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proj/2008/44/cons_1

Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Stato maggiore legislazione, 28 maggio 2009

Procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente l’imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente (art. 37b LIFD)

Rapporto esplicativo

Ordinanza concernente l’imposizione degli utili di liuquidazione in caso di cessazione defiinitiva dell’attività lucrativa indipendente (art. 37b LIFD)

Compendio La presente ordinanza verte sull’attuazione dell’articolo 37b della legge federale del 14 di- cembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD), adottato nell’ambito della legge federale sul miglioramento delle condizioni fiscali quadro per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese), che disciplina l’imposizione degli utili di liquidazione. Conformemente all’articolo 18 LIFD, attualmente gli utili di liquidazione sono tassati congiuntamente al reddito, ciò che provoca un progressivo aumento dell’imposta sul reddito. L’articolo 37b LIFD prevede per gli utili di liquidazione (riserve occulte) un’imposizione privilegiata, distinta da quella degli altri redditi, se l’attività lucrativa indipen- dente cessa definitivamente dopo il compimento del 55° anno di età o in seguito a invalidità. L’aliquota applicabile è calcolata su un quinto degli utili di liquidazione. A determinate condi- zioni possono far valere questa imposizione privilegiata della liquidazione anche il coniuge superstite, gli altri eredi o i legatari.

Il contribuente può inoltre far valere un riscatto fittizio (pari al massimo all’entità degli utili di liquidazione) corrispondente al riscatto nella previdenza professionale. All’importo del riscatto fittizio si applica la tariffa fiscale per le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza se- condo l’articolo 38 LIFD. L’articolo 37b LIFD corrisponde nelle grandi linee all’articolo 11 ca- poverso 5 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte diret- te dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

L’imposizione separata degli utili di liquidazione è un nuovo tipo di imposizione la cui attua- zione è concretizzata per il tramite di un’ordinanza. Il riscatto fittizio costituisce invece un nuovo istituto fiscale per il quale l’ordinanza deve stabilire ad un tempo tutti i parametri, il calcolo e gli aventi diritto.

Ordinanza concernente l’imposizione degli utili di liuquidazione in caso di cessazione defiinitiva dell’attività lucrativa indipendente (art. 37b LIFD)

1.1 Dichiarazioni del Consiglio federale nel messaggio concernente la riforma II

dell’imposizione delle imprese in merito al disciplinamento della previdenza

1 Introduzione

Il 23 marzo 2007 le Camere federali hanno adottato la legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese. In quanto atto legislativo mantello essa modifica la legge federale del 27 giu- gno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) e la legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva (LIP; RS 642.21). La legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese è stata approvata dal Popolo nella votazione popola- re del 24 febbraio 2008, in seguito a referendum.

Conformemente alle spiegazioni fornite dal Consiglio federale nel suo pertinente messaggio1, l’obiettivo della riforma II dell’imposizione delle imprese (qui appresso riforma II) era da un canto realizzare uno sgravio fiscale del capitale di rischio che favorisse primariamente gli in- vestitori che partecipano in forma imprenditoriale. D’altro canto la riforma perseguiva anche lo sgravio fiscale delle piccole e medie imprese (PMI). Si trattava tra l’altro di attenuare e in parte di sopprimere le imposizioni eccessive ingiustificate. Le misure previste a favore delle imprese di persone riguardavano quattro settori di grande importanza. Si trattava di:

– conservare le imprese di persone esistenti; – agevolare la ristrutturazione delle imprese di persone; – agevolare il trasferimento di imprese; nonché di – introdurre agevolazioni fiscali per la liquidazione di un’impresa sia il titolare in vita o dopo il suo decesso.

Quest’ultima misura è all’origine dell’articolo 37b LIFD, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

1 FF 2005 4241

1.1 Dichiarazioni del Consiglio federale nel messaggio concernen-

te la riforma II dell’imposizione delle imprese in merito al disci- plinamento della previdenza professionale delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente Nel messaggio concernente la riforma II dell’imposizione delle imprese, l’articolo 37b (ini- zialmente ancora 37a2) LIFD prevedeva che in caso di cessazione definitiva dell’attività lu- crativa indipendente dopo il compimento del 55° anno di età o in seguito a invalidità, le riser- ve occulte realizzate negli ultimi due esercizi dovessero invero essere tassate congiunta- mente agli altri redditi, ma che per la fissazione dell’aliquota applicabile fosse di volta in volta determinante un ottavo delle riserve occulte realizzate. Il Consiglio federale prescindeva e- spressamente dal privilegiare fiscalmente gli utili di liquidazione in considerazione del fatto che questi sono anche comprensivi di elementi della previdenza professionale. In merito il Consiglio federale dichiarava che: «Da allora è effettivamente nell’ambito della prima revisio- ne della legge sulla previdenza professionale che sono state proposte misure per incoraggia- re e agevolare la previdenza professionale degli indipendenti. In questo senso una nuova di- sposizione della LPP, l’articolo 4 capoverso 3, offre agli indipendenti la possibilità di assicu- rasi unicamente presso un’istituzione attiva nel settore della previdenza estesa e, in partico- lare, presso un’istituzione di previdenza non iscritta nel registro della previdenza professiona- le, purché disponga di un piano di previdenza e applichi il principio dell’assicurazione colletti- va. Questa soluzione corrisponde alle esigenze di previdenza degli indipendenti: la sua fles- sibilità tiene conto delle fluttuazioni nel tempo del reddito di un’impresa. In considerazione di questa evoluzione della situazione giuridica, il problema delle modalità di imposizione dell’utile di liquidazione di un’impresa di persone va unicamente abbordato dal profilo dei principi della fiscalità diretta»3.

«Inversamente, le cerchie economiche e taluni interventi parlamentari si esprimono a favore di un’attenuazione dell’onere fiscale quando l’utile di liquidazione è realizzato al momento della cessazione dell’attività indipendente e con la cessione definitiva dell’impresa. Il motivo addotto è sovente quello dell’asserita assenza di previdenza professionale dell’imprenditore. La riforma della LPP e le misure prese in questo ambito hanno nondimeno privato questo ar- gomento dell’essenziale del suo peso (cfr. il n. 4.1). Il principio dell’attenuazione dell’onere fi- scale previsto nel presente messaggio risulta piuttosto da considerazioni relative alla costitu- zione e alla realizzazione di riserve occulte nel quadro dell’imposizione del reddito globale netto. A causa della progressività dell’imposta, l’inclusione dell’utile di liquidazione nel reddito imponibile può provocare un onere fiscale che può provocare contestazioni». Il Consiglio federale intendeva concedere l’agevolazione fiscale proposta unicamente per gli utili conseguiti in seguito al trasferimento o alla liquidazione definitivi dell’impresa. Non si po- trebbe parlare di liquidazione definitiva se il contribuente cedesse un’impresa per esercitarne successivamente un’altra. Per fornire chiarezza in merito si è proposto, nel senso di un crite- rio oggettivo, di qualificare come «definitive» soltanto le liquidazioni e le cessioni di imprese effettuate da un contribuente di oltre 55 anni di età o divenuto invalido. Si potrebbe inoltre ammettere la cessazione definitiva dell’attività lucrativa soltanto se l’impresa ha liquidato completamente il suo patrimonio circolante4.

La proposta di imposizione degli utili di liquidazione presentata dal Consiglio federale preve- deva che le riserve occulte realizzate negli ultimi due esercizi fossero tassate congiuntamen- te agli altri redditi soltanto in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento del 55° anno di età o in seguito a invalidità. Per la determinazione dell’aliquota è di volta in volta determinante un ottavo delle riserve occulte realizzate. Inclu-

L’art. 37a LIFD originale è divenuto l’art. 37b LIFD perché nel frattempo come art. 37a LIFD è stato introdotto l’articolo concer- nente la procedura di conteggio semplificata ai sensi della LF contro il lavoro nero (LLN).

3 FF 2005 4241, n. 4.1

4 FF 2005 4241, n. 4.5.1

dendo le riserve occulte realizzate negli ultimi due esercizi, l’articolo 37a capoverso 1 LIFD sancisce un motivo legale di revisione. In virtù del differimento dell’imposizione (art. 18a cpv. 1), le riserve occulte non ancora imposte non beneficiano del conteggio secondo l’aliquota meno elevata.

Il capoverso 2 prevede che l’imposizione secondo l’aliquota ridotta si applica anche al coniu- ge superstite, ai discendenti e ai legatari. Se essi, senza proseguirne l’esercizio, non liquida- no l’azienda esercitata dal defunto entro cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile della sua morte, si procede a un conteggio delle riserve occulte secondo la sistematica fisca- le.

Le condizioni di imposizione privilegiata degli utili di liquidazione stabilite dall’articolo 11 ca- poverso 4 LAID sono identiche a quelle dell’articolo 37a capoverso 1 LIFD (cessazione defi- nitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o in seguito a invali- dità). L’entità della riduzione è invece stabilita dal diritto cantonale. Come nel caso dell’imposta federale diretta la fissazione di un’aliquota più favorevole si applica anche al co- niuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché essi liquidino l’impresa nel corso dei cin- que anni civili successivi al decesso del testatore. Le riserve occulte non ancora tassate a motivo di un differimento dell’imposizione (articolo 8 capoverso 2ter LIFD) sono escluse dalla possibilità di un’imposizione attenuata.

1.2 Dibattiti alle Camere federali

Nel corso della sessione estiva 2006, il Consiglio degli Stati come Camera prioritaria ha de- ciso – in deroga alla proposta del Consiglio federale – che le riserve occulte realizzate negli ultimi due esercizi devono essere tassate separatamente dagli altri redditi ai sensi dell’articolo 38 LIFD. L’aliquota è calcolata su un quinto delle riserve occulte realizzate. In ogni caso deve però essere riscossa un’imposta di almeno il 2 per cento. Simultaneamente è stato approvato l’articolo 11 capoverso 5 LAID (a quel momento ancora cpv. 4), adeguato di conseguenza, che prevedeva l’imposizione separata delle riserve occulte realizzate negli ul- timi due esercizi a livello di imposte cantonali, ma riservava al diritto cantonale la definizione della quota determinante per la fissazione dell’aliquota. Questa modifica è stata dettata dalla volontà di evitare che l’imposizione ordinaria degli altri redditi fosse influenzata dagli utili di li- quidazione, perché questi utili provenienti dalla cessazione dell’attività lucrativa indipendente costituiscono per così dire una particolarità. Un’ulteriore argomentazione addotta fu che con gli utili di liquidazione si prende in considerazione e si tassa la somma dei redditi degli ultimi anni di attività lucrativa indipendente. Se realizzati in maniera continua questi utili confluireb- bero nel reddito imponibile in maniera scaglionata e con minori ripercussioni sulla progres- sione. Ne risulta ovvio che per la determinazione dell’aliquota dovrebbe essere presa in con- siderazione solo una parte di questi utili.

Nel corso della sessione invernale 2006 il Consiglio nazionale si è spinto oltre il Consiglio degli Stati affermando che un’imposizione minima del 2 per cento non avrebbe introdotto al- cuna agevolazione, ma avrebbe, al contrario, mantenuto il solo status quo, in particolare per quanto riguarda le PMI. La Camera bassa ha inoltre argomentato che l’aliquota minima stabi- lita sarebbe aleatoria. Per questo motivo l’aliquota del 2 per cento è stata nuovamente stral- ciata. Il Consiglio nazionale riteneva d’altronde che le riserve occulte presentano sempre an- che un carattere di previdenza. In generale i microimprenditori non dispongono di una cassa pensioni: investono il loro intero patrimonio nell’impresa e non hanno la possibilità di costitui- re un secondo pilastro. Se in caso di liquidazione fosse tassata la totalità degli utili essi frui- rebbero dei vantaggi fiscali come gli assicurati (deduzione dei contributi ed eventuale impo- sizione privilegiata del versamento sotto forma di capitale). Si tratterebbe nella fattispecie della concessione a posteriori di sgravi fiscali sfuggiti in precedenza. Le numerose microim- prese che destinano all’azienda le risorse necessarie alla loro previdenza per la vecchiaia dovrebbero fruire della possibilità di provvedere in maniera fiscalmente agevolata alla loro previdenza per la vecchiaia al momento della loro liquidazione. Sarebbe sensato preferire

una riduzione della tariffa fiscale all’imposizione di utili di liquidazione ridotti in maniera fittizia (soluzione del Consiglio degli Stati), perché in tal modo si ottempererebbe alle pertinenti di- sposizioni sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale delle per- sone dipendenti. La soluzione del Consiglio degli Stati introdurrebbe un’imposta sulla ric- chezza sugli utili di liquidazione e provocherebbe un maggiore dispendio amministrativo all’amministrazione. Le microimprese sarebbero penalizzate e si introdurrebbe nella legge una strana curva di progressione. Per questi motivi il Consiglio nazionale ha optato per un’imposizione degli utili di liquidazione separata in funzione di un quinto delle tariffe di cui all’articolo 36 LIFD.

Durante la sessione primaverile 2007 il Consiglio degli Stati si è opposto nel quadro della procedura di appianamento delle divergenze alle modifiche introdotte dal Consiglio nazionale e ha mantenuto l’aliquota minima del 2 per cento inizialmente proposta. Nell’intento di offrire armi pari agli indipendenti che liquidano la loro impresa rispetto ai dipendenti in caso di lacu- ne a livello previdenziale, il Consiglio degli Stati ha inoltre precisato che i contributi di riscatto in un’istituzione di previdenza professionale (ai sensi dell’art. 33 cpv 1 lett. d LIFD) sono de- ducibili. Esso intendeva così garantire che i contributi di riscatto continuassero a essere de- ducibili dal reddito ordinario e che a titolo complementare lo fossero d’ora in poi anche dagli utili di liquidazione.

Il Consiglio nazionale si è successivamente reso conto che la tariffa adottata era troppo bas- sa, ma voleva comunque garantire che i dirigenti d’azienda senza previdenza per la vec- chiaia o al beneficio di una previdenza insufficiente non fossero costretti a effettuare un ri- scatto in un’istituzione di previdenza professionale per beneficiare della previdenza poco tempo dopo. La quota degli utili di liquidazione per la quale gli indipendenti possono compro- vare l’ammissibilità del riscatto in un’istituzione di previdenza professionale, sul piano fiscale deve essere trattata come un riscatto in un’istituzione di previdenza professionale seguito da versamento. Fondandosi su una presunta lacuna di copertura l’indipendente deve poter far valere un riscatto fittizio.

Il Consiglio degli Stati ha approvato la possibilità di questo riscatto fittizio, fermo restando che la lacuna di copertura fittizia deve situarsi all’interno di un piano previdenziale medio e che l’amministrazione fiscale deve sviluppare una relativa prassi.

L’articolo sull’imposizione della liquidazione adottato in definitiva dal Parlamento ha il se- guente tenore:

Art. 37b Utili di liquidazione In caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte rea- lizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma se- paratamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all’articolo 33 capoverso 1 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l’imposta sull’importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l’ammissibilità di un riscatto se- condo l’articolo 33 capoverso 1 lettera d è calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo 36. Per la determinazione dell’aliquota applicabile all’importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un’imposta a un’aliquota del 2 per cento almeno. Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l’impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell’anno in cui è deceduto l’ereditando.

1.3 Osservazione preliminare all’interpretazione dell’articolo 37b

LIFD La legge deve anzitutto essere interpretata per sé stessa, ossia secondo il tenore, il senso e lo scopo delle valutazioni sulle quali si fonda, in base a un metodo di comprensione teleolo- gico. L’interpretazione della legge deve essere guidata dall’idea che la norma non è costituita dal suo tenore, bensì dalla legge intesa e concretizzata nelle sue circostanze di fatto. Si ri- chiede una decisione materialmente esatta nella sua struttura normativa, orientata su un ri- sultato soddisfacente della ratio legis (STF 134 V 170, consid. 4.1). Attenersi strettamente al tenore dell’articolo 37b LIFD, avrebbe segnatamente due conseguenze che appaiono curio- se: anzitutto possono fare valere il riscatto fittizio soltanto le persone esercitanti un’attività lu- crativa indipendente che sono già affiliate a una cassa pensioni, perché solo esse possono comprovare l’ammissibilità di un riscatto. Tutte le persone non affiliate non dispongono di a- veri di previdenza che potrebbero essere accresciuti per il tramite di riscatti e pertanto non possono neppure comprovarne l’ammissibilità. Il materiale legislativo consente di concludere che l’intento del legislatore non è questo. Il materiale in questione indica che il legislatore non ha voluto costringere gli indipendenti non affiliati a un’istituzione di previdenza ad affilarsi a una siffatta istituzione poco tempo prima del loro pensionamento per recuperare la manca- ta costituzione della previdenza. In secondo luogo, per poter fare valere l’imposizione privile- giata della liquidazione, anche gli eredi dovrebbero adempiere le condizioni di età (compi- mento dei 55 anni) o di invalidità (impossibilità di proseguire l’attività in seguito a invalidità). Sebbene la documentazione testé menzionata non fornisca indicazioni in merito, sulla base delle valutazioni di fondo è lecito supporre che nemmeno questo aspetto era nelle intenzioni del legislatore.

In considerazione del fatto che il testo di legge non rispecchia completamente l’intenzione del legislatore, l’articolo 37b LIFD è stato precipuamente interpretato in base al metodo di in- terpretazione storico, tenendo conto dell’intento più probabile del legislatore.

2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

2.1 Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione

Capoverso 1 Gli indipendenti che hanno raggiunto il 55° anno di età o sono divenuti incapaci di proseguire la loro impresa in seguito a invalidità e che per questo motivo liquidano la loro impresa indi- viduale o alienano la loro partecipazione a una società di persone, possono fare valere l’imposizione degli utili di liquidazione conformemente alla presente ordinanza. Il ricorso a questa agevolazione presuppone la cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente. L’assunzione di un’attività lucrativa dipendente non ostacola invece l’imposizione privilegiata degli utili di liquidazione. Per utili di liquidazione ai sensi della presente ordinanza si intende la realizzazione delle riserve occulte.

Capoverso 2 È data invalidità secondo l’articolo 4 capoverso 2 LAI5 non appena l’assicurazione contro l’invalidità versa prestazioni per un’inabilità parziale o totale al lavoro, presumibilmente per- manente o di lunga durata. Nel concetto di «prestazioni» non rientrano pertanto le sole rendi-

5 RS 831.20

te, ma anche altre prestazioni dell’AI, quali ad esempio le prestazioni per riformazione pro- fessionale.

Capoverso 3 Lettera a L’imposizione privilegiata della liquidazione si applica esclusivamente alle riserve occulte realizzate nell’anno di liquidazione e nell’anno precedente. Il reddito da attività lucrativa indi- pendente che non proviene dalla realizzazione di riserve occulte e altri proventi continuano a essere imposti secondo la tariffa ordinaria e non possono beneficiare dell’imposizione privi- legiata ai sensi dell’articolo 37b LIFD.

Lettera b Colui che ha potuto approfittare delle disposizioni di cui all’articolo 37b LIFD in virtù di un’asserita cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente e ciononostante succes- sivamente riprende un’attività lucrativa indipendente non può beneficiare due volte dell’imposizione privilegiata ai sensi dell’articolo 37b LIFD. Secondo il capoverso 3 lettera b in questo caso anche gli utili di liquidazione sono pertanto tassati in via ordinaria e non può essere fatto valere alcun riscatto fittizio. In questi casi non è possibile una procedura di ricupero d’imposta ai sensi degli articoli 151– 153 LIFD. Conformemente all’articolo 151 capoverso 1 LIFD i presupposti per il ricupero d’imposta devono risultare da fatti o mezzi di prova in precedenza sconosciuti all’autorità fi- scale. Si tratta in genere di fatti o di mezzi di prova accertati soltanto dopo che la tassazione è cresciuta in giudicato, ossia di cosiddetti nuovi fatti o mezzi di prova. A dire il vero si tratta di nuovi «vecchi» fatti o mezzi di prova, perché esistevano già in precedenza, ovvero al mo- mento della tassazione, ma sono divenuti noti soltanto in seguito all’autorità fiscale (Klaus A. Vallender/Martin E. Looser, in: Martin Zweifel/Peter Athanas [ed.], Kommentar zum Schwei- zerischen Steuerrecht, vol. I/2b, art. 151 LIFD n. 1 e 7). Per rispondere al quesito se fatti o mezzi di prova nuovi esistessero già al momento della tassazione è determinante lo stato degli atti a quel momento (STF 2C.21/2008 del 10.6.2008, consid. 2.1; 2A.502/2005 del 2.2.2006, consid. 2, in: StR 61/2006 442, pag. 444 con rinvii).

La dottrina sostiene però che si deve «generalmente» trattare di cosiddetti nuovi «vecchi» fatti (Vallender/Looser, loc. cit. art. 151 n. 7). Questa formulazione consente di giungere alla conclusione che anche nuovi fatti che qualificano a posteriori come illecita una pratica del passato ormai conclusa possono essere riconosciuti come fatti che giustificano una procedu- ra di ricupero d’imposta.

Nel quadro delle ultime modifiche alla LIFD il legislatore ha statuito esplicitamente l’applica- zione della procedura di ricupero d’imposta (cfr. ad es. art. 19 cpv. 2 LIFD; art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD). Occorre pertanto partire dal presupposto che il legislatore avrebbe sancito l’applicazione della procedura di ricupero d’imposta anche nel quadro dell’articolo 37b LIFD se ne avesse voluto l’applicazione nell’ambito dell’imposizione della liquidazione.

È ovviamente sempre fatta salva l’evasione fiscale che determina una procedura di ricupero d’imposta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale si è in presenza di un’evasione fiscale allorquando: a) la struttura giuridica adottata dai partecipanti appare insolita, impropria e comunque com- pletamente inadeguata alla situazione economica; b) si deve supporre che questa scelta è stata operata abusivamente soltanto nell’intento di risparmiare imposte che sarebbero state dovute in circostanze conformi alle norme; c) la procedura adottata consentirebbe un ingente risparmio d’imposta qualora l’autorità fi- scale la accettasse.

Articolo 2 Anno di liquidazione

L’articolo 2 definisce il concetto di anno di liquidazione. Si considera anno di liquidazione l’esercizio nel corso del quale viene effettuata l’ultima operazione di liquidazione. La liquida-

zione è di norma conclusa quando viene effettuata l’ultima operazione di incasso. Dato che si può trattare talvolta di importi marginali, anche ulteriori circostanze devono poter costituire la conclusione della liquidazione. Come previsto anche nel diritto vigente, il momento della conclusione della liquidazione deve essere chiarito in ogni singolo caso.

Articolo 3 Rapporto con l’articolo 18a LIFD

In caso di trasferimento di un immobile dalla sostanza commerciale alla sostanza privata si può esigere che al momento del trasferimento venga tassata soltanto la differenza tra i costi di investimento e il valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito. L’imposizione delle ri- serve occulte a titolo di reddito da attività lucrativa indipendente può essere differita fino al momento dell’alienazione dell’immobile. Le riserve occulte realizzate al momento dell’aliena- zione sottostanno all’imposizione ordinaria unitamente agli altri redditi.

I presupposti dell’articolo 37b LIFD non sono obbligatoriamente adempiti al momento del tra- sferimento dalla sostanza commerciale alla sostanza privata, ad esempio perché non si è in presenza di una cessazione definitiva dell’attività lucrativa.

L’articolo 37b LIFD si applica unicamente agli ammortamenti recuperati se nel quadro della cessazione della sua attività lucrativa indipendente il contribuente esige il differimento della tassazione ai sensi dell’articolo 18a LIFD.

Pertanto l’articolo 37b LIFD si applicherebbe alle riserve occulte oggetto del differimento del- la tassazione soltanto se l’immobile venisse trasferito dalla sostanza commerciale alla so- stanza privata nel corso dell’anno di liquidazione o dell’anno precedente e fosse altresì alie- nato prima della conclusione della liquidazione. In questi casi un’applicazione dell’articolo 18a LIFD è nondimeno obsoleta perché già in virtù dell’articolo 37b LIFD per calcolare gli utili di liquidazione ci si fonda sulla realizzazione delle riserve occulte nell’anno di liquidazione e nell’anno precedente.

2.2 Riscatto in un’istituzione di previdenza

Articolo 4

Capoversi 1 e 2 Il legislatore ha voluto equiparare il più possibile i lavoratori indipendenti e dipendenti sul pia- no della previdenza professionale. Per questo motivo nel quadro della liquidazione anche l’indipendente che si è affiliato volontariamente a un’istituzione di previdenza professionale deve poter dedurre dal reddito da attività lucrativa che non proviene dalla liquidazione e dagli altri proventi l’importo del riscatto versato alla previdenza professionale.

Capoverso 3 La differenza deve essere dedotta dagli utili di liquidazione se l’importo del riscatto è superio- re al reddito da attività lucrativa che non proviene dalla liquidazione e agli altri proventi.

2.3 Riscatto fittizio

Articolo 5 Principi

Capoverso 1 Nel corso dei dibattiti parlamentari è stato espresso il parere che il riscatto fittizio (ai sensi dell’art. 6) deve essere concesso unicamente alle persone che non sono affiliate al secondo pilastro.

Sono stati però anche espressi singoli pareri che potrebbero fare supporre che il legislatore intendesse accordare la possibilità del riscatto fittizio anche agli indipendenti già affiliati a un’istituzione di previdenza professionale. Ciò non è mai stato affermato apertamente; si è piuttosto affermato regolarmente che il riscatto fittizio avrebbe dovuto favorire le persone che non dispongono delle risorse necessarie per affiliarsi al secondo pilastro. Per questo motivo non è più possibile risalire con certezza all’intenzione del legislatore.

Come già menzionato al numero 1.3 il fabbisogno di riscatto può essere calcolato soltanto in presenza di affiliazione a un piano del secondo pilastro. L’ammissibilità di un riscatto può es- sere comprovata unicamente dalle persone che sono affiliate a un’istituzione di previdenza professionale. Interpretando la legge in modo restrittivo si giunge quindi alla conclusione che la lacuna di copertura fittizia compete solo alle persone già affiliate a un’istituzione di previ- denza professionale perché solo queste ultime possono comprovare «l’ammissibilità di un ri- scatto». Dai dibattiti parlamentari risulta peraltro l’intenzione del legislatore di accordare il ri- scatto fittizio in particolare alle persone che non sono affiliate ad alcuna istituzione di previ- denza professionale. Questa insensatezza costituisce un motivo di ampliamento della cer- chia degli aventi diritto al di là di quanto previsto dal testo di legge. È previsto che tutte le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’articolo 1 possano fare va- lere il riscatto fittizio, a prescindere dall’affiliazione a un’istituzione di previdenza e dal fatto di avere effettuato un riscatto ordinario nell’anno di liquidazione o nell’anno precedente. Per il calcolo del riscatto fittizio gli affiliati a un’istituzione di previdenza devono nondimeno farsi computare in particolare tutti gli averi presso l’istituzione di previdenza (cfr. art. 6). Se la pos- sibilità del riscatto fittizio fosse limitata ai soli indipendenti non affiliati a un’istituzione di pre- videnza, questo modo di procedere potrebbe ad esempio svantaggiare gli indipendenti che per motivi finanziari possono permettersi soltanto una previdenza minima. Durante il periodo della loro attività lucrativa indipendente queste persone si sono comunque premurate di una previdenza e non possono pertanto essere svantaggiate rispetto a chi non è mai stato affilia- to a un’istituzione di previdenza.

Capoverso 2 L’imposizione ai sensi dell’articolo 37b LIFD costituisce una riduzione d’imposta. Il contri- buente deve documentarla conformemente alle norme generali sui mezzi di prova.

Articolo 6 Calcolo del riscatto fittizio

Capoverso 1 Dalla documentazione risulta che la volontà del legislatore era di affidare il calcolo della la- cuna di copertura fittizia alla prassi fiscale o all’amministrazione. In merito si dovrebbe tratta- re di una soluzione LPP «mediana». La presente formula corrisponde in linea di massima ai calcoli di riscatto usuali ai sensi della LPP.

L’aliquota del 15 per cento dell’accredito di vecchiaia corrisponde all’aliquota obbligatoria dell’accredito di vecchiaia tra il 45° e il 55° anno di età ai sensi dell’articolo 16 LPP. La scelta del 15 per cento costituisce un ottimo valore medio perché non si sa a priori se si procederà a una liquidazione a causa di un’invalidità sopraggiunta all’età di 30 anni oppure in seguito a pensionamento all’età di 65 anni. Si è rinunciato inoltre a una deduzione di coordinamento. Grazie a questi parametri è possibile conformarsi alle prospettive del legislatore, che si è la- sciato ispirare dall’idea di un piano mediano.

Capoverso 2 Il periodo compreso tra il 25° anno di età e l’anno di liquidazione è sempre preso pienamente in considerazione, a prescindere dall’esercizio o no di un’attività lucrativa indipendente du- rante l’intero periodo. Questa modalità di calcolo del riscatto è analogo a quello in ambito di LPP, dove si risale sempre al 25° anno di età.

Capoverso 3 Ci si fonda sul reddito ordinario soggetto all’AVS. Sebbene anche gli utili di liquidazione sia- no soggetti all’AVS (essi sono però tassati e documentati separatamente), l’integrazione de- gli utili di liquidazione falserebbe il reddito annuo medio, ragione per la quale nel calcolo del- la lacuna di copertura fittizia ci si può fondare unicamente sul reddito ordinario. In questo senso è pure chiaro che nel calcolo del riscatto fittizio non possono essere presi in considerazione utili provenienti da incrementi di valore, ma soltanto gli ammortamenti recu- perati. Al fine di riprodurre un reddito possibilmente attuale ci si fonda per il momento su una media quinquennale perché nelle istituzioni di previdenza si possono generalmente riscattare le prestazioni massime dell’ultimo stipendio.

Capoverso 4 Se l’attività lucrativa indipendente dura meno di cinque anni la somma del reddito da attività lucrativa degli ultimi anni non deve essere divisa per cinque, bensì per il numero effettivo di anni durante i quali è stata esercitata un’attività lucrativa indipendente. Dato che questo ac- cresce il riscatto fittizio e può quindi avere effetti di riduzione dell’imposta il contribuente deve documentare questa circostanza conformemente alle norme generali sui mezzi di prova.

Capoverso 5 In considerazione del fatto che per il tramite del riscatto fittizio si intende equiparare le per- sone che esercitano un’attività lucrativa indipendente a quelle che esercitano un’attività lu- crativa dipendente, il limite superiore per uno stipendio che può essere assicurato ai sensi della LPP deve essere ripreso anche per il riscatto fittizio.

Capoverso 6 Tutti gli averi di previdenza, compresi i riscatti effettuati nell’anno di liquidazione e nell’anno precedente, devono essere computati nel riscatto e dedotti di conseguenza. Devono pari- menti essere computate le prestazioni già ricevute. Rientrano in questo ambito tutte le pre- stazioni ordinarie (p. es. prestazioni di rendita), i prelievi anticipati (p. es. per la proprietà di abitazioni) nonché i versamenti in contanti (p. es. al passaggio dell’attività lucrativa da dipen- dente a indipendente). Questa deduzione è necessaria soprattutto perché la persona che esercita un’attività lucrativa indipendente ha già beneficiato delle prestazioni fiscalmente pri- vilegiate provenienti dalla previdenza. Le prestazioni e i versamenti in questione devono in ogni caso essere comunicati all’autorità fiscale. Per fondi di previdenza si intendono le fon- dazioni di previdenza del personale senza prestazioni regolamentari.

Articolo 7 Affiliazione a posteriori a un’istituzione di previdenza

L’imposizione privilegiata è concessa in seguito a cessazione definitiva dell’attività lucrativa. Non è dato diritto all’imposizione privilegiata se la cessazione dell’attività lucrativa non è de- finitiva. Può tuttavia capitare che una cessazione dell’attività lucrativa pianificata come defini- tiva non lo sia poi successivamente. A meno che si tratti di un’evasione fiscale non si può ri- tornare sulla tassazione di una liquidazione cresciuta in giudicato al momento dell’as- sunzione di una nuova attività lucrativa indipendente. In caso di ripresa di un’attività lucrativa indipendente o dipendente seguita da riscatto in un’istituzione di previdenza professionale si pone la questione delle modalità di trattamento fiscale di questo riscatto. Dalla lacuna di ri- scatto effettiva occorre dedurre il riscatto fittizio già fatto valere perché il contribuente ha già fatto valere fiscalmente in maniera fittizia il suo fabbisogno di riscatto. La differenza restante è ammessa in deduzione.

In questo caso il riscatto fittizio deve essere trattato come una prestazione di libero passag- gio che dovrebbe essere versata conformemente agli articoli 3 capoverso 1 e 11 capover- so 2 della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (legge sul libero passaggio; RS 831.42).

Articolo 8 Imposizione del riscatto fittizio

Gli utili di liquidazione sono tassati nella misura del riscatto fittizio come una prestazione in capitale proveniente dalla previdenza ai sensi dell’articolo 38 capoverso 2 LIFD, ossia a un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 LIFD. Essi soggiacciono pertanto a una tassazione in- dipendente e separata dall’imposizione degli utili di liquidazione.

Conformemente all’articolo 38 capoverso 1 LIFD, il riscatto fittizio tassato alla tariffa applica- bile alla previdenza deve essere addizionato alle eventuali prestazioni proprie in capitale versate nel medesimo periodo fiscale. La quota degli utili di liquidazione (= riscatto fittizio) che deve essere tassata all’aliquota della previdenza è quindi imposta come una prestazione previdenziale perché secondo il parere del legislatore si tratta di un versamento proveniente dalla previdenza (che nella fattispecie assume i contorni dell’azienda). In questo modo le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente sono equiparate a coloro che non investono il loro denaro in un’impresa, bensì in un’istituzione di previdenza ai sensi della LPP. L’equiparazione è garantita nella misura in cui la costituzione di questa previdenza a li- vello di impresa (costituzione di riserve occulte) non è soggetta all’imposta sul reddito, ana- logamente ai premi LPP. L’imposizione deve pertanto essere effettuata addizionando il ri- scatto fittizio e le prestazioni in capitale provenienti da istituzioni di previdenza versate nel medesimo periodo fiscale.

2.4 Calcolo e imposizione degli utili di liquidazione

Articolo 9 Calcolo

Lettera a Per utili di liquidazione ai sensi dell’ordinanza in esame si intendono le riserve occulte realiz- zate nell’anno di liquidazione e nell’anno precedente. Da esse va dedotto l’eventuale importo corrispondente alla differenza tra il riscatto e i proventi secondo l’articolo 4.

Lettera b Anche il riscatto fittizio tassato a un’aliquota diversa da quella applicata agli utili di liquidazio- ne riduce gli utili di liquidazione.

Lettera c Le spese sono dedotte in linea di massima dai proventi che le determinano.

Lettera d I riporti di perdite computabili non ancora fatti valere fiscalmente devono anzitutto essere computati con i proventi che non provengono dalla liquidazione. Se dopo il computo sussiste un’eccedenza di perdita, tale eccedenza può essere computata con gli utili di liquidazione.

Articolo 10 Imposizione

Un quinto degli utili di liquidazione restanti dopo avere effettuato le deduzioni di cui all’artico- lo 9 determina l’aliquota applicabile ai sensi dell’articolo 214 LIFD. La forte progressione del- la tariffa dell’imposta federale diretta può avere per effetto che per gli utili di liquidazione di modesta entità non si registrino più imposizioni. Dato però che l’articolo 37b LIFD deve costi- tuire unicamente un privilegio e non un’esenzione d’imposta, l’aliquota minima provvede af- finché in caso di utili di liquidazione sia sempre riscossa un’imposta. Il 2 per cento è calcolato sugli utili di liquidazione restanti dopo avere effettuato le deduzioni di cui all’articolo 9.

2.5 Devoluzione ereditaria

Articolo 11 Liquidazione da parte degli eredi o dei legatari

Capoverso 1 Gli eredi e i legatari riprendono il diritto del contribuente (il defunto) all’imposizione privilegia- ta degli utili di liquidazione a condizione che il contribuente abbia adempito al momento del suo decesso le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza e che né gli eredi né i legatari continuino l’impresa individuale o l’attività nella società di persone.

Capoverso 2 Si tratta nella fattispecie di un criterio collettore; infatti secondo il metodo di preponderanza alla cessazione di un’attività imprenditoriale si verifica in linea di massima un prelievo privato che determina una realizzazione delle riserve occulte. Se gli eredi o i legatari non continuano l’impresa individuale entro cinque anni senza però liquidarla, in virtù della sistematica fiscale si è in presenza di un pieno prelievo privato e quindi di un caso di liquidazione.

Capoverso 3 La possibilità di accertare una liquidazione di fatto sulla scorta del metodo di preponderanza sussiste unicamente nel caso di un’impresa individuale. Nel caso delle società di persone e- siste la possibilità che uno dei soci continui la società di persone. La società di persone sus- sisterebbe ulteriormente anche dopo il decesso del contribuente anche se gli eredi e i legata- ri non ne riprendono l’attività nella società di persone. In questo caso la quota del contribuen- te non cambia carattere nel patrimonio degli eredi e dei legatari, ossia permane in linea di massima sostanza commerciale, ragione per la quale al termine dei cinque anni non può es- sere effettuato un conteggio sistematico. Al termine dei cinque anni, per fruire dell’imposizio- ne privilegiata degli utili di liquidazione al momento dell’alienazione della quota sociale o del- la liquidazione della società di persone, gli eredi e i legatari devono pertanto adempiere in prima persona le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2.

Capoverso 4 Il capoverso 2 dell’articolo 37b LIFD secondo il quale anche gli eredi possono fare valere i privilegi fiscali del defunto non ha sollevato contestazioni nel corso dei dibattiti. Il capoverso 2 è però stato adottato prima che al capoverso 1 venisse introdotta all’ultimo minuto la pos- sibilità del riscatto fittizio. Al momento della decisione il capoverso 2 comprendeva pertanto la sola imposizione privilegiata generale della liquidazione. Dopo aver introdotto il riscatto fit- tizio il legislatore non è più ritornato sul capoverso 2. Secondo la legislazione in materia di previdenza non è possibile che gli eredi e i legatari possano far valere un riscatto del defunto perché il rischio assicurato dalla previdenza (nella fattispecie il decesso) è subentrato, l’avere di previdenza è stato convertito in prestazioni di decesso e non possono quindi più essere colmate lacune di copertura. Per il tramite del riscatto fittizio il legislatore intendeva prendere in considerazione il fatto che nel corso della sua attività lucrativa indipendente il contribuente aveva dovuto reinvestire le sue risorse nell’impresa e non disponeva pertanto più di mezzi per costituirsi un secondo pilastro. Agli eredi e ai legatari rimane regolarmente aperta la possibilità di accumulare un secondo pilastro. Il legislatore ha peraltro utilizzato e- sclusivamente la locuzione «riscatto» e non ha mai menzionato prestazioni fittizie in caso di decesso. Esso si è pertanto occupato esclusivamente del versante contributi e ha mostrato che intendeva concedere la possibilità del riscatto fittizio soltanto alle persone in vita che e- sercitano un’attività indipendente. Va inoltre osservato che in caso di decesso gli eredi, e semmai i legatari, ricevono unicamente prestazioni in caso di decesso. Queste prestazioni non corrispondono in genere a quelle versate in vita. In linea di massima non devono nondi- meno affluire più «prestazioni di previdenza» fittizie di quelle effettivamente versate come prestazioni di previdenza nei casi propri di previdenza. Per questo motivi gli eredi e i legatari possono fare valere soltanto il proprio riscatto fittizio, e non quello del defunto, purché ne a- dempiano in prima persona le condizioni.

Articolo 12 Continuazione dell’attività lucrativa indipendente da parte degli eredi o dei legatari

In assenza di liquidazione, non appena effettuano operazioni che vanno in direzione di una continuazione dell’impresa gli eredi non possono più fare valere un’imposizione privilegiata della liquidazione fondata sui diritti del defunto. Il diritto decade con la prima operazione cor- rispondente perché non si è in presenza di una cessazione definitiva dell’attività lucrativa. In seguito gli eredi possono però far valere personalmente l’imposizione privilegiata in qualità di persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, purché adempiano le condizioni di cui all’articolo 37b LIFD. Se gli eredi si limitano a portare a termine i lavori avviati dal defunto, tale comportamento non costituisce continuazione dell’impresa di persone.

2.6 Entrata in vigore

Articolo 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011, simultaneamente all’articolo 37b

6 FF 2007 2121