AAU. Siccome i pozzi non contribuiscono alla riduzione permanente del CO2, le RMU scadono al termine del periodo d’impegno, ovvero nel 2012.

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Scambio di quote di emis- Per istituire un sistema di scambio di quote di emissione viene sione Cap and Trade dapprima definito un limite di emissione per l’intero sistema («cap»). Successivamente, i diritti di emissione sono distribuiti agli operatori del sistema (→asta pubblica, →«grandfathering») che possono scambiarli sul mercato («trade»). In tal modo, alle emis- sioni viene attribuito un prezzo. Se un’impresa produce una quan- tità di emissioni superiore ai diritti che le sono stati assegnati, deve acquistare diritti supplementari sul mercato, mentre se le sue emissioni sono inferiori può vendere i diritti in eccesso. Le imprese i cui costi di riduzione sono inferiori al prezzo dei diritti di emissione supplementari ridurranno le loro emissioni, mentre quelle con costi di riduzione elevati acquisteranno diritti di emis- sione supplementari. Lo scambio di quote di emissioni assicura pertanto una riduzione delle emissioni laddove ciò risulta più eco- nomico. Oltre a permettere il raggiungimento dell'obiettivo di ridu- zione, questo strumento è economicamente efficiente.

Serbatoi di carbonio A differenza dei pozzi, i serbatoi di carbonio sono statici, in quanto stoccano in modo permanente una determinata quantità di biossi- do di carbonio. In genere si parla di serbatoi di carbonio in rela- zione alla nuova tecnologia di cattura e stoccaggio (→ CCS) nell’ambito della quale il CO2 è immagazzinato in modo duraturo, in genere in forma gassosa o liquida, prima ancora di finire nell’atmosfera.

Tassa di incentivazione A differenza delle imposte, con il prelievo di tasse d’incentivazione lo Stato non mira a generare ulteriori entrate. La tassa d’incentivazione determina un aumento del prezzo di un compor- tamento indesiderato, e in tal modo lo Stato incentiva i contribuen- ti ad abbandonare o a ridimensionare questo comportamento.

Tassa sul CO2 Tassa riscossa sui combustibili (gasolio, gas naturale, carbone) dall’inizio del 2008. La tassa ammonta a 12 franchi per tonnellata di CO2 (pari a 3 centesimi per litro di gasolio), ma verrà raddoppia- ta nel 2009 se le emissioni prodotte nel 2007 non risulteranno ridotte di almeno il 10 per cento rispetto al 1990. L’importo po- trebbe anche triplicare a partire dal gennaio del 2010 se la ridu- zione delle emissioni rispetto al 1990 sarà inferiore al 13,5 per cento nel 2008 o al 14,25 per cento in uno degli anni successivi. La tassa sul CO2 non è un’imposta, bensì una tassa d’incentivazione ridistribuita alla popolazione attraverso le assicu- razioni malattia (circa 50 franchi pro capite a partire dalla terza tappa dell’introduzione della tassa) e alle imprese attraverso le casse di compensazione AVS (circa 110 franchi ogni 100 000 franchi di massa salariale a partire dalla terza tappa dell’introduzione della tassa).

Trasferimento di tecnologia Il trasferimento di tecnologia è la diffusione di know-how tecnico in Paesi in via di sviluppo, allo scopo di creare un’infrastruttura tec- nica più efficiente dal profilo ecologico ed economico nei Paesi interessati.

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TTPCP – Tassa sul traffico La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni è stata pesante commisurata alle introdotta nel gennaio del 2001. Tutti i veicoli commerciali con un prestazioni peso superiore a 3,5 tonnellate devono pagare una tassa per circolare sulla rete stradale svizzera. L’ammontare di questa tassa è calcolato secondo il numero di chilometri percorsi, il peso del veicolo e le sue emissioni. I proventi confluiscono direttamente nel finanziamento delle nuove gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg.

UNEP - United Nations En- Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente è stato istituito vironment Programme nel 1973 con sede principale a Nairobi, in Kenya. Da un lato, i suoi compiti principali consistono nel raccogliere e valutare dati globali, nazionali e regionali sull’ambiente, nel promuovere la dif- fusione di conoscenze e tecnologie per lo sviluppo sostenibile e nell’incoraggiare la società civile e le imprese private a cooperare. Dall’altro, l’UNEP elabora però anche strumenti politici per la pro- tezione dell’ambiente a livello mondiale. La maggior parte degli accordi multilaterali sull’ambiente attualmente in vigore è stata promossa, elaborata e conclusa nell’ambito dell’UNEP.

UNFCCC - United Frame- La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti cli- work Convention on Cli- matici del 1992 costituisce la base completa per contrastare i mate Change cambiamenti climatici a livello interstatale. Quasi tutti gli Stati del mondo l’hanno ratificata, impegnandosi così a stabilizzare le con- centrazioni di gas serra nell’atmosfera a un livello che escluda pericolosi squilibri del sistema climatico di origine antropica. Il principio applicato è quello della responsabilità comune, ma diffe- renziata. Nell’ambito della Convenzione, i singoli Stati si impe- gnano a raccogliere e scambiarsi dati sulle emissioni di gas serra. Devono essere accessibili a tutti anche le informazioni sulla politi- ca nazionale e gli esempi di buona prassi. I 191 Stati contraenti si sono inoltre impegnati a varare strategie nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra e ad adattarsi ai cambiamenti climatici prevedibili. I Paesi in via di sviluppo devono essere sostenuti dai Paesi industrializzati finanziariamente e attraverso il → trasferimento di tecnologia.

VER - Verified Emission Le «Verified Emission Reductions» (VER) sono impiegate per Reduction compensare le emissioni nell’ambito della protezione del clima facoltativa sotto forma di certificati derivanti da progetti di riduzio- ne delle emissioni. Non sono riconosciute dal Protocollo di Kyoto e di norma sono utilizzate per scopi di marketing da imprese che non partecipano allo scambio di diritti di emissione.

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Parte VI: Articoli di legge

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2)

Variante 1 «obiettivi climatici vincolanti» Variante 2 «passi vincolanti verso la neutralità climatica» Sezione 1: Disposizioni generali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo Art. 1 Scopo 1 La presente legge ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare quelle … di CO2 derivanti dall’utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti). Il Consiglio federale stabilisce i gas serra. 2 La legge vuole contribuire anche: a. alla riduzione di altri effetti dannosi sull’ambiente; b. a un’utilizzazione parsimoniosa e razionale dell’energia; c. a un maggior impiego delle energie rinnovabili; e d. all’adattamento agli effetti di un aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.

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Art. 2 Obiettivo di riduzione Art. 2 Obiettivo di riduzione 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra vanno ridotte globalmente del 20 per cento 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra vanno ridotte globalmente al massimo del rispetto al 1990. 50 per cento rispetto al 1990. Sottovariante: 2 La quantità totale delle emissioni è calcolata in funzione degli agenti energetici 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra vanno ridotte globalmente del 30 per cento fossili utilizzati in Svizzera allo scopo di sfruttarne l’energia nonché delle emissioni rispetto al 1990. La Confederazione copre un terzo della riduzione con l’acquisto di di altri gas serra. crediti di emissione all’estero. 3 Nel computo delle emissioni di gas serra ai sensi della presente legge, il Consi-

2 La quantità totale delle emissioni è calcolata in funzione degli agenti energetici fossili glio federale tiene adeguatamente conto delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero e finanziate dalla Svizzera o da imprese con sede in Svizzera. utilizzati in Svizzera allo scopo di sfruttarne l’energia nonché delle emissioni di altri gas 4 Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici serra. 3 Nel computo delle emissioni di gas serra ai sensi della presente legge, il Consiglio in collaborazione con le cerchie interessate. 5 Il Consiglio federale sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte relati- federale può tenere adeguatamente conto delle riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite all’estero e finanziate dalla Svizzera o da imprese con sede in Svizzera. . ve agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie Può tuttavia compensare al massimo un quarto dell’obiettivo di riduzione di cui al capo- interessate. verso 1 con misure realizzate all’estero. Sottovariante: 3 Nel computo delle emissioni di gas serra ai sensi della presente legge, il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto delle riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite all’estero e finanziate dalla Svizzera o da imprese con sede in Svizzera. Può tuttavia compensare al massimo un sesto dell’obiettivo di riduzione di cui al ca- poverso 1 con misure realizzate all’estero. 4 Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici in collaborazione con le cerchie interessate. 5 Il Consiglio federale sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate.

Art. 3 Mezzi Art. 3 Mezzi 1 L’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 2 dev’essere in primo luogo raggiunto con … provvedimenti previsti nella presente legge. 2 Al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione concorrono anche provvedimenti stabiliti in altre legislazioni, segnatamente nel settore dell’ambiente, dell’energia, del traffico stradale e dell’imposizione degli oli minerali, e altri provvedimenti volontari, a condizione che mirino alla riduzione delle emissioni di gas serra.

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Art. 4 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento Art. 4 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento La Confederazione coordina i provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni volti ad … evitare e a gestire i danni alle persone e ai beni materiali considerevoli che possono risultare dagli effetti dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.

Sezione 2: Provvedimenti tecnici Sezione 2: Provvedimenti tecnici

Art. 5 Edifici Art. 5 Edifici 1 I Cantoni provvedono, per ciascuna superficie di riferimento energetico, alla riduzione … delle emissioni di CO2 prodotte dagli edifici riscaldati con agenti energetici fossili. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’entità della riduzione e a tal fine tiene conto:

a. dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 2; b. dello stato della tecnica; e c. della sostenibilità economica. 3 Se un Cantone non adempie all’obbligo di riduzione, è tenuto a trasmettere alla Con- federazione crediti di emissione in misura corrispondente.

Art. 6 Veicoli Art. 6 Veicoli 1 La Confederazione provvede alla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle au- … tomobili messe in circolazione. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’entità della riduzione e a tal fine tiene conto:

a. dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 2; b. dello stato della tecnica; c. della sostenibilità economica. 3 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 1995159 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).

159 RS 946.51.

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Sezione 3: Diritti di emissione per imprese a elevate emissioni di Sezione 3: Diritti di emissione per imprese a elevate emissioni gas serra di gas serra

Art. 7 Sistema di scambio delle emissioni (ETS) Art. 7 Sistema di scambio delle emissioni 1 Le imprese a elevate emissioni di gas serra (imprese ETS) possono emettere gas ... serra solo se restituiscono alla Confederazione crediti di emissione negoziabili in misura corrispondente alle emissioni prodotte. 2 Il Consiglio federale definisce le imprese ETS tenendo conto delle prescrizioni della Comunità europea.

Art. 8 Definizione della quantità di diritti di emissione Art. 8 Definizione della quantità di diritti di emissione 1 Il Consiglio federale determina anticipatamente la quantità di diritti di emissione dispo- … nibili ogni anno fino al 2020. A tal fine tiene conto dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 2.

Art. 9 Assegnazione di diritti di emissione Art. 9 Assegnazione di diritti di emissione 1 I diritti di emissione sono messi all’asta, ad eccezione dell’assegnazione ai sensi dei … capoversi 2 e 3. 2 Diritti di emissione sono assegnati ogni anno a titolo gratuito alle imprese ETS che sono gestite con particolare efficienza in termini di emissioni di gas serra o che altrimen- ti risulterebbero notevolmente svantaggiate nella concorrenza internazionale. Il Consi- glio federale definisce le imprese e stabilisce la quantità di diritti di emissione assegnati, tenendo conto delle prescrizioni della Comunità europea. 3 Il Consiglio federale riserva ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione ai nuovi operatori che entrano sul mercato.

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Art. 10 Rapporto Art. 10 Rapporto Le imprese ETS riferiscono ogni anno alla Confederazione sulle emissioni di gas serra … che producono.

Art. 11 Sanzione in caso di non restituzione di diritti di emissione Art. 11 Sanzione in caso di non restituzione di diritti di emissione 1 Le imprese ETS che emettono gas serra senza restituire alla Confederazione i crediti … di emissione corrispondenti versano alla Confederazione un contributo pari a 160 fran- chi per tonnellata di CO2eq. 2 I crediti di emissione mancanti vanno acquistati l’anno successivo e restituiti alla Con- federazione.

Sezione 4: Compensazione per le centrali termiche a combustibili Sezione 4: Compensazione per le centrali termiche a combu- fossili stibili fossili

Art. 12 Definizione Art. 12 Definizione Sono considerate centrali termiche a combustibili fossili (centrali) gli impianti che produ- … cono energia elettrica e termica (calore) da vettori energetici fossili e che: a. sono previsti essenzialmente per produrre corrente elettrica; o b. sono previsti essenzialmente per produrre calore e hanno una potenza comples- siva superiore a 100 megawatt.

Art. 13 Condizioni di autorizzazione 1 Le centrali possono essere costruite e gestite unicamente se i gestori si impegnano Art. 13 Condizioni di autorizzazione nei confronti della Confederazione a: … a. compensare integralmente le emissioni di CO2 prodotte; e b. gestire la centrale secondo l’attuale stato della tecnica. Il Consiglio federale fissa il rendimento complessivo minimo. 2 Può essere compensato con riduzioni all’estero al massimo il 50 per cento delle emis- sioni di CO2.

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Art. 14 Contratto di compensazione Art. 14 Contratto di compensazione 1 I dettagli dell’impegno di cui all’articolo 13 capoverso 1 sono definiti in un contratto … concluso tra il gestore della centrale e la Confederazione. Il contratto non può essere rivisto durante la procedura di autorizzazione. 2 Qualora non rispetti l’impegno alla compensazione assunto nei confronti della Confe- derazione, il gestore è punito con una pena convenzionale stabilita nel contratto. L’importo della pena è stabilito in base ai costi presumibili delle prestazioni compensa- torie non fornite.

Sezione 5: Riscossione della tassa sul CO2 Sezione 5: Riscossione della tassa sul CO2

Art. 15 Principio Art. 15 Principio 1 Il Consiglio federale riscuote una tassa sul CO2 nella misura in cui questa è necessa- La Confederazione riscuote una tassa di garanzia sugli agenti energetici fossili ria per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 2. messi in commercio e destinati all’utilizzazione energetica. 2 A tal fine, tiene conto in particolare dell’effetto dei provvedimenti di cui all’articolo 3 e dell’effetto dei prezzi elevati degli agenti energetici fossili.

Art. 16 Oggetto e aliquota della tassa Art. 16 Oggetto e aliquota della tassa 1 Sono sottoposte alla tassa sul CO2 la produzione o l’estrazione e l’importazione di 1 Sono sottoposte alla tassa di garanzia la produzione o l’estrazione e carbone nonché di combustibili e carburanti fossili ai sensi dell’articolo 2 della legge l’importazione di carbone nonché di combustibili e carburanti fossili ai sensi federale del 21 giugno 1996160 sull’imposizione degli oli minerali, nella misura in cui detti dell’articolo 2 della legge federale del 21 giugno 1996161 sull’imposizione degli oli agenti siano commercializzati a fini d’utilizzazione energetica. minerali, nella misura in cui detti agenti energetici siano commercializzati a fini 2 L’aliquota della tassa ammonta al massimo a 120 franchi per tonnellata di CO2. d’utilizzazione energetica.

2 L’aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2.

3 Il Consiglio federale può fissare aliquote differenziate per i combustibili e i carburanti fossili in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione. Può anche riscuotere la tassa soltanto sui combustibili o soltanto sui carburanti ed introdurla gradualmente.

160 RS 641.61. 161 RS 641.61.

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Art. 17 Assoggettamento alla tassa Art. 17 Assoggettamento alla tassa Sono assoggettati alla tassa: … a. per la tassa sul carbone: gli assoggettati all’obbligo di dichiarazione all’atto dell’importazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 2005162 sulle dogane, nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera; b. per la tassa sugli altri agenti energetici fossili: gli assoggettati all’obbligo di paga- re l’imposta giusta la legge federale del 21 giugno 1996163 sull’imposizione degli oli minerali.

162 RS 631.0. 163 RS 641.61.

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Art. 18 Esenzione dalla tassa su richiesta Art. 18 Restituzione della tassa di garanzia 1 Le aziende che appartengono a settori economici, i cui operatori per effetto della tassa 1 La tassa di garanzia è restituita non appena la persona assoggettata acquista sul CO2 sarebbero sottoposti per il loro consumo di agenti energetici fossili a crediti di emissione per gli agenti energetici fossili soggetti alla tassa e li restituisce un’imposizione elevata rispetto al valore aggiunto che creano e risulterebbero svantag- alla Confederazione. giati nella concorrenza internazionale, possono chiedere l’esenzione dalla tassa. Il Con- 2 Il Consiglio federale stabilisce la quantità di crediti di emissione necessaria ai fini siglio federale definisce i settori economici interessati. della restituzione. Sono determinanti l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 2 e il 2 Le imprese che chiedono l’esenzione dalla tassa devono impegnarsi nei confronti della livello dei prezzi dei crediti di emissione. Confederazione a limitare le loro emissioni di gas serra. 3 La restituzione della tassa di garanzia prelevata sugli agenti energetici fossili 3 Per ciascuna impresa l'impegno formale comprende almeno: messi in commercio e destinati ad essere utilizzati in imprese ETS ai sensi dell'ar- a. una limitazione annuale delle emissioni di gas serra fino al 2020; ticolo 7 o in centrali non richiede la restituzione di crediti di emissione.

4 La tassa di garanzia non può essere trasferita sui prezzi al consumo.

b. la presentazione di regolari rapporti. 4 L’entità della limitazione delle emissioni prevista per un impegno formale è stabilita in base: a. alla media delle emissioni di gas serra prodotte o autorizzate nel periodo 2008-2012; b. al piano lineare di riduzione delle emissioni stabilito dal Consiglio federale per ciascun settore economico in relazione all’intero periodo di impegno. 5 Se le condizioni di esenzione sono adempiute, la tassa è restituita. Il Consiglio federa- le può escludere la restituzione se, rispetto al suo importo, questa genera un dispendio sproporzionato di tempo e di mezzi. 6 Chi non rispetta gli impegni assunti nei confronti della Confederazione deve corri- sponderle un importo pari a 160 franchi per ogni tonnellata di CO2eq emessa in ecces- so. Nell’anno seguente devono essere acquistati e restituiti alla Confederazione i crediti di emissione per le tonnellate di CO2eq emesse in eccesso.

Art. 19 Esenzione dalla tassa di imprese ETS e centrali Le imprese ETS ai sensi dell’articolo 7 e le centrali sono esentate dalla tassa, senza dover assumere impegni ai sensi dell’articolo 18 nei confronti della Confederazione.

164 RS 641.61

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Art. 20 Procedura Art. 19 Procedura 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura per la riscossione e la restituzione della 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura per la riscossione e la restituzione tassa sul carbone. Per l’importazione e l’esportazione si applicano le disposizioni pro- della tassa sul carbone. Per l’importazione e l’esportazione si applicano le disposi- cedurali della legislazione doganale. zioni procedurali della legislazione doganale. 2 La riscossione e la restituzione della tassa sugli altri agenti energetici fossili sono 2 La riscossione e la restituzione della tassa di garanzia sugli altri agenti energetici disciplinate dalle disposizioni procedurali della legge federale del 21 giugno 1996 fossili sono disciplinate dalle disposizioni procedurali della legislazione sull’imposizione degli oli minerali. sull’imposizione degli oli minerali. 3 Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni idonee compiti in relazione con la 3 Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni idonee compiti in relazione procedura di esenzione dalla tassa a tenore dell’articolo 18 e con l’attuazione del siste- con l’attuazione del sistema di scambio delle emissioni ai sensi dell’articolo 7. ma di scambio delle emissioni ai sensi dell’articolo 7. 4 I rimedi giuridici sono retti dagli articoli 34-37 della legge federale del 21 giugno 4 I rimedi giuridici sono retti dagli articoli 34-37 della legge federale del 21 giugno 1996165 sull’imposizione degli oli minerali. 164

1996 sull’imposizione degli oli minerali.

Sezione 6: Utilizzazione dei proventi della vendita all’asta, della sanzione e della tassa sul CO2

Art. 21 Definizione dei proventi Per proventi si intendono, previa detrazione di tutti i costi di esecuzione e compresi gli interessi: a. gli introiti complessivi provenienti dalla vendita all’asta dei diritti di emissione; b. gli introiti provenienti dalla sanzione di cui agli articoli 11 e 18; e c. gli introiti complessivi provenienti dalla tassa sul CO2.

165 RS 641.61

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Art. 22 Utilizzazione dei proventi 1 Sul totale dei proventi, al massimo 200 milioni di franchi l’anno sono utilizzati per prov- vedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici. Entro tale limite la Confedera- zione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per: a. il risanamento di edifici abitativi e amministrativi esistenti affinché questi possano essere riscaldati efficacemente con una quantità limitata di agenti energetici fos- sili; b. la promozione delle energie rinnovabili nel settore degli edifici per un importo massimo di 30 milioni di franchi all’anno. Sottovariante: 1a Sul totale dei proventi, la Confederazione può utilizzare al massimo 370 milioni di franchi all’anno per l’acquisto di crediti di emissione all’estero (art. 2 cpv. 1). 2 L’ammontare degli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 dipende dall’efficacia dei prov- vedimenti. 3 Gli altri proventi della tassa sono distribuiti alla popolazione e all’economia in funzione degli importi versati. 4 La quota destinata alla popolazione è distribuita in misura uguale a tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo. 5 La quota destinata all’economia è versata ai datori di lavoro in funzione della massa 166 salariale determinante dei dipendenti (art. 5 LAVS ) per il tramite delle Casse di com- pensazione AVS. Queste ultime vengono adeguatamente indennizzate.

166 RS 831.10.

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Sezione 7: Promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico Sezione 6: Promozione della ricerca e dello sviluppo tecnolo- gico Art. 23 Per incoraggiare le riduzioni di emissioni di gas serra e l’adattamento agli effetti Art. 20 dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera, la Confederazione può … concedere aiuti finanziari per attività di ricerca e di sviluppo tecnologico entro i limiti dei crediti approvati.

Sezione 8: Disposizioni penali Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 24 Sottrazione della tassa Art. 21 Sottrazione della tassa 1 Chiunque intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illecito, 1 Chiunque intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illeci- segnatamente sottrae la tassa sul CO2 o ottiene illecitamente un’esenzione, un abbuo- to, segnatamente sottrae la tassa sul CO2 o ottiene illecitamente un abbuono o no o una restituzione della tassa, è punito con la multa sino al triplo del valore del profit- una restituzione della tassa, è punito con la multa sino al triplo del valore del profit- to illecito. to illecito. 2 Il tentativo e la complicità sono punibili. 2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

3 Chiunque, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale illecito, è 3 Chiunque, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale punito con la multa sino al valore del profitto illecito. illecito, è punito con la multa sino al valore del profitto illecito.

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Art. 25 Messa in pericolo della tassa Art. 22 Messa in pericolo della tassa 1 È punito con la multa sino a 10 000 franchi sempre che per il fatto non sia comminata 1 È punito con la multa sino a 10 000 franchi sempre che per il fatto non sia com- una pena più severa da un’altra disposizione, chiunque intenzionalmente o per negli- minata una pena più severa da un’altra disposizione, chiunque intenzionalmente o genza: per negligenza: a. in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa; a. in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa; b. non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta correttamente i libri di b. non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta correttamente i commercio, i giustificativi, le carte d’affari e altre registrazioni o non adempie libri di commercio, i giustificativi, le carte d’affari e altre registrazioni o il suo obbligo di informare; non adempie il suo obbligo di informare; c. con una domanda di esenzione, abbuono o restituzione della tassa o quale c. con una domanda di abbuono o restituzione della tassa o quale perso- persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rile- na tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rile- vanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti; o vanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti; o d. omette di dichiarare o dichiari in modo errato dati e oggetti determinanti per d. omette di dichiarare o dichiari in modo errato dati e oggetti determinanti la riscossione della tassa. per la riscossione della tassa. 2 2 In casi gravi o di recidiva può essere pronunciata la multa sino a 30 000 franchi o sino In casi gravi o di recidiva può essere pronunciata la multa sino a 30 000 franchi o al valore della tassa messa in pericolo, purché ne risulti un importo più elevato. sino al valore della tassa messa in pericolo, purché ne risulti un importo più eleva- to.

Art. 26 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo Art. 23 Rapporto con la legge federale sul diritto penale ammini- 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 strativo 167 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. ... 2 L’Amministrazione federale delle dogane è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni. 3 Se il fatto costituisce contemporaneamente un’infrazione giusta il capoverso 1 e un’infrazione doganale o un’infrazione per il cui perseguimento è competente l’Amministrazione federale delle dogane in base a un altro atto normativo federale in materia di tasse, è pronunciata la pena prevista per l’infrazione più grave, aumentata proporzionalmente.

167 RS 313.0.

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Sezione 9: Disposizioni finali Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 27 Esecuzione Art. 24 Esecuzione 1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge con deroga ... all’articolo 5 ed emana le disposizioni esecutive. Prima dell’emanazione delle disposi- zioni esecutive, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. 2 Per determinati compiti il Consiglio federale può fare capo ai Cantoni e a organizza- zioni private.

Art. 28 Valutazione Art. 25 Valutazione 1 Il Consiglio federale valuta regolarmente l’efficacia dei provvedimenti adottati quanto … alla riduzione delle emissioni di gas serra e all’adattamento agli effetti dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera e la necessità di adottare provvedimen- ti supplementari. Tiene conto in particolare dell’evoluzione delle principali condizioni quadro, come l’incremento demografico, economico e del traffico.

2 Per la valutazione il Consiglio federale si basa su rilevazioni statistiche.

3 Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.

Art. 29 Abrogazione del diritto previgente Art. 26 Abrogazione del diritto previgente La legge federale dell’8 ottobre 1999168 sul CO2 è abrogata. …

168 RU 2000 979, 2007 1411, 2009…

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Art. 30 Trasferimento di crediti di emissione non utilizzati Art. 27 Trasferimento di crediti di emissione non utilizzati 1 I crediti di emissione nazionali e esteri non utilizzati nel periodo 2008-2012 possono … essere riportati al periodo 2013-2020. 2 I crediti di emissione esteri non utilizzati nel periodo 2008-2012 possono essere ripor- tati al periodo 2013-2020 per un importo complessivo di 12 milioni di tonnellate di CO2eq. Il Consiglio federale determina il riporto nel singolo caso.

Art. 31 Referendum ed entrata in vigore Art. 28 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. …

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

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ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ SECONDO GLI ARTICOLI 7-11 E 19:

Unità di produzione Gas serra

Fornitura di energia elettrica o termica Impianti di combustione con una potenza termica nominale superio- Biossido carbonio re a 20 megawatt

Altre attività energetiche Raffinerie di oli minerali Biossido carbonio Cokerie Biossido carbonio

Incenerimento di rifiuti Impianti per l’incenerimento di rifiuti urbani con una capacità di oltre Biossido carbonio

20 000 tonnellate l’anno

Produzione e trasformazione dei metalli Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (com- Biossido carbonio presi i minerali solforati)

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secon- Biossido carbonio daria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate l'ora

Produzione e trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro- Biossido carbonio leghe), ove siano in funzione impianti di combustione con una po- tenza termica nominale superiore a 20 megawatt, compresi lamina- toi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio

Produzione di alluminio (primario, e di alluminio secondario ove Biossido carbonio e siano in funzione impianti di combustione con una potenza termica perfluorocarburi nominale superiore a 20 megawatt) (PFC)

Produzione e trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la Biossido carbonio fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia ecc., ove siano in funzione impianti di combustione con una potenza ter- mica nominale superiore a 20 megawatt

Industria dei prodotti minerali Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi Biossido carbonio la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno, oppu- re di calce viva, compresa la calcinazione di dolomite e magnesite, in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre

50 tonnellate al giorno

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Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla Biossido carbonio produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 ton- nellate al giorno

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, Biossido carbonio in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, por- cellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno

Impianti per la produzione di lana di roccia o di lane minerali con Biossido carbonio una capacità superiore a 20 tonnellate al giorno

Impianti per l’essiccazione o la calcinazione del gesso o per la pro- Biossido carbonio duzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 megawatt

Altre attività Impianti industriali destinati alla fabbricazione a. di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibro- Biossido carbonio se b. di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Biossido carbonio tonnellate al giorno

Industria chimica Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze Biossido carbonio organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione impianti di combustione con una potenza ter- mica nominale superiore a 20 megawatt

Produzione di acido nitrico Biossido carbonio e protossido azoto

Produzione di acido adipico Biossido carbonio e protossido azoto

Produzione di gliossale e acido gliossilico Biossido carbonio e protossido azoto

Produzione di ammoniaca Biossido carbonio

Produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, Biossido carbonio reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno

Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o Biossido carbonio mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione quo- tidiana superiore a 25 tonnellate

Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio Biossido carbonio (NaHCO3)

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Cattura, trasporto e stoccaggio geologico delle emissioni di gas serra Impianti per la cattura dei gas serra ai fini del trasporto e dello stoc- Tutti i gas serra di cui caggio geologico in un sito autorizzato dal DATEC all’allegato II

Condutture per il trasporto dei gas serra ai fini dello stoccaggio geo- Tutti i gas serra di cui logico in un sito autorizzato dal DATEC all’allegato II

Siti di stoccaggio geologico dei gas serra autorizzati dal DATEC Tutti i gas serra di cui all’allegato II

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ALLEGATO II

GAS SERRA: • Biossido di carbonio (CO2) • Metano (CH4) • Protossido di azoto (N2O) • Idrofluorocarburi alogenati (HFC) • Perfluorocarburi (PFC) • Esafluoruro di zolfo (SF6)