Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
11.02.2009
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli
Rapporto esplicativo
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 2
Compendio La scelta relativa alla futura struttura dell’imposizione dei coniugi non ha dato un chiaro risultato nella procedura di consultazione. Di conseguenza è impossibile raggiungere una soluzione ampiamente sorretta e quindi una modifica fondamentale del sistema attuale. Si rinuncia dunque per il momento a una scelta del sistema.
Lo sgravio fiscale delle famiglie permane comunque importante sotto il profilo della politica economica e della politica della famiglia. In questo ambito il 12 novembre 2008 il Consiglio federale ha deciso di perseguire un miglioramento dell’imposizione delle persone fisiche attuabile rapidamente piuttosto che progetti di riforma che richiedono un grande dispendio di tempo. Dato che i figli rappresentano il principale onere finanziario delle coppie ma anche delle persone che crescono da sole i figli, occorre focalizzarsi su una migliore presa in considerazione dei costi per i figli nella legislazione fiscale.
L’obiettivo della riforma è di migliorare l’equità fiscale orizzontale. I contribuenti che dispongono di un’identica capacità economica devono essere gravati allo stesso modo sotto il profilo fiscale. In primo piano figura pertanto un miglioramento dell’equità fiscale orizzontale tra contribuenti con figli e contribuenti senza figli. D’altra parte anche i genitori che esercitano un’attività lucrativa e che a tale scopo affidano la cura dei loro figli a terzi e le economie domestiche in cui uno solo dei genitori si occupa della cura dei figli devono essere possibilmente trattati in maniera identica in funzione della loro capacità economica. In questo modo si promuove la conciliabilità tra famiglia e lavoro.
Nella procedura di consultazione sono proposte due soluzioni - la soluzione combinata e la tariffa per i genitori.
La soluzione combinata prevede, da un lato, l'aumento della deduzione per figli e, dall'altro, l’introduzione di una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli. In ambito di imposta federale diretta la deduzione per figli deve essere aumentata di 2000 franchi, dagli attuali 6100 franchi a 8100 franchi per figlio. In un intento di semplificazione, la deduzione per spese di assicurazione per i figli, che ammonta attualmente a 700 franchi, deve essere integrata nella deduzione per figli, che in futuro ammonterebbe a 8800 franchi. Ai fini dell'imposta federale diretta va inoltre introdotta una deduzione inorganica per le spese sopportate dalle famiglie per la cura prestata da terzi ai figli, fino a un massimo di 12 000 franchi. I Cantoni dovranno introdurre una deduzione corrispondente nel loro diritto. Essi saranno comunque liberi di fissarne il limite massimo.
Con la tariffa per i genitori si propone, al posto dell'aumento della deduzione per figli, di introdurre una terza tariffa per i coniugi con figli e per le famiglie monoparentali. Sono state calcolate tre varianti che, come la soluzione combinata, prevedono l'introduzione di una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli.
Variante A: unitamente alle altre minori entrate, le deduzioni per il primo figlio sono integrate nella franchigia (importo fino al quale non è dovuta alcuna imposta federale diretta) nella misura di 185 milioni di franchi, cosicché la franchigia della terza tariffa è fissata a 37 300 franchi. Le deduzioni riferite ai figli a partire dal secondo figlio sono mantenute al loro livello attuale. Rispetto alla soluzione combinata le economie domestiche con un solo figlio sono avvantaggiate, mentre quelle con più figli sono sfavorite.
La variante B si distingue dalla variante A nel senso che le deduzioni riferite ai figli passano a 8800 franchi a partire dal secondo figlio, cosicché le famiglie numerose risultano maggiormente sgravate. Di conseguenza la franchigia può essere aumentata in misura minore, ossia a 35 500 franchi. I rapporti di onere che risultano nel quadro della variante B
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sono identici a quelli della soluzione combinata, tranne nella fascia di reddito più elevata, dove si può addirittura verificare un aggravio dell’onere rispetto allo status quo.
La variante C parte dal presupposto che oltre all’introduzione della deduzione per la cura prestata da terzi ai figli e alle attuali deduzioni riferite ai figli (di importo invariato) viene concessa una riduzione supplementare dell'ammontare dell'imposta di 170 franchi per figlio. Rispetto alla soluzione combinata lo sgravio che ne risulta è maggiore nella fascia di reddito media e minore in quella più elevata.
Tutte le varianti illustrate nella procedura di consultazione provocano minori entrate di circa 600 milioni di franchi, di cui 498 milioni di franchi (83%) a carico della Confederazione. I Cantoni si accollano 102 milioni di franchi (17%). Unitamente alle misure immediate per «attenuare la penalizzazione del matrimonio», in vigore dal 2008, le famiglie saranno sgravate complessivamente di oltre un miliardo di franchi.
Oltre allo sgravio fiscale delle famiglie con figli occorre anche garantire alle famiglie monoparentali e ai genitori che vivono separati l’imposizione in base alla loro capacità economica:
- secondo la LAID le persone coniugate devono essere fiscalmente sgravate in misura adeguata rispetto alle persone sole. La medesima riduzione deve essere concessa alle persone vedove, separate, divorziate o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento. Il Consiglio federale propone di stralciare senza sostituzione dalla LAID la disposizione di riduzione a favore delle famiglie monoparentali. In tal modo si elimina la violazione contraria alla Costituzione della sovranità tariffale dei Cantoni, censurata dal Tribunale federale. Per quanto riguarda l’imposta federale diretta è mantenuta la normativa attuale; - nel caso dei genitori separati la legislazione in materia di imposta federale diretta deve prendere in considerazione la mozione Parmelin che, in quanto accolta, esige l’eliminazione della disparità di trattamento fiscale dei contribuenti divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui figli e li curano alternativamente. In caso di esercizio in comune dell’autorità parentale (e a prescindere dall’entità della cura di ogni genitore) stabilito dal giudice o dall’autorità tutoria, ogni genitore potrà far valere per metà la deduzione per figli. Si presuppone nondimeno che non vengano fatte valere prestazioni di sostentamento perché in tal caso si potrebbe verificare un doppio sgravio ingiustificato (deduzione per figli e deduzione per alimenti).
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Indice
1 Situazione iniziale.......................................................................................... 6 1.1 Misure immediate ....................................................................................... 6 1.2 Scelta del sistema ...................................................................................... 6 1.2.1 In generale ............................................................................................ 6
1.2.2 Risultati della procedura di consultazione sulla scelta del sistema
nell’ambito dell’imposizione dei coniugi................................................. 6
1.3 Decisione del Consiglio federale concernente lo sgravio della famiglia e
tematiche speciali ....................................................................................... 7 1.4 Evoluzione sociale e demografica .............................................................. 7 1.4.1 Fatti demografici.................................................................................... 7 1.4.2 Contribuenti e figli per segmenti salariali e tipo di famiglia .................... 8 1.4.3 Costi medi per i figli e minimo vitale per figlio........................................ 9 2 Sgravi fiscali attuali per le famiglie con figli e obiettivi della riforma ............ 10 2.1 Disciplinamento in vigore.......................................................................... 10 2.1.1 Imposta federale diretta....................................................................... 10 2.1.2 Leggi tributarie cantonali ..................................................................... 11 2.2 Obiettivi della riforma ................................................................................ 11 2.2.1 Indirizzi ................................................................................................ 11
2.2.2 Imposizione secondo la capacità economica soggettiva o oggettiva .. 11
2.3 Criteri degli obiettivi di riforma .................................................................. 12 3 Soluzioni possibili per sgravare le famiglie con figli..................................... 13 3.1 In generale................................................................................................ 13 3.2 Soluzione combinata ................................................................................ 13 3.2.1 Principio .............................................................................................. 13
3.2.2 Sgravio generale dei genitori tramite l’aumento della deduzione per
figli e ripercussioni............................................................................... 14
3.2.3 Parità di trattamento tra i genitori che curano personalmente i figli e
quelli che ne affidano la cura a terzi .................................................... 14 3.2.3.1 In generale ................................................................................. 14 3.2.3.2 Introduzione di una deduzione per la cura dei figli ..................... 16 3.2.3.2.1 Diritto vigente ............................................................................. 16 3.2.3.2.2 Possibilità di strutturazione e proposta del Consiglio federale ... 16 3.2.3.2.3 Ripercussioni.............................................................................. 17 3.2.3.2.4 Minori entrate fiscali ................................................................... 18 3.2.4 Rapporti di onere................................................................................. 18 3.3 Tariffa per i genitori................................................................................... 19 3.3.1 Diritto vigente ...................................................................................... 19 3.3.2 Introduzione di una terza tariffa........................................................... 20 3.3.2.1 Possibilità di strutturazione e ripercussioni................................. 20 3.3.2.2 Minori entrate fiscali ................................................................... 22 3.3.2.3 Rapporti di onere........................................................................ 22 3.4 Confronto delle diverse varianti ................................................................ 25 4 Imposizione delle famiglie monoparentali.................................................... 28 4.1 Diritto vigente ...................................................................................... 28 4.2 Possibilità di strutturazione ....................................................................... 29 4.2.1 LIFD .................................................................................................... 29 4.2.2 LAID .................................................................................................... 30 4.3 Proposta del Consiglio federale................................................................ 30
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 5
4.3.1 LIFD .................................................................................................... 30 4.3.2 LAID .................................................................................................... 31
5 Imposizione dei genitori separati che esercitano in comune l’autorità
parentale ..................................................................................................... 31 5.1 Diritto vigente e necessità di modifica ................................................. 31 5.2 Proposta del Consiglio federale .......................................................... 32 6 Entrata in vigore .......................................................................................... 32 7 Spiegazioni relative alle modifiche di legge................................................. 32
7.1 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta .... 32
7.2 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni............................................ 36
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 6
1 Situazione iniziale
1.1 Misure immediate
Dopo la reiezione, nella votazione popolare del 16 maggio 2004, del pacchetto fiscale 2001 e della riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia che vi era contemplata, la necessità di una riforma è rimasta di attualità. Nell’ottobre del 2006 le Camere federali hanno adottato le misure immediate in ambito di imposta federale diretta entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Secondo queste misure le coppie di coniugi con doppio reddito possono dedurre il 50 per cento del reddito da attività lucrativa più basso fino a un massimo di 12 500 franchi. L’importo minimo è di 7600 franchi. I coniugi possono inoltre far valere una deduzione per coniugati di 2500 franchi.
Con questa soluzione è stato possibile eliminare completamente per circa 160 000 delle 240 000 coppie di coniugi a doppio reddito interessate il loro svantaggio incostituzionale rispetto alle coppie di concubini. Per le rimanenti 80 000 coppie di coniugi a doppio reddito il maggior onere è stato attenuato.
Le misure provocano una minore entrata di 540 milioni di franchi per la Confederazione (base: piano finanziario 2010). I Cantoni dovranno invece sopportare una minore entrata di
110 milioni di franchi.
1.2 Scelta del sistema
1.2.1 In generale
Dato che le misure immediate non consentivano ancora di raggiungere una piena parità di trattamento conforme alla Costituzione tra le coppie di coniugi e le coppie di concubini, si doveva in una seconda fase porre mano a una riforma completa dell’imposizione dei coniugi e dalla famiglia. A titolo preliminare – non da ultimo in considerazione dei numerosi e contraddittori interventi parlamentari relativi alla scelta del sistema – bisognava decidere se continuare a tassare i coniugi congiuntamente oppure introdurre un'imposizione individuale.
Con decisione del 15 febbraio 2006 il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFF di sottoporgli un avamprogetto che consentisse al Parlamento di adottare una decisione di principio sull’imposizione individuale o sull’imposizione congiunta (ad es. tramite splitting). Il 15 dicembre 2006 il Consiglio federale ha avviato la corrispondente procedura di consultazione (FF 2006 9021). Il termine di consultazione è scaduto il 30 giugno 2007.
1.2.2 Risultati della procedura di consultazione sulla scelta del sistema
nell’ambito dell’imposizione dei coniugi
Nel quadro della procedura di consultazione sono stati posti in discussione quattro modelli (imposizione individuale, imposizione congiunta con splitting, opzione di tassazione, doppia tariffa). Dall’analisi dei risultati della procedura di consultazione emerge che i pareri in merito alla scelta del futuro sistema di imposizione differiscono ampiamente. I Cantoni e la CDCF si esprimono praticamente all’unanimità a favore dell’imposizione congiunta. In tale ambito il modello con splitting raccoglie i consensi della maggioranza rispetto alla doppia tariffa. Diversamente dai Cantoni i pareri dei partiti politici sono controversi. 6 partiti politici caldeggiano l’imposizione congiunta con splitting o eventualmente la doppia tariffa (PPD,
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UDC, PEV, UDF, PLS, PCC), 3 partiti l’imposizione individuale (PS, I Verdi, PCS) e 1 partito l’opzione di tassazione (PLR). Anche i pareri inoltrati da 33 organizzazioni sono molto diversi. 16 organizzazioni sostengono l’imposizione congiunta con splitting o la doppia tariffa (ad es. USAM e USS), 8 l’imposizione individuale, 3 l’opzione di tassazione (ad es. economiesuisse e UPS) e 4 il modello parentale proposto da Pro Familia (cfr. in merito il rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla scelta del sistema nell’ambito dell’imposizione di coniugi sul sito http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/01289/index.html?lang=de).
Numerosi pareri invitano peraltro il Consiglio federale a tenere conto nella riforma dell’imposizione dei coniugi dei cambiamenti demografici (aumento del numero di pensionati) e della società (ad es. aumento del numero di madri che esercitano un’attività) intervenuti negli ultimi decenni.
1.3 Decisione del Consiglio federale 1 concernente lo sgravio della famiglia
e tematiche speciali
Il Consiglio federale ritiene che la questione concernente la struttura del modello di imposizione dei coniugi necessiti di un consenso sociale sulle modalità di riproduzione nel sistema fiscale dei cambiamenti di società intervenuti nel corso degli ultimi decenni. In occasione della procedura di consultazione la scelta della futura struttura dell’imposizione dei coniugi non è sfociata in un risultato chiaro (in particolare presso i partiti politici, in seno a quali si riscontra una situazione di stallo). Non è dunque possibile raggiungere una soluzione ampiamente sorretta e quindi una modifica fondamentale del sistema attuale. Per questi motivi si rinuncia per il momento a una scelta del sistema.
Lo sgravio fiscale delle famiglie permane comunque importante sotto il profilo della politica economica e della politica della famiglia. Lo scorso 12 novembre 2008 il Consiglio federale ha pertanto deciso di perseguire un miglioramento attuabile rapidamente dell’imposizione delle persone fisiche piuttosto che progetti di riforma che richiedono un grande dispendio di tempo. Dato che i figli rappresentano il principale carico finanziario delle coppie ma anche delle persone che li crescono da sole, occorre focalizzarsi su una migliore presa in considerazione dei costi per i figli nella legislazione fiscale.
Oltre allo sgravio fiscale delle famiglie la riforma deve anche garantire l’imposizione secondo la capacità economica delle famiglie monoparentali e dei genitori che vivono separati. La sua struttura deve inoltre essere elaborata d'intesa con i Cantoni (Commissione per l’armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni [CAID]).
1.4 Evoluzione sociale e demografica
1.4.1 Fatti demografici
I principali fatti sono: - il cambiamento costante della piramide delle età in direzione di un quota più esigua di giovani sotto i 20 anni (1900: quota del 40%; 2005: quota del 22%), quota maggiore di persone di età superiore a 64 anni (1900: quota del 6%; 2005: quota del 16%);
1 DCF del 12.11.2008
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- forte calo della fertilità a partire dalla metà degli anni Sessanta fino al 1980, in seguito stabilizzazione su un livello troppo basso: da 2,7 figli per donna (nel 1964) a 1,5 (dal 1980); - età più avanzata delle madri alla nascita del loro primo figlio: nel 1976 il 28% delle madri era di età inferiore ai 25 anni, nel 2006 tale percentuale raggiungeva soltanto l’11 per cento: nel 1976 il 16 per cento delle madri era di età superiore ai 34 anni, nel 2006 il 27 per cento; - evoluzione dei matrimoni parallela a quella dell’evoluzione delle nascite: dal 1970 si registra un calo da 7,6 a 5,4 matrimoni per 100 abitanti; - età più avanzata alla conclusione del matrimonio: aumento dell’età media di matrimonio delle donne (calcolata per le nubili di età inferiore a 50 anni) da 24,1 (nel 1970) a 28,7 (nel 2005); - forte aumento del tasso di divorzio: aumento dal 12,5% (nel 1970) al 52% (nel 2005) della quota di matrimoni terminati con un divorzio; - aumento della speranza di vita alla nascita: tra il 1970 e il 2000 da 70,3 a 77,2 anni per gli uomini e da 79,2 a 82,8 anni per le donne; - economie domestiche più piccole: tra il 1970 e il 2000 aumento dal 20% al 35% delle economie domestiche di una sola persona rispetto al totale delle economie domestiche private; la quota della popolazione che vive in simili economie domestiche ammonta però solo al 15% circa; - economie domestiche più piccole: tra il 1970 e il 2000 calo dal 38% al 28% delle economie domestiche di persone coniugate con figli spetto al totale delle economie domestiche private; - propensione in continuo aumento delle donne coniugate all’esercizio di un’attività lucrativa: nel 2000 il 63% di entrambi i partner abili al lavoro esercitava un’attività (a tempo pieno o parziale); - numero di economie domestiche familiari con figli nel 2000: 1 059 600
Dall’evoluzione demografica si può desumere a lungo termine un certo squilibrio: agli sviluppi positivi – come l’aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro – si contrappongono sviluppi sfavorevoli, in particolare un tasso di natalità troppo basso.
1.4.2 Contribuenti e figli per segmenti salariali e tipo di famiglia
Contribuenti e figli per segmenti salariali
Segmenti Numero di Numero di salariali di reddito contribuenti con figli figli netto 2 % %
0 fino a 19 000 3 28 268 2 39 593
20 000 39 999 7 65 268 7 107 482 40 000 59 999 19 165 633 18 288 268 60 000 79 999 24 218 360 25 409 557 80 000 99 999 19 172 404 20 325 248 100 000 109 999 11 98 064 11 187 042 120 000 130 999 6 53 068 6 102 712 140 000 150 000 2 16 981 2 33 118
150 000 e oltre 9 78 361 9 155 646
100 896 407 100 1 648 666
2 Reddito netto = reddito imponibile + deduzione per figli + deduzione per assicurazioni per i figli + premi assicurativi e interessi sui libretti di risparmio + deduzione per coppie con doppio reddito + deduzione per coniugati (dal 2008).
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Il 72 per cento dei contribuenti con figli e il 72 per cento dei figli si trovano nel segmento salariale fino a 100 000 franchi di reddito netto. Il 43 per cento dei contribuenti con figli e il 45 per cento dei figli si trovano nei segmenti salariali compresi tra 60 000 e 100 000 franchi di reddito netto.
Economie domestiche familiari per tipo di famiglia
In migliaia 1980 1990 2000 Totale 1632,0 1827,8 1931,7 Coppie (coniugate) senza figli 586,6 756,0 850,0 Coppie (coniugate) con figli 911,1 919,4 898,3 - con 1 figlio 1) 289,5 279,7 258,1 - con 2 figli 1) 323,6 299,9 306,5 - con 3 o più figli 1) 129,4 113,4 126,1 Famiglie monoparentali 124,4 145,1 161,3 - con 1 figlio 1) 39,1 44,7 61,3 - con 2 figli 1) 19,7 20,7 33,7 - con 3 o più figli 1) 5,4 4,6 9,2 Persone singole con genitori (uno 9,8 7,3 22,1 o entrambi) 1) solo figli sotto i 18 anni. Fonte: Ufficio federale di statistica
1.4.3 Costi medi per i figli e minimo vitale per figlio
Per quanto riguarda i costi per i figli a carico dei genitori occorre distinguere tra i costi diretti (tutte le spese dell’economia domestica attribuibili ai figli) e i costi indiretti (dispendio di tempo valutabile in denaro per i figli, ossia i costi di opportunità sotto forma di diminuzione del reddito del lavoro dovuta alla cura prestata ai figli e future minori entrate in seguito a pregiudizio alla carriera professionale e ai diritti alle assicurazioni sociali). I costi medi diretti 3 per i figli ammontano al mese a:
- 1092 franchi per le famiglie monoparentali - 819 franchi per le coppie con 1 figlio - 655 franchi per figlio per le coppie con 2 figli - 528 franchi per figlio per le coppie con 3 figli
I costi per i figli diminuiscono con l’aumento del numero di figli e aumentano con l’età dei figli. I costi indiretti vanno valutati in misura superiore. Nel caso dei bassi redditi i costi per i figli sono leggermente ridotti non soltanto a causa dell’esiguità del budget, ma anche a motivo dei sussidi dello Stato, come prezzi ribassati per posti in asili nido, riduzioni sui premi delle casse malati, borse di studio ecc.
Di regola la legislazione fiscale non tiene conto dei costi diretti effettivi, bensì di un minimo vitale per il figlio. Per il calcolo del minimo vitale per il figlio ai sensi dell’articolo 93 LEF ci si fonda sui seguenti importi mensili indicati nelle direttive pubblicate nel 2000 dalla Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera:
fino a 6 anni fr. 250.- da 6 a 12 anni fr. 350.- oltre 12 anni fr. 500.-
3 cfr. «Familien in der Schweiz», rapporto statistico del 2008 dell'Ufficio federale di statistica, pag. 14.
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Secondo la Federazione svizzera delle famiglie monoparentali (FSFM) per il minimo vitale che deve essere garantito in tutti i casi ai figli sono in uso tre diversi approcci (mensili):
Età del figlio Approccio bernese Approccio zurighese Approccio sangallese
0 – 6 anni fr. 195 fr. 200 fr. 250
7 – 12 anni fr. 275 fr. 280 fr. 340
13 – 16 anni fr. 375 fr. 375 fr. 410
dai 17 anni fr. 470 fr. 475 fr. 500
La Commissione di esperti «Imposizione della famiglia» ha proposto nel suo rapporto del 1998 un minimo vitale per figlio di circa 7200 franchi all’anno (ossia 600 franchi al mese). Essa ha pertanto proposto una deduzione per figli di uguale importo, da accordare a tutte le classi di età. Un neonato costa invero meno di un figlio alla soglia della maggiore età, ma in questo ambito si impone una semplificazione. È invece maggiormente controverso se più figli costino in media di più o di meno di un solo. In Svizzera si parte dal presupposto di costi marginali decrescenti, mentre la legislazione germanica prevede un maggiore assegno per i figli a contare dal terzo figlio. Per motivi di praticabilità la Commissione ha rinunciato a differenziare la deduzione per figli in funzione dell’età e del numero di figli (cfr. Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung, Berna 1998, pag. 20).
Secondo le indicazioni della SECO le spese di cura prestata da terzi ai figli a tempo pieno in asilo nido possono raggiungere senza sussidi 2000 franchi al mese. I prezzi degli asili nido dipendono comunque fortemente dal livello di reddito del contribuente e dall’entità dei sussidi dello Stato. Conformemente al rapporto «Familien in der Schweiz, rapporto statistico» (pag. 14 e 37) le spese di cura dei figli ammontano in media a 400–500 franchi al mese.
2 Sgravi fiscali attuali per le famiglie con figli e obiettivi della
riforma
2.1 Disciplinamento in vigore
2.1.1 Imposta federale diretta
Oltre che con la tariffa più moderata per le persone coniugate e per le famiglie monoparentali, l’imposta federale diretta tiene attualmente conto delle spese per i figli operando dalla base di calcolo le seguenti deduzioni riferite ai figli:
- deduzione annua per figli di 6100 franchi per figlio (art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD in combinato disposto con l’art. 7 lett. a dell’ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr; RS 642.119.2);
- deduzione annua per premi di assicurazione e interessi di capitali a risparmio di 700 franchi per figlio (art. 212 cpv. 1 LIFD in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 2 OPFr).
Dalle simulazioni effettuate dall’AFC risulta che entrambe le deduzioni riferite ai figli determinano una diminuzione del gettito fiscale di 742 milioni di franchi se si parte dal presupposto di un gettito fiscale teorico di 9,39 miliardi di franchi in ambito di imposta federale diretta delle persone fisiche per il periodo fiscale 2008.
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2.1.2 Leggi tributarie cantonali
Quasi tutti i Cantoni prevedono deduzioni dalla base di calcolo (cfr. in merito l’art. 9 cpv. 4 LAID) per i figli minorenni o in formazione al cui sostentamento il contribuente provvede. Le deduzioni si differenziano però a livello di struttura e di entità dell’importo. Alcuni Cantoni accordano deduzioni graduate in funzione dell’età dei figli.
Attualmente 24 Cantoni prevedono inoltre, in forme diverse, una deduzione per le spese di cura prestate da terzi (per quanto riguarda l’entità delle deduzioni nei Cantoni cfr.: http://www.estv.admin.ch/d/dokumentation/publikationen/dok/steuermaeppchen/kind- be.pdf). I Cantoni di SZ e TI non accordano per il momento alcuna deduzione. Nella maggior parte dei casi le spese comprovate di cura prestate da terzi ai figli possono essere dedotte fino a un determinato importo massimo. In alcuni Cantoni è ammessa in deduzione, come spesa di conseguimento del reddito, la totalità dei costi effettivi. I Cantoni che limitano l'importo della deduzione, prevedono una deduzione massima di circa 5000 franchi. Anche il limite di età fino al quale è presa fiscalmente in considerazione la cura prestata da terzi ai figli come pure il diritto a tale deduzione sono disciplinati diversamente a seconda dei Cantoni. Il limite di età varia ad esempio tra 6 e 12 anni.
2.2 Obiettivi della riforma
2.2.1 Indirizzi
Con la riforma il Consiglio federale intende migliorare l’equità fiscale orizzontale. I contribuenti di uguale capacità economica devono essere gravati fiscalmente in maniera identica.
y Il primo indirizzo pone pertanto l'accento sul miglioramento dell’equità fiscale orizzontale tra contribuenti con figli e quelli senza figli.
I contribuenti che vivono con i propri figli o che li sostengono finanziariamente nella loro formazione dispongono di una minore capacità economica rispetto ai contribuenti con pari reddito, ma senza siffatti impegni. Occorre tenere conto di questa differenza estendendo lo sgravio fiscale generale dei genitori con figli nel quadro del primo indirizzo.
y Nell’ambito del secondo indirizzo anche i genitori attivi che affidano la cura dei figli a terzi e le economie domestiche nelle quali almeno uno dei genitori cresce personalmente i figli devono nella misura del possibile essere trattati fiscalmente in funzione della loro capacità economica. In questo senso si promuove anche la conciliabilità tra famiglia e lavoro.
2.2.2 Imposizione secondo la capacità economica soggettiva od oggettiva
In virtù della normativa in vigore già 113 000 economie domestiche con figli (economie domestiche di coniugi e di famiglie monoparentali) non pagano alcuna imposta federale diretta a causa del loro reddito troppo basso. Queste economie domestiche rappresentano il 12 per cento di tutte le economie domestiche con figli. Esse non possono nemmeno essere sgravate con una riforma della LIFD, a meno che non vengano versati accrediti di imposta.
Va osservato che la necessità di sgravi fiscali sussiste primariamente anche per la classe media, in quanto i contribuenti di questa fascia di reddito devono solitamente assumere
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integralmente i costi per i figli, mentre i redditi bassi approfittano di sussidi dello Stato, come ad esempio prezzi ribassati per posti in asili nido, riduzioni sui premi delle casse malati, borse di studio ecc.
Lo sgravio delle famiglie con figli può in linea di massima essere effettuato con le seguenti misure, fondate sull’imposizione in funzione della capacità economica oggettiva (nel caso della capacità economica oggettiva i costi per i figli non sono integrati nel calcolo del reddito imponibile. I costi per i figli sono presi in considerazione nella medesima entità, a prescindere dal reddito conseguito; principio oggettivo al netto):
• una deduzione dall'ammontare dell'imposta o un accredito di imposta; • l’esenzione degli assegni per figli.
Sono pure ipotizzabili misure che si fondano sull’imposizione in funzione della capacità economica soggettiva. I costi per i figli sono integrati nel calcolo del reddito imponibile (principio soggettivo al netto):
• l’aumento della deduzione per figli; • l’introduzione di una deduzione per la cura dei figli; • una tariffa separata; • un quoziente figli.
Il sistema in vigore si fonda sulla capacità economica soggettiva. Dipenderà poi dal giudizio politico se ci si fonderà sulla capacità economica oggettiva o su quella soggettiva. Entrambi i sistemi sono di per sé consistenti. Il passaggio integrale dal sistema attuale della capacità economica soggettiva alla capacità economica oggettiva in ambito di costi per i figli comporterebbe un’ampia ristrutturazione dei sistemi fiscali e sociali attuali.
2.3 Criteri degli obiettivi di riforma
Il Consiglio federale pone in primo piano i seguenti criteri:
y alla conclusione della riforma nessuna persona con o senza figli deve pagare più imposte di prima;
y tutti i genitori con figli devono essere sgravati fiscalmente a prescindere dal loro stato civile, per garantire in tal modo la parità fiscale di trattamento tra i contribuenti con e quelli senza figli;
y la conciliabilità tra famiglia e lavoro deve essere migliorata tramite la parità di trattamento fiscale tra contribuenti che curano personalmente i figli e contribuenti che li danno in affidamento a terzi;
y la riforma deve poter essere attuata in tempo utile e senza complicazioni;
y le minori entrate in ambito di imposta federale non devono superare i 500 – 600 milioni di franchi.
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3 Soluzioni possibili per sgravare le famiglie con figli
3.1 In generale
In vista della riforma sono state esaminate diverse varianti (cfr. il rapporto «Steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern» e gli allegati 1 e 2, disponibile unicamente in tedesco e francese agli indirizzi: http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/01290/index.html?lang=de http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/01290/index.html?lang=fr
Le varianti esaminate adempiono in misura differente i criteri e gli obiettivi di riforma stabiliti (cfr. n. 2.3). In generale si può affermare che a seconda della loro struttura, le varianti producono sgravi fiscali per tutti i contribuenti con figli o solo per una parte di essi. Per i contribuenti con figli che già oggi in ragione del loro basso reddito non pagano l'imposta federale diretta diverse varianti non concedono alcuno sgravio.
Se nella strutturazione dell'imposizione della famiglia si prende in considerazione la capacità economica oggettiva nella forma pura (esenzione degli assegni per figli, deduzione dall'ammontare dell'imposta), le relative misure si ripercuoterebbero allo stesso modo, in termini di franchi, su tutti i contribuenti con figli, indipendentemente dal loro reddito. Se queste misure non sono considerate isolatamente, ma paragonate con gli oneri fiscali in base al diritto vigente, si può constatare che le fasce di reddito più elevate sarebbero maggiormente tassate rispetto a oggi. Questo è dovuto alla soppressione delle deduzioni riferite ai figli dalla base di calcolo che si ripercuotono maggiormente sulle fasce di reddito medie e superiori, dove la progressione è forte.
Se nella strutturazione dell'imposizione della famiglia si prende in considerazione la capacità economica soggettiva (deduzioni, tariffa), le relative misure si ripercuoterebbero in modo diverso a seconda del reddito. Più elevato è il reddito, maggiore è lo sgravio fiscale effettivo in franchi. Tuttavia lo sgravio fiscale relativo diminuisce con l'aumento del reddito.
Dal punto di vista del Consiglio federale due approcci di soluzione, ossia la soluzione combinata e la tariffa per i genitori, adempiono in modo mirato l'obiettivo dello sgravio delle famiglie con figli in base ai criteri posti.
3.2 Soluzione combinata
3.2.1 Principio
La soluzione combinata prevede, da un lato, un aumento della deduzione per figli e, dall’altro, l’introduzione di una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli.
Si propone di aumentare di 2000 franchi la deduzione per figli in ambito di imposta federale diretta, portandola dagli attuali 6100 franchi a 8100 franchi. In un intento di semplificazione l’attuale deduzione di 700 franchi per premi di assicurazione per i figli va integrata nella deduzione per figli. La futura deduzione per figli ammonterebbe pertanto a 8800 franchi.
Dato che la deduzione per il sostentamento ai sensi dell’articolo 213 capoverso 1 lettera b LIFD è stabilita in funzione della deduzione per figli, deve anch’essa essere aumentata a
8800 franchi.
In ambito di imposta federale diretta deve inoltre essere introdotta una deduzione massima di 12 000 franchi per le spese di cura prestate da terzi che insorgono alle famiglie. Anche i
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Cantoni devono essere tenuti a introdurre una siffatta deduzione nelle loro legislazioni tributarie. Essi potranno però fissarne liberamente l’importo massimo.
Queste misure provocano minori entrate di circa 600 milioni di franchi. 498 milioni di franchi (83%) sono a carico della Confederazione. I Cantoni devono invece accollarsi 102 milioni di franchi (17%). Unitamente alle misure immediate «per attenuare la penalizzazione del matrimonio», in vigore dal 2008, le famiglie saranno sgravate di oltre un miliardo di franchi.
3.2.2 Sgravio generale dei genitori tramite l’aumento della deduzione per figli
e ripercussioni
Nel caso di un aumento della deduzione per figli sono in genere sgravate le famiglie con figli minorenni o in prima formazione. I contribuenti che non pagano l’imposta federale diretta o pagano un’imposta federale diretta molto ridotta non approfittano di questo aumento, o ne approfittano in misura esigua, perché la deduzione va in parte o del tutto a vuoto.
La riduzione dell’onere fiscale tramite una deduzione per figli dalla base di calcolo non dipende unicamente dall’entità della deduzione, ma anche dalla struttura della tariffa. Gli sgravi in franchi aumentano nel settore progressivo della tariffa. Nel settore proporzionale invece – laddove l’imposta raggiunge l’onere percentuale massimo conformemente alla tariffa – per ogni aumento ulteriore del reddito la deduzione fissa determina uno sgravio costante in franchi. Inversamente lo sgravio relativo, ossia il minore onere fiscale consecutivo alla deduzione per figli calcolato in percento del reddito, diminuisce con l’incremento del reddito. Quanto maggiore è il reddito, tanto minore è lo sgravio relativo.
A dipendenza dell’aliquota marginale di imposta, le deduzioni dalla base di calcolo riducono pertanto in maniera più o meno forte l’aliquota media effettiva di imposta (rapporto tra l’imposta e il reddito lordo) in ambito di imposta federale diretta.
Nel sistema di imposizione secondo la capacità economica soggettiva si deduce dalla base di calcolo di tutti i contribuenti un uguale importo per i costi dei figli. Vista la struttura progressiva della tariffa, la deduzione si ripercuote in misura minore sui bassi redditi in termini di franchi. D’altro canto si deve tener conto specularmente del fatto che nelle fasce di reddito inferiori la parte degli assegni familiari imponibili che rimane in tasca al contribuente è più elevata di quella delle fasce di reddito superiori. Ciò è dovuto al fatto che i redditi elevati pagano più imposte per ogni franco di reddito complessivo in ragione della progressione (aliquota marginale di imposta).
Dai calcoli effettuati dall’AFC emerge che un aumento di 2000 franchi a 8100 franchi dell’attuale deduzione per figli provocherebbe una minore entrata di 185 milioni di franchi. Di questo importo 154 milioni di franchi sono a carico della Confederazione (83%), mentre i Cantoni devono assumere una minore entrata di 31 milioni di franchi (17%).
3.2.3 Parità di trattamento tra i genitori che curano personalmente i figli e
quelli che ne affidano la cura a terzi
3.2.3.1 In generale
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In merito alla questione della parità di trattamento fiscale tra i genitori che curano personalmente i figli e quelli che ricorrono alla cura prestata da terzi è rilevante il trattamento fiscale delle seguenti fattispecie:
• il reddito dell’attività lucrativa come retribuzione delle prestazioni lavorative fornite sul mercato del lavoro per la produzione di mercato; • il reddito fittizio della cura personale dei figli come contributo alla produzione dell’economia domestica; • il valore della cura personale dei figli come possibile deduzione dalla base di calcolo; • le spese di cura prestata da terzi ai figli.
Per mostrare le ripercussioni dell’attuale disciplinamento della Confederazione confrontiamo nella tabella sottostante i due casi A e B. Nel caso A uno dei genitori non esercita alcuna attività lucrativa e si concentra sulla cura dei figli. Nel caso B invece tale genitore esercita un’attività lucrativa come secondo reddito, conseguendo un reddito di 20 000 franchi. Il figlio è curato da terzi, con una spesa anch’essa di 20 000 franchi. (I valori sono fissati in tal modo soltanto per illustrare la disparità di trattamento tra i casi A e B; nella realtà il reddito da attività lucrativa del coniuge con il secondo reddito supererà le spese della cura presta da terzi ai figli).
In caso di qualità identica della cura personale o della cura da parte di terzi il valore della cura personale nel caso A corrisponde esattamente alle spese della cura prestata da terzi nel caso B. Secondo la legislazione in vigore il reddito da attività lucrativa è imponibile, mentre il reddito fittizio della cura personale figli rimane esentato. Inoltre, siccome né le spese di cura prestata da terzi né il valore della cura personale imponibile sono deducibili, nei casi A e B risulta un reddito netto imponibile disuguale e quindi una base fiscale disuguale. Nel caso B l’onere fiscale per una base fiscale di 120 000 franchi è superiore a quello del caso A, con una base fiscale di 100 000 franchi. La decisione del coniuge che realizza il secondo reddito di partecipare alla produzione del mercato e di affidare a terzi la cura dei figli è pertanto fortemente discriminata sotto il profilo fiscale rispetto alla cura personale dei figli e quindi alla rinuncia all’esercizio di un’attività lucrativa.
Caso A: cura personale dei Caso B: cura prestata da terzi figli ai figli Reddito ... di cui imponibile Reddito ... di cui imponibile / / deducibile deducibile Reddito da attività lucrativa del coniuge che realizza il primo imponibile 100 000 100 000 100 000 100 000 reddito (reddito del mercato) Reddito da attività lucrativa del coniuge che realizza il secondo imponibile 0 0 20 000 20 000 reddito (reddito del mercato) Valore della cura personale figli (reddito fittizio) non imponibile 20 000 0 0 0 Reddito lordo 120 000 100 000 120 000 120 000 Spese di cura prestata da terzi (come deduzione potenziale) non deducibile 0 0 -20 000 0 Valore della cura personale figli (come deduzione potenziale) non deducibile -20 000 0 0 0 Reddito netto 100 000 100 000 100 000 120 000 Base fiscale 100 000 120 000
Con una riforma ai sensi del principio costituzionale della capacità economica, il Consiglio federale intende realizzare una parità di trattamento tra i genitori che curano personalmente i propri figli e quelli che danno in affidamento la cura a terzi e quindi anche conciliare meglio famiglia e lavoro. Esso considera pertanto come misura maggiormente consona all’obiettivo
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l’introduzione a livello federale e cantonale di una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli.
3.2.3.2 Introduzione di una deduzione per la cura dei figli
3.2.3.2.1 Diritto vigente
La LIFD non prevede alcuna deduzione per le spese di cura prestate da terzi ai figli. Fondandosi su una disposizione transitoria della LAID, fino all’entrata in vigore della riforma dell’imposizione della coppia e della famiglia, i Cantoni possono prevedere la deduzione dai redditi imponibili delle spese di cura dei figli per i genitori che esercitano un’attività lucrativa (art. 72c LAID). Al momento 24 Cantoni accordano in forma diversa la deduzione per le spese di cura dei figli.
Il Cantone di Zugo consente una deduzione forfettaria per i genitori che curano personalmente la propria prole. A tale proposito, sono stati depositati due interventi parlamenti tuttora pendenti (mozione Haller 08.3896 «Deduzione per la custodia dei figli interna e complementare alla famiglia nell’ambito dell’imposta federale diretta» e mozione von Rotz 08.3890 «Nessuna discriminazione fiscale della custodia dei figli interna alla famiglia»), che vanno oltre la proposta del Consiglio federale per quanto riguarda lo sgravio delle famiglie con figli. Secondo gli autori delle mozioni anche i genitori che custodiscono essi stessi i propri figli devono potere beneficiare di una deduzione adeguata per le proprie prestazioni di custodia. Entrambe le mozioni sono attualmente all’esame del Consiglio federale.
3.2.3.2.2 Possibilità di strutturazione e proposta del Consiglio federale
Una possibilità consiste nel concepire le spese di cura prestata da terzi ai figli come spese di conseguimento del reddito (spese professionali). Sebbene nel quadro della legislazione in vigore le spese effettive possono sempre essere dedotte senza limitazioni verso l’alto oppure sotto forma di importo forfetario, non è tuttavia escluso che una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli venga limitata verso l’alto – ad esempio fino a un massimo di 18 000 franchi – in maniera da non dover tenere fiscalmente conto di «cure di lusso». Poiché le sole spese professionali sono considerate spese di conseguimento del reddito da attività lucrativa, in caso di una deduzione a titolo di spese di conseguimento i genitori incapaci di esercitare un'attività lucrativa o in formazione non potrebbero fare valere la deduzione per le spese di cura prestata da terzi ai figli.
Sebbene siano in stretta relazione con il conseguimento del reddito, in virtù della giurisprudenza costante del Tribunale federale e cantonale, le spese di cura prestate da terzi ai figli non costituiscono spese professionali fiscalmente deducibili. Questo perché non sono in relazione con un’attività lucrativa concreta. Esse costituiscono piuttosto le premesse per l’esercizio di un’attività lucrativa fuori casa. Si tratta quindi di spese tipiche, che dipendono in prima linea dalla situazione personale del contribuente. In altri termini si tratta di costi fissi che insorgono a prescindere dall’esercizio di un’attività lucrativa concreta in un determinato luogo.
La deduzione per la cura dei figli va quindi concepita come cosiddetta deduzione inorganica. Tali deduzioni sono concesse per spese speciali che costituiscono di per sé un’utilizzazione del reddito, ma che per motivi extra fiscali possono essere prese fiscalmente in considerazione in una certa misura. Sono determinanti in questo caso i costi effettivi insorti nei singoli periodi fiscali che il legislatore ha dichiarato deducibili fino a un
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determinato importo massimo. A dipendenza delle modalità di esercizio del diritto alla deduzione stabilite dalla legge, nel caso di una strutturazione come deduzione inorganica le spese di cura dei figli possono essere dedotte non soltanto dai genitori che esercitano un’attività lucrativa, ma anche da quelli che sono incapaci ad esercitare un'attività lucrativa o in formazione.
Il Consiglio federale propone pertanto di concepire la deduzione per le spese effettive di cura prestata da terzi ai figli quale deduzione inorganica, con un limite superiore di 12 000 franchi fissato nella LIFD.
Ai sensi di un’armonizzazione verticale e orizzontale la deduzione per le spese di cura dei figli dovrebbe essere imperativamente ancorata sia nella legge sull’imposta federale diretta, sia nella legge sull’armonizzazione delle imposte e vincolata alle medesime condizioni. I Cantoni sono nondimeno liberi di fissarne l’importo massimo.
3.2.3.2.3 Ripercussioni
Approfittano della deduzione per le spese di cura prestate da terzi ai figli le famiglie monoparentali, i coniugi con doppio reddito che esercitano un’attività lucrativa, quelli che sono incapaci di esercitare un'attività lucrativa o in formazione e con figli minorenni fino a un limite di età da stabilire. Non beneficiano invece di uno sgravio fiscale i coniugi con un solo reddito e le famiglie con figli che hanno raggiunto una determinata età.
Le economie domestiche con figli (economie domestiche di persone coniugate o famiglie monoparentali) che già attualmente non pagano l’imposta federale diretta a causa del loro basso reddito non possono approfittare della deduzione per la cura dei figli (cfr. in merito i primi due capoversi del n. 2.2.2).
A dipendenza dell’entità del reddito del contribuente le deduzioni dalla base di calcolo riducono in modo più o meno considerevole l’aliquota media effettiva di imposta (rapporto tra l’imposta e il reddito lordo) in ambito di imposta federale diretta. Si applicano in merito considerazioni analoghe a quelle della deduzione per figli di cui al numero 3.2.2.
Con la deduzione delle spese di cura dei figli la decisione di occuparsi personalmente dei figli e di rinunciare a un’attività lucrativa oppure di esercitare un’attività lucrativa affidandone la cura a terzi comporterà meno distorsioni fiscali di quelle esistenti. Nel caso in cui la deduzione prevede, almeno per una parte delle persone interessate, un limite superiore che si situa al di sotto delle spese effettive di cura prestata da terzi, non si raggiunge una piena neutralità decisionale. La misura determina nondimeno una maggiore partecipazione all’attività lucrativa, in particolare per quanto riguarda le madri. Sarà inoltre possibile sfruttare meglio i vantaggi della specializzazione. In tale ambito le donne che possono ottenere sul mercato del lavoro uno stipendio superiore alle spese di cura dei figli sono stimolate a ricercare effettivamente un’attività lucrativa. Sotto il profilo economico è un vantaggio che le donne ben qualificate si inseriscano nella produzione di mercato e forniscano un ulteriore contributo alla crescita. Nel complesso la misura si ripercuote in maniera positiva sulla crescita economica. La migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro potrebbe anche incrementare leggermente il tasso di natalità. Più elevata è la deduzione ammessa per le spese di cura prestate da terzi ai figli (ad es. nell’ambito dell’imposta federale diretta 18 000 anziché 12 000 franchi), più alto è il grado di soddisfacimento del criterio della neutralità decisionale e minore è la distorsione provocata dalle imposte nel comportamento dei genitori con figli nei confronti dell’offerta di lavoro. ll maggiore volume di lavoro atteso e le positive ripercussioni sull’economia determinano nel tempo anche un leggero aumento del gettito fiscale. Le stime statistiche delle minori entrate
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(in caso di deduzione massima di 18 000 franchi, 160 milioni di franchi in più rispetto a una deduzione massima di 12 000 franchi) devono essere quindi un po’ relativizzate. In assenza di modelli adeguati, non è possibile quantificare in misura esauriente queste ripercussioni.
3.2.3.2.4 Minori entrate fiscali
In caso di deduzione massima di 8500 franchi per figlio, l’introduzione nella LIFD di una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli a favore delle famiglie monoparentali e dei coniugi con doppio reddito comporterebbe complessivamente minori entrate di 315 milioni di franchi. In caso di deduzione massima di 10 000 franchi le minori entrate salirebbero a circa 360 milioni di franchi. Un limite massimo di 12 000 franchi, come proposto dal Consiglio federale, comporterebbe minori entrate di circa 420 milioni di franchi. Di questo importo, 349 milioni di franchi (83%) sono a carico della Confederazione mentre i Cantoni devono accollarsi 71 milioni di franchi (17%). Le minori entrate sarebbero di circa 580 milioni di franchi nell’ipotesi di una deduzione massima di 18 000 franchi.
Le ripercussioni finanziarie per i Cantoni dipendono sia dall’esistenza nei singoli Cantoni di una deduzione delle spese di cura prestata da terzi ai figli sia eventualmente dalla fissazione nella LAID di una nuova deduzione più generosa o più restrittiva di quella prevista nelle singole leggi tributarie cantonali.
Per gli anni 2011 e 2012 il piano finanziario della Confederazione del 20 agosto 2008 prevedeva ancora eccedenze strutturali che avrebbero potuto compensare queste minori entrate. In considerazione del peggioramento del contesto economico globale nell’ultimo trimestre del 2008, il margine finanziario di manovra deve essere fortemente riveduto verso il basso a causa delle attese perdite di entrate determinate dalla congiuntura. Il Consiglio federale esaminerà a tempo debito in quale forma potranno essere compensate le ripercussioni finanziarie della riforma, in modo da poter ottemperare alle esigenze del freno all’indebitamento. Oltre all’evoluzione economica si dovrà esaminare in merito anche quali altre riforme fiscali vengono realizzate.
3.2.4 Rapporti di onere
Approfittano della soluzione combinata – proposta che implica minori entrate di 600 milioni di franchi – tutte le persone con figli minorenni o in formazione, purché provvedano al loro sostentamento. Non beneficiano invece di alcuno sgravio i contribuenti senza figli e i contribuenti con figli che già attualmente non pagano l’imposta federale diretta. Per la categoria di persone con uno o tre figli risultano concretamente i rapporti di onere qui appresso. In caso di aumento dell’importo massimo della deduzione per la cura dei figli, tali rapporti di onere andrebbero nella medesima direzione, ma sarebbero molto più marcati:
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Soluzione combinata (1 figlio) Nuova deduzione per la cura dei figli (max. 12 000 CHF); aumento a 8800 CHF della deduzione per figli (compr. la deduzione per premi di assicurazione per i figli) (Minori entrate rispetto allo status quo di 600 mio. di CHF)
Economie domestiche con spese massime di cura Economie domestiche senza spese di cura
Risparmio di imposte (-) 1'000 0 0 0 0 0 -140 -193 -363 -443 -543 -641 -891 rispetto allo status quo in -20 -40 -60 -260 -260 -260 -230 -1'000 -80 -80 -100 -140
-1'654 -1'610 -2'000
200'000 -1'820 500'000 -1'820 CHF -3'000 0 30'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 120'000 150'000 1'000'000
Reddito imponibile secondo lo status quo prima della deduzione per figli
Soluzione combinata (3 figli) Nuova deduzione per la cura dei figli (max. 12 000 CHF); aumento a 8800 CHF della deduzione per figli (compr. la deduzione per premi di assicurazione per i figli) (Minori entrate rispetto allo status quo di 600 mio. di CHF)
Economie domestiche con spese massime di cura Economie domestiche senza spese di cura
Risparmio di imposte (-) 2'000 0 0 0 0 0 -29 -129 -246 -493 -784 -1'071 -1'714 -539 -690 -29 -60 -780 -780 rispetto allo status quo in -2'000 -77 -167 -180 -240 -322 -2'822 -4'000
1'000'000 -4'830 -6'000 CHF
200'000 -5'460 500'000 -5'460 -8'000 0 30'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 120'000 150'000
Reddito imponibile secondo lo status quo prima della deduzione per figli
3.3 Tariffa per i genitori
3.3.1 Diritto vigente
Nella LIFD vale il principio secondo cui nel sistema della tassazione congiunta dei coniugi si tiene principalmente conto della diversa capacità economica delle persone coniugate e delle famiglie monoparentali applicando tariffe diverse – la cosiddetta doppia tariffa. Le spese per i figli sono inoltre prese in considerazione con deduzioni riferite ai figli. La tariffa è
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strutturata in una tariffa doppia con una tariffa di base e una tariffa ridotta per le persone coniugate. La tariffa di base è applicata ogniqualvolta non sono adempiti i presupposti della tariffa per persone coniugate.
La tariffa ridotta per le persone coniugate si applica ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale. In merito si presuppone che il contribuente provveda per l’essenziale al loro sostentamento.
3.3.2 Introduzione di una terza tariffa
È possibile tenere conto dei costi per i figli non soltanto con deduzioni, ma anche per mezzo delle tariffe. In questo caso le deduzioni riferite ai figli sono sostituite o completate con una nuova terza tariffa.
Con l’introduzione di una terza tariffa le persone sole continuerebbero a essere tassate con la tariffa di base in vigore e le persone coniugate senza figli minorenni o in formazione con l’attuale tariffa per persone coniugate. Tutti i contribuenti con figli che nel quadro del diritto vigente hanno diritto alla tariffa per persone coniugate e alla deduzione per figli (genitori coniugati e famiglie monoparentali) sarebbero tassati con la nuova terza tariffa più moderata. Se l’obbligo di sostentamento del figlio viene a cadere, i genitori sarebbero nuovamente tassati con la tariffa di base o, se coniugati, con la tariffa per le persone coniugate.
3.3.2.1 Possibilità di strutturazione e ripercussioni
Per la strutturazione della tariffa sono disponibili numerose possibilità, come ad esempio:
• stiramento della tariffa mediante fasce di tariffa più ampie: una prima possibilità consiste nell’elaborazione della nuova tariffa stirando le fasce della tariffa esistente per persone coniugate in funzione di un fattore (fisso). In questo caso le aliquote marginali aumentano più lentamente che non nella tariffa per persone coniugate. A pari reddito ne risulta pertanto un’imposizione media più bassa di quella della tariffa per persone coniugate. Grazie allo stiramento, numerosi contribuenti passano in un una fascia di tariffa inferiore, in modo che anche il loro onere fiscale marginale diminuisce. Ciò influenza positivamente gli stimoli al lavoro. Nel caso di fasce di tariffa ampie può capitare che nonostante un minore onere medio alcuni contribuenti rimangano nell’attuale fascia di tariffa e non approfittino quindi di un’aliquota marginale inferiore; • stiramento della tariffa con una franchigia più elevata: un caso speciale di stiramento della tariffa è costituito dalla variante che prevede un aumento della franchigia, mentre rimangono invariate le fasce di tariffa al di là della franchigia definite dalle aliquote marginali. Aumentando la franchigia l’imposizione fiscale inizia soltanto a partire da un reddito più elevato. Ne risulta una diminuzione dell’imposizione media per tutti i contribuenti che pagavano finora l’imposta. Con un simile aumento, un maggior numero di contribuenti rispetto allo status quo sarà interamente esentato dall’imposta federale diretta. Poiché si concentra sulla franchigia, lo sgravio si ripartisce su tutti i contribuenti che dovevano finora pagare l’imposta. A titolo di confronto, nel caso della variante dello stiramento della tariffa mediante fasce di tariffa più ampie, nel settore di delle fasce di tariffa più elevate ne approfittano soltanto i contribuenti che raggiungono effettivamente le fasce di tariffa più alte a motivo del
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loro reddito elevato. La variante dello stiramento della tariffa mediante aumento della franchigia determina pertanto uno sgravio più forte nel settore inferiore di reddito, mentre nel settore superiore di reddito tale sgravio è minore rispetto a quello della variante con stiramento della tariffa mediante fasce di tariffa più ampie. Per quanto concerne invece i settori medio e superiore di reddito un minor numero di contribuenti passa in una fascia di tariffa inferiore. Per questo motivo lo stiramento della tariffa mediante aumento della franchigia è meno adeguato dello stiramento mediante fasce di tariffa più ampie per evitare aliquote marginali elevate che riducono gli stimoli al lavoro; • sgravio più importante nel settore del redditi medi: un’ulteriore possibilità consiste nella strutturazione della tariffa per i genitori in modo che le famiglie del ceto medio con figli siano maggiormente sgravate che non nel caso dello stiramento della tariffa. In maniera corrispondente lo sgravio nelle fasce di reddito più elevate risulta più esiguo. Una simile tariffa potrebbe ad esempio essere elaborata come segue: il punto di partenza è costituito dall’attuale tariffa per persone coniugate, fermo restando che le deduzioni riferite ai figli rimarrebbero invariate sui valori attuali. Successivamente l'ammontare dell'imposta è ridotto di un importo fisso moltiplicato per il numero di figli – ma al massimo fino a zero. Questo modello garantisce che nel quadro della riforma nessuno paga imposte maggiori rispetto allo status quo. Il mantenimento delle attuali deduzioni riferite ai figli segue ulteriormente il concetto della capacità economica soggettiva. Con la riduzione dell’imposta in funzione di un importo fisso graduato in base al numero dei figli si garantisce a tutte le famiglie con figli uno sgravio in franchi di uguale entità. Nel caso di questo modello l’imposta è ridotta al massimo fino a zero, ossia non viene effettuato in nessun caso un pagamento al contribuente; • riduzione proporzionale della tariffa: a titolo alternativo la nuova tariffa, fondata sulla tariffa per persone coniugate, potrebbe anche essere ridotta proporzionalmente. In tale ambito le aliquote marginali assegnate alle singole fasce di tariffa sono ridotte di un tasso percentuale fisso, per cui ne risulta un’imposizione media inferiore a quella della tariffa per persone coniugate. In percento del reddito, lo sgravio è proporzionale, ossia identico per tutti i contribuenti. In termini assoluti, ossia in franchi, esso aumenta di pari passo con l’incremento del reddito. Diversamente dal metodo di sgravio dello stiramento della tariffa l’onere fiscale marginale cala per tutti i contribuenti che devono effettivamente pagare l’imposta perché il loro reddito imponibile supera l’importo della franchigia. Un’ulteriore differenza consiste nel fatto che – diversamente dall’ipotesi dello stiramento della tariffa – nel caso della riduzione proporzionale della tariffa l’aliquota massima dell’11,5 per cento non viene mai raggiunta, nemmeno dai redditi molto elevati.
Nella strutturazione della terza tariffa sono pure ipotizzabili diverse possibilità per prendere in considerazione delle attuali deduzioni riferite ai figli: 1. le attuali deduzioni riferite ai figli rimangono invariate. Pertanto solo l'elemento supplementare di sgravio confluisce nella struttura della terza tariffa sotto forma di fasce di tariffa più ampie, di franchigia più elevata, di riduzione dell'ammontare dell'imposta abbinata al numero di figli o di riduzione (proporzionale) delle aliquote marginali di imposta delle singole tariffe; 2. le attuali deduzioni riferite ai figli sono aumentate. Ne consegue un minore margine di manovra per la riduzione della terza tariffa; 3. le attuali deduzioni riferite ai figli sono soppresse per quanto riguarda il primo figlio. In tal modo si amplia il margine di manovra per la terza tariffa – qualunque ne sia la struttura. Si tiene poi conto implicitamente dell’onere del primo figlio nella struttura concreta della terza tariffa. Dato che per motivi amministrativi sarebbe poco opportuno prevedere per ogni ulteriore figlio una quarta, quinta e così via tariffa supplementare, anche nel caso di questo sistema si dovrebbero accordare deduzioni riferite ai figli a contare dal secondo figlio.
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 22
Queste tre possibilità di base si ripercuotono diversamente sulle economie domestiche con un diverso numero di figli. A titolo di esempio quanto più elevate sono le deduzioni riferite ai figli accordate a contare dal secondo figlio nel quadro del punto 3, tanto minore è l’onere delle economie domestiche con numerosi figli. All’opposto le basse deduzioni per figli e la presa in considerazione implicita degli oneri per figli nella terza tariffa provocano una concentrazione dello sgravo fiscale sul primo figlio.
Solo mantenendo almeno al livello attuale per tutti i figli le deduzioni riferite ai figli si garantisce che le economie domestiche non siano maggiormente gravate rispetto allo status quo, a prescindere dall’entità del reddito e del numero dei figli.
Sotto il profilo economico sarebbe vantaggiosa una soluzione fondata su una terza tariffa se le aliquote marginali di imposta – ossia quelle che si ripercuotono come stimoli al lavoro – potessero essere ridotte più fortemente rispetto alla soluzione che prevede deduzioni per i figli dalla base di calcolo. Ciò sarebbe in linea di massima possibile, ma realizzabile unicamente a prezzo di due inconvenienti: 1. rispetto alla soluzione delle deduzioni per i figli dalla base di calcolo, una soluzione tariffale orientata su aliquote marginali di imposta basse determina un maggiore sgravio a livello di redditi elevati e un corrispondente minore sgravio nelle fasce basse e medie di reddito; 2. nel caso dei redditi elevati lo sgravio in base agli oneri per i figli va oltre quanto richiesto dall’imposizione secondo la capacità economica soggettiva, mentre questa esigenza non sarebbe adempita per quanto riguarda i redditi bassi e medi. È invero possibile porvi rimedio con una diversa strutturazione della terza tariffa, ma ne risulterebbero allora nuovamente aliquote marginali di imposta elevate.
3.3.2.2 Minori entrate fiscali
L’entità delle minori entrate dipende dalla struttura concreta della terza tariffa. Con una scelta corrispondente dei parametri si può realizzare qualsiasi esigenza in fatto di minori entrate.
3.3.2.3 Rapporti di onere
Poiché lo sgravio tramite la tariffa è diversamente strutturabile, ne possono anche risultare rapporti di onere fortemente diversi. Qui appresso sono illustrati i rapporti di onere che si verificano rispetto allo status quo nella categoria di persone con uno o tre figli nell’ipotesi di una terza tariffa (tariffa per i genitori) che contempli uno stiramento sotto forma di franchigia più elevata (varianti A e B) o uno sgravio mirato nel settore dei redditi medi ai sensi delle considerazioni che precedono (variante C). Tutte e tre le varianti della tariffa per i genitori presuppongono, come la soluzione combinata, l'introduzione di una deduzione per le spese di cura dei figli (cfr. anche 3.2.3.2).
Nel caso della variante A le deduzioni riferite ai figli sono mantenute al livello attuale a contare dal secondo figlio. Unitamente alle altre minori entrate supplementari, le deduzioni per il primo figlio sono integrate nella franchigia nella misura di 185 milioni di franchi, cosicché la franchigia della terza tariffa è fissata a 37 300 franchi. Rispetto alla soluzione combinata, nella variante A le economie domestiche con un figlio sono avvantaggiate, mentre quelle con più figli sono svantaggiate. Nel caso delle economie domestiche senza spese di cura dei figli si possono verificare maggiori oneri rispetto allo status quo nel settore di reddito superiore.
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Terza tariffa: Var. A (1 figlio) Nuova deduz. per cura dei figli (max. 12 000 CHF); tariffa genitori con franchigia di 37 300 CHF, deduz. riferite ai figli di 6800 CHF a contare dal 2° figlio) (Minori entrate rispetto allo status quo di 600 mio. di CHF)
Economie domestiche con spese massime di cura Economie domestiche senza spese di cura 702 Risparmio di imposte (-) 1'000 0 0 0 0 0 -158 -211 -394 -497 -597 -713 -999 -494 -494 -494 rispetto allo status quo in -1'000 -38 -76 -114 -137 -152 -190 -679 -2'000 -266
-3'000 -1'816 -2'054 -2'054 CHF -4'000 0 30'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 120'000 150'000 200'000 500'000 1'000'000
Reddito imponibile secondo lo status quo prima della deduzione per figli
Terza tariffa: Var. A (3 figli) Nuova deduz. per cura dei figli (max. 12 000 CHF); tariffa genitori con franchigia di 37 300 CHF, deduz. riferite ai figli di 6800 CHF a contare dal 2° figlio) (Minori entrate rispetto allo status quo di 600 mio. di CHF)
Economie domestiche con spese massime di cura Economie domestiche senza spese di cura
Risparmio di imposte (-) 2'000 702 0 0 0 0 0 -29 -129 -246 -493 -762 -1'049 -1'648 -345 -494 -494 -29 -38 rispetto allo status quo in -2'000 -55 -114 -114 -152 -212 -2'712 -4'000 -3'439
200'000 -5'174 500'000 -5'174 -6'000 CHF -8'000 0 30'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 120'000 150'000 1'000'000
Reddito imponibile secondo lo status quo prima della deduzione per figli
La variante B differisce dalla variante A nel senso che le deduzioni riferite ai figli sono aumentate a 8800 franchi a contare dal secondo figlio, per cui le economie domestiche con numerosi figli sono maggiormente sgravate. Pertanto anche la franchigia può essere aumentata in misura minore, ossia a soli 35 500 franchi. A prescindere dalla fascia superiore di reddito – nella quale può addirittura verificarsi un aggravio dell’onere rispetto allo status quo – nella variante B risultano i medesimi rapporti di onere della soluzione combinata.
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Terza tariffa: Var. B (1 figlio) Nuova deduz. per cura dei figli (max. 12 000 CHF); tariffa genitori con franchigia di 35 500 CHF, deduz. riferite ai figli di 8800 CHF a contare dal 2° figlio) (Minori entrate rispetto allo status quo di 600 mio. di CHF)
Economie domestiche con spese massime di cura Economie domestiche senza spese di cura
702 Risparmio di imposte (-) 1'000 0 0 0 0 0 -140 -193 -363 -443 -543 -641 -891 rispetto allo status quo in -20 -40 -60 -260 -260 -260 -1'000 -80 -80 -100 -679 -140
-1'654 -2'000
200'000 -1'820 500'000 -1'820 CHF -3'000 0 30'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 120'000 150'000 1'000'000
Reddito imponibile secondo lo status quo prima della deduzione per figli
Terza tariffa: Var. B (3 figli) Nuova deduz. per cura dei figli (max. 12 000 CHF); tariffa genitori con franchigia di 35 500 CHF, deduz. riferite ai figli di 8800 CHF a contare dal 2° figlio) (Minori entrata rispetto allo status quo di 600 mio. di CHF)
Economie domestiche con spese massime di cura Economie domestiche senza spese di cura
Risparmio di imposte (-) 2'000 0 0 242 0 0 0 -29 -129 -246 -493 -784 -1'071 -1'714 -539 -29 -60 -780 -780 rispetto allo status quo in -2'000 -77 -167 -180 -240 -322 -2'822 -4'000
-6'000 -3'899 CHF
200'000 -5'460 500'000 -5'460 -8'000 0 30'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 120'000 150'000 1'000'000
Reddito imponibile secondo lo status quo prima della deduzione per figli
Con l’introduzione della deduzione per la cura dei figli e il mantenimento delle attuali deduzioni riferite ai figli la variante C consente un’ulteriore riduzione di 170 franchi per figlio dell'ammontare dell'imposta. Rispetto alla soluzione combinata lo sgravio è maggiore nell’ambito della fascia media di reddito e minore nella fascia superiore di reddito.
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 25
Terza tariffa: Var. C (1 figlio) Nuova deduz. per cura dei figli (max. 12 000 CHF); tariffa genitori: imposta secondo la tariffa per persone coniugate meno 170 CHF per figlio (Minori entrate rispetto allo status quo di 600 mio. di CHF)
Economie domestiche con spese massime di cura Economie domestiche senza spese di cura
Risparmio di imposte (-) 1'000 0 0 0 0 0 -165 -318 -493 -553 -650 -731 -941 -170 -170 -170 -170 rispetto allo status quo in -165 -170 -1'000 -170 -170 -170 -170 -170
-1'625 -1'550
200'000 -1'730 500'000 -1'730 -2'000
CHF -3'000 0 30'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 120'000 150'000 1'000'000
Reddito imponibile secondo lo status quo prima della deduzione per figli
Terza tariffa: Var. C (3 figli) Nuova deduz. per cura dei figli (max. 12 000 CHF); tariffa genitori: imposta secondo la tariffa per persone coniugate meno 170 CHF per figlio (Minori entrate rispetto allo status quo di 600 mio. di CHF)
Economie domestiche con spese massime di cura Economie domestiche senza spese di cura
Risparmio di imposte (-) 0 0 0 0 0 -29 -129 -246 -493 -793 -1'180 -2'044 -510 -510 -510 -510 -29 -2'000 -129 -246 -493 -510 rispetto allo status quo in -510 -510 -3'032 -4'000
-4'650
200'000 -5'190 500'000 -5'190 -6'000
CHF -8'000 0 30'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 120'000 150'000 1'000'000
Reddito imponibile secondo lo status quo prima della deduzione per figli
3.4 Confronto delle diverse varianti
Le tabelle qui appresso illustrano di volta in volta, per la categoria di persone con uno o tre figli, l’onere fiscale rispetto allo status quo della combinata e delle diverse varianti di una terza tariffa a dipendenza del reddito imponibile, prima delle deduzioni riferite ai figli.
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 26
1 figlio, nessuna spesa di cura
Reddito imponibile Status quo Soluzione combinata Terza tariffa: variante A Terza tariffa: variante B Terza tariffa: variante C prima delle deduzioni riferite ai Imposta in figli CHF Imposta in CHF Imposta in CHF Imposta in CHF Imposta in CHF 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 50 000 165 145 127 145 0 60 000 318 278 242 278 148 70 000 601 541 487 541 431 80 000 924 844 787 844 754 90 000 1 324 1 244 1 172 1 244 1 154 100 000 1 805 1 705 1 615 1 705 1 635 120 000 3 014 2 874 2 748 2 874 2 844 150 000 5 962 5 702 5 468 5 702 5 792 200 000 12 462 12 202 11 968 12 202 12 292 500 000 51 462 51 202 50 968 51 202 51 292 1 000 000 114 218 113 988 114 920 114 920 114 048
I contribuenti con 1 figlio che non fanno valere alcuna deduzione per le spese di cura prestata da terzi ai figli, sono sgravati rispetto allo status quo in tutte le varianti. Solo nella fascia di reddito superiore si riscontrano nelle varianti A e B oneri maggiori rispetto allo status quo.
Gli oneri fiscali della variante A sono inferiori rispetto a quelli della soluzione combinata, ad eccezione della fascia di reddito superiore.
Gli oneri fiscali della soluzione combinata e della variante B sono identici, ad eccezione della fascia di reddito superiore in cui la variante B è meno vantaggiosa rispetto alla soluzione combinata.
La variante C produce minori oneri fiscali nelle fasce di reddito medie rispetto alla soluzione combinata. A partire da un reddito imponibile prima delle deduzioni riferite ai figli di 131 900 franchi si verifica la situazione inversa.
1 figlio, massimo delle spese di cura
Reddito imponibile Status quo Soluzione combinata Terza tariffa: variante A Terza tariffa: variante B Terza tariffa: variante C prima delle deduzioni riferite ai Imposta in figli CHF Imposta in CHF Imposta in CHF Imposta in CHF Imposta in CHF 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 50 000 165 25 7 25 0 60 000 318 125 107 125 0 70 000 601 238 207 238 108 80 000 924 481 427 481 371 90 000 1 324 781 727 781 674 100 000 1 805 1'164 1'092 1'164 1'074 120 000 3 014 2'123 2'015 2'123 2'073 150 000 5 962 4'308 4'146 4'308 4'337 200 000 12 462 10'642 10'408 10'642 10'732 500 000 51 462 49'642 49'408 49'642 49'732 1 000 000 114 218 112'608 113'540 113'540 112'668
I contribuenti con un figlio che fanno valere la deduzione massima per le spese di cura prestata da terzi ai figli sono sgravati rispetto allo status quo in tutte le varianti.
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 27
Gli oneri fiscali della variante A sono inferiori rispetto a quelli della soluzione combinata, ad eccezione della fascia di reddito superiore in cui l'onere risulta maggiore.
Gli oneri fiscali della soluzione combinata e della variante B sono identici, ad eccezione della fascia di reddito superiore in cui la variante B risulta meno vantaggiosa rispetto alla soluzione combinata.
La variante C produce minori oneri fiscali nelle fasce di reddito medie rispetto alla soluzione combinata. A partire da un reddito imponibile prima delle deduzioni riferite ai figli di 143 800 franchi si verifica la situazione inversa.
3 figli, nessuna spesa di cura
Reddito imponibile Status quo Soluzione combinata Terza tariffa: variante A Terza tariffa: variante B Terza tariffa: variante C prima delle deduzioni riferite ai Imposta in figli CHF Imposta in CHF Imposta in CHF Imposta in CHF Imposta in CHF 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 50 000 29 0 0 0 0 60 000 129 69 91 69 0 70 000 246 169 191 169 0 80 000 493 326 379 326 0 90 000 793 613 679 613 283 100 000 1 180 940 1 028 940 670 120 000 2 147 1 825 1 935 1 825 1 637 150 000 4 347 3 808 4 002 3 808 3 837 200 000 10 694 9 914 10 200 9 914 10 184 500 000 49 694 48 914 49 200 48 914 49 184 1 000 000 112 654 111 964 113 356 112 896 112 144
I contribuenti con tre figli e che non fanno valere alcuna deduzione per le spese di cura prestata da terzi ai figli, sono sgravati rispetto allo status quo in tutte le varianti. Solo nella fascia di reddito superiore si riscontrano nelle varianti A e B oneri maggiori rispetto allo status quo.
Gli oneri fiscali della variante A sono sempre maggiori rispetto alla soluzione combinata.
Gli oneri fiscali della soluzione combinata e della variante B sono identici, ad eccezione della fascia di reddito superiore in cui la variante B risulta meno vantaggiosa rispetto alla soluzione combinata.
Con la variante C fino a un reddito imponibile prima delle deduzioni riferite ai figli di 80 500 franchi l'imposta federale diretta non è dovuta. Con la soluzione combinata tale reddito è di 53 100 franchi. Nelle fasce di reddito medie gli oneri fiscali della varante C sono inferiori rispetto a quelli della soluzione combinata. A partire da un reddito imponibile di 147 500 franchi si verifica la situazione inversa.
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 28
3 figli, massimo delle spese di cura
Reddito imponibile Status quo Soluzione combinata Terza tariffa: variante A Terza tariffa: variante B Terza tariffa: variante C prima delle deduzioni riferite ai Imposta in figli CHF Imposta in CHF Imposta in CHF Imposta in CHF Imposta in CHF 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 50 000 29 0 0 0 0 60 000 129 0 0 0 0 70 000 246 0 0 0 0 80 000 493 0 0 0 0 90 000 793 9 31 9 0 100 000 1 180 109 131 109 0 120 000 2 147 433 499 433 103 150 000 4 347 1'525 1'635 1'525 1'315 200 000 10 694 5'234 5'520 5'234 5'504 500 000 49 694 44'234 44'520 44'234 44'504 1 000 000 112 654 107'824 109'216 108'756 108'004
I contribuenti con tre figli che fanno valere la deduzione massima per le spese di cura prestata da terzi ai figli sono sgravati rispetto allo status quo in tutte le varianti.
Gli oneri fiscali della variante A sono maggiori rispetto alla soluzione combinata.
Gli oneri fiscali della soluzione combinata e della variante B sono identici, ad eccezione della fascia di reddito superiore in cui la variante B risulta meno vantaggiosa rispetto alla soluzione combinata.
La variante C produce minori oneri fiscali nelle fasce di reddito medie rispetto alla soluzione combinata. A partire da un reddito imponibile prima delle deduzioni riferite ai figli di 183 400 franchi si verifica la situazione inversa. Spicca il fatto che fino a un reddito imponibile prima delle deduzioni riferite ai figli di 116 500 franchi l'imposta federale diretta non è dovuta. Con la soluzione combinata tale reddito è di 89 100 franchi.
Dalle varianti di sgravio A e B attraverso una terza tariffa illustrate in questa sede risultano complessivamente effetti di sgravio analoghi a quelli della soluzione combinata, tranne per quanto riguarda la fascia di reddito superiore dove si possono verificare maggiori oneri nel caso della cura personale dei figli. Per quanto concerne la variante C l’onere fiscale si riduce notevolmente per la fascia media di reddito; in questo ambito è segnatamente significativo il forte incremento di persone contribuenti che non devono più pagare l’imposta federale diretta nonostante sia data la loro capacità economica. Questa circostanza non è scevra da problemi sotto il profilo della generalità dell’imposizione.
4 Imposizione delle famiglie monoparentali
4.1 Diritto vigente
Conformemente all’articolo 11 capoverso 1 LAID le persone coniugate devono essere sgravate in maniera adeguata rispetto alle persone sole. La medesima agevolazione si deve applicare ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento. A livello di LIFD questi contribuenti fruiscono delle medesime riduzioni tariffali delle persone coniugate (art. 214 cpv. 2 LIFD).
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 29
La dottrina predominante censura da lungo tempo la parità di trattamento (tariffale) fiscale delle persone coniugate e delle famiglie monoparentali sancita dalla LAID e dalla LIFD. Tale critica è giustificata dal fatto che la famiglia monoparentale dispone in linea di massima di una maggiore capacità economica di una coppia con uguale reddito e uguale numero di figli, perché nel caso di quest’ultima il reddito deve bastare per due persone adulte. La parità di trattamento è considerata particolarmente urtante quando due persone non coniugate – ognuna con figli propri – vivono in concubinato, perché in questo caso entrambi i partner possono solitamente approfittare di una tariffa più moderata e delle deduzioni per figli, senza però che i loro redditi vengano accumulati, come nel caso delle coppie coniugate. La disposizione in questione sarebbe pertanto contraria al principio della tassazione in base alla capacità economica.
Secondo la giurisprudenza più recente del Tribunale federale 4 questa critica è fondata. La persona sola con un figlio deve invero sostenere maggiori spese di una persona sola senza figli, ma le sue spese sono inferiori a quelle di una coppia coniugata con un figlio. La giurisprudenza del Tribunale federale constata peraltro che l’articolo 11 capoverso 1 LAID lede l’autonomia costituzionale dei Cantoni in materia di tariffa. In considerazione del tenore esplicito della disposizione in questione e dei relativi materiali il Tribunale federale giunge alla conclusione che nel quadro del diritto vigente i contribuenti non coniugati che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento hanno diritto «a una riduzione (tariffale) esattamente uguale» a quella delle persone coniugate, nonostante il carattere anticostituzionale di questa disposizione.
In virtù di questa decisione alcuni Cantoni hanno dovuto adeguare le loro leggi tributarie e accordare alle famiglie monoparentali esattamente le medesime riduzioni concesse alle persone coniugate. Numerosi Cantoni ritengono nondimeno che la parità di trattamento tariffale prescritta per le famiglie monoparentali e biparentali non sia compatibile con il principio dell’uguaglianza giuridica né con il principio dell’imposizione secondo la capacità economica ed esigono pertanto un adeguamento giuridico dell’articolo 11 LAID.
4.2 Possibilità di strutturazione
4.2.1 LIFD
A livello di LIFD, oltre che ai genitori coniugati, la tariffa per le persone coniugate è applicata anche agli altri contribuenti che vivono in comunione domestica con i loro figli, a 5 prescindere dal fatto che li crescano da soli o vivano in concubinato . Le considerazioni qui appresso operano una distinzione tra le due categorie «persone che crescono effettivamente da sole i figli» e «coppie di concubini con figli».
In considerazione della loro capacità economica le persone che crescono effettivamente da sole i figli non dovrebbero beneficiare esattamente del medesimo sgravio concesso alle persone coniugate con figli, perché nel loro caso un reddito di medesima entità deve bastare per una sola persona adulta. A parità di reddito la capacita economica individuale delle famiglie monoparentali è superiore a quella delle persone coniugate. Grazie alla deduzione di 2500 franchi per le persone coniugate introdotta nel quadro delle misure immediate (art. 213 cpv. 1 lett. c LIFD) e che compete ai soli contribuenti che vivono in costanza di matrimonio, le persone coniugate fruiscono già di uno sgravio leggermente superiore a quello delle famiglie monoparentali. Ciò giustificherebbe una soluzione nel cui ambito le persone che crescono effettivamente da sole i figli godrebbero ulteriormente della la tariffa più moderata e non verrebbero maggiormente gravate.
4 cfr. al riguardo DTF 131 II 710 e DTF 131 II 697.
5 Nel 2005 esistevano in Svizzera 190 000 famiglie monoparentali. Di queste pressoché 56 000 non pagavano alcuna imposta federale diretta a causa del loro reddito troppo basso (statistica dell’imposta federale diretta).
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 30
Sarebbe altresì ipotizzabile accordare la tariffa per persone coniugate alle sole coppie di coniugi. Per le famiglie monoparentali potrebbe essere introdotta una deduzione specifica. A seconda della sua struttura e della fascia di reddito una simile soluzione a favore delle persone che crescono effettivamente da sole i figli potrebbe comportare un aggravio oppure un ulteriore sgravio rispetto alla legislazione in vigore.
Le coppie di concubini con figli sono meno esposte al rischio di povertà delle famiglie monoparentali. Esse approfittano in genere degli effetti di sinergia di un'economia domestica biparentale. Sotto il profilo fiscale sono privilegiate nel contesto del diritto vigente rispetto alle coppie coniugate con figli perché a seconda della costellazione uno o addirittura entrambi i partner possono approfittare di una tariffa più moderata e delle deduzioni per figli, senza che i loro redditi siano accumulati come nel caso delle coppie di coniugi. Questo privilegio potrebbe essere soppresso applicando la tariffa per persone coniugate soltanto alle persone che crescono effettivamente da sole i figli.
4.2.2 LAID
A livello di LAID la situazione giuridica materiale è la medesima di quella della LIFD, per cui si può rinviare alle considerazioni che precedono (cfr. n. 4.2.1).
In merito va nondimeno osservato che conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale il disciplinamento attuale lede l’autonomia tariffale che la Costituzione garantisce ai Cantoni.
La CAID raccomanda di adeguare l’articolo 11 capoverso 1 LAID in modo da rendere possibile una riduzione adeguata dell’imposizione delle famiglie monoparentali. Ci si chiede pertanto se la locuzione «la medesima riduzione» possa essere sostituita con «una riduzione adeguata». Questa terminologia corrisponde tuttavia a quella del primo periodo, che prevede anche nel caso delle persone coniugate una «riduzione adeguata». Ciò potrebbe essere interpretato nel senso che non ne risulterebbe alcun cambiamento e che alle famiglie monoparentali sarebbe ulteriormente concessa la medesima riduzione (tariffale) accordata alle persone coniugate. Sarebbe anche ipotizzabile sostituire la terminologia attuale come proposto dall’iniziativa parlamentare Lauri (04.450): «… una riduzione analoga, adeguata alla capacità economica…». Sotto il profilo materiale ciò sarebbe identico allo stralcio dell’articolo 11 capoverso 1 secondo e terzo periodo. Così facendo spetterebbe ai Cantoni stabilire le modalità di sgravio delle famiglie monoparentali rispetto alle persone sole. La libertà dei Cantoni sarebbe poi limitata dal principio costituzionale dell’imposizione secondo la capacità economica e dalla corrispondente giurisprudenza del Tribunale federale.
4.3 Proposta del Consiglio federale
4.3.1 LIFD
Il Consiglio federale propone di concedere ulteriormente alle famiglie monoparentali l’applicazione della tariffa per persone coniugate. Non procurerebbe invece alcun vantaggio la sostituzione della tariffa per persone coniugate con una corrispondente deduzione, senza oneri supplementari, a favore delle famiglie monoparentali. Una limitazione del diritto vigente alle «persone che crescono effettivamente da sole i figli» sarebbe ipotizzabile. Attualmente però esistono vari tipi di concubinato. È quindi senz’altro possibile che la persona che cresce da sola i figli viva in concubinato ma non fruisca di effetti di sinergia sotto il profilo finanziario perché il suo partner non contribuisce alle spese di economia
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 31
domestica. Esistono altresì relazioni durevoli e meno durevoli di concubinato, ragion per cui lo stato effettivo alla fine del periodo fiscale non rispecchia necessariamente la capacità economica durante l’anno. All’atto di chiarire se si è in presenza o no di un concubinato, le amministrazioni fiscali dovrebbero fondarsi sulle indicazioni dei contribuenti. Un controllo efficace e/o capillare non è possibile a causa della mancata registrazione delle coppie di concubini. Per questo motivo si rinuncia a limitare l’applicazione della tariffa per persone coniugate alle sole «persone che crescono effettivamente da sole i figli». Nel contempo si evita che le persone che crescono da sole i figli e vivono in concubinato possano subire un aggravio dell’onere rispetto allo status quo. Nel quadro delle misure immediate in materia di imposta federale diretta entrate in vigore il 1° gennaio 2008 le coppie coniugate hanno peraltro diritto alla deduzione per coniugati e godono pertanto di uno statuto migliore rispetto alle famiglie monoparentali con il medesimo reddito.
4.3.2 LAID
Il Consiglio federale propone, non da ultimo in ragione delle richieste di diversi Cantoni, lo stralcio senza sostituzione dall’articolo 11 capoverso 1 LAID del passaggio corrispondente (secondo e terzo periodo) concernente le famiglie monoparentali. Si sopprime così facendo la violazione contraria alla Costituzione dell’autonomia tariffale dei Cantoni censurata dal Tribunale federale. I Cantoni sono pertanto liberi di strutturare come intendono le loro tariffe, nell’osservanza tuttavia dei limiti imposti dalla Costituzione federale e dalla pertinente giurisprudenza del Tribunale federale. La LAID si esprime pertanto sui soli rapporti di onere tra persone coniugate, divorziate, separate o celibi (art. 11 cpv. 1, primo periodo).
5 Imposizione dei genitori separati che esercitano in comune
l’autorità parentale
5.1 Diritto vigente e necessità di modifica
Nel contesto della LIFD può in linea di massima fare valere la deduzione per figli il genitore presso il quale vive il figlio minorenne (art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD). Tale genitore ha diritto all’applicazione della tariffa per persone coniugate (art. 214 cpv. 2 LIFD). L’attribuzione della deduzione per figli e della tariffa applicabile sono ulteriormente spiegate nella circolare n. 7 del 20 gennaio 2000 «Imposizione della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell'autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati e prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale da parte dei genitori separati o divorziati». In caso di cura alternata del figlio da parte dei due genitori, e in assenza del versamento da un genitore all'altro di un contributo per il mantenimento del figlio, la circolare prevede che il criterio determinante per l’attribuzione della deduzione per figli e per l’applicazione della tariffa per persone coniugate sarà l'importanza della cura esercitata da ciascun genitore. Il genitore che assume la parte più importante della cura effettiva dei figli ha diritto alla deduzione per figli e alla tariffa più moderata. Se entrambi i genitori assumono in uguale misura la cura effettiva dei figli il reddito più elevato costituisce il criterio determinante di attribuzione.
La mozione Parmelin (05.3319), in quanto accolta, esige l’eliminazione della disparità di trattamento fiscale dei contribuenti divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui figli e li custodiscono alternativamente.
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 32
5.2 Proposta del Consiglio federale
Se, nel quadro del divorzio o della separazione giudiziaria, i genitori hanno concluso una convenzione omologabile che determina la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento, il giudice attribuisce su richiesta congiunta l’autorità parentale a entrambi i genitori se ciò è compatibile con il bene del figlio (art. 133 cpv. 2 CC). Nel caso dei genitori non coniugati l’autorità tutoria attribuisce su richiesta congiunta l’autorità parentale a entrambi i genitori (art. 298a cpv. 1 CC).
In questi casi l’attribuzione della deduzione per figli deve essere modificata. D’ora in poi entrambi i genitori potranno far valere per metà la deduzione per figli a condizione che non vengano fatte valere ulteriori deduzioni per contributi di sostentamento ai sensi dell’articolo 33 LIFD. Quest’ultima esigenza è necessaria per evitare un doppio sgravio (deduzione per figli e deduzione per alimenti). Nell’intento di trovare una soluzione che possa essere applicata, tale deduzione per metà dovrà essere concessa a prescindere dal fatto che la cura dei figli sia alternata o meno, questo perché non si può pretendere che l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale di ogni genitore.
A motivo dell’autonomia loro garantita dalla Costituzione, l’attribuzione della deduzione per figli non può essere imposta ai Cantoni.
La Commissione per l’armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (CAID) caldeggia la soluzione attuale. Qualora si rendesse politicamente necessaria una modifica, tale modifica dovrebbe essere strutturata in maniera restrittiva e non dovrebbe provocare doppi sgravi. La presente proposta di modifica tiene conto di questa esigenza.
6 Entrata in vigore
Il Consiglio federale auspica che le misure di sgravio fiscale delle famiglie con figli possano essere attuate il più presto possibile.
Per poter porre in vigore la riforma già nel 2010 il Consiglio federale propone di applicare la cosiddetta procedura speciale ai sensi dell’articolo 85 capoverso 2 della legge federale sul Parlamento (LParl; RS 171.10), procedura in virtù della quale un oggetto in deliberazione può essere eccezionalmente discusso per la prima volta in ambo le Camere nella stessa sessione. Se il disegno verrà adottato dalle Camere federali nella sessione autunnale del 2009, le nuove disposizioni potranno essere poste (retroattivamente) in vigore il 1° gennaio
2010 purché non venga proposto il referendum.
7 Spiegazioni relative alle modifiche di legge
7.1 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta
Osservazione preliminare: l'avamprogetto di legge presentato in questa sede reca esclusivamente modifiche delle disposizioni postnumerando. Per motivi formali le corrispondenti disposizioni praenumerando dovranno essere adeguate in maniera analoga nel messaggio del Consiglio federale. Allo stadio attuale vi si è rinunciato per ragioni di chiarezza.
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 33
Sono posti in consultazione l'avamprogetto per una soluzione combinata e quello sulla variante C della tariffa per i genitori. Se non è specificato, le spiegazioni seguenti sulle singole disposizioni sono uguali per entrambi gli avamprogetti.
Ad art. 212 cpv. 1 e 1bis LIFD (solo soluzione combinata)
Oltre alla deduzione per figli, l’attuale legge sull’imposta federale diretta prevede anche una cosiddetta deduzione dei premi di assicurazione per i figli. Quest'ultima può pertanto essere stralciata (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, art. 212 cpv. 1, secondo capoverso del secondo lemma LIFD, nonché l’ordinanza sulla progressione a freddo per quanto riguarda gli importi attualmente in vigore 6 ).
Sotto il profilo della tecnica legislativa i capoversi modificati devono essere menzionati nella loro integralità. Se gli importi del primo e del secondo lemma fossero mantenuti invariati, questa circostanza provocherebbe una riduzione dell’entità delle deduzioni, perché la legge è più recente dell’ultima modifica dell’ordinanza sulla progressione a freddo. Per questo motivo è necessario riprendere gli importi conformemente all’ordinanza sulla progressione a freddo, come pure il rinvio al corrispondente stato dell’indice, affinché in caso di compensazione della progressione a freddo non venga effettuato un adeguamento eccessivo.
Il secondo periodo del secondo lemma del capoverso 1 è trasferito per motivi di tecnica legislativa in un capoverso separato (1bis).
Ad art. 212 cpv. 2bis LIFD
In ambito di imposta federale diretta non era finora possibile far valere una deduzione per le spese di cura prestata da terzi ai figli. Questa possibilità sarà d’ora in poi ammessa, purché siano adempite determinate esigenze. Tali costi devono essere insorti perché non è stato possibile assumere personalmente la cura dei figli a causa di un’attività lucrativa, di una formazione o dell'incapacità d'esercitare un'attività lucrativa.
I genitori possono dedurre unicamente le spese sostenute durante la durata effettiva dell’attività lucrativa, dell'incapacità d'esercitare un'attività lucrativa o della formazione. Nel caso dei contribuenti che lavorano a tempo parziale possono essere prese in considerazione unicamente le spese sopportate durante il tempo di lavoro. Le spese di cura dei figli all’infuori del tempo di lavoro o di formazione dei genitori – ad esempio i costi di baby-sitting la sera o il fine settimana – non possono essere dedotte. A titolo di esempio le spese di cura sostenute dai genitori nel quadro delle attività di tempo libero vanno considerate costi della vita e non possono quindi essere fatte valere. Spetta al contribuente fornire la prova che le spese sono giustificate. Per garantire un’esecuzione uniforme l’AFC emanerà presumibilmente una circolare che disciplinerà le questioni di dettaglio (ad es. la legittimazione alla deduzione in caso di un ciclo di formazione elettronico).
Le coppie di coniugi che vivono in comunione domestica possono far valere le spese di cura dei figli se entrambi esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa. La deduzione per le spese di cura prestata da terzi ai figli deve pertanto essere accordata non soltanto in caso di attività lucrativa di entrambi i genitori, ma anche nei casi in cui uno dei coniugi esercita un’attività lucrativa e l’altro è incapace d'esercitare un'attività lucrativa oppure è in formazione. È pure possibile che entrambi i genitori siano in formazione o incapaci d'esercitare un'attività lucrativa e non siano quindi in grado di assumere personalmente la cura dei figli.
6 RS 642.119.2
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 34
Oltre ai coniugi, anche le famiglie monoparentali che esercitano un’attività lucrativa, oppure sono incapaci d'esercitare un'attività lucrativa o in formazione devono poter dedurre le spese di cura prestata da terzi ai figli purché non ne possano assumere personalmente la cura.
Le spese di cura possono inoltre essere fatte valere finché i figli necessitano di una cura familiare o scolastica supplementare. L’età a contare dalla quale non è più necessaria alcuna cura dipende normalmente dal grado di maturità dei figli. Per motivi di armonizzazione e di natura amministrativa viene stabilito un limite di età per tutti i figli. Le eventuali spese di cura prestata da terzi non possono più essere fatte valere a contare dall’anno nel quale il figlio minorenne raggiunge il sedicesimo anno di età. Questa età corrisponde sovente a quella della fine della scuola dell’obbligo. Sono deducibili soltanto le spese effettivamente comprovate di cura prestata da terzi ai figli. Le spese effettive di cura prestata da terzi tendono a diminuire con l’avanzare dell’età dei figli e sono strutturate come deduzioni inorganiche con un limite massimo di 12 000 franchi per figlio e per anno. Esse sono ammesse in deduzione anche quando la cura viene assunta da membri della famiglia, ad esempio i nonni. In contropartita questi ultimi devono dichiarare l’importo corrispondente come reddito imponibile.
Sono deducibili soltanto le spese supplementari che risultano dalla cura prestata da terzi ai figli. In particolare non sono ammesse in deduzione le spese di vitto che sarebbero insorte anche in caso di cura personale dei figli.
Ad art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD
Soluzione combinata
L’attuale deduzione per figli di 6100 franchi è aumentata di 2000 franchi e portata a 8100 franchi. Unitamente alla deduzione per premi di assicurazione stralciata dall’articolo 212 capoverso 1, secondo capoverso del secondo lemma – di attuali 700 franchi – la deduzione per figli ammonterà a 8800 franchi per figlio (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, art. 212 cpv. 1, secondo capoverso del secondo lemma LIFD, nonché l’ordinanza sulla progressione a freddo per quanto riguarda gli importi attualmente in vigore). Se i genitori sono separati solo uno di essi può normalmente far valere la deduzione per figli. La mozione Parmelin (05.3319) accettata dal Parlamento esige che le disposizioni di legge siano modificate in maniera da correggere la disparità di trattamento fiscale dei contribuenti divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui figli e ne hanno alternativamente la cura. Nel senso di questa mozione la deduzione per figli deve essere accordata per metà a determinate condizioni (cfr. il n. 5.2, in particolare per quanto riguarda le esigenze). I testi di legge in francese e in italiano prevedono la deduzione per figli anche per i figli in tirocinio o agli studi, mentre la versione tedesca menziona unicamente i figli in tirocinio. Questo errore va colmato completando il testo di legge in tedesco con la locuzione «schulische».
Variante C della tariffa per i genitori:
Per quanto concerne la ripartizione della deduzione per figli e il complemento del testo di legge tedesco confronta le spiegazioni riguardanti la soluzione combinata.
La deduzione per figli rimane al livello attuale di 6100 franchi per figlio. Gli importi validi attualmente per le deduzioni sociali sono fissati nell'ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; art.
7 lett. a OPFr). Dato che la disposizione deve essere modificata a causa della
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 35
regolamentazione sulla ripartizione della deduzione per figli, è opportuno inserire nella legge, alla stessa occasione, anche gli importi validi attualmente. Se l'importo rimanesse invariato, questa circostanza provocherebbe una riduzione dell’entità delle deduzioni, perché la legge è più recente dell’ultima modifica dell’ordinanza sulla progressione a freddo. Inoltre, è necessario il rinvio al corrispondente stato dell’indice, affinché in caso di compensazione della progressione a freddo non venga effettuato un adeguamento eccessivo.
Ad art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD
Soluzione combinata
L’attuale deduzione per spese di sostentamento si conforma sempre alla deduzione per figli ai sensi dell’articolo 213 cpv. 1 lett. a. La deduzione per spese di sostentamento di 6100 franchi – deduzione che non ha grande rilievo sotto il profilo fiscale – deve anch’essa essere aumentata di 2000 franchi e portata a 8100 franchi. Unitamente alla deduzione per premi di assicurazione stralciata dall’articolo 212 capoverso 1, secondo capoverso del secondo lemma – di attuali 700 franchi – la deduzione per figli ammonterà a 8800 franchi per persona bisognosa o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, art. 212 cpv. 1, secondo capoverso del secondo lemma LIFD, nonché l’ordinanza sulla progressione a freddo per quanto riguarda gli importi attualmente in vigore).
Secondo il testo di legge in vigore la deduzione per spese di sostentamento non può essere fatta valere se, per le prestazioni fornite alla moglie, è già stata fatta valere la deduzione di cui alla lettera a. La medesima norma va applicata anche quando la moglie fa valere le deduzioni di cui alla lettera a per le prestazioni fornite al marito. La disposizione è stata completata in questo senso.
Variante C della tariffa per i genitori
A complemento del testo di legge, per quanto concerne il marito confronta le spiegazioni della soluzione combinata. Dato che la disposizione deve essere modificata, analogamente alla deduzione per figli secondo la lettera a è opportuno inserire nella legge, alla stessa occasione, anche gli importi validi attualmente per la deduzione di sostentamento con il relativo stato dell'indice (cfr. spiegazioni ad art. 213 cpv. 1 lett a LIFD).
Art. 214 capoversi 2 e 2bis (nuovo) (tariffa per i genitori) (solo variante C della tariffa per i genitori)
La nuova tariffa per i genitori stabilita al capoverso 2bis è applicabile a tutte le coppie di coniugi con figli e famiglie monoparentali. Di conseguenza il capoverso 2 deve essere adeguato in modo corrispondente, affinché sia applicabile unicamente ai coniugi senza figli.
Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta per i genitori, la determinazione del reddito imponibile rimane invariata. Ciò significa che le deduzioni riferite ai figli attualmente in vigore devono essere mantenute al loro valore attuale. È applicata la nuova tariffa per i genitori, che si basa sulla tariffa per coniugati ai sensi del capoverso 2 nonché una riduzione supplementare di 170 franchi per figlio dell'ammontare dell'imposta. La tariffa per i genitori è concessa ai coniugi e alle famiglie monoparentali che vivono nella stessa comunione domestica con i figli o le persone al cui sostentamento essi provvedono.
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 36
Per i redditi bassi è possibile che la riduzione dell'importo dell'imposta vada in parte o del tutto a vuoto. L'imposta è ridotta al massimo a zero, vale a dire che in nessun caso vengono versati accrediti d'imposta al contribuente.
Dato che il capoverso 2 deve essere modificato, alla stessa occasione, deve essere inserita nella legge anche la tariffa per coniugati attualmente in vigore conformemente all'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza sulla progressione a freddo. Se la tariffa rimanesse invariata, questa circostanza provocherebbe una maggiore imposizione dei coniugi e delle famiglie monoparentali, in quanto la legge è più recente delle ultime modifiche dell'ordinanza sulla progressione a freddo. Inoltre, è necessario il rinvio al corrispondente stato dell’indice, affinché in caso di compensazione della progressione a freddo non venga effettuato un adeguamento eccessivo.
7.2 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Ad art. 9 cpv. 2 lett. cbis (nuovo) LAID
La legislazione in vigore (disposizioni finali, art. 72c LAID) schiude fin d’ora ai Cantoni la possibilità di ammettere la deduzione delle spese di cura prestata da terzi ai figli. Finora 24 Cantoni ne hanno fatto diversamente uso. Le diverse normative non differiscono soltanto sotto il profilo dell’entità della deduzione, ma anche da quello delle condizioni (età dei figli, motivi della cura da parte di terzi). La maggior parte dei Cantoni hanno strutturato la deduzione per la cura dei figli come deduzione sociale o deduzione inorganica. Esistono però anche Cantoni che si fondano sulle spese di conseguimento del reddito (costi necessari per generare il reddito [costi professionali]) per definire le spese di cura dei figli.
D’ora in poi i Cantoni saranno tenuti ad ammettere in deduzione le spese di cura prestata da terzi ai figli. Come finora essi potranno stabilire autonomamente l’entità della deduzione. La disposizione in questione prescrive che tali spese dovranno essere strutturate quali deduzioni inorganiche che potranno essere fatte valere non soltanto quando i genitori esercitano un’attività lucrativa, ma anche quando sono incapaci d'esercitare un'attività lucrativa o in formazione. Il limite di età è disciplinato in maniera uniforme in un intento di armonizzazione e di semplificazione. Per questo motivo i Cantoni devono ammettere la deduzione delle spese effettive di cura dei figli fino al compimento del sedicesimo anno di età.
Ad art. 11 cpv. 1 LAID
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il disciplinamento dell’imposizione delle persone che crescono da sole i figli di cui all’articolo 11 capoverso 1 viola l’autonomia tariffale dei Cantoni sancita dalla Costituzione.
Per ristabilire la conformità alla Costituzione si propone di modificare come segue l’articolo
11 capoverso 1: va mantenuto unicamente il primo periodo che prevede uno sgravio
adeguato delle persone coniugate rispetto alle persone sole. Il secondo e il terzo periodo possono essere stralciati perché i Cantoni nonostante questo stralcio parziale dell’articolo
11 capoverso 1 LAID sono ulteriormente tenuti a tassare secondo la loro capacità
economica le persone che crescono da sole i figli. Secondo la Costituzione le modalità di applicazione di questa prescrizione competono nondimeno all’autonomia tariffale dei Cantoni.
Procedura di consultazione relativa allo sgravio fiscale delle famiglie con figli 37
Ad art. 72c LAID
L’articolo 72c LAID stabilisce che all’entrata in vigore della riforma dell’imposizione della coppia e della famiglia, i Cantoni possono prevedere la deduzione dai redditi imponibili delle spese di cura dei figli per i genitori che esercitano un’attività lucrativa. La disposizione in questione diviene obsoleta con il presente avamprogetto di legge e può pertanto essere stralciata.
Ad art. 72l LAID
Ai Cantoni deve essere accordato tempo sufficiente per trasporre le nuove disposizioni della LAID nelle leggi tributarie cantonali. Solitamente ai Cantoni si concedono due anni per una modifica di legge, tenuto conto della durata necessaria della procedura.
L’articolo 9 capoverso 2 lettera cbis LAID è direttamente applicabile se al termine di questo periodo un Cantone non ha ancora posto in vigore la deduzione delle spese di cura dei figli. Poiché l’entità della deduzione non è stabilita nel presente articolo, i Cantoni dovranno disciplinare essi stessi, conformemente alle loro legislazioni, il modo di procedere qualora le necessarie modifiche di legge non potessero essere poste tempestivamente in vigore (prevedendo ad esempio che il Governo cantonale emani transitoriamente la prescrizione necessaria).
Lo sgravio delle famiglie con figli è una richiesta pluriennale, materialmente giustificata. Se ne deve pertanto prospettare un’entrata in vigore possibilmente rapida. L’avamprogetto di legge può essere posto in vigore soltanto all’inizio di un periodo fiscale.
Se il progetto è esaminato da entrambe le Camere in una procedura speciale nella sessione autunnale con un termine di referendum fino all’inizio di gennaio 2010, l’entrata in vigore può essere stabilita (retroattivamente) il 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale ne determinerebbe l’entrata in vigore qualora dovesse essere proposto il referendum. Nell’ipotesi che il progetto venga adottato soltanto nella sessione invernale, il termine di referendum scadrebbe a fine marzo 2010. Per quanto riguarda il settore dell’imposta alla fonte le nuove deduzioni devono essere note già prima dell’inizio dell’anno. In questo caso il Consiglio federale potrebbe porre in vigore le modifiche di legge soltanto un anno più tardi.