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13.435 Iv.pa. Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!»

13.435

Iniziativa parlamentare Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Basta con l’IVA discriminatoria per la ristorazione!» Rapporto esplicativo della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale

del 12 agosto 2013

Compendio

Il presente avamprogetto di legge è concepito come un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Basta con l’IVA discriminatoria per la ristorazione!». L’iniziativa chiede che le prestazioni della ristorazione siano assoggettate alla stes- sa aliquota applicata alla fornitura di alimenti. L’iniziativa si prefigge la parità di trattamento fra i ristoranti, le cui prestazioni sono attualmente assoggettate all'ali- quota normale dell'IVA dell'8 per cento, e chi effettua le cosiddette prestazioni di «take away», prestazioni che sono considerate forniture di alimenti e come tali sono assoggettate all’aliquota ridotta del 2,5 per cento. La maggioranza della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazio- nale riconosce la legittimità dell’obiettivo perseguito dall’iniziativa popolare, che è quello di sopprimere la distorsione della concorrenza fra le prestazioni della risto- razione e quelle del settore take away. Come il Consiglio federale, anche la Com- missione ritiene tuttavia che l’iniziativa non potrebbe essere attuata se non al prezzo di perdite fiscali inaccettabili, dell’ordine di 700–750 milioni di franchi, oppure at- traverso un aumento delle aliquote, misura che però non è auspicabile dal punto di vista sociale. A differenza del Consiglio federale, che respinge l’iniziativa senza opporvi un con- troprogetto, la maggioranza della Commissione propone, sotto forma di contropro- getto indiretto, di procedere a una revisione della legge sull’IVA che permetta di as- soggettare gran parte delle prestazioni del settore take away all’aliquota normale. Il testo proposto dalla maggioranza della Commissione prevede infatti che le forniture di alimenti caldi non siano più assoggettate all’aliquota ridotta del 2,5 per cento, ma a quella normale dell’8 per cento. In tal modo sarà possibile ridurre in modo sensibile la distorsione della concorrenza fra il settore della ristorazione e quello del take away. Una minoranza propone di non entrare in materia sul controprogetto: a suo avviso, l'introduzione di questo nuovo criterio per determinare l'aliquota applicabile agli alimenti complicherebbe in modo notevole il diritto dell'IVA e sarebbe problematico dal punto di vista del principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica.

Rapporto

1 Genesi del progetto

Il presente progetto di atto legislativo risale a un’iniziativa parlamentare presentata dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), volta a elaborare un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Basta con l’IVA discriminatoria per la ristorazione!» (12.074). Depositata da Gastrosuisse, l’iniziativa popolare chiede una modifica dell’articolo 130 della Costituzione federale (Cost.)1, il quale definisce fra l’altro il numero e il montante delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Nella sua nuova versione, l’articolo 130 Cost. dovrebbe stabilire che alle prestazioni della ristorazione si applichi la stessa aliquota vigente per la fornitura di alimenti. Attra- verso questa modifica gli autori dell’iniziativa popolare auspicano che si pervenga alla parità di trattamento fra i ristoranti, le cui prestazioni sono attualmente assogget- tate all’aliquota normale, e gli esercizi «take away», le cui prestazioni sono invece considerate forniture di alimenti e in quanto tali sono assoggettate all’aliquota ridot- ta. Il Consiglio federale raccomanda di respingere l’iniziativa e di non contrapporre alcun controprogetto. L’Assemblea federale ha tempo fino al 21 marzo 2014 per trattare l’iniziativa. Dopo essersi occupata a più riprese dell’iniziativa, di cui pur approva l’obiettivo di fondo, la CET-N è giunta alla conclusione che le modalità per la sua attuazione non sono sostenibili sul piano della politica finanziaria e sociale. Per questo motivo, nel corso della sua seduta del 24 giugno 2013 ha deciso, con 14 voti contro 5 e 2 astensioni, di elaborare un controprogetto indiretto sotto forma di iniziativa di commissione. Quest’ultima prevede che nella legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) 2 sia introdotta una disposizione che permetta di assoggettare gran parte delle prestazioni take away all’aliquota nor- male dell’IVA. Il 5 luglio 2013 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha approvato questa decisione senza opposizioni (art. 109 cpv. 3 della leg- ge sul Parlamento3. In occasione della sua seduta del 12 agosto 2013, la CET-N ha approvato con 13 vo- ti contro 7 e 4 astensioni un avamprogetto di legge, con il relativo rapporto esplicati- vo, che attua la richiesta dell'iniziativa commissionale. La Commissione ha deciso

inoltre di avviare una procedura di consultazione di cui è stato tuttavia necessario accorciare la durata, a causa dei termini ristretti.4

4 L'Assemblea federale ha tempo al massimo fino al 21 marzo 2014 per decidere sulla raccomandazione di voto inerente all’iniziativa popolare. Affinché l'iniziativa popolare possa essere trattata prima di questa data anche dal Consiglio degli Stati, è necessario che il controprogetto indiretto e l'iniziativa popolare siano trattati dal Consiglio nazionale nel corso della sessione invernale.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Diritto vigente

La definizione di alimenti contenuta nella LIVA è retta dalla legge federale del 9 ot- tobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso5. Sono considerati alimenti i cibi e le bevande analcoliche. Nel caso si tratti di forniture, gli alimenti sono impo- nibili all’aliquota ridotta del 2,5 per cento. Se vi è invece una prestazione si applica l’aliquota normale dell’8 per cento. Nel diritto vigente le prestazioni della ristorazione sono imponibili all’aliquota nor- male dell’8 per cento. Sono considerate prestazioni della ristorazione la sommini- strazione di cibi e di bevande per il consumo sul posto nonché il servizio party a domicilio. La vendita di cibi e di bevande analcoliche destinati a essere asportati dai clienti (come nel caso dei take away) è considerata una fornitura di alimenti e come tale soggiace all’aliquota ridotta del 2,5 per cento.

2.2 Necessità d’intervenire

La maggioranza della Commissione ritiene che il diverso trattamento fiscale applica- to alle prestazioni della ristorazione e alle prestazioni di take away costituisca una distorsione della concorrenza che va a scapito della ristorazione 6. Per la maggioran- za della Commissione questa disparità di trattamento non si giustifica, tanto più se si considera che il settore della ristorazione, a differenza di quello dei take away, offre molti posti di formazione. La situazione di vantaggio fiscale di cui gode il settore dei take away incrementa inoltre il fenomeno del littering, che comporta costi per la col- lettività. La maggioranza della Commissione è quindi dell’avviso che sia necessario interve- nire in materia: è importante tuttavia che ci si concentri sul problema effettivo, che è quello della concorrenza diretta fra le prestazioni della ristorazione e quelle di take away, lasciando invece da parte quanto chiede l’iniziativa popolare, ossia la parità di trattamento, completa o parziale, fra le prestazioni della ristorazione e le forniture di alimenti. Inoltre, la soluzione non va cercata in una minore imposizione delle presta- zioni della ristorazione, bensì – per ragioni finanziarie e di politica sociale – in una maggiore imposizione delle prestazioni di take away.

2.3 Valutazione della proposta dell’iniziativa popolare

L’iniziativa popolare «Basta con l’IVA discriminatoria per la ristorazione!» chiede che le prestazioni della ristorazione siano assoggettate alla stessa aliquota d’imposta applicata alla fornitura di alimenti. La Commissione condivide il parere del Consi- glio federale (cfr. il messaggio del 14 settembre 2012, n. 3.3), il quale ritiene che l’iniziativa possa essere attuata soltanto attraverso l’assoggettamento delle presta-

5 RS 817.0 6 Una tale distorsione della concorrenza si verifica soprattutto nel caso dei pasti serviti a mezzogiorno, meno in quelli serviti la sera.

zioni della ristorazione all’aliquota ridotta.7 Tuttavia una soluzione del genere, qua- lora venisse attuata senza misure di compensazione, comporterebbe una diminuzione annua delle entrate fiscali dell’ordine di 700-750 milioni di franchi. Questa diminu- zione non colpirebbe solo le finanze federali ma anche il Fondo AVS e il Fondo AI, che vedrebbero ridursi il loro gettito di 75 rispettivamente 40 milioni di franchi. Per le casse della Confederazione una diminuzione delle entrate di questa entità non sa- rebbe sopportabile. Queste minori entrate potrebbero essere compensate da un aumento delle aliquote fi- scali. Nel suo messaggio del 14 settembre 2012 (n. 5), il Consiglio federale propone di modificare la legge sull’IVA in modo da portare dal 2,5 al 3,8 per cento l’aliquota ridotta, e dal 3,8 al 3,9 per cento l’aliquota speciale per le prestazioni del settore al- berghiero. Con una corrispondente modifica costituzionale vi sarebbe però anche la possibilità di lasciare l’aliquota ridotta al livello attuale e di aumentare l’aliquota normale di 0,3 punti percentuali, portandola all’8,3 per cento. Un’altra possibilità sa- rebbe di aumentare l’aliquota normale di 0,2 punti percentuali e l’aliquota ridotta di 0,4 punti percentuali. Le varianti compensative che prevedono un aumento dell’aliquota normale comporterebbero per i Cantoni e i Comuni spese supplementa- ri pari a 70 rispettivamente 50 milioni di franchi. In tutte le varianti compensative risulta un peggioramento, rispetto al diritto vigente, della situazione di quelle economie domestiche che fanno segnare una percentuale esigua di uscite per le prestazioni della ristorazione. A farne le spese sarebbero so- prattutto le economie domestiche in condizioni economiche modeste e quelle con fi- gli. La Commissione ritiene che una situazione del genere non sarebbe accettabile per ragioni di politica sociale.

2.4 Proposte della Commissione

2.4.1 Proposta della maggioranza

Riconosciuta la necessità d'intervenire (cfr. n. 2.2), e auspicando che il comitato d'i- niziativa ritiri la propria iniziativa popolare qualora venisse presentato un contropro- getto indiretto, la maggioranza della Commissione reputa necessario ridurre, a livel- lo di legge, gli svantaggi fiscali cui sono soggette le prestazioni della ristorazione ri- spetto alle prestazioni di take away. La Commissione ha discusso diverse proposte di controprogetto che prevedono l'as- soggettamento, integrale o parziale, all'aliquota normale delle prestazioni del settore take away, prestazioni che nel diritto vigente sono imponibili all'aliquota ridotta. In tale ambito ci si è però resi conto che non è possibile tracciare un limite netto fra le prestazioni di take away e le forniture di alimenti propriamente dette:

7 In teoria l’iniziativa si potrebbe attuare anche attraverso un assoggettamento all’aliquota normale di tutte le forniture di alimenti. Si tratterebbe tuttavia di una soluzione poco pra- ticabile sul piano sociale, considerato che l’aliquota ridotta è intesa a privilegiare fiscal- mente soprattutto la vendita di alimenti in quanto beni di prima necessità. Inoltre, in base al testo dell’iniziativa, la somministrazione di bevande alcoliche e la vendita di articoli di tabacco dovrebbero essere assoggettate all’aliquota ridotta, ciò che risulterebbe im- pensabile, anche solo per ragioni di politica sanitaria.

– La distinzione potrebbe fondarsi sul criterio dell'alimento pronto al consu- mo, dato che le prestazioni di take away si caratterizzano per il consumo «immediato» di cibi e bevande. In questo caso gli alimenti pronti al consumo sarebbero assoggettati all’aliquota normale, gli altri all’aliquota ridotta. Tut- tavia si creerebbe una situazione per cui le forniture di alimenti come il pa- ne, la frutta, la cioccolata, le pommes chips o l’acqua minerale, trattandosi di alimenti pronti al consumo, sarebbero assoggettabili all’aliquota normale e questo malgrado non vi sia alcuna concorrenza (o al massimo una concor- renza limitata) con le prestazioni della ristorazione. – Il criterio della preparazione per i clienti è inappropriato. In senso lato, si po- trebbe dire che praticamente tutti gli alimenti sono preparati per i clienti. Tutt'al più si potrebbero escludere quegli alimenti che sono venduti senza es- sere stati trattati (p. es. i pomodori o le patate vendute al mercato) e che quindi sarebbero da assoggettare all'aliquota ridotta. In senso stretto, tutti gli alimenti che non sono preparati su espresso desiderio del cliente non sareb- bero compresi sotto questo criterio. Ne rimarrebbero escluse quindi tutte le prestazioni di take away in cui gli alimenti sono già pronti al consumo (p. es. i sandwich, le insalate in vaschetta) o sono destinati all'asporto su richiesta del cliente (p. es. i cibi asiatici, i bratwurst con il pane, le porzioni di patate fritte): esse resterebbero dunque assoggettate all'aliquota ridotta. – L’unica proposta rivelatasi praticabile riguarda l’introduzione del criterio della vendita di alimenti caldi secondo il quale, in caso di somministrazione di un cibo caldo o di una bevanda analcolica calda, non è più necessario de- terminare se la consumazione avviene o meno sul posto. Si tratta sempre di una prestazione imponibile all'aliquota normale, dato che si può partire dal presupposto che, al momento della somministrazione di un cibo caldo o di una bevanda calda, gli alimenti saranno consumati immediatamente dopo il loro acquisto: si tratta dunque di una prestazione di take away e non dell'ac- quisto di un alimento. Un disciplinamento analogo a questo viene d'altronde applicato da diversi anni in Gran Bretagna (cfr. n. 5). Per un certo numero di esercizi la proposta della maggioranza della Commissione comporterebbe un

lieve aumento degli oneri amministrativi, derivante dall'introduzione del cri- terio supplementare per la determinazione dell’aliquota d’imposta (cfr. n. 4.2); in compenso, le distorsioni della concorrenza fra il settore della risto- razione e quello del take away verrebbero considerevolmente ridotte. Il con- tribuente dovrebbe ora assicurarsi che la somministrazione di alimenti caldi sia sempre fatturata e imposta all'aliquota normale, indipendentemente dal luogo in cui il cliente consuma l'alimento che ha acquistato (cfr. figura).

Figura Criteri per determinare quale aliquota d’imposta applicare alle prestazioni di take away

Bevande alcooliche? sì no Alimenti caldi? sì no Consumo sul posto ? sì no Aliquota ridotta del 2,5 % Aliquota normale dell'8 %

criteri attuali di delimitazione % nuovo criterio di delimitazione

2.4.2 Proposta della minoranza

Una minoranza della Commissione (Noser, Birrer-Heimo, Leutenegger Oberholzer, Müller Philipp, Pelli) propone di non entrare in materia sul progetto. A suo avviso, risulta problematico far dipendere l'aliquota dalla temperatura di un pasto. È difficile infatti giustificare una situazione per cui un consumatore è tenuto a pagare l'8 per cento d'imposta sull'acquisto di un pasto caldo (p. es. un hot dog), mentre se ne ac- quista uno uguale, ma freddo (p. es. un sandwich), deve pagare solo il 2,5 per cento. Per la minoranza questa disparità di trattamento non è compatibile con il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.). Il controprogetto creerebbe d'altronde una disparità di trattamento anche all'interno del settore take away, segna- tamente fra le aziende che vendono alimenti caldi e quelle che vendono solo alimenti freddi. La minoranza rammenta che la differenza di aliquote fra le prestazioni della ristora- zione e la fornitura di alimenti è giustificata da ragioni di politica sociale. In consi- derazione del fatto che la fornitura di alimenti è intesa a coprire un bisogno fonda- mentale, il legislatore ha voluto alleggerire il carico fiscale in questo settore. Per quel che riguarda le prestazioni della ristorazione, esse sono assoggettate all'aliquota normale dato che, oltre a soddisfare il bisogno di nutrirsi, comprendono anche una prestazione che non corrisponde a un bisogno fondamentale. Con l'avamprogetto la fornitura di alimenti caldi verrebbe tuttavia assoggettata all'aliquota normale, e que- sto nonostante il fatto che, come nel caso di un pasto asportato dal cliente, non viene fornita alcuna prestazione e che tale tipo di fornitura copre il bisogno fondamentale di nutrirsi, così come nel caso di un alimento freddo. Per la minoranza questa situa- zione non si giustifica ed è ai limiti dell'arbitrio (art. 9 Cost.). La minoranza della Commissione ritiene inoltre che la modifica di legge proposta non farebbe che creare nuovi problemi di determinazione (p. es. nel caso di un ali-

mento in parte caldo e in parte freddo): il calcolo e la riscossione dell'IVA ne risulte- rebbero ulteriormente complicati, mentre per gli assoggettati la regolamentazione sa- rebbe difficilmente applicabile. Si giungerebbe a una situazione per cui le aziende che fino ad allora erano confrontate a una sola aliquota, con il nuovo diritto sarebbe- ro tenute a utilizzarne due (p. es. una panetteria che vende anche alimenti caldi), ge- nerando un notevole dispendio amministrativo supplementare. Per la stessa ordina- zione si sarebbe quindi costretti molto spesso ad applicare due aliquote diverse (p. es. in caso di acquisto per l'asporto di un alimento caldo e di una bevanda analcolica fredda). Da questo punto di vista, sembra quindi che il diritto vigente sia più facile da applicare, dato che per un'ordinazione si applica una sola aliquota. La minoranza ricorda inoltre che, durante i dibattiti commissionali, sono stati evocati quasi unicamente casi in cui la concorrenza diretta fra il settore take away e quello della gastronomia era relativamente manifesta (p. es. i kebab o i piatti asiatici). A suo dire, la maggioranza della Commissione non avrebbe preso in debita considera- zione il fatto che il controprogetto indiretto avrà conseguenze ben più estese e inte- resserà segmenti di mercato che non sono in concorrenza con i ristoranti, in partico- lare il commercio delle derrate alimentari nel suo complesso, ma anche i gestori di apparecchi automatici che offrono bevande calde.

3 Commento ai singoli articoli

Articolo 25 capoverso 3 lettera a: sono considerati alimenti i cibi e le bevande anal- coliche. Sono considerati alimenti caldi i cibi e le bevande analcoliche riscaldati o mantenuti caldi affinché siano consumati caldi. È sufficiente che vi sia l’intenzione di proporre alimenti riscaldati o mantenuti caldi con l’ausilio di appositi apparecchi; non è importante infatti che gli alimenti raggiungano una determinata temperatura (si pensi p. es. a dei cornetti al prosciutto posti sotto una lampada riscaldante che tut- tavia è troppo debole per mantenerli effettivamente caldi: in questo caso l’intenzione di vendere un alimento caldo esiste, anche se non si può dire che lo scopo sia obiet- tivamente raggiunto). Non si possono pertanto considerare alimenti caldi gli alimenti che sono caldi unicamente in ragione del processo di produzione e che al momento della loro vendita non si sono ancora del tutto raffreddati (è il caso del pane appena sfornato). Ciò vale anche per gli alimenti che vengono riscaldati solo per fare in mo- do che si scongelino più rapidamente. Articolo 25 capoverso 3bis lettera b: vi è somministrazione di alimenti caldi anche quando il cliente ha la possibilità di riscaldare da sé sul posto l’alimento che gli è stato somministrato freddo e usufruisce di tale possibilità. Al contrario, non si può manifestamente considerare somministrazione di un alimento caldo il caso in cui al cliente, assieme all’alimento, viene consegnato anche l’apparecchio per riscaldarlo (p. es. nel caso della vendita di panini e wienerli freddi e del relativo noleggio della macchina per preparare gli hot dog). Articolo 25 capoverso 3bis lettera c: per una migliore comprensione si precisa che i criteri esplicitati nella lettera c si applicano solo agli alimenti freddi. Gli alimenti freddi corrispondono agli alimenti che non sono stati riscaldati e non devono pertan-

to essere confusi con gli alimenti refrigerati. La definizione di impianti particolari per il consumo di alimenti sul posto, contenuta nell'articolo 54 dell’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA) 8, rimane invaria- ta; la definizione di preparazione presso il cliente (art. 53 OIVA) deve invece essere adeguata agli alimenti freddi.

Nel diritto vigente l’aliquota ridotta si applica a tutti gli alimenti offerti in distributo- ri automatici. D’ora in avanti gli alimenti caldi somministrati da questi distributori, e soprattutto le bevande analcoliche calde (p .es. il caffè e il thè), saranno anch’essi assoggettabili all’aliquota normali in quanto prestazioni della ristorazione. Inoltre, per una migliore comprensione la lettera b viene completata con la precisazione che i provvedimenti organizzativi adeguati sono richiesti al fine di distinguere fra le pre- stazioni assoggettate ad aliquote differenti. Le disposizioni contenute nell’ordinanza riguardanti gli alimenti destinati ad essere asportati o consegnati (art. 55 OIVA) e i provvedimenti organizzativi adeguati (art. 56 OIVA) rimangono invariate.

II La cifra II capoverso 2 permette di evitare contraddizioni nella legislazione in mate- ria di IVA. L’iniziativa popolare e il controprogetto indiretto si escludono a vicenda. Pertanto, il controprogetto indiretto sarà pubblicato nel Foglio federale solo nel caso in cui l’iniziativa popolare venga ritirata o respinta.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie

e sull’effettivo del personale L’indagine sulle economie domestiche condotta dall’Ufficio federale di statistica permette di calcolare quanto spendono le economie domestiche per prestazioni di ta- ke away, servizi party, forniture di alimenti a domicilio e servizi simili. Da questi dati non è tuttavia possibile estrapolare qual è la proporzione degli acquisti di ali- menti caldi. Per questa ragione, le ripercussioni finanziarie derivanti dall’assoggettamento della somministrazione di alimenti caldi all’aliquota normale possono essere stimate solo in modo molto approssimativo. Si possono ad ogni mo- do prevedere maggiori entrate annue dell'ordine di 50-60 milioni di franchi. Di que- sta somma, circa 7 milioni di franchi verranno utilizzati a scopo vincolato per l’AVS, circa 3 milioni di franchi per l’AI (fino alla fine del 2017) e circa 0,8 milioni di franchi per finanziare i grandi progetti ferroviari. Il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare non ha alcuna ripercussione sull’effettivo del personale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

8 RS 641.201

4.2 Altre ripercussioni

L’introduzione di un criterio supplementare per la determinazione dell’aliquota d’imposta potrà comportare tanto un aumento quanto una diminuzione delle spese. Si può prevedere un aumento delle spese per quegli esercizi che finora effettuavano solo prestazioni all’aliquota ridotta. È il caso degli stand del «Döner kebab», privi di istallazioni per il consumo sul posto. D’ora in poi questi ultimi dovrebbero assogget- tare le vendite dei kebab all’aliquota normale, mentre per le vendite di dessert e di bevande analcoliche fredde continuerebbe ad applicarsi l'aliquota ridotta. Più o me- no inalterati dovrebbero rimanere invece gli oneri per gli stand di specialità asiati- che, che offrono istallazioni per il consumo sul posto. In effetti, nel caso di prodotti commestibili, non sarebbe più necessario chiedere se il prodotto è da asportare o da mangiare sul posto. La domanda dovrebbe però ancora essere posta nel caso in cui con il cibo venisse venduta anche una bevanda. Nel caso invece di una pizzeria che vende anche pizze da asporto l’applicazione dell’IVA sarebbe semplificata, dato che sulla base del controprogetto indiretto tutte le prestazioni sarebbero assoggettate all’aliquota normale. L'imposizione più elevata delle prestazioni di take away caldi potrebbe da un lato determinare un lieve calo della domanda, o perlomeno frenare la forte crescita che questo settore ha registrato negli ultimi anni. Ad ogni modo è poco probabile che vi saranno esercizi di take away che, per queste ragioni, saranno costrette a cessare la loro attività o a licenziare il loro personale. D’altro canto, dato che il nuovo discipli- namento determinerà un certo miglioramento della situazione concorrenziale nel set- tore della gastronomia, ci si può attendere un leggero aumento delle richieste di pre- stazioni della ristorazione. Non vi è comunque da prevedere un aumento di posti di lavoro e nemmeno del numero di esercizi.

5 Compatibilità con gli impegni internazionali

della Svizzera In considerazione del fatto che la Svizzera non è membro dell’Unione europea e non ha ripreso la direttiva sul sistema di imposta sul valore aggiunto applicabile nell’UE9, tale direttiva non si applica in Svizzera. Il nostro Paese può dunque conti- nuare a strutturare in maniera autonoma la sua legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. Gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE riguardano l’IVA sol- tanto nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria. Queste disposizioni non sono interessate dalla proposta della Commissione. L’allegato al presente rap- porto presenta una sintesi di come nei diversi Paesi dell’UE vengono assoggettate le prestazioni della ristorazione e le prestazioni di take away. La Gran Bretagna è l’unico Paese dell’UE a fare la distinzione, nel caso delle prestazioni di take away, fra vendita di cibi e bevande caldi e vendita di cibi e bevande freddi.10

9 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1

10 Vat notice 709/1 Catering & take-way food, n. 4, consultabile all’indirizzo:

http://www.hmrc.gov.uk, sotto la rubrica Library, Official statistics> Publications> No- tices, Information Sheets and other refernce materials> VAT> All VAT Notices

In questo contesto occorre inoltre menzionare il Trattato del 28 ottobre 1994 11 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’IVA nel Principato del Liechtenstein. In virtù di questo trattato, il Principato del Liechten- stein – che costituisce un unico territorio doganale con la Svizzera – riprende la legi- slazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto. L’obiettivo di questo Trattato è di garantire una normativa, un’interpretazione e un’esecuzione uniformi dell’imposta sul valore aggiunto in entrambi i Paesi. Il Trattato conserva la sua vali- dità a condizione che non venga denunciato da una delle due Parti contraenti. Con- formemente al Trattato, il Principato del Liechtenstein dovrà adeguare la sua legisla- zione in materia di imposta sul valore aggiunto alla revisione della LIVA svizzera. Infine, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania esiste il Trattato del 23 novembre 196412 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero. Secondo questo Trattato, nel Comune germanico di Büsingen si applica la legislazione svizzera in materia di imposta sviz- zera sul valore aggiunto; in altri termini la Svizzera riscuote anche sul territorio del Comune di Büsingen l’IVA sulle importazioni e sulle prestazioni ivi fornite. In con- tropartita, la Svizzera partecipa con una quota del suo gettito di imposta sul valore aggiunto agli oneri speciali del Comune di Büsingen e della sua popolazione. Il Trat- tato conserva la sua validità a meno che non venga denunciato da una delle Parti contraenti.

6 Costituzionalità

L’articolo 130 della Costituzione federale si limita a fissare il valore massimo dell’aliquota normale e quello minimo dell’aliquota ridotta; esso prevede inoltre che per le prestazioni del settore alberghiero possa essere stabilita un’aliquota speciale il cui valore si situi fra l’aliquota ridotta e quella normale. La Costituzione non indica quali prestazioni devono essere assoggettate all’aliquota normale e quali vanno assoggettate all’aliquota ridotta. Di conseguenza, l'assogget- tamento della somministrazione di alimenti caldi all’aliquota normale al posto di quella ridotta è conforme alla Costituzione. Inoltre, il fatto che ciò permette di sop- primere una riduzione d'imposta e di ridurre una distorsione della concorrenza indot- ta dall'applicazione di aliquote fiscali diverse, risponde meglio al principio della neutralità concorrenziale sancito dalla Costituzione come elemento del principio del- la parità di trattamento (art. 8 in combinato disposto con art. 27 e 94 Cost.). La maggioranza della Commissione è tuttavia cosciente che, così come proposta, la modifica di legge potrebbe, per altri aspetti, costituire una violazione dell'uguaglian- za giuridica: da un lato il progetto prevede di assoggettare i consumatori a un'aliquo- ta differente a seconda della temperatura dei loro pasti; d'altro lato si rimette in que- stione la neutralità concorrenziale all'interno del settore take away. La maggioranza della Commissione è comunque dell'avviso che l'attuale disparità di trattamento fra le prestazioni della ristorazione e quelle di take away è ben più grave delle eventuali nuove disparità introdotte dal progetto. La minoranza della Commissione non

11 RS 0.641.295.142 12 RS 0.631.112.136

condivide questo punto di vista e dubita della costituzionalità del progetto (per il dettaglio di tale argomentazione cfr. n. 2.4.2).

Allegato

Imposizione di determinate prestazioni nell’UE Fornitura di Alimenti in Fornitura in take Alcol alimenti ristoranti away

BE 21; 12; 6 12 6 21 BG 20 20 20 20 CZ 15 21 15 21 DK 25 25 25 25 DE 19; 7 19 7 19 EE 20 20 20 20 EL 13 23 13 23 ES 10; 4 10 10 21 FR 19,6; 7; 5,5 7 7 19,6 HR 25; 10; 5 10 10 25 IE 23; 13,5; 4,8; 0 * 9 13,5 23 IT 10; 4 10 10 21 CY 18; 5 8 5 18 LV 21; 12 21 21 21 LT 21 21 21 21 LU 3 3 3 15 HU 27; 18 27 27; 18 27 MT 0* 18 18 18 NL 6 6 6 21 AT 10 10 10 20 PL 23; 8; 5 8 8 23 PT 23; 13; 6 23 23 23 RO 24 24 24 24 SI 9,5 22; 9,5 22; 9,5 22 SK 20; 10 20 20 20 FI 14 14 14 24 SE 25; 12 12 12 25 UK 20; 0 * 20 20; 0 * 20

Cifre: aliquote d'imposta in percento 0*: esenzione (con diritto alla deduzione dell'imposta precedente) Aliquota ridotta per prestazioni della ristorazione Forniture di take away imponibili alla stessa aliquota di quella applicata alle prestazioni della ristorazione Fonte: Commissione europea, Fiscalità e unione doganale, 1° luglio 2013, Le aliquote IVA negli Stati membri dell’Unione europea, disponibile in DE, FR, EN

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