Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG
Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di processi civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento
Rapporto esplicativo
1. Situazione iniziale
Nell’ambito di diversi progetti legislativi della Confederazione concernenti l’organizzazione giudiziaria e le procedure, negli ultimi anni sono stati uniformati anche i codici di diritto processuale. L’Assemblea federale ha approvato il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) il 5 ottobre 2007 e il Codice di diritto processuale civile il 19 dicembre 2008 (CPC). Il CPC, il CPP e una modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevedono che le parti possano trasmettere gli atti scritti ai tribunali e alle autorità anche per via elettronica (in particolare art. 130 CPC, art. 33a LEF e art. 110 CPP). Il Consiglio federale è autorizzato a definire il formato della trasmissione. Per l’elaborazione di queste disposizioni esecutive, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha deciso di proporre un’unica ordinanza che disciplini le modalità della comunicazione per via elettronica tra le parti e i tribunali o le autorità nell’ambito di procedimenti a cui sono applicabili il CPC, la LEF o il CPP. Grazie all’emanazione coordinata delle disposizioni esecutive le diverse procedure potranno essere svolte in modo uguale anche dal punto di vista tecnico. Prima della consultazione dei Cantoni e delle cerchie interessate è stata contattata anche la Segreteria generale del Tribunale federale per discutere un’eventuale necessità di adattamento del Regolamento del Tribunale federale del 5 dicembre 2006 sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori (RCETF, RS 173.110.29). Visto che i termini di referendum sono trascorsi inutilizzati (il 16 settembre 2009 per la CPC e il 24 gennaio per il CPP), le nuove disposizioni esecutive entreranno probabilmente in vigore il 1° gennaio 2011. Tale data è stata comunicata in diverse occasioni nell’ambito della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e d’intesa con i Cantoni. Secondo lo scadenzario, il Consiglio federale dovrebbe approvare l’ordinanza alla fine del 2009. Così nel 2010 i Cantoni avranno abbastanza tempo per l’implementazione tecnica e soprattutto organizzativa della comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti secondo il CPC, la LEF e il CPP. Con una lettera del 18 dicembre 2008 i Cantoni erano già stati informati della prevista
emanazione dell’ordinanza con l’esortazione di prevedere per il 2010 i pertinenti progetti introduttivi e di preventivare i mezzi necessari a tale scopo.
2. Conseguenze dell’ordinanza
In virtù delle disposizioni legali menzionate all’inizio, l’UFG parte dal presupposto che a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni esecutive in oggetto le autorità cantonali coinvolte saranno obbligate a recepire e trattare gli atti scritti trasmessi per via elettronica. Da qui nasce la necessità per tali autorità di gestire un’infrastruttura che permetta la ricezione di atti scritti per via elettronica. Tale concezione è anche conforme alla strategia di e-government Svizzera. Firmando la strategia anche i Cantoni hanno fornito una dichiarazione d’intenti (cfr. in particolare progetto A1.07 a-h «Ordinazione e ottenimento di estratti autenticati dei registri, attestazioni dello stato civile, copie di importanti atti e di decisioni amministrative»): la Confederazione e i Cantoni intendono permettere ai privati di comunicare anche per via elettronica i loro atti scritti a tutte le autorità penali, giudiziarie civili e in materia di LEF. Le parti hanno anche il diritto di ricevere le notificazioni per via elettronica, se vi hanno acconsentito conformemente alle condizioni dell’articolo 8 (Consenso necessario) o se è stata presentata una domanda per la comunicazione successiva per via elettronica di decisioni e sentenze.
3. Principi dell’ordinanza
La struttura e il contenuto dell’ordinanza si fonda sull’ordinanza del 17 ottobre 2007 concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di un procedimento amministrativo (RS 172.021.2; qui di seguito ordinanza PA), che è servita anche da punto di riferimento per la realizzazione (tecnica). Durante l’elaborazione è stata tuttavia anche esaminata la necessità di adattare l’ordinanza PA alle mutate condizioni (tecniche). Sebbene l’ordinanza presenti diverse divergenze dal RCETF (cfr. in particolare il commento agli art. 5 Formato e 8 Consenso necessario), anche il Tribunale federale ha scelto nel suo regolamento la piattaforma riconosciuta di trasmissione come metodo di fondo della comunicazione per via elettronica. Inoltre, il Tribunale federale ha già segnalato la sua disponibilità di sottoporre, dopo l’approvazione dell’ordinanza da parte del Consiglio federale, il suo regolamento a una verifica e di adattarlo nella misura del possibile all’ordinanza. Ciò permetterà in futuro di comunicare per via elettronica e con gli stessi mezzi tutti gli atti scritti nell’ambito di procedimenti amministrativi della Confederazione, di procedimenti secondo il CPC, la LEF e il CPP nonché di procedimenti dinanzi al Tribunale federale. Nella prima sezione l’ordinanza disciplina l’oggetto e il campo d’applicazione. Per le condizioni e l’autorizzazione delle piattaforme di trasmissione essa rinvia all’ordinanza PA. Mentre la seconda sezione disciplina il formato da utilizzare per gli atti scritti trasmessi ai tribunali o alle autorità e i requisiti della firma elettronica, la terza sezione regola il modo in cui deve avvenire il consenso di una parte, necessario per accogliere decisioni e sentenze anche in forma elettronica, nonché la forma e il modo in cui avviene la notificazione o è stabilito il momento della notificazione. Dopo il disciplinamento della procedura collettiva nell’ambito
dell’esecuzione e fallimento nella quarta sezione, nell’ultima sezione si trovano le disposizioni finali. Per la modifica del diritto vigente (cfr. allegato) occorre in particolare osservare che con il nuovo articolo 3 dell’ordinanza PA la Confederazione rinuncia a limitare, fino al 31 dicembre 2016, a procedimenti dinanzi a determinate autorità la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti (disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005 dell’ordinanza PA). A partire dal 1° gennaio 2011 si potranno trasmettere per via elettronica gli atti scritti nell’ambito di procedimenti amministrativi a tutte le autorità dell’Amministrazione federale centrale della Confederazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1). Con questa modifica anche la Confederazione offre il suo contributo alla strategia di e-government Svizzera nel settore della giustizia.
Per spiegazioni più dettagliate in merito alle singole disposizioni si veda il numero 5 del presente rapporto esplicativo.
4. Ripercussioni finanziarie e sull’informatica
Sinora hanno presentato una domanda di riconoscimento provvisorio ai sensi dell’articolo 11 ordinanza PA la Posta svizzera e la società PrivaSphere AG. Non appena sarà rilasciato il riconoscimento provvisorio e poi definitivo, oltre alla piattaforma IncaMail, gestita dalla Posta e da impiegare nella comunicazione per via elettronica con il Tribunale federale, sarà a disposizione un’ulteriore piattaforma. Possono presentare una domanda di riconoscimento anche altri prestatori. I costi effettivi vanno negoziati direttamente con i prestatori e dipendono dall’entità delle comunicazioni e dal livello di comfort desiderato (uso della piattaforma di trasmissione come web service senza installazione, integrazione in singoli mail client o integrazione nel sistema di posta elettronica esistente). A titolo indicativo si prevedono circa 1 000 franchi l’anno per tribunale o autorità. In tale cifra non sono compresi eventuali adattamenti delle applicazioni. D’altra parte sono previsti risparmi nell’ambito delle spese postali tradizionali e grazie all’ottimizzazione delle procedure interne delle autorità. In seno all’Amministrazione federale o su suo incarico sono stati sviluppati diversi servizi informatici successivamente collaudati in progetti pilota. Sotto la guida del settore Informatica giuridica dell’Ufficio federale di giustizia, nel 2009 tali servizi saranno ulteriormente sviluppati per l’uso in serie, affinché nel 2010 possano essere messi a disposizione anche dei Cantoni. Ne fa ad esempio parte il cosiddetto Document Delivery Service (DDS), impiegato per la trasmissione sicura per via elettronica degli estratti del casellario giudiziario. L’Open Source Code del DDS potrebbe essere ripreso dai Cantoni, implementato come applicazione nei loro sistemi informatici e riconosciuto per l’esercizio della piattaforma di trasmissione. Nel complesso gli investimenti da fare saranno esigui e in ogni caso non raggiungeranno la cifra prevista dieci anni fa all’inizio dei lavori legislativi.
5. Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione L’articolo 1 descrive il campo d’applicazione dell’ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), la legge federale dell’11 aprile
1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) e il Codice di procedura
penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0). L’ordinanza non si applica ai procedimenti dinanzi al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). In tali procedimenti la comunicazione per via elettronica è retta dal regolamento del Tribunale federale del 5 dicembre 2006 sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori (RCETF; RS 173.110.29). I procedimenti amministrativi della Confederazione secondo la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) continuano a essere retti dall’ordinanza del 17 ottobre 2007 concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di un procedimento amministrativo (RS 172.021.2; qui di seguito ordinanza PA). Ai procedimenti dinanzi al Tribunale penale federale l’ordinanza si applica soltanto nella misura in cui il procedimento in questione è retto dal CPP. Se invece il Tribunale penale federale applica altri atti legislativi (ad es. la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo [DPA; RS 313.0] nei procedimenti di cui all’art. 26 lett. b della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale [LTPF; RS 173.71]) il procedimento è retto dal diritto procedurale applicabile. I procedimenti di cui all’articolo 28 capoverso 1 lettera h LTPF sono retti dalle disposizioni procedurali della PA. Di conseguenza la comunicazione per via elettronica è ammessa in virtù della ordinanza PA, a condizione che il Tribunale penale federale figuri nella lista delle autorità che permette la comunicazione per via elettronica e abbia dichiarato ammissibile la trasmissione per via elettronica di atti scritti (cfr. sotto nel commento all’allegato: modifica del diritto vigente). La questione dell’ammissibilità della comunicazione per via elettronica nell’ambito di altri procedimenti (in particolare nei procedimenti amministrativi dei Cantoni) è retta dal diritto procedurale applicabile.
L’ordinanza si applica soltanto alla comunicazione tra le parti coinvolte nel procedimento e un giudice o un’altra autorità. Non sono invece contemplate le comunicazioni tra tribunali o altre autorità, anche nel caso in cui avvengano nell’ambito di un procedimento secondo il CPP, la LEF o il CPP. La richiesta di un parere a un’autorità federale e la comunicazione di tale parere non sono rette dalla presente ordinanza (a differenza di quanto previsto dal RCETF). È fatto salvo il caso in cui un’autorità è parte del procedimento. L’ordinanza è applicabile alla comunicazione scritta in relazione ad atti procedurali. È valida per la comunicazione di tutti i documenti rilevanti per il procedimento, in particolare tutte le conclusioni e le osservazioni delle parti, le citazioni all’udienza, le decisioni e le sentenze delle autorità nonché i documenti probatori presentati dalle parti o da terzi. Non sono invece contemplate le comunicazioni informali, quali ad
esempio l’accordo per un colloquio, anche se effettuate per via elettronica (p.es. per posta elettronica). Ciò non esclude che, se la forma di comunicazione descritta nell’ordinanza appare appropriata, non la si possa usare anche per queste comunicazioni informali. L’ordinanza non è applicabile alle comunicazioni scritte che non avvengono nell’ambito di un procedimento (p.es. semplice richiesta di informazioni) e nemmeno alla comunicazione orale per via elettronica (Voice over IP).
Art. 2 Piattaforme riconosciute Come metodo fondamentale per la trasmissione per via elettronica sia di atti scritti a un’autorità, sia di citazioni, decisioni e altre comunicazioni (comunicazioni), l’ordinanza prevede l’invio tramite una piattaforma per la trasmissione sicura. Rispetto alla normale posta elettronica (e-mail), una siffatta piattaforma di trasmissione ha numerosi vantaggi. Permette in particolare di garantire la confidenzialità e l’integrità degli atti scritti e delle comunicazioni e di comprovare l’ora precisa dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inviate tramite la piattaforma. Per garantire la qualità della piattaforma, quest’ultima deve essere precedentemente riconosciuta. In tal modo si può evitare che ogni singola autorità debba verificare se una determinata piattaforma adempie le condizioni richieste nel singolo caso. La procedura di riconoscimento e i requisiti dettagliati della piattaforma di trasmissione sono disciplinati nell’ordinanza PA. Tutte le piattaforme già riconosciute in virtù dell’ordinanza PA possono essere utilizzate automaticamente anche per la comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti secondo il CPC, la LEF e il CPP. In futuro le decisioni di riconoscimento del Dipartimento federale delle finanze DFF saranno valide per entrambe le ordinanze.
Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un’autorità
Art. 3 Atti scritti Il termine «autorità» comprende i tribunali e altre autorità (p.es. uffici d’esecuzione o autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni). Gli atti scritti non devono tuttavia essere inviati a indirizzi (di posta elettronica) liberamente scelti, ad esempio di tribunali, bensì soltanto all’indirizzo indicato dalle autorità. In tal modo queste ultime hanno la possibilità di designare in maniera definitiva il canale d’invio, indicando un unico indirizzo d’entrata, ad esempio la cancelleria di un tribunale. A differenza di quanto previsto dall’articolo 3 capoverso 1 RCETF, la presente ordinanza non prescrive alle parti coinvolte nel procedimento di iscriversi su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, se desiderano trasmettere i loro atti scritti per via elettronica.
Art. 4 Lista Affinché le parti coinvolte nel procedimento si possano informare in merito agli indirizzi per la comunicazione degli atti scritti definiti secondo l’articolo 3, la Cancelleria federale sarà incaricata di tenere un elenco online. Sarà opportuno inserire tale lista delle autorità sul portale www.admin.ch.
Art. 5 Formato L’ordinanza prescrive l’uso del formato PDF per gli atti scritti e gli allegati. Si rinuncia tuttavia a indicare una determinata versione PDF, come ad esempio il Portable Document Format (PDF) v.1.4, caldamente raccomandato nel cosiddetto standard SAGA (cfr. Standard eCH-0014 «SAGA.ch» [Standard e architettura per applicazioni di egovernment Svizzera], che descrive in forma succinta le istruzioni per l’attuazione delle applicazioni di e-government in Svizzera). Le applicazioni specifiche del formato PDF sono pubbliche e possono essere utilizzate liberamente e gratuitamente (inclusa la creazione di documenti PDF con uno dei numerosi programmi scaricabili gratuitamente). Il formato può essere utilizzato con tutti i sistemi informatici diffusi. Permette la creazione di file che coincidono con i documenti originali e preserva le informazioni di questi ultimi – testo, disegni, immagini – indipendentemente dall’applicazione con cui sono stati creati. Il documento PDF può essere creato sia da un documento elettronico (ad es. in formato Word) sia da un documento di carta scannerizzato (cfr. ad es. art. 180 cpv. 1 CPC secondo cui le parti coinvolte in un procedimento civile possono produrre anche una copia elettronica di un documento cartaceo). Nella scelta del formato le autorità devono provvedere affinché sia possibile l’archiviazione dei documenti loro trasmessi. A questo proposito occorre osservare che il formato PDF non garantisce un’archiviazione a lungo termine. È stata perciò sviluppata una variante PDF (PDF/A). Quando gli strumenti per installare questa variante saranno diffusi in modo sufficiente da permettere di esigere che i privati trasmettano i loro atti scritti e gli allegati in questo formato, l’ordinanza sarà adattata.
Se un documento trasmesso contiene un virus o un altro programma dannoso, di solito il contenuto della comunicazione è bloccato dal sistema di protezione e quindi non può essere letto. Nel caso di documenti con rappresentazioni visive (immagini, grafici o piani) vi è il rischio che la lettura del documento sia possibile solo parzialmente, poiché i documenti in questione sono spesso molto voluminosi. Di regola essi vengono perciò notevolmente compressi per la trasmissione via Internet. Ciò può impedire la stampa nel formato originale e renderne più difficile la visione allo schermo. Se l’autorità non può leggere l’atto scritto o gli allegati oppure non può stamparli in un formato appropriato, può chiedere la produzione dei documenti in forma cartacea o impartire alla parte un termine breve per inviare ancora una volta l’atto scritto o gli allegati in un formato leggibile o con una specifica risoluzione minima. Secondo l’articolo 130 capoverso 3 CPC e l’articolo 110 capoverso 2 CPP l’autorità può inoltre ordinare che l’atto scritto e gli allegati siano in seguito prodotti in forma cartacea, se la parte ha trasmesso soltanto una copia per via elettronica. Non è tuttavia opportuno che un’autorità risponda con una formula standard «Per favore inviare atto scritto e allegati in forma cartacea» ogni volta che riceve un documento per via elettronica.
Grazie alla comunicazione per via elettronica, il successivo trattamento degli atti procedurali da parte dell’autorità risulta agevolato. In caso di dati strutturati il vantaggio è ancora maggiore, poiché il rilevamento dei dati può essere automatizzato. Per questo motivo il Tribunale federale prescrive che gli atti scritti
devono essere inviati anche come file XML (art. 4 RCETF), usando i moduli messi a disposizioni sul suo sito Internet o sulla piattaforma di trasmissione. Il capoverso 2 della presente disposizione permette al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di disciplinare in un’ordinanza esecutiva a sé stante i requisiti tecnici e organizzativi e il formato per la trasmissione di dati strutturati. Lo scopo sarà quello di elaborare uno schema XML per lo scambio di dati per via elettronica nell’ambito della giustizia. Stabilendo i pertinenti requisiti è possibile specificare gli interfaccia standard e installarli nel software o nelle applicazioni di giudici o avvocati.
Art. 6 Firma Gli articoli 130 capoverso 2 CPC, 33a capoverso 2 LEF e 110 capoverso 2 CPP statuiscono che gli atti scritti comunicati alle autorità per via elettronica devono essere muniti di una «firma elettronica riconosciuta». Poiché il diritto federale disciplina in senso stretto, nella legge sulla firma elettronica (FiEle), soltanto la firma elettronica qualificata, è considerata firma elettronica riconosciuta soltanto una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della FiEle (cfr. il messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, pag. 3824). Non si richiede soltanto una firma elettronica riconosciuta per i singoli atti scritti per i quali il diritto federale prevede la firma, bensì anche per la certificazione dell’intero invio trasmesso per via elettronica. L’esigenza della certificazione mediante firma elettronica qualificata non persegue l’obiettivo di inasprire le condizioni di validità per gli atti scritti, che, se fossero inviati per posta, non dovrebbero essere firmati. Con la certificazione s’intende piuttosto sfruttare la doppia funzione di tale firma. Infatti, una firma elettronica qualificata permette da un lato di identificare il mittente e, dall’altro, fornisce la garanzia della completezza e dell’autenticità dei documenti inviati.
Art. 7 Certificato Secondo la legge sulla firma elettronica i privati possono rinunciare a far iscrivere il loro certificato nella lista del prestatore di servizi (art. 11 cpv. FiEle). In un caso del genere l’autorità non può verificare né il titolare del codice di firma utilizzato, né la validità del certificato. Affinché tale verifica possa essere effettuata, il mittente deve quindi allegare all’invio il suo certificato. È fatto salvo il caso in cui l’invio è effettuato tramite una piattaforma di trasmissione che conserva i certificati delle persone registrate.
Sezione 3: Comunicazione da parte di un’autorità
Art. 8 Consenso necessario Gli articoli 139 capoverso 2 CPC, 34 capoverso 2 LEF e 86 CPC permettono alle autorità di effettuare le notificazioni alle parti per via elettronica. L’articolo 8 riprende la condizione stabilita nelle disposizioni summenzionate, secondo cui le parti devono acconsentire alla notificazione per via elettronica. L’articolo precisa che il consenso
deve essere esplicito: il fatto che una parte comunichi con l’autorità per via elettronica, non significa che essa acconsenta (tacitamente) alla notificazione per via elettronica. L’unica condizione formale è che il consenso dev’essere scritto oppure messo a verbale. In considerazione delle conseguenze della presunzione legale dell’articolo
10 capoverso 2 della presente ordinanza in combinazione con l’articolo 138
capoverso 3 lettera a CPC o con l’articolo 85 capoverso 4 lettera a CPP, l’onere della prova concernente la concessione del consenso è a carico dell’autorità. Il termine «forma scritta» non corrisponde alla forma scritta ai sensi dell’articolo 13 CO poiché il consenso non deve essere firmato. Tuttavia deve avvenire in una forma che consenta la documentazione su testo. È quindi sufficiente anche il consenso con un semplice messaggio di posta elettronica. A differenza di quanto previsto dal Tribunale federale nell’articolo 3 capoverso 2 RCETF, l’iscrizione in una piattaforma di trasmissione non vale quale assenso alla notificazione per via elettronica. Secondo il capoverso 1 lettera a il consenso deve riferirsi al procedimento in questione oppure deve essere dato in generale nei confronti di una determinata autorità. In tal modo le persone che si ritrovano spesso a essere parti in un procedimento dinanzi alla stessa autorità o che rappresentano regolarmente parti dinanzi a tale autorità, possono acconsentire in generale alla notificazione per via elettronica di comunicazioni da parte dell’autorità. La revoca del consenso è possibile in qualsiasi momento e ha effetto non appena comunicata all’autorità. Affinché l’autorità possa proteggere debitamente i dati personali nell’ambito della comunicazione per via elettronica, secondo il capoverso 1 lettera b è permessa una comunicazione con un criptaggio personale. Ciò di norma avviene con il codice di cifratura pubblica del certificato del destinatario. L’autorità può tuttavia concordare con il destinatario altre procedure di trasmissione sicure, per esempio un codice d’accesso trasmesso per via separata (p.es. per sms o fax).
Art. 9 Modalità Per la notificazione per via elettronica il capoverso 1 prevede di norma l’utilizzazione di una piattaforma riconosciuta di trasmissione. Infatti, con questo modo di trasmissione è possibile determinare il momento in cui l’invio è disponibile per il destinatario. La comunicazione deve avvenire in modo criptato, al fine di garantire la protezione dei dati personali delle parti e di eventuali terzi. La cifratura può essere effettuata con il codice di cifratura pubblica del destinatario o con un altro mezzo di criptaggio, come ad esempio un canale sicuro che richiede una parola chiave. Il capoverso 2 prescrive il formato PDF/A, definito dallo standard ISO 19005-1. Come le altre versioni PDF, questo formato ha il vantaggio che può essere letto da tutti i destinatari, indipendentemente dal sistema informatico utilizzato. Inoltre garantisce che le comunicazioni trasmesse possano essere archiviate a lungo termine sia dall’autorità che le ha inviate sia dai destinatari. Infine il capoverso 3 statuisce che le autorità devono munire la comunicazione di una firma elettronica qualificata. I certificati qualificati necessari sono attualmente disponibili gratuitamente presso tre prestatori riconosciuti. Oltre a QuoVadis, Swisscom e SwissSign, anche l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) è un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione. Tuttavia l’UFIT può offrire i suoi servizi a terzi soltanto nell’ambito dell’articolo 22
capoverso 3 dell’Ordinanza dell' 11 dicembre 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF; RS 172.215.1).
Art. 10 Momento della notificazione La disposizione definisce il momento in cui la notificazione per via elettronica è da considerarsi avvenuta, soprattutto nel caso in cui è effettuata mediante una piattaforma di trasmissione riconosciuta. L’autorità mette a disposizione del destinatario le comunicazioni e gli allegati in una casella di posta elettronica sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta; se il destinatario apre la casella e scarica la comunicazione, quest’ultima è da considerarsi notificata nel momento del download. L’articolo 10 trova applicazione anche nel caso in cui l’autorità invia la notificazione mediante un proprio server su cui sono installate caselle di posta elettronica a cui i destinatari possono accedere identificandosi, al fine di scaricare la notificazione che li concerne. In analogia all’articolo 7 RCETF, la presente ordinanza disciplina l’applicazione della presunzione di notifica nel caso di comunicazione per via elettronica. Se il destinatario è registrato sulla piattaforma di trasmissione, la sua casella di posta elettronica può essere paragonata alla sua buca delle lettere tradizionale: la messa a disposizione della notificazione nella casella di posta elettronica può essere considerata come primo tentativo di invio. Da questo momento inizia a decorrere il termine di sette giorni, previsto dagli articoli 138 capoverso 3 lettera a CPC e 85 capoverso 4 lettera a CPP, necessario affinché la notificazione possa considerarsi legalmente avvenuta. Se invece il destinatario non è un cliente registrato sulla piattaforma di trasmissione, la comunicazione per mail secondo cui in una casella di posta elettronica a lui destinata è pronta una notificazione, non può essere equiparata a un invito a ritirare la notificazione messa in una buca delle lettere tradizionale, poiché non vi è alcuna prova che la mail abbia raggiunto il destinatario fintanto che questi non abbia aperto la casella di posta elettronica per scaricare la notificazione.
Art. 11 Notificazione successiva di decisioni e sentenze per via elettronica In determinate circostanze una parte può avere la necessità di ricevere una decisione o una sentenza per via elettronica, anche se il procedimento che ha condotto a tale decisione o sentenza non è stato effettuato per via elettronica e neanche la decisione è stata notificata per via elettronica ai sensi degli articoli 8-10 della presente ordinanza. In tal modo le parti hanno la possibilità di trasmettere la sentenza, munita di firma elettronica, per via elettronica all’autorità competente per il procedimento successivo, ad esempio a scopo di esecuzione oppure per chiedere la continuazione dell’esecuzione dopo il rigetto dell’opposizione. Affinché ciò possa avvenire è inoltre necessario che la dichiarazione di esecutività di norma richiesta per tale procedimento possa essere chiesta per via elettronica. In tali circostanze e se richiesto, la notificazione successiva per via elettronica deve perciò contenere anche un’attestazione del passaggio in giudicato o dell’esecutività della decisione o della sentenza. Poiché in questo caso non si tratta più della notificazione della decisione, il cui momento esatto deve essere dimostrabile, l’invio mediante una piattaforma di trasmissione riconosciuta è possibile, ma non necessaria. Già attualmente le copie di sentenze e le attestazioni del passaggio in giudicato vengono di regola inviate per posta normale.
Sezione 4: Procedura collettiva nell’ambito dell’esecuzione e del fallimento
Art. 12 Rete interna Come già osservato nelle spiegazioni all’articolo 5 capoverso 3 della presente ordinanza, il grande vantaggio della comunicazione per via elettronica consiste nel fatto che, se i dati del procedimento sono trasmessi in forma strutturata, il loro trattamento successivo può essere automatizzato. Ciò vale a maggior ragione per le procedure collettive secondo la LEF nel cui ambito sono trattate circa 2,5 milioni di domande d’esecuzione l’anno. Nel cosiddetto progetto eLEF, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha elaborato uno schema XML per lo scambio elettronico dei dati in materia di esecuzione, definendo appositi interfaccia standard che sono stati installati nei software di uffici d’esecuzione e di grossi creditori. L’UFG mette a disposizione gratuitamente sul sito www.eschkg.ch lo schema tecnico accompagnato da un’ampia documentazione. Nella rete eLEF, da dicembre 2007, la Intrum Justitia AG ha scambiato con gli uffici d’esecuzione del Cantone di Friburgo i dati della procedura di introduzione in più di 2000 casi. Nel corso del 2009 e del 2010 la rete eLEF accoglierà progressivamente altri membri. Alla fine del 2009 la rete eLEF comprenderà uffici d’esecuzione che trattano un totale di circa 1 000 000 di domande d’esecuzione all’anno e grossi creditori che presentano un totale di più di 350 000 domande di esecuzione l’anno. Mentre fino all’entrata in vigore della presente ordinanza i diritti e i doveri dei partecipanti alla rete sono disciplinati in un accordo firmato da questi ultimi, in futuro l’articolo 12 permetterà al DFGP di stabilire in un’ordinanza esecutiva i presupposti tecnici e organizzativi nonché il formato dei dati in base ai quali i creditori e gli uffici d’esecuzione e fallimento scambiano i dati sull’esecuzione e sui fallimenti in un gruppo di utenti chiuso. Inoltre il DFGP definisce la piattaforma di trasmissione e la firma elettronica da utilizzare. Attualmente si tratta di Sedex (acronimo per secure data exchange), operativo dal 15 gennaio 2008. Questa piattaforma TIC è stata realizzata e testata nell’ambito dell’armonizzazione dei registri sotto la direzione dell’Ufficio federale di statistica. La piattaforma è gestita dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) e, oltre a garantire uno scambio di dati sicuro tra i registri
di persone della Confederazione e i registri cantonali e comunali degli abitanti, costituisce uno strumento idoneo per le procedure collettive nell’ambito dell’esecuzione e dei fallimenti. Su Sedex è installata una casella postale per tutti i creditori e gli uffici d’esecuzione e fallimenti che partecipano alla rete eLEF (cpv. 3). L’invio alla casella postale di Sedex è considerato come primo tentativo di consegna ai sensi dell’articolo 138 capoverso
3 lettera a CPC; anche nella procedura di massa la comunicazione è considerata
avvenuta nel momento in cui questa è scaricata dalla piattaforma di trasmissione.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 13 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è commentata nell’allegato.
Art. 14 Entrata in vigore L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2011. Se, come previsto, la presente ordinanza sarà approvata dal Consiglio federale in dicembre 2009, la Confederazione e i Cantoni avranno a disposizione abbastanza tempo per i lavori di attuazione necessari.
Allegato: Modifica del diritto vigente
In seguito alla presente ordinanza, l’ordinanza del 17 ottobre 2007 concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di un procedimento amministrativo (RS 172.021.2; qui di seguito: ordinanza PA) dev’essere adattata di modo che sia possibile eseguire i diversi procedimenti in modo uguale dal punto di vista tecnico e gli utenti possano di regola usare la stessa infrastruttura per la trasmissione degli atti scritti a un tribunale o a un’altra autorità.
Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura Nell’articolo 2 dell’ordinanza PA la definizione delle piattaforme riconosciute di trasmissione è adattata alle possibilità tecniche. Tali piattaforme possono essere utilizzate in entrambe le direzioni (trasmissione di atti scritti alle autorità e notificazione di decisioni).
Art. 2a Procedura di riconoscimento Nel quadro dell’attuazione sarà elaborato anche un catalogo d’esame comprendente esigenze funzionali e d’esercizio, in modo da permettere al DFGP di svolgere la procedura di riconoscimento nel modo più semplice possibile e in forma standardizzata.
Art. 3 Ammissibilità In futuro l’articolo 3 ordinanza PA statuirà che a partire dal 1° gennaio 2011 gli atti scritti potranno essere trasmessi per via elettronica a qualsiasi autorità dell’Amministrazione federale centrale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1). Di conseguenza la Confederazione rinuncia a limitare, fino al 31 dicembre 2016, a procedimenti dinanzi a determinate autorità la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti (disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005 dell’ordinanza PA). Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale non fanno parte dell’Amministrazione federale. Affinché anch’essi possano partecipare alla corrispondenza giuridica per via elettronica devono farsi iscrivere nella lista delle autorità che autorizzano la comunicazione per via elettronica e dichiarare ammissibile la trasmissione per via elettronica di atti scritti nell’ambito di tutti i procedimenti di loro competenza.
Art. 5 cpv. 3 Le comunicazioni mediante le piattaforme devono avvenire in forma criptata. Ciò permette di proteggere in modo appropriato i dati personali. In caso di invii non protetti, il criptaggio previsto dall’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza PA garantisce che nessun terzo non autorizzato possa venire a conoscenza di dati personali contenuti in un atto scritto trasmesso a un’autorità. Nel caso di comunicazione per semplice posta elettronica il mittente deve munire gli atti scritti di un codice di criptaggio dell’autorità, affinché li possa decriptare solo quest’ultima. Il codice usato a tale scopo non dev’essere assegnato a una persona fisica concreta e può quindi
basarsi su un certificato che non adempie le condizioni dell’articolo 7 della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle, RS 943.03). Nella lista delle autorità deve essere indicato l’indirizzo dal quale può essere richiamato il certificato che contiene il codice di criptaggio (art. 4 cpv. 2 lett. f ordinanza PA). Il criptaggio non è tuttavia una condizione vincolante per la validità della comunicazione, in quanto si tratta di un obbligo d’ordine.
Art. 8a Notificazione successiva di decisioni per via elettronica In analogia a quanto previsto per la nuova ordinanza, l’articolo 8a ordinanza PA introduce la possibilità di chiedere la notifica successiva per via elettronica se questa è avvenuta soltanto in forma cartacea.
Art. 12 Entrata in vigore Per motivi di trasparenza con la revoca della limitazione del capoverso 2 si indica esplicitamente che la Confederazione rinuncia di limitare, fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di trasmettere atti scritti alle autorità dell’Amministrazione federale centrale. Inoltre la limitazione temporale ancora valida per le autorità federali che non fanno parte dell’Amministrazione federale centrale sarà abrogata il 31 dicembre 2016.