Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale di statistica UST
Commento alle modifiche dell’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1)
1 ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI .............................................................................................................. 3 2 SITUAZIONE INIZIALE ............................................................................................................................. 3 2.1 STATISTICA EUROPEA ................................................................................................................................... 3 2.2 COLLEGAMENTI DI DATI ................................................................................................................................ 4 3 ADEGUAMENTI DELL’ORDINANZA SULLE RILEVAZIONI STATISTICHE ....................................................... 5 3.1 REVISIONE PARZIALE .................................................................................................................................... 5 3.2 INGRESSO.................................................................................................................................................. 5 3.3 ART. 1 CPV. 1 SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE............................................................................................... 6 3.4 ART. 3A PRINCIPI STATISTICI E STANDARD ........................................................................................................ 6 3.5 ART. 3B COOPERAZIONE CON L’UNIONE EUROPEA ............................................................................................ 6 3.6 ART. 4 RILEVAZIONI SUPPLEMENTARI DI CANTONI E COMUNI .............................................................................. 7 3.7 ART. 8A TRATTAMENTO DI DATI INDIVIDUALI ................................................................................................... 7 3.8 ART. 9 CPV. 1BIS TRASMISSIONE DI DATI SINGOLI .............................................................................................. 8 3.9 ART. 11 DISTRUZIONE DELLE DESIGNAZIONI DI PERSONE E DEL MATERIALE DI RILEVAZIONE ........................................ 9 3.10 ART. 13H DEFINIZIONE ................................................................................................................................ 9 3.11 ART. 13I PRINCIPI..................................................................................................................................... 10 3.12 ART. 13J PRESUPPOSTI .............................................................................................................................. 10 3.13 ART. 13K COLLEGAMENTO DI DATI SU MANDATO DI TERZI ................................................................................ 11 3.14 ART. 13L TRASMISSIONE DI DATI COLLEGATI .................................................................................................. 11 3.15 ART. 13M DISTRUZIONE DEI DATI COLLEGATI ................................................................................................. 11 3.16 ART. 13N DICHIARAZIONE DEI COLLEGAMENTI DI DATI ..................................................................................... 11 3.17 ART. 14 ESECUZIONE ................................................................................................................................ 12 3.18 RILEVAZIONI SOGGETTE A COLLEGAMENTO DI DATI .......................................................................................... 12 4 REVISIONE DELL’ALLEGATO ................................................................................................................. 13 4.1 N. 1. STATISTICA DELLO STATO ANNUALE DELLA POPOLAZIONE (ESPOP) ............................................................. 14 4.2 N. 2. STATISTICA DELLE NASCITE .................................................................................................................. 14 4.3 N. 4. STATISTICA DEI RICONOSCIMENTI, RICONOSCIMENTI DAVANTI AD UN TRIBUNALE E ACCERTAMENTI GIUDIZIALI DELLA PATERNITÀ .............................................................................................................................................. 14 4.4 N. 5. STATISTICA DELLE ADOZIONI ................................................................................................................ 14 4.5 N. 6. STATISTICA DEI MATRIMONI ................................................................................................................ 14 4.6 N. 7. STATISTICA DELLE UNIONI DOMESTICHE REGISTRATE ................................................................................ 14 4.7 N. 8. STATISTICA DEGLI SCIOGLIMENTI GIUDIZIALI DI MATRIMONI ....................................................................... 14 4.8 N. 9. STATISTICA DEGLI SCIOGLIMENTI GIUDIZIALI DI UNIONI DOMESTICHE REGISTRATE ........................................... 14 4.9 N. 10. STATISTICA DEI DECESSI E DELLE CAUSE DI MORTE .................................................................................. 14 4.10 N. 11. STATISTICA DEI MOVIMENTI MIGRATORI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE SVIZZERA ...................................... 14 4.11 N. 12. BIOGRAFIE SOCIODEMOGRAFICHE ...................................................................................................... 14 4.12 N. 15. RILEVAZIONE SULLE FORZE DI LAVORO IN SVIZZERA (RIFOS).................................................................... 14 4.13 N. 17. SICUREZZA SOCIALE E MERCATO DEL LAVORO (SISOMEL) ...................................................................... 15 4.14 N. 18. STATISTICA DELL’IMPIEGO................................................................................................................. 15 4.15 N. 21. RILEVAZIONE DELLA STRUTTURA DEI SALARI .......................................................................................... 15 4.16 N. 22. RILEVAZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEGLI STABILIMENTI (RIS) ................... 15 4.17 N. 27. PIGIONI, RILEVAZIONE PERMANENTE................................................................................................... 15 4.18 N. 28. PIGIONI, RILEVAZIONE STRUTTURALE................................................................................................... 15
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4.19 N. 31. STATISTICA DELLA PRODUZIONE, DELLE ORDINAZIONI, DELLE CIFRE D’AFFARI E DELLE GIACENZE ....................... 15 4.20 N. 34. INDAGINE SUL BUDGET DELLE ECONOMIE DOMESTICHE ........................................................................... 15 4.21 N. 35. INDAGINE SUI REDDITI E LE CONDIZIONI DI VITA (STATISTICS ON INCOME AND LIVING CONDITIONS, SILC) ........ 15 4.22 N. 37. CENSIMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE ............................................................................................... 15 4.23 N. 41. STATISTICA DELLE COSTRUZIONI E DELL’EDILIZIA ABITATIVA ...................................................................... 15 4.24 N. 42. STATISTICA DELL’EDILIZIA ABITATIVA ................................................................................................... 16 4.25 N. 49. TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI MERCI SU STRADA ........................................................................... 16 4.26 N. 57. STATISTICA DELLE NUOVE RENDITE ..................................................................................................... 16 4.27 N. 59. STATISTICA OSPEDALIERA.................................................................................................................. 16 4.28 N. 63. RILEVAZIONE TEMATICA SULLA SALUTE: INDAGINE SULLA SALUTE IN SVIZZERA (ISS) .................................... 16 4.29 N. 69. PERSONE IN FORMAZIONE ................................................................................................................ 16 4.30 N. 70. DIPLOMI ....................................................................................................................................... 16 4.31 N. 71. PERSONALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ................................................................................................ 16 4.32 N. 72. STUDENTI DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE IN SVIZZERA SIUS (SISTEMA D’INFORMAZIONE UNIVERSITARIA SVIZZERA) ............................................................................................................................................................. 16 4.33 N. 73. RILEVAZIONE TRA I DIPLOMATI DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE ................................................................... 16 4.34 N. 74. INDAGINE SULLA SITUAZIONE SOCIO‐ECONOMICA DEGLI STUDENTI ............................................................ 17 4.35 N. 75. BORSE E PRESTITI DI STUDIO .............................................................................................................. 17 4.36 N. 76. PERSONALE DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE IN SVIZZERA ........................................................................... 17 4.37 N. 77. STATISTICA DELLE FINANZE DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE ........................................................................ 17 4.38 N. 91. STATISTICA DI ESECUZIONE DELLE SANZIONI .......................................................................................... 17 4.39 N. 98 RILEVAZIONE STRUTTURALE ............................................................................................................... 17 4.40 N. 99. STATISTICA DELLA POPOLAZIONE E DELLE ECONOMIE DOMESTICHE ............................................................ 17 4.41 N. 101. RILEVAZIONE TEMATICA SULLA FORMAZIONE E SUL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE ............................. 17 4.42 N. 102. INDAGINE SULLE FAMIGLIE E SULLE GENERAZIONI (IFG) ........................................................................ 17 4.43 N. 103 INDAGINE SULLE LINGUE, LA RELIGIONE E LA CULTURA (ILRC) ................................................................. 17 4.44 N. 104. RILEVAZIONE TEMATICA SULLA MOBILITÀ E SUI TRASPORTI: MICROCENSIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI ........ 17 4.45 N. 105. RILEVAZIONE OMNIBUS .................................................................................................................. 18 4.46 N. 108. STATISTICA DEGLI SVIZZERI ALL’ESTERO ............................................................................................. 18 4.47 N. 135. MORTI PER DROGA ....................................................................................................................... 18 4.48 N. 145. CONFLITTI DI LAVORO COLLETTIVI ..................................................................................................... 18 4.49 N. 171. CIFRE D’AFFARI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO, RILEVAZIONE CONGIUNTURALE........................................ 18 4.50 N. 175. STATISTICA DELLA PRODUZIONE, DELLE ORDINAZIONI E DELLE CIFRE D’AFFARI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 18 4.51 N. 176. STATISTICA DELLA PRODUZIONE, DELLE ORDINAZIONI E DELLE CIFRE D’AFFARI DELL’INDUSTRIA ...................... 18 4.52 N. 177. STATISTICA DELLE CIFRE D’AFFARI DEGLI «ALTRI SERVIZI» ...................................................................... 18 4.53 N. 184. ANALISI STATISTICHE DELL’ANDAMENTO NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE ................................................ 18 4.54 N. 185. PARAMETRI AGRICOLI DI ESERCIZIO PER IL CALCOLO DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA ................................. 19 4.55 N. 186. RILEVAZIONE TEMATICA SUL CONSUMO DI GENERI ALIMENTARI E SUL COMPORTAMENTO NUTRITIVO: INDAGINE NAZIONALE SULLA NUTRIZIONE .................................................................................................................... 19 4.56 N. 187. STATISTICA NAZIONALE SUI TUMORI.................................................................................................. 19
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1 Elenco delle abbreviazioni
art. articolo CE Comunità europea CEE Comunità economica europea cfr. confronta cpv. capoverso FF Foglio federale lett. lettera LStat Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01) n. numero n. marg. numero marginale OIDI Ordinanza del 26 gennaio 2011 sul numero d’identificazione delle imprese 2011 (RS 431.031) ORIS Ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (RS 431.903) RS Raccolta sistematica del diritto federale RU Raccolta ufficiale delle leggi federali seg. seguente (pagina) UE Unione europea UST Ufficio federale di statistica
2 Situazione iniziale
L’ordinanza sulle rilevazioni statistiche deve essere sottoposta a una revisione (parziale) per due motivi: da un lato un nuovo regolamento UE, diventato vincolante per la Svizzera nell’ambito degli accordi bilaterali, richiede alcuni adeguamenti del diritto nazionale nel setto- re della statistica federale e dall’altro il Consiglio federale è stato incaricato dal legislatore di disciplinare a livello di ordinanza i dettagli dei collegamenti di dati statistici.
2.1 Statistica europea
Con la decisione n. 2/2010 del comitato statistico UE/CH del 1° ottobre 2010, nell’allegato A dell’accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (accordo statistico) sono stati inseriti nuovi regolamenti UE. Tra di essi figu- ra il «regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione all’Istituto stati- stico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Eura- tom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità euro- pee»1, che richiede alcuni adeguamenti dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche, che la Svizzera deve apportare entro il 31 dicembre 2012. La Svizzera è tenuta ad apportare tali adeguamenti entro il 31 dicembre 2012. Le modifiche all’ordinanza sull’esecuzione di rileva- zioni statistiche federali dovranno entrare in vigore il 1° ottobre 2013. Tale data implica un superamento del termine previsto per le clausole di revisione sancite dal diritto europeo, ma non costituisce un ostacolo alla collaborazione con Eurostat, perché le disposizioni del rego- lamento UE sono già in vigore per la Svizzera e l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche si rifà semplicemente alle direttive europee. Dall’abrogazione del regolamento (CE) n. 322/97, tutti i rimandi a questo regolamento sono trasformati in rimandi al nuovo regolamento (CE) n. 223/20092, il che assume rilievo segna- tamente per il «regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, re-
1 GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. 2 Cfr. art. 28(2) del regolamento (CE) n. 223/2009. 3
cante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comu- nitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici»3.
2.2 Collegamenti di dati
a) Premessa La nuova disposizione all’articolo 14a LStat, introdotta nell’ambito della legge sull’armonizzazione dei registri, ha creato una base giuridica formale esplicita per la realiz- zazione di collegamenti di dati statistici: in essa il legislatore ha incaricato il Consiglio federa- le di disciplinare a livello di ordinanza i dettagli per realizzare collegamenti di dati statistici. La presente revisione dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche adempie questo mandato.
b) Funzione del collegamento di dati Il collegamento di dati nella produzione statistica ha lo scopo precipuo di evitare sovrapposi- zioni nella rilevazione dei dati, ridurre l'onere a carico degli intervistati e degli organi di rileva- zione e realizzare sinergie che permettano un risparmio di tempo e denaro. L'art. 4 della LStat stabilisce che, nel limite del possibile, i dati statistici vanno acquisiti senza ricorrere all'esecuzione di rilevazioni dirette ma servendosi dei registri esistenti o dei dati amministrati- vi disponibili. Oggetto della presente ordinanza sono i collegamenti di dati realizzati nell'am- bito di attività statistiche disciplinate secondo la LStat e l'ordinanza sulle rilevazioni statistiche ed elencate nel corrispondente allegato. Sono quindi esclusi i collegamenti di dati condotti per scopi amministrativi e i collegamenti di dati tra loro che sono o sono stati effettuati al di fuori del campo di applicazione della LStat. Secondo il messaggio concernente la LStat4, il segreto statistico esclude un'utilizzazione o comunicazione dei dati «che si riferiscono a per- sone, imprese o aziende a fini amministrativi o fiscali nonché a fini di controllo o di sorve- glianza». I dati statistici, quindi, non possono assolutamente essere utilizzati per scopi am- ministrativi per misure ufficiali a danno della singola persona5. Tale disposizione vale anche per i collegamenti di dati e per i dati collegati. I collegamenti di dati sono processi critici sotto il profilo della protezione dei dati in quanto vengono effettuati prevalentemente all'oscuro e senza il consenso delle persone interessate e quindi si sottraggono al diritto di autodeterminazione del singolo. Il nocciolo del problema è costituito dal collegamento di dati singoli, specie nel caso in cui siano interessati dati partico- larmente sensibili o da cui emergono profili di personalità. Nessun problema, invece, pongo- no i collegamenti di dati aggregati che non permettono di trarre deduzioni su persone o sin- gole unità di osservazione.
c) Disposizioni giuridiche Secondo le disposizioni del legislatore, per adempiere i propri compiti statistici possono effet- tuare collegamenti di dati l'UST, quale servizio statistico centrale della Confederazione (art. 10 cpv. 1 e 14a cpv. 1 LStat) e i servizi statistici cantonali e comunali (art. 14a cpv. 2 LStat). L'articolo 14a della LStat non fa menzione di altri organi addetti al collegamento di dati6. Nel rispetto di queste disposizioni giuridiche, nell'ordinanza non sono stati introdotti altri organi di collegamento quali uffici federali o istituti (es. i politecnici federali di Zurigo e Losanna, l’Istituto Paul Scherrer IPS, il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA), la Banca Nazionale Svizzera BNS, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli in-
3 GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.
4 FF 1992 I 398 seg.
5 Cfr. anche art. 4 cpv. 4 della (precedente) legge sul censimento federale della popolazione (RU 1999, 917), in cui è espresso che i dati del censimento «non possono servire da base per decisioni e misure a danno delle persone interessate». 6 Non si ritiene necessario ripetere nell'ordinanza gli organi di collegamento previsti per legge in quanto l'elenco avrebbe uno scopo puramente dichiarativo. 4
fortuni SUVA/INSAI, l’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni UPI, l’Istituto svizzero di profilassi dell'alcolismo ISPA) che potrebbero effettuare collegamenti di dati. L'eventuale estensione del novero di organi addetti al collegamento statistico richiederebbe una revisione della legge sulla statistica federale come base legale formale dell'ordinanza7. La revisione dovrebbe altresì disciplinare in modo più trasparente nella LStat l'utilizzo del NAVS13 che at- tualmente poggia sulla LArRa. I servizi statistici che desiderano effettuare collegamenti di da- ti devono garantite l'indipendenza professionale, la sicurezza e la protezione dei dati nella stessa misura assicurata dall'UST. Le istanze interessate sono tenute ad adeguarsi tempe- stivamente ai requisiti richiesti. Secondo i compiti della statistica federale elencati all'art. 3 cpv. 1 della LStat, l'art. 14a della LStat disciplina il collegamento di dati per scopi statistici8. I risultati statistici ottenuti con il collegamento di dati servono per adempiere i compiti sanciti nella legge sulla statistica fede- rale (art. 3 cpv. 2 LStat), che includono anche la pianificazione e la ricerca. Il collegamento di dati per scopi amministrativi9, invece, non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 14a LStat e delle relative disposizioni esecutive menzionate nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche. La possibilità e la misura di un eventuale collegamento di dati per scopi amministrativi da parte di un’autorità vanno valutate a seconda della legislazione amministrativa e della prote- zione dei dati che si applicano all’autorità stessa. Ogni autorità amministrativa è competente e responsabile delle necessarie basi legali, in collaborazione con l'UFG e l'IFPDT.
3 Adeguamenti dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche
3.1 Revisione parziale
I motivi della revisione menzionati si traducono, nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche, in una dozzina di disposizioni modificate o completamente nuove. Malgrado il volume consi- stente di modifiche, non risultano soddisfatti i criteri per una revisione totale, per cui per il momento si rinuncia a una simile revisione formale dell’ordinanza10. Un tale procedimento risulta inopportuno dal momento che, in conseguenza dell’attuale revisione parziale della LStat, l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche sarà in ogni caso sottoposta a una revisione to- tale11. Questa revisione totale consentirà di ristrutturare l’ordinanza e, presumibilmente, di in- tegrarvi l’ordinanza sull’organizzazione.
3.2 Ingresso
L’ingresso dell’ordinanza rimanda ora agli articoli 14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 ca- poverso 1 LStat quali ulteriori basi giuridiche per l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. La prima disposizione menzionata deve essere aggiunta per via della revisione della LStat in-
7 L'osservazione avanzata dagli uffici federali in occasione della prima consultazione in merito al fat- to che l'art. 14a della LStat non li escluda esplicitamente dagli organi di collegamento e quindi che i rispettivi uffici e servizi statistici possano essere introdotti nell'ordinanza contraddice il principio di legalità. Una disposizione esecutiva, infatti, è contraria alla legge anche quando non trova alcun fondamento in essa e non solo se contraddice una specifica disposizione giuridica. Per questo le «attività amministrative che non si fondano su una legge - anche se non sono in contraddizione ad essa - sono inammissibili» (liberamente tradotto da Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwal- tungsrecht, ediz. 6. n 368). 8 Cfr. anche art. 2 cpv. 1 LStat che sancisce che il campo d'applicazione della legge si applica a «tutti i lavori di statistica». 9 Cfr FF 1992 I 398 seg.). 10 Secondo il n. 157 delle DTL, si procede a una revisione totale se la modifica concerne più della me- tà degli articoli dell’atto in questione; nel presente caso tale condizione non si verifica né per le di- sposizioni dell’ordinanza né per l’allegato. 11 Secondo il n. 157 delle DTL in questo caso si deve procedere a una revisione parziale. 5
tervenuta nel quadro dell’armonizzazione dei registri 12. Le ultime due disposizioni non erano state menzionate nell’ingresso per una svista, che viene ora corretta.
3.3 Art. 1 cpv. 1 Scopo e campo d’applicazione
Con l’inserimento di disposizioni sui collegamenti di dati (conformemente all’art. 14a cpv. 1 LStat) e su una regolazione più precisa del trattamento dei dati all’art. 8a, lo scopo dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche non si limita più all’esecuzione di rilevazioni classi- che (p. es. mediante questionari), ma comprende anche l’elaborazione di statistiche median- te il collegamento e l’ulteriore trattamento dei dati già disponibili. Questa estensione dello scopo va menzionata all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza per motivi di chiarezza. Come nella legge sulla protezione dei dati13, la definizione di ‟trattamento” viene impiegata in senso ampio per non dover menzionare tutte le singole fasi del trattamento (es. completamento, controllo, interpretazione, plausibilizzazione e collegamento di dati). Nell’ambito della futura revisione totale dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche vi è l’intenzione di modificarne an- che il titolo14.
3.4 Art. 3a Principi statistici e standard
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009, vincolante per la Svizzera, sancisce e defini- sce principi statistici generali (p. es. indipendenza professionale, imparzialità e obiettività), concretizzati dall’UE in un codice delle statistiche europee. Occorre anche tener conto delle raccomandazioni internazionali e delle migliori prassi («best practice»). Siccome finora nella LStat questi principi non erano espressi, perlomeno non in modo suffi- cientemente chiaro, ora sono menzionati nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche, in modo tale da ancorarli anche nel diritto nazionale. In occasione della revisione parziale della LStat dovrà essere introdotta una disposizione corrispondente nella legge. Per tale ragione nel capoverso 1 si menzionano i principi statistici riconosciuti da rispettare nell’espletamento dell’attività statistica; per “riconosciuti” si intendono le regole vincolanti sancite dal diritto nazionale o internazionale relative ai lavori statistici (indipendenza profes- sionale, imparzialità e obiettività). Nel capoverso 2 si aggiunge che l’attività statistica deve essere svolta tenendo in considerazione gli standard della migliore prassi (“best practice”), in particolare nell’ambito della sicurezza e della protezione dei dati, per consolidare la fiducia della popolazione. Tale principio si rivela di importanza centrale per lo sviluppo della statisti- ca, considerato il maggior ricorso ai collegamenti di dati da parte dei servizi statistici vicini al- le autorità amministrative.
3.5 Art. 3b Cooperazione con l’Unione europea
La cooperazione con l’UE nel settore della statistica assume sempre più importanza. L’articolo 5 capoverso 1 regolamento (CE) n. 223/2009 prevede quindi che l’autorità statisti- ca nazionale di coordinamento funga da interlocutore di Eurostat (Commissione CE). Gli Sta- ti membri adottano le misure necessarie. L’articolo 3b dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche precisa che in qualità di servizio stati- stico centrale della Confederazione15 l’UST coordina la cooperazione statistica a livello inter- nazionale con Eurostat.
12 Introdotta dall’all. n. 4 della legge federale del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri degli a- bitanti e di altri registri ufficiali, in vigore dal 1° nov. 2006 (RS 431.02) 13 Cfr. Art. 3 lett. e LPD 14 Il nuovo titolo previsto è ‟Ordinanza sulla statistica federale (OStat)”. 15 Cfr. art. 10 cpv. 1 LStat. 6
3.6 Art. 4 Rilevazioni supplementari di Cantoni e Comuni
All’articolo 4, il titolo nella versione italiana è adeguato alle versioni tedesca e francese: è in- fatti modificato da «di Cantoni e Comuni» in «per i Cantoni e Comuni». Si tratta di un ade- guamento puramente formale nell’interesse dell’unitarietà linguistica del testo.
3.7 Art. 8a Trattamento di dati individuali
La realizzazione di collegamenti di dati presuppone che i dati da collegare non siano ancora stati anonimizzati, altrimenti è praticamente impossibile realizzare un collegamento statisti- co16. Nell’interesse della protezione dei dati è tuttavia auspicabile che i dati individuali da col- legare siano pseudonimizzati al più presto nel processo di trattamento statistico, in modo tale che di fatto tali dati rappresentino dati anonimizzati per le persone che li trattano all’interno dell’UST. La pseudonimizzazione è effettuata regolarmente in concomitanza con la distru- zione del materiale di rilevazione secondo l’articolo 11, di cui sono formulati in modo più chiaro il titolo e il contenuto (cfr. sotto, n. 3.9). Siccome il collegamento di dati rappresenta unicamente un’applicazione concreta del tratta- mento statistico generale17 di dati singoli, l’articolo 8a introduce nell’ordinanza sulle rilevazio- ni statistiche una nuova disposizione generale, che presenta in modo trasparente i principi del trattamento di dati singoli praticato oggi dall’UST. In una prima fase, i dati individuali rilevati o registrati devono essere riveduti dall’UST. Questi lavori di revisione comprendono in particolare il completamento di eventuali dati mancanti, il controllo dei dati in base a vari criteri (p. es. la coerenza contenutistica) nonché altre opera- zioni di elaborazione statistica. Nell’ambito di queste operazioni di revisione dei dati, l’UST deve poter far ricorso, in parte, a caratteristiche personali identificative, ovvero a designazio- ni personali (es. nomi e cognomi) e altre caratteristiche ausiliarie (es. indirizzo di domicilio, indirizzo professionale, indirizzi di proprietari di edifici) nonché a identificatori che permettano il completamento, il controllo o la rielaborazione dei dati singoli rilevati. Al termine della fase di appurazione, l’UST pseudonimizza i dati individuali appurati e li tratta ulteriormente in forma pseudonimizzata. In questo modo si assicura che l’UST adempia il mandato del legislatore di utilizzare per le proprie statistiche, nei limiti del possibile, i dati già disponibili18 e riduca l’onere per tutte le parti coinvolte, tra l’altro mediante collegamenti di da- ti19. In una fase successiva, l’UST procede all’anonimizzazione (definitiva) dei dati, non appena lo scopo del trattamento dei dati individuali lo permette. Ciò corrisponde all’articolo 15 capo- verso 3 LStat, che parte dalla rilevazione tradizionale dei dati mediante questionari e preve- de la distruzione del materiale di rilevazione con nomi e numeri d’identificazione delle perso- ne non appena ultimato il trattamento dei dati (cfr. art. 11 dell’ordinanza sulle rilevazioni sta- tistiche), dopodiché i dati rilevati anonimizzati possono essere utilizzati ulteriormente e con- servati per scopi statistici20. L’introduzione dell’articolo 14a LStat e il maggior orientamento della statistica verso rilevazioni basate sui registri relativizzano in parte la portata dell’articolo 15 capoverso 3 LStat: da un lato scompare la distruzione del materiale di rilevazione (in par- ticolare dei questionari) laddove l’UST ricava o riceve dati dai registri o da altre fonti ammini-
16 In singoli casi, a titolo eccezionale, mediante procedure probabilistiche è possibile collegare record anonimizzati. Si tratta però di procedure molto onerose, che di norma non sono prese in conside- razione per i collegamenti di dati statistici per motivi tecnici, amministrativi e finanziari. Spesso, i- noltre, le procedure probabilistiche non offrono la qualità necessaria per i dati della statistica fede- rale. 17 Cfr. art. 3 lett. e LPD. 18 Cfr. art. 4 cpv. 1 LStat. 19 Cfr. art. 14a LStat. 20 Cfr. art. 15 cpv. 4 LStat. 7
strative – senza effettuare rilevazioni specifiche. Dall’altro per i collegamenti di dati statistici l’articolo 14a LStat prevede l’anonimizzazione dei dati collegati e non dei dati da collegare, dato che di fatto questi ultimi (una volta anonimizzati) non possono più essere collegati. Nell’ambito della futura revisione della LStat la disposizione dell’articolo 15 LStat dovrà esse- re riformulata per rispecchiare più chiaramente queste correlazioni e tener maggiormente conto della realtà e dei bisogni della statistica moderna del Ventunesimo secolo. Siccome il criterio dello scopo del trattamento non fissa un limite temporale assoluto per l’anonimizzazione (definitiva) dei dati, nell’interesse della protezione dei dati l’articolo 8a ca- poverso 3 prevede un limite massimo di 30 anni (a partire dal momento della rilevazione dei dati) per l’anonimizzazione dei dati. Questa durata corrisponde a quella prevista all’articolo 7 capoverso 1 ORIS e all’articolo 22 OIDI. Ai capoversi 2 e 3, ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, sono precisati i termini di pseudonimizzazione e anonimizzazione. Il capoverso 4 chiarisce che i dati pseudonimizzati (e quindi non ancora anonimizzati definiti- vamente) possono anche restare disponibili per più tempo oltre lo scopo diretto del tratta- mento, se ciò è necessario per raggiungere l’obiettivo di una statistica; questo vale tipica- mente per le serie temporali e le statistiche dell’andamento. In questi casi l’anonimizzazione dei dati non può avvenire già dopo il trattamento dei dati per il primo intervallo di tempo della serie temporale, bensì solo al termine della statistica per l’intera serie temporale o l’intero andamento, altrimenti lo scopo della statistica, e cioè la descrizione e la rappresentazione statistica dell’andamento temporale o dell’evoluzione in un lasso di tempo lungo, non potreb- be essere raggiunto. Eccezionalmente, nell’interesse della statistica, queste serie temporali devono poter comprendere più di 30 anni: in questi casi speciali, non è quindi applicabile il limite temporale di 30 anni per l’anonimizzazione dei dati secondo l’articolo 8a capoverso 3. Le serie temporali e le statistiche dell’andamento sono contrassegnate in quanto tali nell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche.
3.8 Art. 9 cpv. 1bis Trasmissione di dati singoli
Secondo l’articolo 28 capoverso 2 del nuovo regolamento (CE) n. 223/2009, il regolamento (CE) n. 322/97 precedente è abrogato cosicché il regolamento (CE) n. 831/2002 ha una nuova base giuridica. L’articolo 9 capoverso 1bis vigente dell’ordinanza sulle rilevazioni stati- stiche va quindi adeguato. La lettera a rimanda ora alle disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009, utilizzando la consueta forma abbreviata di rimando21. Il regolamento stabilisce la cornice giuridica per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Oltre ai principi statistici e alle definizioni, esso disciplina in particolare l’organizzazione del sistema statistico europeo, la produzione e la diffusione di statistiche europee nonché il segreto statistico Alla lettera b non è apportata alcuna modifica contenutistica, ma è semplicemente utilizzata la forma abbreviata del rimando al regolamento (CE) n. 831/2002. La nota a piè di pagina associata alla lettera b da un lato rimanda a due modifiche successive di questo regolamen- to, e cioè al regolamento (CE) n. 1104/2006, GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3, e al regola- mento (CE) n. 606/2008, GU L 166 del 27.6.2008, pag. 16, che fanno entrambi parte dell’accordo statistico CH-EU, e dall’altro precisa – ai fini di una miglior comprensibilità per il lettore – che il regolamento (CE) n. 831/2002 costituisce il regolamento di applicazione del nuovo regolamento (CE) n. 223/2009. Nell’interesse della trasparenza, la lettera c rimanda alla decisione 2004/452/CE della Com- missione, che fa parte dell’allegato A dell’accordo statistico ed è vincolante per la Svizzera. La nota a piè di pagina corrispondente chiarisce che questa decisione è stata modificata dal-
21 Cfr. n. marg. 30 segg. del «Promemoria concernente i rimandi al diritto dell’UE nel diritto svizzero». 8
la successiva decisione 2008/876/CE della Commissione del 6 novembre 2008, GU L 310 del 21.11.2008, pag. 28, applicabile anche alla Svizzera.
3.9 Art. 11 Distruzione delle designazioni di persone e del materiale di rilevazione Il titolo vigente «Distruzione dei dati» non rispecchia correttamente il contenuto dell’articolo 11, poiché non riguarda la distruzione dei dati rilevati, bensì unicamente la distruzione delle designazioni di persone e dei moduli di rilevazione. Una volta distrutto il materiale di rileva- zione, i dati rilevati stessi sono trattati ulteriormente e analizzati statisticamente in forma pseudonimizzata (cfr. art. 8a). Il titolo della disposizione è quindi formulato in modo più preci- so: si parla ora di distruzione del materiale di rilevazione. Al tempo stesso, nell’interesse del- la chiarezza e della coerenza conl’articolo 8a capoverso 1, all’articolo 11 capoverso 1 è inse- rita la definizione di «trattamento».
3.10 Art. 13h Definizione
L’espressione «collegamento di dati» non è eloquente. Nell’interesse della certezza del dirit- to, l’articolo 13h precisa quindi il suo contenuto. Il punto di partenza è una riscrittura di un'al- tra definizione22, a garanzia che gli organi di collegamento definiti dalla legge dispongano di un'ampia base legale nell'ordinanza per eseguire i collegamenti di dati. Tale scelta è stata fatta a beneficio delle autorità, dei ricercatori e dei vari soggetti interessati all'esecuzione di collegamenti statistici, in particolare gli uffici federali che, secondo quanto disciplinato all'art. 14a LStat, attualmente non possono effettuare autonomamente i collegamenti e sono tenuti a incaricarne l'UST della realizzazione. È stato quindi necessario inserire delle limitazioni concrete, soprattutto inerenti ai dati da collegare, in particolare la loro origine e qualità e lo scopo del loro trattamento. La prima limitazione concerne il campo di applicazione della LStat23, che include solo i lavori di statisica; l'art. 14a della LStat, infatti, menziona la possibi- lità di effettuare collegamenti di dati solo per l'adempimento dei compiti statistici, per cui i col- legamenti per scopi amministrativi non rientrano nel campo di applicazione della legge. Sono esclusi anche i collegamenti di dati tra loro, non rilevati secondo le disposizioni della LStat e dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche. La seconda limitazione si riferisce ai rischi per la protezione dei dati comportati dal collegamento, che solitamente concernono solo i collega- menti di dati individuali e non la correlazione di dati aggregati fra loro, che non permettono di risalire a singole persone, e nemmeno quelli di dati fattuali (es. dati sul censimento del traffi- co) fra loro. Questi ultimi tipi di collegamento possono essere regolarmente effettuati secon- do il normale trattamento di dati, senza il rispetto dell'art. 14a LStat. Non pongono rischi di protezione neanche la correlazione di dati dal taglio geografico o funzionale né l'unione di dati contenenti caratteristiche geografiche (es. la correlazione del numero di abitanti o di oc- cupati in un determinato perimetro spaziale per la realizzazione di un catasto dei rumori, ov- vero per l'appuramento del numero di persone interessate da una determinata quantità di emissioni di rumore). La terza limitazione, che deriva dalla questione centrale della protezio- ne dei dati, specifica che per collegamento di dati si intende sola l'unione di dati individuali provenienti da fonti diverse. Per realizzare un collegamento, dunque, i dati devono essere estratti da due diverse fonti (dati individuali sulla stessa persona, la stessa unità o lo stesso oggetto). Per fonti di dati si intendono le rilevazioni statistiche di dati individuali (es. tramite questionari), i registri di dati e i dati amministrativi risultanti dalle attività di autorità, da cui vengono estratti dati per scopi statistici e dati di misurazione. L'elenco delle fonti di dati non è esaustivo, in quanto non è possibile prevedere né fissare preventivamente la varietà di fonti cui si potrà fare ricorso con l'evolversi della prassi in ottemperanza all'ordinanza sulle rileva- zioni statistiche. Un criterio per distinguere le varie fonti di dati può essere anche la data di rilevazione, ma solo nel caso di rilevazioni eseguite in momenti diversi e non per quelle con- dotte a intervalli brevi o per quelle longitudinali (panel), che si presentano come unità funzio- nali.
22 Cfr. Probst, Die Verknüpfung von Personendaten und deren rechtliche Tragweite, 2011, 20 segg. 23 Cfr. art. 2 cpv. 1 (ingresso) LStat. 9
3.11 Art. 13i Principi
L’articolo 13i sancisce principi elementari del collegamento di dati. Il capoverso 1 specifica che il collegamento di dati serve per un utilizzo efficiente dei dati già presenti o disponibili, al fine di evitare ulteriori rilevazioni che comportano un dispendio di tempo e denaro per gli or- gani di rilevazione e gli intervistati. I collegamenti di dati, quindi, sono al servizio di quel prin- cipio di efficienza nella raccolta dei dati sancito all'art. 4 cpv., 1 LStat, in cui si menziona la rinuncia a rilevazioni particolari se i dati necessari sono già disponibili. Il capoverso 2 chiarisce il principio di proporzionalità24, secondo cui i collegamenti di dati vanno effettuati solo se opportuni e necessari per lo svolgimento di lavori statistici. Non de- vono quindi essere realizzati collegamenti di scorta, ma solo allo scopo di adempiere uno specifico compito statistico, per esempio per la valutazione di compiti federali, per fare fronte a una richiesta di ricerca o per affrontare un progetto di pianificazione (cfr. art. 3 cpv. 2 LStat).
3.12 Art. 13j Presupposti
Un presupposto elementare per l'esecuzione di collegamenti è che i dati siano collegabili, condizione che si verifica se questi rispondono ai criteri di idoneità e qualità necessari per i lavori statistici, affinché i risultati dei collegamenti siano efficaci per lo scopo concreto per cui vengono impiegati. I dati devono quindi essere sufficientemente appurati per permettere di raggiungere in modo realistico gli obiettivi statistici concreti con i dati disponibili. Per assicu- rare la predisposizione dei dati al collegamento sarà necessario effettuare test di verifica nel- la fase preparatoria. Secondo quanto disposto dall'art. 14a LStat, l'UST può collegare i dati per adempiere i suoi compiti statistici, che prevedono il collegamento di dati propri tra loro, quindi di dati su cui esercita dominio, ma anche di dati propri con dati di terzi (dati terzi). Per dati terzi si intendo- no i dati di altri uffici federali rilevati nel rispetto della LStat e dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (cfr. allegato dell'ordinanza) ma anche i dati che autorità o ricercatori hanno rileva- to senza applicare la LStat (dati esterni) e che desiderano collegare con i dati dell'UST (cfr. art. 19 cpv. 1 e 3 LStat). In ottemperanza all'art. 13k, l'UST può effettuare simili collegamenti di dati su mandato di terzi, ma non può collegare dati terzi tra di loro che non sono stati rile- vati nel rispetto della LStat in quanto simili collegamenti non figurano tra i compiti statistici25 e non rientrano nel campo d'applicazione della legge sulla statistica federale o dell'art. 14a del- la LStat. Il collegamento di dati terzi senza l’inclusione di dati dell’UST deve quindi fondarsi su una base giuridica specifica (nel diritto federale o cantonale). L’UST collega propri dati con dati terzi solo se questi ultimi sono stati rilevati legalmente, tra- smessi all’UST legalmente e il loro collegamento è lecito. Spetta al fornitore dei dati terzi di- mostrare che queste condizioni sono soddisfatte per i dati che l’UST deve collegare. Tale prova può essere fornita in particolare con la menzione e l’illustrazione delle disposizioni giu- ridiche applicabili. Le autorità statali devono dichiarare e documentare ad esempio la base giuridica per la rilevazione dei dati da collegare e i ricercatori privati l’origine lecita dei loro dati.
Se i servizi statistici dei Cantoni o dei Comuni vogliono collegare dati dell’UST tra di loro o con i propri dati per l’adempimento dei compiti statistici, devono stipulare un contratto di pro- tezione dei dati con l’UST. Per i dati dell’UST, questi servizi statistici devono garantire la pro- tezione dei dati nella stessa misura dell’UST. Il collegamento di dati dell’UST al di fuori dell’UST non può quindi avvenire in condizioni di protezione dei dati peggiori che all’interno dell’UST, dato che alla fine è l’UST ad assumersi la responsabilità dell’utilizzazione sicura
24 Cfr. anche art. 4 cpv. 2 LPD 25 Cfr. art. 19 cpv. 3 LStat in cui è sancito che si possono eseguire lavori di ricerca e di analisi su mandato di terzi solo in rapporto con la statistica federale. 10
dei propri dati. L’esecuzione di collegamenti con i dati dell’UST è quindi vincolata a determi- nate condizioni che includono in particolare l’indipendenza professionale, l’applicazione di un regolamento sul trattamento dei dati, misure specifiche di protezione e sicurezza dei dati nonché il rispetto delle migliori prassi statistiche riconosciute, come quelle sancite tra l’altro dalla Carta della statistica pubblica svizzera. Le particolarità sono disciplinate nel contratto di protezione dei dati.
3.13 Art. 13k Collegamento di dati su mandato di terzi
Siccome secondo il volere del legislatore i collegamenti di dati che rientrano nel campo d’applicazione della LStat definito all’articolo 14a vanno realizzati in primo luogo all’UST, per motivi di protezione dei dati, eventuali soggetti terzi possono incaricare l’UST di collegare dei dati. Le persone e le istituzioni che, per scopi impersonali, come la ricerca, la pianificazione e la statistica, hanno bisogno di collegamenti di dati, possono fare collegare tali dati nel pieno rispetto della protezione degli stessi assicurata dall’UST, a patto che siano soddisfatti i requi- siti necessari a tale scopo (cfr. art. 13i e j). A tal fine è stipulato un contratto di protezione dei dati, che disciplina i dettagli del collegamento di dati (cpv. 1). L’UST realizza tali collegamenti di dati nell’ambito delle sue possibilità tecniche, organizzati- ve e di personale. In caso di incarichi di manifesta urgenza, l’Ufficio organizza i propri pro- cessi interni in modo tale da assicurarne l’adempimento nel minor tempo possibile. I mandati non urgenti sono elaborati in tempi opportuni, anche se la durata del trattamento dipende in primis dalla complessità dell’incarico, dalla sensibilità in termini di protezione dei dati da col- legare (grado di protezione dei dati basso o alto) e dal supporto prestato dal committente. L’onere supplementare cagionato all’UST è finanziato dai terzi secondo l’ordinanza sugli emolumenti (cpv. 2). Nell’interesse dell’efficienza dei lavori e dei costi può rivelarsi opportuno coinvolgere il com- mittente (p. es. il ricercatore di un progetto di ricerca che chiede il collegamento di dati dell’UST) nel processo di collegamento all’interno dell’UST per operazioni e compiti chiara- mente definiti. Le modalità concrete di questa partecipazione del committente al collegamen- to di dati sono disciplinate nel contratto di protezione dei dati (cpv. 3).
3.14 Art. 13l Trasmissione di dati collegati
Secondo l’articolo 19 capoverso 2 LStat, l’UST può comunicare dei dati a servizi statistici e di ricerca federali nonché a terzi per scopi impersonali, e cioè per scopi statistici. Ciò vale an- che per i dati collegati secondo l’articolo 14a LStat. L’articolo 13l precisa quindi che anche i dati collegati possono essere comunicati per scopi statistici a servizi statistici e di ricerca fe- derali nonché a terzi alle condizioni dell’articolo 9 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche.
3.15 Art. 13m Distruzione dei dati collegati
Nell’interesse della protezione dei dati, al termine del trattamento, i dati collegati devono es- sere distrutti se contengono profili della personalità o dati degni di particolare protezione. Gli altri dati collegati possono essere riutilizzati per lavori statistici. Proprio qui sta uno dei grandi vantaggi dei collegamenti di dati: un netto guadagno di efficienza e un netto in quanto non è più necessario collegare nuovamente i dati di base. Tale vantaggio comporta una riduzione dell’onere derivante dalle rilevazioni per le autorità e i privati.
3.16 Art. 13n Dichiarazione dei collegamenti di dati
Per motivi di trasparenza, le statistiche che effettuano collegamenti di dati sono dichiarate in quanto tali nell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Tale dichiarazione è possi- bile se al momento della rilevazione dei dati sono già noti i collegamenti necessari. Se la ne- cessità di un collegamento di dati non era ancora nota al momento della rilevazione dei dati, ma si è manifestata solo successivamente, il collegamento di dati è inserito nell’allegato in occasione della successiva revisione dell’ordinanza, se in futuro dovrà essere nuovamente
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effettuato. Siccome l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche è riveduta annualmente, questo adeguamento dell’allegato è possibile senza eccessivi ritardi. Non sono per contro inseriti nell’allegato i collegamenti realizzati ad hoc per singoli casi (p. es. per un progetto di ricerca concreto, un’analisi individuale o per scopi sperimentali). È così garantita, nel complesso, una trasparenza sufficiente sui collegamenti di dati statistici.
3.17 Art. 14 Esecuzione
Ulteriori dettagli sui collegamenti di dati sono disciplinati in un’ordinanza del DFI nonché in un relativo regolamento dell’UST per il trattamento dei dati. L’ordinanza del DFI deve disci- plinare in particolare i requisiti di protezione e sicurezza dei dati nonché dei servizi statistici cantonali e comunali che intendono collegare dati, l’organizzazione e lo svolgimento dei col- legamenti nonché i dettagli organizzativi e tecnici del coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento. Le procedure concrete sono precisate nel regolamento per il trattamento dei dati. Questa procedura consente da un lato di garantire la necessaria flessibilità operativa nell’ambito delle operazione pratiche e dall’altro di tutelare la certezza del diritto necessaria: il regolamento per il trattamento dei dati è abbastanza flessibile per integrare immediatamen- te nel processo di collegamento dei dati le conoscenze ed esperienze maturate nell’ambito della prassi, mentre l’ordinanza del DFI assicura che i parametri essenziali del collegamento di dati sono modificati solo per motivi validi e dopo un’attenta analisi.
3.18 Rilevazioni soggette a collegamento di dati
a) Alcune statistiche devono essere contrassegnate in modo particolare nell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. ─ Secondo l’articolo 8a capoverso 4, ciò vale per le statistiche volte a rilevare l’evoluzione in un lasso di tempo (in particolare serie temporali e statistiche dell’andamento), in cui è consentito conservare i dati individuali in forma pseudonimizzata per un periodo superiore ai 30 anni. Attualmente si tratta delle seguenti statistiche: ─ N. 69. Persone in formazione ─ N. 72. Studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS (Sistema d’informazione universitaria svizzera) ─ N. 99. Statistica della popolazione e delle economie economiche (STATPOP) ─ N. 184. Analisi statistiche dell’andamento nel campo della formazione . ─ Secondo l’articolo 13n, nell’interesse della trasparenza, le statistiche che effettuano colle- gamenti di dati sono dichiarate in quanto tali nell’allegato. Attualmente si tratta delle se- guenti statistiche: N. 3. Stato di salute dei nati vivi N. 10. Statistica dei decessi e delle cause di morte N. 12 Biografie sociodemografiche N. 15. Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) N. 17. Sicurezza sociale e mercato del lavoro (SISOMEL) N. 18. Statistica dell’impiego N. 21. Rilevazione della struttura dei salari N. 23. Statistica strutturale e demografica delle imprese (STATENT) N. 27 Pigioni, rilevazione permanente N. 32. Statistica della produzione e del valore aggiunto N. 34. Indagine sul budget delle economie domestiche N. 35. Indagine sui redditi e le condizioni di vita (Statistics on Income and Living Conditions, SILC) N. 37. Censimento delle aziende agricole N. 39. Statistica forestale (rilevazione totale, SFt)
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N. 41. Statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa N. 42. Statistica dell’edilizia abitativa N. 50. Incidenti della circolazione stradale N. 57. Statistica delle nuove rendite N. 63 Rilevazione tematica sulla salute: Indagine sulla salute in Svizzera (ISS) N. 69. Persone in formazione N. 70. Diplomi N. 71. Personale degli istituti scolastici N. 72. Studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS (Sistema d’informazione universitaria svizzera) N. 73. Rilevazione tra i diplomati delle scuole universitarie N. 74. Indagine sulla situazione socio-economica degli studenti N. 75. Borse e prestiti di studio N. 76. Personale delle scuole universitarie in Svizzera N. 79. Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nelle imprese private N. 98. Rilevazione strutturale N. 99. Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP) N. 100. Rilevazione di base degli edifici e delle abitazioni N. 101. Rilevazione tematica sulla formazione e sul perfezionamento professionale N. 102. Rilevazione tematica sulle famiglie e sulle generazioni (IFG) N. 103. Rilevazione tematica su lingua, religione e cultura (ILRC) N. 104. Rilevazione tematica sulla mobilità e sui trasporti: microcensimento mobilità e trasporti N. 105. Rilevazione omnibus N. 107. Indagine sulle spese per la protezione dell’ambiente N. 171. Cifre d’affari del commercio al dettaglio, rilevazione congiunturale N. 175. Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d’affari nel settore delle costruzioni N. 176. Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d’affari dell’industria N. 177. Statistica delle cifre d’affari degli «Altri servizi» N. 179. Formazione professionale continua N. 184. Analisi statistiche dell’andamento nel campo della formazione
4 Revisione dell’allegato
La revisione dell'allegato ha rappresentato anche un'occasione per apportare lievi modifiche alle disposizioni giuridiche di alcune statistiche. Gli adeguamenti all'allegato introdotti prece- dentemente alla cifra 3.19 inerenti ai collegamenti di dati non sono stati nuovamente riportati nella presente versione. L'allegato all'ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali necessita di una revi- sione rapida e semplice. Le statistiche e le rilevazioni ivi contenute devono essere costante- mente aggiornate alle nuove condizioni quadro o ai nuovi requisiti. Le modifiche apportate devono poi essere tempestivamente integrate nelle corrispondenti basi giuridiche. Oggetto della revisione possono essere: - rettifiche o aggiunte relative alle caratteristiche rilevate26, alla fonte dei dati, ai partecipanti all'esecuzione, alla periodicità ecc. - abrogazione di rilevazioni e - introduzione di nuove rilevazioni.
26 Tra cui anche l’indicazione del numero di assicurato AVS, quale importante identificatore. 13
4.1 N. 1. Statistica dello stato annuale della popolazione (ESPOP)
Questa statistica è stata sostituita dalla statistica della popolazione e delle economie dome- stiche (N. 99 STATPOP).
4.2 N. 2. Statistica delle nascite
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.3 N. 4. Statistica dei riconoscimenti, riconoscimenti davanti ad un tribunale e ac- certamenti giudiziali della paternità Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.4 N. 5. Statistica delle adozioni
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.5 N. 6. Statistica dei matrimoni
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.6 N. 7. Statistica delle unioni domestiche registrate
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.7 N. 8. Statistica degli scioglimenti giudiziali di matrimoni
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.8 N. 9. Statistica degli scioglimenti giudiziali di unioni domestiche registrate Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.9 N. 10. Statistica dei decessi e delle cause di morte
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.10 N. 11. Statistica dei movimenti migratori della popolazione residente svizzera Questa statistica è stata sostituita dalla statistica della popolazione e delle economie dome- stiche (N. 99 STATPOP).
4.11 N. 12. Biografie sociodemografiche
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, facendo riferimento al censimento della popolazione basato sui registri.
4.12 N. 15. Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
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4.13 N. 17. Sicurezza sociale e mercato del lavoro (SISOMEL)
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.14 N. 18. Statistica dell’impiego
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co.
4.15 N. 21. Rilevazione della struttura dei salari
La menzione del NAVS13 è stata spostata alla voce “oggetto della rilevazione”.
4.16 N. 22. Rilevazioni per l’aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabili- menti (RIS) La menzione del NAVS13 è stata spostata alla voce “oggetto della rilevazione”.
4.17 N. 27. Pigioni, rilevazione permanente
Alla voce “obbligo d'informazione” è stata aggiunta una precisazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo articolo 6 della legge sulla statistica federale (LStat; RS 431.01).
4.18 N. 28. Pigioni, rilevazione strutturale
Questa rilevazione è stata abrogata in quanto non esiste più sotto questa forma.
4.19 N. 31. Statistica della produzione, delle ordinazioni, delle cifre d’affari e delle gia- cenze Questa rilevazione è stata sostituita dalla statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d’affari nel ramo delle costruzioni (n. 175), dalla statistica della produzione, delle ordina- zioni e delle cifre d’affari nel ramo dell'industria (n. 176) e dalla statistica delle cifre d’affari degli «Altri servizi» (n. 177).
4.20 N. 34. Indagine sul budget delle economie domestiche
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.21 N. 35. Indagine sui redditi e le condizioni di vita (Statistics on Income and Living Conditions, SILC) Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.22 N. 37. Censimento delle aziende agricole
Il censimento delle aziende agricole si compone di tre elementi. Per rendere più visibile la tripartizione del censimento, sono state apportate modifiche sul piano redazionale.
4.23 N. 41. Statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa
La voce “partecipanti all'esecuzione” è stata precisata. Con l'esecuzione della modifica alla statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa si ri- sparmia l'indagine tramite questionari svolta finora separatamente a ritmo trimestrale presso i Comuni. La voce “periodicità” è stata modificata conformemente all’art. 7 dell’ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RS 431.841).
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4.24 N. 42. Statistica dell’edilizia abitativa
La voce “partecipanti all'esecuzione” è stata precisata. La voce “periodicità” è stata modificata conformemente all’art. 7 dell’ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RS 431.841).
4.25 N. 49. Trasporto transfrontaliero di merci su strada
Modifica del nome dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale nella versione francese e te- desca.
4.26 N. 57. Statistica delle nuove rendite
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13. Aggiunta dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) alla voce “partecipanti all'e- secuzione” secondo la nuova prassi di svolgimento della rilevazione.
4.27 N. 59. Statistica ospedaliera
La modifica comprende, alla voce “oggetto della rilevazione”, l'aggiunta dei dati relativi al personale sanitario esterno e, alla voce “fonte dei dati”, l'aggiunta degli istituti che dispensa- no cure ambulatoriali.
4.28 N. 63. Rilevazione tematica sulla salute: Indagine sulla salute in Svizzera (ISS) Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.29 N. 69. Persone in formazione
La menzione del NAVS13 è stata spostata alla voce “oggetto della rilevazione” e alla voce “tipo e metodo di rilevazione” è stata aggiunta una precisazione (rilevazione di dati ammini- strativi).
4.30 N. 70. Diplomi
La menzione del NAVS13 è stata spostata alla voce “oggetto della rilevazione” e alla voce “tipo e metodo di rilevazione” è stata aggiunta una precisazione (rilevazione di dati ammini- strativi).
4.31 N. 71. Personale degli istituti scolastici
La menzione del NAVS13 è stata spostata alla voce “oggetto della rilevazione” e alla voce “tipo e metodo di rilevazione” è stata aggiunta una precisazione (rilevazione di dati ammini- strativi).
4.32 N. 72. Studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS (Sistema
d’informazione universitaria svizzera) Il numero di assicurato AVS è stato spostato alla voce “oggetto della rilevazione” e alla voce “tipo e metodo di rilevazione” è stata aggiunta una precisazione (rilevazione di dati ammini- strativi).
4.33 N. 73. Rilevazione tra i diplomati delle scuole universitarie
La menzione del NAVS13 è stata spostata alla voce “oggetto della rilevazione”.
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4.34 N. 74. Indagine sulla situazione socio-economica degli studenti
La menzione del NAVS13 è stata spostata alla voce “oggetto della rilevazione”.
4.35 N. 75. Borse e prestiti di studio
La menzione del NAVS13 è stata spostata alla voce “oggetto della rilevazione” e alla voce “tipo e metodo di rilevazione” è stata aggiunta una precisazione (rilevazione di dati ammini- strativi).
4.36 N. 76. Personale delle scuole universitarie in Svizzera
La menzione del NAVS13 è stata spostata alla voce “oggetto della rilevazione” e alla voce “tipo e metodo di rilevazione” è stata aggiunta una precisazione (rilevazione di dati ammini- strativi).
4.37 N. 77. Statistica delle finanze delle scuole universitarie
Modifica del nome della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SFRI).
4.38 N. 91. Statistica di esecuzione delle sanzioni
Precisazione del titolo della rilevazione.
4.39 N. 98 Rilevazione strutturale
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.40 N. 99. Statistica della popolazione e delle economie domestiche
Precisazione del titolo della rilevazione. Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutistico, introducendo il NAVS13. Nel metodo di rilevazione sono stati aggiunti i collegamenti e, tra le disposizioni particolari, si è menzionato che i dati pseudonimizzati possono essere conservati per oltre 30 anni.
4.41 N. 101. Rilevazione tematica sulla formazione e sul perfezionamento professiona- le La menzione del NAVS13 è stata spostata alla voce “oggetto della rilevazione”.
4.42 N. 102. Indagine sulle famiglie e sulle generazioni (IFG)
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.43 N. 103 Indagine sulle lingue, la religione e la cultura (ILRC)
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.44 N. 104. Rilevazione tematica sulla mobilità e sui trasporti:
microcensimento mobilità e trasporti Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
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4.45 N. 105. Rilevazione omnibus
Alla voce “oggetto della rilevazione” è stata aggiunta una precisazione sul piano contenutisti- co, introducendo il NAVS13.
4.46 N. 108. Statistica degli Svizzeri all’estero
La modifica è stata apportata a seguito della riorganizzazione e della creazione della direzio- ne consolare del Dipartimento federale degli affari esteri. È stata aggiunta una precisazione alla voce “organo della rilevazione”.
4.47 N. 135. Morti per droga
I dati relativi ai morti per droga rientravano nella statistica degli stupefacenti che era pubbli- cata fino al 2009 come parte della statistica criminale di polizia (vecchia SCP) dal Diparti- mento federale di giustizia e polizia. Dal 2009 la nuova SCP (che include anche la statistica degli stupefacenti) viene pubblicata dall'Ufficio federale di statistica. I dati relativi ai morti per droga sono rilevati anche tramite la “Statistica dei decessi e delle cause di morte” (n. 10) dall'Ufficio federale di statistica, come indicato alla voce “disposizioni speciali” della cifra 135. Poiché la statistica criminale di polizia (n. 87), pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, prevede alla voce “oggetto della rilevazione ” la possibilità di rilevare anche “azioni non sanzionabili ma rilevanti per la polizia”, in caso di necessità è ancora am- messa l'eventualità di pubblicare i decessi per droga. Questi motivi spiegano l'abrogazione di questa statistica.
4.48 N. 145. Conflitti di lavoro collettivi
Alla voce “tipo e metodo di rilevazione” è stata cambiata la tipologia di rilevazione, da parzia- le a totale, poiché sono stati analizzati tutti i dati. Alla voce “fonte dei dati” sono state aggiun- te le amministrazioni pubbliche.
4.49 N. 171. Cifre d’affari del commercio al dettaglio, rilevazione congiunturale Modifica della voce «Disposizioni speciali». Dal 1° ottobre 2014 l'organo responsabile sarà l'UST.
4.50 N. 175. Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d’affari nel set- tore delle costruzioni Alla voce “tipo e metodo di rilevazione” è stata inserita una precisazione sul piano contenuti- stico.
4.51 N. 176. Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d’affari dell’industria Alla voce “tipo e metodo di rilevazione” è stata inserita una precisazione sul piano contenuti- stico.
4.52 N. 177. Statistica delle cifre d’affari degli «Altri servizi»
Alla voce “tipo e metodo di rilevazione” è stata inserita una precisazione sul piano contenuti- stico.
4.53 N. 184. Analisi statistiche dell’andamento nel campo della formazione
È stata introdotta una nuova rilevazione sui percorsi formativi. La statistica fornisce informa- zioni sui percorsi e le bio-grafie formativi e può essere collegata con le biografie socio-
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demografiche Il collegamento permette di realizzare analisi sul percorso e la mobilità forma- tivi e sulla biografia socio-demografica delle coorti.
4.54 N. 185. Parametri agricoli di esercizio per il calcolo delle emissioni di ammoniaca In adempimento a quanto previsto dal protocollo di Göteborg (UNECE LRTAP Convention), l'UFAM ha il compito di stilare un resoconto che notifichi, tra le altre cose, le emissioni di ammoniaca prodotte in territorio elvetico. La Svizzera non può superare una determinata quantità di emissioni e ogni anno deve calcolare con metodi appurabili le cifre esatte relative ad annate specifiche. A tale scopo, l'UFAM esegue a cadenza quinquennale delle rilevazioni su un campione rap- presentativo di aziende agricole selezionate dall'US sulla base della rilevazione strutturale delle aziende agricole. Le rilevazioni vengono condotte in collaborazione con la Scuola universitaria professionale di scienze agrarie, forestali e alimentari (HAFL) e completano i dati del censimento delle azien- de agricole dell'UST (rilevazione principale e rilevazione supplementare) mediante parametri aziendali che servono per il calcolo delle emissioni di ammoniaca prodotte in Svizzera sulla base del modello AGRAMMON. I costi della rilevazione e della valutazione sono a carico dell'UFAM. I costi relativi alla sola rilevazione ammontano a circa CHF 120’000.- (mandato dell'HAFL) e comportano un grado di occupazione inferiore al cinque percento ogni lustro. Nell'intervallo di tempo tra due rilevazioni, i calcoli delle emissioni di ammoniaca sono effet- tuati sulla base della rilevazione principale e di quella supplementare del censimento delle aziende agricole dell'UST. Qualora venissero apportate modifiche alle rilevazioni UST men- zionate, se ne dovrebbero stimare gli effetti sulle valutazioni dell'UFAM. Dato che per il Protocollo di Göteborg è necessaria una serie temporale omogenea, eventua- li riduzioni, in particolare della rilevazione supplementare del censimento delle aziende agri- cole, comporterebbero il ricalcolo dell'intera serie temporale relativa alle emissioni di ammo- niaca. Nei limiti del possibili un tale dispendio andrebbe evitato. Qualora venissero inseriti parametri aziendali aggiuntivi alla rilevazione supplementare del censimento delle aziende agricole dell'UST, la rilevazione dell'UFAM potrebbe essere ridotta di conseguenza.
4.55 N. 186. Rilevazione tematica sul consumo di generi alimentari e sul comporta- mento nutritivo: indagine nazionale sulla nutrizione L’indagine nazionale sulla nutrizione fornisce dati rappresentativi sul consumo di generi ali- mentari sul comportamento nutritivo e sull’attività fisica nonché misure antropometriche (al- tezza, peso corporeo, giro vita e circonferenza delle anche). Per la prima volta in Svizzera vengono rilevati dati sul consumo di generi alimentari a livello nazionale. L’indagine nazionale sulla nutrizione è già presente nel programma pluriennale della statisti- ca federale (n.14-32-00).
4.56 N. 187. Statistica nazionale sui tumori
La statistica nazionale sui tumori fornisce i dati necessari a valutare il decorso patologico di tumori in Svizzera. A tal fine, l'UFSP effettua una rilevazione completa dei casi di tumore presso i registri cantonali dei tumori nonché presso il Registro svizzero dei tumori pediatrici. La rilevazione si avvale della collaborazione della fondazione «National Institute of Cancer Epidemiology and Registration» (Nicer) e dell'Ufficio federale di statistica (UST). I registri cantonali dei tumori nonché il Registro svizzero dei tumori pediatrici rilevano le notifiche dei tumori di istituti di patologia, oncologi, medici curanti, istituti di radiologia e ospedali nel loro ambito di competenza. La fondazione Nicer si occupa di raccogliere periodicamente i dati sul piano nazionale e, in collaborazione con l'UST, allestisce la statistica nazionale dei tumori e il relativo rapporto a destinazione dell'UFSP. I dati personali dei pazienti non sono comunicati
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né all'UFSP né all'UST. I costi della rilevazione e dell'analisi sono assunti dall'UFSP, dai Cantoni e da privati. La Confederazione contribuisce con un importo di circa CHF 1'400'000 l'anno. La rilevazione nazionale sull'epidemiologia dei tumori figura già nel Programma pluri- ennale di statistica (n. 14-63-00). La Confederazione ha sostenuto finanziariamente la statistica nazionale dei tumori fino alla fine del 2007, nel quadro della promozione della ricerca sulla base dell'articolo 16 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1). Nell'ambito del licen- ziamento del messaggio del 24 gennaio 2007 concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2008–2011 (07.012; Messaggio ERI 2008-2011), si è deciso di trasferire la responsabilità per questi contributi all'UFSP, a partire dal 2008. Dal canto suo, l'UFSP ha dato mandato alla fondazione Nicer per l'allestimento della statistica nazionale sui tumori. Parallelamente a questo periodo di contribuzione, il Consiglio federale ha licenziato il 30 set- tembre 2009 il messaggio concernente la legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (09.076; LPrev). Con l'articolo 18 capoverso 2 del disegno di legge, doveva es- sere creata la base legale per i contributi federali destinati alla fondazione Nicer. Tuttavia la LPrev ha dovuto essere tolta di ruolo il 29 settembre 2012 a seguito della mancata approva- zione della proposta della conferenza di conciliazione da parte del Consiglio degli Stati. Con il presente completamento dell'allegato all'ordinanza sulla rilevazioni statistiche viene creata la base legale per la statistica nazionale sui tumori, nel senso di un disciplinamento transitorio fino all'entrata in vigore di quello definitivo (l'epidemiologia tumorale costituisce l'oggetto dell'avamprogetto della legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali nonché della mozione Altherr 11.3584 «Strategia nazionale di lotta contro il cancro. Poten- ziamento delle pari opportunità e dell’efficienza», che tra l'altro chiede un registro nazionale unificato ed è stata approvata a larga maggioranza dalle camere federali).
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