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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP) Progetto (Disposizioni sulla verbalizzazione)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]1; visto il parere del Consiglio federale del [data]2, decreta:

I Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 è modificato come segue:

Art. 78 cpv. 5bis (nuovo) e 7 5bis Se durante la procedura dibattimentale l’interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, si può per ordine del giudice rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all’interrogato e a farglielo firmare. Le registrazioni sono conser- vate sino alla chiusura del procedimento. 7 I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti e le altre registrazioni sono conservati sino alla chiusura del procedimento.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.