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Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Spiegazioni relative alla modifica dell’ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesag‐ gio legittimate a ricorrere (ODO)

Rapporto del 31 maggio 2010 per l’indagine conoscitiva

1. Situazione iniziale

Sulla scorta dell’iniziativa parlamentare Hofmann del 19 giugno 2002 (Iv. pa. 02.436), con la revisione parziale del 20 dicembre 2006 il Parlamento, in vista di una definizione più precisa del diritto di ricor‐ so delle associazioni, ha adottato varie modifiche della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)1 e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)2. Nell’ambito di questa revisione, il Parlamento ha inserito agli articoli 55 capoverso 1 lettera b LPAmb e 12 capoverso 1 lettera b LPN una disposizione in base alla quale le organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricor‐ rere possono svolgere un’attività economica solo se tale attività serve a conseguire gli scopi ideali dell’organizzazione. Questa prescrizione è stata concretizzata ulteriormente all’articolo 3 capoverso 4 ODO3: il tipo di attività economica delle organizzazioni ambientaliste deve corrispondere agli scopi idealistici dell’organizzazione e questa attività non deve essere predominante rispetto all’attività ide‐ ale. Le disposizioni concernenti l’attività economica delle organizzazioni legittimate a ricorrere nella LPAmb e nell’ODO entreranno in vigore il 1° luglio 2010.

2. Verifica delle organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere

2.1 Osservazioni preliminari

In vista dell’entrata in vigore della disposizione concernente l’attività economica consentita, il DATEC ha verificato l’attività economica delle 31 organizzazioni legittimate a ricorrere elencate nell’allegato dell’ODO.

Al contempo, il DATEC ha esaminato, in base all’articolo 2 capoverso 2 ODO, se le organizzazioni le‐ gittimate a ricorrere adempiono ancora alle altre condizioni di cui agli articoli 55 LPAmb e 12 LPN. Si trattava sostanzialmente di stabilire se le organizzazioni sono ancora sufficientemente attive a livello nazionale come organizzazioni di protezione dell’ambiente o di protezione della natura e del paesag‐ gio (art. 55 cpv. 1 LPAmb, art. 12 cpv. 1 LPN).

Dalla verifica dell’attività economica è emerso che in virtù del nuovo diritto tale attività potrebbe non più essere ammissibile per l’Associazione traffico e ambiente (ATA), la Fondazione svizzera per la pra‐ tica ambientale (PUSCH) e l’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA). Per quanto riguarda l’esame dell’attività a livello nazionale è risultato che la Fondazione sviz‐ zera del traffico (FST), la Lega svizzera contro il rumore (SLL) e Pro Campagna, Organizzazione svizzera per la cura dell’architettura e della cultura rurali, potrebbero non più adempiere alle norme di legge. Queste sei organizzazioni sono quindi state sottoposte a un secondo esame completo, con tanto di audizione degli interessati.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01) Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451) Ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO, RS 814.076)

Riferimento / n. di fascicolo: J143-0826

Il DATEC è giunto alla conclusione che nessuna organizzazione esercita un’attività economica non più ammessa in virtù del nuovo diritto, ciò che giustificherebbe la revoca del diritto di ricorso. L’esame dell’adempimento delle altre condizioni di cui agli articoli 55 LPAmb e 12 LPN ha invece rivelato che due organizzazioni non sono più attive a livello nazionale. A queste organizzazioni va quindi revocato il diritto di ricorso. Un’organizzazione rinuncia volontariamente al diritto di ricorso delle associazioni. In dettaglio:

2.2 Attività economica

2.2.1 Associazione traffico e ambiente (ATA)

L’ATA è un’organizzazione dei trasporti che si occupa molto della compatibilità ambientale dei tra‐ sporti. La protezione dell’ambiente svolge quindi un ruolo di spicco nelle sue attività. È inoltre attiva nell’attività assicurativa e offre particolarmente agli interessati l’intermediazione di assicurazioni au‐ to rispettose dell’ambiente (chi viaggia molto paga un premio più alto). Questa attività economica corrisponde agli scopi idealistici dell’organizzazione (art. 3 cpv. 4 ODO)? Gli statuti dell’ATA ammet‐ tono la promozione, entro limiti ragionevoli, dei trasporti privati. Siccome a livello di assicurazioni au‐ to offre unicamente prodotti che premiano gli assicurati che utilizzano il meno possibile il loro veico‐ lo, l’ATA non viola gli statuti e quindi neanche gli scopi idealistici dell’organizzazione. La Boutique, che offre prodotti solari, accessori per la bicicletta, ecc. sul VCS‐Magazin/Magazine ATE o su Internet, e i Viaggi Via Verde sono gestiti di ditte indipendenti, non appartenente all’ATA. Per l’utilizzo della piattaforma dell’ATA, l’ATA stessa incassa un corrispettivo molto modesto. Tra le attività idealistiche dell’ATA vanno annoverati principalmente campagne a favore dell’ambiente, attività di politica ambientale, come ad esempio la partecipazione a consultazioni e indagini conoscitive su leggi e ordinanze, la consulenza sulla velocità 30, la consulenza gratuita ai soci e l’esercizio del diritto di ricorso delle associazioni. Le attività economiche non sono predominanti ri‐ spetto alle attività idealistiche, come emerge anche dall’impiego delle risorse umane. L’attività economica dell’ATA s’iscrive quindi nella cornice della legge.

2.2.2 Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA)

La VSA offre formazioni e corsi in materia di protezione delle acque (in particolare sulle acque di sca‐ rico) a prezzi moderati. Tale offerta formativa, che può essere definita un’attività economica, corri‐ sponde integralmente agli scopi idealistici dell’organizzazione. Da un esame dettagliato dell’attività della VSA è emerso che la parte preponderante dell’attività di questa organizzazione è svolta nelle sue 15 commissioni. L’ammontare delle indennità dei membri delle commissioni è estremamente esi‐ guo e ha un valore idealistico o simbolico. L’attività economica della VSA non è quindi predominante rispetto all’attività idealistica ed è conforme al nuovo diritto.

2.2.3 Fondazione svizzera per la pratica ambientale (PUSCH)

La Fondazione PUSCH offre una formazione ambientale, in particolare in materia di protezione delle acque e riciclaggio dei rifiuti, nelle scuole, organizza corsi per impiegati comunali nonché corsi pub‐ blici, mette a disposizione informazioni sui marchi ambientali e pubblica una rivista. L’organizzazione partecipa inoltre a consultazioni su leggi e ordinanze in materia ambientale. La formazione e i corsi di PUSCH sono a pagamento. Le informazioni sui marchi e la rivista sono invece messe a disposizione di terzi gratuitamente o a prezzo di costo. L’attività di PUSCH, che può essere definita solo in parte di natura economica – come ha rivelato l’esame dettagliato dell’organizzazione – serve direttamente agli scopi idealistici dell’organizzazione. In un’ottica globale, il DATEC è quindi giunto alla conclusione che l’attività economica non può essere considerata eccessiva.

Riferimento / n. di fascicolo: J143-0826

2.3 Altre condizioni di cui agli articoli 55 LPAmb e 12 LPN

2.3.1 Fondazione svizzera del traffico (FST)

La verifica dell’attività della FST ha rivelato che la FST non svolge più nessuna attività dal 2006. In ba‐ se agli statuti, la FST si occupa della raccolta di fondi per progetti nel settore della mobilità soste‐ nibile e della sicurezza del traffico nonché di appelli a favore di donazioni a destinazione vincolata. La FST ha sospeso le sue attività dal 2006 a causa di accertamenti in corso sul futuro fiscale. L’attività della FST non era tuttavia più sufficiente per rientrare tra le organizzazioni ambientaliste legittimate a ricorrere già prima del 2006, non potendo dimostrare particolari attività concrete. In sede di audi‐ zione, l’organizzazione non ha neppure dimostrato una ripresa dell’attività che legittimerebbe il di‐ ritto di ricorso in un futuro prossimo. Siccome nel complesso l’attività della FST è insufficiente, a que‐ sta organizzazione va revocato il diritto di ricorso.

2.3.2 Lega svizzera contro il rumore (SLL)

La SLL svolge ancora un’attività sufficiente come organizzazione ambientalista legittimata a ricorrere ed è ancora attiva a livello nazionale? Nell’ambito dell’audizione, la SLL ha comunicato che, pur a‐ dempiendo ancora alle condizioni del diritto di ricorso, rinuncia volontariamente al diritto di ricorso a causa del rischio finanziario. In queste circostanze è superfluo proseguire l’esame.

2.3.3 Pro Campagna, Organizzazione svizzera per la cura dell’architettura e della cultura rurali

Pro Campagna sostiene, mediante consulenza professionale o contributi, il patrimonio edilizio tradi‐ zionale nello spazio rurale. La verifica dell’organizzazione ha rivelato che da tempo le sue attività so‐ no poco numerose: negli ultimi anni sono stati sostenuti circa otto progetti. Oltretutto Pro Campagna non è più attiva a livello nazionale e, in particolare, non ha più la possibilità di garantire l’esercizio del diritto di ricorso in buona parte della Svizzera, a causa dello scarso numero di soci. In sede di audizio‐ ne, l’organizzazione non ha prospettato un’intensificazione delle proprie attività in un futuro prossi‐ mo. Pro Campagna non adempie quindi più alle condizioni di cui all’articolo 12 LPN, ciò che comporta la revoca del diritto di ricorso delle associazioni.

3. Cambiamenti di nome

Recentemente, alcune organizzazioni legittimate a ricorrere hanno modificato il loro nome. Questa modifica va tenuta presente nell’allegato dell’ODO. Si tratta delle seguenti organizzazioni: ‐ Associazione svizzera per la protezione degli uccelli (ASPU) / nuovo: Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/Bird Life Svizzera ‐ Associazione svizzera di tecnica sanitaria (ASTS) / nuovo: Associazione Svizzera per la protezione della salute e di tecnica ambientale/ASTA ‐ Aqua Viva (Comunità nazionale per la protezione dei fiumi e dei laghi) / nuovo: Aqua Viva (Comu‐ nità svizzera per la protezione dei fiumi e dei laghi) ‐ Società svizzera di preistoria e d’archeologia (SSPA) / nuovo: Archeologia Svizzera ‐ Federazione delle Associazioni svizzere di caccia (FACS) / nuovo: CacciaSvizzera

4. Entrata in vigore

L’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza è prevista per il 1° ottobre 2010. Visto che nessuna organizzazione deve essere depennata dall’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere a causa di un’attività economica eccessiva, si può rinunciare ad anticipare l’entrata in vigore della modifica.

Riferimento / n. di fascicolo: J143-0826

5. Ripercussioni sulle finanze e sul personale

Il progetto di revisione non ha nessuna ripercussione sulle finanze o sul personale per la Confedera‐ zione, i Cantoni e l’economia.

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