Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC)
12.xxx Avamprogetto del 28 agosto 2012
Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC)
2012–......
Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC)
1 Situazione iniziale
Nel mese di aprile del 2011 è entrato in vigore nell’UE il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione 1, che sostituisce la direttiva relativa ai prodotti da costruzione del 1989. Poiché il regolamento determina alcuni cambiamenti fondamentali, anche concettuali, in tutto il settore della commercializzazione dei prodotti da costruzione sia nel mercato interno dell’UE che nello SEE, è necessario modificare anche le prescrizioni tecniche per i prodotti da costruzione. Dato che l’equivalenza delle prescrizioni tecniche svizzere si basa sulla vecchia direttiva dell’UE, a seguito del nuovo regolamento europeo occor- re adeguare la legislazione svizzera sui prodotti da costruzione per mantenere l’equivalenza delle basi legali nell’ambito dell’ARR 2. In questo modo si intendono preservare i vantaggi offerti alla popolazione svizzera dal capitolo sui prodotti da costruzione ed evitare gli ostacoli tecnici al commercio nel settore dei suddetti prodotti.
L’attuale ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) è entrata in vigore il 1° gennaio 2001 contemporaneamente alla legge federale sui prodotti da costruzione (LProdC). In quanto ordinanza di esecuzione della legge essa concretizza in particolare i requisiti essenziali concernenti le opere 3, le procedure di valutazione della conformità 4, le prove della confor- mità (dichiarazione e certificato di conformità) 5, la procedura di benestare e gli organi competenti per il benestare 6, la sorveglianza del mercato 7, l’istituzione di una Commissione dei prodotti da costruzione 8. Essa conferisce l’esecuzione all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 9. Visto che l’OProdC in vigore si fonda sulla LProdC del 2001 di cui viene proposta una revisione totale, è necessario sottoporre a revisione totale anche l’OProdC in quanto ordinanza di esecu- zione della LProdC.
La situazione iniziale che ha dato il via alla revisione totale dell’OProdC è la stessa che ha portato alla revisione della LProdC: le disposizioni della LProdC devono essere precisate – come finora – in un’ordinanza d’esecuzione, ovvero l’OProdC totalmente riveduta. La LProdC prevede che il Consiglio federale emani disposizioni in particolare in questi settori molto tecnici:
- requisiti di base delle opere di costruzione;
- prestazioni del prodotto da indicare nella dichiarazione di prestazione;
- procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- contenuto della dichiarazione di prestazione e modalità con cui è messa a disposizione;
- prescrizioni per gli operatori economici;
- contenuto e designazione delle norme armonizzate;
- contenuto e procedura per il rilascio dei documenti per la valutazione tecnica e delle valutazioni tecniche nonché per la designazione dei documenti per la valutazione tecnica europea;
- organismi notificati per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione, organismi di valutazione tec- nica e punti di contatto di prodotti;
- compiti degli organi di vigilanza del mercato;
- Commissione dei prodotti da costruzione;
- finanziamento dell’esecuzione.
2 Ripercussioni dell’ordinanza sui prodotti da costruzione riveduta
L’OProdC contiene disposizioni d’esecuzione della LProdC, che corrisponde materialmente al regolamento europeo sui prodotti da costruzione e che disciplina la sicurezza dei prodotti da costruzione (secondo la variante I art. 1 cpv. 4 LProdC) in quanto legge speciale. Le ripercussioni dell’OProdC riveduta vanno considerate in relazione a quelle della LProdC rive- duta, poiché entrambi gli atti normativi costituiscono un’unità finalizzata essenzialmente a definire i principi nella LProdC e i dettagli tecnici – in particolare per l’esecuzione – nell’OProdC. Per la questione delle conseguenze dell’ordinanza rive- duta, si rimanda dunque al commento alla LProdC (vedi n. 3).
3 Commenti alle disposizioni dell’OProdC
La struttura dell’OProdC segue l’ordine dei capitoli della LProdC riveduta. Inoltre l’OProdC comprende sei allegati:
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la com- mercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, regola- mento sui prodotti da costruzione. Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, RS 0.946.526.81. Art. 1 OProdC (2001) Art. 2 e allegati 1 e 2 OProdC (2001) Art. 3 e 4 OProdC (2001) Art. 6 - 11 OProdC (2001) Art. 12 e 13 OProdC (2001) Art. 17 e 18 OProdC (2001) Art. 16 OProdC (2001)
- allegato 1: Requisiti di base delle opere di costruzione;
- allegato 2: Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e organismi coinvolti;
- allegato 3: Dichiarazione di prestazione;
- allegato 4: Requisiti per gli organismi notificati;
- allegato 5: Aree di prodotto dell’attività degli organismi di valutazione tecnica;
- allegato 6: Requisiti degli organismi di valutazione tecnica.
3.1 Condizioni per l’immissione in commercio e la messa a disposizione sul
mercato di prodotti da costruzione (art. 1 - 8)
3.1.1 Requisiti di base delle opere di costruzione (art. 1 e allegato 1)
L’articolo 1 rimanda all’allegato I dell’OProdC, che definisce i sette requisiti di base delle opere di costruzione creando in tal modo le condizioni quadro necessarie per concretizzare e precisare tali requisiti sotto il profilo materiale nella legisla- zione cantonale svizzera (vedi commento dettagliato all’art. 3 LProdC).
3.1.2 Designazione degli atti normativi rilevanti per redigere le dichiarazioni
di prestazione (art. 2)
L’articolo 2 concretizza l’articolo 3 capoverso 4 e l’articolo 7 capoverso 3 LProdC. Nel capoverso 1 lettera a. viene con- cretizzata la disposizione dell’articolo 7 capoverso 3 primo periodo LProdC, secondo cui il Consiglio federale può stabilire le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto. Il Consiglio federale ha adottato una norma che prevede che l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) designi gli atti normativi internazionali che definiscono le caratteristiche essenziali da dichiarare. Secondo il regolamento europeo sui prodotti da costruzione la Commissione europea può stabilire queste caratteristiche mediante atti delegati. Per poter acco- gliere nel diritto svizzero in modo efficace ed efficiente in termini di risorse siffatti atti che concretizzeranno in futuro il suddetto regolamento, il Consiglio federale crea la possibilità del recepimento degli atti normativi in questione tramite designazione. Allo stesso modo secondo la lettera b. possono essere recepiti nel diritto svizzero gli atti normativi interna- zionali. Tuttavia il Consiglio federale può fissare determinati livelli di soglia per le prestazioni del prodotto, che devono essere dichiarati e rispettati in Svizzera (art. 7 cpv. 3 secondo periodo LProdC). Il capoverso 3 autorizza l’UFCL a designa- re i livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione che definiscono le caratteristiche essenziali per la sicurezza di un prodotto da costruzione e a pubblicare il relativo elenco nel Foglio federale. Si tratta di una regolamentazione speciale che permette, per motivi di sicurezza dei prodotti, di definire a livello federale livelli di soglia ai sensi dell’articolo 3 capoverso
4 LProdC.
3.1.3 Procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione
(art. 3 - 6 e allegato 2)
Gli articoli 3 - 6 e l’allegato 2 concretizzano l’articolo 5 LProdC.
L’articolo 3 rinvia all’allegato 2, in cui sono descritti i compiti concreti che il fabbricante e gli organismi notificati, da coinvolgere eventualmente nella procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione, devono svolgere per redigere la dichiarazione di prestazione in un determinato sistema ai fini della valutazione della prestazione. Si definiscono in dettaglio cinque sistemi: 1+, 1, 2+, 3 e 4. L’allegato 2 distingue inoltre tre tipi di organismi notificati che, a seconda della procedura applicabile, si devono far intervenire nella procedura di valutazione e verifica della costanza della presta- zione. Le attuali designazioni dei tipi di organismi vengono leggermente adeguate, fatta eccezione per l’organismo d’ispezione che diventa «organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica».
Gli articoli 4 - 6 prevedono procedure semplificate nell’ambito dei cinque suddetti sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione. L’introduzione delle procedure semplificate è finalizzata a facilitare in certi casi il fabbricante nella redazione della dichiarazione di prestazione e a ridurre i suoi costi di fabbricazione.
L’articolo 4 disciplina a livello legislativo i casi che conformemente alla Guidance Paper M secondo il regolamento euro- peo sui prodotti da costruzione 10 avrebbero dovuto permettere già in passato di semplificare nella prassi le procedure, ma che erano fondati soltanto su un’interpretazione e non su una base giuridica vincolante. I casi sintetizzati all’articolo 4 valgono per tutti i fabbricanti. Nel determinare il prodotto-tipo il fabbricante deve poter rinunciare a prove di tipo o a calco- li di tipo se facendo un rimando a un atto normativo designato secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera b. LProdC è in grado di documentare in modo adeguato che un prodotto da costruzione soddisfa, senza prove o senza ulteriori prove, una certa classe di prestazione riguardo a una o più caratteristiche essenziali (cpv. 1 e 6). Il fabbricante deve poter rinunciare a prove di tipo o a calcoli di tipo anche qualora sia in grado di documentare in modo adeguato che la dichiarazione di presta- zione possa essere redatta sulla base dei risultati di prova ottenuti per un altro prodotto da costruzione, anche da terzi
Guidance Paper M concerning Council Directive 89/106/EEC (CPD): Conformity Assessment under the CPD: Initial type-testing and Factory production control, European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General, 4 maggio 2005.
(cpv. 3 - 6) 11. Nei casi in cui i prodotti da costruzione devono essere valutati secondo i sistemi 1 o 1+, per ragioni legate alla sicurezza di tali prodotti la documentazione del fabbricante va verificata anche da un organismo di certificazione del prodotto (cpv. 7).
L’articolo 5 prevede procedure semplificate per le microimprese che trattano prodotti da costruzione cui sono applicabili i sistemi 3 e 4 di valutazione e verifica della costanza della prestazione. A questo proposito sono ipotizzabili due casi: il fabbricante può sostituire i metodi previsti dalla norma armonizzata per la definizione del prodotto-tipo con altri metodi oppure può applicare il sistema 4 a prodotti previsti per il sistema 3. Il fabbricante deve documentare in modo adeguato l’adempimento delle condizioni. Non si deve poter ricorrere alle procedure semplificate se le condizioni concernenti le dimensioni dell’impresa sono soddisfatte attraverso attività di elusione. Vi è attività di elusione in particolare quando l’impresa viene suddivisa in modo che, per quanto riguarda il numero di collaboratori o il fatturato annuo, rientri nella definizione di microimpresa di cui all’articolo 2 numero 27 LProdC; tuttavia le imprese separate/a valle non sono imprese autonome, poiché un’impresa a monte (holding, società madre) detiene il controllo esclusivo o la maggioranza dei diritti di voto oppure la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci, può sostituire la maggioranza dei membri del con- siglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza o della direzione dell’«impresa partner» a valle o dell’«impresa associa- ta» oppure può esercitare in altro modo un’influenza dominante sull’impresa a valle.
L’articolo 6 prevede procedure semplificate per i prodotti che non sono fabbricati in serie. Secondo il senso e lo scopo dell’articolo si tratta di prodotti fabbricati a seguito di una specifica ordinazione e in un processo non in serie anche se rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata (ad es. un numero esiguo di porte di casa per edificio pluri- familiare). In questo caso il fabbricante può sostituire la parte concernente la valutazione della prestazione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile al prodotto da costruzione con una documentazione ade- guata. Questa documentazione deve essere verificata da un organismo di certificazione del prodotto qualora siano applica- bili i sistemi 1 o 1+.
3.1.4 Dichiarazione di prestazione (art. 7 e 8 e allegato 3)
L’articolo 7 descrive in dettaglio il contenuto della dichiarazione di prestazione. Quest’ultima deve sempre indicare le prestazioni di almeno una delle caratteristiche essenziali (cpv. 2 lett. c.) e menzionare inoltre la prestazione delle caratteri- stiche essenziali per le quali il fabbricante deve tenere conto delle disposizioni degli organi competenti della Confederazio- ne, dei Cantoni o delle Parti all’ARR e all’AELS-ARR 12 nel luogo in cui intende mettere a disposizione il prodotto da costruzione (cpv. 3). Un esempio di atto cantonale è la dichiarazione che conferisce obbligatorietà alle prescrizioni antin- cendio dell’AICAA per tutti i Cantoni conformemente alle disposizioni del Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) 13. In futuro i Cantoni dovranno svolgere un ruolo più attivo nell’elaborazione o nella definizione di norme d’uso legali se per diversi prodotti il fabbricante dovrà tenere conto nella dichiarazione di prestazione di più caratteristiche essenziali. Nel caso di una dichiarazione di prestazione fornita secondo una valutazione tecnica europea, le prestazioni del prodotto vanno dichiarate sempre in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella valutazione tecnica europea (cpv. 4). Per la redazione della dichiarazione di prestazione bisogna basarsi sul modello di cui all’allegato 3 (cpv. 5).
L’articolo 8 stabilisce le modalità secondo cui la dichiarazione di prestazione può essere fornita all’utilizzatore di un pro- dotto da costruzione. A determinate condizioni è prevista anche la possibilità della fornitura su supporto elettronico che facilita la redazione e la distribuzione della dichiarazione di prestazione per gli operatori economici della catena di fabbri- cazione e di fornitura.
3.2 Prescrizioni per gli operatori economici (art. 9 - 12)
Gli articoli 9 - 12 concretizzano l’articolo 9 LProdC (vedi commento corrispondente). Le responsabilità che la riveduta LProdC attribuisce agli operatori economici sono già previste attualmente in ampia misura e non comportano normalmente nuovi obblighi (cfr. anche n. 3.2.2 del commento alla LProdC). Gli operatori economici, che rispetto ai fabbricanti si trova- no a valle della catena di fornitura e di distribuzione dei prodotti da costruzione (mandatari, importatori e distributori), devono già ora provvedere affinché le informazioni sulle prestazioni del prodotto contenute nei documenti forniti dal fab- bricante giungano agli utilizzatori – ovvero a progettisti, committenti, imprenditori generali, imprenditori del ramo princi- pale e del ramo secondario dell’edilizia – con la garanzia della completezza, dell’affidabilità e dell’autenticità. Non si intende né sostituire gli obblighi del fabbricante né creare ridondanze per tali obblighi. Prima di mettere a disposizione il prodotto sul mercato, il distributore deve assicurarsi ad esempio che il fabbricante abbia apposto sul suo prodotto il numero di tipo, di lotto o di serie e che il suo nome, la sua denominazione commerciale o il suo marchio e il suo indirizzo siano identificabili e tracciabili, che il prodotto sia accompagnato dalla dichiarazione di prestazione e dalle informazioni sulla sicurezza richieste (art. 12 cpv. 2). Il distributore svolge già oggi queste attività al momento del controllo della merce in entrata. È possibile immaginarsi che nella prassi il distributore si faccia garantire per contratto anche dal fabbricante da cui ha ordinato la merce che il prodotto è accompagnato dai documenti necessari e che reca le designazioni richieste. In caso di danno, egli potrebbe invocare la responsabilità civile del fabbricante che gli ha fornito la merce. Questa è una possibilità
Queste procedure semplificate erano designate secondo la vecchia Direttiva europea 89/106/CEE «condivisione dei risultati delle prove iniziali di tipo o dei calcoli di tipo» (shared ITT/ITC) e «prove per tipo a cascata» (cascading ITT/ITC). Allegato I della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS-ARR), RS 0.632.31. Decisione del 10 giugno 2004 dell’Autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio (AIOT) che conferisce obbligatorietà alle prescrizioni antincendio dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) a partire dal 1° gennaio 2005.
importante per il distributore, in particolare quando un prodotto che lui ha ordinato non si trova fisicamente nel suo deposi- to, poiché dopo l’ordinazione il fabbricante lo ha fornito direttamente all’utilizzatore. Per stabilire se un distributore avesse dovuto sospendere la messa a disposizione sul mercato di un prodotto (art. 12 cpv. 2) e avesse dovuto adottare misure correttive (art. 12 cpv. 5), poiché aveva ragione di credere che il prodotto non fosse conforme alla dichiarazione di presta- zione, è necessario considerare un livello di diligenza paragonabile a quello del proprietario di una banconota che sapeva o doveva sapere che la sua banconota era falsa e in malafede la rimette comunque in circolazione.
3.3 Specifiche tecniche (art. 13 - 19)
Le disposizioni di questa sezione concretizzano gli articoli 10 - 13 LProdC (vedi anche commento corrispondente).
L’articolo 13 cita i contenuti che deve avere generalmente una norma armonizzata affinché questa possa essere designata. L’articolo 14 disciplina i dettagli della designazione delle norme armonizzate concretizzando l’articolo 11 capoverso 1 LProdC. Parallelamente definisce l’effetto giuridico del periodo di coesistenza e della designazione delle norme armonizza- te per la redazione della dichiarazione di prestazione da parte del fabbricante (art. 14 cpv. 2) e per l’elaborazione di norme da parte degli organismi nazionali di normalizzazione (art. 14 cpv. 3 e 4).
Gli articoli 15 - 17 concernono l’elaborazione di un documento per la valutazione europea da parte di un organismo svizze- ro di valutazione tecnica e con la partecipazione di quest’ultimo all’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica. L’articolo 15 disciplina le condizioni che il fabbricante deve soddisfare quando presenta la richiesta per una valutazione tecnica europea. L’articolo 16 regolamenta i requisiti per il contenuto di un documento per la valutazione europea. Un siffatto documento costituisce una sorta di «normazione quadro» per la descrizione generale del prodotto da costruzione, in particolare in relazione alle sue caratteristiche essenziali, all’uso previsto dal fabbricante, alle procedure e ai criteri per la valutazione della prestazione del prodotto. L’articolo 17 contiene una regolamentazione della designazione dei documenti per la valutazione europea corrispondente a quella dell’articolo 14 nell’ambito delle norme tecniche armonizzate.
L’articolo 18 concretizza l’articolo 12 LProdC per quanto attiene al rilascio di una valutazione tecnica europea su richiesta del fabbricate e sulla base di un documento per la valutazione europea.
3.4 Organismi notificati, organismi di valutazione tecnica e punti di
contatto di prodotti
3.4.1 Organismi notificati autorizzati a svolgere compiti di valutazione e veri-
fica della costanza della prestazione (art. 19 - 28 e allegato 4)
Gli articoli 19 - 28 concretizzano in dettaglio le disposizioni dell’articolo 14 LProdC.
L’articolo 19 rinvia all’allegato 4 ed è la disposizione centrale per i requisiti degli organismi notificati autorizzati a svolge- re compiti di parte terza indipendente nell’ambito delle procedure/dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Oltre a disporre della competenza tecnica, delle conoscenze e della capacità richieste (compresi personale e risorse impiegate), l’organismo notificato deve garantire l’indipendenza, la riservatezza, l’oggettività e l’imparzialità della sua attività (in particolare nei confronti del fabbricante di cui deve valutare i prodotti). L’organismo deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile appropriata e l’UFCL può fissare una copertura minima. Deve altresì partecipare alle attività di normalizzazione e alle attività del gruppo di coordinamento europeo degli organismi notificati. La partecipa- zione alle attività di normalizzazione non significa che ci sia una normalizzazione parallela all’attività degli organismi di normalizzazione mandatari. Essa va intesa piuttosto come una collaborazione al lavoro di normalizzazione degli organismi mandatari, da cui scaturiscono ad esempio proposte di miglioramento o di soluzione per quanto le specifiche armonizzate siano attinenti all’attività degli organi notificati (in particolare all’applicazione delle procedure/dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione a determinati prodotti, ad es. alle modalità di controllo specifico della produzione in fabbrica per la produzione di determinati aggregati per calcestruzzo).
L’articolo 20 disciplina il rapporto tra accreditamento, designazione e notifica di un organismo richiedente: la designazione dell’organismo è la condizione per la sua notifica. Essa a sua volta è basata su un accreditamento esistente volto a provare che i requisiti dell’articolo 19 sono soddisfatti. L’articolo 20 rimanda per la procedura di designazione alle disposizioni sulla designazione dell’OAccD applicabili per analogia e per la procedura di notifica alle disposizioni sulla designazione dell’ARR. Il capoverso 7 prevede una novità rispetto alla regolamentazione attuale: per i casi che enumera in via esaustiva introduce la possibilità di una «designazione orizzontale». Questo significa ad esempio che in relazione alla resistenza al fuoco un organismo può farsi notificare anche solo per questa caratteristica del prodotto in modo trasversale per tutte le specifiche tecniche armonizzate.
L’articolo 21 stabilisce una presunzione di conformità a favore degli organismi notificati, ovvero si presume che un organi- smo notificato soddisfi i requisiti di competenza tecnica e di capacità secondo l’articolo 19 purché le norme di accredita- mento armonizzate determinanti contemplino i contenuti dell’articolo 19. La Commissione europea pubblica i riferimenti alle norme di accreditamento armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Per il settore dei prodotti da costruzione sono rilevanti la norma EN 17025 per i laboratori di prova e la norma EN 17065 per gli organismi di certificazione del prodotto e per gli organismi di certificazione del controllo della produzione in fabbrica (cpv. 2).
In caso di modifica dei requisiti che devono essere soddisfatti dall’organismo notificato, l’articolo 22 prevede disposizioni che permettono alle autorità di designazione (UFCL) di ritirare, limitare o sospendere la designazione. Inoltre l’autorità di designazione provvede affinché le pratiche siano evase da un altro organismo (cpv. 3) ed indaga sui casi in cui vengono sollevati dubbi sulla competenza di un organismo notificato svizzero (art. 23).
L’articolo 24 disciplina gli obblighi degli organismi notificati in relazione alla loro attività. Importanti a tal fine sono in particolare i capoversi 4 - 6, secondo cui un organismo notificato può esigere dal fabbricante misure correttive quando accerta che quest’ultimo non assicura o non assicura più la costanza della prestazione del prodotto o quando il prodotto non rispetta o non rispetta più i livelli di soglia stabiliti.
L’articolo 25 si occupa dell’attività delle filiali e dei subappaltatori degli organismi notificati. Esso mira a garantire che l’organismo notificato sia esso stesso in possesso della «competenza chiave» per le attività che trasferisce ai subappaltatori. L’organismo notificato deve garantire che le filiali e i subappaltatori soddisfino anche i requisiti di cui all’articolo 19 (cpv. 2). Esso se ne assume l’intera responsabilità (cpv. 3). Il subappalto richiede inoltre il consenso del committente, normal- mente il fabbricante (cpv. 1). Queste limitazioni servono ad assicurare la qualità dei documenti per la valutazione e la veri- fica della costanza della prestazione. Quanto precede vale secondo l’articolo 26 anche per l’uso degli impianti al di fuori del laboratorio di prova di un organismo notificato quando un fabbricante richiede questa procedura per sottoporre a prova il suo prodotto e l’organismo di accreditamento svizzero concede l’autorizzazione al laboratorio di prova (cpv. 1).
L’articolo 27 stabilisce gli obblighi d’informazione concreti cui gli organismi notificati sono tenuti nei riguardi delle auto- rità di notificazione e di altri organismi notificati.
L’articolo 28 prescrive gli strumenti di coordinamento per gli organismi notificati. Esso prevede un’autorganizzazione degli organismi notificati in Svizzera sotto forma di gruppo svizzero di organismi notificati (lett. a.). Un organismo di questo genere esiste su base informale già dal 2009 ed è finalizzato a garantire lo scambio di informazioni tra gli organismi notificati nazionali come pure la parità di trattamento dei fabbricanti che incaricano tali organismi tramite una procedura armonizzata tra gli organismi notificati. Questa struttura dev’essere mantenuta. Parallelamente gli organismi notificati svizzeri devono partecipare direttamente o attraverso un organismo che li rappresenta al lavoro del gruppo europeo di organismi notificati, affinché le disposizioni del capitolo ARR sui prodotti da costruzione siano rispettate anche in riferi- mento all’attività degli organismi svizzeri a livello europeo (lett. b.). Questa prassi esiste già oggi e ha prodotto buoni risultati.
3.4.2 Organismi di valutazione tecnica (art. 29 - 32 e allegati 5 e 6)
Gli articoli 29 -32 e gli allegati 5 e 6 concretizzano gli articoli 16 e 17 LProdC.
Per quanto riguarda i requisiti degli organismi di valutazione tecnica che vogliono essere designati l’articolo 30 rinvia all’allegato 6. Per l’ottenimento del rilascio della designazione devono essere soddisfatte le condizioni di cui al capoverso
2 sulla base di un accreditamento secondo l’OAccD.
Nell’articolo 29 capoverso 1 il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) è designato dal Consiglio federale quale organismo di valutazione tecnica ufficiale.
L’articolo 31 contiene disposizioni sulla designazione degli organismi di valutazione tecnica in Svizzera. Per la designa- zione di ulteriori organismi di valutazione tecnica esso stabilisce regole sulla procedura. Poiché la designazione è un atto giuridico nazionale, il suddetto articolo rinvia alle prescrizioni sulla designazione, applicabili per analogia, dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD) 14 (cpv. 1). Questo vale anche per le regole sul controllo, sulla sospensio- ne, sul ritiro o sul ritiro volontario della designazione, tenuto conto della particolare specifica prescrizione sul ritiro di cui al capoverso 4. Anche il controllo e la valutazione della competenza e dell’adempimento dei compiti dell’organismo di valu- tazione tecnica sono retti per analogia dalle disposizioni dell’OAccD, dell’allegato 2 dell’ARR e dell’allegato 6 OProdC (cpv. 3). L’allegato 5, a cui rinviano l’articolo 29 capoverso 2 e l’articolo 30 capoverso 1, enumera in modo esaustivo le aree di prodotto per le quali (una o più di esse) un organismo di valutazione tecnica può essere designato. L’articolo 31 capoverso 5, infine, attribuisce all’UFCL la competenza di adottare orientamenti per la valutazione degli organismi di valutazione tecnica.
L’articolo 32 stabilisce la possibilità per gli organismi di valutazione tecnica svizzeri di farsi rappresentare a livello euro- peo in seno all’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica da un organismo di loro scelta.
3.4.3 Punto di contatto di prodotti da costruzione (art. 33)
L’articolo 33 concretizza l’articolo 18 LProdC, che prevede la possibilità di delegare le attività del punto di contatto di prodotti da costruzione a organismi privati mediante un contratto di diritto pubblico. Le attività possono essere delegate parzialmente o interamente. Gli organismi privati possono adempiere un compito che in linea di principio è statale unica- mente se soddisfano determinati requisiti minimi, in particolare riguardo alla competenza tecnica, alla capacità,
14 RS 946.512
all’indipendenza e all’oggettività. Per definire i requisiti dei punti di contatto privati di prodotti da costruzione occorre considerare per analogia (cpv. 3) i requisiti stabiliti per gli organismi notificati (art. 19 OProdC).
3.5 Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici (art. 34 - 41)
3.5.1 Vigilanza del mercato (art. 34 - 37)
Per quanto riguarda la vigilanza del mercato si rimanda al commento dettagliato nel numero 2.9 del rapporto esplicativo sulla LProdC.
Gli articoli 34 - 37 concretizzano gli articoli 19 - 23 LProdC.
L’articolo 34 fornisce un elenco – non esaustivo – delle organizzazioni specializzate che in quanto organi di esecuzione sono incaricate dal Consiglio federale della vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione. Tra le citate organizzazioni, SUVA e upi esercitano attualmente per determinati settori una funzione di vigilanza del mercato nel campo della sicurezza dei prodotti in virtù della vigente ordinanza sulla sicurezza dei prodotti: la SUVA è competente per la sicurezza dei prodotti nel settore aziendale e l’upi nel settore non aziendale 15. Queste due organizzazioni specializzate dovrebbero svolgere la funzione di vigilanza anche nel settore dei prodotti da costruzione (art. 35). In questo stesso articolo il Consiglio federale delega all’UFCL la possibilità di designare altre organizzazioni specializzate (art. 34 cpv. 1 lett. c.) e di delimitare le com- petenze tra i singoli organi di vigilanza del mercato (cpv. 3). L’UFCL deve inoltre poter affidare a uffici cantonali compiti di controllo (cpv. 2).
L’articolo 37 concretizza i compiti di coordinamento dell’UFCL in quanto autorità di vigilanza della Confederazione sul mercato dei prodotti da costruzione.
3.5.2 Commissione dei prodotti da costruzione (art. 38)
L’articolo 38 concretizza l’articolo 29 LProdC. Esso riprende il contenuto e la prassi della legislazione in vigore.
3.5.3 Regolamentazione degli emolumenti (art. 39 - 41)
Per quanto concerne gli emolumenti occorre considerare oltre alle disposizioni degli articoli 39 e 40 l’ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione (art. 41). Il Consiglio federale delega inoltre all’UFCL la possibilità di adeguare la tariffa oraria per gli emolumenti in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 40 cpv. 2).
3.6 Entrata in vigore (art. 42)
L’OProdC dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2014, ma in ogni caso contemporaneamente alla LProdC, affinché non ci sia una lacuna temporale nel recepimento delle diverse parti del regolamento europeo sui prodotti da costruzione e sia possibile un’applicazione omogenea.
4 Aspetti giuridici
L’articolo 34 LProdC conferisce al Consiglio federale un’ampia competenza nel disciplinare i dettagli tecnici secondo la LProdC nelle disposizioni d’esecuzione e nel delegare all’UFCL l’emanazione di norme amministrative e tecniche. Vi sono singole disposizioni della LProdC che prevedono altre deleghe:
- art. 3 cpv. 3 e 4: requisiti di base delle opere di costruzione;
- art. 7 cpv. 3 e 4: prestazioni dei prodotti da indicare nella dichiarazione di prestazione;
- art. 5 cpv. 3 e 4: procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- art. 7 cpv. 6: contenuto della dichiarazione di prestazione e modalità con cui è messa a disposizione;
- art. 9 cpv. 1 e 4: prescrizioni per gli operatori economici, adeguamento del termine;
- art. 11: contenuto e designazione di norme armonizzate;
- art. 12 cpv. 4: obblighi dell’organismo di valutazione tecnica nella procedura per il rilascio di un documento per la valutazione europea e contenuto della valutazione tecnica europea;
- art. 13 cpv. 2: requisiti concernenti il documento per la valutazione europea;
- art. 14 cpv. 3, art. 16 cpv. 2 e 7, art. 18 cpv. 3: organismi notificati, organismi di valutazione tecnica e punti di contatto di prodotti;
- art. 28 cpv. 4: conferimento di compiti di vigilanza del mercato ai Cantoni o a organizzazioni qualificate;
Art. 20 ordinanza sulla sicurezza dei prodotti, RS 930.111
- art. 29: Commissione dei prodotti da costruzione;
- art. 32: finanziamento dell’esecuzione;
- art. 37 cpv. 2: entrata in vigore della legge.
Inoltre l’UFCL deve poter designare atti normativi internazionali che definiscono le classi di prestazione (art. 6 cpv. 1 lett. a. LProdC) o ordinano i prodotti per classi di prestazione (art. 6 cpv. 1 lett. b. LProdC). L’OProdC attua queste deleghe. Per motivi di compatibilità con il diritto europeo l’OProdC riprende il quadro normativo stabilito dalla LProdC (vedi i commenti alla LProdC ai n. 1.6 e 5.2).