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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Berna, 8 aprile 2013

Indagine conoscitiva

Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017

Introduzione

0 Introduzione

0.1 Modifiche della legge

Il 22 marzo 2013, il Parlamento ha concluso i dibattiti sul messaggio riguardante l’evoluzione della politica agricola (Politica agricola 2014-2017). Esso comprende una revisione parziale della legge sull'agricoltura (LAgr) e il decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2014-2017 (limiti di spesa agricoli). Il termine di referendum sulla revisione della legge scade il 13 luglio 2013.

Elementi cardine della Politica agricola 2014-2017

Il Parlamento ha approvato gli elementi cardine della Politica agricola 2014-2017, così come sono stati proposti dal Consiglio federale nel messaggio del 1° febbraio 2012. Questo vale, in particolare, per la revisione del sistema dei pagamenti diretti e per l'orientamento alla strategia della qualità.

Nell'ambito della revisione del sistema dei pagamenti diretti, i provvedimenti senza finalità specifiche vengono sostituiti con strumenti mirati migliorando, di conseguenza, l'efficacia e l'efficienza dei paga- menti diretti. Gli attuali contributi riferiti agli animali sono trasformati in contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento ed erogati come pagamenti riferiti alla superficie, vincolati a una densità mi- nima di animali. Il contributo generale di superficie viene soppresso e i mezzi finanziari così liberati sono utilizzati per il potenziamento degli strumenti dei pagamenti diretti nei settori che presentano lacune a livello di obiettivi e per il contributo di transizione. Quest’ultimo garantisce un passaggio so- cialmente sostenibile dall'attuale sistema dei pagamenti diretti a quello nuovo. Le risorse per i contri- buti di transizione vengono ridotte progressivamente in funzione dell'aumento del fabbisogno di fondi a livello di strumenti mirati. In futuro gli obiettivi di politica agricola possono quindi essere meglio rag- giunti rispetto a oggi senza aumentare i mezzi finanziari.

In relazione alla strategia della qualità vengono ampliati in maniera mirata gli strumenti della promo- zione della qualità e delle vendite creando così condizioni quadro favorevoli all'ideale sfruttamento del potenziale di mercato da parte dell'agricoltura e della filiera alimentare. La modifica dell'articolo 11 LAgr consente al Consiglio federale di sostenere in via sussidiaria i provvedimenti della categoria, allo scopo di migliorare e garantire la qualità, la sostenibilità e il valore aggiunto a livello di produzione, trasformazione e commercializzazione, rafforzare la collaborazione lungo le filiere di valore aggiunto e promuovere l'innovazione in questi settori. La competenza aggiuntiva, sancita dall'articolo 14 LAgr, di proteggere sul piano del diritto pubblico la designazione di prodotti ottenuti in maniera particolarmente sostenibile, va concretizzata in un processo "multistakeholder" in vista di un successivo disciplinamen- to a livello d'ordinanza.

Il principio della sovranità alimentare è sancito nell'articolo 2 capoverso 4 LAgr. In base a quest'ultimo, i provvedimenti vanno impostati con maggiore occhio di riguardo per le esigenze dei consumatori in materia di prodotti indigeni in quantità sufficienti, di prima qualità, variati e ottenuti in maniera sosteni- bile. Occorre tener maggiormente conto delle interazioni sistemiche tra l'agricoltura e gli altri livelli della filiera alimentare e sostenere forme di collaborazione efficienti. Il principio della sovranità alimen- tare viene concretizzato, in particolare, con i provvedimenti tesi a sostenere la strategia della qualità, sfruttando il potenziale di mercato e con i provvedimenti nell'ambito dei pagamenti diretti nonché con i contributi per singole colture.

Integrazioni e adattamenti del Parlamento

La proposta del Consiglio federale sulla revisione della legge sull'agricoltura è stata completata o ade- guata dal legislatore, segnatamente nei punti riportati di seguito.

 Definizione del principio secondo cui mediante la LAgr non si possono sostenere provvedimenti che causano distorsioni della concorrenza (art. 2 cpv. 5).

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Introduzione Indagine conoscitiva

 Precisazione del fatto che per le attività affini all'agricoltura si applicano i provvedimenti nel settore degli aiuti agli investimenti nonché della ricerca e della consulenza (art. 3 cpv. 1bis).

 Possibilità, per le organizzazioni di categoria, di elaborare contratti standard (art. 8).

 Introduzione, a livello di legge, dell'aliquota del supplemento per il latte trasformato in formaggio a 15 ct./kg e dell'aliquota del supplemento per il foraggiamento senza insilati a 3 ct./kg (art. 38 cpv. 3 e 39 cpv. 3); il Consiglio federale ha comunque la facoltà di adeguare tali importi tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.

 Completamento della disposizione relativa ai contratti standard nel settore lattiero affinché la dura- ta minima del contratto sia di un anno e il Consiglio federale possa conferire carattere di obbligato- rietà generale al contratto standard in tutte le fasi del processo di compravendita di latte crudo (art.

37 cpv. 1-3 e 6).

 Assegnazione del 40 per cento delle quote di contingente doganale di carne in base alla prestazio- ne all'interno del Paese (art. 48 cpv. 2bis).

 Possibilità di versare contributi per singole colture per la produzione di foraggio per animali da red- dito (art. 54 cpv. 1).

 Estensione dei contributi per la valorizzazione alle bacche e fino al 2017 contributi di riconversione a tempo determinato per frutta e verdura (art. 58 cpv. 1 e 2).

 Mantenimento della prassi attuale per lo stanziamento di pagamenti diretti nelle zone edificabili esistenti ed esclusione delle nuove zone edificabili dai pagamenti diretti (art. 70a cpv. 1 lett. d).

 Rinuncia a un inasprimento delle condizioni in materia di formazione quale presupposto per poter beneficiare dei pagamenti diretti. Mantenimento della norma vigente (art. 70 cpv. 1 lett. h).

 Mantenimento della graduazione dei contributi in funzione della superficie (art. 70 cpv. 3 lett. f).

 Introduzione di un contributo per aziende con una quota elevata di prati da sfalcio in zone in pen- denza (art. 71 cpv. 1 lett. c).

 Aumento della quota federale massima per i progetti d'interconnessione e di qualità del paesaggio dall'80 al 90 per cento (art. 73 cpv. 3 e art. 74 cpv. 3).

 Introduzione della possibilità di condurre un'indagine conoscitiva nell'ambito delle procedure per determinare la neutralità concorrenziale che oltre alle aziende artigianali direttamente interessate coinvolge anche le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria (art. 89a).

 Estensione dei crediti d'investimento a provvedimenti di adeguamento al mercato delle colture speciali e di ricostituzione delle colture perenni (art. 106 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. e) e versamento di crediti d'investimento per costruzioni e impianti di piccole aziende artigianali anche nella regione di pianura (art. 107a cpv. 1).

 Possibilità, per i Cantoni, di ridurre il limite affinché un'azienda possa essere riconosciuta come un'azienda agricola da 0,75 a 0,6 USM (art. 5 della legge federale sul diritto fondiario rurale; LDFR).

 Definizione uniforme del concetto "azienda agricola" in tutti i campi d'applicazione tenendo in con- siderazione i fondi affittati per una lunga durata (art. 7 cpv. 4bis LDFR).

 Estensione dei contributi d'eliminazione a sottoprodotti della macellazione di equini e pollame (art. 45a cpv. 2 della legge sulle epizoozie; OFE).

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Indagine conoscitiva Introduzione

 Proroga della moratoria sull'ingegneria genetica fino a fine 2017 (art. 37a della legge sull'ingegne- ria genetica; LIG).

Adeguamento dei coefficienti per le unità standard di manodopera

Nel messaggio sulla Politica agricola 2014-2017, il Consiglio federale ha prospettato un adeguamento dei coefficienti per le unità standard di manodopera (USM) al progresso tecnico, con effetto al 1° gen- naio 2014. Con la modifica dell’articolo 5 LDFR, il Parlamento ha anticipato l’annunciata riduzione dei coefficienti USM. Nell’ambito del dibattito sulla Politica agricola 2014-2017 non si è espresso in merito ai coefficienti USM. Essi non vengono stabiliti a livello di legge bensì nelle ordinanze. Il Consiglio na- zionale ha tuttavia trasmesso un postulato di Leo Müller “Calcolo dell’unità standard di manodopera” (12.3906) che incarica il Consiglio federale di stilare un rapporto che valuti l'odierno sistema di calcolo e illustri le possibili alternative. La presente documentazione concernente l’indagine conoscitiva con- tiene una proposta concreta per l’adeguamento dei coefficienti USM e, per attenuarne le conseguen- ze, contempla una riduzione della soglia d’entrata in materia per i miglioramenti strutturali individuali nonché un aumento della limitazione dei pagamenti diretti per USM. Sulla base dei risultati dell’indagine conoscitiva, il Consiglio federale deciderà se introdurre tali adeguamenti nel 2014 oppure solo dopo aver preso atto delle conclusioni del rapporto concernente il postulato depositato da Leo Müller.

0.2 Condizioni quadro finanziarie

Limiti di spesa agricoli per gli anni 2014-2017

Il 13 marzo 2013 il Parlamento ha licenziato il decreto federale sui limiti di spesa agricoli 2014-2017. Rispetto alla proposta del Consiglio federale, il limite di spesa Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali sarà aumentato di un totale di 160 milioni di franchi, ovvero di 40 milioni di franchi l'anno. Come stabilito nel decreto federale, all'anno sono disponibili 30 milioni di franchi in più per i crediti d'investimento e 10 milioni di franchi in più per i contributi per i miglioramenti strutturali.

Limite di spesa Messaggio del Decreto federale del 1° febbraio 2012 13 marzo 2013 Mio. fr. Miglioramento delle basi di produzione e misure so- 638 778 ciali Produzione e smercio 1'776 1'776 Pagamenti diretti 11'256 11'256 Totale 13'670 13'830

L'estensione dei contributi d'eliminazione a sottoprodotti della macellazione di equini e pollame genera spese supplementari al di fuori dei limiti di spesa agricoli che, in fase di dibattito parlamentare, sono state stimate a circa 20 milioni di franchi l'anno. Inoltre, la parziale reintroduzione della prestazione all'interno del Paese nell'assegnazione delle quote di contingente doganale di carne comporta una riduzione delle entrate di 37 milioni di franchi l'anno.

Pacchetto di consolidamento e verifica dei compiti 2014

Il 19 dicembre 2012 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sul pacchetto di consolidamento e verifica dei compiti 2014 (PCon 2014). Le misure di risparmio ivi contenute sgravano il bilancio federa- le di un importo pari a circa 700 milioni di franchi l'anno. Sulla base dei dati attuali, mediante il PCon 2014 si vogliono evitare deficit strutturali negli anni 2014-2016. La riduzione della spesa nell'ambito

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Introduzione Indagine conoscitiva

Agricoltura e alimentazione ammonta complessivamente a 57 milioni di franchi1. È messa in atto pre- valentemente applicando tagli ai pagamenti diretti per un importo di 50 milioni di franchi. Secondo il messaggio sul PCon 2014, la riduzione del credito dei pagamenti diretti viene applicata in maniera proporzionale a tutti i contributi. I restanti tagli pari a circa 6,7 milioni di franchi interessano determina- te spese che, a breve termine, hanno pochi effetti sui redditi nell'agricoltura. Conformemente al mes- saggio sul PCon 2014, la riduzione dei pagamenti diretti avviene secondo le tempistiche riportate nella tabella.

Credito Importo Misura prevista Ripercussioni a livello di ordinanza (mio. fr.) Coltivazione di 3  Concentrazione della promozio-  Modifica dell'art. 16 OAlle (RS piante e alle- ne dell'allevamento equino sulla 916.310) vamento di razza Franches Montagnes  Nessuna modifica d'ordinanza animali  Riduzione dei contributi per necessaria l'allevamento di animali relativi  Nessuna modifica d'ordinanza ad altre categorie di animali necessaria  Accantonamento di progetti concernenti le risorse fitogeneti- che Aiuti per la 0,7  Abrogazione anticipata degli  Modifica del titolo prima dell'art. riqualificazio- aiuti per la riqualificazione 19 e dell'art. 33 cpv. 2 OMSC (RS ne 914.11)

Aiuti alla pro- 1,0  Abrogazione dei contributi d'in-  Abrogazione degli art. 8 e 9 OBM duzione ani- frastruttura per apparecchi e at- (RS 916.341) male trezzature di mercati pubblici di bestiame da macello e di ovini nella regione di montagna  Lieve riduzione degli altri stru-  Nessuna modifica d'ordinanza menti di sostegno necessaria Aiuti alla pro- 1,0  Riduzione degli aiuti per la valo-  Nessuna modifica d'ordinanza duzione vege- rizzazione della frutta necessaria tale Assicurazione 1,0  Riduzione dei contributi ai servi-  Nessuna modifica d'ordinanza della qualità zi incaricati dell'esecuzione dei necessaria del latte controlli della qualità del latte

I dibattiti parlamentari sul PCon 2014 sono previsti nelle sessioni estive e autunnali 2013. Il Consiglio federale terrà conto delle decisioni del Parlamento conformemente a quanto indicato nella tabella di cui sopra ("Ripercussioni a livello di ordinanza").

0.3 Entrata in vigore e applicazione a livello di ordinanza

Come previsto nel messaggio, in linea di principio la Politica agricola 2014-2017 entra in vigore a livel- lo di legge e di ordinanze il 1° gennaio 2014. I seguenti articoli di legge entrano in vigore o sono attuati in un secondo tempo.

bis  Articolo 48 capoverso 2 LAgr: per poter attribuire le quote del contingente doganale di carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina nella misura del 40 per cento in funzione del- la prestazione all'interno del Paese occorre rilevare il numero di animali macellati in un periodo di

1 Cfr. FF 2013 727, pagg. 773-777

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Indagine conoscitiva Introduzione

calcolo di un anno (dal 1° luglio al 30 giugno). Le relative modalità vanno previamente disciplinate a livello di ordinanza. Il DEFR prevede di condurre un'indagine conoscitiva a riguardo nell'autunno 2013, affinché il primo periodo di calcolo possa iniziare il 1° luglio 2014. Le quote di contingente possono così essere attribuite per la prima volta in base alle prestazioni all'interno del Paese nel 2016.

 L'abrogazione dell'articolo 62 OFE e il nuovo articolo 45a OFE entrano probabilmente in vigore contemporaneamente all'articolo 48 capoverso 2bis LAgr. Durante il dibattito parlamentare è stata stabilita una correlazione oggettiva tra queste due modifiche, oltre alla stretta correlazione esisten- te riguardo alle conseguenze di politica finanziaria. Anche per l'estensione dei contributi d'elimina- zione a sottoprodotti della macellazione di equini e pollame sono necessari lavori preliminari. Pure in questo caso, il DEFR prevede un'indagine conoscitiva presso le cerchie interessate nell'autunno 2013.

Diverse disposizioni a livello di ordinanza entrano in vigore in un secondo tempo. Nelle rispettive or- dinanze, ciò è disciplinato nella disposizione sull'entrata in vigore o in quelle transitorie.

La revisione della legge sull'agricoltura contiene modifiche ad altre 9 leggi federali. Gli adeguamenti nella legge sul tribunale federale, nella legge federale sull'affitto agricolo, in quella sulla pianificazione del territorio e nella legge sull'ingegneria genetica non richiedono modifiche di ordinanza, poiché tali disposizioni sono applicabili direttamente. Le modifiche nella legge federale sul diritto fondiario rurale, nella legge sulle dogane e in quella sulla protezione delle acque vengono applicate nel quadro del presente pacchetto di ordinanze. Sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la modifica della legge sulla caccia è parallelamente in corso un'indagine conoscitiva separata, condotta dal DATEC. L'entra- ta in vigore delle modifiche della legge sulle epizoozie e la relativa applicazione a livello di ordinanza avviene, come già esposto, in un secondo momento.

Il Consiglio federale dovrebbe varare il presente pacchetto nell'autunno 2013. Esso comprende avam- progetti di 16 ordinanze federali. La classificazione si rifà a quella della raccolta sistematica del diritto federale. Dall'elenco seguente si evince se si tratta di una revisione totale, di una modifica o di un nuovo atto normativo. Per ogni ordinanza sono riportate le modifiche sostanziali più rilevanti. L'ordi- nanza sui contributi d'estivazione (RS 910.133), l'ordinanza sulla qualità ecologica (RS 910.14) e quel- la sui programmi etologici (RS 910.132.4) vengono abrogate in seguito alla loro integrazione nella nuova ordinanza sui pagamenti diretti.

In allegato sono riportati gli atti normativi approvati dal Parlamento nel quadro della Politica agricola 2014-2017 (revisione parziale LAgr e decreto federale sui limiti di spesa agricoli 2014-2017).

0.4 Informazioni sull'indagine conoscitiva

Documentazione

Nella presente documentazione stampata, ogni ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. Questi ultimi sono ordinati secondo l'elenco delle ordinanze (cfr. il numero pro- gressivo). Per garantire una migliore visione d'insieme, le pagine dell'intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.

La documentazione può essere scaricata in formato PDF (Acrobat Reader) anche dai siti Internet dell'UFAG http://www.blw.admin.ch/themen e della Cancelleria federale http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html.

Inoltro dei pareri

L'indagine conoscitiva termina il 28 giugno 2013. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell'Uffi- cio federale dell'agricoltura che può essere scaricato dal sito Internet http://www.blw.admin.ch/themen. In tal modo si agevola l'Ufficio federale nella valutazione dei pareri pervenutigli.

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Introduzione Indagine conoscitiva

I pareri possono essere inoltrati all'Ufficio federale • per e-mail a: schriftgutverwaltung@blw.admin.ch • oppure per posta a: Ufficio federale dell'agricoltura, pacchetto d'ordinanze PA 14-17, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi ai seguenti indirizzi:

• Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), segreteria tel. 031 322 59 38 • Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch) tel. 031 322 25 99 • Simon Lanz (simon.lanz@blw.admin.ch) tel. 031 322 26 02

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Indagine conoscitiva Introduzione

Elenco delle ordinanze e principali modifiche

N. Ordinanza Adegua Principali modifiche Pagina N. RS gua- mento

1 Ordinanza sul Revi-  Armonizzazione del calcolo delle unità standard di 15

diritto fondiario sione manodopera (USM) con la definizione del concetto rurale (ODFR) parziale di agricoltura di cui all'articolo 3 capoverso 1 LAgr,

211.412.110 ovvero viene considerato l'effettivo volume di lavoro

per lo stoccaggio e la vendita di prodotti di produ- zione propria.  Integrazione di nuovi coefficienti USM e di supple- menti per le colture speciali e settori aziendali par- ticolari sulla base di quanto emerso dal dibattito parlamentare relativo alla Mo 10.3388 CS Hess concernente la produzione di funghi.

2 Ordinanza sui Revi-  Introduzione del nuovo sistema di pagamenti diretti 19

pagamenti di- sione mirato con contributi per il paesaggio rurale, per la retti (OPD) totale sicurezza dell'approvvigionamento, per la biodiver-

910.13 sità, per la qualità del paesaggio, per i sistemi di

produzione, per l'efficienza delle risorse e di transi- zione.  Integrazione delle ordinanze del Consiglio federale sui contributi d'estivazione e sulla qualità ecologica nonché dell'ordinanza del DEFR sui programmi etologici nella nuova ordinanza sui pagamenti diret- ti.  Mantenimento delle esigenze in materia di forma- zione, del volume di lavoro minimo di 0,25 USM, del limite di età di 65 anni, della graduazione dei contributi in funzione delle superfici e della limita- zione dei pagamenti diretti per USM.  Introduzione di una densità minima di animali su tutte le superfici permanentemente inerbite per l'ot- tenimento di contributi per la sicurezza dell'approv- vigionamento (contributo di base e contributo per le difficoltà di produzione); per le superfici permanen- temente inerbite, gestite come superfici per la pro- mozione della biodiversità, deve essere raggiunta la metà della densità minima di animali; maggiore promozione della campicoltura con un contributo specifico per le superfici coltive aperte e le colture perenni.  Introduzione, nell'ambito dei contributi per il pae- saggio rurale, di un contributo per le zone in pen- denza per aziende con una quota elevata di prati da sfalcio in zone in forte pendenza e di un contri- buto di alpeggio per le aziende gestite tutto l'anno che cedono animali per l'estivazione; estensione del contributo di declività alla regione di pianura e introduzione di un terzo livello di declività per su- perfici in forte pendenza (dal 2017).

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Introduzione Indagine conoscitiva

N. Ordinanza Adegua Principali modifiche Pagina N. RS gua- mento

 Definizione dell'importo dei contributi per la biodi- versità in maniera da incentivare maggiormente la qualità e non la quantità; mantenimento dell'inter- connessione.  Introduzione del contributo per la qualità del pae- saggio per il mantenimento e lo sviluppo della qua- lità del paesaggio; in una prima fase: limitazione del numero di progetti e definizione di un tetto massimo dei fondi per Cantone.  Mantenimento, nell'ambito dei contributi per i si- stemi di produzione, di quello per l'agricoltura bio- logica e di quelli per il benessere degli animali; estensione del contributo per la produzione esten- siva alle leguminose a granelli e ai girasoli e intro- duzione di un contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.  Promozione, mediante contributi per l'efficienza delle risorse, di procedimenti di spandimento a basse emissioni, della lavorazione rispettosa del suolo e di una tecnica d'applicazione dei prodotti fi- tosanitari più precisa.  Attenuazione, a livello di singola azienda, delle conseguenze del cambio di sistema dei pagamenti diretti mediante il contributo di transizione; progres- sivo trasferimento dei fondi ai pagamenti diretti rife- riti alle prestazioni.  Versamento dei pagamenti diretti in tre rate invece che due all'anno; anticipazione, dal 2015 dei termi- ni per l'inoltro delle domande per poter beneficiare dei pagamenti diretti (15 gennaio - 15 febbraio).  Integrazione nell'ordinanza sui pagamenti diretti nel

2015 delle disposizioni concernenti le riduzioni dei

pagamenti diretti; nel 2014 la base per le riduzioni è ancora la direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura.

3 Ordinanza sul Revi-  Definizione di intervalli massimi tra i controlli di ba- 179 coordinamento sione se per i nuovi tipi di pagamenti diretti. Vengono dei controlli parziale inoltre adeguati quelli già esistenti in alcuni ambiti (OCoC) allo scopo di garantire uniformità e coordinamento. 910.15  Estensione delle condizioni relative al coordina- mento dei controlli di base e all'accreditamento de- gli organi di controllo di diritto privato anche ai nuo- vi tipi di pagamenti diretti. Sono esclusi i contributi per la qualità dei livelli II e III, il contributo per l'in- terconnessione e il contributo per la qualità del paesaggio (questi ultimi già esclusi attualmente). Le disposizioni relative all'accreditamento non si applicano per i contributi per l'efficienza delle risor- se.  Presa in considerazione di un nuovo criterio sul ri- schio per l'esecuzione di controlli supplementari.  Riformulazione della condizione relativa alla quota minima di superfici da controllare per i contributi

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Indagine conoscitiva Introduzione

N. Ordinanza Adegua Principali modifiche Pagina N. RS gua- mento per la qualità di livello II e per quello per l'intercon- nessione ed estensione ai contributi per la qualità di livello III e a quello per la qualità del paesaggio.  Applicazione di una condizione speciale per il con- tributo per la produzione di latte e carne basata sul- la superficie inerbita: oltre ai controlli aziendali deve essere appurata la plausibilità del bilancio foragge- ro.

4 Ordinanza sui Revi-  Definizione delle colture che beneficiano di un con- 195 contributi nella sione tributo in virtù dell'art. 54 LAgr, dell'importo del con- campicoltura totale tributo, delle condizioni per poterne beneficiare e (OCCamp) RS delle sanzioni (in analogia all'OPD). 910.17  Definizione dell'importo dei contributi in funzione Nuovo titolo: dell'aumento del sostegno alla campicoltura rispet- Ordinanza sui to alla superficie inerbita, della redditività di alcune contributi per colture e della minore produzione di leguminose a singole colture granelli. (OCSC)

5 Ordinanza sulla Revi-  Adeguamento dei coefficienti USM sulla base del 211

terminologia sione progresso tecnico e della maggiore produttività del agricola parziale lavoro. (OTerm)  Determinazione a 0,25 USM della dimensione mi- 910.91 nima per il riconoscimento formale di un'azienda.  Introduzione di una definizione delle prestazioni per la produzione agricola primaria e le attività affini all'agricoltura.  Modifica delle definizioni delle superfici: o classificazione di siepi, boschetti rivieraschi e campestri nella superficie aziendale e non più nella superficie agricola utile (SAU); o aggiunta della nuova superficie per la promo- zione della biodiversità “zona rivierasca” quale elemento della superficie aziendale; o esclusione dalla SAU delle superfici con impianti fotovoltaici.  Nessun riconoscimento quali animali da reddito per gli animali della specie equina designati come ani- mali da compagnia.

6 Odinanza sui Revi-  Miglioramento della competitività attraverso incen- 225

miglioramenti sione tivi per la cooperazione tesa a ridurre i costi di pro- strutturali parziale duzione. (OMSt)  Promozione della politica d'investimento strategica 913.1 attraverso la prova della sopportabilità a lungo ter- mine e la valutazione del rischio, estesa all'insieme dell'azienda, per l'investimento previsto.  Ammortizzazione dei coefficienti USM più bassi se- condo l'OTerm e semplificazione dell'esecuzione attraverso un'estesa armonizzazione con i limiti aziendali giusta l'articolo 7 LDFR.

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Introduzione Indagine conoscitiva

N. Ordinanza Adegua Principali modifiche Pagina N. RS gua- mento  Sostituzione del vago concetto di "raggio d'eserci- zio d'uso locale" con un limite facilmente applicabi- le di 10 km di distanza di percorso.  Abrogazione del limite di reddito e aumento del li- mite di sostanza per richiedenti coniugati.  Garanzia della neutralità concorrenziale mediante un'indagine conoscitiva in caso di grossi progetti, la pubblicazione obbligatoria di determinati progetti nel Foglio ufficiale cantonale e la possibilità di ri- corso per le aziende artigianali esistenti.  Aumento dell'incentivo a realizzare raggruppamenti di terreni in affitto attraverso aliquote d'indennizzo maggiori e riduzione della durata minima di cessio- ne.  Sostegno, sulla base delle decisioni del Parlamento (art. 106 e 107a LAgr), della ricostituzione di coltu- re perenni per migliorare la produzione e l'adegua- mento al mercato nonché delle piccole imprese ar- tigianali nella regione di pianura mediante crediti d'investimento.

7 Ordinanza con- Revi-  Considerazione delle modifiche agli articoli della 245 cernente le mi- sione LAgr e armonizzazione con l'ordinanza sui miglio- sure sociali col- parziale ramenti strutturali. laterali nell'a-  Possibilità di ridistribuire a più breve termine i fondi gricoltura federali nel Fonds de roulement, affinché, in caso (OMSC) di scarse risorse finanziarie, si possano attenuare 914.11 meglio le fluttuazioni del numero di domande inol- trate ai Cantoni.

8 Ordinanza sulle Revi-  Attribuzione all'UFAG della competenza di stabilire 249 importazioni sione le aliquote di dazio dello zucchero e dei cereali pa- agricole parziale nificabili. (OIAgr)  Riduzione di 3 franchi il quintale della protezione 916.01 doganale per i cereali panificabili a titolo di com- pensazione per l'incentivazione della produzione di cereali da foraggio mediante il contributo di promo- zione per la superficie coltiva aperta e le colture pe- renni.

9 Ordinanza sulla Revi-  Formalizzazione e disciplinamento della promozio- 257 promozione sione ne delle iniziative legate all'esportazione quale dello smercio parziale elemento principale della revisione dell'ordinanza. (OPSAgr)  Soppressione del cofinanziamento dei progetti re- 916.010 gionali di promozione dello smercio come tipologia di progetti a sé stante. I sottoprogetti di progetti na- zionali o sovraregionali possono continuare a esse- re sostenuti.  Sostegno ai provvedimenti nel settore della crea- zione di imballaggi (layout/design), essendo questi parte integrante della comunicazione nonché una garanzia per l'identificabilità dell'origine svizzera anche nel punto vendita (point of sales, POS).  Estensione dei requisiti relativi all'identità visiva

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Indagine conoscitiva Introduzione

N. Ordinanza Adegua Principali modifiche Pagina N. RS gua- mento comune (Svizzera.Naturalmente) anche a progetti sovraregionali e ai progetti non vincolati ai prodotti (comunicazione per le prestazioni d'interesse gene- rale).

10 Ordinanza sul Revi-  Abrogazione delle misure di riconversione (limitate 271

vino sione a fine 2011).

916.14 parziale

 Introduzione di una disposizione relativa alle im- prese di torchiatura (torchiatura per conto di terzi) volta a evitare l'inganno.  Controllo del commercio dei vini: o esonero per i viticoltori-cantinieri che producono solo 500 l per il proprio fabbisogno e non si de- dicano al commercio; o semplificazione per le aziende che importano esclusivamente vino in bottiglia; o migliorie nel settore dello scambio di informa- zioni.  Modifica di termini vinicoli specifici: "Riserva" e "Gletscherwein/Vin des Glaciers" (allegato 1).

11 Ordinanza Revi-  Possibilità anche per altri candidati, oltre alle sta- 277

sull'allevamen- sione zioni di inseminazione, di effettuare importazioni di to di animali parziale sperma di toro all'aliquota di dazio del contingente (OAlle) grazie alla liberalizzazione del disciplinamento delle

916.31 importazioni e alla rinuncia alla ripartizione delle

quote di contingente.

12 Ordinanza sugli Revi-  Adeguamento della denominazione delle categorie 281

effettivi massi- sione di animali per i quali sono fissati effettivi massimi mi (OEmax) totale alle denominazioni delle categorie di animali di cui

916.344 all'OTerm. Per i polli da ingrasso è prevista solo

una categoria invece delle quattro vigenti finora. Per non sfavorire le categorie precedenti si propo- ne che, indipendentemente dalla durata dell'ingras- so, l'effettivo massimo per azienda possa ammon- tare a 27’000 polli da ingrasso.  Fornitura, in tutti i casi, della prova necessaria per la determinazione dell'effettivo massimo applicabile per un'azienda attraverso Suisse Bilanz (bilancio del fosforo). Decade la possibilità di far valere, pre- sentando campioni di suolo, un elevato fabbisogno di fosforo. Per semplificare la procedura di autoriz- zazione, la richiesta deve essere inoltrata all'UFAG e non più ai Cantoni.  Definizione dei criteri per l'iscrizione di sottoprodotti nell'allegato dell'OEmax. Per i sottoprodotti che fi- guravano già nell'elenco si verifica se adempiono tali criteri.  Possibilità, finora, di riscuotere le tasse solo per l'effettivo di bestiame nel giorno del controllo in lo- co. Introduzione di altre possibilità per il controllo degli effettivi come la banca dati sul traffico di ani- mali.

11

Introduzione Indagine conoscitiva

N. Ordinanza Adegua Principali modifiche Pagina N. RS gua- mento

13 Ordinanza sulla Revi-  Inserimento, a seguito della modifica della base 299 frutta e la ver- sione legale (art. 58 cpv. 1 LAgr) dei contributi per la fab- dura totale bricazione di prodotti di bacche nell'articolo 2. 916.131.11  Obiettivo raggiunto per i contributi per le colture in- Nuovo titolo: novative e la riconversione, limitati a fine 2011 e Ordinanza sulla pertanto è inopportuno reintrodurli sotto questa frutta forma.

14 Ordinanza sul Revi-  Soppressione dei supplementi per il latte trasforma- 305 sostegno del sione to in formaggio e per il foraggiamento senza insilati prezzo del latte parziale a favore del latte trasformato in formaggio il cui te- (OSL) nore in grasso nella sostanza secca è inferiore a

916.350.2 150 g/kg. Fanno eccezione il formaggio bianco

quale materia prima per il formaggio alle erbe (pro- dotto tradizionale e importante dal profilo economi- co-regionale), il Werdenberger Sauerkäse, il Liech- tensteiner Sauerkäse e il Bloderkäse (iscritti nel re- gistro delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche).  Versamento del supplemento per il foraggiamento senza insilati anche per il latte di pecora e di capra ottenuto senza insilati e trasformato in formaggio a pasta extra dura, dura o semidura; anche per il lat- te ottenuto senza insilati, trasformato in formaggio a pasta molle a denominazione di origine protetta è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati.  Versamento di supplementi solo per le materie pri- me: latte intero, latte scremato e latte standardizza- to. Si rinuncia a menzionare esplicitamente queste materie prime come nel messaggio sulla PA 14-17, poiché sono chiaramente definite negli art. 38 e 39 LAgr e nell'art. 1 cpv. 1 e 3 OSL. Per la panna tra- sformata in mascarpone non vengono più versati supplementi.

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Indagine conoscitiva Introduzione

N. Ordinanza Adegua Principali modifiche Pagina N. RS gua- mento

15 Ordinanza sui Revi-  Struttura dell'ordinanza non più orientata ai proces- 311 dati agricoli sione si, bensì analoga a quella della legge.

919.117.71 totale

 Approccio orientato al sistema della legislazione Nuovo titolo: sulla protezione dei dati per quanto concerne il Ordinanza sui nuovo titolo dell'ordinanza. sistemi d'infor-  Ripresa della maggior parte dei diritti e dei doveri mazione nel dei fornitori di dati dalle disposizioni vigenti. campo dell'a- gricoltura  Nuove norme per i sistemi d'informazione Acontrol, (OSIAgr) SIG e MAPIS.  Eliminazione di alcune disposizioni che figurano già in ordinanze specifiche (p.es. OSL od ordinanza sulla BDTA).  Riduzione delle disposizioni dettagliate (allegati) relative all'utilizzo/acquisizione dei dati nonché de- gli allegati dettagliati, poiché a livello di legge viene introdotta una norma precisa sulla trasmissione dei dati e sul diritto di consultare/elaborare i dati online.  Allegati con una descrizione generale dei contenuti dei dati del rispettivo sistema d'informazione.

16 Ordinanza sulla Nuova  Applicazione della modifica dell'articolo 11 LAgr 335 promozione mediante concretizzazione di due tipi di misure: della qualità e o sostegno dell'applicazione nonché dell'elabora- della sostenibi- zione e dello sviluppo di programmi sulla qualità lità (OQuSo) e la sostenibilità rilevanti dal profilo del valore aggiunto. Si può trattare, ad esempio, di pro- grammi label e standard di produzione già con- solidati o nuovi e facoltativi; o promozione di progetti innovativi che mirano alla creazione di valore aggiunto e di maggiori pre- stazioni nell'ambito della sostenibilità.

Allegato: - Revisione parziale del 22 marzo 2013 della legge sull'agricoltura - Decreto federale del 13 marzo 2013 sui mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2014- 2017

13

Introduzione Indagine conoscitiva

14

Avamprogetto dell‘8 aprile 2013

1 Ordinanza sul diritto fondiario rurale

(ODFR)

1.1. Situazione iniziale

L'unità standard di manodopera (USM) è utilizzata per la rilevazione dell'onere temporale di lavoro dell'intera azienda con l'ausilio di coefficienti standard. Tali coefficienti vanno periodicamente adeguati in base al progresso tecnico e alla conseguente riduzione dell'onere di lavoro. Le presenti modifiche dei coefficienti tengono conto del progresso tecnico e della maggiore produttività del lavoro nel settore agricolo. Finora, però, si è tenuto poco conto dei settori aziendali particolari e risulta pertanto necessario effettuare delle integrazioni. I supplementi USM nell'ODFR si applicano al diritto fondiario rurale e, di conseguenza, trovano applicazione anche nel diritto sugli affitti agricoli, nella pianificazione del territorio, nei miglioramenti strutturali e nelle misure sociali collaterali.

1.2. Sintesi delle principali modifiche

Dalla verifica dei coefficienti USM sulla base del progresso tecnico e della maggiore produttività del lavoro sono risultate diverse modifiche. L'ODFR è integrata con nuovi coefficienti e supplementi USM per colture speciali e settori aziendali particolari e tiene pertanto meglio conto delle molteplici esigenze dell'agricoltura, nonché considera i risultati del dibattito parlamentare sulla mozione del Consigliere agli Stati Hess (Mo 10.3388) concernente la produzione di funghi.

Nel calcolo delle USM si tiene specificamente conto della definizione di agricoltura come riportata all'articolo 3 capoverso 1 LAgr. Adesso si può prendere in considerazione l’effettivo volume di lavoro per lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria nell’azienda agricola.

1.3. Commento ai singoli articoli

Art. 2a Calcolo dell'unità standard di manodopera Cpv. 2 Conformemente al capoverso 1 si applicano in ogni caso i coefficienti di cui all'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm). A complemento di questi coefficienti ne sono fissati altri per rami aziendali speciali. I coefficienti esistenti vengono risuddivisi e adeguati in funzione delle attuali basi di economia del lavoro della Stazione di ricerca di Reckenholz-Tänikon. Per la produzione di cicoria belga in edifici è determinante la superficie destinata alla produzione di cicoria (radici di cicoria belga).

Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 LDFR anche l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è assoggetto alla LDFR. Secondo l’articolo 2a capoverso 5 per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale si applicano per analogia i coefficienti USM e i supplementi conformemente ai capoversi 1 e 2. Al fine di tenere debitamente conto dell'elevata prestazione di lavoro per superficie nelle serre, dove si coltivano piante in vaso come piantimi di ortaggi, begonie o fucsie, viene stabilito un coefficiente speciale.

Cpv. 3 Modifica del rimando al capoverso 2.

Cpv. 4 Conformemente alla definizione di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b LAgr, l'agricoltura comprende, oltre alla lavorazione e all’immagazzinamento, anche la vendita dei prodotti nell’azienda di produzione. L'articolo viene pertanto completato in maniera che nel calcolo delle USM venga considerata, oltre alla lavorazione, anche la vendita in azienda di prodotti agricoli di produzione propria in impianti già esistenti.

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Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) Indagine conoscitiva

Tale modifica consente di armonizzare le USM con la definizione di agricoltura di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b LAgr ed elimina, fra le altre cose, disparità tra i produttori di vino, sidro e acquavite che trasformano i propri prodotti in impianti già esistenti.

1.4. Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

Per la Confederazione le modifiche previste non hanno conseguenze sul piano del personale. I nuovi supplementi dei coefficienti USM hanno un impatto minimo, ma sono importanti e necessari per le singole aziende direttamente interessate. L’UFAG prevede di stabilire, in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali, gli stessi coefficienti per i provvedimenti di miglioramento strutturale, allo scopo di consentire un'esecuzione semplice e uniforme.

1.4.2 Cantoni

Le conseguenze per i Cantoni saranno le stesse che per la Confederazione.

1.4.3 Economia

Per l’economia le modifiche previste non hanno conseguenze sul piano del personale. La ridistribuzione dei fondi a disposizione è di piccola entità. Le aziende con settori particolari sono registrate in maniera più equa e per l'agricoltura vi è un ulteriore incentivo a sviluppare un atteggiamento imprenditoriale, orientato alle esigenze del mercato.

Importanti conseguenze ha l'adeguamento dei coefficienti USM al progresso tecnico di cui all'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm) che, in virtù dell'articolo 2a capoverso 1 ODFR, si applica anche come base nel diritto fondiario. Con l'entrata in vigore dell'OTerm e dei relativi nuovi coefficienti USM, circa 4 500 aziende non raggiungeranno più il limite di 1.0 USM. In tal modo si promuove il cambiamento strutturale, soprattutto in caso di avvicendamento generazionale. Per rispettare le differenti esigenze regionali e soddisfare le necessità delle aziende con attività agricole, il Parlamento ha dato ai Cantoni la possibilità di ridurre il limite per le aziende agricole ai sensi dell’articolo 5 LDFR fino a 0.6 USM (finora 0.75). Se un Cantone si avvale di questa norma di competenza, il numero di aziende agricole rimane praticamente invariato rispetto a oggi nel Cantone interessato. Inoltre dalla disposizione ampliata sul calcolo delle USM secondo l’articolo 2a capoverso 4 ODFR traggono vantaggio tutte le aziende che si occupano direttamente della preparazione e della vendita in fattoria dei propri prodotti.

1.5. Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non tangono il diritto internazionale.

1.6. Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

1.7. Basi legali

La base legale delle modifiche è costituita dall'articolo 7 capoverso 1 LDFR.

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Avamprogetto dell’8 aprile 2013

Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Art. 2a cpv. 2–4

2 A completamento del capoverso 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e

coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d’estivazione 0,015 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d’estivazione 0,010 USM/carico normale c. patate 0,036 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,300 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,300 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,900 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,450 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,060 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,250 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,250 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,000 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,400 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,045 USM/ha n. foresta di proprietà dell’azienda 0,012 USM/ha 3 Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.

1 RS 211.412.110

2013–...... 17

Ordinanza sul diritto fondiario rurale Indagine

4 Il supplemento per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria avvenuti nell’azienda produttrice in impianti già esistenti è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Avamprogetto dell'8 aprile 2013

2 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura

(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

2.1 Situazione iniziale

L’elemento cardine della Politica agricola 2014-2017 è lo sviluppo del sistema dei pagamenti diretti. Il Parlamento ha integralmente rivisto le rispettive disposizioni nel titolo terzo della legge sull'agricoltura. L'obiettivo è migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi finanziari impiegati rispetto all'attuale sistema dei pagamenti diretti. Pertanto, ogni prestazione d'interesse generale di cui all'articolo 104 della Costi- tuzione federale (Cost.) è promossa con un tipo specifico di pagamenti diretti. Sono versati i seguenti contributi:  contributi per il paesaggio rurale  contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento  contributi per la biodiversità  contributo per la qualità del paesaggio  contributi per i sistemi di produzione  contributi per l’efficienza delle risorse  contributo di transizione La denominazione dei tipi di pagamenti diretti ne esprime la finalità principale. I singoli strumenti han- no tuttavia effetti anche sugli altri obiettivi e il raggiungimento di un obiettivo è influenzato anche dagli altri strumenti. L'impostazione mirata dei pagamenti diretti per la promozione delle prestazioni d’interesse generale è una componente fondamentale per la concretizzazione del concetto di sovranità alimentare. Essa tiene conto, in particolare, dell'esigenza di una politica agricola autonoma, dotata dei necessari mezzi finanziari. A integrazione del principio della produzione orientata al mercato (beni privati), i pagamenti diretti promuovono prestazioni a favore della società (beni pubblici), tenendo quindi conto del bisogno dei consumatori di tali prestazioni non commerciali. Tra queste, contribuiscono in maniera decisiva alla sovranità alimentare soprattutto la conservazione delle basi vitali naturali (sopportabilità degli ecosi- stemi) e il mantenimento della capacità di produzione. Con la completa reimpostazione decade l'attuale suddivisione tra pagamenti diretti generali ed ecolo- gici. Alla luce del duplice obiettivo perseguito, il contributo generale di superficie è ripartito in un pa- gamento riferito alla superficie finalizzato a preservare l'apertura del paesaggio (contributi per il pae- saggio rurale) e in un pagamento vincolato all'azienda per garantire uno sviluppo socialmente sosteni- bile (contributo di transizione). I fondi dei contributi per la detenzione di animali da reddito che consu- mano foraggio grezzo (contributo UBGFG) e per la detenzione di animali in condizioni difficili di produ- zione (contributo DACDP), riferiti agli animali, vengono trasferiti, di base, in un pagamento riferito alla superficie, teso a mantenere la capacità di produzione (contributi per la sicurezza dell'approvvigiona- mento). Altri tipi di pagamenti diretti attualmente esistenti vengono mantenuti, seppure parzialmente adeguati, anche nel nuovo sistema dei pagamenti diretti. I contributi di declività e quelli d'estivazione sono inte- grati nei contributi per il paesaggio rurale, ai quali si aggiungono anche un contributo di alpeggio e uno per le zone in forte pendenza. I vigenti contributi per la compensazione ecologica nonché per la quali- tà e l'interconnessione ai sensi dell'ordinanza sulla qualità ecologica (OQE) dal 2014 sono versati come contributi per la biodiversità. Il contributo per l'agricoltura biologica e quello per la produzione estensiva come pure i contributi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA) e per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA) sono mantenuti come contributi per i sistemi di produzione. Per la prima volta, può essere promossa la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita. I nuovi contributi sono quello per la qualità del paesaggio, quelli per l'efficienza delle risorse e quello di transizione. Per garantire un'armonizzazione ottimale tra i diversi tipi di pagamenti diretti e uniformare l'esecuzione delle singole misure, l'attuale OPD, l'ordinanza sui contributi d'estivazione, quella sui programmi eto- logici e l'OQE sono abrogate e tutte le disposizioni integrate nella nuova OPD. Entro il 2015, inoltre, vanno inserite nell’OPD tutte le disposizioni concernenti le riduzioni dei contributi.

19

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

2.2 Sintesi delle principali modifiche

Oggetto e condizioni Come precedentemente illustrato, l'oggetto dell'OPD comprende tutti i tipi di pagamenti diretti. L'ordi- nanza stabilisce le condizioni generali e specifiche, le limitazioni, l'importo dei contributi e la procedu- ra. In quest'ultima rientrano anche le disposizioni inerenti ai controlli e alle riduzioni. È mantenuta, e in parte leggermente adeguata, la maggior parte delle condizioni generali e limitazioni vigenti finora, come ad esempio le esigenze relative alla formazione. È soppressa la graduazione dei contributi in base al numero di animali, mentre quella in funzione della superficie viene mantenuta per il contributo di base, nel quadro dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento. Le riduzioni o limitazioni dei pagamenti diretti in funzione del reddito e della sostanza si applicano soltanto al contri- buto di transizione. Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) In linea di massima, vengono mantenute le disposizioni vigenti finora. Nella PER è inserita la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti iscritti in inventari nazionali. A livello di protezione del suolo e dei vegetali nonché di bilancio delle sostanze nutritive le modifiche scaturiscono da nuove conoscenze o sono finalizzate a uniformare l'esecuzione. La PER è un presupposto da adempiere integralmente anche per l'agricoltura biologica, anche se, per quanto concerne l'avvicendamento disciplinato delle colture e la protezione del suolo, possono essere determinanti le esigenze dell'organizzazione nazio- nale specializzata. Superfici che danno diritto ai contributi ed effettivi di animali determinanti La base è costituita dalla superficie che dà diritto ai contributi, composta dalla superficie agricola utile (SAU) e da altri elementi della superficie aziendale. Oltre alle possibilità di promozione sulla SAU, possono così essere sostenute, in misura chiaramente limitata, misure di promozione della biodiversi- tà e inerenti alla qualità del paesaggio anche su determinate superfici aziendali. La definizione della SAU è stata armonizzata con la statistica europea (Eurostat) e, con il cambio di sistema, il periodo di calcolo per gli effettivi di animali determinanti diventa l'anno civile precedente. Per le nuove superfici azzonate non vengono più concessi pagamenti diretti. Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione Le condizioni e gli oneri vigenti finora vengono, di base, mantenuti e si applicano anche ai contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio che dal 2014 possono essere versati nella regione d'estivazione. Contributi per il paesaggio rurale Una parte dell'attuale contributo generale di superficie è versata quale contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio. Il presupposto è che le superfici non siano ricoperte da arbusti o bosco. Poiché nella regione di pianura l'apertura del paesaggio è garantita anche senza contributi, in questa regione non viene versato alcun contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio. I contri- buti di declività e quello d'estivazione versati finora sono integrati nei contributi per il paesaggio rurale. Per aziende con oltre il 50 per cento di superfici in zone declive con una declività superiore al 35 per cento viene versato un contributo supplementare per le zone in forte pendenza. Dal 2017, i contributi di declività sono versati anche nella regione di pianura e per un nuovo livello di declività, superiore al 50 per cento. Sia i più cospicui contributi di declività sia il nuovo contributo per le zone in forte pen- denza promuovono la preservazione dell'apertura del paesaggio di prati in forte pendenza, considera- to che è prescritto almeno uno sfalcio l'anno per la produzione di foraggio. In tal modo, si può adem- piere il mandato della mozione, nel frattempo accolta, del Consigliere federale Erich von Siebenthal "Ripristino e conservazione delle superfici agricole utili invase da cespugli e dal bosco" (10.3404). Per garantire un carico adeguato della regione d'estivazione, per le aziende gestite tutto l'anno che estiva- no i propri animali all'interno del Paese viene introdotto un contributo di alpeggio. Esso sostituisce l'attuale supplemento per l'estivazione, che viene a cadere con la soppressione dei contributi UBGFG e DACDP, e il suo importo è uguale per tutte le zone. Nel quadro del contributo d'estivazione, per le

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

pecore tenute su pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge viene versato lo stesso contributo erogato per le pecore permanentemente sorvegliate. Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento L'attuale contributo UBGFG e il contributo supplementare alle superfici coltive aperte e alle colture perenni vengono accorpati in un unico contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento. Il sostegno di base per la campicoltura e le colture perenni viene così innalzato al livello di sostegno previsto per la superficie inerbita. Le condizioni difficili di produzione per l'allevamento nella regione di montagna e in quella collinare, di cui finora si è tenuto conto mediante il contributo DACDP, dall'anno prossimo vengono compensate attraverso il contributo per le difficoltà di produzione. Per la superficie permanentemente inerbita viene applicata una graduazione in funzione dell'intensità di gestione, ver- sando la metà del contributo di base alle superfici per la promozione della biodiversità (SPB). Per ottenere contributi sulle superfici permanentemente inerbite, l'azienda deve raggiungere una densità minima di animali. Contributi per la biodiversità I contributi esistenti finora per la compensazione ecologica, la qualità biologica e l'interconnessione vengono integrati nei contributi per la biodiversità. Essi contemplano tre livelli di contributi per la quali- tà, finanziati integralmente dalla Confederazione. Il livello I corrisponde all'attuale livello OPD, il livello II all'attuale livello OQE e il livello III è destinato alla promozione, dal 2016, di oggetti in inventari d'im- portanza nazionale. Oltre agli elementi ecologici promossi finora, vengono introdotti gli elementi “zona rivierasca lungo i corsi d'acqua” e “superficie inerbita e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione”. Per l'interconnessione, la Confederazione si fa carico del 90 per cento dei contributi. Per semplificare l'esecuzione nell'ambito dell'interconnessione, ai Cantoni vengono messe a disposi- zione misure standard. È opportuno sfruttare le sinergie con i progetti per la qualità del paesaggio soprattutto a livello di procedura, in modo da ridurre il dispendio amministrativo per gli agricoltori e i servizi preposti all'esecuzione. Contributo per la qualità del paesaggio Il nuovo contributo per la qualità del paesaggio consente di promuovere prestazioni per il manteni- mento e lo sviluppo della varietà e della qualità del paesaggio rurale. I provvedimenti vengono elabo- rati nel quadro di progetti sulla base di obiettivi regionali. Il contributo è versato applicando una chiave di contribuzione specifica del progetto e sulla base di convenzioni. In una prima fase, è posto un tetto massimo ai fondi federali per il contributo sulla qualità del paesaggio e questi vengono ripartiti tra i Cantoni in base alla SAU e ai CN. Contributi per i sistemi di produzione Gli attuali contributi per l'agricoltura biologica e per la produzione estensiva come pure i contributi SSRA e URA sono mantenuti nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione. Il contributo per la produzione estensiva viene erogato anche per piselli proteici, favette e girasoli. Viene inoltre introdotto un contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita. Contributi per l’efficienza delle risorse Onde migliorare l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e l'efficienza nell'impiego di mezzi di produ- zione, a livello nazionale vengono promosse misure di durata limitata (fino al 2019). I procedimenti di spandimento a basse emissioni, la lavorazione rispettosa del suolo e l'impiego di una tecnica d'appli- cazione precisa in relazione ai prodotti fitosanitari hanno dimostrato di essere efficaci. Se un Cantone promuove già un procedimento di spandimento a basse emissioni nell'ambito di un progetto per l'im- piego sostenibile delle risorse naturali (art. 77a e 77b LAgr), in questo Cantone la Confederazione versa contributi per l'efficienza delle risorse a favore di tale tecnica solo al termine del progetto. Qualo- ra sul mercato venissero offerte nuove apparecchiature che adempiono le esigenze, nell'ambito di una futura revisione dell'OPD non è escluso che esse vengano tenute in considerazione ed eventualmente promosse mediante contributi.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Contributo di transizione Il contributo di transizione mira a garantire uno sviluppo socialmente sostenibile nel passaggio dall'at- tuale sistema dei pagamenti diretti a quello nuovo. Attutisce la differenza finanziaria tra gli attuali pa- gamenti diretti generali e quelli riferiti alle prestazioni di un'azienda. Il contributo di transizione è desti- nato a diminuire, entro il 2017, con una crescente partecipazione a livello svizzero ai programmi facol- tativi. Procedura A livello di procedura sono introdotte precisazioni per quanto riguarda i processi e le competenze, mentre per il resto l'esecuzione si svolge, in linea di massima, come finora. Una novità è costituita dal fatto che il gestore può notificare solo un ente di controllo che ha concluso un contratto di collabora- zione scritto con l'organo d'esecuzione cantonale. Una modifica sostanziale, in vigore dal 2015, è l'anticipazione del periodo d'inoltro delle domande per poter beneficiare dei pagamenti diretti (contribu- ti d'estivazione esclusi); le domande vanno presentate tra il 15 gennaio e il 15 febbraio. Finora, inoltre, i pagamenti diretti sono stati pagati in due rate all'anno; queste diventano tre con l'aggiunta di un ver- samento in autunno. Così facendo si tiene conto della mozione, nel frattempo accolta, del Consigliere federale Erich von Siebenthal "Versamento dei pagamenti diretti a cadenza regolare" (11.3698). Disposizioni finali Il terzo livello di declività superiore al 50 per cento e i contributi di declività nella regione di pianura vengono introdotti nel 2017, poiché nello stesso anno entra in vigore anche la registrazione obbligato- ria delle superfici e della rispettiva utilizzazione mediante un sistema d'informazione geografica. Dal 2016 vengono introdotti contributi del livello qualitativo III per inventari d'importanza nazionale. Nel 2014, per la prova dell'adempimento della PER si applicano le disposizioni dell'OPD del 7 dicembre

1998 (stato 1° gennaio 2013).

Finanze Considerando le aliquote di contribuzione proposte e la stima delle partecipazioni ai programmi facol- tativi, il fabbisogno finanziario per il 2014-2017 per i singoli tipi di pagamenti diretti corrisponde a grandi linee a quello previsto nel messaggio del Consiglio federale (pag. 1982). Potrebbe presentarsi un maggiore fabbisogno di mezzi finanziari per il contributo per la qualità del paesaggio. Nel 2014, il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione dovrebbe oscillare tra 0,65 e 0,7.

2.3 Commento ai singoli articoli

Titolo 1: Disposizioni generali

Capitolo 1: Oggetto e tipi di pagamenti diretti

Art. 1 Oggetto L'OPD e le precisazioni seguenti si applicano a tutti i tipi di pagamenti diretti. Vengono integrate anche le disposizioni concernenti i controlli e le riduzioni dei contributi, per quanto nella maggior parte dei casi solo a partire dal 2015. Ciò garantisce un'esecuzione uniforme e standardizzata.

Art. 2 Tipi di pagamenti diretti Per i pagamenti diretti non si opera più una distinzione tra generali ed ecologici, bensì in base alla loro finalità.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Capitolo 2: Condizioni

Sezione 1: Condizioni generali

Art. 3 Gestori aventi diritto ai contributi Come finora, i pagamenti diretti sono riservati ai gestori delle aziende contadine che coltivano il suolo. Fanno eccezione i contributi per la biodiversità (ex compensazione ecologica) e quello per la qualità del paesaggio, visto che entrambi questi tipi di pagamenti diretti possono essere concessi anche a persone giuridiche con sede in Svizzera, a Cantoni e a Comuni. In tal modo è possibile evitare aree scoperte nei progetti di interconnessione e per la qualità del paesaggio. I presupposti per i gestori rimangono gli stessi. Anche in futuro almeno il 50 per cento dei lavori ne- cessari alla gestione dell'azienda deve essere svolto con manodopera propria dell'azienda. Ciò con- sente di evitare gestioni fittizie. Viene mantenuto il vigente limite d'età: i pagamenti diretti sono versati per l'ultima volta nell'anno in cui il gestore compie 65 anni e il diritto al contributo decade nell'anno in cui ne compie 66. L'applicazione nel caso di società di persone è disciplinata all'articolo 7. Le norme derogatorie per le SA e le S. a g. l. sono state riformulate, ma rimangono uguali nella so- stanza.

Art. 4 Esigenze relative alla formazione Le esigenze relative alla formazione vengono mantenute. L'unica modifica è costituita dal fatto che al momento dell'inoltro della domanda, la formazione continua deve essere terminata. Tale disposizione consente di evitare problemi nel rimborso in caso di interruzione della formazione continua o di man- cato conseguimento del rispettivo diploma. In caso di ripresa dell'azienda da parte del coniuge, anche quest'ultimo deve adempiere le esigenze relative alla formazione. Senza eccezioni, queste vanno adempiute anche se il gestore cede l'azienda al coniuge in vista del raggiungimento del limite d'età. Nel caso di una collaborazione pluriennale nell'azienda, questa viene computata come pratica agricola.

Art. 5 Volume di lavoro minimo Viene mantenuto il limite di 0,25 unità standard di manodopera (USM). I singoli coefficienti sono stabi- liti nell'ordinanza sulla terminologia agricola. Dopo l'adeguamento (in media coefficienti più bassi del 15% ca.), essi corrispondono all'attuale stato dei dati sull'economia del lavoro di Agroscope e contem- plano anche le uscite per la gestione dell'azienda e altri lavori speciali. In tal modo si tiene conto dei lavori svolti dalla contadina per l'azienda. Diversamente da ciò che era il caso finora, per il calcolo del volume di lavoro minimo vengono tenute in considerazione tutte le superfici (art. 32 cpv. 2) e non sol- tanto quelle che danno diritto ai contributi.

Art. 6 Graduazione dei contributi in funzione della superficie e limitazione dei pagamenti diretti per USM Viene mantenuta la graduazione dei contributi in funzione della superficie. Considerato che la gradua- zione applicata finora si è rivelata efficace soprattutto per il contributo di superficie, essa deve rimane- re limitata al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. L'attuale soglia base della graduazione passa tuttavia da 40 a 60 ettari, allo scopo di considerare lo sviluppo delle aziende, e vengono introdotti ulteriori livelli, per ottenere una graduazione più precisa. In caso di comunità aziendali i limiti per la graduazione sono moltiplicati per il numero delle aziende affiliate. Per una comunità aziendale con due membri, i contributi di base vengono quindi graduati solo a partire da 120 ettari.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Per quel che riguarda il limite per USM, è previsto un innalzamento dagli attuali 70'000 a 80'000 fran- chi per USM. L'aumento di 10'000 franchi (+15% ca.) corrisponde alla riduzione dei coefficienti USM sulla base del progresso tecnico (-15% ca.). Non vengono considerati i contributi per l'interconnessio- ne e per la qualità del paesaggio. A causa del cofinanziamento di tali misure da parte del Cantone, l'esecuzione sarebbe sproporzionatamente più difficile. Sono esclusi inoltre il contributo di transizione, per non comprometterne l'effetto ammortizzante, e i contributi nella regione d'estivazione.

Art. 7 Riduzione dei pagamenti diretti nel caso di società di persone Una modifica del limite d'età è prevista per le società di persone. Viene applicata la stessa norma vigente per le comunità aziendali, vale a dire la riduzione proporzionale dei contributi per persona che ha superato il limite d'età. Considerato un importo dei pagamenti diretti di 60'000 franchi, in una socie- tà con tre soci i contributi sono ridotti di un terzo, cioè a 40'000 franchi, se un socio raggiunge il limite di età. La norma applicata finora poteva infatti essere elusa poiché un beneficiario dell'AVS poteva "assumere" un cogestore più giovane e continuare così a beneficiare della totalità dei pagamenti diret- ti. Anche le comunità aziendali sono gestite da una società di persone, pertanto viene mantenuta la norma vigente.

Art. 8 Gestori aventi diritto ai contributi di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari Dal 2014, i gestori di aziende d'estivazione beneficiano, oltre che dei contributi d'estivazione, anche di contributi per la qualità biologica di superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie e per la qualità del paesaggio, se adempiono le esigenze specifiche. Com'era il caso finora, il capoverso 3 esclude i Cantoni dai contributi d'estivazione. Affinché l'ammini- strazione sia il più semplice possibile, la norma vale anche per i nuovi contributi per la qualità biologi- ca di superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie e per il contributo per la qualità del paesag- gio nella regione d'estivazione.

Sezione 2: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Art. 9 Principio Le condizioni per adempiere la PER e quindi per poter beneficiare dei pagamenti diretti si applicano, in linea di massima, indistintamente alle aziende convenzionali e biologiche. Finora la PER per le aziende biologiche era disciplinata in un articolo specifico; ciò non è più il caso. Per quanto concerne l'avvicendamento delle colture e la protezione del suolo, per le aziende biologiche si continuano ad applicare le esigenze approvate dall'UFAG della rispettiva organizzazione nazionale specializzata (cfr. art. 14 e 15). Le prestazioni supplementari dell'agricoltura biologica che non rientrano nelle esigenze della PER sono disciplinate nell'ordinanza sull'agricoltura biologica e promosse mediante i rispettivi contributi.

Art. 10 Detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie Vengono mantenute le disposizioni vigenti finora.

Art. 11 Bilancio di concimazione equilibrato Ai capoversi 1 e 2 sono state apportate modifiche linguistiche che non hanno conseguenze nella so- stanza.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Finora l'obbligo di eseguire analisi del suolo era menzionato nell'allegato tecnico. Onde evidenziarne la valenza fondamentale per la concimazione, la disposizione è stata integrata nella parte normativa, segnatamente all'articolo 11 capoverso 3.

Art. 12 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità Quelle che finora si chiamavano "superfici di compensazione ecologica" diventano "superfici per la promozione della biodiversità (SPB)". Le altre disposizioni vengono mantenute nella forma vigente.

Art. 13 Gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale La gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale viene inserita nella PER come elemento supplementare. Al fine della PER, vengono tenuti in considerazione soltanto gli inventari rilevanti per l'agricoltura, ovvero paludi, prati e pascoli secchi nonché siti di riproduzione di anfibi. Le prescrizioni sono vincolanti per i gestori solo se è stato concluso un accordo con il gestore, se esi- ste una decisione passata in giudicato o se la superficie è delimitata in un piano di utilizzazione defini- tivo. Se gli inventari nazionali sono contenuti soltanto in altri piani, come il piano direttore, le superfici non sono considerate vincolanti per il gestore. Ciò consente di garantire una procedura dei Cantoni giuridicamente corretta nei confronti dei gestori.

Art. 14 Avvicendamento disciplinato delle colture All'articolo viene data una nuova struttura e le istruzioni vigenti finora vengono integrate nell'ordinanza. Le disposizioni non vengono modificate nella sostanza.

Art. 15 Adeguata protezione del suolo Nell'articolo sono state apportate modifiche linguistiche. Gli adeguamenti con conseguenze sostanziali vengono commentati all'allegato 1 numero 5.

Art. 16 Selezione e utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari Le principali esigenze della PER concernenti la protezione dei vegetali restano invariate. Per quanto concerne la protezione dei vegetali, per le aziende dedite all'agricoltura biologica sono valide soltanto le esigenze ad esse applicabili, come il test sui trattamenti e il risciacquo sul campo.

Art. 17 Esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme Tali esigenze sono introdotte in un articolo a sé stante, per garantire meglio la correlazione tematica con la PER. Le disposizioni non subiscono, di fatto, alcun cambiamento. Per la produzione di sementi e tuberi-seme si applicano, come finora, disposizioni particolari relative alla PER (allegato 1 numero 7).

Art. 18 Esigenze relative alle direttive PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzio- ne Questo nuovo articolo raggruppa disposizioni esistenti, prima collocate in parti diverse nell'OPD. L'e- laborazione di esigenze PER per le colture speciali veniva già garantita da organizzazioni nazionali di produttori del settore ortofrutticolo e viticolo. In correlazione con il principio dell'articolo 9, in futuro per le esigenze PER per l'avvicendamento disciplinato delle colture e la protezione del suolo possono essere approvate le norme per l'agricoltura biologica di Bio Suisse.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Possono essere approvate ufficialmente anche direttive PER di organizzazioni nazionali incaricate dell'esecuzione. L'UFAG le valuta dal profilo dell'equivalenza e le approva. In tal modo a livello di ese- cuzione diventa superfluo procedere a verifiche individuali delle esigenze.

Art. 19 Fasce tampone Le disposizioni concernenti le fasce tampone sono riassunte all'allegato 1 numero 9.

Art. 20 PER fornita congiuntamente da più aziende Le disposizioni vigenti finora vengono mantenute e le istruzioni integrate nell'ordinanza.

Art. 21 Esigenze relative allo scambio di superfici Vengono raggruppate le disposizioni vigenti finora sullo scambio di superfici tra aziende PER e sulla definizione di colture secondarie nella PER.

Art. 22 Gestione di colture secondarie Per colture secondarie con meno di 20 are per azienda si intendono piccole superfici come orti, piccoli impianti sperimentali o piccole superfici con colture speciali (frutta, viti, ecc.). Tale flessibilità consente di non ostacolare le innovazioni e al contempo riduce il carico amministrativo.

Art. 23 Registrazioni Questo nuovo articolo consente un chiaro rinvio all'allegato 1 numero 1, ma non contiene modifiche sostanziali.

Sezione 3: Esigenze in materia di gestione per l'estivazione e la regione d'estivazione

Art. 24 Principio Viene mantenuta la disposizione vigente.

Art. 25 Manutenzione di edifici, impianti e accessi Viene mantenuta la disposizione vigente. Negli impianti rientrano, tra l'altro, anche acquedotti e recin- zioni.

Art. 26 Detenzione degli animali estivati Vengono uniformate le esigenze relative alla detenzione di animali estivati: tutti gli animali devono essere sorvegliati e controllati almeno una volta alla settimana.

Art. 27 Protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura Fin dai primi segnali, vanno prese misure adeguate per lottare contro l'avanzamento del bosco o l'ab- bandono. Tale obiettivo può essere raggiunto migliorando la gestione dei pascoli o con sfalci di puli- zia.

Art. 28 Concimazione dei pascoli Viene mantenuta la disposizione vigente.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Art. 29 Apporto di foraggi Viene mantenuta la disposizione vigente.

Art. 30 Piante problematiche e prodotti fitosanitari Viene mantenuta la disposizione vigente.

Art. 31 Misure in caso di gestione troppo intensiva o troppo estensiva o in caso di gestione inade- guata e danni ecologici In caso di sviluppo bipolare dell'intensità di utilizzazione, sulle superfici produttive ben accessibili viene praticato un pascolo intensivo, mentre quelle periferiche, poco produttive, sono gestite in maniera sempre più estensiva o vengono abbandonate. Sia il sovrasfruttamento sia il sottosfruttamento hanno, potenzialmente, ripercussioni negative sulla vegetazione, sulla biodiversità e sulle prestazioni ecosi- stemiche correlate. Se si constata uno sviluppo bipolare o una gestione inadeguata, il Cantone pre- scrive un piano di pascolo vincolante. Il piano di pascolo stabilisce il numero di parchi cintati (suddivisione dei pascoli), l'epoca di utilizzazio- ne, il numero di animali e la categoria di animali (carico) nonché la durata di permanenza sulla mede- sima superficie di pascolo. A supporto possono essere utilizzati riprese aeree, estratti di carte o piani catastali. Il piano di pascolo deve garantire una gestione sostenibile di tutte le superfici di pascolo di un'azienda d'estivazione. In particolare, occorre evitare sia il sovrasfruttamento sia il sottosfruttamento di determinate superfici parziali. A tal fine vanno rispettate le pause di pascolo o di utilizzazione. Conformemente al capoverso 2, i Cantoni sono tenuti, come finora, a emanare specifici oneri supple- mentari per ovviare ai danni. Essi possono riguardare singole misure come la concimazione, l'apporto di foraggio o la gestione dei pascoli. I danni possono essere riscontrati sia durante il controllo ordina- rio, sia in seguito a segnalazioni delle autorità o della popolazione. Le segnalazioni dei servizi canto- nali competenti in materia di protezione della natura, dell'ambiente, del suolo o delle acque si traduco- no in un controllo diretto. Nel caso in cui le misure summenzionate non fossero efficaci, il capoverso 3 prescrive un piano di gestione giusta l'allegato 3 numero 2 che contempli tutti gli aspetti della gestione dell'alpe nonché prescrizioni e oneri pertinenti.

Capitolo 3: Superfici che danno diritto ai contributi ed effettivi di animali determinanti

Sezione 1: Superfici che danno diritto ai contributi

Art. 32 Superfici che danno diritto ai contributi Viene, in linea di massima, mantenuto il concetto di "superfici che danno diritto ai contributi, esclusio- ne di superfici". Tuttavia, nelle superfici che danno diritto ai contributi non rientra più solo la SAU, ben- sì vi rientrano anche altre parti specifiche della superficie aziendale. Ciò permette di incentivare SPB anche sulla superficie aziendale (p.es. la zona rivierasca lungo i corsi d'acqua), benché non vi sia produzione agricola. Inoltre, le superfici assegnate, dal 1° gennaio 2014, a una zona edificabile con decisione passata in giudicato sono generalmente escluse dai contributi. Nei prati estensivi, il valore biologico è nelle piccole strutture improduttive, quali superfici ricoperte di rocce e cespugli. Di conseguenza, va tollerata una quota del 20 per cento al massimo di piccole strut- ture improduttive, senza che si ripercuota sulla superficie che dà diritto ai contributi. Le piccole struttu- re devono però trovarsi, di base, all'interno della particella precedentemente gestita. In funzione delle finalità dei singoli tipi di pagamenti diretti, si stabilisce quali superfici possono benefi- ciare di quali contributi riferiti a misure specifiche. Per una visione d'insieme dettagliata si rimanda alla tabella allegata al presente commento.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Sezione 2: Effettivi di animali determinanti

Art. 33 Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determinanti Il nuovo sistema dei pagamenti diretti prevede, a livello di procedura, un'anticipazione della data di registrazione degli effettivi di animali da inizio maggio a inizio anno. Ciò implica un nuovo periodo di calcolo. Per tutte le categorie di animali è determinante l'effettivo tenuto tra il 1° gennaio e il 31 dicem- bre dell'anno precedente. Per gli animali della specie bovina e bufali, l'effettivo è rilevato sulla base dei dati della Banca dati sul traffico di animali, mentre la registrazione degli altri animali si basa sulla di- chiarazione del gestore. Il carico delle aziende d’estivazione e con pascoli comunitari continua a essere determinato sulla base dell'anno di contribuzione. Considerato però che il carico di animali della specie bovina e di bufali vie- ne ora rilevato mediante i dati della Banca dati sul traffico di animali, per questi animali può essere considerata l'estivazione solo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'anno di contribuzione. Conformemente all'OTerm, gli animali della specie equina designati come animali da compagnia non sono più considerati animali da reddito. Per questo motivo, non possono più essere computati sull'ef- fettivo determinante per i pagamenti diretti. I cavalli designati come animali da compagnia non sono tenuti in considerazione nella densità minima per i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento né beneficiano di contributi per il benessere degli animali, d'estivazione o di alpeggio.

Art. 34 Determinazione degli effettivi di animali determinanti Com'era il caso finora, l'assenza degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo estivati vie- ne computata sull'effettivo determinante. Ciò avviene anche per l'estivazione tradizionale nella zona di confine. Affinché sia possibile tener conto di modifiche sostanziali da intendersi come aggiornamenti, il Canto- ne ha la possibilità di prendere in considerazione entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione l'inseri- mento o l'esclusione dell'effettivo all'interno di una categoria o una sua variazione di più del 50 per cento. In tal modo si garantisce che, in caso ad esempio di modifiche sostanziali nell'azienda, l'effetti- vo e la superficie permanentemente inerbita per il calcolo della densità minima di animali si basino sullo stesso anno. Per il contributo di alpeggio è determinante l'effettivo di animali dell'anno precedente alpeggiato all'in- terno del Paese, espresso in carichi normali. Già finora, per il cosiddetto supplemento d'estivazione, si consideravano solo gli animali estivati in Svizzera.

Sezione 3: Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

Art. 35 Superfici nella regione d'estivazione I criteri per le superfici non pascolative sono sostanzialmente invariati.

Art. 36 Carico usuale in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari La definizione di carico usuale viene mantenuta.

Art. 37 Nuova determinazione del carico usuale Per mantenere i diritti acquisiti, dal 2000 il carico usuale per animali munti con breve durata d'estiva- zione (56-100 giorni) è stabilito separatamente. Tale disposizione speciale viene abrogata. Negli scor- si anni, su molti alpi la proporzione tra animali munti e animali non munti è cambiata e, spesso, il cari- co usuale stabilito a suo tempo non è più attuale. Il mantenimento dei diritti acquisiti è stato anche all'origine di disparità di trattamento: gli alpi ora caricati con bestiame da latte o quelli in cui il bestiame da latte è aumentato per via della minore durata dell'estate non possono approfittare, o lo possono

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

fare solo parzialmente, del mantenimento dei diritti acquisiti. Inoltre, il calcolo e l'attuazione comporta- no un dispendio amministrativo considerevole. Si sono rilevati anche doppi versamenti (doppi contri- buti integrali per lo stesso animale). Il previsto aumento del 20 per cento circa dei contributi d'estiva- zione permette di compensare parzialmente la soppressione del mantenimento dei diritti acquisiti per le aziende interessate.

Art. 38 Adeguamento del carico usuale Viene mantenuta la disposizione vigente.

Titolo 2: Contributi

Capitolo 1: Contributi per il paesaggio rurale

Sezione 1: Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio

Art. 39 Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio è graduato secondo la zona al fine di tenere adeguatamente conto delle difficoltà di gestione nelle zone ad altitudine più elevata. Per diffi- coltà di gestione si intendono, in particolare, il periodo di vegetazione più breve a causa delle condi- zioni climatiche, le vie di comunicazione e l'accesso (dal villaggio o dal centro più vicino) nonché la conformazione del terreno. Poiché nella regione di pianura l'apertura del paesaggio è garantita anche senza contributi, in questa regione non viene versato alcun contributo per la preservazione dell'apertu- ra del paesaggio. In linea di massima danno diritto ai contributi le medesime superfici/colture che fino- ra davano diritto ai contributi di superficie (cfr. tabella allegata al presente commento). L'avanzamento del bosco deve essere contrastato con misure adeguate (sfalci di pulizia, eliminazione degli arbusti e degli alberi, lotta pianta per pianta alle piante problematiche, ecc.).

Sezione 2: Contributo di declività

Art. 40 Onde evitare l'avanzamento del bosco su superfici in zone declive, esse devono essere utilizzate a scopo agricolo. Sui prati perenni è prescritto uno sfalcio. Oltre ai livelli di declività esistenti ne viene proposto un terzo con declività superiore al 50 per cento. Le superfici molto declive situate al di sotto del limite del bosco sono quelle più esposte al rischio di avanzamento del bosco e il dispendio per preservarne l'apertura è elevato. Il nuovo livello di declività permette di sostenere e proteggere meglio queste superfici particolarmente minacciate. Tali contributi vanno corrisposti anche nella zona di pia- nura. Le difficoltà in questa zona sono infatti comparabili a quelle riscontrabili nella regione di monta- gna e collinare, pertanto è giustificato un sostegno o un promovimento analogo. Il terzo livello di decli- vità e i contributi di declività nella zona di pianura possono essere introdotti solo nel 2017 (cfr. art. 115). Il contributo per il livello di declività superiore al 35 per cento è invece aumentato da 620 a 700 franchi l'ettaro già nel 2014 (cfr. art. 112 cpv. 5). Si rende necessario posporre l'entrata in vigore, poi- ché non tutti i Cantoni gestiscono già le superfici in un SIG. Per quelli che non dispongono del SIG, infatti, un'introduzione nel 2014 significherebbe enormi difficoltà dal profilo amministrativo, mentre un'introduzione progressiva, a seconda del Cantone, è impossibile dal punto di vista legale. Le modifi- che possono pertanto entrare in vigore solo dopo l'introduzione, nel 2017, dell'obbligo a livello nazio- nale di possedere un SIG. Introdurre più tardi il nuovo livello di declività superiore al 50 per cento e i contributi di declività nella regione di pianura non causa perdite finanziarie per le aziende sull'arco di 8 anni. Ciò perché il valore di base (per i contributi di transizione calcolato unicamente nel 2014) delle aziende interessate è maggiore e, di conseguenza, il contributo di transizione è ogni anno più elevato. Tali contributi di transizione, accumulati su 8 anni, compensano la mancanza o la riduzione dei contri- buti di declività 2014-2016.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Alla luce del dispendio correlato all'esecuzione (delimitazione delle superfici, conteggio), le superfici parziali che misurano meno di 1 ara non vengono tenute in considerazione. Tali superfici parziali non sono infatti registrate dal SIG. Com'è stato il caso finora, non vengono considerate nemmeno le super- fici totali per azienda inferiori a 50 are. Per la misurazione si applicano le disposizioni di Swisstopo. La misurazione orizzontale è quindi determinante per la dimensione della particella. A seconda della de- clività, la superficie gestita può essere leggermente più grande e quindi comportare un dispendio lie- vemente maggiore. Questo aspetto è stato tenuto in considerazione nel determinare i contributi. Con- formemente al capoverso 4, l'UFAG sostiene i Cantoni mettendo loro a disposizione una raccolta di dati uniforme per il calcolo dei contributi di declività. Il capoverso 5 è mantenuto finché il SIG non sarà disponibile su tutto il territorio. Probabilmente, potrà essere abrogato nel 2017.

Sezione 3: Contributo per le zone in forte pendenza Il contributo per le zone in forte pendenza viene introdotto nel 2014, con una suddivisione in due cate- gorie: per una quota di superfici con declività del 50-75 per cento vengono versati 400 franchi l'ettaro e per una quota superiore al 75 per cento 800 franchi l'ettaro. La quota di superfici con declività è calco- lata nel modo seguente: superfici che danno diritto a contributi con declività superiore al 35 per cento (art. 112 cpv. 6 o art. 40) divise per le superfici che danno diritto a contributi dell'azienda (art. 32). Il contributo per le zone in forte pendenza tiene conto del dispendio aggiuntivo per le aziende, risultante dalla gestione di prati da sfalcio in forte pendenza (spandimento del concime aziendale, sfalcio più frequente). Conformemente all'articolo 115, l'articolo 40 entra in vigore il 1° gennaio 2017. Fino al 2016, pertanto, per i rinvii nell'articolo 41 sono valide, per analogia, le superfici che, secondo l'articolo 112 (disposizio- ni transitorie), ricevono contributi di declività generali nella categoria "zone in forte pendenza con de- clività superiore al 35 per cento".

Sezione 4: Contributo di declività per i vigneti

Art. 42 Vengono mantenuti i contributi vigenti finora. Com'è il caso per il contributo di declività, non vengono considerate le superfici che misurano meno di 1 ara, né le superfici totali per azienda inferiori a 10 are. Per determinare la dimensione della particella fa stato la misurazione orizzontale (cfr. commento all'art. 40).

Sezione 5: Contributo di alpeggio

Art. 43 Il contributo di alpeggio è identico per tutte le zone. L'effettivo di animali determinante è stabilito agli articoli 33 e 34. Esso è costituito esclusivamente da animali estivati in un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari riconosciuta in Svizzera. All'articolo 36 è definito inoltre il carico normale.

Sezione 6: Contributo d'estivazione

Art. 44 Contributo Il contributo d'estivazione è versato per carico normale.

Art. 46 Determinazione del contributo Quale base per fissare il contributo si usa il numero di carichi normali stabilito nell'ambito della deter- minazione del carico usuale. Ai capoversi 2 e 3 sono disciplinati gli effetti sui contributi in caso di note- vole discrepanza tra il carico effettivo e il carico usuale. Non vi sono differenze rispetto alla normativa vigente.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Capitolo 2: Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento

Sezione 1: Contributo di base

Art. 47 Contributo Danno diritto ai contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento le superfici indicate nell'articolo 32. Il contributo di base viene versato anche a favore delle superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare (cfr. art. 51). Per determinate SPB il contributo di base è ridotto (cfr. all. 7) o viene versato solo per metà. Per poter beneficiare di contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento devono essere coltivate colture che servono a mantenere la capacità di produzione di derrate alimentari. Questa comprende la produttività del suolo (fertilità), il know-how e il capitale necessario per la produzione. Danno quindi diritto ai contributi, da un lato, le superfici con colture che servono direttamente o indirettamente (quali foraggi per gli animali da reddito) all'alimentazione umana, dall'altro, quelle con colture che consento- no di mantenere la capacità di produzione di derrate alimentari, utilizzando il medesimo know-how e tecniche (macchinari) identiche o simili (p.es. colza e mais per la produzione di energia o tabacco). A favore di maggesi, alberi di Natale, canne, eccetera non possono essere versati contributi, in quanto non sono adempiuti i suddetti presupposti. Nella tabella allegata al presente commento è indicato quali colture ricevono i contributi e quali no.

Art. 48 Condizioni e oneri Per le superfici permanentemente inerbite viene presupposta una densità minima di animali. Per quel- le gestite come SPB deve essere raggiunta solo la metà di tale densità minima. In tal modo si vuole evitare un'intensificazione indesiderata della gestione. Il prato artificiale, quale elemento chiave di un avvicendamento equilibrato delle colture, non deve adempiere la condizione della densità minima di animali. Quest'ultima è differenziata in funzione delle zone al fine di tener conto del rispettivo potenzia- le di produzione. La densità minima di animali viene fissata per l'intera azienda e confrontata con l'ef- fettivo di animali della stessa. Se la densità minima non è raggiunta, per l'intera superficie permanen- temente inerbita non vengono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento.

Sezione 2: Contributo per le difficoltà di produzione

Art. 49 Si applicano le medesime esigenze valide per il contributo di base.

Sezione 3: Contributo per la superficie coltiva aperta e le colture perenni

Art. 50 Il contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni è identico in tutte le zone (300 fr. l'ettaro) e viene versato anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare (cfr. art. 51). Si applicano le medesime condizioni valide per il contributo di base. Siccome vengono promosse le superfici coltive aperte e le colture perenni, l'esigenza relativa alla densità minima di animali è superflua.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Sezione 4: Superfici all’estero

Art. 51 La presente disposizione è retta dall'articolo 72 capoverso 3 LAgr. Di conseguenza, all'estero non viene versato il contributo per le difficoltà di produzione.

Capitolo 3: Contributi per la biodiversità

Sezione 1: Contributo per la qualità

Art. 52 Contributo Nel presente articolo vengono designati i diversi tipi di SPB, per i quali viene versato il contributo per la qualità (livelli qualitativi I-III) o quello per l'interconnessione. Danno diritto ai contributi anche la zona rivierasca lungo i corsi d'acqua e le superfici inerbite e i terre- ni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione.

Art. 53 Livelli qualitativi L'articolo 53 indica quali superfici ricevono i contributi, per quale livello di qualità e in che zona. Una visione d'insieme è riportata all'allegato 7 numero 3.

Art. 54 Periodo obbligatorio per il gestore Il periodo obbligatorio per le SPB dei livelli qualitativi I-III è di 8 anni. Per gli elementi sulla superficie coltiva (maggesi fioriti, maggesi da rotazione, striscia su superficie coltiva e fasce di colture estensive in campicoltura) si applicano, come finora, periodi obbligatori più brevi. Con i gestori che compiono 65 anni durante il periodo obbligatorio è possibile concordare una durata più breve. Com'è il caso attualmente, le SPB possono essere trasferite, se una superficie della stessa dimensione ubicata altrove consente di raggiungere meglio l'obiettivo.

Art. 55 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I I principi comuni a tutte le SPB sono disciplinati in un unico articolo. Si precisa che la semina consente di raggiungere l'obiettivo solo nei casi in cui esiste una miscela raccomandata da Agroscope o dove è possibile utilizzare sementi con fiorume. Si ribadisce altresì che sulle SPB sono vietati la pacciamatura e l'impiego di frantumatrici.

Art. 56 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II Il livello qualitativo II corrisponde all'attuale qualità secondo l'OQE. Le superfici del livello qualitativo II vengono rilevate mediante specie indicatrici ed elementi strutturali. Le rispettive istruzioni sono pubbli- cate sul sito Internet dell'UFAG. Dal profilo contenutistico non vi sono, in linea di massima, modifiche. Ne è prevista una soltanto per i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi: finora i criteri qualitativi erano suddivisi in criteri relativi alla flora e in criteri riferiti alle strutture; per semplificare l'amministrazione, il metodo viene adeguato in modo che entrambi gli elementi siano oggetto di una valutazione.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Art. 57 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo III La qualità biologica delle paludi e dei siti di riproduzione di anfibi nonché dei prati e pascoli secchi di importanza nazionale è data dalla classificazione nel rispettivo inventario. Le superfici in inventari d'importanza nazionale di cui all'articolo 53 capoverso 3 continuano ad adempiere, com'era il caso finora, le esigenze per i contributi del livello qualitativo II. Per la concessione dei contributi per la quali- tà, è presupposta una convenzione tra il gestore e il Cantone che disciplina i provvedimenti di prote- zione giusta l'articolo 17 OPN. Per provvedimenti di protezione si intendono la gestione dell'oggetto come SPB e la delimitazione delle necessarie zone tampone. Oltre a provvedimenti di protezione, l'articolo 17 OPN prescrive provvedimenti di manutenzione. Tra questi rientrano, ad esempio, le fasce che consentono agli animali di ritirarsi o date di sfalcio adegua- te. Non per tutti gli oggetti iscritti negli inventari di importanza nazionale sono stati convenuti provve- dimenti di manutenzione di questo tipo. La realizzazione di provvedimenti di manutenzione è il pre- supposto per i contributi per l'interconnessione, tuttavia non per il livello qualitativo III.

Sezione 2: Contributo per l'interconnessione

Art. 58 Contributo Nei progetti di interconnessione vengono promosse specie bersaglio e specie faro. La gestione è im- postata sulla base delle loro esigenze in materia di spazio vitale. Le rispettive disposizioni sono conte- nute nell'allegato 4, non vi sono modifiche sostanziali. I progetti di interconnessione sono provvedimenti cofinanziati. La Confederazione sostiene i Cantoni nella misura del 90 per cento dei valori massimi secondo l'allegato 7. I Cantoni stabiliscono le aliquote di contribuzione. Se il Cantone eroga contributi inferiori ai valori massimi possibili, viene ridotto anche l'aiuto finanziario assoluto della Confederazione.

Art. 59 Condizioni e oneri I progetti di interconnessione durano 8 anni, ovvero 2 anni in più rispetto al passato generando, di conseguenza, una riduzione del dispendio amministrativo. Per poter sfruttare le sinergie con progetti per la qualità del paesaggio sono possibili deroghe a tale durata. L'agricoltore s'impegna a gestire le superfici conformemente alle condizioni del progetto fino alla con- clusione dello stesso. Con i gestori che compiono 65 anni durante il periodo obbligatorio è possibile concordare una durata più breve. In una guida concernente l'interconnessione i provvedimenti frequenti vengono definiti in maniera uni- forme e raggruppati come provvedimenti standard. Questi ultimi sono un mezzo per realizzare in ma- niera semplice i progetti di interconnessione. A seconda delle specie bersaglio o faro, sono possibili provvedimenti più mirati quali SPB specifiche di una regione o altri provvedimenti su superfici d'inter- connessione definiti dal Cantone. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti del contributo federale sulla base del quadro finanziario.

Capitolo 4: Contributo per la qualità del paesaggio

Art. 60 Contributo Con il contributo per la qualità del paesaggio vengono sostenuti progetti con finalità regionali e pae- saggistiche. L'attuazione di progetti deve avvenire a tappe e tutte le regioni devono avere la possibilità di realizzare progetti. Per tale motivo, in una prima fase ai mezzi federali per il contributo per la qualità del paesaggio è posto un tetto massimo, procedendo alla ripartizione tra Cantoni in base alla SAU e al CN. In tal modo, si fornisce ai Cantoni sicurezza nella pianificazione: i fondi per progetti per la qualità del paesaggio sono versati loro fino al massimo stabilito per il contributo.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Il Cantone stanzia il contributo per misure specifiche per il progetto, per le quali esso stesso fissa an- che l'importo del contributo. Concede il contributo nel quadro di convenzioni con i gestori del com- prensorio del progetto. Il Cantone riceve il 90 per cento dei mezzi finanziari necessari dalla Confede- razione. Quest'ultima sostiene il contributo per la qualità del paesaggio solo nei limiti massimi per pro- getto fissati all'allegato 7. Sono concessi per SAU e CN di aziende con convenzioni.

Art. 61 Progetti La Confederazione sostiene progetti nei quali sono stabiliti obiettivi regionali determinati, un piano dei provvedimenti orientato a tali obiettivi e aliquote di contribuzione che tengono conto del dispendio e dell'importanza regionale dei provvedimenti. Tali esigenze sono concretizzate in una direttiva. Per poter elaborare tempestivamente progetti per la qualità del paesaggio, su proposta dei Cantoni a feb- braio 2013 è stata pubblicata sul sito Internet dell'UFAG una bozza della direttiva sui contributi per la qualità del paesaggio. L'UFAG valuta le domande per l'approvazione di progetti sulla base del rapporto cantonale concernen- te gli obiettivi, il piano dei provvedimenti e i contributi. Affinché i contributi vengano versati nell'anno successivo, tale rapporto deve essere presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente. L'UFAG autorizza l'attuazione del progetto dopo averne verificato le esigenze e ne assicura il finanziamento. ll controllo delle esigenze è condotto in collaborazione con l'UFAM. L'attuazione dei provvedimenti con- venuti contrattualmente si svolge nell'arco di 8 anni; la Confederazione versa annualmente la propria quota di contributi al Cantone. Su domanda il progetto può anche essere prolungato. In vista del coor- dinamento con i progetti di interconnessione, vi è infatti la possibilità di derogare al periodo di attua- zione di 8 anni. È anche possibile che altri gestori concludano accordi nell'ambito di un progetto in corso, che durano fino alla fine dello stesso. Con i gestori che raggiungono il limite d'età di 65 anni durante gli 8 anni della durata del progetto è possibile concordare convenzioni di durata più breve. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti del contributo federale sulla base del quadro finanziario.

Capitolo 5: Contributi per i sistemi di produzione

Sezione 2: Contributo per l'agricoltura biologica

Art. 63 Contributo L'articolo è stato adeguato solo dal profilo linguistico e strutturale.

Art. 64 Condizioni e oneri Sono stati aggiornati i rinvii all'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Sezione 3: Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favet- te e colza

Art. 65 Contributo Le esigenze del programma di produzione estensiva restano invariate. Le modifiche richieste riguar- dano soprattutto la scelta delle colture interessate; si prevede pertanto di estendere il diritto al contri- buto anche a girasoli, piselli proteici e favette.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Art. 66 Condizioni e oneri Le esigenze del programma di produzione estensiva restano in gran parte invariate. Il nuovo raggrup- pamento delle colture consente di produrre separatamente cereali panificabili, cereali da foraggio e sementi di cereali, concedendo maggiore flessibilità alle aziende.

Sezione 4: Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Art. 67 Contributo Mediante questo contributo s'intende promuovere una forma di produzione adeguata al potenziale locale specifico dell'azienda. Rispetto a molti Paesi vicini, la Svizzera presenta il grande vantaggio di avere luoghi adatti alla produzione di erba. L'accento è posto sull'utilizzo efficiente del foraggio ottenu- to da prati e pascoli per la produzione di latte e carne. Una produzione efficiente è possibile sia su superfici con resa elevata che su superfici con resa contenuta.

Art. 68 Condizioni e oneri Il capoverso 1 disciplina le esigenze in materia di foraggiamento che devono essere adempiute nell'in- tera azienda per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo. Almeno il 90 per cento della sostan- za secca dell'intera razione annuale deve essere composto da foraggio di base; il restante 10 per cento può essere costituito da foraggio di base o concentrato, che integri la razione annuale a secon- da delle esigenze. Inoltre, è prescritta una quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli nella regione di pianura dell'80 per cento e in quella di montagna del 90 per cento della razione annuale. Ciò crea maggiore flessibilità nella regione di pianura quanto all'impiego di altro foraggio di base come ad esempio il mais. Si tiene inoltre conto delle diverse condizioni locali. Il fatto che il foraggio provenga dalla superfi- cie aziendale o no è irrilevante ai fini della concessione dei contributi. Nel bilancio foraggero viene computato come foraggio ottenuto da prati e pascoli anche l'apporto di foraggio di prato. La prove- nienza del foraggio va disciplinata attraverso le esigenze di label private. Ciò consente un sufficiente margine di manovra per la delimitazione e il posizionamento sul mercato. Il capoverso 2 disciplina il computo del foraggio ottenuto da colture intercalari nel bilancio foraggero. Le colture intercalari destinate alla produzione di foraggio possono rappresentare una valida integra- zione della razione e vengono pertanto computate nella stessa come foraggio ottenuto da prati e pa- scoli. Il limite di 25 quintali di sostanza secca per anno e coltura consente di evitare una quota ecces- siva nel bilancio foraggero. Tali superfici non danno diritto ai contributi. Il capoverso 3 prescrive un numero minimo di animali che consumano foraggio grezzo in funzione della superficie foraggera disponibile (superficie permanentemente inerbita e prati artificiali). I valori inerenti alla densità minima di animali per zona corrispondono a quelli applicati per i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Essendo il contributo versato per l'intera superficie inerbita, l'esi- genza relativa alla densità minima di animali va adempiuta anche per i prati artificiali. Prescrivendo una densità minima di animali si escludono dai contributi le forme molto estensive di produzione di latte e carne, al fine di garantire una produzione di latte e carne conforme alle esigenze locali ed effi- ciente dal profilo dell'impiego delle risorse.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Sezione 5: Contributi per il benessere degli animali

Art. 69 Principio e condizioni generali Sono state raggruppate le disposizioni etologiche dell'OPD (art. 59-61) e dell'ordinanza sui programmi etologici (art. 1-4a) vigenti finora e rivelatesi efficaci nella pratica. Nell'allegato 6 sono stati ripresi gli allegati della vigente ordinanza sui programmi etologici.

Art. 70 Categorie di animali Nello scorso decennio si è rilevato un aumento del peso e dell'età dei vitelli da ingrasso al momento della macellazione, dettato da motivi economici. Si procede, quindi, ad adeguare, nell'ordinanza sulla terminologia agricola, le categorie di animali per quanto concerne gli animali della specie bovina e i bufali fino all'età di 365 giorni. L'età della categoria più giovane viene portata da 120 a 160 giorni e la successiva va conseguentemente da 160 a 365 giorni. Tali categorie sono quindi applicate anche negli ambiti SSRA e URA.

Art. 71 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) Vengono mantenute le disposizioni vigenti finora.

Art. 72 Uscita regolare all’aperto (URA) Vengono mantenute le disposizioni vigenti finora.

Art. 73 Autorizzazioni cantonali speciali Vengono mantenute le disposizioni vigenti finora.

Capitolo 6: Contributi per l’efficienza delle risorse

Sezione 1: Contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni

Art. 74 Contributo Per ridurre le emissioni nocive, come ad esempio quelle di ammoniaca, attualmente sono disponibili nuove tecniche di spandimento. I costi per l'acquisto e la manutenzione di tali attrezzature sono mag- giori rispetto a quelli delle attrezzature tradizionali e pertanto il loro uso viene incentivato con un con- tributo per ettaro e dose. I contributi sono erogati al massimo fino a fine 2019. Le aziende possono partecipare ogni anno. L'ul- tima partecipazione è possibile per il 2019.

Art. 75 Condizioni e oneri Onde evitare lo spandimento di quantitativi eccessivi di liquame molto diluito e passaggi inutili sui ter- reni, il numero di dosi di liquame sulla stessa superficie è limitato a 4 all'anno. Dal profilo della disponibilità di azoto per le piante, al di fuori del periodo di vegetazione non è oppor- tuno spandere liquame. A temperature basse le emissioni sono inferiori, ma gli effetti negativi del dila- vamento e del convogliamento delle sostanze nutritive aumentano. Nello spandimento di liquame completo di bovino, il 40-70 per cento dell'azoto liquido distribuito (TAN) emette ammoniaca, per il liquame di suino i valori sono tendenzialmente inferiori. Se, anziché impie- gare deflettori, vengono utilizzati tubi flessibili a strascico o si interra il liquame, è possibile ridurre le

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

emissioni rispettivamente del 30 e dell'80 per cento. Con tecniche di spandimento a basse emissioni si possono quindi risparmiare almeno 3 kg di azoto disponibile per ettaro e dose. Questo vantaggio di 3 kg in termini di efficienza viene considerato in Suisse-Bilanz.

Sezione 2: Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

Art. 76 Contributo Il provvedimento mira a conservare la fertilità del suolo a lungo termine. La priorità è data alla riduzio- ne del costipamento e alla protezione contro l'erosione. Per coltura principale s'intende la coltura che durante il periodo di vegetazione ricopre più a lungo la superficie. Definizione di semina diretta In un passaggio le sementi vengono seminate direttamente nel suolo non arato, preferibilmente rico- perto di piante o resti di piante. Durante questa operazione viene mosso il 25 per cento al massimo dello strato superficiale del suolo. Semplicemente, si pratica un solco nel terreno della profondità ne- cessaria per la semina, il quale viene richiuso immediatamente dopo avervi depositato le sementi, cosicché il passaggio avvenga sempre su suolo coperto. Attrezzature principali: seminatrici a dischi, a zappette o a solco a croce ("Cross-Slot"). Definizione di semina a bande Il suolo, preferibilmente ricoperto di piante o resti di piante, viene lavorato a bande, profonde 20 cm al massimo. Durante questa operazione viene mosso il 50 per cento al massimo dello strato superficiale del suolo. Le sementi vengono seminate nello strato pacciamato della banda. Sono necessari al mas- simo due passaggi (lavorazione della banda e semina o combinazione delle due operazioni), cosicché il passaggio avvenga sempre su suolo coperto. Attrezzature principali: strip till e fresatrici combinate con ancora. Definizione di semina a lettiera Il suolo, preferibilmente ricoperto di piante o resti di piante, viene lavorato su tutta la superficie, con una profondità di 10 cm al massimo. Il numero di passaggi sul suolo smosso va limitato a due. Devo- no essere utilizzate preferibilmente apparecchiature e macchine senza presa di forza. Le sementi vengono seminate nello strato pacciamato vicino alla superficie. Apparecchiature principali: coltivatori leggeri, erpici a dischi con rullo posteriore e aratri per aratura di superficie ("Stoppelhobel"). Non danno diritto ai contributi l'impianto di prati artificiali con semina a lettiera e, in generale, l'impian- to, con tutte le tecniche, di sovesci invernali e colture intercalari. L'impianto di prati artificiali con semi- na a lettiera non è sostenuto, poiché è prassi corrente. I contributi sono concessi al massimo fino a fine 2019. Le aziende possono partecipare ogni anno. L'ultima partecipazione è possibile per il 2019.

Art. 77 Rinuncia a erbicidi In caso di rinuncia all'impiego di erbicidi nella lavorazione rispettosa del suolo durante tutto l'anno di coltivazione, viene versato un contributo supplementare per ettaro e anno. Tale supplemento promuo- ve l'innovazione e va inteso come indennizzo del rischio. In questo caso la lotta contro le malerbe avviene in maniera meccanica oppure mediante inerbimento della superficie e altri provvedimenti (col- tura mista). Tale contributo supplementare può essere versato anche alle aziende dedite all'agricoltura biologica.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Art. 78 Condizioni e oneri Per coltura principale s'intende la coltura che durante il periodo di vegetazione ricopre più a lungo la superficie. Il glifosato è un erbicida molto efficace e utilizzabile in maniera mirata. Il suo impiego, attualmente molto diffuso, può tuttavia inquinare le acque e determinare la formazione di resistenza. L'approccio della lavorazione rispettosa del suolo può contribuire a limitare l'impiego di glifosato, in quanto viene mantenuta una copertura costante del suolo o è disponibile una quantità sufficiente di foglie. Inoltre, l'impiego viene ridotto anche perché si parte dal presupposto che il provvedimento è attuato su parti- celle che non pongono problemi per quanto riguarda l'infestazione da malerbe. Su queste particelle devono venir eliminate soltanto le malerbe annuali ed è pertanto sufficiente un quantitativo di 1,5 kg di principio attivo per ettaro e anno.

Sezione 3: Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Art. 79 Contributo Nella riduzione di effetti indesiderati correlati all'impiego di prodotti fitosanitari, la tecnica d'applicazio- ne ha un ruolo fondamentale. Con la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia (dropleg), i prodotti fitosanitari possono venir irrorati in maniera mirata, poiché parassiti e malattie colpiscono generalmente la pagina inferiore delle foglie o la parte inferiore del gambo. L'impiego di irroratrici dotate di sistemi antideriva riduce la dispersione del prodotto al di fuori della particella trattata, contrastando i seguenti effetti indesiderati: - inquinamento delle acque superficiali; - inquinamento dell'aria; - inquinamento del suolo; - danni alle colture confinanti (fitotossicità); - pericolo per la salute umana (utilizzatori e terze persone); - effetti nocivi involontari su flora e fauna, in particolare sugli organismi utili. I contributi sono concessi al massimo fino a fine 2019. Le aziende possono partecipare ogni anno. L'ultima partecipazione è possibile per il 2019.

Art. 80 Condizioni e oneri La tecnica dropleg deve poter essere adattata alla distanza tra le file e alla dimensione della coltura, in modo da permettere un trattamento ottimale delle piante da proteggere e ridurre la deriva.

Capitolo 7: Aliquote di contribuzione e gestori aventi diritto ai contributi

Art. 81 I gestori di aziende attive tutto l'anno hanno diritto a contributi per il paesaggio rurale, eccetto il contri- buto d'estivazione, ai contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento, ai contributi per la biodiversi- tà, eccetto il contributo per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estiva- zione, al contributo per la qualità del paesaggio, ai contributi per i sistemi di produzione, ai contributi per l'efficienza delle risorse e al contributo di transizione. I gestori di aziende d'estivazione e con pa- scoli comunitari hanno diritto al contributo d'estivazione, al contributo per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione e al contributo per la qualità del paesaggio. Le aliquote di contribuzione dei singoli strumenti dei pagamenti diretti sono riportate all'allegato 7.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Capitolo 8: Contributo di transizione

Sezione 1: Diritto al contributo e determinazione del contributo

Art. 82 Diritto al contributo Il contributo di transizione è vincolato alle aziende e viene versato solo a gestori che gestiscono inin- terrottamente un'azienda dal 2 maggio 2013. Le aziende create solo dopo il 2 maggio 2013 o tempo- raneamente non gestite sono escluse dal contributo di transizione.

Art. 83 Contributo Il fabbisogno finanziario risultante da una maggiore partecipazione a programmi esistenti e nuovi vie- ne finanziato riducendo il contributo di transizione. Quest'ultimo si calcola mediante un valore di base fisso per azienda e un coefficiente stabilito annualmente. Il valore di base è stabilito in virtù dell'artico- lo 84 per tutte le aziende unitamente ai pagamenti diretti 2014, mentre il coefficiente di cui all'articolo 85 si determina annualmente sulla base dei fondi disponibili. Il contributo di transizione è identico per tutte le aziende. Con questo sistema di trasferimento, nell'arco di 8 anni i mezzi finanziari provenienti dal contributo di transizione vengono trasformati in strumenti nell'ambito dei pagamenti diretti riferiti alle prestazioni.

Art. 84 Valore di base Per ogni azienda il Cantone stabilisce il valore di base fisso unitamente ai pagamenti diretti 2014. Fatte salve le modifiche secondo gli articoli 86-91, tale valore resta invariato per tutto il periodo di ver- samento del contributo. Il valore di base deve poter essere calcolato nella maniera più semplice pos- sibile. Come riferimento si prende l'anno con i pagamenti diretti generali più elevati tra il 2011 e il 2013, in modo da evitare correzioni per motivi di forza maggiore o fluttuazioni per superfici e animali. Per i pagamenti diretti generali non vengono considerate eventuali riduzioni o limitazioni dei contributi, ma si calcolano i contributi integrali. I contributi in base al nuovo sistema dei pagamenti diretti vengo- no calcolati in base alle strutture (superfici e animali) dell'anno con i pagamenti diretti generali e le aliquote di contribuzione più elevati, ovvero il 2014. La densità minima di animali è un limite assoluto al quale i gestori devono attenersi nel quadro del sistema rivisto dei pagamenti diretti. Esso può rappresentare un incentivo per aziende, che finora non raggiungevano la densità minima di animali, ad aumentare l'effettivo di animali o a convertire la super- ficie permanentemente inerbita in SPB oppure a cederla. Onde evitare, in tali casi, un contributo di transizione troppo elevato rispetto alle altre aziende, nel calcolo del valore di base non è tenuta in considerazione la densità minima di animali.

Art. 85 Coefficiente Il coefficiente per il contributo di transizione dipende direttamente dalle uscite per i pagamenti diretti riferiti alle prestazioni e dai mezzi finanziari disponibili per i pagamenti diretti. Siccome nel calcolo del coefficiente non vi è margine di manovra, la determinazione va delegata direttamente all'UFAG. Esso stabilisce il coefficiente verso fine anno, non appena è chiaro a quanto ammontano i fondi necessari per gli altri strumenti nell'ambito dei pagamenti diretti.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Sezione 2: Determinazione del contributo in caso di cambiamenti all'interno dell'azienda

Art. 86 Cambiamento di gestore In caso di "normale" cessione di un'intera azienda (superficie totale ed edifici necessari alla gestione dell'azienda) a un nuovo gestore viene trasferito anche il valore di base.

Art. 87 Ripresa di un'altra azienda o di parti di un'azienda Se a un'azienda esistente ne viene integrata una supplementare, i valori di base non vengono cumula- ti, bensì si applica quello maggiore. In caso di ripresa di una parte di un'azienda il valore di base non può essere trasferito. Una ripresa parziale è equiparata a una divisione di un'azienda giusta l'articolo 89.

Art. 88 Raggruppamento di più aziende Analogamente alla ripresa di un'azienda supplementare, anche in caso di raggruppamento di più aziende viene mantenuto il valore di base individuale più elevato. Una deroga è prevista unicamente se il raggruppamento è teso a costituire una comunità aziendale. In tal caso i valori di base sono cu- mulati e mantenuti.

Art. 89 Divisione di un'azienda In caso di divisione di un'azienda o di scioglimento di una comunità aziendale con mantenimento delle aziende individuali, il valore di base è ripartito in funzione delle quote di superficie. Per evitare abusi quali la fondazione di una comunità aziendale e successiva divisione onde trasferire i valori di base da un'azienda a un'altra, l'azienda, la forma societaria o la comunità aziendale deve essere stata gestita nella stessa maniera per almeno 5 anni prima della divisione. In caso di fondazione di una nuova azienda, p.es. su una superficie finora affittata, ad essa non viene trasferito alcun valore di base.

Art. 90 Abbandono da parte di un cogestore Finché la gestione dell'azienda viene mantenuta, è possibile un normale sviluppo, come ad esempio l'abbandono da parte di un cogestore. Per evitare abusi, il cogestore deve aver svolto tale funzione per almeno 5 anni prima dell'abbandono.

Art. 91 Modifiche strutturali importanti Il valore di base rimane invariato anche se un'azienda subisce uno sviluppo normale, crescendo o ridimensionandosi. Nel singolo caso ciò può comportare che un'azienda cessi praticamente tutta l'atti- vità mantenendone soltanto una piccola parte per poter continuare ad aver diritto al contributo di tran- sizione. A ciò si vuole ovviare con il limite del 60 per cento della riduzione massima delle USM. Se le USM scendono al di sotto di tale limite, viene ridotto in maniera corrispondente anche il contributo di transizione. Con il limite relativamente elevato del 60 per cento rispetto alla situazione iniziale del 2011-2013 si tiene conto anche dell'adeguamento dei coefficienti USM al 1° gennaio 2014.

Sezione 3: Limitazione del contributo di transizione

Art. 92 Limitazione del contributo di transizione in base al reddito determinante La limitazione vigente finora dei pagamenti diretti in base al reddito viene mantenuta soltanto per il contributo di transizione. Finora la riduzione ammontava a un decimo della differenza tra il reddito

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

determinante del gestore e l'importo di 80'000 franchi. Se il reddito determinante superava il limite di 120'000 franchi, la riduzione ammontava almeno alla differenza tra il reddito determinante e l'importo di 120'000 franchi. Per semplificare il calcolo, la riduzione non è più effettuata a due livelli, bensì am- monta sempre al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l'importo di 80'000 franchi. Per le società di persone, un'eventuale riduzione si applica, analogamente alla norma del limite d'età di cui all'articolo 7, in maniera proporzionale ai singoli cogestori interessati da una riduzione. Così, ad esempio, se in una società di persone con tre membri uno supera il limite di reddito, il contributo di transizione si riduce di un terzo.

Art. 93 Limitazione del contributo di transizione in base alla sostanza determinante La limitazione vigente finora dei pagamenti diretti in base alla sostanza viene mantenuta soltanto per il contributo di transizione. Per le società di persone, un'eventuale riduzione si applica, analogamente alla norma del limite d'età di cui all'articolo 7, in maniera proporzionale ai singoli cogestori interessati da una riduzione. Allo stesso modo, sono da suddividere in base al numero dei membri le USM. Così, ad esempio, se in una società di persone con tre membri uno supera il limite di sostanza, il contributo di transizione si riduce di un terzo. Per calcolare la sostanza determinante al gestore interessato viene computato solo un terzo delle USM dell'azienda.

Art. 94 Tassazione Viene mantenuta la norma vigente finora in materia d'imposizione.

Titolo 3: Procedura

Capitolo 1: Notifica e inoltro della domanda

Art. 95 Notifica per tipi di pagamenti diretti e PER Per i contributi per i sistemi di produzione, la biodiversità e l'efficienza delle risorse e per la PER è necessaria una notifica entro il 31 agosto precedente l'anno di contribuzione, al fine di poter coordina- re i controlli da effettuare nell'anno di contribuzione. Il gestore può notificare soltanto enti di controllo che hanno concluso un contratto di collaborazione con il Cantone, come prescritto dall'ordinanza sul coordinamento dei controlli (OCoC; RS 910.15).

Art. 96 Domanda Per poter beneficiare dei contributi occorre presentare una domanda. Il Cantone di domicilio detiene la competenza in materia amministrativa e stabilisce a quale autorità va inoltrata la domanda. Esso è incaricato di registrare ed esaminare i dati forniti dal gestore per la domanda, in particolare i dati aziendali e strutturali. È responsabile, inoltre, del calcolo dei pagamenti diretti, del rispettivo versa- mento e della fornitura dei dati alla Confederazione. La competenza in materia amministrativa spetta al Cantone di domicilio anche per aziende, superfici o singole unità di produzione che si trovano al di fuori di esso. Solo per l'estivazione è possibile, in casi eccezionali, che su accordo dei Cantoni le pra- tiche amministrative vengano evase da quello di ubicazione. Ciò è il caso, in particolare, se vi sono basi legali cantonali particolari o regolamenti per la regione d'estivazione da eseguire. In tal caso, è competente esclusivamente il Cantone di ubicazione. Lo stesso vale anche per eventuali contributi per la biodiversità e la qualità del paesaggio, nonché per le aziende d'estivazione.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Art. 97 Termini di domanda e scadenze Il termine per l'inoltro della domanda concernente i pagamenti diretti è anticipato di 3 mesi rispetto a quello vigente. Pertanto, esso non cade più in primavera, periodo notoriamente intenso per gli agricol- tori. Inoltre, è possibile anticipare il versamento dei pagamenti diretti in autunno. All'anno sono quindi previste tre rate. Nel 2014, tuttavia, si applica ancora la disposizione transitoria di cui all'articolo 112 capoverso 1. Per i contributi nella regione d'estivazione si applicano i termini e le scadenze vigenti attualmente. Se la domanda non viene inoltrata entro il termine prescritto, i contributi possono essere ridotti o nega- ti.

Art. 98 Ritiro della domanda Se non è più possibile adempiere le esigenze prescritte per i singoli tipi di pagamenti diretti, occorre ritirare senza indugio la domanda.

Art. 99 Dati della domanda La domanda deve contenere tutti i dati necessari per l'amministrazione, il calcolo e il versamento dei pagamenti diretti. Il Cantone di domicilio è incaricato di verificare la correttezza dei dati dichiarati nella domanda. Per poter stimare eventuali conseguenze, occorre notificare variazioni sostanziali delle condizioni aziendali nell'anno di contribuzione già all'atto della rilevazione dei dati.

Capitolo 2: Controlli

Art. 100 Esigenze relative ai controlli Nel capoverso 1 si rimanda all'ordinanza sul coordinamento dei controlli (OCoC) nella quale sono disciplinati frequenza e coordinamento della maggior parte dei controlli. Quelli che non rientrano nel campo d'applicazione dell'OCoC sono disciplinati nell'OPD. Vengono altresì disciplinati diversi dettagli inerenti ai controlli.

Art. 101 Punti di controllo e risultati dei controlli Nel capoverso 1 si rimanda ai punti di controllo stabiliti nell'ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell’agricoltura per il sistema Acontrol e consultabili sul portale Internet Agate. I punti di control- lo determinanti nel settore della protezione degli animali sono stabiliti dall'UFAG in collaborazione con l'UFV. Nel capoverso 2 è disciplinata la procedura, qualora un agricoltore non concordasse con la valutazione del controllore. Nei capoversi 3-5 sono stabilite le modalità di trasmissione dei risultati dei controlli.

Capitolo 3: Responsabilità e collaborazione

Art. 102 Nel presente articolo è disciplinata la responsabilità in materia di controlli. Esso contiene inoltre dispo- sizioni sulla collaborazione tra il Cantone e le organizzazioni di controllo. La competenza per i controlli nell'ambito di progetti di interconnessione spettava e spetta ancora ai Cantoni. Alcuni di essi, però, l'hanno delegata all'ente promotore, nonostante ciò non sia previsto dall'attuale OQE. I promotori dei progetti sono infatti molto coinvolti negli stessi e non possono garanti-

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

re controlli neutrali. Per tale motivo, si precisa che la delega non può essere assegnata ai promotori dei progetti, ma è consentita a organizzazioni di controllo accreditate.

Capitolo 4: Sanzioni amministrative

Art. 103 Riduzione e diniego dei contributi Nel presente articolo vengono elencati i motivi che determinano una riduzione dei contributi. Nessuna modifica nella sostanza. Nell'allegato 7 si rimanda alle riduzioni, poiché sono ormai parte integrante dell'OPD.

Art. 104 Forza maggiore Dal profilo contenutistico non vi sono modifiche; nel campo d'applicazione vengono inseriti i nuovi tipi di pagamenti diretti (i contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, quelli per l'efficienza delle risorse e il contributo per la qualità del paesaggio).

Art. 105 Prescrizioni in materia di profilassi delle epizoozie Nessuna modifica.

Capitolo 5: Contributo, conteggio e versamento

Art. 106 Contributo e conteggio In linea di massima sono determinanti le condizioni rilevate nel periodo di registrazione (15 gennaio - 15 febbraio). Soltanto chi gestisce un'azienda il 15 febbraio può richiedere i contributi. Il Cantone può tener conto di una cessione di un'azienda fino al 1° maggio, mentre quelle avvenute dopo tale data non possono più essere considerate per l'anno in questione. Un'eventuale ripartizione dei contributi tra i gestori in caso di cessione posteriore a tale data può essere convenuta sulla base del diritto privato. Per la classificazione della superficie è determinante la coltura principale (cfr. istruzioni relative all'art. 18 OTerm). Le superfici che al momento dell'inoltro della domanda non presentavano una coltura principale devono essere dichiarate, all'atto della classificazione, indicando la coltura principale previ- sta per il periodo di vegetazione successivo.

Art. 107 Versamento dei pagamenti diretti Onde adempiere l'obbligo di vigilanza e di controllo, in caso di mancata fornitura dei dati richiesti non è possibile effettuare versamenti. Per i pagamenti diretti vi sono ora tre versamenti all'anno: il primo per il quale i Cantoni possono ver- sare, a metà anno (fine giugno), sotto forma di acconto, il 50 per cento al massimo dell'intero importo o del contributo concesso l'anno precedente, contributi nella regione d'estivazione esclusi; il secondo, da versare entro il 10 novembre, che prevede il versamento dei contributi, senza quelli d'estivazione e il contributo di transizione; il terzo, versato entro il 20 dicembre, che include il pagamento dei contributi nella regione d'estivazione e del contributo di transizione.

Opzione per il 1° versamento: anticipare il versamento dell'acconto da fine giugno ad aprile o maggio implica, di base, un maggiore dispendio per i Cantoni e crea insicurezze per il versamento in caso di cambio di gestore. I Cantoni vengono pertanto invitati a esprimersi in merito a un anticipo (aprile o maggio invece di fine giugno) nell'ambito di dell'indagine conoscitiva.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Per poter chiudere l'anno dei pagamenti diretti nell'anno civile, i dati devono essere forniti anticipata- mente. Entro il 10 novembre devono essere stati versati tutti i contributi, esclusi il contributo di transi- zione e i contributi d'estivazione (biodiversità nella regione d'estivazione compresa). Eventuali paga- menti suppletivi possono essere effettuati soltanto dopo il 31 dicembre.

Titolo 4: Disposizioni finali

Art. 108 Notifica delle decisioni Com'è stato il caso finora, le decisioni di contribuzione vengono notificate all'UFAG solo su richiesta. Un diverso disciplinamento non sarebbe opportuno considerato l'elevato numero di decisioni emanate ogni anno. Affinché l'UFAG possa avvalersi del diritto di ricorso sancito nell'articolo 166 della legge sull'agricoltura, occorre notificargli formalmente tutte le decisioni su ricorso.

Art. 109 Esecuzione L'esecuzione spetta, come finora, ai Cantoni. Nell'ambito dell'alta vigilanza, l'UFAG può avvalersi an- che di altri uffici federali o servizi interessati.

Art. 110 Registrazione dei geodati Conformemente alla legge sulla geoinformazione (LGI), in vigore dal 2008, i servizi federali interessati, i Cantoni e i Comuni sono tenuti a registrare in un sistema d'informazione geografica (SIG) i dati rile- vanti riferiti al territorio nel settore agricolo, affinché possano essere calcolati i pagamenti diretti. A tal fine l'UFAG ha elaborato cosiddetti modelli di dati minimi, i quali sono entrati in vigore il 1° giugno 2012. La registrazione non è legata a un sistema, ogni Cantone può pertanto stabilire con quale SIG intende registrare le proprie superfici. I dati registrati devono tuttavia essere forniti all'UFAG nel formato vinco- lante dei modelli di dati minimi. L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web di registrazione dei dati geografici (GADES).

Art. 111 Servizio di calcolo dei contributi Il servizio di calcolo dei contributi BBS14 sarà implementato e operativo a inizio 2014. Consente di calcolare tutti i tipi di pagamenti diretti. Il calcolo del valore di base per il contributo di transizione può in linea di massima venir effettuato a partire dal momento in cui sarà stato implementato il sistema di calcolo dei contributi BBS14 e i siste- mi cantonali avranno realizzato le necessarie interfacce. Il calcolo può essere effettuato nel periodo tra giugno e novembre 2014. Si suggerisce ai Cantoni di illustrare in maniera comprensibile ai gestori anche le modalità di calcolo del valore di base nel quadro del versamento del contributo di transizione. Inoltre, sarebbe indicato raggruppare, entro tale data, le possibilità di ricorso per tutti i tipi di pagamen- ti diretti. Vi è altrimenti il rischio che diverse procedure di ricorso si svolgano in maniera più o meno parallela e scoordinata.

Art. 112 Disposizioni transitorie Affinché i Cantoni possano organizzarsi in vista dell'anticipazione del periodo di registrazione, nel 2014 vengono mantenuti lo stesso giorno di riferimento vigente attualmente e la rilevazione dei dati di inizio maggio (cpv. 1). Nel capoverso 3 è prevista una disposizione transitoria per i gestori che hanno ripreso un'azienda in base al diritto previgente e hanno iniziato una formazione continua, tuttavia ancora in corso al momen- to dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Al capoverso 5 è disciplinata la procedura fino all'introduzione dei contributi di declività (l'art. 40 entra in vigore il 1° gennaio 2017). L'aliquota di contribuzione per superfici con una declività superiore al 35 per cento è aumentata, per il periodo 2014-2016, da 620 a 700 franchi l'ettaro. Il capoverso 6 garantisce che per i tipi di pagamenti diretti con un periodo obbligatorio fisso (in partico- lare qualità e interconnessione), le esigenze convenute si applichino fino alla fine del periodo obbliga- torio. In tal modo si può evitare di dover ridefinire condizioni di gestione nei progetti di interconnessio- ne. Per contratti esistenti, la Confederazione si assume la nuova quota, più elevata (secondo la nuova legislazione: 90%), ma solo fino a un tetto massimo fisso. Questo contributo massimo della Confede- razione per i nuovi contratti deve valere anche per contratti preesistenti. Finora, nell'ambito dei contri- buti per la qualità relativi agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi i noci non venivano rilevati separa- tamente. Visto che adesso beneficiano di un contributo inferiore, è necessario procedere a una rileva- zione separata che ha luogo alla fine del periodo obbligatorio, quando gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi vengono valutati per il periodo obbligatorio successivo. Il capoverso 7 disciplina l'inoltro delle domande di realizzazione di progetti per la qualità del paesaggio nel 2014. Affinché sia possibile realizzare già nel 2014, e non a partire dal 2015, progetti allestiti accu- ratamente, le domande possono essere inoltrate fino a fine gennaio 2014. Onde garantire una puntua- le valutazione delle domande, nel 2014 il numero dei progetti viene limitato: nel primo anno d'attuazio- ne può essere approvato al massimo un progetto per Cantone. Nell'ambito dell'articolo 77a LAgr (impiego sostenibile delle risorse naturali), numerosi Cantoni hanno stipulato convenzioni con i gestori per un periodo di 6 anni. Ciò concerne programmi per lo spandi- mento a basse emissioni di concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio. Se a livello cantonale viene promosso un simile progetto, la Confederazione versa in questo Cantone contributi per l'effi- cienza delle risorse per procedimenti di spandimento a basse emissioni solo dopo la scadenza delle convenzioni (cpv. 8). Siccome la fornitura della PER è retta dalle disposizioni vigenti nel 2013, anche un'eventuale riduzione dei pagamenti diretti viene effettuata applicando la direttiva vigente in quel momento (cpv. 9 e 11). In deroga alla disposizione di cui all'articolo 100 capoverso 4, la quale prevede un controllo nel primo anno di contribuzione qualora il gestore si fosse annunciato per la prima volta, in virtù del capoverso 10 i controlli delle superfici inerbite e dei terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione possono venir effettuati al più tardi anche nel secondo anno di contribuzione dopo la notifica. Nel primo anno dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza i controlli inerenti a diversi provvedimenti ven- gono effettuati in base al diritto previgente, ragion per cui anche le riduzioni vengono applicate in base alle disposizioni previgenti (cpv. 11). Il capoverso 12 riprende una disposizione transitoria esistente.

Art. 113 Abrogazione del diritto vigente Le vigenti ordinanze sui contributi d'estivazione e sulla qualità ecologica vengono integrate nella nuo- va OPD e vanno pertanto abrogate. L'abrogazione dell'ordinanza sui programmi etologici è di compe- tenza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e non del Consiglio federale.

Art. 115 Entrata in vigore Gli inventari dei biotopi di importanza nazionale sono attualmente oggetto di revisione e, per tali su- perfici, attualmente vengono versati, in parte, contributi supplementari in virtù della LPN. Onde evitare doppi versamenti, è pertanto necessario aspettare il nuovo periodo NPC e versare i contributi per il livello di qualità III soltanto a partire dal 2016. Le superfici in inventari di importanza nazionale che, sulla base dell'attuale articolo 3 capoverso 2 OQE, ricevevano automaticamente i contributi per la qualità, continuano a ricevere i contributi per il livello qualitativo II. I Cantoni necessitano di un termine transitorio per introdurre l'amministrazione dei dati sulle superfici mediante il SIG. Al più tardi a partire dall'anno di contribuzione 2017 i pagamenti diretti riferiti alle su-

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

perfici devono basarsi su un SIG. Conformemente all'OSIAgr, la prima fornitura di dati all’UFAG ha luogo al più tardi il 31 luglio 2017.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Allegato 1: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Numero 2.1: Bilancio delle sostanze nutritive Per garantire armonizzazione e parità di trattamento, all'atto del controllo PER è determinante, in via generale, il bilancio chiuso delle sostanze nutritive, calcolato in base ai dati dell'anno civile preceden- te. Viene illustrata la procedura relativa ai trasferimenti di sostanze nutritive di concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio con HODUFLU e la loro valenza in vista dell'allestimento del bilancio. Per gli edifici assoggettati all'obbligo del permesso che comportano un aumento dell'effettivo di animali da reddito, deve essere fornita esplicitamente la prova di un bilancio fosforico equilibrato, senza mar- gine di errore, anche dopo la realizzazione degli edifici e fino a nuovo avviso. Onde semplificare l'ese- cuzione, i servizi cantonali specializzati tengono un elenco delle aziende interessate. Per quanto concerne il bilancio delle sostanze nutritive, restano irrisolte alcune questioni che non pos- sono essere chiarite nel quadro della PA 14-17 e richiedono ulteriori lavori. Tra queste, ad esempio, l'incertezza accumulata concernente il metodo Suisse-Bilanz che sarà valutata nell'ambito di un lavoro successivo e ulteriori accertamenti sul miglioramento dei parametri auto-dichiarati. Considerato quanto sopra, saranno effettuati gli adeguamenti strettamente necessari e il margine di errore sarà mantenuto al 10 per cento per N e P. La norma riferita alle aziende ubicate in un settore d'alimentazione delimitato a causa della problema- tica del fosforo viene modificata e semplificata, autorizzando una concimazione che prevede, in linea di massima, lo spandimento del 90 per cento al massimo del fabbisogno di fosforo e, laddove fosse comprovato un maggiore fabbisogno, la possibilità di aumentare la concimazione al 100 per cento del fabbisogno di fosforo. Non è, per principio, consentito riportare sostanze nutritive sul bilancio dell'anno seguente o costituire riserve di sostanze nutritive. Finora questa norma era soltanto implicita; essa è stata resa esplicita per garantire la sicurezza giuridica. Il limite per le aziende esonerate dall'obbligo di allestire un bilancio non si esprime più in unità di be- stiame grosso/concime, bensì in chilogrammi di sostanze nutritive (azoto e fosforo) per ettaro di super- ficie concimabile.

Numero 2.2: Analisi del suolo È mantenuta la maggior parte delle condizioni e disposizioni vigenti. Il limite per le aziende esonerate dall'obbligo di effettuare analisi del suolo è adeguato analogamente al numero 2.1.

Numero 3: Superfici per la promozione della biodiversità computabili e che non danno diritto ai contri- buti Le SPB, computabili ma non aventi diritto ai contributi, sono rilevanti solo per la PER. Per tali superfici vengono mantenute le stesse esigenze, disciplinate all'allegato 1.

Numero 4: Avvicendamento disciplinato delle colture Vengono mantenute le vigenti disposizioni sull'avvicendamento disciplinato delle colture.

Numero 5: Adeguata protezione del suolo Copertura del suolo

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Con le modifiche proposte si intende ottenere i seguenti miglioramenti: (a) effetti positivi delle colture intercalari o dei sovesci invernali, (b) flessibilità per il gestore (possibilità di compensazione) e (c) ar- monizzazione con la vigente direttiva UE sui nitrati (semina il 1° settembre nella regione di pianura). La norma è differenziata in base alle zone di produzione. Nella regione di pianura la data di semina è fissata al 1° settembre. Questa anticipazione della data di semina sull'intero territorio nazionale, comporta diversi vantaggi. La germinazione e lo sviluppo delle colture intercalari o dei sovesci invernali avvengono in maniera più rapida e migliore. Diminuisce quindi il rischio potenziale di dilavamento dei nitrati con effetti positivi sugli organismi viventi presenti nel suolo.

Se il gestore non è in grado di rispettare la data di semina del 1° o del 15 settembre per il sovescio invernale o la coltura intercalare a causa di un raccolto tardivo o di un trattamento contro le malerbe, può procedere come descritto nel paragrafo seguente. Se effettua la semina tardiva entro il 30 settembre, deve garantire che la superficie in questione o un'altra superficie di dimensione equivalente a quella trattata rimanga coperta fino al 15 febbraio dell'anno seguente. Ciò assicura maggiore flessibilità al produttore: semina entro il 1° settembre con dissodamento a partire dal 15 novembre o semina al più tardi il 30 settembre con dissodamento a partire dal 15 febbraio. Erosione del suolo Il primo caso di erosione dovuto alla gestione è già considerato una violazione della PER, se il gestore non può fornire la prova di aver adottato provvedimenti adeguati sulla particella in questione. La valu- tazione del rischio per le particelle compete al gestore. Si raccomanda di consultare la carta del ri- schio di erosione. Sono considerati dovuti alla gestione i casi di erosione non riconducibili a cause naturali o infrastruttu- rali. Le cause naturali sono eventi meteorologici estremi che superano il livello 4 della soglia di allarme di MeteoSvizzera per temporali e piogge persistenti. I casi di erosione correlati alle infrastrutture sono riconducibili a drenaggi inesistenti o difettosi, a un'evacuazione inadeguata delle acque meteoriche delle strade, eccetera. La valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti viene effettuata avvalendosi di una tabella. Per i diversi provvedimenti o tecniche di coltivazione riportati nella tabella è previsto un punteggio in funzio- ne dell'effetto. A comprova di aver adottato provvedimenti adeguati il gestore deve raggiungere un punteggio minimo di 5 punti per particella. Onde agevolare l'introduzione della nuova norma, è possibile sostenere singoli provvedimenti preven- tivi erogando contributi per l'efficienza delle risorse.

Numero 6: Selezione e utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari Secondo uno studio di Agroscope (P. Mouron e C. Calabrese, 2012), la scelta selettiva di insetticidi con impatto minore sugli organismi utili si è rivelata efficace. La PER è una colonna portante della protezione fitosanitaria integrata e preserva gli organismi utili. Tale presupposto viene quindi mantenu- to. È tuttavia emerso che alla gamma di prodotti fitosanitari liberamente utilizzabili nell'ambito della PER è possibile aggiungere nuovi principi attivi. Nello specifico si tratta dello Spinosad contro la crio- cera del frumento nonché del Pymetrozin e del Flonicamid contro gli afidi delle patate. È infatti dimo- strato che tali principi attivi hanno effetti nocivi estremamente contenuti sugli organismi utili. Il loro inserimento nell'elenco dei prodotti fitosanitari che possono essere utilizzati senza autorizzazioni spe- ciali comporta anche uno sgravio amministrativo sia per i gestori sia per i servizi cantonali competenti. Sono state migliorate la spiegazione e la presentazione delle prescrizioni, introducendo una tabella che fornisce informazioni sui principi attivi liberamente utilizzabili nell'ambito della PER e su quelli che necessitano di un'autorizzazione speciale.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

La lotta alla piralide del mais si effettua, usualmente, con Trichogramme (lotta biologica). A determina- te condizioni, l'UFAG ha però da poco autorizzato l'impiego di due insetticidi contro tale organismo nocivo. Tuttavia, nell'ambito della PER l'impiego di tali insetticidi è consentito solo con un'autorizza- zione speciale del competente servizio cantonale. Le condizioni per ottenerne una sono fissate nelle istruzioni della Conferenza dei Servizi fitosanitari cantonali. L'elaborazione delle norme PER per le colture speciali compete, come finora, alla categoria (cfr. nu- mero 8).

Numero 7: Deroghe per la produzione di sementi e tuberi-seme Vengono mantenute le disposizioni vigenti finora.

Numero 8: Esigenze relative alle direttive PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzio- ne L'elaborazione delle esigenze PER specifiche per il settore delle colture speciali resta appannaggio di organizzazioni nazionali specializzate, quali Vitiswiss e il Gruppo di lavoro svizzero per la produzione integrata di frutta in Svizzera. In aggiunta, vengono riconosciute anche le direttive specifiche delle organizzazioni nazionali d'esecuzione KIP e PIOCH nonché, nei settori avvicendamento delle colture e protezione del suolo, i criteri di Bio Suisse. Tali direttive, specifiche della categoria e mirate all'ese- cuzione, vengono valutate e approvate dall'UFAG, se ne constata l'equivalenza.

Numero 9: Fasce tampone Sono disciplinate le restrizioni in materia di concimazione e utilizzo di prodotti fitosanitari lungo i mar- gini delle foreste, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, i sentieri e le acque superficiali. Nessuna modifica nella sostanza (eccezione: metodo di misurazione nel caso delle acque superficiali). L'ubica- zione è una nuova disposizione della PER. Il metodo di misurazione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua superficiali cambia in seguito alla revisione della legislazione sulla protezione delle acque. Allo scopo di armonizzare le esigenze con- cernenti le fasce tampone con quelle dello spazio riservato alle acque, la misurazione non parte più dal ciglio della scarpata, bensì dalla linea di sponda. Se uno spazio riservato alle acque è stato delimi- tato secondo l'OPAc o se, per un determinato motivo, il Cantone ha rinunciato a delimitare un simile spazio, può essere applicato il nuovo metodo di misurazione. In tutti gli altri casi si applica il metodo di misurazione vigente finora (promemoria sulle fasce tampone).

Allegato 2: Criteri per la delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti Le istruzioni finora vigenti sulla delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti sono introdotte come allegato 2. I criteri restano invariati.

Allegato 3: Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

Numero 1: Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo I criteri per le superfici non pascolative restano invariati.

Numero 2: Piano di gestione Il contenuto del piano di gestione resta sostanzialmente invariato. L'unica indicazione aggiunta è costi- tuita dai biotopi d'importanza nazionale (cpv. 1 lett. b).

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Numero 3: Densità massima per i pascoli destinati agli ovini La norma attuale concernente la densità massima per i pascoli destinati agli ovini non subisce modifi- che.

Numero 4: Sistemi di pascolo per gli ovini Le esigenze attuali in materia di gestione in relazione alla detenzione di ovini si sono rivelate efficaci nella pratica. Vengono pertanto mantenute.

Allegato 4: Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

Numero 1: Superfici per la promozione della biodiversità Al numero 1 sono fissate le esigenze per le SPB, che sono computabili come quota adeguata di SPB e hanno diritto ai contributi. Per quanto concerne le SPB, l'unica modifica sostanziale riguarda le siepi e gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi. Le esigenze in materia di gestione del margine erboso delle siepi vengono armonizzate per i diversi livelli qualitativi e quindi semplificate. Per le superfici come i pascoli, sulle quali la gestione del margi- ne erboso è troppo dispendiosa o, come gli arbusti formanti stoloni, su cui questa risulta problematica, è possibile notificare e gestire il boschetto senza margine erboso. Le prescrizioni in materia di fasce inerbite e rinuncia alla concimazione nonché all'impiego di prodotti fitosanitari si applicano anche se non è stato notificato un margine erboso. Per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi, le esigenze in materia di densità del livello qualitativo I vengono armonizzate a quelle del livello qualitativo II. Non vengono versati contributi né nel livello qualitativo I né in quello II se la densità di alberi ammonta a 100 per ettaro nel caso di ciliegi, noci e castagni o a oltre 120 per ettaro per gli altri alberi. I contributi per la qualità del livello II sono ora limitati a frutteti in cui almeno la metà degli alberi pre- senta un diametro della corona superiore a 3 metri. Dal punto di vista ecologico sono pregiati, in parti- colare, gli alberi più vecchi. In caso di nuovi impianti su superfici estese, il valore ecologico è inizial- mente basso. Per tale motivo, questi alberi danno diritto solo al contributo per la qualità del livello I. I contributi per il livello qualitativo II potranno quindi essere versati quando gli stessi alberi saranno più grandi e, di conseguenza, più pregiati. Mediante tale modifica è possibile ringiovanire vecchi frutteti (sostituzione di alberi). Anche le zone rivierasche lungo i corsi d'acqua, le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di spe- cie nella regione d'estivazione possono essere promossi mediante il versamento di contributi. In natura, lungo i corsi d'acqua ci si imbatte in un mosaico di arbusti alti, boschetti e singole aree prive di vegetazione. Sono ormai pochi i corsi d'acqua che, sulla base di una dinamica naturale, sono in grado di formare un mosaico di questo genere. Occorre quindi introdurre una gestione adeguata di tale mosaico. Siccome questa forma di gestione è ecologicamente valida soltanto in prossimità dei corsi d'acqua, come zona rivierasca vengono computati al massimo 12 metri o, laddove essa fosse più larga, al massimo la larghezza della curva della biodiversità conformemente alla guida sui corsi d'acqua. Per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione si intendono prati, pascoli e terreni da strame con una flora di elevata qualità. Il metodo di rilevazione della qualità pren- de a modello quello consolidato per i prati con qualità (livello II). Di conseguenza, le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie ricevono contributi per la qualità del livello II.

Numero 2: Interconnessione Nessuna modifica nella sostanza.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Allegato 5: Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Numero 1: Definizione dei foraggi e della razione Al numero 1 sono indicate le categorie di foraggio applicabili nel quadro della produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita. La definizione del foraggio di base è analoga a quella di cui alla Guida Suisse-Bilanz. Il foraggio concentrato non è definito in quanto tale. Tutti i foraggi diversi dal foraggio ottenuto da prati e pascoli o da quello di base rientrano quindi automaticamente nella catego- ria dei foraggi concentrati.

Numero 2: Esigenze relative all’azienda Onde semplificare il più possibile l'esecuzione, non vengono allestiti bilanci foraggeri specifici delle categorie di animali. Ne consegue che tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo te- nuti nell'azienda devono adempiere congiuntamente le condizioni. Viene allestito un unico bilancio foraggero con tutti gli animali che consumano foraggio grezzo, nel quale si mette a confronto offerta e consumo di foraggio. Se la razione media adempie le condizioni, sono ammesse razioni che si sco- stano dalle esigenze in materia di foraggiamento.

Numero 3: Esigenze relative alla documentazione Il bilancio foraggero prescritto dall'UFAG comprende un modulo Excel contenente tutti i dati rilevanti per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita. Tali dati devono corrispondere a quelli di Suisse-Bilanz. Onde evitare di sopravvalutare le rese di prati e pascoli, nel bilancio foraggero si accettano al massimo le rese standard. Nel caso di siti favorevoli con rese al di sopra del livello standard è tuttavia possibile indicare le rese effettive. Se un esperto in foraggicoltura di una scuola agricola attesta che le rese sono superiori alla media, esse vengono riconosciute nel bilancio foragge- ro.

Allegato 6: Esigenze specifiche del programma SSRA e URA

Le disposizioni degli allegati 1-5 dell'attuale ordinanza sui programmi etologici si sono rivelate efficaci. Vengono pertanto riprese senza modifiche nella sostanza.

Allegato 7: Aliquote dei contributi

Numero 1: Contributo per il paesaggio rurale

1.2 Contributo di declività

Secondo l'articolo 112 capoverso 5, il versamento dei contributi di declività è retto dal diritto vigente fino al 31 dicembre 2016. Il contributo per superfici con una declività superiore al 35 per cento viene tuttavia aumentato già nel 2014 da 620 a 700 franchi l'ettaro. Le disposizioni di cui all'articolo 40 (con- tributi di declività) e all'allegato 7 numero 1.2 entrano in vigore soltanto nel 2017. Dallo stesso anno, vengono versati contributi di declività anche nella zona di pianura e per una terza categoria aggiuntiva con declività superiore al 50 per cento.

1.3 Contributo per le zone in forte pendenza

Il nuovo contributo per le zone in forte pendenza viene versato per due categorie e ammonta, rispetti- vamente, a 400 e a 800 franchi l'ettaro.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

1.4 Contributo di declività per i vigneti

Il contributo di declività per i vigneti resta dello stesso importo.

1.5 Contributo di alpeggio

Com'è il caso per i contributi d'estivazione, il contributo di alpeggio è versato per carico normale. Am- monta a 370 franchi per carico normale estivato.

1.6 Contributo d'estivazione

Il calcolo del contributo d'estivazione è effettuato in base al carico usuale. Se vengono presi provvedimenti per la protezione del gregge secondo la legge sulla caccia, per gli ovini su pascoli da rotazione si applica la medesima aliquota di contribuzione valida per gli ovini per- manentemente sorvegliati. Onde rafforzare l'incentivo per un alpeggio sostenibile degli ovini, l'aliquota per la sorveglianza permanente e quella per i pascoli da rotazione vengono aumentate rispettivamen- te da 330 a 400 franchi e da 250 a 320 franchi. Per gli ovini tenuti su altri pascoli viene mantenuta l'aliquota applicata finora. Per le altre UBGFG il contributo d'estivazione è aumentato a 400 franchi per carico normale (finora 330 franchi). Siccome decade la garanzia dei diritti acquisiti per gli animali munti con durata d'estiva- zione inferiore (cfr. il commento all'art. 37), essi figurano nella categoria "altre UBGFG". Il calcolo del contributo d'estivazione risulta quindi più semplice e comprensibile.

Numero 2: Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento

2.1 Contributo di base

L'importo del contributo di base ammonta a 900 franchi l'ettaro ed è uguale in tutte le zone. Le SPB sulla superficie permanentemente inerbita presentano una produttività inferiore, ragion per cui benefi- ciano della metà del contributo di base usuale.

2.2 Contributo per le difficoltà di produzione

Le aliquote del contributo per le difficoltà di produzione, che vanno da 100 a 390 franchi l'ettaro, ten- gono conto delle difficoltà di gestione.

2.3 Contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni

Il contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni ammonta a 300 franchi l'ettaro ed è iden- tico in tutte le zone.

Numero 3: Contributi per la biodiversità Allo scopo di mantenere attrattive anche le superfici che non danno diritto al contributo per la sicurez- za dell'approvvigionamento (p.es. maggese fiorito) sono state aumentate le aliquote di contribuzione per il livello qualitativo I di tali superfici. Per le superfici per la biodiversità sulla superficie inerbita, per le quali il contributo per la sicurezza dell'approvvigionamento viene versato solo per metà, nella mag- gior parte delle superfici del livello qualitativo I si riduce, rispetto a oggi, il sostegno integrale mediante pagamenti diretti per ettaro. Di contro, vengono aumentate le aliquote di contribuzione nel livello quali- tativo II (alberi esclusi). In sintesi, il livello qualitativo II diventa più attrattivo rispetto al livello I. Ciò dovrebbe generare un miglioramento in termini di qualità delle SPB esistenti. I contributi suddivisi in funzione delle zone per prati sfruttati in modo estensivo/poco intensivo del livello qualitativo II sono giustificati in base al fatto che nelle zone di montagna III e IV vi sono già molte superfici con qualità. Il valore ecologico dei noci è inferiore rispetto a quello degli altri alberi da frutto ad alto fusto nei campi, a causa dell'impollinazione anemofila e dell'emissione di sostanze allelopatiche. Lo stesso dicasi per il dispendio di lavoro. Di conseguenza, sono sorti nuovi grandi impianti di noci, motivo per cui, il contri- buto di qualità per il livello II è stato fissato a 15 franchi. Gli investimenti degli agricoltori che, per i loro noci, hanno contratti in corso conformemente all'OQE, sono tutelati dalla disposizione transitoria (art.

112 cpv. 6).

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

La Confederazione si assume il 90 per cento (prima l'80%) del contributo per l'interconnessione stabili- to dal Cantone. Come conseguenza di questa maggiore partecipazione federale, l'aliquota di contribu- zione per l'interconnessione viene ridotta a 450 franchi l'ettaro per prati e pascoli boschivi estensivi e a 900 franchi l'ettaro per altre SPB. Se il Cantone fissa tale aliquota la Confederazione si fa carico del 90 per cento del contributo. Il contributo d'interconnessione per albero resta invece invariato.

Numero 4: Contributo per la qualità del paesaggio In ogni progetto per la qualità del paesaggio il Cantone fissa aliquote di contribuzione specifiche per i provvedimenti adottati. Tenendo conto delle condizioni regionali, l'importo del contributo può essere commisurato ai costi scoperti delle prestazioni auspicate. La Confederazione finanzia i contributi nella misura del 90 per cento, tuttavia fino a un importo medio di 360 franchi al massimo per ettaro di SAU nel caso delle aziende o di 240 franchi per CN nel caso di aziende d'estivazione e con pascoli comuni- tari. Il contributo medio per progetto può variare a seconda dei piani di provvedimenti e dell'impegno dei gestori. Sulla base del decreto parlamentare sul cofinanziamento, il valore massimo per la SAU è stato ridotto del 10 per cento e portato a 360 franchi per ettaro di SAU. Considerato che la gestione è solo stagionale, il valore massimo per CN nella regione d'estivazione è stato ridotto a 240 franchi per CN, ovvero a due terzi del valore massimo per la SAU.

Numero 5: Contributi per i sistemi di produzione I contributi per l'agricoltura biologica sono aumentati, rispetto al valore odierno, di 250 franchi l'ettaro per le colture speciali e la restante superficie coltiva aperta, allo scopo di fornire un ulteriore incentivo. Il contributo per la produzione estensiva di colture campicole resta invece invariato a 400 franchi l'etta- ro. Il nuovo programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è sostenuto con un contributo di 200 franchi per ettaro di superficie inerbita. I contributi SSRA e URA per le "altre vacche" (soprattutto vacche da latte) vengono aumentati di circa il 25 per cento. L'onere supplementare per SSRA e URA tra le diverse vacche non rivela differenze significative. Tuttavia, per tener conto del diverso coefficiente UBG tra vacche da latte (1,0 UBG) e le altre vacche (0,8 UBG), sono giustificati contributi SSRA e URA differenziati. Per i vitelli si mira a con- trastare la bassa partecipazione (inferiore al 40%) raddoppiando l'importo dei contributi URA da 180 a

360 franchi per UBG.

Numero 6: Contributi per l’efficienza delle risorse

6.1 Contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni

Il contributo di 30 franchi per ettaro e dose corrisponde ai maggiori costi calcolati che l'uso di tubi fles- sibili a strascico comporta rispetto alla barra, dedotti i costi risparmiati grazie alla migliore efficienza dell'azoto.

6.3 Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Il contributo è calcolato in base alla dimensione della superficie trattata, indipendentemente dal nume- ro di dosi. Allegato 8: Riduzione dei pagamenti diretti

Numero 1: Riduzione dei pagamenti diretti delle aziende gestite tutto l'anno Dopo il 2014, anno di transizione, tutte le disposizioni concernenti le riduzioni sono integrate nell'OPD. 1.3: Contributo per la qualità del paesaggio Considerato che per il contributo per la qualità del paesaggio non si può rimandare a una norma esi- stente, devono essere disciplinate le sanzioni per progetti che iniziano nel 2014 e durano 8 anni. I Cantoni stabiliscono le riduzioni per progetto nelle convenzioni. Queste devono soddisfare i requisiti minimi di cui ai capoversi 2 e 3.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Numero 2: Riduzione dei pagamenti diretti nella regione d'estivazione Le disposizioni corrispondono a quelle concernenti le riduzioni di contributo applicate finora.

Allegato 9: Modifica del diritto vigente A seguito della modifica degli articoli 41a-41c dell'ordinanza sulla protezione delle acque, che discipli- na lo spazio riservato alle acque e il rispettivo utilizzo, sono sorte discrepanze a livello dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) e dell'OPD, segnatamente per quanto concerne le prescrizioni sulle strisce lungo i corsi d'acqua, sulle quali non è consentito utilizzare con- cimi o prodotti fitosanitari. Per armonizzare le diverse prescrizioni, la distanza viene misurata a partire dalla linea di sponda e non più dal ciglio della scarpata. Tale disposizione viene pertanto sancita an- che nell'ORRPChim e nell'OPD. La nuova superficie per la promozione della biodiversità "zona rivierasca lungo i corsi d'acqua" deve poter essere collocata nello spazio riservato alle acque. Per tale motivo, occorre adeguare l'articolo 41c OPAc. Con la modifica dell'articolo 14 capoversi 4 e 5 della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) viene abrogato l'obbligo contrattuale per il ritiro dei concimi aziendali e sosti- tuito con un nuovo obbligo di registrazione nel sistema d'informazione di cui all'articolo 165f LAgr. Di conseguenza, vanno necessariamente adeguate anche le disposizioni degli articoli 25-27 OPAc sull'obbligo contrattuale. Viene inoltre modificato l'articolo 15 LPAc, poiché il digestato liquido viene equiparato al concime aziendale liquido per quanto concerne le esigenze di stoccaggio. Tale modifica comporta adeguamenti degli articoli 28 e 32 dell'OPAc. Per quanto riguarda le altre modifiche del diritto vigente si segnalano aggiornamenti delle citazioni, vale a dire i nuovi concetti dell'OPD vengono ripresi nelle ordinanze summenzionate e i rinvii vengono adeguati alla nuova struttura. Vengono altresì adeguati i rinvii alle ordinanze abrogate. Nell'ordinanza sull'agricoltura biologica, in analogia con l'armonizzazione delle condizioni per adem- piere la PER per gestori di aziende convenzionali e biologiche, agli articoli 11a e 12 capoverso 3 si rimanda alle condizioni della PER. All'articolo 12 capoverso 4, come per le condizioni per adempiere la PER, la quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro non viene più espressa in unità di bestiame grosso/concime, bensì in chilogrammi di sostanze nutritive (azoto e fosforo). All'articolo 12 capoverso 6 si adegua la formulazione per le cessioni di concimi aziendali in vista dell'abrogazione dell'obbligo contrattuale per tali cessioni. Nell'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 39d cpv. 1) il termine transitorio concernente la stabula- zione fissa delle capre scade a fine 2013. La detenzione di piccoli effettivi di razze caprine munite di corna nelle stalle a stabulazione libera è una questione spinosa, poiché gli animali possono sviluppare comportamenti aggressivi e pertanto aumenta il rischio di determinate ferite problematiche anche dal profilo della protezione degli animali. Considerato che tutte le razze caprine a rischio sono munite di corna, tranne una, la scadenza del termine transitorio ha ripercussioni particolarmente negative su di esse. Dall'introduzione, nel 2001, di questo articolo, nulla è cambiato. Siccome la deroga vigente è esclusa dalla norma generale di equivalenza per i prodotti biologici di cui all'accordo agricolo con l'UE, una proroga del termine non ha alcun effetto sul commercio con l'UE. È quindi possibile prorogare il termine transitorio di 5 anni, vale a dire fino a fine 2018.

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione

L'introduzione dei contributi per la qualità del paesaggio, per l'efficienza delle risorse, per la produzio- ne di latte e carne basata sulla superficie inerbita e per la biodiversità nella regione d'estivazione comporta un maggior dispendio a livello esecutivo pari a 2,5 posti in organico al massimo. Negli anni 2013-2015 si profila un maggior fabbisogno temporaneo pari a 1,5 posti in organico. Da un lato, l'e- sperienza insegna che l'adeguamento dei pagamenti diretti comporta un maggior fabbisogno per gli

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

ambiti dell'informazione e della comunicazione, dall'altro, il passaggio a dati georeferenziati nel settore dell'informatica e l'introduzione di nuovi strumenti si traducono in un temporaneo maggior dispendio. Conformemente al limite di spesa, le uscite previste per i pagamenti diretti ammontano annualmente a 2'814 milioni di franchi (2014-2017), ossia all'incirca allo stesso importo rilevato negli anni 2012 e 2013. Considerando le aliquote di contribuzione proposte e la stima delle partecipazioni ai programmi facol- tativi, il fabbisogno finanziario per i singoli tipi di pagamenti diretti corrisponde all'incirca a quello previ- sto nel messaggio del Consiglio federale (pag. 1982). Determinate modifiche strumentali nonché di- chiarazioni d'intenti concernenti la ripartizione dei fondi nell'ambito dei dibattiti parlamentari generano discrepanze minime. La tabella seguente riporta una stima aggiornata del fabbisogno finanziario per gli anni 2014 e 2017, basata sulle aliquote dei pagamenti diretti di cui all'allegato 7 OPD e sulle previ- sioni di sviluppo delle superfici e degli effettivi di animali. (in mio. fr.) 2014 2017 Contributi per la sicurezza 1 081 1 081 dell’approvvigionamento Contributi per il paesaggio rurale 492 516 Contributi per la biodiversità 298 341 Contributo per la qualità del paesaggio 30 110 Contributi per i sistemi di produzione 366 393 Contributi per l’efficienza delle risorse 48 74 Contributo di transizione 499 299 Totale 2 814 2 814

Per i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento, il fabbisogno finanziario previsto, di 1'081 milioni di franchi l'anno, è leggermente inferiore a quello indicato dal Consiglio federale nel messaggio sulla Politica agricola 2014-2017. Uno dei motivi di tale discrepanza è la graduazione del contributo di base in funzione della superficie (art. 6). Siccome i contributi di declività nella regione di pianura e il terzo livello di declività superiore al 50 per cento entrano in vigore solo a partire dal 2017, dal 2014 al 2017 il fabbisogno finanziario per i contributi per il paesaggio rurale aumenta di 24 milioni di franchi. Per la promozione della biodiversità, il fabbisogno nel 2014 ammonta a circa 300 milioni di franchi e se ne prevede un aumento a circa 341 milioni di franchi nel 2017, in seguito a una maggiore parteci- pazione alle misure. Tali stime sono simili alle cifre nel messaggio del Consiglio federale. Per il contri- buto per la qualità del paesaggio ci si deve attendere un fabbisogno finanziario superiore a quello inizialmente previsto, poiché i Cantoni dimostrano un elevato interesse nei confronti del programma. Si prevede che nel 2014 esso sarà superiore di circa 10 milioni di franchi e nel 2017 di circa 20 milioni di franchi. Un incremento negli anni 2014-2017 è previsto anche per i contributi per i sistemi di produ- zione, che passeranno da 366 a 393 milioni di franchi, e per i contributi per l'efficienza delle risorse, segnatamente da 48 a 74 milioni di franchi. Per il contributo di transizione saranno pertanto disponibili mezzi finanziari della portata stimata nel messaggio del Consiglio federale. Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione dovrebbe oscillare nel 2014 tra 0,65 e 0,7, nel 2017 tra 0,4 e 0,45. I sistemi informatici per la registrazione, la gestione e l'analisi dei dati nell'ambito dei pagamenti diretti e le interfacce con i rispettivi sistemi cantonali devono essere adeguati tenendo conto dei nuovi stru- menti nell'ambito dei pagamenti diretti. Tali lavori vengono effettuati nel quadro delle operazioni ordi- narie di manutenzione. Il passaggio a dati georeferenziati richiede risorse supplementari, onde ade- guare i rispettivi sistemi.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

2.4.2 Cantoni

L'esecuzione dei contributi per la qualità del paesaggio, per la biodiversità, per i sistemi di produzione (produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita) richiede, a livello cantonale, maggior per- sonale. Vi è un minor dispendio nel settore dell'interconnessione delle superfici per la biodiversità e in quello dei contributi per l'efficienza delle risorse. Anche l'abolizione dell'obbligo contrattuale nelle ces- sioni di concimi aziendali comporta uno sgravio. Per i Cantoni le modifiche correlate all'introduzione del nuovo sistema dei pagamenti diretti si traducono, temporaneamente, in un maggior fabbisogno di personale. A lungo termine tale maggior dispendio dovrebbe venir compensato da strumenti esecutivi più efficienti. Nel complesso, all'inizio dell'applicazione delle modifiche, vale a dire nel 2014, i Cantoni sono sgravati finanziariamente, in particolare perché la Confederazione si fa carico dei contributi per la qualità biolo- gica attualmente cofinanziati dai Cantoni e perché si riduce la quota di cofinanziamento delle misure (contributo per la qualità del paesaggio e per l'interconnessione). L'attesa maggior partecipazione al contributo per qualità del paesaggio, cofinanziato dai Cantoni, probabilmente determinerà, col tempo, un incremento del dispendio finanziario dei Cantoni che dovrebbe riassestarsi sul livello attuale. I sistemi informatici utilizzati dai Cantoni per la registrazione e la gestione dei dati nell'ambito dei pa- gamenti diretti vanno adeguati. Singoli Cantoni devono farsi carico di ulteriori spese a causa del pas- saggio ai dati georeferenziati. Occorre inoltre adeguare le interfacce ad altre applicazioni cantonali e ai sistemi d'informazione sull'agricoltura della Confederazione; ciò è possibile nel quadro di operazioni ordinarie di manutenzione.

2.4.3 Economia

ART ha calcolato gli effetti sull'agricoltura utilizzando i modelli dinamici di offerta Sistema d'informa- zione e di previsione settoriale (SILAS) e SWISSland nonché un modello di mercato. Ha pertanto ana- lizzato gli effetti a livello settoriale e di singola azienda, elaborando due scenari: il primo prevede il mantenimento dell'attuale politica agricola (riferimento), il secondo è la PA 14-17. In questi calcoli i pagamenti diretti sono un elemento fondamentale, pur non essendo determinanti. In entrambi gli scenari, nel 2017 il valore della produzione del settore agricolo ammonta a 9,6 miliardi di franchi circa. Considerati i costi più bassi, lo scenario della PA 14-17 prevede un reddito settoriale superiore di 110 milioni di franchi. A livello di singola azienda, con la PA 14-17 i redditi aumentano di più rispetto al periodo di riferimento. Si stima che l'incremento maggiore ha luogo nella regione di montagna (+11%). Il sistema rivisto dei pagamenti diretti comporta un maggior dispendio amministrativo per determinate aziende che partecipano a nuovi tipi di contributi, come le registrazioni al programma di produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita. Nell'ambito della qualità del paesaggio possono essere sfruttate sinergie con programmi in corso, per esempio con quelli nell'ambito dell'interconnessione. Le semplificazioni nel settore dell'interconnessione delle superfici per la biodiversità e della protezione dei vegetali e le armonizzazioni a livello esecutivo costituiscono invece uno sgravio. Inoltre, lo sviluppo della gestione elettronica dei dati contribuisce a ridurre il dispendio degli agricoltori correlato alla regi- strazione. Per i consumatori, il principale beneficio del nuovo sistema dei pagamenti diretti consiste in una mag- giore trasparenza sulle prestazioni d'interesse generale fornite.

2.4.4 Sviluppo della sostenibilità

Le modifiche hanno effetti sullo sviluppo della sostenibilità. Nel settore dell’economia si prevede che la produttività del lavoro continui a crescere come finora. Strumenti più mirati nell'ambito dei pagamenti diretti (contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento) si traducono anche in un incremento della produzione, senza causare un aumento sproporzionato dei costi. I contributi per la biodiversità raffor- zano la sostenibilità ecologica: da un lato è atteso un lieve aumento della superficie totale per la biodi- versità e dall'altro una notevole crescita della qualità biologica su tali superfici. L'efficienza del fosforo, dell'azoto e dell'energia migliora ulteriormente grazie ai contributi per l'efficienza delle risorse, con conseguenze positive anche per l'ecologia. Per quanto concerne la sostenibilità sul piano sociale, a

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

lungo termine si prevede un aumento del livello di formazione dei gestori. Dovrebbe inoltre migliorare il rapporto tra profitto del lavoro agricolo e salario comparabile della rimanente popolazione.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

A causa della soppressione dei contributi per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione migliora la compatibilità con l’OMC per quanto concerne le esigenze della green box. Tuttavia, alcuni contributi nel sistema rivisto dei paga- menti diretti costituiscono tuttora un aspetto problematico rispetto alla green box, poiché non sono completamente disgiunti dalla produzione. Si tratta, in particolare, dei contributi per la superficie colti- va aperta e le colture perenni e i contributi per il benessere degli animali. Nell'ottica attuale, si prevede tuttavia di continuare a notificare tutti i pagamenti diretti nella green box. Non è da escludere che i contributi problematici vengano criticati o impugnati nel quadro dell'OMC. Le modifiche non hanno effetti sul diritto bilaterale tra la Svizzera e l'UE.

2.6 Basi legali

Le basi legali sono gli articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3-5, 70b capoverso 3, 71 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 74 capoverso 3, 75 capoverso 2, 76 capoverso 3, 77 capoverso 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).

2.7 Entrata in vigore

L'OPD entra in vigore il 1° gennaio 2014. Fanno eccezione gli articoli 40 e 110, nonché l'allegato 7 numero 1.2 che entrano in vigore il 1° gennaio 2017 e l'articolo 57 che entra in vigore il 1° gennaio 2016.

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2.8 Allegato - Utilizzazione delle superfici e diritto ai contributi

N. Descrizione Osserva- Contributo Contributi di Contributo Contributi per Contributo Contributo Contributi Agricoltura Contributi Produzio- Contributi Contributo Descrizione zioni per la declività di declività la sicurezza alla per singole per la biologica per la ne di latte per per la qualità del per i vigneti dell’approvvigi superficie colture biodiversi- produzione e carne l’efficienza qualità del paesaggio onamento, coltiva tà estensiva basata delle paesaggio secondo le contributi di aperta e sulla risorse zone base e per le - alle colture superficie difficoltà perenni inerbita produzione

I Superficie coltiva xxx Fasce di colture estensive in cam- SPB x x x x x x x x x picoltura - colza xxx Fasce di colture estensive in cam- SPB x x x x x x x x picoltura - cereali xxx Sementi di cereali x x x x x x x

501 Orzo primaverile x x x x x x x

502 Orzo autunnale x x x x x x x

504 Avena x x x x x x x

505 Triticale x x x x x x x

506 Miscela di cereali da foraggio x x x x x x x

507 Frumento da foraggio come da x x x x x x x

elenco delle varietà swiss granum

508 Mais da granella x x x x x x

511 Farro, piccola spelta x x x x x x x

512 Frumento primaverile (senza x x x x x x x

frumento da foraggio)

513 Frumento autunnale (senza fru- x x x x x x x

mento da foraggio)

514 Segale x x x x x x x

515 Miscela di cereali panificabili x x x x x x x

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N. Descrizione Osserva- Contributo Contributi di Contributo Contributi per Contributo Contributo Contributi Agricoltura Contributi Produzio- Contributi Contributo Descrizione zioni per la declività di declività la sicurezza alla per singole per la biologica per la ne di latte per per la qualità del per i vigneti dell’approvvigi superficie colture biodiversi- produzione e carne l’efficienza qualità del paesaggio onamento, coltiva tà estensiva basata delle paesaggio secondo le contributi di aperta e sulla risorse zone base e per le - alle colture superficie difficoltà perenni inerbita produzione

516 Spelta x x x x x x x

xxx Riso x x x x x x x

542 Miglio x x x x x x x

519 Mais da semina (coltivazione x x x x x x x

contrattuale)

521 Mais verde e da silo x x x x x x

522 Barbabietole da zucchero x x x x x x x

523 Barbabietole da foraggio x x x x x x

524 Patate x x x x x x

525 Patate da semina (coltivazione x x x x x x x

contrattuale)

526 Colza primaverile x x x x x x x x

527 Colza autunnale x x x x x x x x

531 Girasoli x x x x x x x x

528 Soia x x x x x x x

534 Lino x x x x x x x

xxx Papavero x x x x x x x

xxx Cartamo x x x x x x x

535 Canapa

536 Favette x x x x x x x

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N. Descrizione Osserva- Contributo Contributi di Contributo Contributi per Contributo Contributo Contributi Agricoltura Contributi Produzio- Contributi Contributo Descrizione zioni per la declività di declività la sicurezza alla per singole per la biologica per la ne di latte per per la qualità del per i vigneti dell’approvvigi superficie colture biodiversi- produzione e carne l’efficienza qualità del paesaggio onamento, coltiva tà estensiva basata delle paesaggio secondo le contributi di aperta e sulla risorse zone base e per le - alle colture superficie difficoltà perenni inerbita produzione

537 Piselli proteici x x x x x x x

538 Lupini x x x x x x x

xxx Lenticchie x x x x x x

xxx Miscele di favette, piselli proteici e x x x x x x x x lupini da foraggio con cereali, almeno il 30% di quota di legumi- nose nel raccolto

539 Zucche per l'estrazione di olio x x x x x x x

541 Tabacco CS x x x x x x

545 Verdure da pieno campo annuali, CS x x x x x x

senza verdure che possono esse- re raccolte meccanicamente

546 Verdure da pieno campo annuali, x x x x x x

verdure che possono essere rac- colte meccanicamente (p.es. fagiolini, spinaci, carote, cipolle, ecc.)

547 Radici di cicoria di coltura forzata CS x x x x x x

551 Bacche annuali (p.es. fragole) CS x x x x x x

552 Materie prime rinnovabili annuali x x x x

(kenaf, ecc.)

553 Piante aromatiche e medicinali CS x x x x x x

annuali

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N. Descrizione Osserva- Contributo Contributi di Contributo Contributi per Contributo Contributo Contributi Agricoltura Contributi Produzio- Contributi Contributo Descrizione zioni per la declività di declività la sicurezza alla per singole per la biologica per la ne di latte per per la qualità del per i vigneti dell’approvvigi superficie colture biodiversi- produzione e carne l’efficienza qualità del paesaggio onamento, coltiva tà estensiva basata delle paesaggio secondo le contributi di aperta e sulla risorse zone base e per le - alle colture superficie difficoltà perenni inerbita produzione

554 Floricoltura di pieno campo an-

nuale (fiori, manto erboso in rotoli, ecc.)

556 Maggese fiorito SPB x x x x x

557 Maggese da rotazione SPB x x x x x

559 Striscia su superficie coltiva SPB x x x x x

597 Altra superficie coltiva aperta, con x x x x x x

contributi

598 Altra superficie coltiva aperta,

senza contributi

601 Prati artificiali (senza pascoli) x x x x x x

631 Leguminose da foraggio per la x x x x x x x

produzione di sementi (coltivazio- ne contrattuale) (trifoglio pratense, trifoglio bianco, erba medica, lupinella)

632 Graminacee da foraggio per la x x x x x x x

produzione di sementi (coltivazio- ne contrattuale)

II Superficie permanentemente inerbita

611 Prati sfruttati in modo estensivo SPB x x ½ x x x x

(senza pascoli)

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N. Descrizione Osserva- Contributo Contributi di Contributo Contributi per Contributo Contributo Contributi Agricoltura Contributi Produzio- Contributi Contributo Descrizione zioni per la declività di declività la sicurezza alla per singole per la biologica per la ne di latte per per la qualità del per i vigneti dell’approvvigi superficie colture biodiversi- produzione e carne l’efficienza qualità del paesaggio onamento, coltiva tà estensiva basata delle paesaggio secondo le contributi di aperta e sulla risorse zone base e per le - alle colture superficie difficoltà perenni inerbita produzione

612 Prati sfruttati in modo poco inten- SPB x x ½ x x x x

sivo (senza pascoli)

613 Altri prati perenni (senza pascoli) x x x x x x

621 Prati da sfalcio nella regione x x x x x x

d’estivazione

622 Prati da sfalcio nella regione SPB x x ½ x x x x

d’estivazione, tipo prati sfruttati in modo estensivo

623 Prati da sfalcio nella regione SPB x x ½ x x x x

d’estivazione, tipo prati sfruttati in modo poco intensivo

616 Pascoli (pascoli propri, altri pascoli x x x x x

senza pascoli d’estivazione)

617 Pascoli sfruttati in modo estensivo SPB x ½ x x x x

625 Pascoli boschivi (senza superfici x x x x x

boscate)

618 Pascoli boschivi (senza superfici SPB x ½ x x x x

boscate)

695 SPB specifiche di una regione SPB (x) solo interconnessione

697 Altra superficie inerbita, con con- x x x x x

tributi

698 Altra superficie inerbita, senza

contributi

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N. Descrizione Osserva- Contributo Contributi di Contributo Contributi per Contributo Contributo Contributi Agricoltura Contributi Produzio- Contributi Contributo Descrizione zioni per la declività di declività la sicurezza alla per singole per la biologica per la ne di latte per per la qualità del per i vigneti dell’approvvigi superficie colture biodiversi- produzione e carne l’efficienza qualità del paesaggio onamento, coltiva tà estensiva basata delle paesaggio secondo le contributi di aperta e sulla risorse zone base e per le - alle colture superficie difficoltà perenni inerbita produzione

III Colture perenni

701 Vigneti CS x x x x x x

xxx Vigneti con biodiversità naturale CS / SPB x x x x x x x

702 Frutteto (mele) CS x x x x x x

703 Frutteto (pere) CS x x x x x x

704 Frutteto (frutta a nocciolo) CS x x x x x x

731 Altri frutteti (kiwi, sambuco, ecc.) CS x x x x x x

705 Bacche pluriennali CS x x x x x x

706 Piante aromatiche e medicinali CS x x x x x x

pluriennali

707 Materie prime rinnovabili plurien- x x x x

nali (Miscanthus sin. ecc.)

708 Luppolo CS x x x x x x

709 Rabarbaro CS x x x x x x

710 Asparagi CS x x x x x x

711 Funghi CS x x x x x x

716 Selve curate (castagni) x x x x x x

xxx Tartufaie (in produzione) x x x x x x

xxx Coltivazioni di gelsi (foraggiamen- x x x x to dei bachi da seta)

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N. Descrizione Osserva- Contributo Contributi di Contributo Contributi per Contributo Contributo Contributi Agricoltura Contributi Produzio- Contributi Contributo Descrizione zioni per la declività di declività la sicurezza alla per singole per la biologica per la ne di latte per per la qualità del per i vigneti dell’approvvigi superficie colture biodiversi- produzione e carne l’efficienza qualità del paesaggio onamento, coltiva tà estensiva basata delle paesaggio secondo le contributi di aperta e sulla risorse zone base e per le - alle colture superficie difficoltà perenni inerbita produzione

712 Alberi di Natale

713 Vivai forestali fuori della zona

forestale

714 Arbusti, arboscelli e cespugli or-

namentali

715 Altri vivai (rose, frutta, ecc.)

797 Altre superfici con colture perenni, x x x x x x

con contributi

798 Altre superfici con colture perenni,

senza contributi

IV Colture coltivate tutto l'anno al coperto

801 Colture orticole in serre con fon- CS

damenta fisse

802 Altre colture speciali in serre con CS

fondamenta fisse

803 Floricoltura in serre con fonda-

menta fisse

848 Altre colture coltivate al coperto

con fondamenta fisse

806 Colture orticole coltivate al coperto CS x x x x x

senza fondamenta fisse

807 Altre colture speciali coltivate al CS x x x x x

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N. Descrizione Osserva- Contributo Contributi di Contributo Contributi per Contributo Contributo Contributi Agricoltura Contributi Produzio- Contributi Contributo Descrizione zioni per la declività di declività la sicurezza alla per singole per la biologica per la ne di latte per per la qualità del per i vigneti dell’approvvigi superficie colture biodiversi- produzione e carne l’efficienza qualità del paesaggio onamento, coltiva tà estensiva basata delle paesaggio secondo le contributi di aperta e sulla risorse zone base e per le - alle colture superficie difficoltà perenni inerbita produzione

coperto senza fondamenta fisse

808 Floricoltura al coperto senza fon-

damenta fisse

847 Altre colture coltivate al coperto x x x x x

senza fondamenta fisse, con contributi

xxx Altre colture coltivate al coperto con o senza fondamenta fisse, senza contributi

V Altre superfici

851 Terreni da strame SPB x x x x x

857 Siepi, boschetti campestri e rivie- x

raschi

852 Siepi, boschetti campestri e rivie- SPB x x x

raschi, con fasce tampone (senza superficie della fascia tampone)

853 Siepi, boschetti campestri e rivie- SPB x x x

raschi, con fasce tampone utilizza- te in maniera scaglionata (superfi- cie della fascia tampone incl.)

854 Zona rivierasca lungo i corsi d'ac- SPB x x x

qua

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

N. Descrizione Osserva- Contributo Contributi di Contributo Contributi per Contributo Contributo Contributi Agricoltura Contributi Produzio- Contributi Contributo Descrizione zioni per la declività di declività la sicurezza alla per singole per la biologica per la ne di latte per per la qualità del per i vigneti dell’approvvigi superficie colture biodiversi- produzione e carne l’efficienza qualità del paesaggio onamento, coltiva tà estensiva basata delle paesaggio secondo le contributi di aperta e sulla risorse zone base e per le - alle colture superficie difficoltà perenni inerbita produzione

901 Bosco

903 Superfici la cui destinazione prin-

cipale non è l'utilizzazione agricola (terreni edificabili urbanizzati, terreni da gioco, d'equitazione, da campeggio e da golf, aerodromi e piazze d'esercitazione militari)

904 Fossati umidi, stagni, pozze SPB c x

905 Superfici ruderali, cumuli di pietra SPB c x

e affioramenti rocciosi

906 Muri a secco SPB c x

908 SPB specifiche di una regione SPB c x

909 Orti domestici

907 Sentieri e accessi naturali non (x) correlazione con un progetto

consolidati

902 Altre superfici improduttive (p.es.

superfici pacciamate, superfici infestate di malerbe)

998 Altre superfici

VI Superfici nella regione d'estiva- zione

930 Pascoli d’estivazione

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

N. Descrizione Osserva- Contributo Contributi di Contributo Contributi per Contributo Contributo Contributi Agricoltura Contributi Produzio- Contributi Contributo Descrizione zioni per la declività di declività la sicurezza alla per singole per la biologica per la ne di latte per per la qualità del per i vigneti dell’approvvigi superficie colture biodiversi- produzione e carne l’efficienza qualità del paesaggio onamento, coltiva tà estensiva basata delle paesaggio secondo le contributi di aperta e sulla risorse zone base e per le - alle colture superficie difficoltà perenni inerbita produzione

xxx Superfici inerbite e terreni da SPB x strame ricchi di specie delimitati nella regione d'estivazione

xxx Superfici per la qualità del pae- x saggio delimitate nella regione d'estivazione

VII Altri elementi

xxx Alberi da frutto ad alto fusto nei SPB x/alb. x/alb. campi

xxx Noci SPB x/alb. x/alb.

xxx Alberi in selve curate (castagni e SPB x/alb. x/alb. noci)

xxx Alberi indigeni isolati adatti al SPB x/alb. x/alb. luogo e viali alberati

xxx Alberi isolati importanti (x/alb. correlazione con un progetto

xxx Altri alberi (x/alb.) correlazione con un progetto

Legenda: x = vengono versati contributi se sono adempiute le esigenze x = vengono versati contributi se sono adempiute le esigenze, correlazione con un progetto x/alb. = contributo per albero che adempie le esigenze (x/alb.) = contributo per albero che adempie le esigenze, correlazione con un progetto (x) = restrizione del diritto, cfr. colonna descrizione ½ = ½ aliquota di contribuzione ordinaria contributo di base, contributo intero difficoltà di produzione CS = colture speciali SPB = superfici per la promozione della biodiversità SPB c = superfici per la promozione della biodiversità solo computabili

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

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Avamprogetto dell'8 aprile 2013

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

del ....

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3-5, 70b capoverso 3, 71 capoverso 2,

72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 3, 77 capoverso 4,

170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali Capitolo 1: Oggetto e tipi di pagamenti diretti

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi.

2 Stabilisce i controlli e le riduzioni.

Art. 2 Tipi di pagamenti diretti I pagamenti diretti comprendono: a. i contributi per il paesaggio rurale che consistono in un:

1. contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio,

2. contributo di declività,

3. contributo per le zone in forte pendenza,

4. contributo di declività per i vigneti,

5. contributo di alpeggio,

6. contributo d'estivazione;

b. i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento che consistono in un:

1. contributo di base,

2. contributo per le difficoltà di produzione,

3. contributo per la superficie coltiva aperta e le colture perenni;

c. i contributi per la biodiversità che consistono in un:

RS ... 1 RS 910.1 2013 …

69

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

1. contributo per la qualità,

2. contributo per l'interconnessione;

d. il contributo per la qualità del paesaggio; e. i contributi per i sistemi di produzione che consistono in un:

1. contributo per l'agricoltura biologica,

2. contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli protei-

ci, favette e colza,

3. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie iner-

bita, e

4. contributi per il benessere degli animali;

f. i contributi per l'efficienza delle risorse che consistono in un:

1. contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni,

2. contributo per la lavorazione rispettosa del suolo,

3. contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa;

g. il contributo di transizione.

Capitolo 2: Condizioni Sezione 1: Condizioni generali

Art. 3 Gestori aventi diritto ai contributi

1 Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi, se:

a. gestisce l'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; b. è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera; c. prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione non ha ancora compiuto i 65 anni; d. adempie le esigenze relative alla formazione di cui all'articolo 4; e. svolge almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda con manodopera propria dell’azienda; e f. non supera, con il proprio effettivo di animali, i limiti dell'ordinanza del ...

20132 concernente gli effettivi massimi.

2 Hanno diritto ai contributi le persone fisiche e le società di persone che gestiscono in proprio l'azienda di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (S. a g. l.) o di una società in accomandita per azioni (SA in accomandita) con sede in Svizzera, se: a. nella SA o SA in accomandita possiedono, mediante azioni nominative, una partecipazione diretta di almeno due terzi del capitale azionario o del capita- le sociale e dei diritti di voto;

2 RS …

70

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

b. nella S. a g. l. possiedono una partecipazione diretta di almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto; c. il valore contabile della sostanza dell’affittuario corrisponde almeno a due terzi degli attivi e, se la SA o la S. a g. l. è proprietaria, il valore contabile dell’azienda o delle aziende corrisponde almeno a due terzi degli attivi della SA o della S. a g. l.

3 In deroga al capoverso 1 lettera b, a persone giuridiche con sede in Svizzera,

nonché a Cantoni e Comuni possono essere versati contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio. 4 Il carico di lavoro di cui al capoverso 1 lettera e è calcolato in base al “Preventivo di lavoro ART 2009” di Agroscope, nella versione del 20133.

Art. 4 Esigenze relative alla formazione 1 Il gestore di cui all'articolo 3 deve aver seguito una delle formazioni seguenti:

a. formazione professionale di base "campo professionale agricoltura e relative professioni" con un certificato federale di formazione pratica secondo l'arti- colo 37 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr) o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr; b. contadina con attestato professionale secondo l'articolo 43 LFPr; c. formazione superiore nei campi professionali di cui alle lettere a e b. 2 È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a un'altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr, completata da: a. una formazione continua agricola conclusa, disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l’organizzazione determinante del mondo del lavoro; o b. un’attività pratica comprovata svolta per almeno 3 anni come gestore, coge- store o impiegato in un’azienda agricola. 3 I gestori di aziende nella regione di montagna, la cui gestione richiede meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla terminologia agricola (OTerm), non sono tenuti ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1. 4 L’erede o la comunione ereditaria non sottostà all’obbligo, per 3 anni al massimo dopo la morte del precedente gestore, di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.

3 Il preventivo di lavoro può essere scaricato da www.agroscope.admin.ch.

4 RS 412.10 5 RS 910.91

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Art. 5 Volume di lavoro minimo I pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d'estivazione, sono versati soltanto se il volume di lavoro dell’azienda è di almeno 0,25 USM conformemente all’articolo 3 capoverso 2 OTerm6.

Art. 6 Graduazione dei contributi in funzione della superficie e limitazione dei pagamenti diretti per USM 1 Il contributo di base di cui all'articolo 2 lettera b numero 1 è graduato, per le super- fici che danno diritto a tale contributo, nel modo seguente: Classe di dimensione Superficie Riduzione dell'ali- quota del contributo

1 fino a 60 ha 0%

2 oltre 60 fino a 80 ha 20 %

3 oltre 80 fino a 100 ha 40 %

4 oltre 100 fino a 120 ha 60 %

5 oltre 120 fino a 140 ha 80 %

6 oltre 140 ha 100 %

2 Nel caso di comunità aziendali i limiti per la graduazione di cui al capoverso 1 sono moltiplicati per il numero delle aziende associate.

3 L'importo massimo dei pagamenti diretti per USM è 80 000 franchi.

4 Il contributo per l'interconnessione, il contributo per la qualità del paesaggio, il contributo di transizione e i contributi nella regione d'estivazione sono versati indi- pendentemente dalla graduazione di cui al capoverso 3.

Art. 7 Riduzione dei pagamenti diretti nel caso di società di persone Nel caso di società di persone, i pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d'estivazione, sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni.

Art. 8 Gestori aventi diritto ai contributi di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari 1 I gestori (persone fisiche e giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni) di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari hanno diritto ai contribu- ti, se: a. gestiscono l'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; e b. hanno domicilio civile o sede in Svizzera. 2 Se vengono versati contributi a collettività di diritto pubblico (Comuni, patriziati), i detentori di animali con i rispettivi diritti d’estivazione hanno diritto ad almeno l’80 per cento dei contributi.

6 RS 910.91

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

3 I Cantoni non hanno diritto ai contributi.

Sezione 2: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Art. 9 Principio Il gestore che richiede pagamenti diretti deve adempiere in tutta l'azienda le prescri- zioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 10-19.

Art. 10 Detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali determinanti per la produzione agricola devono essere rispettate.

Art. 11 Bilancio di concimazione equilibrato 1 I cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi. Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell'apporto di fosforo e azoto. Le esigenze relative all'allestimento del bilancio delle sostanze nutritive sono fissate nell'allegato 1 numero 2.1.

2 La quantità di azoto e fosforo ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle

piante e al potenziale di produzione aziendale. 3 Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni 10 anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo secondo l'allegato 1 numero 2.2.

Art. 12 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità 1 La quota di superfici per la promozione della biodiversità rispetto alla superficie che dà diritto ai contributi deve essere almeno del 7 per cento. Per le superfici con colture speciali la quota deve essere almeno del 3,5 per cento. Nel caso di aziende con superfici all’estero tali quote devono essere rispettate per le superfici nel Paese. 2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all'articolo 52 e all'allegato 1 numero 3, che: a. si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un’unità di produzione; e b. sono di proprietà del gestore o da lui affittate. 3 Per albero viene computata un'ara come superficie per la promozione della biodi- versità. Riguardo alla particella gestita, possono essere computati al massimo 100 alberi per ettaro. Al massimo la metà della quota adeguata di superficie per la pro- mozione della biodiversità può essere soddisfatta computando gli alberi.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Art. 13 Gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'impor- tanza nazionale 1 Devono essere rispettate le prescrizioni sulla gestione di paludi, prati e pascoli secchi nonché siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale secondo l'artico- lo 18a della legge federale del 1° luglio 19667 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), a condizione che tali superfici siano state delimitate in maniera vincolante per il gestore. 2 Le superfici sono considerate delimitate in maniera vincolante per il gestore, se: a. è stata conclusa una convenzione con il gestore; b. esiste una decisione passata in giudicato; o c. sono delimitate in un piano di utilizzazione definitivo.

Art. 14 Avvicendamento disciplinato delle colture 1 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno 4 colture diverse all’anno. L'allegato 1 numero 4.1 stabilisce a quali condizioni una coltura è computata.

2 Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire

parassiti e malattie e da evitare l’erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l’infiltrazione e il ruscellamento di concimi e di prodotti fitosanitari.

3 L'esigenza di cui al capoverso 2 è adempiuta, se:

a. è rispettata la quota massima della coltura principale di cui all'allegato 1 numero 4.2; o b. sono rispettate le pause colturali di cui all'allegato 1 numero 4.3. 4 Le aziende che adempiono le esigenze di cui al capoverso 3 lettera b non devono annoverare 4 colture diverse all'anno. 5 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 19978 sull'agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 18 capoverso 2.

Art. 15 Adeguata protezione del suolo

1 L'adeguata protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura

ottimale del suolo e misure atte a evitare l’erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell'allegato 1 numero 5. 2 Nel caso di colture che vengono raccolte prima del 31 agosto, le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali. La semina della coltura intercalare o del sovescio invernale deve avvenire: a. prima del 1° settembre nella zona di pianura;

7 RS 451 8 RS 910.18

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

b. prima del 15 settembre nella zona collinare e nella zona di montagna I. 3 Per la copertura del suolo con colture intercalari e sovesci invernali si applicano le esigenze di cui all'allegato 1 numero 5.1. 4 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 19979 sull'agricoltura biologica, per la prova di un'adeguata protezione del suolo si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo

18 capoverso 2.

Art. 16 Selezione e utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari 1 Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall’invasione delle malerbe, va data la priorità all’applicazione di misure preventive, meccanismi natu- rali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici. 2 Nell'impiego di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di allerta. 3 Possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’ordinanza del 12 maggio 201010 sui prodotti fitosanitari (OPF). Le prescrizioni di applicazione dei prodotti fitosanitari sono elencate nell'allegato 1 numero 6.2. 4 I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare autorizzazioni speciali secondo l'allegato 1 numero 6.3 per provvedimenti fitosanitari esclusi dall'allegato 1 numero 6.2. 5 Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui al capoverso 3 e dalle auto- rizzazioni speciali di cui al capoverso 4 le superfici riservate a esperimenti. La convenzione scritta tra il richiedente e il gestore deve essere inviata al servizio fitosanitario cantonale unitamente alla descrizione dell'esperimento.

Art. 17 Esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme Le esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme sono fissate nell'alle- gato 1 numero 7.

Art. 18 Esigenze relative alle direttive PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzione 1 Le esigenze relative alle colture speciali sono fissate nell'allegato 1 numero 8.1. 2 L'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG può riconoscere come equivalenti altre esigenze per l'adempimento della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di organizzazioni nazionali specializzate e di organizzazioni incaricate dell'esecuzione secondo l'allegato 1 numero 8.2.

9 RS 910.18 10 RS 916.161

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Art. 19 Fasce tampone Lungo corsi d'acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi nonché boschetti campestri e rivieraschi devono essere predisposte fasce tampone secondo l'allegato 1 numero 9.

Art. 20 PER fornita congiuntamente da più aziende

1 Fatta salva l'approvazione del Cantone, per l'adempimento della PER un'azienda

può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER.

2 Se la convenzione contempla solo parti della PER, possono essere adempiuti

congiuntamente i seguenti elementi della PER: a. il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 11; b. la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 12; c. le esigenze di cui agli articoli 14-16.

3 Il Cantone può approvare la rispettiva convenzione, se:

a. i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; b. le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto c. le aziende hanno designato un organo di controllo comune; d. nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per l'adempi- mento congiunto della PER.

Art. 21 Esigenze relative allo scambio di superfici Lo scambio di superfici è ammesso solo tra aziende che adempiono la PER.

Art. 22 Gestione di colture secondarie Le colture secondarie con una superficie complessiva inferiore a 20 are per azienda possono essere gestite diversamente da quanto previsto dalle norme della PER.

Art. 23 Registrazioni Le esigenze relative alla registrazione sono fissate nell'allegato 1 numero 1.

Sezione 3: Esigenze in materia di gestione per l'estivazione e la regione d'estivazione

Art. 24 Principio 1 Le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo razionale e rispettoso dell’ambiente.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

2 Se un eventuale piano di gestione secondo l'allegato 3 numero 2 contiene esigenze e requisiti più estesi, questi ultimi sono determinanti.

Art. 25 Manutenzione di edifici, impianti e accessi Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.

Art. 26 Detenzione degli animali estivati Gli animali estivati devono essere sorvegliati e controllati almeno una volta alla settimana.

Art. 27 Protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura 1 I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono. 2 Le superfici di cui all'allegato 3 numero 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.

3 Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite

secondo le prescrizioni.

Art. 28 Concimazione dei pascoli 1 La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un’utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull’alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l'apporto di concimi non prodotti sull'alpe.

2 Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti

sull’alpe è vietato. 3 Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull'alpe si intende anche lo spandi- mento di una quota di tali concimi su pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all'azienda principale. 4 Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data dell'ap- porto, il tipo, la quantità e l'origine dei concimi. 5 Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l’allegato 2.6 numero 3.2.3 dell’ordinanza del 18 maggio 200511 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

11 RS 814.81

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Art. 29 Apporto di foraggi 1 Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d’estivazione. 2 Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l’apporto di 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN e periodo d’estivazione.

3 Lasomministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a

complemento dei derivati del latte prodotti sull’alpe. 4 Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data dell'ap- porto, il tipo, la quantità e l'origine del foraggio.

Art. 30 Piante problematiche e prodotti fitosanitari 1 Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino; in particolare se ne deve impedire la diffusione. 2 Possono essere impiegati erbicidi per il trattamento pianta per pianta fatti salvi i divieti e le limitazioni d'utilizzazione vigenti. Per i trattamenti su tutta la superficie è necessaria un’autorizzazione da parte del servizio cantonale competente.

Art. 31 Misure in caso di gestione troppo intensiva o troppo estensiva o in caso di gestione inadeguata e danni ecologici 1 In caso di utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva, il Cantone prescrive misure per un piano di pascolo vincolante.

2 Qualora siano constatati danni ecologici o una gestione inadeguata, il Cantone

emana oneri per l’uso dei pascoli, la concimazione e l’apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti. 3 Se gli oneri di cui al capoverso 1 o 2 non producono l’effetto auspicato, il Cantone esige un piano di gestione secondo l'allegato 3 numero 2.

Capitolo 3: Superfici che danno diritto ai contributi ed effettivi di animali determinanti Sezione 1: Superfici che danno diritto ai contributi

Art. 32 1 La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie aziendale di cui all'articolo 13 lettere a-c OTerm12 in Svizzera nonché le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione.

2 Non danno diritto ai contributi:

12 RS 910.91

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

a. le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, serre con fondamenta fisse e canapa; b. le superfici o parti di superfici caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), avena selvatica, agropiro («gramigna»), erba di San Giacomo o neofite invasive; c. le superfici ubicate in zone edificabili, delimitate definitivamente dopo il 31 dicembre 2013 in virtù della legislazione sulla pianificazione del territorio. 3 Le superfici all'interno di zone edificabili, delimitate definitivamente prima del 1° gennaio 2014 in virtù della legislazione sulla pianificazione del territorio, le superfi- ci inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d'esercitazione militari, le superfici in zone delimitate di linee ferroviarie e di strade pubbliche nonché le superfici con un'utilizzazione accessoria integrale danno diritto ai contri- buti, se: a. la destinazione principale della superficie è l'utilizzazione agricola; b. la superficie contigua gestita dal gestore misura almeno 25 are; e c. la superficie è di proprietà del gestore oppure è presa in affitto mediante un contratto scritto conformemente alle disposizioni determinanti della legge federale del 4 ottobre 198513 sull'affitto agricolo (LAAgr). 4 Nel caso di pascoli sfruttati in modo estensivo per i quali sono versati i contributi per la biodiversità, oltre al capoverso 1 è considerata come avente diritto ai contribu- ti anche la superficie con piccole strutture improduttive, se la sua quota corrisponde al massimo al 20 per cento del pascolo sfruttato in modo estensivo.

Sezione 2: Effettivi di animali determinanti

Art. 33 Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determinan- ti 1 Per la determinazione dell'effettivo di animali da reddito è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. 2 Per la determinazione del carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo: a. per animali della specie bovina e bufali l'anno di contribuzione fino al 31 ot- tobre; b. per gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo l'anno di con- tribuzione. 3 L'effettivo di animali della specie bovina e bufali è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali. 4 L'effettivo degli altri animali da reddito deve essere indicato dal gestore all'atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.

13 RS 221.213.2

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Art. 34 Determinazione degli effettivi di animali determinanti 1 L'effettivo di animali della specie bovina e bufali è determinato sulla base del numero di giorni/animale nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i gior- ni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una notifica della nascita valida. 2 Per la determinazione dell'effettivo di altri animali da reddito sono considerati gli animali da reddito tenuti mediamente nel periodo di calcolo. 3 Il trasferimento di animali da reddito che consumano foraggio grezzo per l'estiva- zione in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera o in aziende d'estivazione situate nel territorio estero della zona di confine di cui all'arti- colo 43 della legge del 18 marzo 200514 sulle dogane gestite per tradizione familia- re, è computato sull'effettivo dell'azienda, tuttavia nella misura di 180 giorni al massimo. 4 Se il gestore modifica in maniera sostanziale l'effettivo entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il Cantone aumenta o riduce l'effettivo di cui ai capoversi 1 e 2 in modo che corrisponda all'effettivo realmente detenuto nell'anno di contribuzione. Vi è una modifica sostanziale se, all'interno di una categoria, l'effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto di più del 50 per cento. 5 L'effettivo di animali per i contributi di alpeggio è determinato in carichi normali secondo l'articolo 36 capoversi 2 e 3 per gli animali trasferiti dall'azienda in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari in Svizzera. 6 L'effettivo di animali per il carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari in Svizzera è stabilito in carichi normali secondo l'articolo 36 capoversi 2 e 3.

Sezione 3: Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

Art. 35 Superfici nella regione d’estivazione 1 Per superficie di pascolo netta si intende la superficie ricoperta di piante foraggere di cui all'articolo 24 OTerm15 dedotte le superfici non pascolative. Le superfici non pascolative sono disciplinate all'allegato 3 numero 1. 2 Il gestore deve riportare su una carta le superfici pascolative e le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo.

Art. 36 Carico usuale in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari 1 Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un'utilizzazione sostenibile. Il carico usuale è indicato in carichi normali. 2 Un carico normale (CN) corrisponde all'estivazione di un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.

14 RS 631.0 15 RS 910.91

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3 L’estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.

Art. 37 Nuova determinazione del carico usuale 1 Il carico usuale stabilito vale finché non vi è un adeguamento secondo l'articolo 38.

2 Il Cantone stabilisce il carico usuale per ogni azienda d’estivazione o con pascoli comunitari per: a. gli ovini, eccetto le pecore lattifere, a seconda del sistema di pascolo; b. le altre UBGFG, eccetto bisonti e cervi. 3 Nella nuova determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore latti- fere, non può essere superata la densità per ettaro di superficie netta di pascolo di cui all’allegato 3 numero 3. 4 Se vi è un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti. Vanno rispettati i limiti di cui ai capoversi 3 e 6. 5 Nel caso di aziende d’estivazione o con pascoli comunitari che avviano l’attività d'estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale sulla base dell’effettivo di animali realmente estivato. Dopo 3 anni, stabilirà il carico usuale in modo definitivo tenendo conto del carico medio di animali durante i 3 anni corri- spondenti e dell'esigenza di una gestione sostenibile. 6 Se la superficie di pascolo netta è inferiore a 50 are per UBGFG, il carico usuale è corrispondentemente ridotto. Nelle aziende con pascoli comunitari che vengono caricate solo per un breve periodo, in primavera e in autunno è ammesso un carico più elevato.

Art. 38 Adeguamento del carico usuale 1 Il Cantone adegua il carico usuale di un’azienda d’estivazione o con pascoli comu- nitari, se: a. il richiedente presenta un piano di gestione che giustifica una densità supe- riore di animali; b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali; c. lo esigono mutazioni di superfici. 2 Il Cantone riduce il carico usuale tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, segnatamente del servizio della protezione della natura, se: a. il carico non superiore al carico usuale ha provocato danni ecologici; b. gli oneri cantonali non hanno permesso di risanare i danni ecologici; c. la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta, segnatamente in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco. 3 Il Cantone stabilisce il nuovo carico usuale tenendo conto dell’effettivo medio di animali degli ultimi 3 anni e dell'esigenza di una gestione sostenibile, se per 3 anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito.

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4 Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro l'adeguamento del carico usuale ed esigere un riesame della decisione sulla base di un piano di gestione. Deve presentare il piano entro 12 mesi.

Titolo 2: Contributi Capitolo 1: Contributi per il paesaggio rurale Sezione 1: Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio

Art. 39 1 Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio è graduato in funzio- ne della zona ed è versato per ettaro. 2 Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pianura, per superfici di siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché per zone rivierasche lungo i corsi d'acqua. 3 Le superfici devono essere utilizzate in modo che non vi sia un avanzamento del bosco.

Sezione 2: Contributo di declività

Art. 40 1 Il contributo di declività è versato per ettaro per superfici con le seguenti caratteri- stiche: a. declività del 18 fino al 35 per cento; b. declività superiore al 35 fino al 50 per cento; c. declività superiore al 50 per cento. 2 Non vengono versati contributi per superfici di pascoli, vigneti, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché per zone rivierasche lungo i corsi d'acqua. 3 Vengono versati contributi soltanto se la superficie in zone declive misura almeno

50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che

formano un insieme di almeno 1 ara. 4 I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati. L'UFAG appronta la raccolta di dati e la aggiorna perio- dicamente. 5 Essi allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superfi- cie gestita con numero o nome di particella o unità di gestione, le dimensioni delle superfici per le quali possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.

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Sezione 3: Contributo per le zone in forte pendenza

Art. 41 1 Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per ettaro per superfici con una declività superiore al 35 per cento. 2 È graduato in funzione della quota delle superfici con una declività superiore al 35 per cento rispetto alla superficie dell'azienda che dà diritto ai contributi: a. del 50 fino al 75 per cento; b. superiore al 75 fino al 100 per cento. 3 Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per superfici che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettere b e c. 4 Per il calcolo della quota di zone in forte pendenza vengono tenute in considerazio- ne le superfici che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettere b e c.

Sezione 4: Contributo di declività per i vigneti

Art. 42 1 Il contributo di declività per i vigneti è versato per: a. vigneti in zone declive con una declività compresa tra il 30 e il 50 per cen- to; b. vigneti in zone declive con una declività superiore al 50 per cento; c. vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al

30 per cento.

2 Per zone terrazzate si intendono i vigneti che sono terrazzati con regolarità median- te muri di sostegno e adempiono le seguenti condizioni: a. le superfici presentano un terrazzamento minimo; b. il comprensorio della zona terrazzata misura almeno 1 ettaro; c. l'altezza dei muri di sostegno misura almeno 1 metro. 3 Per muri di sostegno si intendono i muri che non sono muri in cemento convenzio- nali. 4 I criteri per la delimitazione delle zone terrazzate sono fissati nell'allegato 2.

5 Se viene versato un contributo di declività per vigneti in zone terrazzate, per tale superficie non è versato alcun contributo di declività per i vigneti in zone declive. 6 Vengono versati contributi soltanto se il vigneto in zone declive misura almeno 10 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara. 7 I Cantoni determinano le superfici in zone terrazzate di regioni viticole per le quali sono versati contributi.

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8 Si applicano anche le esigenze di cui all'articolo 40 capoverso 5.

Sezione 5: Contributo di alpeggio

Art. 43 Il contributo di alpeggio è versato per CN per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d'estivazione e con pasco- li comunitari riconosciute in Svizzera.

Sezione 6: Contributo d'estivazione

Art. 44 Contributo 1 Il contributo d'estivazione è versato per CN per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera. 2 È stabilito per le seguenti categorie: a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sor- vegliato e pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del greg- ge; b. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli da rotazione; c. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli; d. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

Art. 45 Esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono fissate nell'allegato 3 numero 3.

Art. 46 Determinazione del contributo 1 Il contributo d’estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito (art. 36).

2 Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue: a. se il carico supera il carico usuale in CN del 10-15 per cento, ma almeno di

2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento;

b. se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il con- tributo è calcolato sulla base del reale carico usuale. 3 Non sono versati contributi se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 3 CN.

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Capitolo 2: Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento Sezione 1: Contributo di base

Art. 47 Contributo 1 Il contributo di base è versato per ettaro. 2 Per la superficie permanentemente inerbita gestita come superficie per la promo- zione della biodiversità secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera a, b, c o d è versato un contributo di base ridotto. 3 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari, non è versato alcun contributo.

Art. 48 Condizioni e oneri 1 Sulle superfici permanentemente inerbite la densità minima di animali per ettaro è la seguente: a. nella zona di pianura 1,2 UBGFG b. nella zona collinare 1,0 UBGFG c. nella zona di montagna I 0,8 UBGFG d. nella zona di montagna II 0,7 UBGFG e. nella zona di montagna III 0,6 UBGFG f. nella zona di montagna IV 0,5 UBGFG 2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozio- ne della biodiversità deve essere raggiunta la metà della densità minima di animali.

3 Per i prati artificiali non è necessaria una densità minima di animali.

Sezione 2: Contributo per le difficoltà di produzione

Art. 49 1 Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro nella regione di montagna e nella zona collinare ed è graduato in funzione delle zone. 2 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari, non è versato alcun contributo. 3 Per la superficie permanentemente inerbita è versato il contributo per le difficoltà di produzione se nell’azienda è raggiunta la densità minima o metà della densità minima di animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui all'articolo 48.

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Sezione 3: Contributo per la superficie coltiva aperta e le colture perenni

Art. 50 1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e le colture perenni è versato per ettaro. 2 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari, non è versato alcun contributo.

Sezione 4: Superfici all’estero

Art. 51 1 Per superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradi- zione familiare sono versati il contributo di base e il contributo per la superficie coltiva aperta e le colture perenni. 2 Se per queste superfici sono versati pagamenti diretti dell'Unione europea (UE) in virtù del regolamento (CE) n. 73/200916, i contributi per la sicurezza dell'approvvi- gionamento sono ridotti in maniera corrispondente. 3 Ai fini del calcolo della deduzione sono determinanti i pagamenti diretti dell'UE versati per l’anno precedente.

Capitolo 3: Contributi per la biodiversità Sezione 1: Contributo per la qualità

Art. 52 Contributo 1 I contributi sono concessi per ettaro o per albero, allo scopo di mantenere e pro- muovere la biodiversità naturale, alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità: a. prati sfruttati in modo estensivo; b. prati sfruttati in modo poco intensivo; c. pascoli sfruttati in modo estensivo; d. pascoli boschivi; e. terreni da strame; f. siepi, boschetti campestri e rivieraschi;

16 Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che mo- difica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, GU L 30 del 31.01.2009, pag. 16; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2012, GU L 204 del 31.07.2012, pag. 11.

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g. zona rivierasca lungo i corsi d'acqua; h. maggesi fioriti; i. maggesi da rotazione; j. fasce di colture estensive in campicoltura; k. striscia su superficie coltiva; l. alberi da frutto ad alto fusto nei campi; m. alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati; n. vigneti con biodiversità naturale; o. superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estiva- zione; p. superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione. 2 Per le superfici di cui al capoverso 1 lettere a, b ed e i contributi sono graduati in funzione delle zone. 3 I contributi di cui al capoverso 1 lettere h e i sono versati soltanto nella zona di pianura e in quella collinare. I contributi di cui al capoverso 1 lettera k sono versati soltanto nella zona di pianura e in quella collinare nonché nelle zone di montagna I e II. I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono versati soltanto nella regione d'estivazione.

Art. 53 Livelli qualitativi 1 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 52, eccetto le lettere m-p, sono versati contributi del livello qualitativo I. 2 Se vengono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfi- ci di cui all'articolo 52, eccetto le lettere h-k, m e p, sono versati contributi del livello qualitativo II. 3 Se per quanto concerne le superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, siti di riproduzione di anfibi nonché prati e pascoli secchi, che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN17, sono versati contributi del livello qualitativo III.

Art. 54 Periodo obbligatorio per il gestore 1 Il gestore è tenuto a gestire le superfici in maniera corrispondente per 8 anni. I maggesi fioriti, le fasce di colture estensive in campicoltura e le strisce su superficie coltiva devono essere gestite nella maniera corrispondente per almeno 2 anni, i maggesi da rotazione per almeno 1 anno.

2 I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore, se:

a. ha più di 57 anni;

17 RS 451

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b. impianta in un altro luogo la stessa superficie come superficie per la promo- zione della biodiversità e con il nuovo impianto viene promossa meglio la biodiversità o la protezione delle risorse.

Art. 55 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I 1 Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'allegato 4. 2 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensi- vo, pascoli boschivi, strisce su superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. 3 Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione. 4 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanica- mente con un aggravio ragionevole. Sui terreni da strame e sulle superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari, non è autorizzato il trattamento pianta per pianta. Nei pascoli boschivi i prodotti fitosanitari possono essere utilizzati solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti. Nei vigneti con biodiversità naturale è ammessa la protezione fitosanitaria conformemente all'allegato 4. 5 La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata. Si possono tuttavia formare mucchi di rami e di strame indicati per motivi legati alla protezione della natura. La vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti e dei maggesi da rotazione non deve essere asportata.

6 È vietato pacciamare e impiegare frantumatrici.

7 Per la semina possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi raccomandate da Agroscope per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità. Per prati e pascoli possono essere inoltre utilizzate sementi con fiorume locali. 8 Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione conformemente alla LPN18, stipulata con il servizio cantonale specializ- zato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono quelli di cui ai capoversi 2-7 e all'allegato 4. 9 Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data di sfalcio e la frequenza dello sfalcio.

18 RS 451

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Art. 56 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II 1 Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici presentano qualità botanica e/o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze relative ai livelli qualitativi I e II di cui all'allegato 4. 2 Sentito l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, l'UFAG emana istruzioni sulle modalità di verifica della qualità botanica e delle strutture favorevoli alla biodiversi- tà. 3 I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità botanica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l'UFAG, sentito l'UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Sono eccettuate le basi per la valutazione della qualità botanica nella regione d'estivazione. 4 Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, per la stessa superficie sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.

Art. 57 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo III 1 Il contributo del livello qualitativo III è versato, se: a. si tratta di superfici di cui all'articolo 53 capoverso 3, notificate secondo l'ar- ticolo 52 capoverso 1 lettere a-e; b. la protezione della superficie dell'inventario e della rispettiva zona tampone è garantita in convenzioni tra il Cantone e il gestore e gli oneri di gestione convenuti sono adempiuti. 2 Se vengono versati contributi del livello qualitativo III, per la stessa superficie sono versati anche i contributi dei livelli qualitativi I e II.

Sezione 2: Contributo per l'interconnessione

Art. 58 Contributo 1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'intercon- nessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 52. Sono eccettuate le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione. 2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure con- venute contrattualmente relative all'interconnessione.

3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l'interconnessione.

4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento dei contributi di cui al capoverso 3, tuttavia del 90 per cento al massimo dei contributi di cui all'allegato 6.

Art. 59 Condizioni e oneri

1 Il contributo per l'interconnessione è versato, se le superfici:

a. adempiono le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'allegato 4;

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

b. soddisfano le esigenze del Cantone relative all'interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità; c. sono impiantate e gestite secondo le disposizioni di un progetto di intercon- nessione regionale approvato dal Cantone. 2 Le esigenze del Cantone relative all'interconnessione di superfici per la promozio- ne della biodiversità devono adempiere le esigenze minime di cui all'allegato 4 numero 2 e alla guida all'interconnessione nonché essere approvate dall'UFAG in collaborazione con l'UFAM. 3 Un progetto di interconnessione dura 8 anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto. I Cantoni pos- sono autorizzare un periodo obbligatorio ridotto, se il gestore ha più di 57 anni. 4 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 3, se ciò consente un coordinamento con un progetto per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 60 capoverso 1. 5 Per superfici a favore delle quali sono versati contributi per l'interconnessione è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che, per quanto riguarda la data di sfalcio e il tipo di utilizzazione, derogano alle esigenze del livello qualitativo I. Esse vanno convenute per scritto con il Cantone o con un servizio da esso designato. Il Cantone vigila sull'attuazione. 6 L'UFAG può adeguare l'importo del contributo sulla base dei mezzi finanziari disponibili.

Capitolo 4: Contributo per la qualità del paesaggio

Art. 60 Contributo

1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promo-

zione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati. 2 Per i progetti dei Cantoni la Confederazione mette a disposizione per Cantone 120 franchi al massimo per ettaro di SAU e 80 franchi al massimo per CN nella regione d'estivazione. 3 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure con- venute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio, che questi attuano sulla superficie propria o affittata sulla base di un contratto scritto.

4 Il Cantone stabilisce i contributi per misura.

5 La Confederazione si fa carico del 90 per cento dei contributi di cui al capoverso 4, tuttavia del 90 per cento al massimo degli importi di cui all'allegato 7.

Art. 61 Progetti

1 I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime:

a. gli obiettivi devono basarsi su concetti regionali esistenti o essere sviluppati nella regione in collaborazione con gli ambienti interessati;

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

b. le misure devono essere impostate sugli obiettivi regionali; c. i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura. 2 Il Cantone deve inoltrare le domande di autorizzazione di un progetto e del rispet- tivo finanziamento all'UFAG, unitamente a un rapporto di progetto. La domanda deve essere inoltrata entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'inizio della durata del progetto di cui al capoverso 4.

3 L'UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento.

4 Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano 8 anni.

5 La Confederazione può concedere un contributo anche a progetti con una durata

diversa da quella stabilita nel capoverso 4, se ciò consente un coordinamento con un progetto per l'interconnessione di cui all'articolo 58 capoverso 1. Tiene conto anche di misure che non sono convenute fino alla fine della durata del progetto perché, all’inizio del progetto, il gestore aveva più di 57 anni, nonché di misure convenute dopo l'inizio del progetto.

6 I contributi della Confederazione sono versati annualmente.

7 L'UFAG può adeguare l'importo del contributo assegnato a un progetto in corso sulla base dei mezzi finanziari disponibili.

Capitolo 5: Contributi per i sistemi di produzione Sezione 1: Forme di produzione

Art. 62 1 Quale contributo per forme di produzione aziendali globali viene versato il contri- buto per l'agricoltura biologica. 2 Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati: a. un contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza; b. un contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbi- ta. 3 Quale contributo per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati contributi per il benessere degli animali.

Sezione 2: Contributo per l'agricoltura biologica

Art. 63 Contributo Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione: a. colture speciali;

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

b. superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali; c. altra superficie che dà diritto ai contributi.

Art. 64 Condizioni e oneri 1 Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6–16h e 39–39h dell'or- dinanza del 22 settembre 199719 sull'agricoltura biologica. 2 Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto ai contri- buti soltanto 2 anni dopo l'abbandono.

Sezione 3: Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza

Art. 65 Contributo Il contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza è versato per ettaro.

Art. 66 Condizioni e oneri 1 La coltivazione deve avvenire rinunciando completamente all'impiego dei seguenti prodotti: a. regolatori della crescita; b. fungicidi; c. stimolanti chimici di sintesi delle difese naturali; e d. insetticidi. 2 Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura sull'in- sieme dell'azienda per: a. frumento panificabile, frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, avena, orzo, triticale e altri tipi di cereali nonché miscele di questi tipi di cereali; b. sementi di cereali; c. colza; d. girasoli; e. piselli proteici e favette, nonché miscele di piselli proteici o favette con ce- reali a scopo foraggero. 3 Il contributo per il frumento da foraggio è versato se la varietà di frumento coltiva- ta è menzionata nell'«elenco delle varietà raccomandate» del…20 di swissgranum. 4 Le colture devono essere raccolte una volta giunte a maturazione per l'estrazione di granelli.

19 RS 910.18

20 www.swissgranum.ch

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Sezione 4: Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Art. 67 Contributo Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è versato per ettaro di superficie inerbita.

Art. 68 Condizioni e oneri 1 Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali che consumano fo- raggio grezzo tenuti nell'azienda è composta nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS) da foraggio di base conformemente all'allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione di base deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato: a. nella regione di pianura: 80 per cento della SS; b. nella regione di montagna: 90 per cento della SS. 2 Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati e pascoli nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro.

3 Hanno diritto ai contributi le aziende che adempiono le esigenze in materia di

densità minima di animali di cui all'articolo 48 capoverso 1. In via suppletiva deve essere adempiuta la densità minima di animali di cui all’articolo 48 capoverso 1 anche per i prati artificiali. 4 Le esigenze relative agli alimenti per animali, alla documentazione e al controllo sono fissate nell'allegato 5.

Sezione 5: Contributi per il benessere degli animali

Art. 69 Principio e condizioni generali 1 La Confederazione versa contributi per il benessere degli animali ai gestori che tengono tutti gli animali delle categorie da reddito notificate secondo le esigenze di uno o entrambi i seguenti programmi per il benessere degli animali: a. sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA); b. uscita regolare all'aperto (URA).

2 I contributi sono versati soltanto per categorie di animali che:

a. comprendono almeno 1 unità di bestiame grosso (UBG); e b. sono tenute nell'azienda durante tutto l'anno di contribuzione secondo le per- tinenti esigenze. 3 Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esi- genze per una nuova categoria di animali notificata per un programma per il benes-

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

sere degli animali, il Cantone può versare il 50 per cento dei contributi, se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

Art. 70 Categorie di animali Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina e bufali:

1. vacche da latte,

2. altre vacche,

3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo

parto,

4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,

5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni (solo contributi

URA),

6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,

7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,

8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,

9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni (solo contributi

URA); b. animali della specie equina:

1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età

superiore a 30 mesi,

2. stalloni, di età superiore a 30 mesi,

3. animali, di età inferiore a 30 mesi;

c. animali della specie caprina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a 1 anno,

2. animali di sesso maschile, di età superiore a 1 anno;

d. animali della specie ovina (solo contributi URA):

1. animali di sesso femminile, di età superiore a 1 anno,

2. animali di sesso maschile, di età superiore a 1 anno,

3. agnelli magri;

e. animali della specie suina:

1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi,

2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi,

3. scrofe da allevamento in lattazione,

4. suinetti svezzati,

5. rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso;

f. conigli:

1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all'anno, inclusi gli ani-

mali giovani di età inferiore a 35 giorni circa,

2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni;

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

g. pollame da reddito:

1. galline produttrici di uova da cova e galli,

2. galline produttrici di uova di consumo,

3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,

4. polli da ingrasso,

5. tacchini.

Art. 71 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) 1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti, a. nei quali gli animali sono tenuti liberi in gruppi; b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e oc- cuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e c. che dispongono di luce diurna naturale con un’intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un’illuminazione meno intensa. 2 Le esigenze specifiche concernenti le singole categorie di animali nonché le esi- genze relative alla documentazione e ai controlli sono fissate nell'allegato 6 numero I. Nel caso del pollame da reddito occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all’allegato 6 numero II. 3 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuoccia- no alla salute degli animali né all’ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo. 4 Se per gli animali della specie bovina si utilizzano stuoie deformabili, occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all’allegato 6 numero III.

5 Gli animali devono avere accesso giornalmente a un ricovero conforme alle pre-

scrizioni SSRA. 6 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l’accesso giornaliero a un ricovero conforme alle prescrizioni SSRA per gli animali di cui all’articolo 70 lettere a–c non è necessaria- mente obbligatorio se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di con- dizioni atmosferiche estreme gli animali devono avere accesso a un ricovero con- forme alle prescrizioni SSRA. Se il percorso per raggiungerlo è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti per al massimo 5 giorni in un ricovero non conforme alle prescrizioni SSRA.

Art. 72 Uscita regolare all'aperto (URA) 1 Per uscita si intende la permanenza su un pascolo, in una corte o in un’area con clima esterno. 2 Le esigenze specifiche concernenti le singole categorie di animali sono fissate nell'allegato 6 numero IV. Nel caso del pollame da reddito occorre inoltre rispettare

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

le esigenze di cui all’allegato 6 numero II. La lettiera deve adempiere le esigenze di cui all'articolo 71 capoverso 3. 3 Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l’uscita, se ciò è imperativamente indispensabile in relazione alla malattia o alla ferita. 4 L’uscita deve essere riportata in un apposito registro al più tardi entro 3 giorni. Conformemente all’organizzazione dell’uscita, essa deve essere documentata per gruppo di animali cui è stata concessa l’uscita comune o per singolo animale. Le semplificazioni nella tenuta del registro e le esigenze relative al controllo sono fissate nell’allegato 6 numero V. Se il sistema di detenzione degli animali garantisce in permanenza l’accesso a una corte o a un pascolo, l’uscita non deve essere docu- mentata. 5 La corte e il pascolo devono rispondere alle esigenze degli animali. I dettagli determinanti a questo proposito sono fissati nell'allegato 6 numero V.

Art. 73 Autorizzazioni cantonali speciali 1 I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende con- formemente all'allegato 6 numero II 1.3, numero IV 1.1 lettera b e numero V 1.5. 2 Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per 5 anni al mas- simo.

3 Esse contengono:

a. una descrizione dettagliata della deroga ammessa alle disposizioni dell’ordinanza interessata; b. i motivi alla base della deroga; e c. la durata di validità. 4 Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.

5 Tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.

Capitolo 6: Contributi per l’efficienza delle risorse Sezione 1: Contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni

Art. 74 Contributo 1 Il contributo per lo spandimento a basse emissioni di concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio è versato per ettaro e dose.

2 Per procedimenti di spandimento a basse emissioni si intende:

a. l'uso di tubi flessibili a strascico; b. l'uso di assolcatori; c. l'interramento del liquame;

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

d. l'iniezione del liquame in profondità.

3 I contributi sono versati fino al 2019 al massimo.

Art. 75 Condizioni e oneri 1 Per ogni superficie danno diritto ai contributi 4 dosi di liquame al massimo all'an- no. Viene considerato il periodo dal 1° settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno di contribuzione. 2 Per dosi di liquame nel periodo dal 15 novembre al 15 febbraio non sono concessi contributi. 3 In Suisse-Bilanz, per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal rici- claggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono compu- tati con 3 kg di N disponibile. Al riguardo è determinante la "Guida Suisse-Bilanz". 4 Il gestore s'impegna a effettuare correntemente le seguenti registrazioni: a. designazione dell'unità di gestione e della particella o della particella gestita; b. data dello spandimento; e c. superficie concimata. 5 Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere fornite le registrazioni.

Sezione 2: Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

Art. 76 Contributo 1 Ilcontributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva è versato per ettaro. 2 Per lavorazione rispettosa del suolo si intende: a. la semina diretta; durante la semina viene mosso il 25 per cento al massimo della superficie del suolo; b. la semina a bande (semina a bande fresate e strip till); prima o durante la semina viene mosso il 50 per cento al massimo della superficie del suolo; c. la semina a lettiera; lavorazione profonda 10 cm al massimo, senza rivolta- mento del suolo. 3 Non sono versati contributi per l'impianto di: a. prati artificiali con semina a lettiera; b. sovesci invernali e colture intercalari.

4 I contributi sono versati fino al 2019 al massimo.

Art. 77 Rinuncia a erbicidi 1 Per la rinuncia all'impiego di erbicidi nella lavorazione rispettosa del suolo durante tutto l'anno di coltivazione è versato un contributo supplementare per ettaro e anno.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Tale contributo supplementare è versato solo a complemento dei metodi di coltiva- zione di cui all'articolo 76 capoverso 2. 2 La rinuncia all'impiego di erbicidi non deve imperativamente riguardare tutte le unità di gestione notificate per la lavorazione rispettosa del suolo. 3 In caso di eccessiva presenza di malerbe, l'azienda può procedere conformemente all'articolo 98.

Art. 78 Condizioni e oneri 1 Sono versati contributi per le superfici sulle quali la coltura principale è coltivata con una lavorazione rispettosa del suolo. 2 Per ridurre i rischi correlati a malattie, malerbe e parassiti devono essere prese misure precauzionali, come avvicendamenti adeguati delle colture, varietà idonee e pacciamatura dei residui del raccolto sul campo. 3 L'impiego di glifosato è limitato a 1,5 kg di principio attivo per ettaro e anno.

4 Le condizioni per ricevere i contributi devono essere rispettate a partire dal raccol- to della coltura precedente fino al raccolto della coltura principale (anno di coltiva- zione). 5 Il gestore s'impegna a effettuare correntemente le seguenti registrazioni per ogni unità di gestione (particella): a. metodo di coltivazione; b. coltura principale; c. termini di semina e di raccolta; d. impiego di erbicidi; e e. superficie. 6 Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere fornite le registrazioni.

Sezione 3: Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Art. 79 Contributo 1 Vengono versati contributi per l'impiego di apparecchi con tecnica d'applicazione precisa per lo spandimento di prodotti fitosanitari per ettaro.

2 Per tecnica d'applicazione precisa si intende:

a. la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia (dropleg); b. l'impiego di irroratrici dotate di sistemi antideriva in frutticoltura e viticoltu- ra.

3 Per irroratrici dotate di sistemi antideriva si intendono:

a. gli atomizzatori a flusso d'aria tangenziale (atomizzatori tangenziali); b. gli atomizzatori a flusso d'aria tangenziale, con rilevatore di vegetazione;

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

c. l'irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo.

4 I contributi sono versati fino al 2019 al massimo.

Art. 80 Condizioni e oneri 1 La tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia è un dispositivo supple- mentare per gli apparecchi convenzionali utilizzati nella protezione delle piante, che consente di impiegare almeno il 50 per cento degli ugelli per il trattamento delle parti inferiori delle piante e delle pagine inferiori delle foglie. 2 Le irroratrici dotate di sistemi antideriva sono concepite o equipaggiate in modo che senza ugelli antideriva è possibile ridurre la deriva di almeno il 50 per cento.

Capitolo 7: Aliquote di contribuzione e gestori aventi diritto ai contributi

Art. 81 1 Le aliquote di contribuzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettere a-f sono fissate nell'allegato 7. 2 I gestori di aziende hanno diritto ai pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numeri 1-5 e lettere b-g. Sono eccettuati i pagamenti diretti di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera o. 3 I gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari hanno diritto ai paga- menti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettera d nonché all'articolo 52 capoverso 1 lettera o.

Capitolo 8: Contributo di transizione Sezione 1: Diritto al contributo e determinazione del contributo

Art. 82 Diritto al contributo Il contributo di transizione è versato ad aziende gestite ininterrottamente dal 2 mag- gio 2013.

Art. 83 Contributo Il contributo di transizione è calcolato moltiplicando il valore di base stabilito per l'azienda per il coefficiente.

Art. 84 Valore di base 1 Il valore di base è stabilito un'unica volta per ogni azienda. Corrisponde alla diffe- renza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento, eccetto il contri- buto d'estivazione.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

2 Per la determinazione dei pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema ci si basa sugli anni 2011-2013. Si tiene conto dei pagamenti diretti generali dell'anno in cui l'azienda ha ricevuto i pagamenti diretti generali più elevati. Viene considerata la graduazione dei contributi in funzione della superficie o del numero di animali. 3 Per la determinazione dei contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento si tengono in considerazione le superfici che danno diritto ai contributi e gli effettivi di animali dell'azienda dell'anno determinante di cui al capoverso 2 nonché le aliquote di contribuzione vigenti nel 2014 secondo l'allegato 7. 4 Per la determinazione dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento si tiene in considerazione la graduazione di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2. I contri- buti per la sicurezza dell'approvvigionamento sono computati indipendentemente dall'adempimento dell'esigenza relativa alla densità minima di animali di cui all'arti- colo 48 capoversi 1 e 2.

Art. 85 Coefficiente 1 Il coefficiente si calcola sommando i valori di base di tutte le aziende e i fondi disponibili per i pagamenti diretti, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71-76, 77a e 77b LAgr nonché all'articolo 62a della legge del 24 gennaio 199121 sulla protezione delle acque. 2 L'UFAG stabilisce il coefficiente.

Sezione 2: Determinazione del contributo in caso di cambiamenti all'interno dell'azienda

Art. 86 Cambiamento di gestore Se un gestore riprende un'azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base previgente.

Art. 87 Ripresa di un'altra azienda o di parti di un'azienda 1 Se il gestore di un'azienda riprende un'altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base più elevato. 2 Se il gestore di un'azienda riprende solo parti di un'altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base previgente della propria azien- da.

Art. 88 Raggruppamento di più aziende 1 Se i gestori di più aziende fondano una comunità aziendale, il contributo di transi- zione è calcolato fondandosi sui valori di base delle aziende associate. I valori di base delle aziende associate vengono sommati.

21 RS 814.20

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

2 Se i gestori di più aziende accorpano le rispettive unità di produzione creando un'azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base individuale più elevato prima del raggruppamento.

Art. 89 Divisione di un'azienda 1 Se un'azienda o una comunità aziendale è divisa, per ogni nuova azienda ricono- sciuta è versato un contributo di transizione. Il valore di base dell'azienda o della comunità aziendale è diviso in proporzione alla superficie delle nuove aziende. Il contributo di transizione è calcolato fondandosi sulla superficie delle singole azien- de. 2 Non è versato alcun contributo di transizione se, prima della divisione, l'azienda, la forma di società o la comunità aziendale è esistita per meno di 5 anni nella sua forma attuale.

Art. 90 Abbandono da parte di un cogestore Se un cogestore di un'azienda o di una comunità aziendale abbandona la gestione, il valore di base rimane invariato, se egli è stato cogestore per almeno 5 anni prima dell'abbandono, altrimenti il valore di base diminuisce in modo proporzionale al numero di persone.

Art. 91 Modifiche strutturali importanti Se in un'azienda le USM diminuiscono del 60 per cento o più, il contributo di transi- zione è ridotto in ugual misura. La base è costituita dalle USM dell’anno utilizzato per il calcolo del valore di base di cui all'articolo 84 capoverso 2.

Sezione 3: Limitazione del contributo di transizione

Art. 92 Limitazione del contributo di transizione in base al reddito determinante 1 Il contributo di transizione è ridotto a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile giusta la legge federale del 14 dicembre 199022 sull'imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati. 2 La riduzione ammonta al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l'importo di 80 000 franchi. 3 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.

22 RS 642.11

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Art. 93 Limitazione del contributo di transizione in base alla sostanza determinante 1 La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati. 2 Il contributo di transizione è ridotto a partire da una sostanza determinante di 800 000 franchi fino a una sostanza determinante di 1 milione di franchi. La ridu- zione ammonta al 10 per cento della differenza tra la sostanza determinante del gestore e l'importo di 800 000 franchi. 3 Se la sostanza determinante supera 1 milione di franchi, non viene versato alcun contributo di transizione. 4 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.

Art. 94 Tassazione Fanno stato i dati fiscali degli ultimi 2 anni, che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato entro la fine dell'anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di 4 anni prima, si prende in considerazione la tassazione provviso- ria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica il contributo di transizione. Per quanto riguarda la deduzione per i gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.

Titolo 3: Procedura Capitolo 1: Notifica e inoltro della domanda

Art. 95 Notifica per tipi di pagamenti diretti e PER 1 Il gestore inoltra entro il 31 agosto precedente l'anno di contribuzione all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente: a. la PER; b. i contributi per la biodiversità; c. i contributi per i sistemi di produzione; d. i contributi per l'efficienza delle risorse. 2 La notifica funge da base per la pianificazione dei controlli nel successivo anno di contribuzione. 3 Con la notifica il gestore designa l'organizzazione di controllo o l'autorità cantona- le che controlla la PER. Essa deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del ...23 sul coordinamento dei controlli (OCoC). 4 Il Cantone disciplina i dettagli in relazione alla notifica.

23 RS....

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Art. 96 Domanda

1 I pagamenti diretti sono versati soltanto su richiesta. La domanda deve essere

inoltrata all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuri- diche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede. 2 Il Cantone stabilisce: a. se la domanda deve essere inoltrata in forma cartacea o via Internet; b. quali moduli devono essere firmati; c. se le domande inoltrate via Internet possono essere munite di firma elettroni- ca qualificata secondo l’articolo 2 lettera c della legge federale del 19 di- cembre 200324 sulla firma elettronica.

Art. 97 Termini di domanda e scadenze 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la domanda per ottenere pagamenti diretti va inoltrata all'autorità designata dal Cantone di domicilio tra il 15 gennaio e il 15 febbraio. 2 La domanda per ottenere contributi nella regione d'estivazione va inoltrata all'auto- rità designata dal Cantone di domicilio tra il 1° e il 31 agosto. 3 I Cantoni possono fissare un termine di domanda nell'ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 98 Ritiro della domanda 1 Il gestore che non intende o non può più rispettare le condizioni e gli oneri deve ritirare immediatamente la sua domanda. Deve informarne per scritto l'autorità designata dal Cantone di domicilio prima di procedere a qualsiasi modifica.

2 Il Cantone disciplina la procedura.

Art. 99 Dati della domanda 1 Il gestore notifica all'autorità designata dal Cantone di domicilio in particolare:

a. i dati aziendali e strutturali conformemente all'ordinanza del …25 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura; b. la conferma della notifica di cui all'articolo 95; c. le superfici per la promozione della biodiversità indicate su una carta (eccet- to gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi). I Cantoni possono richiedere una registrazione mediante il sistema d'informazione geografica; d. i tipi di pagamenti diretti secondo l'articolo 2 di cui fa richiesta; e. per i contributi d'estivazione, inoltre:

1. la categoria e il numero degli animali estivati, eccetto gli animali della

specie bovina e i bufali,

24 RS 943.03 25 RS …

103

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

2. la data dell'ascesa all'alpe,

3. la data presumibile della discesa dall’alpe,

4. le variazioni della superficie di pascolo utilizzabile,

5. le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione

d'estivazione; f. i dati supplementari necessari per la determinazione dei contributi per i si- stemi di produzione e per l'efficienza delle risorse secondo le indicazioni dell'UFAG; g. le variazioni di superficie e gli indirizzi delle aziende interessate, con indica- zione del vecchio e del nuovo gestore; h. i pagamenti diretti dell'UE ricevuti l'anno precedente per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare. 2 I gestori di aziende con superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a inoltrare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell'UE stanziati. 3 Il gestore attesta la correttezza dei dati nella domanda e nei moduli di rilevazione. L'attestazione può avvenire mediante firma autografa o elettronicamente secondo le indicazioni del Cantone. 4 Il Cantone verifica la correttezza dei dati di cui ai capoversi 1-3 e disciplina i dettagli in merito ai rispettivi controlli. Può delegare la verifica e il controllo a un servizio da esso incaricato. 5 All'atto della rilevazione dei dati il gestore notifica le variazioni delle condizioni aziendali (cambiamento di gestore, variazioni della superficie, effettivi di animali) di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 106 capoverso 3 intervenute nell'anno di contribu- zione. Variazioni successive della superficie e delle colture principali vanno notifi- cate entro il 1° maggio. I Cantoni disciplinano la procedura.

Capitolo 2: Controlli

Art. 100 Esigenze relative ai controlli 1 Per i controlli e il loro coordinamento si applicano le indicazioni dell'OCoC26, nonché eventuali ulteriori disposizioni della presente ordinanza. 2 I controlli nell'ambito della PER devono essere eseguiti da un'organizzazione di controllo accreditata per questo ambito conformemente alla norma europea ISO/IEC 17020 e all'ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione27. 3 I controlli in relazione al contributo per l’agricoltura biologica devono essere eseguiti da un ente di certificazione accreditato conformemente all'articolo 28 o 29 dell'ordinanza del 22 settembre 199728 sull'agricoltura biologica.

26 RS… 27 RS 946.512 28 RS 910.18

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

4 Se il gestore si annuncia, per la prima volta o dopo un'interruzione, per la PER, i contributi per i sistemi di produzione, il contributo per la qualità dei livelli I e II o per i contributi per l'efficienza delle risorse, va controllata l'osservanza delle esigen- ze nel primo anno di contribuzione. 5 Dopo aver coordinato i controlli, l'organo di coordinamento cantonale comunica a ogni organizzazione di controllo di cui all'articolo 95 capoverso 3: a. presso quali aziende deve effettuare controlli nel successivo anno di contri- buzione; b. quali ambiti vengono controllati; c. se i controlli devono avvenire con preavviso o senza preavviso; d. in quale periodo devono essere eseguiti i controlli. 6 Almeno il 10 per cento dei controlli relativi alla protezione degli animali e ai contributi per il benessere degli animali avviene senza preavviso. 7 Per il tipo di pagamenti diretti "contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita", al termine dell'anno di contribuzione i Cantoni plausibiliz- zano annualmente almeno un quarto dei bilanci foraggeri secondo l'allegato 5 nume- ro 3. I bilanci foraggeri non plausibili comportano un controllo nell'azienda secondo l'articolo 4 OCoC29.

Art. 101 Punti di controllo e risultati dei controlli 1 All'atto dei controlli vanno verificati i punti di controllo stabiliti dall'UFAG e dall'Ufficio federale di veterinaria nei cataloghi dei dati di cui all'articolo 24 capo- verso 2 OSIAgr30 per il sistema d'informazione per i dati sui controlli. 2 La persona addetta al controllo comunica senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati all'atto del controllo. Se il gestore non concorda con la valutazione può richiedere, entro 3 giorni lavorativi dal controllo, che l'organizzazione designata dal Cantone proceda a una seconda valutazione entro i successivi 2 giorni lavorativi. 3 L'organizzazione di controllo trasmette i risultati dei controlli all'organo di coordi- namento cantonale secondo le disposizioni del contratto di collaborazione di cui all'articolo 102 capoverso 2. 4 L'organo di coordinamento verifica la completezza e la qualità dei dati di controllo e li mette a disposizione delle autorità cantonali competenti. 5 Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'artico- lo 165d LAgr31.

29 RS … 30 RS ... 31 RS 910.1

105

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Capitolo 3: Responsabilità e collaborazione

Art. 102

1 Della pianificazione, esecuzione e documentazione dei controlli in virtù della

presente ordinanza è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gesto- re. 2 Il Cantone può delegare i lavori necessari in tale ambito purché siano adempiute le disposizioni dell'OCoC32. Il Cantone disciplina l'indennizzo dei lavori delegati. 3 Il Cantone non può delegare all'ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti di interconnessione e per la qualità del paesaggio. 4 I Cantoni vigilano sull'attività di controllo delle organizzazioni di controllo sul territorio cantonale eseguendo verifiche per campionatura. 5 Su indicazione dell'UFAG, i Cantoni redigono ogni anno un rapporto sui controlli eseguiti sul loro territorio e sulla loro attività di vigilanza conformemente al capo- verso 4.

Capitolo 4: Sanzioni amministrative

Art. 103 Riduzione e diniego dei contributi 1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all'allegato 8, se il richie- dente: a. fornisce, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere; b. intralcia i controlli; c. non annuncia tempestivamente i tipi di pagamenti diretti ai quali intende ri- correre; d. non osserva le condizioni e gli oneri postigli dalla presente ordinanza o al- trimenti; e. non osserva le prescrizioni rilevanti per l'agricoltura previste dalla legge sul- la protezione delle acque, dalla legge sulla protezione dell'ambiente o dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio; f. non notifica o non notifica correttamente i dati di cui all'articolo 4 dell'ordi- nanza BDTA del 26 ottobre 201133 oppure non tiene i documenti sul traffico di animali conformemente alle prescrizioni; g. non inoltra tempestivamente al Cantone la notifica dell'inosservanza delle prescrizioni concernenti la PER e i tipi di pagamenti diretti di cui ai capitoli 3-6 del titolo 2. 2 L'inosservanza di prescrizioni di cui al capoverso 1 lettera e va constatata mediante decisione passata in giudicato.

32 RS … 33 RS 916.404.1

106

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

3 In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono negare la concessione di contributi per 5 anni al massimo. 4 In caso di perdita di terreno affittato non sono reclamati i contributi per inosser- vanza del periodo obbligatorio. 5 In caso di cambio di gestore o di cessazione della gestione di un'azienda prima del 1° gennaio, il gestore uscente o cedente risponde delle riduzioni dei contributi e dei costi sorti in relazione all'esecuzione della presente ordinanza.

6 Su indicazione dell’UFAG, i Cantoni redigono ogni anno un rapporto sulle ridu-

zioni e sui dinieghi di contributi decisi. La registrazione completa nel sistema d'in- formazione centrale per i dati sui controlli conformemente all’articolo 165d LAgr34 è considerata un rapporto.

Art. 104 Forza maggiore 1 Se le condizioni inerenti alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e ai tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore o in caso di immissione in possesso di superfici d'estivazione nel quadro di un raggruppamento alpestre o di terreni, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.

2 Sono considerate cause di forza maggiore, in particolare:

a. il decesso del gestore; b. l’espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della domanda; c. la distruzione delle stalle dell'azienda; d. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie aziendale; e. epizoozie che colpiscono l'intero effettivo di animali dell'azienda o una parte di esso; f. danni gravi alle colture dovuti a malattie o a organismi nocivi; g. eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato. 3 Il gestore deve comunicare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro 10 giorni dalla presa di conoscenza.

4 I Cantoni disciplinano la procedura.

Art. 105 Prescrizioni in materia di profilassi delle epizoozie Se determinate condizioni richieste per la concessione dei contributi per il benessere degli animali non possono essere adempiute a causa di prescrizioni concernenti la profilassi delle epizoozie, i contributi non sono né ridotti né negati.

34 RS 910.1

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Capitolo 5: Contributo, conteggio e versamento

Art. 106 Contributo e conteggio 1 Il Cantone verifica il diritto ai contributi, calcola i contributi in base ai dati rilevati e li versa ai gestori aventi diritto. 2 I contributi d'estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione e i contributi per la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Se l'avente diritto è un ente di diritto pubblico, segnata- mente un Comune o un patriziato, esso deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d'estivazione almeno l'80 per cento del contributo. 3 I dati concernenti l'azienda, il gestore, le superfici e gli effettivi di animali vanno registrati tra il 15 gennaio e il 15 febbraio. Per gli effettivi di animali, oltre all'effet- tivo determinante va registrato quello al 1° gennaio. I Cantoni registrano le variazio- ni entro il 1° maggio. 4 Il giorno di riferimento per le condizioni delle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari è il 25 luglio. 5 Per calcolare l'importo totale da versare al gestore, senza i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione, va osservato il seguente ordine: a. limitazione in base alle USM; b. riduzioni dei contributi conformemente all'articolo 103; vengono considerate le riduzioni per le lacune notificate entro il 31 agosto. Le riduzioni concer- nenti lacune notificate dopo tale data vengono applicate l'anno seguente o fatturate al gestore responsabile; c. deduzione dei pagamenti diretti dell'UE. 6 La riduzione in base al reddito determinante e alla sostanza determinante è applica- ta sul contributo di transizione.

Art. 107 Versamento dei pagamenti diretti 1 L'UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l'importo totale approvato. 2 I contributi che non possono essere versati, decadono dopo 5 anni. Il Cantone deve restituirli all'UFAG.

3 Il Cantone paga ai richiedenti nell'anno di contribuzione:

a. entro il 10 novembre i contributi, senza i contributi nella regione d'estivazio- ne e il contributo di transizione; b. entro il 20 dicembre i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione. 4 Alla fine del primo semestre può versare un acconto corrispondente al 50 per cento al massimo dell’importo totale o del contributo concesso l’anno precedente, senza

108

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

contributi nella regione d'estivazione e richiederne il versamento anticipato all’UFAG. 5 Il Cantone inoltra la richiesta di denaro unitamente ai dati e alle informazioni richieste dall'UFAG al più tardi 3 settimane prima dei termini di cui al capoverso 3. Dopo l'inoltro delle richieste di denaro non sono più ammesse mutazioni dei dati aziendali e dei contributi. Eventuali differenze si regolano mediante versamenti suppletivi o computi. 6 I dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti vanno forniti all'UFAG entro il 31 dicembre. Essi corrispondono ai versamenti di cui al capoverso 3.

Titolo 4: Disposizioni finali

Art. 108 Notifica delle decisioni I Cantoni notificano all'UFAG le decisioni su ricorso. Le decisioni relative ai contri- buti sono notificate soltanto su richiesta.

Art. 109 Esecuzione 1 L'UFAG esegue la presente ordinanza, nella misura in cui i Cantoni non siano stati incaricati della sua esecuzione.

2 Se necessario, coinvolge altri uffici federali interessati.

3 Vigila sull'esecuzione nei Cantoni e, se necessario, coinvolge altri uffici federali e servizi. 4 Può emanare prescrizioni sulla struttura dei documenti per il controllo e delle registrazioni.

Art. 110 Registrazione dei geodati 1 I Cantoni registrano nel sistema d'informazione geografica le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda. 2 L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web elettronico per la regi- strazione dei dati di cui al capoverso 1. 3 Disciplina l'impostazione tecnica e organizzativa dell'utilizzo del servizo da parte dei Cantoni.

Art. 111 Servizio di calcolo dei contributi 1 L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web elettronico centrale per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda. 2 Disciplina l'impostazione tecnica e organizzativa dell'utilizzo del servizo da parte dei Cantoni.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Art. 112 Disposizioni transitorie 1 Per la rilevazione dei dati e i giorni di riferimento nel 2014 si applicano le disposi- zioni dell'ordinanza del 7 dicembre 199835 sui pagamenti diretti. 2 Fatto salvo il capoverso 3, l'esigenza relativa alla formazione agricola di cui all'ar- ticolo 4 è adempiuta dai gestori che hanno ottenuto pagamenti diretti dal 2013. 3 I gestori che hanno iniziato una formazione continua agricola di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera a dell'ordinanza del 7 dicembre 199836 sui pagamenti diretti entro il 31 dicembre 2013 devono terminarla con successo entro il 31 dicembre 2015. Se la formazione non è conclusa con successo, è richiesta la restituzione dei pagamenti diretti. 4 Il carico usuale stabilito in base all'ordinanza del 29 marzo 200037 sui contributi d'estivazione si applica finché non interviene un adeguamento. 5 Il versamento del contributo di declività è retto, fino al 31 dicembre 2016, dalle disposizioni degli articoli 35 e 36 dell'ordinanza del 7 dicembre 199838 sui pagamen- ti diretti. Il contributo per superfici con una declività superiore al 35 per cento am- monta, negli anni 2014-2016, a 700 franchi per ettaro. 6 Per superfici e alberi di cui all'articolo 52, notificati entro il giorno di riferimento del 2013, e per progetti d'interconnessione regionali di cui all'articolo 58, approvati dal Cantone entro la fine del 2013, si applicano, durante il periodo obbligatorio in corso, le esigenze previgenti. Il contributo massimo della Confederazione ammonta, fino alla scadenza del periodo obbligatorio, a 405 franchi per ettaro di pascoli e pascoli boschivi estensivi, a 810 franchi per ettaro di altre superfici e a 4.50 franchi per albero. Per i progetti di interconnessione il Cantone può fissare un termine transitorio più breve. 7 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 60, con inizio del perio- do d'attuazione previsto nel 2014, il rapporto sul progetto e la domanda di attuazione devono essere inoltrati all’UFAG entro il 31 gennaio 2014. Viene approvato al massimo un progetto per Cantone. 8 I contributi per l’efficienza delle risorse di cui all’articolo 74 capoverso 2 vengono versati soltanto se nel Cantone non è in corso alcun progetto per l'impiego sostenibi- le delle risorse naturali di cui all’articolo 77a LAgr, che sostiene la medesima misu- ra. 9 Nel 2014 la prova dell'adempimento della PER è retta dalle disposizioni dell'ordi- nanza del 7 dicembre 199839 sui pagamenti diretti. 10 I Cantoni provvedono affinché le superfici notificate per la prima volta per i contributi per le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione vengano controllate entro 2 anni dalla notifica. Se si constata che le superfici notificate non adempiono le esigenze, si deve richiedere la restituzione dei contributi versati o procedere alla compensazione con i contributi d'estivazione.

35 RU 1999 229, RU 2006 883 36 RU 1999 229, RU 2006 883

37 [RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 n. II 17]

38 RU 1999 229, RU 2010 2319 39 RU 1999 229, RU 2010 2319

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

11 Nel 2014 la riduzione e il diniego dei pagamenti diretti di cui all'articolo 103 sono retti, per quanto concerne la PER, i programmi etologici e la produzione estensiva, dalla Direttiva del 27 gennaio 2005 relativa alla riduzione dei pagamenti diretti (versione del 2008). 12 Nel caso di colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l'allegato 1 numero 9 capoverso 5 soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.

Art. 113 Abrogazione del diritto vigente Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. ordinanza del 7 dicembre 199840 sui pagamenti diretti;

2. ordinanza del 29 marzo 200041 sui contributi d'estivazione;

3. ordinanza del 4 aprile 200142 sulla qualità ecologica.

Art. 114 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 9.

Art. 115 Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 L'articolo 57 entra in vigore il 1° gennaio 2016.

3 Gli articoli 40 e 110 nonché l'allegato 7 numero 1.2 lettere b e c entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

40 RU 1999 229

41 [RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 n. II 17]

42 RU 2001 1310

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Allegato 1 (art. 11, 12, 14-19 e 21)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

1 Registrazioni

Il gestore tiene con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda. Esse devono presentare in modo comprensibile i lavori principali dell'azienda. Devono essere conservate per almeno 7 anni. Comprendono in particolare i dati seguenti: a. elenco delle particelle, superficie dell'azienda, superficie agricola utile, altre superfici; b. piano delle particelle con particelle gestite e superfici per la promozione del- la biodiversità; c. dati concernenti la concimazione, la protezione dei vegetali (prodotto impiega- to, data e quantità), il raccolto e le rese nonché per le colture campicole dati concernenti le varietà, l'avvicendamento delle colture e la lavorazione del suo- lo; d. la documentazione necessaria per il calcolo del bilancio delle sostanze nutri- tive; e. altre registrazioni, se necessarie.

2 Bilancio di concimazione equilibrato

2.1 Bilancio delle sostanze nutritive

1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» dell'UFAG e di AGRIDEA43, edizione 2014. 2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell'anno civile precedente l'anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All'atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell'anno precedente. 3 Tutti i trasferimenti di sostanze nutritive all'interno e fuori dell'agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nell'applicazione Internet HODUFLU. Solo i trasferimenti di sostanze nutritive in essa registrati sono riconosciuti per l'adempi- mento di Suisse-Bilanz. Per la registrazione si applicano le indicazioni di HODUFLU. 4 In caso di costruzione di edifici assoggettati all'obbligo del permesso che compor- tano un aumento dell'effettivo di animali da reddito per ettaro di superficie fertiliz- zabile, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali da reddito e inclu- dendo provvedimenti tecnici e contratti di cessione di concimi aziendali, viene

43 Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

raggiunto un bilancio fosforico equilibrato, senza margine di errore, il quale viene mantenuto per l'adempimento della PER anche dopo la realizzazione degli edifici. I servizi cantonali specializzati tengono un elenco delle aziende interessate. 5 Su tutta l'azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle coltu- re. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo a tutta l'azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il capoverso 6. 6 Le aziende che si trovano in un settore d'alimentazione (Zo) delimitato dal Cantone secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 28 ottobre 199844 sulla protezione delle acque con riguardo alla problematica del fosforo, possono spandere il 90 per cento al massimo del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prelevati dalle autorità di controllo competenti, l'azienda prova che nessuna particella gestita si trova nelle classi di fertilità D o E secondo il numero 2.2. OPD, è possibile spandere il 100 per cento al massimo del fabbisogno di fosforo. 7 Su tutta l'azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostanze nutritive non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. 8 Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell'anno se- guente non è, per principio, possibile. In viticoltura e in frutticoltura è permesso spandere concime fosforico sull'arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spandere fosforo apportato all'azienda sotto forma di compost e calce per 3 anni al massimo. Tutto l'azoto distribuito con questi concimi deve comunque essere consi- derato nel bilancio azotato dell'anno di spandimento. 9 Di norma, dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive relativo a tutta l’azienda sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se la produzione di sostanze nutritive del loro carico di bestiame non supera i seguenti valori per ettaro di superficie fertilizzabile: 210 kg N o 30 kg P/ha nella zona di pianura; 168 kg N o 24 kg P/ha nella zona collinare; 147 kg N o 21 kg P/ha nella zona di montagna I; 116 kg N o 17 kg P/ha nella zona di montagna II; 95 kg N o 14 kg P/ha nella zona di montagna III e 84 kg N o 12 kg P/ha nella zona di montagna IV. In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostan- ze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite citati.

44 RS 814.201

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

2.2 Analisi del suolo

1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l'approvvi- gionamento in sostanze nutritive del suolo (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo. I risultati delle analisi del suolo non devono risalire a oltre 10 anni. Fanno eccezione le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo di cui all'articolo 52 e i pascoli perenni. 2 Di norma, dall'analisi del suolo sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se la produzione di sostanze nutritive del loro carico di bestiame non supera i seguenti valori per ettaro di superficie fertilizzabile: 210 kg N o 30 kg P/ha nella zona di pianura; 168 kg N o 24 kg P/ha nella zona collinare; 147 kg N o 21 kg P/ha nella zona di montagna I; 116 kg N o 17 kg P/ha nella zona di montagna II; 95 kg N o 14 kg P/ha nella zona di montagna III e 84 kg N o 12 kg P/ha nella zona di montagna IV. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nelle classi di fertilità "ricca" (D) o "molto ricca" (E), conformemente ai "Dati di base per la concimazione in campicol- tura e foraggicoltura", edizione 2009. 3 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive delle organizzazioni specializzate devono contenere prescrizioni sugli intervalli delle analisi e sulla loro portata. 4 L'UFAG è competente per l'autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d'analisi riconosciuti e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni. 5 I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell'UFAG, a fini statistici, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.

3 Superfici per la promozione della biodiversità computabili

e che non danno diritto ai contributi

3.1 Disposizioni generali

Non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari. I trattamenti pianta per pianta sono consentiti soltanto sulle fasce tampone (lungo i corsi d'acqua a partire dal quarto metro), ma non sugli oggetti stessi. La superficie delle fasce tampone è computabile e viene registrata unitamente all'oggetto come superficie per la promo- zione della biodiversità.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

3.2 Condizioni e oneri particolari per le superfici per la

promozione della biodiversità computabili a. Fossati umidi, stagni, pozze 1 Si tratta di specchi d'acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale.

2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo o per la pesca.

3 La fascia tampone lungo fossati umidi, stagni o pozze è larga almeno 6 m.

b. Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi 1 Le superfici ruderali sono vegetazione erbacea e/o arbustiva (senza specie legnose) su ripiene, deponie e scarpate. Per quanto concerne i cumuli di pietra e gli affiora- menti rocciosi vi sono oggetti con o senza vegetazione. 2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo, vengono curate ogni 2 o

3 anni in autunno.

3 La fascia tampone lungo superfici ruderali, cumuli di pietra o affioramenti rocciosi è larga almeno 3 m.

c. Muri a secco

1 I muri a secco sono muri in pietra leggermente o non sigillati.

2 L'altezza misura almeno 50 cm.

3 La fascia tampone lungo i muri a secco è larga almeno 50 cm.

4 Viene computata una larghezza standard di 3 m; per i muri a secco al limite della superficie aziendale o per quelli con un'unica fascia tampone viene computata una larghezza di 1,5 m.

4 Avvicendamento disciplinato delle colture

4.1 Numero di colture

1 Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e venir considerate come una coltura se superano questa percentua- le. 2 Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come 2 colture. Se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come 3 colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principa- le. Le colture orticole comprendenti diverse specie appartenenti ad almeno 2 fami- glie differenti sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

4.2 Quota massima delle colture principali

1 Per aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue: in %

a. cereali complessivamente (senza mais e avena) 66 b. frumento e spelta 50 c. mais 40 d. mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o 50 prato artificiale e. prato a mais (uso di erbicidi possibile solo tra le strisce) 60 f. avena 25 g. barbabietole 25 h. patate 25 i. colza, girasoli 25 j. soia 25 k. favette 25 l. tabacco 25 m. piselli proteici 15 2 Per le restanti colture campicole, tra 2 colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno 2 anni.

4.3 Disciplinamento della pausa di coltivazione

1 Nel disciplinamento delle pause di coltivazione occorre garantire che le quote

massime delle colture di cui al numero 4.2 non siano superate. 2 Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 a un discipli- namento con pause di coltivazione di cui al presente numero o viceversa al più presto dopo un periodo di 5 anni.

5 Adeguata protezione del suolo

5.1 Copertura del suolo

1 La semina della coltura intercalare o del sovescio invernale deve avvenire prima del 1° settembre nella regione di pianura e prima del 15 settembre nella zona collina- re o nella zona di montagna I. La copertura del suolo della particella in questione deve essere mantenuta almeno fino al 15 novembre. 2 Se non può essere rispettato il termine del 1° settembre o del 15 settembre segna- tamente a causa di un raccolto tardivo o di un trattamento contro le malerbe, occorre

116

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

seminare la coltura intercalare o il sovescio invernale entro il 30 settembre. La copertura del suolo della superficie in questione o di un'altra superficie almeno della stessa dimensione con coltura intercalare o sovescio invernale deve essere mantenu- ta almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente.

5.2 Protezione contro l’erosione

1 La superficie coltiva dell'azienda sulla quale non sono stati presi provvedimenti adeguati non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione. 2 Una perdita di suolo è considerata rilevante, se è visibile e supera un valore di 2 m cubi per ettaro. 3 Se una perdita di suolo non è riconducibile a una causa esclusivamente naturale o esclusivamente infrastrutturale né a una combinazione di queste due cause, è consi- derata dovuta alla gestione. 4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, il gestore deve dimostrare che ha preso provvedimenti adeguati sulla particella in questione. Per valutare se sono stati presi provvedimenti adeguati ci si avvale della seguente tabella. Deve essere raggiunto un punteggio minimo di 5 punti per particella.

Provvedimenti Punti

Distanza nella linea di caduta / di massima pendenza

< 30 m fino alla particella successiva, fasce inerbite* (min. 3 m di larghezza) +1 o strade. Tra 50 e 100 m fino alla particella successiva, fasce inerbite (min. 3 m di -1 larghezza) o strade.

< 100 m fino alla particella successiva, fasce inerbite* (min. 3 m di larghezza) -2 o strade. * Per fasce inerbite s'intendono le superfici in grado di ridurre l'erosione, quali strisce di prato, maggesi fioriti e maggesi da rotazione, strisce o siepi Avvicendamento delle colture (per periodo di gestione, di norma 6 anni o durata dell'avvicendamento delle colture) Quota di prati artificiali nell'avvicendamento delle colture** ≥ 33% +2 ≥ 20% +1 < 20% -1 Quota di sarchiate (senza patate e colza) e verdure di campo** ≥ 33% -2 15 - 32% -1 Frumento autunnale direttamente dopo le patate / barbabietole da zucchero -1 Avvicendamento delle colture con patate -2

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Provvedimenti Punti

Inverdimento invernale fino al 15 febbraio dell'anno seguente +1 ** 33% = 2 volte in 6 anni; 17% = 1 volta in 6 anni

Lavorazione del suolo / tecnica di coltivazione / gestione Nessun impiego di apparecchiature per la lavorazione del suolo rotanti +1

Semina diretta, semina a bande fresate o semina su lettiera secondo la defini- +1 zione di cui all'art. 74 OPD (min. 1 volta per periodo di valutazione)

Semina diretta / semina a bande fresate secondo la definizione di cui all'art. 76 +3 OPD (permanentemente durante il periodo di valutazione) Gestione chiaramente trasversale al pendio o parallela alla pendenza +1 Gestione chiaramente nella linea di caduta -1

Struttura del suolo pH H2O (campione misto di suolo) > 6.5 +1 Concimazione organica media di almeno 1 t/a di sostanza secca (letame, +1 compost, concimazione con paglia secondo il calendario dei campi) Altro Nessuna coltivazione contemporanea di sarchiate o colture soggette al rischio +1 di erosione sulle particelle confinanti sovrastanti o sottostanti Fasce tampone di almeno 3 m di larghezza lungo le strade sulla superficie +1 coltiva aperta Provvedimenti mirati per migliorare l'infiltrazione (p.es. impiego di un estir- +1 patore entro 2 giorni dal raccolto delle patate)

In caso di presenza di una conca su una particella, provvedimenti presi come +1 p.es. fasce inerbite Riduzione dell'erosione nelle piste di passaggio +1 Altri provvedimenti motivati per prevenire l'erosione +1

6 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari

6.1 Disposizioni generali

1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni 4 anni civili da un servizio ricono- sciuto. 2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate di un serbatoio d'acqua. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura

1 Tra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di prodotti fitosanitari non sono autorizzate. 2 In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura. 3 L'impiego di erbicidi in pre-emergenza o su superfici inerbite e di insetticidi da irrorare è autorizzato per le colture menzionate nella tabella sottostante esclusiva- mente nei seguenti casi.

Coltura Erbicidi in pre-emergenza Insetticidi da irrorare

1. Cereali Trattamento autunnale parziale Una volta raggiunta la soglia nociva

o su un'ampia porzione della contro la criocera del frumento: superficie entro il 10 ottobre. soltanto con prodotti elencati nel capoverso 4.

2. Colza Trattamento parziale o su un'ampia Una volta raggiunta la soglia nociva

porzione della superficie. contro il punteruolo e il meligete.

3. Mais Trattamento sulla fila. Una volta raggiunta la soglia nociva

contro la piralide soltanto con prodotti elencati nel capoverso 4.

4. Patate / patate da Trattamento sulla fila, trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva tavola parziale o su un'ampia porzione contro la dorifora e gli afidi: della superficie. soltanto con prodotti elencati nel capoverso 4.

5. Barbabietole (da Trattamento sulla fila o trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva foraggio e da zucche- su un'ampia porzione della superfi- contro gli afidi: soltanto con prodotti ro) cie soltanto dopo la levata delle elencati nel capoverso 4. malerbe.

6. Piselli proteici, Trattamento sulla fila, trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva favette, parziale o su tutta la superficie. contro gli afidi: soltanto con prodotti soia, girasoli, elencati nel capoverso 4. tabacco

7. Superficie inerbi- Autorizzato in generale il trattamento con erbicidi pianta per pianta. ta Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: l'impiego di erbicidi totali è autorizzato. Per prati artificiali: autorizzato il trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Per terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi soltanto con autorizzazione speciale se la superficie da trattare supera del 20 per cento la superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodi- versità).

4 Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, per i nematocidi, i molluschicidi e le seguenti combinazioni di agente patogeno e coltura, in campicol-

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

tura e foraggicoltura determinati prodotti fitosanitari possono essere impiegati liberamente (colonna 3), gli altri, invece, soltanto con un'autorizzazione speciale conformemente al numero 5.3 (colonna 4):

Categoria di Agente patogeno / Prodotti utilizzabili Utilizzabili nella PER prodotti coltura liberamente nella PER soltanto con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3 a. Nematocidi Nessuno. Tutti i prodotti fitosanitari.

b. Molluschicidi Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri prodotti di metaldeide e fosfato di fitosanitari autorizzati. ferro III.

c. Insetticidi Criocera dei cereali Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri prodotti di Diflubenzuron, Teflu- fitosanitari autorizzati. benzuron e Spinosad.

Dorifora della patata Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri prodotti di Teflubenzuron, Azadi- fitosanitari autorizzati. rachtin e Spinosad o a base di Bacillus thurin- giensis.

Afidi delle patate da Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri prodotti tavola, dei piselli di Pirimicarb, Pymetrozin fitosanitari autorizzati. proteici, delle favette, e Flonicamid. del tabacco, delle barbabietole (da forag- gio e da zucchero) e dei girasoli. Piralide del mais Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri prodotti di Trichogramme spp. fitosanitari autorizzati.

6.3 Autorizzazioni speciali

1 Le autorizzazioni speciali per provvedimenti fitosanitari vanno rilasciate secondo le istruzioni emanate in data xy dalla Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali e approvate dall'UFAG. Esse sono rilasciate per iscritto e temporaneamente sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia, come autorizzazioni per regioni delimitate. Contengono informazioni sull'impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono essere vincolate a una consulenza del servizio competente. Il disciplinamento dei costi rientra nell'ambito di competenza dei Can- toni. 2I servizi fitosanitari cantonali tengono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni sulle aziende, sulle colture, sulle superfici e sugli organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l'elenco all'UFAG.

3 Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale prima del trattamento.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

7 Deroghe per la produzione di sementi e tuberi-seme

Sono applicabili le seguenti disposizioni.

1. Cereali da semina

– Pausa di coltiva- Sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al zione massimo 2 anni di coltivazione di seguito.

2. Patate da semina

– Protezione dei Autorizzati aficidi (solo per la coltivazione in tunnel) e oli a vegetali livello di prebase e base. Il trattamento con aficidi (tranne per la coltivazione in tunnel) è autorizzato solo con un'autorizza- zione speciale di Agroscope.

3. Mais da semina

– Pausa di coltiva- Semina a lettiera, sottosemina o prati a mais: al massimo 5 zione anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per 3 anni. Altri metodi di coltivazione: al massimo 3 anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per 2 anni. – Protezione dei Autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla vegetali superficie.

4. Semi di graminacee e trifoglio

– Protezione dei Per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono vegetali essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati solo gli insetticidi autoriz- zati. – SPB Di norma il selezionatore di sementi deve predisporre una distanza di isolamento di oltre 300 m tra la coltura di sementi e le superfici per la promozione della biodiversità, come prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, maggesi fioriti, maggesi da rotazione o superfici per la promozione della biodiversità con una fascia di superficie inerbita o da strame, così da evitare conflitti tra gli oneri di gestione della compen- sazione ecologica e della produzione di sementi. Se per cause di forza maggiore la distanza deve essere ridotta, il Cantone può, su richiesta, stabilire termini di sfalcio diversi da quelli della presente ordinanza e ridurre di conseguenza i contributi. Le superfici sono computate nella compensazione ecologica necessaria alla prova che le esigenze ecologiche sono rispetta- te.

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8 Esigenze relative alle direttive PER di organizzazioni

nazionali specializzate e d'esecuzione

8.1 Disposizioni PER concernenti le colture speciali

1 Per le colture speciali devono essere adempiuti i principi contenuti negli articoli 11-17 e, se del caso, le esigenze minime di cui al presente allegato.

2 Le seguenti organizzazioni specializzate possono elaborare disposizioni PER

specifiche: a. il Gruppo di lavoro svizzero in materia di PER in orticoltura (SAGÖL); b. il Gruppo di lavoro svizzero per la produzione integrata di frutta in Svizzera (SAIO); c. la Federazione svizzera per la produzione ecologica in viticoltura (Viti- swiss).

3 L'UFAG può approvare le disposizioni di cui al capoverso 2 se queste vengono

valutate equivalenti a quelle secondo il capoverso 1.

8.2 Altre disposizioni PER

1 Le seguenti organizzazioni specializzate e d'esecuzione possono elaborare direttive PER specifiche: a. Koordination Richtlinien Tessin und Deutschschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis (KIP); b. Le Groupement pour la production intégrée dans l’Ouest de la Suisse (PIOCH) ; c. Bio Suisse. 2 L'UFAG può approvare le direttive delle organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b se queste vengono valutate come equivalenti alle disposizioni della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. 3 L'UFAG può approvare le direttive delle organizzazioni di cui al capoverso 1 lettera c se queste vengono valutate come equivalenti alle disposizioni sull'avvicen- damento disciplinato delle colture e sulla protezione adeguata del suolo.

9 Fasce tampone

1 Le fasce tampone sono fasce estensive di superficie inerbita o da strame. Su di esse non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari. Fatto salvo il capoverso 5, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

2 Devono essere predisposte:

a. ai margini delle foreste, una fascia tampone di almeno 3 m di larghezza; b. lungo i sentieri, una fascia tampone di almeno 0,5 m di larghezza;

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c. lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi, una fascia tampone di almeno

3 e al massimo 6 m di larghezza su entrambi i lati. Una fascia su un solo lato

è sufficiente, se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua. 3 Il Cantone può autorizzare che non vengano predisposte fasce di superficie inerbita lungo siepi o boschetti campestri e rivieraschi, se: a. condizioni tecniche particolari lo richiedono (p.es. larghezza esigua del campo tra due siepi), o b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale di proprietà. 4 Sulle superfici per le quali il Cantone ha rilasciato un'autorizzazione di cui al capoverso 3 non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari. 5 Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza non arabile. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a o 41b dell’ordinanza del 28 ottobre 199845 sulla protezione delle acque (OPAc) oppu- re, in virtù dell'articolo 41b capoverso 4 OPAc46, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua la fascia viene misurata a partire dal ciglio della scarpata. 6 Lungo le superfici di inventari (paludi, siti di riproduzione degli anfibi e prati e pascoli secchi) devono essere rispettate le prescrizioni in materia di gestione e le dimensioni delle zone tampone di cui all'articolo 18a LPN.

45 RS 814.201 46 RS 814.201

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Allegato 2 (art. 42)

Criteri per la delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti

Le zone terrazzate vanno delimitate applicando i seguenti criteri. 1. Il vigneto deve presentare diversi livelli (terrazzamenti), limitati da muri di sostegno a monte e a valle.

2. La distanza fra i muri di sostegno di un livello a valle e quello a monte non

deve essere mediamente superiore a 30 m. 3. L'altezza dei muri di sostegno a valle, misurata a partire dal terreno naturale fino al bordo superiore del muro, ammonta almeno a 1 m. Vengono tenuti in considerazione anche singoli muri con un'altezza inferiore a 1 m. 4. I muri di sostegno sono tipi di muro usuali. Per tipi di muro usuali s'intendo- no, oltre a quelli in pietra naturale, le opere murarie in calcestruzzo rivestito con sassi o con calcestruzzo strutturato, in elementi per il consolidamento delle scarpate, in pietra artificiale, in elementi prefabbricati in calcestruzzo nonché muri a secco ciclopici. Sono esclusi i muri in calcestruzzo lisci (muri in calcestruzzo convenzionali).

5. Le zone terrazzate hanno una superficie di almeno 1 ettaro.

6. I vigneti in zone terrazzate sono indicati su un piano cartografico o su una

carta.

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Allegato 3 (art. 24, 27 e 47)

Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazio- ne

1 Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo

1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo: a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione: b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti; c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce; d. le fasce detritiche e le giovani morene; e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo; f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo. 2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolunga- ta o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente. 3 Il gestore definisce in un piano le superfici pascolative, quelle non pascolative e quelle soltanto limitatamente pascolative.

2 Piano di gestione

1 Il piano di gestione deve indicare:

a. le superfici pascolative e quelle non pascolative; b. le biocenosi esistenti, la loro valutazione e i biotopi di importanza nazionale; c. la superficie di pascolo netta; d. il potenziale di resa stimato; e. l'idoneità delle superfici all'utilizzo con le diverse categorie di animali.

2 Il piano di gestione stabilisce:

a. quali superfici adibire al pascolo di quali animali; b. i numeri concernenti il carico e la durata dell'estivazione; c. il sistema di pascolo;

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d. lo spargimento dei concimi prodotti sull'alpe; e. un'eventuale concimazione integrativa; f. un eventuale apporto di foraggio grezzo e concentrato; g. un eventuale piano di risanamento per la lotta contro le piante problemati- che; h. eventuali provvedimenti contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono; i. le registrazioni sul carico, sulla concimazione ed eventualmente sull’apporto di foraggi e sulla lotta contro le piante problematiche.

3 Il piano di gestione deve essere stilato da esperti, indipendenti dal gestore.

3 Densità massima per i pascoli destinati agli ovini

Ubicazione: Sistema di pascolo Densità massimaa per ha altitudine di superficie di pascolo netta topografia vegetazione Ovinib UBG

Sotto fino a 1000 m Gregge permanentemen- 6–10 0,5–0,9 il limite del bosco: 1000-1400 m te sorvegliato o 5–8 0,4–0,7 terreni con declività oltre 1400 m pascolo da rotazione 3–6 0,3–0,5 moderata, resa o vegetazione media fino a 1000 m Altri pascoli 4–7 0,3–0,6 1000-1400 m 3–5 0,3–0,4 oltre 1400 m 2–3 0,2–0,3

Sopra Gregge permanentemen- 4–5 0,3–0,5 il limite del bosco: te sorvegliato o zone in cui possono ancora pascolare i pascolo da rotazione bovini, terreni con declività moderata, resa o vegetazione media Altri pascoli 2–3 0,2–0,3

Superfici in altitudine: Gregge permanentemen- 2–3 0,2–0,3 oltre le zone in cui possono ancora pascolare te sorvegliato o i bovini, terreni con declività moderata, resa pascolo da rotazione o vegetazione media Altri pascoli 0,5–1,8 0,1–0,2

La densità massima si riferisce a ubicazioni medie per quanto concerne la resa in foraggio e l'utilizzazione. In luoghi molto favorevoli e con resa elevata, in caso di sorveglianza permanente o pascolo da rotazione, la densità massima può essere aumentata del 50 per cento al massimo. Qualora venisse rivendicato un aumento, la sua legittimità deve essere comprovata da una stima del potenziale di resa e da una valutazione dell’idoneità della superficie, effettuate da specialisti. a In luoghi sfavorevoli (superfici declive, ombrose, umide o secche) sono determinanti, in linea di massima, i valori più bassi. b Media ponderata per ovino estivato = 0,0861 UBG

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4 Sistemi di pascolo per gli ovini

A Sorveglianza permanente

1. La conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è

condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore.

2. Il pascolo è suddiviso in settori e riportato in un piano.

3. L'utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovra-

sfruttamento.

4. La permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo

non supera 2 settimane e la stessa superficie è riutilizzata per il pascolo al più presto dopo 4 settimane.

5. Il gregge è sorvegliato ininterrottamente.

6. La scelta e l’utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici.

7. Viene tenuto un registro dei pascoli.

8. Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle ne- vi. 9. È autorizzato l’impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recinzio- ne dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico eleva- to di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il periodo di permanenza consentito. Dopo ogni avvicendamento di parco, le reti in mate- riale sintetico vengono immediatamente rimosse. Qualora l’impiego di reti in materiale sintetico provochi problemi agli animali selvatici, il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all’occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte.

B Pascolo da rotazione

1. Il pascolo avviene, per tutta la durata dell’estivazione, in parchi cintati o

chiaramente delimitati da elementi naturali.

2. L'utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovra-

sfruttamento. 3. La rotazione è regolare e tiene conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali. 4. Lo stesso parco è adibito al pascolo per 2 settimane al massimo e riutilizzato a tal fine al più presto dopo 4 settimane.

5. I parchi sono riportati su un piano.

6. Viene tenuto un registro dei pascoli.

7. Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle ne- vi.

8. Per le reti in materiale sintetico si applica il numero 3 lettera A numero 9.

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C Altri pascoli I pascoli destinati agli ovini che non adempiono le esigenze relative alla sorveglian- za permanente e al pascolo da rotazione sono considerati altri pascoli.

Se sono adempiute le altre esigenze, i Cantoni possono rinunciare alla limitazione della durata di pascolo di cui al numero 4 lettera B numero 4 per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto.

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Allegato 4 (art. 55, 56 e 59)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

1 Superfici per la promozione della biodiversità

1.1 Prati sfruttati in modo estensivo

Livello qualitativo I 1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno. Il primo sfalcio è autorizzato al più presto: a. nella regione di pianura: il 15 giugno; b. nelle zone di montagna I e II: il 1° luglio; c. nelle zone di montagna III e IV: il 15 luglio. 2 Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può antici- pare di 2 settimane al massimo la data di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi carat- terizzate da una vegetazione particolarmente precoce.

3 Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono

favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 novembre esse possono essere adibite al pascolo. 4 In caso di superfici con composizione botanica insoddisfacente e previa consulta- zione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può autorizzare la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di proce- dere a una risemina.

Livello qualitativo II Sono regolarmente presenti piante indicatrici che denotano un effettivo povero di sostanze nutritive e ricco di specie.

1.2 Prati sfruttati in modo poco intensivo

Livello qualitativo I

1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto

disponibile. L'azoto può essere apportato solo sotto forma di letame o compost.

2 Per il resto sono applicabili le condizioni e gli oneri giusta il numero 1.1.

Livello qualitativo II Sono regolarmente presenti piante indicatrici che denotano una composizione bota- nica povera di sostanze nutritive e ricca di specie.

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1.3 Pascoli sfruttati in modo estensivo

Livello qualitativo I

1 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo, sul pascolo non

devono essere apportati foraggi.

2 Le superfici devono essere adibite al pascolo almeno una volta all'anno. Sono

ammessi sfalci di pulizia. 3 Sono escluse le composizioni botaniche povere di specie su vaste porzioni della superficie che indicano un'utilizzazione non estensiva, se superano le seguenti soglie: a) piante foraggere intensive quali loietto italico, loietto inglese, coda di vol- pe, erba mazzolina, fienarola (o gramigna dei prati del Kentucky) e poa comune, sardonia e ranuncolo rampante nonché trifoglio bianco dominano il 20 per cento al massimo della superficie: o b) piante indicatrici di un sovrasfruttamento o di superfici di riposo (quali romici, buon Enrico, ortiche e cardi) dominano il 10 per cento al massimo della superficie.

Livello qualitativo II Sono regolarmente presenti piante indicatrici che denotano una composizione bota- nica povera di sostanze nutritive e ricca di specie nonché strutture favorevoli alla biodiversità.

1.4 Pascoli boschivi

Livello qualitativo I

1 È possibile spandere concime aziendale, compost e concimi minerali non azotati

solo previa autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti.

2 Solo la quota del pascolo è computabile e dà diritto ai contributi.

3 Per il resto sono applicabili le disposizioni giusta il numero 1.3.

Livello qualitativo II Sono regolarmente presenti piante indicatrici che denotano una composizione bota- nica povera di sostanze nutritive e ricca di specie nonché strutture favorevoli alla biodiversità.

1.5 Terreni da strame

Livello qualitativo I I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.

Livello qualitativo II Sono regolarmente presenti piante indicatrici che denotano una composizione bota- nica povera di sostanze nutritive e ricca di specie.

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1.6 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi

Livello qualitativo I

1 La cura del boschetto avviene almeno ogni 4 anni per settori in modo selettivo

durante il riposo vegetativo su un terzo al massimo della superficie. 2 Nel caso di siepi e boschetti campestri e rivieraschi con fasce tampone secondo l'allegato 1 numero 9, la superficie alberata dà diritto ai contributi ed è computabile per la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità. 3 Nel caso di siepi e boschetti campestri e rivieraschi con fasce tampone utilizzate in maniera scaglionata (fascia inerbita), la superficie alberata e la fascia inerbita danno diritto ai contributi e sono computabili per la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità.

4 Le esigenze relative alla fascia inerbita sono:

a. la fascia inerbita può essere falciata sull'intera superficie 2 volte al massimo all’anno; b. l'utilizzazione avviene in maniera scaglionata, la seconda metà può essere utilizzata al più presto 8 settimane dopo l’utilizzazione della prima metà; c. a partire dal 1° settembre non è più consentita l'utilizzazione. Eccezione: se la siepe fiancheggia un terreno da strame sono ammessi sfalci dopo tale data.

Livello qualitativo II 1 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco presenta solo alberi e arbusti indige- ni. 2 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco presenta in media almeno 5 specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari. 3 Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti è composta di arbusti spinosi, oppure la siepe o il boschetto campestre o rivierasco presenta almeno un albero caratteristi- co del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza deve essere di almeno 170 cm.

4 La larghezza minima della siepe o del boschetto campestre o rivierasco, fascia

inerbita esclusa, è 2 m.

1.7 Zona rivierasca lungo i corsi d'acqua

Livello qualitativo I La vegetazione erbacea deve essere falciata almeno una volta l'anno. La vegetazione tagliata deve essere rimossa. Livello qualitativo II 1 La vegetazione è composta da un mosaico di prati, arbusti alti, vegetazione tipica delle paludi e delle strisce su superfici coltive, arbusti, alberi e singole aree prive di vegetazione.

2 Almeno il 25 per cento della lunghezza della zona rivierasca è alberato.

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

3 Sulla superficie erbacea viene lasciato alternativamente un terzo della vegetazione.

4 La cura del boschetto avviene almeno ogni 4 anni per settori in modo selettivo

durante il riposo vegetativo su un terzo al massimo della superficie. 5 La larghezza massima è 12 m o corrisponde, in caso di spazi maggiori riservati alle acque, alla distanza dal corso d'acqua al limite dello spazio riservato alle acque stabilito conformemente all'articolo 41a OPAc47.

6 Si deve garantire la portata di piena secondo le istruzioni cantonali.

1.8 Maggesi fioriti

Livello qualitativo I 1 Per maggesi fioriti si intendono le superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni. 2 Il maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno 2 anni ma al massimo 6 anni. Dev'essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.

3 In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento

prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo. 4 A partire dal secondo anno la superficie messa a maggese fiorito può essere falcia- ta solo tra il 1° ottobre e il 15 marzo e solo per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

5 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare un inerbimento spontaneo.

1.9 Maggesi da rotazione

Livello qualitativo I 1 Per maggesi da rotazione si intendono le superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive aperte o occupate da colture perenni. 2 Le superfici devono essere seminate tra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo o terzo anno di contribu- zione (maggese da rotazione biennale o triennale). 3 Il maggese da rotazione può essere falciato soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo. Per le superfici situate nella zona d'afflusso Z di cui all'articolo 29 OPAc48, il Can- tone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio.

47 RS 814.201 48 RS 814.201

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1.10 Fasce di colture estensive in campicoltura

Livello qualitativo I 1 Per fasce di colture estensive in campicoltura si intendono le fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo: a. che si trovano sull'intera lunghezza delle colture campicole; e b. seminate con cereali, colza, girasoli o leguminose a granelli.

2 Non devono essere utilizzati insetticidi né concimi azotati.

3 È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici su vaste porzioni della super- ficie.

4 In casi motivati il Cantone può ammettere la lotta meccanica contro le malerbe

sull'intera superficie. In questo caso il diritto al contributo cessa per l'anno corri- spondente. 5 Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superfi- cie almeno 2 colture principali susseguenti.

1.11 Striscia su superficie coltiva

Livello qualitativo I

1 Per striscia su superficie coltiva si intendono le superfici:

a. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni; e b. larghe mediamente 12 m al massimo. 2 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno 2 periodi di vege- tazione. 3 La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all'anno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia. 4 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare una trasformazione di un maggese fiorito in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.

1.12 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

Livello qualitativo I 1 Per alberi da frutto ad alto fusto nei campi si intendono alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci e castagni in selve curate. 2 I contributi sono versati soltanto a partire da 20 alberi che danno diritto ai contribu- ti per azienda. 3 Gli alberi devono trovarsi sulla superficie agricola utile di proprietà o affittata.

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4 La densità ammonta al massimo a 160 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. Per ciliegi, noci e castagni la densità di alberi ammonta al massimo a 100 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. 5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. Vanno rispettate le indicazioni dei mezzi didattici usuali. Le misure fitosanitarie devono essere attuate conformemente alle istruzioni dei Cantoni. 6 L'altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto. Al di sopra della fine del tronco gli alberi presentano almeno 3 rami principali legnosi. 7 Non è autorizzato l'impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccezion fatta per alberi di meno di 5 anni. Livello qualitativo II

1 Sono regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità.

2 La superficie minima del frutteto è di 20 are e contiene almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi. 3 La densità ammonta ad almeno 30 alberi per ettaro. La distanza fra gli alberi è di

30 m al massimo.

4 Gli alberi vanno tagliati a regola d’arte.

5 Durante il periodo obbligatorio il numero di alberi rimane almeno costante.

6 Almeno la metà degli alberi presenta un diametro della corona di oltre 3 metri.

7 Il frutteto ad alto fusto deve essere combinato localmente con un’altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non convenuto altrimenti con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerate superfici computabili per i frutteti: – i prati sfruttati in modo estensivo; – i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II; – i terreni da strame; – i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qua- litativo II; – i maggesi fioriti; – i maggesi da rotazione; – la striscia su superficie coltiva; – le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi. 8 Rispetto alla superficie del frutteto, la superficie computabile è calcolata come segue: Numero di alberi Dimensione della superficie computabile di cui alla lettera c 0–200 0,5 are per albero oltre 200 almeno 1 ettaro

134

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

1.13 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati

Livello qualitativo I

1 La distanza tra due alberi che danno diritto ai contributi è di almeno 10 m.

2 Ai piedi degli alberi non devono essere spanti concimi entro un raggio di almeno 3 m.

1.14 Vigneti con biodiversità naturale

Livello qualitativo I

1 La concimazione è consentita soltanto sotto i ceppi.

2 Lo sfalcio avviene alternativamente ogni 2 file. L'intervallo tra 2 sfalci della mede- sima superficie è di almeno 6 settimane; è consentito lo sfalcio dell'intera superficie poco prima della vendemmia. 3 L'incorporazione superficiale del materiale organico è consentita ogni anno ogni seconda fila. 4 Sotto i ceppi gli erbicidi fogliari possono essere utilizzati solo per i trattamenti pianta per pianta. Contro insetti, acari e malattie fungine possono essere utilizzati solo metodi biologici e biotecnici oppure prodotti chimici di sintesi della classe N (preservano gli acari predatori, le api e i parassitoidi). 5 Zone di manovra e vie d'accesso private (scarpate, superfici ricoperte di vegetazio- ne che confinano con i vigneti): copertura del suolo con vegetazione naturale. Non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. 6 I vigneti con biodiversità naturale (vigneto e zone di manovra) non sono computa- bili, se presentano una delle seguenti caratteristiche: a. quota complessiva di graminacee di prati grassi (soprattutto Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) e tarassaco (Taraxacum of- ficinale): più del 66 per cento della superficie complessiva; o b. quota di neofite invasive superiore al 5 per cento della superficie complessi- va. Possono essere escluse superfici parziali. Livello qualitativo II

1 Sono regolarmente presenti piante indicatrici che denotano una composizione

botanica ricca di specie nonché strutture favorevoli alla biodiversità. 2 Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per i contributi per la biodiversità, d'intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura pos- sono essere autorizzate deroghe ai principi del livello qualitativo I.

135

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

1.15 Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella

regione d'estivazione Livello qualitativo II 1 Sono versati contributi per prati, pascoli e terreni da strame utilizzati a scopo alpestre nella regione d'estivazione. I prati da sfalcio nella regione d'estivazione che fanno parte della superficie permanentemente inerbita non danno diritto ai contribu- ti.

2 Sono regolarmente presenti piante indicatrici che denotano una composizione

botanica povera di sostanze nutritive e ricca di specie. 3 Per oggetti d'importanza nazionale elencati in inventari giusta l'articolo 18a LPN49 possono essere versati contributi, se sono notificati come superfici per la promozio- ne della biodiversità nella regione d'estivazione, se la protezione è garantita median- te convenzioni tra il Cantone e i gestori e se sono adempiute le pertinenti esigenze. 4 Durante il periodo obbligatorio la qualità biologica e la dimensione della superficie rimangono almeno costanti. 5 È ammessa una concimazione della superficie secondo le disposizioni dell'articolo 28, a condizione che sia mantenuta la qualità floristica.

1.16 Superfici per la promozione della biodiversità specifiche

di una regione Livello qualitativo I 1 Si tratta di spazi vitali ecologicamente pregiati che non corrispondono a nessuno degli elementi sopraelencati. 2 Gli oneri e l'autorizzazione devono essere fissati dal servizio cantonale per la protezione della natura, d'intesa con il servizio cantonale dell'agricoltura e con l'UFAG.

2 Interconnessione

2.1 Stato iniziale

Viene definito un territorio delimitato e quindi rappresentato su un piano. Quest’ultimo mostra lo stato iniziale dei singoli spazi vitali. Nel piano devono figurare almeno gli elementi seguenti: – superfici per la promozione della biodiversità (SPB), livello qualitativo in- cluso; – oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone; – spazi vitali ecologici importanti all'interno e all'esterno della superficie agri- cola utile; – regione d’estivazione, bosco, zone di protezione delle acque sotterranee, zo- ne edificabili.

49 RS 451

136

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Lo stato iniziale viene descritto.

2.2 Definizione degli obiettivi

Devono essere definiti gli obiettivi in vista della promozione della diversità della flora e della fauna. Questi si basano sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Tengono conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna della regione designata. Negli obiettivi devono figurare le seguenti indicazioni: a. occorre definire le specie bersaglio e le specie faro. Le specie bersaglio sono specie minacciate per le quali la regione scelta per il progetto ha una partico- lare responsabilità. Le specie faro sono o erano specie caratteristiche per la regione scelta per il progetto. Se nel comprensorio crescono specie bersa- glio, queste ultime vanno considerate. La scelta e la presenza effettiva e po- tenziale delle specie bersaglio e delle specie faro deve essere verificata me- diante ispezioni; b. occorre definire obiettivi d’efficacia. Questi ultimi informano sull’effetto desiderato riguardo alle specie bersaglio e alle specie faro prescelte. Il pro- getto deve permettere di conservare o favorire le specie bersaglio e le specie faro; c. occorre definire obiettivi d’attuazione quantitativi. Devono essere fissati il tipo di superficie per la promozione della biodiversità da promuovere, la sua quantità minima e la sua ubicazione. Nella regione di pianura e nelle zone di montagna I e II deve essere perseguito, per zona, per il primo periodo di in- terconnessione di 8 anni un valore di almeno il 5 per cento della SAU quale SPB ecologicamente pregiata. Per gli altri periodi di interconnessione deve essere dato un valore del 12-15 per cento di SPB della SAU, per zona, di cui almeno il 50 per cento della SPB deve essere ecologicamente pregiato. Sono considerate ecologicamente pregiate le SPB che: – adempiono i criteri di qualità biologica; – sono gestite quali maggese fiorito, maggese da rotazione, fascia di col- ture estensive in campicoltura o striscia su superficie coltiva; o – sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto ri- guarda lo spazio vitale; d. occorre definire obiettivi d’attuazione qualitativi (misure). Le misure per specie bersaglio e specie faro molto diffuse sono elencate nella Guida all'in- terconnessione. Possono essere definite anche altre misure, purché siano equivalenti; e. gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite. Le superfici devono essere previste in particolare: – lungo corsi d’acqua, pur garantendo a questi ultimi lo spazio necessario per le loro funzioni naturali; – lungo i boschi;

137

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

– in vista dell'ampliamento di superfici per la protezione della natura e per il loro tamponamento. Vanno sfruttate le sinergie con progetti nei settori della gestione delle risorse, della struttura del paesaggio e della promozione delle specie.

2.3 Stato auspicato

Lo stato auspicato della sistemazione territoriale delle SPB deve essere rappresenta- to su un piano.

2.4 Attuazione

In un progetto di attuazione devono essere riportati: – il promotore del progetto; – i responsabili del progetto; – il fabbisogno finanziario e il concetto di finanziamento; – la prevista attuazione. Affinché un’azienda possa percepire contributi per l'interconnessione, deve aver luogo una consulenza tecnica specifica per l'azienda. Il promotore del progetto conclude accordi con i gestori. Dopo 4 anni deve essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiun- gimento degli obiettivi. Le superfici interconnesse vengono controllate durante il periodo obbligatorio. Inoltre, durante detto periodo, viene controllato in base al rischio almeno il 10 per cento di tutte le superfici.

2.5 Continuazione di progetti di interconnessione

Prima della scadenza del periodo obbligatorio di 8 anni occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d’attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell’80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione. Le finalità (obiettivi d’efficacia, obiettivi d’attuazione e misure) vanno verificate e adeguate. Il rapporto relativo al progetto deve essere conforme alle esigenze minime per l’interconnessione (n. 1.1-1.4).

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Allegato 5 (art. 68)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (GMF)

1 Definizione dei foraggi e della razione

1 Per foraggio ottenuto da prati e pascoli si intende il foraggio assunto dagli animali sulle superfici di pascolo, il raccolto di prati naturali e artificiali e il raccolto di colture intercalari per l'alimentazione animale. 2 Per foraggio di base si intende il foraggio ottenuto da prati e pascoli (fresco, insila- to, essiccato), il mais pianta intera (fresco, insilato, essiccato), la miscela di tutolo e chicchi della pannocchia di mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannoc- chie di mais senza cartocci (corn-cob-mix [CCM], solo per l'ingrasso di bovini altrimenti il CCM è considerato un foraggio concentrato), barbabietole da foraggio, barbabietole da zucchero, polpa di barbabietole da zucchero (fresca, insilata, essicca- ta), foglie di barbabietola, radici di cicoria, patate, cascami della valorizzazione di frutta e verdura, borlande (fresche), paglia usata come foraggio. L'insilato di cereali pianta intera viene computato come apporto di foraggio di base applicando 115 q SS/ha. 3 La razione annua per animale corrisponde al consumo totale di SS sull'arco di un anno.

2 Esigenze relative all'azienda

Le aziende con diverse categorie di animali devono adempiere le esigenze in materia di foraggiamento per l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda.

3 Esigenze relative alla documentazione

1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'a- zienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo GMF-Bilanz dell'UFAG. 2 Il bilancio foraggero è allestito per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo di cui all'articolo 27 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 199850 sulla termino- logia agricola. 3 Nel bilancio foraggero, per le rese di prati e pascoli si applicano valori massimi. Qualora venissero rivendicate rese più elevate, esse devono essere comprovate da una perizia sulla resa, effettuata da uno specialista in foraggicoltura.

50 RS 910.91

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

4 Per i bilanci foraggeri chiusi vige l'obbligo di conservare i documenti per 5 anni. I Cantoni definiscono sotto quale forma deve essere presentato il bilancio foraggero per la plausibilizzazione dei dati.

4 Esigenze relative al controllo

1 Nel quadro dei controlli di base e degli altri controlli giusta l'OCoC51 viene verifi- cato il bilancio foraggero chiuso dell'anno precedente.

2 La persona addetta al controllo deve verificare:

- se le indicazioni contenute nel bilancio foraggero concordano con Suisse- Bilanz; - per campionatura su almeno 2 particelle, se le rese di foraggio indicate nel bilancio foraggero sono plausibili; - se i ritiri e le cessioni di foraggi sulla base di bollettini di consegna sono plausibili. 3 Se vi è il sospetto di incoerenze, occorre esaminare la contabilità aziendale e i rispettivi giustificativi. 4 Il controllo iniziale viene effettuato nel secondo anno e riguarda il bilancio forag- gero chiuso dell'anno precedente. 5 La plausibilizzazione dei bilanci foraggeri chiusi di cui all'articolo 4 capoverso 5 OCoC52 comprende: - il numero indicato di ettari di superficie inerbita; - il numero di UBGFG per superficie inerbita; - il consumo di foraggio concentrato per animale; - il consumo di foraggio di base; - il consumo di foraggio ottenuto da prati e pascoli; - il foraggio intercalare; - la produzione di latte.

51 RS 910.15 52 RS 910.15

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Allegato 6 (art. 71-73)

Esigenze specifiche del programma SSRA e URA

I Esigenze specifiche del programma SSRA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative alla documentazione e al controllo

1 Animali della specie bovina e bufali

1.1 Gli animali devono:

a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 1.2 e a un’area priva di lettiera. 1.2 Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l’animale, senza perfo- razioni. Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se: a. è disponibile un giustificativo secondo l’allegato 6 numero III 2; b. è disponibile, nel caso di animali di sesso femminile, un rapporto di prova secondo l’allegato 6 numero III 1.1 o 1.3 e, nel caso di animali di sesso maschile, un rapporto di prova secondo l’allegato 6 numero III

1.2 o 1.3; e

c. tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.

1.3 Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o

non perforato.

1.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 1.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante il pascolo; c. durante la mungitura; d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio l’inseminazione; e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo 10 giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a 10 giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente;

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

g. per 2 giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il nu- mero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annotati in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposizioni di cui al numero 1.1; h. nel caso delle manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono te- nute in una stalla a stabulazione fissa; esse possono esservi trasferite al più presto 10 giorni prima della data probabile del parto; i. nel caso di animali in calore, essi possono essere ricoverati separata- mente; i box ad area unica sono ammessi se provvisti di una lettiera suf- ficiente; gli animali non possono essere fissati.

2 Animali della specie equina

2.1 Gli animali devono:

a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 2.2 e a un’area priva di lettiera.

2.2 Area di riposo: strato di segatura o strato equivalente per l’animale, senza

perforazioni. Il giaciglio corrisponde al minimo ai valori seguenti:

Altezza al garrese dell’animale

< 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

Superficie minima del giaciglio, 4,0 4,5 5,5 6,0 7,5 8,0 m2/animale

2.3 L’intera superficie accessibile ai cavalli nella scuderia e nell’area della corte non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

2.4 Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito.

2.5 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni

animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili. Se gli animali sono foraggiati in stand di foraggiamento, occorre rispettare le disposizioni seguenti: a. ogni animale del gruppo dispone di uno stand di foraggiamento separa- to; b. la lunghezza dello stand di foraggiamento corrisponde almeno a 1,5 volte l’altezza media al garrese; c. gli animali devono disporre, nella parte posteriore dello stand di forag- giamento, di un corridoio di circolazione di larghezza almeno uguale a 1,5 volte l’altezza media al garrese.

142

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

2.6 L'altezza del soffitto corrisponde al minimo ai valori seguenti:

Altezza al garrese dell’animale più grande del gruppo

< 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

Altezza minima del soffitto, m 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

2.7 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante l’uscita in gruppi; c. durante l’utilizzazione; d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli zoccoli; e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo 10 giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a 10 giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente; g. durante una fase di integrazione di 6 mesi al massimo dopo l’arrivo nell’azienda; in questo caso un animale può essere ricoverato separata- mente in un box ad area unica con lettiera, se tale box è distante al mas- simo 3 m dal gruppo nel quale l’animale deve essere integrato e se il contatto visivo è possibile. Nessun animale può essere fissato.

3 Animali della specie caprina

3.1 I caprini devono:

a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 3.2 e a un’area coperta, priva di lettiera, di cui al numero 3.3.

3.2 Area di riposo:

per ogni animale un pagliericcio di almeno 1,2 m2 o uno strato equivalente per l’animale, senza perforazioni. Al massimo la metà della superficie minima può essere sostituita da una superficie corrispondente, dotata di nicchie di riposo sopraelevate e non per- forate, prive di lettiera.

3.3 Area coperta, priva di lettiera:

per ogni animale almeno 0,8 m2; l’area coperta di una corte accessibile in permanenza è computabile al 100 per cento.

143

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

3.4 Area di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato.

3.5 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante il pascolo; c. durante la mungitura; d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni; e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo 10 giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a 10 giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente.

4 Animali della specie suina

4.1 Gli animali devono:

a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 4.2 o

4.3 e a un’area priva di lettiera.

4.2 L'area di riposo:

a. non può presentare perforazioni; b. nei box per il parto deve essere sufficientemente ricoperta di paglia lunga o di canne; c. in tutti gli altri box deve essere sufficientemente ricoperta di paglia lun- ga o di canne; inoltre la segatura in quantità sufficiente è ammessa co- me lettiera se la temperatura nel porcile supera i valori seguenti:

20 °C nel caso di suinetti svezzati,

15 °C nel caso di suini da ingrasso e dei suini da rimonta fino a 60 kg,

9 °C nel caso in cui gli animali pesano più di 60 kg (compresi i verri

riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione); d. può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, ma soltanto a condizione che gli animali non abbiano accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore.

4.3 Nei sistemi con compost gli animali devono disporre di una superficie di

riposo conformemente all’allegato 1 dell’ordinanza del 23 aprile 200853 sul- la protezione degli animali, situata al di fuori dell’area con compost. Tale esigenza non deve essere soddisfatta se, nelle poste in cui sono tenuti suinetti

53 RS 455.1

144

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

svezzati, la superficie della posta all’interno della stalla è di almeno 0,6 m2 per animale.

4.4 Area di foraggiamento e di abbeveraggio al di fuori dell’area di riposo:

pavimento rivestito, perforato o non perforato.

4.5 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti: a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento; b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo; c. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio l’inseminazione; d. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in questione può essere fissata a partire dall’inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto; e. durante 5 giorni al massimo prima della data probabile del parto e du- rante l’allattamento; durante questi 2 periodi le scrofe da allevamento non devono essere tenute in gruppi, ma devono avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 4.2 o 4.3 e a un’area priva di lettiera; f. durante la monta; in questo periodo le scrofe da allevamento possono es- sere tenute da sole per al massimo 10 giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui al numero 4.2 lettere a e b. Il primo e l’ultimo giorno della stabulazione individuale occorre annotare in un apposito registro la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali; g. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente.

5 Conigli

5.1 Le coniglie madri devono essere tenute in gruppi.

5.2 Per ogni figliata deve essere disponibile un nido separato ricoperto da lettie- ra e con una superficie di almeno 0,10 m2.

5.3 Gli animali giovani devono essere tenuti in gruppi.

5.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani deve avere una superficie

di almeno 2 m2.

145

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

5.5 Ogni animale deve disporre delle superfici seguenti:

Superfici minime per Superfici minime per animale giovane coniglia madre, al di fuori del nido

Con figliata Senza figliata Dallo Dal 36° fino A partire e in relazione svezzamento all’84° giorno dall’85° con il numero fino al di vita giorno di

5.9 35° giorno di vita

vita

Superficie totale 1,501 0,601 0,101 0,151 0,251 minima per animale (m2, di cui – superficie minima 0,50 0,25 0,03 0,05 0,08 ricoperta da lettie- ra per animale (m2 – superficie minima 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06 sopraelevata per animale (m2 1 Almeno sul 35 % della superficie l’altezza utile deve misurare al minimo 60 cm.

5.6 La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno 20 cm. Le superfici sopraelevate possono essere perforate se la larghezza delle traverse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali. 5.7 La quantità di lettiera deve essere calcolata in modo che gli animali possano raspare. 5.8 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separata- mente. In tale caso questi animali devono disporre della superficie minima per coniglia madre senza figliata secondo la tabella 5.5.

5.9 Durante il periodo compreso tra 2 giorni al massimo prima della data proba-

bile del parto e 10 giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non de- vono essere tenute in gruppi.

6 Pollame da reddito

Disposizioni specifiche concernenti le galline e i galli, le pollastrelle e i galletti nonché i pulcini per la produzione di uova

6.1 Nei pollai occorre mettere a disposizione degli animali posatoi collocati a

diverse altezze che soddisfino le esigenze della legislazione sulla protezione degli animali. La lunghezza minima dei posatoi è di: a. 14 cm per animale adulto; b. 11 cm per pollastrella o galletto (a partire dalla 10a settimana di vita); c. 8 cm per pulcino (fino alla 10a settimana di vita).

6.2 Nelle aree del pollaio in cui l’intensità della luce diurna è notevolmente

ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle fi-

146

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

nestre, l’intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una lu- ce artificiale.

Disposizioni specifiche concernenti i polli da ingrasso

6.3 La superficie totale del suolo (esclusi i posatoi sopraelevati) deve essere

ricoperta da una lettiera sufficiente. 6.4 Al più tardi entro il 10° giorno di vita, gli animali devono avere a disposi- zione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall’Ufficio federale di veterinaria per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell’autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate. 6.5. I contributi SSRA sono versati per i polli da ingrasso soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni. Disposizioni specifiche concernenti i tacchini

6.6 La superficie totale del suolo (esclusi i posatoi sopraelevati) deve essere

ricoperta da una lettiera sufficiente. 6.7 Al più tardi entro il 10° giorno di vita, gli animali devono avere a disposi- zione nel pollaio posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali. 6.8 All’interno del pollaio gli animali devono poter disporre, entro il 10° giorno di vita, di sufficienti possibilità di ritirarsi (p. es. ottenute utilizzando balle di paglia). Esigenze relative alla documentazione e al controllo per tutte le categorie di pollame da reddito

6.9 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale del

pollaio. Esso deve contenere le seguenti indicazioni: a. nel caso dei pollai per le galline e i galli, le pollastrelle e i galletti non- ché i pulcini per la produzione di uova: la superficie calpestabile per gli animali, le misure dei posatoi e il numero massimo di animali consenti- to; b. nel caso dei pollai per polli da ingrasso e tacchini: i dati rilevanti ine- renti ai posatoi e alla superficie del suolo all’interno del pollaio. 6.10 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le corrispondenti prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. 6.11 Durante i controlli successivi la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Occorre inoltre verificare: a. le galline e i galli, le pollastrelle e i galletti nonché i pulcini per la pro- duzione di uova: che l’ultimo effettivo di animali registrato non superi il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo;

147

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

b. per i polli da ingrasso e i tacchini: se gli animali hanno a disposizione il numero di posatoi indicato sullo schizzo.

II. Esigenze del programma SSRA e URA concernenti l’area con clima esterno per il pollame da reddito nonché relative alla documentazione e al controllo

1 Area con clima esterno (ACE)

1.1 L’ACE deve essere:

a. completamente aperta verso l’esterno in misura equivalente almeno a quella della parete più lunga oppure essere delimitata da una rete metal- lica o in materiale sintetico; b. completamente coperta; c. provvista di una lettiera sufficiente; d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento.

1.2 Dimensioni minime

Animali Superficie del suolo dell’ACE Per effettivi di oltre 100 animali: (intera superficie ricoperta da larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’ACE lettiera) e (per quanto concerne l’URA) delle aperture verso l’esterno

Galline e – Almeno 43 m2 – Complessivamente almeno 1,5 m per galli per 1000 animali 1000 animali; – ogni apertura deve essere larga alme- no 0,7 m.

Pollastrelle, – Almeno 32 m2 – Complessivamente almeno 1,5 m per galletti e pulcini per 1000 animali 1000 animali; per la produzio- – ogni apertura deve essere larga alme- ne di uova (dal no 0,7 m. 43° giorno di vita)

Polli da ingras- – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno 2 m per so della superficie del suo- 100 m2 della superficie del suolo lo all’interno del pollaio all’interno del pollaio; – ogni apertura deve essere larga alme- no 0,7 m; – solo SSRA: le aperture del pollaio che danno sull’ACE devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi

20 m.

148

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Animali Superficie del suolo dell’ACE Per effettivi di oltre 100 animali: (intera superficie ricoperta da larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’ACE lettiera) e (per quanto concerne l’URA) delle aperture verso l’esterno

Tacchini – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno 2 m per della superficie del suo- 100 m2 della superficie del suolo lo all’interno del pollaio all’interno del pollaio; – ogni apertura deve essere larga alme- no 0,7 m.

1.3 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 1.2, se l’osservanza delle stesse: a. comporta investimenti sproporzionatamente elevati; o b. è impossibile per mancanza di spazio.

1.4 L’ACE di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da una lettiera, se il

pollaio rimane nel medesimo luogo per 3 mesi consecutivi al massimo e se in seguito non viene installato nello stesso luogo alcun pollaio per almeno 3 mesi.

2 Accesso all’ACE

Gli animali devono poter accedere quotidianamente a un’ACE durante la giornata.

3 Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 2

3.1 In caso di forte vento nell’ACE, di innevamento nelle vicinanze o di tempe-

ratura nell’ACE troppo bassa rispetto all’età degli animali, l’accesso a tale area può essere limitato.

3.2 L’accesso all’ACE è facoltativo per i polli da ingrasso durante i primi 21

giorni di vita e per le altre categorie di pollame da reddito durante i primi 42 giorni di vita. 3.3 Dall’entrata nel pollaio sino alla fine della 23a settimana di vita è possibile limitare l’accesso all’ACE delle galline e dei galli. 3.4 I pollai destinati alle galline e ai galli possono restare chiusi fino alle ore 10 per evitare la dispersione delle uova deposte.

4 Documentazione e controllo

4.1 L’accesso all’ACE deve essere annotato in un registro delle uscite al più

tardi entro 3 giorni. 4.2 Se l’accesso degli animali all’ACE è stato limitato in applicazione dei nume- ri 3.1–3.3, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p.es. temperatura nell’ACE a mezzogiorno, forte vento, neve, età, inizio della de- posizione delle uova).

4.3 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale

dell’ACE. Sullo schizzo occorre indicare le dimensioni rilevanti (comprese

149

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

quelle delle aperture) e le superfici. Per i polli da ingrasso e i tacchini, inol- tre, occorre indicare la superficie interna del pollaio disponibile per gli ani- mali, mentre per le altre categorie di pollame da reddito occorre indicare il numero massimo di animali ammesso.

4.4 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare

le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le corrispondenti prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. 4.5 Durante i controlli successivi la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Inoltre, per le categorie di pollame da reddito di cui all’articolo 70 lettera g numeri 1–3, occorre verificare che l’ultimo ef- fettivo di animali registrato non superi il numero massimo di animali con- sentito secondo lo schizzo.

III. Esigenze del programma SSRA concernenti le stuoie deformabili per gli animali della specie bovina nonché relative alla documentazione e al controllo

1 Equivalenza rispetto ai pagliericci

1.1 Per gli animali di sesso femminile è considerato equivalente a un paglieric-

cio un modello di stuoia per il quale un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma DIN EN ISO/IEC 1702554 dimostra mediante un rapporto di controllo: a. di avere esaminato complessivamente almeno 100 animali di sesso femminile, tenuti in almeno 3 aziende, rispettando le disposizioni di cui ai numeri 1.4–1.6; b. che le esigenze di cui al numero 1.7 sono soddisfatte, tenuto conto di tutti i risultati dei controlli; c. di avere testato il modello di stuoia rispettando le disposizioni di cui al numero 1.8; d. che le esigenze di cui al numero 1.9 sono soddisfatte. 1.2 Per gli animali di sesso maschile è considerato equivalente a un pagliericcio un modello di stuoia per il quale un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma DIN EN ISO/IEC

17025 dimostra mediante un rapporto di controllo:

a. di avere esaminato complessivamente almeno 100 animali di sesso ma- schile, tenuti in almeno 3 aziende, rispettando le disposizioni di cui ai numeri 1.4–1.6; b. che le esigenze di cui al numero 1.7 sono soddisfatte, tenuto conto di tutti i risultati dei controlli;

54 Fonte di riferimento:

Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

150

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

c. di avere testato il modello di stuoia rispettando le disposizioni di cui al numero 1.8; d. che le esigenze di cui al numero 1.9 sono soddisfatte. 1.3 Soltanto in una determinata stalla è considerato equivalente a un pagliericcio un modello di stuoia per il quale un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma DIN EN ISO/IEC

17025 dimostra mediante un rapporto di controllo:

a. di avere esaminato tutti gli animali tenuti nella stalla in questione, ri- spettando le disposizioni di cui ai numeri 1.4–1.6; b. che le esigenze di cui al numero 1.7 sono soddisfatte, tenuto conto di tutti i risultati dei controlli.

1.4 Le stuoie del modello da testare sono state installate almeno 3 mesi prima

dei controlli.

1.5 Gli animali sono esaminati al più presto 3 mesi dopo l’ultima uscita al pa-

scolo.

1.6 Nelle stalle in questione sono esaminati tutti gli animali, ad eccezione:

a. delle vacche durante il primo terzo della lattazione; b. delle vacche in asciutta; c. degli animali che sono spesso sdraiati nella corsia; d. degli animali malati o che lo sono stati di recente; e. degli animali feriti in un incidente; f. degli animali che si trovano da meno di 3 mesi nella stalla in questione.

1.7 Esigenze relative alla salute degli animali:

a. al massimo il 25 per cento dei garretti (tarsi) presenta croste o ferite aperte; b. al massimo l’8 per cento dei tarsi presenta croste o ferite aperte di dia- metro superiore a 2 cm; c. al massimo l’1 per cento dei tarsi presenta altre anomalie importanti quali ingrossamenti; d. non sono constatabili altri gravi danni fisici che potrebbero essere pro- vocati dalla stuoia; e. non sono constatabili comportamenti anomali che potrebbero essere provocati dalla stuoia.

1.8 La deformabilità e l’elasticità di un modello di stuoia sono misurate com-

primendo una calotta di acciaio (r = 120 mm), con una forza di 2000 newton, contro la stuoia: a. allo stato nuovo; b. dopo 100 000 sollecitazioni effettuate premendola mediante uno zocco- lo artificiale di vacca con una forza di 10 000 newton.

1.9 Esigenze relative alla deformabilità e all’elasticità:

La calotta di acciaio deve poter penetrare:

151

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

a. allo stato nuovo, 10 mm o più profondamente nella stuoia; b. dopo le sollecitazioni effettuate di cui al numero 1.8 lettera b, 8 mm o più profondamente nella stuoia.

2 Prova dell’equivalenza durante il controllo

Affinché la persona addetta al controllo possa verificare quale modello di stuoia viene utilizzato, il gestore deve poter esibire un giustificativo della ditta che fornisce le stuoie in cui è indicato il nome e il numero di autorizza- zione dell’UFV del modello utilizzato nonché la data di installazione.

IV. Esigenze specifiche del programma URA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative alla documentazione e al controllo

1 Animali della specie bovina e bufali nonché equini, caprini e ovini

1.1 Variante standard delle uscite

a. Giorni di uscita all’aperto e documentazione – Dal 1° maggio al 31 ottobre occorre concedere agli animali almeno

26 uscite mensili al pascolo.

Per gli animali che, durante un certo periodo, hanno in permanenza accesso al pascolo occorre annotare nel registro delle uscite soltan- to il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. – Dal 1° novembre al 30 aprile occorre concedere agli animali alme- no 13 uscite mensili regolari. Per gli animali che, durante un certo periodo, possono uscire in permanenza all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. b. Una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle situa- zioni seguenti: – durante i 10 giorni precedenti la data probabile del parto e durante i 10 giorni successivi a un parto; – in relazione a un intervento praticato sull’animale; – per gli animali della specie bovina e i bufali durante 2 giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annota- ti in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposizioni in materia di uscite di cui alla lettera a; – tra il 1° maggio e il 31 ottobre: – nelle situazioni seguenti il pascolo può essere sostituito dall’uscita in una corte: – durante o dopo forti precipitazioni; – in primavera, fino a quando la vegetazione locale non consente il pascolo; se un’azienda di montagna non dispone di aree d’uscita adeguate, il Cantone può stabili- re per il periodo in questione uno speciale regolamento

152

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

d’uscita che tenga conto della struttura dell’azienda; – durante i primi 10 giorni del periodo dell’asciutta (ridu- zione del foraggio per la messa all’asciutta); – nei casi seguenti il Cantone può prescrivere il numero massi- mo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via sup- pletiva, dall’uscita in una corte: – l’azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo; – le 26 uscite al pascolo regolari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p.es. strada molto trafficata). 1.2 Variante alternativa delle uscite per animali della specie bovina che vengono ingrassati nonché per bovini da allevamento di sesso maschile e per bovini da allevamento di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni: a. gli animali hanno in permanenza accesso a una corte durante tutto l’anno; b. una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle situa- zioni seguenti: – durante i 10 giorni successivi al parto; – durante il foraggiamento; – in relazione a un intervento praticato sull’animale; – durante 2 giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del tra- sporto siano stati annotati in un registro prima dell’inizio della de- roga alle disposizioni in materia di uscite di cui alla lettera a; – nella misura in cui ciò sia necessario durante la pulizia della corte.

1.3 Stalla

a. L'area di riposo: – non deve presentare perforazioni; – deve essere provvista di una lettiera adeguata, in quantità suffi- ciente; le nicchie di riposo sopraelevate per le capre non devono essere provviste di lettiera; b. L’intera superficie della stalla, che è accessibile agli animali della spe- cie equina, non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

2 Animali della specie suina

2.1 Uscita per le scrofe da allevamento in lattazione

Durante il periodo di allattamento occorre consentire alle scrofe da alleva- mento in lattazione un’uscita giornaliera di almeno un’ora durante un perio- do minimo di 20 giorni.

2.2 Uscita per le altre categorie di suini

Agli animali deve essere consentita ogni giorno un’uscita di diverse ore.

153

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti: – per 5 giorni al massimo prima della data probabile del parto, durante i quali le scrofe sono tenute in un box per il parto; – per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta, quando le scrofe sono tenute in box individuali; per ogni gruppo di animali occor- re annotare in un apposito registro la data del primo e dell’ultimo gior- no della stabulazione individuale senza uscita nonché il numero di ani- mali.

2.3 Area di riposo nel porcile

L’area di riposo non deve presentare perforazioni.

3 Conigli

3.1 Uscita

Alle coniglie madri e agli animali giovani deve essere consentita ogni giorno un’uscita di diverse ore.

3.2 Documentazione semplificata

Per gli animali che, durante un certo periodo, possono uscire in permanenza all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.

4 Pollame da reddito

Galline e galli da allevamento, galline ovaiole, pollastrelle e galletti nonché pulcini (esclusi i polli da ingrasso)

4.1 Uscita

Oltre all’uscita all’aperto di cui all’allegato 6 numero II 2, gli animali devo- no poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante 5 ore.

4.2 Deroghe ammesse alle disposizioni di cui all'allegato 6 numero IV 4.1:

a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento, di inneva- mento nelle vicinanze o di temperatura troppo bassa rispetto all’età de- gli animali, l’accesso al pascolo può essere limitato; b. se il terreno del pascolo è inzuppato e durante il riposo vegetativo si può concedere agli animali di uscire in una corte scoperta invece di dare loro accesso al pascolo. La corte deve essere abbastanza grande e prov- vista di una lettiera sufficiente in materiale adeguato; c. durante i primi 42 giorni di vita l’accesso al pascolo è facoltativo; d. dall’entrata nel pollaio fino alla fine della 23a settimana di vita è - possibile limitare l’accesso al pascolo alle galline e ai galli da alleva- mento o alle galline ovaiole; e. in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta è possibile impedire l’accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al massi- mo;

154

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

f. se, in applicazione delle lettere a–e, l’accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p.es. abbondanti precipitazioni, temperatura esterna a mezzo- giorno, forte vento, neve, corte, età, inizio della deposizione delle uova, muta). Polli da ingrasso

4.3 Uscita

Oltre all’uscita all’aperto di cui all’allegato 6 numero II 2, gli animali devo- no poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo per 5 ore.

4.4 Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 4.3:

a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento, di innevamento nelle vicinanze o di temperatura troppo bassa rispetto all’età degli ani- mali, l’accesso al pascolo può essere limitato; b. durante i primi 21 giorni di vita l’accesso al pascolo è facoltativo; c. se, in applicazione della lettera a o b, l’accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p.es. abbondanti precipitazioni, temperatura esterna a mezzo- giorno, forte vento, neve, età).

4.5 Superficie del suolo nel pollaio

L’intera superficie del suolo nel pollaio deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

4.6 Durata di ingrasso

I contributi URA sono versati per i polli da ingrasso soltanto se tutti gli animali sono ingrassati almeno per 56 giorni. Tacchini

4.7 Uscita

Oltre all’uscita all’aperto di cui all’allegato 6 numero II 2, gli animali devo- no poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo per 5 ore.

4.8 Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 4.7:

a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento, di inneva- mento nelle vicinanze o di temperatura troppo bassa rispetto all’età de- gli animali, l’accesso al pascolo può essere limitato; b. durante i primi 42 giorni di vita l’accesso al pascolo è facoltativo; c. se, in applicazione della lettera a o b, l’accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p.es. abbondanti precipitazioni, temperatura esterna a mezzo- giorno, forte vento, neve, età).

4.9 Superficie del suolo nel pollaio

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

L’intera superficie del suolo nel pollaio deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

V Esigenze del programma URA concernenti la corte e il pascolo nonché relative alla documentazione e al controllo

1 Esigenze generali concernenti la corte

1.1 La corte deve essere ubicata all’aperto.

1.2 Dal 1° marzo al 31 ottobre le parti della corte esposte al sole possono essere ombreggiate da una rete.

1.3 Nelle aree di uscita non provviste di un rivestimento i punti fangosi devono

essere recintati. 1.4 Nelle aree di uscita non provviste di un rivestimento, destinate agli animali della specie suina, le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento. 1.5 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze previste nell’allegato 6 numero V, se l’osservanza delle stesse: a. comporta investimenti sproporzionatamente elevati; o b. è impossibile per mancanza di spazio.

2 Esigenze relative alla documentazione e al controllo

2.1 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale della

corte. Sullo schizzo occorre indicare le dimensioni rilevanti e le rispettive superfici.

2.2 Sullo schizzo deve inoltre figurare il numero massimo di animali ammessi -

che possono utilizzare contemporaneamente la corte; la presente prescrizio- ne non è applicabile alle corti destinate agli animali delle specie ovina e ca- prina nonché ai conigli.

2.3 Per quanto riguarda le corti destinate agli animali della specie bovina e ai

bufali accessibili in permanenza, lo schizzo deve comprendere non soltanto la corte, ma anche la stalla.

2.4 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare

le indicazioni annotate sullo schizzo di cui ai numeri 2.1–2.3. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermar- lo apponendo la data e la firma sullo schizzo. 2.5 Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Inoltre essa deve verificare se l’effettivo at- tuale di animali annotati sullo schizzo non supera il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo; nel caso delle corti destinate agli animali delle specie ovina e caprina nonché ai conigli, il numero di animali non deve essere verificato.

156

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

3 Corte per gli animali della specie bovina e i bufali

3.1 Corte accessibile in permanenza agli animali

Animali Di cui superficie Superficie minima non minima totale1 coperta, m2/animale m2/animale

Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori 10 2,5 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 6,5 1,8 Animali giovani da 300 a 400 kg 5,5 1,5 Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino a 4,5 1,3

300 kg

Animali giovani di età inferiore a 160 giorni 3,5 1 1 La superficie totale comprende l’area di riposo, l’area di foraggiamento e l’area di movimento degli animali (compresa la corte accessibile in permanenza agli animali).

2 Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

3.2 Corte non accessibile in permanenza agli animali adiacente a una stalla a

stabulazione libera a. Superfici minime

Animali Superficie minima della corte, m2/animale

con corna senza corna

Vacche, primipare in gestazione avanzata1 e tori 8,4 5,6 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 6,5 4,9 Animali giovani da 300 a 400 kg 5,5 4,5 Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino a 4,5 4

300 kg

Animali giovani di età inferiore a 160 giorni 3,5 3,5

1 Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve es- sere coperto.

157

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

3.3 Corte adiacente a una stalla a stabulazione fissa

a. Superfici minime

Animali Superficie minima della corte, m2/animale

con corna senza corna

Vacche, primipare in gestazione avanzata1 e tori 12 8 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 10 7 Animali giovani da 300 a 400 kg 8 6 Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino a 6 5

300 kg

1 Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

b. Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.

4 Corte per gli animali della specie equina

a. Superfici minime

Per gli animali la corte Altezza al garrese dell’animale

< 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

– è accessibile in permanenza: almeno… m2/animale 12 14 16 20 24 24 – non è accessibile in permanen- za: 18 21 24 30 36 36 almeno… m2/animale

Se diversi animali si trovano in una corte, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo com- prende almeno 5 animali, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento. b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve es- sere coperto. c. Caratteristiche del suolo L’intera superficie della corte accessibile agli animali non deve presen- tare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

5 Corte per gli animali delle specie ovina e caprina

nonché per i conigli Superficie non coperta

158

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Nelle corti per i caprini almeno il 25 per cento della superficie minima non deve essere coperto. Nelle corti per gli ovini e i conigli almeno il 50 per cen- to della superficie minima non deve essere coperto.

6 Corte per gli animali della specie suina

a. Superfici minime

Animali Superficie minima della corte, m2/animale

Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi 4,0 Scrofe da allevamento non in lattazione, di età supe- 1,3 riore a 6 mesi Scrofe da allevamento in lattazione 5,0 Suinetti svezzati 0,3 Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0,65 Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg 0,45

b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve es- sere coperto.

7 Esigenze concernenti il pascolo

7.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed

erbacee, messa a disposizione degli animali.

7.2 I punti fangosi devono essere recintati.

7.3 La superficie del pascolo destinata agli animali della specie bovina e ai

bufali nonché agli animali delle specie caprina e ovina deve essere calcolata in modo che gli animali possano coprire una parte sostanziale del loro fabbi- sogno giornaliero di foraggio grezzo.

7.4 La superficie del pascolo destinata agli animali della specie equina deve

essere di almeno 8 are per animale. Se più di 5 animali sono al pascolo as- sieme, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento. 7.5 Se gli animali della specie suina sono foraggiati e abbeverati al pascolo, le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rive- stimento.

7.6 Sui pascoli destinati al pollame da reddito gli animali devono disporre di

rifugi come alberi, arbusti o ripari. Per quanto riguarda l’accesso al pascolo sono applicabili le stesse disposizioni di quelle valide per le aperture dell’ACE verso l’esterno (allegato 6 numero II 1.2 e 1.3).

159

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Allegato 7 (art. 81) Aliquote dei contributi

1 Contributo per il paesaggio rurale

1.1 Contributo per la preservazione dell'apertura del

paesaggio Per ettaro e anno il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio am- monta a: a. nella zona collinare 100 fr. b. nella zona di montagna I 230 fr. c. nella zona di montagna II 320 fr. d. nella zona di montagna III 380 fr. e. nella zona di montagna IV 390 fr.

1.2 Contributo di declività

Per ettaro e anno il contributo di declività ammonta a: a. per zone declive con una declività del 18 fino al 35 per 410 fr. cento b. per zone declive con una declività superiore al 35 fino al 700 fr.

50 per cento

c. per zone declive con una declività superiore al 50 per 1000 fr. cento

1.3 Contributo per le zone in forte pendenza

Per ettaro e anno il contributo per le zone in forte pendenza ammonta a: a. per una quota del 50 fino al 75 per cento di superfici con 400 fr. una declività superiore al 35 per cento rispetto alla superficie dell'azienda che dà diritto ai contributi b. per una quota superiore al 75 fino al 100 per cento di 800 fr. superfici con una declività superiore al 35 per cento rispetto alla superficie dell'azienda che dà diritto ai contributi

1.4 Contributo di declività per i vigneti

Per ettaro e anno il contributo di declività per i vigneti ammonta a: a. per vigneti in zone declive con una declività del 30 fino al 50 per cento 1500 fr.

160

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

b. per vigneti in zone declive con una declività superiore al 50 per cento 3000 fr. c. per vigneti in zone terrazzate con una declività supe- riore al 30 per cento 5000 fr.

1.5 Contributo di alpeggio

Per CN estivato e anno il contributo di alpeggio ammonta a 370 franchi.

1.6 Contributo d'estivazione

Il contributo d’estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per CN e anno a:

a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di 400 fr. gregge permanentemente sorvegliato e pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge b. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di 320 fr. pascoli da rotazione c. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di 120 fr. altri pascoli d. altri animali da reddito che consumano 400 fr. foraggio grezzo

2 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento

2.1 Contributo di base

Il contributo di base ammonta a 900 franchi per ettaro e anno. Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a, b, c o d il contributo di base ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.

2.2 Contributo per le difficoltà di produzione

Per ettaro e anno il contributo per le difficoltà di produzione ammonta a: a. nella zona collinare 240 fr. b. nella zona di montagna I 300 fr. c. nella zona di montagna II 320 fr. d. nella zona di montagna III 340 fr. e. nella zona di montagna IV 360 fr.

161

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

2.3 Contributo per la superficie coltiva aperta e le colture

perenni Il contributo per la superficie coltiva aperta e le colture perenni ammonta a 300 franchi per ettaro e anno.

3 Contributi per la biodiversità

3.1. Contributo per la qualità

Sono stabiliti i seguenti contributi: Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi I II III fr./ha e anno fr./ha e anno fr./ha e anno

1. Prati sfruttati in modo estensivo

a. Zona di pianura 1500 1500 200 b. Zona collinare 1200 1500 200 c. Zone di montagna I e II 700 1500 200 d. Zone di montagna III e IV 450 1000 200

2. Terreni da strame

Zona di pianura 2000 1500 200 Zona collinare 1700 1500 200 Zone di montagna I e II 1200 1500 200 Zone di montagna III e IV 950 1500 200

3. Prati sfruttati in modo poco intensivo

Zona di pianura – zona di montagna II 450 1200 200 Zona di montagna III – zona di montagna IV 450 1000 200

4. Pascoli e pascoli boschivi estensivi 450 700 200

5. Siepi, boschetti campestri e rivieraschi 3000 2000 -

6. Maggese fiorito 3500 -

7. Maggese da rotazione 3000 -

8. Fasce di colture estensive in campicoltura 2000 -

9. Striscia su superficie coltiva 3000 -

10. Vigneti con biodiversità naturale - 1100 -

11. Zona rivierasca lungo i corsi d'acqua 300 2700 -

12. Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di - 200 -

specie nella regione d'estivazione

13. Alberi da frutto ad alto fusto nei campi 15/albero 30/albero

Noci 15/albero 15/albero

14. Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali - - -

alberati

15. Superfici per la promozione della biodiversità - - -

specifiche di una regione

162

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

3.2 Contributo per l'interconnessione

Per anno i contributi della Confederazione non superano il 90 per cento dei seguenti contributi stabiliti a livello cantonale: a. per ettaro di pascoli e pascoli boschivi estensivi

450 fr.

b. per ettaro delle superfici di cui ai punti 3.1, 1.-3. e 5.-11. e 15.

900 fr.

c. per albero di cui ai punti 3.1, 13. und 14.

5 fr.

4 Contributo per la qualità del paesaggio

Per progetto e anno i contributi della Confederazione non superano il 90 per cento dei seguenti importi: a. per ha di SAU di aziende con accordi contrattuali

360 fr.

b. per CN di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari con accordi contrattuali 240 fr.

5 Contributi per i sistemi di produzione

5.1 Contributo per l'agricoltura biologica

Per ettaro e anno il contributo per l'agricoltura biologica ammonta a: a. per le colture speciali 1600 fr. b. per la rimanente superficie coltiva aperta 1200 fr. c. per la rimanente SAU 200 fr.

5.2 Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli,

piselli proteici, favette e colza Il contributo per la produzione estensiva ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.

5.3 Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla

superficie inerbita Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita am- monta a 200 franchi per ettaro di superficie inerbita dell'azienda e anno.

163

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

5.4 Contributo per sistemi di stabulazione particolarmente

rispettosi degli animali (SSRA) Per UBG e anno i contributi per SSRA ammontano a: a. animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni, eccetto le altre vacche, animali della specie equina di età superiore a 30 mesi e animali della specie caprina di età 90 fr. superiore a 1 anno b. altre vacche 115 fr. c. suini, suinetti esclusi 155 fr. d. galline produttrici di uova da cova e di consumo e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, polli da ingrasso e tacchini nonché conigli 280 fr. Per gli animali della specie equina designati come animali da compagnia non ven- gono versati contributi.

5.5 Contributo per l’uscita regolare all’aperto (URA)

Per UBG e anno i contributi per URA ammontano a: a. animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni, eccetto le altre vacche, animali della specie equina, animali della specie caprina e ovina di età superiore a 1 180 fr. anno, agnelli magri nonché conigli b. altre vacche 225 fr. c. animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 360 fr. giorni d. scrofe da allevamento non in lattazione 360 fr. e. altri suini, suinetti esclusi 155 fr. f. galline produttrici di uova da cova e di consumo e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, polli da ingrasso e tacchini 280 fr. Per gli animali della specie equina designati come animali da compagnia non ven- gono versati contributi.

6 Contributi per l’efficienza delle risorse

6.1 Contributo per procedimenti di spandimento a basse

emissioni Il contributo ammonta a 30 franchi per ettaro e dose.

164

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

6.2 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

Per ettaro e anno i contributi ammontano a: a. per la semina diretta 250 fr. b. per la semina a bande 200 fr. c. per la semina a lettiera 150 fr. Il contributo supplementare per la lavorazione rispettosa del suolo senza erbicidi ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.

6.3 Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione

precisa Il contributo ammonta a 200 franchi per ettaro.

165

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Allegato 8 (art. 103)

Riduzione dei pagamenti diretti

1 Riduzione dei pagamenti diretti delle aziende gestite tutto

l'anno

1.1 Riduzioni dei nuovi programmi nel 2014

Per i nuovi programmi, come i contributi per l'efficienza delle risorse o la produzio- ne di latte e carne basata sulla superficie inerbita, la riduzione o il diniego dei paga- menti diretti è in funzione della gravità dell'infrazione e, per analogia, si applicano le disposizioni della direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura relativa alla riduzione dei pagamenti diretti del 27 gennaio 2005 (versione 2008).

Procedura per l'elaborazione di disposizioni dettagliate relative alla riduzione dei pagamenti diretti per le aziende gestite tutto l'anno applicabili dal 2015:

A partire da ottobre 2013 un "Gruppo di lavoro disposizioni relative alla riduzione" si occuperà, sotto la guida dell'UFAG, dell'elaborazione di disposizioni uniformi relative alla riduzione. Entro ottobre 2013 verranno elaborati i punti di controllo standardizzati. Per i punti di controllo standardizzati devono essere pertanto stabilite punto per punto le relative riduzioni. Tale processo, sotto la guida dell'UFAG, è previsto in stretta collaborazione con i Cantoni. I lavori devono essere conclusi verso la fine del 2013.

Nel corso del 2014 Acontrol e i sistemi informatici dei Cantoni saranno adeguati affinché per l'anno dei pagamenti diretti 2015 tutti i tipi di pagamenti diretti possano essere ridotti secondo il nuovo diritto.

Per il 2014 si applica la disposizione transitoria di cui all'articolo 112 capoverso 11.

1.2 Contributi per la biodiversità

Non sono concessi contributi per superfici la cui qualità è pregiudicata da una ge- stione inadeguata o da una temporanea utilizzazione non agricola.

1.3 Contributo per la qualità del paesaggio

1 Il Cantone deve stabilire sanzioni nel quadro degli accordi contrattuali inerenti il progetto. Per progetti con inizio nel 2014 queste corrispondono almeno alle riduzio- ni di cui ai capoversi 2 e 3. 2 In caso di inosservanza parziale unica delle condizioni e degli oneri, vanno ridotti almeno i contributi dell'anno in corso e restituiti quelli dell'anno precedente. La

166

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti. 3 In caso di ripetuta inosservanza parziale delle condizioni e degli oneri, in via suppletiva all’esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in atto. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.

2 Riduzione dei pagamenti diretti nella regione

d'estivazione

2.1 Riduzioni per indicazioni non veritiere

2.1.1 Indicazioni non veritiere concernenti gli animali

Differenza Riduzione

0–5 %, al massimo 1 UBG Nessuna riduzione Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, Riduzione dei contributi del 20 %, al massimo 4 UBG al massimo 3000 franchi Oltre il 20 % o oltre 4 UBG, Riduzione dei contributi del 50 %, nonché in caso di recidiva al massimo 6000 franchi

2.1.2 Indicazioni non veritiere concernenti le superfici

Differenza Riduzione

0–5 %, al massimo 1 ettaro Nessuna riduzione 0-10 %, se la misurazione Nessuna riduzione non è aggiornata Oltre il 5–20 %, al massimo 2 ettari Riduzione dei contributi del 20 %, al massimo 3000 franchi Oltre il 10-30 %, se la misurazione Riduzione dei contributi del 20 %, non è aggiornata al massimo 3000 franchi Oltre il 20 % o oltre 2 ettari, Riduzione dei contributi del 50 %, nonché in caso di recidiva al massimo 6000 franchi Oltre il 30 %, se la misurazione Riduzione dei contributi del 50 %, non è aggiornata al massimo 6000 franchi

167

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

2.1.3 Indicazioni non veritiere concernenti la durata del pascolo

Differenza Riduzione

Fino a 3 giorni Nessuna riduzione 4-6 giorni Riduzione dei contributi del 20 %, al massimo 3000 franchi Oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva Riduzione dei contributi del 50 %, al massimo 6000 franchi

Per recidiva si intende la medesima infrazione a prescrizioni o la medesima lacuna sull’arco di 4 anni.

2.2 Riduzioni per intralcio ai controlli

In caso di intralcio ai controlli i contributi sono ridotti del 10 per cento, almeno 200 franchi, al massimo 1000 franchi. Il rifiuto dei controlli implica l’esclusione dai contributi.

2.3 Riduzioni per inoltro tardivo della domanda

Salvo in caso di forza maggiore, l’inoltro tardivo della domanda o della notifica comporta una riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno 200 franchi, al massimo 1000 franchi. Non sono versati contributi se non è più possibile effettuare un controllo accurato.

2.4 Riduzioni per infrazioni a prescrizioni legali rilevanti

per l’agricoltura giusta l'articolo 103 capoverso 1 lettera e Infrazione per negligenza Dolo eventuale Infrazione intenzionale

Infrazione unica senza 5% min. 200 fr., max. 15 % min. 200 fr., max. 25 % min. 200 fr., effetto duraturo 500 fr. 1500 fr. max. 2500 fr.

Infrazione unica con 10 % min. 200 fr., max. 25 % min. 200 fr., max. 50 % min. 200 fr., effetto duraturo 1000 fr. 2500 fr. max. 10 000 fr.

In caso di recidiva Raddoppio della ridu- Raddoppio della ridu- Esclusione dai sull’arco di zione zione contributi

4 anni

168

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

2.5 Riduzione per documenti o registrazioni inesistenti o

incompleti Lacuna Riduzione dei contributi

Prima lacuna Riduzione del 10 % per documento o registrazione mancante; min. 200 fr., max. 3000 fr. Seconda lacuna sull’arco di 4 anni Raddoppio della riduzione Terza e quarta lacuna sull’arco Esclusione dai contributi di 4 anni

2.6 Riduzione dei contributi a causa dell’adempimento solo

parziale delle condizioni di gestione

2.6.1 Riduzione in caso di lacuna unica

Lacuna Riduzione dei contributi

Gestione inadeguata e irrispettosa dell’ambiente (art. 24 10 %, min. 200 fr., cpv. 1) max. 3000 fr. Inosservanza delle condizioni e dei requisiti 15 %, min. 200 fr., max. del piano di gestione (art. 24 cpv. 2) 3000 fr. Manutenzione insufficiente di edifici, 10 %, min. 200 fr., max. impianti, accessi (art. 25) 3000 fr. Detenzione degli animali estivati: non sorvegliati e con- 10 %, min. 200 fr., max. trollati almeno settimanalmente (art. 26) 3000 fr. Mancanza di misure contro l'avanzamento del bosco o 10 %, min. 200 fr., max. l'abbandono (art. 27 cpv. 1) 3000 fr. Utilizzazione di superfici sulle quali non è ammesso il 10 %, min. 200 fr., max. pascolo (art. 27 cpv. 2) 3000 fr. Gestione non conforme alle prescrizioni in materia di 10 %, min. 200 fr., max. protezione della natura (art. 27 cpv. 3) 3000 fr. Apporto di concimi non prodotti sull’alpe, senza autoriz- 15 %, min. 200 fr., max. zazione (art. 28 cpv. 1) 3000 fr. Apporto non autorizzato di foraggio grezzo in situazioni 10 %, min. 200 fr., max. eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche (art. 29 3000 fr. cpv. 1) Impiego di concimi minerali azotati o di concimi liquidi 15 %, min. 200 fr., max. non prodotti sull’alpe (art. 28 cpv. 2) 3000 fr. Apporto non autorizzato di foraggio essiccato in aziende 10 %, min. 200 fr., max. che tengono vacche munte (art. 29 cpv. 2) 3000 fr.

169

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Lacuna Riduzione dei contributi

Apporto non autorizzato di foraggio concentrato in azien- 10 %, min. 200 fr., max. de che tengono vacche munte (art. 29 cpv. 2) 3000 fr. Somministrazione non autorizzata di foraggio concentrato 10 %, min. 200 fr., max. suini (art. 29 cpv. 3) 3000 fr. Carico elevato di piante problematiche (art. 30 cpv. 1) 10 %, min. 200 fr., max.

3000 fr.

Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 30 cpv. 2) 15 %, min. 200 fr., max.

3000 fr.

Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva (art. 31 10 %, min. 200 fr., max. cpv. 1) 3000 fr. Danni ecologici o gestione inadeguata (art. 32 cpv. 2) 10 %, min. 200 fr., max.

3000 fr.

Se, a causa dell’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione, la riduzione non supera complessivamente il 10 per cento, essa non viene presa in considerazio- ne.

2.6.2 Riduzione per recidiva

Alla seconda lacuna sull’arco di 4 anni le riduzioni sono raddoppiate. Una terza e una quarta lacuna sull’arco di 4 anni comportano l’esclusione dai contributi.

2.7 Riduzione dei contributi a causa dell’adempimento solo

parziale delle condizioni di gestione di pascoli destinati agli ovini

Lacuna Riduzione del contributo d'estiva- zione

Inosservanza parziale delle esigenze relative alla sorve- Riduzione dei contributi glianza permanente degli ovini (art. 45) all'aliquota applicata agli altri pascoli Inosservanza parziale delle esigenze relative al pascolo di Riduzione dei contributi rotazione degli ovini (art. 45) all'aliquota applicata agli altri pascoli La presente disposizione non è applicabile in caso di documenti o registrazioni inesistenti o incompleti; in tal caso i contributi sono ridotti secondo il punto 2.5.

170

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Allegato 9 (art. 114)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue.

1. Ordinanza del 18 maggio 200555 sulla riduzione dei rischi inerenti ai

prodotti chimici

Allegato 2.5 N. 1.1 cpv. 1 lettera e:

1 I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati:

e. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse; nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua giusta l'articolo 41a o 41b OPAc56 oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 o 41b capoverso 4 OPAc57, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la striscia viene misurata a partire dalla linea di sponda e per gli altri corsi d'acqua a partire dal ciglio della scarpata.

Allegato 2.6 N. 3.3.1 cpv. 1 lettera e:

1 I concimi non possono essere impiegati:

e. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse; nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua giusta l'articolo 41a o 41b OPAc58 oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 o 41b capoverso 4 OPAc59, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la striscia viene misurata a partire dalla linea di sponda e per gli altri corsi d'acqua a partire dal ciglio della scarpata.

55 RS 814.81 56 RS 814.201 57 RS 814.201 58 RS 814.201 59 RS 814.201

171

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

2. Ordinanza del 28 ottobre 199860 sulla protezione delle acque

Art. 24 cpv. 1 1 Il raggio d'esercizio d'uso locale (art. 14 cpv. 4 LPAc) comprende le superfici utili a una distanza di percorso di 6 km al massimo dalla stalla nella quale è prodotto il concime aziendale.

Art. 25 cpv. 1, 2, 4 e 5 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli nonché le aziende che svolgono compiti d’interesse pubblico, non devono disporre di una superficie utile, propria o in affitto sulla quale possa essere valorizzata almeno la metà del concime prove- niente dall’esercizio dell’azienda, se la valorizzazione dei concimi aziendali è garan- tita da un'organizzazione o da un'altra azienda.

2 Abrogato

4 Per le aziende con detenzione di animali da reddito si applica la deroga di cui al capoverso 1 solo per quella parte della detenzione di animali da reddito che adempie il presupposto per la concessione di una deroga. 5 L’autorità cantonale accorda deroghe giusta il capoverso 1 per una durata massima di cinque anni.

Art. 26 Abrogato Art. 27 Abrogato

Art. 28 Titolo Controllo degli impianti di deposito per il concime aziendale e digestato liquido

Art. 28 cpv. 1 1 Le autorità cantonali provvedono affinché siano controllati gli impianti di deposito per il concime aziendale e digestato liquido; la cadenza dipende dal rischio per le acque.

60 RS 814.201

172

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Art. 32 cpv. 2 2 In determinati settori a rischio (art. 29) è richiesta un'autorizzazione giusta l'articolo

19 capoverso 2 LPAc in particolare per:

a. impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali e di digestato liquidi;

Art. 41c cpv. 4 4 Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conforme- mente alle esigenze definite nell’ordinanza del ... sui pagamenti diretti, è utilizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, zona rivierasca lungo i corsi d'acqua, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla corrispondente utilizzazione di superfici al di fuori della superficie agricola utile.

3. Ordinanza del 16 gennaio 199161 sulla protezione della natura e del

paesaggio

Art. 15 cpv. 2 2 Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell’agricoltura si applica la definizione dei contributi per la promozione della biodiversità data nell’ordinanza del ... sui pagamenti diretti.

Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura Dalle indennità di cui all’articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica sulla superficie agricola utile o sulla superficie aziendale secondo gli articoli 53-58 dell'ordinanza del ... sui pagamenti diretti.

4. Ordinanza del 7 settembre 199462 sulle paludi

Art. 11 cpv. 3 3 Se oggetti di cui alla presente ordinanza comprendono superfici che danno diritto a pagamenti diretti secondo gli articoli 53-58 dell’ordinanza del ... sui pagamenti diretti, per tali superfici non sono versate indennità per la manutenzione secondo gli articoli 18 e 19 OPN ma contributi secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti.

61 RS 451.1 62 RS 451.33

173

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

5. Ordinanza del 15 giugno 200163 sulla protezione dei siti di riprodu-

zione di anfibi di importanza nazionale

Art. 14 cpv. 3 3 Se oggetti di cui alla presente ordinanza comprendono superfici che danno diritto a pagamenti diretti secondo gli articoli 53-58 dell’ordinanza del ... sui pagamenti diretti, per tali superfici non sono versate indennità per la manutenzione secondo gli articoli 18 e 19 OPN ma contributi secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti.

6. Ordinanza del 13 gennaio 201064 sulla protezione dei prati e pascoli

secchi

Art. 14 cpv. 3 3 Se oggetti di cui alla presente ordinanza comprendono superfici che danno diritto a pagamenti diretti secondo gli articoli 53-58 dell’ordinanza del ... sui pagamenti diretti, per tali superfici non sono versate indennità per la manutenzione secondo gli articoli 18 e 19 OPN ma contributi secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti.

7. Ordinanza del 3 aprile 200965 sull’ecobilancio dei carburanti

Art. 10 cpv. 3 3 Di regola, l’UFAM esonera dall’obbligo di fornire le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 il richiedente che dimostra che i carburanti sono stati prodotti nel rispetto delle esigenze ecologiche secondo gli articoli 9–18 dell’ordinanza del ... sui pagamenti diretti.

8. Ordinanza dell'11 settembre 199666 sul servizio civile

Art. 5 Sostegno a prestazioni ecologiche; economia forestale (art. 4 cpv. 2 LSC) 1 L’organo d’esecuzione impiega le persone che prestano servizio civile: a. per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità secondo l’ordinanza del ... sui pagamenti diretti (OPD); b. per lavori di manutenzione delle foreste e, a titolo eccezionale, di ripristino di strutture di raccordo che servono alla gestione sostenibile della foresta.

63 RS 451.34 64 RS 451.37 65 RS 641.611.21 66 RS 824.01

174

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

2 Le aziende agricole che eseguono progetti di cui al capoverso 1 possono essere riconosciute quali istituti d’impiego, se adempiono i requisiti seguenti: a. gestori hanno diritto ai contributi secondo l’articolo 3 OPD e i pagamenti diretti loro destinati non sono stati ridotti giusta l’articolo 88 o 89 OPD; b. le comunità aziendali sono riconosciute secondo l’articolo 29a dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (OTerm) e tutti i membri adempiono le condizioni di cui alla lettera a.

Art. 6 cpv. 3 lett. a e f 3 Le aziende agricole che eseguono progetti di cui al capoverso 2 possono essere riconosciute quali istituti d’impiego, se adempiono i requisiti seguenti:

a. i gestori hanno diritto ai contributi secondo l’articolo 3 OPD e i pagamenti diretti loro destinati non sono stati ridotti giusta l’articolo 23 OPD; f. le aziende pastorizie, le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione sono riconosciute secondo l’articolo 29a OTerm e i gestori ri- cevono contributi d’estivazione secondo l’OPD del ...

9. Ordinanza del 23 novembre 200567 concernente la produzione prima-

ria

Art. 3 cpv. 2 lett. b 2 L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che: b. non hanno diritto al versamento di pagamenti diretti conformemente all’articolo 5 dell’ordinanza del ... sui pagamenti diretti e non devono essere registrate conformemente all’articolo 7 o 18a dell'ordinanza del 27 giugno

199568 sulle epizoozie.

10. Ordinanza del 23 novembre 200569 sulla caratterizzazione del pol-

lame

Art. 5 cpv. 1 lett. b 1 I controlli da parte dell’ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest’ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell’allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati:

67 RS 916.020 68 RS 916.401 69 RS 916.342

175

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

b. nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini conformemente al numero 2 dell’allegato, all’atto dei controlli secondo l’ordinanza del ... sui pagamenti diretti (OPD);

Allegato numero 2 La designazione «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» è ammessa soltanto se, per i polli e i tacchini, sono rispettate le pertinenti disposizioni dell’articolo 69 OPD e le relative disposizioni di esecuzione, nonché le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

11. Ordinanza del 28 giugno 200070 sulla pianificazione del territorio

Art. 42c cpv. 1 1 Se il diritto federale fissa criteri supplementari rispetto a quelli definiti dalla legi- slazione sulla protezione degli animali per una tenuta particolarmente rispettosa degli animali71, le installazioni per la tenuta di animali a scopo di hobby negli edifici e negli impianti esistenti devono soddisfare tali criteri.

12. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 201172

Art. 10 lett. a Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti sulla base dei dati di cui all’articolo 5 e memorizzarli nella banca dati: a. l’effettivo di animali determinante della specie bovina e di bufali per ogni azienda detentrice di animali, calcolato secondo l’articolo 20 dell'ordinanza del ... sui pagamenti diretti, con un elenco dei singoli animali;

13. Ordinanza del 25 maggio 201173 sulle designazioni «montagna» e

«alpe»

Art. 5 cpv. 2 2 La designazione «alpe» può essere impiegata per i prodotti d’origine animale soltanto se sono adempiute le esigenze riguardanti il foraggiamento giusta l’articolo

35 dell’ordinanza del ... sui pagamenti diretti.

70 RS 700.1 71 Secondo il diritto vigente, in particolare i contributi per il benessere degli animali secondo il capitolo 5 sezione 4 dell'ordinanza del .... sui pagamenti diretti. 72 RS 916.404.1 73 RS 916.404.1

176

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

14. Ordinanza del 26 novembre 200374 sulle uova

Art. 8 Abrogato

15. Ordinanza del 22 settembre 199775 sull'agricoltura biologica

Art. 7 cpv. 1 e 2 1 All’interno di un’azienda biologica, le superfici con colture perenni possono essere gestite in modo non biologico, sempre che per dette superfici venga fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 9-18 dell’ordinanza del ... sui pagamenti diretti (OPD). 2 All’interno di un’azienda gestita in modo non biologico, le superfici con colture perenni possono essere gestite in modo biologico, sempre che per dette superfici venga fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 9-18 OPD.

Art. 9 cpv. 3 lett. e 3 In merito vanno rispettate le condizioni seguenti: e. presentazione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 9-18 OPD per le superfici non coltivate biologicamente; Art. 11a Devono essere rispettate le esigenze per i test delle irroratrici e serbatoio d'acqua per le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali giusta l'allegato 1 punto 5.1 capoversi 3 e 4 OPD. Sono fatte salve le aziende Deme- ter che impiegano i loro apparecchi unicamente per spargere preparati biodinamici. Art. 12 cpv. 3 e 6 3 Il fabbisogno di concimi è attestato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive giusta l'articolo 11 OPD e le esigenze di cui all'allegato 2.1 OPD. 4 Il quantitativo di sostanze nutritive cosparso per ettaro (concimi aziendali propri o di terzi, concimi acquistati) può corrispondere nel migliore dei casi nella regione di pianura al massimo a 263 kg N e a 38 kg P. Ciò va graduato in base alla capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti, l’altitudine o la situazione topografica. Que- sto è valido qualora le soglie di tolleranza stabilite dal Cantone restino basse giusta la legislazione sulla protezione delle acque. 6 Si possono effettuare solo forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate giusta l'OPD.

74 RS 916.371 75 RS 910.18

177

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Art. 15 cpv. 1 1 I bovini, compresi gli animali delle specie Bubalus e Bison, gli equini, gli ovini, i caprini, i suini e il pollame devono essere tenuti secondo le disposizioni sulle uscite regolari all’aria aperta contenute nell’articolo 70 OPD e nelle relative disposizioni di esecuzione. La detenzione dei conigli è retta dalle disposizioni sui sistemi di stabu- lazione particolarmente rispettosi degli animali contenute nell’articolo 69 OPD e nelle disposizioni di esecuzione.

Art. 15a cpv. 2 lett. b 2 D’intesa con l’ente di certificazione, essa è tuttavia permessa per: b. i bovini, purché siano rispettate le disposizioni dell’articolo 61 OPD sull’uscita regolare all’aperto. Art. 15b Estivazione Se gli animali sono estivati, l’estivazione deve avvenire in aziende biologiche. In casi particolari l’estivazione può avvenire in aziende che rispettano i requisiti di cui alle esigenze del titolo 1 capitolo 4 sezione 4 OPD.

Art. 38 cpv. 1 1 Fino al 31 dicembre 2008, singole particelle destinate alla viticoltura possono essere sfruttate in modo biologico indipendentemente dal resto dell’azienda, sempre che per il resto dell’azienda sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 9–18 OPD.

Art. 39d cpv. 1 Periodo introduttivo 1 D’intesa con l’ente di certificazione, i cavalli da lavoro e i caprini possono essere tenuti attaccati fino al 31 agosto 2013, rispettivamente fino al 31 dicembre 2013, negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 2001, per quanto:

Allegato 1 numero 3.1 cpv. 2 lett. a 2 Le misure previste al numero 1.1 capoverso 1 lettera b, comprendono:

a. le registrazioni secondo il numero 1.2 dell’allegato all'OPD;

178

Avamprogetto dell'8 aprile 2013

3 Ordinanza sul coordinamento dei controlli

3.1 Situazione iniziale

La presente ordinanza viene adeguata al sistema rivisto dei pagamenti diretti, descritto nell'ordinanza sui pagamenti diretti. Le disposizioni sui dati relativi ai controlli e sul rispettivo sistema d'informazione sono integrate nell'ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (nuova), che sosti- tuisce l'ordinanza sui dati agricoli (RS 919.117.71).

Tali modifiche non incidono in maniera sostanzale sulle disposizioni vigenti. Tuttavia, essendo state apportate sulla scorta delle revisioni totali di due ordinanze ed essendo necessario un adeguamento della maggior parte degli articoli dell'OCoC, si è proposto di rivederla integralmente.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

Il nome delle ordinanze e diversi altri elementi correlati ai pagamenti diretti vengono adeguati al siste- ma rivisto dei pagamenti diretti.

Vengono stabiliti gli intervalli massimi tra i controlli di base per i nuovi tipi di pagamenti diretti. Vengo- no inoltre adeguati quelli già esistenti in alcuni ambiti allo scopo di garantire uniformità e coordinamen- to.

Le condizioni relative al coordinamento dei controlli di base e all'accreditamento degli organi di con- trolli di diritto privato vengono estese anche ai nuovi tipi di pagamenti diretti. Sono esclusi i contributi per la qualità dei livelli II e III, il contributo per l’interconnessione e i contributi per la qualità del pae- saggio. Le disposizioni relative all'accreditamento non si applicano nemmeno per i contributi per l'effi- cienza delle risorse.

Per lo svolgimento di controlli supplementari: - va rispettato un nuovo criterio relativo ai rischi; - la condizione relativa alla quota minima di superfici da controllare per il contributo per la quali- tà del livello II e per il contributo per l'interconnessione viene riformulata ed estesa ai contributi per la qualità del livello III nonché al contributo per la qualità del paesaggio.

Alcune disposizioni sul riconoscimento e sulla qualità dei controlli sono state riformulate per ovviare a malintesi e incertezze.

Le disposizioni sui dati sui controlli e sul rispettivo sistema d'informazione (art. 7, 8 cpv. 3 e 9 cpv. 2) figurano nella nuova ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura e vengono pertan- to stralciate dall'OCoC.

Gli articoli 10 (abrogazione e modifica del diritto vigente) e 11 (disposizione transitoria) vengono stral- ciati perché superflui.

3.3 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Campo d'applicazione

L'ordinanza del 14 novembre 2007 sui contributi d'estivazione viene integrata nella nuova ordinanza sui pagamenti diretti, di conseguenza viene stralciata dalle ordinanze elencate nel campo di applica- zione.

L'ordinanza sui contributi nella campicoltura adesso si chiama ordinanza sui contributi per singole colture.

179

Ordinanza sul coordinamento dei controlli Indagine conoscitiva

Art. 2 Controllo di base

Questo articolo definisce i controlli di base. Nessuna modifica.

Art. 3 Frequenza e coordinamento dei controlli di base

Questo articolo disciplina i controlli che devono essere coordinati. Per i controlli relativi ai seguenti tipi di pagamenti diretti non è necessario alcun coordinamento dei controlli di base: - contributo per la qualità del livello II; - contributo per la qualità del livello III; - contributo per l'interconnessione; - contributo per la qualità del paesaggio.

Le caratteristiche di questi controlli (competenze dei controllori, periodo di controllo, ecc.) non consen- tono un coordinamento sistematico. Se esistono sinergie, ovviamente, il coordinamento è auspicabile.

Art. 4 Altri controlli

Alla lista dei criteri in funzione del rischio, in base ai quali si decide se svolgere controlli supplementari o no, ne viene introdotto uno nuovo (lettera e). A essere decisivo è anche il criterio seguente: elementi sostanziali che non hanno potuto essere controllati nell'ambito del rispettivo controllo di base. Può trattarsi, ad esempio, di una specie animale detenuta troppo distante dall'azienda il giorno del controllo di base o di documenti importanti che in quel momento si trovavano dal contabile. La valutazione del rischio e la decisione se siano necessari o no controlli supplementari in un'azienda spettano, com'è stato il caso finora, al competente organo esecutivo.

Per i seguenti tipi di pagamenti diretti deve essere sottoposto annualmente a controlli supplementari (in funzione del rischio e aleatori) almeno l'1 per cento delle rispettive superfici nel Cantone, anziché il 10 per cento nell'arco di 6 anni come prescritto dalla vigente ordinanza sulla qualità ecologica: - contributo per la qualità del livello II; - contributo per la qualità del livello III; - contributo per l'interconnessione; - contributo per la qualità del paesaggio.

Le condizioni relative ai controlli di base e ai controlli supplementari si applicano a tutte le aziende della produzione primaria, comprese quelle bio. Nella pianificazione dei controlli (di base e supple- mentari) di aziende bio, i cui prodotti sono certificati in conformità dell'ordinanza sull'agricoltura biolo- gica, devono essere tenute in considerazione anche le disposizioni di cui all'articolo 30 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Art. 5 Normativa applicabile a piccole aziende e alle aziende di acquacoltura e di apicoltura

In virtù di questo articolo, i Cantoni decidono la frequenza con cui vanno controllate le piccole aziende e le aziende di acquacoltura e di apicoltura. Nessuna modifica.

Art. 6 Qualità e riconoscimento dei controlli

La condizione che gli organi di diritto privato devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 non si applica per i seguenti tipi di pagamenti diretti: - contributo per la qualità del livello II; - contributo per la qualità del livello III; - contributo per l'interconnessione; - contributo per la qualità del paesaggio; - contributi per l'efficienza delle risorse.

Le restanti disposizioni di questo articolo sono riformulate per una migliore comprensione. Il capover- so 1 viene formulato in maniera più aperta. Utilizzando la forma passiva e sostituendo il termine "mandato di prestazione" con "contratto scritto" viene considerata anche la cooperazione tra l'organo d'esecuzione e gli organi di certificazione che controllano le aziende che richiedono contributi biologici (in virtù dell'art. 100 cpv. 3 dell'ordinanza sui pagamenti diretti). Viene precisato che nel quadro del

180

Indagine conoscitiva Ordinanza sul coordinamento dei controlli

contratto di collaborazione l'organo d'esecuzione deve garantire il rispetto delle disposizioni federali sullo svolgimento di controlli. Viene inoltre riformulato il capoverso 3, in base al quale le infrazioni che non rientrano nella sfera delle competenze della persona addetta al controllo devono essere notificate al competente organo d'ese- cuzione.

Art. 7 Compiti dei Cantoni

Il termine "organo di coordinamento" viene sostituito dal termine più preciso "organo di coordinamento dei controlli". L'utilizzo della denominazione completa evita che l'organo sia erroneamente scambiato con altri organi di coordinamento, per esempio con quello per l'allineamento degli indirizzi (registrazio- ne di aziende di allevamento).

La disposizione concernente il trasferimento dei dati di controllo nel sistema d'informazione elettronico (vigente art. 8 cpv. 3) viene stralciata essendo stata ripresa nella nuova ordinanza sui sistemi d'infor- mazione nel campo dell'agricoltura.

Art. 8 Compiti della Confederazione

La disposizione che la Confederazione può mettere a disposizione per controlli di diritto privato dati riguardanti i controlli (vigente art. 9 cpv. 2) viene stralciata e integrata nella nuova ordinanza sui si- stemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

Art. 9 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Le disposizioni relative ai dati di controllo e al rispettivo sistema d'informazione sono state trasferite nella nuova ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura, pertanto gli articoli delle ordinanze elencate nel campo d'applicazione che rinviano all'OCoC devono essere adeguati. Il rinvio adesso è all'articolo 165d della nuova legge sull'agricoltura e/o all'articolo 54a della legge sulle epi- zoozie, dove si fa riferimento al sistema d'informazione centrale per i dati di controllo.

Art. 10 Entrata in vigore

La versione rivista dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato 1 Intervallo massimo tra i controlli di base

L'intervallo massimo tra i controlli di base per i nuovi tipi di pagamenti diretti è fissato come segue: - 4 anni per il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita e per i contributi per l'efficienza delle risorse; - 8 anni per il contributo per la qualità del livello III e il contributo per la qualità del paesaggio.

Per garantire uniformità e coordinamento è stato adeguato anche il vigente intervallo massimo per i seguenti settori: - 4 anni (anziché 12) per i dati relativi alle superfici e gli effettivi di animali di aziende annuali; - 8 anni (anziché 12) per i dati relativi alle superfici e gli effettivi di animali di aziende d'estiva- zione nonché per il contributo d'estivazione; - 8 anni (anziché 6) per i contributi per la biodiversità (contributo per la qualità del livello II e contributo per l'interconnessione).

Per quanto riguarda il controllo di base dei dati sulle strutture (superfici ed effettivi di animali), delle superfici per la promozione della biodiversità e delle singole colture viene precisato che l'autodichiara- zione del gestore viene verificata sul posto. Per questa verifica sono fissate esigenze minime.

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli Indagine conoscitiva

La tabella seguente offre una sintesi delle modifiche dell'intervallo massimo tra i controlli di base:

Settore Intervallo vigente Nuovo intervallo Dati relativi alle superfici 4 anni per aziende Effettivi di animali annuali

12 anni

8 anni per aziende

d'estivazione Contributi per il paesaggio rurale:

12 anni 8 anni

- contributo d'estivazione Contributi per i sistemi di produzione: - contributo per la produzione di latte e carne (nuovi programmi) 4 anni basata sulla superficie inerbita Contributi per l’efficienza delle risorse Contributi per la biodiversità: - contributo per la qualità del livello II 6 anni

8 anni

- contributo per la qualità del livello III (programma nuovo) - contributo per l'interconnessione 6 anni Contributo per la qualità del paesaggio (programma nuovo) 8 anni

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

Le modifiche non hanno conseguenze per la Confederazione.

3.4.2 Cantoni

L'introduzione di nuovi settori da controllare (contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, contributo per la qualità del livello III e contributo per la qualità del paesaggio) costi- tuisce un maggior onere per i Cantoni che tuttavia può essere contenuto grazie a un coordinamento efficace dei controlli nuovi e vigenti.

La riduzione dell'intervallo massimo per i controlli dei dati sulle superfici e degli effettivi di animali da 12 a 4 anni (azienda annuale) rispettivamente a 8 anni (azienda d'estivazione) non dovrebbe compor- tare un maggiore carico di lavoro per i Cantoni. I nuovi intervalli tengono maggiormente conto della prassi attuale, facendo precedere un controllo parziale sul posto al controllo completo che viene svolto ogni 12 anni. Questo controllo parziale viene spesso effettuato congiuntamente ad altri e a comple- mento dei controlli cantonali annuali realizzati con l'ausilio di diversi strumenti informatici.

L'estensione dell'intervallo massimo (da 6 a 8 anni) tra i controlli di base per i contributi per la qualità del livello II e il contributo per l'interconnessione nonché la riduzione (dal 10 all'1 % nell'arco di 6 anni) delle superfici da assoggettare a controlli supplementari per questi contributi alleggeriranno l'onere dei Cantoni.

3.4.3 Economia

La presente revisione dovrebbe contribuire a creare un'accettazione duratura del nuovo sistema dei pagamenti diretti grazie a controlli attendibili ed efficaci delle aziende agricole.

182

Indagine conoscitiva Ordinanza sul coordinamento dei controlli

3.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche richieste riguardano in primo luogo i controlli per i pagamenti diretti. Non hanno alcun effetto sulla compatibilità dell'ordinanza con il diritto internazionale.

3.6 Basi legali

Le basi legali della presente ordinanza sono costituite dall'articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali, dall'articolo 44 della legge federale del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, dall'articolo 36 capoverso 5 della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (in revisione), dagli articoli 177 e 181 capoverso 1bis della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (in revisione) e dall'articolo 57 capoverso 3 lettera c della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie.

Per le modifiche richieste che interessano soprattutto i controlli per i pagamenti diretti, trovano applicazione in primo luogo gli articoli 177 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (in revisione).

3.7 Entrata in vigore

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014, contemporaneamente all'ordinanza sui pagamenti diretti e a quella sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli Indagine conoscitiva

184

Avamprogetto dell'8 aprile 2013

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC)

del ....

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali; visto l'articolo 44 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici; visto l'articolo 36 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimenta- ri; visti gli articoli 177, 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19984 sull'agricoltu- ra; visto l'articolo 57 capoverso 3 lettera c della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoo- zie, ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

a. ordinanza del 23 novembre 20056 concernente la produzione primaria; b. ordinanza del 20 ottobre 20107 sul controllo del latte; c. ordinanza del 18 agosto 20048 sui medicamenti veterinari; d. ordinanza del 27 giugno 19959 sulle epizoozie; e. ordinanza BDTA del 26 ottobre 201110; f. ordinanza del 23 aprile 200811 sulla protezione degli animali; g. ordinanza del 28 ottobre 199812 sulla protezione delle acque; h. ordinanza del ...13 sui pagamenti diretti;

1 RS 455 2 RS 812.21 3 RS 817.0 4 RS 910.1 5 RS 916.40 6 RS 916.020 7 RS 916.351.0 8 RS 812.212.27 9 RS 916.401 10 RS 916.404.1 11 RS 455.1 12 RS 814.201

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli Indagine conoscitiva

i. ordinanza del ...14 sui contributi per singole colture; j. ordinanza del 31 ottobre 201215 sull'allevamento di animali.

2 La presente ordinanza si applica ai controlli seguenti:

a. controlli delle aziende registrate secondo l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria; b. controlli dell’allevamento, della coltivazione, della produzione e del raccolto di prodotti primari; c. controlli della detenzione, dell’allevamento e della mungitura di animali da reddito agricoli prima della macellazione.

Art. 2 Controllo di base 1 Il controllo di base consente di stabilire se i requisiti di legge in uno o più settori sono rispettati in tutta l’azienda. 2 Il controllo di base può essere svolto con diversi metodi di controllo; sono fatte salve altre disposizioni delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 1.

Art. 3 Frequenza e coordinamento dei controlli di base 1 Ogni azienda è sottoposta a un controllo di base almeno una volta negli intervalli di cui all’allegato 1, di regola in ogni unità di produzione e per ogni settore di pro- duzione. 2 I Cantoni coordinano i controlli di base in modo che, di regola, le aziende agricole siano sottoposte non più di una volta l’anno a un controllo di base. Questo coordi- namento non si applica: a. ai controlli che non richiedono la presenza del gestore o di un suo rappre- sentante; b. ai controlli relativi ai seguenti tipi di pagamenti diretti:

1. contributo per la qualità dei livelli II e III,

2. contributo per l'interconnessione,

3. contributo per la qualità del paesaggio.

Art. 4 Altri controlli 1 I Cantoni svolgono controlli supplementari in funzione dei rischi delle singole aziende. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti; b. sospetto fondato di mancato rispetto delle prescrizioni; c. cambiamenti sostanziali nell'azienda;

13 RS … 14 RS … 15 RS 916.310

186

Indagine conoscitiva Ordinanza sul coordinamento dei controlli

d. eventi straordinari quali malattie o epizoozie; e. elementi sostanziali che non hanno potuto essere controllati nell'ambito del rispettivo controllo di base.

2 I Cantoni effettuano inoltre controlli aleatori.

3 Controlli supplementari ai sensi dei capoversi 1 e 2 vengono svolti per i tipi di pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 3 lettera b, annualmente, su almeno l'1 per cento della superficie notificata per il rispettivo tipo di pagamenti diretti. 4 Per le aziende i cui prodotti sono certificati secondo l'ordinanza del 22 settembre 199716 sull'agricoltura biologica, deve essere altresì considerato l'articolo 30 dell'or- dinanza sull'agricoltura biologica nella determinazione dei controlli di base e degli altri controlli.

Art. 5 Normativa applicabile a piccole aziende e alle aziende di acquacoltu- ra e di apicoltura Le disposizioni degli articoli 3 e 4 non si applicano alle aziende agricole con meno di 0,25 unità standard di manodopera e con meno di 3 unità di bestiame grosso, nonché alle aziende di acquacoltura e di apicoltura. I Cantoni stabiliscono la fre- quenza dei controlli da effettuare in tali aziende.

Art. 6 Qualità e riconoscimento dei controlli 1 Se un organo di diritto pubblico diverso dal competente organo d'esecuzione can- tonale o un organo di diritto privato è incaricato dello svolgimento dei controlli, la cooperazione con il competente organo d'esecuzione cantonale va disciplinata in un contratto scritto. L'organo d'esecuzione cantonale deve vigilare sull'adempimento delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali relative allo svolgimento dei controlli siano rispettate. 2 Gli organi di diritto privato che svolgono controlli in virtù del capoverso 1 devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 1702017 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 199618 sull'accreditamento e sulla designazione. La presente disposizione non si applica per i controlli relativi ai tipi di pagamenti diretti: contributo per la qualità dei livelli II e III, contributo per l'interconnessione, contributo per la qualità del paesaggio e contributi per l'efficienza delle risorse. 3 Se una persona addetta al controllo riscontra un'infrazione contro una disposizione di un'ordinanza di cui all'articolo 1, che non rientrava nella sfera delle sue compe- tenze, l'infrazione va comunicata secondo le rispettive disposizioni contrattuali ai competenti organi d'esecuzione.

16 RS 910.18 17 Il testo di questa norma è reperibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, - Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). 18 RS 946.512

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli Indagine conoscitiva

Art. 7 Compiti dei Cantoni

1 Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli.

2 L’organo di coordinamento dei controlli adempie i propri compiti d’intesa con gli organi d’esecuzione e sulla base dell’articolo 3. Tiene un elenco degli organi d’esecuzione e dei loro settori di competenza.

Art. 8 Compiti della Confederazione L'Ufficio federale dell'agricoltura sostiene e sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Unità federale per la filiera alimentare.

Art. 9 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 L'ordinanza del 26 ottobre 201119 sul coordinamento dei controlli è abrogata. 2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

19 RU 2011 5297, RU 2012 6407

188

Indagine conoscitiva Ordinanza sul coordinamento dei controlli

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Intervallo massimo tra i controlli di base

Il controllo di base deve essere svolto entro la fine dell’anno civile in cui ha termine l’intervallo massimo.

Settore Ordinanza Intervallo massimo tra i controlli di base

Settori concernenti la sicurezza alimentare e la protezione degli animali

Igiene nella produzione primaria Ordinanza del 23 novembre 200520 4 anni vegetale concernente la produzione primaria

Igiene nella produzione primaria Ordinanza del 23 novembre 2005 4 anni animale (senza produzione lattiera) concernente la produzione primaria

Igiene nella produzione lattiera Ordinanza del 23 novembre 2005 4 anni concernente la produzione primaria Ordinanza del 20 ottobre 201021 sul controllo del latte

Medicamenti veterinari Ordinanza del 18 agosto 200422 sui 4 anni medicamenti veterinari

Salute animale ed epizoozie Ordinanza del 27 luglio 199523 sulle 4 anni epizoozie

Traffico di animali Ordinanza BDTA del 26 ottobre 201124 4 anni

Protezione degli animali Ordinanza del 23 aprile 200825 sulla 4 anni (anche come parte della prova che le protezione degli animali esigenze ecologiche sono rispettate) Ordinanza del ...26 sui pagamenti diretti

20 RS 916.020 21 RS 916.351.0 22 RS 812.212.27 23 RS 916.401 24 RS 916.404.1 25 RS 455.1 26 RS …

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli Indagine conoscitiva

Settore Ordinanza Intervallo massimo tra i controlli di base

Pagamenti diretti

Dati relativi alle superfici* Ordinanza 4 anni nelle Effettivi di animali (senza bovini)* del … sui pagamenti diretti aziende annuali Effettivi di bovini* 8 anni nelle aziende d'esti- vazione

Contributi per il paesaggio rurale: Ordinanza 8 anni - contributo d'estivazione del … sui pagamenti diretti

Prova che le esigenze ecologiche Ordinanza 4 anni sono rispettate (senza protezione del … sui pagamenti diretti degli animali) Contributi per la biodiversità: - contributo per la qualità del livello I* Contributi per i sistemi di produzio- ne: - contributo per l'agricoltura biologica - contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, le- guminose e colza - contributo per la produzione di latte e carne basata sulla super- ficie inerbita - contributi per il benessere degli animali Contributi per l'efficienza delle risorse: - contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni - contributo per la lavorazione rispettosa del suolo - contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Contributi per la biodiversità: Ordinanza 8 anni - contributo per la qualità del del … sui pagamenti diretti livello II - contributo per la qualità del livello III - contributo per l'interconnessio- ne Contributo per la qualità del paesag- gio

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Indagine conoscitiva Ordinanza sul coordinamento dei controlli

Settore Ordinanza Intervallo massimo tra i controlli di base

Altri settori

Protezione delle acque Ordinanza 4 anni (senza controllo degli impianti di del 28 ottobre 199827 sulla protezione deposito per il concime aziendale delle acque secondo l'articolo 28)

Contributi per singole colture* Ordinanza del ...28 sui contributi per 4 anni singole colture

Stabulazione fissa di Ordinanza del 31 ottobre 201229 4 anni cavalli della razza delle Franches sull'allevamento di animali Montagnes

* Precisazioni inerenti al controllo di base dei dati sulle strutture, delle superfici per la promo- zione della biodiversità (SPB) e delle singole colture il quale consiste in una verifica in azienda dell'autodichiarazione del gestore: - la verifica dei dati relativi alle superfici può comprendere tutte o parte delle superfici azienda- li. Vanno verificate la posizione e le dimensioni delle superfici nonché le colture dichiarate; - per la verifica degli effettivi di animali (senza bovini) vanno contati gli effettivi di animali. Vanno annotate le discrepanze rispetto all'autodichiarazione (effettivo al giorno di riferimento ed effettivo medio). Vanno annotati i motivi delle discrepanze; - per la verifica degli effettivi di bovini l'effettivo contato viene confrontato con quello secondo la lista degli animali della banca sul traffico di animali. Vanno annotate le discrepanze. Vanno annotati i motivi delle discrepanze; - la verifica delle singole colture comprende tutti i dati relativi alle superfici notificate per i contributi per singole colture. Vanno verificate la posizione e le dimensioni delle superfici nonché le colture dichiarate e il rispetto dell'obbligo relativo al raccolto; - la verifica delle SPB è effettuata su una serie di superfici selezionate per ogni tipo di SPB ai sensi dell'articolo 54 dell'ordinanza del …30 sui pagamenti diretti. Vanno verificate le dimen- sioni delle superfici e il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione.

27 RS 814.201 28 RS … 29 RS 916.310 30 RS …

191

Ordinanza sul coordinamento dei controlli Indagine conoscitiva

Allegato 2 (art. 9 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 200831 sulla protezione degli animali

Art. 213 2 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del …32 sul coordinamento dei controlli.

2. Ordinanza del 18 agosto 200433 sui medicamenti veterinari

Art. 31 3 La frequenza e il coordinamento dei controlli delle aziende di produzione primaria sono retti dall’ordinanza del …34 sul coordinamento dei controlli. 3bis Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'artico- lo 54a della legge del 1° luglio 196635 sulle epizoozie.

3. Ordinanza del 23 novembre 200536 concernente la produzione

primaria

Art. 8 1 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del ……37 sul coordinamento dei controlli. 1bis Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'artico- lo 165d della legge del…38 sull'agricoltura.

31 RS 455.1 32 RS … 33 RS 812.212.27 34 RS … 35 RS 916.40 36 RS 916.020 37 RS … 38 RS 910.1

192

Indagine conoscitiva Ordinanza sul coordinamento dei controlli

4. Ordinanza del 31 ottobre 201239 sull'allevamento di animali

Art. 24 cpv. 5

5 La Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches Montagnes

decide del diritto ai contributi e versa il relativo importo all’allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di allevamento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi all’allevatore entro 30 giorni lavorativi. In base a un elenco delle giumente accompagnate dal puledro che danno diritto a con- tributi, la Federazione fattura i contributi all’UFAG. Per i controlli, la Federazione può far capo ai Cantoni o alle organizzazioni designate dai Cantoni; in tal caso il controllo è retto dall’ordinanza del … …40 sul coordinamento dei controlli.

5. Ordinanza del 20 ottobre 201041 sul controllo del latte

Art. 14 cpv. 5 e 5bis 5 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del …42 sul coordinamento dei controlli. 5bis Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'artico- lo 165d della legge del…43 sull'agricoltura.

6. Ordinanza del 27 giugno 199544 sulle epizoozie

Art. 292a cpv. 1 e 1bis 1 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del ……45 sul coordinamento dei controlli. 1bis Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'artico- lo 54a della legge del 1° luglio 196646 sulle epizoozie.

39 RS 916.310 40 RS … 41 RS 916.351.0 42 RS … 43 RS 910.1 44 RS 916.401 45 RS … 46 RS 916.40

193

Ordinanza sul coordinamento dei controlli Indagine conoscitiva

7. Ordinanza del 26 ottobre 201147 concernente la banca dati sul

traffico di animali

Art. 27 cpv. 4 e 4bis 4 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del ……48 sul coordinamento dei controlli. 4bis Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'artico- lo 165d della legge del…49 sull'agricoltura e dell'articolo 54a della legge del 1° luglio 196650 sulle epizoozie.

47 RS 916.404.1 48 RS … 49 RS 910.1 50 RS 916.40

194

Avamprogetto dell'8 aprile 2013

4 Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

4.1 Situazione iniziale

Con il nuovo articolo 54 LAgr il legislatore ha creato una base generale per il versamento di contributi per singole colture. Questi sono tesi a conservare la capacità di produzione e la funzionalità delle sin- gole catene di trasformazione, contribuendo a un approvvigionamento adeguato in derrate alimentari di origine vegetale.

A complemento degli strumenti nel settore dei pagamenti diretti e in quello della promozione della qualità e delle vendite i contributi per singole colture costituiscono un ulteriore elemento del concetto per l'attuazione della sovranità alimentare. In tal modo vengono promosse le colture importanti in vista di un approvvigionamento adeguato.

Per stabilire il diritto alla promozione e calcolare l'ammontare dei contributi vanno considerati in parti- colare la redditività economica relativa della coltura, il suo potenziale di produzione in calorie o l'evolu- zione del grado di autoapprovvigionamento del prodotto o del gruppo di prodotti.

La redditività di una coltura viene promossa mediante pagamenti diretti, quali il contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento e il contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni, nonché provvedimenti specifici alla frontiera. Se queste misure non riescono a raggiungere l'obiettivo di una produzione redditizia, la Confederazione può stanziare contributi complementari per singole colture per garantire un adeguato approvvigionamento.

Nel messaggio sulla PA 14-17 il Consiglio federale ha spiegato l'intenzione, attraverso lo sviluppo del sistema dei pagamenti diretti, di potenziare la campicoltura rispetto alla gestione delle superfici inerbi- te e la coltivazione di cereali da foraggio nell'ambito delle colture in pieno campo. Attraverso l'eroga- zione di un contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento e del contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni si vuole, da un lato, rivalutare la campicoltura, dall'altro garantire la redditività delle colture meritevoli di sostegno ma meno redditizie dal profilo economico, quali cereali da foraggio o patate.

La redditività è data dalle entrate, dai costi e dal dispendio di lavoro. Oltre ai costi diretti, come quelli per sementi, concime e prodotti fitosanitari, sono rilevanti quelli di macchinari ed edifici. Un elevato sfruttamento delle macchine e processi di coltivazione che prevedono una lavorazione minima del suolo possono aiutare a risparmiare costi per macchinari e carburante nonché a ottimizzare il tempo impiegato per i lavori.

Il Parlamento ha integrato l'articolo 54 LAgr con una disposizione che consente alla Confederazione di stanziare contributi per singole colture per garantire un approvvigionamento adeguato di alimenti indi- geni per animali da reddito. Nell'ambito dei dibattiti è stato più volte ribadito che un contributo del ge- nere deve essere versato soltanto se le misure proposte dal Consiglio federale non sono sufficienti. A titolo rappresentativo di altre affermazioni con analoghe argomentazioni, segnatamente del Consiglie- re nazionale Ritter (6 marzo 2013) e dei Consiglieri agli Stati Föhn e Baumann (13 marzo 2013), si riporta di seguito la spiegazione del portavoce della Commissione, Consigliere nazionale Hassler, del 6 marzo 2013. "In tal modo il Consiglio federale avrebbe la facoltà di versare contributi per singole colture a favore dei cereali da foraggio nel caso in cui le misure già previste dal Consiglio federale per una promozione più incisiva della produzione di alimenti per animali dovessero rivelarsi insufficienti." In una prima fase è necessario valutare l'effetto sugli obiettivi definiti nel messaggio del sistema sem- plificato anche sul piano amministrativo senza contributi specifici per i cereali da foraggio. Se la ten- denza al ribasso nella produzione di cereali da foraggio dovesse persistere, il Consiglio federale potrà versare un contributo per singole colture per i cereali da foraggio nel quadro del limite di spesa esi- stente per Produzione e smercio. Un'incentivazione sostanziale della coltivazione dei cereali da forag- gio comporterebbe una riduzione dei mezzi finanziari per altri provvedimenti nello stesso limite di spe- sa.

195

Ordinanza sui contributi per singole colture Indagine conoscitiva

Il legislatore ha abrogato l'articolo 59 LAgr, sopprimendo la base legale per una promozione specifica delle materie prime rinnovabili al di fuori della produzione di derrate alimentari e alimenti per animali.

4.2 Sintesi delle principali modifiche

La modifica del titolo rispecchia la nuova definizione e la formulazione aperta dell'articolo 54 LAgr.

In virtù di quest'ultimo, per barbabietole da zucchero, semi oleosi, leguminose a granelli nonché se- menti di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio vengono versati contributi per singole colture. Essi sono erogati anche per i miscugli di leguminose a granelli e cereali, se la percen- tuale in peso della coltura avente diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento.

L'importo dei contributi è adeguato in funzione del livellamento tra superficie permanentemente inerbi- ta e campicoltura, della redditività di alcune colture, della promozione della coltivazione di cereali da foraggio attraverso i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (contributo di base, contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni) nonché della bassa produzione di leguminose a granelli. In futuro la soia riceverà il contributo per singole colture previsto per le leguminose, superiore a quello versato per i semi oleosi.

Le disposizioni su procedura e sanzioni sono armonizzate con quelle dell'ordinanza sui pagamenti diretti.

4.3 Commento ai singoli articoli

Titolo Il titolo si riferisce esplicitamente al titolo dell'articolo 54 LAgr per evitare malintesi.

Ingresso Oltre agli articoli 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1 nell'ingresso viene aggiunto l'articolo 54 capo- verso 2.

Art. 1 (Cpv. 1) La lista delle colture per cui al momento vengono stanziati contributi di coltivazione, viene integrata con le colture papavero e cartamo. In tal modo, le colture innovative vengono equiparate ai semi oleosi coltivati su superfici estese. Per quanto riguarda le sementi, viene precisato che i contribu- ti per singole colture vengono erogati per superfici destinate alla produzione di sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio.

(Cpv. 2) Il contenuto riprende l'attuale articolo 3. La condizione relativa al raccolto di piante da fibra (art. 3 lett. e OCCamp) è stata eliminata a seguito dell'abrogazione dell'articolo 59 LAgr.

Art. 2 (Cpv. 1) La disposizione è tratta dall'attuale articolo 1.

(Cpv. 2 e 3) Il vigente limite di età viene mantenuto. Analogamente alla modifica dell'OPD, per le so- cietà di persone e le comunità aziendali il contributo è ridotto proporzionalmente per ogni persona che ha compiuto i 65 anni d'età prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione.

Art. 3 Le condizioni generali per ricevere contributi per singole colture vengono armonizzate con quelle dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), riprendendo le corrispettive disposizioni dell'OCCamp.

Analogamente all'OPD, per il calcolo del carico di lavoro ci si basa sulla versione attuale del preventi- vo di lavoro di Agroscope.

196

Indagine conoscitiva Ordinanza sui contributi per singole colture

Art. 4 Per i presupposti specifici attualmente fissati dall'articolo 1 è stato creato un articolo separato.

(Cpv. 2) Le piante di leguminose a granelli tendono a piegarsi in coltura pura. Per questo va promossa anche la coltivazione di piante proteiche miste a cereali come colture di sostegno, a condizione che i granelli maturi delle piante proteiche nel raccolto raggiungano una percentuale in peso di almeno il 30 per cento.

Art. 5

L'ammontare del contributo per coltura viene fissato in un articolo a sé stante. Il contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento e il contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni hanno la finalità di dare impulso alla coltivazione di cereali da foraggio. Il contributo per singole colture versato per semi oleosi, soia esclusa, sementi di patate, mais e graminacee da foraggio e leguminose da foraggio, privilegiate dal livello contributivo previsto per i cereali da foraggio, viene fissato a 800 franchi l'ettaro. La proposta di riduzione del sostegno rispetto all'ordinanza sui contributi nella campi- coltura (OCCamp) è motivata dal fatto che ad esempio la coltivazione di colza ha un contributo di co- pertura comparativamente attraente per ora di unità di manodopera. La redditività dal profilo economi- co della coltura e il posizionamento degli oli commestibili sul mercato hanno contribuito all'aumento del 60 per cento circa della produzione di colza dopo il 2000, facendo quasi raggiungere il potenziale di smercio.

Per favette, piselli proteici e lupini da foraggio nonché per la soia il contributo per singole colture viene lasciato invariato aumentando relativamente la loro redditività. Le leguminose a granelli ampliano l'av- vicendamento delle colture, contribuiscono all'approvvigionamento proteico e assorbono l'azoto nell'a- ria attraverso la simbiosi. Non richiedono quindi alcuna concimazione azotata e lasciano riserve di azoto alla coltura successiva. Oltre a contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla salva- guardia delle capacità di trasformazione, la coltivazione di leguminose a granelli è vantaggiosa dal profilo della gestione efficiente delle risorse.

Negli anni 2006-2009 l'UE ha attuato la riforma del mercato zuccheriero, che ha ripercussioni su quel- lo svizzero data la decisione dell'UE e della Svizzera di sopprimere le misure di compensazione per lo zucchero nei prodotti di trasformazione nel campo d'applicazione del Protocollo n. 2. Nonostante l'euro debole, il livello di prezzo dello zucchero si mantiene notevolmente al di sopra del valore considerato per fissare i contributi alla produzione, e pertanto il contributo per singole colture per le barbabietole da zucchero può essere ridotto in due tranche di 400 franchi a 1500 franchi l'ettaro. Il contributo per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero, fino al 31 dicembre 2014, ammonta a 1700 franchi l'ettaro. Dal 1° gennaio 2015 detto contributo viene portato a 1500 franchi l'ettaro. Per le bar- babietole da zucchero viene così mantenuto un sufficiente livello di redditività ed è garantita la fornitu- ra per coprire il fabbisogno di zucchero all'interno del Paese.

Art. 6

Il raccolto ottenuto dalle superfici coltivate per tradizione familiare nel territorio estero della zona di confine contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento e al mantenimento della capacità di pro- duzione all'interno del Paese. Pertanto, analogamente ai contributi per la sicurezza dell'approvvigio- namento (contributo di base e contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni ai sensi del titolo 2 capitolo 2 sezioni 1 e 3 dell'OPD), per le superfici coltivate per tradizione familiare e per quelle all'interno del Paese vengono versati contributi per singole colture dello stesso importo.

Art. 7 a 10 Gli articoli 7 a 10 riprendono le disposizioni dell'OCCamp, opportunamente adeguate, laddove neces- sario, in analogia all'OPD. La data per l'inoltro della domanda è stata anticipata di 3 mesi. Parallela- mente anche il conteggio finale deve essere inoltrato entro il 31 dicembre. In tal modo la registrazione

197

Ordinanza sui contributi per singole colture Indagine conoscitiva

dei dati avviene al di fuori del periodo di picco di lavoro primaverile degli agricoltori. Il conteggio finale può inoltre essere effettuato nell'anno civile.

Art. 11 e 12 I vigenti articoli 14 e 15 restano invariati e vengono ripresi negli articoli 11 e 12.

Art. 13 Il vigente articolo 16 è stato ripreso nel nuovo articolo 13. La disposizione relativa alla sorveglianza dell'organizzazione incaricata dell'esecuzione si riferisce al vecchio articolo 10 capoverso 4 e può essere stralciata.

Art. 14 L'articolo 14 disciplina l'abrogazione del diritto vigente nel quadro della presente revisione totale.

Art. 15 Nel 2014 la registrazione dei dati è effettuata ancora in base a quelli vecchi. Il termine è troppo serra- to, soprattutto per i Cantoni, per anticipare di 3 mesi la registrazione dei dati nel 2014. Dal 2015 si applicano i nuovi termini.

Allegato Il vigente allegato dell'OCCamp è stato ripreso in gran parte nel nuovo allegato dell'OCSC.

Allegato: cpv. 1 Finora non era chiaro se in caso di indicazioni non veritiere sulle superfici dovessero essere applicate riduzioni secondo il capoverso 1.1 o il capoverso 1.2. Sono stati effettuati gli adeguamenti del caso, armonizzando le rispettive prescrizioni. È stato inoltre aggiunto un capoverso in cui si stabilisce che le indicazioni non veritiere (p.es. notifica di colza anziché frumento) possono anche comportare una riduzione dei pagamenti diretti.

4.4 Ripercussioni

4.4.1 Confederazione

I contributi per singole colture, d'importo minore rispetto a quelli previsti dall'OCCamp, per semi oleosi, barbabietole da zucchero e sementi di patate, mais e piante foraggere determinano una riduzione del fabbisogno di fondi alla voce produzione vegetale nel limite di spesa per produzione e smercio. Attra- verso il contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento e il contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni, alla campicoltura sono destinati più mezzi vincolati alla prestazione ri- spetto alla superficie inerbita che provengono dal limite di spesa per i pagamenti diretti.

4.4.2 Cantoni

La differenziazione del contributo per singole colture destinato alle piante proteiche rispetto a quello per i semi oleosi e la riduzione in due fasi del contributo per le barbabietole da zucchero comportano lievi modifiche al sistema.

4.4.3 Economia

In linea con lo sviluppo del sistema dei pagamenti diretti i nuovi contributi per singole colture contribui- scono a creare un sistema d'incentivazione ancor più coerente e mirato.

198

Indagine conoscitiva Ordinanza sui contributi per singole colture

4.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica è compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale. I contributi per singole colture, nel quadro dell'OMC, sono contabilizzati nell'amber box.

4.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

4.7 Basi legali

La base legale è costituita dagli articoli 54 capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr).

199

Ordinanza sui contributi per singole colture Indagine conoscitiva

200

Avamprogetto dell'8 aprile 2013

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzio- ne vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

del ....

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 54 capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Contributi per singole colture 1 I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture:

a. colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l'estrazione di olio, papavero e cartamo; b. sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio; c. soia; d. favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero; e. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero.

2 Non sono versati contributi per:

a. superfici al di fuori della superficie agricola utile; b. superfici situate all'estero non coltivate per tradizione familiare; c. particelle o parti di particelle caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropi- ro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo o neofite invasive; d. superfici con colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l'estra- zione di olio, papavero, cartamo, soia, favette, piselli proteici e lupini, rac- colti prima della loro maturazione e non per l’estrazione dei granelli; e. superfici con zucche per l’estrazione di olio, che non sono trebbiate sul cam- po.

RS 910.17 1 RS 910.1

201

Ordinanza sui contributi per singole colture Indagine conoscitiva

Art. 2 Gestori aventi diritto ai contributi 1 I contributi per singole colture sono versati soltanto se il gestore gestisce un'azien- da per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e ha domicilio civile in Svizzera. 2 Non sono versati contributi per singole colture alle persone fisiche che prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione hanno compiuto i 65 anni. 3 Nel caso di società di persone i contributi per singole colture sono ridotti propor- zionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni.

Art. 3 Condizioni generali I contributi per singole colture sono versati se: a. il gestore fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secon- do gli articoli 9-23 dell'ordinanza del ….2 sui pagamenti diretti; b. nell’azienda sussiste un volume di lavoro di almeno 0,25 unità standard di manodopera; e c. almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda è svolto da manodopera propria dell’azienda; il carico di lavoro è calcolato in base al “Preventivo di lavoro ART 2009” di Agroscope, nella versione del 20133.

Art. 4 Condizioni particolari 1 Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un’organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 19984 sulle sementi e i tuberi-seme. 2 Il contributo per miscugli di favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero con cereali è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture aventi diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento. 3 Il contributo per le barbabietole da zucchero è concesso soltanto se il gestore ha stabilito mediante contratto scritto con gli zuccherifici un determinato quantitativo da fornire. Per le colture convenzionali, il contributo ordinario è versato per un quantitativo concordato da fornire di almeno 8 tonnellate di zucchero per ettaro e per le colture biologiche per un quantitativo concordato da fornire di almeno 6 tonnella- te di zucchero per ettaro (resa minima). Il contributo ordinario è ridotto se il quanti- tativo concordato da fornire è inferiore alla resa minima. In questo caso, il contributo è calcolato dividendo il quantitativo concordato da fornire per la resa minima e moltiplicando il risultato per il contributo ordinario.

2 RS 910.13

3 Il preventivo di lavoro può essere scaricato da www.agroscope.admin.ch.

4 RS 916.151.1

202

Indagine conoscitiva Ordinanza sui contributi per singole colture

Sezione 2: Contributi

Art. 5 Contributi Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a: dal 1° gennaio dal 1° gennaio 2014 2015 franchi franchi

a. colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l'estrazione di olio, papavero e cartamo; 800 800 b. sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio 800 800 c. soia; 1000 1000 d. favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero; 1000 1000 e. barbabietole da zucchero per la produzione di 1700 1500 zucchero

Art. 6 Superfici coltivate per tradizione familiare 1 Per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare le aliquote dei contributi corrispondono a quelle all’interno del Paese. 2 Dai contributi per singole colture vengono dedotti i pagamenti diretti dell'Unione europea (UE) versati in virtù del Regolamento (CE) n. 73/20095 per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare, a condizione che gli stessi non siano dedotti dai pagamenti diretti conformemente all’articolo 51 capoverso 2 dell'ordinanza del ...6 sui pagamenti diretti. 3 Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti dell'UE versati per l’anno precedente.

Sezione 3: Procedura

Art. 7 Domande 1 I contributi per singole colture sono versati su domanda scritta. La domanda deve essere inoltrata all’autorità designata dal Cantone di domicilio.

2 Il Cantone stabilisce:

5 Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i rego- lamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. L 30 del 31.01.2009, pag. 16; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2012, GU L 204 del 31.07.2012, pag. 11. 6 RS 910.13

203

Ordinanza sui contributi per singole colture Indagine conoscitiva

a. se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o via Internet; b. quali moduli devono essere firmati; c. se le domande inoltrate via Internet possono essere munite di firma elettroni- ca qualificata secondo l’articolo 2 lettera c della legge federale del 19 di- cembre 20037 sulla firma elettronica. 3A complemento dei dati relativi alla struttura aziendale conformemente all’ordinanza del ...8 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr), tra il 15 gennaio e il 15 febbraio il gestore notifica all’autorità designata dal Cantone di domicilio: a. le particelle con colture a favore delle quali sono versati contributi per singo- le colture; b. i pagamenti diretti dell'UE ricevuti per l’anno precedente per le superfici si- tuate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione fami- liare.

4 Il Cantone può:

a. entro la data di cui al capoverso 3 stabilire un termine di notifica; b. richiedere una notifica preliminare per singoli provvedimenti.

Art. 8 Ritiro della domanda 1 Il richiedente che non adempie più le condizioni e gli oneri per il versamento dei contributi per singole colture deve ritirare la domanda senza indugio. 2 Prima di prendere provvedimenti che implicano l'inosservanza delle condizioni e degli oneri, deve annunciarli per scritto all'autorità competente.

Art. 9 Controlli 1 Il Cantone può affidare l'esecuzione a organizzazioni che garantiscono un controllo competente e indipendente. Il Cantone verifica per campionatura l’attività di control- lo delle organizzazioni. I controlli sono in parte eseguiti senza preavviso. 2 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del …9 sul coordinamento dei controlli. 3 Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'artico- lo 165d della legge del…10 sull'agricoltura. 4 Il servizio di controllo verifica i dati forniti dai gestori, controlla il tipo di gestione e valuta, prima del raccolto, lo stato delle colture. 5 Se durante il controllo constata indicazioni non veritiere relative alle superfici, uno stato insoddisfacente delle colture oppure l'inosservanza del tipo di gestione o di

7 RS 943.03 8 RS … 9 RS 910.15 10 RS 910.1

204

Indagine conoscitiva Ordinanza sui contributi per singole colture

utilizzazione notificato, o se gli acquirenti gli segnalano tali fattispecie, il servizio di controllo lo comunica senza indugio al gestore. 6 Se contesta i risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i tre giorni feriali seguenti, che il Cantone effettui, nel giro di 48 ore, un ulteriore controllo dell’azienda o dei campi. Il raccolto del campo oggetto della contestazione non può essere effettuato prima del nuovo controllo. 7 I Cantoni allestiscono ogni anno, in base alle indicazioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), un rapporto sulla loro attività di controllo e sulle sanzioni decise. 8 I gestori di aziende con superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE concessi.

Art. 10 Versamento dei contributi e conteggio

1 Il Cantone:

a. determina i contributi e li versa; b. allestisce per ogni provvedimento liste ricapitolative (distinte di pagamento) per l’intero territorio cantonale; c. trasmette ogni anno all’UFAG le distinte di pagamento su supporto dati elet- tronico; d. inoltra all’UFAG il conteggio finale di tutti i contributi, di volta in volta en- tro il 31 dicembre. 2 I contributi che non possono essere versati, decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all'UFAG. 3 Per l’allestimento delle distinte di pagamento l’UFAG emana direttive e stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l’impostazione tecnica e organizzativa della raccolta dei dati. 4 Esso controlla le distinte di pagamento e trasferisce ai Cantoni l’importo totale autorizzato.

Sezione 4: Sanzioni amministrative e notifica delle decisioni

Art. 11 Riduzione e diniego dei contributi

1 I Cantoni riducono o negano i contributi se il richiedente:

a. fornisce, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere; b. intralcia i controlli; c. non annuncia tempestivamente i provvedimenti ai quali intende ricorrere;

205

Ordinanza sui contributi per singole colture Indagine conoscitiva

d. non osserva le condizioni e gli oneri dalla presente ordinanza o condizioni e oneri ulteriori postigli; e. non osserva le prescrizioni rilevanti per l’agricoltura previste dalla legge sul- la protezione delle acque, dalla legge sulla protezione dell’ambiente o dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio. 2 L'inosservanza delle prescrizioni di cui al capoverso 1 lettera e va stabilita da una decisione definitiva. In caso di violazione intenzionale o ripetuta delle prescrizioni i Cantoni possono rifiutare di versare contributi per due fino a cinque anni al massi- mo.

3 La riduzione dei contributi è fissata nell’allegato.

Art. 12 Notifica delle decisioni 1 Le decisioni relative ai contributi sono trasmesse all’UFAG unicamente su doman- da.

2 I Cantoni notificano all’UFAG le decisioni su ricorso.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione 1 L’UFAG esegue la presente ordinanza, sempre che tale competenza non sia affida- ta ai Cantoni.

2 Vigila sull'esecuzione da parte dei Cantoni.

Art. 14 Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 7 dicembre 199811 sui contributi nella campicoltura è abrogata.

Art. 15 Disposizione transitoria Per i termini della rilevazione dei dati e i giorni di riferimento nel 2014 si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 199812 sui contributi nella campicoltu- ra.

11 RU 1999 3931698, 2001 250 2507, 2003 5345, 2006 885 4829, 2007 6175, 2008 3809 5821, 2009 2575, 2010 5855, 2011 5297 12 RU 1999 229, RU 2006 883

206

Indagine conoscitiva Ordinanza sui contributi per singole colture

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

207

Ordinanza sui contributi per singole colture Indagine conoscitiva

Allegato (art. 9)

Riduzione dei contributi

1 Riduzioni per indicazioni non veritiere

1.1 Indicazioni non veritiere relative alle superfici

Differenze relative a singole superfici Provvedimenti / Riduzioni

0–5 %, ma al massimo 25 are Contributi per singole colture per la superficie effettiva 5–20 % o oltre 25 are, Contributi per singole colture per la ma al massimo 1 ettaro di superficie superficie effettiva, meno i contributi per indicata in eccesso singole colture calcolati sulla base della differenza fra l’indicazione non veritiera e quella corretta Oltre 20 % o 1 ettaro di superficie Diniego totale dei contributi per singole indicata in eccesso colture per la superficie interessata In caso di recidiva Diniego totale dei contributi per singole colture

Se durante il controllo si constata una superficie maggiore di quella notificata per l’ottenimento dei contributi, per la superficie in eccesso non è versato alcun contri- buto. Nell’applicazione delle deduzioni, si considera quale base la superficie effettiva (misurata). Per le deduzioni è determinante la differenza di superficie delle singole particelle della stessa coltura e non la differenza della superficie totale. Per recidiva si intende la ripetuta indicazione di un valore relativo alla superficie troppo elevato nell'arco di quattro anni, indipendentemente dall’ubicazione nell’azienda.

1.2 Altre indicazioni non veritiere

Chi, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni non veritiere (p.es. relative alle colture o alle varietà), è escluso dai contributi per il provvedimento in questione. In caso di recidiva si procede al diniego totale dei contributi per singole colture.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui contributi per singole colture

2 Riduzioni per intralcio ai controlli

Riduzione dei contributi del 10 per cento, ma almeno di 200 franchi e al massimo di 1000 franchi. Il rifiuto del controllo comporta l’esclusione dal contributo per il provvedimento in questione.

3 Riduzioni per notifiche tardive

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, le domande o le notifiche inoltrate tardi- vamente comportano una riduzione dei contributi del 10 per cento, ma almeno di

200 franchi e al massimo di 1000 franchi.

Se non è più possibile effettuare un controllo adeguato entro i termini, non è versato alcun contributo. Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare: a. il decesso del gestore; b. l’espropriazione di una gran parte della superficie dell’azienda, se l’espropriazione non poteva essere prevista al momento dell’inoltro della domanda di contributi; c. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca ingenti danni alla superficie aziendale.

4 Riduzioni per comunicazione intempestiva in caso di

inosservanza delle condizioni e degli oneri Chi non adempie le condizioni e gli oneri senza darne notifica all’autorità competen- te designata dal Cantone, è escluso per l’anno di contribuzione in corso e per quello successivo dai contributi per il provvedimento in questione.

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Ordinanza sui contributi per singole colture Indagine conoscitiva

5 Riduzione in caso di infrazioni delle prescrizioni rilevanti

per l'agricoltura della legislazione sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione delle acque e sulla protezione della natura e del paesaggio

Infrazione per negligenza Dolo eventuale Infrazione intenzionale

Infrazione commessa per la 5 %, min. 200 fr., 15 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., prima volta senza ripercus- max. 500 fr. max. 1500 fr. max. 2500 fr. sioni durevoli

Infrazione commessa per la 10 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., 50 %, min. 200 fr., prima volta con ripercus- max. 1000 fr. max. 2500 fr. max. 10 000 fr. sioni durevoli

In caso di recidiva nell'arco Raddoppio della Raddoppio della Esclusione dai di 4 anni riduzione riduzione contributi

210

Avamprogetto dell’8 aprile 2013

5 Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

5.1 Situazione iniziale

Le esperienze acquisite finora in relazione all'esecuzione e l'attuazione della Politica agricola 2014- 2017 rendono necessari adeguamenti all'ordinanza sulla terminologia agricola. Essa, infatti, definisce la terminologia determinante per l'esecuzione del diritto in materia agricola.

5.2 Sintesi delle principali modifiche

• Precisazione della definizione di gestore; • adeguamento dei coefficienti per le unità standard di manodopera (coefficienti USM) al progresso tecnico; • definizione della dimensione minima dell'azienda a 0,25 USM; • stralcio della definizione di azienda pastorizia; • definizione delle prestazioni per la produzione primaria agricola; • definizione delle attività affini all'agricoltura (paragricoltura); • modifica delle definizioni delle superfici: o classificazione di siepi, boschetti rivieraschi e campestri nella superficie aziendale e non più nella superficie agricola utile, o aggiunta della nuova superficie per la promozione della biodiversità “zona rivierasca” quale elemento della superficie aziendale, o esclusione dalla SAU delle superfici con impianti fotovoltaici; • nessun riconoscimento quali animali da reddito per gli animali della specie equina designati come animali da compagnia; • nuova ripartizione delle categorie per gli animali della specie bovina fino a 365 giorni di età.

5.3 Commento ai singoli articoli

Art. 2 Gestori Nel capoverso 1 viene aggiunto che il gestore gestisce l'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e si assume il rischio d'impresa. Il concetto per proprio conto e a proprio rischio e pericolo è utilizzato spesso, ma non è definito oltre. Con l'aggiunta della definizione nell'OTerm viene tenuta in considerazione una richiesta dei Cantoni.

Capoverso 3: in caso di separazione di coniugi che gestiscono più unità di produzione, è possibile che entrambe le persone gestiscano le loro unità di produzione separatamente come aziende proprie au- tonome. In tal modo si tiene conto di una sentenza del Tribunale amministrativo federale. Questa nor- ma si applica altresì ai conviventi separati e alle persone in unione domestica registrata separate.

Art. 3 Unità standard di manodopera L'ultimo adeguamento dei coefficienti USM di cui al capoverso 2 risale al 1° gennaio 2004. La propo- sta di modifica con effetto al 1° gennaio 2014 tiene conto del progresso tecnico dell'ultimo decennio.

I coefficienti si basano sui dati sull'economia del lavoro della Stazione di ricerca Agroscope Recken- holz-Tänikon (ART) e servono, in particolare, a determinare la "dimensione dell'azienda", poiché in- cludono sia la gestione delle superfici sia la tenuta di animali. Si tratta di coefficienti standard che, per i pagamenti diretti, sono impostati e raggruppati in modo da evitare sgradite variazioni da un anno all'al- tro e compensare, a livello aziendale, ambiti più estensivi e più intensivi nonché lievi variazioni nella gestione. I coefficienti USM rispecchiano, per quanto possibile, il reale dispendio di lavoro. Sin dalla loro introduzione, i coefficienti USM considerano il dispendio correlato alla gestione dell'azienda e ad

211

Ordinanza sulla terminologia agricola Indagine conoscitiva

altri lavori straordinari diversi dai lavori sui campi e in stalla veri e propri, compreso il lavoro della con- tadina. In cerealicoltura, ad esempio, la quota della gestione dell'azienda e dei lavori straordinari am- monta al 41 per cento. Inoltre, per le zone in pendenza e in forte pendenza nonché per l'agricoltura biologica vengono applicati supplementi. Ciò permette di tener conto sia dei lavori necessari per la ge- stione dell'azienda, o "dispendio di base", sia delle difficoltà di gestione.

Considerato l'onere correlato all'esecuzione, l'impostazione nel dettaglio dei provvedimenti deve esse- re mantenuta per quanto possibile semplice nell'interesse dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Cantoni preposti all'esecuzione. L'attuale sistema di calcolo non subisce modifiche. Per il limite inferio- re e per quello superiore (limitazione dei pagamenti diretti in base alle USM), il calcolo delle USM è ri- tenuto adeguato e sufficientemente differenziato.

Art. 6 Azienda All'articolo 6 capoverso 1 viene definita l'azienda. Su richiesta di alcuni Cantoni viene introdotta una dimensione minima di 0,25 USM per il riconoscimento formale di un'azienda agricola. Per le unità più piccole continua a vigere l'obbligo di registrazione in base al diritto sulle epizoozie, ad altre basi legali o alla statistica, ma non è più necessario che vengano riconosciute formalmente. Con l'introduzione del limite minimo le unità più piccole non sono più formalmente considerate aziende ai sensi della le- gislazione agricola.

Al fine del riconoscimento di un'azienda è sempre necessario che essa si occupi della produzione ve- getale e della tenuta di animali da reddito. Se un'impresa svolge soltanto attività ai sensi del nuovo ar- ticolo 12a, questa non può essere riconosciuta come azienda. Ciò vale ad esempio per un'impresa che affitta soltanto una stalla e che si occupa dell'ingrasso di vitelli per conto di un integratore.

Al capoverso 3 sono aggiornati i rinvii agli altri atti normativi.

Al capoverso 5 viene precisato che l'azienda non è indipendente da un'altra azienda se il gestore di quest'ultima detiene il 25 per cento del capitale proprio o totale dell'azienda. Prima era menzionato soltanto il termine capitale, sottintendendo che si trattasse di quello totale.

Art. 7 Azienda pastorizia La definizione di azienda pastorizia è stralciata non essendo più rilevante. Le cosiddette aziende pa- storizie sono costituite da un'azienda d'estivazione riconosciuta e da un'azienda annuale riconosciuta.

Art. 10 Comunità aziendale Il nuovo rinvio nel capoverso 1 lettera c al limite di 0,25 USM corrisponde al valore attuale come da rinvio all'ordinanza sui pagamenti diretti e viene inserito direttamente anche nell'OTerm (dimensione minima di un'azienda ai sensi dell'art. 6 cpv. 1). Alla lettera g viene stralciata la limitazione relativa alla percentuale massima di lavoro esercitabile al di fuori della comunità aziendale (25%). In analogia alla comunità aziendale settoriale i membri devono comunque continuare a essere attivi come cogestori della comunità e a partecipare al rischio d'impre- sa.

Art. 12a Prestazioni per la produzione agricola Nell'articolo 12a viene stabilito che vanno considerate attività dell'azienda non soltanto la produzione vegetale e la tenuta di animali da reddito, bensì anche altre prestazioni per la produzione agricola. Il presupposto è che tali prestazioni siano fornite con infrastrutture e manodopera dell'azienda. Le infra-

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Indagine conoscitiva Ordinanza sulla terminologia agricola

strutture includono anche il capitale aziendale, che non va intesto esplicitamente come "denaro", con- siderando che il capitale è in gran parte investito in impianti e sostanza dell’affittuario.

Per prestazione per la produzione agricola si intende, per esempio, l'ingrasso di vitelli a contratto. Il cosiddetto integratore stipula un contratto con il gestore. In linea di massima l'animale rimane di pro- prietà dell'integratore. L'azienda però è responsabile della tenuta dell'animale (cura, foraggiamento, ecc.) e del suo buon esito. Di norma all'azienda vengono pagati i costi per l'infrastruttura e un importo per capo che lascia la stalla a ingrasso ultimato e ben riuscito. Il gestore si assume tuttavia anche il ri- schio di non ricevere alcun pagamento per gli animali morti durante l'ingrasso. Sono da considerarsi prestazioni tipo per la produzione primaria agricola i contratti di allevamento (senza acquisto degli animali). In entrambi i casi il gestore è responsabile della tenuta degli animali. Possono essere considerate prestazioni anche "il noleggio di vacche" e "il noleggio di galline" da parte di terzi. In questo caso, il consumatore paga un "canone" annuale e riceve regolarmente i prodotti. Un sistema analogo è attuato, per esempio, anche in vitivinicoltura. Un consumatore "compra" o "affitta" un ceppo e riceve quale controprestazione un determinato quantitativo di vino una volta l'anno. In campicoltura è possibile, ad esempio, che un gestore si specializzi nella coltivazione di patate, colti- vandole sulla superficie di sua proprietà e anche su quella di altre aziende. Gli altri gestori mettono a disposizione le loro superfici dietro compenso e svolgono lavori sui campi di patate, continuando a di- chiarare queste superfici quali colture della propria azienda. Di norma è l'azienda specializzata a effet- tuare l'impianto, il trattamento per irrorazione e il raccolto. In alcuni casi, però, per questi lavori si ricor- re anche agli altri gestori. La vendita del raccolto è generalmente effettuata soltanto dall'azienda spe- cializzata. È possibile una partecipazione agli utili degli altri gestori.

Art. 12b Attività affini all'agricoltura L'articolo 12b si basa sull'articolo 3 capoverso 1bis LAgr (nuovo): "I provvedimenti dei titoli quinto e se- sto si applicano alle attività affini all'agricoltura. Essi presuppongono un'attività di cui al capoverso 1 lettere a - c." Ciò significa che le attività affini all'agricoltura svolte ai fini della diversificazione possono beneficiare di crediti di investimento, senza tuttavia essere considerate nel calcolo USM. Nell'articolo 12b vengono definite le attività che non rientrano nella definizione di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LAgr (agricoltura nella sua accezione principale) da considerarsi affini all'a- gricoltura (spesso denominate anche paragricoltura). L'elenco seguente fornisce una sintesi.

a. Prestazioni di servizio per aziende agricole: preparazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli regionali non prevalentemente estranei all'eser- cizio, per esempio fabbricazione di alimenti per animali, stoccaggio di frutta o verdura di aziende limi- trofe o negozio in fattoria. b. Prestazioni di servizio ambientali: 1. valorizzazione di biomassa (bioenergia, impianti di biogas, piccoli impianti per la produzione di calore);

2. valorizzazione di biomassa (compostaggio);

3. cura e gestione dei boschi.

c. Prestazioni di servizio nei settori turismo, ristorazione e tempo libero:

1. soggiorni-vacanza in fattoria;

2. offerta "dormi nella paglia";

3. bed & breakfast in fattoria;

4. servizio di accoglienza ospiti, ristorantini in fattoria;

5. parchi avventura, come il labirinto di mais o di canne di bambù (senza installazioni fisse). d. Prestazioni di servizio nell'ambito sociale e della formazione:

1. scuola e asilo in fattoria;

2. offerta socio-terapeutica nel settore dell'assistenza ai giovani, agli anziani e ai disabili.

Un sostegno per la diversificazione può comunque essere concesso soltanto se gli edifici e le installa- zioni hanno un'autorizzazione sulla base della legislazione sulla pianificazione del territorio. Le presta- zioni di servizio per le aziende agricole e le prestazioni di servizio ambientali sono considerate con- formi alle zone se sono adempiute le esigenze di cui all'articolo 16a capoverso 1bis LPT e all'articolo 34 capoverso 2 OPT o dell'articolo 34a OPT. Per il compostaggio a bordo campo è determinante il re-

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Ordinanza sulla terminologia agricola Indagine conoscitiva

lativo promemoria dell'ARE (in vigore dal 6.2.2013). Per le prestazioni di servizio nei settori turismo, ri- storazione e tempo libero, così come per le prestazioni nel settore sociale e della formazione vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 24b capoverso 1bis LPT o all'articolo 40 OPT.

Art. 13 Superficie aziendale (SA) All'articolo 13 sono elencate le superfici che rientrano nella superficie aziendale. Finora siepi, boschet- ti rivieraschi e campestri rientravano nella superficie agricola utile (SAU). A livello internazionale, però, queste superfici non sono considerate SAU. Stando a Eurostat, la superficie gestita a scopo agricolo, o superficie agricola, comprende i terreni effettivamente gestiti. Ne fanno parte superfici coltive, terreni permanentemente inerbiti, colture perenni e orti domestici. Le superfici menzionate in precedenza non rientrano nella superficie agricola e nemmeno quelle occupate da edifici, fattorie, strade o corsi d'ac- qua. Anche il nuovo elemento ecologico zona rivierasca rientra nella superficie aziendale e non nella SAU. La vegetazione è composta da un mosaico di prati, arbusti alti, vegetazione tipica delle paludi, delle superfici da strame e delle strisce su superfici coltive, canneti, cespugli, alberi e aree isolate pri- ve di vegetazione. Con la presente modifica l'OTerm è armonizzata con la definizione internazionale. La modifica dell'e- lenco non ha tuttavia alcun effetto sul diritto ai pagamenti diretti.

Art. 14 Superficie agricola utile (SAU) Come già menzionato all'articolo 13, la SAU non comprende più le siepi, i boschetti rivieraschi e cam- pestri. I terreni da strame possono essere ancora computati nella SAU se il raccolto viene utilizzato come foraggio o lettiera per i propri animali. Mediante questa modifica la formulazione della SAU nell'OTerm rispecchia la definizione internazionale.

Art. 15 Colture speciali I funghi erano già registrati come colture speciali. L'ordinanza viene integrata in maniera corrispettiva.

Art. 16 Esclusione di superfici dalla SAU Le disposizioni vigenti per le superfici situate lungo i corsi d’acqua sono abrogate perché sostituite dal- le nuove norme della legislazione sulla protezione delle acque (cpv. 1 lett. c e f). La legge sulla prote- zione delle acque prescrive la gestione come superficie ecologica (prati sfruttati in modo estensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, terreni da strame, siepi o zona rivierasca). I prati sfruttati in modo estensivo e i pascoli sfruttati in modo estensivo rientrano nella SAU, i terreni da strame, le siepi o la zona rivierasca, invece, nella superficie aziendale. I terreni edificabili urbanizzati e le superfici ai margini dei campi da golf continuano a far parte della SAU, se si tratta di superfici di proprietà o in affitto gestite come superfici coltive, superfici permanen- temente inerbite, colture perenni o superfici coltivate tutto l'anno al coperto. La superficie contigua de- ve misurare almeno 25 are. Le superfici con impianti fotovoltaici non sono considerate SAU. Questo principio è inserito esplicita- mente nell'ordinanza. Anche finora queste superfici non erano considerate SAU perché la destinazio- ne principale è la produzione di energia e ciò non consente un'utilizzazione agricola illimitata. La Stra- tegia energetica 2050 della Confederazione parte dal presupposto che le superfici potenzialmente di- sponibili per impianti fotovoltaici su impianti infrastrutturali esistenti siano sufficienti per produrre la quota prevista di energia solare. Nel documento che illustra la posizione ufficiale della Confederazione sugli impianti fotovoltaici isolati, sulla base dei calcoli eseguiti nell'ambito della strategia energetica, ri- sulta che attualmente viene sfruttato meno dell’1 per cento del potenziale tecnico delle superfici edifi- cate. Il potenziale per una produzione efficiente di energia solare all'interno delle zone edificabili è per- tanto ancora molto cospicuo, con il vantaggio della disponibilità di infrastrutture di collegamento e quindi di un impiego efficiente delle superfici nelle zone edificabili. Nelle zone edificabili il fotovoltaico presenta anche pochi punti di conflitto con gli interessi paesaggistici. Secondo una valutazione

214

Indagine conoscitiva Ordinanza sulla terminologia agricola

dell’Ufficio federale della cultura, le limitazioni dovute a questioni di protezione degli insediamenti e dei monumenti riguarderebbero al massimo il 5 per cento di tutti gli edifici. Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici senza vincoli di ubicazione, la priorità dovrebbe essere data ai grandi impianti installati sui tetti di imponenti costruzioni (edifici industriali, supermercati, stabili amministrativi) situate nelle zone industriali e commerciali, così come a tutte le (nuove) costruzioni che si trovano nelle aree di recente edificazione.

Art. 22 Superfici con colture perenni Al capoverso 1 lettera h vengono stralciati i noci, che saranno disciplinati nell'ordinanza sui pagamenti diretti in analogia con gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

Art. 23 Siepi, boschetti rivieraschi e campestri Il termine "margine erboso" viene sostituito da "fascia tampone". Alle siepi e ai boschetti campestri può essere anteposta una fascia tampone utilizzata in modo diverso (sfalcio, pascolo). Nell'ordinanza sui pagamenti diretti sono fissate esigenze specifiche relative all’utilizzazione per poter ricevere con- tributi.

Art. 27 Il vigente capoverso 3 può essere stralciato. Per il diritto ai contributi è determinante in ogni caso un effettivo medio. Per la rilevazione statistica dell'effettivo nel giorno di riferimento è ovvio che sono de- terminanti l'età e il tipo di utilizzazione di un animale in quel giorno.

Nella nuova versione del capoverso 3, è stabilito che gli animali della specie equina designati come animali da compagnia ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza sui medicamenti veterinari non sono con- siderati animali da reddito. Non essendo animali da reddito agricoli, non hanno alcun coefficiente USM e non sono computati negli effettivi determinanti nell'ordinanza sui pagamenti diretti. Non sono consi- derati né nell'effettivo minimo per i contributi alla sicurezza dell'approvvigionamento né per l'erogazio- ne dei contributi per il benessere degli animali.

Art. 30a Verifica del riconoscimento Al capoverso 2 lettera b è menzionato che il riconoscimento di una forma di comunità è da revocare in particolare se le unità di produzione sono essenzialmente tenute in proprietà comune dai gestori o so- no prese in affitto da essi in comune. Sulla scorta delle sentenze del Tribunale amministrativo federale il termine "essenzialmente" è descritto nel nuovo capoverso 4. Accanto alle quote di superficie, il 50 per cento del valore di reddito dei fondi e delle unità di produzione senza edifici abitativi rappresenta il valore limite per un'eventuale revoca del riconoscimento. Va osservato che il valore di reddito degli edifici in comune è computato proporzionalmente ai comproprietari o agli affittuari in comune. In tal modo si evita che i progetti edili eseguiti in comune con edifici in comproprietà comportino una revoca del riconoscimento della forma di comunità.

Allegato Nell'ingrasso dei vitelli la maggior parte degli animali viene tenuta fino a 160 giorni d'età. Il limite d'età vigente di 120 giorni ha comportato problemi nei contributi SSRA per il cambio di categoria. Per gli animali fino a 120 giorni di età finora non venivano erogati contributi perché la legislazione sulla prote- zione degli animali corrisponde ai requisiti SSRA previgenti. (L'aumento del limite a 160 giorni è stato richiesto anche dalla filiera della carne quale norma di commercializzazione per la carne di vitello).

I coefficienti UBG per la categoria di animali fino a 365 giorni di età vengono adeguati cosicché l'effet- tivo in UBG resti complessivamente come prima della modifica.

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Ordinanza sulla terminologia agricola Indagine conoscitiva

Dal 2008 gli effettivi di bestiame bovino sono determinati sulla scorta dei dati della banca dati sul traf- fico di animali BDTA. In essa non sono registrati altri dati sull'indirizzo di produzione, se non il tipo di utilizzo delle vacche. Se venissero introdotti altri tipi di utilizzo, ci sarebbe subito bisogno di creare ca- tegorie di animali per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive. La notifica e la registrazione di altri indirizzi di produzione o le classificazioni dei singoli animali in categorie causerebbero un enorme au- mento dell'onere amministrativo per gli agricoltori, la gerente della BDTA e gli organi di esecuzione nonché un effetto negativo sulla qualità dei dati della BDTA.

La BDTA consente di verificare il traffico di animali, specialmente per rilevare eventuali casi di epizoo- zie, e di eseguire la legislazione sull'agricoltura. Le indicazioni per l'esecuzione della legislazione sull'agricoltura e il trattamento dei dati a fini statistici devono essere limitate allo stretto necessario e comportare un dispendio ragionevole.

I dati attualmente registrati garantiscono i compiti esecutivi in virtù della legislazione sull'agricoltura. Non è necessaria un'ulteriore differenziazione in base al tipo di utilizzo del bestiame bovino. I dati consolidati sull'effettivo di un'azienda, oggi, possono per esempio essere suddivisi per categoria di animali e convertiti per il calcolo del bilancio degli elementi nutritivi servendosi di una tabella Excel. Per tutte le parti interessate è più semplice procedere a questo calcolo una volta l'anno per l'intero ef- fettivo piuttosto che registrare continuamente nella BDTA le notifiche relative a ciascun animale duran- te tutto l'anno.

5.4 Ripercussioni

5.4.1 Confederazione

La descrizione delle attività affini all'agricoltura (paragricoltura) agevola l'esecuzione del diritto in mate- ria di agricoltura e pianificazione del territorio nonché del diritto fondiario e sull'affitto. Le attività affini all'agricoltura e quelle non affini sono delimitate in maniera uniforme.

5.4.2 Cantoni

La dimensione minima di 0,25 USM costituisce un limite chiaro per il riconoscimento di un'azienda. L'esecuzione viene snellita già che le aziende più piccole non devono più essere riconosciute formal- mente.

L'esclusione degli animali della specie equina designati come animali da compagnia comporta un au- mento dell'onere amministrativo per il rilevamento dei dati e i controlli.

5.4.3 Economia

La modifica dei coefficienti USM tocca le aziende agricole. Circa 1300 aziende, probabilmente, non raggiungeranno più il limite inferiore di 0,25 USM per ricevere pagamenti diretti. Ulteriori effetti della presente modifica sono illustrati nei commenti alla modifica dell’ordinanza sul diritto fondiario rurale e alla modifica dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali.

L'aggiunta delle prestazioni per la produzione agricola consente uno sviluppo delle aziende più flessi- bile e lungimirante.

5.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non tangono il diritto internazionale.

216

Indagine conoscitiva Ordinanza sulla terminologia agricola

5.6 Entrata in vigore

Fatti salvi i supplementi per i coefficienti USM (art. 3 cpv. 1 lett. c), la modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014. La modifica dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c entra in vigore il 1° gennaio 2017. In quella data entrano in vigore anche le modifiche dei contributi di declività ai sensi dell'ordinanza sui pagamenti diretti.

5.7 Basi legali

La base legale è costituita dall'articolo 177 LAgr.

217

Ordinanza sulla terminologia agricola Indagine conoscitiva

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Avamprogetto dell'8 aprile 2013

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 3 1 Per gestore s’intende la persona fisica o giuridica oppure la società di persone che gestisce un’azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e si assume il rischio d'impresa. 3 Se coniugi non separati, conviventi o persone in unione domestica registrata gesti- scono più unità di produzione, queste sono considerate insieme come un'azienda.

Art. 3 Unità standard di manodopera 1L'unità standard di manodopera (USM) è utilizzata per rilevare il tempo di lavoro necessario in tutta l'azienda con l'ausilio di coefficienti standard.

2 Le USM sono calcolate in base ai seguenti coefficienti:

a. Superfici

1. SAU senza colture speciali (art. 15) 0,02 USM per ha

2. colture speciali senza vigneti in zone declive e 0,30 USM per ha

terrazzate

3. vigneti in zone declive e terrazzate (con oltre il 1,00 USM per ha

30 per cento di declività)

4. superfici secondo l'art. 13 lett. b e c 0,02 USM per ha

b. Animali da reddito (art. 27)

1. vacche da latte, pecore da latte e capre da latte 0,036 USM per UBG

2. suini da ingrasso, rimonte di oltre 25 kg e 0,007 USM per UBG

RU 1999 62 1 RS 910.91

219

Ordinanza sulla terminologia agricola Indagine conoscitiva

suinetti svezzati

3. suini da allevamento 0,03 USM per UBG

4. altri animali da reddito 0,025 USM per UBG

c. Supplementi per superfici nelle zone declive in tutte le zone, senza pascoli perenni e vigneti, per l'agricoltura biologica e per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi,

1. declività del 18 fino al 35 per cento 0,015 USM per ha

2. declività superiore al 35 fino al 50 per cento 0,025 USM per ha

3. declività superiore al 50 per cento 0,050 USM per ha

4. agricoltura biologica coefficienti lett. a maggiorati

del 20 %

5. alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0,001 USM per albero

3 Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c si considerano le

superfici aventi diritto a pagamenti diretti e gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi per cui vengono versati contributi per la qualità biologica.

Art. 6 Azienda

1 Per azienda s’intende un’impresa agricola che:

a. si occupa di produzione vegetale, della tenuta di animali da reddito o di en- trambe; b. comprende una o più unità di produzione; c. è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende; d. ha un proprio risultato d'esercizio; e. è gestita durante tutto l'anno; e f. presenta una dimensione minima di 0,25 USM. 2 Per unità di produzione s’intende un insieme di terre, edifici e installazioni:

a. visibilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità di produzione; b. nel quale sono attive una o più persone; e c. che comprende una o più aziende detentrici di animali di cui all’articolo 11.

3 Se un’azienda comprende più di un’unità di produzione, per centro dell’azienda

s’intende il luogo nel quale si trova l’edificio principale oppure si svolgono le attivi- tà economiche principali. 4 In deroga al capoverso 2, un locale di stabulazione che il gestore di un’azienda agricola riconosciuta prende in affitto o in locazione da un terzo è considerato un’unità di produzione di tale azienda, se: a. il locatore non detiene più animali della stessa categoria per la cui detenzio- ne è utilizzato il locale di stabulazione;

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Indagine conoscitiva Ordinanza sulla terminologia agricola

b. è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente al titolo 1 capitolo 2 sezione 3 dell’ordinanza del ... concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (OPD); e c. le disposizioni dell’ordinanza del ... sugli effettivi massimi, dell’OPD, dell’ordinanza del 22 settembre 19979 sull’agricoltura biologica o di altri atti legislativi nel settore agricolo sono rispettate. 5 Il requisito di cui al capoverso 1 lettera c non è adempiuto in particolare se:

a. il gestore non può prendere decisioni per la gestione dell’azienda indipen- dentemente da gestori di altre aziende; b. il gestore di un'altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale pro- prio o totale dell’azienda; o c. i lavori dell’azienda sono svolti per lo più da altre aziende senza alcuna for- ma di comunità riconosciuta conformemente agli articoli 10 o 12.

Art. 7 Abrogato

Art. 10 cpv. 1 lett. c e g 1 Per comunità aziendale s’intende il raggruppamento di due o più aziende qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: c. ciascuna delle aziende, prima del raggruppamento, raggiunge il volume di la- voro conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera f; g. ogni membro nella comunità aziendale è attivo come cogestore; e

Titolo prima dell'art. 12a

Sezione 2a: Prestazioni per la produzione agricola e attività affini all'agricoltu- ra Art. 12a Prestazioni per la produzione agricola Per prestazioni per la produzione agricola s'intendono le attività agricole di aziende e forme di comunità fornite a terzi dietro pagamento con superfici, edifici, installazio- ni, apparecchiature e manodopera propri dell'azienda. Non sono considerate presta- zione per la produzione agricola le attività economiche alle quali non sono collegate attività agricole, come la locazione o il comodato di macchine, edifici, locali di stabulazione o superfici ad altri gestori o a terzi.

Art. 12b Attività affini all'agricoltura Per attività affini all'agricoltura s'intendono le attività economiche di aziende e forme di comunità al di fuori della produzione vera e propria nonché al di fuori di lavorazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli di produzione propria, se

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Ordinanza sulla terminologia agricola Indagine conoscitiva

queste attività sono esercitate da gestori o da impiegati dell'azienda o della forma di comunità e hanno una correlazione con l'azienda.

Art. 13 Superficie aziendale (SA) La superficie aziendale comprende: a. la superficie agricola utile; b. la superficie con siepi, boschetti campestri e rivieraschi che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 19912 sulle foreste; c. la zona rivierasca lungo i corsi d'acqua secondo l'articolo 52 OPD3; d. la foresta (senza la superficie di pascolo dei pascoli boschivi) nonché altre su- perfici alberate; e. la superficie improduttiva ricoperta di vegetazione; f. le superfici improduttive quali piazzali di stabili, corti, vie o terra non coltiva- bile; g. le superfici non agricole quali cave di ghiaia, cave di pietra o corsi d’acqua.

Art. 14 cpv. 1 lett. f e g 1 Per superficie agricola utile s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utiliz- zata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24), che è a disposizione del gestore tutto l'anno. Essa comprende: f. Abrogata g. Abrogata

Art. 15 cpv. 1 1 Per colture speciali s’intendono vigneti, luppolo, frutteti, bacche, verdure, eccetto le verdure per conserve, tabacco, piante medicinali e aromatiche, nonché funghi.

Art. 16 cpv. 1 lett. c e f, cpv. 3 lett. c

1 Non sono considerate superficie agricola utile:

c. Abrogata f. le superfici con impianti fotovoltaici. 3 Le superfici ai sensi del capoverso 1 lettera d ed e sono considerate superficie agricola utile se il gestore dimostra che: c. il contratto di affitto per le superfici è stato concluso per scritto conformemente alle disposizioni determinanti della LAAgr4; e

2 RS 921.0 3 RS … 4 RS 221.213.2

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Indagine conoscitiva Ordinanza sulla terminologia agricola

Art. 22 cpv. 1 lett. h

1 Per colture perenni s’intendono:

h. selve curate di castagni con al massimo 100 alberi per ettaro;

Art. 23 cpv. 3 e 4 3 A siepi e boschetti rivieraschi e campestri può essere anteposta una fascia tampone.

4 Essi non devono essere classificati dal Cantone come foresta oppure non devono

superare contemporaneamente i tre valori massimi seguenti: a. superficie, esclusa la fascia tampone, al massimo 500 m2; b. larghezza, esclusa la fascia tampone, al massimo 8 m; c. età del popolamento, al massimo 20 anni.

Art. 27 1 Per la conversione degli animali da reddito delle diverse categorie in unità di bestiame grosso (UBG) o in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coefficienti che figurano nell’allegato.

2 Per animali da reddito che consumano foraggio grezzo s’intendono gli animali

delle specie bovina ed equina nonché ovini, caprini, bisonti, cervi, lama e alpaca. 3 Non si considerano animali da reddito gli animali della specie equina designati come animali da compagnia conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza del 18 agosto 20045 sui medicamenti veterinari.

Art. 30a cpv. 3 3 Determinante nella valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2 lettera b sono le condizioni di proprietà, di affitto e di utilizzazione delle superfici nonché le quote rispetto al valore di reddito dei fondi e delle unità di produzione escluse le abitazio- ni. I valori di reddito degli edifici costruiti, comprati o affittati in comune sono computati proporzionalmente ai gestori coinvolti.

5 RS 812.212.27

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Ordinanza sulla terminologia agricola Indagine conoscitiva

II L'allegato è modificato come segue:

Coeffi- ciente per animale

Animali della specie bovina (specie bos) e bufali (bubalus bubalis) ... Altri animali della specie bovina ... oltre 160 fino a 365 giorni di età 0,33 fino a 160 giorni di età 0,13

… Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo …

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 L'articolo 3 capoverso 2 lettera c entra in vigore il 1° gennaio 2017.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Avamprogetto dell'8 aprile 2013

6 Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

(Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

6.1 Situazione iniziale

In seguito alle decisioni del Parlamento sulla revisione della legge sull'agricoltura (LAgr) nell'ambito della Politica agricola 2014-2017 nonché in base alle esperienze maturate in relazione all'esecuzione, è necessaria una revisione di diverse disposizioni nell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt). Le disposizioni tengono conto dei nuovi o revisionati articoli nella LAgr, potenziano la politica di inve- stimento strategica, consentono soluzioni innovative e imprenditoriali e semplificano l'esecuzione dei provvedimenti.

6.2 Sintesi delle principali modifiche

I provvedimenti sostenuti rinvigoriscono la competitività dell'agricoltura, potenziano gli incentivi per la riduzione dei costi ed evitano investimenti errati. La sopportabilità di investimenti individuali o collettivi deve essere comprovata a lungo termine, considerando le condizioni quadro economiche future. A complemento dei risultati dei calcoli di pianificazione va stilata una valutazione del rischio per l'intera azienda a fronte dell'investimento previsto. Mediante contributi d'incentivazione possono essere so- stenuti gli accertamenti preliminari e l'accompagnamento specializzato di iniziative collettive per la riduzione dei costi. Allo stesso scopo, mediante crediti di investimento possono essere promosse estensioni dell'attività di organizzazioni contadine di solidarietà.

Per quanto concerne le unità standard di manodopera (USM), nell'ordinanza sulla terminologia agrico- la (OTerm), nell'ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) e nell'ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC) si tiene conto del pro- gresso tecnico degli ultimi 10 anni. I coefficienti modificati sono validi anche per i criteri di entrata in materia di cui all'OMSt. Per attenuare gli effetti dei coefficienti più bassi e semplificare l'esecuzione, si armonizza sostanzialmente il volume di lavoro necessario per i miglioramenti strutturali con il limite aziendale di cui all'articolo 7 LDFR (1,0 USM). Inoltre c'è una maggiore flessibilità per incentivare la diversificazione, poiché nei Cantoni che applicano l'articolo 5 LDFR vige la nuova soglia stabilita dal Parlamento di 0,6 USM. Per gli edifici di economia rurale si mantiene il volume di lavoro finora applica- to. In tal modo le aziende di minori dimensioni non sono escluse dagli aiuti agli investimenti in quanto hanno la possibilità di costruire edifici di economia rurale comuni e, quindi, di beneficiare di aiuti agli investimenti. Il concetto astratto di "raggio d'esercizio d'uso locale" è sostituito con un limite facilmente applicabile di 10 km di distanza di percorso.

Per non sfavorire le aziende efficienti, è abolita la limitazione del reddito e, per i richiedenti coniugati, si prevede un limite della sostanza più elevato.

Attraverso la pubblicazione di determinati progetti nel Foglio ufficiale cantonale e la possibilità di ricor- so per le aziende artigianali esistenti si garantisce il mantenimento della neutralità concorrenziale e si evita di sostenere esuberi mediante aiuti agli investimenti. Inoltre, per progetti con notevoli ripercus- sioni sulla concorrenza, i Cantoni possono dapprima ascoltare le aziende artigianali direttamente inte- ressate e le loro organizzazioni professionali e associazioni di categoria nella zona d'attività determi- nante sul piano economico.

Il ripristino periodico viene esteso a tutti i muri a secco a condizione che questi siano utili per un'utiliz- zazione agricola. Oltre ai terrazzi utilizzati a scopo agricolo già sostenuti, può essere promosso anche il rispristino periodico di muri a secco a sé stanti con una funzionalità agricola.

Per i raggruppamenti di terreni in affitto, dal 2008 possono essere versate indennità uniche a quei locatori che, nell'arco di 18 anni, cedono a un’organizzazione che gestisce i terreni in affitto il diritto di attribuzione del terreno in affitto al gestore. L'incentivo a cedere tale diritto è incrementato tramite un

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) Indagine conoscitiva

adeguamento delle indennità così da promuovere i raggruppamenti delle superfici da gestire e la col- laborazione interaziendale.

In seguito alle decisioni del Parlamento è ampliata la cerchia dei beneficiari di crediti di investimento: si sostiene la ricostituzione di colture perenni per migliorare la produzione e l'adeguamento al mercato (art. 106 LAgr), la concessione di crediti di costruzione anche nella regione di pianura (art. 107 LAgr) e l'ampliamento del sostegno delle piccole aziende artigianali nella regione di pianura (art. 107a LAgr). Per conciliare la scarsità dei fondi disponibili con il fabbisogno di crediti di investimento, si prevedono i seguenti provvedimenti.

 L'applicazione dell'articolo 89 capoverso 1 lettera d LAgr, secondo l'articolo 8, implica nella va- lutazione delle domande per gli aiuti agli investimenti una forte ponderazione della sopportabi- lità a lungo termine e una valutazione del rischio dell'investimento previsto specifica dell'a- zienda. Con l'inasprimento dei requisiti, il numero di domande tendenzialmente diminuirà.

 Nonostante il rincaro dei costi di costruzione degli ultimi anni, i limiti degli importi forfettari per i singoli provvedimenti nell'OMSt non sono aumentati. Considerati i limiti attualmente vigenti, i singoli importi forfettari sono esaminati e adeguati in base all'evoluzione delle condizioni qua- dro nonché delle liste d'attesa nell'ordinanza dell'UFAG sugli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC).

 Per bonifiche fondiarie, provvedimenti collettivi di produttori contadini e progetti di sviluppo re- gionale, secondo l'articolo 51 capoverso 1 vi è una fascia di oscillazione del 30-50 per cento dei costi computabili. In base agli sviluppi, l'UFAG può pertanto esortare i Cantoni a mezzo di una circolare a limitare i crediti di investimento. Una limitazione può essere richiesta anche per le piccole aziende artigianali di cui all'articolo 45a capoverso 2.

 La definizione e la descrizione delle attività affini all'agricoltura nell'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm) comprendono la produzione di energia a partire dalla bio- massa ma non l'energia solare. Decade pertanto il sostegno attuale degli impianti fotovoltaici nel quadro della diversificazione; tale decisione è giustificata alla luce delle possibilità di pro- mozione nell'ambito della politica energetica (rimunerazione a copertura dei costi per l'immis- sione in rete di energia elettrica, RIC).

6.3 Commento ai singoli articoli

Art. 3 Volume di lavoro necessario Cpv. 1 Per attenuare gli effetti dei coefficienti più bassi, si riduce il volume di lavoro generalmente necessario da 1,25 USM a 1,00 USM (cfr. nuovo cpv. 1quater). Per poter promuovere anche in futuro strutture competitive, invece, continua a essere richiesto per il sostegno di edifici di economia rurale un valore di 1,25 USM (cpv. 1). Per nuovi edifici di economia rurale destinati a vacche da latte, scrofe riproduttri- ci, galline ovaiole o serre, tale valore ammonta ancora a 1,75 USM nella zona di pianura e a 1,50 USM nella zona collinare e nella zona di montagna 1 (cpv. 1ter resta invariato). In tal modo le aziende di minori dimensioni, in linea di principio, non sono escluse dagli aiuti agli investimenti in quanto hanno la possibilità di costruire edifici di economia rurale comuni e quindi di beneficiare di aiuti agli investi- menti.

Cpv. 1quater Per considerare gli obiettivi dell'occupazione decentrata e del miglioramento delle condizioni di vita ed economiche nelle aree rurali di cui all'articolo 87 capoverso 1 lettera b LAgr, per gli altri provvedimenti individuali il limite USM è ridotto al livello minimo prescritto secondo l'articolo 89 capoverso 1 lettera a LAgr (1,00 USM). In tal modo si consegue un'armonizzazione con il limite aziendale di cui all'articolo 7

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt)

LDFR e si ammortizzano gli effetti dei coefficienti USM più bassi. Inoltre per i provvedimenti volti alla diversificazione delle attività agricole e affini all'agricoltura restano in vigore i limiti per le aziende agri- cole di cui all'articolo 5 o 7 LDFR (cpv. 1bis resta invariato). Con la riduzione della soglia decisa dal Parlamento nell'articolo 5 LDFR a 0,6 USM c'è una maggiore flessibilità nei Cantoni che applicano tale disposizione.

Cpv. 2 In tutta l'ordinanza l'espressione "Ufficio federale" è sostituita con "UFAG". Se l'Ufficio federale dell'a- gricoltura viene nominato per la prima volta deve essere utilizzata la seguente denominazione: "Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)". Per il calcolo delle USM, analogamente ai pagamenti diretti, fungono sempre da base i coefficienti di cui all'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm). Per particolari rami aziendali, per i miglioramenti strutturali e nel diritto fondiario possono essere stabiliti coefficienti supplementari.

Cpv. 3 lett. a Nell'esecuzione, il raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale ha generato a più riprese do- mande e dubbi. Per i miglioramenti strutturali non vanno prese in considerazione superfici agricole utili lontane dal centro aziendale secondo l'articolo 13 lettera a OTerm. La distanza di percorso massima si calcola dal centro aziendale al bordo della particella (inizio della gestione). Una norma uniforme espressa in chilometri di percorso semplifica l'esecuzione e garantisce la parità di trattamento nella valutazione delle domande, soprattutto al confine tra due Cantoni. Le superfici aziendali di cui all'arti- colo 13 lettere b-d OTerm nonché le superfici di estivazione di cui all'articolo 24 OTerm non sono inte- ressate da tale limitazione.

Art. 5 Ripresa dell'azienda La riduzione del periodo di attesa da cinque a tre anni è opportuna in quanto presentando tre chiusure contabili sono disponibili basi sufficienti per la valutazione della gestione efficace dell'azienda. In tal modo non si limita inutilmente il margine di manovra di aziende efficienti.

Art. 6 Gestione di aziende Cpv. 3 Il presente capoverso è inutile in quanto l'articolo 12 capoverso 2 lettera c disciplina l'esclusione degli aiuti agli investimenti alle singole aziende se il gestore, dopo l'investimento, non soddisfa le condizioni per ottenere i pagamenti diretti.

Art. 7 Sostanza Cpv. 1 a 3 e 8 La limitazione del reddito è in contrasto con l'obiettivo di creare strutture efficienti con gli aiuti agli in- vestimenti e di incoraggiare capoazienda dotati di spirito innovativo. In seguito alla rinuncia al limite di reddito e di sostanza per i pagamenti diretti, a eccezione dei contributi di transizione, è opportuno sopprimere il limite di reddito per gli aiuti agli investimenti.

Cpv. 6 Il mantenimento di un limite di sostanza è dettato dall'articolo 89 capoverso 1 lettera e LAgr che ri- chiede l'utilizzo ragionevole di fondi propri e crediti. Una soglia maggiorata di 200 000 franchi per la sostanza di richiedenti coniugati rappresenta un'armonizzazione con le disposizioni per i contributi di transizione.

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) Indagine conoscitiva

Art. 8 Onere sopportabile Cpv. 3 In un contesto più volatile e dinamico sono molto rilevanti le questioni riguardanti la redditività e la resistenza delle aziende nonché l'indebitamento degli agricoltori. Dunque è imprescindibile che le esigenze relative alla possibilità di finanziamento e alla sopportabilità dell'onere siano chiarite accura- tamente e illustrate con strumenti di pianificazione adeguati, come il piano aziendale o lo schema di finanziamento sull'arco di più anni. Lo strumento di pianificazione adeguato dipende dall'ammontare dell'investimento e dall'indebitamento totale dopo l'investimento (budget parziale, preventivo, schema di finanziamento, piano aziendale). Vanno stimate cautamente le condizioni quadro future ed è indi- spensabile l'analisi dell'evoluzione monetaria sul versante dei ricavi e dei costi. Soprattutto per inve- stimenti ingenti, nella pianificazione vanno previste le relative riserve affinché l'investimento sostenuto possa raggiungere a lungo termine gli obiettivi di cui all'articolo 87 capoverso 1 LAgr. A complemento dei risultati dei calcoli di pianificazione va stilata una valutazione del rischio per l'intera azienda a mon- te dell'investimento previsto. Secondo il manuale suissemelio "Introduzione di un sistema di gestione del rischio presso le casse di credito agricole" (nov. 2011) vanno considerati i fattori quantitativi (dati provenienti dal bilancio e conto economico) e qualitativi (capoazienda, azienda, struttura, orientamen- to al mercato).

Qualora non potessero essere attestate, affatto o in parte, le condizioni di cui all'articolo 8, occorre negare gli aiuti agli investimenti e cercare alternative vantaggiose. Il sostegno di cui all'articolo 19e può fornire un contributo in tal senso.

Art. 10 Programma delle disposizioni computabile Cpv. 1 In sostituzione del raggio d'esercizio d'uso locale, nell'ottica di un'armonizzazione con l'articolo 3 ca- poverso 3 lettera a per la superficie agricola utile di cui all'articolo 13 lettera a OTerm si stabilisce un confine facilmente applicabile di 10 km di distanza di percorso dal centro aziendale al bordo delle par- ticelle. Le superfici foraggiere estensive di cui all'articolo 13 lettere b e c OTerm e le possibilità di esti- vazione dell'azienda non sono interessate da tale limitazione.

Art. 10a Piccole aziende artigianali Cpv. 1 Periodo introduttivo e lettera c Conformemente alla decisione del Parlamento sull'articolo 107a LAgr, è stralciata la limitazione del sostegno nella regione di montagna. Inoltre sono adeguate le condizioni riguardanti la dimensione massima delle piccole aziende artigianali affinché non vengano penalizzate le imprese innovatrici. Allo stesso tempo si raggiunge una migliore armonizzazione con le organizzazioni contadine per le quali non vigono limiti per la dimensione.

Art. 11 Definizioni Cpv. 1 lett. d La modifica riguarda le iniziative collettive di cui all'articolo 19e.

Cpv. 2 lett. a Per perseguire un raggruppamento massimo delle superfici da gestire con conseguente riduzione dei costi di produzione, nel quadro di una miglioria integrale vanno incluse e raggruppate non solo le su- perfici di proprietà ma anche quelle in affitto. Ciò avviene regolarmente e sistematicamente già nella maggior parte delle procedure di miglioria integrale. Per sottolineare l'importanza del coinvolgimento dei terreni in affitto nella ricomposizione particellare, questo aspetto viene sancito esplicitamente nell'ordinanza. Solo nel rispetto di tali condizioni una miglioria integrale è classificata come "collettiva estesa" (con i contributi federali più elevati).

228

Indagine conoscitiva Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt)

Nella decisione sullo svolgimento di una miglioria integrale va indicato che, oltre alla ricomposizione particellare, devono essere assolutamente considerati anche i terreni in affitto in vista di un raggrup- pamento gestionale massimo. In seguito all'omologazione delle proprietà del nuovo riparto si auspica che un pool ad hoc (organizzazione che gestisce i terreni in affitto) possa assegnare ai singoli gestori le superfici affittate in modo che siano contigue a quelle definite nel nuovo riparto.

Art. 11a Progetti di sviluppo regionale Cpv. 1 Nella prassi d'esecuzione è emerso che progetti di sviluppo regionale possono aver successo solo attraverso un'efficiente collaborazione tra l'agricoltura coinvolta nel progetto e i possibili partner dei settori affini all'agricoltura. Dal punto di vista del contenuto e della sua poliedricità, un progetto di svi- luppo regionale deve poter distinguersi chiaramente dagli altri provvedimenti di miglioramento struttu- rale collettivi.

Art. 11b Condizioni Lett. a La modifica riguarda la base legale modificata della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di cui all'articolo 9 dell'ordinanza sui pagamenti diretti.

Lett. c

I produttori devono avere, come finora, la maggioranza dei voti nella comunità e quindi essere proprie- tari maggioritari nell'impresa. Per non limitare la libertà sul piano imprenditoriale, si elimina il sostegno della maggioranza dei produttori nell'organo esecutivo. In tal modo le persone più idonee possono essere designate per l'amministrazione.

Lett. e Si precisa che sono sostenute solo imprese che possono comprovare con un piano aziendale la reddi- tività a lungo termine. Il grado di dettaglio del piano aziendale richiesto dipende dall'ammontare dell'in- vestimento e dai rischi ad esso correlato nonché dall'indebitamento totale in seguito all'investimento. La formulazione corrisponde alla condizione di cui all'articolo 10a capoverso 3 per le piccole aziende artigianali.

Art. 12 Esclusione dell’aiuto agli investimenti Cpv. 1 lett. b La deroga per gli edifici di economia rurale è considerata nel capoverso 1bis.

Cpv. 1bis (nuovo) Gli enti di diritto pubblico ai sensi del capoverso 1 lettera b nel quadro di un progetto di sviluppo regio- nale non devono essere esclusi dagli aiuti agli investimenti. La deroga concernente gli edifici di eco- nomia alpestre è menzionata nel presente capoverso (precedente cpv. 1 lett. b).

Cpv. 2 lett. a La modifica riguarda il nuovo rinvio all'articolo corrispondente dell'OPD revisionata.

Cpv. 2 lett. c Nell'ambito dei provvedimenti individuali restano esclusi, come finora, i gestori che dopo l'investimento non adempiono le condizioni per l'ottenimento dei pagamenti diretti. La modifica riguarda il nuovo rin- vio all'articolo corrispondente nell'OPD.

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) Indagine conoscitiva

Art. 13 Neutralità concorrenziale Cpv. 1

Il capoverso 1 precisa per quali provvedimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89a LAgr. La zona d'attività determinante sul piano economico presenta una dimensione diversa a seconda del provvedimento e delle ripercussioni sulla concorrenza; un negozio per la vendita diretta di prodotti o una struttura agrituristica, ad esempio, ha una zona più piccola rispetto a un grande caseificio. La zona può estendersi in più regioni del Cantone. La limitazione dell'interesse è necessaria affinché i progetti non siano bloccati da ricorsi di aziende artigianali che non subiscono concorrenza. D'altro canto si evita che tramite gli aiuti agli investimenti si creino esuberi e non vengano sfruttate appieno le strutture artigianali esistenti.

Cpv. 2

Per progetti che hanno probabilmente notevoli ripercussioni sulla concorrenza, è opportuno coinvolge- re in una precedente fase di pianificazione le aziende artigianali direttamente interessate e le loro organizzazioni professionali, per discutere insieme delle ripercussioni sulla concorrenza e trovare, per quanto possibile, sinergie. Spetta ai Cantoni stabilire se ciò debba avvenire nel quadro di una proce- dura scritta o di un dibattito. Le organizzazioni commerciali e le associazioni di categoria non hanno diritto di ricorso secondo l'articolo 89a LAgr. La costruzione di un nuovo caseificio in una regione in cui sono già presenti caseifici artigianali, ad esempio, ha un notevole influsso sulla neutralità concorren- ziale. La modernizzazione di un impianto di trasformazione esistente, a condizione che si incrementi la capacità di trasformazione soltanto in misura irrilevante, non ha invece alcun influsso sulla concorren- za.

Cpv. 3 e 4

Indipendentemente dal fatto che si conduca un'indagine conoscitiva, per provvedimenti di cui al capo- verso 1 deve avvenire in ogni caso una pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale. In tal modo è garantito che le aziende artigianali esistenti, per le quali il Cantone non suppone alcuna concorrenza, possano presentare ricorso contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente. Al momento della pubblicazione devono essere noti un concetto aziendale, la capacità del progetto e il sostegno massimo da parte della Confederazione e del Cantone. Non sono necessari preventivi dei costi o piani del progetto in quanto tali dati non hanno un influsso diretto sulla concorrenza. Una pub- blicazione tempestiva e la valutazione della neutralità concorrenziale in una procedura indipendente evitano inutili costi di pianificazione e riducono al minimo il dispendio amministrativo.

Cpv. 5

Secondo l'articolo 89a capoverso 2 LAgr il Cantone stabilisce, prima dell'approvazione del progetto, se è data la neutralità concorrenziale. La procedura è retta dal diritto cantonale. Se il giudizio sulla de- terminazione della neutralità concorrenziale è cresciuto in giudicato, la procedura non può essere ripetuta in una fase successiva giusta l'articolo 89a capoverso 5 LAgr. Concretamente ciò significa che non è più possibile impugnare il cofinanziamento del progetto con contributi della Confederazione o l'approvazione dell'UFAG per il credito di investimento.

Se nel corso della pianificazione fino all'assegnazione degli aiuti agli investimenti il progetto subisce modifiche importanti relative al concetto aziendale o che comportano un aumento della capacità di trasformazione o un maggiore sostegno da parte della Confederazione e del Cantone, è necessaria una nuova pubblicazione giusta il capoverso 3.

230

Indagine conoscitiva Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt)

Art. 14 Bonifiche fondiarie Cpv. 1 lett. f Il concetto di "compensazione ecologica" è sostituito da quello di "biodiversità" (analogamente alla nuova terminologia a livello di pagamenti diretti).

Cpv. 3 lett. d In quanto provvedimento per la valorizzazione della natura e del paesaggio, la costruzione o la sosti- tuzione di muri a secco come elemento complementare di un provvedimento di bonifica fondiaria ha diritto ai contributi (art.14 cpv. 1 lett. f). In tale contesto possono essere sostenuti tutti i tipi di muri a secco. Il ripristino periodico di muri a secco secondo il capoverso 3 lettera d finora, invece, era limitato a muri a secco di terreni terrazzati utilizzati a scopo agricolo. In molte regioni dell'Arco giurassiano, ma anche in altre regioni del Paese (p.es. Grigioni), i muri a secco costituiscono molto spesso la delimita- zione tra terreni utilizzati a scopo privato e pascoli e alpi generalmente collettivi. Tali elementi paesag- gistici sono importanti tracce storiche e fungono da habitat per flora e fauna. Al contempo, tuttavia, adempiono ancora una funzione agricola in quanto delimitano i fondi. Pertanto il ripristino periodico deve essere esteso in maniera generale a tutti i muri a secco che servono a un'utilizzazione agricola. Tale adeguamento sostiene e integra gli obiettivi e la concezione del contributo per la qualità del pae- saggio. I Cantoni - segnatamente quelli dell'Arco giurassiano e i Grigioni - hanno richiesto esplicita- mente tale modifica nell'ambito di una precedente indagine conoscitiva.

Art. 15 Costi per bonifiche fondiarie che danno diritto ai contributi Cpv. 1 lett. g Il potenziamento della collaborazione interaziendale con l'ottimizzazione delle strutture di gestione contribuisce al miglioramento della competitività dell'agricoltura a lungo termine ed è un obiettivo di- chiarato della PA 14-17. Oltre alle classiche ricomposizioni particellari che promuovono il raggruppa- mento della proprietà fondiaria, ci sono diversi altri strumenti e soluzioni che mirano a una ricomposi- zione delle strutture di gestione (raggruppamenti di fondi in affitto, scambi volontari di utilizzazione, correzioni virtuali delle superfici, utilizzo di SIG/GPS).

Per i raggruppamenti di terreni in affitto, dal 2008 c'è la possibilità di versare indennità uniche ai loca- tori che, nell'arco di 18 anni, cedono a un’organizzazione che gestisce i terreni in affitto il diritto di at- tribuzione del terreno in affitto al gestore. Con la cessione di tale diritto all'organizzazione che gestisce i terreni in affitto si apre la strada a una ricomposizione ottimale dal punto di vista della gestione agri- cola. Dal profilo degli affittuari, la rinuncia al diritto di designare personalmente il gestore è una limita- zione della libertà di disposizione sulla proprietà. Pertanto si giustifica un indennizzo supplementare erogato un'unica volta indipendentemente dai canoni d'affitto da pagare annualmente. L'indennizzo è riconosciuto da parte della Confederazione come costo che dà diritto ai contributi e sovvenzionato proporzionalmente con l'aliquota di contribuzione (anche il Cantone e l'organizzazione che gestisce i terreni in affitto devono partecipare in modo proporzionale).

Le esperienze maturate finora in relazione alle aliquote di indennizzo hanno mostrato che l'incentivo previsto è ancora troppo esiguo. Per poter ottenere un buon effetto, esso va pertanto innalzato a 1

200 franchi all'ettaro e il termine minimo per la cessione va ridotto a 12 anni.

Art. 15a Lavori nell’ambito del ripristino periodico che danno diritto ai contributi Cpv. 1 lett. f In seguito all'adeguamento dell'articolo 14 capoverso 3 lettera d la formulazione "di terrazze" può es- sere stralciata definitivamente.

231

Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) Indagine conoscitiva

Art. 16 Aliquote dei contributi Cpv. 4 (nuovo) Il sostegno di un provvedimento di miglioramento strutturale tramite un contributo forfettario si basa su un progetto approvato. Nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale sono sostenuti anche provve- dimenti (p.es. marketing) che possono subire adeguamenti in funzione dello sviluppo delle imprese all'interno del progetto. In simili casi deve quindi essere possibile calcolare il sostegno non in modo forfettario ma secondo il dispendio effettivo.

Art. 19 Importo dei contributi per edifici agricoli Cpv. 3 La modifica riguarda il rinvio all'ordinanza sui pagamenti diretti revisionata.

Art. 19e Iniziative collettive di produttori Cpv. 1 Con un contributo finanziario si può accrescere l'incentivo a collaborare e promuovere un approccio e una realizzazione professionali. Il contributo consente di realizzare idee nuove e innovative nonché di ridurre i rischi iniziali e pertanto concorre al contenimento dei costi. Sono sostenuti gli accertamenti preliminari e l'accompagnamento specializzato affinché le iniziative possano essere attuate con suc- cesso e fungano da esempio per altre aziende (progetti faro).

Cpv. 2 Un contributo può essere versato solo se anche il Cantone, secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera b, assicura un contributo (versamento congiunto). Il contributo indicato corrisponde al contributo mas- simo della Confederazione.

Cpv. 3 I dettagli tecnici e amministrativi del sostegno e il calcolo dei costi computabili per le singole iniziative sono disciplinati dall'UFAG nella sua ordinanza sugli aiuti agli investimenti e le misure sociali collatera- li nell'agricoltura (OIMSC; RS 913.211).

Cpv. 4 La concessione del contributo avviene sulla base di una bozza di progetto e può essere a tappe. Se negli accertamenti preliminari è emerso che l'iniziativa non è attuabile, il contributo parziale è defalca- to. Poiché non si tratta di opere edilizie, diversi articoli della sezione 4 "Garanzia delle opere" non sono applicabili. Inoltre non è necessaria la pubblicazione secondo l'articolo 97 LAgr.

Art. 20 Prestazione del Cantone Cpv. 1 lett. b L'integrazione disciplina la prestazione del Cantone per le iniziative collettive secondo l'articolo 19e.

Art. 21 Domande Cpv. 2 Nell'esame di domande relative alle stalle i Cantoni devono tenere in considerazione anche le disposi- zioni della guida all'applicazione "Protezione dell'ambiente nell'agricoltura" (UFAM/UFAG 2011), affin- ché i provvedimenti volti alla riduzione delle emissioni siano attuati correttamente. Nell'OMSt per gli articoli 21 e 53 non sono necessari adeguamenti in quanto deve essere esaminato e appurato il ri-

232

Indagine conoscitiva Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt)

spetto delle disposizioni legali in materia di protezione degli animali e delle acque, igiene dell'aria, pianificazione del territorio e protezione del paesaggio.

Art. 38 Obbligo di manutenzione e gestione Cpv. 1 Il concetto di "superfici di compensazione ecologica" è sostituito da quello di "superfici per la promo- zione della biodiversità" ed è adeguato il rinvio all'ordinanza sui pagamenti diretti revisionata.

Art. 39 Altri motivi di restituzione Cpv. 1 lett. f (nuovo) e cpv. 2 lett. c (nuovo) Un progetto di sviluppo regionale può essere riconosciuto come tale se ne è riconoscibile e disciplina- to il carattere collettivo e la collaborazione richiesta all'interno di un progetto per una determinata dura- ta. Ciò è stabilito nella convenzione. Qualora tale collaborazione cessi, viene a mancare un importante presupposto al sostegno concesso. Per tale motivo un eventuale rimborso risulta opportuno. Il rispetti- vo ammontare deve essere disciplinato già nella convenzione.

Art. 44 Provvedimenti edilizi Cpv. 1 lett. e La ricostituzione di colture perenni per il miglioramento della produzione e l'adeguamento al mercato deve essere sostenuta con crediti di investimento. Il sostegno ammonta al massimo al 50 per cento dei costi di terzi computabili per un nuovo impianto, materiale vegetale incluso. Il credito di investimen- to va rimborsato entro al massimo 8-15 anni, quindi almeno 4 000 franchi l'anno. Con tale provvedi- mento migliora la competitività delle aziende con colture perenni nel contesto internazionale.

Art. 46 Importi forfettari per provvedimenti edilizi Cpv. 4 La modifica riguarda il rinvio all'ordinanza sui pagamenti diretti revisionata.

Cpv. 8 Nel caso di impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa la limitazione di 200 000 franchi non è giustificata in quanto crea disparità di trattamento nei confronti di impianti co- struiti collettivamente secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera d. Il credito di investimento massimo per azienda secondo l'articolo 47 capoverso 1 è sufficiente come limite massimo. L'incremento dell'in- centivo per la costruzione di tali impianti corrisponde anche alla Strategia energetica 2050.

Art. 49 Provvedimenti sostenuti Cpv. 1 lett. c Il testo attualmente in vigore limita il sostegno alla prima costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà. Spesso è più opportuno, efficace e meno rischioso per le organizzazioni già esistenti am- pliare la loro attività e assumere mansioni supplementari, piuttosto che fondare nuove organizzazioni. L’unione delle forze e il risparmio finanziario devono essere utilizzati in modo ottimale e non essere ostacolati con falsi incentivi. Pertanto devono essere sostenuti anche ampliamenti dell'attività che determinano un effetto equivalente alla fondazione di una nuova organizzazione. Nel campo di appli- cazione del presente articolo non rientrano ampliamenti comprendenti solo un incremento dell'attività tradizionale.

233

Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) Indagine conoscitiva

Art. 49a Organizzazioni contadine di solidarietà I provvedimenti sostenuti nonché il calcolo del credito di investimento corrispondono all'articolo vigen- te finora. Solo la limitazione a nuove organizzazioni di solidarietà (aiuto iniziale) è stata eliminata in funzione del nuovo testo dell'articolo 49 capoverso 1 lettera c per promuovere un impiego dei fondi più efficace. Nel sostegno di organizzazioni esistenti sono computabili solo i costi per l'avvio di una nuova attività o quelli per un ampliamento dell'attività per i provvedimenti secondo la lettera b. In tal senso sono computabili anche gli acquisti (lett. c) e i costi salariali (lett. d). Non rientrano nel sostegno del presente articolo gli edifici o l'acquisto di macchinari o veicoli.

Art. 51 Importo dei crediti di investimento Cpv. 4 Con l'adeguamento dell'articolo 107 capoverso 2 LAgr è possibile versare crediti di costruzione a pro- getti di più ampia portata anche nella regione di pianura. I crediti di costruzione sono una particolare forma di crediti di investimento. Con la concessione di un credito di costruzione si vuole evitare che il committente sia costretto a contrarre un credito bancario per saldare le fatture correnti dei costi di progettazione e costruzione fino al versamento dei contributi federali, cantonali e comunali assicurati al progetto. Il credito di costruzione può essere concesso per un massimo di 3 anni. Per progetti di più ampia portata si intendono progetti di costruzione per i quali la Confederazione accorda un contributo superiore a 100 000 franchi.

Considerato che i mezzi finanziari per i crediti di investimento (nuovi depositi nel Fonds de roulement) sono esigui e limitati, e visto che dalle esperienze acquisite finora il limite massimo attualmente in vigore non viene mai esaurito nel quadro del superamento di difficoltà di liquidità, l'ammontare massi- mo deve essere limitato alla metà della somma dei contributi pubblici.

Art. 55 Procedura di approvazione Cpv. 4 Lo stralcio del capoverso 4 risulta dalla modifica dell'articolo 108 capoverso 1bis LAgr.

Art. 61 Gestione dei fondi federali bis Cpv. 2 e4 Gli esigui mezzi finanziari richiedono una gestione ancora più oculata dei fondi federali. Di conse- guenza, sono necessarie integrazioni all'obbligo di notifica dei Cantoni. Se un Cantone dispone tem- poraneamente di un'elevata liquidità, secondo l'articolo 62 capoverso 1 gli viene richiesta la restituzio- ne dei fondi, che saranno assegnati ai Cantoni con risorse più limitate. La norma rispecchia ampia- mente la prassi finora in uso, sulla quale però i Cantoni venivano informati solo tramite circolare.

6.4 Ripercussioni

6.4.1 Confederazione

Oltre agli adeguamenti amministrativi che non hanno conseguenze finanziarie e relative al personale, gli ampliamenti delle forme di sostegno decisi dal Parlamento (contributi per le iniziative collettive dei produttori volte alla riduzione dei costi, ai crediti di investimento per il rinnovo di colture perenni e alle piccole aziende artigianali nella regione di pianura nonché i crediti di costruzione per progetti collettivi di più ampia portata nella regione di pianura) richiedono più fondi per contributi e crediti di investimen- to. Considerato l'elevato fabbisogno finanziario annunciato dai Cantoni, per il miglioramento delle basi saranno inevitabilmente stabilite priorità dai Cantoni nell'elaborazione delle domande ed eventualmen- te liste d'attesa.

234

Indagine conoscitiva Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt)

6.4.2 Cantoni

Le conseguenze per i Cantoni sono le stesse che per la Confederazione.

6.4.3 Economia

Le modifiche previste hanno effetti positivi sull'economia, poiché migliorano la redditività e la competi- tività del settore. Investimenti errati devono essere evitati con una valutazione a lungo termine della sopportabilità nonché con una valutazione esaustiva del rischio. Inoltre i nuovi provvedimenti per la promozione di iniziative collettive di produttori contribuiscono alla riduzione dei costi di produzione e consentono la realizzazione di "progetti faro".

L'adeguamento dei coefficienti USM in funzione del progresso tecnico secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm), valido anche per i miglioramenti strutturali ha un notevole impatto. Con l'entrata in vigore dell'OTerm e dei relativi nuovi coefficienti USM, circa 5 000 aziende non raggiungeranno più il limite minimo di 3 USM secondo l'articolo 3 OMSt. Piccole e medie aziende possono essere sostenute, nonostante tale modifica, se costruiscono un edificio rurale collet- tivo. In tal modo viene creato un incentivo supplementare per la creazione di strutture più razionali e per la cooperazione tra aziende. Per gli altri provvedimenti individuali l'adeguamento dei coefficienti USM non ha effetti di rilievo sul numero di aziende aventi diritto al sostegno in quanto invece di 1,25 USM, come finora, vige la soglia minima di cui all'articolo 89 capoverso 1 lettera a LAgr (1,00 USM), raggiungendo un'armonizzazione con i limiti aziendali giusta l'articolo 7 LDFR. Con tale armonizzazio- ne migliorano l'esecuzione e le condizioni di vita ed economiche nelle aree rurali di cui all'articolo 87 capoverso 1 lettera a LAgr.

6.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le nuove disposizioni non tangono il diritto internazionale. L'Unione europea promuove i miglioramenti strutturali nell'agricoltura con aiuti agli investimenti simili.

6.6 Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

6.7 Basi legali

La base legale è costituita dagli articoli 87-112 LAgr.

235

Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) Indagine conoscitiva

236

Avamprogetto dell'8 aprile 2013

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione In tutta l'ordinanza "Ufficio federale" è sostituito con "UFAG".

Art. 3 cpv. 1, 1quater, 2 e 3 lett. a 1 Gli aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale sono versati soltanto se il volume di lavoro dell’azienda è di almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM). 1quater Per tutti gli altri aiuti agli investimenti individuali nell'azienda è necessario un volume di lavoro di almeno 1,00 USM. 2A complemento dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola (OTerm), l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari nonché per l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

3 Per il calcolo del volume di lavoro non sono presi in considerazione:

a. le superfici agricole utili ubicate a una distanza di percorso di oltre 10 km dal centro aziendale;

Art. 5 Periodo introduttivo Nei tre anni precedenti la concessione di aiuti agli investimenti, il richiedente deve avere ritirato o ritirare l’azienda o parti di essa alle seguenti condizioni:

1 RS 913.1 2 RS 910.91

2013–...... 237

Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva

Art. 6 cpv. 3

3 Abrogato

Art. 7 Sostanza 1 Se prima dell’investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l’aiuto agli investimenti è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare. 2 Se, oltre all’oggetto da sussidiare, vengono effettuati sull’arco di cinque anni ulteriori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione, il limite di 800 000 franchi è aumentato in ragione del 50 per cento dell’investimento supplementare finanziariamente vantaggioso, ma sino a un massimo di 300 000 franchi. 3 La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti il capitale di terzi, le colture perenni e le pertinenze aziendali senza il patrimonio finanziario. Per richiedenti coniugati sono dedotti 200 000 franchi. 4I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura.

5 Se il richiedente è una società di persone, è determinante la media matematica

della sostanza rettificata dei partecipanti. 6 Laddove sono concessi un contributo e un credito di investimento, la riduzione si applica prima al contributo e poi al credito di investimento.

Art. 8 cpv. 3

3 Il richiedente deve dimostrare, con strumenti di pianificazione adatti, per un

periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti agli investimenti, che i requisiti secondo il capoverso 2 sono adempiuti anche con future condizioni quadro economiche. Va contemplata anche una valutazione del rischio dell'investimento previsto.

Art. 10 cpv. 1 1 Gli aiuti agli investimenti per le costruzioni sono concessi in funzione di un programma delle disposizioni computabile, fondato sulla superficie agricola utile garantita a lungo termine e le possibilità di produzione. Nella valutazione sono considerate soltanto superfici agricole utili non ubicate a una distanza di percorso di oltre 10 km dal centro aziendale. Sono computate le superfici di cui all'articolo 13 lettere b-c OTerm3 e le possibilità di estivazione dell'azienda.

Art. 10a cpv. 1 Periodo introduttivo e lett. c

1 Le piccole aziende artigianali possono ricevere aiuti agli investimenti se

soddisfano le seguenti condizioni:

3 RS 910.91

238

Indagine conoscitiva Ordinanza sui miglioramenti strutturali

c. prima dell’investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d’affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi;

Art. 11 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. a

1 Si considerano provvedimenti collettivi:

d. i provvedimenti per le finalità di cui agli articoli 18 capoverso 2, 19e e 49 capoverso 1 lettere b e c che concernono almeno due aziende agricole; 2 Si considerano provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell’articolo 88 LAgr le seguenti bonifiche fondiarie: a. le ricomposizioni particellari con raggruppamento della proprietà fondiaria e dei terreni in affitto nonché con provvedimenti strutturali (migliorie integrali);

Art. 11a cpv. 1

1 I progetti di sviluppo regionale comprendono provvedimenti per la creazione di

valore aggiunto nell'agricoltura e per il rafforzamento della cooperazione intersettoriale tra l’agricoltura e i settori affini, segnatamente l’artigianato, il turismo, l’economia forestale e del legno.

Art. 11b lett. a, c ed e Presupposti per il sostegno secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere d ed e sono: a. le aziende dei produttori, escluse le aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, soddisfano la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del ... ottobre

20134 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD);

c. i produttori hanno la maggioranza dei voti nella comunità; e. l’economicità dell’impresa è comprovata da un piano aziendale.

Art. 12 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 lett. a e c

1 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per:

b. edifici agricoli, edifici dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o edifici di piccole aziende artigianali di proprietà di corporazioni o di istituti di diritto pubblico; sono fatti salvi i progetti di sviluppo regionale di cui all'articolo 11a e gli edifici alpestri.

2 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per provvedimenti

individuali di:

4 RS 910.13

239

Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva

a. aziende di proprietà di persone giuridiche; ne sono escluse le società di capitali secondo l’articolo 3 capoverso 2 OPD5; c. aziende il cui gestore non soddisfa, dopo l’investimento, le condizioni di cui al titolo 1 capitolo 2 OPD.

Art. 13 Divieto di concorrenza nei confronti di aziende artigianali 1 Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui agli articoli 93 capoverso 1 lettere c e d, 94 capoverso 2 lettera c, 105 capoverso 1 lettera c, 106 capoversi 1 lettera c e 2 lettera d, 107 capoverso 1 lettere b-d e 107a LAgr sono concessi solamente se al momento della pubblicazione della domanda nessuna azienda artigianale direttamente interessata nella zona d'attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto o di fornire una prestazione di servizio equivalente. 2 Per progetti con notevoli ripercussioni sulla concorrenza il Cantone può sentire le aziende artigianali direttamente interessate e le loro organizzazioni professionali e associazioni di categoria nella zona d'attività determinante sul piano economico. 3 Prima dell'approvazione del progetto il Cantone pubblica le domande relative ai provvedimenti di cui al capoverso 1 nel Foglio ufficiale cantonale rinviando al presente articolo. 4 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico, durante il termine di pubblicazione, possono presentare ricorso contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente. 5 La determinazione della neutralità concorrenziale e la procedura in caso di ricorso da parte di aziende artigianali interessate si fondano sul diritto cantonale.

Art. 14 cpv. 1 lett. f e cpv. 3 lett. d

1 Contributi sono concessi per:

f. ulteriori provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l’adempimento di altre esigenze della legislazione in materia di protezione dell’ambiente in relazione ai provvedimenti di cui alle lettere a– d, in particolare il promovimento della biodiversità, la costruzione o la sostituzione di muri a secco e la creazione di reticoli di biotopi;

3 Sono concessi contributi per il ripristino periodico di:

d. muri a secco ai sensi del capoverso 1 lettera f utili per un'utilizzazione agricola.

Art. 15 cpv. 1 lett. g 1 In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi: g. un’indennità unica fino a un massimo di 1200 franchi all’ettaro versata ai locatori che trasmettono a un’organizzazione che gestisce i terreni in affitto

5 RS 910.13

240

Indagine conoscitiva Ordinanza sui miglioramenti strutturali

il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposizione per almeno dodici anni.

Art. 15a cpv. 1 lett. f 1 Nell’ambito del ripristino periodico conformemente all’articolo 14 capoverso 3, i seguenti lavori danno diritto ai contributi: f. muri a secco: il ripristino e il consolidamento globali delle fondamenta, della corona e delle scale nonché il rifacimento puntuale.

Art. 16 cpv. 4 4 In deroga al capoverso 3 la convenzione può prevedere che singoli provvedimenti siano conteggiati a seconda del dispendio.

Art. 19 cpv. 3 3 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera a che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all’articolo 69 OPD6, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare per l’elemento «stalla» pari al 20 per cento dell’importo forfettario per UBG.

Art. 19e Iniziative collettive di produttori

1 Ai produttori sono concessi contributi per gli accertamenti preliminari, la

fondazione, l’accompagnamento specializzato durante la fase iniziale o lo sviluppo di forme di collaborazione per la riduzione dei costi di produzione. 2 Il contributo ammonta al 30 per cento al massimo dei costi che danno diritto ai contributi, tuttavia a 20 000 franchi al massimo per ogni iniziativa. 3 I requisiti tecnici e amministrativi relativi alle iniziative e il calcolo dei costi che danno diritto ai contributi sono stabiliti dall'UFAG in un'ordinanza. 4 Gli articoli 25 capoverso 2 lettera b, 35-38 e 42 non si applicano alle iniziative collettive di produttori.

Art. 20 cpv. 1 lett. b 1 La concessione di un contributo presuppone un contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile. Il contributo cantonale minimo ammonta a: b. 90 per cento del contributo per gli altri provvedimenti collettivi di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettere a e b, 18 capoverso 2 e 19e.

6 RS 910.13

241

Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva

Art. 38 cpv. 1 1 Le superfici per la promozione della biodiversità, delimitate nell’ambito di un provvedimento collettivo di ampia portata, devono essere gestite conformemente al titolo 2 capitolo 3 sezioni 1-3 OPD7.

Art. 39 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 lett. c

1 I contributi devono essere restituiti:

f. se nel caso di progetti di sviluppo regionale si termina anticipatamente la collaborazione stabilita nella convenzione.

2 Il contributo da restituire viene calcolato:

c. nel caso di cui al capoverso 1 lettera f secondo i criteri stabiliti nella convenzione.

Art. 44 cpv. 1 lett. e 1 I proprietari che gestiscono personalmente l’azienda possono ricevere crediti di investimento per: e. provvedimenti per migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato nonché per ricostituire colture perenni, ad eccezione di macchine e installazioni mobili.

Art. 46 cpv. 4 e 8

4 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettere a e b che

adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all’articolo 69 OPD8, è concesso, oltre al contributo forfettario di cui al capoverso 2, un contributo supplementare per l’elemento «stalla» pari al 20 per cento. 8 In caso di provvedimenti edilizi e installazioni per la diversificazione delle attività agricole e affini all’agricoltura, il contributo forfettario ammonta a 200 000 franchi al massimo. Tale limitazione non si applica a impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa.

Art. 49 cpv. 1 lett. c

1 Sono sostenuti con crediti di investimento:

c. la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato o l'estensione della loro attività;

7 RS 910.13 8 RS 910.13

242

Indagine conoscitiva Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Art. 49a Organizzazioni contadine di solidarietà Le organizzazioni di cui all’articolo 49 capoverso 1 lettera c possono ottenere crediti di investimento per: a. i costi di fondazione; b. i costi dell'avvio di una nuova attività o di un'estensione dell'attività esistente; c. i costi per l’acquisto di mobilio e mezzi ausiliari; d. i costi salariali durante il primo anno di attività nel nuovo ambito.

Art. 51 cpv. 4

4 Crediti di costruzione di cui all’articolo 107 capoverso 2 LAgr possono essere

concessi fino all'ammontare della metà della somma dei contributi pubblici.

Art. 55 cpv. 4

4 Abrogato

Art. 61 cpv. 2bis e 4 2bis Il Cantone notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente: a. il saldo totale dei fondi federali; b. gli interessi maturati; c. la liquidità; d. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.

4 Il Cantone notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:

a. la liquidità; b. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

243

Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva

244

Avamprogetto dell‘8 aprile 2013

7 Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura

(OMSC)

7.1 Situazione iniziale

Il versamento degli aiuti per la riqualificazione è prolungato a livello di legge (art. 86a cpv. 3 LAgr) fino al 2019. Inoltre, singole disposizioni devono essere adeguate all'ordinanza sui miglioramenti struttura- li.

7.2 Sintesi delle principali modifiche

Le disposizioni tengono conto delle modifiche agli articoli della LAgr e garantiscono coerenza con l'ordinanza sui miglioramenti strutturali.

I fondi federali nel Fonds de roulement possono essere ridistribuiti più a breve termine affinché, in caso di scarse risorse finanziarie, si possano attutire meglio le fluttuazioni del numero di domande inoltrate ai Cantoni.

7.3 Commento ai singoli articoli

Art. 2 Volume di lavoro necessario Cpv. 2 In tutta l'ordinanza l'espressione "Ufficio federale" è sostituita con "UFAG". Quando l'Ufficio federale dell'agricoltura viene nominato per la prima volta deve essere utilizzata la seguente denominazione: "Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)". Cpv. 3 lett. a Nell'esecuzione, il raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale ha generato a più riprese do- mande e dubbi. Così come per i miglioramenti strutturali, le superfici lontane dal centro aziendale non vanno prese in considerazione. La distanza di percorso massima si calcola dal centro aziendale al bordo della particella (inizio della gestione). Una norma uniforme espressa in chilometri di percorso semplifica l'esecuzione e garantisce la parità di trattamento nella valutazione delle domande, soprat- tutto al confine tra due Cantoni. Art. 4 Requisiti personali Cpv. 1 Per la concessione degli aiuti per la conduzione aziendale è presupposto che il gestore adempia le condizioni per ricevere i pagamenti diretti. In tal modo si garantisce anche in futuro coerenza con la concessione dei pagamenti diretti. Art. 6 Condizioni per la conversione dei debiti Cpv. 2 Il periodo di attesa uniforme previsto al capoverso 1 si è dimostrato sufficiente nella pratica. Presen- tando tre chiusure contabili si forniscono basi sufficienti per valutare la gestione efficace dell'azienda e per dimostrare la sopportabilità del precedente investimento. In tal modo non si limita inutilmente il margine di manovra di aziende efficienti. La norma eccezionale di 5 anni vigente finora per casi speci- fici può quindi essere definitivamente abrogata. Art. 14 Rimborso Cpv. 1 La scadenza ultima per il rimborso degli aiuti per la conduzione aziendale viene ridotta da 20 a 15 anni. Tale misura mira a velocizzare ulteriormente lo sdebitamento delle aziende e a sbloccare più rapidamente i mezzi del Fonds de roulement per la concessione di nuovi aiuti.

245

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC) Indagine conoscitiva

Art. 17 Gestione dei fondi federali Cpv. 2 e 3 Gli scarsi mezzi finanziari richiedono una gestione ancora più oculata dei fondi federali. Di conse- guenza, sono necessarie integrazioni all'obbligo di notifica dei Cantoni. Se un Cantone dispone tem- poraneamente di un'elevata liquidità, secondo l'articolo 18 gli viene richiesta la restituzione dei fondi, che saranno assegnati ai Cantoni con mezzi troppo limitati. La norma rispecchia ampiamente la prassi finora in uso, sulla quale però i Cantoni venivano informati solo tramite circolare.

Art. 18 Restituzione dei fondi federali Si accorcia il termine di disdetta, portandolo da 6 a 3 mesi, per consentire una gestione efficiente dei mezzi nel Fonds de roulement. In virtù dell'articolo 85 capoverso 3 LAgr, i mezzi federali inutilizzati possono essere accordati a un altro Cantone o messi a disposizione per crediti di investimento.

Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione per gli anni 2004-2019 Il versamento degli aiuti per la riqualificazione è prolungato a livello di legge (art. 86a cpv. 3 LAgr) fino al 2019. Il titolo della sezione 2 viene pertanto modificato in tal senso.

Nel suo Messaggio sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (PCon 2014), il Consiglio federale propone, tuttavia, una proroga solo fino a fine 2016. Il termine dovrà essere ade- guato in base ai risultati dei dibattiti sul PCon 2014.

Art. 33 Entrata in vigore Cpv. 2

La proroga per gli aiuti per la riqualificazione sancita nella LAgr viene applicata nell'ordinanza.

7.4 Ripercussioni

7.4.1 Confederazione

Le modifiche previste non hanno conseguenze sul piano del personale.

7.4.2 Cantoni

Le conseguenze per i Cantoni sono le stesse che per la Confederazione.

7.4.3 Economia

I fondi messi a disposizione possono essere utilizzati e gestiti ancora più efficientemente.

7.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non tangono il diritto internazionale.

7.6 Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

7.7 Basi legali

La base legale delle modifiche è costituita dagli articoli 78-86a LAgr.

246

Avamprogetto dell’8 aprile 2013

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione In tutta l'ordinanza "Ufficio federale" è sostituito con "UFAG".

Art. 2 cpv. 2 e 3 lett. a 2A complemento dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.

3 Per il calcolo del volume di lavoro non si prendono in considerazione:

a. le superfici agricole utili, ubicate a una distanza di percorso di oltre 10 km dal centro aziendale;

Art. 4 cpv. 1 1 Gli aiuti per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se il gestore adempie le condizioni di cui al titolo 1 capitolo 2 dell'ordinanza del … ottobre 20133 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD).

Art. 6 cpv. 2

2 Abrogato

1 RS 914.11 2 RS 910.91 3 RS 910.13

2013 247

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura Indagine conoscitiva Art. 14 cpv. 1 1 Gli aiuti per la conduzione aziendale devono essere rimborsati entro i seguenti termini: a. 15 anni in caso di difficoltà finanziarie non imputabili al gestore e di conversione dei debiti; b. 10 anni in caso di cessazione della gestione dell'azienda.

Art. 17 cpv. 2 e 3

2 Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre

dell'esercizio contabile precedente: a. il saldo totale dei fondi federali; b. il saldo totale dei fondi cantonali; c. gli interessi maturati dei fondi federali e cantonali; d. l'utilizzo degli interessi secondo l'articolo 85 capoverso 2 LAgr; e. la liquidità; f. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.

3 Esso notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:

a. la liquidità; b. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.

Art. 18 Restituzione dei fondi federali Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi.

Titolo prima dell'art. 19 Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione per gli anni 2004-2019

Art. 33 cpv. 2 2 La sezione 2 (art. 19-30) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2019.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014. ... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

248

Avamprogetto dell‘8 aprile 2013

8 Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

8.1 Situazione iniziale

In virtù dell'articolo 10 capoverso 3 della legge sulla tariffa delle dogane1 (LTD), il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di fissare le aliquote di dazio, se le condizioni di mercato richie- dono adeguamenti frequenti. Nel quadro della revisione della legge sull'agricoltura, il legislatore ha modificato l'articolo 10 capoverso 3 LTD cosicché il Consiglio federale può delegare anche all'UFAG la competenza di fissare le aliquote di dazio, se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti fre- quenti attribuendogli soltanto un esiguo margine di manovra.

A seguito della decisione di sopprimere le misure compensative per lo zucchero nel campo d'applica- zione del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio con l'UE (soluzione doppio zero), dall'autunno 2006 i tributi doganali per lo zucchero vengono verificati mensilmente dall'UFAG e adeguati dal DEFR, se le condizioni giusta l'articolo 5 OIAgr sono adempiute. L'aliquota di dazio del contingente per i ce- reali panificabili è stata resa più flessibile nel 2008 e da allora viene verificata dall'UFAG su base tri- mestrale, ai sensi dell'articolo 6 OIAgr, e stabilita dal DEFR se le condizioni sono adempiute.

Con lo sviluppo del sistema dei pagamenti diretti il legislatore ha deciso anche di introdurre contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento e il contributo per le superfici coltive aperte e le colture pe- renni (cfr. capitolo OPD). Nel messaggio sulla PA 14-17 il Consiglio federale ha spiegato l'intenzione di potenziare, sul piano economico, la campicoltura rispetto alle superfici inerbite e, nell'ambito delle colture in pieno campo, la coltivazione di cereali da foraggio. La rivalutazione di quest’ultima, contrad- distinta dalla minore redditività tra le colture meritevoli di un sostegno, va perseguita attraverso la de- terminazione del contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento e in particolare con il contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni.

Il livello di sostegno generale impostato sulla coltivazione di cereali da foraggio richiede un livellamen- to dei contributi per singole colture (cfr. capitolo OCSC). Nell'ambito dei cereali panificabili la protezio- ne doganale permette di garantire una produzione indigena adeguata. Il fatto che anche i cereali pani- ficabili beneficino del livello di contribuzione concesso ai cereali da foraggio giustifica una riduzione del prezzo di riferimento e dei tributi doganali massimi. Nell'ultimo decennio la Federazione svizzera dei produttori di cereali, declassando due anni su tre i cereali panificabili e destinandoli al foraggia- mento, ha attuato, a proprie spese, un provvedimento di sgravio del mercato. Si deduce che l'offerta in parte supera il fabbisogno e per i produttori di cereali il declassamento comporta una riduzione del valore aggiunto.

In virtù dell'articolo 20 capoverso 5 LAgr, l’UFAG stabilisce le aliquote di dazio nell'ambito del sistema del prezzo soglia applicato agli alimenti per animali. Le fluttuazioni di prezzo hanno subito un tenden- ziale aumento negli ultimi anni e quindi, in pratica, la verifica e, all'occorrenza, la modifica dei tributi doganali sono effettuate su base mensile. Pertanto la base legale va adeguata.

Con lo stralcio dell'articolo 145 LAgr nel quadro della PA 14-17 viene liberalizzato il disciplinamento delle importazioni di sperma di toro. Non occorre dunque regolamentare la ripartizione delle quote del corrispettivo contingente (cfr. cap. OAlle). Di conseguenza l'allegato 3 OIAgr va modificato.

1 RS 632.10

249

Ordinanza sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva

8.2 Sintesi delle principali modifiche

All'UFAG viene attribuita la competenza di stabilire le aliquote di dazio dello zucchero e dei cereali panificabili.

Con lo sviluppo del sistema dei pagamenti diretti la campicoltura assume una valenza maggiore ri- spetto alla superficie inerbita. La rivalutazione della coltivazione di cereali da foraggio mediante il con- tributo per le superfici coltive aperte e le colture perenni incide su tutte le colture in pieno campo. Per rendere la coltivazione di cereali da foraggio comparativamente più interessante rispetto ai cereali panificabili, la protezione doganale di quest’ultima viene ridotta di 3 franchi al quintale.

8.3 Commento ai singoli articoli

Art. 5 (Cpv. 1) Negli ultimi anni la volatilità dei prezzi è tendenzialmente aumentata e ciò ha accresciuto la frequenza con cui è stato necessario apportare modifiche. Le disposizioni di cui all'articolo 5 lasciano soltanto un esiguo margine di manovra nella fissazione delle aliquote di dazio. Per motivi amministra- tivo-economici il Consiglio federale autorizza l'UFAG a stabilire le aliquote di dazio. Gli adeguamenti avvengono, come finora, previa consultazione degli uffici e sempre al primo giorno del mese. (Cpv. 2) Per quanto concerne l'intervallo delle modifiche, per lo zucchero è stata scelta una formula- zione analoga a quella dei dazi sugli alimenti per animali nell'ambito del sistema del prezzo soglia. Dal 1° ottobre 2006 le aliquote di dazio vengono verificate mensilmente e adeguate laddove il valore rile- vato non rientri nella fascia di fluttuazione. Attraverso la nuova formulazione proposta si tiene conto della prassi in atto da anni per ottenere la quasi parità dei prezzi dello zucchero nell'UE e in Svizzera. In tal modo viene tenuta in considerazione, nella misura maggiore possibile, la volatilità dei prezzi, contribuendo, in maniera adeguata, a mantenere la parità dei prezzi deducibile dalla rinuncia a misure di compensazione per lo zucchero contenuto nei prodotti di trasformazione convenuta nel Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio con l'UE. Art. 6 (Cpv. 1 e 5) Negli ultimi anni la volatilità dei prezzi è tendenzialmente aumentata e ciò ha accresciuto la frequenza con cui è stato necessario apportare modifiche. Le disposizioni di cui all'articolo 6 lascia- no soltanto un esiguo margine di manovra nella fissazione delle aliquote di dazio. Per motivi ammini- strativo-economici il Consiglio federale autorizza l'UFAG a stabilire le aliquote di dazio. Gli adegua- menti avvengono, come finora, previa consultazione degli uffici e sempre al primo giorno del mese. (Cpv. 2) Sulla base dei pareri pervenuti nell'ambito della consultazione sulla PA 14-17, il contributo per le superfici coltive aperte e le colture perenni è stato aumentato di 100 franchi a 300 franchi l'ettaro. Il prezzo di riferimento, come indicato nel rapporto sulla procedura di consultazione, viene comunque ridotto di 3 franchi a 53 franchi il quintale. Sebbene l'articolo 6 capoverso 2 entri in vigore soltanto il 1° luglio 2014, in virtù dell'articolo 6 capo- verso 1 l'UFAG può fissare le aliquote di dazio a decorrere dalla prevista entrata in vigore il 1° gennaio 2014.

(Cpv. 3) L'imposizione doganale massima viene ridotta nella stessa misura della riduzione del prezzo di riferimento, vale a dire da 23 a 20 franchi il quintale. Art. 9 Per tener conto della volatilità dei prezzi e della prassi d'esecuzione, viene sancita la verifica mensile.

Allegato La ripartizione delle quote di contingente doganale di sperma di toro non viene regolamentata (cfr. cap. OAlle). Non è più necessario, quindi, aumentare al quantitativo fisso di 800’000 dosi il volume del contingente doganale di sperma di toro nell'allegato 3 numero 2 OIAgr. Viene introdotto, invece, il

250

Indagine conoscitiva Ordinanza sulle importazioni agricole

quantitativo fissato nella tariffa generale (allegato 2 LTD) di 20’000 dosi, unitamente alla menzione "È possibile superare il quantitativo del contingente doganale".

8.4 Ripercussioni

8.4.1 Confederazione

La riduzione del prezzo di riferimento e dell'imposizione doganale massima per i cereali panificabili comporta una diminuzione delle entrate di 2.1 milioni di franchi l'anno circa.

8.4.2 Cantoni

Le proposte di modifica non tangono i Cantoni.

8.4.3 Economia

Considerando una produzione indigena di cereali panificabili di 400’000 tonnellate circa, il taglio pro- posto del prezzo di riferimento e dell'imposizione doganale massima comporta una riduzione dei ricavi dei produttori pari a 12 milioni di franchi. Tuttavia con un orientamento ancora più mirato della produ- zione sul fabbisogno decadono i costi per il declassamento che, a seconda del volume del declassa- mento, possono ammontare a circa 1 milione di franchi. Per i livelli a valle e, se il ribasso dei prezzi viene traslato fino al punto vendita, per i consumatori si delineano riduzioni di prezzo della stessa por- tata. A seconda del prodotto, la quota di costo del cereale incide soltanto nella misura di meno del

20 per cento circa sul prezzo del pane.

8.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica è compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera a livello internazionale e non tange il diritto internazionale.

8.6 Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore progressivamente il 1° gennaio e il 1° luglio 2014.

8.7 Basi legali

La base legale è costituita dall'articolo 20 capoverso 5 e dall'articolo 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr) e dall'articolo 10 capoverso 3 nonché dall'allegato 2 della legge del 9 ottobre

1986 sulla tariffa doganale.

251

Ordinanza sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva

252

Avamprogetto dell’8 aprile 2013

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 2 1 Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 (allegato 1 n. 18) sono stabili- te dall'UFAG.

2 L'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che i

prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 10 della legge dell’8 ottobre 19822 sull’approvvigionamento del Paese; LAP), corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell’Unione europea.

Art. 6 Aliquote di dazio sui cereali destinati all'alimentazione umana 1 L’aliquota di dazio sui cereali del contingente doganale n. 27 delle voci di tariffa 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021,

1008.6031 e 1008.9023 è stabilita dall'UFAG.

2 L'UFAG stabilisce l’aliquota di dazio al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre in modo che il prezzo dei cereali importati destinati all’alimentazione uma- na, compresi l’aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 10 LAP3, corrisponda al prezzo di riferimento di 53 franchi il quintale. 3 L’aliquota di dazio è adeguata soltanto se i prezzi del frumento importato, compre- si l’aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia, superano una determinata fascia di fluttuazione. Quest’ultima è superata se i prezzi si scostano dal prezzo di riferimento di oltre 3 franchi il quintale verso l’alto o verso il basso. Il tributo rap- presentato dall’aliquota di dazio e dal contributo al fondo di garanzia (imposizione doganale) non può tuttavia essere superiore a 20 franchi il quintale.

1 RS 916.01 2 RS 531 3 RS 531

2013- 253

Ordinanza sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva

4 L’aliquota di dazio è stabilita a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è determinato in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali. 5 Per le voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 l'UFAG può stabilire le aliquo- te di dazio sui cereali trasformati destinati all’alimentazione umana sulla base dell’imposizione doganale sulle rispettive materie prime. Può aumentare le aliquote di dazio calcolate sulla base dei valori di resa di al massimo 20 franchi il quintale.

Art. 9 Adeguamento delle aliquote di dazio L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio sui prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d’importazione e le adegua in base all’evoluzione dei prezzi franco dogana svizzera.

II L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 L'articolo 6 capoversi 2 e 3 entra in vigore il 1° luglio 2014.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

254

Indagine conoscitiva Ordinanza sulle importazioni agricole

Allegato 3 (art. 10)

Contingenti doganali interi e parziali

N. 2

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito,

sperma di bovini Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. gente doganale (capi) [1] [1] [1]

02 Animali della specie bovina 1200

03 Animali della specie suina 100

04 Contingente doganale n. 04 ripartito come segue:

04.1 Animali della specie ovina 500

04.2 Animali della specie caprina 100

12 Sperma di toro (dosi/unità di applicazione) 20 000

[2]

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale

255

Ordinanza sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva

256

Avamprogetto dell’8 aprile 2013

9 Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio

di prodotti agricoli (OPSAgr)

9.1 Situazione iniziale

Con il messaggio sulla PA 14-17 il Consiglio federale propone di sostenere in maniera ancor più coe- rente l'orientamento dell'agricoltura e della filiera alimentare svizzere alla strategia della qualità. L'o- biettivo supremo della strategia della qualità consiste nel difendere la leadership qualitativa nella con- correnza internazionale e nel posizionare adeguatamente sui mercati i prodotti dell'agricoltura e della filiera alimentare svizzere. L'ordinanza sulla promozione dello smercio di prodotti agricoli viene mag- giormente orientata agli obiettivi della strategia della qualità, soprattutto nel settore dell'offensiva di mercato. I progetti aventi diritto a un aiuto si devono rifare ai valori e all'orientamento strategico della Carta sulla strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere.

Nel periodo 2009 - 2012 l'UFAG ha sostenuto progetti pilota per la creazione di nuovi sbocchi di mer- cato. Nel messaggio sulla PA 14-17, illustrando l'articolo 12 LAgr è stata menzionata l'intenzione di formalizzare, in futuro, la promozione dei progetti per la penetrazione di nuovi mercati, ovvero di disci- plinarla a livello d'ordinanza. Il pacchetto d'ordinanze 14-17 prevede, pertanto, la regolamentazione a livello di ordinanza della promozione delle iniziative legate all'esportazione nell’ambito dell'analisi di mercato e dello sviluppo del mercato.

9.2 Sintesi dei principali elementi

L’elemento principale della revisione dell'ordinanza è costituito dalla formalizzazione e dal disciplina- mento della promozione delle iniziative legate all'esportazione. Al punto 1.3 del presente commento vengono illustrati dettagliatamente gli strumenti a disposizione.

Non è più previsto il sostegno dei progetti regionali di promozione dello smercio quali tipologia di pro- getti a sé stante. La loro valutazione ha evidenziato punti d’inefficienza e da alcuni anni i progetti re- gionali non godono più di alcun sostegno. Vi sono inoltre sufficienti possibilità di promozione già nel quadro della nuova politica regionale e dei progetti di sviluppo regionale (PSR). I sottoprogetti di pro- getti nazionali o sovraregionali possono comunque ancora essere sostenuti.

Un sostegno è concesso ai provvedimenti nel settore della creazione di imballaggi (layout/design), essendo questi parte integrante della comunicazione nonché una garanzia per l'identificabilità dell'ori- gine svizzera anche nel punto vendita (point of sales, POS). L'obiettivo di questo provvedimento è l'aumento degli acquisti.

I requisiti relativi all'identità visiva comune (Svizzera.Naturalmente) sono introdotti anche per i progetti sovraregionali e i progetti non vincolati ai prodotti (comunicazione per le prestazioni d'interesse gene- rale, segnatamente Progetto Unione Svizzera dei Contadini, USC). Ciò crea una maggiore coerenza nella comunicazione e semplifica l'ordinanza. I requisiti comuni a tutti i tipi di progetto sono riassunti nella sezione 1 "Disposizioni generali".

9.3 Futuro sostegno delle iniziative legate all'esportazione

Ogni iniziativa legata all'esportazione nell’ambito dell'analisi di mercato e dello sviluppo del mercato è concepita individualmente e deve essere vagliata dall'UFAG in merito alle opportunità di successo, alla fattibilità e soprattutto all'approccio strategico. Gli obiettivi strategici dell'impegno nel settore dell'esportazione sono specifici del mercato e della categoria.

Il presupposto per l'esame dei progetti è la disponibilità di dati economico-aziendali. Devono essere allegati il piano d'affari e il calcolo del punto di pareggio. Soltanto se un progetto riesce a raggiungere effettivamente il punto di pareggio entro 3-5 anni, è vantaggioso anche per le imprese (e per la Confe- derazione) investire in un mercato.

257

Ordinanza sulla promozione dello smercio Indagine conoscitiva

Concettualmente, si distinguono due tipi di iniziative legate all'esportazione in funzione dei loro obietti- vi, di seguito descritti sulla scorta di criteri chiave:

Analisi per l'ingresso sul mercato / la creazione di nuovi sbocchi

Obiettivo Analisi di mercato in relazione alle prospettive strategiche di successo: acquisizione di know how, cifre chiave, consumer needs & insights - condizioni quadro del mercato; - dimensioni del mercato; - strutture di distribuzione; - analisi della concorrenza. Beneficiari dei fon- Categorie, organizzazioni di Principio top-down Condizioni Strategia per la creazione di nuovi sbocchi e analisi del portafoglio di Paesi strategici1, analisi del potenziale in relazione all'importanza, pianificazione delle priorità dei mercati da sviluppare. Priorità dei prov- Beneficiano di un sostegno tutti i provvedimenti che contribuiscono all'acquisi- vedimenti aventi zione di dati chiave sul mercato da sviluppare cosicché si possa provvedere diritto a un aiuto alla formulazione di una strategia per lo sviluppo del mercato: - progetti di analisi di mercato; - progetti di ricerca di mercato; - mercati sperimentali; - provvedimenti che servono ad avviare contatti commerciali (creazione contatti, sviluppo rete, viaggi stampa, ecc.). Possibili partner: USEC, Istituti di ricerca di mercato, agenzie PR. Durata Breve termine/unico Esempi dalla fase Proviande: analisi del mercato francese pilota

1 Possibili criteri per il portafoglio dei Paesi (elenco non esaustivo): - condizioni quadro economiche positive (PIL, potere d'acquisto) - segmento di mercato dinamico e in crescita - abitudini dei consumatori favorevoli per lo sviluppo del mercato - strutture di mercato favorevoli per la creazione mirata di nuovi sbocchi e per la creazione di una rete di distribu- zione - situazione concorrenziale non proibitiva - accessibilità del mercato - immagine positiva della Svizzera nel Paese in questione - altri criteri specifici della categoria

258

Indagine conoscitiva Ordinanza sulla promozione dello smercio

Progetti per lo sviluppo del mercato

Sono contemplate le seguenti strategie: sviluppo del mercato, sviluppo dei prodotti o diversificazione.

Prodotti esistenti Prodotti nuovi

Mercati esistenti Penetrazione del mercato Sviluppo dei prodotti (nuovi consumatori, nuovi scopi (innovazioni, use extensions) d'utilizzazione, aumento della frequenza)

Nuovi mercati Sviluppo del mercato Diversificazione (accesso a nuovi segmenti di mercato o a nuove regioni geo- grafiche)

Obiettivo Sviluppo di nuovi mercati da parte di singole imprese o catego- rie/organizzazioni Beneficiari dei fon- Categorie, organizzazioni e/o imprese; ma attribuzione dei fondi e convenzioni di tra categorie/organizzazioni Principio del bottom-up Condizioni Strategia per la creazione di nuovi sbocchi e analisi del portafoglio di Paesi strategici, analisi del potenziale in relazione all'importanza, pianificazione delle priorità dei mercati da sviluppare. Descrizione del progetto, in particolare indi- cazione dell'impostazione strategica: a) sviluppo dei prodotti: ingresso con nuovi prodotti in mercati già sviluppati b) sviluppo del mercato: ingresso con prodotti esistenti in nuovi mercati geo- grafici o segmenti c) diversificazione: impostazione strategica a massimo impatto finanziario e con i rischi maggiori. Ingresso con nuovi prodotti in nuovi mercati. Unitamente alla descrizione del progetto (come formulato sotto ingresso sul mercato): piano d'affari - stime relative a cifra d'affari e smercio - impiego di fondi preventivato - calcolo del punto di pareggio (3-5 anni) Priorità dei prov- - Provvedimenti nel settore della distribuzione e della comunicazione di vedimenti aventi marketing diritto a un aiuto - Creazione di imballaggi (layout, design) - Progetti di ricerca di mercato Durata Da 3 a 5 anni al massimo Esempi dalla fase Swiss Cheese Marketing SCM/Emmi/Margot: Russia pilota

259

Ordinanza sulla promozione dello smercio Indagine conoscitiva

I progetti per lo sviluppo del mercato possono avere diversi approcci strategici. Può essere sostenuta sia la strategia di marchio mantello sia la strategia di singole imprese.

Strategia di marchio mantello Strategia di singole imprese Obiettivi  Incentivare la preferenza per i prodotti agricoli svizzeri.  Far confluire gli interessi delle catene di valore (si perseguono obiettivi comuni).  Aumentare la cifra d'affari dei prodotti agricoli svizzeri.  Creare un nesso tra il messaggio della comunicazione e l'origine svizzera.  Evitare distorsioni della concorrenza. Descrizione Provvedimenti di marketing comuni Ogni impresa sostenuta si presenta rivolti ai consumatori sotto un mar- con il proprio nome o marchio. chio o un label mantello. Svizzera.Naturalmente (o eventual- Il "mantello" compare sempre insie- mente un'altra soluzione per un nuovo me a Svizzera.Naturalmente. marchio mantello) viene utilizzato per Obiettivo: messaggio comune, ac- tutti i provvedimenti. crescimento dell'identificabilità, con- centrazione dei fondi impiegati, do- manda paniere delle merci. Condizioni Categorie/organizzazioni  Rappresentative a livello nazionale per il settore di produzione.  Sviluppo strategico in un mercato futuro.  Disponibilità di una strategia d'esportazione della categoria, ossia base = analisi del portafoglio dei Paesi specifica della categoria .  Linee guida della categoria a garanzia della neutralità concorrenziale (si- stema aperto, principio di rotazione: ovvero dopo 3-5 anni viene data la possibilità a nuovi progetti di partecipare all'identità comune, ecc.).  Responsabili del progetto e interlocutrici per la Confederazione.  Contratto con le imprese partecipanti.

Imprese  Esiste una strategia per l'esportazione (sviluppo di nuovi mercati o consoli- damento della presenza, obiettivo: acquisizione quote di mercato).  Disponibilità di conoscenze del mercato in particolare consumer needs & insights.  Esistono piani d'affari. Esempi dalla fase Grüezi Bio (Bio Suisse) Swiss Chesse Marekting SCM / pilota Arbeitsgemeinschaft Schweizer Rin- derzüchter ASR Provvedimenti  Consumer marketing: tutti i provvedimenti di comunicazione di marketing aventi diritto a un finalizzati alla creazione dell'immagine e all'accrescimento della notorietà, aiuto che indirettamente contribuiscono allo smercio dei prodotti agricoli. In pre- valenza attività POS.  Trade marketing: incl. finanziamenti alle spese di pubblicità se servono ad accrescere la notorietà. Sono esplicitamente esclusi i listing fees.  Imballaggio: le spese per la creazione di imballaggi possono essere cofi- nanziate se viene integrato Svizzera.Naturalmente o eventualmente un nuovo marchio mantello, come ad esempio la stella alpina dorata di Svizze- ra Turismo.  Ricerca di mercato: ricerca primaria e secondaria; studi quantitativi e quali- tativi.

260

Indagine conoscitiva Ordinanza sulla promozione dello smercio

9.4 Struttura dell'ordinanza e commento ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali

Art.1: Progetti aventi diritto a un aiuto

Nel capoverso 1 lettera c sono stralciati i progetti organizzati a livello regionale. Vengono introdotte, invece, le iniziative legate all'esportazione.

Il capoverso 2 è strutturato in maniera più chiara, separando la comunicazione vincolata ai prodotti (lett. a) da quella non vincolata ai prodotti (lett. b). Alla lettera a viene menzionata anche la creazione di imballaggi. La lettera c viene stralciata nella sua formulazione attuale perché già coperta dal vigente articolo 6.

Art. 2: Provvedimenti che non hanno diritto a un aiuto Alla lettera a è stralciata la creazione di imballaggi (che sarà cofinanziata in futuro) e alla lettera c si procede a una precisazione dal profilo redazionale.

Titolo sezione 2 Il titolo della sezione viene spostato dopo l'articolo 9. Gli articoli 7, 8 e 9 rientrano dunque nella sezio- ne 1 (disposizioni generali) e le relative disposizioni sull'identità visiva comune, sull'ammontare degli aiuti finanziari e sui requisiti per i provvedimenti aventi diritto a un aiuto si applicano per tutti gli aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza.

Art. 6: Principio Il presente articolo è spostato e diventa il nuovo articolo 9a.

Art. 8: Importo e genere di aiuto finanziario Qui vengono precisati i requisiti dei sottoprogetti regionali di provvedimenti nazionali o sovraregionali. Nell'ordinanza vengono integrati gli oneri finora stabiliti a livello delle decisioni di aiuto finanziario. La precisazione è tesa a consentire il sostegno soltanto per le attività regionali facenti effettivamente parte di una campagna.

In virtù del capoverso 4, l’UFAG per i provvedimenti finalizzati alla creazione dell'immagine in occasio- ne di grandi eventi internazionali può derogare dal principio del cofinanziamento massimo del 50 per cento.

Art. 9: Requisiti relativi ai provvedimenti aventi diritto a un aiuto In questo articolo si fa riferimento alla Carta sulla strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere2 (cpv. 1 lett. c). Inoltre viene effettuata una serie di precisazioni in relazione alla strategia, al controlling di marketing e alla revisione.

2 www.qualitaetsstrategie.ch

261

Ordinanza sulla promozione dello smercio Indagine conoscitiva

Sezione 2: Progetti organizzati a livello nazionale

Art. 9a: Principio L'articolo riprende il vigente articolo 6, con la precisazione che anche per la promozione dello smercio nel settore agrituristico viene sostenuto soltanto un progetto coordinato a livello nazionale, secondo la prassi attuale.

Sezione 3: Progetti organizzati a livello sovraregionale

Art. 11 L'articolo può essere snellito poiché i capoversi 2 e 3 sono già contenuti nelle disposizioni generali alla sezione 1 e il capoverso 5 diventa superfluo.

Sezione 4: Iniziative legate all'esportazione

La sezione 4 è dedicata alle iniziative legate all'esportazione essendo state le disposizioni relative ai progetti regionali integralmente soppresse.

Art. 12: Principio Il presente articolo descrive il genere di provvedimenti aventi diritto a un aiuto, le organizzazioni ri- chiedenti, che devono essere rappresentative, e la durata massima dell'aiuto finanziario.

Sezione 5: Principi dell'attribuzione dei fondi

Art. 13 La formulazione attualmente in vigore del capoverso 1 creava diversi problemi, infatti pur essendo previsto un aiuto finanziario minimo per diversi provvedimenti, mancavano un limite superiore e un ordine delle priorità. La disposizione quindi non risultava particolarmente utile né per attribuire i fondi in maniera mirata né per garantire una sufficiente trasparenza.

Per colmare queste lacune e per garantire in particolare un ordine delle priorità ai sensi della legge sulle sovvenzioni, il capoverso 1 è stato riformulato. Per i provvedimenti elencati nelle lettere a-e del capoverso 1 viene impiegato complessivamente al massimo il 20 per cento dei fondi. I fondi aggiuntivi previsti per l'esportazione secondo i limiti di spesa sono computati nel preventivo totale della promo- zione dello smercio. Se le richieste di aiuti finanziari superano i fondi disponibili, gli aiuti vengono ridot- ti in base all'elenco delle priorità di cui al capoverso 1. In pratica, se necessario vengono decurtati prima i provvedimenti secondo la lettera e, seguiti da quelli della lettera d e così via.

Sezione 6: Procedura

Art. 15 Domande per le iniziative legate all'esportazione

I requisiti relativi alle domande sono stabiliti nell'articolo 15.

262

Indagine conoscitiva Ordinanza sulla promozione dello smercio

9.5 Ripercussioni

9.5.1 Confederazione

Nel limite di spesa per produzione e smercio, per il periodo 2014-2017, è stata prevista una maggiora- zione progressiva dei fondi per la creazione di nuovi sbocchi di mercato pari complessivamente a 4 milioni di franchi (nella rubrica "Promozione della qualità e delle vendite").

Le modifiche previste non hanno conseguenze sul piano del personale. Il maggior dispendio derivato dall'esecuzione e dal trattamento delle domande, corrispondente a circa un posto di lavoro a tempo pieno nell'Amministrazione, sarà compensato all'UFAG a livello interno.

9.5.2 Cantoni

Le modifiche non hanno conseguenze per i Cantoni.

9.5.3 Economia

I provvedimenti nel settore della promozione dello smercio contribuiscono, ai sensi dell'articolo 7 LAgr, a che l'agricoltura riesca a ricavare un profitto possibilmente alto dalla vendita dei propri prodotti. Le modifiche previste hanno un effetto positivo sul reddito del settore e sull'economia, nonché contribui- scono a migliorare la redditività dell'agricoltura e della filiera alimentare grazie alla creazione di nuovi sbocchi di mercato e al posizionamento dei prodotti.

9.6 Rapporto con il diritto internazionale

I provvedimenti sono comparabili a programmi analoghi a livello europeo (Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio del 17 dicembre 2007 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei pro- dotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi), nonché a programmi di promozione degli Stati membri dell'UE.

Nel quadro dell'OMC il provvedimento deve essere notificato nella green box.

L'ordinanza non è in contrasto con il diritto internazionale.

9.7 Entrata in vigore

La modifica d'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014 con l'attuazione della PA 14-17.

9.8 Basi legali

La base legale è costituita dall'articolo 12 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr).

263

Ordinanza sulla promozione dello smercio Indagine conoscitiva

264

Avamprogetto dell’8 aprile 2013

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 giugno 20061 sulla promozione dello smercio è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 1 Gli aiuti finanziari per sostenere la promozione dello smercio dei prodotti agricoli svizzeri possono essere concessi per: c. iniziative legate all'esportazione nel settore dell'analisi di mercato o dello sviluppo del mercato.

2 L’aiuto finanziario è concesso per:

a. provvedimenti nel settore marketing/comunicazione inclusi i provvedimenti correlati nel settore della creazione di imballaggi; b. campagne d'informazione sulle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura svizzera; c. la partecipazione a manifestazioni, fiere o esposizioni nazionali e internazionali; d. una campagna comune concernente più prodotti; e. progetti di ricerca di mercato e controlling del marketing nel settore dei provvedimenti d’informazione e di promozione dello smercio che hanno diritto a un aiuto.

Art. 2 lett. a e c Non beneficiano del sostegno:

1 RS 916.010

2013–...... 265

Ordinanza sulla promozione dello smercio Indagine conoscitiva

a. i provvedimenti nei settori della formazione dei prezzi, della distribuzione o dello sviluppo dei prodotti.

c. le relazioni pubbliche o la pubblicità d'immagine a favore di organizzazioni o imprese nonché la comunicazione interna;

Art. 4 cpv. 2 Sono computabili le spese del personale, comprese le spese del posto di lavoro direttamente imputabili al progetto. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può fissare importi massimi o limiti.

Titolo prima dell'art. 6 e art. 6 Abrogati

Art. 7 Identità visiva comune 1 I progetti sono sostenuti soltanto se i provvedimenti fanno chiaramente riferimento all’origine svizzera dei prodotti. 2 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) determina i requisiti che i provvedimenti aventi diritto a un aiuto devono soddisfare in materia di identità visiva comune.

Art. 8 cpv. 2 a 4 2 L’aiuto finanziario per i sottoprogetti regionali facenti parte di progetti organizzati a livello nazionale o sovraregionale può ammontare al 25 per cento al massimo delle spese computabili. Può ammontare fino al 50 per cento delle spese computabili se: a. il coordinamento avviene a livello nazionale o sovraregionale; b. nel progetto esiste un messaggio comune nazionale o sovraregionale di fondo e la realizzazione avviene quale parte di un concetto nazionale o sovraregionale; c. è coinvolta in modo determinante la maggioranza delle regioni attive nei progetti. 3 L'UFAG può derogare al principio di cui al capoverso 1 per provvedimenti finalizzati alla creazione dell'immagine in occasione di grandi eventi internazionali d'importanza nazionale.

4 Gli aiuti finanziari sono concessi mediante decisione.

266

Indagine conoscitiva Ordinanza sulla promozione dello smercio

Art. 9 cpv. 1 lett. c ed e, cpv. 2 a 4

1 I progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

c. i provvedimenti devono rifarsi ai valori e all'orientamento strategico della Carta sulla strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere; e. le condizioni in materia di personale e organizzazione devono essere sufficienti per realizzare il progetto. 2 I richiedenti devono disporre di una strategia a medio-lungo termine. Questa va aggiornata almeno ogni cinque anni. 3 Devono fissare obiettivi qualitativi e quantitativi per ogni anno di realizzazione e disporre di un concetto adeguato per il controlling del marketing. 4 Devono incaricare un ufficio di revisione indipendente per il controllo della contabilità. Titolo prima dell'art. 9a Sezione 2: Progetti organizzati a livello nazionale

Art. 9a Principio Per prodotto o gruppo di prodotti di cui all'allegato, per i prodotti biologici di cui all'articolo 15 LAgr, per i prodotti con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) di cui all'articolo 16 LAgr nonché per le prestazioni di servizio agricole nel settore agrituristico viene sostenuto soltanto un progetto organizzato a livello nazionale.

Art. 11 cpv. 2, 3 e 5 Abrogato

Titolo prima dell'art. 12 Sezione 4: Iniziative legate all'esportazione

Art. 12 Principio 1 Nel settore dell'analisi di mercato sono sostenuti provvedimenti per la valutazione delle prospettive strategiche di successo su nuovi mercati, in particolare per quanto concerne le aspettative dei consumatori, le condizioni quadro di mercato, le dimensioni del mercato, le strutture di distribuzione e la concorrenza. 2 Nel quadro dei provvedimenti per lo sviluppo di nuovi mercati sono sostenuti l'attuazione di strategie di marchio mantello da parte delle categorie nonché provvedimenti specifici dell'impresa all'interno di una strategia d'esportazione della categoria. 3 Le domande di aiuto finanziario vanno inoltrate dalle organizzazioni rappresentative della rispettiva categoria.

267

Ordinanza sulla promozione dello smercio Indagine conoscitiva

4 L'aiuto finanziario è concesso per cinque anni al massimo per progetto.

Art. 12a Requisiti relativi alle iniziative legate all'esportazione aventi diritto a un aiuto 1 Per valutare l'attrattiva d'investimento sui mercati d'esportazione i richiedenti effettuano un'analisi del portafoglio. 2 Le basi dell’analisi del portafoglio sono costituite dalla: a. valutazione dell’attrattiva dei mercati bersaglio per i provvedimenti della promozione dello smercio; b. valutazione della competitività dei singoli prodotti o gruppi di prodotti. 3 I richiedenti devono presentare un piano d'affari con un orizzonte di pianificazione di almeno cinque anni e un calcolo del punto di pareggio.

Art. 12b Accertamenti preliminari Per gli accertamenti preliminari l'UFAG può concedere un aiuto finanziario unico del 50 per cento al massimo delle spese computabili e di 20'000 franchi al massimo per progetto.

Art. 13 cpv. 1 e 1bis 1 Per i seguenti provvedimenti viene impiegato il 20 per cento al massimo dei fondi disponibili nell’ambito dei crediti stanziati: a. campagna comune per la comunicazione di marketing concernente più prodotti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera d; b. iniziative legate all'esportazione ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera c; c. progetti nel settore dei prodotti biologici e dei prodotti DOP o IGP; d. provvedimenti d'informazione sulle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura svizzera ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b; e. progetti organizzati a livello sovraregionale ai sensi dell'articolo 1 capoverso

1 lettera b.

1bis Se le domande presentate o prevedibili superano i fondi disponibili, la quota della Confederazione è ridotta in base alla priorizzazione secondo l'ordine delle lettere del capoverso 1.

Art. 14 Domande 1 Le domande per i progetti organizzati a livello nazionale vanno inoltrate all'UFAG entro il 31 maggio dell'anno precedente, quelle per i progetti organizzati a livello sovraregionale entro il 30 settembre.

2 Le domande per progetti legati all'esportazione vanno inoltrate entro il 30

settembre dell'anno precedente.

268

Indagine conoscitiva Ordinanza sulla promozione dello smercio

Art. 17 Controlling del marketing e rapporto I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a effettuare un controlling del marketing. Presentano all’UFAG un rapporto annuale sui risultati dei provvedimenti prima dell’ultimo versamento.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

269

Ordinanza sulla promozione dello smercio Indagine conoscitiva

270

Avamprogetto dell’8 aprile 2013

10 Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino

(Ordinanza sul vino)

10.1 Situazione iniziale

La revisione della legge nell'ambito della Politica agricola 2014-2017 non esige modifiche dell'ordinan- za sul vino. Tuttavia, a fine 2011 sono scadute le disposizioni concernenti i contributi di riconversione delle superfici viticole e pertanto questa parte non figura più nell'ordinanza. Si è inoltre proceduto a lievi modifiche tese a rispondere alle esigenze della pratica e a precisare norme esistenti. Per quanto concerne la protezione, decisa dal Parlamento, della "Petite Arvine" quale denominazione tradizionale del Canton Vallese, la procedura prescrive la consultazione dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV). Essa è in atto, pertanto il termine non può ancora essere inserito nell'ordinan- za sul vino.

10.2 Sintesi delle principali modifiche

La principale modifica scaturisce dalla scadenza del provvedimento a favore della riconversione delle superfici viticole. Tra il 2004 e il 2011 sono stati erogati contributi per la riconversione di superfici mes- se a Chasselas e Müller-Thurgau con vitigni più idonei alla commercializzazione. Vanno pertanto abrogate le disposizioni d'esecuzione di questo provvedimento temporaneo.

Viene introdotta una disposizione relativa alle imprese di torchiatura (torchiatura per conto di terzi) volta a evitare l'inganno. Inoltre, i viticoltori-cantinieri che producono vino solo in quantità esigue per il proprio fabbisogno e non si dedicano al commercio vengono esonerati dal controllo del commercio dei vini. Viene semplificato il controllo anche per le aziende che importano esclusivamente vino in botti- glia. Si mira altresì a migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità cantonali preposte all'esecu- zione e la Confederazione, affinché sia possibile risalire più facilmente alle modalità di repressione delle infrazioni ed eventualmente armonizzarle. Infine, per quanto concerne l'allegato III, il termine "Riserva" può essere utilizzato in tutti i Cantoni, mentre il termine "Gletscherwein/Vin des Glaciers" è stralciato.

10.3 Commento ai singoli articoli

Art. 5 cpv. 1 lett. c Conformemente ai nuovi dettami, nelle ordinanze l'espressione "Ufficio federale" è sostituita con la sigla “UFAG”.

Sezione 2: Riconversione di superfici viticole per il periodo 2004–2011, articoli 8-18 I contributi di riconversione della Confederazione erano limitati agli anni 2004-2011. L'intera sezione non è più valida e viene pertanto abrogata.

Art. 34 Obblighi delle imprese Nel capoverso 1 sono descritte le disposizioni per le imprese che intendono commercializzare vino. Nell'attuale ordinanza è prescritto che al più tardi 30 giorni prima dell’inizio dell'attività le imprese si annuncino all'organo di controllo (p.es. Controllo svizzero del commercio di vini). Questo termine di 30 giorni non è consono ai ritmi frenetici della nostra vita. Si propone pertanto di rinunciare a fissare un termine limitandosi a indicare che le imprese devono annunciarsi all'organo di controllo prima dell'ini- zio della loro attività.

Il nuovo capoverso 2bis mira a disciplinare meglio l'attività delle imprese di torchiatura e si applica ai viticoltori-cantinieri che trasformano le uve di diversi produttori in vino che viene però messo in vendita con il nome dei produttori delle uve. Occorre sancire chiaramente che in questo caso le uve vanno torchiate separatamente al fine di evitare qualsiasi inganno.

271

Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva

Art. 39 Eccezioni Le piccole imprese che producono solo quantità esigue per il proprio fabbisogno e non commerciano vini, sono esonerate, con il nuovo capoverso 1bis, dal controllo del commercio dei vini. In analogia alla disposizione dell'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza sul vino, la quale stabilisce che i viticoltori che non possiedono nessun'altra vigna possono coltivare la vite su una superficie massima di 400 m2 per il proprio fabbisogno, si propone di prescrivere una franchigia di 500 litri. Questa misura consente di sgravare sia i piccoli produttori sia gli organi di controllo.

Con il nuovo capoverso 1ter si introduce una contabilità di cantina semplificata al fine di sgravare in maniera proporzionata al rischio i piccoli commercianti, che importano o acquistano in Svizzera vino in bottiglia e lo rivendono ai loro clienti, i quali lo utilizzano per il proprio fabbisogno privato. La contabilità di cantina semplificata va tenuta conformemente alle disposizioni emanate dal Controllo svizzero del commercio dei vini, le quali, tuttavia, devono essere previamente approvate dall'UFAG.

Art. 40 Cooperazione con le autorità Onde armonizzare i controlli dei vari organi di controllo e garantire uniformità sull'intero territorio na- zionale, è necessario che l'UFAG sia informato in merito al trattamento e alla repressione delle infra- zioni notificate. In virtù del nuovo capoverso 5 proposto, gli organi esecutivi cantonali sono tenuti a informare, su domanda, l'UFAG.

Allegato 1 Termini vinicoli specifici

Per il termine "Gletscherwein/Vin des Glaciers“ si propone lo stralcio, in quanto nella legislazione del Canton Vallese non figura alcuna definizione. Se nel quadro dell’indagine conoscitiva quest’ultimo ne propone una che è disposto a riprendere nella propria legislazione, il termine dell’ordinanza sul vino sarà adeguato contemporaneamente all’entrata in vigore della definizione vallesana. Il termine "Riser- va", attualmente appannaggio dei Cantoni Ticino e Grigioni, può essere utilizzato in tutti i Cantoni. In tal modo si tiene conto della situazione giuridica riscontrabile attualmente in singoli Cantoni. I Cantoni devono tuttavia attenersi alle prescrizioni del Consiglio federale. Per quanto concerne l'Oeil-de- Perdrix, viene mantenuta la definizione vigente, la quale prevede che il vino sia prodotto utilizzando esclusivamente Pinot nero. Il Canton Neuchâtel, il quale autorizza il taglio con altri vini rossi nonché con Pinot grigio, deve adeguare le disposizioni cantonali all'ordinanza del Consiglio federale.

Allegato 4 Riduzione dei contributi

L'allegato 4 disciplina la riduzione dei contributi di riconversione di cui all'articolo 18 dell'ordinanza sul vino. I provvedimenti a favore della riconversione sono scaduti, comportando l'abrogazione degli arti- coli 8-18. L'allegato 4 non ha pertanto più ragione d'esistere e viene soppresso.

10.4 Ripercussioni

10.4.1 Confederazione

Per la Confederazione la modifica non ha alcuna conseguenza sul piano finanziario o del personale.

10.4.2 Cantoni

Per i Cantoni la modifica non ha alcuna conseguenza sul piano finanziario o del personale. Con essa s'intende unicamente incoraggiare i Cantoni a notificare alla Confederazione i provvedimenti adottati. La notifica può tuttavia essere espletata con le risorse disponibili.

272

Indagine conoscitiva Ordinanza sul vino

10.4.3 Economia

La modifica proposta nel quadro del controllo del commercio dei vini rappresenta uno sgravio ammini- strativo per piccoli viticoltori e piccole imprese dedite al commercio di vino in bottiglia.

10.5 Rapporto con il diritto internazionale

Gli obblighi internazionali della Svizzera (Bilaterali con l'UE, OMC) sono rispettati. Si indica che il ter- mine vinicolo specifico "Gletscherwein/Vin des Glaciers" non è più protetto in Svizzera. Ciò dovrebbe comportare anche lo stralcio di questo termine dall'Accordo agricolo del 1999 con l'UE (allegato 7, appendice 2, B, II). I produttori dell'UE e di Paesi terzi possono quindi immettere i loro vini sul mercato con il nome "Gletscherwein/Vin des Glaciers".

10.6 Basi legali

La base legale della modifica è costituita dagli articoli 63 e 64 LAgr.

10.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

273

Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva

274

Avampogetto dell’8 aprile 2013

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione In tutta l'ordinanza "Ufficio federale" è sostituito con "UFAG".

Art. 5 cpv. 1 lett. c 1 Possono essere coltivate per la produzione di vino le superfici viticole: c. per le quali l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha autorizzato prima del 1999 un impianto e sulle quali l’impianto di vigneti è stato effettivamente eseguito nel ter- mine di dieci anni dal rilascio dell’autorizzazione.

Sezione 2 (art. 8-18) Abrogata

Art. 34 cpv. 1 e 2bis 1 Ogni impresa che intende esercitare il commercio di vino dev’essere iscritta al registro di commercio e deve annunciarsi all’organo di controllo prima dell’inizio della sua attività. Una copia autenticata dell’iscrizione al registro è allegata all’annuncio. I produttori definiti nell’articolo 36 capoverso 2 non sono sottoposti all’obbligo di iscriversi al registro di commer- cio. 2bis Se un'impresa torchia uve per conto di produttori e i prodotti sono messi in commercio con il nome del produttore delle uve, la produzione, il trattamento e l'immagazzinamento devono avvenire separatamente.

1 RS 916.140

2013– 275

Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva

Art. 39 cpv. 1bis e 1ter 1bis Le imprese che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato, che non sono dedite al commercio e la cui produzione totale non supera 500 litri non sono soggette al con- trollo. 1ter Le imprese che importano o acquistano in Svizzera solo prodotti in bottiglia muniti di un’etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile e li rivendono a terzi per il loro fabbisogno privato possono essere sottoposte a una contabilità di cantina semplificata definita dal Controllo svizzero del commercio dei vini. Le disposizioni di tale contabilità semplificata sono emanate d’intesa con l'UFAG.

Art. 40 cpv. 5 5 Le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione notificano su domanda all'UFAG i provvedi- menti presi in seguito alle infrazioni comunicate dagli organi di controllo.

II 1 L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

[Denominazione "Gletscherwein/Vin des Glaciers" Abrogata]

Denominazione "Riserva/Reserva"

Reserve/Réserve/Riserva/Reserva Vino con determinazione dell'origine controllata in base alla legislazione cantonale messo in commercio dopo un periodo d’invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1° ottobre dell’anno di vendemmia. 2 L'allegato 4 è abrogato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

276

Avamprogetto dell'8 aprile 2013

11 Ordinanza sull’allevamento di animali

(OAlle)

11.1 Situazione iniziale

Le quote del contingente doganale di sperma di toro sono attribuite in base all’ordine d’arrivo delle domande presso l’Ufficio federale dell'agricoltura UFAG (ordine d’entrata presso il servizio preposto al rilascio dei permessi). Il contingente doganale ammonta a 800’000 dosi (notificate all'OMC solo 20’000 dosi); una dose può essere importata all'aliquota di dazio del contingente di 10 centesimi. Il dazio al di fuori del contingente doganale ammonta a 5 franchi a dose. Hanno diritto a quote di contin- gente doganale solo le stazioni di inseminazione che producono in Svizzera e che hanno venduto la maggior parte, ovvero almeno il 50 per cento, dello sperma di tori indigeni durante i due anni prece- denti. L'ammontare delle quote del contingente doganale assegnate è al massimo il 50 per cento del volume d'inseminazioni previsto. Con l'abrogazione dell'articolo 145 della legge sull'agricoltura nel quadro della PA 14-17 viene liberalizzata l'importazione e sono soppressi, a livello di ordinanza, i re- quisiti per determinate prestazioni in Svizzera concernenti la ripartizione del contingente doganale di sperma di bovini.

Negli ultimi anni la Svizzera è passata da importatrice di materiale genetico a forte esportatrice in ter- mini di valore netto; un successo dell'allevamento indigeno e un segnale che non occorrono più le vecchie misure protezionistiche. Le organizzazioni di allevamento svizzere riconosciute non devono perciò più beneficiare di un trattamento di favore in modo mirato poiché hanno in un certo senso "ga- ranzia di smercio" per lo sperma dei loro tori esaminati nelle stazioni di inseminazione. L’attribuzione delle quote del contingente doganale alle stazioni di inseminazione svizzere limita in misura conside- revole la competitività. Nel 2011 solo quattro importatori hanno importato complessivamente 400 000 dosi di sperma all'interno del contingente doganale. Non ci sono pari opportunità tra stazioni di inse- minazione che effettuano importazioni e altri candidati che non adempiono le condizioni. Questi ultimi devono pagare per ogni dose di sperma dazi doganali fino a cinquanta volte più elevati e lamentano da anni tale disparità di trattamento. Con il nuovo disciplinamento delle importazioni possono essere attribuite quote del contingente doganale, oltre che alle stazioni di inseminazione, anche ad altri can- didati, stimolando la competitività.

Delle 800’000 dosi del contingente doganale totale, negli ultimi cinque anni ne è stato attribuito in me- dia il 67 per cento all'anno e soltanto il 53 per cento utilizzato effettivamente per le importazioni di sperma di toro (5 stazioni di inseminazione). A causa della dimensione del contingente doganale, si rinuncia pertanto a un disciplinamento dell'attribuzione delle rispettive quote. In questo modo i titolari delle quote di contingente possono effettuare ogni importazione all'aliquota di dazio del contingente di 10 centesimi a dose. Inoltre le organizzazioni di allevamento e le stazioni di inseminazione stesse nutrono grande interesse che venga importato in Svizzera solo sperma di tori ineccepibili dal profilo zootecnico e genetico. Dal punto di vista della Confederazione, perciò, non c'è alcun motivo di esegui- re controlli addizionali per motivi zootecnici.

11.2 Sintesi delle principali modifiche

Il disciplinamento delle importazioni di sperma di toro è liberalizzato rinunciando all'attribuzione di quote del contingente doganale. Oltre alle stazioni di inseminazione, anche altri candidati possono effettuare importazioni all'aliquota di dazio del contingente. Non occorre più inoltrare richieste al servi- zio preposto al rilascio. Nell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01) ciò comporta una modifica del volume del contingente doganale d'importazione di sperma di toro (20’000 dosi; notificate all'OMC). Questo non comporta limitazioni per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente in quanto è possibile un superamento del quantitativo di contingente doganale. Per l'importazione di sperma di bovini è necessario anche in futuro un permesso generale d'importazione (PGI).

277

Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle) Indagine conoscitiva

11.3 Commento ai singoli articoli

Art. 32 cpv. 1 e 3 Il capoverso 1 deve essere riformulato in quanto le quote del contingente doganale di sperma di toro non sono più attribuite in base all’ordine d’arrivo delle domande presso l’UFAG. È introdotto il capo- verso 3 che sancisce la rinuncia a un disciplinamento per l'attribuzione di quote del contingente doga- nale di sperma di toro.

Art. 33 Il presente articolo disciplina i particolari requisiti per l'attribuzione delle quote del contingente dogana- le di sperma di toro. È abrogato con la soppressione della base legale di cui all'articolo 145 della legge sull'agricoltura.

11.5 Ripercussioni

11.5.1 Confederazione

Finora sono state importate annualmente circa 20’000 dosi di sperma all'aliquota di dazio fuori contin- gente di 5 franchi a dose. La liberalizzazione del regime di importazione dello sperma comporta una diminuzione delle entrate provenienti dai dazi di importazione pari a 100’000 franchi.

La modifica del regime di importazione di sperma di toro rappresenta uno sgravio amministrativo per l'UFAG.

11.5.2 Cantoni

Nessuna ripercussione per i Cantoni.

11.5.3 Economia

Con l'abrogazione dell'articolo 33 OAlle si liberalizza l'importazione di sperma di toro e quindi se ne promuove la competitività nella produzione e nel commercio in Svizzera. Si eliminano le disparità di trattamento tra le stazioni di inseminazione che effettuano importazione e altri candidati. Con un disci- plinamento liberale delle importazioni i detentori di bovini possono acquistare sperma di toro a prezzi inferiori e quindi ridurre i loro costi. La modifica del regime, inoltre, comporta un'agevolazione ammini- strativa per gli importatori.

11.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non tangono il diritto internazionale.

11.7 Entrata in vigore

La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

11.8 Basi legali

La base legale della presente modifica di ordinanza è l'articolo 22 della legge sull'agricoltura.

278

Avamprogetto dell’8 aprile 2013

Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 32, al. 1 et 3 1 Le quote del contingente doganale di suini, ovini e caprini sono attribuite in base all’ordine d’arrivo delle domande presso l’UFAG. 3 Si rinuncia a un disciplinamento della ripartizione delle quote di contingente doga- nale di sperma do toro.

Art. 33 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

… Il nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.310

2013 279

Ordinanza sull’allevamento di animali Indagine conoscitiva

280

Avamprogetto dell’8 aprile 2013

12 Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)

12.1 Situazione iniziale

L'ultima revisione totale dell'ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax, RS 916.344 ) risale al 26 novembre 2003. L'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, responsabile dell'esecuzione dell'OEmax, nel frattempo ha raccolto diverse esperienze nell'applicazione dell'ordinanza, in particolare nel rilascio di autorizzazioni eccezionali e nella rilevazione di dati. Tali esperienze hanno costituito la base per valutare in maniera critica l'OEmax attuale ed elaborare la presente proposta di revisione.

Nell'OEmax sono fissati gli effettivi massimi di ogni azienda per l'allevamento e l'ingrasso di suini, la detenzione di ovaiole nonché l'ingrasso di polli, tacchini e vitelli. In caso di superamento di tali effettivi massimi, l'UFAG riscuote delle tasse presso i gestori per ciascun animale detenuto in eccesso. L'ammontare delle tasse è stabilito in modo che la detenzione di animali in eccesso non risulti vantaggiosa dal punto di vista economico. L'OEmax prevede deroghe agli effettivi massimi per le quali non devono essere pagate tasse, segnatamente:  per aziende che soddisfano la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e possono spandere i loro concimi aziendali sulla propria superficie aziendale;  per aziende che svolgono un'attività d'interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti della trasformazione del latte e di derrate alimentari. L'effettivo di bestiame autorizzato è fissato in funzione della quantità di sottoprodotti somministrati agli animali; questo può ammontare al massimo al 200 per cento dell'effettivo massimo ordinario;  per aziende con attività sperimentale e di ricerca. L'effettivo di bestiame autorizzato dipende dal genere e dalla portata delle attività sperimentali e di ricerca; questo può ammontare al massimo al 200 per cento dell'effettivo massimo ordinario.

12.2 Sintesi delle principali modifiche

Effettivi massimi per azienda La designazione delle categorie di animali per le quali sono stabiliti effettivi massimi deve essere adeguata a quella presente nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91). Per i polli da ingrasso è prevista solo una categoria invece delle quattro vigenti finora. Per non sfavorire le categorie precedenti si propone che, indipendentemente dalla durata dell'ingrasso, l'effettivo massimo per azienda possa ammontare a 27'000 polli da ingrasso.

Determinazione dell'effettivo massimo applicabile per un'azienda Per poter detenere un effettivo più elevato secondo l'articolo 6 OEmax (art. 7 OEmax del 26 novembre 2003), l'azienda deve adempiere la PER e poter riutilizzare i concimi aziendali prodotti sulla propria superficie utile agricola. La rispettiva prova deve essere fornita attraverso Suisse Bilanz, più precisamente mediante un bilancio equilibrato di fosforo. Decade la possibilità di far valere, presentando campioni di suolo, un elevato fabbisogno di fosforo. Per semplificare la procedura di autorizzazione, la richiesta deve essere inoltrata all'UFAG e non più ai Cantoni.

Autorizzazioni eccezionali per la valorizzazione di sottoprodotti Vengono modificati i requisiti per la domanda di un'autorizzazione eccezionale e per i sottoprodotti somministrati agli animali. In futuro il pubblico interesse della valorizzazione dei sottoprodotti operata dal richiedente deve essere confermato dal Cantone nel quale ha sede l'azienda di valorizzazione del latte e di derrate alimentari da cui provengono i sottoprodotti. Per l'iscrizione di sottoprodotti

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Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva

nell'allegato dell'OEmax sono stabiliti dei criteri. Per i sottoprodotti che figuravano già nell'elenco si valuta se adempiono tali criteri. In caso negativo, se ne propone lo stralcio.

Autorizzazioni eccezionali per attività sperimentali e di ricerca Le aziende sperimentali e di ricerca che possono ottenere un'autorizzazione eccezionale per la conduzione di esperimenti ed esami sono citate in maniera esaustiva nell'OEmax. La formulazione dell'articolo è adeguata a quella dell'articolo 46 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). L'osservanza delle prescrizioni sulla protezione delle acque e degli animali è esplicitamente richiesta sia per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per la valorizzazione di sottoprodotti sia per autorizzazioni eccezionali per attività sperimentali e di ricerca.

Tasse Finora le tasse potevano esser riscosse solo per l'effettivo di bestiame nel giorno del controllo in loco. Le possibilità per il controllo degli effettivi vengono ampliate e si prevede di utilizzare meglio gli ausili e i dati esistenti per il controllo degli effettivi (p.es. moduli per la rilevazione degli animali, banca dati sul traffico di animali, ecc.). Inoltre è descritta in maniera più dettagliata la procedura per il calcolo dell'importo della tassa.

12.3 Commento ai singoli articoli

Laddove le disposizioni dell'OEmax del 26 novembre 2003 (stato al 1° luglio 2011) sono riprese senza modifiche o adeguate soltanto dal punto di vista linguistico, si evita un commento del singolo articolo o capoverso.

Sezione 2: Aziende che non forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate o o che la forniscono solo cedendo concime aziendale

Art. 2 Effettivi massimi Nel capoverso 1 sono stabiliti gli effettivi massimi per le diverse categorie di animali. Gli effettivi massimi per categoria di animale restano invariati, fatta eccezione per i polli da ingrasso. Le designazioni delle categorie per i suini sono adeguate alle categorie definite nell'allegato dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91). Tali categorie sono utilizzate anche nel modulo "Rilevazione degli animali" per la rilevazione dei dati agricoli coordinata che devono compilare annualmente tutti i gestori di aziende agricole o le persone che detengono animali menzionati in tale modulo. Quindi in futuro le categorie di animali rilevate presso gli agricoltori con i moduli per la rilevazione degli animali corrisponderanno a quelle dell'OEmax. In tal modo vi è una semplificazione nell'esecuzione dell'OEmax poiché i dati provenienti dai moduli di rilevazione degli animali possono essere utilizzati in maniera più semplice per il controllo dell'osservanza degli effettivi massimi.

La categoria "mezzanotti" è eliminata poiché nell'allegato dell'OTerm non è citata. In analogia alle categorie di animali dell'OTerm, vengono mantenute soltanto le categorie "rimonte e suini da ingrasso di entrambi i sessi (di oltre 35 kg)" e "suinetti svezzati (fino a 35 kg)". Il peso consentito della categoria "suinetti svezzati" è aumentato da 30 a 35 kg di peso vivo. Secondo l'OTerm, gli animali della categoria "suinetti svezzati" sono trasferiti dalla stalla quando hanno raggiunto un peso di circa 25-35 kg. Se il gestore di un'azienda dichiara sul modulo di rilevazione degli animali un determinato numero di animali della categoria "suinetti svezzati", si può partire dal presupposto che questi hanno un peso di 35 kg al massimo e appartengono alla rispettiva categoria dell'OEMax. Per quanto riguarda l'ingrasso di tacchini, la designazione della categoria è adeguata a quella dell'OTerm e quindi integra il concetto di "ingrasso preliminare di tacchini" e "finissaggio di tacchini".

Il capoverso 2 è abrogato e integrato nel capoverso 1. Per i polli da ingrasso è prevista solo una categoria invece delle quattro vigenti finora. Con una sola categoria è più semplice controllare se sono rispettati gli effettivi massimi autorizzati. Per non sfavorire le categorie precedenti si propone che, indipendentemente dalla durata dell'ingrasso, l'effettivo massimo per azienda possa ammontare a

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Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi

27'000 polli da ingrasso. Con il nuovo disciplinamento, le aziende nelle quali l'ingrasso dura 29-35 giorni, 36-42 giorni od oltre 43 giorni potrebbero detenere più polli da ingrasso per ogni ciclo (rispettivamente +3’000, +6’000 e +9’000 polli da ingrasso). Per i pollai esistenti non vi sarebbero cambiamenti, poiché il numero di polli da ingrasso da detenere è limitato dalle prescrizioni sulla protezione degli animali. Un cambiamento si avrebbe soprattutto in caso di costruzione di nuovi pollai; potrebbero infatti essere creati pollai per la detenzione di polli da ingrasso con una durata di ingrasso superiore a 28 giorni più grandi rispetto a finora. Con gli effettivi maggiori nei nuovi pollai si potrebbe beneficiare anche di contributi URA e SSRA per i polli da ingrasso più elevati rispetto al passato.

In alternativa all'uniformazione proposta degli effettivi massimi di polli da ingrasso a 27’000 capi si potrebbe introdurre anche la definizione di una posta da ingrasso standard.

Una possibile definizione potrebbe essere tratta dalle disposizioni per la protezione degli animali. Le densità di animali consentite nell'ingrasso di pollame non sono indicate in animali per m2 ma in kg per m2. Secondo le vigenti disposizioni sulla protezione degli animali, nell'ingrasso di polli la densità massima in gruppi con più di 80 animali ammonta a 30 kg per m2. Tale valore può essere utilizzato per la definizione della posta da ingrasso standard, ovvero 1 posta da ingrasso standard = 30 kg per m2. Per la categoria dei polli da ingrasso fino a 42 giorni di ingrasso, attualmente vige un effettivo massimo di 21’000 capi. Questi 21’000 polli da ingrasso raggiungono un peso di ingrasso di 2’250 grammi il capo se sono ingrassati 39 giorni (durata dell'ingrasso normale), altrimenti il peso totale dei 21’000 capi ammonta a 47’250 kg. Per tale numero di polli da ingrasso è quindi richiesta, secondo le disposizioni per la protezione degli animali, una superficie minima di 1’575 m2 o 1’575 poste da ingrasso standard. L'effettivo massimo per i polli da ingrasso potrebbe essere fissato, sulla base di tali considerazioni, ad esempio a 1’575 poste da ingrasso standard.

La categoria è pregata di esprimersi concretamente circa l'idea della definizione di una posta di ingrasso standard.

Art. 4 Animali giovani esclusi dal calcolo Con la nuova denominazione delle categorie di animali nella detenzione di suini nell'articolo 2 capoverso 1 la designazione utilizzata alla lettera b "suinetti e mezzanotti (fino a 30 kg)" è sostituita con quella di "suinetti svezzati (fino a 35 kg)".

Art. 5 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali Il concetto di "limite di effettivo massimo" è sostituito con quello utilizzato negli articoli 3 e 4 "effettivo complessivo massimo autorizzato". Poiché con entrambi i concetti s'intende la stessa nozione, si utilizza solo il concetto di "effettivo complessivo massimo autorizzato" che viene ripreso in tutta l'ordinanza.

Sezione 3: Aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, senza cedere concime aziendale a terzi

Art. 6 Le aziende che adempiono la PER possono detenere un effettivo massimo, con il quale Suisse Bilanz, più esattamente il bilancio di fosforo, risulta equilibrato senza cessione di concimi aziendali. Per poter detenere un effettivo più elevato l'azienda deve inoltrare una domanda per la determinazione dell'effettivo massimo applicabile. Successivamente l'UFAG stabilisce l'effettivo massimo applicabile ad essa in un'autorizzazione.

La prova che i concimi aziendali prodotti possono essere utilizzati nella propria azienda deve essere fornita attraverso Suisse Bilanz, in cui è determinante il bilancio di fosforo equilibrato. Nel capoverso 1 pertanto si rimanda alle esigenze del bilancio degli elementi nutritivi nell'allegato 1 punto 2.1 capoversi

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Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva

2 e 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13). Il capoverso 3 di tale allegato prevede che le esigue riserve di fosforo contenute nel suolo, identificate tramite campioni di suolo, possano essere fatte valere nel bilancio delle sostanze nutritive, previa presentazione di un piano di concimazione, a comprova di un maggiore fabbisogno di fosforo. Poiché l'effettivo più elevato di cui all'articolo 4 di norma è stabilito per una durata di 15 anni, tale procedura non è adeguata. Le riserve contenute nel suolo possono modificarsi in tempi molto più brevi, pertanto può variare anche il bilancio di fosforo. Il bilancio decisivo per la determinazione dell'effettivo deve quindi essere calcolato secondo il capoverso 2 ma senza le riserve contenute nel suolo.

Finora la domanda per la determinazione dell'effettivo massimo applicabile doveva essere inoltrata al Cantone in cui l'azienda ha sede. Il Cantone esaminava la domanda e la inoltrava all'UFAG per la valutazione. Per abbreviare la procedura nel capoverso 3 si prevede che la domanda debba essere inoltrata all'UFAG. Dopo un primo esame della domanda l'UFAG richiede un parere al Cantone.

Di regola l'effettivo stabilito è valido per 15 anni. In casi motivati l'UFAG può stabilire un termine più breve (p.es. incertezza nel calcolo di Suisse Bilanz). Nel capoverso 6 si stabilisce che in caso di modifiche delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il gestore deve notificarle all'UFAG entro 30 giorni. In caso di modifiche delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, l'UFAG può adeguare o revocare l’autorizzazione prima della scadenza del termine. Finora era previsto solo l'adeguamento dell'effettivo autorizzato. Una revoca dell'autorizzazione sarà possibile in qualsiasi momento se sono constatate lacune per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni sulla protezione degli animali e delle acque e non vi si pone rimedio entro il termine impartito dall'UFAG. Tale possibilità di revoca dell'autorizzazione è giustificata in quanto le prescrizioni sulla protezione degli animali e delle acque sono una componente fondamentale della PER che, a sua volta, è la condizione per la determinazione di un effettivo più elevato.

Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali

Art. 7 Autorizzazioni eccezionali per la valorizzazione di sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari Si prevede di riunire i precedenti articoli 8, 9 e 10 nell'articolo 7. Ciò è possibile poiché sia per un'autorizzazione eccezionale per la valorizzazione di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte sia per un'autorizzazione eccezionale per la valorizzazione di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione di derrate alimentari sono richieste le stesse prove.

Nel capoverso 1 si definisce la quota da coprire con i sottoprodotti somministrati agli animali rispetto al fabbisogno energetico dei suini, affinché possa essere concessa un'autorizzazione eccezionale per il foraggiamento con sottoprodotti. La formulazione prevista corrisponde a quella dell'articolo 24 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201). Quando una delle tre condizione di cui alle lettere a, b o c è adempiuta, i sottoprodotti sono disponibili in misura sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione eccezionale. Gli altri sottoprodotti impiegati non fanno parte delle condizioni per l'autorizzazione eccezionale e possono essere scelti liberamente dal gestore. Finora nel foraggiamento combinato di diversi sottoprodotti doveva essere raggiunta una quota del 40 per cento. Con il disciplinamento proposto, l'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata appena si raggiunge una quota di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte di almeno il 25 per cento, indipendentemente dal fatto che possono essere somministrati anche altri prodotti, e si adegua l'OEmax all'OPAc con conseguente semplificazione per le aziende titolari di autorizzazioni eccezionali secondo l'OEmax e l'OPAc.

Nel capoverso 2 sono definite le esigenze per i sottoprodotti impiegati. La valorizzazione di sottoprodotti deve essere di interesse pubblico. Per poter meglio verificare le esigenze i Cantoni nei quali risultano i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e di derrate alimentari devono confermare l'interesse pubblico allo smaltimento dei sottoprodotti. Finora tale conferma era necessaria solo se era stata richiesta un'autorizzazione eccezionale per il foraggiamento con sottoprodotti che non provenissero dalla trasformazione del latte. I contratti per i sottoprodotti devono essere conclusi

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Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi

tra il richiedente e l'azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari dalla quale provengono i sottoprodotti. I sottoprodotti per i quali il richiedente ha convenuto contrattualmente il ritiro con un intermediario, non possono più essere presi in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione eccezionale. Con tale disposizione dovrebbe essere più semplice tracciare l'origine esatta dei sottoprodotti. L'origine dei sottoprodotti è importante per poter verificare se le altre esigenze di cui al capoverso 2 sono rispettate. Inoltre si chiarisce quali Cantoni devono confermare l'interesse pubblico allo smaltimento dei sottoprodotti.

Nel capoverso 2 lettera e si stabilisce che il richiedente, oltre ai suini, non può detenere altre categorie di animali che sottostanno all'OEmax. Fanno eccezione gli animali detenuti solo per uso personale o per hobby. Con tale disposizione si definisce con più esattezza il concetto di "azienda che detiene suini" ai sensi dell'OEmax. Occorre evitare che un'azienda possa ottenere un'autorizzazione eccezionale per un effettivo di animali più elevato, senza dover valorizzare sottoprodotti. Un'azienda titolare di un'autorizzazione eccezionale per la detenzione di 2’250 suini da ingrasso (150% dell'effettivo massimo ordinario) deve disporre di sottoprodotti in misura sufficiente per l'effettivo del 150 per cento di suini da ingrasso. Un'azienda con un pollaio per polli da ingrasso per il 50 per cento dell'effettivo massimo e un'autorizzazione eccezionale per la detenzione del 100 per cento dell'effettivo massimo per suini da ingrasso, ad esempio, godrebbe di un trattamento migliore. Dovrebbe infatti disporre solo di sottoprodotti per un effettivo del 100 per cento, quindi 1’500 suini da ingrasso, ma potrebbe detenere, in tutto, un effettivo del 150 per cento.

Il precedente disciplinamento dell'articolo 14, secondo cui l'autorizzazione eccezionale è rilasciata in base alla quantità di sottoprodotti impiegati, è ripreso nel capoverso 3.

Art. 8 Elenco dei sottoprodotti (allegato incluso)

Giusta il capoverso 1, nell'allegato dell'OEmax sono elencati i sottoprodotti della trasformazione di latte e di derrate alimentari che possono essere presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale di cui all'articolo 7.

L'UFAG mantiene la competenza di modificare l'allegato. Prima di procedere alla modifica, esso consulta gli Uffici cantonali per la protezione dell'ambiente e l'UFAM. Affinché un sottoprodotto possa essere iscritto nell'elenco dei sottoprodotti e quindi preso in considerazione per l'autorizzazione eccezionale, deve soddisfare cumulativamente i criteri stabiliti nel capoverso 2. Si tratta dei seguenti criteri. 1. Deve essere un vero sottoprodotto della trasformazione delle derrate alimentari che risultano dalla trasformazione di latte o di derrate alimentari (cfr. art. 46 LAgr). Il sottoprodotto pertanto non può essere prodotto appositamente per il foraggiamento di suini. Se il sottoprodotto è evitabile, occorre fare di tutto per evitarlo. Un sottoprodotto può essere computato per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale se proviene da un'azienda che trasforma latte o derrate alimentari. Le derrate alimentari che non sono più vendibili nel commercio al dettaglio a causa della scadenza della data di vendita, ad esempio, non possono essere fatti valere come sottoprodotti per ottenere un'autorizzazione eccezionale. 2. Deve essere un prodotto fresco deperibile, conservabile al massimo 30 giorni senza conservanti. 3. Il sottoprodotto deve integrare adeguatamente la razione dei suini e non può avere effetti negativi sulla qualità della carne e sul benessere dell'animale. 4. L'impiego diretto del sottoprodotto nel foraggiamento dei suini deve essere più opportuno rispetto a quello di un foraggio normale secco (p.es. l'essiccazione di sottoprodotti per l'impiego in un foraggio è più dispendioso della somministrazione diretta del sottoprodotto ai suini)

Inoltre si propone di stralciare dall'allegato i sottoprodotti riportati di seguito che non soddisfano i criteri di cui al capoverso 2.

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Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva

Denominazione del sottoprodotto Motivazione dello stralcio

Latte scremato (sottoprodotto della Il latte scremato può essere trasformato in derrate alimentari centrifugazione della panna) (p.es. latte scremato in polvere) o in foraggio per bovini (p.es. succedanei del latte).

Melassa (sottoprodotto della La melassa è molto ben conservabile (fino a un anno) e può fabbricazione dello zucchero) essere impiegata nel foraggiamento dei bovini (fabbricazione di foraggi composti).

Polpa di barbabietole da zucchero La polpa di barbabietole da zucchero è impiegata poco nel (sottoprodotto della fabbricazione foraggiamento di suini, in compenso nel foraggiamento di dello zucchero) bovini è ben conservabile come insilato.

Trebbie di mele e di pere Le trebbie di mele e di pere sono presenti stagionalmente in (sottoprodotto della fabbricazione autunno e pertanto non possono essere utilizzate durante tutto di succhi di frutta) l'anno in quantità ugualmente elevate.

Vi sono due aziende titolari di un'autorizzazione eccezionale per la somministrazione di melassa - oltre che di altri sottoprodotti - che sono interessate dallo stralcio di tale sottoprodotto dall'allegato. Le autorizzazioni eccezionali in questione restano valide fino alla loro scadenza, dopo di che se le aziende non potranno acquisire sottoprodotti menzionati nell'allegato in quantità sufficienti da giustificare il rilascio di una nuova autorizzazione eccezionale che confermi l'effettivo precedente, dovranno ridurlo all'effettivo complessivo massimo autorizzato di cui agli articoli 2-4 OEmax o ai limiti menzionati in una nuova autorizzazione eccezionale. Per il foraggiamento con latte scremato (sottoprodotto della centrifugazione della panna), polpa di barbabietole da zucchero e trebbie di mele e di pere al momento non ci sono aziende titolari di autorizzazioni eccezionali.

Nell'allegato non occorre più riassumere in una categoria comune i sottoprodotti "Paste, resti di pane e resti di pan di spagna" com'era il caso finora, ma questi sono indicati singolarmente. Il valore di energia digeribile suino (EDS) dei singoli sottoprodotti può essere equilibrato con i valori della banca degli alimenti per animali della Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP e quindi stabilito in maniera più precisa.

Art. 9 Autorizzazioni eccezionali per attività sperimentali e di ricerca

Una tale autorizzazione eccezionale può essere rilasciata secondo l'articolo 46 LAgr solo alle aziende sperimentali e alle stazioni di ricerca agricole della Confederazione nonché all'Aviforum di Zolikofen (in passato Scuola di avicoltura) e al Centro degli esami funzionali d’ingrasso e di macellazione di Sempach. La portata dell'autorizzazione eccezionale risulta dagli esperimenti e dagli esami condotti. Per aziende sperimentali private non possono più venir rilasciate autorizzazioni eccezionali secondo il presente articolo in quanto nell'articolo 46 LAgr queste non sono citate.

Art. 10 Disposizioni comuni

Le disposizioni del presente articolo si applicano sia per le autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 7 (Valorizzazione di sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari) sia per quelle di cui all'articolo 9 (Attività sperimentali e di ricerca). Finora soltanto per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale per la valorizzazione di sottoprodotti si dovevano rispettare esplicitamente le prescrizioni sulla protezione delle acque. Ma era possibile revocare l'autorizzazione eccezionale se le prescrizioni concernenti la protezione degli animali o la protezione delle acque non erano osservate e non si poneva rimedio alle irregolarità entro un determinato termine. Per non dover revocare un'autorizzazione eccezionale in un secondo tempo, nella fase dell'esame della domanda l'UFAG deve esigere la prova che l'azienda richiedente adempie sia le prescrizioni sulla protezione

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Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi

degli animali sia quelle sulla protezione delle acque. Tale procedura viene sancita nell'ordinanza. Nel capoverso 1 quindi è richiesto che per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale di cui all'articolo 7 o 9 OEmax le autorità cantonali competenti devono confermare che nell'azienda sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali e delle acque. Le prescrizioni sulla protezione delle acque (protezione delle acque contro le sostanze nocive e attraverso misure edili) devono essere adempiute per l'effettivo, per il quale si dovrebbe rilasciare l'autorizzazione eccezionale.

In virtù del capoverso 3, possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 7 o 9 al massimo per il 200 per cento dell'effettivo complessivo massimo autorizzato di cui agli articoli 2-4.

Art. 11 Procedura

La procedura per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo gli articoli 9, 10 e 11 vigenti finora è disciplinata in un articolo comune. Per l'inoltro della domanda deve essere utilizzato il modulo dell'UFAG. Il modulo di domanda sarà disponibile sulla pagina Internet dell'UFAG.

Le autorizzazioni eccezionali sono rilasciate, fatta salva la durata di validità del contratto di ritiro dei sottoprodotti, per al massimo 5 anni. Qualora i contratti di ritiro siano conclusi per un periodo inferiore a 5 anni, l'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata al massimo per la durata degli stessi. La domanda per il rinnovo di un'autorizzazione eccezionale deve essere inoltrata all'UFAG 6 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, invece di 3 come in precedenza. Solo in tal modo l'UFAG dispone del tempo sufficiente per procedere agli accertamenti necessari all'esame della domanda. In caso di inosservanza di tale termine non sussiste garanzia per il richiedente che la sua domanda possa essere trattata in maniera definitiva prima della scadenza dell'autorizzazione eccezionale esistente.

Nel capoverso 3 si stabilisce che in caso di modifiche delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione eccezionale, il gestore deve notificarle all'UFAG entro 30 giorni. In caso di modifiche delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, come avveniva anche in precedenza, L'UFAG può adeguare o revocare l’autorizzazione prima della scadenza del termine. Una revoca dell’autorizzazione eccezionale è possibile in ogni momento se le prescrizioni concernenti la protezione degli animali o la protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'UFAG.

Sezione 5: Ripresa della produzione in aziende che avevano ridotto l’effettivo di bestiame o cessato l’esercizio aziendale

Art. 12 La versione rivista dell'OEmax entra in vigore il 1° gennaio 2014. Per quella data, in caso di ripresa della produzione dovranno essere rimborsati solo i contributi versati dall'UFAG nel 1994 in seguito alla riduzione dell'effettivo di bestiame o la cessazione dell'esercizio aziendale. Per quanto riguarda le decisioni del 1993 è scaduto il termine di 20 anni durante i quali l'effettivo di bestiame non può essere aumentato dopo la riduzione o la cessazione dell'esercizio aziendale. Pertanto l'anno 1993 è stralciato dal capoverso 1.

Sezione 6: Tasse

Art. 13 Riscossione della tassa Gli effettivi di animali che un gestore può detenere nella sua azienda, risultano dalle disposizioni degli articoli 2-4, 6, 7 e 9. Se un gestore detiene più animali di quanti consentiti secondo tali articoli, l'UFAG riscuote una tassa. Questa si basa sull'effettivo di animali il giorno del controllo condotto dall'UFAG. Per la determinazione dell'effettivo di animali l'UFAG può far capo a tutte le fonti in grado di fornire informazioni sull'effettivo di animali di un'azienda in un determinato giorno. Il controllo non deve aver luogo necessariamente in loco, ma può ad esempio esser condotto utilizzando i dati della banca dati

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Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva

sul traffico di animali (BDTA) o il modulo di rilevazione degli animali. Deve comunque trattarsi dell'effettivo di animali in un determinato giorno. Come finora, non ci si può basare su un effettivo medio per calcolare la tassa.

Art. 14 Ammontare della tassa

Per la designazione delle categorie di animali nel capoverso 1 sono riprese le designazioni modificate dell'articolo 2 capoverso 2. Per le categorie "suinetti svezzati (fino a 35 kg)" e "rimonte e suini da ingrasso di entrambi i sessi (di oltre 35 kg)" si deve corrispondere solo una tassa di 75 franchi per animale detenuto in eccesso. Nelle aziende da ingrasso che detengono animali di entrambe le categorie per il calcolo della tassa non deve essere più stabilito quanti animali di quale categoria sono presenti poiché può essere utilizzata la stessa aliquota, senza ripercussioni sull'ammontare della tassa. Per aziende che si dedicano all'allevamento e all'ingrasso dei suini, nel calcolo della tassa sono ancora rilevate entrambe le categorie poiché in virtù dell'articolo 3 i "suinetti svezzati (fino a 35 kg)" di produzione propria non possono essere considerati per il calcolo dell'effettivo complessivo massimo autorizzato. L'ammontare della nuova tassa per animale detenuto in soprannumero è stato calcolato in modo che l'1 per cento del superamento dell'effettivo massimo per la categoria "suinetti svezzati (fino a 35 kg)" e della categoria "rimonte e suini da ingrasso di entrambi i sessi (di oltre 35 kg)" comporti tasse dello stesso ammontare previsto in caso di superamento dell'1 per cento della categoria "scrofe da allevamento, in lattazione o non in lattazione, di oltre 6 mesi".

Per la categoria "polli da ingrasso" si applica una sola tassa, invece di 4 franchi come in precedenza, di 3.40 franchi per animale detenuto in eccesso in quanto anche nell'articolo 2 capoverso 2 è citata una sola categoria "polli da ingrasso". Si riprende la minore delle aliquote vigenti finora per pollo da ingrasso detenuto in eccesso.

Se un'azienda detiene più categorie di animali, secondo il capoverso 3 il calcolo della tassa per il superamento dell'effettivo massimo si fonda sulla variante ad essa più favorevole. Tale prassi è stata sostenuta sia dall'Amministrazione federale sia dal Tribunale federale e pertanto deve essere ripresa nell'ordinanza. Sono computate dapprima le categorie per le quali un superamento dell'effettivo massimo dell'1 per cento risulta più caro, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'effettivo complessivo massimo autorizzato giusta gli articoli 2-4 (o l'articolo 6, 7 o 9), dopo di che la tassa per il superamento è calcolata con le categorie per le quali il superamento dell'1 per cento risulta meno costoso.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione Le competenze dei Cantoni sono menzionate nelle disposizioni dei singoli articoli. Laddove i Cantoni non sono competenti, l'UFAG esegue l'ordinanza.

12.4 Ripercussioni

12.4.1 Confederazione

Per la Confederazione l’ordinanza non ha alcuna conseguenza sul piano finanziario o del personale.

12.4.2 Cantoni

Per i Cantoni l’ordinanza non ha alcuna conseguenza sul piano finanziario o del personale. Per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale per sottoprodotti che non provengono dalla trasformazione del latte, già attualmente i Cantoni devono confermare all'UFAG che vi è un interesse pubblico alla valorizzazione. A ciò si aggiunge la conferma dell'interesse pubblico alla valorizzazione di sottoprodotti che provengono dalla valorizzazione del latte.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi

12.4.3 Economia

Gli effettivi massimi restano invariati, fatta eccezione per l'aumento riguardante i polli da ingrasso. Non occorre quindi ridurre gli effettivi esistenti. Le modifiche, pertanto, non hanno conseguenze economiche.

12.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non tangono il diritto internazionale in quanto le disposizioni dell'ordinanza concernente gli effettivi massimi sono valide solo per aziende in Svizzera.

12.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

12.7 Basi legali

Articoli 46 capoversi 1 e 3, 47 capoverso 2 e 177 capoverso 1 LAgr

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Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva

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Avamprogetto dell’8 aprile 2013

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)

del ....

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi 1 e 3, 47 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 La presente ordinanza si applica alle aziende che praticano l’allevamento suino, l’ingrasso di suini, la tenuta di galline ovaiole, l’ingrasso di polli, l’ingrasso di tacchini e l’ingrasso di vitelli.

Sezione 2: Aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche o che la forniscono solo cedendo concime aziendale a terzi

Art. 2 Effettivi massimi

1 Le aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche

secondo l’articolo 70a capoverso 2 LAgr o che la forniscono solo cedendo concime aziendale a terzi devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: a. 250 scrofe da allevamento, in lattazione e non in lattazione, di oltre 6 mesi (processo produttivo tradizionale); b. 500 scrofe da allevamento o rimonte da allevamento, non in lattazione (in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti); c. 1 500 suinetti svezzati (fino a 35 kg); d. 1 500 rimonte e suini da ingrasso di entrambi i sessi (di oltre 35 kg); e. 18 000 galline ovaiole (di oltre 18 settimane);

1 RS 910.1

291

Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva

f. 27 000 polli da ingrasso; g. 9 000 tacchini da ingrasso (periodo d’allevamento, fino a 6 settimane); h. 4 500 tacchini da ingrasso (finissaggio, di oltre 6 settimane); i. 300 vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte). 2 In aziende specializzate nell’allevamento di suinetti senza altre categorie di suini l’effettivo massimo ammonta a 2 000 suinetti svezzati (fino a 35 kg).

Art. 3 Calcolo dell'effettivo complessivo massimo autorizzato 1 L’azienda che esaurisce l’effettivo massimo consentito per una categoria non può detenere animali delle altre categorie.

2 Se un’azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote

percentuali degli effettivi massimi consentiti non deve superare il 100 per cento.

Art. 4 Animali giovani esclusi dal calcolo Per il calcolo dell’effettivo complessivo massimo autorizzato non sono contati: a. le rimonte destinate alla rimonta del proprio effettivo, fino a un terzo dell’effettivo di scrofe da allevamento ma al massimo 80 animali; b. i suinetti svezzati (fino a 35 kg) prodotti nella propria azienda.

Art. 5 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali l'effettivo complessivo massimo autorizzato previsto dagli articoli 2–4 vale singolarmente per ogni azienda associata.

Sezione 3: Aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza cedere concime aziendale a terzi

Art. 6 1 Per le aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza cedere concime aziendale a terzi, l’effettivo massimo autorizzato è calcolato in funzione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l’allegato 1 numero 2.1 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza del ....2 sui pagamenti diretti. Per determinare l'effettivo massimo autorizzato non può essere considerata la prova mediante analisi del suolo che i terreni dell'azienda sono sottoconcimati.

2 Se l’effettivo massimo secondo il capoverso 1 supera l'effettivo complessivo

autorizzato di cui agli articoli 2–4 e se gli effettivi di cui agli articoli 2–4 sono realmente superati, il gestore dell’azienda deve presentare all’Ufficio federale

2 RS 910.13

292

Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi

dell'agricoltura (UFAG), mediante l’apposito modulo, una domanda per determinare l'effettivo massimo applicabile all'azienda. 3 L'UFAG verifica i dati e inoltra, per parere, la domanda all'autorità cantonale competente. 4 L’UFAG stabilisce l’effettivo massimo applicabile all’azienda e la superficie utile disponibile in un'autorizzazione. 5 Di regola l'effettivo massimo stabilito è valido per 15 anni. Almeno entro sei mesi prima della scadenza occorre presentare all'UFAG una nuova domanda corredata dei documenti necessari; in caso di omissione non esiste alcun diritto a un trattamento prima della scadenza dell'autorizzazione. 6 Il gestore deve notificare all’UFAG nell’arco di un mese, dopo averne preso atto, qualsiasi modifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione. In caso di modifiche delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, L'UFAG può adeguare o revocare l’autorizzazione prima della scadenza del termine.

7 La revoca dell’autorizzazione è possibile in ogni momento se le prescrizioni

concernenti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, la protezione degli animali e la protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'UFAG.

Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali

Art. 7 Autorizzazioni eccezionali per la valorizzazione di sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari

1 L'UFAG rilascia su domanda un’autorizzazione eccezionale alle aziende di

allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari se queste in media in un anno: a. coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte; b. coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte; o c. utilizzano come foraggio sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e quelli non provenienti dalla trasformazione del latte e questi coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini. 2 L'autorizzazione eccezionale è concessa soltanto se: a. il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti conferma per iscritto nel modulo elaborato dall'UFAG che lo smaltimento è un compito d'interesse pubblico e d'importanza regionale; b. l'azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari dalla quale provengono i sottoprodotti è ubicata a una distanza di percorso di al massimo 75 km;

293

Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva

c. i sottoprodotti finora non sono ritirati da altre aziende esistenti o queste non sono disposte a continuare a ritirarli; d. il ritiro dei sottoprodotti è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l'azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari da cui provengono i sottoprodotti. Il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti e sulla quantità annua; e. il richiedente, oltre ai suini, non detiene altre categorie di animali per le quali si applica la presente ordinanza; fanno eccezione animali detenuti per uso personale o per hobby.

3 L'UFAG rilascia un’autorizzazione eccezionale in funzione della quantità di

sottoprodotti valorizzati.

Art. 8 Elenco dei sottoprodotti 1 I sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 7 sono elencati nell'allegato. 2 L'UFAG può modificare l’allegato. I sottoprodotti sono inseriti nell'allegato se adempiono le seguenti condizioni: a. non sono specificamente prodotti per il foraggiamento di suini; b. contengono molta acqua e si deteriorano, senza aggiunta di conservanti, al massimo entro 30 giorni; c. il loro utilizzo nell'alimentazione dei suini è opportuno e non ha conseguenze negative sulla qualità della carne o sul benessere degli animali; d. risultano regolarmente e quindi il foraggiamento è garantito tutto l'anno; e. il loro utilizzo nell'alimentazione dei suini è più opportuno rispetto all'utilizzo in un tradizionale alimento per animale secco.

Art. 9 Autorizzazioni eccezionali per l'attività sperimentale e di ricerca L'UFAG rilascia su domanda alle aziende sperimentali e alle stazioni di ricerca della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d’ingrasso e di macellazione di Sempach un'autorizzazione eccezionale a condizione che il superamento dell'effettivo massimo sia necessario per l’esecuzione di esperimenti e prove.

Art. 10 Disposizioni comuni 1 Viene concessa un'autorizzazione eccezionale di cui all’articolo 7 o 9 soltanto se l’autorità cantonale competente conferma che nell'azienda del richiedente: a. sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; b. dopo il rilascio dell'autorizzazione sono adempiute le prescrizioni sulla protezione delle acque.

294

Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi

2 In ogni caso, un'autorizzazione eccezionale secondo l’articolo 7 o 9 è rilasciata al massimo fino al 200 per cento dell’effettivo complessivo massimo autorizzato giusta gli articoli 2-4.

Art. 11 Procedura

1 La domanda per un'autorizzazione eccezionale va inoltrata all'UFAG mediante

l’apposito modulo corredato di tutti i documenti necessari per la valutazione. 2 L'autorizzazione eccezionale è rilasciata - salva la durata di validità del contratto di ritiro secondo l'articolo 8 capoverso 2 lettera d - per al massimo 5 anni. Almeno entro sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione eccezionale occorre presentare all'UFAG una nuova domanda corredata dei documenti necessari; in caso di omissione non esiste alcun diritto a un trattamento della domanda prima della scadenza dell'autorizzazione eccezionale. 3 Il gestore deve notificare all’UFAG nell’arco di un mese, dopo averne preso atto, qualsiasi modifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione eccezionale. In caso di modifiche delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, l'UFAG può adeguare o revocare l’autorizzazione eccezionale prima della scadenza del termine.

4 La revoca dell’autorizzazione eccezionale è possibile in ogni momento se le

prescrizioni concernenti la protezione degli animali o la protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'UFAG.

Sezione 5: Ripresa della produzione in aziende che avevano ridotto l’effettivo di bestiame o cessato l’esercizio aziendale

Art. 12 1 Le aziende che nel 1994 hanno ricevuto contributi in virtù dell’ordinanza del 13 gennaio 19933 concernente i contributi per la cessazione dell’esercizio aziendale, non possono, durante i 20 anni successivi alla riduzione o alla cessazione dell'esercizio, aumentare l’effettivo di bestiame o riprendere la produzione senza l’autorizzazione dell’UFAG.

2 L'UFAG può autorizzare un’azienda ad aumentare l’effettivo di bestiame o a

riprendere la produzione non appena i contributi ricevuti sono rimborsati proporzionalmente. In tal caso è accordato un condono del 5 per cento per ogni anno trascorso dal versamento.

3 [RU 1993 865 1598 all. 2 n. 5, 1994 784, RU 1995 217 n. I 2]

295

Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva

Sezione 6: Tasse

Art. 13 Riscossione della tassa 1 L’UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali di quelli: a. corrispondenti all’effettivo complessivo massimo autorizzato secondo gli articoli 2-4; b. corrispondenti all'effettivo massimo stabilito secondo l'articolo 6; c. stabiliti con un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 7 o 9; d. stabiliti dall’UFAG dopo una riduzione dell’effettivo di animali nel quadro di un’azione di cessazione dell’esercizio aziendale. 2 La tassa è stabilita in base all'effettivo di bestiame il giorno della constatazione dello scarto dall'effettivo massimo autorizzato dall'UFAG secondo il capoverso 1. 3 L'UFAG può incaricare le competenti autorità cantonali del controllo degli effettivi di bestiame.

Art. 14 Ammontare della tassa 1 Le tasse da pagare annualmente per animale tenuto in sovrannumero ammontano a: fr.

a. scrofe da allevamento, in lattazione o non in lattazione, di oltre 6 450.— mesi b. suinetti svezzati (fino a 35 kg) 75.— c. rimonte e suini da ingrasso di entrambi i sessi (di oltre 35 kg) 75.— d. galline ovaiole (di oltre 18 settimane) 12.— e. polli da ingrasso 3.40 f. tacchini da ingrasso (periodo d’allevamento, fino a 6 settimane) 5.— g. tacchini da ingrasso (finissaggio, di oltre 6 settimane) 15.— h. vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del 200.— latte) 2 In caso di detenzione di animali di diverse categorie, per il calcolo della tassa ci si basa sulla soluzione più vantaggiosa per il gestore.

Sezione 7: Autorizzazione per nuovi edifici e lavori di trasformazione

Art. 15 Le autorità cantonali competenti autorizzano la costruzione o la trasformazione di edifici soltanto per l'effettivo complessivo massimo autorizzato secondo gli articoli 2–4, eccetto che l’UFAG abbia precedentemente garantito un effettivo più elevato in conformità dell'articolo 6, 7 o 9.

296

Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione L’UFAG esegue la presente ordinanza.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 26 novembre 20034 sugli effettivi massimi è abrogata.

Art. 18 Disposizioni transitorie 1 L’Ufficio del registro fondiario competente radia d’ufficio le menzioni nel registro fondiario concernenti la limitazione dell’effettivo di bestiame, iscritte come restrizioni di diritto pubblico della proprietà e limitate a 20 anni secondo l’ordinanza del 13 gennaio 19935 concernente i contributi per la cessazione dell’esercizio aziendale se il termine di 20 anni dalla pronuncia della decisione sulla riduzione dell’effettivo di bestiame o sulla cessazione dell'esercizio aziendale è scaduto. Prima della scadenza di tale termine la menzione può essere radiata soltanto con il consenso dell’UFAG. 2 Le autorizzazioni eccezionali rilasciate alle aziende che possono tenere un effettivo superiore a quello previsto dagli articoli 2-4, poiché usano sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, restano valide fino alla loro scadenza. 3 Le aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non possono procurarsi sottoprodotti di cui all’allegato in quantità sufficiente per ottenere una nuova autorizzazione eccezionale devono riportare l’effettivo di animali entro il 31 dicembre 2015 all’effettivo complessivo massimo autorizzato secondo gli articoli 2-4 o ai limiti stabiliti nella nuova autorizzazione eccezionale. 4 Gli effettivi massimi e le superfici utili stabiliti secondo il diritto vigente per ogni azienda sono validi per 15 anni dal momento dell'autorizzazione da parte dell'UFAG.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RU 2003 4933

5 [RU 1993 865 1598 all. 2 n. 5, 1994 784. RU 1995 217 n. I 2]

297

Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva

Allegato (art. 9 e 22 cpv. 5)

Elenco dei sottoprodotti secondo l'articolo 8

Denominazione Sottoprodotto della ... SS EDS (g/kg) (MJ/kg)

Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte (art. 9): Latticello Fabbricazione del burro 65 1,1 Latticello 20 % Fabbricazione del burro 200 3,4 Latticello 30 % Fabbricazione del burro 300 5,1 Scarti di formaggio Fabbricazione del formaggio 700 17,5 Siero di latte (=siero) Fabbricazione del formaggio – formaggio a pasta dura 60 0,9 – formaggio a pasta molle 53 0,8 – ricotta 60 0,9 – concentrato di siero di latte 12 % 120 1,8 18 % 180 2,6 25 % 250 3,7 Permeato Estrazione di proteine a partire 40 0,6 da latte scremato o siero di latte Miscele ottenute dal risciacquo di Trasformazione del latte 80 1,6 prodotti lattieri Sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte (art. 10): Amido di frumento liquido Fabbricazione dell'amido 170 2,7 Sottoprodotto della Fabbricazione del tofu 200 2,6 fabbricazione del tofu Trebbie di birra fresche Fabbricazione della birra 220 2.2 Scarti di verdura / zuppa di scarti Trasformazione della verdura 120 1,7 di verdura Paste Fabbricazione di paste 675 11.3 Resti di pane Fabbricazione di prodotti da 770 13.4 forno Resti di pan di spagna e Fabbricazione di prodotti da 940 17.8 sottoprodotti della panetteria forno Scarti di patate Trasformazione delle patate 150 1,9 Lieviti Fabbricazione della 100 1,4 birra/panetteria Resti di bevande con permeato di Fabbricazione di bevande con 100 1,7 latte permeato di latte SS = sostanza secca EDS = energia digeribile suini

298

Avamprogetto dell'8 aprile 2013

13 Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta)

13.1 Situazione iniziale

Finora la Confederazione ha potuto adottare provvedimenti per la valorizzazione delle uve nonché della frutta a granella e a nocciolo e dei loro prodotti. Nel quadro della PA 14-17 il Parlamento ha ade- guato l'articolo 58 capoverso 1 LAgr in modo che la Confederazione possa anche sostenere, mediante contributi, provvedimenti per la valorizzazione di bacche e prodotti di bacche.

Il precedente articolo 58 capoverso 2 LAgr prevedeva che, fino al massimo al 31 dicembre 2011, la Confederazione potesse sostenere, mediante contributi, provvedimenti collettivi tesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati. I contributi sono stati introdotti il 1° gennaio 2004 con la Politica agricola 2007 e sono stati versati fino alla fine del 2011. La Confederazione ha sostenuto concretamente l'impianto di colture innovative e la riconversione di colture di mele, pere, prugne e ciliegie. In questi 8 anni sono stati impiegati complessivamente 5.86 milioni di franchi per l'impianto di 345 ettari di colture innovative e la riconversione di 16 ettari. Nel quadro della PA 14-17 il Parlamento ha deciso di consentire l'erogazione di contributi giusta l'articolo 58 capoverso 2 LAgr per gli anni 2014-2017.

13.2 Sintesi delle principali modifiche

A seguito della modifica della base legale (art. 58 cpv. 1 LAgr), nell'articolo 2 vengono inseriti anche i contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche.

Gli articoli della sezione 3 (Contributi per i provvedimenti coordinati nell'ambito di gruppi di produttori negli anni 2004-2011, articoli 9a-9h) nonché l'allegato (Riduzione dei contributi) sono abrogati, perché i contributi per le colture innovative e la riconversione hanno raggiunto il loro obiettivo e sarebbe inop- portuno reintrodurre contributi identici. L'introduzione di altri provvedimenti mirati giusta l'articolo 58 capoverso 2 LAgr può essere vagliata, se necessario, con la categoria.

Per tali motivi si propone una revisione totale dell'ordinanza, modifica del titolo compreso (titolo abbre- viato precedente: Ordinanza sulla frutta e la verdura; RS 916.131.11).

13.3 Commento ai singoli articoli

Il titolo dell'ordinanza è modificato in quanto con la revisione sono disciplinati anche provvedimenti a favore della valorizzazione delle bacche e sono abrogati tutti i provvedimenti a favore del mercato della verdura.

Art. 1 Contributi per l’immagazzinamento della riserva di mercato

Il presente articolo corrisponde al precedente articolo 4 e non è stato modificato.

Art. 2 Contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche, nonché di frutta a granella e a nocciolo

Il presente articolo corrisponde al precedente articolo 4a e non è stato modificato, a eccezione dell'in- tegrazione relativa ai prodotti di bacche.

Art. 3 Esecuzione dei provvedimenti

Il presente articolo corrisponde al precedente articolo 4b. Si è precisato che i provvedimenti devono essere richiesti in ogni caso prima del raccolto dell'anno in cui la domanda viene inoltrata.

299

Ordinanza sulla frutta Indagine conoscitiva

Art. 4 Aziende aventi diritto ai contributi

Il capoverso 1 corrisponde al precedente articolo 8 capoverso 1. Il nome dei contributi è stato modifi- cato (invece di "Contributi per i costi per le scorte e gli interessi del capitale" "Contributi per l'imma- gazzinamento della riserva di mercato"). La nuova formulazione corrisponde al titolo dell'articolo 1 (Definizione del contributo). Il calcolo dei contributi stabilito nell'articolo 1 è mantenuto invariato.

Il capoverso 2 corrisponde al precedente articolo 8 capoverso 3. Precisa che i contributi per la produ- zione di prodotti di bacche, nonché di frutta a granella e a nocciolo sono versati solo ad aziende di trasformazione.

Art. 5 Concessione dei contributi

Il nuovo articolo contiene disposizioni più precise per la concessione dei contributi. Prima della pre- sente revisione le aziende aventi diritto ai contributi potevano richiederli anche a distanza di anni dal raccolto. Per semplificare la pianificazione del preventivo e contenere il dispendio correlato all'esecu- zione, il capoverso 1 definisce per quale periodo può essere inoltrata una domanda, nonché quali raccolti possono essere considerati per la concessione del contributo. Inoltre il capoverso 1 sottolinea che le domande di contributo possono essere inoltrate non solo per posta ma anche elettronicamente.

Per evitare malintesi, il capoverso 2 definisce quando la domanda si considera presentata.

Nel capoverso 3 si sottolinea la possibilità di successiva correzione delle domande. Inoltre sono indi- cati i limiti temporali per la successiva elaborazione della domanda.

L'importo minimo di 500 franchi per il versamento dei contributi (cpv. 4) consente di escludere sovven- zioni irrisorie e di allineare il dispendio amministrativo all'obiettivo del provvedimento (trasformazione industriale di frutta).

Art. 6 Obbligo di notifica

Il presente articolo corrisponde al precedente articolo 9 e non è stato modificato.

Art. 7 Requisiti qualitativi

Il presente articolo corrisponde al precedente articolo 10 e non è stato modificato.

Art. 8 Rilevazioni statistiche

Il presente articolo corrisponde al precedente articolo 11 e non è stato modificato.

13.4 Ripercussioni

Le modifiche proposte revocano in gran parte le disposizioni non più valide dal 1° gennaio 2012. No- nostante la nuova possibilità di promozione della valorizzazione di bacche, si attendono solo effetti marginali sulla Confederazione, i Cantoni e l'economia.

13.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non tangono il diritto internazionale.

13.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

13.7 Basi legali

La presente ordinanza è retta dall'articolo 58 LAgr.

300

Avamprogetto dell'8 aprile 2013

Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta)

del ....

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 170 capoverso 3, 177 capoverso 1, 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura, ordina:

Art. 1 Contributi per l’immagazzinamento della riserva di mercato 1 Possono essere concessi contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell’ambito dell’immagazzinamento della riserva di mercato a livello d’azienda sotto forma di concentrato di succo di mele e di pere. I contributi sono versati sulla base di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione del concentrato di succo di mele e di pere, effettuato tenendo conto di aspetti economico-aziendali. 2 Per riserva di mercato a livello d’azienda si intende, per le mele e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l’approvvigionamento normale, ma al massimo pari al 40 per cento dell’approvvigionamento normale.

3 L’approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro corrisponde al 110 per

cento del quantitativo medio immesso sul mercato di prodotti di mele e pere riferito agli ultimi tre anni.

Art. 2 Contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo 1 Possono essere concessi contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo per un importo pari al 50 per cento della differenza fra il prezzo alla produzione della materia prima all’estero e il prezzo in Svizzera. 2 I contributi possono essere versati soltanto per i prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo che non siano gravati dall’imposta sull’alcool e la cui aliquota di dazio corrisponda al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato.

1 RS 910.1

2013–...... 301

Ordinanza sulla frutta Indagine conoscitiva

3 Quale prezzo franco dogana svizzera non tassato, si intende il prezzo medio del prodotto del Paese dal quale è stato importato il quantitativo maggiore di prodotto durante il quadriennio precedente l’anno civile in corso.

Art. 3 Esecuzione dei provvedimenti I contributi sono versati soltanto se l'organizzazione interessata richieda i provvedimenti all'Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) prima dell'inizio del raccolto dell'anno civile in corso.

Art. 4 Aziende aventi diritto ai contributi 1 Le fabbriche di sidro industriali ricevono contributi per l’immagazzinamento della riserva di mercato. 2 Le aziende di trasformazione ricevono contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo.

Art. 5 Concessione dei contributi 1I contributi sono concessi su domanda scritta o inoltrata elettronicamente per bacche, frutta a granella e a nocciolo raccolte nell'anno civile della presentazione della domanda o nell'anno civile precedente la presentazione della domanda.

2 Per momento della ricezione del fax o dell'invio via Internet si intende

rispettivamente l'ora stampata sul fax e l'ora di entrata dell'invio via Internet.

3 Se le domande non sono compilate in modo corretto o sono incomplete, l'UFAG

riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.

4 Non sono versati contributi inferiori a 500 franchi.

Art. 6 Obbligo di notifica Le fabbriche di sidro industriali e le aziende di trasformazione che chiedono i contributi sono tenute a notificare all’UFAG, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all’entrata e alla trasformazione di frutta nonché riguardo all’utilizzazione e alle scorte di prodotti di frutta.

Art. 7 Requisiti qualitativi L’UFAG può prescrivere oneri qualitativi minimi per la frutta e i prodotti di frutta per i quali sono versati contributi. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali.

302

Indagine conoscitiva Ordinanza sulla frutta

Art. 8 Rilevazioni statistiche L’UFAG accorda contributi per rilevazioni statistiche nell’ambito della frutta conformemente all’ordinanza del 30 giugno 19932 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Art. 9 Esecuzione L’UFAG esegue la presente ordinanza.

Art. 10 Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 7 dicembre 19983 concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 431.012.1 3 RU 1999 415, 2003 4909, 2004 4909, 2005 5267, 2008 3575, 2009 6363, 2003 4909, 2007 4477, 2008 3575

303

Ordinanza sulla frutta Indagine conoscitiva

304

Avamprogetto dell'8 aprile 2013

14 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

14.1 Situazione iniziale

Se il latte vaccino, di pecora e di capra è trasformato in formaggio, la Confederazione versa un sup- plemento di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato. Se il latte proveniente da vacche nutrite senza insilati è trasformato in formaggio a pasta semidura, dura o extra dura, la Confederazio- ne eroga 3 centesimi in più per ogni chilogrammo di latte trasformato. In passato è aumentata la pro- duzione di formaggio magro e di burro. Poiché tra queste due produzioni vi è una correlazione positi- va, senza modifica del diritto ai supplementi la montagna di burro aumenterebbe costantemente. Quindi vi è un interesse economico generale a non versare più supplementi per il latte trasformato in formaggio magro. Con la modifica degli articoli 38 e 39 LAgr, il Parlamento ha creato le necessarie basi legali. La categoria ha sostenuto a larga maggioranza tale modifica anche nella consultazione. Nei pareri inoltrati a suo tempo erano state già rivendicate richieste di deroghe per determinati for- maggi magri tradizionali o a origine protetta. Il Consiglio federale ha assicurato nei dibattiti tenutisi al Consiglio degli Stati di inserire nell'ordinanza criteri che consentano ancora un sostegno finanziario per determinati formaggi magri come lo Schabziger o il Bloderkäse.

14.2 Sintesi delle principali modifiche

Non viene più versato alcun supplemento per il latte trasformato in formaggio né per il foraggiamento senza insilati a favore del latte trasformato in formaggio il cui tenore in grasso nella sostanza secca è inferiore a 150 g/kg. Fanno eccezione il formaggio bianco quale materia prima per il formaggio alle erbe (prodotto tradizionale e importante dal profilo economico-regionale), il Werdenberger Sauerkäse, il Liechtensteiner Sauerkäse e il Bloderkäse (iscritti nel registro delle denominazioni di origine e indi- cazioni geografiche).

Viene versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati anche se il latte di pecora e di capra ottenuto senza insilati è trasformato in formaggio a pasta extra dura, dura o semidura.

Il supplemento per il foraggiamento senza insilati è versato anche per il formaggio a pasta molle, a condizione che sia registrato dall’UFAG come denominazione di origine protetta (DOP) e che l’elenco degli obblighi prescriva un foraggiamento delle vacche da latte senza insilati. Attualmente questi pre- supposti sono adempiuti dal Vacherin Mont-d’Or. L’elenco degli obblighi DOP impone ai produttori di latte che operano nella rispettiva regione oneri maggiori rispetto agli altri produttori. Il processo di con- servazione che prevede la sottrazione di acqua comporta costi più elevati rispetto a quello che preve- de la sottrazione di ossigeno, ragion per cui il supplemento consente di tener conto dei maggiori costi di produzione. In tal modo è garantita la parità di trattamento rispetto alla produzione di formaggio dei gradi di consistenza: a pasta extra dura, a pasta dura e a pasta semidura.

Sono previsti supplementi solo per le seguenti materie prime: latte intero, latte scremato e latte stan- dardizzato. Si rinuncia a una menzione esplicita di tali materie prime secondo il messaggio concernen- te la Politica agricola 2014-2017 nell'ordinanza sui supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL; RS 916.350.2), poiché queste sono definite chiaramente agli articoli 38 e 39 LAgr e all'articolo 1 capoversi 1 e 3 OSL. Il concetto di "latte standar- dizzato" racchiude in sé il rischio che latte arricchito di proteine possa essere trasformato in formaggio con la conseguente richiesta dei supplementi secondo gli articoli 1 e 2 OSL. Per la panna trasformata in mascarpone di conseguenza non sono più possibili supplementi.

305

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Indagine conoscitiva

14.3 Commento ai singoli articoli

Art. 1

Capoverso 1 - Integrazione e modifica in quanto non vengono più versati supplementi per formaggio con un tenore in grasso nella sostanza secca inferiore a 150 g/kg. Le uniche eccezioni sono costituite dal formaggio bianco quale materia prima per la fabbricazione di formaggio alle erbe (Schabziger), dal Werdenberger Sauerkäse, dal Liechtensteiner Sauerkäse e dal Bloderkäse. Per quanto riguarda lo Schabziger, si tratta di un formaggio tradizionale che ha ottenuto il suo riconoscimento legale nel 1463. Dal profilo quantitativo lo Schabziger, il Werdenberger Sauerkäse, il Liechtensteiner Sauerkäse e il Bloderkäse detengono una quota pari solo all'1 per mille circa dell'intero mercato caseario.

Capoverso 4 - Abrogato poiché per la panna trasformata in mascarpone non possono più essere ver- sati supplementi. Hanno diritto ai supplementi solo le materie prime: latte intero, latte scremato e latte standardizzato.

Capoverso 5 - Abrogato poiché il contenuto di questo capoverso è presente in maniera esplicita nel capoverso 1.

Art. 2

Capoverso 1 - Integrazione in quanto il latte di pecora e di capra senza insilati è equiparato al latte vaccino senza insilati per quanto riguarda i supplementi per il foraggiamento senza insilati. Analoga- mente all'articolo 1 capoverso 1, tale supplemento è versato solo per formaggio con un tenore minimo in grasso nella sostanza secca di 150 g/kg. Il supplemento per il foraggiamento senza insilati a favore del formaggio del grado di consistenza “a pasta molle” mira a garantire la parità di trattamento rispetto alla produzione di formaggio dei gradi di consistenza: a pasta extra dura, a pasta dura e a pasta se- midura. Esso è versato a condizione che il formaggio sia registrato dall’UFAG come DOP e che l’elenco degli obblighi prescriva un foraggiamento delle vacche da latte senza insilati.

Art. 14

Capoverso 3 – Abrogato, perché l’articolo 36b LAgr è sostituito dall’articolo 37 e l’esecuzione è pertan- to compito della categoria.

14.4 Ripercussioni

14.4.1 Confederazione

Nel 2011 sono state prodotte circa 4’000 tonnellate di formaggio magro. Per la quantità di latte utilizza- to sono stati versati supplementi per circa 10 milioni di franchi. Con l'introduzione del tenore minimo in grasso del formaggio sarebbe possibile risparmiare circa 10 milioni di franchi mantenendo costante la produzione di formaggio magro. Tuttavia va considerato che l'aumento della produzione di formaggio più grasso e la prevista diminuzione della produzione di formaggio magro si bilanceranno.

Considerata una produzione costante di 235 tonnellate di Schabziger, anche in futuro sarà versato ogni anno circa mezzo milione di franchi.

Per l’estensione del supplemento per il foraggiamento senza insilati al latte di pecora e capra trasfor- mato in formaggio nonché al latte trasformato in formaggio a pasta molle DOP sono necessari circa 300’000 franchi.

L'abolizione dei supplementi per la produzione di mascarpone riduce il fabbisogno di fondi annuale di circa 1.5 milioni di franchi.

306

Indagine conoscitiva Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte

14.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

14.4.3 Economia

Il calo previsto della produzione di formaggio magro dovrebbe esser compensato dall'aumento della produzione di varietà di formaggio più grasso. Si deve pertanto partire dal presupposto che la quantità di latte trasformato in formaggio resta complessivamente invariata.

14.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non tangono il diritto internazionale.

14.6 Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

14.7 Basi legali

La base legale è costituita dagli articoli 28 capoverso 2, 38 capoversi 1 e 2, 39 capoverso 2 e 177 LAgr.

307

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Indagine conoscitiva

308

Avamprogetto dell’8 aprile 2013

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Art. 1 Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1 Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte ed è versato ai produttori se il latte è trasformato in: a. formaggio secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre

20052 sulle derrate alimentari di origine animale con un tenore in grasso

nella sostanza secca di almeno 150 g/kg; b. formaggio bianco quale materia prima per il formaggio alle erbe; o c. Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse e Bloderkäse. 2 Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark e in gelatina di formaggio fresco. 3 Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell'allegato.

Art. 2 cpv. 1e 1bis

1 Per il latte proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati la

Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora il latte sia trasformato in formaggio dei seguenti gradi di consistenza, secondo l’articolo 38 capoverso 2

1 RS 916.350.2 2 RS 817.022.108

2013–...... 309

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Indagine conoscitiva

dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sulle derrate alimentari di origine animale e il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno

150 g/kg:

a. a pasta extra dura; b. a pasta dura; c. a pasta semidura; d. a pasta molle, se il formaggio è registrato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l’elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati.

Art. 4 cpv. 1 1 I supplementi sono versati per il periodo dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell’anno in corso.

Art. 5 Perenzione del diritto ai supplementi Il diritto ai supplementi si estingue qualora non sia presentata una domanda entro il 15 dicembre dell'anno in corso. I commercianti diretti giusta l’articolo 10 capoverso

2 devono presentare la domanda entro il 15 febbraio dell’anno successivo.

Art. 11 Conservazione dei dati Il valorizzatore e il commerciante diretto conservano per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e le ricevute inerenti ai supplementi che sono necessari all’ispezione.

Art. 14 cpv. 3

3 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 817.022.108

310

Avamprogetto dell'8 aprile 2013

15 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

(OSIAgr)

15.1 Situazione iniziale

In virtù dell'articolo 17 della legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), gli organi federa- li hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. L’articolo 19 capoverso 3 della stessa legge sancisce inoltre che gli organi federali possono permettere l’accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, solo qualora ciò sia espressamente previsto. Dati personali de- gni di particolare protezione come pure profili della personalità possono essere resi accessibili me- diante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso for- male. La normativa attualmente in vigore, nella quale l'ordinanza sui dati agricoli è retta dagli articoli 177 capoverso 1, 181 capoverso 1bis e 185 capoversi 2 e 3 LAgr, non adempie appieno tale esigenza. Di conseguenza, le norme finora fissate a livello di ordinanza sono state trasposte nella legge e i nuovi articoli 165c-165f LAgr costituiscono un capitolo sui sistemi d'informazione. La nuova ordinanza si fonda su tali articoli di legge, nonché su altre leggi federali come quella sulla statistica federale o quel- la sulle epizoozie. Di conseguenza, gli articoli dell'ordinanza che riprendono il contenuto di quelli di legge diventano obsoleti o devono essere riformulati.

Un elemento fondamentale della PA 14-17 è la reimpostazione del sistema di contribuzione. I dettagli dei contributi di cui al vigente allegato 2 dell'ordinanza sui dati agricoli risultano eccessivi. Considerato il generale sviluppo tecnico, nell'amministrazione dei dati è ormai possibile utilizzare nuovi strumenti. Alla luce di ciò è necessario procedere a una revisione totale dell'ordinanza sui dati agricoli oltre che alla modifica del titolo.

15.2 Sintesi delle principali modifiche

Se finora la struttura dell'ordinanza era orientata ai processi, adesso ricalca quella della legge. Pre- senta sezioni distinte per ogni sistema d'informazione con le relative disposizioni, seguite da norme comuni, applicabili a tutti i sistemi d'informazione. Le disposizioni finali disciplinano l'abrogazione e la modifica del diritto vigente, nonché l'entrata in vigore della nuova ordinanza.

Il nuovo titolo dell'ordinanza riprende l'approccio orientato al sistema della legislazione sulla protezio- ne dei dati. La LPD pone requisiti relativi alle basi legali per il funzionamento di un sistema d'informa- zione nel quale vengono elaborati dati (in parte in maniera automatica). Il contenuto normativo richie- sto dalla legislazione sulla protezione dei dati include pertanto molti aspetti differenti, quali la destina- zione del sistema, un catalogo dei dati elaborati al suo interno, i collegamenti tra diversi sistemi, le modalità di pubblicazione dei dati e i termini per la loro conservazione, archiviazione e distruzione. È pertanto giustificato che nel titolo dell'ordinanza si metta in risalto la normativa generale dei sistemi d'informazione agricoli e si rinunci alla semplice menzione delle singole fasi nel processo di elabora- zione dei dati.

In linea di massima, i diritti e i doveri dei fornitori di dati restano identici a quelli previsti dalle disposi- zioni vigenti. Si redigono nuove norme per i sistemi d'informazione Acontrol, SIG e MAPIS, mentre sono eliminate alcune disposizioni che figurano già in ordinanze specifiche (p.es. ordinanza sul soste- gno del prezzo del latte od ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali).

La modifica più rilevante è la riduzione delle disposizioni dettagliate sull'utilizzo e l'acquisizione dei dati e degli allegati particolareggiati. Essa è riconducibile all'esistenza di un disciplinamento dettagliato a livello di legge sulla comunicazione dei dati e sulla legittimità a renderli accessibili o elaborabili online. Di conseguenza, è possibile rinunciare agli allegati che finora disciplinavano in maniera molto detta-

311

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

gliata i diversi diritti d'accesso ai dati. I nuovi allegati si limitano a una descrizione generale dei conte- nuti dei dati del rispettivo sistema d'informazione.

15.3 Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 L'articolo descrive l'obiettivo dell'ordinanza, ovvero il trattamento di dati nei diversi sistemi d'informa- zione. Ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, per trattamento si intendono tutte le attività inerenti ai dati, ovvero acquisizione, controllo, mutazione o trasferimento massiccio.

Nella presente ordinanza si intende per: - rilevazione: raccogliere le informazioni dalla fonte, p.es. dal gestore - registrazione: salvataggio delle informazioni acquisite in forma elettronica su un supporto dati o in un sistema d'informazione - acquisizione: rilevazione e registrazione dei dati - trasmissione: messa a disposizione dei dati in una determinata forma al fruitore. Tali dati non ven- gono trasferiti direttamente nel sistema del destinatario, bensì salvati temporanea- mente su un supporto.

Sezione 2: Sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi

Art. 2 Dati Nell'articolo è descritto il contenuto del sistema d'informazione sulla politica agricola (AGIS). Quest'ul- timo comprende i dati aziendali e strutturali delle singole aziende e quelli concernenti i pagamenti diretti. Tra i dati aziendali si annoverano le informazioni sul gestore e quelle fisse sull'azienda, oltre che i dati di accesso GADES (azienda e controllore) al fine di assegnare, ad esempio, in maniera mirata, una persona addetta al controllo a un'azienda da controllare (allegato 1 numero 1 lettera c).

I dati strutturali sono informazioni concernenti, ad esempio, superfici, animali o manodopera. Questi vengono rilevati annualmente e sono più dinamici dei dati aziendali. AGIS contiene inoltre dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti, valori base e risultati intermedi per il calcolo dei pagamenti diretti nonché l'importo per ogni misura e il totale dei pagamenti diretti attribuiti a un'azienda. All'allegato 1 sono riportati ulteriori dettagli.

Art. 3 Acquisizione dei dati Il presente articolo disciplina i doveri dei Cantoni nell'ambito dell'acquisizione dei dati. Essi possono delegare tale compito a terzi, per esempio ai Comuni e ai rispettivi incaricati comunali. Sulla base di prescrizioni legali, l'acquisizione può avvenire anche direttamente tramite altri servizi, com'è il caso per i dati concernenti l'effettivo di bovini, che possono essere calcolati mediante le notifiche dei movimenti nella banca dati sul traffico di animali.

Il capoverso 3 contiene norme sulla frequenza dell'acquisizione: la lettera a obbliga i Cantoni a rilevare correntemente i dati aziendali (dati di registro = dati personali e dati di base sull'azienda). A tale scopo possono essere d'aiuto le notifiche dei gestori, le informazioni sulla base di controlli, le valutazioni periodiche, ecc. L'obiettivo è quello di tenere aggiornati i dati aziendali nei sistemi della Confederazio- ne, quali AGIS o la banca dati sul traffico di animali.

312

Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

Art. 4 Frequenza e termini della trasmissione dei dati Il presente articolo prescrive i termini entro i quali trasmettere i diversi dati. Per quanto concerne i dati sull'azienda vi sono variazioni. I dati strutturali vanno trasmessi ad AGIS una volta la settimana, a partire dalla loro registrazione nel sistema cantonale. Essi aumentano pertanto a ogni fornitura e, in ogni caso, entro il 31 maggio dell'anno di contribuzione deve essere registrato l'intero volume di dati. Per l'anno 2014 si applica ancora il termine di fornitura attualmente in uso, ovvero fine settembre 2014. La lettera b si applica a partire dal 2015, anno al quale è stato anticipato il periodo di acquisizio- ne (cfr. disposizioni transitorie). Nel caso in cui per i dati sulle superfici sia stata effettuata una regi- strazione georeferenziata, la loro fornitura deve avvenire entro fine luglio. Il termine di fornitura per i dati di notifica dei contributi per i sistemi di produzione, per la qualità e per l'efficienza delle risorse, nonché per la PER continua a essere fine settembre. Essendo il periodo di acquisizione anticipato, i dati definitivi sui contributi dovranno essere forniti entro fine dicembre dell'anno di contribuzione. Per motivi di consistenza, al contempo devono essere nuovamente forniti i dati strutturali. Con questi ulti- mi, diversamente dalla prassi attuale, devono essere forniti ancora una volta i dettagli sugli animali della specie bovina. Fornire i dati alla Confederazione (AGIS) spetta, di base, al Cantone di domicilio. Fanno eccezione i casi di cui all'articolo 97 dell'ordinanza sui pagamenti diretti.

Art. 5 Comunicazione dei dati o collegamento ad altri sistemi d'informazione L'articolo 165c capoverso 3 lettera d LAgr conferisce al Consiglio federale la competenza di consentire l'utilizzo dei dati ad altri servizi federali, non esplicitamente nominati nell'articolo di legge. Oltre a quelli elencati all'articolo 165c (UFV, UFSP, UFAM), potranno continuare a ricevere i dati su aziende e strut- ture e, se necessario, anche quelli sui contributi attraverso una trasmissione mirata o un accesso tra- mite un collegamento dei loro sistemi come, ad esempio, servizi Internet, le autorità citate nel presen- te articolo. Ciò dovrebbe evitare che acquisiscano dati separatamente e creare sinergie ottimali nell'u- tilizzo degli stessi. L'utilizzo dei dati da parte dei gestori della banca dati sul traffico di animali e del servizio d'amministrazione Latte è già regolamentato sulla base dell'articolo 165c capoverso 3 lettera f mediante l'articolo 180 LAgr.

Sezione 3: Sistema d'informazione per i dati sui controlli

Art. 6 Dati L'articolo descrive il contenuto del sistema d'informazione per il settore dei controlli (Acontrol). Questo include informazioni di base quali i dati aziendali e strutturali nonché i dati sulla notifica (lettere a-c) volti a identificare e scegliere in maniera mirata le aziende da controllare. Le lettere d-f richiedono invece dati specifici. Dettagli a questo proposito sono riportati all'allegato 2.

Art. 7 Acquisizione dei dati I dati di base per i controlli provengono da Acontrol. I risultati del controllo si basano sui controlli con- dotti. I Cantoni sono tenuti ad acquisire i dati sui controlli (dati di base e risultati), ma hanno tuttavia facoltà di delegare tale compito a organizzazioni idonee.

Art. 8 Frequenza e termini della registrazione dei dati L'inserimento dei dati acquisiti in Acontrol è altresì compito del Cantone. Per adempierlo, lo stesso dispone, di base, di due possibilità:

a. inserire i dati direttamente nell'applicazione Acontrol tramite Internet, entro 7 giorni al massi- mo dall'avvenuto controllo; b. salvare i dati sul controllo in un sistema cantonale, dal quale collaboratori autorizzati li trasferi- ranno almeno una volta la settimana in Acontrol.

313

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

Tale frequenza è diversa da quella attualmente in uso, che prevede un'unica integrazione dei dati (caricamento in Acontrol) entro fine gennaio (seguente all'anno di contribuzione). In base alle istruzioni relative al sistema Acontrol, nel caso di controlli in cui sono state riscon- trate lacune gravi e sostanziali sono previsti termini di notifica di 5 giorni feriali.

Art. 9 Collegamento ad altri sistemi d'informazione Per realizzare sinergie nell'ambito dell'utilizzo dei dati, le informazioni di cui all'articolo 6 lettere a-c possono essere acquisite tramite AGIS.

Sezione 4: Sistema d'informazione geografica

Art. 10 Dati Nel sistema d'informazione geografica dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) vengono gestiti diversi dati. Alle lettere a-c si parla di contenuti di dati descritti o definiti dall'UFAG nella loro struttura tramite i cosiddetti modelli di geodati minimi giusta la legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (RS 510.62) o l'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (RS 510.620). La lettera d riporta invece altri dati SIG approntati dall'UFAG. Informazioni più dettagliate sui contenuti dei dati sono riportate all'allegato 3.

Art. 11 Acquisizione dei dati L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni i dati sui limiti delle zone agricole e sulle zone declive di cui all'articolo 10 lettera a, rilevanti per il calcolo dei pagamenti diretti. I dati di cui all'articolo 10 lettere c e d vengono acquisiti e aggiornati dall'UFAG, mentre per quelli di cui alla lettera b sono responsabili i Cantoni. L'acquisizione e la registrazione di questi dati può essere delegata ai gestori o, ad esempio, a incaricati comunali.

Art. 12 Frequenza e termini della registrazione o della trasmissione dei dati L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio di registrazione di dati geoagricoli (GADES) per la registrazione dei dati. Si tratta di un'applicazione Internet che consente alla persona incaricata (p.es. il gestore) la registrazione geografica delle superfici gestite da un'azienda direttamente a schermo. Per lo svolgimento di ognuna delle diverse attività, dalla registrazione alla visualizzazione dei dati registrati, passando per i controlli, sono previsti intervalli di tempo dettati da un processo im- plementato. I Cantoni che non vogliono lavorare con GADES utilizzano i propri sistemi SIG e trasmettono i dati conformemente all'articolo 10 lettera b, entro il 31 luglio dell'anno di contribuzione. In questo caso, decade la trasmissione dei dati amministrativi allo scopo di assegnare i controlli. L'UFAG integra i dati ricevuti nel proprio GADES/SIG.

Art. 13 Collegamento ad altri sistemi d'informazione Il principio su cui si basa il funzionamento di GADES è l'assegnazione delle unità di gestione (superfici coltivate) alle aziende. AGIS può stabilire la relazione tra l'azienda e la persona. Utilizzando tempora- neamente i dati AGIS, gli aventi diritto possono accedere tramite GADES alle superfici a essi attribui- te. Grazie al collegamento alla banca dati AGIS possono essere creati effetti di sinergia, considerato che si rinuncia a una gestione dell'utente e dell'accesso specifica per GADES.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

Sezione 5: Sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di nutrienti

Art. 14 Dati L'articolo descrive il contenuto del sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di nutrienti (HODUFLU). Si tratta di dati concernenti le aziende e i gestori (cedenti - acquirenti) con i quali si do- cumentano i trasferimenti di nutrienti convenuti contrattualmente e il trasferimento effettivamente av- venuto sulla base di questi ultimi. La conclusione del contratto è facoltativa.

Art. 15 Acquisizione dei dati L'UFAG acquisisce i dati dai gestori. Questi ultimi, in qualità di cedenti o acquirenti di nutrienti, regi- strano le informazioni e documentano direttamente nel sistema i quantitativi di nutrienti convenuti. Le forniture di nutrienti vengono effettuate e confermate dai contraenti. Il servizio di gestione dei contratti continua a essere disponibile, nonostante decada l'obbligo di contratto (modifica dell'art. 14 della leg- ge sulla protezione delle acque). Siccome i dati in HODUFLU possono essere inseriti o modificati dai gestori solo in un lasso di tempo ben definito, al capoverso 2 viene data la possibilità alle autorità can- tonali competenti di inserire, cancellare o modificare, su richiesta del gestore o d'ufficio, i dati nel si- stema.

Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d'informazione Per realizzare sinergie nell'ambito dell'utilizzo dei dati, le informazioni di cui all'articolo 14 lettera a possono essere acquisite tramite AGIS.

Sezione 6: Altri sistemi d'informazione

Art. 17 Sistema d'informazione su progetti nell'ambito del credito agricolo e delle migliorie fondiarie Questo sistema contiene i dati di cui alle lettere a-c. Con il termine "opera" si intendono, ad esempio, migliorie fondiarie o altre costruzioni collettive.

Art. 18 Acquisizione dei dati delle domande per MAPIS Capoverso 1: i Cantoni sono responsabili dell'acquisizione dei dati delle domande.

Capoverso 2: i Cantoni registrano i dati delle domande tramite l'applicazione web MAPIS dell'UFAG. Grazie a tale applicazione, essi non devono necessariamente disporre di un proprio sistema di gestio- ne delle pratiche e le domande possono essere inoltrate all'UFAG elettronicamente.

Art. 19 Collegamento di MAPIS ad altri sistemi d'informazione Per realizzare sinergie nell'ambito dell'utilizzo dei dati, le informazioni di cui all'articolo 17 lettera a per la verifica della domanda possono essere acquisite tramite AGIS.

Art. 20 Portale Internet Agate Il portale Internet Agate consente agli utenti di accedere a tutte le applicazioni integrate o collegate al portale con un unico numero Agate e password. I dati qui registrati servono alla gestione dell'accesso ai sistemi collegati ad Agate. Per l'amministrazione e l'invio dei dati di accesso sono assolutamente necessarie le informazioni richieste alle lettere a-d. Se i dati sono importati da AGIS, quali dati d'identi- ficazione nel sistema vengono inseriti il numero Agate e il numero personale cantonale. I dati sull'indi-

315

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

rizzo comprendono nome, cognome e recapito per la spedizione, quelli per il contatto il numero di telefono e l'e-mail. È facoltativo indicare l'appartenenza a un'organizzazione o a un Ufficio.

Art. 21 Acquisizione dei dati per Agate L'UFAG acquisisce i dati direttamente dall'utente di Agate o indirettamente attraverso AGIS. Con la procedura di autoregistrazione, tutti possono farsi registrare su Agate. Essa è rivolta, ad esempio, ai proprietari di equidi (se non già registrati presso il Cantone come gestori) o ai collaboratori cantonali. I dati concernenti i gestori di un'azienda o i detentori di animali vengono registrati dalle autorità canto- nali competenti e trasmessi ad AGIS.

Art. 22 Collegamento tra Agate e altri sistemi d'informazione Capoverso 1: con la possibilità data all'articolo 20 lettere a-d di ottenere i dati mediante AGIS si sfrut- tano le sinergie nell'acquisizione, nella gestione e nell'utilizzo dei dati.

Capoverso 2: mediante i sistemi collegati ad Agate vi è la possibilità di utilizzare i numeri d'identifica- zione per il collegamento al sistema e di acquisire i dati sull'indirizzo a scopo personale.

Art. 23 Sistema di supporto decisionale L'UFAG può far confluire nel sistema Astat i dati provenienti da diversi sistemi d'informazione e analiz- zarli, valutarli e utilizzarli come supporto decisionale a livello politico e tecnico, per l'analisi dell'effica- cia delle misure, per la modellizzazione e la simulazione della politica agricola o per approntare stati- stiche e pubblicazioni.

Sezione 7: Disposizioni comuni

Art. 24 Prescrizioni sull'acquisizione e la trasmissione di dati Il capoverso 1 conferisce all'UFAG la competenza di emanare, d'intesa ad esempio con gli Uffici fede- rali di statistica, di veterinaria o dell'ambiente, prescrizioni sul periodo, la portata e i contenuti dell'ac- quisizione dei dati. Si tratta, ad esempio, dell'impostazione dei moduli federali per le superfici, gli ani- mali, eccetera o della definizione di schemi XML per la trasmissione dei dati.

Il capoverso 2 obbliga l'UFAG a rendere accessibili online per i fornitori i documenti rilevanti per l'ac- quisizione o la trasmissione dei dati.

Il capoverso 3 dà ai fornitori la possibilità di utilizzare propri cataloghi di dati o questionari apposita- mente elaborati per i loro sistemi di registrazione. Al contempo essi devono però garantire la genera- zione dei contenuti definiti dall'UFAG.

Art. 25 Qualità e rettifica dei dati In caso di qualità insufficiente dei dati, con il capoverso 1 la Confederazione e i servizi cantonali ac- quisiscono il diritto di richiederne la rettifica agli organi d'acquisizione.

Il capoverso 2 garantisce che i servizi responsabili dell'acquisizione provvedano alla rettifica dei dati in caso di lacune. Quest'ultima deve avvenire tempestivamente, affinché le correzioni possano essere considerate nella rispettiva campagna dati in corso. Per motivi di consistenza e tempo, le correzioni non possono essere effettuate in un secondo momento.

316

Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

Art. 26 Sviluppo e funzionamento dei sistemi nonché competenze Il capoverso 1 conferisce alla Confederazione la responsabilità per lo sviluppo, la manutenzione e il perfezionamento dei sistemi d'informazione. Per quelli di cui all'articolo 1 è competente innanzitutto l'UFAG, che si occupa di lanciare progetti corrispondenti. Nel caso di Acontrol e HODUFLU sono coin- volti anche altri servizi federali, soprattutto per quanto concerne gli aspetti tecnici. I sistemi condivisi con i servizi cantonali competenti vengono sviluppati d'intesa/in concertazione con i Cantoni.

Il capoverso 2 obbliga i servizi federali citati a fornire supporto all'UFAG nello sviluppo dei sistemi. Una forma di supporto, ad esempio, è la partecipazione di responsabili IT all'organizzazione di progetti affinché si occupino degli aspetti tecnici. I servizi federali hanno inoltre il compito di sviluppare la ne- cessaria infrastruttura e di garantire un funzionamento sicuro dei sistemi. Ciò significa che devono essere garantite permanentemente disponibilità ed efficienza.

Art. 27 Pubblicazione di dati Il capoverso 1 consente all'UFAG, in virtù della legislazione sulla protezione dei dati vigente, di pubbli- care o di comunicare, su richiesta, dati in forma anonima. Per dati anonimi si intendono dati che non consentono di risalire, direttamente o indirettamente, alla persona. L'adempimento di tale condizione deve essere verificato caso per caso.

L'articolo 27 non disciplina esplicitamente l'accesso ai dati o la comunicazione degli stessi ad Agro- scope. Quest'ultimo è parte integrante dell'UFAG (art. 3 cpv. 2 ORAgr) e può quindi, sulla base degli articoli 165c-165f LAgr nonché della presente ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'a- gricoltura, elaborare dati nella stessa misura dell'UFAG. Di conseguenza, per Agroscope non sono necessarie disposizioni specifiche.

Il capoverso 2 conferisce all'UFAG il diritto di comunicare ai servizi citati, in forma pseudonima, dati provenienti da AGIS, SIG, HODUFLU e in parte da Acontrol (dati di cui all'art. 6 lett. a-d) a scopo di ricerca e studio, nonché di valutazione e monitoraggio. In virtù dell'articolo 185 capoversi 1bis e 1ter LAgr e dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118), all'UFAG spetta il compito di monitorare la situazione dell'agricoltura e di valutare la politica agricola. Per rilevare e analizzare dati significativi nell'ambito del monitoraggio o della valutazione, i servizi coinvolti necessitano dei dati provenienti dai sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Tali servizi possono usufruire dei dati non solo a scopo di ricerca e studio, ma anche per la valutazio- ne e il monitoraggio. I dati in forma pseudonima sono dati in cui gli elementi riferiti a persone sono sostituiti con uno pseudonimo, ovvero un codice che può essere attribuito alle caratteristiche personali d'origine applicando una determinata regola. Tali dati sono quindi personali ai sensi della LPD soltanto (ma comunque) per il personale che conosce tale regola di classificazione o la chiave di lettura. Il diritto a fornire dati in forma pseudonima a scopo di ricerca e studio, nonché di valutazione e monito- raggio è legato al fatto che, nella pratica, i ricercatori spesso non sono interessati alle informazioni personali dei singoli dati, ciononostante questi ultimi non possono essere definitivamente resi anonimi perché deve rimanere la possibilità di determinare l'identità di una persona. I destinatari dei dati in forma pseudonima possono essere scuole universitarie sul territorio nazionale e i rispettivi istituti di ricerca (p.es. IFADPA, WSL). Per scuole universitarie si intendono le scuole universitarie ai sensi dell'articolo 3 della legge federale sull’aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (RS 414.20; LAU), ovvero le università (università cantonali, politecnici federali [PF], istituti universitari che hanno diritto a un sussidio) e le scuole universitarie professionali. La comunicazione a terzi è pre- sa in considerazione, se la richiesta è effettuata nell'ambito di un mandato dell'UFAG.

Con il capoverso 3 si consente all'UFAG di comunicare ai servizi di cui al capoverso 2 i dati inerenti all'indirizzo e al contatto a scopo di ricerca e studio, nonché di valutazione e monitoraggio. La comuni- cazione a terzi è presa in considerazione, se la richiesta è effettuata nell'ambito di un mandato dell'UFAG. I dati inerenti all'indirizzo e al contatto sono utilizzati per condurre sondaggi a partecipazio- ne facoltativa.

317

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

Il capoverso 4 autorizza la Confederazione a fornire, a scopo esecutivo, agli organi cantonali compe- tenti i numeri d'identificazione, gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono ottenuti dalla gestione dell'uten- te e dell'accesso di Agate. In tal modo, quando un utente di Agate aggiorna il proprio indirizzo e-mail e, soprattutto, il numero di cellulare, questi dati vengono trasferiti attraverso un sistema cantonale anche ad altri sistemi federali e vengono aggiornati e registrati attraverso i normali canali senza che il gestore debba fare altro.

Il capoverso 5 consente alla Confederazione di mettere a disposizione di terzi, per esempio di orga- nizzazioni label, per controlli di diritto privato, dati sui controlli non degni di particolare protezione, allo scopo di creare sinergie. A tal fine è necessario il consenso del gestore.

In base al capoverso 6 l'UFAG può, per legge, rendere accessibili o trasmettere dati a determinate autorità. Tale capoverso include la possibilità che tali autorità, da parte loro, rendano accessibili o trasmettano i dati a terzi, se ciò è previsto in un accordo internazionale, una legge o un'ordinanza. Quale esempio si può citare l'allegato 11 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, in virtù del quale l'UFV è obbligato a pubblicare un elenco dei centri di raccolta del bestiame e delle aziende di piscicoltura omologati.

Art. 28 Conservazione e distruzione dei dati Al capoverso 1 è prevista una durata di conservazione minima dei dati acquisiti di 5 anni. Tale limite si applica ai dati acquisiti in forma sia cartacea, sia elettronica, per esempio via Internet. Esso si basa su valori empirici ricavati, ad esempio, da ricorsi contro decisioni relative ai pagamenti diretti.

Il capoverso 2 prevede, per misure finanziate nell'ambito dei miglioramenti strutturali, un obbligo di conservazione di 20 anni a partire dalla liquidazione. Tale durata si fonda sul divieto di 20 anni di mo- dificare la destinazione e di frazionare, prescritto nel registro fondiario.

Il capoverso 3 definisce termini di conservazione differenti per dati degni e non degni di particolare protezione. Tra i primi si annoverano, ad esempio, dati sulle misure amministrative disposte e sui pro- cedimenti penali in Acontrol. Considerato che determinati controlli vengono effettuati con una frequen- za di 8 anni, la durata di conservazione di 16 anni per dati degni di particolare protezione è adeguata. Per gli altri dati si applicano 30 anni analogamente alle prescrizioni del registro delle imprese e degli stabilimenti dell'Ufficio federale di statistica.

Al capoverso 4 si conferisce all'UFAG il diritto di conservare più a lungo nei sistemi i dati anonimizzati. Tale opzione è importante se si pensa alla possibilità di avere a disposizione diverse serie di dati.

Il capoverso 5 obbliga l'UFAG a offrire i dati all'Archivio federale prima di eliminarli.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione del diritto vigente Considerata la revisione totale che comporta il cambio del titolo dell'ordinanza sui dati agricoli in "ordi- nanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura", con l'entrata in vigore della nuova norma- tiva l'ordinanza vigente è abrogata.

Art. 30 Modifica del diritto vigente Le ordinanze citate vengono adeguate laddove necessario in considerazione della revisione totale e del nuovo titolo dell'ordinanza.

318

Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

Art. 31 Disposizioni transitorie Il capoverso 1 disciplina la transizione della fornitura dei dati strutturali in relazione all'anticipazione, nel 2015, del periodo di acquisizione dei dati. Considerato che quest'ultimo viene anticipato per la prima volta nel 2015, i Cantoni dovranno fornire anticipatamente i dati strutturali per la prima volta in quell'anno. Di conseguenza, per il 2014 vale ancora il termine del 30 settembre.

Il capoverso 2 si riferisce al passaggio alla registrazione georeferenziata delle superfici. Per l'applica- zione dei modelli di geodati minimi, l'ordinanza sulla geoinformazione prevede un termine transitorio di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione da parte dell'ufficio competente. Quest'ultima è avvenuta sul sito Internet dell'UFAG1 il 1° giugno 2012. Di conseguenza, dal 1° giugno 2017 i Cantoni sono obbligati a fornire i dati al sistema federale (art. 165e LAgr) secondo i modelli di geodati minimi. Gli articoli 4 lettera c, 11 capoversi 2 e 3 e 12 sono vincolanti per un Cantone dal momento dell'applica- zione dei modelli di geodati minimi conformemente all'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinfor- mazione, e comunque al più tardi dal 1° giugno 2017.

Art. 32 Entrata in vigore L'ordinanza entra in vigore assieme alle altre elaborate nel quadro della PA 14-17. Per i sistemi GADES e MAPIS è prevista un'eccezione, in quanto saranno operativi dal 1° gennaio 2015.

15.4 Ripercussioni

15.4.1 Confederazione

La revisione totale tiene conto dell'evoluzione generale degli strumenti informatici e, in particolare, dei necessari adeguamenti legati alla PA 14-17. L'efficace applicazione della politica agricola (anche dal profilo dell'esecuzione e della valutazione) richiede sistemi d'informazione funzionali, poggiati sull'in- frastruttura informatica gestita dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricer- ca DEFR. Dal 2014, i pagamenti diretti vengono calcolati diversamente; di conseguenza, devono essere ade- guati o nuovamente sviluppati e introdotti tutti i sistemi d'informazione che fanno riferimento a tali dati o utilizzano tali informazioni. I sistemi centrali HODUFLU, GADES e MAPIS fanno sì che i Cantoni non debbano sviluppare nuove applicazioni. I fondi federali necessari agli adeguamenti, allo sviluppo e all'introduzione sono già stati stanziati e sono a disposizione fino al 2016 incluso. Tali sistemi necessitano anche di assistenza tecnica, nonché di essere continuamente sviluppati, ge- nerando di volta in volta anche uscite supplementari per il personale. Il dispendio aggiuntivo perma- nente per la gestione dei sistemi in questione si stima, a partire dal 2014, in tre posti a tempo pieno. I sistemi SIG, HODUFLU, Astat-2, Agate e MAPIS snelliscono e agevolano allo stesso modo l'esecu- zione sia dei provvedimenti attuali sia di quelli previsti nel quadro della Politica agricola 2014-2017. Mediante sistemi disponibili e gestiti a livello centrale come HODUFLU o SIG saranno eliminati gli ostacoli d'esecuzione intercantonali. I sistemi informatici centrali sono, da un lato d'aiuto per l'esecu- zione e la collaborazione tra servizi federali e tra Confederazione e Cantoni e, dall'altro, utili per l'ulte- riore sviluppo, l'esecuzione e la valutazione della politica agricola. Per poter svolgere tali compiti con un'elevata qualità, i sistemi necessitano permanentemente di interventi di manutenzione e ottimizza- zione.

15.4.2 Cantoni

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni diversi sistemi d'informazione per l'esecuzione della legislazione agricola. L'utilizzo di HODUFLU e MAPIS è obbligatorio. La registrazione dei flussi di sostanze nutritive da parte dei gestori e l'abolizione dell'obbligo contrattuale per la cessione di concimi

1 http://www.blw.admin.ch/dienstleistungen/00568/01328/01329/index.html?lang=it

319

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

aziendali nel quadro della legislazione sulla protezione delle acque generano uno sgravio per i Canto- ni sul piano finanziario e del personale. I Cantoni possono inserire direttamente in MAPIS i dati per il trattamento delle domande richiesti nell'ambito dei miglioramenti strutturali e delle misure sociali colla- terali, potendo così rinunciare allo sviluppo di un proprio sistema o alla creazione di interfacce.

I Cantoni, inoltre, grazie alla possibilità di utilizzare facoltativamente Acontrol e GADES, possono evi- tare di sviluppare nuove applicazioni. I Cantoni devono tuttavia far fronte al dispendio correlato all'ac- quisizione o alla gestione dei dati, a meno che i gestori o le organizzazioni di controllo vengono coin- volti in questo processo.

Vanno altresì adeguati i sistemi informatici cantonali per la registrazione e la gestione di dati numerici nell'ambito dei pagamenti diretti.

Occorre inoltre adeguare le interfacce ad altre applicazioni cantonali e ai sistemi d'informazione sull'a- gricoltura della Confederazione. Ciò è possibile nel quadro di operazioni ordinarie di manutenzione, sempreché non siano previste ristrutturazioni totali di sistema.

15.4.3 Economia

Utilizzando l'architettura orientata ai servizi (SOA) messa a disposizione dal Dipartimento, si ottiene un guadagno in termini economici. Ciò presuppone, però, che l'infrastruttura nel quadro dell'amministra- zione agricola venga utilizzata non solo dai servizi federali, ma anche da partner esterni. Com'era attualmente il caso, i dati sono disponibili gratuitamente. Per forniture dispendiose di dati a terzi, un'e- ventuale tassa viene stabilita in virtù dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20042 sugli emolumenti e dell'ordinanza del 16 giugno 20063 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

15.5 Rapporto con il diritto internazionale

L'ordinanza è compatibile con il diritto internazionale e bilaterale.

15.6 Basi legali

La presente ordinanza si basa sugli articoli 165c-165g (nuova LAgr), 181 capoverso 1bis e 185 capo- versi 2 e 3 LAgr, sull'articolo 25 della legge sulla statistica federale nonché sull'articolo 54a della legge sulle epizoozie (LFE).

15.7 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 RS 172.041.1 3 RS 910.11

320

Avamprogetto dell’8 aprile 2013

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)

del ....

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 165g, 177 capoverso 1, 181 capoverso 1bis e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 25 della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale; visto l'articolo 54a dell'ordinanza del 1° luglio 19663 sulle epizoozie, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina l'acquisizione, la trasmissione e l'ulteriore trattamento dei dati nei seguenti sistemi d'informazione:

1. sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (art.

165c LAgr);

2. sistema d'informazione per i dati sui controlli (art. 165d LAgr);

3. sistema d'informazione geografica (art. 165e LAgr);

4. sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive

(art. 165f LAgr);

5. in altri sistemi d'informazione.

Sezione 2: Sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi

Art. 2 Dati Il sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) contiene i seguenti dati: a. i dati aziendali di cui all'allegato 1 numero 1; b. i dati strutturali di cui all'allegato 1 numero 2; c. i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti di cui all'allegato 1 numero 3.

1 RS 910.1 2 RS 431.01 3 RS 916.40

2013–...... 321

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

Art. 3 Acquisizione dei dati 1 I Cantoni acquisiscono i dati. 2 Essi possono delegare l'acquisizione dei dati ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita. 3 Essi acquisiscono i dati secondo le seguenti tempistiche: a. dati aziendali aggiornati: correntemente; b. dati strutturali: una volta l'anno; c. dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti: una volta l'anno.

Art. 4 Frequenza e termini della trasmissione dei dati I Cantoni trasmettono i dati all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) entro i seguenti termini: a. dati aziendali: entro 7 giorni al massimo dall'aggiornamento nel proprio sistema informatico; b. dati strutturali: settimanalmente come da avanzamento della registrazione nel proprio sistema informatico e integralmente entro il 31 maggio dell'anno di contribuzione; c. dati sulle superfici in caso di registrazione georeferenziata di cui all'articolo 12: entro il 31 luglio dell'anno di contribuzione; d. dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti per l'anno successivo: entro il 30 settembre dell'anno di acquisizione; e. dati sui pagamenti diretti, inclusa la versione definitiva dei dati di cui alle lettere b e c: entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.

Art. 5 Comunicazione dei dati o collegamento ad altri sistemi d'informazione I dati di cui all'articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi scaricati online da AGIS, per l'adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr):

a. Ufficio federale di statistica; b. Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del Paese; c. Istituto di virologia e immunoprofilassi; d. Amministrazione federale delle dogane; e. Regia federale degli alcool; f. Istituto svizzero per gli agenti terapeutici; g. Servizio di accreditamento svizzero.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

Sezione 3: Sistema d'informazione per i dati sui controlli

Art. 6 Dati Il sistema d'informazione per i dati sui controlli (Acontrol) contiene i seguenti dati: a. le indicazioni sull'azienda e sul gestore di cui all'allegato 1 numero 1 lettere a e b; b. i dati strutturali di cui all'allegato 1 numero 2 lettere a, b e d; c. i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti di cui all'allegato 1 numero 3; d. i dati di base relativi ai controlli e i risultati dei controlli di cui all'allegato 2 lettere a e b; e. le informazioni concernenti misure d'esecuzione generali e procedure penali di cui all'allegato 2 lettera c; f. le indicazioni sulla riduzione o il diniego dei pagamenti diretti di cui all'allegato 2 lettera d.

Art. 7 Acquisizione dei dati 1 I Cantoni acquisiscono i dati sulla base dei controlli condotti. 2 Essi possono delegare l'acquisizione dei dati a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

Art. 8 Frequenza e termini della registrazione dei dati I Cantoni registrano i dati in Acontrol: a. inserendoli direttamente entro 7 giorni al massimo dall'avvenuto controllo; b. almeno una volta la settimana, scaricandoli dal proprio sistema informatico.

Art. 9 Collegamento ad altri sistemi d'informazione I dati di cui all'articolo 6 lettere a-c possono essere acquisiti da AGIS.

Sezione 4: Sistema d'informazione geografica

Art. 10 Dati Il sistema d'informazione geografica (SIG) dell'UFAG contiene i seguenti geodati di cui all'allegato 3: a. dati sui limiti delle zone agricole e sulle zone declive; b. dati sulle superfici agricole e sul catasto viticolo; c. altri dati geografici a sostegno dell'esecuzione della LAgr; d. altri dati geografici di interesse agricolo.

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Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

Art. 11 Acquisizione dei dati 1 L'UFAG acquisisce periodicamente i dati di cui all'articolo 10 lettere a, c e d. 2 I Cantoni acquisiscono una volta l'anno i dati di cui all'articolo 10 lettera b. 3 I Cantoni possono delegare l'acquisizione dei dati ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

Art. 12 Frequenza e termini della registrazione o della trasmissione dei dati 1 Per la registrazione e il trattamento dei dati i Cantoni possono utilizzare il servizio di registrazione di dati geoagricoli (GADES) messo a disposizione dall'UFAG. L’intero processo deve essere chiuso entro il 31 luglio dell'anno di contribuzione. 2 Se utilizzano i propri SIG, i Cantoni trasmettono i geodati corretti di cui all'articolo

10 lettera b all'UFAG entro il 31 luglio dell'anno di contribuzione.

Art. 13 Collegamento ad altri sistemi d'informazione Per l'utilizzo di GADES secondo l'articolo 12 capoverso 1 possono essere acquisiti dati da AGIS conformemente all'allegato 1 numero 1.

Sezione 5: Sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive

Art. 14 Dati Il sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive (HODUFLU) contiene i seguenti dati: a. le indicazioni sull'azienda e sul gestore di cui all'allegato 1 numero 1 lettere a e b; b. i contratti sui trasferimenti di sostanze nutritive tra le aziende; c. i dati sui prodotti e sui quantitativi di sostanze nutritive trasferiti.

Art. 15 Acquisizione dei dati 1 L'UFAG acquisisce i dati dal gestore. Quest'ultimo li registra e li gestisce direttamente utilizzando l'applicazione Internet HODUFLU. 2 L'autorità cantonale competente può rettificare o completare i dati in HODUFLU nell'ambito della sua competenza esecutiva.

Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d'informazione I dati di cui all'articolo 14 lettera a possono essere acquisiti da AGIS.

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

Sezione 6: Altri sistemi d'informazione

Art. 17 Sistema d'informazione su progetti nell'ambito del credito agricolo e delle migliorie fondiarie Il Sistema d'informazione su progetti nell'ambito del credito agricolo e delle migliorie fondiarie (MAPIS) contiene i seguenti dati: a. indicazioni sull'azienda o sull'opera e sul richiedente; b. dati aziendali e dati sul progetto; c. dati finanziari (calcolo o importo del sostegno).

Art. 18 Acquisizione dei dati delle domande per MAPIS 1 I Cantoni acquisiscono i dati delle domande. 2 Essi inseriscono i dati delle domande direttamente in MAPIS.

Art. 19 Collegamento di MAPIS ad altri sistemi d'informazione I dati di cui all'articolo 17 lettera a possono, se disponibili, essere acquisiti da AGIS per verificare la domanda.

Art. 20 Portale Internet Agate Il portale Internet Agate contiene i seguenti dati d'accesso degli utenti: a. numero d'identificazione; b. indirizzo; c. contatto; d. data di nascita; e. organizzazione o Ufficio.

Art. 21 Acquisizione dei dati per Agate L'UFAG acquisisce i dati dall'utente, se non sono disponibili in AGIS. In caso di mancata disponibilità in AGIS, l'utente registra i dati direttamente nel portale Internet.

Art. 22 Collegamento tra Agate e altri sistemi d'informazione 1 I dati di cui all'articolo 20 lettere a-d possono essere acquisiti da AGIS. 2 I dati di cui all'articolo 20 lettere a e b possono essere acquisiti dai sistemi collegati ad Agate.

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Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

Art. 23 Sistema di supporto decisionale 1 L'UFAG alimenta il sistema di supporto decisionale (Astat) con dati provenienti dai suoi sistemi d'informazione. 2 Esso utilizza Astat per svolgere i propri compiti, segnatamente per: a. garantire l'esecuzione della legge sull'agricoltura e verificare l'efficacia dei provvedimenti; b. rendere conto dell'utilizzo dei fondi; c. sostenere l'evoluzione della politica agricola; d. sostenere l'allestimento di statistiche e pubblicazioni.

Sezione 7: Disposizioni comuni

Art. 24 Prescrizioni sull'acquisizione e la trasmissione di dati 1 L'UFAG emana, d'intesa con gli Uffici federali coinvolti, prescrizioni: a. sul periodo di acquisizione; b. sulla portata e sui contenuti dell'acquisizione dei dati; c. sui formati dei dati per la loro trasmissione. 2 Esso mette a disposizione online i documenti vincolanti concernenti i limiti di acquisizione, i cataloghi di dati, la struttura dei dati o i questionari. 3 Se i Cantoni o gli altri organi d'acquisizione utilizzano cataloghi di dati o questionari propri, i loro contenuti devono essere conformi alle prescrizioni dell'UFAG.

Art. 25 Qualità e rettifica dei dati 1 La Confederazione verifica periodicamente la qualità dei dati acquisiti dagli organi d'acquisizione. In caso di qualità insufficiente, i servizi cantonali e federali possono obbligare gli organi d'acquisizione a rettificare i dati. 2 Gli organi d'acquisizione che inseriscono i dati nei sistemi d'informazione assicurano la tempestiva rettifica dei dati lacunosi nel rispettivo periodo di elaborazione in corso.

Art. 26 Sviluppo e funzionamento dei sistemi nonché competenze 1 La Confederazione sviluppa, in collaborazione con i Cantoni, i sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 e se ne assume la responsabilità dal profilo tecnico. 2 Il fornitore di prestazioni informatiche del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, l'Ufficio federale dell’informatica e delle telecomunicazioni e l'Ufficio federale di topografia swisstopo prestano assistenza tecnica all'UFAG per lo sviluppo dei sistemi. Essi mettono a disposizione le

326

Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

necessarie infrastrutture e sono responsabili del funzionamento sicuro dei sistemi d'informazione o dei servizi.

Art. 27 Pubblicazione di dati 1 L'UFAG può rendere accessibili al pubblico o comunicare dati in forma anonima. 2 A scopo di ricerca e studio nonché di valutazione e monitoraggio, l'UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a-d, 10 e 14 alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca in forma pseudonima. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell'UFAG. 3 A scopo di ricerca e studio nonché di valutazione e monitoraggio, su richiesta l'UFAG può comunicare alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca l'indirizzo o il contatto del gestore senza riferimento ad altri dati dello stesso. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell'UFAG. 4 L'UFAG può comunicare i dati di Agate di cui all'articolo 20 lettere a-c alle autorità cantonali competenti a scopo d'esecuzione. 5 L'UFAG e l'UFV possono, con il consenso del gestore, mettere a disposizione per controlli di diritto privato i dati di base relativi ai controlli e i risultati dei controlli di diritto pubblico di cui all'allegato 2 lettere a, b e d. 6 Le autorità che nell'ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura secondo gli articoli 165c-165f LAgr o la presente ordinanza possono rendere accessibili o comunicare dati non degni di particolare protezione se prescritto nel diritto federale o in un accordo internazionale.

Art. 28 Conservazione e distruzione dei dati 1 Per i dati acquisiti si applica, di regola, una durata di conservazione minima di 5 anni. 2 I dati di cui all'articolo 17 lettera b devono essere conservati dal servizio responsabile dell'acquisizione per 20 anni dopo la liquidazione. 3 I dati dei sistemi d'informazione possono essere conservati per la durata sottoindicata e resi accessibili agli aventi diritto: a. dati degni di particolare protezione: 16 anni; b. gli altri dati: 30 anni. 4 I dati registrati nel sistema in forma anonima possono essere conservati più a lungo rispetto ai limiti di cui al capoverso 3 lettere a e b. 5 Se l'UFAG non è competente per l'archiviazione dei dati, prima di distruggerli deve offrirli all'Archivio federale.

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Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 7 dicembre 19984 sui dati agricoli è abrogata.

Art. 30 Modifica del diritto vigente Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 novembre 20055 sulla produzione primaria:

Art. 3 cpv. 1 1 Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all’ordinanza del [data]6 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura.

2. Ordinanza del 29 ottobre 20087 concernente il Sistema d'informazione per il

Servizio veterinario pubblico: Titolo 1.2 Fonti di dati, inserimento al numero 1 Dati secondo gli articoli 165c capoverso 2 e 165d capoverso 3 della legge del 29 aprile 19988 sull'agricoltura.

Art. 31 Disposizioni transitorie 1 Per il 2014 il termine per la fornitura dei dati di cui all'articolo 4 lettera b è il 30 settembre 2014. 2 Gli articoli 4 lettera c, 11 capoversi 2 e 3 e 12 si applicano dal momento della realizzazione dei modelli di geodati da parte del rispettivo Cantone conformemente all'ordinanza del 21 maggio 20089 sulla geoinformazione, ma al più tardi dal 1° giugno 2017.

4 [RU1999 540, RU 2000 1492, RU 2001 3554, RU 2003 3687, RU 2003 4963, RU 2006 897, RU 2007 141, RU 2007 6443, RU 2008 3857, RU 2010 2551, RU 2010 5885, RU 2011 5297, RU 2011 5453, RU 2012 6859] 5 RS 916.020 6 RS ... 7 RS 916.408 8 RS 910.1 9 RS 510.620

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

Art. 32 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014. 2 Gli articoli 12 capoverso 1 e 17-19 entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

Allegato 1 (art. 2, 6 lett. a–c, 14 lett. a)

1. Dati aziendali

Numero personale cantonale Nome, indirizzo e comune di domicilio della persona o sede della società di persone Numero di telefono, indirizzo e-mail a. Informazioni sul gestore Anno di nascita del gestore o anno di costituzione della persona giuridica Attività professionale principale Forma giuridica Lingua Numeri d'identificazione della rispettiva forma di azienda: numero cantonale dell'azienda, numero RIS, IDI, numero BDTA Forme di azienda e di comunità (incl. numero di aziende associate)

b. Informazioni sull'azienda Indirizzo della forma di azienda Coordinate della forma di azienda Altitudine dell'azienda in m s.l.m. Appartenenza territoriale o alla zona Informazioni sulle specie animali Dati per l'assegnazione di una persona addetta c. Dati di accesso GADES al controllo a un'azienda da controllare I dati registrati di cui al numero 1 lettere a e b devono assicurare l'esecuzione dei seguenti atti legislativi:

1. aziende di cui all'ordinanza del 7 dicembre 199810 sulla terminologia

agricola e all'ordinanza del 30 giugno 199311 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;

2. aziende detentrici di animali di cui all'OTerm e all'ordinanza del 27 giugno

199512 sulle epizoozie;

10 RS 910.91 11 RS 431.903

330

Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

3. risultati e misure d'esecuzione di tutti i controlli condotti nelle aziende

agricole e detentrici di animali nel campo d'applicazione dell'ordinanza del ...13 sul coordinamento dei controlli;

4. aziende di cui all'ordinanza del 23 novembre 200514 concernente la

produzione primaria.

2. Dati strutturali

Superficie coltiva aperta, superficie inerbita, superfici a. Informazioni con colture perenni, superficie coltivata tutto l’anno sull'utilizzo della al coperto, altre superfici all'interno della superficie superficie aziendale agricola utile, superfici fuori della superficie agricola utile Animali tenuti per categoria di animali (per classe di b. Informazioni sugli età o di peso), apicoltura e acquacoltura incluse, animali nonché tipo di detenzione/forma di produzione; durata, numero e categorie degli animali estivati Numero di persone impiegate, secondo il sesso, la c. Dati generali categoria e il grado di occupazione, quantità di zucchero disciplinate contrattualmente e consegnate d. Vendita diretta Indicazioni sulla vendita diretta

12 RS 916.401 13 RS ... 14 RS 916.020

331

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

3. Dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti

secondo l'ordinanza del ...15 sui pagamenti diretti

Tipo di contributi per gestore e azienda Importo dei contributi per gestore e azienda Dati di base per il calcolo dei contributi Riduzioni di contributi in franchi e su indicazione Informazioni sui della base legale della riduzione secondo l'ordinanza pagamenti diretti sui pagamenti diretti Restituzioni e versamenti di contributi degli anni precedenti in franchi Dati sulla notifica per i pagamenti diretti di cui all'articolo 91 dell'ordinanza sui pagamenti diretti nonché sulle organizzazioni di controllo

15 RS ...

332

Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

Allegato 2 (art. 6 lett. d–f) Dati sui controlli Oggetto del controllo (identificazione dell'unità aziendale controllata) Contenuto del controllo (una o più rubriche di controllo) Data del controllo a. Dati di base del controllo Ente di controllo Motivo del controllo Tipo di controllo (con o senza preavviso) Stato del controllo Lacune riscontrate con descrizione (gravità, portata, recidiva, b. Risultati del ecc.) controllo Elementi di una rubrica di controllo non controllati e inesatti Misure amministrative disposte quali eliminazione delle c. Informazioni lacune, divieto di detenzione degli animali, confisca, sequestro concernenti (legislazione sulle epizoozie), sequestro (diritto sulle derrate misure alimentari), revoca dell'autorizzazione, controllo successivo d'esecuzione generali e Altre misure quali rimborso ed esclusione dagli aiuti procedure finanziari, fatturazione delle spese penali Procedura penale avviata

Tipo di riduzione (riduzione del totale dei pagamenti diretti o di determinati tipi di pagamenti diretti) d. Riduzioni dei Categorie interessate dalla riduzione, a seconda del tipo di pagamenti riduzione diretti Riduzione in CHF o in punti Riduzione calcolata I dati sui controlli devono assicurare i controlli nel campo d'applicazione dell'ordinanza del ...16 sul coordinamento dei controlli. È possibile registrare ulteriori dati sui controlli dettati dalle legislazioni sull'agricoltura, sulle derrate alimentari, sulle epizoozie e sulla protezione degli animali.

16 RS ...

333

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

Allegato 3 (art. 10) Geodati a. Geodati sui limiti delle zone agricole e sulle zone declive (servizio competente Confederazione)

149.1 Limiti delle zone agricole di cui all'ordinanza del

7 dicembre 199817 sulle zone agricole

152.1 Zone declive (zone declive)

152.2 Vigneti in zone declive (zone declive)

b. Geodati sulle superfici agricole e sul catasto viticolo (servizio competente Cantone)

151.1 Catasto viticolo

Modelli di geodati 153.1 Superfici utili (superfici agricole) minimi Gestione agricola 153.2 Perimetro Vigneti in zone terrazzate (superfici agricole)

153.3 Superfici per la promozione della biodiversità Q II,

qualità (superfici agricole)

153.4 Superfici per la promozione della biodiversità Q II,

interconnessione (superfici agricole)

153.5 Perimetro SAU (più superfici con “siepi e boschetti

campestri e rivieraschi” e “superfici in zone rivierasche lungo i corsi d’acqua”) e superfici d'estivazione (superfici agricole)

153.6 Unità di gestione (superfici agricole)

c. Altri dati geografici a supporto dell'esecuzione della LAgr

Altri modelli di 77.1 Carta delle attitudini climatiche per l’agricoltura geodati minimi 77.2 Carta digitale delle attitudini dei suoli della Svizzera

150 Registro delle denominazioni d'origine (DOP) e delle

indicazioni geografiche d. Altri dati geografici di interesse agricolo Altri dati geografici Carta del rischio d'erosione ecc.

17 RS 912.1

334

Avamprogetto dell’8 aprile 2013

16 Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo)

16.1 Situazione iniziale

L'agricoltura e la filiera alimentare svizzere sono sottoposte a una pressione concorrenziale sempre maggiore sui mercati nazionale e internazionale. Con la firma della Carta sulla qualità, nell'estate 2012, la categoria ha manifestato la propria volontà a perseguire la strategia della qualità come chiave di competitività. Anche il Consiglio federale persegue, con il messaggio sulla PA 14-17, lo stesso obiettivo e propone, pertanto, di sostenere ulteriormente l'orientamento dell'agricoltura e della filiera alimentare svizzere alla strategia della qualità. In futuro, per conservare o impiegare ancora meglio il potenziale di creazione di valore aggiunto del settore, i prodotti dell'agricoltura e della filiera alimentare svizzere dovranno posizionarsi sui mercati all'insegna della leadership qualitativa. Tale ruolo guida dovrà essere assunto dall'agricoltura e dalla filiera alimentare svizzere mediante, soprattutto, una produzione particolarmente sostenibile dei prodotti.

Qualità e sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare svizzere sono elementi fondamentali del concetto di sovranità alimentare. Le misure di promozione della presente ordinanza mirano anche a rafforzare, mediante l’innovazione, l’integrazione di aspetti inerenti alla sostenibilità nonché il coinvolgimento o la cooperazione di più livelli della catena di valore aggiunto, tali elementi della sovranità alimentare.

Con la modifica dell'articolo 11 della legge sull'agricoltura, il Consiglio federale può promuovere in maniera mirata provvedimenti nell'ambito della qualità e della sostenibilità. Inoltre, occorre sfruttare maggiormente il potenziale d'innovazione della categoria: lungo la catena di valore aggiunto le innovazioni acquisiscono un'importanza sempre crescente. Così facendo, l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere potranno orientarsi in maniera ottimale alle aspettative dei consumatori e ottenere un valore aggiunto il più possibile elevato.

L'articolo 11 sottostà al principio dell'articolo 7 LAgr in base al quale le condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli devono essere fissate in modo da consentire all’agricoltura di produrre in maniera sostenibile e poco costosa e di ottenere dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile. Il tutto, tenendo particolarmente conto delle esigenze in materia di sicurezza dei prodotti e di protezione dei consumatori.

Nella sua forma attuale, l'articolo 11 fornisce pertanto una base legale per sostenere in maniera sussidiaria provvedimenti della categoria orientati ai seguenti obiettivi:

 miglioramento e garanzia della qualità e della sostenibilità nella produzione, trasformazione e commercializzazione;

 creazione e salvaguardia del valore aggiunto;

 potenziamento della collaborazione tra le catene di valore aggiunto; e

 sostegno alle innovazioni in questi ambiti.

335

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare Indagine conoscitiva

16.2 Sintesi dei principali elementi

L'ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) concretizza i due seguenti tipi di provvedimenti:

 promozione di programmi per la qualità e la sostenibilità;

 progetti innovativi di sostenibilità.

Promozione di programmi per la qualità e la sostenibilità

È possibile promuovere l'adesione e la partecipazione a programmi per la qualità o la sostenibilità, il cui profilo dei requisiti va chiaramente oltre le esigenze minime fissate per legge (p.es. prodotti biologici o prodotti provenienti dalla detenzione di animali particolarmente rispettosa della specie o da una produzione rispettosa delle risorse). Si sostiene la partecipazione delle aziende agricole a un programma sulla qualità per i primi quattro anni. Si tratta di un finanziamento vincolato all'azienda, che funge da aiuto nella fase di adesione a un programma per la qualità e serve a coprire i costi di partecipazione (in particolare i costi del controllo), ma non vale come indennizzo delle prestazioni d'interesse generale. I programmi devono prevedere un processo di miglioramento continuo (PMC), com'è solito in base alle norme ISO.

È altresì possibile sostenere lo sviluppo di nuovi programmi o l'ulteriore sviluppo di programmi già esistenti. In questo caso l'aiuto finanziario viene concesso all'ente promotore, nell'obiettivo di implementare più velocemente requisiti rilevanti nell'ambito della qualità e della sostenibilità. In tal modo si vuole concentrare la promozione dello sviluppo su processi e prodotti futuri. Nel quadro dell'ulteriore sviluppo, invece, si promuovono interventi volti a migliorare in maniera determinante il profilo della prestazione di un programma esistente. Tale fase non va pertanto confusa con il PMC, comunque presupposto. Casi di ulteriore sviluppo possono essere considerati, ad esempio, le ottimizzazioni negli ambiti della protezione del clima e delle risorse, dell'energia e della biodiversità.

La domanda è presentata da raggruppamenti di produttori e addetti alla trasformazione o commercianti. Si può far richiesta di un finanziamento sussidiario per tutte le fasi progettuali dei programmi (accertamenti preliminari, fase iniziale e partecipazione).

Per ottenere il finanziamento, un programma deve adempiere i seguenti criteri:  essere significativo per il mercato e rilevante per il valore aggiunto;  garantire le qualità richieste dai consumatori (in particolare integrare aspetti di sostenibilità);  presentare un approccio innovativo;  fissare un'evoluzione progressiva dello standard;  coinvolgere diversi livelli della catena di valore aggiunto.

Progetti innovativi di sostenibilità

Con il presente provvedimento è possibile promuovere in senso lato progetti innovativi e orientati all'economia aziendale. Si tratta di progetti dai costi e dalle tempistiche limitati, che però perseguono contemporaneamente obiettivi di sostenibilità e di natura economico-aziendale. Possono essere sostenute sussidiariamente tutte le fasi del progetto (accertamenti preliminari, fase iniziale e partecipazione). Il promovimento dell'innovazione dovrebbe favorire la concretizzazione di idee in piani d'attuazione e l'implementazione di questi ultimi. A lungo termine, però, i progetti devono potersi autofinanziare.

Un progetto deve adempiere i seguenti criteri:  presentare un approccio innovativo (p.es. dal profilo dei prodotti, del marketing, della forma di organizzazione o di partenariato);

336

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura Indagine conoscitiva e nella filiera alimentare

 integrare aspetti di sostenibilità mediante obiettivi quantificati;  fungere da modello per l'intera categoria;  avere potenziale di utilizzo delle opportunità di mercato;  giovare in primo luogo all'agricoltura (ovvero enti promotori con partecipazione prevalentemente dal mondo agricolo);  prevedere una cooperazione nella catena di valore aggiunto.

I tipi di provvedimento sono definiti in base agli strumenti già esistenti e a quelli nuovi proposti nel quadro della PA 14-17. Eventuali doppioni nell'ambito della promozione vengono così evitati. Sono auspicati effetti di sinergia con altri strumenti per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi definiti nei settori dell'ambiente, del paesaggio e del valore aggiunto.

16.3 Struttura dell'ordinanza e commento ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Provvedimenti sostenuti

Sono definite le due forme di tipi di provvedimenti che possono essere promossi in virtù della presente ordinanza.

La lettera a comprende standard di qualità privati e facoltativi o programmi label che garantiscono qualità controllata e sostenibilità.

La lettera b contempla progetti innovativi di sostenibilità, sostenuti congiuntamente da diversi livelli della catena di valore aggiunto. Si incentivano progetti nell'ambito della sostenibilità che presentano innovazioni quali nuovi processi organizzativi o nuove forme di cooperazione e commercializzazione.

Art. 2 Esigenze generali

L'articolo 2 elenca i requisiti generali per entrambi i tipi di provvedimenti.

Art. 3 Provvedimenti non sostenuti La qualità dei prodotti agricoli in senso stretto continua a essere responsabilità delle singole imprese. I controlli di qualità (incl. le analisi di laboratorio) dei prodotti agricoli non vengono pertanto cofinanziati. Un’eccezione a tale principio è costituita dai controlli dei prodotti effettuati per campionatura, necessari per verificare l’efficacia e l'evoluzione dei servizi di assicurazione della qualità.

La lettera b assicura che si evitino doppi finanziamenti e accumuli con contributi federali erogati sulla base di altri atti normativi. Va garantito, in particolare, che non vi sia un doppio sovvenzionamento in base a provvedimenti riferiti alla legge sulla protezione della natura e del paesaggio (segnatamente nel settore dei parchi) o a progetti nel quadro della nuova politica regionale. A tal fine viene garantito un coordinamento con i rispettivi Uffici federali (p.es. UFAM, SECO).

Art. 4 Ente promotore La collaborazione all'interno della catena di valore aggiunto è un presupposto per il sostegno, per tale motivo nell'ente promotore del provvedimento deve essere rappresentato, oltre a quello dei produttori, anche un altro livello della catena di valore aggiunto.

In linea di principio, quali enti promotori di programmi per la qualità e la sostenibilità si prediligono organizzazioni di categoria nazionali rappresentative, in modo da escludere provvedimenti concorrenti e un'eventuale promozione a questi connessa, ritenuta inefficace dal contribuente. Ciò non è però l'aspetto principale nella promozione di progetti innovativi, considerato che nella maggior parte dei

337

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare Indagine conoscitiva

casi l'innovazione viene sostenuta da un ente promotore pionieristico. Si presuppone, tuttavia, che un provvedimento presenti potenziale per l'intera categoria.

Art. 5 Costi computabili In questo articolo sono elencati i costi computabili.

Art. 6 Mezzi finanziari propri Ai sensi dell'articolo 8 LAgr, la promozione della qualità e dello smercio nonché l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato spettano innanzitutto agli agricoltori e alle loro organizzazioni. Il sostegno della Confederazione ai produttori o alle relative organizzazioni di categoria avviene in maniera sussidiaria e l'aiuto finanziario può, in ogni caso, ammontare al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Di conseguenza, si presuppone un sufficiente autofinanziamento.

Art. 7 Importo e durata dell'aiuto finanziario L'importo e la durata dell'aiuto finanziario dipendono dalla fase in cui si trova il progetto da promuovere.

Accertamenti Aiuto iniziale Partecipazione preliminari Scopo Allestimento delle basi Lancio e prima Aiuto ai produttori per decisionali o del piano implementazione del l'adesione a un aziendale e progetto sulla base determinato determinazione della relativa programma o progetto dell'attuazione dell'idea descrizione e del piano di progetto aziendale Esempi Studi di fattibilità, Allestimento del Contributo ai costi per ricerca o analisi di manuale e della lista di il controllo e la mercato, valutazioni controllo, ecc. certificazione durante della sostenibilità, la fase d'adesione modelli di finanziamento, ecc. Durata massima Nessuna 4 anni 4 anni Importo Fr. 20‘000, al massimo 50% al massimo 50% al massimo 50% Finanziamento Vincolato al Vincolato al Vincolato all'azienda provvedimento provvedimento agricola

Sezione 2: Condizioni specifiche

Art. 8 Programmi di assicurazione della qualità e di sostenibilità Tra le condizioni specifiche per questo tipo di progetto sono rilevanti, in particolare, le due descritte di seguito.

 Il programma deve soddisfare una prestazione richiesta dai consumatori. Tale requisito va dimostrato al momento dell'inoltro della domanda presentando, ad esempio, una ricerca di mercato, sondaggi demoscopici, test di vendita o simili.

338

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura Indagine conoscitiva e nella filiera alimentare

 I requisiti dei prodotti o dei processi devono essere chiaramente superiori alle condizioni fissate per legge nell'ambito della qualità o della sostenibilità. Di conseguenza, non è sufficiente che il programma abbia come oggetto solo o quasi esclusivamente condizioni di base fissate per legge (incl. le esigenze PER, SwissGap).

Art. 9 Progetti innovativi di sostenibilità Per quanto concerne le esigenze specifiche di questo tipo di progetto va sottolineato in particolare quanto segue.

 Il promovimento statale va attuato laddove vi sono opportunità di mercato e valore aggiunto da realizzare nell'ambito della qualità e della sostenibilità. Non si tratta, infatti, di promovimento della tecnologia e della ricerca di base.

 I progetti di sostenibilità devono fungere da modello per l'intera categoria. Ciò implica che un determinato tipo di progetto-modello può, di base, essere sostenuto una sola volta. In tal modo s'intende evitare che progetti ben riusciti vengano copiati e "spinti" con aiuti federali.

 Il progetto deve integrare aspetti di almeno due dimensioni di sostenibilità: accanto a quella economica deve cioè esserci quella sociale o ecologica. Con l'inoltro della domanda, l'ente promotore deve presentare un concetto per il controllo dell'efficacia, basato su indicatori di sostenibilità. Questi ultimi devono quantificare obiettivi d'efficacia negli ambiti della sostenibilità sotto riportati. Considerato che tra i diversi ambiti della sostenibilità possono verificarsi situazioni di compromesso, è altresì necessario effettuare una valutazione del rischio per indicatori di ambiti della sostenibilità non considerati.

 Nell'inoltro della domanda devono essere considerati i seguenti ambiti della sostenibilità.

Sostenibilità ecologica:  Biodiversità  Paesaggio  Clima  Aria  Acqua  Suolo  Energia

Sostenibilità sociale:  Ripartizione più equa del valore aggiunto  Moderne condizioni di lavoro  Prestazioni sociali

Sezione 3: Procedura

Agli articoli 10-13 è stabilita la procedura che si rifà ampiamente al modello di cui alla promozione delle vendite di prodotti agricoli.

Le scadenze per l'inoltro delle domande di cui all'articolo 10 capoverso 3 e per la decisione sugli aiuti finanziari di cui all'articolo 11 capoverso 1 si applicano ai provvedimenti sostenuti a partire dall'anno di realizzazione 2015.

Conformemente all’articolo 11 capoverso 5, l'UFAG può consultare sia persone che lavorano nell'Amministrazione federale, sia organizzazioni o persone che non appartengono a quest'ultima. Non deve essere istituita una commissione extraparlamentare.

339

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare Indagine conoscitiva

Se per la promozione di programmi e progetti sono possibili più strumenti di promozione si consultano i rispettivi partner federali.

16.4 Ripercussioni

16.4.1 Confederazione

Per la promozione della qualità e della sostenibilità a favore dell'agricoltura e della filiera alimentare svizzere, il quadro finanziario 2014-2017 prevede un aumento progressivo dei mezzi a disposizione, fino a un massimo di 10 milioni di franchi l'anno. I fondi sono inseriti nel preventivo alla rubrica Promozione della qualità e delle vendite.

Il maggior dispendio derivato dall'esecuzione e dal trattamento delle domande, corrispondente a circa un posto di lavoro a tempo pieno nell'amministrazione, sarà compensato all'interno dell'UFAG.

16.4.2 Cantoni

I Cantoni coordinano il versamento degli aiuti finanziari ai singoli produttori per la partecipazione a programmi di assicurazione della qualità e di sostenibilità e a progetti innovativi di sostenibilità con quello dei pagamenti diretti.

16.4.3 Economia

Le modifiche previste hanno un effetto positivo sul reddito del settore e sull'economia, nonché contribuiscono a migliorare la redditività e la sostenibilità dell'agricoltura e della filiera alimentare.

16.5 Rapporto con il diritto internazionale

Nell'UE, la base legale per promuovere la partecipazione a programmi per la qualità negli Stati membri è il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'esplicitazione e l'applicazione specifiche del regolamento UE, mantenuto generico, è compito degli Stati membri. Rispettivi programmi di promozione e linee guida sono stati allestiti, ad esempio, in Austria e in Scozia.

Nel quadro dell'OMC il provvedimento deve essere notificato nella green box.

L'ordinanza non è in contrasto con il restante diritto internazionale.

16.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

16.7 Basi legali

La base legale è costituita dall'articolo 11 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr).

340

Avamprogetto dell’8 aprile 2013

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo)

del ....

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Provvedimenti sostenuti Per la promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare possono essere concessi aiuti finanziari per: a. lo sviluppo, l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di programmi di assicurazione della qualità e di sostenibilità, o la partecipazione a tali programmi; b. lo sviluppo e l'attuazione di progetti innovativi di sostenibilità.

Art. 2 Esigenze generali I provvedimenti devono: a. essere mirati alle esigenze del mercato; b. rifarsi ai valori e all'orientamento strategico della Carta sulla strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere; c. mirare a potenziare a lungo termine la competitività dell'agricoltura e della filiera alimentare svizzere e della categoria interessata; d. essere sostenuti congiuntamente dai diversi livelli della catena di valore aggiunto interessata; e. mirare a influenzare positivamente e a lungo termine il volume delle vendite di prodotti agricoli svizzeri, l'accesso al mercato o il prezzo alla produzione; e f. giovare in primo luogo all'agricoltura.

1 RS 910.1

2013–...... 341

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità Indagine nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) conoscitiva

Art. 3 Provvedimenti non sostenuti Non sono sostenuti: a. la verifica della qualità dei prodotti agricoli e dei rispettivi prodotti trasformati; b. i provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti normativi.

Art. 4 Ente promotore Gli enti promotori dei provvedimenti nascono dall'unione di produttori e addetti alla trasformazione o commercianti nonché, eventualmente, consumatori. Le organizzazioni di categoria possono essere enti promotori.

Art. 5 Costi computabili 1 Per costi computabili s’intendono le spese effettive nell’ambito dei provvedimenti sostenuti e necessarie per l'adeguata realizzazione dei provvedimenti.

2 Sono computabili, in particolare:

a. i costi per gli accertamenti preliminari, l'adesione e la partecipazione a un programma o a un progetto; b. i costi per la prima verifica o il primo controllo; c. i costi annuali per il controllo e la certificazione per la durata massima di cui all'articolo 7.

3 Non sono computabili segnatamente:

a. i costi strutturali, organizzativi e amministrativi degli enti promotori; b. le quote sociali a terzi; c. i costi infrastrutturali; d. gli indennizzi per prestazioni di lavoro versati da terzi; e. i costi di sviluppo dei prodotti; f. i costi delle singole imprese per l'attuazione specifica per l'azienda dei provvedimenti promossi.

Art. 6 Mezzi finanziari propri

1 I provvedimenti devono essere finanziati prevalentemente con mezzi finanziari

propri.

2 Non sono ritenuti mezzi finanziari propri segnatamente:

a. gli indennizzi per prestazioni di lavoro versati da terzi; b. gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione.

342

Indagine Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità conoscitiva nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo)

Art. 7 Importo e durata dell'aiuto finanziario 1 L'aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare l'effettivo disavanzo annuale del provvedimento sostenuto. 2 L'aiuto finanziario per gli accertamenti preliminari ammonta a 20'000 franchi al massimo per provvedimento. 3 L'aiuto iniziale per provvedimento è limitato a 4 anni al massimo e va erogato in maniera tale che, a fase iniziale conclusa, possa essere sostituito dal rispettivo finanziamento proprio. 4 L'aiuto finanziario per la partecipazione a un programma o a un progetto è limitato a 4 anni per azienda e per provvedimento.

Sezione 2: Condizioni specifiche

Art. 8 Programmi di assicurazione della qualità e di sostenibilità 1 I programmi di assicurazione della qualità e di sostenibilità devono: a. soddisfare una prestazione richiesta dai consumatori; b. fissare esigenze relative ai prodotti o ai processi comprovatamente e sostanzialmente superiori a quelle stabilite per legge nell'ambito della qualità o della sostenibilità; c. essere descritti in maniera chiara e contenere una descrizione della procedura per il controllo e, se del caso, per l'attribuzione del diritto di utilizzo del rispettivo marchio di conformità; d. essere accreditabili in virtù dell'ordinanza del 17 giugno 19962 sull'accreditamento e sulla designazione; e e. comprendere un processo di miglioramento continuo del programma. 2 L'ulteriore sviluppo di programmi esistenti può essere sostenuto se consente di migliorare in maniera determinante una fase del profilo della prestazione esistente e di adeguarlo alle esigenze di sostenibiltà.

Art. 9 Progetti innovativi di sostenibilità I progetti innovativi di sostenibilità devono: a. indicare un approccio innovativo dal profilo del marketing e della forma di organizzazione o di partenariato; b. fungere da modello per l'intera categoria; c. presentare indicatori e obiettivi d'efficacia specifici in singoli ambiti della sostenibilità; e d. provare di non avere effetti negativi su altri ambiti della sostenibilità.

2 RS 946.512

343

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità Indagine nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) conoscitiva

Sezione 3: Procedura

Art. 10 Domande

1 La domanda deve essere presentata da un ente promotore di cui all'articolo 4.

2 La domanda deve contenere:

a. una descrizione del progetto, in particolare una descrizione degli obiettivi finali e parziali, del gruppo target, delle fasi d'intervento, nonché delle competenze e delle responsabilitià dell'ente promotore; b. un preventivo e un piano di finanziamento; c. un concetto per il controllo dell'efficacia; d. una prova dell'adempimento delle condizioni generali e specifiche di cui alla presente ordinanza; e. la documentazione scritta che prova il finanziamento proprio e l'indicazione dei motivi per cui non è possibile realizzare il provvedimento senza un sostegno finanziario; f. una descrizione di come l'ente promotore garantisce la continuità del provvedimento durante la sua intera applicazione; g. una spiegazione sull’idoneità delle condizioni organizzative e relative al personale per la realizzazione del provvedimento; e h. per gli aiuti iniziali, anche un piano aziendale. 3 Le domande devono pervenire all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) entro il 31 maggio dell'anno precedente la realizzazione.

Art. 11 Esame della domanda e decisione sull'aiuto finanziario

1 L'UFAG esamina le domande e decide in merito alla concessione degli aiuti

finanziari entro il 30 novembre.

2 Gli aiuti finanziari sono concessi mediante decisione.

3 L'UFAG stabilisce le modalità di pagamento caso per caso.

4 L'importo definitivo è stabilito sulla base della valutazione del rendiconto

definitivo dell'ente promotore.

5 L'UFAG può coinvolgere esperti nell'esame delle domande.

Art. 12 Rapporto e valutazione

1 L'ente promotore redige periodicamente un rapporto secondo le indicazioni

dell'UFAG. Tale rapporto contiene una valutazione del raggiungimento degli obiettivi sulla base del concetto specifico del progetto per il controllo dell'efficacia e una descrizione delle principali misure di controllo da esso risultanti. 2 Al termine di un periodo di sostegno, l'ente promotore redige altresì un rapporto conclusivo. In quest'ultimo vanno presentati i risultati in maniera che gli interessati

344

Indagine Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità conoscitiva nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo)

possano valutarli e utilizzarli e si deve esporre il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d'esecuzione.

Art. 13 Versamento Il versamento degli aiuti finanziari ai singoli produttori per la partecipazione a programmi di assicurazione della qualità e di sostenibilità e a progetti innovativi di sostenibilità è coordinato con i provvedimenti di cui al titolo terzo LAgr.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizione transitoria Per domande di aiuti finanziari per il 2014 non si applica il termine di cui all'articolo

10 capoverso 4.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

345

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità Indagine nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) conoscitiva

346

Termine di referendum: 13 luglio 2013

Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

Modifica del 22 marzo 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20121, decreta:

I La legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta la legge l’espressione «Ufficio federale», quando designa l’Ufficio fede- rale dell’agricoltura, è sostituita con «UFAG».

2 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 1 lett. e La Confederazione opera affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologica- mente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: e. garantire il benessere degli animali.

Art. 2 cpv. 1 lett. b, bbis ed e, nonché cpv. 3࣓5

1 La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:

b. indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni d’interesse generale fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo; bbis. sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e promuove una produ- zione che rispetti gli animali e l’ambiente; e. promuove la ricerca e la consulenza agricole nonché la coltivazione delle piante e l’allevamento di animali; 3 I provvedimenti della Confederazione favoriscono l’orientamento dell’agricoltura e della filiera alimentare verso una strategia comune della qualità.

1 FF 2012 1757 2 RS 910.1

2011-2436 2143 347

Legge sull’agricoltura

4 Essi si fondano sul principio della sovranità alimentare, al fine di tenere conto delle esigenze dei consumatori nell’offerta di prodotti indigeni di elevata qualità, variati e sostenibili. 5 Sono esclusi i provvedimenti di sostegno che possono comportare una distorsione della concorrenza ai danni dell’attività artigianale e industriale. Le procedure sono rette dall’articolo 89a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 3 cpv. 1bis 1bis I provvedimenti dei titoli quinto e sesto si applicano alle attività affini all’agri- coltura. Essi presuppongono un’attività di cui al capoverso 1 lettere a௅c.

Art. 4 cpv. 2 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.

Art. 8 cpv. 1bis e 2 1bis Le organizzazioni di categoria possono elaborare contratti standard.

2 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva 1 Qualora le misure di solidarietà di cui all’articolo 8 capoverso 1 decise collettiva- mente siano pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l’organizzazione:

Art. 10 Prescrizioni concernenti la qualità Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la qualità e disciplinare i procedimenti di fabbricazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, qualora sia necessario per esportare tali prodotti oppure per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera o norme internazionali essenziali per l’agricoltura sviz- zera.

Art. 11 Miglioramento della qualità e della sostenibilità 1 La Confederazione sostiene provvedimenti collettivi di produttori, trasformatori o commercianti, che contribuiscono a migliorare o a garantire la qualità e la sostenibi- lità dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, nonché dei processi.

2 I provvedimenti devono:

a. promuovere l’innovazione o la collaborazione lungo la filiera del valore aggiunto; b. prevedere la partecipazione dei produttori e giovare in primo luogo a questi ultimi.

2144 348

Legge sull’agricoltura

3 Possono essere sostenuti segnatamente:

a. gli accertamenti preliminari; b. la fase iniziale dell’attuazione del provvedimento; c. la partecipazione dei produttori a programmi volti a migliorare la qualità e la sostenibilità.

4 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il sostegno.

Art. 12 cpv. 1࣓3

1 Concerne soltanto il testo tedesco.

2 A tale scopo, la Confederazione può sostenere anche la comunicazione concer-

nente le prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura.

3 Può provvedere al coordinamento, in Svizzera e all’estero, dei provvedimenti

sostenuti e segnatamente definire un’identità visiva comune.

Art. 14 cpv. 1 lett. f e 4 1 Il Consiglio federale può, nell’interesse dell’affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: f. sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile. 4 Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall’articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichia- rarne obbligatorio l’impiego.

Art. 27 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 28 cpv. 2 2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli arti- coli 38 e 39, anche al latte di capra e di pecora.

Sezione 2 (art. 30–36b) Abrogata

2145 349

Legge sull’agricoltura

Titolo prima dell’art. 37 Sezione 3: Contratto standard nel settore lattiero

Art. 37 1 L’elaborazione di un contratto standard per la compravendita di latte crudo spetta alle organizzazioni di categoria del settore lattiero. Le norme del contratto standard non devono ostacolare in modo rilevante la concorrenza. La determinazione dei prezzi e dei quantitativi rimane in ogni caso di competenza delle parti contraenti. 2 Un contratto standard ai sensi del presente articolo è un contratto che prevede una durata e una proroga contrattuale di almeno un anno e che contiene almeno norme sui quantitativi, sui prezzi e sulle modalità di pagamento. 3 Il Consiglio federale, su richiesta di un’organizzazione di categoria, può conferire obbligatorietà generale al contratto standard in tutte le fasi del processo di compra- vendita di latte crudo. 4 Le esigenze cui deve adempiere l’organizzazione di categoria e la presa di deci- sione sono rette dall’articolo 9 capoverso 1. 5 I tribunali civili sono competenti per le controversie derivanti dal contratto stan- dard e dai singoli contratti. 6 Se un’organizzazione di categoria non riesce ad accordarsi su un contratto stan- dard, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata concernenti la compravendita di latte crudo.

Art. 38 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento e le condizioni. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso. 3 Il supplemento è di 15 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi.

Art. 39 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso. 3 Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi.

Art. 40–42 e 43 cpv. 3 Abrogati

2146 350

Legge sull’agricoltura

Art. 46 cpv. 3 lett. b

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:

b. le aziende che svolgono un’attività d’interesse pubblico d’importanza regio- nale smaltendo, nell’alimentazione dei suini, sottoprodotti di aziende di tra- sformazione del latte e di prodotti alimentari.

Art. 48 cpv. 2bis 2bis Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina sono attribuite per il 40 per cento secondo il numero degli animali macellati. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal.

Art. 52 Contributi per sostenere la produzione di uova indigene La Confederazione può versare contributi per finanziare i provvedimenti di valoriz- zazione a favore della produzione di uova indigene.

Art. 54 Contributi per singole colture

1 La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di:

a. mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di tra- sformazione per garantire un approvvigionamento adeguato della popola- zione; b. garantire un approvvigionamento adeguato di alimenti per animali da red- dito. 2 Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l’importo dei contributi.

3 I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo

20053 sulle dogane.

Art. 55 e 56 Abrogati

Art. 58 Frutta 1 La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, le bacche e i prodotti derivati da frutta, nonché l’uva. Può soste- nere tale valorizzazione mediante contributi. 2 Può sostenere mediante contributi i provvedimenti collettivi dei produttori intesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati. I contributi sono versati al più tardi sino alla fine del 2017.

3 RS 631.0

2147 351

Legge sull’agricoltura

Art. 59 e 66 Abrogati

Titolo terzo: Pagamenti diretti Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70 Principio 1 Per retribuire le prestazioni d’interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.

2 I pagamenti diretti comprendono:

a. contributi per il paesaggio rurale; b. contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento; c. contributi per la biodiversità; d. contributi per la qualità del paesaggio; e. contributi per i sistemi di produzione; f. contributi per l’efficienza delle risorse; g. contributi di transizione. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d’interesse generale fornite, dell’onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.

Art. 70a Condizioni

1 I pagamenti diretti sono versati se:

a. il beneficiario è un’azienda contadina che coltiva il suolo; b. è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; c. le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali sono rispet- tate; d. le superfici non si trovano in zone edificabili che sono state delimitate con decisione passata in giudicato secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio dopo l’entrata in vigore della presente disposizione; e. nell’azienda gestita è raggiunto un volume di lavoro minimo in unità stan- dard di manodopera; f. una quota minima dei lavori è svolta da manodopera dell’azienda; g. il gestore non supera un determinato limite d’età; h. il gestore possiede una formazione agricola.

2148 352

Legge sull’agricoltura

2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:

a. una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della spe- cie; b. un bilancio di concimazione equilibrato; c. una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità; d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio; e. un avvicendamento disciplinato delle colture; f. un’adeguata protezione del suolo; g. una selezione e un’utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari.

3 Il Consiglio federale:

a. concretizza i criteri che provano il rispetto delle esigenze ecologiche; b. stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a ed e–h; c. può limitare la somma dei pagamenti diretti per unità standard di manodo- pera; d. può stabilire eccezioni alla lettera c e al capoverso 1 lettera h; e. può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodi- versità e per la qualità del paesaggio; f. determina valori limite relativi alla superficie per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati o ridotti. 4 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti.

5 Definisce le superfici per le quali sono versati contributi.

Art. 70b Condizioni particolari per la regione d’estivazione

1 Nella regione d’estivazione i contributi sono versati ai gestori di un’azienda

d’estivazione, di un’azienda con pascoli comunitari o di una superficie d’estiva- zione. 2 Le condizioni di cui all’articolo 70a capoverso 1, ad eccezione della lettera c, non si applicano alla regione d’estivazione. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di gestione per la regione d’estiva- zione.

4 RS 451

2149 353

Legge sull’agricoltura

Capitolo 2: Contributi

Art. 71 Contributi per il paesaggio rurale 1 Per preservare un paesaggio rurale aperto sono versati contributi per il paesaggio rurale. I contributi comprendono: a. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, al fine di promuovere la gestione nelle singole zone; b. un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo la declività e il tipo di utilizzazione in zone declive e zone in forte pendenza, al fine di promuo- vere la gestione in condizioni topografiche difficili; c. un contributo graduato supplementare in base alla quota di prati da sfalcio in zone in forte pendenza; d. un contributo per carico normale a favore delle aziende annuali per gli ani- mali ceduti per l’estivazione, al fine di promuovere l’alpeggio; e. un contributo d’estivazione per unità di bestiame grosso estivata o per carico usuale, graduato secondo la categoria di animali, al fine di promuovere la gestione e la cura delle superfici d’estivazione. 2 Il Consiglio federale definisce il carico consentito e le categorie di animali per le quali è versato il contributo d’estivazione.

Art. 72 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento 1 Per garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sono versati contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento. I contributi compren- dono: a. un contributo di base per ettaro, al fine di mantenere la capacità di produ- zione; b. un contributo per ettaro, al fine di garantire una quota adeguata di superfici coltive aperte e di superfici con colture perenni; c. un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo le zone, nella regione di montagna e collinare, al fine di mantenere la capacità di produzione in condizioni climatiche difficili. 2 Per la superficie inerbita i contributi sono versati soltanto se è raggiunta una den- sità minima di animali. Il Consiglio federale stabilisce la densità minima di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Può prevedere che per i prati artificiali e le superfici per la promozione della biodiversità non vi sia una densità minima di animali da raggiungere e stabilire un contributo di base inferiore per le superfici per la promozione della biodiversità.

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Legge sull’agricoltura

3 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’arti- colo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane.

Art. 73 Contributi per la biodiversità

1 Per promuovere e mantenere la biodiversità sono versati contributi per la bio-

diversità. I contributi comprendono: a. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, il tipo e il livello qualita- tivo della superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuo- vere la diversità delle specie e degli habitat naturali; b. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di superficie per la pro- mozione della biodiversità, al fine di promuovere l’interconnessione delle superfici. 2 Il Consiglio federale stabilisce i tipi di superfici per la promozione della biodiver- sità per i quali sono versati contributi. 3 La Confederazione versa al massimo il 90 per cento dei contributi per l’intercon- nessione di superfici per la promozione della biodiversità. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.

Art. 74 Contributi per la qualità del paesaggio 1 Per salvaguardare, promuovere e sviluppare la varietà del paesaggio rurale sono versati contributi per la qualità del paesaggio. 2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari, per ettaro o per carico usuale, se: a. i Cantoni o altri enti regionali hanno stabilito obiettivi e definito provve- dimenti volti al conseguimento di tali obiettivi; b. i Cantoni hanno concluso con i gestori convenzioni di gestione in conso- nanza a tali provvedimenti; e c. gli obiettivi e i provvedimenti adempiono le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio. 3 La quota della Confederazione ammonta al massimo al 90 per cento dei contributi concessi dal Cantone. Per le prestazioni stabilite nelle convenzioni di gestione i Cantoni utilizzano i mezzi finanziari applicando una chiave di ripartizione specifica al progetto.

Art. 75 Contributi per i sistemi di produzione

1 Per promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e

rispettose dell’ambiente e degli animali sono versati contributi per i sistemi di pro- duzione. I contributi comprendono:

5 RS 631.0

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Legge sull’agricoltura

a. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione aziendali globali; b. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione aziendali parziali; c. un contributo per unità di bestiame grosso, graduato secondo le categorie di animali, per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali.

2 Il Consiglio federale stabilisce le forme di produzione da promuovere.

Art. 76 Contributi per l’efficienza delle risorse 1 Per promuovere l’impiego sostenibile di risorse quali suolo, acqua e aria nonché per accrescere l’efficienza nell’impiego dei mezzi di produzione sono versati con- tributi per l’efficienza delle risorse. 2 I contributi sono concessi per provvedimenti volti a introdurre tecniche o processi aziendali rispettosi delle risorse. Sono limitati nel tempo. 3 Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti da promuovere. I contributi sono accordati se: a. è dimostrata l’efficacia del provvedimento; b. il provvedimento è portato avanti anche dopo la promozione; c. il provvedimento è economicamente sopportabile a medio termine per le aziende agricole.

Art. 77 Contributi di transizione 1 Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transi- zione. 2 I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71–76, 77a e 77b, nonché per le indennità di cui all’articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque. 3 I contributi di transizione sono versati in relazione all’azienda. Il contributo per la singola azienda è stabilito in base alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettere a–c e 72 dopo il cambiamento di sistema. La differenza è stabilita sulla base della struttura che un’azienda presentava prima del cambiamento di sistema.

4 Il Consiglio federale stabilisce:

a. il calcolo dei contributi per la singola azienda; b. le modalità in caso di cessione dell’azienda e di importanti cambiamenti strutturali;

6 RS 814.20

2152 356

Legge sull’agricoltura

c. i valori limite riferiti al reddito e alla sostanza imponibili del gestore, oltre i quali i contributi sono ridotti o non vengono versati; per i gestori coniugati stabilisce valori limite più elevati.

Art. 85 cpv.3

3 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l’UFAG può

provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: a. sia restituita e accordata a un altro Cantone; o b. sia messa a disposizione del Cantone per crediti d’investimento.

Art. 86a cpv. 3 3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019.

Art. 87 cpv. 2 Abrogato

Art. 89 cpv. 1 lett. c e d 1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condi- zioni: c. dopo l’investimento, l’azienda può fornire la prova che le esigenze ecolo- giche sono rispettate conformemente all’articolo 70a capoverso 2; d. il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto sono compro- vati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche.

Articolo 89a Neutralità concorrenziale 1 Il progetto non deve influire sulla concorrenza nei confronti delle aziende artigia- nali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico. 2 Prima di approvare il progetto, il Cantone accerta la neutralità concorrenziale.

3 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico, le loro organizzazioni professionali e le associazioni di catego- ria possono essere consultate. Il Consiglio federale disciplina i particolari. 4 Le aziende artigianali che non hanno esperito un rimedio giuridico in merito alla neutralità concorrenziale entro il termine di pubblicazione cantonale non sono più legittimate a ricorrere. 5 La neutralità concorrenziale accertata con decisione passata in giudicato non può più essere contestata.

2153 357

Legge sull’agricoltura

Art. 93 cpv. 1 lett. e

1 Nell’ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per:

e. iniziative collettive di produttori volte a ridurre i costi di produzione.

Art. 97 cpv. 1 e 7

1 Concerne soltanto il testo tedesco.

7 L’UFAG decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto

quando il progetto è passato in giudicato.

Art. 100 Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell’agricoltura siano lesi da opere pubbliche o da piani di utilizzazione.

Art. 106 cpv. 1 lett. d e 2 lett. e 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l’investimento ricevono crediti d’investimento: d. per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni.

2 Gli affittuari ricevono crediti d’investimento:

e. per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c.

Art. 107 cpv. 2 2 Per progetti rilevanti possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.

Art. 107a cpv. 1 1 I crediti d’investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.

Art. 108 cpv. 1bis e 2 1bis L’UFAG decide in merito all’approvazione di un credito d’investimento soltanto quando il progetto è passato in giudicato.

2 Entro 30 giorni comunica al Cantone se approva la decisione.

2154 358

Legge sull’agricoltura

Titolo prima dell’art. 113 Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali, risorse genetiche Capitolo 1: Principio

Art. 113

1 La Confederazione sostiene mediante l’elaborazione e la trasmissione di cono-

scenze gli sforzi dell’agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologica- mente sostenibile.

2 I mezzi finanziari sono impiegati in misura adeguata per forme di produzione

particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell’ambiente e degli animali.

Titolo prima dell’art. 114 Capitolo 1a: Ricerca

Art. 114 Stazioni di ricerca

1 La Confederazione può gestire stazioni di ricerca agronomica.

2 Le stazioni di ricerca agronomica sono ripartite in diverse regioni del Paese.

3 Esse sono subordinate all’UFAG.

Art. 115, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Compiti delle stazioni di ricerca

1 Le stazioni di ricerca agronomica hanno segnatamente i seguenti compiti:

Art. 116, rubrica e cpv. 1 Accordi di prestazione, mandati di ricerca aiuti finanziari 1 L’UFAG può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti. Può concludere accordi di prestazione periodici con organizzazioni pubbliche o private.

2155 359

Legge sull’agricoltura

Titolo prima dell’art. 140 Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali, risorse genetiche Sezione 1: Coltivazione delle piante

Art. 140 cpv. 2 lett. c Abrogata

Art. 141 cpv. 1 lett. b

1 La Confederazione può promuovere l’allevamento di animali da reddito:

b. sani, redditizi e resistenti; e

Art. 142 cpv. 1 lett. c e art. 145 Abrogati

Art. 147, rubrica e cpv. 1 Istituto di allevamento equino 1 Per sostenere l’allevamento equino la Confederazione gestisce un apposito istituto.

Titolo prima dell’art. 147a Sezione 3: Risorse genetiche per l’agricoltura e l’alimentazione

Art. 147a Conservazione e impiego sostenibile delle risorse genetiche 1 La Confederazione può promuovere la conservazione e l’impiego sostenibile delle risorse genetiche. Può gestire banche di geni e raccolte di conservazione o affidarne la gestione a terzi e sostenere provvedimenti, come la conservazione in situ, segna- tamente mediante contributi. 2 Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che devono adempiere le banche di geni, le raccolte di conservazione, i provvedimenti e gli aventi diritto ai contributi. Stabilisce i criteri per la ripartizione dei contributi.

Art. 147b Accesso alle risorse genetiche e ripartizione dei benefici Per quanto lo esigano obblighi internazionali, il Consiglio federale disciplina l’ac- cesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici derivanti dall’impiego di tali risorse.

2156 360

Legge sull’agricoltura

Titolo settimo a: Altre disposizioni Capitolo 1: Misure preventive

Art. 165a 1 Se, in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conse- guenze a livello internazionale, nazionale o regionale, mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentano un potenziale rischio per la salute del- l’uomo, degli animali o dei vegetali, per l’ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell’agricoltura, l’UFAG può, d’intesa con gli Uffici federali compe- tenti, prendere misure preventive.

2 Quali misure preventive l’UFAG può in particolare:

a. limitare, vincolare a condizioni o vietare il pascolo, l’uscita all’aperto o il raccolto; b. limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione, l’immissione in commercio o l’utilizzazione di mezzi di produzione e di materiale vegetale e animale; c. stabilire in caso di pericolo imminente che:

1. i mezzi di produzione oppure il materiale vegetale o animale poten-

zialmente pericolosi siano sequestrati o confiscati e distrutti,

2. le aziende cessino la loro produzione,

3. le aziende smaltiscano i prodotti.

3 Le misure preventive sono riesaminate regolarmente e, in base alla valutazione dei rischi, adeguate o revocate. 4 Se in seguito a un ordine dell’autorità sorge un danno, al danneggiato può essere versata un’equa indennità.

Capitolo 2: Obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti

Art. 165b 1 Se l’interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuita- mente la gestione e la cura di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell’agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie vegetali o ani- mali particolarmente degne di protezione. 2 L’obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima. 3 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione; decidono nel singolo caso in merito all’obbligo di tollerare la gestione e la cura.

2157 361

Legge sull’agricoltura

Capitolo 3: Sistemi d’informazione

Art. 165c Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi 1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per l’esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione di contributi e l’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 2 Il sistema d’informazione contiene dati personali, inclusi dati sui gestori nella produzione primaria, nonché dati sulle aziende agricole e sulle aziende detentrici di animali. 3 L’UFAG può rendere i dati accessibili online o trasmetterli ai servizi e alle persone seguenti: a. all’Ufficio federale di veterinaria (UFV): per garantire la sicurezza delle der- rate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produ- zione primaria ineccepibile; b. all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni; c. all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque; d. ad altri servizi federali: per l’adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda; e. alle autorità cantonali di esecuzione: per l’adempimento dei compiti legali nel loro rispettivo ambito di competenza; f. ai terzi incaricati di compiti di esecuzione della legislazione agricola, con- formemente agli articoli 43 e 180; g. ai terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165d Sistema d’informazione per i dati sui controlli 1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per pianificare, registrare e ammini- strare i controlli in virtù della presente legge e per valutare i risultati dei controlli. Il sistema d’informazione serve in particolare al controllo dei pagamenti diretti. 2 Il sistema d’informazione dell’UFAG è parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare, comune all’UFAG, all’UFV e all’UFSP e inteso a garan- tire la sicurezza delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepi- bile.

3 Il sistema d’informazione dell’UFAG contiene dati personali, inclusi:

a dati sui controlli e i risultati dei controlli; b. dati su misure amministrative e sanzioni penali.

2158 362

Legge sull’agricoltura

4 Nell’ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e altri aventi diritto pos- sono trattare dati online nel sistema d’informazione: a. l’UFV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle der- rate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli ani- mali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile; b. l’UFSP: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle der- rate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni; c. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di com- petenza; d. i terzi incaricati di compiti di esecuzione. 5 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono acce- dere online ai dati del sistema d’informazione: a. l’UFV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle der- rate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli anima- li, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile; b. l’UFSP: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle der- rate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni; c. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla prote- zione delle acque; d. altri servizi federali: per l’adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda; e. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di com- petenza; f. il gestore interessato da questi dati; g. i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165e Sistema d’informazione geografica 1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione geografica per sostenere i compiti di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni in virtù della presente legge. 2 Il sistema d’informazione contiene dati sulle superfici e sul loro utilizzo, nonché altri dati per l’esecuzione di compiti con un riferimento spaziale. 3 L’accesso e l’impiego dei dati sono retti dalle disposizioni della legge del 5 ottobre

20077 sulla geoinformazione.

7 RS 510.62

2159 363

Legge sull’agricoltura

Art. 165f Sistema d’informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive

1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per registrare i trasferimenti di

sostanze nutritive nell’agricoltura. 2 Le aziende che cedono sostanze nutritive registrano tutte le forniture nel sistema d’informazione. 3 Le aziende che ritirano sostanze nutritive confermano tutte le forniture nel sistema d’informazione. 4 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono acce- dere online ai dati del sistema d’informazione: a. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque; b. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di com- petenza; c. il gestore interessato da questi dati; d. i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165g Disposizioni d’esecuzione Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c–165f, il Consiglio federale disciplina in particolare: a. la forma della rilevazione e i termini per la consegna dei dati; b. la struttura e il catalogo dei dati; c. la responsabilità in materia di trattamento dei dati; d. i diritti d’accesso, segnatamente la portata dei diritti d’accesso online; e. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati; f. la collaborazione con i Cantoni; g. il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale i dati devono essere distrutti; h. l’archiviazione.

Capitolo 4: Proprietà intellettuale

Art. 165h 1 I diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da per- sone che con l’UFAG o le stazioni di ricerca sono legate da un rapporto di lavoro ai

2160 364

Legge sull’agricoltura

sensi della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale appartengono alla Con- federazione; la presente disposizione non si applica ai diritti d’autore. 2 I diritti esclusivi d’uso di programmi informatici prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone secondo il capoverso 1 appartengono all’UFAG o alle stazioni di ricerca. L’UFAG e le stazioni di ricerca possono pattuire contrattualmente con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie di opere. 3 Chi ha prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 ha diritto a un’ade- guata partecipazione all’eventuale utile realizzato con un uso commerciale.

Art. 166 cpv. 2 2 Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti struttu- rali.

Art. 167 Abrogato

Art. 169 cpv. 3 3 Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti: a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; b. rinvio di prodotti in caso d’importazione o d’esportazione; c. obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; d. neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.

Art. 170 cpv. 2bis 2bis In caso di inosservanza delle disposizioni determinanti per la produzione agri- cola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti.

Art. 172 cpv. 2, terzo periodo

2 … Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

8 RS 172.220.1

2161 365

Legge sull’agricoltura

Art. 173 cpv. 1 lett. a, abis, ater e b 1 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. viola o usurpa l’identità visiva comune che la Confederazione ha definito conformemente all’articolo 12 capoverso 3; abis. contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute con- formemente agli articoli 14 capoverso 1 lettere a–c, e ed f, nonché 15; ater. contravviene alle prescrizioni sull’uso dei contrassegni ufficiali emanate conformemente all’articolo 14 capoverso 4; b. concerne soltanto il testo francese.

Art. 175 cpv. 3 3 Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione ai sensi del capoverso 2 e un’infrazione il cui perseguimento incombe all’Amministrazione federale delle dogane, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 178 cpv. 5 5 Per l’esecuzione dei provvedimenti nell’ambito dei pagamenti diretti, i Cantoni utilizzano dati di base definiti, registrano nel sistema d’informazione geografica di cui all’articolo 165e le superfici necessarie e i rispettivi utilizzi, nonché gli altri oggetti necessari, e calcolano i contributi per ogni azienda sulla scorta di tali dati.

Art. 181 cpv. 4–6

4 Può fissare emolumenti per i controlli che non danno adito a contestazioni, in

particolare per: a. i controlli fitosanitari; b. i controlli di sementi e di materiale vegetale; c. le analisi di controllo; d. i controlli degli alimenti per animali. 5 Può prevedere che all’atto dell’importazione l’importatore sia tenuto a pagare un emolumento per controlli speciali resi necessari da rischi conosciuti o emergenti in relazione a determinati mezzi di produzione agricoli o vegetali. 6 Può prevedere altri emolumenti, per quanto la Svizzera si sia impegnata a riscuo- terli in virtù di un trattato internazionale.

Art. 183 Obbligo di informare Nella misura necessaria all’esecuzione della presente legge, delle relative dispo- sizioni d’esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, ogni persona è tenuta a fornire agli organi competenti in particolare le informazioni richieste, nonché a

2162 366

Legge sull’agricoltura

presentare e consegnare provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; inoltre, ogni persona è tenuta a consentire l’accesso all’azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini e a permettere l’esame dei libri contabili e della corri- spondenza nonché il prelievo di campioni.

Art. 184 Assistenza amministrativa fra le autorità L’UFAG e le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano reciproca assistenza e si scambiano tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti.

Articolo 185, rubrica e cpv. 1bis, 1ter, 5 e 6 Dati per l’esecuzione, monitoraggio e valutazione 1bis La Confederazione effettua un monitoraggio sulla situazione economica, ecolo- gica e sociale dell’agricoltura e sulle prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura. 1ter Valuta l’efficacia dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.

5 e 6 Abrogati

Art. 187 cpv. 2–9 e 11–13 Abrogati

Art. 187a Abrogato

Art. 187b cpv. 1࣓4, 6 e 7 Abrogati

Art. 187c cpv. 2 Abrogato

Art. 187d Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2013 1 Entro il 30 giugno 2016 il Consiglio federale presenta un rapporto in cui definisce una metodica per valutare l’utilità delle piante geneticamente modificate. Tale metodica dovrà permettere di valutare se, rispetto ai prodotti agricoli e ai mezzi di produzione tradizionali, le piante geneticamente modificate sono vantaggiose per la produzione, i consumatori e l’ambiente. Sulla base della metodica elaborata, il Consiglio federale presenta un bilancio costi-benefici delle piante geneticamente modificate esistenti in Svizzera al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 marzo 20139 della presente legge.

9 FF 2013 2143

2163 367

Legge sull’agricoltura

2 Entro la fine del 2014 il Consiglio federale definisce, d’intesa con i Cantoni e le categorie, gli obiettivi e le strategie relativi alla diagnosi e alla sorveglianza della resistenza agli antibiotici, nonché alla riduzione del loro impiego. 3 Nel formulare gli obiettivi e le strategie conformemente al capoverso 2, occorre tenere conto in particolare: a. degli obiettivi ambientali per l’agricoltura; b. delle raccomandazioni e direttive internazionali; c. dello stato attuale della scienza. 4 La Confederazione e i Cantoni esaminano, sulla base di un rapporto, se gli obiettivi di cui al capoverso 2 sono stati raggiunti e adottano all’occorrenza i provvedimenti necessari.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013 Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 4 aprile 201310 Termine di referendum: 13 luglio 2013

10 FF 2013 2143

2164 368

Legge sull’agricoltura

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

1. Legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale federale

Art. 83 lett. s n. 1 Il ricorso è inammissibile contro: s. le decisioni in materia di agricoltura concernenti:

1. abrogato

2. Legge federale del 4 ottobre 199112 sul diritto fondiario rurale

Art. 2 cpv. 4 4 In deroga al capoverso 3, la presente legge si applica ai piccoli fondi situati nel perimetro di una ricomposizione particellare, dal momento della costituzione del consorzio e della presa di decisione fino all’iscrizione nel registro fondiario dei nuovi diritti di proprietà.

Art. 3 cpv. 4 4 Le disposizioni sulla correzione dei confini (art. 57) si applicano anche ai piccoli fondi (art. 2 cpv. 3).

Art. 5 lett. a I Cantoni possono: a. sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 7 in merito alle unità standard di mano- dopera; in tal caso la dimensione minima dell’azienda è fissata come fra- zione di un’unità standard di manodopera e non può essere inferiore a 0,6 unità;

Art. 7 cpv. 4bis 4bis Per valutare se si tratta di proprietà di un’azienda agricola ai sensi degli arti- coli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c.

11 RS 173.110 12 RS 211.412.11

2165 369

Legge sull’agricoltura

3. Legge federale del 4 ottobre 198513 sull’affitto agricolo

Art. 16 cpv. 4 4 Se la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 197914 sulla pianificazione del territorio, la disdetta può essere data per i fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR15, nonché per la parte non agricola dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 2 LDFR, e il contratto d’affitto può essere continuato senza tali fondi.

Art. 20 cpv. 1 1 Se, in seguito a un raggruppamento di fondi, a una ricomposizione particellare di terreno agricolo o a un raggruppamento di terreni in affitto, la gestione di un fondo affittato subisce un’alterazione essenziale, ognuna delle parti può, per scritto, risol- vere il contratto d’affitto per la data dell’entrata in vigore delle nuove condizioni di gestione.

Art. 27 cpv. 2 lett. e 2 Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragione- volmente pretendere che egli continui l’affitto o che la protrazione è ingiustificata per altri motivi. La protrazione dell’affitto non può, in particolare, essere ragionevol- mente pretesa od è ingiustificata allorquando: e. la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’arti- colo 15 della legge del 22 giugno 197916 sulla pianificazione del territorio, per i fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR17 e per la parte non agricola dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 2 LDFR.

4. Legge del 9 ottobre 198618 sulla tariffa delle dogane

Art. 10 cpv. 3 3 Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell’eco- nomia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all’Ufficio federale dell’agri- coltura. Può delegare tale competenza all’Ufficio federale dell’agricoltura soltanto se a quest’ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le ali- quote di dazio.

13 RS 221.213.2 14 RS 700 15 RS 211.412.11 16 RS 700 17 RS 211.412.11 18 RS 632.10

2166 370

Legge sull’agricoltura

5. Legge del 22 giugno 197919 sulla pianificazione del territorio

Art. 34 cpv. 3 3 L’Ufficio federale dell’agricoltura è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti progetti che richiedono superfici per l’avvicendamento delle colture.

6. Legge federale del 24 gennaio 199120 sulla protezione delle acque

Art. 14 cpv. 4࣓6

4 La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità

di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime proveniente dall’esercizio dell’azienda viene valorizzata fuori del raggio d’esercizio d’uso locale, l’effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall’esercizio dell’azienda. 5 Le aziende che cedono concime devono registrare ogni fornitura nel sistema d’in- formazione di cui all’articolo 165f della legge del 29 aprile 199821 sull’agricoltura.

6 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 15 cpv. 1, primo periodo 1 I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria e digestato liquido, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d’arte. …

Art. 68 cpv. 5 5 Le superfici sfruttate dello spazio riservato alle acque restano per quanto possibile in possesso degli agricoltori. Sono considerate superfici per la promozione della biodiversità.

19 RS 700 20 RS 814.20 21 RS 910.1; FF 2013 2143

2167 371

Legge sull’agricoltura

7. Legge del 21 marzo 200322 sull’ingegneria genetica

Art. 37a Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati Fino al 31 dicembre 2017 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneti- camente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegeta- le di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati. Entro tale data il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.

8. Legge del 1° luglio 196623 sulle epizoozie

Titolo prima dell’art. 45a Va. Contributi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Art. 45a

1 In relazione alle misure di eliminazione ordinate in situazioni straor-

dinarie, la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, con- cedere contributi per i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

2 I contributi sono versati ai detentori di animali delle specie bovina,

ovina, caprina, suina ed equina, di pollame, nonché ai macelli.

3 Il Consiglio federale definisce l’importo dei contributi per animale.

Nel far ciò tiene conto dello sviluppo delle possibilità di riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale e adegua i contributi di conse- guenza.

4 I contributi ai macelli sono versati soltanto se i sottoprodotti di origi-

ne animale sono stati eliminati in stabilimenti di eliminazione ricono- sciuti. Il macello deve attestarlo sulla scorta di contratti ed esibendo le fatture degli stabilimenti di eliminazione.

5 La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti

dalla vendita all’asta dei contingenti doganali per il bestiame da ma- cello e per la carne ai sensi dell’articolo 48 della legge del 29 aprile

199824 sull’agricoltura.

22 RS 814.91 23 RS 916.40 24 RS 910.1; FF 2013 2143

2168 372

Legge sull’agricoltura

Art. 62 Abrogato

9. Legge del 20 giugno 198625 sulla caccia

Art. 12 cpv. 5 5 La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.

25 RS 922.0

2169 373

Legge sull’agricoltura

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Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2014–2017

del 13 marzo 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20123, decreta:

Art. 1

1 Per gli anni 2014–2017 sono stanziati i seguenti importi massimi:

a. per i provvedimenti nell’ambito del 798 milioni di franchi miglioramento delle basi di produzione e delle (ogni anno 47 milioni di misure sociali franchi, invece di 17 milioni, sono messi a disposizione per crediti d’investimento, mentre 99 milioni di franchi, invece di 89 milioni, sono messi a disposizione per contributi per miglioramenti strutturali) b. per i provvedimenti intesi a promuovere la 1 766 milioni di franchi; produzione e lo smercio c. per il versamento di pagamenti diretti 11 256 milioni di franchi. 2 Mezzi finanziari per un importo massimo di 100 milioni di franchi provenienti dal limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasferiti al limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.