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10.10.2016 / jpr
RAPPORTO ESPLICATIVO
Modifica dell’ordinanza sul commercio ambulante (RS 943.11)
10.10.2016
1 Situazione iniziale
Dall’entrata in vigore dell’ordinanza sul commercio ambulante, avvenuta 13 anni fa, sono emersi alcuni punti che finora non sono stati disciplinati o che devono essere oggetto di una nuova valutazione. I Cantoni si sono già rivolti più volte alla SECO proponendo modifiche della regolamentazione. La revisione proposta permetterà di chiarire le questioni in sospeso e di confermare la prassi. Dovranno essere introdotti anche alcuni inasprimenti, che appaiono necessari per garantire la sicurezza pubblica.
2 Osservazioni sui singoli articoli dell’ordinanza
Art. 3 Merci e servizi esclusi
Nell’ordinanza attualmente in vigore, l’art. 3 si riferisce esclusivamente alle merci escluse che figurano nell’allegato dell’ordinanza. Giusta l’art. 11 della Legge federale sul commercio ambulante (RS 943.1; di seguito Legge), anche l’offerta di servizi da parte del commercio ambulante può essere limitata o esclusa. Affinché ci sia coerenza fra il testo dell’Ordinanza e quello della Legge, l’art. 3 deve essere modificato.
Art. 10 Rifiuto e revoca dell’autorizzazione Finora la durata della revoca dell’autorizzazione non è mai stata regolamentata. In linea di principio sarebbe quindi possibile, dopo la revoca, presentare direttamente una nuova richiesta di autorizzazione all’autorità competente. Questo problema deve essere risolto. Il nuovo capoverso 2 disciplina chiaramente la durata della revoca: essa si basa sul termine di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge ed è quindi di due anni. Per garantire che il termine venga rispettato anche negli altri Cantoni, il nuovo capoverso 3 prevede che ogni revoca dell’autorizzazione venga comunicata alla SECO, la quale provvede poi a informare i Cantoni specificando anche la durata della revoca. Art. 21 Attestato di sicurezza
Nei 13 anni trascorsi dall’entrata in vigore dell’ordinanza si è sviluppata una prassi riguardo a determinate strutture, che finora non trova riscontro nell’ordinanza. In base alla prassi attuale, per gli impianti gonfiabili (p. es. castelli gonfiabili) non si richiede di solito un attestato di sicurezza per il fatto che se l’impianto è solo gonfiabile – senza ulteriori parti meccaniche o di altro genere – non rappresenta di norma un pericolo per gli utenti. Se una struttura di questo tipo presentasse un difetto, non si gonfierebbe più o si sgonfierebbe lentamente durante l’utilizzo. Nelle maggior parte degli impianti gonfiabili un’eventuale anomalia non avrebbe quindi gravi ripercussioni. Nelle strutture grandi o con parti coperte, invece, la situazione è diversa: in caso di un’improvvisa fuoriuscita d’aria il rischio di instabilità è direttamente proporzionale all’altezza. Negli impianti coperti vi è anche il rischio che, in caso di anomalie o guasti, le persone non riescano a uscire in tempo, per questo è necessaria una certa differenziazione. In Germania ad esempio vige una regolamentazione differenziata; il modello tedesco di regolamento edilizio (Musterbauordnung) prevede quanto segue (§ 76 comma 2 n. 5): «Le strutture temporanee devono disporre di un’autorizzazione prima di essere installate e utilizzate per la prima volta. Fanno eccezione: 5. i giochi gonfiabili se l’altezza dell’area accessibile non supera i 5 m o se i settori coperti non distano dall’ingresso più di 3 m, oppure non più di 10 m nel caso in cui l’abbassamento sia impedito da un’apposita costruzione»1.
Una regolamentazione di questo tipo si presta anche alla situazione svizzera, per questo viene ripresa per gli impianti gonfiabili.
Art. 23 Compiti dell’organismo d’ispezione
Secondo l’ordinanza (art. 23), la SECO designa le norme tecniche alle quali l’organismo d’ispezione deve attenersi nel controllo degli impianti. Per garantire un’applicazione uniforme di queste norme la SECO deve avere la possibilità di emanare istruzioni dirette all’organismo d’ispezione. L’ordinanza precisa ora esplicitamente questa possibilità. È inoltre previsto che l’organismo d’ispezione comunichi alla SECO i casi in cui un impianto non adempie o non adempie più i requisiti previsti per il rilascio di un attestato di sicurezza. La SECO necessita di queste informazioni per garantire la sicurezza pubblica e può a sua volta
1 NdT: traduzione non ufficiale
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segnalare ai Cantoni eventuali anomalie di alcune strutture. In tal modo si intende evitare che gli impianti non sicuri vengano comunque utilizzati.
Allegato 1 n. 2 lett. d Il rinvio alla legge sui veleni non è più attuale. Sebbene ciò sia indicato nella nota a piè di pagina corrispondente, per ragioni di chiarezza è meglio abrogare del tutto questo rinvio.
Allegato 3
Le coperture richieste nell’allegato 3 per l’assicurazione di responsabilità civile dei baracconisti non corrispondono più agli standard odierni: nell’ultimo decennio la copertura richiesta è passata da 2 a 5 milioni di franchi. Questo aumento è dovuto soprattutto al rischio di danni alle persone, che sono difficili da calcolare e possono rapidamente raggiungere diversi milioni di franchi (costi per la guarigione, perdita di guadagno, ecc.). Le basse coperture, soprattutto quelle nelle categorie 3 e 4, non sono più al passo con i tempi e devono dunque essere aumentate. Questo giova alla protezione sia dei consumatori sia dei baracconisti. Di conseguenza la copertura necessaria per gli impianti della categoria 4 va aumentata da 2 a 5 milioni di franchi e quella della categoria 3 da 5 a 10 milioni di franchi. Le coperture minime per gli impianti delle categorie 1 e 2 appaiono ancora sufficienti e non necessitano di alcun adeguamento.
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