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Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Protection des consommateurs

Versione per l'indagine conoscitiva

Commenti alle tre ordinanze del DFI

A) Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi (RS 813.131.21)

B) Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici (RS 813.113.11)

C) Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antipa- rassitaria con fumiganti (OLAFum; RS 814.812.33)

A) Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi

Titolo La modifica dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) comporta un adeguamento termi- nologico nell'articolo 76 OPChim. Il concetto dei gruppi 1 e 2 sostituisce quello di prodotti chimici «par- ticolarmente pericolosi». Poiché quest'ultimo, definito nel vigente articolo 76 OPChim, non è più utiliz- zato, deve essere adeguato anche il titolo della presente ordinanza. Tuttavia, dato che quest'ultima continua a essere applicabile soltanto a una parte dei prodotti chimici pericolosi (ossia quelli dei gruppi 1 e 2, nonché le sostanze e i preparati destinati all'autodifesa), nel nuovo titolo la competenza specifi- ca è richiesta per la fornitura di «determinate sostanze e preparati pericolosi».

Art. 1 cpv. 1 Il requisito della competenza specifica viene esteso alla fornitura a titolo commerciale al consumatore finale professionale (cfr. in proposito le spiegazioni relative all'art. 81 cpv. 1 OPChim). Ciò rende ne- cessario adeguare anche l'articolo 1 della presente ordinanza, il quale rinvia direttamente al nuovo articolo 81 capoverso 1 OPChim. Viene pure eliminata la limitazione della fornitura a privati, che nel testo vigente è formulata nel modo seguente: «...e non è tenuto a consegnare all’acquirente una scheda di dati di sicurezza». Inoltre, nel capoverso 1 sono introdotti i nuovi gruppi 1 e 2 secondo l'al- legato 6 OPChim, in sostituzione delle «sostanze e preparati particolarmente pericolosi» e sono espli- citamente menzionati i preparati destinati all'autodifesa, per la fornitura dei quali continua a essere richiesta la competenza specifica pur non essendo compresi nei nuovi gruppi 1 e 2.

Art. 3 cpv. 2 lett. d Affinché le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto previgente continuassero a essere valide per un periodo limitato dopo l'entrata in vigore, il 1° agosto 2005, del diritto in materia di prodotti chimici, le persone che avevano soddisfatto tra il 30 novembre 1998 e il 1° agosto 2005 le condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione generale per il commercio di veleni secondo il diritto previgente potevano fornire a titolo commerciale a privati sostanze o preparati particolarmente pericolosi ai sensi dell'articolo 76 OPChim fino al 31 luglio 2007. Poiché questo termine è scaduto da parecchio tempo, l'articolo 3 capoverso 2 lettera d è diventato obsoleto ed è pertanto abrogato.

Art. 10 cpv. 1 fino a 3 I termini di transizione sono scaduti da diversi anni.

Art. 10 cpv. 4 Nell'ambito della 4a revisione dell'OPChim, è introdotta una nuova disposizione transitoria volta ad estendere gli ambiti in cui per fornire prodotti chimici è richiesta la competenza specifica. Il punto es- senziale per la fornitura di prodotti chimici e di conseguenza per le esigenze relative alla competenza bis specifica risiede, secondo l'articolo 81 capoverso 1 e l'allegato 6 OPChim, nel nuovo approccio se- condo cui sono definiti due gruppi di prodotti chimici per la cui fornitura deve essere richiesta la com- petenza specifica. Queste nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° dicembre 2012. A partire dal 1° giugno 2015, inoltre, deve dimostrare di disporre della competenza specifica anche chi fornisce al consumatore finale professionale determinate sostanze e preparati secondo l'allegato 6 OPChim. Finora, la competenza specifica era necessaria soltanto per fornire prodotti chimici particolarmente pericolosi a privati.

Dal momento in cui le suddette modifiche dell'OPChim saranno entrate in vigore, le persone che forni- scono a commercianti sostanze e preparati di cui all'allegato 6 OPChim avranno tempo fino al 1° giu- gno 2015 per acquisire la competenza specifica secondo l'articolo 1 della presente ordinanza. Tale termine di transizione è stato fissato in modo da corrispondere a quello per la riclassificazione delle miscele in Svizzera. Al più tardi entro questa data, per poter offrire un'adeguata consulenza alla clien- tela conformemente alla presente ordinanza è necessario padroneggiare anche il nuovo sistema di etichettatura GHS.

Allegato 1

Numero 2.2 L'inciso tra parentesi è stato stralciato. Dal 1° dicembre 2010 le sostanze immesse sui mercati degli Stati memrbi dell'UE devono essere etichettate secondo il sistema GHS, applicabile ai prodotti chimici anche in Svizzera dal febbraio 2009. Questo nuovo sistema di etichettatura non si basa più sui «sim- boli di pericolo» e sulle «frasi R/S», bensì sui «pittogrammi di pericolo» e sulle «frasi H/P». Dato che durante la fase di transizione fino al 2017 in Svizzera possono essere utilizzati entrambi i sistemi per l'etichettatura, la precisazione tra parentesi non è più corretta ed è pertanto stralciata. Da subito le persone che intendono dimostrare di possedere le nozioni fondamentali secondo la presente ordinan- za devono essere in grado di interpretare entrambi i sistemi di etichettatura.

Numero 4.1 Il riferimento tra parentesi ai corrispondenti articoli è volto a chiarire le esigenze poste alle conoscenze specifiche del prodotto. Nell'articolo 1 capoverso 1 lettera a sono descritte in generale le conoscenze specifiche del prodotto che deve possedere la persona che dispone della competenza specifica. Nell'articolo 2 sono descritti i temi concreti in merito ai quali tale persona deve essere in grado di con- sigliare i suoi clienti e i requisiti concreti posti al fornitore.

Numero 4.3 (nuovo) Finora, le conoscenze concrete specifiche del prodotto dovevano essere acquisite con lo studio indivi- duale; per provare di possedere le nozioni fondamentali secondo l'allegato 1 numero 4.2 era sufficien- te conoscere e utilizzare correttamente le fonti d'informazione. La nuova disposizione obbliga gli orga- ni d'esame riconosciuti a trasmettere le caratteristiche fondamentali dei principali gruppi di prodotti. Lo studio individuale, che continua a essere necessario, dovrebbe risultare agevolato da queste cono- scenze supplementari.

B) Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici

Art. 2 cpv. 4 Il capoverso 4 va adeguato all'OPChim modificata. L'adeguamento proposto tiene conto dello stralcio degli obblighi di registrazione (abrogazione dell'art. 80 cpv. 3 OPChim), dell'estensione del requisito della competenza specifica alla fornitura a titolo commerciale al consumatore finale professionale (art. 81 cpv. 1 OPchim) e del nuovo concetto dei gruppi (art. 76 in combinato disposto con l'allegato 6 O- PChim).

Art. 3 cpv. 1 lett. b e c La nuova lettera c tiene conto dell'ampliamento della competenza specifica secondo l'articolo 81 cpv. 1 OPChim e comprende quindi anche le questioni finora disciplinate nella lettera b, che viene pertanto abrogata.

Osservazione sul campo d'applicazione dell'obbligo di comunicare: l'aumento del numero delle aziende soggette all'obbligo di disporre della competenza specifica conse- guente all'estensione di tale requisito (art. 81 cpv. 1 OPChim) non ha conseguenze sul numero di aziende che devono comunicare una persona di contatto. Per esse, infatti, quest'obbligo esisteva già in virtù delle vigenti lettere a o b del presente articolo.

Art. 5 (abrogato) I termini di transizione per comunicare una persona di contatto alle competenti autorità cantonali, in- trodotti con l'entrata in vigore, il 1° agosto 2005, del diritto in materia di prodotti chimici, sono scaduti e possono essere abrogati senza sostituzione. Poiché le modifiche attuali non interessano ulteriori a- ziende o istituti di formazione (cfr. art. 3) non sono necessari nuovi termini di transizione.

C) Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antipa- rassitaria con fumiganti

Art. 1 cpv. 1 lett. a Il monobromometano (bromuro di metile, CAS 74-83-9) figura, in quanto sostanza che impoverisce lo strato di ozono, nell'allegato 1.4 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81). Dal 1° settembre 2006 il monobromometano non può più essere utilizzato e la sua menzione è pertanto stralciata dall'ordinanza.

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