Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): Aumento del supplemento di cui all'articolo 15b della legge sull'energia (art. 3j cpv. 1 OEn)
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'energia UFE Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili
Aprile 2013
Rapporto esplicativo
Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): Aumento del supplemento di cui all'articolo 15b della legge sull'energia (art. 3j cpv. 1 OEn)
1 Premessa
1.1 Basi giuridiche
Con la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) si promuove la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili. Il modello di promozione obbliga i gestori di rete a ritirare l'elettricità prodotta da nuovi impianti a partire da fonti rinnovabili (art. 7a cpv. 1 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia, LEne). La RIC, che copre la differenza tra prezzo di costo e prezzo di mercato, garantisce ai produttori un prezzo corrispondente al prez- zo di costo (art.15b cpv. 1 lett. a LEne).
La Fondazione RIC, istituita dalla società nazionale di rete Swissgrid AG, gestisce il fondo LEne. Esso viene alimentato dal supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione di cui all'ar- ticolo 15b LEne (qui di seguito: supplemento LEne), che i gestori di rete possono a loro volta ad- dossare ai consumatori finali. In base all'articolo 15b cpv. 1 LEne, tale supplemento serve anche a finanziare i costi dei bandi gara di cui all'articolo 7a cpv. 3 LEne, le perdite sulle fideiussioni di cui bis all'articolo 15a cpv. 1 LEne come pure l'indennizzo dei concessionari secondo l'articolo 15a LE ne. In virtù dell'articolo 17e dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn), il supple- bis mento per l'indennizzo dei concessionari di cui all'articolo 15a LEne ammonta a 0,1 cent./kWh ed è compreso nel supplemento LEne.
Il Consiglio federale stabilisce gradualmente l'importo del supplemento LEne, tenendo conto dell'economicità e del potenziale delle tecnologie (art. 15b cpv. 4 ultimo periodo LEne). Un ade- guamento, che deve essere ogni volta di almeno 0,05 cent./kWh, si rende necessario qualora si preveda che il supplemento non è più sufficiente a finanziare gli scopi per i quali viene impiegato secondo l'articolo 15b cpv. 1 LEne. Il fabbisogno approssimativo di mezzi per il finanziamento del- la RIC deve essere calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 3j cpv. 3 OEn. Per il calcolo degli al- tri tre scopi di impiego l'articolo 3j cpv. 4 OEn si rimanda alle norme legislative determinanti.
I lavori preliminari in vista dell'adeguamento del supplemento sono svolti dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) e dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle co- municazioni (DATEC). Quest'ultimo sottopone al Consiglio federale la richiesta di fissare nuova- mente il supplemento (art. 3j cpv. 2 OEn). La fissazione del nuovo importo da parte del Consiglio federale necessita inoltre dell'attuazione secondo l'articolo 3j cpv. 1 OEn.
1.2 Tempistica
Ogni anno, al più tardi entro il 31 agosto, i gestori di rete sono tenuti a pubblicare tra l'altro le tariffe di utilizzazione della rete e le tariffe elettriche (art. 12 cpv. 1 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico, LAEl, in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico OAEl) e di comunicare eventuali aumenti delle tariffe elettriche alla Commissione federale dell'energia elettrica ElCom (art. 22 cpv. 2 lett. b LAEl in combinato disposto con l'art. 4 cpv.3 OAEl). La fissazione delle tariffe dipende anche dal sup- plemento LEne valido l'anno successivo. Se questo viene adeguato, occorre informare tempesti- vamente i gestori di rete, quantomeno circa due mesi prima del 31 agosto. Pertanto il Consiglio federale deve procedere alla fissazione del supplemento LEne non oltre la metà dell'anno civile.
La revisione oggetto del presente rapporto esplicativo entrerà in vigore il 1°gennaio 2014.
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