20 luglio 2009
Punti chiave: Modifica dell’Ordinanza sui fondi propri per banche cantonali e cooperative
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Tempi del La presente modifica del diritto di vigilanza era già stata presa in considerazione molti anni fa, ma progetto dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 dell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP) si è deciso di accan- tonarla, in attesa di verificare l’impatto effettivo delle regole di Basilea II sul calcolo dei fondi propri. Nel frattempo, tutte le banche applicano ormai le nuove disposizioni senza alcun problema particolare. È giunto quindi il momento di procedere alla modifica prevista.
Banche La regolamentazione concernente la riduzione del 12,5% dei fondi propri necessari concessa alle cantonali banche cantonali appare per molti versi superata. Come gli altri istituti, le banche cantonali devono disporre di una capacità finanziaria e di un capitale adeguati all’entità dei rischi assunti. Le garanzie statali non sono da intendersi come un succedaneo dei fondi propri ritenuti necessari dalla legge a coprire i rischi dell’attività bancaria e la riduzione che ne consegue non è più giustificata. Il contesto attuale aggrava la posizione dei cantoni, se sono chiamati a sostenere la loro banca ancora più mas- sicciamente in tempi di crisi acuta, e genera una sorta di distorsione della concorrenza favorendo le banche cantonali. Alla luce della situazione contingente l’abbassamento dei fondi propri risulta quindi immotivato, sia dal punto di vista della vigilanza bancaria che in rapporto ai principi di gestione dell’impresa e di funzionamento del mercato. Tale regolamentazione inoltre non è conforme agli stan- dard internazionali e il Fondo monetario internazionale (FMI) sollecita ormai da vari anni la Svizzera a rinunciarvi. La modifica proposta consente di mettere in pratica le raccomandazioni di tale organismo internazionale. Occorre sottolineare che gli emendamenti introdotti riguardano esclusivamente la que- stione del calcolo dei fondi propri richiesti e non tangono in alcun modo lo status legale della banca cantonale così come sancito nelle normative federali e cantonali né l’esistenza delle garanzie statali a favore di questi istituti. Come in passato la FINMA ritiene che le garanzie statali rappresentino un fat- tore di stabilizzazione del sistema finanziario e che pertanto abbiano una valida ragione di sussistere, potendo legittimarsi in un’ottica concorrenziale.
Obbligo di In generale, gli impegni assunti da una cooperativa sono coperti dal patrimonio sociale. I soci però versamento possono essere chiamati a integrare eventuali perdite di bilancio mediante un pagamento supplemen- suppletivo tare (obbligo di versamento suppletivo). Tale obbligo può essere illimitato (senza tetto massimo nelle banche dell'importo da corrispondere) o limitato (con un tetto massimo o in rapporto proporzionale ai contributi cooperative dei soci o alle quote detenute). I versamenti suppletivi sono esigibili in qualsiasi momento.
Diritto L’Ordinanza sui fondi propri del 29 settembre 2006, che riprende quanto già stabilito nell’Ordinanza applicabile sulle banche, prevede che nelle banche costituite in forma giuridica di cooperativa il 50% della somma del versamento suppletivo pro capite, ammontante a un determinato importo, possa essere computato come capitale complementare, a condizione che vi sia una dichiarazione scritta e irrevocabile del so- cio relativa al suo obbligo ai sensi dell’art. 840 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni.
Miglioramento La computabilità parziale del versamento suppletivo effettuato dai soci della cooperativa come capitale qualitativo proprio regolamentare rappresenta una delle ultime eccezioni normative importanti legate alla forma della base di giuridica nell’ambito delle disposizioni sui fondi propri. Con l’abrogazione ora prevista di questa norma- fondi propri tiva speciale si mira a migliorare qualitativamente la base dei fondi propri, formata esclusivamente dal capitale versato e non dai contributi esigibili successivamente dai singoli soci.
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Ottica comune La soppressione della riduzione concessa alle banche cantonali e della possibilità di considerare nei fondi propri delle banche aventi forma giuridica di cooperativa gli impegni di versamento suppletivo dei loro soci permette di procedere a un aggiornamento della regolamentazione previsto da tempo. Le due disposizioni risultano isolate e non corrispondono più agli obiettivi attribuiti al diritto di vigilanza bancaria. Per motivi di praticità e di parità di trattamento è necessario abrogare entrambe contempo- raneamente. Questa misura favorisce il rafforzamento dei fondi propri delle banche cantonali e delle banche aventi forma giuridica di cooperativa, nel loro stesso interesse e in quello dei creditori e dell’intero sistema finanziario. Rappresenta un incentivo nei confronti di questi istituti affinché dispon- gano autonomamente di un capitale commisurato ai rischi assunti ed evitino di fare affidamento sul sostegno finanziario di terzi. Serve a chiarire la situazione concernente da un lato la loro capacità di assumere dei rischi e dall’altro i rapporti con i proprietari e le responsabilità per sostenere tali rischi. Consente anche di eliminare, nell’ambito dei fondi propri regolamentari, una disparità tra le banche sul terreno della concorrenza. Queste modifiche legali non pregiudicano le banche interessate, che mo- strano tutte una buona capitalizzazione e che avranno a disposizione un periodo transitorio di due ° anni per apportare gli opportuni adeguamenti prima dell’estinzione totale dei privilegi fissata al 1 gen- naio 2012. Considerando il livello elevato di capitalizzazione degli istituti in questione, tali modifiche non comporteranno in alcun caso un’automatica rarefazione del credito erogato alle piccole e medie imprese (PMI), anche se i contraccolpi del rallentamento economico in atto si facessero più pesanti nel corso dei prossimi anni.
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