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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS Ufficio federale della protezione della popolazione

Berna, 22 novembre 2013

Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) Rapporto esplicativo ______________________________________________

1. Situazione di partenza e aspetti fondamentali

Dopo che le Camere federali hanno approvato, in data 27 settembre 2013, la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), occorre ora adattare di conseguenza anche l’ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11). L'OPCi viene modificata tra l’altro a causa dei nuovi compiti di controllo assunti dall'UFPP. Essa dovrà disciplinare ad esempio i criteri per la proroga dei termini e dei limiti temporali massimi in relazione ai lavori di ripristino (nuovo art. 27 cpv. 2 bis LPPC) e i dettagli inerenti ai controlli eseguiti dall'UFPP (nuovo art. 28 LPPC). Sono inoltre previsti diversi altri adattamenti. Nell'ambito della revisione sono previste modifiche, nel limite del necessario, anche all’ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d’informazione militari (OSIM; RS 510.911), all'ordinanza del 6 giugno 2008 sugli interventi di pubblica utilità della protezio- ne civile (OIPU; RS 520.14), all'ordinanza del 20 ottobre 2010 sull'organizzazione di in- terventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi NBCN; RS 520.17) e all'ordinanza del 10 novembre 1993 sull'assicurazione militare (OAM; RS 833.11).

2. Commento ai singoli articoli

Sono commentati solo gli articoli modificati che richiedono delucidazioni per la comprensione.

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11)

Art. 2 cpv. 2 Viene introdotta l’abbreviazione «UFPP».

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Art. 3a Personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezio- ne civile Considerata in particolare la modifica apportata all’articolo 1a capoverso 3 della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LPIC; RS 834.1), occorre definire meglio la locuzione «personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile». Con questa locuzione s'intende il personale della protezione civile impiegato a titolo principale o accessorio, a tempo pieno o parziale presso un organo statale ai sensi dell'articolo 3a lettera a. Ne consegue che i rispettivi datori di lavoro sono principalmente i Cantoni e i Comuni. A seconda dell'organizzazione cantonale si può tuttavia trattare anche di consorzi o organizzazioni di protezione civile. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3a lettera b, conformemente al suo contratto di lavoro il personale in questione svolge compiti a favore della protezione civile. Pertanto, per «personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile» s'intendono soprattutto i comandanti e gli istruttori della protezione civile a tempo pieno o a tempo parziale. Infine, in relazione alla sopraccitata modifica dell’articolo 1a capoverso 3 LIPG, va precisato che il personale a tempo parziale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile ha diritto alle IPG solo quando nel tempo in cui svolge l’intervento a favore della comunità non lavorerebbe presso l’ente cantonale o comunale della protezione civile, bensì presso l’altro datore di lavoro (per es. panetteria Modelvico).

Titolo prima dell’articolo 5 Il titolo del secondo capitolo è adattato per analogia alla nuova LPPC (nuovo titolo prima dell’art. 27).

Art. 6b Notifica e controllo dei lavori di ripristino Le disposizioni relative alla chiamata in caso d‘intervento oggi contenute nell’articolo 6b sono ora disciplinate nell’articolo 6e. Il nuovo articolo 6b concerne la notifica e il controllo dei lavori di ripristino. Capoversi 1 e 2: in virtù della modifica del 27 settembre 2013 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (nuova LPPC; FF 2013 1801), l'Uf- ficio federale della protezione della popolazione (UFPP) controlla che i lavori di ripristino ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 lettera b LPPC non conclusi entro tre mesi dall'insor- gere dell'evento siano compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile (art. 28 capoverso 2 lett. b nuova LPPC). A questo scopo i Cantoni sono tenuti a notificare all'UFPP i lavori di ripristino previsti (art. 28 cpv. 3 lett. a nuova LPPC). Si tratta ora di disciplinare entro quanto tempo i Cantoni devono notificare quali dati. Per motivi pratici, per l'inoltro dei dati relativi ai lavori di ripristino conclusi nel corso del quarto, quinto o se- sto mese dall'insorgere dell'evento, è previsto un termine più breve. In ogni caso devono essere notificati i dati elencati nel capoverso 1 lettere a, b e c. Per garantire uno svolgi- mento efficiente della notifica, l'UFPP mette a disposizione dei Cantoni un modulo in for- ma elettronica da compilare. Capoverso 3: i Cantoni hanno bisogno di tempo per adattare l'intervento alle eventuali indicazioni dell'UFPP. Quest’ultimo deve quindi avvisare i Cantoni in tempo utile nel caso 2/15

in cui i lavori di ripristino non corrispondessero allo scopo e ai compiti della protezione civile. L’UFPP trasmette una relativa notifica ai Cantoni anche nel caso in cui i lavori pre- visti sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile. Per analogia al ca- poverso 1, anche in questo caso per i lavori di ripristino ultimati nel corso del quarto, quinto o sesto mese dopo l'insorgere dell'evento è previsto un periodo di trattamento dei dossier più breve da parte dell'UFPP. Capoverso 4: ai sensi dell'articolo 28 capoverso 5 nuova LPPC, l'UFPP deve ingiungere al relativo Cantone di non eseguire i lavori di ripristino se il termine (di tre anni) statuito dall'articolo 27 capoverso 2bis nuova LPPC non è rispettato. Il quarto capoverso statui- sce unicamente che in questi casi l'UFPP avvisa il relativo Cantone al più tardi un mese prima dell'inizio dell'intervento. Al Cantone interessato rimane così tempo sufficiente per adottare i provvedimenti necessari.

Art. 6c Proroga del termine o del limite temporale massimo per lavori di ripri- stino Ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2bis, il Consiglio federale definisce i criteri per la pro- roga dei termini risp. dei limiti temporali massimi per i lavori di ripristino. Considerato che si tratta di casi eccezionali, le relative domande devono essere motivate e non sussiste il diritto alla proroga. L'UFPP può concedere una proroga in particolare quando l'evento che richiede l'intervento della protezione civile per lavori di ripristino è di vaste proporzio- ni, come in passato lo è stata ad esempio la tempesta Lothar.

Art. 6d Registrazione dei giorni di servizio e controllo dei limiti temporali massimi dei servizi di protezione civile Ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 LPPC, gli organi cantonali competenti trasmettono già oggi all'UFPP i dati dei militi di protezione civile nella misura in cui sono necessari all'adempimento dei compiti giusta la LPPC. Al fine di sorvegliare che i limiti temporali massimi secondo gli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33–36 LPPC siano rispettati, d’ora in avanti l'UFPP necessiterà anche dei dati d'intervento. L'articolo 72 capoverso 1ter della nuova LPPC crea le basi legali necessarie per la registrazione e il trattamento di questi dati nel sistema d’informazione sul personale dell’esercito (PISA). Capoverso 1: al fine di evitare che in futuro vengano percepite illecitamente prestazioni IPG, d'ora in avanti i Cantoni dovranno inserire nel sistema PISA i giorni di servizio pre- stati dai singoli militi. Essi dovranno registrare regolarmente in PISA i giorni di servizio prestati nell'ambito di lavori di ripristino, interventi di pubblica utilità, istruzioni di base, istruzioni complementari, istruzioni per quadri, corsi di perfezionamento, corsi di ripetizio- ne e servizi prestati nell'amministrazione della protezione civile. Capoverso 2: i giorni di servizio pianificati devono essere inseriti nel sistema PISA al più tardi due mesi prima dell'inizio del servizio. Per motivi pratici, per i lavori ripristino ultimati nel corso del quarto, quinto o sesto mese dopo l'insorgere dell'evento deve essere previ- sto un termine più breve. Per lo stesso motivo, un termine ancora più breve deve essere previsto per i lavori di ripristino ultimati nel corso dei primi tre mesi dopo l’insorgere dell’evento. Capoverso 3: considerato che la convocazione ai servizi d'istruzione conformemente agli articoli 27a e 33–37 LPPC deve essere trasmessa ai militi almeno sei mesi prima dell'ini- 3/15

zio del servizio, nel caso in cui fosse superato un limite temporale massimo secondo gli articoli citati, l'UFPP deve avvisare il Cantone al più tardi un mese prima dell'inizio del servizio. Ai sensi dell'articolo 28 capoverso 4 nuova LPPC, in questi casi l'UFPP deve informare anche l'Ufficio centrale di compensazione. Capoverso 4: analogamente al capoverso 2, anche qui devono essere previsti termini più brevi per i lavori di ripristino effettuati nei primi tre mesi e tra il quarto e il sesto mese dal verificarsi dell’evento.

Art. 6e Chiamata in servizio Il contenuto di questo articolo corrisponde in parte all'attuale articolo 6b. Con l'introduzio- ne di questo articolo il legislatore intendeva evitare che venissero chiamati in servizio militi non adeguatamente istruiti in vista del compito da svolgere. L'articolo 6b prevedeva pertanto che potessero essere chiamati in servizio solo i militi che avessero assolto al- meno l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC. Tuttavia, l'istruzione ai sensi di questo articolo è stata introdotta solo il 1° gennaio 2004 con l'entrata in vigore della LPPC. Prima di allora i militi di protezione civile non assolvevano l'istruzione di base se- condo l'articolo 33 LPPC. Per dovizia di precisione, il nuovo articolo non recita pertanto più solo l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC, ma precisa che possono esse- re chiamati in servizio anche i militi che dispongono di un'istruzione equivalente. Per istruzione equivalente s'intendono i corsi d'introduzione assolti ai sensi dell'articolo 34 della legge sulla protezione civile del 17 giugno 1994 (LPCi, RU 1994 2626), abrogata con l'entrata in vigore della LPPC. Sono inoltre considerate equivalenti ai sensi del presente articolo anche le istruzioni giu- dicate equivalenti dai Cantoni conformemente all'articolo 33 capoverso 4 della nuova LPPC. I Cantoni possono quindi giudicare equivalenti ad esempio istruzioni in ambito militare (scuola reclute, istruzione a sottufficiale o ufficiale) e istruzioni in ambito civile, ad esempio presso le organizzazioni partner della protezione della popolazione (per es. istruzione di base dei pompieri), oppure istruzioni nell'ambito dell'aiuto psicologico d'ur- genza (per es. formazione di psicologo o di assistente spirituale).

Art. 6f Convocazione a servizi d'istruzione successivi all'istruzione di base Per dovizia di precisione viene statuito che anche ai servizi d'istruzione successivi all'i- struzione di base possono essere convocati solo i militi che hanno assolto almeno l'istru- zione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC o che dispongono di un'istruzione equivalen- te. In questo modo si statuisce esplicitamente che una persona soggetta all'obbligo di prestare servizio nella protezione civile che non ha assolto né l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC, né un'istruzione equivalente, non può essere convocata a servizi d’istruzione successivi all’istruzione di base (formazione dei quadri, corsi di perfeziona- mento e corsi di ripetizione), ma all'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC. Per questo motivo la formulazione dell'articolo 6f riprende intenzionalmente quella dell'artico- lo 6e. Per delucidazioni relative al termine «equivalente» si rimanda pertanto al commen- to relativo all'articolo 6e.

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Art. 13a Questo articolo è abrogato. D'ora in avanti l'istruzione di base delle persone naturalizzate è disciplinato a livello di legge (art. 33 cpv. 3 nuova LPPC).

Art. 17 cpv. 1bis L'articolo 17 OPCi determina il numero di posti protetti da realizzare nelle nuove costru- zioni. Per questo è opportuno definire già a livello d'ordinanza, tenendo conto dei docu- menti esistenti, che cosa s'intende per «nuova costruzione». Per quanto concerne gli edifici abitativi non sono considerate nuove costruzioni in particolare le ricostruzioni in seguito a danni elementari eseguite per ripristinare la situazione originale, gli ampliamenti nella misura in cui mirano all'estensione diretta dello spazio abitativo esistente, gli innal- zamenti, le trasformazioni (per es. nuova cucina o modifica degli spazi) e i cambiamenti di destinazione.

Art. 21 cpv. 1 La novità consiste nel fatto che d’ora in avanti i contributi sostitutivi non dovranno più es- sere versati già prima, ma al più tardi entro tre mesi dall’inizio dei lavori di costruzione. Ciò tiene conto della richiesta di diversi Cantoni che per motivi di gestione interna metto- no in conto i contributi sostitutivi ai committenti solo all’inizio della costruzione.

Art. 25 cpv. 2 Considerato che la gestione dei rifugi è di competenza dei Cantoni, in futuro l'approva- zione dei progetti per rifugi in edifici di proprietà della Confederazione non sarà più di competenza dell'UFPP, bensì dei Cantoni. Se tali rifugi si trovano in edifici di proprietà della Confederazione o in edifici privati non fa alcuna differenza. D’ora innanzi il primo capoverso comprende quindi anche i rifugi in edifici di proprietà della Confederazione, ma non deve essere modificato poiché parla dei rifugi in generale. Sono determinanti per la gestione dei rifugi le istruzioni dell'UFPP del 20 dicembre 2012 per la gestione dei rifugi e il piano d'attribuzione. Questi rifugi possono essere integrati nel bilancio dei posti protetti per gli abitanti con residenza permanente solo se nell’area della relativa azienda è possibile rispettare le misure di sicurezza e quando il rifugio non si trova in una zona fortemente minacciata (cfr. anche art. 29 cpv. 2 lett b OPCi).

Art. 27 cpv. 1 e 2 Capoverso 1: il controllo dei rifugi per beni culturali non è più previsto qui, ma è discipli- nato nel capoverso 2. Capovesro 2: cfr. commento all'articolo 25 capoverso 2 (primo paragrafo). Inoltre, d’ora in avanti l’UFPP disciplinerà il controllo di tutti i rifugi per beni culturali, compresi quelli can- tonali, poiché la loro realizzazione e il loro rimodernamento sono cofinanziati dalla Con- federazione (art. 71 cpv. 2bis LPPC). L’UFPP può, d’intesa con gli stessi, delegare ai 5/15

Cantoni il controllo finale dei rifugi per beni culturali nuovi o rimodernati.

Art. 28 cpv. 2 Il secondo capoverso è abrogato poiché il controllo periodico dei rifugi compete ai Can- toni. In futuro ciò deve valere anche per rifugi in edifici di proprietà della Confederazione nella misura in cui sono destinati agli abitanti con residenza permanente. Vedasi anche il commento relativo all'articolo 25 capoverso 2. Lo stesso vale per i rifugi per beni culturali in edifici di proprietà della Confederazione. D’ora in avanti questi dovranno essere controllati dai Cantoni. Sarebbe opportuno se i Cantoni controllassero i rifugi per beni culturali regolarmente, in concomitanza con il con- trollo periodico dei rifugi. Il primo capoverso comprende quindi ora anche i rifugi e i rifugi per beni culturali in edifici di proprietà della Confederazione, ma non necessita di modifiche poiché parla di rifugi e rifugi per beni culturali in generale.

Art. 29 cpv. 4 Conformemente alla modifica all'articolo 25 capoverso 2 deve essere adattata anche questa disposizione. D'ora in avanti saranno quindi i Cantoni a decidere in merito alla soppressione di rifugi in edifici di proprietà della Confederazione. Questi sono ora com- presi anche nei capoversi 1 e 2, ma non sono necessarie modifiche poiché si parla di rifugi in generale.

Art. 31 cpv. 4 e 5 Capoverso 4: Secondo il capoverso 1, i Cantoni sono tenuti a prevedere posti letto non- ché possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 percento della popolazione con dimora fissa. Se il grado di copertura scende sotto que- sta percentuale (per es. in seguito a una massiccia crescita demografica), entro dieci an- ni si deve provvedere a ripristinarlo. Questo lasso di tempo è necessario in particolare se occorre realizzare un nuovo ospedale protetto o un nuovo centro sanitario protetto. Capoverso 5: il criterio determinante per capire se occorre procedere a una sostituzione reale è il grado di copertura dei posti per pazienti al momento della soppressione formale dell'impianto di protezione da parte del Cantone (la soppressione materiale, ossia la de- molizione dell’impianto di protezione, può avvenire successivamente alla soppressione formale), e non al momento dell'approvazione della soppressione da parte dell'UFPP. In pratica può accadere che al momento dell'approvazione della domanda di soppressio- ne i posti per pazienti esistenti garantiscano il grado di copertura richiesto, ma che non si possa prevedere se lo sarà ancora al momento della soppressione formale effettiva. In questo caso l'UFPP approverà una domanda di soppressione solo a condizione che il numero minimo di posti letto prescritto sia garantito. Nell'articolo si precisa inoltre che un'eventuale sostituzione reale deve avvenire entro 6/15

dieci anni dalla soppressione formale. Considerato che la sostituzione non può sempre avere luogo «nell'ambito del progetto di costruzione», questo passaggio viene stralciato.

Art. 36a Installazioni tecniche delle costruzioni di protezione Capoverso 1: conformemente all'articolo 71 capoverso 2 LPPC, in caso di soppressione di un impianto di protezione la Confederazione si assume i costi supplementari ricono- sciuti per lo smantellamento dei sistemi tecnici. Si tratta ora di fissare a livello di ordinan- za, in base ai documenti di riferimento, di quali sistemi tecnici si tratta. Capoverso 2: l'UFPP disciplinerà in un'istruzione quali componenti comprendono in det- taglio i singoli settori (gli impianti elettrici comprendono ad esempio cavi e pannelli elettri- ci, la parte edilizia ad esempio le porte blindate).

Art. 36b Forfetizzazione dei costi supplementari riconosciuti Per semplificare l'onere amministrativo per l'assegnazione e la liquidazione dei sussidi, l'UFPP può forfetizzare i costi supplementari riconosciuti ai sensi dell'articolo 71 capover- so 2 LPPC. L'importo forfetario viene fissato in base alle offerte delle imprese e alle offer- te d'onorario e non sottostà al rincaro.

Titolo prima dell’articolo 40j Nella sezione 3 del capitolo 6 OPCi (Sistemi d'informazione e protezione dei dati) figura- no ora le disposizioni concernenti l'applicazione «COBE PIC» (valutazione degli oggetti assistita dall'ordinatore), utilizzata per allestire l'inventario delle infrastrutture critiche (In- ventario PIC). L'Inventario PIC elenca le costruzioni e le installazioni particolarmente im- portanti per la disponibilità di beni e servizi essenziali o che possono rappresentare un potenziale pericolo. Dato che si tratta di dati sensibili, l'elenco completo degli oggetti è classificato SEGRETO ai sensi dell'ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione (OPrl; RS 510.411). È in vigore un sistema di sicurezza delle informa- zioni e di protezione dei dati. Per fornire una breve visione d'insieme, organi scelti, tra l'altro nei Cantoni, possono ricevere degli estratti contenenti parte delle informazioni. Conformemente alla citata ordinanza, questi estratti sono classificati almeno CONFI- DENZIALE. Dato che in COBE PIC sono trattati anche dati personali, con gli articoli 40j ss si crea una base legale ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

Art. 40j Organo responsabile e scopo Nell'ambito della «Strategia nazionale per la protezione della infrastrutture critiche» del 27 giugno 2012 (FF 2012 6875), il Consiglio federale ha incaricato l'UFPP di tenere un inventario delle infrastrutture critiche periodicamente aggiornato. Questo serve come ba- se per la pianificazione e la priorizzazione nella preparazione all’evento e nelle sua ge- 7/15

stione da parte di Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche. Conformemente all'articolo 8 capoverso 1 LPPC, la Confederazione provvede, in collabo- razione con i Cantoni, alla ricerca e allo sviluppo della protezione della popolazione. Rientra in questo ambito anche la protezione delle infrastrutture critiche. Il sistema infor- matico COBE PIC costituisce, anche per i Cantoni, uno strumento essenziale a questo scopo.

Art. 40k Dati registrati nel sistema COBE PIC Il sistema COBE PIC comprende i dati sia di persone fisiche, sia di persone giuridiche. I dati personali trattati nel sistema COBE PIC sono elencati nell'articolo 40k. Si è optato volutamente per una formulazione potestativa, dato che non per ogni oggetto vengono registrati tutti i dati elencati (la notifica dei dati è facoltativa).

Art. 40l Acquisizione dei dati L'UFPP raccoglie i dati necessari per il sistema COBE PIC presso i gestori delle infra- strutture critiche a mezzo di un questionario. I gestori di infrastrutture critiche sono ad esempio le aziende nel campo dell'approvvigionamento energetico o della telecomunica- zione. Anche associazioni (per es. associazioni mantello o di categoria) collaborano con i gestori per comunicare i dati da registrare nel sistema COBE PIC.

Art. 40m Comunicazione dei dati I dati contenuti nel sistema COBE PIC possono essere messi a disposizione di associa- zioni nonché degli enti cantonali e federali competenti. I gestori delle infrastrutture critiche ricevono per controllo degli estratti con i loro dati. Questi estratti devono essere classifi- cati almeno CONFIDENZIALE e protetti ai sensi dell'OPrl. In particolare per motivi di pro- tezione delle informazioni non è prevista una procedura di richiamo.

Art. 40n Conservazione dei dati L'articolo 40o prevede che i dati contenuti nel sistema COBE PIC vengano controllati pe- riodicamente: ogni due anni nell'ambito di un controllo sommario, e ogni quattro anni nell'ambito di un controllo più approfondito. Capoverso 1: i dati concernenti le persone fisiche contenuti nel sistema COBE PIC sono controllati ogni due anni e adattati se necessario. Capoverso 2: ogni quattro anni ha luogo un controllo di tutti i dati contenuti nel sistema COBE PIC. A quel momento si verifica anche se i relativi oggetti costituiscono ancora delle infrastrutture critiche.

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Titolo prima dell’articolo 40o L’attuale sezione 3 (Comunicazione delle valutazioni relative all’istruzione) deve essere spostata e diventa la sezione 4.

Art. 40o Attuale art. 40j.

Art. 40p Attuale articolo 40k in cui viene adattato il riferimento ad un altro articolo.

Titolo prima dell’articolo 40q Introduzione di un nuovo capitolo (Capitolo 6a: Disposizioni penali).

Art. 40q Le infrazioni alle prescrizioni esecutive della LPPC sono punite ai sensi dell’articolo 69 LPPC. L'articolo 69 capoverso 1 LPPC statuisce che chiunque violi intenzionalmente una prescrizione esecutiva della LPPC la cui violazione è dichiarata punibile in virtù dell'arti- colo 69, è punito con la multa. Inoltre, l'articolo 69 capoverso 2 LPPC prevede una multa anche per chi ha agito per negligenza. Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale o ad avvia- re un procedimento penale, limitandosi ad ammonire l'interessato. Con l'introduzione del nuovo articolo 40q nell'ordinanza, d'ora in avanti chiunque viola gli articoli 7 e 8 sarà punito con la multa ai sensi dell'articolo 69 LPPC.

Ordinanza sui sistemi d'informazione militari (OSIM; 510.911)

Introduzione Nell'ambito delle modifiche dell'OPCi viene modificata anche la legge federale del 3 otto- bre 2008 sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91). Questa prevede ora che nel sistema PISA vengano tenuti anche i dati relativi alle prestazioni di servizio fornite nella protezione civile. A questo scopo l'ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d'in- formazione militari (OSIM; RS 510.911) deve essere completata come indicato nel mes- saggio relativo alle modifiche dell'OPCi.

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Ingresso Dato che d'ora in avanti il sistema PISA conterrà anche i dati dei militi di protezione civile, nell'ingresso deve essere aggiunta la LPPC.

Art. 5 cpv. 1 e 2 Capoverso 1: Nel primo capoverso devono essere citati anche gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile, dato che secondo l'articolo 28 nuova LPPC spetta all'UFPP sorvegliare che i limiti temporali massimi per i giorni di servizio vengano rispet- tati. Capoverso 2: Occorre citare il diritto in materia di protezione civile.

Allegato 1 Dati del PISA Per consentire all'UFPP di effettuare un controllo sui giorni di servizio prestati, il sistema PISA viene esteso alla protezione civile. La presente revisione prevede che, conforme- mente al messaggio del 27 febbraio 2013 concernente la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (FF 2013 1801, pag. 1808), questi dati vengano registrati nel sistema PISA. Il metodo più opportuno è quello di com- piere, nell’intero allegato, una chiara distinzione secondo i gruppi di persone citati nell’articolo 14 LSIM: dati delle persone soggette all’obbligo di leva e all’obbligo di presta- re servizio militare da un lato (art. 14 cpv. 1 LSIM), persone soggette all’obbligo di presta- re servizio civile e servizio di protezione civile dall’altro (art. 14 cpv. 2 LSIM). Su richiesta dei Cantoni, a medio termine i controlli della protezione civile verranno inte- ramente integrati in PISA.

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU; RS 520.14)

Art. 1 cpv. 1 Conformemente alla pratica attuale, agli interventi a livello cantonale e comunale vengo- no aggiunti quelli a livello regionale.

Art. 3 cpv. 1 Modifica formale che concerne solo il testo tedesco.

Art. 6a Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno Il 1° ottobre 2013 è entrata in vigore l'ordinanza concernente l'appoggio a favore di attivi- 10/15

tà civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAMM; RS 513.74). In futuro l'esercito intende così concentrarsi maggiormente sui suoi compiti principali e tenden- zialmente metterà a disposizione meno mezzi per l'appoggio di attività civili o attività fuori del servizio. Secondo le nuove disposizioni, in futuro l'esercito appoggerà attività civili e attività fuori del servizio solo se queste hanno sostanziali ripercussioni positive sull'istru- zione e l'allenamento dei militari nell'ambito delle rispettive funzioni. Inoltre, se con le atti- vità appoggiate consegue un cospicuo introito, il richiedente dovrà versare una parte adeguata dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Lo stesso principio deve valere anche per gli interventi di pubblica utilità a livello naziona- le della protezione civile, a condizione che l’evento in questione sia appoggiato non solo dalla protezione civile, ma anche dall’esercito.

Titolo prima dell’articolo 8 Cfr. Commento all’articolo 1 capoverso 1.

Art. 8 Domanda In virtù dell'articolo 27a capoverso 4 nuova LPPC, il Consiglio federale disciplina le con- dizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità. Analogamente all'articolo 3 capoverso 1 OIPU attualmente in vigore, il quale statuisce che le domande d'intervento a livello nazionale devono essere inoltrate all'UFPP due anni prima dell'inizio dell'intervento di pubblica utilità, questo capoverso statuisce il termine d'inoltro per le do- mande concernenti interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale. Le relative domande dovranno quindi essere inoltrate all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile già un anno prima dell'inizio dell'intervento di pubblica utilità. Se l'intervento di pubblica utilità si svolge in diversi Cantoni, deve essere inoltrata una do- manda a ogni Cantone interessato.

Art. 8bis Notifica all’UFPP Capoverso 1: in futuro l'UFPP è tenuto a vigilare sulla compatibilità degli interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC con lo scopo e i compiti della protezione civile (art. 28 cpv. 2 lett. b nuova LPPC). A tal fine l'articolo 28 capoverso 3 lettera b nuova LPPC prevede che i Cantoni informino preventivamente l'UFPP in merito a questo tipo di interventi. Si tratta tuttavia di disciplinare entro quanto tempo i Cantoni devono notificare quali dati. La notifica dei dati di cui alle lettere a-e è obbligatoria. Per garantire uno svolgimento efficiente della notifica, l'UFPP mette a disposizione dei Cantoni un modulo in forma elettronica da compilare. Rispetto alla procedura in caso di lavori di ripristino, quella concernente un intervento di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale richiede più tempo per il fatto che vi è coinvolta una parte supple- mentare (il richiedente). Per questo motivo i Cantoni sono tenuti a notificare i dati richiesti all'UFPP federale al più tardi sei mesi prima dell'inizio dell'intervento. Visto che pianifica- re gli interventi di pubblica utilità è più semplice che pianificare i lavori di ripristino, questo termine più lungo può considerarsi accettabile. 11/15

Capoverso 2: affinché ai Cantoni rimanga tempo sufficiente per discutere con gli istanti eventuali modifiche relative all'intervento e stilare la decisione, nel caso in cui l'intervento di pubblica utilità non fosse compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile l'UFPP è tenuto ad avvisare il Cantone al più tardi cinque mesi prima dell'inizio dell'inter- vento. In questi casi il Cantone non può autorizzare l'intervento, ma ha la possibilità di modificare i dati e inoltrarli nuovamente all'UFPP entro un mese. Se i lavori sono compa- tibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l'UFPP non risponde al Cantone. Se l'UFPP non ha risposto allo scadere del termine indicato nel capoverso 2, il Cantone può quindi procedere alla disposizione del relativo intervento di pubblica utilità. L'articolo 8b dell'ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile disciplina gli ele- menti formali che deve contenere la decisione.

Art. 8a Autorizzazione In virtù dell'articolo 27a capoverso 4 nuova LPPC, il Consiglio federale disciplina le con- dizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità. Conformemen- te all'attuale articolo 8 capoverso 1, i Cantoni disciplinano l'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale. Secondo la pratica attuale, anche qui viene aggiunto il livello «regionale». Inoltre, è previsto che d'ora in avanti saranno i Can- toni ad autorizzare gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comuna- le. Non sarà pertanto più possibile delegare questa competenza ai Cantoni. Con questa nuova prescrizione s’intende evitare autorizzazioni lacunose e unificare la procedura di autorizzazione.

Art. 8b Contenuto delle autorizzazioni In futuro tutti gli interventi di pubblica utilità dovranno obbligatoriamente essere autorizza- ti dall’ente cantonale responsabile della protezione civile (gli enti comunali non potranno più fungere da istanze d'autorizzazione). Secondo la dottrina del diritto amministrativo, la nozione di «approvazione» va intesa come «decisione». Capoverso 1: poiché in passato sono state ripetutamente rilasciate autorizzazioni non conformi alle norme di legge, vengono qui definiti a livello di ordinanza gli elementi forma- li e materiali che deve contenere una decisione. Per i Cantoni non si tratta di una novità, considerato che sono già stati informati in forma scritta su questi punti nell'ambito dei controlli relativi alle IPG. Gli elementi citati alle lettere g-j sono inoltre già stati menzionati nel messaggio concernente la modifica della LPPC (FF 2013 1801, pag. 1810). Capoverso 2: questa disposizione si rifà all'articolo 35 capoverso 3 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Anche questo riferimento è già stato comunicato ai Cantoni per iscritto nell'ambito dei controlli in materia di IPG.

Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi na- turali (Ordinanza sugli interventi NBCN; RS 520.17)

Titolo prima dell’articolo 9a 12/15

All'ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi NBC, RS 520.17) sono aggiunte le disposizioni relative alla presentazione elettronica della situazione (PES) per la protezione della popolazione. L'UFPP segue e valuta costantemente la situazione in stretta collaborazione con gli enti coinvolti. A questo scopo gestisce la PES per la protezione della popolazione.

Art. 9a Organo responsabile Secondo l’articolo 8 dell’ordinanza sugli interventi NBCN, l’organo di stato maggiore NBCN dello SMF NBCN, ossia la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) dell’UFPP, met- te a disposizione una presentazione elettronica della situazione. L'UFPP attribuisce i dirit- ti di lettura e di scrittura; questi ultimi sono riservati alle organizzazioni che partecipano all'analisi coordinata della situazione prioritaria per la protezione della popolazione (ana- lisi coordinata BREL), comprendente i membri dello stato maggiore federale NBCN, le segreterie generali dei dipartimenti, i Cantoni, i centri di analisi della situazione dei diversi settori della politica di sicurezza, i membri dei gruppi professionali coinvolti a livello fede- rale (NBCN, energia, TIC, trasporti, sanità pubblica) e altri organi federali che apportano un contributo essenziale alla BREL (per es. Swisstopo, che mette a disposizione le im- magini aeree). Per maggiori dettagli in merito si rimanda al commento all’articolo 9abis lettera a. Nel corso di un evento la CENAL dell'UFPP può, in casi particolari, accordare l'accesso alla PES ad altri organi. In virtù di accordi internazionali, sono concessi diritti di lettura ai centri centralizzati di analisi della situazione nell'ambito della protezione della popolazione dei Paesi limitrofi e agli enti regionali tedeschi e francesi specializzati nel campo della radioattività.

Art. 9abis Dati registrati nella PES per la protezione della popolazione Lett. a: le organizzazioni che partecipano all’analisi coordinata della situazione BREL so- no le seguenti: • enti federali e cantonali competenti in caso di eventi NBCN (secondo l’art. 8 dell’ordinanza sugli interventi NBCN); • gestori di impianti che presentano un potenziale pericolo (secondo l’art. 3 dell’ordinanza sugli interventi NBCN); • partner privati secondo la regolamentazione dei competenti servizi federali (secondo l’art. 3 dell’ordinanza sugli interventi NBCN); • altri stati maggiori federali e organi competenti esteri con cui è previsto un coordina- mento (secondo l’art. 5 dell’ordinanza sugli interventi NBCN); • laboratori e servizi specializzati della Confederazione e dei politecnici federali (PF) nonché elementi d’intervento civili e militari che mettono dei mezzi a disposizione del- lo SMF NBCN (secondo l’art. 5 dell’ordinanza sugli interventi NBCN); • organizzazioni internazionali e Stati confinanti (secondo gli art. 11 e 17 dell’ordinanza sugli interventi NBCN e gli vigenti); • organizzazioni partner in seno alla protezione della popolazione (secondo l’art. 3 LPPC);

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• membri dell’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni in caso di au- mento della radioattività (secondo l’art. 4a dell’ordinanza sulla Centrale nazionale d’allarme [OCENAL; RS 520.18]); • servizi cui la CENAL si rivolge direttamente (secondo l’art. 5 OCENAL). Lett. c: si tratta di impianti che presentano un potenziale pericolo (cfr. Art. 3 dell’ordinanza sugli interventi NBCN) e di impianti che presentano un potenziale pericolo d’inondazione in seguito a rottura o straripamento di uno sbarramento idrico (art. 1 OCE- NAL). Le imprese che possono costituire un pericolo sono ad esempio le centrali nucleari e le imprese che lavorano con sostanze chimiche, materiali radioattivi o organismi (in quantità tale da costituire un pericolo per la popolazione in caso di fuoriuscita). A questi si aggiungono gli sbarramenti idrici. I pericoli possono pertanto consistere in una contami- nazione NBC o in un’inondazione. Lett. d: viceversa, le imprese stesse possono essere minacciate da un pericolo NBC (servizi tecnici ai sensi dell’art. 3 LPPC). In caso d’evento tuttavia non interessa tanto lo stato della singola azienda colpita, quanto più lo stato delle infrastrutture critiche (per es. energia, TIC, trasporti) e alle conseguenze per la popolazione e le sue basi vitali (cfr. art.

2 LPPC) nella regione colpita dall’evento.

Art. 9c Comunicazione dei dati L'UFPP attribuisce i diritti di lettura e di scrittura tramite password. Le organizzazioni che partecipano all’analisi coordinata della situazione BREL possono inserire i loro dati nella PES per la protezione della popolazione direttamente o tramite l’UFPP, a seconda dei diritti assegnati. I dati vengono comunicati tramite procedura di richiamo. Diritti unicamente di lettura sono accordati ai centri di analisi della situazione centralizzati dei Paesi limitrofi e agli enti regionali tedeschi e francesi specializzati nel campo della radioattività (questa collaborazione internazionale è disciplinata a livello internazionale).

Art. 9d Conservazione dei dati I dati personali della PES per la protezione della popolazione sono conservati per dieci anni al massimo. In passato le PES venivano riconfigurate ogni quattro o cinque anni.

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM; RS 833.11)

Art. 6 Titolo nonché cpv. 1 frase introduttiva e lett. c Titolo: Conformemente al tenore del capoverso 1 (nuova lett. c), anche il titolo dell'artico- lo 6 deve essere completato con il termine «civili». Cpv. 1 lett. c: corrisponde in sostanza all'attuale articolo 22a cpv. 1 dell'ordinanza dell'UFPP sull'istruzione del personale insegnante (RS 523.51). Questo statuisce che i partecipanti che seguono un'istruzione per personale insegnante della protezione civile sono assicurati in base alla legge federale sull'assicurazione militare (LM; RS 833.1). 14/15

Secondo l'attuale commento all'articolo 22 capoverso 1 della citata ordinanza dell'UFPP sull'istruzione del personale insegnante, i partecipanti del settore personale insegnante della protezione civile sono compresi nell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 LM e quindi coperti dall'assicurazione militare. Le disposizioni dell'attuale articolo 22a capoverso 1 della citata ordinanza dell'UFPP sa- ranno ora statuite in un'ordinanza del Consiglio federale. Per questa ragione l'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM; RS 833.11) sarà adattata e l'articolo 22a capoverso 1 dell'ordinanza dell'UFPP sull'istruzione del personale insegnante sarà sostituito dall'arti- colo 6 capoverso 1 lettera c OAM.

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