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Revisione totale dell'ordinanza concernente la qualità del latte (in futuro: ordinanza sul controllo del latte) / modifica dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera

21.05.2010

1. Ordinanza sul controllo del latte (OCL)

2. Modifica dell’ordinanza del DFE concernente l’igiene

nella produzione lattiera (OIgPL)

Note esplicative

I. Premessa Il controllo della qualità del latte è disciplinato dall’ordinanza del 23 novembre 2005 concer- nente la qualità del latte (OQL; RS 916.351.0) e dall’ordinanza del DFE del 23 novembre

2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL; RS 916.351.021.1).

L’esecuzione, il coordinamento e la vigilanza del controllo della qualità rientrano attualmente nella competenza della Confederazione, più precisamente dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV). Nell’ambito del controllo della qualità, il latte di ogni produttore è controllato mediante analisi. Secondo la direttiva tecnica dell’UFV del 30 maggio 2005, ogni anno si effettuano, per ogni impresa di produzione, 14 analisi (1-2 al mese) per determinare il numero totale di germi, il numero di cellule somatiche, la presenza di sostanze inibitrici e il punto di congelamento. I primi tre criteri sono importanti per la sicurezza delle derrate alimentari e in caso di ripetute differenze possono comportare anche sospensioni per la fornitura del latte. Il controllo del latte è parte integrante dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Affin- ché il latte e i latticini svizzeri abbiano un accesso facilitato al mercato europeo, la Svizzera deve applicare le disposizioni della legislazione europea come gli altri Paesi dell’UE. Le disposizioni dell’UE sono contenute nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il regolamento stabilisce quali parametri devono essere esaminati, con quale frequenza e secondo quali criteri di contestazione, tuttavia, non definisce le prescrizioni concernenti l’attuazione strutturale, le competenze e il finanzia- mento. Di conseguenza, l’attuazione del regolamento non è omogenea negli Stati membri dell’UE: la gamma va dai programmi effettuati e finanziati esclusivamente dallo Stato fino alla delega esclusiva dell’attuazione ai partner commerciali.

II. Punti essenziali dell’avamprogetto È previsto di riorganizzare, entro il 2011, il controllo della qualità del latte d’intesa con il set- tore lattiero (ovvero le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori). L'intento è di semplifi- care il controllo della qualità del latte e di attribuire maggiore responsabilità al settore. I con- tributi della Confederazione all’attività di consulenza (cfr. art. 1 lett. a e art. 13 OQL) saranno soppressi. Essi servivano esclusivamente a sostenere le prestazioni di consulenza nella fase di avvio dopo la soppressione del Servizio di ispezione e di consulenza per l’economia lat- tiera (SICL). La responsabilità dell’esecuzione, del coordinamento, dello sviluppo del controllo del latte e della sua vigilanza dovrà rientrare nelle competenze del settore lattiero. La Confederazione si concentrerà soprattutto sul controllo dell’utilizzo dei fondi federali conforme alle prescri- zioni e continuerà ad assumere la funzione di alta vigilanza.

Il concetto di “controllo della qualità del latte” deve essere sostituito da “controllo del latte” poiché per controllo della qualità si può intendere molto più di quanto sia compreso nel con- trollo ufficiale del latte disciplinato dalla nuova ordinanza, il quale è composto dal risultato dei tre futuri parametri di analisi. A livello di contenuto i valori soglia per le cellule somatiche e per il numero di germi devono rimanere invariati. Invece, la sorveglianza dei parametri deve essere consolidata e adeguata al livello europeo. Pertanto, in futuro si dovranno analizzare due campioni al mese di ogni produttore di latte. Per quanto riguarda il numero di germi e il numero di cellule, il risultato ufficiale è calcolato in base alla media geometrica dei due valori mensili. Per l’analisi delle sostanze inibitrici continua a essere considerato il singolo risultato.

III. Spiegazioni relative ai singoli articoli

1. Ordinanza sul controllo del latte (OCL)

Articolo 1 Corrisponde essenzialmente all’articolo 1 OQL, fatta eccezione per la soppressione dei con- tributi della Confederazione all’attività di consulenza.

Articolo 2 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) deve continuare a poter emanare prescrizioni tecniche. Attualmente queste sono riportate nell’OIgPL.

Articolo 3 Il capoverso 1 corrisponde – a prescindere da una modifica redazionale – all’articolo 3 OQL. Secondo il capoverso 2 il settore lattiero deve essere responsabile dell’esecuzione, del coor- dinamento e dello sviluppo del controllo del latte nonché della sua vigilanza. Esso deve provvedere affinché il latte sia controllato. Sostanzialmente spetta al settore lattiero decidere come organizzarsi per adempiere tali compiti. È prescritto soltanto che esso deve designare un servizio di amministrazione re- sponsabile della trasmissione dei risultati del controllo (art. 6) nonché dell’incasso dei contri- buti ai costi del controllo del latte (art. 9 cpv. 4). Conformemente alla volontà del settore lat- tiero, il servizio di amministrazione resta la TSM Fiduciaria Sagl.

Articolo 4 Questa disposizione corrisponde all’articolo 4 OQL. La novità consiste nel fatto che non si parla più di controllo della qualità, bensì di controllo del latte.

Articolo 5 La presente disposizione corrisponde all’articolo 5 OQL.

Articolo 6 I laboratori di prova devono continuare a trasmettere i risultati delle analisi alla TSM Fiducia- ria Sagl (cvp. 1). Quest’ultima notifica senza indugio i risultati del controllo ai produttori (cpv. 2). I laboratori di prova devono notificare, come finora, i singoli risultati alle competenti autorità cantonali di esecuzione se esistono i presupposti per una sospensione della fornitura di latte (art. 15).

Articolo 7 L’UFV, il laboratorio nazionale di riferimento (art. 13), le autorità cantonali di esecuzione nonché i primi acquirenti di latte − per quanto riguarda i risultati delle analisi per loro rilevanti − devono avere accesso alla raccolta di dati della TSM Fiduciaria Sagl.

Articolo 8 Il sistema di riduzione del prezzo deve continuare a essere stabilito per il latte dalle organiz- zazioni interessate dei produttori e dei valorizzatori. Non è più disciplinato l’utilizzo dei pro- venti del sistema; è il settore a doversene occupare.

Articolo 9 La Confederazione deve poter partecipare ai costi del controllo del latte nei limiti dei crediti approvati (cpv. 1). I costi che oltrepassano i crediti approvati dalla Confederazione, inclusi le spese amministra- tive, i costi d'esercizio della banca dati e i costi per lo sviluppo del controllo del latte, sono assunti dal settore lattiero (cpv. 2). Il capoverso 3 corrisponde – a prescindere da un ade- guamento redazionale – all’articolo 7 capoverso 3 OQL. Secondo il capoverso 4, deve continuare a essere responsabile dell’incasso e della riscos- sione dei contributi dei primi acquirenti di latte la TSM Fiduciaria Sagl.

Articolo 10 La presente disposizione corrisponde all’articolo 8 OQL.

Articolo 11 Fino ad ora i laboratori di prova erano designati e sorvegliati dall’UFV. D’ora in avanti dovrà assumersi la responsabilità il settore lattiero (cpv. 1). Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori dovranno designare i laboratori di prova per il controllo del latte a partire dal 2015 (cfr. la disposizione transitoria all’art. 18) e stipulare con loro i relativi contratti. Prima di stipulare un contratto occorrerà informare l’UFV sulla scelta dei laboratori di prova, il quale dovrà approvarla mediante direttiva o accordo informale. Nei contratti stipulati tra il settore lattiero e i laboratori di prova deve essere disciplinata in particolare la vigilanza dell’adempimento del contratto da parte dei laboratori di prova. In base all’articolo 43a capoverso 2 della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0), il capoverso 2 stabilisce i requisiti che devono soddisfare i laboratori di prova.

Il capoverso 3 corrisponde per analogia all’articolo 9 capoverso 2 OQL. I laboratori di prova devono poter delegare determinati compiti a servizi specializzati. Secondo il capoverso 4 l’UFV deve, come finora, fissare in una direttiva gli standard tecnici minimi del controllo del latte (cpv. 3).

Articolo 12 Il controllo dell’utilizzo dei fondi federali spetta all’UFV.

Articolo 13 La presente disposizione corrisponde all’articolo 11 OQL.

Articolo 14 La presente disposizione corrisponde all’articolo 12 OQL.

Articolo 15 I criteri relativi alla sospensione della fornitura di latte devono essere adeguati. Entrambe le parti, Confederazione e settore lattiero, intendono preservare l'elevata qualità del latte crudo svizzero. Pertanto, le sospensioni della fornitura di latte devono poter essere emanate anche dopo tre contestazioni del numero di germi o quattro contestazioni del numero di cellule so- matiche.

Articolo 16 La presente disposizione corrisponde all’articolo 16 OQL.

Articolo 17-19 L’OQL sarà abrogata con l’entrata in vigore della presente ordinanza. Per il controllo del latte fino alla fine del 2014 l’UFV dovrà tuttavia essere ancora responsabile della designazione dei laboratori di prova e stipulare i relativi contratti. L’attuale articolo 9 OQL dovrà pertanto conti- nuare a essere valido fino al 31 dicembre 2014; l’articolo 11 capoversi 1-3 dovrà entrare in vigore soltanto a partire dal 1° gennaio 2015. Per il controllo del latte a partire dal 2015 la responsabilità della designazione dei laboratori di prova deve essere affidata al settore lat- tiero.

2. Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)

Articolo 8 I parametri di analisi vengono adeguati: il nuovo sistema prescrive che ogni mese si analiz- zano due campioni di latte di ogni produttore; questo requisito non deve essere più fissato in una direttiva tecnica dell’UFV, bensì nell’articolo 8 capoverso 3 OIgPL. L’aumento della frequenza dei prelievi migliorerà la sorveglianza dell’igiene e sostituirà l’attuale sistema che prevede l’analisi di un campione al mese. Per quanto riguarda il numero di germi e di cellule, il risultato ufficiale sarà ottenuto calcolando la media geometrica dei due

risultati di analisi del mese. Per quanto riguarda l’accertamento della presenza di sostanze inibitrici, si applicherà ancora il singolo risultato dell’analisi (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. c OCL). La determinazione del punto di congelamento ha, dal punto di vista dei compiti federali – sicurezza alimentare ed equivalenza della nostra legislazione con il diritto comunitario –, un’importanza secondaria ed è quindi eliminata dai criteri.

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