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Indagine conoscitiva SDR/OSStr (documento 4)

Spiegazioni sulla nuova regolamentazione concernente le gallerie dell’appendice 2 SDR

Appendice 2 SDR ») nelle gallerie che appartengono alla categoria "D" o "E". In linea di massima solo se la galleria viene attribuita alla categoria "C" (oppure ad una categoria meno restrittiva) è consentito il trasporto di cisterne con questi prodotti. Considerando il conseguente sensibile ammorbidimento delle limitazioni per una serie di altre materie pericolose, ma anche rispetto al potenziale di pericolo della benzina, un’attribuzione delle gallerie SDR alla categoria C non appare opportuna. • Attualmente, conformemente a quanto stabilito dall’SDR, nella Galerie du Marcolet di Crissier VD possono transitare unicamente quantità di merci pericolose esenti da autorizzazione (cfr. appendice 2, sottosezione 1.9.5.1, nota c a piè di pagina). Tale galleria è soggetta pertanto alle restrizioni più severe. Per tale motivo può essere assegnata unicamente alla categoria di galleria più restrittiva della nuova normativa (categoria "E"). L’analisi mostra pertanto che l’assegnazione di tutte le 15 gallerie SDR alla categoria di galleria "E" per la fase 1 soddisfa al meglio le attuali disposizioni dell’appendice 2 SDR.

b) Appendice 2 SDR Alla luce di quanto esposto al punto 3 a) precedente è giustificato modificare la sezione 1.9.5 dell’appendice 2 SDR nel modo seguente: • L’« Elenco dei tratti stradali con tunnel » della sottosezione 1.9.5.1 viene ampliato di una « categoria » recante la lettera "E“ per tutte e 15 le gallerie. Questa suddivisione in questa categoria sostituisce l’attuale sistema che regola le quantità soggette o meno ad autorizzazione. In futuro potranno essere trasportate attraverso le 15 gallerie di cui all’appendice 2 SDR merci pericolose nel quadro delle condizioni di esenzioni di cui al punto 1.1.3 dell’ADR. Unica eccezione 5 materie (ad es. rifiuti ospedalieri/medicali [N° ONU 3291], materie biologiche [N° ONU 3373], unità di trasporto sotto fumigazione [N° ONU 3359]), che possono essere trasportate in quantità illimitata. • Sono abrogate le sottosezioni 1.9.5.2 e 1.9.5.3 che contengono disposizioni specifiche per i trasporti che non sottostanno alle prescrizioni dell’ADR. D’ora in poi le condizioni di esenzione di cui al punto 1.1.3 dell’ADR vengono estese, secondo quanto prescritto dall’ADR, anche alle

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gallerie; le merci e le quantità di merci pericolose esentate secondo il punto 1.1.3 dell’ADR non sono più soggette in galleria ad ulteriori limitazioni. • La « lista delle merci ammesse e delle relative quantità » di cui alla sottosezione 1.9.5.4 è stralciata. In futuro le merci ammesse e le relative quantità verranno direttamente dedotte dall’ADR. Decade pertanto anche l’attuale possibilità dei Cantoni, attualmente prevista dalla disposizione speciale 31, di autorizzare il trasporto di olio da riscaldamento, diesel (N° ONU 1202) in veicoli-cisterna laddove non vi fosse un’altra possibilità di trasporto adeguata.

c) Segnaletica stradale Per gli autotrasportatori, le restrizioni risultanti dalla classificazione delle 15 gallerie contemplate nell’appendice 2 SDR avvenuta nel quadro della fase 1 hanno carattere vincolante unicamente se sono segnalate in maniera corrispondente. Per tale motivo vanno riprese nel diritto svizzero le modifiche della Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale regolanti la segnaletica dei veicoli che trasportano merci pericolose, avvenute in seguito all’entrata in vigore della nuova edizione ADR il 1.1.2007. Le proposte di modifica corrispondenti e le relative spiegazioni figurano nel documento 1 (Ordinanza sulla segnaletica stradale, OSStr).

d) Tabella di marcia Sulle modifiche dell’appendice 2 SDR e dell’ordinanza sulla segnaletica stradale sarà deliberato presumibilmente nel giugno 2009. In tal modo si dispone del tempo sufficiente per adeguare la segnaletica, ridisporre le rotte, formare il personale ed effettuare eventuali modifiche EED entro l' 1.1.2010.

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