Art. 14 Corrispettivo per l’utilizzazione della rete Le modifiche di questo articolo sono di natura puramente redazionale. Inserendo i costi individuali in un capoverso a sé stante s’intende creare maggiore chiarezza dal profilo della sistematica legislativa. Già oggi i gestori di rete fatturano individualmente diversi costi. A titolo di esempio si possono citare i costi per l’allacciamento alla rete e quelli per i potenziamenti della rete di cui nel messaggio concernente la legge sull’approvvigionamento elettri- co. Tali costi non possono rientrare nuovamente nel calcolo dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete.4 I costi fatturati individualmente non sono dunque assunti dai consumatori finali secondo il principio del punto di prelievo di cui all’articolo 14 capoverso 2 LAEl, bensì da altri enti responsabili dei costi. Anche la società nazionale di rete ha fatturato finora individualmente diversi costi, tra cui in particolare i costi per l’energia di compensazione.
Art. 14a Costi fatturati individualmente per l’energia di compensazione Secondo il capoverso 1, la società nazionale di rete è tenuta a fatturare individual- mente ai gruppi di bilancio i costi per l’energia di compensazione. Questa modalità rappresenta per i gruppi di bilancio un importante incentivo a rispettare i loro pro- grammi previsionali nella gestione del bilancio. Non è dunque ammessa una riparti- zione solidale di questi costi nell’ambito dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete del livello 1. Il medesimo disciplinamento figura negli articoli 15 capoverso 1 lettera b e 26 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)5, nella prassi usuale, nonché nelle dispo- sizioni contrattuali tra la società nazionale di rete e i gruppi di bilancio (contratti con i gruppi di bilancio). La presente disposizione riguarda unicamente l’imputazione dei costi per l’energia di compensazione. Si rinuncia consapevolmente a inserire nell’articolo 14a ulteriori costi finora fatturati individualmente, che non riguardano l’obiettivo fondamentale di garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, bensì l’imputazione dei costi secondo il principio di causalità. Il capoverso 2 stabilisce le modalità con cui la società nazionale di rete fattura l’energia di compensazione ai gruppi di bilancio. La regolamentazione corrisponde in ampia misura all’articolo 26 capoverso 3 OAEl vigente. Il primo periodo stabili- sce i principi per la determinazione dei prezzi dell’energia di compensazione. La
4 Cfr. messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447, pag. 1489. 5 RS 734.71
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funzione di incentivazione è preminente. La società nazionale di rete deve conserva- re un margine di manovra per poter fissare il meccanismo di formazione del prezzo in modo da concedere ai gruppi di bilancio uno stimolo sufficiente per una previsio- ne esatta e per il rispetto del programma previsionale. Il prezzo dell’energia di compensazione dev’essere stabilito in modo che i gruppi di bilancio non abbiano interesse ad utilizzarlo per operazioni nel settore dell’energia. Il meccanismo di formazione del prezzo è attualmente disciplinato nel contratto tra la società naziona- le di rete e i gruppi di bilancio, nonché nelle disposizioni d’esecuzione pertinenti. Nel nuovo articolo 14a capoverso 2 LAEl non è stata ripresa la nozione dell’imputazione «secondo il principio di causalità» dall’articolo 15 capoverso 1 lettera b OAEl, poiché il primo periodo stabilisce le modalità d’imputazione in modo sufficientemente preciso. L’intento non è di operare una modifica materiale. Le entrate derivanti dall’energia di compensazione dovrebbero coprire i costi per l’energia di regolazione e – sempreché esse siano sufficienti – per la gestione del programma previsionale (secondo periodo). Questo corrisponde alla prassi della società nazionale di rete negli anni 2009–2011 (prima che la stessa introducesse una tariffa individuale per la gestione del programma previsionale a partire dal 2012), come prevede l’articolo 15 capoverso 1 lettera b OAEl. Tale tariffa individuale è controversa nei gruppi di bilancio. La nuova formulazione dell’articolo 14a capover- so 2 secondo periodo LAEl persegue dunque un ripristino della prassi degli anni 2009–2011. Si rinuncia così a introdurre una tariffa individuale per la gestione del programma previsionale. Il terzo periodo stabilisce come utilizzare un’eventuale eccedenza che risulta dalla vendita di energia di compensazione una volta dedotti i costi per l’energia di regolazione e per la gestione del programma previsionale. Tale eccedenza dev’essere impiegata per coprire i costi delle prestazioni di servizio relative al sistema che non sono fatturate individualmente, come parimenti discipli- nato nell’articolo 26 capoverso 3 OAEl vigente. Se l’eccedenza fosse ancora rimbor- sata ai gruppi di bilancio, la funzione di incentivazione del meccanismo di forma- zione del prezzo dell’energia di compensazione potrebbe venir meno. Conformemente al capoverso 3, il Consiglio federale disciplina i particolari. Può per esempio emanare ulteriori disposizioni concernenti il meccanismo di formazione del prezzo dell’energia di compensazione e precisare le modalità di fatturazione. Le nozioni utilizzate sono definite nell’articolo 4 capoverso 1 LAEl e nell’articolo 2 capoverso 1 OAEl. Secondo l’articolo 4 capoverso 2 LAEl il Consiglio federale ha la competenza di precisare le nozioni utilizzate nella legge e di adeguarle alle mutate condizioni tecniche. Il progetto in esame rinuncia dunque a definire ulteriori nozioni tecniche.
Art. 33a Disposizione transitoria della modifica del ... Affinché i gruppi di bilancio siano trattati in modo paritario anche a posteriori (per il futuro disciplinamento cfr. art. 14a precedente), il legislatore deve prevedere un disciplinamento in materia. Nel presente caso ha buoni motivi per dichiarare valide le imputazioni dei costi per l’energia di compensazione effettuate in virtù del diritto anteriore ossia, in particolare, dell’articolo 15 capoverso 1 lettera b OAEl. In caso contrario i gruppi di bilancio potrebbero all’occorrenza chiedere il rimborso dei pagamenti già effettuati per l’energia di compensazione. Questo tuttavia favorirebbe i gruppi di bilancio che presentano una differenza importante tra il loro programma previsionale (previsione) e le loro forniture o i loro acquisti effettivi – e ai quali
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sarebbero addebitati i costi corrispondenti – rispetto ai gruppi di bilancio che pre- sentano una differenza esigua. I primi potrebbero infatti chiedere un rimborso tanto più grande quanto maggiore è il loro scarto rispetto al programma previsionale. Una «cattiva» pianificazione sarebbe quindi anche premiata a posteriori. In base all’articolo 33a, i costi per l’energia di compensazione finora fatturati indi- vidualmente dalle società nazionali di rete ai gruppi di bilancio rimangono dunque validi.
4 Ripercussioni 4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del persona- le Il progetto in esame non comporta ripercussioni finanziarie né sull’effettivo del personale.
4.2 Attuabilità e altre ripercussioni Trattandosi della trasposizione di un disciplinamento attuale dal livello di ordinanza a quello di legge, il progetto non esplica effetti dal profilo dell’esecuzione né in altri ambiti.
5 Rapporto con il diritto europeo Il disciplinamento proposto non è in contrasto con la legislazione dell’UE.
6 Basi giuridiche 6.1 Costituzionalità Il progetto in esame tiene conto della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, secondo la quale manca una base legale relativa a un’imputazione indivi- duale dei costi, la quale è prevista nell’articolo 15 capoverso 1 lettera b OAEl. Questa disposizione è il disciplinamento dell’articolo 26 capoverso 3 OAEl ad essa connesso va quindi iscritto nella legge federale. Queste disposizioni hanno la loro base legale negli articoli 89, 91 capoverso 1, 96 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.).6 Scopo dell’articolo 33a è la certezza del diritto e l’uguaglianza giuridica.
6 RS 101
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6.2 Delega di competenze legislative Il progetto contiene una delega a emanare in via di ordinanza (art. 14a cpv. 3), mirante a sgravare il testo della legge da disposizioni altamente concrete. L’autorizzazione a legiferare del progetto si concentra su un determinato oggetto normativo ed è sufficientemente concretizzata secondo il contenuto, lo scopo e l’estensione. L’assunzione dei costi da parte dei gruppi di bilancio viene ora disci- plinata sul piano della legge.7
6.3 Forma dell’atto Conformemente all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le dispo- sizioni importanti che contengono norme di diritto.
7 In merito ai gruppi di bilancio quali responsabili dei costi cfr. in particolare la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 2 maggio 2013, A-8641/2010, consid. 10.1 f.
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