Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinante categorie di aziende e di lavoratori)
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell’economia SECO Direzione del lavoro
Aprile 2014
Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) - nuova disposizione speciale per fornitori di servizi postali
1. Contesto
Nel corso della progressiva liberalizzazione del mercato postale, la legge sulle poste (LPO, RS 783.0) è stata sottoposta a una revisione totale ed è entrata in vigore insieme alla nuova ordinanza sulle poste (OPO, RS 783.01) il 1° ottobre 2012. Il 26 giugno 2013 l'ente di diritto pubblico la Posta è stata poi trasformata in una società anonima di diritto pubblico. Ciò ha come conseguenza che al più tardi al termine di un periodo di due anni, da giugno 2015, ai suoi collaboratori si applicherà una nuova regolamentazione sulla durata del lavoro e del riposo. Nello specifico ciò significa che da questa data la Posta non sarà più sottoposta alla legge sulla durata del lavoro (LDL, RS 822.21), bensì alla legge sul lavoro (LL, RS 822.11).
In seguito a questa modifica, e secondo quanto previsto dalla legislazione sul lavoro vigente, la Posta Svizzera (di seguito Posta) non potrà più impiegare senza autorizzazione i propri dipendenti la notte e la domenica o nei giorni festivi. Quindi, dal momento che essa, come altri fornitori, deve ricorrere al lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi per la f ornitura dei servizi postali che rientrano nel servizio universale, dovrà richiederne le rispettive autorizzazioni. La SECO rilascia già ora tali autorizzazioni a diversi fornitori di servizi postali. L’assoggettamento della Posta alla LL determinerà tuttavia un forte aumento delle autorizzazioni. È pertanto apparso necessario esaminare se per questo tipo di azienda dovesse essere creata una nuova disposizione nell’OLL 2. La SECO ha dunque istituito un gruppo di lavoro con le parti sociali del settore per condurre colloqui su questo tema. Lo scopo di questo gruppo era introdurre una nuova disposizione nella OLL 2 che garantisca la parità di trattamento fra tutti i fornitori di servizi inerenti al servizio universale. Il risultato delle trattative è la disposizione speciale dell’articolo 30a OLL 2, che si basa sull’articolo 27 LL. Essa esonera la Posta e altri fornitori di servizi postali che soddisfano i requisiti della disposizione dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale. Offre inoltre alle aziende interessate di accordare in blocco per un anno civile il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi.
2. Spiegazioni concernenti il nuovo articolo 30a OLL 2
Campo di applicazione personale (capoverso 3)
La disposizione è applicabile soltanto ai fornitori di servizi postali e ai lavoratori da essi impiegati per il trattamento degli invii postali (cfr. cpv. 1).
Ai sensi dell'OLL 2, per fornitori si intendono, conformemente al capoverso 3, le aziende che propongono ai clienti a titolo professionale l’accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali (cfr. art. 2 lett. a LPO) e se ne assumono la responsabilità nei confronti del cliente finale, senza dover fornire personalmente la totalità di questi servizi.
L’importante è che l’azienda offra l’intero processo di trattamento, vale a dire dall’accettazione alla distribuzione. Può affidare a terzi singole fasi o l’intero processo, ma deve poter gestire ogni elemento del processo e assumersene la responsabilità nei confronti del cliente finale. Entrano dunque in gioco entrambi i criteri, l’intera catena e la responsabilità. Le aziende che non offrono l’intero processo o non se ne assumono la responsabilità non sono considerate fornitori ai sensi di questa disposizione.
Non rientrano nel campo d’applicazione della disposizione tutti i dipendenti di un fornitore di servizi postali, bensì solo quelli occupati nel processo già menzionato. Si tratta dei collaboratori impiegati nel trattamento degli invii postali (il trattamento comprende tutte le attività inerenti all’accettazione, alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla distribuzione di invii postali). Anche i lavoratori che garantiscono il corretto svolgimento tecnico di queste attività rientrano in questa disposizione. Si tratta in particolare dei tecnici che sorvegliano e gestiscono gli impianti situati in un centro di trattamento. I lavoratori impiegati nel traffico dei pagamenti sono invece esclusi dal campo d'applicazione della nuova disposizione legale.
Campo di applicazione materiale (capoversi 1 e 2)
Oltre al campo di applicazione personale, che si estende ai fornitori di servizi postali sopra indicati e ai lavoratori in essi impiegati, anche il campo di applicazione materiale è formulato in maniera restrittiva. Mentre la prima limitazione è di tipo qualitativo, la seconda è quantitativa. Nel capoverso 2 sono state inoltre escluse determinate attività.
Innanzitutto la disposizione si applica soltanto agli invii rientranti nel servizio universale. Alla base di questa limitazione ci sono diversi motivi: il legislatore non voleva che l’apertura del mercato postale provocasse un peggioramento del servizio universale. La nuova legge sulle poste sancisce l’obbligo di assicurare sull’intero territorio un servizio universale di buona qualità, accessibile a tutti e finanziabile (cfr. art. 1 LPO). Questo è anche il motivo per cui la Posta ha ricevuto un mandato legale per la fornitura del servizio universale. La popolazione dipende e deve disporre di questo servizio pubblico.
Va osservato che la disposizione si applica solo al servizio universale nel settore dei servizi postali e non al servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti ai sensi dell'art. 43 OPO.
L'offerta del servizio universale nel settore postale è descritta nell’articolo 29 OPO. Gli invii postali inclusi nel servizio universale rilevanti dal punto di vista della LL comprendono in particolare lettere e pacchi per la Svizzera fino a un determinato peso nonché giornali e periodici in abbonamento con distribuzione regolare. Per distribuzione regolare s’intende la distribuzione di invii postali effettuata durante il giro di distribuzione ordinario e va distinta
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dalla distribuzione mattutina. Va sottolineato che gli invii espressi di cui al capoverso 8 dell'articolo 29 OPO non rientrano nel servizio universale. Non esiste tuttavia una definizione giuridica del concetto "invio espresso". Bisogna quindi essere cauti con questa terminologia, perché molti fornitori considerano "espressi" gli invii trattati rapidamente anche se, secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera a numero 1 OPO, sarebbero piuttosto da intendere come tali gli invii che vengono distribuiti il primo giorno feriale successivo al giorno della presa in consegna e pertanto rientrano nel servizio universale. Per questo motivo, soprattutto ai fini dell’esecuzione, non ci si deve basare sulle definizioni dei tipi di invio utilizzate dalle aziende. Occorre decidere di caso in caso se i prodotti denominati "invii espressi" rientrano o meno nel servizio universale. A questo fine, i criteri di valutazione potrebbero ad esempio essere i seguenti: trattamento degli invii nella stessa rete, distribuzione entro il giorno feriale successivo, differenza di prezzo. Va inoltre fatto notare che gli invii per corriere non rientrano nella disposizione speciale.
La seconda limitazione, di tipo quantitativo, riguarda il volume di invii trattati di notte e di domenica o nei giorni festivi nell’ambito del servizio universale. Essi devono rappresentare in media più del 50% degli invii di un anno civile rispetto agli altri invii che vengono trattati di notte, la domenica o in un giorno festivo al di fuori del servizio universale. In tal modo si garantisce che l’attività principale di un’azienda si concentri sul servizio pubblico indispensabile per la popolazione, senza vietare l'offerta di altri servizi che non rientrano nel servizio universale. Non è tuttavia consentito il lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi se in questo lasso di tempo il fornitore non fornisce prestazioni rientranti nel servizio universale.
Il capoverso 2 limita ulteriormente il campo di applicazione escludendo i lavoratori occupati al servizio allo sportello o che forniscono informazioni ai clienti. In questi casi, poco importa che le informazioni siano fornite via email, telefono o altri mezzi di comunicazione. Ciò è dovuto in prima linea alla volontà di garantire parità di trattamento rispetto ad altri settori che offrono gli stessi servizi. Le attività quali la fornitura di servizi alla clientela devono essere valutate di caso in caso. È possibile che siano previste da un’altra disposizione della OLL 2 (come ad es. l’art. 33) o che sottostiano all’obbligo di autorizzazione.
Disposizioni speciali applicabili
Articolo 4 OLL 2
I fornitori di servizi postali possono occupare integralmente lavoratori di notte e la domenica senza autorizzazione ufficiale. Questa disposizione esonera le aziende esclusivamente dall’obbligo di autorizzazione. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono essere osservate. Articolo 13 OLL 2
In deroga all'articolo 20 capoverso 2 LL, il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve necessariamente essere accordato nella settimana precedente o successiva a tali giorni. Esso può anche essere accordato in blocco per un anno civile.
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