Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG
PROGETTO
Direttive sui sussidi
del 1° gennaio 2012
relative alla legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM, RS 341) e alla rispettiva ordinanza del 12 novembre 2008 (OPPM, RS 341.1, stato: 1° gennaio 2012)
V. Definizione di prova della necessità, impostazione di gestione, quota dei tre
Viste la LPPM del 5 ottobre 1984 (RS 341) e la relativa ordinanza del 21 novembre 2007 (OPPM; RS 341.1), l'Ufficio federale di giustizia (UFG) emana le seguenti direttive:
I. Funzione e natura giuridica delle direttive
1. Le direttive sui sussidi precisano gli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 10 dell'OPPM e hanno il carattere di un ordine di servizio interno all'attenzione dei collaboratori specializzati dell'UFG che, su mandato del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), e- saminano le domande di riconoscimento del diritto ai sussidi e attuano la procedura annuale di sovvenzionamento.
2. Le direttive stesse e tutti i documenti e materiali da esse menzionati sono reperibili presso l'Ufficio federale di giustizia, Sezione esecuzione delle pene e delle misure,
3003 Berna. Tutte le informazioni sono altresì consultabili al sito:
http://www.ufg.admin.ch
II. Clientela LPPM
3. Per clientela secondo la LPPM s'intendono i fanciulli, gli adolescenti e i giovani adulti collocati in virtù del CP o il cui comportamento sociale è gravemente turbato o minac- ciato. Ne fanno parte le seguenti categorie: 3.1 giovani adulti conformemente all'articolo 61 CP, compresi quelli sottoposti all'esecu- zione anticipata di una misura; 3.2 giovani fino al ventiduesimo anno di età conformemente all'articolo 397a del Codice civile (CC) in analogia all’articolo 19 DPMin; 3.3 giovani conformemente all’articolo 15 e 25 DPMin oppure coloro che sono sottoposti a diagnosi stazionaria o all’esecuzione anticipata di una misura; 3.4 fanciulli e adolescenti conformemente agli articoli 310 e 314a o all'articolo 405a CC; 3.5 fanciulli e adolescenti che, con il consenso dei genitori e in base a una perizia, sono collocati in un istituto da un'autorità attiva nel settore dell'assistenza alla gioventù. Sono considerate perizie tutte le diagnosi di periti che tengono conto dell'ambiente familiare e professionale. La diagnosi può essere effettuata presso un istituto specia- lizzato, da un'autorità attiva nel settore dell'assistenza alla gioventù o da specialisti. La perizia deve escludere, in quanto insufficiente, il trattamento ambulatorio e consi- gliare il collocamento in un istituto d'educazione innanzitutto per motivi familiari e so- ciali e soltanto in secondo luogo per motivi scolastici.
III. Istituti d’educazione e le loro offerte stazionare sussidiabili
4. Gli istituti d’educazione (istituti) vengono riconosciuti in virtù dei loro gruppi abitativi socio-pedagogici stazionari (offerta) sussidiabili. Tale offerta può comprendere diver- se offerte supplementari, anch’esse sussidiabili, sempreché soddisfino le condizioni.
5. Per essere riconosciuto un istituto ai sensi della LPPM deve soddisfare le seguenti condizioni quadro: 5.1 figurare sull’elenco degli istituti riconosciuti della Convenzione intercantonale per gli istituti sociali (CIIS); 5.2 l’istituzione e l’organo responsabile provvedono alla separazione a livello personale fra l’organo responsabile, a cui incombe la responsabilità strategica, e la direzione dell’istituto, che si occupa dei compiti operativi; 5.3 tutte le offerte di un istituto devono essere di natura concettuale e approvate dall'auto- rità cantonale competente (art. 5 lettera b OPPM).
6. Per avere diritto ai sussidi i gruppi abitativi socio-pedagogici stazionari devono soddi- sfare le seguenti condizioni: 6.1 con l’eccezione delle vacanze aziendali di al massimo 14 giorni, ogni gruppo abitativo è aperto 365 giorni l’anno e 24 ore su 24. Questo significa in particolare:
6.1.1 l’accesso diretto dall’esterno è possibile 365 giorni all’anno;
6.1.2 i clienti di diversi gruppi abitativi sussidiabili possono essere assistiti insieme nell’area comune durante i fine settimana o i periodi di vacanza. Non si può procedere a uno spostamento in un’altra stanza già abitata e complessivamente il gruppo non deve superare la grandezza normale di un gruppo abitativo dell’istituto. A partire da cinque clienti deve essere garantito il doppio turno; 6.1.3 durante le vacanze aziendali è garantito un servizio di picchetto. Il servizio di picchet- to è definito a livello concettuale. È a disposizione un piano di emergenza (tutti gli in- teressati sono a conoscenza del numero di telefono di emergenza, in situazioni di emergenza il cliente può essere riaccolto entro 3-5 ore); 6.1.4 nel caso in cui un gruppo abitativo non è aperto tutto l’anno, vi è una diffida connessa a pertinenti oneri. Se entro sei mesi detti oneri non sono adempiuti, il diritto del grup- po abitativo ai sussidi è revocato; 6.2 per l’offerta «gruppo abitativo socio-pedagogico stazionario» (gruppo di 6-10 clienti, compresa l’assistenza successiva) l’UFG prevede un effettivo del personale pari al 460 per cento. Tale effettivo comprende la direzione dell’istituto, i educatori sociali (anche quelli in formazione) e le guardie notturne. Gli stagisti non ne fanno parte. In casi motivati tale effettivo può essere ridotto al massimo di una percentuale d’occupazione pari al 60 per cento; 6.3 l’effettivo del personale deve garantire la presenza educativa in loco 24 ore su 24 e il doppio turno a partire da cinque fanciulli e giovani, soprattutto durante le fasi impor- tanti sotto il profilo pedagogico. Di queste fasi fanno ad esempio parte l’orario di pranzo, il doposcuola e le sere (comprese le sere di domenica).
7. Le offerte supplementari definite nel modello dei sussidi forfetari (art. 9 OPPM) sono sussidiabili se soddisfano le seguenti condizioni elencate qui di seguito. 7.1 I gruppi ammissione d’urgenza accolgono in modo rapido i clienti in situazioni di crisi. Nelle offerte di diagnosi rientrano in particolare i centri d’osservazione. Tali offerte complementari sono descritte concettualmente. L’UFG riconosce per queste offerte un effettivo del personale pari a una percentuale d’occupazione del 200 per cento per gruppo. In casi motivati tale effettivo può essere ridotto al massimo di una percentua- le d’occupazione pari al 50 per cento. 7.2 I gruppi chiusi in istituti d’educazione dispongono di uno standard di sicurezza supe- riore e delle pertinenti basi legali. Il diritto penale minorile prevede espressamente la possibilità di eseguire misure e pene detentive in istituti privati. Misure disciplinari e di sicurezza (carcerazione, trasferimento in un altro istituto, immobilizzazione, ecc.) co- stituiscono una grave ingerenza nei diritti fondamentali dei giovani in questione e per- lomeno le loro basi (competenza, condizioni di un ordine) devono essere disciplinate in un’ordinanza cantonale. Se necessario, i dettagli sono disciplinati in un regolamen- to. Per questo tipo di offerte complementari l’UFG riconosce un effettivo del personale educativo pari a una percentuale di occupazione del 150 per cento. In casi motivati tale effettivo può essere ridotto al massimo di una percentuale d’occupazione pari al
30 per cento.
7.3 Per singoli posti nel reparto disciplinare è riconosciuta una percentuale d’occupazione pari al 10 per cento. 7.4 Per la formazione professionale effettuata all’interno dell’istituto l’UFG riconosce un
7.5 Per le strutture diurne interne, quali le attività d’occupazione e/o i programmi del do- poscuola e di diagnosi, offerte all’intero gruppo, l’UFG riconosce un effettivo del per- sonale forfetario pari a una percentuale di occupazione del 200 per cento per gruppo. In casi motivati tale effettivo può essere ridotto al massimo di una percentuale d’occupazione pari al 50 per cento. 7.6 I livelli progressivi e le rispettive condizioni d’indipendenza della clientela sono definiti concettualmente. Ammissioni dirette dall’esterno sono possibili soltanto laddove il gruppo funge da progressione rispetto a un’altra istituzione. Non sono previste am- missioni dirette dall’ambito non stazionario. L’UFG riconosce una percentuale di oc- cupazione pari al 25 per cento per ogni posto progressivo. In casi motivati tale effetti- vo può essere ridotto al massimo di una percentuale d’occupazione pari al 5 per cen- to.
IV. Giorni di permanenza riconosciuti e non riconosciuti
8. Per ogni gruppo abitativo stazionario sussidiabile l’UFG accetta l’accoglienza di al massimo due fanciulli o giovani assistiti parzialmente. Questi ultimi non vengono computati nel numero di posti dell’istituto e i loro giorni di permanenza non sono con- siderati né giorni di permanenza riconosciuti né giorni di permanenza non riconosciu- ti.
9. Nei gruppi abitativi degli istituti d’educazione sussidiabili è possibile accogliere i grup- pi di persone elencati qui di seguito. I loro giorni di permanenza non danno tuttavia di- ritto ai sussidi e devono essere detratti come non riconosciuti: 9.1 I fanciulli che il 31 dicembre del rispettivo anno non hanno ancora compiuto sette an- ni;. 9.2 I giovani adulti che il 1° gennaio dell’anno di rilevamento hanno 19 anni, nei confronti dei quali non è stata ordinata una misura penale (art. 61 CP) e che sono stati collocati in base al diritto civile o volontariamente soltanto dopo il compimento dei 18 anni. 9.3 Gli adolescenti oggetto di convenzioni tariffarie stipulate con l’assicurazione per l’invalidità a favore della prima integrazione professionale.
9.4 I richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati.
9.5 Gli adolescenti che accedono direttamente a un livello progressivo da un ambito non stazionario.
10. Il numero dei giorni di permanenza possibili all’anno è stabilito a dipendenza del nu- mero di posti. L’istituto deve calcolare i giorni di permanenza non riconosciuti secon- do il numero marginale 9. Questi sono messi in relazione con i possibili giorni di per- manenza.
11. I giorni di permanenza non riconosciuti vanno registrati in base ai giorni solari. Sono registrati anche i giorni d’entrata e d’uscita.
12. Il servizio cantonale di collegamento informa annualmente entro il 31 marzo l’UFG in merito alla quota dei giorni di permanenza non riconosciuti dell’anno civile preceden- te. Tale quota ha effetto per il calcolo dei sussidi d’esercizio dell’anno corrente.
V. Definizione di prova della necessità, impostazione di gestione, quota dei tre quarti
13. La pianificazione delle necessità va trasmessa all’UFG ogni quattro anni prima del riesame delle condizioni di riconoscimento e del rinnovo dell’accordo di prestazione. Inoltre, occorre provare la necessità di ogni ampliamento dell’offerta da sovvenziona- re per il 1° gennaio dell’anno civile seguente. Le esigenze formali sono fissate nel pro memoria «Pianificazione cantonale».
14. L’impostazione pedagogico-terapeutica, stesa per scritto, è adattata alla clientela e alla dimensione dell’istituto e fornisce informazioni sui punti fissati nel documento «Procedura di riconoscimento»
15. La quota dei tre quarti va calcolata per mese dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno civile precedente. Se tale quota non è raggiunta, il servizio di collegamento cantonale informa l’UFG entro il 31 marzo. Se la quota non è temporaneamente raggiunta, l’UFG fissa un termine per il raggiungimento.
VI. Formazioni riconosciute
16. Per la quota dei tre quarti sono riconosciute le seguenti formazioni:
16.1 le persone con una formazione o che stanno acquisendo una formazione nell'ambito dell'esercizio della professione presso una scuola superiore specializzata nel lavoro sociale (SUP) o una scuola superiore di lavoro sociale (SSLS), il cui diploma in peda- gogia sociale, lavoro sociale o animazione socioculturale era riconosciuto dalla Con- ferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) il 31 dicem- bre 2003; 16.2 i diplomati della VPG con diploma antecedente al 1993 e che hanno concluso con successo la formazione supplementare «corso di studio 1994» presso la «AGOGIS»; 16.3 i diplomati che hanno conseguito il diploma della formazione«La Branche» a Epalin- ges dopo il 1993; 16.4 i diplomati presso l'Istituto di pedagogia curativa e presso il Dipartimento per il lavoro sociale e la politica sociale dell'Università di Friburgo, con un'esperienza professiona- le di sei mesi quale educatore nell’ambito stazionario durante o dopo la formazione; 16.5 i diplomati in possesso di adeguate formazioni universitarie in materie affini al lavoro sociale, come la pedagogia speciale, pedagogia, psicologia o sociologia, con una lau- rea, un bachelor o un master. Rientrano in questa categoria anche le formazioni com- plete dei Seminari di pedagogia curativa e dell'Istituto di psicologia applicata di Zuri- go. Il riconoscimento di tali formazioni avviene in seguito a un’esperienza professio- nale di sei mesi quale educatore nell’ambito stazionario, dopo la conclusione degli studi; 16.6 le formazioni conseguite all’estero analoghe a quelle di cui ai numeri marginali 16.1 e 16.5 sono equiparate alle formazioni svizzere. Le domande di rilascio di un attestato d'equivalenza SSLS/SUP vanno indirizzate all’UFFT 1 . L’UFG considera sussidiabili gli
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Settore Formazione professionale, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tel: 031 322 21 29
attestati d’equivalenza a partire dal momento del rilascio da parte dell’UFFT, soltanto se la persona che presenta la domanda è in possesso di una formazione di base ter- ziaria (almeno 3 anni) in conformità al numero marginale 16.1;
16.7 il diploma conseguito presso la scuola Bremgarten non è riconosciuto;
16.8 i diplomi in primary e secondary education delle scuole superiori di pedagogia non sono riconosciuti.
VII. Riconoscimento, mantenimento e revoca del riconoscimento
17. Il modulo «Documenti da presentare» informa sui documenti da allegare a una do- manda di riconoscimento o di mantenimento del riconoscimento. Se non tutti i perti- nenti documenti sono presentati entro il 1° marzo conformemente all’articolo 28 ca- poverso 2 lettera a OPPM, può essere concesso un termine di 14 giorni per il comple- tamento della documentazione. Se allo scadere di tale termine supplementare la do- manda non è completata con i documenti mancanti, non se ne tiene conto.
18. Ogni quattro anni si controlla che ciascun istituto riconosciuto rispetti le condizioni di riconoscimento. Se le condizioni non sono rispettate, all’istituto è revocato il diritto ai sussidi per l’anno successivo. Se singoli offerte o offerte supplementari non soddisfa- no più le condizioni, la decisione di riconoscimento viene adattata. Vengono in ogni caso concordati obiettivi di sviluppo. Il riesame è effettuato per Cantone o per regione e coincide, sotto il profilo temporale, con la presentazione della pianificazione canto- nale conformemente al numero marginale 13.
VIII. Accordi di prestazione
19. L’UFG e il cantone sottoscrivono un accordo di prestazione per il versamento dei sus- sidi d’esercizio a favore degli istituti riconosciuti. Nuovi istituti sono inseriti nell’accordo di prestazione del rispettivo Cantone e finanziati al più presto a partire dall’anno successivo al loro riconoscimento.
20. In caso di riconoscimento di nuove offerte di istituti già riconosciuti, non viene firmato un nuovo accordo di prestazione. L’informazione sui nuovi sussidi è fornita mediante la decisione di pagamento finale annuale.
21. Il servizio di collegamento cantonale è tenuto a informare tempestivamente l’UFG in merito alla soppressione di prestazioni nel corso dell’anno civile. Il sussidio forfetario è oggetto di un pertinente adeguamento e i sussidi d’esercizio già versati per presta- zioni non fornite vanno restituiti.
Le presenti direttive sui sussidi entrano in vigore il 1° gennaio 2012. Sostituiscono quelle del 1° gennaio 2008 e si applicano a tutte le domande pendenti riguardanti modifiche concettuali e nuovi riconoscimenti.
Ufficio federale di giustizia
Dr. Michael Leupold Direttore
Berna,