Modifiche dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, onde adeguarla alle decisioni della 4a Conferenza delle Parti della Convenzione POP di Stoccolma
Schweizerisch e Eidgenossenschaft Dipartimento federale dellambiente, dei trasporti, dellenergia e Confederation suisse delle comunicazioni DATEC Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Berna, Avamprogetto del 30 settembre 2009
Modifiche delI’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, onde adeguar Ia alle decisioni della 4a Conferenza delle Parti contraenti della Convenzione POP di Stoc colma
Rapporto esplicativo -
1 Situazione di partenza
1110 dicembre 2008 II DATEC ha avviato I’indagine conoscitiva concernente una modifica dellOR RPChim che prevede, Ira laltro, restrizioni e divieti per limmissione sul mercato dei perfluoro ottano-sulfonati(PFOS). La seconda consultazione degli Uffici su questa modifica potrà avvenire presumibilmente a novembre. L’8 maggio, nell’ambito della quarta conferenza delle Parti (Conference of the Parties COP4) -
della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP; RS 0.81 4.03) è stato deciso di includere nella Convenzione nove nuove sostanze. Quanto deciso dalla POP COP 4 sulla produzione, limmissione sul mercato e l’impiego delle nove nuove sostanze cor risponde in larga misura alle norme vigenti dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai pro dottichimici (ORRPCh1m; AS 814.81), ma nel caso di tre sostanze vanno anche oltre tall norme. Lemendamento della Convenzione POP entra in vigoie un anno dopo che ii depositario della Con venzione l’ha comunicato alle Parti contraenti. Della comunicazione è avvenuta il 26 agosto 2009. Ogni Parte che non desidera accettare l’emendamento lo puô notificare per iscritto al depositario entro un anno. La Parte in questione puô ritirare in qualsiasi momento tale notifica (art. 22 cpv. 3 e 4). Come conseguenza della COP4, PORRPChim deve essere adeguata al diritto internazionale. Se il Consiglio federale non puô accettare e non decide l’adeguamento dell’ORRPChim al diritto inter nazionale, Ia Svizzera deve notificare come sopra descritto che non accetta le decisioni della COP4 o di parti di tall deliberazioni. Questa procedura è conforme al procedimento descritto nel messaggio concernente Ia Convenzione POP.
2 Le modifiche — in sintesi
Le misure decise dalla POP COP4 sulle nove nuove sostanze vanno oltre le disposizioni dell’OR RPChim per quanto concerne i punti seguenti: attualmente lORRPChim non contiene nessuna norma concernente il pentaclorobenzene e i perfluoro-ottano-sulfonati (PFOS). Nel caso del penta bromodifeniletere e delloctabromodifeniletere (agenti ignifuganti), l’immissione sul mercato e l’im piego sono già proibiti dalle disposizioni giuridiche svizzere, manca perô il divieto di produzione previsto dal diritto internazionale. Per quanto concerne i PFOS, nel quadro di una revisione in cor so dellORRPCh1m era già stata avviata lindagine conoscitiva su un progetto di regolamentazione. In seguito alle deliberazioni della POP COP4 il progetto necessita perà di un adeguamento.
3 Le normative in dettaglio
3.1 Aggiunta nell’Allegato 1.1 di dispasizioni concernenti ii pentaclorobenzene
La COP4 ha deciso di inserire nell’allegato A defla Convenzione POP ii pentaclorobenzene, senza prevedere deroghe specifiche. Come conseguenza vengono proibiti alle Parti Ia produzione e lim piego, come pure limportazione e lésportazione di questa sostanza. I divieti non concernono lim piego della sostanza a scopi di ricerca o come sostanza di riferimento su scala di iaboratorio. Lallegato 1.1 delIORRPChim riporta, al numero 3, un elenco di composti organici alogenati. Con formemente al numero 1.1 lettera a, sono proibiti Ia produzione, I’immissione sul mercato (compre sa limportazione a scopi professionali o commerciali), limportazione a scopi privati e limpiego di tall composti. Da questo risulta, di fatto, anche ufl divieto di esportazione. Per attuare I divieti inter nazionali concernenti ii pentaclorobenzene bisogna completare lelenco del benzeni alogenati vie tati alla lettera c del numero 3, aggiungendo dopo Ii ,2,4-triclorobenzene e prima dellesacloroben zene anche il pentaclorobenzene.
3.2 Aggiunta nellallegato 1.9 di un divieto di produzione del pentabromodifeniletere e dell’octabromodifeniletere La COP4 ha deciso di inserire nellallegato A della Convenzione POP il pentabromodifeniletere commerciale e loctabromodifeniletere senza prevedere deroghe specifiche. Come conseguenza vengono proibiti alle Parti Ia produzione e limpiego, come pure l’importazione e lesportazione di questa sostanza. I divieti non concernono limpiego delle sostanze a scopi di ricerca o come so- stanza di riferimento su scala di Iaboratorio. Al numero 2.2.2 lallegato 1 .9 deIIORRPCh1m contiene già divieti concernenti queste sostanze, in gran parte conformi alle nuove norme internazionali. II vigente capoverso 1 di questo numero va solo integrato con un divieto di produzione delle sostanze in questione. Inoltre Si possono stralciare alcune disposizioni transitorie del numero 3 che ormai sono irrilevanti.
3.3 Nuove norme per i perfluoro-ottano-sulfonati (allegato 1.16)
1110 dicembre 2008 II DATEC ha awiato lindagine conoscitiva concernente una modifica dellOR RPChim che, per adeguarsi al diritto dellUE, prevede, fra laltro, restrizioni e divieti per Iimmissio ne sul mercato del pertluoro-ottano-sulfonati (PFOS). Dallindagine conoscitiva è risultato che, oltre alle deroghe già previste, si rendono necessarie deroghe anche per I’impiego dei PFOSnei prodot ti medicinali. Inoltre, nellambito dellindagine conoscitiva sono stati richiesti periodi di transizione piü Iunghi per il divieto di impiego nelle schiume antincendio. La COP4 ha deciso di inserire i PFOS nellallegato B della Convenzione B. Come conseguenza, alle Parti sono fondamentalmente interdetti Ia produzione e I’impiego, come pure limportazione e l’esportazione di questa sostanza. La decisione prevede perO sia le cosiddette deroghe specifi che’ che le deroghe piü ampie nel senso di “scopi accettabili. Possono ricorrere ai due tipi di de roga soltanto le Parti che in precedenza hanno notificato unintenzione in tal senso. Le deroghe specifiche sono limitate nel tempo e possono essere prorogate soltanto mediante una decisione delle Parti. Invece gli scopi accettabili non sono soggetti a limiti di tempo. Peraltro Ia conferenza delle Parti deve essere informata periodicamente sugli sforzi intrapresi per rinunciare allimpiego della sostanza in questione e se sussiste ancora Ia necessità di ricorrere allo scopo accettabile. Sia per prorogare le deroghe specifiche sia per i rapporti suIIimpiego per scopi accettabiii bisogna fornire al Segretariato informazioni sul consumo della sostanza per limpiego in questione, sulle condizioni di impiego e sulla possibilità di sostituire Ia sostanza in base allo stato attuale della tec nica. NeII’ambito deII’obbligo di rapporto secondo I’articolo 15 devono essere forniti al Segretariato
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della Convenzione informazioni sulle quantità di PFOS prodotte, importate ed esportate. Dette informazioni devono essere comunicate ai Paesi che esportano o importano PFOS. L’allegato 1 .16 del presente progetto tiene conto sia del risultato dellindagine conoscitiva del 10 dicembre 2008 sia del risultati deile decisioni della COP4. Come conseguenza della COP4, nel progetto sono confluiti un divieto di produzione per i PFOS (n. 2) e lobbligo, per coloro che utiliz zano i PFOS in virtü delle disposizioni di deroga, di fornire alIUFAM le informazioni necessarie per poter chiedere, documentare e motivare le deroghe in Svizzera e di dare seguito agli impegni legati all’obbligo di rapporto (n. 4).
4. Conseguenze
4.1 Economia
I divieti di produzione imposti dalla COP4 per II pentaclorobenzene e i due agenti ignifuganti bro murati (pentabromoditeniletere e octabromodifeniletere) non hanno conseguenze economiche. Queste sostanze non sono prodotte in Svizzera. Gil accertamenti preliminari nel quadro della COP4 hanno evidenziato che II pentaclorobenzene non viene prodotto o non viene piü prodotto in nessuna parte del mondo. Anche prima che cessasse Ia sua produzione, questa sostanza aveva solo unimportanzaeconomica secondaria, come prodotto intermedio per Ia produzione del quinto zene (pentacloronitrobenzene), che a sua volta è stato proibito da tempo in tutta Europa. NellUE Ia produzione di pentabromodifeniletere e octabromodifeniletere è cessata nel 1997 owero nel 1998. Queste sostanze non vengono prodotte o non vengono piü prodotte nemmeno negli USA, in Giap pone e in Canada. Le modifiche delle norme sui PFOS decise dalla COP4 non comportano oneri sup~5lementari per leconomia. In Svizzera non vengono prodotti PFOS. Quindi le conseguenze economiche illustrate nelle spiegazioni del 10 dicembre e derivanti dalladeguamerfto della legislazione svizzera a quella dellUE sono ancora valide. Ora vengono addirittura leggermente attenuate, in quanto il progetto aggiornato prevede per lentrata in vigore del divieto degli agenti schiumogeni negli allegati un pe riodo di transizione fino al 30 novembre 2017 e non-solo fino al 30 novembre 2013.
4.2 Confederazione e Cantoni
Le modifiche dellORRPCh1m introdotte dalla COP4 non comportano nessuna conseguenza per Confederazione e Cantoni. - -
Le conseguenze illustrate nelle spiegazioni relative all’indagine conoscitiva del 10 dicembre per l’Esercito e Alcosuisse, derivanti dalladeguamento della legislazione svizzera a quella dellUE, sono quindi sempre valide, tenendo peraltro conto che, a motivo del periodi di transizione piü lun ghi, I costi diminuiscono.
5 Rapporto con il diritto europeo e ii principio Cassis de Dijon
LUE e I suoi Statimembri sono Parti delia Convenzione POP. Hanno approvato le decisioni della COP4 e provvederanno ad adeguare Ia propria legislazione nella misura del necessario. Di conse guenza, Ia questione relativa allapplicabilità del principio Cassis de Dijon non si pone.
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