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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Raumentwicklung ARE

26 giugno 2013

Ordinanza sulle abitazioni secondarie (a- vamprogetto) Rapporto esplicativo

Osservazioni preliminari

Qui di seguito vengono spiegate solamente le disposizioni non già di per sé comprensibili. Le spiega- zioni si limitano inoltre a quanto necessario per poter valutare la normativa proposta nel quadro della procedura di consultazione.

Art. 1 seg. Inventario delle abitazioni primarie

Già nell’attuare l’ordinanza del 22 agosto 2012 sulle abitazioni secondarie si è fatto capo ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni per rilevare i Comuni che presentano una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento. Tale procedura si è rivelata efficace e va perciò porta- ta avanti.

Art. 3 Menzione nel registro fondiario

A differenza dell’ordinanza del 22 agosto 2012 sulle abitazioni secondarie, nel presente avamprogetto si rinuncia a indicare nell’ordinanza il testo della menzione. È così possibile tenere conto delle diffe- renti prassi cantonali nella tenuta del registro fondiario.

Art. 5 Strutture ricettive organizzate

Riguardo alle lettere a e b, si rimanda alle spiegazioni relative all’articolo 7 della legge sulle abitazioni secondarie.

Per ridurre al minimo il potenziale di abuso, le lettere c e d esigono un piano di esercizio uniforme e che l’utilizzo quale esercizio uniforme sia garantito sotto il profilo giuridico ed economico. Con questi criteri dell’uniformità si vogliono in particolare limitare i rischi a lungo termine connessi con i modelli di proprietà per piani (p.es. mancanza di unità fra i proprietari per piani per quanto riguarda gli investi- menti di rinnovo). Poiché nei progetti immobiliari l’elemento speculativo si ha per lo più quando si co- stituisce una proprietà per piani, in questo caso si deve garantire che le abitazioni non siano impostate in modo tale da poter essere utilizzate anche senza ricorrere a prestazioni di servizio alberghiere e che gli acquirenti concludano contratti di gestione pluriennali con l’esercente. La redditività dell’esercizio dev'essere provata.

Nell'esame dei criteri di cui alle lettere c e d rientrano:

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Referenz/Aktenzeichen: M122-0129

 le dimensioni minime dell’impianto;  la qualità dell’impianto;  la funzionalità d’esercizio;  l’offerta di prestazioni alberghiere;  la redditività e la commercializzazione. In caso di proprietà per piani:  i contratti di affitto e di gestione;  la limitazione dell’uso proprio. Le esperienze fatte in sede di attuazione mostreranno se sia possibile applicare criteri supplementari per la categorizzazione quale struttura ricettiva organizzata. Il disciplinamento a livello di ordinanza garantisce la rapidità di esecuzione degli eventuali adeguamenti.

Art. 6 Prova del fabbisogno per abitazioni sfruttate a scopi turistici

La prova del fabbisogno va fornita nell’ambito della pianificazione direttrice, in cui sono designati i comprensori nei quali sono ammesse abitazioni ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c della leg- ge. Un fabbisogno di ulteriori abitazioni sfruttate a scopi turistici è dato quando, nonostante misure volte a promuovere un migliore tasso di occupazione delle abitazioni secondarie, rimane un fabbiso- gno scoperto.

Art. 7 Abitazioni costruite secondo il diritto anteriore

La nozione di superficie utile principale è definita nella norma SIA 416. È la parte della superficie utile di un edificio che serve alla finalità e all’utilizzo dell’edificio in senso stretto.

La data di riferimento dell’11 marzo 2012 risulta in conformità con la definizione delle abitazioni co- struite secondo il diritto anteriore nell’articolo 12 capoverso 1 della legge.

Art. 8-10 Sospensione della limitazione d’uso, Tassa di compensazione

Queste disposizioni riguardanti la durata della sospensione, la menzione nel registro fondiario e la tassa di compensazione sono le necessarie disposizioni d’esecuzione relative all’articolo 15 seg. della legge.

Art. 11 Notificazione

Rispetto alla vigente ordinanza sulle abitazioni secondarie (art. 6 cpv. 3), le fattispecie di notificazione vengono leggermente ampliate e sistematizzate.

Sulla base delle decisioni del Tribunale federale del 22 maggio 2013, che in virtù dell’articolo 12 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) ha rico- nosciuto alle associazioni la legittimità a ricorrere nel rilascio di autorizzazioni edilizie per abitazioni secondarie, si è rinunciato a sancire il diritto di ricorso delle associazioni.

Art. 12 Modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 22 agosto 2012 sulle abitazioni secondarie è sostituita dalla legislazione esecutiva (legge e ordinanza) sulle abitazioni secondarie e va perciò abrogata.

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