Lexipedia

Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Spiegazioni concernenti le modifiche dell’ADR 2011 Allegato 2

Spiegazioni concernenti le modifiche dell’ADR

Le presenti spiegazioni si riferiscono al documento «Modifiche ADR 2011» (Allegato 1).

Esenzioni

Le esenzioni ai sensi della sezione 1.1.3 consentono di trasportare merci pericolose a condizioni meno restrittive. In proposito sono previste le modifiche seguenti:

 Le esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.1 d) sono precisate: i trasporti effettuati in relazione a interventi di emergenza sono esentati dalle disposizioni unicamente se effettuati dall’autorità competente o eseguiti sotto il controllo di quest’ultima.

 Il campo di applicazione della disposizione 1.1.3.2 f) viene limitato. Le esenzioni riguardanti il trasporto di gas contenuti nelle derrate alimentari o nelle bevande non si applicano più agli aerosol (bombolette spray).

Definizioni

Vanno sottolineate le seguenti modifiche della sezione 1.2.1:

 È introdotta una nuova definizione per «scaricatore»: tale nozione definisce ora l’impresa che effettua il carico, lo svuotamento o lo scarico (ad esempio di un container da un veicolo).

 In analogia alla nuova definizione di «scaricatore» è adeguata anche la definizione di «caricatore».

Obblighi di sicurezza degli operatori

Vanno menzionate le modifiche seguenti:

 Nella sezione 1.4.2 è introdotta una nuova nota che esplicita che a un’impresa possono essere trasferiti gli obblighi di vari operatori e che, viceversa, gli obblighi di un operatore possono essere assicurati anche da più imprese.

 Già oggi sono ammesse varie procedure elettroniche (EDP; EDI) a supporto o in sostituzione della documentazione scritta. Ai sensi della sottosezione 1.4.2.2.1 b), il trasportatore deve ora assicurarsi che durante il trasporto i dati siano disponibili in una forma almeno equivalente a quella cartacea (in merito allo speditore cfr. spiegazioni al 5.4.0.3).

 1.4.3.7 introduce degli obblighi dello scaricatore. Egli è ora tenuto espressamente ad assicurarsi che vengano scaricate le merci corrette conformemente a quanto riportato nel documento di trasporto. Imponendo allo scaricatore gli obblighi di pulire e decontaminare veicoli e container e di rimuovere le segnalazioni di pericolo, egli è incaricato di assolvere due compiti che finora erano demandati al destinatario (gli obblighi del destinatario sono adeguati di conseguenza, cfr. nuova sottosezione 1.4.2.3).

Misure transitorie

Sono introdotte varie misure transitorie. Vanno sottolineate le modifiche seguenti:

 Sono adeguati i criteri di classificazione delle materie pericolose (cfr. spiegazioni al 2.2.9.1.10 seguenti). Conformemente a quanto stabilito dalla nuova sottosezione 1.6.1.19, le prescrizioni per la classificazione di queste materie, valevoli fino al 31.12.2010, possono essere applicate fino al 31.12.2013.

 Il modello di certificato ADR è rielaborato in diversi punti (cfr. spiegazioni all’8.2.2.8.5). Secondo la sottosezione 1.6.1.21 la formazione dei conducenti può essere certificata tuttavia secondo l’attuale modello fino al 31.12.2012.

Spiegazioni relative alle modifiche ADR 2011 Allegato 2

 Le prescrizioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate sono state rielaborate (cfr. spiegazioni al capitolo 3.4). Stando alla nuova sottosezione 1.6.1.20, le merci pericolose così imballate possono essere trasportate secondo le precedenti prescrizioni del capitolo 3.4 fino al 30.06.2015, salvo le merci con codice «0» nella colonna 7 della tabella A del capitolo 3.2.

 Per le bombole di acciaio saldato ricaricabili per gas di petrolio liquefatto (GPL) sono unificati i criteri per l’estensione degli intervalli tra i controlli periodici previsti (cfr. spiegazioni al 4.1.4.1 «Istruzioni di imballaggio P 200»). Secondo la nuova sottosezione 1.6.2.9, i criteri nazionali attualmente vigenti relativi all’estensione degli intervalli tra i controlli periodici possono essere applicati ancora alle bombole fabbricate prima dell’1.1.2015.

Misure di controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza

Vanno menzionati gli adeguamenti seguenti:

 Le precedenti sezioni 1.8.6 e 1.8.7 concernenti le misure per i controlli amministrativi per i recipienti a pressione sono completate: sono introdotte in particolare misure specifiche per i casi in cui l’organismo di controllo si avvale dei servizi di terzi (ad es. rappresentanti, succursale), definiti ulteriori obblighi di notifica e imposte nuove prescrizioni per la conservazione dei documenti.

 È introdotta una nuova sezione 1.8.8 relativa alla procedura per la valutazione della conformità delle cartucce di gas.

Disposizioni concernenti la security

 Una nuova prescrizione 1.10.2.3 stabilisce che la persona addetta al trasporto di merci pericolose deve aver effettuato la formazione in materia di security (al più tardi) entro l’inizio dell’attività di trasporto.

 La nuova sottosezione 1.10.2.4 stabilisce espressamente che il datore di lavoro è tenuto a conservare la descrizione della formazione in materia di security ricevuta dal dipendente per il periodo fissato dall’autorità competente e a metterla a disposizione del dipendente e delle autorità competenti qualora questi lo desiderino.

 Il materiale animale non rientra più tra le merci pericolose ad alto rischio di cui all’1.10.5. Per il trasporto di questo materiale non è pertanto più necessario elaborare un piano di security.

Classificazione

Vanno sottolineate le modifiche seguenti:

 Le nuove disposizioni 2.1.2.3 e 2.1.3.3 precisano che una materia contenente impurità (risultanti ad esempio dal processo di produzione) o additivi che si ripercuotono sulla classificazione, nominativamente menzionata nella tabella A del capitolo 3.2 deve essere ritenuta alla pari di una soluzione o miscela.

 I criteri elencati al 2.2.9.1.10 in relazione alle «materie pericolose per l’ambiente (ambiente acquatico)» sono stati rielaborati sulla base del «Global Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals» (GHS).

 La nuova sottosezione 2.3.3.2 stabilisce i metodi secondo cui deve essere determinato il punto iniziale di ebollizione delle materie infiammabili delle classi 3, 6.1 e 8.

Spiegazioni relative alle modifiche ADR 2011 Allegato 2

Lista delle merci pericolose

La tabella A del capitolo 3.2 è modificata e integrata in vari punti. Vanno menzionate in particolare le modifiche seguenti:

 Nella colonna 7a sono eliminati tutti i codici «LQ 0 – 24». Al loro posto saranno riportate, per facilitare il trasporto multimodale, le quantità massime ammesse per ciascun imballaggio interno od oggetto per il trasporto di merci pericolose in quantità limitate, come figuranti nelle raccomandazioni ONU (cfr. spiegazioni al capitolo 3.4).

 Per 34 rubriche è soppressa la disposizione speciale 274 nella colonna 6. Per queste materie la designazione ufficiale non deve più essere completata del nome tecniche nel documento di trasporto.

 Per i N° ONU 3480 e 3481 è introdotta la nuova disposizione speciale 348 nella colonna 6. Pertanto, le pile al litio prodotte a partire dall’1.1.2012 devono riportare sull’involucro esterno l’energia nominale in wattora (in merito cfr. anche spiegazioni alle disposizioni speciali 656 e 188 seguenti).

 Per 51 rubriche è introdotta la nuova disposizione speciale 354 nella colonna 6. Tale disposizione speciale identifica le materie tossiche per inalazione.

 Per varie rubriche è introdotto un codice di restrizione in galleria più severo nella colonna 15 per quanto riguarda il trasporto-colli: i N° ONU 1541, 1580, 1595, 1605, 1647, 1670, 1752, 1809, 1892, 2232, 2644, 2646 e 3246 passano dalla categoria «C/E» alla categoria «C/D»”. Tale operazione tiene conto della tossicità per inalazione di queste materie. Per la stessa ragione, il N° ONU 1510 passa dalla categoria

 Nella lista delle materie sono introdotti 14 nuovi numeri ONU che comprendono anche le materie tossiche per inalazione della classe 6.1 con i rischi sussidiari delle classi 3, 8 e 4.3.

Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti

Per determinate materie e oggetti l’ADR 2011 introduce alcune disposizioni speciali. Altre sono modificate o abrogate:

 La disposizione speciale 304 modificata stabilisce che la rubrica ONU 3028 può essere utilizzata unicamente per il trasporto di accumulatori inattivi contenenti idrossido di potassio solido, destinati ad essere attivati prima del loro utilizzo attraverso l’aggiunta di determinati quantitativi di acqua nelle batterie.

 La disposizione speciale 645 è adeguata nella misura in cui ora l’approvazione dell’autorità competente relativa alla classificazione (semplificata) dei fuochi pirotecnici (di cui al 2.2.1.1.7.2) deve riportare un riferimento inequivocabile (cfr. anche spiegazioni al 5.4.1.2.1 seguenti).

 È introdotta una nuova disposizione speciale 656 che modifica la lettere b) e precisa la lettera e) della disposizione speciale 188 esistente relativa a batterie e pile:

o Per poter beneficiare del trasporto (semplificato) secondo la disposizione speciale 188, le pile al litio devono riportare sull’involucro esterno l’energia nominale in wattora conformemente al diritto vigente, a meno che non siano state fabbricate prima dell’1.1.2009; queste ultime possono essere trasportate (in modo semplificato) secondo la disposizione speciale 188 senza marcatura fino al 31.12.2010. La nuova disposizione speciale 656 abroga appunto per queste pile la limitazione temporale, in modo che possano essere trasportate senza marcatura anche dopo il 31.12.2010 (cfr. disposizione speciale 188 b).

o La disposizione speciale 656 stabilisce inoltre che le disposizioni secondo cui le pile e le batterie installate in equipaggiamenti devono essere protette contro danneggiamenti e cortocircuiti non sono applicabili a dispositivi quali orologi, sensori ecc. deliberatamente attivi durante il trasporto (cfr. nuova disposizione speciale 188 e).

Spiegazioni relative alle modifiche ADR 2011 Allegato 2

Esenzioni in relazione al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate

In merito al capitolo 3.4 vanno sottolineate le modifiche seguenti:

 La sezione 3.4.1 stabilisce che il limite di massa applicabile agli imballaggi interni e agli oggetti nell’ambito del trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate può essere ripreso, per ciascuna materia, direttamente dalla colonna 7a della tabella A del capitolo 3.2. La tabella 3.4.6 con le indicazioni delle quantità massime consentite diventa pertanto obsoleta. Le quantità massime introdotte nella colonna 7a si rifanno alle raccomandazioni ONU e costituiscono in alcuni casi nuovi valori soglia rispetto a quelli esistenti (cfr. spiegazioni al capitolo 3.2 seguenti).

 In relazione al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate, i colli nonché le unità di trasporto devono essere dotate di una nuova marcatura, conformemente alle sottosezioni 3.4.7 f. e 3.4.15; la precedente marcatura ai sensi delle sottosezioni 3.4.4 c) e 3.4.12 diventa pertanto obsoleta.

Disposizioni relative all’utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne

 Le istruzioni di imballaggio di cui alle sottosezioni 4.1.4.1 e 4.1.4.2 sono modificati in alcuni punti:

o L’istruzione di imballaggio P200 è adeguata nel paragrafo 10 in relazione alla propria disposizione speciale di imballaggio v) e corredata di un nuovo paragrafo 12 che definisce criteri unitari per l’estensione dell’intervallo tra i controlli periodici di bombole di acciaio saldato ricaricabili per gas liquefatto di cui ai N° ONU 1011, 1075, 1965, 1969 e 1978. Secondo il diritto finora vigente, l’estensione degli intervalli tra i controlli era regolata dalle disposizioni delle autorità (nazionali) competenti (cfr. spiegazioni relative alla misura transitoria 1.6.2.9).

o L’istruzione di imballaggio P 203 per gas liquefatti refrigerati è adeguata.

o È introdotta una nuova istruzione di imballaggio P 205 con criteri d’imballaggio unitari per N° ONU 3468 (idrogeno in un dispositivo di stoccaggio ad idruro metallico). La precedente istruzione d’imballaggio P099 secondo cui per questa materia poteva essere utilizzato (unicamente) l’imballaggio approvato dalle autorità (nazionali) diventa pertanto obsoleta.

o L’istruzione di imballaggio P 620 per le materie infettanti N° ONU 2814 e 2900 è completata da una prescrizione 4 che stabilisce che queste materie possono essere imballate assieme alle merci pericolose delle classi 3, 8 e 9 qualora queste ultime non superino i 30 ml.

o Dall’istruzione d’imballaggio IBC 620 per rifiuti biomedicali N° ONU 3291 è soppressa la sottosezione 4.1.1.15. Il trasporto può ora avvenire anche in imballaggi vecchi di cinque e più anni.

 Le istruzioni di trasporto in cisterne mobili T1-T22 riportate nella sottosezione 4.2.5.2.6 sono adeguate in modo tale da consentire, in taluni casi, le aperture dal basso.

Procedure di spedizione

Si fanno notare in particolare gli aspetti seguenti:

 Secondo le sottosezioni 5.1.5.1.4 a) e b), per il trasporto di materie della classe 7 è necessario dare notifica alle autorità locali non solo del paese di transito e di quello di destinazione, ma anche del paese di origine.

 Secondo il nuovo paragrafo f della sottosezione 5.2.1.9.2, le frecce di orientamento non sono più necessarie per i colli in determinati imballaggi combinati.

 Se per l’elaborazione dei documenti sono state impiegate procedure elettroniche (EDP; EDI), lo speditore deve esser in grado di mettere a disposizione del trasportatore anche la versione cartacea dei documenti, conformemente a quanto stabilito alla sottosezione 5.4.0.3 (cfr. anche l’1.4.2.2.1 b precedente relativo al trasportatore).

Spiegazioni relative alle modifiche ADR 2011 Allegato 2

 La sottosezione 5.4.1.1.1. e) è ampliata di una nota che stabilisce che, nel caso degli imballaggi combinati, non è necessario riportare nel documento di trasporto il numero, il tipo e la capacità di ciascun imballaggio interno.

 Nel caso dei rifiuti, la sequenza delle informazioni nel documento di trasporto è modificata. Secondo la sottosezione 5.4.1.1.3 la dicitura «rifiuto» ora non deve più precedere il N° ONU, ma la designazione ufficiale di trasporto.

 Nella sottosezione 5.4.1.1.18 è introdotta una nuova disposizione in relazione al trasporto di materie pericolose per l’ambiente. Secondo tale disposizione, e fatte salve alcune deroghe, nel documento di trasporto di merci che rispondono ai criteri di classificazione della sottosezione 2.2.9.1.10 deve essere riportata la menzione «PERICOLOSE PER L’AMBIENTE».

 Secondo la nuova sottosezione 5.4.1.2.1 g), quando sono trasportati determinati fuochi pirotecnici, il documento di trasporto deve recare anche il numero di riferimento dell’approvazione della classificazione da parte dell’autorità competente (cfr. anche spiegazioni alla disposizione speciale 645 precedenti).

 Il modello «Istruzioni scritte», che consta di quattro pagine, riportato alla sottosezione 5.4.3.4 è adeguato in alcuni punti: è introdotta in particolare una nuova tabella recante ulteriori indicazioni sulle caratteristiche delle materie pericolose contrassegnate con apposite demarcazioni (cfr. 5.2.1.8.3: marchio «materia pericolosa per l’ambiente»; 5.3.3.: marchio per le materie trasportate a caldo).

 Secondo la sottosezione 5.4.4.1 lo speditore e il trasportatore sono ora tenuti a conservare una copia del documento di trasporto per almeno 3 mesi.

 Le disposizioni speciali della sezione 5.5.2 concernenti il N° ONU 3359 (unità di trasporto sotto fumigazione) sono state rielaborate.

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove dei recipienti a pressione, generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pile a combustibile contenenti gas liquefatto infiammabile

In relazione al capitolo 6.2 vanno sottolineate le modifiche seguenti:

 Sono introdotte alcune nuove disposizioni (inclusi relativi rimandi alle norme ISO) per la costruzione, la progettazione, le prove e la marcatura di idrogeno in dispositivi di stoccaggio ad idruro metallico (cfr. 6.2.1.1.5, 6.2.1.3.4, 6.2.1.5.1, 6.2.1.5.3, 6.2.2.1.5, 6.2.2.3 f., 6.2.2.7 e 6.2.2.9).

 Per la progettazione, la costruzione, i controlli e le prove iniziali di bombole «UN» sono introdotte ulteriori norme ISO determinanti nella sottosezione 6.2.2.1.1.

 Una nuova sottosezione 6.2.2.7.9 stabilisce che, nel caso dei pacchi di bombole, le prescrizione relative alla marcatura dei recipienti a pressione sono applicate unicamente alle singole bombole e non ai vari gruppi.

 La sezione 6.2.4 è adeguata: le prescrizioni relative alla progettazione, alla costruzione e al controllo iniziale di bombole «non UN» sono ora separate dalle prescrizioni riguardanti il controllo periodico di queste bombole e riproposte singolarmente in una tabella, ciascuna in una specifica sottosezione (cfr.

6.2.4.1 e 6.2.4.2).

 L’organismo addetto all’approvazione del prototipo è tenuto ora a stabilire la procedura relativa ai controlli periodici delle bombole «non UN» conformemente alla nuova sezione 6.2.5 qualora le norme di cui alle sezioni 6.2.2 e 6.2.4 non siano applicabili.

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove dei grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR)

In relazione alle modifiche del capitolo 6.5 va sottolineato in particolare che per gli GIR compositi, la marcatura dei recipienti interni costruiti a partire dal 2011 deve recare informazioni (minime) estese (cfr. 6.5.2.2.4).

Spiegazioni relative alle modifiche ADR 2011 Allegato 2

Prescrizioni relative alla progettazione, costruzione, controlli e prove delle cisterne mobili e dei contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) «UN»

Le prescrizioni relative alla marcatura di cisterne mobili di cui al capitolo 6.7 sono state rielaborate. Le indicazioni figuranti sulle targhe sono ora suddivise in gruppi tematici (cfr. 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 e 6.7.5.13.1). Inoltre, il simbolo «S» utilizzato già nell’ADR 2009 per la marcatura di frangiflutto ai sensi del capitolo 6.8, è ora introdotto anche per la marcatura di cisterne mobili ai sensi del capitolo 6.7.

Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcature delle cisterne fisse, (veicoli cisterna), cisterne amovibili, contenitori-cisterna e casse mobili cisterna […]

Il capitolo 6.8 è stato modificato in più punti. Vanno menzionate, in particolare, le modifiche seguenti:

 La sottosezione 6.8.2.2.3 è corredata di norme relative ai parafiamma.

 La durata di validità dell’approvazione del prototipo di determinate cisterne è ora fissata a dieci anni conformemente a quanto stabilito alla sottosezione 6.8.2.3.3.

 Nella sottosezione 6.8.2.5.1 è precisato, mediante nuova prescrizione, che la marcatura con il simbolo «S» (introdotta già per i contenitori di merci pericolose nel quadro dell’ADR 2009) è applicata unicamente alle cisterne con capacità superiore a 7500 l.

Prescrizioni relative alla formazione dell’equipaggio del veicolo

Sono previste varie modifiche delle prescrizioni del capitolo 8.2 relative alla formazione dell’equipaggio del veicolo:

 Secondo le sottosezioni 8.2.1.2 e 8.2.1.3, i corsi di formazione di base come pure i corsi di specializzazione per il trasporto di cisterne possono ora essere limitati a determinate merci pericolose o classi (ad eccezione delle merci delle classi 1 e 7).

 La sottosezione 8.2.2.8.2 stabilisce che il rilascio del (nuovo) certificato di formazione attestante il superamento dell’esame di specializzazione deve recare la stessa data di scadenza del certificato di formazione di base necessario.

 Conformemente all’8.2.2.5.3, l’aggiornamento della formazione (effettuato sotto forma di corsi individuali) deve avere una durata minima equivalente alla metà della durata prevista per le formazioni iniziali del corso di base o del corso di specializzazione. Inoltre è precisato che al posto del corso di aggiornamento della formazione o dell’esame dell'aggiornamento della formazione, il conducente può seguire un corso di base e superare il relativo esame.

 La sottosezione 8.2.2.8.5 aggiorna il modello del certificato di formazione: è introdotto un campo aggiuntivo per l’identificazione dell’organismo certificante l’avvenuta formazione. Il certificato deve inoltre essere corredato di una fotografia del conducente. La data di scadenza deve esser preceduta dalla dicitura «valido fino al» (cfr. spiegazioni relative alle misure transitorie nell’1.6.1.21).