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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS Ufficio federale della protezione della popolazione Concezione e coordinamento

Disegno del 26 agosto 2011 (indagine conoscitiva)

Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11) Commenti alle singole disposizioni ________________________________________________________

Sono commentati solo gli articoli modificati che richiedono spiegazioni per una mag- giore comprensione.

Ordinanza sulla protezione civile

Art. 3 Esclusione Capoverso 1: questo capoverso è stato modificato in seguito alla revisione della par- te generale del codice penale svizzero (CP; RS 311.0). Secondo l’articolo 41 CP, il giudice può pronunciare una breve pena detentiva inferiore a sei mesi soltanto se vi è da attendersi che non potrà essere eseguita una pena pecuniaria. La modifica dell’articolo 3 permette di escludere dal servizio di protezione civile anche le persone alle quali è stata inflitta una pena pecuniaria. Inoltre non è più una disposizione pote- stativa. Di conseguenza il milite della protezione civile non deve più essere necessa- riamente escluso dal servizio di protezione civile dopo una condanna (soprattutto se gli è stata inflitta solo una lieve pena detentiva o pecuniaria). Capoverso 2: la precisazione «da un tribunale penale» è stata cancellata poiché oggi molti casi vengono evasi con un decreto di accusa. Capoverso 3: è stato modificato conformemente alla terminologia attuale del diritto penale: la formulazione «dopo aver scontato la pena» è sostituita da «dopo l’esecuzione della pena»e la formulazione «in caso di sospensione condizionale della pena» da «in caso di sospensione condizionale parziale o totale della pena».

Art. 4 Soldo Capoverso 1 Lettera a: adattamento formale risultante dal progetto di revisione della LPPC, che disciplina in un articolo separato (27a) la chiamata per interventi di pubblica utilità.

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Capoverso 4 L’aggettivo «periodiche» era inutile. Questa disposizione deve comprendere tutte le prestazioni di servizio di protezione, ossia anche i servizi d’istruzione (secondo gli art. 33 e 37 LPPC) e gli interventi (secondo l’art. 27 LPPC e il nuovo art. 27a del pro- getto di revisione della LPPC). Come finora si devono prestare almeno otto ore di servizio prima che possa essere accreditata una rimanenza di almeno due ore. Ciò risulta dall’interpretazione logica dei due capoversi 3 und 4.

Art. 6a Chiamata in caso d’intervento L’articolo 6a è aggiunto per impedire la chiamata in servizio di militi della protezione civile che non hanno assolto l’istruzione di base. Questa disposizione è conforme alla decisione del Parlamento che nel 2008 ha respinto l’iniziativa parlamentare di Simo- netta Sommaruga (05.443), la quale chiedeva di poter impiegare militi senza istru- zione di base attribuiti al personale di riserva in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza e per i conseguenti lavori di ripristino.

Art. 7 Obbligo di entrare in servizio Adattamento formale risultante dal progetto di revisione della LPPC, che disciplina in un articolo separato (27a) la chiamata per interventi di pubblica utilità.

Art. 9 Differimento dei servizi d’istruzione La rubrica è stata modificata poiché l’articolo 9 concerne solo il differimento dei ser- vizi d’istruzione secondo gli articoli da 33 a 37 LPPC. Visto il loro vincolo temporale, la chiamate in servizio per interventi in caso di cata- strofe e situazioni d’emergenza o per interventi di pubblica utilità non possono essere differite.

Art. 13 Comunicazione di dati Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile non hanno accesso al Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA). Ora i dati sul reclutamento vengono messi a loro disposizione gratuitamente nel Sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS).

Titolo prima dell’articolo 13a Vista l’aggiunta di un nuovo articolo concernente l’istruzione, per maggiore chiarezza è stato aggiunto un nuovo capitolo (2a Istruzione di base per le persone naturalizza- te).

Art. 13a Secondo l’articolo 33 del progetto di revisione della LPPC, tutti i militi della protezione civile devono assolvere l’istruzione di base al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono 26 anni. Le persone naturalizzate dopo l’anno civile in cui compiono 26 anni e che non ven- gono quindi più reclutate nell’esercito devono essere esaminate in merito alla loro 2/9

idoneità al servizio di protezione civile e se del caso reclutati. Il nuovo articolo 13a della LPPC prevede perciò che le persone naturalizzate devono assolvere l’istruzione di base al più tardi tre anni dopo il reclutamento.

Art. 14 Materiale di competenza della Confederazione Conformemente al progetto di revisione della LPPC, anche l'OPCi comprende un articolo sul materiale di competenza della Confederazione (art. 14) e un articolo per il materiale di competenza dei Cantoni (art. 14a). Capoverso 1: è abbreviato. Capoverso 2: la nuova designazione più ampia del destinatario («protezione civile» al posto di «Comune») tiene conto della progressiva regionalizzazione. Di regola so- no infatti le organizzazioni di protezione civile che ricevono questo materiale. La pre- cisazione «acquisito dalla Confederazione» è cancellata poiché superflua. Capoverso 3: dal momento che, come finora, il materiale finanziato e fornito dalla Confederazione diventa di proprietà del destinatario, quest’ultimo è responsabile an- che del rispetto delle prescrizioni di sicurezza. Capoverso 4: corrisponde per analogia all’attuale capoverso 5, poiché l’attuale capo- verso 4 è cancellato e formulato in modo più preciso nell’articolo 14a. Capoverso 5: in esecuzione del nuovo capoverso 2 dell’articolo 43 del progetto di revisione della LPPC, il nuovo capoverso 5 statuisce che il materiale di protezione NBC e il materiale supplementare richiesto in caso di un conflitto armato costituisco- no il materiale standardizzato.

Art. 14a Materiale di competenza dei Cantoni Corrisponde per contenuto al capoverso 4 dell’attuale articolo 14. La nuova formula- zione precisa che si tratta della fornitura di prestazioni in relazione al materiale di competenza dei Cantoni. In particolare la Confederazione può, in collaborazione con i Cantoni, elaborare studi, stilare schede tecniche e procedere a valutazioni del mate- riale.

Art. 15 Requisizione Questo articolo è abrogato su richiesta dei Cantoni.

Art. 16 Manutenzione e controllo periodico Questo articolo è abrogato. I due capoversi attuali disciplinano sostanzialmente la stessa cosa. Inoltre il materiale in questione è di proprietà del destinatario, che è re- sponsabile anche della sua manutenzione.

Art. 17 Numero di posti protetti Capoverso 1 Lettera a: ai fini della parità di trattamento, anche in futuro si dovrà garantire un posto protetto per ogni abitante della Svizzera nelle vicinanze del suo domicilio. Pertanto l’obbligo generale di costruire rifugi in caso di deficit di posti protetti è fondamental- mente mantenuto, ma viene applicato solo ai nuovi edifici abitativi a partire da 38 lo-

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cali. Si continua inoltre ad applicare il principio: due posti protetti ogni tre locali (2/3). Per analogia con la terminologia della LPPC si utilizza il termine «edifici abitativi». Capoverso 5: il capoverso 1 statuisce l’obbligo di realizzare posti protetti negli edifici abitativi a partire da 38 locali. Il capoverso 5 è modificato di conseguenza poiché 38 locali richiedono 25 posti protetti (2/3 di 38). Capoverso 6: nei Comuni o nelle zone di valutazione con meno di mille abitanti i Cantoni possono eccezionalmente ordinare la realizzazione di rifugi anche quando il numero dei locali è inferiore a 38, poiché il deficit di posti protetti è generalmente su- periore nei piccoli Comuni rurali.

Art. 18 Eccezioni Capoverso 1 Lettera b: questa disposizione è abrogata. Lettera c: questa disposizione è abrogata. Di principio si dovranno realizzare rifugi anche negli edifici realizzati secondo gli standard Minergie nel rispetto delle norme SIA.

Art. 20 Attribuzione della popolazione e gestione della costruzione di rifu- gi Capoverso 1: la precisazione «immediate» è cancellata. Per posto protetto nelle vici- nanze del domicilio s’intende di regola un posto protetto raggiungibile in meno di 15 minuti a piedi, ossia situato entro un chilometro. In casi particolari (per es. in caso di condizioni topografiche complesse) il posto protetto può distare fino a 30 minuti a piedi. Capoverso 2: con la nuova precisazione «popolazione con dimora fissa » si intendo- no le persone che hanno il loro domicilio in Svizzera durante tutto l’anno. Inoltre si disciplina esplicitamente che i Cantoni possono definire una o più zone di valutazio- ne. Capoverso 3: l’UFPP non è più incaricato di determinare gli altri posti protetti che non vengono dedotti dal numero di posti protetti da realizzare.

Art. 21 Contributi sostitutivi Capoverso 2: l’ammontare dei contributi sostitutivi viene fissato da un minimo di 400 a un massimo 800 franchi sulla base dei costi supplementari medi dei rifugi con un numero di posti protetti da 25 a 100. Inoltre l’ammontare massimo dei contributi è ridotto di circa la metà rispetto a quello attuale, in modo da sgravare finanziariamente i proprietari di immobili. I Cantoni fissano l’ammontare dei contributi sostitutivi. L’obbligo di pubblicare l’ammontare corrisponde all’attuale capoverso 3 fatta eccezione per la frequenza («periodicamente» al posto di «annualmente»). Capoverso 3: la tematica di questa disposizione è nuova.

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Art. 22 Utilizzazione dei contributi sostitutivi Capoverso 1: Frase introduttiva: i contributi sostitutivi vengono, come finora, utilizzati in modo vin- colato. Tuttavia l’utilizzazione per il «rinnovamento dei rifugi privati» è posta in se- conda priorità e per le «altre misure» in terza priorità. Lettera a: il concetto di «salvaguardia del valore» include i sottoprocessi controllo periodico dei rifugi, manutenzione e rinnovamento. Questo concetto è sostituito dal termine «rinnovamento», più preciso ai sensi della legge. Lettera b: i contributi sostitutivi potranno essere utilizzati anche per il rinnovamento dei rifugi privati. Per rinnovamento s’intende sia l’adeguamento tecnico dei rifugi che non sono conformi alle Istruzioni tecniche per la costruzione dei rifugi privati (ITRP 1966) sia l’adozione di misure di conservazione della sostanza dei rifugi realizzati secondo le ITRP 1966 o le ITRP 1984. Queste ultime consistono nella riparazione o nella sostituzione dei sistemi di ventilazione (apparecchi di ventilazione, filtri, valvole antiesplosione, ecc.). In questo modo, i proprietari d’immobili vengono sgravati finan- ziariamente. I contributi sostitutivi saranno destinati al rinnovamento di rifugi privati solo se il proprietario del rifugio ha rispettato l’obbligo di diligenza. L’Ufficio federale emana le direttive sull’utilizzazione dei contributi sostitutivi e sulla distinzione tra con- trollo periodico dei rifugi, manutenzione e rinnovamento. Lettera c: l’utilizzazione dei contributi sostitutivi per altre misure rimane, come finora, l’ultima priorità. L’enumerazione dell’OPCi è un esempio; spetta ai Cantoni fissare le priorità. La formulazione «altre misure di protezione civile» va intesa in senso stretto, ossia contempla solo misure concernenti la protezione civile propriamente detta. Vi rientra- no in particolare misure inerenti alle costruzioni di protezione, come ad esempio i controlli periodici dei rifugi (partecipazione ai costi del materiale, degli apparecchi di misurazione e del personale di terzi) o la manutenzione e l’esercizio degli impianti di protezione. Esse possono concernere per esempio anche il materiale di protezione civile. Non sono invece comprese le misure inerenti alle amministrazioni cantonali o comu- nali della protezione civile, come i salari degli impiegati.

Art. 26 Equipaggiamento dei rifugi Capoverso 1: è stata aggiunta la precisazione «di edifici abitativi». Capoverso 2: nuova tematica (il contenuto attuale è abrogato poiché inutile). I rifugi di ospedali e case per anziani e di cura non vengono equipaggiati come i rifugi degli edifici abitativi, motivo per cui l’UFPP emana disposizioni specifiche.

Art. 29 Soppressione Capoverso 2 Frase introduttiva: adeguamento formale Lettera b: è modificato solo il testo francese e italiano per tenere conto dell’adeguamento formale della frase introduttiva. Lettera c: i Cantoni possono sopprimere un rifugio conforme alle esigenze minime se vi è un esubero di posti protetti e se il rinnovamento di un rifugio genererebbe costi eccessivi.

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Art. 30 Tipo, dimensioni, fabbisogno e utilizzazione degli impianti di pro- tezione Il termine «fabbisogno» sostituisce «numero». È cancellata la precisazione «occupa- zione da parte delle organizzazioni partner» per l’utilizzazione degli impianti di prote- zione. La formulazione di questa disposizione è stata inoltre migliorata.

Art. 38 Manutenzione Rimane invariato, ma rimanda all’articolo 48a del progetto di revisione della LPPC.

Art. 39a Soppressione di centri d’istruzione della protezione civile, rifugi e impianti di protezione Capoverso 1: secondo l’articolo 39° capoverso 1 il calcolo del sussidio federale da restituire deve tenere conto non solo dell’ammortamento degli immobili del centro d’istruzione soppresso, ma anche dell’aumento di valore del terreno su cui si trova il centro. Ci si basa di regola su una durata d’ammortamento di 25 anni, ma in certi casi occor- re valutare compiutamente le circostanze. Capoverso 2: analogamente al nuovo articolo 39b capoverso 1 OPCi concernente la soppressione di centri d’istruzione, anche il calcolo del sussidio federale da restituire in caso di soppressione di rifugi pubblici deve tenere debitamente conto degli am- mortamenti. L’eventuale aumento di valore del terreno non è invece menzionato poi- ché non sono stati versati sussidi federali per l’acquisto del terreno.

Titolo prima dell'articolo 40a Aggiunta del riferimento all'articolo 72 capoverso 1 LPPC

Art. 40b Dati registrati nel sistema ZEZIS Adeguamento formale e redazionale poiché l’OPCi modificata contiene due allegati.

Titolo prima dell'articolo 40f L’OPCi modificata contiene nella sezione 2 del capitolo 6 (Protezione dei dati) le di- sposizioni relative al sistema di amministrazione dei corsi (art. 40f segg.).

Art. 40f Organo responsabile Conformemente agli articoli 10, 39 e 40 LPPC, la Confederazione sostiene i Cantoni nell’istruzione degli organi di condotta, dei quadri e degli specialisti della protezione civile nonché del personale insegnante. Secondo l’articolo 39 capoverso 2 del pro- getto di revisione della LPPC, essa istruisce ad esempio i comandanti della protezio- ne civile e i loro sostituti nonché i quadri e determinati specialisti dell’aiuto alla con- dotta e della protezione dei beni culturali. Da giugno 2012, questi corsi saranno gestiti nel nuovo sistema di amministrazione dei corsi, che sostituirà il sistema attuale. Il sistema sarà gestito dall’UFPP.

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Art. 40g Dati registrati nel sistema di amministrazione dei corsi Oltre a dati organizzativi, il sistema di amministrazione dei corsi contiene anche dati personali, come ad esempio dati sullo stato di salute (per es. «dispensa medica») e profili della personalità. Con la revisione della LPPC verrà creata la base legale ne- cessaria.

Art. 40h Raccolta dei dati Nell’articolo 40h si è scelto volutamente di parlare di partecipanti ai corsi in generale e non solo di militi della protezione civile visto che ai corsi secondo gli articoli 10 e 40 partecipano anche persone non soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Art. 40i Conservazione dei dati Come i dati personali del ZEZIS anche quelli del sistema di amministrazione dei corsi vengono conservati dieci anni dopo la fine di un corso.

Titolo prima degli articoli 40j e 40k Le attuali disposizioni del capitolo 6 dell’OPCi concernenti i corsi d’istruzione della Confederazione sono compresi nella nuova sezione 3.

Art. 40j Valutazione Conformemente alla pratica attuale, la durata minima delle istruzioni è definita con una formulazione vincolante.

Art. 40k Comunicazione dei risultati della valutazione Anche questa disposizione è ora formulata in modo vincolante.

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4)

Introduzione Di principio è necessario sottoporre a un controllo di sicurezza le persone autorizzate ad accedere a impianti classificati, in quanto il tradimento di una sola persona può rendere inutile l’impianto. Anche certi militi della protezione civile svolgono compiti all’interno di impianti di condotta combinati militarmente classificati. Nel quadro della revisione della LPPC, l’articolo 19 della legge federale sulle misure per la salvaguar- dia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) è stato quindi completato per consentire al Consiglio federale di sottoporre a un controllo di sicurezza relativo alle persone anche i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni, materiale o impianti classificati. Di conseguenza viene modificata l’OCSP.

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Art. 5 Persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezio- ne civile Rubrica: la rubrica è completata conformemente al nuovo contenuto dell’articolo 5 OCSP. Capoverso 4bis: conformemente alla revisione dell’articolo 19 LMSI, i militi della pro- tezione civile rientrano d’ora in poi tra le persone sottoposte al controllo. L’ufficio can- tonale responsabile annuncia al servizio specializzato per i controlli di sicurezza rela- tivi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) i militi della protezione civile da sottoporre al controllo.

Art. 10 Controllo di sicurezza di base Capoverso 2 Lettera b: il contenuto è completato poiché devono essere sottoposti al controllo di sicurezza di base anche i militi della protezione civile che hanno accesso a informa- zioni o materiale classificati come CONFIDENZIALE. Lettera f: il contenuto è precisato. La formulazione è conforme per analogia a quella dell’articolo 11 capoverso 2 lettera g OCSP.

Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato Capoverso 2 lettera b: il contenuto è completato poiché devono essere sottoposti al controllo di sicurezza ampliato anche i militi della protezione civile che hanno acces- so a informazioni o materiale classificati come SEGRETO.

Art. 14 Avvio Capoverso 1 lettera bbis: gli uffici cantonali responsabili della protezione civile valuta- no chi può accedere a informazioni, materiale e impianti classificati e devono quindi avere la competenza di avviare i controlli di sicurezza relativi alle persone.

Art. 23 Conseguenze della decisione Capoverso 5: secondo l’articolo 72 capoverso 2 LPPC i Cantoni possono trattare i dati riguardanti i militi della protezione civile se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti secondo la legge. Visto che secondo l’articolo 28 LPPC i controlli in- combono ai Cantoni, questi devono anche provvedere affinché le dichiarazioni di si- curezza con i relativi livelli di controllo vengano iscritte nei sistemi di controllo.

Art. 25 Obblighi d’informazione Capoverso 1: sono stati aggiunti i militi della protezione civile.

Allegato 2 numero 11bis Questo capoverso è completato poiché anche tutti i membri dello Stato maggiore CF CENAL devono essere sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

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Ordinanza sulle dogane (OD; RS 631.01)

Art. 29 Materiale bellico della Confederazione Capoverso 2: l’attuale articolo 44 LPPC equipara, per quanto riguarda i dazi dogana- li, il materiale della protezione civile che la Confederazione importa dall’estero al ma- teriale bellico secondo l’articolo 14 cifra 17 della vecchia legge del 1° ottobre 1925 sulle dogane e all’articolo 22 della vecchia ordinanza del 10 luglio 1926 sulle dogane. Con l’entrata in vigore della nuova LD e della nuova OD il 1° maggio 2007, non è cambiato sostanzialmente nulla poiché la legislazione doganale prevede ancora un’esenzione dai dazi. D’ora in avanti l’esenzione dai dazi è però applicata anche al materiale di protezione civile importato nei Cantoni dall’estero, motivo per cui la legge sulle dogane deve essere completata nell’ambito della revisione LPPC. Visto che la legge sulle dogane non statuisce l’esenzione in quanto tale, ma si limita ad attribuire al Consiglio federa- le la competenza in materia, occorre completare anche l’ordinanza sulle dogane. I- noltre il concetto di «protezione della popolazione» è sostituito da quello di «prote- zione civile» poiché l’esenzione dai dazi doganali è applicabile solo al materiale della protezione civile (ma non a quello delle altre organizzazioni partner come la polizia e i pompieri).

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