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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol

Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi (adeguamento dell’«elenco dei Paesi» e trasmissione dell’estratto del casellario giudiziale all’ufficio cantonale delle armi)

Rapporto esplicativo

fedpol luglio 2013

Rapporto esplicativo – Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi (elenco dei Paesi ed estratto del casellario giudiziale)

1 Punti essenziali della revisione La presente revisione parziale dell’ordinanza sulle armi persegue i seguenti obiettivi: 1. a seguito di una verifica, il cosiddetto «elenco dei Paesi» contemplato dall’articolo 12 dell’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi (OArm) va adeguato eliminando la Croazia e il Montenegro; 2. il nuovo articolo 18 capoverso 4 OArm stabilisce che occorre trasmettere una copia dell’estratto del casellario giudiziale al servizio di comunicazione cantonale; 3. l’articolo 12 capoverso 2 OArm, inoltre, viene adeguato al tenore dell’articolo 7 capover- so 2 della legge del 20 giugno 19972 sulle armi (LArm) cui è subordinato.

Allo stesso tempo, nel quadro della presente revisione parziale, è stata anche verificata l’idoneità e l’eventuale necessità di adeguare i criteri finora applicati dal Consiglio federale per presupporre il sussistere di «un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva» di armi, parti di armi essenziali o appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a LArm. A questo scopo, il 6 febbraio 2013 l’Ufficio federale di polizia (fedpol) ha chiesto ai servizi d’esecuzione federali e cantonali e alle autorità partner competenti (SIC, DFAE, UFM, UST, SECO, Ministero pubblico della Confederazione, CCPCS) un parere riguardo all’aggiornamento e alla fondatezza dell’elenco dei Paesi e dei criteri finora applicati. Tali criteri saranno mantenuti (cfr. n. 2.2).

2 Verifica dell’elenco dei Paesi di cui all’articolo 12 OArm 2.1 Normativa attuale Secondo l’articolo 7 capoverso 1 LArm, il Consiglio federale può vietare l’acquisto, il possesso, l’offerta, la mediazione e l’alienazione di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamen- te, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro ai citta- dini di determinati Stati in presenza delle seguenti condizioni: a. se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva; b. allo scopo di tener conto delle decisioni della comunità internazionale o dei principi della politica estera svizzera.

I Cantoni possono autorizzare in via eccezionale l’acquisto, il possesso, il porto di armi e il tiro a cittadini interessati dal divieto che partecipano a battute di caccia o manifestazioni sportive op- pure che assumono compiti di protezione di persone o beni (art. 7 cpv. 2 LArm).

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In esecuzione dell’articolo 7 LArm, il Consiglio federale ha stabilito all’articolo 12 capoverso 1 OArm quali cittadini sono soggetti al divieto generale di possedere un’arma. Il divieto concerne i cittadini dei seguenti Paesi:

a. Serbia; b. Croazia; c. Bosnia ed Erzegovina; d. Kosovo; e. Montenegro; f. Macedonia; g. Turchia; h. Sri Lanka; i. Algeria; j. Albania.

All’articolo 12 capoverso 2 OArm vengono illustrate nel dettaglio le condizioni per il rilascio di autorizzazioni eccezionali da parte dei Cantoni. Tale articolo va però adeguato, di modo che il disciplinamento delle autorizzazioni eccezionali a livello di ordinanza sia in totale accordo con quello sovraordinato dell’articolo 7 capoverso 2 LArm (cfr. n. 3).

2.2 Origine dell’elenco dei Paesi e attuali criteri 2.2.1 Origine 2.2.1.1 Fino al momento dell’adozione della LArm: ordinanze del Consiglio federale diretta- mente basate sulla Costituzione Prima dell’entrata in vigore della legge sulle armi il 1° gennaio 1999, il Consiglio federale vieta- va ai cittadini di determinati Stati l’acquisto e il porto di armi da fuoco mediante regolamenti di polizia direttamente basati sulla Costituzione. La base legale era costituita dall’articolo 102 nu- meri 83 e 104 vCost. Con l’adozione della LArm è stata inserita nella legge una relativa compe- tenza (art. 7 LArm) e, abrogando le precedenti ordinanze, i cittadini dei Paesi interessati dal divieto sono stati ripresi nell’articolo 9 della vecchia OArm (l’attuale art. 12 OArm).

Basandosi direttamente sulla vCost., il Consiglio federale ha emanato le seguenti ordinanze: - ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini jugoslavi;

3 Il Consiglio federale «veglia alla conservazione degli interessi della Confederazione all’estero, e specialmente ai rapporti di diritto internazionale, ed in generale è incaricato degli affari esteri». 4 Il Consiglio federale «ha cura della sicurezza interna, del mantenimento della tranquillità e dell’ordine della Confederazione».

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- ordinanza del 30 giugno 1993 concernente l’acquisto e il porto d’armi da fuoco da parte di cittadini turchi;

- ordinanza del 3 giugno 1996 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini dello Sri Lanka;

- ordinanza del 3 marzo 1997 concernente l’acquisto e il porto d’armi da fuoco e di muni- zioni da parte di cittadini algerini.

Le ordinanze avevano come obiettivo:

a. di impedire il commercio di armi da fuoco tra il territorio svizzero e i territori dei relativi Paesi; e b. di contrastare, in Svizzera, gli atti di violenza tra i cittadini dei relativi Stati.

Riguardo all’Algeria, inoltre, erano stati espressamente vietati l’acquisto e il porto di munizioni.

Le singole ordinanze erano motivate come segue:

- Jugoslavia: considerati gli eventi nell’ex Jugoslavia, alla fine del 1991 si temeva seria- mente che anche in Svizzera si potessero verificare grossi scontri violenti di natura poli- tico-etnica tra cittadini dell’ex Jugoslavia. Il divieto generale di porto e trasporto d’armi da fuoco in pubblico da parte di cittadini jugoslavi, finalizzato in primo luogo alla salvaguar- dia della sicurezza interna della Confederazione considerati i conflitti nell’ex Jugoslavia e il numero relativamente elevato di jugoslavi residenti in Svizzera, mirava a ridurre il ri- schio elevato e imprevedibile di scontri violenti tra cittadini jugoslavi nel nostro Paese (DTF 123 IV 29, consid. 3b e 4c, pagg. 35 e 38). Al contempo, era necessario vietare il commercio di armi da fuoco tra il territorio svizzero e l’ex Jugoslavia, tenendo conto an- che degli interessi di politica estera.

- Turchia: la relativa ordinanza è stata emanata in risposta diretta agli episodi violenti del 24 giugno 1993 verificatisi durante una manifestazione di attivisti curdi davanti all’ambasciata turca a Berna. In tale modo s’intendeva scongiurare il pericolo di abuso di armi in occasione di altri possibili scontri violenti tra gruppi della Turchia tra loro ostili.

- Sri Lanka: la relativa ordinanza è stata emanata in risposta a numerosi scontri violenti tra cittadini dello Sri Lanka in Svizzera, riconducibili alla guerra civile nel loro Paese tra il governo e le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

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- Algeria: la relativa ordinanza è stata emanata perché erano emersi vari casi in cui citta- dini algerini avevano acquistato, in maniera sistematica e organizzata, armi da fuoco e munizioni in Svizzera e le avevano contrabbandate nel loro Paese d’origine. Si temeva un ulteriore aumento dell’attività di acquisto e contrabbando da parte di estremisti algeri- ni in Svizzera. Considerati gli sviluppi in Algeria, inoltre, non si poteva escludere che si verificassero scontri violenti anche in Svizzera.

2.2.1.2 Elenco dei Paesi in base all’articolo 7 LArm Il 20 giugno 1997 è stata emanata la LArm. Riguardo alla nuova norma di delega sancita dall’articolo 7 LArm («Procedura per i cittadini di determinati Stati»), nel messaggio del 24 gen- naio 19965 concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, il Con- siglio federale ha affermato:

«Lo scoppio della guerra nella ex Jugoslavia ha avuto come conseguenza, nel 1991, una crescita repentina della richiesta di armi. L’aumento degli acquisti di armi da parte di persone della ex Jugoslavia rappresentava, da un canto, un ri- schio per la sicurezza della Svizzera stessa; dall’altro, occorreva impedire che armi acquistate nel nostro Paese fossero trasportate e impiegate nella zona col- pita dalla guerra. Con decreto federale del 18 dicembre 1991 fu varata, sulla ba- se dell'articolo 102 n. 8 Cost., l’ordinanza concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini jugoslavi (RS 514.545). La durata di validità dell’ordinanza è stata prorogata fino al 31 dicembre 1996, poiché la situazione all’origine dell’ordinanza era rimasta pressoché immutata fino al 1993. Una rego- lamentazione analoga è stata introdotta per i cittadini turchi con l’ordinanza del 30 giugno 1993 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cit- tadini turchi (RS 514.544). Con la delega di competenza, fissata nell’articolo 7, il nostro Consiglio ottiene lo strumento che gli permette di rispondere in avvenire, tempestivamente, a simili situazioni mediante ordinanze emanate secondo la procedura ordinaria.»

Nell’ordinanza del 21 settembre 19986 sulle armi, emanata sulla basa della LArm, il divieto di possedere un’arma per i cittadini di determinati Paesi era stato disciplinato all’articolo 9 in cui erano menzionati i seguenti Stati: Repubblica federale di Jugoslavia, Croazia, Bosnia- Erzegovina, Macedonia, Turchia, Sri Lanka, Algeria e Albania. Nell’ambito della revisione totale dell’ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, il divieto per i cittadini di determinati Stati è stato tra- sferito all’articolo 12 OArm. L’elenco dei Paesi è stato adeguato menzionando singolarmente il

5 FF 1996 I 875, 882 6 RU 1998 2549

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Kosovo, la Serbia e il Montenegro al posto della precedente denominazione di Repubblica fede- rale di Jugoslavia. Nel rapporto esplicativo allegato alla proposta del Consiglio federale concer- nente tale adeguamento è stato affermato quanto segue: «Les Etats de l’ex-Yougoslavie recon- nus par la Suisse doivent continuer de figurer dans cette liste, soit la Serbie, le Kosovo et le Monténégro. Cela se justifie par le fait que de nombreux ressortissants de ces Etats résident en Suisse».

2.2.1.3 Criteri finora applicati Alla luce di quanto illustrato emerge che il Consiglio federale, con il divieto del porto di armi da fuoco, da un lato intendeva impedire conflitti violenti in Svizzera e, dall’altro, evitare il rischio che le armi dalla Svizzera giungessero nelle zone di conflitto. Per emanare un’ordinanza diret- tamente basata sulla Costituzione erano determinanti i seguenti criteri:

a. nei Paesi in questione è in corso una guerra o un conflitto analogo; b. si è osservato un aumento significativo in relazione all’acquisto di armi da parte di per- sone di tali Paesi; c. sono state trasferite illegalmente armi da fuoco nella zona di guerra; d. in Svizzera si sono già verificati scontri violenti tra cittadini delle parti in conflitto; e. in Svizzera soggiornano molte persone delle parti in conflitto (comunità della diaspora di natura etno-nazionalistica); f. sussistono indizi secondo cui le comunità della diaspora svizzere sostengono le Parti in conflitto.

Come si evince da quanto espresso in merito all’articolo 7 LArm nel messaggio del 24 gennaio 1996 concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, non vi era l’intenzione di modificare i principi e i criteri finora applicati dal Consiglio federale. Nel messaggio si fa esplicito riferimento alle ordinanze dell’epoca (direttamente basate sulla Costi- tuzione) e si osserva che sarebbe necessario dotare il Consiglio federale di uno strumento «che gli permette di rispondere in avvenire, tempestivamente, a simili situazioni mediante ordinanze emanate secondo la procedura ordinaria» (corsivo dell’autore).7 Ciò riguarda situazioni in cui, sulla base di indizi effettivi, ci si attende il trasferimento di armi in zone di conflitto estere oppure si teme seriamente che nel territorio svizzero si arrivi a scontri tra cittadini delle parti in conflitto. L’elenco dei criteri finora applicati tiene conto del fatto che, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a LArm, la competenza del Consiglio federale è limitata ai casi in cui esiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva di armi.

7 FF 1996 I 875 882

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Finora non è mai stato inserito nell’elenco un Paese allo scopo di tenere conto delle decisioni della comunità internazionale o dei principi della politica estera svizzera (art. 7 cpv. 1 lett. b LArm).

2.2.1.4 Verifica dei criteri 2.2.1.4.1 Fondatezza dei criteri finora applicati Nel definire l’elenco dei Paesi, il Consiglio federale si è attenuto alla disposizione legale dell’articolo 7 LArm e ai principi costituzionali, segnatamente l’uguaglianza giuridica (incluso il divieto di discriminazione), la proporzionalità e il divieto dell’arbitrio. In particolare, non può compiere distinzioni non oggettivamente giustificate, con cui verrebbero favorite o svantaggiate determinate categorie di persone. Un trattamento equo e non arbitrario richiede quindi una diffe- renziazione giuridica fondata su motivi oggettivi e razionali.

L’iscrizione di un Paese nell’elenco di cui all’articolo 12 OArm, però, non conduce a una discri- minazione inammissibile secondo l’articolo 8 capoverso 2 Cost. Secondo la giurisprudenza e la dottrina attuale, di per sé la cittadinanza è una caratteristica ammissibile secondo l’articolo 8 capoverso 2 Cost.8 La differenziazione basata sulla cittadinanza tra svizzeri e stranieri è retta dal principio generale dell’uguaglianza giuridica di cui all’articolo 8 capoverso 1 Cost;9 per effet- tuare una differenziazione giuridica, quindi, deve sussistere un motivo razionale nella situazione da disciplinare.

L’iscrizione di un Paese nell’elenco di cui all’articolo 12 OArm è oggettivamente fondata e giusti- ficata dall’intenzione di non offrire ulteriore sostegno ai conflitti all’estero con armi acquistate in Svizzera e di contrastare il rischio di scontri violenti in Svizzera tra i cittadini delle diverse parti in conflitto. L’interesse della sicurezza interna così perseguito, da un lato, e quello di politica este- ra, dall’altro, qualora siano seriamente minacciati da un «pericolo rilevante» ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a LArm, rappresentano motivi rilevanti e oggettivamente fon- dati per vietare ai cittadini di determinati Paesi l’acquisto e il porto di armi sul territorio svizzero.

La legalità e la costituzionalità dei relativi divieti sono già state oggetto di decisioni pronunciate dal Tribunale federale (DTF 123 IV 29) e dalla Corte costituzionale del Liechtenstein (sentenza del 15 maggio 2012, StGH 2011/20310; l’art. 12 dell’ordinanza sulle armi del Liechtenstein corri- sponde all’art. 12 OArm). La decisione del Tribunale federale riguardava il divieto nei confronti

8 W ALTER KÄLIN, Grundrechte im Kulturkonflikt, Zurigo 2000, pagg. 101-102; BERNHARD W ALDMANN, Das Diskriminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2 BV als besonderer Gleichheitssatz, Habil., Berna 2003, pagg. 251, 584. 9 GIOVANNI BIAGGINI, Kommentar BV, Zurigo 2007, art. 8, n. marg. 24. 10 Consultabile all’indirizzo: http://www.gerichtsentscheide.li/default.aspx?mode=lr&prim=0.1& value=0.104.1&id=3321&backurl=?mode=lr%26prim=0.1%26value=0.104.1

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di un cittadino macedone, quella della Corte costituzionale del Liechtenstein invece il divieto nei confronti di un cittadino turco. Entrambe le corti hanno riconosciuto come sufficientemente og- gettivi i criteri alla base del divieto dell’acquisto e del porto d’armi.

Con la prevista deroga è inoltre tutelata la proporzionalità tra gli interessi privati legati all’acquisto e al possesso di armi e la protezione della sicurezza interna del Paese e gli interes- si di politica estera.

I presupposti e le condizioni finora applicati per l’iscrizione dei Paesi nell’elenco sono tuttora adeguati e fondati. Infatti, hanno lo scopo di contrastare le minacce gravi alla sicurezza interna e di tenere conto degli interessi di politica estera, senza però condurre a eccessive limitazioni e a ingiustificate disparità di trattamento. Occorre tuttavia verificare la necessità di estendere o adeguare i criteri.

2.2.1.4.2 Adeguamento o estensione dei criteri? Ai fini della calcolabilità e della prevedibilità del diritto nonché di garantire una prassi possibil- mente uniforme e la parità di trattamento, è opportuno che i criteri applicati dal Consiglio federa- le siano chiaramente definiti e fondati su motivi seri e oggettivi. Inoltre, riguardo all’elenco dei Paesi, il Consiglio federale deve rispettare il principio di proporzionalità e attenersi alla portata della norma di delega. Conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera a LArm, il Consiglio federale può vietare ai cittadini di determinati Paesi l’uso delle armi «se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva». La discrezionalità così attribuita al Consiglio federale è quindi limitata ai casi di «pericolo rilevante» di utilizzazione abusiva. Un tale pericolo sussiste se sul territorio svizzero si sono verificati scontri violenti tra cittadini di diverse parti in conflitto, oppure se è stato constatato un aumento significativo in relazione all’acquisto di armi da parte di perso- ne di determinati Paesi e sono state trasportate illegalmente armi da fuoco in una zona di guer- ra.

È stata esaminata l’opportunità di considerare in maniera meno rigorosa il criterio della consta- tazione di un aumento significativo dell’acquisto di armi da parte di cittadini di determinati Paesi e del trasporto illegale di armi da fuoco in una zona di guerra. Tuttavia, la mera possibilità – potenzialmente sempre esistente – che le armi giungano illecitamente all’estero, e quindi anche in zone di guerra, non è sufficiente per inserire un Paese nell’elenco, estendendo così il divieto a tutti i cittadini di un determinato Paese residenti in Svizzera. Non sarebbe motivata la presen- za di un «pericolo rilevante» ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a LArm. Contrariamente alle prescrizioni del legislatore, il margine discrezionale del Consiglio federale diverrebbe per- tanto quasi illimitato. Una tale estensione sarebbe sproporzionata e non oggettivamente giustifi- cata. L’esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all’estero e il commercio all’estero

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a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla legislazione sul materiale bellico e dalla legislazione sul control- lo dei beni a duplice impiego (art. 22a LArm). Le leggi pertinenti contengono gli strumenti per disciplinare l’esportazione (legale) di armi.

È stata inoltre verificata l’opportunità di considerare come nuovo criterio per presupporre un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva di armi il fatto che cittadini di determinati Paesi perpe- trino un numero maggiore di reati connessi all’abuso di armi. Un simile disciplinamento va re- spinto per varie ragioni: innanzitutto, data la genesi, il tenore e lo scopo dell’articolo 7 LArm, è più che dubbio che il legislatore voglia accordare al Consiglio federale una simile competenza. L’elenco dei Paesi andava e va ancora considerato anche alla luce dell’esistenza all’estero di conflitti tra appartenenti a diverse etnie o a diversi Stati, infatti, la questione non è mai stata quella di contrastare una presunta propensione alla violenza a prescindere da questo. Inoltre, se d’ora in poi fosse irrilevante l’esistenza all’estero di tensioni di natura politico-etnica, l’ammissibilità di una differenziazione in base alla cittadinanza solleverebbe problemi non tra- scurabili. Proprio il pericolo che i conflitti all’estero conducano a scontri violenti anche in Svizze- ra, oppure che dalla Svizzera siano trasferite armi in zone di guerra, rappresenta l’elemento di motivazione centrale e oggettivamente fondato per un divieto generale di possedere un’arma nei confronti di tutti i cittadini di determinati Paesi. Una normativa di maggiore portata solleve- rebbe notevoli dubbi sulla sua proporzionalità e sul suo fondamento oggettivo e attribuirebbe, inoltre, in maniera generale ai cittadini di determinati Paesi un’elevata inclinazione alla violenza. Senza contare che i dati attualmente disponibili difficilmente giustificherebbero un simile disci- plinamento. Se fungesse da base (anche) il numero di reati commessi dai cittadini di determina- ti Paesi ricorrendo all’uso delle armi, sarebbero da iscrivere nell’elenco anche alcuni Stati dell’UE. Inoltre, in linea di massima, appare delicato dal punto di vista di politica estera inserire nell’elenco determinati Paesi soltanto perché i loro cittadini in Svizzera (secondo quanto si sup- pone) hanno una maggiore propensione a perpetrare violenza con le armi. Tuttavia, ciò non toglie che, come finora, si debba continuare a tenere conto di tale inclinazione, considerando però che gli scontri hanno un’origine etnico-politica.

Va anche ricordato che, in linea di principio, in Svizzera devono risiedere molte persone di una parte in conflitto perché il divieto di possedere un’arma sia oggettivamente giustificato. Il perico- lo per la sicurezza interna del Paese, connesso al potenziale di violenza di gruppi etnonaziona- listi esteri, dipende anche dalle dimensioni delle relative comunità della diaspora.11

11 Cfr. Corte costituzionale del Principato del Liechtenstein, sentenza del 5 maggio 2012, STGH 2011/203, consid. 2.3.

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2.3 Adeguamento dell’elenco dei Paesi 2.3.1 Valutazione da parte dei servizi d’esecuzione e delle autorità partner In linea di massima, il mantenimento nell’elenco dei Paesi finora iscritti è stato accolto favore- volmente, benché secondo diversi pareri la Croazia vada cancellata dall’elenco. Diverse voci hanno chiesto l’introduzione di ulteriori Stati nell’elenco o almeno un esame della loro introdu- zione. Ciò riguarda in particolare Paesi del Nord Africa, del Medio Oriente, ma anche dell’Europa dell’Est.

2.3.2 Cancellazione della Croazia Per la Croazia, ormai nessuno dei criteri sopracitati risulta più fondato. La Croazia non è più una zona di crisi o di conflitto e non si prevede il verificarsi di scontri violenti sul lungo periodo. Non sussiste neppure un serio potenziale di conflitti interetnici o di altra natura che possano manifestarsi in Svizzera sotto forma di violenza perpetrata con le armi oppure che possano es- sere sostenuti dal nostro Paese. Inoltre, dal 1° luglio 2013, la Croazia è membro dell’Unione Europea. Pertanto, tale Paese va cancellato dall’elenco e in futuro sarà equiparato agli altri membri dell’UE.

2.3.3 Cancellazione del Montenegro Attualmente il Montenegro non può più essere definito come zona di crisi o di conflitto, non so- no più in corso scontri violenti nel Paese. La sua situazione politica può essere definita relati- vamente stabile. Le relazioni con i Paesi limitrofi sono nettamente migliorate. Sebbene la socie- tà montenegrina presenti una marcata eterogeneità etnica, negli ultimi anni non vi sono stati quasi conflitti di natura etnica. Nel 2006, dopo il referendum per l’indipendenza del Montenegro, per un breve periodo vi sono state alcune tensioni tra le etnie, che però si sono placate rapida- mente. Pertanto non sussiste un serio potenziale di conflitto etnico o di altra natura che rischie- rebbe di manifestarsi in Svizzera sotto forma di violenza perpetrata con le armi oppure che po- trebbe essere sostenuto dai montenegrini residenti nel nostro Paese. Pertanto, i criteri per il mantenimento del Montenegro nell’elenco dei Paesi non sono soddisfatti e tale Stato va cancel- lato dall’elenco.

2.3.4 Mantenimento degli altri Paesi Per il momento si intende mantenere nell’elenco gli altri otto Paesi (Serbia, Bosnia e Erzegovi- na, Kosovo, Macedonia, Turchia, Sri Lanka, Algeria e Albania).

In Turchia prosegue il conflitto armato con il PKK, le tensioni tra gli attivisti curdi e lo Stato turco non si sono sostanzialmente attenuate. Sussiste tuttora il rischio di azioni violente puntuali con- tro obiettivi turchi quali manifestanti, gruppi, attività commerciali private e rappresentanze uffi- ciali. È altrettanto possibile che persone di etnia curda diventino vittime di attivisti turchi. In linea

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di principio il PKK, in funzione dell’evoluzione del conflitto in Turchia, è ancora in grado di mobi- litare in poco tempo un gran numero di seguaci nella comunità della diaspora curda. In qualsiasi momento, un temporaneo acuirsi della situazione ‒ eventualmente dovuto all’impressione che nei territori curdi il numero di vittime tra i membri del PKK sia in aumento ‒ potrebbe tornare a rendere maggiormente incline alla violenza la comunità della diaspora curda in Europa, anche in Svizzera. Nel 2012 si sono verificati in tutta Europa isolati scontri violenti tra giovani turchi e curdi.12 Per tali ragioni, di recente, anche la Corte costituzionale del Liechtenstein ha ritenuto fondato il divieto di possedere un’arma per i cittadini turchi, in ragione di un rischio elevato e imprevedibile di eccessi violenti.13 Inoltre, secondo la statistica degli stranieri dell’UFM del di- cembre 2012, i cittadini della Turchia sono una delle dieci più grandi comunità della diaspora in Svizzera (totale: 69 569 cittadini).14

Anche in Sri Lanka il conflitto permane irrisolto. Dalla sconfitta delle LTTE in Sri Lanka la situa- zione in materia di sicurezza si è stabilizzata. Tuttavia, la rete internazionale di alcuni ex mem- bri delle LTTE continua a essere attiva anche in Svizzera. Nel medio e lungo termine, le rivalità per la leadership che si stanno delineando nella diaspora tamil, tra i gruppi che sono succeduti alle ex LTTE, potrebbero sfociare in azioni violente. Sinora non è stato riscontrato alcun segno di chiarificazione dello statuto della popolazione tamil in Sri Lanka. Se nella minoranza tamil dovesse diffondersi l’impressione che la situazione economica e politica non è destinata a mi- gliorare in un prossimo futuro, potrebbero verificarsi nuove proteste violente e un rinnovato ap- poggio a un movimento separatista potenzialmente terroristico. In tal caso, la popolosa comuni- tà della diaspora tamil potrebbe nuovamente solidarizzare con la popolazione in Sri Lanka e una parte di essa, eventualmente, anche con un nuovo gruppo separatista.15 A fine dicembre 2012, il numero di cittadini dello Sri Lanka residenti in Svizzera ammontava a 27 46716.

Anche negli altri Paesi elencati continuano a esservi conflitti e questioni politiche da risolvere. Nel sud della Serbia e nel nord del Kosovo si verificano regolarmente attacchi da entrambe le parti. In Macedonia hanno luogo azioni simili, anche se in forma attenuata. Attualmente, la si- tuazione politica di quest’ultimo Paese è da definirsi instabile. Nel maggio 2012 vi sono stati i disordini etnici più gravi degli ultimi 10 anni, scatenati dall’omicidio di cinque macedoni di etnia slava. I presunti autori appartengono all’etnia albano-macedone. Si suppone che si sia trattato

12 Cfr. Rapporto sulla situazione SIC 2012, pagg. 30 e 32; Rapporto sulla situazione SIC 2013, pagg. 12, 39 segg. 13 Corte costituzionale del Principato del Liechtenstein, sentenza del 5 maggio 2012, StGH 2011/203, cons. 2 seg. 14 http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/statistik/auslaenderstatistik/2012/ auslaenderstatistik-2012-12-i.pdf (in francese e in tedesco) 15 Cfr. Rapporto sulla situazione SIC 2012, pagg. 30 e 32; Rapporto sulla situazione SIC 2013, pagg. 12, 39 e 43 seg. 16 Ufficio federale della migrazione (UFM), Servizio di statistica degli stranieri

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di un atto vendicativo per l’uccisione di due giovani albanesi da parte di un poliziotto slavo- macedone qualche settimana prima. La vita quotidiana in Bosnia e Erzegovina sembra ancora essere fortemente marcata dalla guerra degli anni ’90. L’astio tra i gruppi etnici e confessionali offre ancora terreno fertile per tensioni etniche. I conflitti si verificano soprattutto in occasione di ricorrenze di determinati eventi di guerra.

La situazione in Albania va considerata nel contesto dei conflitti etnici in Kosovo, Serbia e Ma- cedonia. Alcuni esponenti dell’establishment politico e criminale albanese hanno strette relazio- ni con strutture statali e criminali in altri Paesi dell’Europa sudorientale. Inoltre, la situazione politica in Albania può essere definita piuttosto instabile. Per esempio, nel gennaio 2011, duran- te una manifestazione politica a Tirana, quattro persone sono morte in seguito a violenza arma- ta perpetrata dalla polizia albanese.

Attualmente sarebbe prematuro cancellare dall’elenco Serbia, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Macedonia e Albania. Occorre inoltre considerare che in Svizzera vivono numerosi cittadini di questi Stati. Secondo la statistica degli stranieri dell’UFM del dicembre 2012, la Serbia (con 94 851 cittadini), il Kosovo (con 79 437 cittadini) e la Macedonia (con 61 631 cittadini) rientrano tra i 10 Paesi con la diaspora più numerosa in Svizzera.17 Nel nostro Paese vivono anche molti cittadini della Bosnia e Erzegovina (a fine dicembre 2012 erano 32 912) e 1132 cittadini albane- si.18

Certamente oggi l’Algeria non può più essere definita una vera e propria zona di guerra civile, ma la sicurezza è cronicamente instabile ed esiste il rischio di attentati terroristici. Inoltre, a fine dicembre 2012, la comunità della diaspora raggiungeva il numero non trascurabile di 4130 per- sone.19 Per tali ragioni, l’Algeria deve rimanere nell’elenco dei Paesi.

2.3.5 Nessun inserimento di ulteriori Paesi Si è deciso di non introdurre ulteriori Paesi nell’elenco. In realtà anche Paesi del Nord Africa, oltre a Stati quali Iraq, Somalia, Siria o Afghanistan, vanno definiti zone di crisi o di conflitto. Anche in Eritrea probabilmente esistono tensioni di lunga data tra forze fedeli e avverse al re- gime.

Attualmente, tuttavia, non vi sono indizi di conflitti armati in Svizzera che giustificherebbero un’iscrizione dei Paesi nell’elenco, ma esiste comunque un certo pericolo di scontri etnici negli

17 Cfr. http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/statistik/auslaenderstatistik/2012/ auslaenderstatistik-2012-12-i.pdf (in francese e in tedesco) 18 http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/statistik/auslaenderstatistik/aktuelle/ausl- nach-staat/ts8-bevoelkerung-staat-2012-12-i.pdf 19 Ufficio federale della migrazione (UFM), Servizio di statistica degli stranieri

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alloggi per richiedenti l’asilo. Tuttavia, a causa del disciplinamento dell’articolo 9a LArm, per i richiedenti l’asilo procurarsi le armi in maniera legale, di fatto, comporta già notevoli difficoltà. Da un lato, i cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un per- messo d’acquisto di armi ai sensi dell’articolo 8 LArm per ogni acquisto di arma o di una parte essenziale di arma (art. 21 cpv. 1 OArm). Dall’altro, essi devono presentare alla competente autorità cantonale anche un’attestazione ufficiale del proprio Paese d’origine, secondo cui sono legittimati all'acquisto dell’arma o della parte essenziale di arma (art. 9a cpv. 1bis LArm).

Inoltre, non esistono indizi di un maggiore acquisto di armi in Svizzera e del loro trasferimento all’estero ad opera di cittadini di tali Paesi.

Poiché non sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva di armi, parti essenziali di armi ecc. ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a LArm, attualmente si rinuncia all’iscrizione di ulteriori Paesi nell’elenco.

3 Spiegazione delle singole disposizioni Articolo 12 capoverso 1 lettera b La Croazia non soddisfa più i requisiti per rimanere nell’elenco dei Paesi e, pertanto, è cancella- ta dall’elenco di cui all’articolo 12 capoverso 1 OArm (cfr. n. 2.3.2).

Articolo 12 capoverso 1 lettera e Il Montenegro non soddisfa più i requisiti per rimanere nell’elenco dei Paesi e, pertanto, è can- cellato dall’elenco di cui all’articolo 12 capoverso 1 OArm (cfr. punto n. 2.3.3).

Articolo 12 capoverso 2 Vi è necessità di adeguamento anche per quanto riguarda il capoverso 2. Il primo periodo ripe- te, con due sole eccezioni, il tenore dell’articolo 7 capoverso 2 LArm. La prima eccezione è di natura meramente redazionale, poiché il termine «Cantoni» impiegato nella legge viene sempli- cemente sostituito da «autorità cantonale competente». La seconda riguarda l’impiego dell’espressione «in particolare»: al termine dell’articolo 7 capoverso 2 LArm sono disciplinati i casi in cui l’autorità cantonale può rilasciare un’autorizzazione eccezionale alle persone di cui al capoverso 1; con l’espressione «in particolare», la facoltà ‒ prevista dal legislatore soltanto per determinati casi ‒ di rilasciare un’autorizzazione eccezionale può essere applicata anche ad altri casi. Ciò è in contrasto con l’articolo 7 capoverso 2 LArm. Nel quadro della presente revi- sione parziale occorre pertanto apportare la seguente correzione, opportuna dal punto di vista giuridico, che prevede di eliminare il primo periodo senza sostituzione e di sostituire il secondo periodo con quello di seguito riportato:

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«L’autorità cantonale competente limita nel tempo l’autorizzazione eccezionale di cui all’articolo 7 capoverso 2 LArm e può vincolarla a oneri. È fatto salvo l’articolo 49.»

Articolo 18 capoverso 4 Secondo l’attuale normativa, l’acquisto delle cosiddette «armi da fuoco soggette a dichiarazio- ne» e delle loro parti essenziali è esente dall’obbligo del permesso d’acquisto di armi di cui all’articolo 10 LArm. L’arma o la parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l’alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d’impedimento all’acquisto giusta l’articolo 8 capoverso 2 LArm (art. 10a cpv. 2 LArm e art. 18 cpv. 1 OArm). Se l’alienante però dubita che le condizioni per l’alienazione dell’arma siano a- dempite, sulla base dell’articolo 18 capoverso 3 OArm deve prima esigere dall’acquirente un estratto del casellario giudiziale svizzero. Ciò è necessario se l’acquirente non è un membro della comunione domestica o un congiunto oppure non presenta un permesso d’acquisto di armi rilasciatogli da meno di due anni. Secondo l’attuale normativa, l’estratto del casellario giu- diziale deve sì essere conservato insieme al contratto scritto (art. 18 cpv. 4 OArm), ma non oc- corre trasmetterlo all’ufficio cantonale delle armi.

Va comunque mantenuta la norma secondo cui, nei casi sopracitati, l’alienante deve esigere dall’acquirente un estratto del casellario giudiziale. Tuttavia si può presumere solo in parte che una persona senza conoscenze specifiche sia in grado di giudicare se le iscrizioni nell’estratto del casellario giudiziale siano motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm e quindi vietino l’acquisto di un’arma o di parti essenziali di essa. Però sono limitate anche le pos- sibilità, per gli uffici cantonali delle armi, di verificare la presenza di motivi d’impedimento: entro 30 giorni dalla conclusione del contratto occorre inviare all’ufficio cantonale delle armi una copia del contratto (art. 11 cpv. 3 LArm). In seguito alla comunicazione di tali «armi soggette a dichia- razione», l’ufficio cantonale delle armi controlla che le condizioni per l’acquisto di armi siano adempiute consultando il sistema d’informazione della polizia cantonale. Tale sistema, però, contiene soltanto le iscrizioni cantonali. Attualmente gli uffici cantonali delle armi non dispongo- no ancora dell’accesso online al sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale – il quale è previsto dall’articolo 49 lettera a dell’avamprogetto di legge federale sul casellario giudi- ziale informatizzato VOSTRA del 31 ottobre 2012. Attualmente, quindi, essi non possono verifi- care se una persona vi è registrata. Per sopperire a questo difetto – in ogni caso provvisoria- mente, fino all’entrata in vigore della relativa norma nella nuova legge sul casellario giudiziale – l’estratto del casellario giudiziale, che di norma deve comunque essere procurato, servirà all’ufficio cantonale delle armi come ulteriore strumento per accertare l’esistenza di eventuali motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm. Pertanto, nell’articolo 18 capo- verso 4 LArm sarà precisato che occorre trasmettere al servizio di comunicazione cantonale anche una copia dell’estratto del casellario giudiziale.

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Il nuovo obbligo di trasmettere all’ufficio cantonale delle armi anche l’estratto del casellario giu- diziale, consentirà di tenere maggiormente conto anche dell’obbligo di diligenza di cui all’articolo 10a LArm e di renderlo meglio applicabile, limitando il rischio che le armi e le parti essenziali di armi siano alienate senza previa presentazione dell’estratto del casellario giudizia- le e, quindi, nonostante l’eventuale esistenza di un motivo d’impedimento secondo l’articolo 8 capoverso 2 LArm.

Il completamento dell’articolo 18 capoverso 4 OArm è un mezzo adeguato e commisurato per combattere gli abusi nell’uso delle armi.

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