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Art. 14 Comunicazione nel caso specifico Nel caso specifico, l'UFM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità e ai servizi di ricerca di cui all’articolo 268e CC148 i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

L’articolo 14 LSISA disciplina chi può ottenere, su richiesta scritta e motivata, informazioni sui dati personali registrati nel sistema d’informazione. In quanto organizzazioni private, i servizi di ricerca non rientrano nella nozione di «auto‐ rità», ma, considerato il mandato legale attribuito loro dall’articolo 268c AP-CC, possono tuttavia aver bisogno di dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo per l’adempimento dei loro compiti. Di conseguenza, è necessaria un’autorizzazione affinché un servizio di ricerca riconosciuto dalla Confedera‐ zione come organizzazione privata, possa ottenere i dati necessari. 6.4 Legge sull'unione domestica registrata (LUD)149 L’estensione dell’adozione del figlio del partner alle coppie registrate implica l’adeguamento della legge sull’unione domestica:

Art. 13 cpv. 1bis Mantenimento 1bis Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163–165 CC150 sul man- tenimento della famiglia.

In origine, l’unione domestica registrata è stata introdotta per due persone che continuano a vivere la stessa vita dopo la registrazione. Non è stata concepita come istituzione del diritto di famiglia, visto che finora una coppia registrata non può diventare una coppia genitoriale secondo il diritto svizzero (cfr. art. 28 LUD). Con l’apertura dell’adozione del figliastro questa situazione cambierà: se i partner registrati diventano una coppia genitoriale, dovranno accordarsi sul ruolo che assumeranno nella comunità, alla stregua di quanto devono fare gli sposi con i figli. Il rimando agli articoli corrispondenti del CC è teso ad assicu‐ rarlo.

Art. 17 cpv. 3bis Sospensione della vita comune 3bis Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenne dell’altro, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270–327c ZGB151.

147 RS 142.51 148 RS 210 149 RS 211.231 150 RS 210 151 RS 210

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L’articolo 17 corrisponde a quello dell’articolo 176 CC senza il capoverso 3 sui figli minorenni dei coniugi. Il motivo per cui la LUD non fa riferimento al CC o non ha una normativa propria, risiede nel fatto che la legge non deve disciplina‐ re la vita in comune di una famiglia, bensì quella di due persone senza figli in comune. Se si consente alle coppie registrate di adottare il figlio del partner, sarà necessario prevedere una disposizione che disciplini la relazione con uno o più bambini in comune in caso di separazione. Il capoverso 3bis è quindi l’equivalente della disposizione corrispondente del diritto matrimoniale (art. 176 cpv. 3 CC).

Art. 25a cpv. 1 seconda frase 1 … Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo gli artico- li 196–219 CC152.

La seconda frase è stata adeguata soltanto ai fini dell’armonizzazione dei ri‐ mandi ad altri atti.

Art. 27a Adozione del figliastro Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenne dell’altro si applicano per ana- logia gli articoli 270–327c CC153.

Fatta eccezione per gli articoli 27 e 28, la LUD in vigore non tematizza i figli. L’articolo 27a LUD assicura pertanto che le corrispondenti disposizioni del diritto della filiazione del CC si applichino per analogia ai figli di genitori in unione domestica registrata.

Art. 28 Adozione e medicina riproduttiva Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare con‐ giuntamente né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Come esposto in precedenza, l’avamprogetto è teso ad abrogare il divieto totale di adottare per i partner registrati, cui continuerà tuttavia a essere preclusa la possibilità di adottare congiuntamente.

Art. 34 cpv. 4 Contributo di mantenimento 4 Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoversi 2 e 3 nonché 126–134 CC154 concernenti l’obbligo di mantenimento dopo il divorzio.

Se i partner registrati sono una coppia genitoriale, va assicurato che, in caso di scioglimento dell’unione domestica registrata i contributi di mantenimento siano versati come nel caso di un divorzio. La LUD in vigore rimanda alle dispo‐ sizioni del diritto del divorzio del CC, escludendo tuttavia quelle rilevanti so‐

152 RS 210 153 RS 210 154 RS 210

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prattutto nel caso in cui la coppia sposata ha dei bambini. Concedendo ai par‐ tner registrati di adottare il figlio del partner, occorrerà tuttavia completare i rimandi al diritto del divorzio e dichiarare applicabili per analogia le disposi‐ zioni corrispondenti. Si tratta in particolare dei rimandi agli articoli 125 capo‐ verso 2, 133 e 134 CC. 6.5 Codice di procedura civile (CPC)155

Capitolo 3: Interessi dei figli nelle questioni inerenti alla procedura in mate- ria di unione domestica

Art. 307a Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenne dell’altro si applicano per ana- logia gli articoli 295–302 sugli interessi dei figli nelle inerenti al diritto di fami- glia.

Anche il Codice di procedura civile deve riflettere l’evoluzione dell’unione domestica registrata da istituto che disciplina la relazione tra due persone adulte a istituto che regola l’eventuale genitorialità di una coppia registrata, nonché i suoi effetti, ad esempio in caso di separazione dei genitori omosessuali e di scioglimento dell’unione. Mediante rimando, l’articolo 307a CPC assicura quindi che le disposizioni del CPC sugli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia si applichino anche alle procedure in materia di unione domestica se gli interessati sono dei figli in comune. 6.6 Legge federale del 25 giugno 1982156 sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 19a Partner registrato superstite L’articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.

Benché la revisione dell’articolo 19a LPP non sia direttamente legata alla presente revisione, l’adeguamento della disposizione, impostosi con la revisione del diritto in materia di adozione, è tuttavia opportuno, perché l’articolo è direttamente correlato alla LUD, che deve essere rivista in ogni caso. Per beneficiare di eventuali prestazioni per superstiti in caso di decesso del partner, va creata una disposizione speciale che disciplini chi ha diritto a una rendita per superstiti. Il vigente articolo 19a LPP rimanda a un disciplinamento obsoleto: dal 1° gennaio 2005 la LPP accorda una rendita per superstiti sia alla vedova che al vedovo, sempreché le condizioni necessarie siano adempite. Queste condizioni sono le stesse per i due sessi. La LPP non contiene quindi (più) condizioni differenti per le rendite di vedova e di vedovo. Al momento dell’elaborazione della LUD, la LPP prevedeva il versamento di una rendita soltanto alla vedova. Questo disciplinamento non è stato dichiarato applicabile ai partner registrati, poiché avrebbe portato a una

155 RS 272 156 RS 831.40

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disparità di trattamento tra i partner registrati di sesso maschile e quelli di sesso femminile. La nuova situazione impone tuttavia l’adeguamento dell’articolo 19a. Ora si rimanda all’articolo 19, che disciplina in maniera generale e senza far distin- zione di sesso, il diritto a prestazioni per i superstiti. Questo diritto vale anche per il partner registrato superstite. 7 Diritto di rango superiore 7.1 Basi legali La revisione del diritto in materia di adozione si fonda sulla competenza della Con- federazione nel campo del diritto civile, sancita dall’articolo 122 Cost.157. Questa competenza comprende, oltre alle disposizioni in materia di adozione del CC, anche la LUD. 7.2 Costituzionalità delle condizioni di adozione Come secondo il diritto in vigore, l’avamprogetto non permette a tutti gli aspiranti di accedere senza restrizioni a ogni tipo di adozione. Inoltre le condizioni di adozione, in particolare l’età degli aspiranti all’adozione e la differenza d’età con il minorenne, rappresentano un ulteriore ostacolo, così che non tutte le persone che desiderano adottare un bambino possono farlo. Lo scopo dell’adozione non è soddisfare i desi- deri degli aspiranti all’adozione e aiutarli a procurarsi un bambino, ma dare dei genitori a un bambino che non ne ha. Il punto di vista del bambino è determinante e i suoi interessi hanno la preminenza. Questo approccio legittima le principali limita- zioni che caratterizzano il diritto in materia di adozione vigente e quello rivisto.

L’adozione congiunta e l’adozione singola creano vincoli di filiazione artificiali per cui una famiglia accoglie un bambino che le è estraneo. Le condizioni di adozione devono quindi assicurare che l’adottato sia accolto nella nuova famiglia in circostan- ze ottimali. L’età minima di 28 anni e la limitazione della differenza massima d’età a 45 anni rappresentano sostanzialmente dei criteri idonei a offrire al bambino un contesto familiare stabile a lungo termine: le limitazioni d’età verso il basso e verso l’alto garantiscono una certa maturità dell’adottante; d’altro canto, la differenza massima d’età assicura che l’adottato possa contare su questo contesto stabile fino a quando non è maggiorenne. La possibilità di derogare a queste condizioni di adozio- ne in presenza di motivi gravi conferisce una certa flessibilità al diritto e permette di tenere conto del singolo caso e quindi del bene di ogni bambino interessato. Il fatto che, per contro, nell’ambito dell’adozione del figliastro la legge non prescriva un’età minima, è riconducibile a una diversa situazione di partenza: non si tratta di istaurare un rapporto di filiazione artificiale tra persone estranee l’una all’altra, ma di tutelare giuridicamente una situazione che è realtà, ovvero il rapporto vissuto con il figlia- stro. Dalla domanda di adozione emergerà se l’aspirante matrigna o patrigno soddi- sfa le condizioni per diventare genitore adottivo. Questo vale del resto anche per gli aspiranti all’adozione interessati alle altre due forme di adozione. La durata della relazione richiesta, ovvero tre anni, sarà la stessa per le due forme di adozione ammesse per le coppie, ossia l’adozione congiunta e l’adozione del figliastro. Anche questa condizione, come quelle legate all’età, è utile per determinare in base a criteri oggettivi se la relazione è sufficientemente stabile per un’adozione.

157 RS 101

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Le condizioni di adozione citate in precedenza (età minima, differenza d’età massi- ma, durata della relazione) rappresentano mezzi adeguati, proporzionati e non sosti- tuibili da misure meno severe per valutare l’idoneità all’adozione. Poggiano inoltre su una base legale sufficiente (legge in senso formale). Servono tuttavia soltanto a motivare la presunzione confutabile secondo cui la durata di una relazione e le condizioni poste all’età assicurano la stabilità relazionale, la maturità e le prospettive a lungo termine (fino alla maggiore età dell’adottato) necessarie per accogliere un bambino estraneo in una famiglia o per assumere il ruolo di genitore. Per le autorità esecutive queste condizioni di adozione rappresentano dei valori di riferimento. Soltanto l’accertamento nel singolo caso mostra se gli interessati sono veramente idonei all’adozione. 7.3 Rapporto con l’articolo 8 capoverso 2 Cost. Come il diritto in vigore, anche l’avamprogetto distingue fra diversi tipi di coppie: quelle sposate, quelle in unione domestica registrata e quelle che convivono di fatto. Ai differenti tipi di coppie non sono concesse le stesse possibilità di adottare:  adozione congiunta: secondo l’avamprogetto l’adozione congiunta resta l’esclusiva delle coppie sposate;  adozione singola: d’ora in poi una persona sposata potrà adottare da sola senza restrizioni. Anche una persona in unione domestica registrata, cui il diritto in vigore vieta l’adozione singola, potrà adottare un bambino da sola alle stesse condizioni applicabili a una persona sposata. I conviventi di fatto potranno con- tinuare ad adottare da soli;  adozione del figliastro: l’avamprogetto concede alle coppie registrate la possi- bilità di adottare il figlio del partner; la variante dell’avamprogetto posto in consultazione prevede lo stesso per i conviventi di fatto. Nell’ambito dell’adozione congiunta, sussiste quindi ancora una disparità di tratta- mento tra le coppie registrate o i conviventi di fatto e le coppie sposate che va consi- derata nell’ottica dell’articolo 8 capoverso 2 Cost., secondo il quale nessuno può essere discriminato a causa del suo modo di vita, tra cui rientrano anche l’unione domestica registrata e la convivenza di fatto. Precludendo l’adozione congiunta sia alle coppie omosessuali che ai conviventi di fatto, non s’intende sminuire o emargi- nare queste coppie. Le differenze insite nel diritto in materia di adozione sono più che altro riconducibili al fatto che il divieto di discriminazione non obbliga il legisla- tore a offrire alle persone che conducono un altro modo di vita lo stresso trattamento di quello accordato alle persone sposate; dette differenze sono dovute anche alla particolare protezione conferita all’istituto del matrimonio158, di cui occorre tenere conto nell’interpretazione dell’articolo 8 capoverso 2 Cost. 7.4 Trattati internazionali L’avamprogetto rispetta i principi e gli impegni derivanti dai trattati internazionali menzionati al capitolo 1.7. In particolare, non contraddice la giurisprudenza della Corte EDU che nella sentenza E.B contro Francia159 ha chiaramente sottolineato che l’articolo 8 CEDU non fonda il diritto all’adozione. Gli Stati membri non sono nemmeno tenuti a estendere quest’istituzione a tutte le persone e a mettere su un

158 Cfr. il messaggio del 20 nov. 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 144; Boll. Uff. 1998 (Consiglio degli Stati, stampa separata sulla riforma della Costituzione federale) pag. 41, 157 e 209 (Inderkum ad art. 12). 159 Ricorso n. 43546/02.

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piede di uguaglianza le coppie eterosessuali e quelle omosessuali; mantengono così un certo margine di manovra per quanto riguarda l’assetto degli istituti giuridici per le coppie omosessuali e i relativi diritti che ne conseguono (sentenza Gas e Dubois contro Francia160). Se vengono create istituzioni giuridiche per le coppie dello stesso sesso, che non conferiscono in tutti i settori gli stessi diritti di un matrimonio, questo varrà a maggior ragione per le convivenze di fatto prive di un quadro giuridi- co vero e proprio. Si può quindi affermare che l’avamprogetto posto in consultazio- ne e quindi, segnatamente, il disciplinamento secondo cui l’adozione congiunta resta la prerogativa delle coppie sposate, non contraddice i trattati internazionali in gene- rale e nemmeno la CEDU o la giurisprudenza della Corte EDU, in particolare. Per quanto riguarda l’estensione dell’adozione del figliastro a coppie che conducono altri modi di vita, l’avamprogetto è in linea con la Corte EDU, poiché la Convezione non obbliga gli Stati membri ad autorizzare questo tipo di adozione per le coppie non sposate. L’articolo 8 CEDU sarebbe violato se l’adozione del figliastro fosse ammessa unicamente per le coppie eterosessuali non sposate e non per quelle omo- sessuali161. 8 Disdetta della convenzione europea del 24 aprile 1967 La convenzione europea del 24 aprile 1967 non corrisponde più alle esigenze attuali e contraddice in svariati punti la CEDU nell’interpretazione delle sentenze della Corte EDU, come dichiarato esplicitamente nel preambolo della convenzione in materia di adozione rivista («Riconoscendo che alcune delle disposizioni della Convenzione europea del 1967 sull'adozione dei minori (STE n ° 58) sono superate ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo»). Per questo motivo appare adeguato disdirla quanto prima. 9 Ratifica della convenzione europea del 27 novembre 2008? Si pone inoltre la domanda della posizione che la Svizzera adotterà in riferimento alla convenzione rivista del 27 novembre 2008. Attualmente, il diritto svizzero vigente in materia di adozione non soddisfa la condizione di cui all’articolo 9 nume- ro 1 della convenzione, secondo cui l’età minima dell’adottante non può essere né inferiore a 18 né superiore a 30 anni – la legge in vigore chiede un’età minima di 35 anni, a meno che gli aspiranti all’adozione non siano un coppia sposata da almeno cinque anni (art. 264a cpv. 2, art. 264b CC). La Svizzera soddisferebbe questa condizione se entrasse in vigore l’abbassamento dell’età minima proposto dal presente avamprogetto agli articoli 264a e 264b AP- CC, il che le consentirebbe, in linea di principio, di ratificare la convenzione europea rivista. Occorrerà valutare a tempo debito se questo è il caso.

160 Ricorso n. 25951/07. 161 X e altri contro Austria (ricorso n. 19010/07).

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