Adeguamento del sistema d'attribuzione delle quote di contingente doganale per la carne ed estensione dei contributi d'eliminazione agli equidi e al pollame
Ordinanza sul bestiame da macello Avamprogetto del 12 luglio 2013
1 Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne
(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
1.1 Situazione iniziale
In base alla decisione del Parlamento, del 22 marzo 2013, sulla Politica agricola 2014-2017 (PA 14-17), l'articolo 48 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) è completato come segue: bis Art. 48 cpv. 2 Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovi- na, ovina, caprina ed equina sono attribuite per il 40 per cento secondo il numero degli animali macellati. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal.
Dalla modifica è interessato il contingente doganale parziale n. 5.7 "Altro" di cui all'articolo 14 dell'ordinanza sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341), per il quale si devono stabilire nuo- ve norme di ripartizione. bis In fase di elaborazione delle disposizioni d’esecuzione relative all'articolo 48 capoverso 2 LAgr a livello di ordinanza ci si è impegnati affinché gli strumenti disponibili, primo fra tutti la banca dati sul traffico di animali BDTA, fossero sfruttati in maniera ottimale nell'applicazione. In questo modo possono essere utilizzate le sinergie. La procedura di inoltro delle domande e di assegnazione delle quote del contingente deve essere, per quanto possibile, semplice e costa- re poco, pur garantendo un'esecuzione coerente. Prima dell'indagine conoscitiva sono state valutate diverse varianti di attuazione. Secondo le autorità d'esecuzione, quella di seguito de- scritta è la soluzione che adempie al meglio le prescrizioni.
Nel quadro della consultazione sulla Politica agricola 2014-2017, nel suo rapporto esplicativo del 23 marzo 2011, l'allora Dipartimento federale dell'economia affermava, tra le varie cose, quanto segue: "In relazione ai mercati di vitelli vanno tuttavia prese in considerazione alcune modifiche a livello di ordinanza. In particolare occorre verificare lo svolgimento dei mercati di vitelli e, in linea di principio, la necessità di tali mercati". Nel frattempo l'UFAG ha invitato a più riprese le cerchie interessate a seguire la corretta procedura di vendita all'asta, soprattutto an- che per i vitelli, sui mercati pubblici, come previsto dalla legge e dall'ordinanza. Nella primavera 2013, il servizio d'ispezione dell'UFAG ha condotto controlli a sorpresa su quattro mercati di vitelli, constatando che, per la maggior parte dei vitelli presentati, l'acquirente era già determina- to prima del mercato e non si teneva, pertanto, alcuna vendita all'asta ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 LAgr.
La classificazione della qualità dei vitelli da macello vivi è molto impegnativa. Per tale motivo, questi vengono commercializzati esclusivamente sulla base della tassazione delle carcasse. Di conseguenza, il Consiglio federale aveva modificato l'ordinanza sul bestiame da macello già il 26 ottobre 2011 stabilendo che, dal 1° gennaio 2012 , non si doveva più classificare la qualità dei vitelli da macello sui mercati pubblici. Ciò ha comportato l'impossibilità di stimare in maniera attendibile il prezzo per ogni singolo vitello da macello e, conseguentemente, di condurre una vendita all'asta con un prezzo minimo di base noto.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
Assegnazione delle quote del contingente
Vengono modificate le disposizioni concernenti la ripartizione del contingente doganale parziale n. 5.7: il 40 per cento delle quote del contingente delle categorie di carne e di prodotti carnei n. 5.71-5.75, fissate nell'OBM, deve essere assegnato in base al numero di animali macellati. Di conseguenza, per queste categorie di carne e di prodotti carnei si vendono all'asta meno quote del contingente. La nuova ripartizione è illustrata alla Tabella 1.
Fondamentalmente, la ripartizione delle quote del contingente in base al numero di animali ac- quistati all'asta sui mercati pubblici sorvegliati non cambia. Com'era il caso finora, viene ripartito in questo modo il 10 per cento delle quote del contingente delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74 con la differenza che, nell'assegnazione delle quote del contingente della
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categoria di carne e di prodotti carnei 5.71, dal 1° luglio 2014 possono essere computati solo animali della specie bovina che al momento in cui sono stati acquistati all'asta hanno più di 161 giorni d'età.
La ripartizione dei restanti contingenti doganali parziali resta immutata. I contingenti doganali parziali n. 5.1 (carne secca essiccata all'aria), n. 5.2 (conserve di carne di manzo), n. 5.3 (carne kasher di animali della specie bovina), n. 5.4 (carne kasher di animali della specie ovina), n. 5.5 (carne halal di animali della specie bovina) e n. 5.6 (carne halal di animali della specie ovina) sono venduti all'asta, come finora, nella misura del 100 per cento. Lo stesso vale anche per la categoria di carne e prodotti carnei n. 5.76, che comprende ormai solo le frattaglie di animali della specie suina. Per la categoria di prodotti carnei n. 5.77 si rinuncia, come finora, alla riparti- zione, poiché tutte le importazioni devono avvenire nell'ambito del contingente.
Tabella 1 Nuova ripartizione delle quote del contingente doganale parziale n. 5.7 "Altro"
Quantitativi d'importazione delle Quota vendu- Quota "in base Quota "in categorie di carne e di prodotti car- ta all'asta al numero di base al nu- nei animali macella- mero di ti" animali ac- quistati all'asta" N. 5.71: carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di 50% 40% 10% manzo preparati N. 5.72: muscoli di manzo preparati; per muscoli di manzo preparati si in- 60% 40% - tendono le anche, le sotto-fese e i magatelli (pesci) preparati N. 5.73: carne e frattaglie di animali 60% 40% - della specie equina N. 5.74: carne e frattaglie di animali 50% 40% 10% della specie ovina N. 5.75: carne e frattaglie di animali 60% 40% - della specie caprina N. 5.76: frattaglie di animali della spe- 100% - - cie suina N. 5.77: pâté, granulato di carne per la fabbricazione di minestre e salse, non- ché frattaglie alimentari di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e - - - caprina per l'industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbrica- zione di gelatina
Mercati pubblici dei vitelli
A partire dal 1° luglio 2014 i mercati dei vitelli da macello saranno dissociati dal diritto a quote del contingente per la categoria di carne e prodotti carnei n. 5.71 (carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati). A partire dalla stessa data, l'organizza- zione incaricata dell'esecuzione non riceverà più un indennizzo dalla Confederazione per la preparazione, l'organizzazione e la conduzione di mercati pubblici per vitelli, ovvero per animali della specie bovina di età inferiore a 160 giorni.
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1.3 Commento ai singoli articoli
Ingresso
Nell'Ingresso sono elencati gli articoli che delegano al Consiglio federale la competenza dell'ap- bis plicazione. L'articolo 48 capoverso 2 LAgr non compare perché non contiene una tale delega. Manca anche l'articolo 23 capoverso 1 LAgr, poiché tutte le norme che lo riguardavano sono state abrogate.
Sostituzione di espressioni
Con la revisione totale dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01) sono state adeguate alcune espressioni dal profilo linguistico. Queste, in particolare l'espressione "avente diritto a quote del contingente" secondo la definizione dell'articolo 12 OIAgr, vengono riprese nel quadro delle presente revisione dell'ordinanza sul bestiame da ma- cello.
In tutta l'ordinanza "Ufficio federale" è sostituito con "Ufficio federale dell'agricoltura" o dalla sigla "UFAG".
Art. 2 cpv. 2 lett. e e f
Dal 1° luglio 2014 la preparazione, l'organizzazion e e la conduzione di mercati pubblici per vitelli non sono più commissionate e indennizzate dalla Confederazione, per tale motivo la lettera f diventa obsoleta e la lettera e viene adeguata dal profilo linguistico.
Art. 6 cpv. 1 primo periodo
Sui mercati pubblici sorvegliati possono essere commercializzati solo animali della specie bovi- na a partire da 161 giorni d'età. La categoria "di età inferiore a 160 giorni" decade. Essa corri- sponde alla categoria d'età la cui definizione sarà introdotta nell'allegato dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91), dal 1° ge nnaio 2014, quando l'OTerm sarà modifica- ta nel quadro del pacchetto d'ordinanze con le disposizioni d'esecuzione della PA 14-17.
Art. 14 cpv. 2
La categoria di carne e di prodotti carnei n. 5.73 viene integrata con la carne e le frattaglie di animali della specie equina, finora appartenenti alla categoria 5.76.
La categoria di carne e di prodotti carnei n. 5.75 viene integrata con la carne e le frattaglie di animali della specie caprina, finora appartenenti alla categoria 5.76.
La categoria di carne e di prodotti carnei n. 5.76 ora contiene solo le frattaglie di animali della specie suina.
Le denominazioni delle altre categorie di carne e di prodotti carnei non cambiano.
bis Art. 17 cpv. 1, 2 e 2 bis Le quote percentuali vengono adeguate al nuovo articolo 48 capoverso 2 LAgr. Vedasi, a tale proposito, anche la tabella "Ripartizione dei quantitativi d'importazione del contingente doganale parziale n. 5.7 "Altro" al capitolo 1.2.
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Sezione 3: Assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta
Nella presente sezione, costituita dagli articoli 21-23, si effettuano modifiche linguistiche del testo precedente al fine di renderlo più comprensibile e coerente con la nuova Sezione 3a. Dal 1° luglio 2014, nell'assegnazione delle quote del c ontingente della categoria di carne e prodotti carnei n. 5.71 in base al numero di animali acquistati all'asta sui mercati pubblici sorvegliati possono essere computati solo animali della specie bovina che al momento in cui sono stati acquistati all'asta hanno più di 161 giorni d'età.
Sezione 3a: Assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali macellati
In questa sezione, costituita dagli articoli 24, 24a e 24b, viene disciplinata l'assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali macellati. L'UFAG dispone le quote percen- tuali del contingente da ripartire agli aventi diritto a quote del contingente (richiedenti) in base alla loro quota sul numero totale di animali macellati e fatti valere in modo legittimo nel periodo di calcolo per ogni specie. A tale scopo utilizza i dati registrati nella BDTA al 31 agosto prece- dente l'inizio del periodo di contingentamento.
La procedura di domanda è costituita da due diversi processi.
1. Presentazione della domanda nella BDTA per l'ottenimento di quote del contingente "in base al numero di animali macellati"
2. Al momento della notifica di macellazione, i macelli possono attribuire l'assegnazione delle quote del contingente inserendo un numero BDTA aggiuntivo.
Per una migliore comprensione, di seguito si descrivono nel dettaglio i due processi.
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Domanda per l'ottenimento di quote del contingente "in base al numero di animali macellati"
Hanno diritto a quote del contingente i macelli che possono attribuire il numero di animali ma- cellati, integralmente o in parte, ai detentori di animali secondo l’articolo 11a dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) nonché alle aziende che commerciano bestiame, ai macelli e alle aziende di trasformazione e di commercio della carne di cui all'articolo 6 lettera o numeri 1 e 3 dell'ordinanza sulle epizoozie. Possono presentare domanda, pertanto, le citate persone fisiche e giuridiche in possesso di un permesso generale d'importazione (PGI) di cui all'articolo 1 OIAgr e di un numero BDTA di cui all'articolo 2 lettera e dell'ordinanza del 26 otto- bre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS 916.404.1). Un numero PGI può essere richiesto alla pagina Internet www.import.blw.admin.ch. Il numero BDTA si ottiene presso i servizi cantonali di coordinamento degli indirizzi. Nel sito Internet www.agate.ch, alla pagina delle informazioni sulla BDTA è disponibile una lista di questi ultimi. Gli aventi diritto possono presentare la domanda per l'ottenimento di quote del contingente nel proprio conto Agate (www.agate.ch) nella BDTA. L'unico modo per presentarla è compilare il modulo online personale. È necessario presentare una domanda per ogni specie animale e la stessa è valida fino a revoca; essa non deve cioè essere rinnovata con l'inizio di un nuovo pe- riodo di calcolo, ma viene prorogata automaticamente. Nella domanda il richiedente deve indicare i propri numeri PGI e BDTA. Se necessario, può essere inserito anche il numero PGI dell'organizzazione d'importazione che importerà effettiva- mente la carne. Ciò vale come notifica di un accordo sull'utilizzo di quote di contingente di cui all'articolo 14 OIAgr.
Figura 1 - Presentare domanda per l'ottenimento di quote del contingente "in base al numero di animali macellati"
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I macelli attribuiscono l'assegnazione delle quote del contingente mediante l'indicazione di un numero BDTA
Al momento della notifica della macellazione, per ogni animale macellato (per ogni gruppo di animali nel caso di ovini e caprini) il macello può indicare anche il numero BDTA della persona autorizzata a far valere in modo legittimo la macellazione per il calcolo delle quote del contin- gente. Notificando un numero BDTA supplementare, il macello avente diritto a quote del contin- gente decide quindi se presenta personalmente la domanda per l'ottenimento di quote del con- tingente o se lo può fare un'altra persona. Tale notifica può essere effettuata solo in forma elet- tronica mediante la BDTA; è esclusa la notifica a mezzo cartolina.
In macello non è obbligato, al momento della notifica della macellazione, a indicare il numero BDTA di un richiedente. La notifica è necessaria solo se la macellazione deve essere conside- rata per l'assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali macellati. Per il calcolo delle quote del contingente l'UFAG utilizza i dati registrati nella BDTA al 31 agosto pre- cedente il periodo di contingentamento.
Figura 2 - Il macello registra la macellazione con indicazione dell'avente diritto al contingente
Notifica della macellazione con indicazione, da parte dei macelli, del diritto a quote del contingente
Macello
Login nella BDTA mediante il portale Internet www.agate.ch
Per ogni macellazione può essere indicato il numero BDTA del richiedente di quote del contingente “in base al numero Il macello notifica per ogni di animali macellati”. Nel rispettivo campo viene suggerito il macellazione: proprio numero BDTA (numero del macello). Per gli animali i dati di cui all’allegato 1 delle specie ovina e caprina la notifica viene effettuata per dell’ordinanza BDTA ogni gruppo di animali macellato.
Per il calcolo delle quote del contingente valgono i dati nella BDTA al 31 agosto precedente il periodo di contingentamento. Il calcolo delle quote del contingente è effettuato dall’UFAG.
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Art. 25 cpv. 1
L'articolo viene dotato di una nuova struttura e formulato più chiaramente, poiché finora era fonte continua di incertezze per gli importatori e a livello d'esecuzione. La gestione dei contin- genti sulla base delle dichiarazioni doganali è inoltre stata ostacolata dalla mancanza di numeri convenzionali. L'utilizzo di "ex" preposto alla maggior parte delle voci di tariffa ha generato a più riprese domande. Non tutti sanno, infatti, che "ex", dal latino, significa "da", ovvero che solo una parte dei prodotti di una voce di tariffa è sottoposta alla norma. Con la nuova formulazione si sopprime il termine "ex". Inoltre, si chiarisce quali prodotti possano appartenere a una determi- nata voce di tariffa. L'unica modifica nell'esecuzione è l'autorizzazione all'importazione di granu- lati di carne per tutti gli scopi d'utilizzazione nell'ambito dei contingenti n. 5 e 6.
Art. 30 Disposizioni transitorie per l'assegnazione delle quote del contingente nel 2014
La modifica d'ordinanza entrerà in vigore contemporaneamente a quella della legge sull'agricol- tura, il 1° gennaio 2014. Per il 2014, tuttavia, a causa soprattutto di problemi tecnici (adegua- menti nella BDTA), le quote del contingente non potranno essere distribuite secondo le nuove norme. Affinché tutti i dati necessari possano essere registrati nella BDTA sin dall'inizio, il pe- riodo di calcolo per l'assegnazione delle quote del contingente "in base al numero di animali macellati" sarà ridotto, per il periodo di contingentamento 2015, a sei mesi. Esso andrà pertanto dal 1° gennaio al 30 giugno 2014.
Entrata in vigore
In linea di massima, le modifiche entreranno in vigore contemporaneamente alla revisione della legge sull'agricoltura, il 1° gennaio 2014. Conside rato, però, che per gli animali acquistati all'a- sta sui mercati pubblici in base al diritto vigente è in corso un periodo di calcolo (1° luglio 2013 - 30 giugno 2014), le modifiche che concernono i mercati pubblici possono entrare in vigore solo il 1° luglio 2014.
Modifica del diritto previgente
Affinché anche le aziende di trasformazione e di commercio della carne possano presentare una domanda per l'assegnazione di quote del contingente in base al numero degli animali ma- cellati, la definizione di azienda detentrice di animali viene integrata con "aziende di trasforma- zione e di commercio della carne". Queste ultime devono registrarsi presso i Cantoni mediante la BDTA. Qualora vi fossero dubbi sul diritto di un'azienda è possibile consultare il registro di commercio.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
A partire dal 2015, si stima che la Confederazione riscuoterà, ogni anno, 37 milioni di franchi in meno dall'assegnazione di quote del contingente per la carne. Nel messaggio concernente l'e- voluzione della politica agricola negli anni 2014-2017, il Consiglio federale ha dichiarato che, in caso di reintroduzione di una forma di prestazione all'interno del Paese, le minori entrate dalle vendite all'asta saranno compensate con tagli delle uscite nel settore agroalimentare.
Per tale motivo, nell'ambito dell'allestimento del preventivo e della pianificazione finanziaria, il Consiglio federale proporrà al Parlamento di compensare le minori entrate riconducibili alla reintroduzione della prestazione all'interno del Paese a livello di contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento, aiuti all'interno del Paese per il bestiame da macello e la carne, contri- buti d'infrastruttura nella regione di montagna e indennizzo alle organizzazioni private per il bestiame da macello e la carne. I crediti A2310.0490 Pagamenti diretti, A2310.0147 Aiuti pro- duzione animale e A2111.0122 Indennizzi a organizzazioni private nel settore del bestiame da macello e della carne vengono pertanto ridotti di 37 milioni di franchi a partire dal Preventivo 2015.
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All'UFAG si creerà un dispendio supplementare a livello del personale per la ripartizione dei contingenti doganali per la carne per un 20 per cento circa.
Per l'applicazione sul piano tecnico in vista dell'assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali macellati (adeguamento degli strumenti informatici della Confedera- zione senza le modifiche tecniche nella BDTA) sono stimati costi aggiuntivi una tantum di circa 150‘000 franchi.
Dal 1° luglio 2014 decade l'indennizzo della Confed erazione ai mandatari dei compiti d'esecu- zione di cui all'articolo 26 OBM per la preparazione, l'organizzazione e la conduzione dei circa 280 mercati di vitelli l'anno. Ciò genera uno sgravio del bilancio federale di almeno 200‘000 franchi l'anno.
1.4.2 Cantoni
Nuova registrazione delle aziende di trasformazione e di commercio della carne nella BDTA.
1.4.3 Economia
Nessuna.
1.5 Compatibilità con il diritto internazionale
Le modifiche non tangono il diritto internazionale.
1.6 Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2014. Fanno eccezione le modifiche degli articoli 2 capoverso 2 lettere e e f, 6 capoverso 1 primo periodo e 22 capoverso 1, che entrano in vigore il 1° luglio 2014.
1.7 Basi legali
bis La base legale delle modifiche è costituita dal nuovo articolo 48 capoverso 2 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).