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Dipartimento federale delle finance DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

08.04.2009

Indagine conoscitiva presso i Cantoni sulla re- visione parziale dell'ordinanza sulla tassa d'e- senzione dall'obbligo militare (OTEO; RS 661.1) Rapporto esplicativo

Contenuto

1 Situazione iniziale

2 Principi

3 Compendio delle modifiche essenziali

4 Spiegazioni concernenti i singoli articoli

1 Situazione iniziale

Con la mozione 04.3672 presentata dal consigliere nazionale H. Studer è stata avviata la revisione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO, RS 661). Questa revisione è stata approvata il 3 ottobre 2008 con le votazioni finali di entrambe le Camere (Consiglio nazionale: 181:0, Consiglio degli Stati: 43:0). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009. In data 6 marzo 2009, il Consiglio federale ha posto in vigore la legge con effetto al 1° gennaio 2010 (anno di assoggettamento 2010). L'ordinan- za sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO, RS 661.1) deve ora essere quindi sottoposta a una revisione parziale.

2 Principi

La revisione parziale dell'OTEO deve, in prima linea, concretizzare la revisione della LTEO e le modifiche legislative di prescrizioni militari. In secondo luogo deve proporre semplificazioni per le amministrazioni cantonali della tassa e, infine, effettuare modifiche urgenti dettate dal- le esperienze degli ultimi anni.

3 Compendio delle modifiche essenziali

Di seguito sono elencate le modifiche che entrano in linea di conto:

• abrogazione della clausola sull'adeguamento al rincaro della deduzione sociale, dato che tale deduzione è già operata nel quadro dell'imposta federale diretta (LIFD); • trattamento degli assoggettati che si trovano nel principato del Liechtenstein e degli as- soggettati che, nell'anno di assoggettamento, fanno parte dell'equipaggio di navi di alto

mare o di battelli del Reno di una compagnia armatrice svizzera quali «normali» assog- gettati in congedo all'estero in virtù delle nuove prescrizioni militari e di normative civili; • modifiche delle prescrizioni concernenti la tenuta di un registro in base a nuovi processi amministrativi nel campo delle procedure di notifica militari e del servizio civile; • precisazione dei legittimati a proporre reclamo (adeguamento alla procedura in ambito di imposta federale diretta); • precisazione della procedura di ricorso per le istanze di condono (esclusione del parere dell'AFC); • abrogazione della seconda diffida e del relativo emolumento in seguito alla modifica della legge; • modifica della prassi in materia di rimborso sulla base della revisione della legge (rimbor- so solo dopo aver raggiunto il totale obbligatorio di giorni di servizio); • modifiche necessarie di carattere terminologico e linguistico.

4 Spiegazioni concernenti i singoli articoli

Modifiche materiali

Articolo 7, articolo 14 capoversi 2 e 3, articolo 17 capoversi 1 e 3, articolo 18, articolo 34 ca- poverso 2, articolo 37 capoverso 3, articolo 46, articolo 47 capoversi 1 e 2, articolo 49 capo- verso 1, articolo 52 capoverso 2, articolo 54 capoversi 1 e 4, articolo 57 capoverso 2, artico- lo 59.

Modifiche linguistiche

Articolo 17 capoverso 4 (testo f e i), articolo 28 capoverso 3.

Correzione di errori

Articolo 12 capoverso 3 (testo f), articolo 13 (testo d), articolo 40 capoverso 3, articolo 56.

Articolo 7

L'articolo 12 capoverso 1 lettera a LTEO concernente la deduzione per gli assoggettati co- niugati è stato abrogato con la revisione della LTEO. Pertanto, il relativo articolo dell'OTEO contenente la clausola sull'adeguamento al rincaro non ha più una base giuridica e deve essere abrogato.

Articolo 12 capoverso 3 (testo f)

Errore di scrittura nel testo francese (doppio articolo). Articolo 13 (testo d)

Errore di scrittura nel testo tedesco.

Articolo 14 capoverso 2

Gli assoggettati che hanno ricevuto l'autorizzazione di congedo per l'estero non devono più presentare una domanda di congedo per il tramite della rappresentanza svizzera competen- te. Per questo la precisazione deve essere stralciata. Gli assoggettati che dall'estero prolun-

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gano il congedo per l'estero per il tramite della rappresentanza estera competente, sono trat- tati secondo lo stesso procedimento di cui all’articolo 14 capoverso 2. Il rinvio al capoverso 3 deve essere stralciato, in quanto tale capoverso viene abrogato.

Articolo 14 capoverso 3

Secondo l'OCoM gli assoggettati che hanno ottenuto l'autorizzazione di congedo per l'estero non devono più presentare una domanda di congedo per il tramite della rappresentanza svizzera competente. Gli assoggettati che fanno parte dell'equipaggio di navi di alto mare o di battelli del Reno di una compagnia armatrice svizzera non devono più annunciarsi al Co- mando di circondario di Basilea Città e gli assoggettati in congedo nel Principato del Lie- chtenstein non devono più annunciarsi al tenitore di controllo di sezione a Buchs (SG). Per le autorità cantonali della tassa militare è più semplice, se tutti gli assoggettati in congedo all'e- stero sono trattati allo stesso modo. Per questi motivi entrambe le eccezioni devono essere stralciate.

Articolo 17 capoverso 1

Nel quadro delle due ultime riforme dell'esercito (E 95 e Esercito XXI), la riscossione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare a livello cantonale è stata centralizzata e la maggior parte dei capisezione soppressa. Tutti i registri sono ora tenuti a livello centrale. Con l'aboli- zione della possibilità di delega si tiene meglio conto della realtà.

Articolo 17 capoverso 3

Gli assoggettati in virtù degli articoli 13 capoverso 2 e 19 LTEO, ottengono per definizione una riduzione e non sono esentati dall'imposta. Per questa ragione è necessaria una preci- sazione in questa sede.

Articolo 17 capoverso 4 (testo f e i)

Nella legislazione militare non si parla più di numero di matricola. Anche con l'introduzione del nuovo numero di assicurato, questa espressione è divenuta obsoleta. Il testo in italiano e quello in francese devono essere adeguati al testo tedesco.

Osservazione ad articolo 18

Secondo le Direttive di tecnica legislativa (DTL) della Cancelleria federale, se la modifica concerne più della metà di un atto legislativo, bisogna effettuare una revisione totale dello stesso atto.

Articolo 18 capoverso 1

Formulazione del testo analoga a quella dell’articolo 17 capoverso 1. Il rinvio al capoverso 2 deve essere stralciato, in quanto tale capoverso è modificato.

Articolo 18 capoverso 2 (vecchio, abrogato)

Secondo l'OCoM gli assoggettati che hanno ottenuto l'autorizzazione di congedo per l'estero non devono più presentare una domanda di congedo per il tramite della rappresentanza svizzera competente. Gli assoggettati che fanno parte dell'equipaggio di navi di alto mare o di battelli del Reno di una compagnia armatrice svizzera non devono più annunciarsi al Co- mando di circondario di Basilea Città e gli assoggettati in congedo nel Principato del Lie- chtenstein non devono più annunciarsi al tenitore di controllo di sezione a Buchs (SG). Per le autorità cantonali della tassa militare è più semplice, se tutti gli assoggettati in congedo all'e-

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stero sono trattati allo stesso modo. Per questi motivi entrambe le eccezioni devono essere stralciate.

Articolo 18 capoverso 3 (vecchio, nuovo art. 18 cpv. 2)

Gli assoggettati in congedo all'estero che non sono più obbligati a prestare il servizio o che hanno adempiuto ai propri obblighi di servizio, al rientro in Svizzera non devono più annun- ciarsi giusta le prescrizioni militari o del servizio civile. Per questi motivi di diritto militare le amministrazioni della tassa non vengono più informate di questi rientri dall’estero. Ne conse- gue che nel registro delle amministrazioni della tassa possono figurare ancora erroneamente assoggettati in congedo all'estero. La tenuta del registro è più complicata. La nuova vaga formulazione facilita la tenuta del registro, se le amministrazioni della tassa vengono a cono- scenza del rientro per altre vie. Il registro può altrimenti essere snellito solo con la prescrizio- ne assoluta.

Articolo 18 capoverso 3 (nuovo, vecchio art. 18 cpv. 4)

Il vecchio capoverso 4 è ripreso senza modifiche.

Articolo 28 capoverso 3

Secondo la LTEO non si parla più di invalidità, ma di notevole menomazione. L'OTEO deve pertanto venire adeguata in modo corrispondente.

Articolo 34 capoverso 2 lettera a

Semplificazione per le autorità di esazione, dato che sempre più spesso i genitori si annun- ciano in nome dell'assoggettato. Legalizzazione di una prassi, di principio accettata, che permette a un padre o una madre di impegnarsi per il proprio figlio. Adeguamento alla formu- lazione della legge federale sull'imposta federale diretta.

Articolo 34 capoverso 2 lettera b

Semplificazione per le autorità di esazione, dato che sempre più spesso i rappresentanti si annunciano in nome dell'assoggettato. Legalizzazione di una prassi, di principio accettata, che permette a uno dei genitori o altri di impegnarsi per il proprio figlio. Adeguamento alla formulazione della legge federale sull'imposta federale diretta.

Articolo 37 capoverso 3

Finora l'amministrazione cantonale della tassa statuiva in via definitiva sulle istanze di con- dono. Con l'introduzione della garanzia della via giudiziaria secondo l'articolo 29a Cost., an- che le istanze di condono devono ora essere giudicate rispettivamente statuite da un'autorità giudiziaria. Sui ricorsi decide in ultima istanza l’autorità cantonale di ricorso.

Articolo 40 capoverso 3

Adeguamento alle nuove basi legali.

Articolo 46

Precisazione riguardante gli interessi.

Articolo 47 capoverso 1

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Dato che con la revisione della LTEO la seconda diffida è stata stralciata, anche nell'OTEO bisogna tenere conto di questo fatto. La normale diffida è esente da emolumenti.

Articolo 47 capoverso 2

Dato che con la revisione della LTEO la seconda diffida è stata stralciata, anche nell'OTEO bisogna tenere conto di questo fatto. Il capoverso deve essere abrogato.

Articolo 49 capoverso 1

Con l'introduzione al 1° gennaio 2003 del nuovo passaporto svizzero a lettura ottica, un rin- novo dello stesso non è più possibile. Nell'OTEO il relativo passaggio deve pertanto essere stralciato.

Articolo 52 capoverso 2

Finora l'amministrazione cantonale della tassa statuiva in via definitiva sulle istanze di con- dono. Con l'introduzione della garanzia della via giudiziaria secondo l'articolo 29a Cost., an- che le istanze di condono devono ora essere giudicate rispettivamente statuite da un'autorità giudiziaria. Dato che fino ad oggi l'AFC in veste di autorità di vigilanza ha seguito la prassi secondo cui le amministrazioni cantonali statuivano in via definitiva sulle istanze di condono senza un qualsiasi intervento dell'AFC, per le istanze di condono tale prassi deve continuare a sussistere anche con l'introduzione della garanzia della via giudiziaria. Solo i Cantoni co- noscono i veri rapporti economici e famigliari dei richiedenti. Solo loro possono quindi statui- re in modo obiettivo e corretto. L'AFC ha allestito strumenti decisionali ausiliari e li ha resi noti alle autorità cantonali della tassa. L'autorità cantonale di esazione deve statuire quale prima istanza sull'istanza di condono. La commissione cantonale di ricorso decide in ultima istanza sui ricorsi.

Articolo 54 capoverso 1

Secondo la revisione della LTEO gli assoggettati che hanno pagato la tassa d'esenzione per un servizio non prestato per motivi personali ne ricevono il rimborso solo dopo aver raggiunto il totale obbligatorio dei giorni di servizio. Questo cambiamento di prassi deve figurare anche nell'OTEO.

Articolo 54 capoverso 4

Coerente adeguamento terminologico in relazione al nuovo articolo 18 capoverso 3 OTEO. Articolo 56

Adeguamento della concordanza.

Articolo 57 capoverso 2

Secondo la revisione della LTEO esiste ora solo una diffida, che è esente da emolumenti. È necessario adeguare in tal senso il tenore dell'OTEO.

Articolo 59

Nuova data di entrata in vigore

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