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Avamprogetto del 20.06.2010

Commento relativo all’ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti

1. Introduzione

1 La sottoscrizione dell'Accordo d'associazione a Schengen (AAS) ha posto le basi per il collegamento della Svizzera al sistema d’informazione centrale visti (C-VIS). La decisione 2004/512/CE2 del Consiglio, dell’8 giugno 2004, ha istituito un sistema di scambio di dati sui visti. Tale decisione fa parte dell’acquis di Schengen. Il regolamento VIS3, notificato alla Svizzera il 16 luglio 2008 quale sviluppo dell’acquis di Schengen, è teso a definire l'oggetto e le funzionalità del sistema nonché le pertinenti responsabilità. Definisce le varie procedure di scambio di dati sui visti tra Stati Schengen. I dati biometrici (fotografia e impronte delle dieci dita) sono contenuti nel sistema al fine di garantire un’identificazione affidabile dei richiedenti il visto. Il C-VIS migliora l'attuazione della politica Schengen comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione delle autorità incaricate dei visti. Mira a: - semplificare la procedura di domanda del visto; - prevenire le domande di visto multiple; - agevolare la lotta alle frodi; - agevolare le verifiche ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio degli Stati Schengen; - contribuire all'identificazione di chiunque non adempia le condizioni d'entrata, di presenza o di soggiorno applicabili in uno Stato membro; - agevolare l'applicazione del regolamento Dublino4 per la determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo e agevolare l'esame di tale domanda; - prevenire le minacce incombenti sulla sicurezza interna degli Stati Schengen. Le autorità degli Stati Schengen possono, in casi ben precisi, ottenere i dati registrati nel C- VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e

1 RS 0.362.31 2 Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS), GU L 213 del 15 giugno 2004, pag. 5. 3 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 60. 4 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determina- zione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cit- tadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

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altri reati gravi. Le procedure di consultazione in siffatte circostanze sono fissate dalla decisione 2008/663/GAI del Consiglio5.

Le basi legali necessarie all’entrata in funzione del VIS sono state approvate dal Consiglio federale il 29 maggio 20096. Il Parlamento ha adottato il progetto in votazione finale l'11 dicembre 2009. Il progetto legislativo è suddiviso in due parti. La prima concerne le disposizioni da applicare a decorrere dall’entrata in funzione del VIS centrale (C-VIS). Si tratta delle basi legali necessarie affinché le autorità svizzere abbiano accesso al C-VIS e affinché i dati registrati dalle autorità svizzere nel sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti (EVA) possano essere trasferiti nel C-VIS. Attualmente l’entrata in funzione del C- VIS è prevista per il quarto trimestre 2010. In un secondo tempo è prevista l’emanazione delle disposizioni legali da applicare al momento dell’entrata in funzione del nuovo sistema nazionale d'informazione visti, presumibilmente nel 2011. Il nuovo sistema nazionale d'informazione visti sarà totalmente indipendente dal sistema d'informazione comune al settore degli stranieri e dell'asilo (Sistema d’informazione centrale sulla migrazione; SIMIC), contrariamente a EVA che costituisce un sotto-sistema del SIMIC. Occorre concretizzare in due nuove ordinanze le basi legali necessarie alle due fasi d’attuazione del VIS.

1.1 Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti

Quest'ordinanza entrerà verosimilmente in vigore nel dicembre 2010. Predispone la disciplina legata all'entrata in funzione del solo C-VIS. Occorre definire le autorità autorizzate ad accedere ai dati del C-VIS. Nella prima tappa della messa in funzione del C-VIS, il nuovo sistema nazionale d'informazione visti non sarà ancora disponibile. Durante tale fase, nessuna disposizione dell'ordinanza dovrà menzionare il sistema nazionale visti, previsto per una tappa ulteriore (2011). Restano pertanto applicabili le regole relative a EVA e SIMIC (legge federale del 20 giugno 20037 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, LSISA, e ordinanza del 12 aprile 20068 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, Ordinanza SIMIC).

1.2 Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale

d'informazione visti Quest'ordinanza costituisce una revisione totale dell'ordinanza di cui al punto 1.1. Occorre completare l'ordinanza esistente aggiungendo la disciplina relativa al nuovo sistema nazionale d'informazione visti. Occorre altresì definire con precisione le autorità che

5 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13/08/2008, pag. 129 6 Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l’Unione europea in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2009 3629. 7 RS 142.51 8 RS 142.513

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registreranno i dati nel nuovo sistema nazionale d'informazione visti e quelle autorizzate a consultarli.

2. Commenti alle ordinanze

Il principale oggetto della procedura di consultazione è l'ordinanza definitiva, contenente sia le disposizioni relative al C-VIS che quelle relative al sistema nazionale d'informazione visti. Il nuovo sistema nazionale d'informazione visti è volto a consentire una migliore interoperatività con il C-VIS. L'ordinanza che disciplina anche questo sistema è pertanto commentata per prima.

2.1. Commenti all'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul

sistema nazionale d'informazione visti

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto Questo articolo definisce l’oggetto della presente ordinanza, che abbraccia sia il C-VIS che il sistema nazionale d'informazione visti.

Art. 2 Definizioni Questo articolo riprende le nozioni ricorrenti nell’ordinanza per agevolarne la lettura. Definisce in particolare l’applicazione N-VIS. Sono definite anche le nozioni di Stato terzo, di Stato Schengen e di Stato Dublino. Le definizioni relative al C-VIS e al sistema nazionale d'informazione visti possono essere consultate agli articoli 109a capoverso 1 e 109b capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20059 sugli stranieri (LStr). La nozione di punto d'accesso centrale, dal canto suo, è definita all'articolo 109a capoverso 4 LStr. Capitolo 2: Responsabilità, architettura del sistema nazionale visti, ufficio VISION e VIS-Mail Art. 3 Responsabilità del sistema nazionale visti Questo articolo designa l’Ufficio federale della migrazione (UFM) quale organo responsabile per il nuovo sistema nazionale d'informazione visti, indicando i principali compiti legati a tale responsabilità.

Art. 4 Architettura del sistema nazionale visti e trasferimento di dati Questo articolo definisce l’architettura del sistema nazionale d'informazione visti e le modalità secondo cui è collegato al C-VIS.

9 RS 142.20, message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 sur I ‘approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et I'Union européenne concernant la reprise du règlement et de la décision relatifs au système d'informa- tion sur les visas (VIS) (Développements de I'acquis de Schengen) FF 2009 3769.

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Art. 5 Ufficio VISION L’articolo 5 verte sull’Ufficio VISION, allestito dall’UFM nel quadro dell’associazione a Schengen e operativo dal 5 dicembre 2008.

Cpv. 1 L’Ufficio VISION assicura lo scambio di dati nel quadro della consultazione degli Stati Schengen in previsione del rilascio dei visti Schengen in applicazione dell'articolo 22 del codice dei visti10. Uno Stato è effettivamente libero di esigere dagli altri Stati Schengen che lo consultino sistematicamente per tutte le domande provenienti da uno Stato terzo definito o per determinate categorie di cittadini. La risposta deve intervenire entro sette giorni. Se lo Stato consultato non trasmette una risposta, si considera che non ha nulla da obiettare al rilascio del visto. Nel contesto della procedura di consultazione, l'Ufficio VISION deve comunicare al C-VIS il deposito della domanda di visto accompagnata dal numero della domanda stessa.

Cpv. 2 Questa procedura è applicabile anche allo scambio d'informazioni concernenti il rilascio dei visti con validità territoriale limitata, alla trasmissione di altri messaggi nel contesto della cooperazione consolare nonché alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda del visto, o di copie elettroniche di tali documenti conformemente all'articolo 16 paragafo 3 del regolamento VIS CE.

Cpv. 3 Attualmente la rete di consultazione Schengen Vision è utilizzata come rete di comunicazione per le consultazioni sui visti. Quanto sarà operativo il C-VIS, sarà utilizzato in parallelo il meccanismo VIS-Mail, quindi in una seconda fase il VIS-Mail sarà l'unica rete di comunicazione per lo scambio di messaggi. Col tempo l'ufficio Vision utilizzerà pertanto il VIS-Mail.

Art. 6 VIS-Mail Cpv. 1 Il VIS-Mail è un mezzo di comunicazione che consente lo scambio di dati nel quadro del rilascio dei visti, ai fini della consultazione delle autorità centrali e della cooperazione consolare. L’UFM deve rispondere a ogni messaggio trasmessogli tramite questo canale. È peraltro libero di determinare in che modo servirsene per trasmettere domande d’informazioni. È pertanto difficile prevedere la portata degli scambi d’informazione che seguiranno. Occorre adottare le misure tecniche necessarie per consentire la trasmissione di 220 messaggi al giorno. Il trattamento di un tale volume di messaggi rischia di provocare, a

10 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , che istituisce un codice comu- nitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.09.2009, pag.1.

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lungo termine, un ulteriore fabbisogno di personale. Tuttavia il personale disponibile è per ora in grado di assumere gli incarichi legati all'ufficio VISION.

Cpv. 2 In virtù della decisione della Commissione 377/2009/CE11 del 5 maggio 2009 che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all’articolo 16 del regolamento VIS, il VIS-Mail consente di trasmettere messaggi nel contesto della cooperazione consolare e di trasmettere documenti giustificativi (art. 16 par. 3 regolamento VIS). Trattasi di chiedere e fornire maggiori informazioni su un richiedente il visto. Può trattarsi ad esempio di trasmettere informazioni su attività di passatore o sui documenti di viaggio. Anche lo scambio d'informazioni nel quadro della cooperazione consolare locale ai sensi dell'articolo 48 del codice dei visti può avvenite tramite il VIS-Mail. Può parimenti trattarsi di segnalare i dati inesatti introdotti nel C-VIS (cfr art. 24 par. 2 regolamento VIS). Infine sarà altresì possibile segnalare agli altri Stati Schengen l'acquisto della cittadinanza svizzera da parte di un richiedente (cfr. art. 25 par. 2 regolamento VIS). In tal caso l'UFM è tenuto a informare lo Stato che ha registrato i dati sul visto, ai fini della cancellazione di tali dati. Col tempo il VIS-Mail sarà inoltre l'unico mezzo di comunicazione nel contesto della procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 22 del codice dei visti. La Sezione Basi visti dell'UFM collabora con l'ufficio VISION per le comunicazioni necessa- rie in base al regolamento VIS e al codice dei visti.

Capitolo 3: Registrazione dei dati da parte delle autorità incaricate dei visti Art. 7 Registrazione dei dati Questo articolo verte sulla registrazione dei dati da parte delle autorità competenti definite all’articolo 109b della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr), che sostituisce l’articolo 8a LSISA al momento dell’entrata in funzione del nuovo sistema nazionale visti (entrata in vigore: 2011)12.

Cpv. 1 È fatto riferimento alle pertinenti disposizioni del regolamento VIS che definiscono i dati da registrare imperativamente qualora una domanda di visto sia considerata ammissibile ai sensi dell'articolo 19 del codice dei visti13, poi al momento del rilascio, dell'annullamento, della revoca o della proroga del visto. Questi dati sono elencati esaurientemente in allegato, nella matrice d’accesso al sistema nazionale d'informazione visti (allegato 2). Questi dati sono trasferiti automaticamente dal sistema nazionale d'informazione visti al C- VIS. 11 GU L 117 del 12 maggio 2009, pag. 3 12 Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l’Unione europea in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen); FF 2009 3629 13 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.09.2009, pag.1.

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Cpv. 2 Il capoverso 2 prevede la registrazione di dati speciali utili alla sola Svizzera. Questi dati sono registrati in particolare qualora la Svizzera rilasci un visto Schengen di tipo D, ossia un visto nazionale ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen14. Gli stessi dati sono altresì registrati dai Cantoni qualora sia rilasciato un visto Schengen per soggiorno breve (inferiore a tre mesi) e il soggiorno soggiaccia a permesso a motivo dell'esercizio di un'attività lucrativa. La parte corrispondente dei campi di dati dell'attuale allegato dell'ordinanza SIMIC è ripresa nella categoria VII dell'allegato 2. Questi dati supplementari non sono trasferiti al C-VIS.

Art. 8 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato Cpv. 1 Il 30 novembre 2009 la Commissione europea ha approvato la decisione che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l'accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell'ambito del sistema d'informazione visti15. Taluni principi di questa decisione sono ripresi nella presente ordinanza. L'articolo 8 prevede, conformemente al punto 2 dell'allegato della decisione summenzionata, che al momento di registrare i dati relativi a una domanda in rappresentanza di un altro Stato Schengen, occorre indicare nei sistemi d'informazione nazionale e centrale l'identità dello Stato Schengen rappresentato.

Cpv. 2 La medesima indicazione va fornita in caso di rilascio del visto, d'interruzione della domanda, di rifiuto, revoca, annullamento o proroga del visto.

Art. 9 Proprietario dei dati Cpv. 1 La decisione della Commissione del 30 novembre 2009 definisce, al punto 2 del suo allegato, la nozione di proprietà dei dati. Lo Stato responsabile per la registrazione dei dati al momento del deposito di una domanda di visto diventa il proprietario di tali dati.

14 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L del 22.09.2000, pag. 19. Modificata dal Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regola- mento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, GU L 85 del 31.03.2010, pag. 1. 15 Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti, GU L 315 del 2.12.2009, pag. 30.

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Cpv. 2 I dati registrati nel quadro della decisione di rilascio del visto o della proroga dello stesso conservano il medesimo proprietario. Nel caso di un cittadino cinese che ottiene un visto svizzero dall'ambasciata svizzera a Pechino e che ne chiede la proroga mentre soggiorna in Belgio, quest'ultimo Stato diventa proprietario dei dati relativi alla decisione di proroga, mentre la Svizzera resta proprietaria dei dati registrati precedentemente.

Cpv. 3 Se un'autorità incaricata della procedura del visto copia le impronte digitali già figuranti nel C- VIS, diventa proprietaria del nuovo fascicolo così creato.

Cpv. 4 Inoltre, trattandosi di collegare una domanda a un'altra domanda nel contesto di un gruppo di viaggiatori o di una famiglia, il medesimo Stato è proprietario di tutti i dati. Tale Stato è inoltre l'unico a poter creare collegamenti tra diversi membri del gruppo e a poter correggere tali collegamenti.

Cpv. 5 Solo lo Stato proprietario di un fascicolo di domanda del visto è autorizzato a collegare lo stesso a uno o più altri fascicoli del medesimo richiedente oppure a sopprimere tali collegamenti.

Capitolo 4: Diritti d'accesso in rete

Art. 10 Accesso al sistema nazionale d'informazione visti Si tratta di definire con precisione i servizi aventi diritto d’accesso al nuovo sistema nazionale d'informazione visti. L’articolo 10 concretizza l’articolo 109c LStr. Gli accessi sono definiti esaurientemente nell’allegato 2 della presente ordinanza. Tale allegato definisce l’insieme dei dati relativi ai visti nonché i diritti di consultazione e di trattamento (cfr. commento relativo all’allegato 2, alla fine del presente documento).

Cpv. 1 lett. a In particolare è d'uopo precisare che presso l'UFM, nel contesto delle mansioni legate al settore dei visti e dei documenti viaggio, la Divisione Ammissione Dimora deve poter beneficiare di un accesso. Anche l'identificazione delle persone nel settore della migrazione necessita un accesso al sistema nazionale d'informazione visti. L'Ambito direzionale Asilo e ritorno beneficia di un accesso al sistema nel contesto dell'esame delle domande d'asilo. Il

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Servizio dei fascicoli deve potervi accedere ai fini dell'archiviazione. La Sezione Informatica e statistica deve poter accedere alle cifre necessarie al suo lavoro. La Divisione Ammissione Mercato del lavoro beneficia altresì di un accesso al sistema nazionale d'informazione visti per l'esame di determinate domande nel settore del diritto degli stranieri.

Cpv. 1 lett. b-g Gli accessi previsti alle lettere b, c, e, f e g corrispondono agli accessi previsti attualmente in EVA, sotto-sistema del SIMIC. È d'uopo accordare i medesimi diritti alle autorità svizzere per quanto concerne il nuovo sistema nazionale d'informazione visti. L'articolo 11 lettera d prevede tuttavia un nuovo accesso alle pratiche consolari della Direzione delle risorse del DFAE. Tale accesso è giustificato e persegue un trattamento più efficace dei ricorsi nel contesto del rilascio di visti di competenza del DFAE. È pertanto d'uopo creare nella presente ordinanza una pertinente base legale chiara. La lettera g è dedicata alle autorità cantonali e comunali incaricate delle questioni relative agli stranieri. Ogni autorità incaricata di rilasciare o prorogare un permesso di soggiorno o di decidere in merito a una procedura di naturalizzazione deve poter accedere al sistema nazionale d'informazione visti per verificare il percorso migratorio della persona interessata. La lettera g menziona altresì le autorità cantonali di polizia che svolgono mansioni in ambito migratorio, ovvero nel settore della legge sugli stranieri. Tali autorità necessitano di un accesso ai dati sui visti del sistema nazionale d'informazione. In particolare occorre segnalare che le autorità cantonali di polizia possono essere chiamate a identificare una persona sprovvista di documenti atti ad attestare la legalità del suo soggiorno in Svizzera e nello spazio Schengen. Tale accesso si fonda sull'articolo 109c lettera e LStr.

Cpv. 1 lett. h

In seguito all'iniziativa parlamentare depositata dal consigliere nazionale Toni Brunner (05.463; Impedire la conclusione di matrimoni fittizi), in data 12 giugno 2009 il Parlamento ha adottato una modifica del Codice civile16 (CC), della legge federale del 18 giugno 200417 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) e della LSISA.

Da allora le autorità dello stato civile devono verificare la legalità del soggiorno dei futuri coniugi o partner registrati e segnalare le persone che non hanno potuto comprovare la legalità del loro soggiorno in Svizzera. A tal fine e per lottare contro le unioni contratte al solo fine di eludere le disposizioni in materia d'ammissione e di soggiorno degli stranieri (cfr. art. 97a CC e 6 cpv. 2 LUD), gli uffici dello stato civile e le rispettive autorità di vigilanza hanno pertanto accesso ai dati figuranti nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Lo stesso vale par determinati dati relativi ai visti. Tali dati devono parimenti essere

16 RS 120 17 RS 211.231

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accessibili agli uffici dello stato civile nel quadro del nuovo sistema nazionale d'informazione visti retto dalla presente ordinanza.

Cpv. 1 lett. i-k Le lettere i-k illustrano i diritti d'accesso ai dati sui visti quali esistono già tuttora nel contesto dell'ordinanza SIMIC. Tali accessi devono essere garantiti nel contesto della creazione del nuovo sistema nazionale d'informazione visti. Trattasi dell'accesso alla Divisione dell’assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia, al Servizio informazioni della Confederazione, nel quadro delle misure di respingimento pronunciate per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, nonché al Tribunale amministrativo federale, per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr.

Cpv. 2 È qui fatto riferimento all'allegato 2 che disciplina in maniera circostanziata i diritti d'accesso ai diversi dati contenuti nel sistema nazionale d'informazione visti.

Art. 11 Consultazione in rete del C-VIS L’articolo 11 definisce con precisione i servizi aventi diritto d’accesso in rete al C-VIS ai fini della consultazione. Concretizza l’articolo 109c LStr.

Cpv. 1 Lett. a La lettera a definisce le unità dell'UFM che hanno accesso in rete al C-VIS. La Divisione Ammissione Dimora deve disporre di un accesso al C-VIS nel quadro delle sue mansioni relative alla procedura del visto. Le sezioni Dublino dell'UFM nonché i collaboratori dei Centri di registrazione e procedura (CRP; art. 11 cpv. 1 lett. a n. 2) hanno accesso ai dati del C-VIS per determinare lo Stato Dublino responsabile dell'esame di una domanda d'asilo. È assolutamente necessario che i collaboratori dei CRP abbiano accesso al C-VIS così da consentire una cernita dei casi Dublino e dei casi non Dublino. Ogni collaboratore potrà così verificare se la persona ha effettivamente ottenuto un visto da un altro Stato Dublino. In caso di risposta affermativa può essere avviata la procedura Dublino.

Lett. b-d Le lettere b-d riprendono in parte gli accessi previsti dall'articolo 109a capoverso 2 lettere a, c e d LStr, ovvero: - per i posti di confine delle polizie cantonali e per il Corpo delle guardie di confine, le rappresentanze svizzere all'estero, la missione svizzera presso l'ONU a Ginevra, il Segretariato di Stato e la Direzione politica del DFAE, nel contesto dell'esame delle domande di visto;

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- per il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti, in particolare per l'espletamento delle loro mansioni di controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero.

Lett. f Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri necessitano di un accesso al C-VIS per svolgere i loro compiti in materia di visti . I Cantoni sono liberi di delegare le mansioni migratorie ai Comuni o alle Città, compreso il settore dei visti. Considerate le competenze conferite dal Cantone di Berna ai Comuni di Berna, Bienne e Thun, tali Comuni devono poter accedere al C-VIS. Questa delega di competenze è prevista formalmente dalla legge cantonale bernese che introduce la legge federale sull'asilo e la legge federale sugli stranieri (LiLFAE). Sin dall'entrata in funzione del C-VIS, tutte le autorità che emanano visti o che saranno chiamate a prorogare dei visti saranno tenute a consultare il nuovo sistema europeo conformemente al regolamento VIS.

Cpv. 2 La Centrale operativa di fedpol funge da punto d'accesso centrale con accesso diretto ai dati del C-VIS (art. 109a cpv. 4 LStr). Risponde alle domande rivoltele dalle autorità enumerate agli articoli 15 e 16.

Cpv. 3 Gli accessi sono definiti esaurientemente all'allegato 3 della presente ordinanza. Detto allegato menziona l'insieme dei dati relativi ai visti, nonché i diritti di consultazione e di trattamento di tali dati (cfr. commento all'allegato 3).

Capitolo 5 Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS

Art. 12 Consultazione alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero L'articolo 12 riprende le categorie di dati che possono essere utilizzate per consultare il C- VIS alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero. Le autorità sono definite all’articolo 11. I dati che possono essere utilizzati sono definiti nel regolamento VIS. Per motivi di chiarezza e trasparenza è inserito un rimando alle pertinenti disposizioni, con menzione dei dati che possono essere utilizzati per un controllo. I dati che possono essere consultati in caso di risultato positivo della consultazione del VIS centrale sono retti dal regolamento VIS. Per motivi pratici, l’ordinanza si limita a rinviare alle pertinenti disposizioni del regolamento VIS. La matrice allegata, concernente gli accessi al C-VIS, indica i dati che possono essere consultati dalle autorità.

Art. 13 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

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Questo articolo è simile all’articolo 12. Precisa le categorie di dati che possono essere utilizzate per consultare il C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente per trattare una domanda d’asilo in base al regolamento Dublino

Il principale strumento di ricerca è dato dalle impronte digitali del richiedente l’asilo. Le impronte rilevate presso i centri di registrazione e procedura devono poter essere confrontate con i dati del C-VIS.

Cpv. 4 Il capoverso 4 dell'articolo 13 limita la consultazione dei dati. In caso di deposito di una domanda d'asilo e in caso di esito positivo della ricerca volta a determinare lo Stato Dublino competente, la consultazione dei dati di domande collegate ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS (gruppo familiare o di viaggiatori) è possibile solo se si tratta di membri di una famiglia. Tale disciplina è prevista al punto 3 dell'allegato della decisione della Commissione che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l'accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell'ambito del sistema d'informazione visti18.

Art. 14 Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo Questo articolo è simile all’articolo 13. Precisa le categorie di dati che possono essere utilizzate per consultare il C-VIS al fine di trattare una domanda d’asilo se la Svizzera è lo Stato competente per trattare la domanda in base al regolamento Dublino. Le impronte digitali del richiedente l'asilo sono parimenti lo strumento principale che consente la ricerca nel C-VIS.

Capitolo 6 Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d'accesso centrale

Art. 15 Autorità federali Per motivi di protezione dei dati e di trasparenza, questo articolo indica le autorità, a livello federale, autorizzate ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 200819 (in seguito decisione VIS; art. 3 par. 2) a inoltrare una richiesta di dati del C-VIS presso il punto d’accesso centrale. L’autorizzazione risulta dal mandato che tali autorità svolgono per legge nel quadro dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi ai sensi dell'allegato 4 dell'ordinanza.

18 Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti, GU L 315 del 2.12.2009, pag. 30. 19 GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 129.

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Art. 16 Autorità cantonali Le autorità cantonali elencate in questo articolo possono, ai fini dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, presentare una domanda presso il punto d’accesso centrale (Centrale operativa di fedpol), in vista di ottenere determinati dati del C-VIS. In virtù della decisione VIS, anche le autorità cantonali di perseguimento penale sono autorizzate a richiedere e visionare dati del C-VIS. Possono chiedere alle rispettive polizie cantonali che venga inoltrata una domanda presso la Centrale operativa di fedpol.

Le autorità comunali di polizia e di perseguimento penale possono chiedere alla centrale operativa delle rispettive polizie cantonali che venga inoltrata una domanda presso la Centrale operativa di fedpol. I Cantoni disciplinano la procedura.

Art. 17 Procedura per l’ottenimento dei dati Questo articolo disciplina la procedura ordinaria e quella che interviene nei casi d'urgenza eccezionale. In linea di principio, la domanda rivolta alla Centrale operativa di fedpol da un’autorità autorizzata è presentata mediante un apposito modulo, predisposto dalla Centrale operativa, completato e trasmesso elettronicamente. Il modulo distingue i casi normali e i casi urgenti. A determinate condizioni (p. es. procedure d’indagine urgenti, sequestro urgente di materiale probatorio o arresto) si parla di caso d'urgenza eccezionale. La possibilità di presentare la richiesta oralmente presuppone un’urgenza estrema che non soffre deroga. L’urgenza deve essere dimostrata nella domanda orale. Il modulo di domanda dev’essere trasmesso senza indugio alla Centrale operativa di fedpol non appena presentata la domanda orale. La Centrale operativa verifica se sono adempite tutte le condizioni di cui all'articolo 18 della decisione del Consiglio, compresa l'esistenza di un'urgenza eccezionale. Questa verifica ex post ha luogo entro un termine ragionevole dopo il trattamento della domanda. Fedpol disciplina la procedura concreta in un regolamento sul trattamento.

Art. 18 Condizioni per l’ottenimento dei dati Questo articolo definisce con precisione a quali condizioni una delle autorità di cui agli articoli 15 e 16 può ottenere i dati.

Art. 19 Scambio di dati con Stati nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS Occorre assicurare lo scambio d'informazioni ai sensi dell'articolo 6 della decisione VIS tra la Svizzera e le autorità di polizia e di perseguimento penale degli Stati membri dell'UE per i quali il regolamento VIS non è ancora entrato in vigore. Va rilevato che per il Regno Unito e l'Irlanda, ad esempio, il regolamento VIS non è ancora in vigore. Le domande debitamente motivate vanno rivolte per scritto, eventualmente per via elettronica, alle autorità svizzere di cui all'articolo 109a capoverso 3 LStr. Esse trasmettono quindi le domande alla Centrale operativa di fedpol.

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La Svizzera può parimenti chiedere a uno Stato membro nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS di comunicarle le proprie informazioni in materia di visti. Le domande debitamente motivate sono presentate anche in questo caso per scritto, eventualmente per via elettronica.

Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza

Sezione 1: Trattamento dei dati Art. 20 Principio del trattamento Le autorità svizzere ai sensi dell’articolo 109b capoverso 3 LStr sono le uniche abilitate a modificare i dati che hanno registrato e che sono stati trasmessi al C-VIS. In altre parole, nessuno Stato può modificare dati che non ha lui stesso rilevato. Va ricordato che le autorità competenti in materia di visti sono le uniche a poter accedere al C-VIS ai fini della registrazione, modifica o cancellazione dei dati.

Art. 21 Conservazione dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti Cpv. 1 Questo articolo si riferisce unicamente ai dati del sistema nazionale d'informazione visti. In generale, tutti i dati devono essere cancellati una volta raggiunto lo scopo per il quale sono stati registrati o non appena tale scopo non è più valido. Il termine di conservazione massimo dei dati (cinque anni) del sistema svizzero sui visti consente alle autorità svizzere autorizzate di effettuare ricerche in materia di visti per un periodo sufficientemente lungo. Infatti, dopo un termine di cinque anni non occorre più conservare i dati ai fini delle ricerche. La legge federale del 19 giugno 199220 sulla protezione dei dati (LPD) non prevede un termine per la conservazione dei dati. Tuttavia, il termine previsto nel caso del sistema nazionale d'informazione visti rispetta il principio della proporzionalità ed equivale a quello previsto dall’ordinanza del 7 maggio 200821 N-SIS. Allo scadere del termine massimo di cinque anni, i dati sono cancellati automaticamente. Nessun dato proveniente dal C-VIS può essere conservato nel sistema nazionale d'informazione visti, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 24 capoverso 2 della presente ordinanza. I dati del C-VIS non possono essere copiati negli incarti nazionali, fatti salvi alcuni casi individuali (cfr. art. 13 par. 1 della decisione VIS22).

Cpv. 2 Questo capoverso stabilisce a partire da quando inizia a decorrere il termine di cinque anni di cui al capoverso 1 considerate le diverse registrazioni che possono aver luogo nel sistema nazionale d'informazione visti.

20 RS 235.1 21 RS 362.0 22 GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 129.

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Art. 22 Cancellazione dei dati Cpv. 1 Se una persona ottiene la cittadinanza svizzera è d'uopo cancellare i suoi dati sui visti contenuti nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS. Se i dati sono stati registrati da un altro Stato, l'UFM lo informa senza indugio affinché proceda alla cancellazione richiesta. È importante rilevare che una volta cancellati i dati di una persona è indispensabile cancellare anche le connessioni esistenti in virtù dell'articolo 8 paragrafi 3 e 4 del regolamento VIS. La cancellazione deve intervenire senza indugio. Per «senza indugio» s’intende entro il lasso di tempo più breve possibile.

Cpv. 2 Per consentire la cancellazione di cui al capoverso 1, le autorità competenti in materia di cittadinanza devono informare la Sezione Basi visti dell'UFM di tutte le naturalizzazioni.

Cpv. 3 Come detto, solo gli Stati o le autorità che hanno concesso o rifiutato il visto possono modificare i dati del sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS. In caso di ricorso contro il rifiuto del visto risoltosi a favore del ricorrente, i dati del ricorrente possono essere cancellati unicamente dall’autorità che ha rifiutato il visto (prima istanza). È possibile modificare i dati solo previa decisione definitiva dell'istanza di ricorso.

Art. 23 Qualità dei dati Questo articolo disciplina la procedura che devono adottare le autorità qualora fosse manifesto che i dati sono inesatti o che non sono stati trattati conformemente al diritto nel sistema nazionale d'informazione visti. Tale disciplina risulta in particolare dagli articoli 5 e 25 LPD. L'UFM adotta le misure necessarie non appena ha preso atto di dati erronei o trattati in maniera non conforme al diritto.

Art. 24 Conservazione dei dati del C-VIS Cpv. 1 In linea di principio nessun dato estratto dal C-VIS può essere conservato nel sistema nazionale d'informazione visti. Cpv. 2

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Il capoverso 2 dell’articolo 24 prevede una deroga al divieto di conservare i dati del C-VIS nel sistema nazionale d'informazione visti. I dati tratti dal C-VIS possono essere conservati nelle collezioni di dati nazionali solo se necessario in un caso individuale, per quanto conforme all’oggetto del C-VIS (cfr. art. 30 del regolamento VIS) e alle pertinenti disposizioni legali, segnatamente in materia di protezione dei dati, e per una durata che non superi quella necessaria nel caso in esame. L'articolo 4 capoverso 2 LPD prevede che il trattamento dei dati deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità.

Cpv. 3 Secondo questo capoverso le autorità di cui agli articoli 15 e 16 della presente ordinanza sono tenute a distruggere i dati che hanno ottenuto dalla Centrale operativa di fedpol, a meno che siano necessari nel caso specifico conformemente ai fini della decisione VIS, ovvero se il caso è in fase di trattamento (cfr. art. 13 della decisione VIS).

Cpv. 4 L’utilizzo dei dati del C-VIS non conforme ai capoversi 1-3 viene qui definito quale utilizzo fraudolento dei dati ai sensi dell’articolo 120d LStr.

Art. 25 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali Cpv. 1 In linea di principio, nessun dato trattato nel sistema nazionale d'informazione visti o nel C- VIS può essere comunicato a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale. Per «comunicazione» ai sensi dell'articolo 31 paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS s'intende altresì la messa a disposizione di dati in casi individuali.

Cpv. 2 L’UFM può trasmettere le informazioni richieste a Stati terzi o a organizzazioni internazionali in un caso individuale. Le condizioni per la comunicazione dei dati del C-VIS sono rette dall'articolo 31 del regolamento VIS. Possono essere trasmessi solo determinati dati elencati al capoverso 2 dell'articolo 25 della presente ordinanza. Le organizzazioni internazionali sono chiaramente definite dal regolamento VIS (allegato al regolamento). Trattasi dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e della Croce Rossa. Cpv. 3 Per quanto concerne la comunicazione o la messa a disposizione di dati del sistema nazionale visti, l’UFM non è tenuto a rispondere alle domande che gli pervengono e non comunica informazioni di propria iniziativa. È d'uopo rinviare all'articolo 105 LStr che prevede la comunicazione di dati a Stati terzi e a organizzazioni internazionali. L'articolo 15 LSISA s'applica attualmente alla comunicazione di dati del SIMIC a terzi e si riferisce altresì all'articolo 105 LStr.

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Art. 26 Delega di compiti nel quadro del rilascio di visti L'articolo 26 è teso a concretizzare l’articolo 98b capoverso 3 LStr. Si tratta di precisare a quali condizioni prestatori di servizi esterni possono effettuare determinati compiti nel quadro del rilascio dei visti. Le condizioni stabilite dal presente articolo si fondano in gran parte sul regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 200923, recante modifica dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all’introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull’organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. Tale regolamento è stato ulteriormente ripreso nel quadro del codice dei visti, in particolare nei suoi articoli 42 e 43

Cpv. 1 Il DFAE e l'UFM devono accertarsi che lo Stato in cui si prevede di incaricare dei prestatori di servizi garantisca un livello adeguato di protezione dei dati. Non è possibile fornire una garanzia assoluta della protezione dei dati. Pertanto è d'uopo determinare oculatamente in quali Stati è possibile incaricare un prestatore di servizi.

Cpv. 2 Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi conformemente all'allegato X del codice dei visti. Tale contratto prevede in particolare che l’ambasciata è l’unico detentore della collezione. Inoltre, i dati raccolti vanno distrutti entro 30 giorni dall’appuntamento presso l’ambasciata. La trasmissione dei dati deve avvenire in maniera assolutamente sicura. La disattenzione di una clausola di confidenzialità da parte della società può provocare la rescissione immediata del contratto nonché una pena convenzionale (multa). In tal caso, i dati della società devono essere distrutti immediatamente. Grazie a tale strumento convenzionale è garantito che le imprese rispettino il quadro legale svizzero della protezione dei dati.

Cpv. 3 Al DFAE competono diverse verifiche concernenti la qualità del lavoro dei prestatori di servizi esterni. In particolare deve verificare che la convenzione sia attuata correttamente ai sensi dell'articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti. Occorre altresì formare il prestatore di servizi esterno affinché disponga delle conoscenze confacenti destinate ai richiedenti. Infine, i dati devono sempre essere comunicati in modo sicuro ai sensi dell'articolo 44 del codice dei visti.

Cpv. 4

23 GU L 131 del 28.5.2009, pagg. 1–10.

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In caso di collaborazione tra Stati Schengen e di condivisione del medesimo prestatore di servizi, le mansioni di cui al capoverso 3 sono espletate di concerto.

Cpv. 5 In caso di omissione da parte dei prestatori di servizi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali dei richiedenti il visto, la responsabilità ricade sulla Svizzera, a prescindere dalla responsabilità dei prestatori di servizi.

Cpv. 6 Il prestatore di servizi è autorizzato a prelevare, oltre all’emolumento abituale, un importo teso a coprire il lavoro svolto per il conto della rappresentanza. Le spese di servizio devono essere proporzionate alle spese sostenute dal prestatore di servizi per la realizzazione di uno o più compiti previsti all’articolo 98b LStr. Gli importi vanno inoltre precisati nella convenzione tra il prestatore e l’ambasciata.

Cpv. 7 Per prima entra in linea di conto la possibilità di affidare determinati compiti a consoli onorari (art. 42 del codice dei visti). Alcuni compiti possono essere affidati a prestatori esterni unicamente se non è possibile incaricarne un console onorario. Le altre possibilità di cooperazione previste dal codice dei visti vanno parimenti prese in considerazione.

Entrata in vigore dell'articolo 26 L'articolo 26 della presente ordinanza si fonda sull'articolo 98b LStr relativo alla delega di incarichi nel quadro della procedura dei visti. Sebbene tale delega di competenze, in particolare per quanto concerne la registrazione di dati biometrici, sia legata alla messa in funzione del C-VIS, che esige una rilevazione biometrica al deposito di ogni domanda di visto, è auspicabile che quest'articolo entri in vigore quanto prima. Il DFAE auspica affidare rapidamente determinati incarichi a prestatori di servizi esterni, conformemente al codice dei visti entrato in vigore il 5 aprile 2010. Attualmente la messa in funzione del C-VIS è prevista per dicembre 2010. L'articolo 98b LStr e l'articolo 26 della presente ordinanza dovrebbero poter entrare in vigore a tale data anche qualora lo scadenziario generale dovesse subire ritardi. In tal caso il contenuto dell'articolo 26 sarebbe ripreso tale e quale nell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)24, verosimilmente alla sezione 8.

Sezione 2: Diritti delle persone interessate Art. 27 Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati L'articolo 27 riprende il contenuto dell’articolo 6 LSISA e dell’articolo 19 dell’ordinanza SIMIC, su cui si basano tuttora i diritti delle persone interessate nel settore dei visti, in

24 RS 142.204

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particolare il diritto d’accesso ai dati, il diritto di essere informati sulla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati. Cpv. 1 Chiunque si avvalga del proprio diritto d'accesso, di rettifica o di cancellazione di dati del sistema nazionale d'informazione visti o del C-VIS deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta all'UFM.

Cpv. 2 Il capoverso 2 della presente disposizione riprende il principio secondo cui solo le autorità che hanno registrato dei dati nel sistema nazionale visti e li hanno trasmessi al C-VIS possono comunicarli nel contesto dell'esercizio del diritto d'accesso.

Cpv. 3 Le domande di diritto d’accesso previste al capoverso 3 sono registrate secondo le disposizioni del regolamento sul trattamento, stabilito dall’UFM in conformità all’articolo 11 dell’ordinanza del 14 giugno 199325 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

Cpv. 4 Se le autorità svizzere non possono rettificare o cancellare dei dati in quanto registrati da un altro Stato, l'UFM deve contattare tale Stato entro 14 giorni.

Cpv. 5 Le domande vanno trattate senza indugio. L’espressione «senza indugio» indica un lasso di tempo per quanto possibile breve a decorrere dal deposito della domanda. Occorre emanare una decisione motivata unicamente in caso di rifiuto dell'accesso ai dati, della rettifica o della cancellazione degli stessi.

Art. 28 Obbligo d’informare Cpv. 1 Al momento del rilevamento dei dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto in particolare dell’identità del detentore della collezione, ovvero l’UFM, e delle finalità del trattamento dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti (nel sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti, EVA, del SIMIC in un primo tempo, cfr. art. 25 dell'ordinanza commentata al punto 2.2) e nel C-VIS. L'interessato deve altresì essere al corrente delle categorie di destinatari dei dati del C-VIS.

Cpv. 2

25 RS 235.11

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Il garante ha parimenti diritto di essere informato sugli elementi menzionati al capoverso 1 dell’articolo 28.

Art. 29 Risarcimento danni Il regolamento VIS non prevede il risarcimento danni in caso d'errore incorso nel quadro della gestione del sistema nazionale visti. Il regolamento VIS istituisce tuttavia, all'articolo 33, una responsabilità di ciascuno degli Stati nel quadro del funzionamento del C-VIS. Pertanto la Svizzera è responsabile in caso di cattiva gestione del proprio sistema nazionale e delle implicazioni che ciò può avere sul C-VIS. Occorre pertanto prevedere tale responsabilità nella presente ordinanza. Chiunque ha subito danni legati alla gestione del sistema nazionale d'informazione visti ha diritto di reclamare un risarcimento. Tale diritto e la procedura che ne deriva sono retti dalla legge del 14 marzo 195826 sulla responsabilità (LResp). Nel quadro dell’attuazione degli accordi d’associazione a Schengen, la Svizzera ha disciplinato nella LResp la questione dei danni legati alla gestione del Sistema d’informazione Schengen (SIS). I pertinenti articoli prevedono tra l’altro, a prescindere dalla persona che ha causato il danno, una responsabilità causale della Confederazione con possibilità di rivolgersi al Cantone presso cui è impiegata la persona che ha provocato il danno. Trattandosi anche qui di un sistema d’informazione Schengen, appare logico applicare per analogia anche al VIS gli articoli della LResp relativi ai danni derivanti dalla gestione del SIS.

Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 30 Sicurezza dei dati Il presente articolo corrisponde alla disciplina usuale in materia di sicurezza dei dati applicabile alle banche di dati (cfr. ad es. art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 dell’ordinanza SIMIC)27. Le misure organizzative e tecniche circostanziate sono stabilite nel regolamento sul trattamento.

Art. 31 Statistiche La presente disposizione consente di garantire che la Svizzera possa trasmettere le statistiche necessarie ai vari organi dell’Unione europea e adempiere in tal modo i propri obblighi di comunicazione. Determinate associazioni del settore turistico o terzi interessati possono ottenere statistiche relative al numero di persone che hanno ottenuto visti turistici, oppure relative al numero di visti legati all'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera.

26 RS 170.32 27 RS 142.513

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Art. 32 Consulenza in materia di protezione dei dati L’osservanza delle prescrizioni relative alla protezione dei dati è di competenza del consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Egli è incaricato del coordinamento e offre sostegno, perlopiù ai sensi dell’articolo 23 OLPD, ai consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ovvero in prima linea dell’UFM e di fedpol. I compiti sono chiaramente definiti e vengono svolti dal consulente per la protezione dei dati degli uffici interessati.

Art. 33 Vigilanza sul trattamento dei dati Quale autorità suprema di vigilanza, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha il compito di vigilare sul trattamento dei dati personali. Tale mansione incombe anche alle autorità cantonali di protezione dei dati qualora siano competenti in materia. Le autorità federali e cantonali di protezione dei dati collaborano da vicino con il Garante europeo della protezione dei dati. Ai fini di una collaborazione efficace, l’IFPDT costituisce il punto di contatto nazionale tra le autorità cantonali di protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 34 Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti (OVIS) dev'essere abrogata all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 35 Modifica del diritto vigente L'ordinanza SIMIC dev'essere modificata in vista della messa in funzione del sistema nazionale d'informazione visti. L'articolo 3 capoverso 1 lettera a, riferito al sistema EVA, è abrogato. Tale abrogazione deve intervenire alla messa in funzione del nuovo sistema nazionale d'informazione visti, verosimilmente a fine 2011. Vanno soppressi anche i dati sui visti figuranti nell'allegato 1 dell'ordinanza SIMIC, infatti i dati relativi ai visti si troveranno esclusivamente nel nuovo sistema nazionale d'informazione visti.

Art. 36 Entrata in vigore L'ordinanza entra in vigore a partire dall'entrata in funzione del sistema nazionale d'informazione visti, verosimilmente a fine 2011 o inizio 2012.

Allegato 1 Questo allegato enumera tutti gli accordi d'associazione a Schengen e a Dublino.

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Allegato 2 Questo allegato enumera tutti i dati contenuti nel sistema nazionale d'informazione visti, nonché i diritti d'accesso di ciascun gruppo d'utenti, conformemente agli articoli 109b e 109c LStr, nonché all'articolo 11 della presente ordinanza. Consente altresì di determinare se i dati possono essere unicamente consultati (A) o se possono essere anche trattati (B). Come detto, per accedere ai dati le autorità devono dimostrare il carattere indispensabile di tali dati per l'espletamento del loro mandato legale. I dati del C-VIS che su domanda presso la Centrale operativa di fedpol sono comunicati alle autorità di sicurezza e di perseguimento penale sono elencati nella decisione VIS. I dati del C-VIS che possono essere trasmessi alle autorità di sicurezza qualora siano adempite le condizioni di cui nella decisione VIS, non corrispondono ai dati consultati attualmente in caso di esito positivo della ricerca in EVA. La portata dell'accesso delle polizie cantonali (controllo di confine) - le quali beneficiano già di un accesso diretto al C-VIS - ai dati del sistema nazionale d'informazione visti è leggermente più estesa dell'attuale accesso a EVA. Anche l'acceso di fedpol II (polizia giudiziaria federale) e III (ufficio centrale nazionale INTERPOL) ai dati del sistema nazionale d'informazione visti è allargato. I dati ai quali è esteso l'accesso non sono dati sensibili. Trattasi di un cambiamento positivo che agevola alle autorità l'espletamento del loro mandato legale.

Allegato 3 L'allegato 3 enumera tutti i dati contenuti nel C-VIS, in maniera analoga all'allegato 2. Contiene i diritti d'accesso al C-VIS delle autorità svizzere, conformemente agli articoli 109a LStr e 12 della presente ordinanza. I dati del C-VIS possono essere esclusivamente consultati. È impossibile modificare i dati direttamente nel C-VIS. Qualsiasi modifica dev'essere effettuata nel sistema nazionale d'informazione visti ed essere poi riprodotta nel C-VIS (art. 4 OVIS).

Allegato 4 Le due decisioni quadro 2002/584/GAI28 e 2002/475/GAI29 di cui all'articolo 2 della decisione VIS servono a definire le nozioni di «reati di terrorismo» e di «reati penali gravi». Queste decisioni quadro non sono applicabili alla Svizzera, tuttavia i reati ivi illustrati sono considerati tali nella misura in cui corrispondono o sono equivalenti a quelli previsti dal diritto nazionale. L'allegato 4 contiene, sul modello dell'allegato 1 della legge federale del 12 giugno 200930 sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (Legge sullo scambio di informazioni con

28 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.07.2002, pag. 1. 29 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, GU L 164 del 22.06.2002, pag. 3-7. 30 RS 362.2

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gli Stati Schengen, LSIS), un catalogo dei reati punibili secondo il diritto svizzero corrispondenti alla nozione di «reato penale grave» ai sensi della decisione VIS.

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2. 2. Commenti relativi all'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti:

prima fase d'attuazione

Le disposizioni formulate per la prima tappa dell'entrata in funzione del VIS, ovvero senza il nuovo sistema nazionale d'informazione visti, sono commentate al capitolo qui appresso. Gli articoli che concernono esclusivamente il sistema nazionale d'informazione visti non figurano più nella presente ordinanza. Trattasi degli articoli 3, 10 e 21 dell'ordinanza commentata precedentemente.

Alcuni articoli devono inoltre contenere un riferimento al sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, ovvero al sistema che attualmente contiene i dati sui visti svizzeri. Alcuni punti sono peraltro già disciplinati nel quadro della LSISA e dell’ordinanza SIMIC. È pertanto superfluo riprendere qui la regolamentazione già esistente. La presente ordinanza entrerà in vigore non appena entrerà in funzione il C-VIS e sarà interamente riveduta, all'entrata in funzione del nuovo sistema nazionale visti, dall'ordinanza presentata al punto 2.1, presumibilmente nel 2011.

Capitolo 1 Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto Questo articolo definisce l'oggetto della presente ordinanza. Concerne unicamente il C-VIS.

Art. 2 Definizioni Questo articolo corrisponde all'articolo 2 commentato al punto 2.1.

Capitolo 2 Trasferimento di dati al C-VIS, Ufficio VISION e VIS-Mail Art. 3 Trasferimento di dati al C-VIS Questo articolo definisce le modalità di trasferimento al C-VIS dei dati registrati nel sistema d'informazione comune ai settori degli stranieri e dell'asilo.

Art. 4 Ufficio VISION Questo articolo verte sull'Ufficio VISION, creato dall'UFM nel quadro dell'associazione a Schengen e operativo dal 5 dicembre 2008. Rinviamo al commento all'articolo 5, punto 2.1.

Art. 5 VIS-Mail Questo articolo corrisponde all'articolo 6 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.

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Capitolo 3 Registrazione dei dati da parte delle autorità incaricate dei visti

Art. 6 Registrazione dei dati Questo articolo verte sulla registrazione dei dati da parte delle autorità competenti quali sono definite nell'articolo 8a della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA31; entrata in vigore sin dall'entrata in funzione del C-VIS e abrogazione nel 2011 con l'entrata in funzione del nuovo sistema nazionale d'informazione visti). Cpv. 1 Contiene un riferimento alle pertinenti disposizioni del regolamento VIS, le quali precisano quali dati devono assolutamente essere registrati qualora una domanda di visto sia considerata ricevibile ai sensi dell'articolo 19 del codice dei visti32, poi al momento del rilascio, dell'annullamento, della revoca o della proroga di un visto. Questi dati sono interamente ripresi in allegato nella matrice che disciplina gli accessi al sistema centrale d'informazione visti (allegato 2). Questi dati sono trasferiti automaticamente da EVA, sotto- sistema del SIMIC, al C-VIS.

Cpv. 2 Secondo il capoverso 2, i campi di dati dell'allegato dell'ordinanza SIMIC sono completati affinché siano menzionati tutti i dati registrati in base al regolamento VIS. L'allegato 3 contiene i campi che d'ora in poi devono figurare nell'ordinanza SIMIC in quanto dati sui visti.

Art. 7 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato Le regole relative alla registrazione di dati in caso di rappresentanza di un altro Stato Schengen sono definite a livello europeo. Questo articolo corrisponde interamente all'articolo 8 dell'ordinanza commentata al punto 2.1. Rinviamo pertanto al relativo commento.

Art. 8 Proprietario dei dati La nozione di proprietà dei dati è già definita nell'articolo 7 dell'ordinanza di cui al punto 2.1. Rinviamo pertanto al relativo commento.

Capitolo 4 Diritti d'accesso in rete Art. 9 Consultazione in rete del C-VIS

31 RS 142.51 32 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.09.2009, pag.1.

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L'articolo 9 è volto a determinare con precisione i servizi dotati di un accesso in rete al C-VIS ai fini della consultazione. Concretizza l'articolo 109a LStr. Questo articolo corrisponde esattamente all'articolo 11 dell'ordinanza che entrerà in vigore con l'entrata in funzione del sistema nazionale d'informazione visti. Rinviamo pertanto al relativo commento al punto 2.1.

Capitolo 5 Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS

Articoli 10-12 Gli articoli 10, 11 e 12 di questo capitolo corrispondono in tutto e per tutto agli articoli 12, 13 e 14 del capitolo 5 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.

Capitolo 6 Ottenimento dei dati del C-VIS tramite un punto d'accesso centrale

Articoli 13-17 Questo capitolo disciplina l'ottenimento dei dati del C-VIS tramite la Centrale operativa di fedpol per le autorità federali e cantonali nel quadro della prevenzione e della lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati penali gravi. Il suo contenuto corrisponde a quello del capitolo 5 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.

Capitolo 7 Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza

Sezione 1 Trattamento dei dati Art. 18 Principio del trattamento Solo le autorità svizzere sono abilitate a modificare i dati che hanno registrato e che sono stati trasmessi al C-VIS. Questo articolo corrisponde all'articolo 20 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.

Art. 19 Cancellazione dei dati Questo articolo corrisponde esattamente all'articolo 22 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.

Art. 20 Qualità dei dati Secondo questo articolo, l'UFM dev'essere informato senza indugio di elementi che indichino l'inesattezza dei dati del C-VIS registrati dalle autorità svizzere. Non appena viene a conoscenza di dati inesatti o trattati in maniera non conforme al diritto, l'UFM adotta le misure necessarie. Contrariamente all'articolo 23 dell'ordinanza commentata al punto 2.1, questo articolo non contiene un riferimento al sistema nazionale d'informazione visti.

Art. 21 Conservazione dei dati del C-VIS

25

Questo articolo corrisponde in tutto e per tutto all'articolo 24 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.

Art. 22 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali Contrariamente all'articolo 25 dell'ordinanza commentata al punto 2.1, l'articolo 22 della presente ordinanza tratta unicamente la comunicazione di dati del C-VIS a Stati terzi o a organizzazioni internazionali. La comunicazione di dati sui visti del sistema SIMIC è retta dalle basi legali vigenti, in particolare dall'articolo 105 LStr.

Art. 23 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto Questo articolo corrisponde espressamente all'articolo 26 dell'ordinanza commentata al punto 2.1. Rinviamo pertanto al relativo commento.

Sezione 2 Diritti delle persone interessate

Art. 24 Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati Sebbene siano applicabili l'articolo 6 LSISA e 19 dell'Ordinanza SIMIC, l'articolo 24 della presente ordinanza precisa il diritto d'accesso ai dati sui visti del C-VIS, il diritto d'essere informati sulla raccolta di dati personali e il diritto di rettificare o sopprimere dati trasmessi al C-VIS. Il contenuto del presente articolo corrisponde essenzialmente all'articolo 27 dell'ordinanza commentata al punto 2.1. Non contiene tuttavia nessun riferimento al sistema nazionale d'informazione visti.

Art. 25 Obbligo d'informare d’informare Questo articolo corrisponde essenzialmente all'articolo 28 dell'ordinanza commentata al punto 2.1. Tratta tuttavia dell'informazione scritta del detentore della collezione e delle finalità del trattamento dei dati nel sistema di rilascio e controllo automatico dei visti (EVA) del SIMIC e nel C-VIS.

Art. 26 Risarcimento danni Questo articolo corrisponde all'articolo 29 commentato al punto 2.1. Verte tuttavia sul trattamento dei dati sui visti nel quadro di SIMIC e non del sistema nazionale d'informazione visti.

Sezione 3 Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

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Art. 27 Sicurezza dei dati Il presente articolo definisce le regole applicabili in materia di sicurezza dei dati. Corrisponde all'articolo 30 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.

Art. 28 Statistiche Questa disposizione consente di garantire che la Svizzera trasmetta le statistiche necessarie ai diversi organi dell'Unione europea (UE) in ossequio al proprio obbligo di comunicazione. Contiene un riferimento ai dati sui visti del sistema d'informazione comune dei settori degli stranieri e dell'asilo (SIMIC), come pure al C-VIS.

Art. 29 Consulenza in materia di protezione dei dati Questo articolo corrisponde all'articolo 32 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.

Art. 30 Vigilanza sul trattamento dei dati Questo articolo corrisponde all'articolo 33 dell'ordinanza commentata al punto 2.1.

Capitolo 8 Disposizioni finali

Art. 31 Modifica del diritto vigente Occorre adeguare l'ordinanza del 22 ottobre 200833 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV). Occorre unicamente prevedere un riferimento a un nuovo atto europeo ripreso dalla Svizzera quale sviluppo dell'acquis di Schengen. Trattasi del regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen34. Il riferimento contenuto nell'attuale nota a piè di pagina relativa all'articolo 20 OEV concerne unicamente il codice frontiere Schengen. Occorre ora prevedere un riferimento a tale nuovo atto in quanto lo stesso esige dagli Stati Schengen un controllo sistematico del visto nel C-VIS al momento della verifica alle frontiere esterne Schengen. La nota a piè di pagina relativa all'articolo 20 OEV dev'essere adeguata conseguentemente sin dall'entrata in funzione del C-VIS.

Art. 32 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore sin dall'allacciamento della Svizzera al C-VIS. Al momento l'entrata in funzione del C-VIS è prevista per il 1° dicembre 2010. Interverrà a tappe e in maniera geograficamente scaglionata. La prima regione interessata è l'Africa del Nord.

33 RS 142.204 34 GU L 35 del 04.02.2009, pag. 56

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Allegato 1 Questo allegato enumera tutti gli accordi d'associazione a Schengen e a Dublino. Allegato 2 L'allegato 2 enumera tutti i dati contenuti nel C-VIS. Contiene i diritti d'accesso al C-VIS delle autorità svizzere conformemente agli articoli 109a LStr e 9 della presente ordinanza. I dati del C-VIS possono essere esclusivamente consultati. È impossibile modificare i dati direttamente nel C-VIS. Qualsiasi modifica dev'essere effettuata nel SIMIC ed essere poi riportata nel C-VIS.

Allegato 3 L'allegato 3 comprende i dati supplementari concernenti i visti che le autorità sono chiamate a registrare in base al regolamento VIS. Questi dati completano l'attuale allegato 1 dell'Ordinanza SIMIC.

Allegato 4 Questo allegato è identico all'allegato 4 commentato al punto 2.1.

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Conseguenze finanziarie Le conseguenze finanziarie sono già state annunciate nel quadro del messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2009. I mezzi necessari alla realizzazione del progetto VIS sono previsti nel credito di 141,8 milioni di franchi del Dipartimento federale di giustizia e polizia destinati a Schengen e Dublino per il periodo 2008 – 2012. Lo stesso vale per le spese necessarie all'entrata in funzione dei sistemi d'informazione nonché per le spese legate alla formazione presso le ambasciate. I mezzi finanziari figurano nel preventivo e nella pianificazione finanziaria. Le ordinanze qui presentate non hanno pertanto nuove conseguenze finanziarie.

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