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Dipartimento federale dell’ecomomia della formazione e della ricerca DEFR

Commento relativo all’avamprogetto di Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori)

1. Contesto

A vent’anni dall’introduzione del cosiddetto concetto della «New Approach», strategia che ha contribuito in modo decisivo all’istituzione della libera circolazione delle merce nel mercato interno europeo, è stata constatata la necessità di migliorarne l’attuazione. In effetti, il quadro legislativo è diventato sempre più complesso e spesso per lo stesso prodotto è prevista l’applicazione contemporanea di diverse prescrizioni. Se poi tali prescrizioni non sono uniformi, il mondo economico e le autorità si trovano di fronte a difficoltà attuative sempre maggiori. Per ovviare a queste lacune orizzontali, il 1° gen- naio 2010 è entrato in vigore nell’UE il nuovo quadro legislativo per la commercializ- zazione dei prodotti (il cosiddetto New Legislative Framework, NLF)1, il cui scopo è il rafforzamento delle prescrizioni europee relative alla sicurezza dei prodotti e dei mec- canismi per la loro attuazione nonché il conseguimento di una maggiore coerenza nei diversi settori economici.

Il NLF stabilisce requisiti di base per l’accreditamento degli organismi preposti alla va- lutazione della conformità e per la vigilanza del mercato e persegue un quadro norma- tivo uniforme (p. es. definizioni armonizzate) e condizioni concorrenziali paritarie fra gli operatori economici (pari diritti e obblighi). L’intera legislazione europea sui prodotti va adeguata al nuovo quadro legale. Nell’ambito del cosiddetto «Alignement Package»2 sono già state riviste otto direttive europee, che entreranno in vigore il 20 aprile 2016.

Le direttive interessate non hanno subito una revisione sostanziale: gli adeguamenti riguardano le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, i requisiti per l’accredi- tamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità e i principi di base della vigilanza del mercato.

Il NLF introduce definizioni legali uniformi per i concetti fondamentali che fino ad oggi, nel quadro della «New Approach», venivano definiti in maniera diversa nelle singole direttive settoriali europee, permettendo in tal modo di utilizzare gli stessi termini per tutto il mercato interno dell’UE.

1 Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. 2 Direttiva 2014/28/UE (esplosivi), 2014/29/UE (recipienti semplici a pressione), 2014/30/UE (compatibilità elettro- magnetica), 2014/31/UE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 2014/32/UE (strumenti di mi- sura), 2014/33/UE (ascensori), 2014/34/UE (apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva), 2014/35/UE (materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione).

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Anche gli obblighi degli operatori economici vengono ridefiniti. Nella messa a disposi- zione e nell’immissione sul mercato, gli operatori economici devono agire con respon- sabilità e nel pieno rispetto dei requisiti normativi vigenti. L’UE presuppone il principio della responsabilità graduata, che stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale dei diritti e degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

I nuovi requisiti per l’accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità stabiliti dal NLF assicurano inoltre un livello qualitativo uniforme nell’esecu- zione della valutazione della conformità.

Infine, il NLF definisce i requisiti di base a livello orizzontale nell’ambito della vigilanza del mercato per gli Stati membri e le autorità nazionali che, come avvenuto fino ad oggi, continuano a disporre delle autorizzazioni e dei mezzi necessari per ritirare dal mercato o distruggere i prodotti non conformi o pericolosi. Queste misure di salvaguar- dia, come le prescrizioni sui controlli dei prodotti provenienti da Paesi terzi, trovano ora il loro fondamento giuridico nel NLF, che prevede inoltre l’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione per la collaborazione fra le autorità nazionali e fra tali autorità e la Commissione.

2. Conseguenze per la Svizzera

Secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51), il legislatore deve elaborare le prescrizioni tecniche in modo da renderle compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2) e il Consiglio federale può concludere accordi internazionali con l’intento di ridurre o rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio (art. 14 LOTC). L’Accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA)3 copre 20 settori di prodotti e le re- lative disposizioni legislative, regolamentari e amministrative equivalenti. Per la com- mercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell’UE, i prodotti rientranti nel campo di applicazione del MRA vengono sottoposti a un’unica valutazione della con- formità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo riconosciuto ai sensi dell’Accordo. Le otto direttive dell’«Alignement Package» rientrano nel campo di applicazione del MRA. Per garantire l’equivalenza fra la legislazione europea e quella svizzera anche dopo il 20 aprile 2016, le corrispondenti ordinanze svizzere devono essere tempesti- vamente adeguate e i capitoli del MRA interessati devono essere rivisti tramite una decisione del Comitato misto. Prima dell’entrata in vigore delle direttive UE dovranno essere rinotificati presso la Commissione europea tutti gli organismi di accreditamento preposti alla valutazione riconosciuti nel quadro del MRA.

3. Ordinanze interessate

L’adeguamento riguarda le seguenti otto ordinanze settoriali:

3 RS 0.946.526.81

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Ordinanza Direttiva Capitolo MRA Ufficio compe- tente Ordinanza sulla sicurezza 2014/29/UE 6, Apparecchi a pres- SECO/ABPS dei recipienti semplici a sione pressione (RS 819.122) Ordinanza sugli apparecchi 2014/34/UE 8, Apparecchi e si- UFE e i sistemi di protezione uti- stemi di protezione lizzati in ambienti esplosivi destinati a essere uti- (RS 734.6) lizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva Ordinanza sui prodotti elet- 2014/35/UE 9, Materiale elettrico e UFE trici e bassa tensione (SR compatibilità elettro- 734.26) magnetica Ordinanza sulla compatibi- 2014/30/UE 9, Materiale elettrico e UFCOM lità elettromagnetica (RS compatibilità elettro- 734.5) magnetica Ordinanza sugli strumenti di 2014/32/UE 11, Strumenti di mi- METAS misurazione (RS 941.210) sura e imballaggi pre- confezionati Ordinanza del DFGP sugli 2014/31/UE 11, Strumenti di mi- METAS strumenti per pesare a fun- sura e imballaggi pre- zionamento non automatico confezionati (RS 941.213) Ordinanza sulla sicurezza 2014/33/UE 17, Ascensori SECO/ABPS degli ascensori (RS 819.13) Ordinanza sugli esplosivi 2014/28/UE 20, Esplosivi per uso FEDPOL (RS 941.411) civile

Il presente documento tratta la revisione dell’Ordinanza sugli ascensori (RS 819.13) per la trasposizione nel diritto svizzero della direttiva 2014/33/UE per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione).

4. Rapporto tra la disposizione legale svizzera proposta e la normativa

UE La presente ordinanza traspone la normativa europea ad eccezione della marcatura CE.

5. Basi giuridiche

L’Ordinanza sugli ascensori si basa sull’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11). Le ulteriori basi legali sono la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20), la legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a cor- rente forte e a corrente debole (LIE, RS 734.0) e la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51).

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6. Entrata in vigore

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 45 della direttiva UE sugli ascensori 2014/33/UE, la Svizzera prevede l’entrata in vigore dell’Ordinanza sugli ascensori il 20 aprile 2016.

7. Commento alle singole disposizioni dell’Ordinanza sulla sicurezza de-

gli ascensori

Premesse:

Il presente avamprogetto d’ordinanza si basa sul metodo dei rimandi già applicato - e accettato dalle cerchie interessate - in occasione della trasposizione della direttiva UE relativa alle macchine nell’Ordinanza sulle macchine. Le novità riguardano, oltre alla struttura dell’ordinanza, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, i criteri ap- plicabili agli organismi di valutazione della conformità e i principi per la vigilanza del mercato.

Per garantire la continuità il titolo dell’ordinanza menziona solo gli ascensori, anche se quest’ultima comprende anche i componenti di sicurezza per ascensori.

La versione di riferimento della direttiva UE sugli ascensori è quella pubblicata sulla GU L 96 del 29 marzo 2014, pagina 251. Pertanto, in caso di revisione della direttiva UE sugli ascensori, l’ordinanza dovrà essere modificata di conseguenza. In questo modo si garantisce un rimando statico e non dinamico.

Il diritto svizzero non può prescrivere il requisito della marcatura CE, poiché questo simbolo appartiene all’UE. La Svizzera, comunque, ammette la marcatura CE se ap- posta in maniera conforme al diritto UE, pur non prevedendola nella propria legisla- zione. Si ha in questo caso una riserva per quanto concerne la marcatura CE (cfr. commento all’art. 3 cpv. 2). Nella versione tedesca della direttiva UE sugli ascensori è stata introdotta la definizione di «wesentliche Anforderungen». Quest’ultima deve es- sere considerata come un sinonimo della definizione di «grundlegende Sicherheitsan- forderungen» contenuta nella precedente Ordinanza sugli ascensori, nella legge fede- rale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) e nell’Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111).

Le disposizioni concernenti gli organismi di valutazione della conformità sono conte- nute nell’Ordinanza sull’accreditamento e la designazione (Ordinanza sull’accredita- mento e sulla designazione, OAccD, RS 946.512) e nell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA, RS 0.946.526.81). Nel diritto svizzero il capitolo relativo alla vigilanza del mercato è coperto dalle disposizioni sulla sorveglianza del mercato della LSPro e dell’OSPro.

Articolo 1 Il capoverso 1 descrive le modalità di immissione sul mercato e di vigilanza del mercato come oggetto della regolamentazione dell’Ordinanza sugli ascensori. Poiché l’ordi-

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nanza sugli ascensori ha come scopo la trasposizione della direttiva UE sugli ascen- sori, in base all’obbligo contenuto nel MRA, questa relazione viene riportata nel pre- sente capoverso. Non si tratta tuttavia di rinviare in modo globale alla direttiva UE sugli ascensori, ma piuttosto di evidenziare che l’Ordinanza sugli ascensori deve essere interpretata nell’ottica della direttiva UE sugli ascensori.

Con il rimando del capoverso 2 si definisce il campo d’applicazione dell’Ordinanza su- gli ascensori affinché corrisponda a quello previsto dalla direttiva UE sugli ascensori.

Il capoverso 3 rimanda alle definizioni della direttiva UE sugli ascensori, con la preci- sazione che alcune definizioni, elencate nell’allegato dell’Ordinanza sugli ascensori, hanno un significato diverso. L’allegato all’Ordinanza sugli ascensori riporta una ta- bella di corrispondenza fra le definizioni UE e le corrispondenti definizioni svizzere.

Con il rimando si riprendono inoltre le definizioni «immissione sul mercato» (prima messa a disposizione sul mercato) e «messa a disposizione sul mercato» (fornitura di un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito) come previsto dalla direttiva UE sugli ascensori. Così fa- cendo, si deve tenere conto della netta discrepanza che si crea con le definizioni di immissione sul mercato della LSPro e dell’OSPro. La definizione di «immissione in commercio» contenuta nella LSPro e nell’OSPro è più ampia rispetto alla definizione di «immissione sul mercato» della direttiva UE sugli ascensori, poiché comprende sia la «messa a disposizione sul mercato» sia «l’immissione sul mercato» previste dalla direttiva UE sugli ascensori. La revisione della LSPro e dell’OSPro consentirà di armo- nizzare queste definizioni.

Conformemente al capoverso 4, l’Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) trova applicazione in modo sussidiario se l’Ordinanza sugli ascensori e i rimandi alla direttiva UE e ai suoi allegati in essa contenuti non prevedono disposi- zioni particolari relative agli ascensori.

Articolo 2 L’articolo 2 definisce le condizioni per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori. Poiché gli ascensori devono essere assemblati e montati sul posto e, a differenza di quanto av- viene per i componenti di sicurezza per ascensori, dopo la prima immissione sul mer- cato non possono essere successivamente messi a disposizione, gli ascensori e i com- ponenti di sicurezza per ascensori sono trattati in due capoversi separati (cfr. a questo proposito anche la considerazione (4) della direttiva UE sugli ascensori). I capoversi 1 e 2 lettera a riprendono le istruzioni generali dell’articolo 3 capoverso 1 della LSPro, mentre le rispettive lettere b rimandano alle relative disposizioni della di- rettiva UE sugli ascensori.

Articolo 3 Quest’articolo disciplina la procedura per la valutazione della conformità, la riserva re- lativa alla marcatura CE, gli organismi di valutazione della conformità per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori e le autorità designatrici. Per i relativi principi riguardanti la procedura di valutazione della conformità il capoverso 1 rimanda alle corrispondenti norme della direttiva UE sugli ascensori.

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Il capoverso 2 definisce la riserva relativa alla marcatura CE. Molti articoli della direttiva UE sugli ascensori contengono disposizioni relative alla marcatura CE. L’impiego di questo simbolo europeo consente al fabbricante di certificare, sotto la propria respon- sabilità, che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di legge europei utili per garantire la protezione della salute, la sicurezza e la protezione dell’ambiente. La legislazione sviz- zera non può richiederne l’apposizione, ma ne ammette l’uso se apposto in conformità a quanto previsto dal diritto UE.

L’articolo 19 della direttiva UE contiene prescrizioni e condizioni per l’impiego della marcatura CE e di altre marcature. L’articolo 3 capoverso 2 dell’Ordinanza sugli ascen- sori rimanda all’articolo 19 commi 3-5 della direttiva UE, anche se dal titolo potrebbe sembrare che si riferisca solamente alla marcatura CE. Il rimando è giustificato dal fatto che le disposizioni relative al numero di identificazione dell’organismo notificato (anch’esse disciplinate dall’articolo 19) sono utilizzabili anche in Svizzera.

Il capoverso 3 stabilisce i requisiti relativi agli organismi di valutazione di conformità.

Nel capoverso 4, per motivi di leggibilità, si rimanda agli articoli dell’OAccD che defini- scono le condizioni e la procedura per la designazione di un organismo di valutazione della conformità come organismo designato e i requisiti per le autorità di designazione.

Articolo 4 Ora gli obblighi degli operatori economici sono disciplinati in maniera dettagliata. Allo scopo si rimanda agli articoli della direttiva UE sugli ascensori che stabiliscono gli ob- blighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori e che definiscono i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori e quali obblighi devono contribuire all’identificazione degli operatori econo- mici.

Articolo 5 Questo articolo rimanda all’articolo 6 della LSPro, nel quale si descrive la presunzione di conformità alle norme. Se, per la realizzazione di determinati aspetti di un prodotto il fabbricante applica una norma secondo l’articolo 6 LSPro, egli ha solo l’obbligo di dimostrare l’applicazione della norma. In questo caso, la presunzione di conformità del prodotto si riferisce all’ambito coperto dalla norma. Ne consegue che in occasione di un controllo, è l’autorità di vigilanza del mercato ad avere l’onere di produrre una con- troprova. L’articolo 5, inoltre, stabilisce esplicitamente che la SECO è responsabile della pubblicazione delle relative norme.

Articoli 6, 7 e 8 Gli articoli 37 e seguenti della direttiva UE sugli ascensori stabiliscono i criteri per il controllo degli ascensori da parte degli Stati membri dell’UE. Grazie agli articoli 20-28 OSPro, la Svizzera dispone già di un efficace sistema di vigilanza dei mercati nell’am- bito della sicurezza dei prodotti, integrato dagli articoli 7 e 8 dell’Ordinanza sugli ascen- sori. Questi articoli riprendono gli articoli 13a e 13b dell’Ordinanza sugli ascensori di diritto anteriore (RS 819.13), poiché l’obbligo di notifica dell’immissione sul mercato di nuovi ascensori e il registro degli ascensori hanno dimostrato la loro validità.

Articolo 9 A seguito dell’entrata in vigore della nuova Ordinanza sugli ascensori viene abrogata l’ordinanza precedente.

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Articolo 10 Analogamente a quanto fatto dalla direttiva UE sugli ascensori, si precisa che gli ascensori che sono stati immessi in commercio fino al giorno prima dell’entrata in vi- gore della presente ordinanza e che sono conformi a quanto prescritto dall’ordinanza di diritto anteriore possono essere messi in servizio anche dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. Inoltre, anche i componenti di sicurezza per ascensori, prodotti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono conformi a quanto prescritto dall’ordinanza di diritto anteriore, possono essere immessi in commercio an- che dopo questa data. Ciò rientra sicuramente nella normale prassi di applicazione del diritto, ma per maggiore sicurezza viene esplicitato. Analogo trattamento si riserva alle decisioni e agli attestati emessi in virtù dell’ordinanza di diritto anteriore.

Articolo 11 La nuova Ordinanza sugli ascensori entra in vigore il 20 aprile 2016, in corrispondenza con il termine previsto per gli Stati membri dell’UE. La pubblicazione tempestiva della nuova Ordinanza sugli ascensori nella RU garantisce alle cerchie interessate il tempo necessario per adeguarsi alla nuova ordinanza.

Allegato Cfr. articolo 1

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